La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro...

21
La riforma del TFR e della La riforma del TFR e della previdenza complementare previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA www.consulenzelavoro.it - tel.:0481/538998 – fax.: 0481/539441

Transcript of La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro...

Page 1: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

La riforma del TFR e della previdenza La riforma del TFR e della previdenza complementarecomplementare

Studio Associato di Consulenza del Lavoro

Adriano PERIC & Martin DRUFOVKAwww.consulenzelavoro.it - tel.:0481/538998 – fax.: 0481/539441

Page 2: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

Il motivo dell’urgenza: l’insufficienza della pensione pubblicaIl motivo dell’urgenza: l’insufficienza della pensione pubblica

100

75

50

30

0102030405060708090

100

Ultimo reddito Stime pensione attualeMETODO RETRIBUTIVO

Stime pensione 2036dipendente METODO

CONTRIBUTIVO

Stime pensione 2036autonomo METODO

CONTRIBUTIVO

Il tasso di sostituzione (pensione/ultimo reddito da lavoro)

Perdita di reddito

Page 3: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

Le “leve” principali scelte dal Legislatore per

incentivare l’adesione alla previdenza

complementare sono due:

La “leva del TFR maturando”

La “leva fiscale”

Gli strumentiGli strumenti

Page 4: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

La scelta principaleLa scelta principale

Il fulcro della riforma ruota intorno alla scelta a

disposizione di ogni lavoratore dipendente:

“Sposare la causa” della previdenza complementare

oppure Lasciare “tutto come prima”, mantenendo il diritto

alla “liquidazione”

Tutto il resto non riguarda i lavoratori ma le aziende, lo

Stato, l’INPS, i sindacati…

Page 5: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

Le forme di previdenza complementareLe forme di previdenza complementareFondi pensione negozialiI Fondi pensione negoziali nascono da accordi collettivi, ancheaziendali, che individuano i destinatari sulla base dell’appartenenza adun determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad undeterminato territorio (esempio regione o provincia autonoma).

Fondi pensione apertiI Fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche,compagnie di assicurazione, … L’adesione ai fondi aperti puòavvenire in forma individuale o collettiva.

Forme individuali pensionistiche (Fip)I Fip sono prodotti di emanazione tipicamente assicurativa e trovanodistribuzione anche tramite il canale bancario (grazie agli accordi dibancassurance). L’adesione può avvenire esclusivamente su baseindividuale.

Page 6: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

Il silenzio/assensoIl silenzio/assenso

Come regola generale:

Art. 8, comma 7 Dlgs 252/2005… nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà, a

decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi iviprevisti (30/06/2007 – o 6 mesi dalla data di assunzione):

Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali,

salvo che sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a un’altra forma di previdenzacomplementare ad adesione collettiva …

Page 7: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

LAVORATORE DIPENDENTE

iscritto, per la prima volta,

alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993

PERCORSO DECISIONALE 1

LAVORATORE DIPENDENTE iscritto,

per la prima volta, alla previdenza obbligatoria

prima del 29.4.1993

PERCORSO DECISIONALE 2

Quali sono le strade percorribili?

Il PERCORSO DECISIONALE ha l’obiettivo di aiutare i lavoratori dipendenti a prendere consapevolmente la decisione relativa alla destinazione del Tfr. Esso consiste nella schematizzazione delle strade percorribili secondo la categoria di appartenenza (iscritti dal/prima del 29.4.1993).

(fonte www.tfr.gov.it)

Page 8: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente a:

conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui scelta

mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito ad apposito Fondo gestito dall’INPS

② quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale

Modalità di scelta esplicita

Modalità di sceltatacita

In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili:

forma pensionistica collettiva (*) prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale

①(*) Per “forma pensionistica collettiva” si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva.

LAVORATORE DIPENDENTE

iscritto, per la prima volta,

alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993

PERCORSO DECISIONALE 1

-Entro il 30 giugno 2007 oppure- entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007ESPRIME la volontà di:

forma pensionistica istituita presso l’INPS

Se non applicabili ① o ②③

-Entro il 30 giugno 2007 oppure- entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007NON ESPRIME alcuna volontà

Page 9: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

- entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, ESPRIME la volontà di:

al 1° gennaio 2007 iscritto a forme

pensionistiche complementari

al 1° gennaio 2007 non iscritto

a forme pensionistiche complementari

mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’Inps

nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi

conferire il residuo TFR maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce

mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro.In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’INPS

conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare

se gli accordi o i contratti collettivi non prevedono il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%

LAVORATORE DIPENDENTE

iscritto, per la prima volta,

alla previdenza obbligatoria

prima del 29.4.1993

Modalità di scelta esplicita

Modalitàdi scelta esplicita

- entro il 30 giugno 2007 o- entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà

- entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, ESPRIME la volontà di:

- entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà

Andare al percorso decisionale

1 modalità tacita

PERCORSO DECISIONALE 2

il datore di lavoro provvede a:

Modalità di sceltatacita

Modalità di sceltatacita

Page 10: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

Le scelte dei dipendentiLe scelte dei dipendenti

3 elementi di attenzione!!! La scelta di “lasciare il T.F.R. in azienda” potrà essere

modificata in qualunque momento successivo, mentre la decisione di indirizzare il T.F.R. ad una forma di previdenza complementare non è “revocabile” e impegna il lavoratore fino al momento del pensionamento…

La possibilità di cambiare forma di previdenza complementare (“portabilità”) è prevista dopo due anni di adesione al fondo.

Almeno per ora, tutte le “nuove” norme sulla previdenza complementare non si applicano ai “dipendenti pubblici”.

Page 11: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

Le forme di compensazione per le aziendeLe forme di compensazione per le aziende

L’art. 10 del Dlgs 252/2005 specifica le forme dicompensazione previste:1. Aumento della “quota di deducibilità” del T.F.R.

destinato alla previdenza complementare dall’attuale livello del 3% ad un livello del 4% per le imprese con almeno 50 addetti e al 6% per le imprese con meno di 50 addetti.

2. Soppressione del contributo dello 0,20% (relativo al finanziamento da parte dell’impresa del fondo di garanzia del T.F.R. proporzionalmente alla parte di T.F.R. maturando destinato alla previdenza complementare).

3. Riduzione del costo del lavoro, e più specificamente dei c.d. “oneri impropri”, in misura dello 0,19% nel 2008 che aumenterà fino allo 0,28% nel 2014, correlata al flusso di T.F.R. maturando conferito alla previdenza complementare.

Page 12: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

Obblighi informativiObblighi informativi Ciascun datore di lavoro dovrà consegnare ai propri lavoratori

dipendenti:- il modulo TFR 1 (ai lavoratori assunti entro il 31

dicembre 2006)oppure

- il modulo TFR 2 (ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006).

Trenta giorni prima della scadenza di sei mesi utili ai fini del conferimento del T.F.R. maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il T.F.R. maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Page 13: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

I vantaggi fiscali per chi aderisce ad un fondo pensione dopo I vantaggi fiscali per chi aderisce ad un fondo pensione dopo il 01/01/2007il 01/01/2007

Deducibilità

Versamenti

Deducibilità- Scompare il vincolo del 12% del reddito- Scompare il vincolo del “doppio del TFR”- Possibilità di dedurre fino a 5.164,57 €

Tassazione rendimenti

Tassazione con “cedolare secca” dell’ 11% sul risultato netto in ciascun periodo d’imposta.

Tassazione

prestazioni

Tassazione con “cedolare secca” del 15% sul montante complessivo maturato al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti (uguale per la parte in capitale e in rendita).

“Sconto dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo superiore al 15°.

“Sconto” massimo 6%.

Page 14: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

I “Pro” e i “Contro”I “Pro” e i “Contro”

“TFR IN AZIENDA”Dal punto di vista del lavoratore dipendente:- Flessibilità nella gestione del TFR: si può cambiare idea in ogni

momento.- Erogazione dell’intero TFR al termine del rapporto di lavoro.- Restano insoddisfatti i rischi potenziali connessi a una pensione

che in prospettiva si presenta con un coefficiente di sostituzione inadeguato.

- Probabile disponibilità del datore di lavoro ad accordareanticipazioni anche al di fuori dei vincoli del 2120 C.c..

- Tassazione sfavorevole rispetto alla previdenza complementare.- La garanzia di restituzione è certa (fondo di garanzia INPS) ma

con rendimenti “ragionevolmente” inferiori, nel lungo termine, rispetto ai fondi pensione.

Page 15: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

I rendimentiI rendimenti

2,4 2,1 2,1

11,1

13,8

4,8

1618,7

7,4

22

25,5

10,5

0

510

1520

2530

9 mesi 21 mesi 33 mesi 45 mesi

Rendimenti fondi pensione al 30.06.2006Dati Covip, in percentuale

Fondi pensione chiusi Fondi pensione aperti TFR

Page 16: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

I “Pro” e i “Contro”I “Pro” e i “Contro”

“TFR IN AZIENDA”Dal punto di vista dell’azienda < 50 dipendenti Autofinanziamento a “tasso calmierato”. L’azienda deve continuare ad accollarsi la rivalutazione annua dello

stock di TFR arretrato al 31 dicembre dell’anno precedente. Nessun aggravio di costi sia a carico della gestione amministrativa

interna che della gestione esterna (consulente del lavoro, commercialista, etc.).

Rischio che il lavoratore cambi orientamento, in un qualunque momento successivo, rispetto alla scelta iniziale di lasciare il TFR in azienda, con un gravoso appesantimento delle incombenze amministrative.

Dal punto di vista dell’azienda > 49 dipendenti (TFR al Fondo gestito dall’Inps)

Rischio di notevoli gravami gestionali. Usufruisce delle forme di compensazione ex legge.

Page 17: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

I “Pro” e i “Contro”I “Pro” e i “Contro”“TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”

Dal punto di vista del lavoratore dipendente

Intervento “salvifico” nei confronti del proprio status del futuro pensionato.

Le possibilità “di uscita” sono limitate e “ritirabilità” in capitale nei limiti del 50% del montante complessivo.

Meccanismo di tassazione decisamente favorevole. Possibilità di scegliere di non gravare sulla propria

retribuzione, aderendo con il solo conferimento del TFR. Possibilità di usufruire eventualmente del contributo del

datore di lavoro. I rendimenti potrebbero essere soggetti alle oscillazioni dei

mercati. Notevoli garanzie previste dalla governance dei fondi

pensione.

Page 18: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

“TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”

Dal punto di vista delle aziende (indifferente se con più o

meno di 50 dipendenti) Cessa l’obbligo della rivalutazione annua del TFR maturando

(essendo stato trasferito alla previdenza complementare). Aumento esponenziale dei costi amministrativi (interni ed

esterni) nel caso di scelte disomogenee dei singoli lavoratori. Eventuale contribuzione dell’azienda quando eventualmente

previsto da contratti collettivi o accordi aziendali. Usufruisce delle forme di compensazione ex legge.

I “Pro” e i “Contro”I “Pro” e i “Contro”

Page 19: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

AnticipazioniAnticipazioni“TFR IN AZIENDA” Almeno 8 anni di anzianità, massimo 70% del maturato, limiti

annui pari al 10% degli aventi diritto e comunque al 4% dei dipendenti (salvo miglior favore da parte dell’azienda).

La tassazione: a tassazione separata con aliquota minima del 23%. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.    

“TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE” 75% per spese mediche per sé, il coniuge e i figli in qualunque

momento (tassazione secca del 15% meno 0,3 punti per ogni anno oltre il 15° massimo 6%).

75% per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli con almeno 8 anni di iscrizione al fondo (tassazione secca del 23%).

30% per altre esigenze con minimo 8 anni di iscrizione al fondo (tassazione secca 23%).

Page 20: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

La Pensione Complementare e le altre opzioni La Pensione ComplementareLa funzione della prev. compl. è quella di permettere al lavoratore diintegrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la pensione di basecorrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementaredopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria,con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di prev. compl.. L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione compl. parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e

parte in rendita. Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizioneindividuale maturata, l’importo della pensione complementare siainferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione incapitale.

Page 21: La riforma del TFR e della previdenza complementare Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA  -

La Pensione Complementare e le altre opzioniRiscatto della Posizione IndividualeDal 1° gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti dipartecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa altrasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica compl., può: chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire

la restituzione della posizione individuale accumulata; mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in

assenza di contribuzione.Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e

misure: riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il

periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.