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Convegno di aggiornamento TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 in collaborazione con: LA CIRCOLARE DI LAVORO E PREVIDENZA

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Convegno di aggiornamento

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2015

in collaborazione con:

LA CIRCOLARE DI LAVORO E PREVIDENZA

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COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVOErika Ambrosi, Luca Vannoni

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INDICE

Schemi operativi di sintesi

5 TFR IN BUSTA PAGAa cura di Luca Vannoni

Contributi di approfondimento

33 IL D.P.C.M. N.29/15: REGOLAMENTAZIONE DELLA QUOTA TFR IN BUSTA PAGAa cura di Roberto Lucarini

39 TASSAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR: LE REGOLE DI CALCOLOa cura di Dimitri Cerioli

44 TFR IN CASSA INTEGRAZIONE E DEROGHE ALL’ART.2112 COD.CIV.: CHIARIMENTI PER ASSISTERE LA CRISI D’IMPRESA a cura di Riccardo Girotto

Normativa, prassi e giurisprudenza

50 NORMATIVADecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.29 del 20 febbraio 2015

Circolare Fondazione Studi Consulenti del lavoro n. 7 del 3 aprile 2015

Accordo – quadro

Modulo per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)

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Schemi operativi di sintesi

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TFR IN BUSTA PAGA

a cura di Luca Vannoni

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

NOZIONE

Il trattamento di fine rapporto è un elemento della retribuzione che illavoratore ha diritto di percepire alla cessazione del rapporto di lavoro.

Viene pertanto considerata una retribuzione differita, in quanto il dirittoalla percezione sorge in un momento successivo rispetto quello della suamaturazione, salvo che non sia stato interamente devoluto a formepensionistiche complementari o nel caso di cessione quale credito versoterzi.

a pag. 49 della dispensa

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTODispositivo dell'art. 2120 Codice Civile

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di finerapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superioreall'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazionidi anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte lesomme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo nonoccasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché incaso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nellaretribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso dinormale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e incrementato, su basecomposta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispettoal mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indiceISTAT e quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente.Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

a pag. 48 della dispensa

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTODispositivo dell'art. 2120 Codice Civile

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanzadi rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel casodi cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedentecomma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti glieffetti dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'art. 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratticollettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

a pag. 48 della dispensa

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Tfr in busta paga

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ALTRE DESTINAZIONI DEL TFR

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 252/2005 (riforma dellaprevidenza complementare) dal 2007 il t.f.r. può essere utilizzato dallavoratore per finanziare una posizione pensionistica integrativa rispettoa quella obbligatoria gestita dall’INPS.

a pag. 49 della dispensa

In via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, è prevista lapossibilità, per il lavoratore dipendente settore privato, che abbia unrapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimodatore di lavoro, di richiedere la liquidazione mensile del TFR (art. 1,comma 26, L. 190/2014).

TFR IN BUSTA PAGA

a pag. 59 della dispensa

Per la regolamentazione dell’opzione, erastato previsto DPCM entro il 31 gennaio 2015con operatività 1° marzo 2015….

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Con il DPCM 20 febbraio 2015, n.29 è stata data attuazione alledisposizioni in materia diliquidazione del TFR come parteintegrante della retribuzione. Invigore dal 3 aprile 2015

REGOLAMENTO

Da quale periodo di paga è possibileprocedere?

Ministero del lavoro, MEF e ABIAccordo 20 marzo 2015

ACCORDO QUADRO

a pag. 59 della dispensa

Finanziamento dei datori di lavoro con meno di50 dipendenti che non intendano provvederecon risorse proprie all’anticipazione del TFR inbusta paga.

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Tfr in busta paga

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Dal dato letterale delle norme, sembrerebbe, che il lavoratore possa utilizzare il modulo dall’entrata in vigore del DPCM e quindi dal 3 aprile 2015, mentre il datore di lavoro potrebbe procedere all’erogazione a partire dal periodo di

paga decorrente dal mese successivo e quindi dal mese di maggio.

IL PARERE DEI CONSULENTI

Nonostante ciò, sembra possibile sostenere al momento che, in una fase di prima applicazione, verra consentita per ragioni di opportunita politica, l’applicazione della misura in esame anche con riferimento alle quote maturate a partire da marzo, a prescindere dalla circostanza che la richiesta sia stata presentata dopo l ’ent rata in vi gore del D.P.C.M . (ovvero dopo il 3 aprile).

FONDAZIONE STUDICircolare 7/2015

Rapporto di lavoro in essere daalmeno sei mesi presso ilmedesimo datore di lavoro

REQUISITI

Esclusi:Lavoratori domesticiLavoratori agricoliDipendenti pubbliciContrattazione prevede corresponsione periodica oaccantonamento presso soggetti terziDipendenti di datori di lavoro sottoposti a procedureconcorsualiDipendenti di aziende dichiarate in crisi

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Sono esclusi i dipendenti di datoridi lavoro se

DATORI DI LAVORO IN CRISI

1) Iscritti presso il Registro delle Imprese accordo diristrutturazione dei debiti (art. 182 bis L.F.) ovvero incaso di accordo di ristrutturazione ex art. 7, L. 3/2012;

2) Sono stati autorizzati interventi CIGS e in deroga, se inprosecuzione con CIGS, purché stessa unitàproduttiva

In caso di conferimento del TFR allaprevidenza complementare

TFR IN BUSTA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1) L’opzione può essere esercitata: la partecipazione dellavoratore dipendente alla forma pensionisticacomplementare prosegue senza soluzione dicontinuità sulla base della posizione individualematurata nell'ambito della forma pensionisticamedesima nonché' della eventuale contribuzione asuo carico e/o a carico del datore di lavoro.

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Tfr in busta paga

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Cosa deve essere comunicato alFondo?

TFR IN BUSTA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Es. Previndai, nota 16 marzo 2015“In attesa dell’emanazione del Decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri con le norme attuative, eventualiscelte operate dagli iscritti a Previndai dovranno esserecomunicate al Fondo via fax al n. 0646200382, a cura deldatore di lavoro, e successivamente confermate tramitespecifica procedura via internet non appena questa verràresa disponibile nell’area riservata del sitowww.previndai.it”

Il lavoratore è tenuto a notificarel’eventuale disposizione del TFR agaranzia di finanziamenti

TFR IN BUSTA E GARANZIE SU FINANZIAMENTI

Nel caso di garanzia del TFR su finanziamenti (es.cessione quinto dello stipendio) è preclusa l’opzione delversamento in busta

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Il lavoratore con versamento di QUIR può ottenere finanziamento concessione di quinto?Cosa succede in caso di pignoramento successivo al scelta di vedersiversato il QUIR?

TFR IN BUSTA E GARANZIE SU FINANZIAMENTI

Nel caso di crisi aziendali (comeevidenziate tassativamente)insorte successivamenteall’opzione

CRISI SOPRAVVENUTE

Liquidazione interrotta a partire dal periodo di pagasuccessivo a quello di insorgenza

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Tfr in busta paga

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MODULO QUIR

MODULO QUIR

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Qu.I.R.: quota integrativa della retribuzione pari alla quotamaturanda di cui all'articolo 2120 del Codice civile al netto delcontributo 0,50 (art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n.297), erogato tramite liquidazione diretta mensile.

TFR DA LIQUIDARE

• È assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibileai fini previdenziali

• Non è considerata per la determinazione dell’aliquota diimposta per tassazione separata TFR

• Non partecipa nella verifica del reddito complessivo chedeve essere effettuata per la corresponsione del bonus€ 80,00.

È ammissibile il versamento parziale in busta paga?

TFR DA LIQUIDARE

• Il dato letterale sembrerebbe precludere l’opzione dellaliquidazione parziale.

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Tfr in busta paga

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Richiesta mediante modulo Qu.I.R. allegato alDPCM 29/2015

RICHIESTA

• Opzione efficace ed erogazione operativa a partire dalmese successivo a quello di formalizzazionedell’istanza fino al 30.6.2018

• Opzione irrevocabile

A partire dal periodo di pagadecorrente dal mese successivo aquello di presentazione istanza

LIQUIDAZIONE DEL TFR

• Datore di lavoro tenuto alla liquidazione mensileQu.I.R.

• Viene meno obbligo versamento previdenzacomplementare e Fondo Tesoreria INPS

Datori di lavoro che accedono ai

finanziamenti assistiti da garanzia: a partire dal terzo mese successivo a quello di istanza

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Datori di lavoro con meno di 50addetti e che non sono tenuti alversamento TFR al Fondo di Tesoreria

ACCESSO AL FINANZIAMENTO

• Al finanziamento non possono essere applicati tassisuperiori a quello di rivalutazione. Sono comunquedovuti oneri fiscali e notarili per l’accensione delfijnanziamento

• I datori di lavoro devono chiedere all’INPS lacertificazione dei requisiti aziendali, da rilasciarsi entro30 giorni dalla richiesta

Medesime regole di calcolo dei 50 addetti del versamento tfr Fondo di

Tesoreria (verifica al momento della prima

certificazione)

A tal fine dovranno essere presi in considerazione tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di

lavoro e dall’orario di lavoro, compresi quelli a tempo, computati in proporzione all’orario, sommando ciascun mese i singoli orari individuali, rapportandoli all’orario svolto nel mese dal lavoratore a tempo pieno, con

arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale (art. 6 D.Lgs. n.61/2000).I lavoratori a qualsiasi titolo assenti, saranno esclusi dal computo solamente se, in loro sostituzione, siano stati assunti altri

lavoratori. In tal caso saranno questi ultimi ad essere computati.

IL CALCOLO DEI DIPENDENTI

INPS, CIRCOLARE 70/2007

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Tfr in busta paga

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IL CALCOLO DEI DIPENDENTIPer ciascun lavoratore sarà preso in considerazione il numero di mesi o le frazioni dimesi di attività (escludendo i periodi di disponibilità per i lavoratori intermittenti e peri somministrati), riconducendo il periodo di attività al numero di giornateconvenzionalmente fissato in 26 per il lavoratore in forza all’azienda per l’intero meseovvero nel minor numero di giornate proporzionalmente ridotte per i rapporti dilavoro di durata inferiore al mese. La sommatoria delle giornate di tutti ilavoratori sarà divisa per 312 (26 x12) ovvero per un numero proporzionalmenteridotto nel caso di inizio attività nel corso del 2006.

INPS; CIRCOLARE 70/2007

Sulla base della certificazione INPS

ACCESSO AL FINANZIAMENTO

• Viene sottoscritto il contratto di finanziamento conl’intermediario (uno solo)

• L’INPS, per ogni mese, entro 60 giorni dal primogiorno del mese successivo a quello di competenza,mette a disposizione la certificazione del Qu.I.R. inbase all’Uniemens. In assenza di denunce, ilfinanziamento è sospeso.

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Ministero del lavoro, MEF e ABIAccordo 20 marzo 2015

IL FINANZIAMENTO

La banca avvia la procedura di concessione del finanziamentosulla base della presente documentazione:1)Certificazione INPS;2)Visura camerale attestante l’insussistenza condizioni didifficoltà;3)Ulteriori informazioni e/o certificazioni richieste dalla banca(es. data di pagamento dello stipendio)

Ai fini dell’accoglimento, non deve essere fatta alcuna valutazione di meritocreditizioLa Banca comunica all’INPS l’intenzione di finalizzare il finanziamento

i datori di lavoro, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche,richiedono all'INPS la certificazione delle informazioni necessarie perl'attivazione del finanziamento assistito da garanzia.

CERTIFICAZIONE INPS

L'INPS rilascia l'attestazione dei requisiti aziendali, riferitialla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dallarichiesta. La certificazione rilasciata dall'INPS può essereutilizzata per l'accensione del finanziamento, assistito dagaranzia, presso un unico intermediario aderente.

Dal 14 aprile attive nuove funzioni telematiche www.inps.it

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Tfr in busta paga

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Ministero del lavoro, MEF e ABIAccordo 20 marzo 2015

CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

La banca stipula il contratto di finanziamento entro ilmese precedente l’avvio della liquidazione del Qu.I.R.

Disponibilità creditizia può essere utilizzata dal mesesuccessivo alla data di perfezionamento e cmq non primadel 1° giugno 2015 e non oltre il 30 ottobre 2018.

Ministero del lavoro, MEF e ABIAccordo 20 marzo 2015

CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

La banca acquisisce entro il 5 di ogni mese lecertificazione dall’INPS.

Tra il quinto e il terzo giorno precedente il saldo della paga,eroga al datore di lavoro la quota di TFR

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Nuove istanze QU.I.R. ovvero aumentodel valore QU.I.R.

CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

La banca su richiesta del datore di lavoro provvede adampliare la disponibilità

L’INPS è legittimato ad operare la riscossione del credito non restituitoavvalendosi della formazione dell’avviso di addebito con titoloDURC

MANCATO RIMBORSO

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere le sanzioni civili nellamisura di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di scadenza dellarestituzione, ancorche in misura parziale, del finanziamentoassistito da garanzia fino alla data di pagamento”

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Tfr in busta paga

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Applicazione tassazione ordinaria sfavorevole rispetto alla tassazione separata

TASSAZIONE E CONVENIENZA

Lo svantaggio accresce progressivamente in rapportoall’ammontare del reddito

Tassazione ordinaria può essere vantaggiosa

TASSAZIONE E CONVENIENZA

Se consente di sfruttare le detrazioni (vedi part time o carichifamiliari)

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QUIR è utile per reddito ai fini

TASSAZIONE E CONVENIENZA

ANFISEEAddizionali comunali e regionali

Identici a quelli previsti per lo smobilizzo a previdenzacomplementare:

-Deduzione del 4% (6% per i datori di lavoro con più di 49addetti) del TFR annualmente liquidato

-Abbattimento del contributo al fondo di garanzia del TFR(0,20%)

-Esonero contributivo dello 0,28%

DATORI DI LAVORO SENZA FINANZIAMENTO AGEVOLATO

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Tfr in busta paga

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- Abbattimento del contributo 0,20% fondo di garanzia del TFR

- Contribuzione aggiuntiva dello 0,20% per il finanziamento delfondo in proporzione al TFR liquidato

CON FINANZIAMENTO

IN SINTESI: LE REGOLE DI DETERMINAZIONE

A partire dal 01/06/1982 (data di entrata in vigore della Legge297/1982) l’ammontare del t.f.r. è pari, con riferimento a ciascunanno di servizio, alla retribuzione annua utile diviso 13,5.

La quota di retribuzione annua così determinata deve essereaccantonata in un fondo individuale del lavoratore e rivalutata al31 dicembre di ogni anno.

L’accantonamento deve essere iscritto nel bilancio ed il datore dilavoro ha l’obbligo di comunicare annualmente al lavoratorel’entità del fondo t.f.r. maturato.

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REGOLE DI DETERMINAZIONE

A partire dal 01/06/1982 (data di entrata in vigore della Legge297/1982) l’ammontare del t.f.r. è pari, con riferimento a ciascunanno di servizio, alla retribuzione annua utile diviso 13,5.

La quota di retribuzione annua così determinata deve essereaccantonata in un fondo individuale del lavoratore e rivalutata al31 dicembre di ogni anno.

L’accantonamento deve essere iscritto nel bilancio ed il datore dilavoro ha l’obbligo di comunicare annualmente al lavoratorel’entità del fondo t.f.r. maturato.

REGOLE DI DETERMINAZIONE

A partire dal 01/06/1982 (data di entrata in vigore della Legge297/1982) l’ammontare del t.f.r. è pari, con riferimento a ciascunanno di servizio, alla retribuzione annua utile diviso 13,5.

La quota di retribuzione annua così determinata deve essereaccantonata in un fondo individuale del lavoratore e rivalutata al31 dicembre di ogni anno.

L’accantonamento deve essere iscritto nel bilancio ed il datore dilavoro ha l’obbligo di comunicare annualmente al lavoratorel’entità del fondo t.f.r. maturato.

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Tfr in busta paga

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QUOTA ANNUA DEL T.F.R.

La quota di t.f.r. da accantonare ogni anno a favore del lavoratoreè pari alla retribuzione annua utile diviso 13,5.

La retribuzione utile è costituita da tutte le somme dovute indipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale,compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, escluse lesomme erogate a titolo di rimborso spese ed a titolo di liberalitàed alle somme corrisposte in via occasionale.

RETRIBUZIONE UTILE

La retribuzione utile corrisponde a quella complessivamente dovutanell’anno secondo il criterio di competenza e quindi è costituita datutti i compensi maturati nell’anno anche se non erogati o erogatisuccessivamente per qualsiasi ragione (es. stipendi non pagati,stipendi di dicembre pagati in gennaio).

Unica eccezione al criterio di competenza riguarda i compensi conperiodicità superiore al mese che si riferiscono anche a prestazionidell’anno precedente (es. 14°mensilità, premi di produzione), i qualisono computati nella retribuzione dell’anno in cui vengono erogati (omeglio in cui dovrebbero erogati in base alle previsioni dellacontrattazione collettiva).

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RETRIBUZIONE UTILE

Rientrano nella definizione di retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.:•gli elementi retributivi base:

- minimo tabellare;- contingenza;- E.D.R.;- eventuale terzo elemento;- scatti di anzianità;- superminimi, aumenti di merito;

•premi di risultato, rendimento, provvigioni, ecc. non aventi carattereoccasionale;•mensilità aggiuntive;

RETRIBUZIONE UTILE

Somme erogate al termine del rapporto di lavoro:

-indennità per ferie e per festività non godute;-Permessi riduzione orario non fruiti;-ratei mensilità aggiuntive;-Indennità sostitutiva del preavviso, quando sostituisce laretribuzione che il lavoratore avrebbe normalmente percepito in casodi prestazione lavorativa durante il preavviso

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Tfr in busta paga

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RETRIBUZIONE UTILE

-Tutti i compensi corrisposti in via continuativa:- es. maggiorazioni per lavoro a turni e notturno, indennità di cassa o

di funzione, compenso per lavoro straordinario continuativo;-Fringe benefit e retribuzioni in natura non aventi carattere occasionale, es:

- indennità di mensa, quando sia prevista l’erogazione dell’indennità;- alloggio di servizio: quando vi è un’effettiva connessione tra

l’attribuzione e la prestazione lavorativa;- indennità di trasferta;- Indennità per trasfertisti

-Indennità estero (lavoratori distaccati all’estero): l’orientamento prevalenteprevede il computo del 50% di tale indennità, in considerazione della naturamista di tale trattamento retributiva/rimborso maggiori spese

RETRIBUZIONE UTILE

Sono invece esclusi:

-i compensi occasionali (es. compensi per lavoro straordinariosaltuario, premi una-tantum, indennità per ferie e per festività nongodute se corrisposte a titolo risarcitorio, ecc.)-i rimborsi spese (es. indennità di trasferta occasionale, indennitàchilometrica) e quanto erogato a titolo di liberalità (somme che noncostituiscono il corrispettivo della prestazione lavorativa).

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RETRIBUZIONE UTILE

La legge riconosce alla contrattazione collettiva la possibilità diregolamentare in modo diverso rispetto alla disciplina legale lanozione di retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r.

Tale possibilità non incontra limiti particolari e pertanto i contratticollettivi possono prevedere il computo di ulteriori somme rispetto aquelle individuate dalla legge ma possono anche escluderne alcune.

Per la corretta individuazione della retribuzione utile bisogna quindirifarsi alla disciplina dettata dal c.c.n.l. di riferimento.

RETRIBUZIONE UTILE

In caso di assunzione o cessazione durante l’anno la legge dispone che laquota di retribuzione da accantonare debba essere proporzionalmenteridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero solo lefrazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.

Nella pratica la riduzione avviene automaticamente, dal momento che laretribuzione su cui calcolare l’accantonamento annuo corrisponde a quelladei soli mesi lavorati; secondo il prevalente orientamento giurisprudenzialeper le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non matura alcun diritto al t.f.r.mentre per quelle pari o superiori a 15 giorni deve essere computata unaretribuzione teorica pari al mese intero.

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Tfr in busta paga

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RETRIBUZIONE UTILEPer quanto riguarda i periodi di sospensione del rapporto:• in alcuni casi - sospensioni dovute a malattia, infortunio sul lavoro,

congedo di maternità, intervento della cassa integrazione, contratto disolidarietà - la legge dispone che si debba computare una retribuzioneteorica pari a quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso dinormale prestazione lavorativa;

• per altri casi - sospensioni dovute a congedo matrimoniale, congedoparentale, richiamo alle armi - la giurisprudenza consolidata ha esteso ilcriterio della retribuzione teorica;

• per gli altri casi di sospensione del rapporto senza diritto allaretribuzione il periodo di assenza non può essere preso in considerazioneai fini del calcolo del t.f.r. (salvo eventuali disposizioni di miglior favoredettate dalla contrattazione collettiva).

CONTRIBUTO INPS AGGIUNTIVO

Dalla quota annuale di t.f.r. deve essere detratto un contributo (contribuitoaddizionale) a favore del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti pariallo 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (art. 3,comma 15, legge 297/82). Il contributo è dovuto anche dai dirigentiindustriali.

Si tratta di una quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore dilavoro anticipa e versa mensilmente all’INPS (o al diverso enteprevidenziale al quale è dovuto il contributo pensionistico) e che quindirecupera in occasione dell’accantonamento del t.f.r.

Imponibile previdenziale x 0,50% = contributo addizionale

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CONTRIBUTO INPS AGGIUNTIVO

Il contributo non è dovuto:

•lavoratori con qualifica di apprendisti;•dai lavoratori assunti dalle liste di mobilità;•assunti con contratto di solidarietà;•lavoratori assunti con contratto di inserimento con diritto all’agevolazionecontributiva totale;

•è dovuto in misura ridotta nei casi di assunzioni con riduzione delle aliquotecontributive.

ACCANTONAMENTO NEL FONDO T.F.R.

La quota di t.f.r. maturata ogni anno, al netto del contributo a caricodel lavoratore ed al netto della quota eventualmente destinata dallavoratore alla previdenza complementare, confluisce in un fondoindividuale che deve essere registrato in contabilità ed iscritto nelbilancio aziendale.

Se il lavoratore ha destinato alla previdenza complementare l’interot.f.r. maturato nessun accantonamento dovrà essere effettuato nelfondo t.f.r. gestito dal datore di lavoro.

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Tfr in busta paga

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ACCANTONAMENTO NEL FONDO T.F.R.

Il datore di lavoro al 31.12 di ogni anno, per ogni lavoratore in forza delrapporto di lavoro:

- determina la rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembredell'anno precedente (su cui è necessario prelevare l’imposta sostitutiva);- somma la quota di TFR maturata nell'anno;- recupera quanto anticipato a titolo di contributo addizionale.

CALCOLO FONDO T.F.R. AL 31.121. Fondo TFR 31/12/anno prec. x coeff. di rivalutazione = rivalutazione (su cui è

necessario prelevare l’imposta sostitutiva)

2. Fondo TFR 31/12/anno precedente +rivalutazione +quota maturazione TFR anno in corso

3. Calcolo contributo IVS Imponibile previdenziale = retribuzioni x 0,50%

4. Fondo TFR 31/12/anno precedente +rivalutazione +quota maturazione TFR anno in corso -0,50% imponibile previdenziale =Fondo TFR anno

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Contributi di approfondimento

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IL D.P.C.M. N.29/15: REGOLAMENTAZIONE DELLA QUOTA TFR IN BUSTA PAGA

a cura di Roberto Lucarini

Il Governo, dopo l’operazione dai più conosciuta col nome “Tfr in busta paga” e avviata a mezzo della Legge di Stabilità 2015, era chiamato a darne attuazione, con specifico regolamento. In effetti, secondo quanto previsto dalla norma istitutiva, il decreto attuativo era previsto entro la fine di gennaio scorso e l’inizio dell’operazione col mese di marzo; con un buon ritardo, quindi, il 19 marzo 2015, sul n.65 della Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato l’atteso D.P.C.M. n.29/15; esso, pertanto, avrà vigore a partire dal prossimo 3 aprile. Vediamo, rapidamente, le disposizioni che vengono impartite ai datori di lavoro, ai fini della gestione di tale operazione.

Premessa

Il recentissimo D.P.C.M. n.29/15 va a regolamentare quanto già previsto ex art.1, commi da 26 a 34, L. n.190/15. In quest’ultimo provvedimento, meglio conosciuto come Legge di Stabilità 2015, si era infatti introdotta un’operazione provvisoria di pagamento, al lavoratore, del Tfr in maturazione nel mese di paga, altrimenti definito come QuIR (Quota Integrativa della Retribuzione). Prevista per inizio marzo 2015, detta operazione doveva attendere, per la sua effettiva operatività, un apposito decreto attuati-vo. Quasi superfluo indicare la ratio del provvedimento; stante il perdurare della crisi, e il basso livello dei consumi, si è voluto offrire ai lavoratori uno strumento che potesse aumentare, per un triennio ap-punto, la loro disponibilità mensile di denaro. Questo, affiancato al bonus 80,00 euro, è quanto messo in campo dal Legislatore per dare una spinta ai consumi.Ma vediamo cosa è accaduto in concreto. Il tanto atteso decreto di attuazione è giunto con un po’ di ritardo, tanto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo scorso ed entrerà quindi in vigore dal prossimo 3 aprile.

1. Chi e quando può richiedere la QuIR?

L’art.3 del decreto in esame, indica, anzitutto, i lavoratori cui potrebbe spettare detta erogazione. L’uso del condizionale è d’obbligo; si tratta infatti di una mera facoltà del lavoratore, circa una sua specifica richiesta di erogazione del Tfr, in maturazione nel mese, in busta paga. Nel caso in cui l’istanza di ero-gazione sia presentata, il datore di lavoro avrà invece un obbligo di pagamento. Senza la presentazione di una specifica richiesta, quindi, il Tfr seguirà la sua normale destinazione (in azienda, al fondo complementare scelto, al fondo Tesoreria Inps). Si ricordi, inoltre, che tale scelta po-trà essere operata dal lavoratore in qualunque momento del triennio previsto dalla norma, ossia dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 20181. Si noti infine, cosa questa molto rilevante, che tale scelta, una volta effettuata, risulta ex lege irreversibile.

1 Ex art. 1, co.26-34, L. n.190/14.

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Il lavoratore che ha quindi scelto l’erogazione mensile, dovrà mantenere tale opzione fino alla scadenza del triennio sopra indicato2.Possono effettuare detta scelta, pertanto, i lavoratori che abbiano un’anzianità aziendale superiore a 6 mesi3.Sono escluse da tale scelta talune tipologie di lavoratori, ovvero quelli che operano nelle seguenti con-dizioni:a) i lavoratori dipendenti domestici; b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo; c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche

mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l’accantonamento del Tfr medesimo presso soggetti terzi;

d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo

di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.182-bis della legge fallimentare; f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un

piano di risanamento attestato di cui all’art.67, co.3, lett.d), legge fallimentare; g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti,

siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecu-zione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;

h) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’art.7, L. n.3/12.

Viene specificato, inoltre, che l’erogazione della QuIR, eventualmente richiesta, dovrà essere sospesa al verificarsi di una delle condizioni di cui alla precedenti lett.e), f), g) e h); tale sospensione avverrà a partire dal periodo di paga successivo al verificarsi della condizione preclusiva4. Anche al concretizzarsi di una procedura concorsuale, che interessi il datore di lavoro, l’erogazione sarà sospesa con le seguenti decorrenze5:1. avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dall’iscrizione della sentenza

dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell’art.17, legge fallimentare; 2. avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall’iscrizione del decreto di ammissione

alla procedura nel Registro delle imprese, ai sensi dell’art.166, legge fallimentare; 3. avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del prov-

vedimento, adottato dall’Autorità competente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art.197, legge fallimentare;

4. avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall’iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ai sensi dell’art.8, co.3, D.Lgs. n.270/99.

Viene stabilito che l’opzione per la QuIR sia attuabile, dal lavoratore, anche nel caso egli abbia scelto il conferimento del proprio Tfr a un fondo complementare (ex D.Lgs. n.252/05). L’opzione provvisoria per la QuIR, quindi, comporta la continuazione della partecipazione al fondo, senza soluzione di continuità, ma, evidentemente, sulla base della posizione individuali fino a quel momento maturata6; continuerà ad essere dovuta solo l’eventuale contribuzione a carico lavoratore/datore di lavoro.

2 Ex art.5, co.2, D.P.C.M. n.29/15.3 Art.3, co.1, D.P.C.M. n.29/15.4 Ex art.3, co.4, D.P.C.M. n.29/15.5 Ex art. 7, co. 5, D.P.C.M. n.29/15.6 Ex art.3, co.2, D.P.C.M. n.29/15.

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Il D.P.C.M. n.29/15: Regolamentazione della quota tfr in busta paga

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Il testo del decreto prende in considerazione, giustamente, anche il caso di lavoratori che abbiano con-cesso il proprio Tfr a garanzia per finanziamenti ricevuti. A tali soggetti è dunque preclusa l’opzione per la QuIR, almeno fino a che non si abbia notifica, da parte dell’Istituto finanziatore, dell’estinzione del debito7. Tale situazione, di cessione del Tfr a garanzia, potrebbe anche verificarsi dopo la scelta per la liquidazione della QuIR. In tal caso il lavoratore avrà l’obbligo di notificare tale fatto al datore di lavoro, il quale dovrà sospendere l’erogazione della QuIR, almeno fino al momento in cui il creditore non noti-fichi, a sua volta, l’avvenuta estinzione del credito garantito.La norma non prende in considerazione situazioni attualmente, purtroppo, ricorrenti; i pignoramenti giudiziari con vincolo sul Tfr. Pur non disponendo, come detto, di una specifica istruzione legale, la si-tuazione appena accennata pare del tutto similare, nel suo status strutturale, a quella regolamentata dal decreto circa la cessione a garanzia del Tfr. Per tale motivo, pertanto, riterrei applicabile la regola della non erogabilità della QuIR anche in presenza di tali casistiche. Un intervento amministrativo di chiarificazione sarebbe comunque opportuno.

2. Aspettifiscaliecontributivi

La QuIR è, in sostanza, la quota maturanda del Tfr, e viene determinata sulla base del disposto ex art.2120 cod.civ., tolto il contributo dello 0,50% previsto ex art.3, co.15 e 16, L. n.297/828.La QuIR dovrà tuttavia essere assoggettata a tassazione ordinaria, quale semplice quota integrativa della retribuzione ordinaria9. Essa infatti, secondo il criterio che sottosta alla scelta legislativa, perde di fatto la caratteristica tipica del Tfr, per assumere quella di quota aggiuntiva alla retribuzione del mese; vista in quest’ottica la tassazio-ne non poteva essere differente. È altrettanto vero che tale indicazione normativa pone sul lavoratore, che dovrà effettuare la scelta, l’interrogativo legato anche alla convenienza fiscale quella sua azione; il carico tributario sarà, infatti, più pesante.Viene tuttavia indicato che la QuIR non dovrà essere assoggettata a contribuzione previdenziale10.Viene da domandarsi il motivo di tale divaricazione tra l’aspetto tributario e quello previdenziale; ba-sandoci sulla natura della QuIR, una volta sostenuta la sua appartenenza alla retribuzione corrente, con tassazione ordinaria, ci si sarebbe attesi anche l’assoggettamento contributivo. Forse, al di là dell’aspet-to tecnico, si è semplicemente fatta una scelta agevolativa.La QuIR viene poi esclusa, ai fini tributari, dall’operatività delle seguenti norme11:• non partecipa al valore del reddito necessario al calcolo dell’aliquota media nella tassazione sepa-

rata del Tfr;• non partecipa al valore del reddito totale, nella verifica del reddito complessivo che deve essere

effettuata per la corresponsione del bonus € 80,00.

3. L’erogazione

La liquidazione della QuIR avviene, da parte del datore di lavoro, su presentazione di apposita istanza da parte del lavoratore12. Il modello dell’istanza è stato allegato al decreto ed è di semplice compila-zione. Occorre, tuttavia, che il lavoratore presti particolare attenzione alle indicazioni prestampate sul modello, che sono in parte sue attestazioni ai fini della operatività della scelta effettuata.Il decreto afferma, inoltre, sul punto e ai fini dell’efficacia dell’istanza:

7 Ex art.3, co.3, D.P.C.M. n.29/15.8 Ex art.4, co.1, D.P.C.M. n.29/15.9 Ex art.4, co.2, D.P.C.M. n.29/15.10 Ex art.4, co.2, D.P.C.M. n.29/15.11 Ex art. 4, co.2 e 3, D.P.C.M. n.29/15.12 Ex art.5, co.1, D.P.C.M. n.29/15.

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“accertato da parte del datore di lavoro il possesso dei requisiti ...”13.? Viene subito da domandarsi, a fronte di tale indicazione: cosa dovrà porre in essere il datore di la-

voro, per “accertarsi” del possesso dei requisisti da parte del lavoratore? Sul punto direi che non dovrebbero esistere particolari problemi; non può certo richiedersi al datore di lavoro di operare specifiche ricerche al di fuori della documentazione, o dei fatti, che egli ha a disposi-zione. L’azienda è infatti a conoscenza dell’anzianità lavorativa del dipendente; conosce particolari con-dizioni, poiché proprie del datore stesso, circa l’esclusione dalla erogazione della QuIR; riceve il modello di richiesta, con altre indicazioni del lavoratore. Su questo quadro il datore di lavoro andrà ad operare, concedendo o meno la QuIR richiesta.La QuIR sarà dunque erogata, secondo la disposizione normativa, dal mese successivo a quello di pre-sentazione della domanda, e fino al 30 giugno 2018, data la sua irreversibilità di scelta, ovvero fino alla eventuale e precedente cessazione del rapporto di lavoro.Si noti che, dato il ritardo di pubblicazione del decreto attuativo, la prima quota di QuIR sarà dunque effettivamente erogabile solo col periodo di paga relativo al mese di aprile.? Ci si è chiesti se la presentazione, avvenuta nel corso del mese di marzo 2015, di domande tese

all’erogazione della QuIR e redatte in una forma improvvisata, portino con la mensilità di aprile all’ero-gazione della quota di Tfr sia del mese di marzo che del mese di aprile stesso. Riterrei di rispondere negativamente a tale questione: il vigore del decreto, come detto dal 3 aprile prossimo, dovrebbe precludere una tale eventualità. È bene, semmai, fare presente ai lavoratori, che già si fossero attivati in precedenza, che la loro istanza dovrà essere ripresentata a mezzo del modello allegato al decreto.? Altra questione, abbastanza similare, potrebbe porsi circa il possibile legame tra data di presenta-

zione dell’istanza e quella di entrata in vigore del decreto, ossia il 3 aprile 2015. In breve: se un’istanza venisse presentata al datore di lavoro, col modello allegato al decreto, nel mese di marzo, essa avrebbe effetto da aprile (mese successivo alla presentazione), ai fini dell’erogazione della QuIR? Oppure, stante il vigore del testo attuativo dal mese di aprile, l’istanza avrebbe effetto dal mese di maggio? La cosa non è di poco conto – ne va della data di inizio dell’effettiva erogazione – né di semplice so-luzione. Sotto il profilo strettamente giuridico si potrebbe propendere per la seconda ipotesi, appena formulata, stante il necessario vigore del decreto. Sotto un profilo strettamente pratico, al contrario, si ritiene che l’erogazione posta in essere nel mese di aprile sia comunque operabile, proprio perché non pare rappresentare alcun vulnus alla ratio legis.L’erogazione della QuIR avverrà con le consolidate modalità aziendali di pagamento della retribuzione mensile ordinaria; ovvio che, per i lavoratori cui sarà erogata la QuIR, vi sarà sospensione di versamento del Tfr al fondo complementare, eventualmente scelto, o al fondo Tesoreria Inps14.Vi è un’eccezione, relativamente all’erogazione dal mese successivo alla presentazione della domanda. I datori di lavoro di minori dimensioni, che occupano meno di 50 addetti, hanno infatti la possibilità di approvvigionarsi delle risorse necessarie con appositi finanziamenti, per far fronte all’erogazione della QuIR, con tassi di interesse agevolati previsti ex lege. Qualora tali datori operino, quindi, la scelta di attivare il finanziamento previsto ex art.6, D.p.c.m. in esame, l’erogazione della QuIR, loro richiesta dai lavoratori, avverrà dal terzo mese successivo a quello di presentazione dell’istanza (che è infatti il mese della sua efficacia)15.Vi è una logica in tale differenziazione. Nel caso di datori di lavoro che abbiano alle dipendenze più di 50 addetti, la liquidazione della QuIR non comporterebbe alcun aggravio economico-finanziario; essi, infatti, provvedono già mensilmente al versamento delle quote di Tfr maturato al Fondo Tesoreria Inps,

13 Ex art.5, co.2, D.P.C.M. n.29/15.14 Ex art.5, co.3, D.P.C.M. n.29/15.15 Ex art.5, co.4, D.P.C.M. n.29/15.

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Il D.P.C.M. n.29/15: Regolamentazione della quota tfr in busta paga

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ovvero ad altro fondo complementare scelto dal lavoratore. Ciò non accade, al contrario, ai datori di la-voro di minori dimensioni, i quali, in mancanza di scelta esplicita del lavoratore verso l’accantonamento in apposito fondo complementare, avrebbero trattenuto il Tfr presso l’azienda. Per tale motivo, quindi, il Legislatore ha pensato, per le aziende minori, a una specifica forma di finanziamento.

4. Finanziamentiemisurecompensative

I datori di lavoro che contano meno di 50 addetti e che non sono tenuti al versamento del Tfr al Fon-do di Tesoreria Inps, avranno la possibilità di accedere a uno specifico finanziamento, legato proprio all’operazione QuIR. Tale erogazione avverrà da parte di intermediari finanziari, i quali, aderendo a uno specifico accordo, avranno garantito il proprio credito a mezzo di un fondo di garanzia istituito presso l’Inps, ex art.9 del medesimo decreto e, in ultima istanza, da garanzia statale16. Si tratta, in sostanza, di un “accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze e l’Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, contenente anche le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi”17. Tale accordo è stato sottoscritto in data 20 marzo 2015Viene anche specificato, nel testo del decreto, che i criteri da utilizzare, ai fini del calcolo dimensionale dell’azienda, sono i medesimi che si utilizzano per individuare i soggetti obbligati al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria Inps18.Ai finanziamenti anzidetti potranno applicarsi tassi di interesse che comprenderanno peraltro ogni one-re relativo, che non siano maggiori del tasso di rivalutazione delle quote del Tfr, calcolato per i vari periodi ai sensi dell’art.2120 cod.civ.. In questo modo, infatti, sarà garantita alle imprese la neutralità dell’onere finanziario da rivalutazione.In tale operazione sarà coinvolto l’Inps; i datori di lavoro, infatti, per accedere al finanziamento do-vranno, a mezzo dei servizi on line, richiedere “all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento assistito da garanzia”19. L’Istituto rilascerà la suddetta certificazione entro 30 giorni dalla richiesta. “Sulla base delle sole informazioni contenute nella predetta certificazione dell’INPS, senza alcuna valu-tazione di merito, il datore di lavoro e l’intermediario aderente stipulano, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati nell’Accordo quadro”20. In questo modo il finanziamento avverrà su base mensile21 e il suo importo non potrà superare il valore della QuIR certificata, sempre mensilmente, dall’Inps. Il finanziamento sarà rimborsato al 30 ottobre 2018, fatti salvi i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, per la cui quota la restituzione del finanzia-mento dovrà avvenire entro la fine del mese successivo la risoluzione del rapporto22. Da notare, infine che:“L’INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e all’intermediario aderente che ha concesso il finanziamento, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento è sospeso”23.Da notare, quindi, come tale finanziamento preveda un complicato iter burocratico a carico dei datori richiedenti.

16 Ex art.6, co.1, D.P.C.M. n.29/15.17 Ex art.1, co.1, lett.G, D.P.C.M. n.29/15.18 Ex art.6, co.2, D.P.C.M. n.29/15.19 Ex art.6, co.4, D.P.C.M. n.29/15.20 Ex art.6, co.5, D.P.C.M. n.29/15.21 Ex art.6, co.6 e 7, D.P.C.M. n.29/15.22 Ex art.7, co.1 e 2, D.P.C.M. n.29/15.23 Ex art.6, co.6, D.P.C.M. n.29/15.

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Vi sono inoltre cause di interruzione del finanziamento legate, essenzialmente, a un diverso utilizzo fatto dal datore di lavoro delle somme ricevute, ovvero al verificarsi di alcune specifiche cause di inter-ruzione dell’attività aziendale24.Sono inoltre previste alcune misure compensative a fronte dello sforzo economico che i datori saran-no chiamati ad operare per il pagamento della QuIR. In via generale spetta al datore di lavoro, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, un esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di Garanzia del Tfr (ex art.2, L. n.297/82), ordinariamente pari allo 0,20% per aziende iscritte all’Inps, in relazione alle quote di Tfr maturande e corrisposte come QuIR.Per il medesimo periodo, ma stavolta soltanto per i datori di lavoro che non si avvarranno del finanzia-mento previsto dall’art 6 del decreto, saranno applicabili le seguenti misure compensative25:• una deduzione dal reddito d’impresa pari al 4%, ovvero al 6% per aziende con non più di 49 addetti,

dell’ammontare delle quote maturande di Tfr corrisposte, come QuIR, ai lavoratori (ex art.10, co.2, D.Lgs. n.252/05).

• un’ulteriore diminuzione dei costi legata alla “riduzione degli oneri impropri” e correlati alle quote maturande di Tfr corrisposte come QuIR, pari dal 2014 allo 0,28%26.

I datori di lavoro dovranno integrare le denunce mensili Uniemens secondo le istruzioni che saranno impartite dall’Istituto con prossime istruzioni27. Se il datore di lavoro non provvederà, a scadenza, alla restituzione del finanziamento ricevuto, l’ente erogatore avrà, quale prima garanzia, lo specifico Fondo istituito presso l’Inps. Ad alimentare detto fon-do, oltre una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, andrà uno contributo specificamente dedicato:“a carico dei datori di lavoro che accedono al finanziamento pari alla misura del contributo mensile dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, riferita ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro ha richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della QuIR”28.In breve e per concludere: l’Inps, stanti le condizioni previste dal decreto per il caso di insolvenza del datore, provvederà al pagamento del debito verso l’ente erogatore, sostituendosi quale creditore del datore di lavoro obbligato. Si specifica, infatti, che l’Istituto:“è legittimato ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell’av-viso di addebito con titolo esecutivo di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge”29.Sulle somme richieste il datore di lavoro inadempiente sarà:“tenuto a corrispondere le sanzioni civili nella misura di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di scadenza della restituzione, ancorché in mi-sura parziale, del finanziamento assistito da garanzia fino alla data di pagamento”30.

24 Per maggiori chiarimenti si veda art 7, co.3 e 4, D.P.C.M. n.29/15.25 Ex art.8, co.2, D.P.C.M. n.29/15.26 Ci si riferisce, infatti, all’art.10, co.3, DLgs. n.252/05, con rimando ex art.8, D.L. n.203/05, convertito con modifiche dalla L. n.248/05, e all’al-legata Tab. A. Si tratta, in sostanza, degli oneri contributivi dovuti per Anf, maternità e disoccupazione.27 Ex art.15, co.1, D.P.C.M. n.29/15.28 Ex art.11, co.1, lett.B, D.P.C.M. n.29/15.29 Ex art.10, co.2, D.P.C.M. n.29/15.30 Ex art.12, co.2, D.P.C.M. n.29/15.

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TASSAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR: LE REGOLE DI CALCOLO

a cura di Dimitri Cerioli

In vista della scadenza del 16 dicembre 2014, relativa al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione del Tfr, nel seguente articolo si analizzano le regole di calcolo dell’imposta, analizzandone e comparandone, con esempi operativi, le diverse modalità.

1. Ilquadrodellemodalitàdicalcolodell’impostasostitutiva

L’articolo 2120 cod.civ. impone l’obbligo di rivalutare il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base di un coefficiente composto da:• un tasso fisso pari all’1,50%;• un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consu-

mo delle famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Tale rivalutazione deve essere effettuata alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rap-porto di lavoro, se intervenuta in corso d’anno, e va imputata ad incremento del fondo Tfr accantonato. Con le modifiche al regime di tassazione introdotte dall’art.11, co.3, D.Lgs. n.47/00, a partire dall’anno 2001, la rivalutazione del Tfr è assoggettata ad un’imposta sostitutiva nella misura dell’11%31. Tale im-posta va imputata a decremento del fondo Tfr. I sostituti d’imposta, secondo quanto previsto dal co.4, art.11, D.Lgs. n.47/00, nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni, sono tenuti a versare un acconto dell’imposta sostitutiva32, calcolato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai Tfr erogati nel corso di detto anno, entro il 16 dicembre di ogni anno. In alternativa l’acconto può esse-re determinato presuntivamente, con riferimento al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto. Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere per ciascun anno la mo-dalità di calcolo dell’acconto che ritiene più conveniente. Il saldo dell’imposta sostitutiva deve poi essere versato entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quel-lo di riferimento. I codici da utilizzare in F24 sono:• 1712 per l’acconto, da versare entro il 16 dicembre;• 1713 per il saldo, da versare entro il 16 febbraio.A questa imposta si applicano le disposizioni del capo III, D.Lgs. n.241/97, che consentono la compen-sazione con altre imposte o contributi e in tutti i casi in cui il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto.

31 A partire dal periodo d'imposta 2015 tale aliquota dovrebbe essere innalzata al 20%, secondo quanto previsto dal Disegno di Legge di Stabilità per l’anno 2015.32 Se il Tfr è corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate com-plessivamente con riferimento all’intero Tfr percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione esponendo nel modello F24 il codice 1714.

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In caso di operazioni di fusione e scissione, gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, inclusi quelli relativi agli acconti d’imposta, sono adempiuti: • dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione; • dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, suc-

cessivamente alla suddetta data di efficacia dell’operazione. In caso di operazioni societarie che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, invece, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti:• dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica un passaggio presso

altri datori di lavoro;• dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di

dipendenti e del relativo Tfr maturato, relativamente a detti dipendenti.Il Tfr versato alla previdenza complementare non deve essere oggetto di rivalutazione, mentre il Tfr ver-sato al Fondo di Tesoreria dell’Inps (per i datori di lavoro soggetti a tale obbligo) deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento deve essere imputato dal datore di lavoro alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato all’imposta so-stitutiva dell’11%. L’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva, relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia della quota maturata presso il Fondo di Tesoreria, dovranno essere effettuati dal datore di lavoro, che provvederà poi a conguagliare l’importo versato, relativo alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria Inps, nella denuncia contributiva Uniemens, compensando il credito maturato attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con il debito contributivo33. In questi casi il costo della rivaluta-zione non è a carico del datore di lavoro, ma dell’Inps34. È necessario illustrare nel dettaglio le due modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva per chiarirne gli effetti.

1. Metodo storicoPer determinare l’importo dell’acconto dell’imposta sostitutiva con il metodo storico occorre prendere l’importo della rivalutazione del fondo Tfr determinata al 31 dicembre 2013, aggiungere l’eventuale im-porto di rivalutazione relativo ai Tfr erogati nel corso dell’anno 2013 e moltiplicarlo per il 90%. Ottenuta così la base imponibile, si deve applicare a questo risultato l’aliquota prevista, pari all’11%. L’applicazione del metodo storico, in sostanza, comporta il versamento del 90% della rivalutazione ver-sata nell’anno precedente, intesa come somma degli importi indicati con i codici 1712 + 1713, periodo d’imposta in F24 anno 2013, in data 16 dicembre 2013 e 17 febbraio 2014. Questo indipendentemente dalle cessazioni intervenute nel 2014, che verranno ovviamente regolate in sede di saldo.

2. MetodopresuntivoPer determinare l’importo dell’acconto dell’imposta sostitutiva con il metodo presuntivo occorre pren-dere il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre 2013, relativo ai dipendenti in forza al 30 novembre 2014, moltiplicarlo per l’indice Istat vigente nel mese di dicembre 2013 e moltiplicarlo per il 90%. Ottenuta così la base imponibile si deve applicare a questo risultato l’aliquota prevista, pari all’11%. All’importo ottenuto in precedenza occorre però aggiungere il 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalu-tazioni del Tfr erogate ai cessati in corso d’anno dal 1° gennaio al 30 novembre 2014.

33 Confronta circolare Inps n.7/10. Per i dipendenti cessati in corso d’anno, il recupero è invece da gestirsi nell’Uniemens relativo al mese di erogazione.34 Il datore di lavoro deve comunque tenere in evidenza tali importi a livello individuale, per effettuare correttamente le operazioni di liquida-zione del netto da erogare e il successivo recupero delle quote accantonate presso il fondo di Tesoreria.

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Tassazione della rivalutazione del tfr: le regole di calcolo

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Il metodo presuntivo pertanto tiene in considerazione le cessazioni avvenute nel 2014 e conviene per-tanto se nel corso del 2014 sono intervenute riduzioni significative del numero dei dipendenti o ridu-zioni del Tfr accantonato, dovute alla cessazione di dipendenti con un fondo di importo considerevole (ad esempio per anzianità elevate).Da diversi anni l’indice di rivalutazione, a causa di un ciclo inflazionistico negativo, è in costante dimi-nuzione e ci si trova nell’esigenza di determinare un acconto il più possibile ridotto, per non versare importi in eccedenza. Purtroppo, però, nemmeno il metodo presuntivo riesce ad ovviare all’inconve-niente di un coefficiente di rivalutazione del Tfr inferiore rispetto all’anno precedente, infatti, se nel dicembre 2013 l’indice Istat è stato pari a 1,922535, quello del 2014 si assesterà probabilmente sulla quota obbligatoria pari a 1,5% o poco più. Pertanto non vi è modo di effettuare un versamento dell’ac-conto “calibrato” e, in alcuni casi, si verificherà la presenza di un importo dovuto a saldo di importo mi-nore, con conseguente rilevazione di un credito nei confronti dell’erario. Infatti la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.50/E/02 prevede che:“l’imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell’acconto dell’imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell’anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impie-gati rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente. Per i dipendenti cessati in corso d’anno (entro il 30 novembre) l’acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell’imposta trattenuta sulle rivaluta-zioni all’atto della cessazione del rapporto”.Da ultimo si segnala che:• per i sostituti d’imposta che hanno iniziato l’attività con i dipendenti nel corso del 2014 nulla è

dovuto;• anche in caso di cessazione della totalità dei rapporti di lavoro in essere presso il datore nel corso

dell’anno 2014 le due date di scadenza restano invariate (fatto salvo l’intenzione di versare antici-patamente il saldo da parte del sostituto d’imposta).

Esempi di calcoloIpotizziamo un’azienda che abbia la seguente forza aziendale e situazione Tfr al 31 dicembre 2013:

Tfr al

31/12/2012

Tfr lordo Contributo

aggiuntivo

0,50%

Tfr

netto

Tasso

r i v a l u t a -

zione

Rivalutazio-

ne

lorda

Imposta

s o st i t u -

tiva sulla

Riv.

Tfr totale

annuo

Tfr al

31/12/2013

dip. A € 50.000,00 € 3.703,70 € 250,00 € 3.453,70 1,922535 € 961,27 €105,74 € 4.309,23 € 54.309,23

dip B € 30.000,00 € 2.592,59 € 175,00 € 2.417,59 1,922535 € 576,76 € 63,44 € 2.930,91 € 32.930,91

dip. C € 20.000,00 € 1.851,85 € 125,00 € 1.726,85 1,922535 € 384,51 € 42,30 € 2.069,06 € 22.069,06

totali € 100.000,00 € 8.148,14 € 550,00 € 7.598,14 € 1.922,54 € 211,48 € 9.309,20 €

109.309,20

Il calcolo dell’imposta sostitutiva con il metodo storico è il seguente:

rivalutazione anno 2013 € 1.922,54 imponibile pari al 90% € 1.730,28 acconto imposta sostitutiva € 190,33

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Il metodo presuntivo, ovviamente non consigliato, comporterebbe un aumento dell’importo versato:

metodo presuntivorivalutazione presunta € 2.101,51 imponibile pari al 90% € 1.891,36 acconto imposta sostitutiva € 208,05

Ipotizzando invece che il dipendente A sia cessato nel corso dell’anno 2014, il 31 marzo 2014, avremo questa situazione:

Tfr al

31/12/2013

Tfr lordo Contributo

aggiuntivo

0,50%

Tfr netto Tasso

rivaluta-

zione

Rivaluta-

zione

lorda

Imposta

sostitu-

tiva sulla

Riv.

Tfr totale

annuo

Tfr al

31/3/2014

dip. A cess.

31/3/2014€ 54.309,23 € 1.111,11 € 75,00 € 1.036,11 0,445028 € 241,69 € 26,59 € 1.251,22 € 55.560,44

Il calcolo con il metodo storico non subisce variazioni e sarà il seguente:

rivalutazione anno 2013 € 1.922,54imponibile pari al 90% € 1.730,28 acconto imposta sostitutiva € 190,33

Con il metodo presuntivo invece avremo:

metodo presuntivorivalutazione presunta € 1.057,40 imponibile pari al 90% € 951,65 acconto imposta sostitutiva presunta € 104,68 acconto imposta sostitutiva cessati € 23,93 totale acconto imposta sostitutiva € 128,61

Dove per i dipendenti B e C si considera il fondo Tfr al 31 dicembre 2013 e lo si moltiplica per il coeffi-ciente Istat in vigore il 31 dicembre 2013, pari a 1,922535 e successivamente lo si moltiplica per il 90%.

Dipendente B: 32.930,91 x 1,922535 % = € 633,11 +Dipendente C: 22.069,06 x 1,922535 % = € 424,29 = Totale € 1.057,40 x 90% = € 951,65 x 11% = € 104,68

Per il dipendente A, invece, si considera il 90% della rivalutazione pagata, pertanto il dipendente A, cessato il 31 marzo 2014, ha una rivalutazione di € 241,69, il cui 90% è pari a € 217,52. Di conseguenza l’imposta sostitutiva da versare in acconto ammonta a € 23,93.Quindi l’importo da versare entro il 16 dicembre 2014 è pari a:€ 104,68 + € 23,93 = € 128,61

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Tassazione della rivalutazione del tfr: le regole di calcolo

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Esempio compilazione F24

0012 2014 128 611712

128 61 128 61

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TFR IN CASSA INTEGRAZIONE E DEROGHE ALL’ART.2112 COD.CIV.: CHIARIMENTI PER ASSISTERE LA CRISI D’IMPRESA

a cura di Riccardo Girotto

Il mese di dicembre 2014 ha visto il Ministero del Lavoro attivo nel replicare a due interpelli – n.33/14 e n.32/14 – in tema di crisi d’impresa. Il primo verteva sulla possibilità di recuperare le quote di Tfr matu-rate dai lavoratori in pendenza di cassa integrazione straordinaria; il secondo verteva sulla possibilità di applicare l’art.47, co.4-bis e 5, utile a derogare le tutele ai lavoratori in caso di trasferimento d’azienda contenute nell’art.2112 cod.civ., anche nel caso di impresa non assoggettabile a procedura concorsuale per carenza di requisiti.Oltre a chiarire i dubbi degli istanti, questi interpelli stimolano l’approfondimento di ulteriori questio-ni inerenti alle situazioni di crisi e insolvenza, qualificando ulteriormente l’operatività del Ministero, sempre più attento a regolare gli aspetti critici e a fornire soluzioni interpretative utili alle imprese in difficoltà.

1. Interpello n.33/14

Con interpello n.33 del 17 dicembre 2014 il CNO dei Consulenti del Lavoro chiede chiarimenti circa la possibilità di ottenere dall’Inps il rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate duran-te il periodo di cassa integrazione straordinaria per le società sottoposte alle procedure concorsuali, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art.5, co.6, L. n.223/91, nonché dai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione per ripresa dell’attività lavorativa. Tra le righe emerge, altresì, la richiesta di precisazioni circa la maturazione o meno del Tfr ex art.2120 cod.civ. in caso di fallimento.Per trattare la materia con maggiore chiarezza si ritiene di dover partire da quest’ultimo dubbio, posto che è proprio dalla maturazione o meno dell’istituto che genera la valutazione circa la competenza alla liquidazione.La questione era già stata trattata da questo autore35, ma le interpretazione argomentabili fino al 2012 devono completamente sostituirsi con la nuova funzione della cassa integrazione concorsuale, come voluta e modificata rispettivamente dalla Riforma Fornero e, successivamente, dal Decreto Sviluppo nell’estate del 2012.Andando per ordine, la condivisibile interpretazione ministeriale riprende i passi di cui all’art.2120 cod.civ:• in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato i prestatori hanno diritto al trattamen-

to di fine rapporto, ossia a quella quota di retribuzione differita che matura progressivamente nel corso dello svolgimento del rapporto stesso (co.1);

35 R. Girotto, "La gestione dei rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali", Euroconference editore, 2012, pag.34.

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Tfr in cassa integrazione e deroghe all’art.2112 Cod.Civ.: chiarimenti per assistere la crisi d’impresa

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• in caso di sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio nonché in caso di sospensione totale o parziale per integrazione salariale, deve essere computato, ai fini del Tfr, l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di nor-male svolgimento del rapporto di lavoro (co.3).

A questo punto si può trarre la conclusione che, qualora l’azienda cessi la propria attività, nessun trat-tamento debba maturare a favore del lavoratore dipendente. Per contro, nel caso di continuazione dell’attività, pur sospesa tramite l’intervento della cassa integrazione ordinaria o straordinaria, il Tfr continua a maturare. Il passo successivo è chiedersi se il fallimento rappresenti o meno una continuazione dell’attività. In li-nea di massima dopo la sentenza dichiarativa possono verificarsi tanto ipotesi di continuazione quanto di cessazione dell’attività, con ripercussione in termini di maturazione dell’Istituto.La particolarità che alimenta il dibattito si verifica però quando, successivamente all’intervento del fal-limento, interviene un periodo di cassa integrazione straordinaria ex art.3, L. n.223/91.In questo caso si dovrà capire se questa cassa integra una situazione di cessazione aziendale oppure di continuazione dell’attività come per gli ammortizzatori in genere.Risulta a tal proposito chiarificatrice la contrapposizione tra il testo dell’art.3, L. n.223/91, ante e post Riforma Fornero:

testo ante L. n.92/12: “… qualora la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata …”; testo post L. n.92/12: “… quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di

salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi defini-ti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali …”.Pare evidente come prima della Riforma Fornero l’intervento della cassa presupponesse la cessazione o la non continuazione dell’attività come requisito fondamentale. Infatti la cassa integrazione, in questo caso, veniva considerata da parte della giurisprudenza addirittura un “atto dovuto”, finalizzato all’au-mento del periodo di assistenza a favore del soggetto destinato a perdere il lavoro.Ne deriva che, secondo la tesi ministeriale, questi requisiti giustificavano la mancata maturazione dell’I-stituto. Per contro è innegabile che la nuova formulazione, peraltro prossima alla soppressione (previ-sta per il 2016), indichi una situazione diametralmente opposta alla precedente, richiedendo i requisiti di continuazione o di ripresa dell’attività.L’ammortizzatore regolato dal novato art.3, L. n.223/91, sostiene quindi una condizione di continuità aziendale, pienamente coerente con la tesi della maturazione del Tfr. Un curatore che oggi dichiara l’impossibilità di continuare l’attività non avrà accesso all’intervento stra-ordinario, dovendosi rifugiare nella procedura di mobilità, evitando quindi di porsi il dubbio circa la maturazione o meno del Tfr.Dal testo dell’interpello si scorge anche un riferimento alla cassa integrazione per cessazione di attività (limitata alle aziende in bonis). Questa, pur sotto osservazione da parte dell’attuale Esecutivo, non può comunque limitare la maturazione delle quote di Tfr in corso di fruizione, in quanto trattasi di una tipo-logia di intervento rientrante nella fattispecie di crisi aziendale, diversa quindi dalla cassa concorsuale regolata dall’art.3.

2. Trattamentodifinerapporto:chipaga?

Alla luce di quanto esposto pare non emergere più dubbio alcuno circa la maturazione dell’istituto in ogni caso di cassa integrazione. L’art.2, co.2, L. n.464/72, dispone:

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“Per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiede-re il rimborso alla Cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo predetto”. La quota di Tfr imputabile a carico dell’Istituto, quindi, risulta essere quella derivante dal periodo di sospensione totale a zero ore, fruito ininterrottamente prima della cessazione del rapporto.Qualora intervenga un evento a interrompere la continuità cronologica del rapporto sarà solo l’ultimo periodo prima del licenziamento ad essere recuperato presso l’Istituto previdenziale.La previsione sembra chiara, ma esiste un’ipotesi specifica che mina la possibilità di recuperare tutte le quote. Il rimborso non può essere effettuato in caso di collocamento in mobilità dei lavoratori tra il 12° mese successivo all’emanazione del decreto di concessione e il 12° mese dal completamento del programma. Tale limitazione, però, non deve applicarsi ai casi di licenziamenti collettivi intervenuti in azienda sottoposta alle procedure concorsuali, come recita la circolare Inps n.103/95.In tutte le altre ipotesi di cessazione, invece, il superamento del limite temporale ostacola il recupero delle quote.

3. Interpello n.32/14: crisi e accordi in deroga

Con l’interpello n.32 del 17 dicembre 2014, sempre innescato dal CNO dei Consulenti del Lavoro, si affronta il tema degli accordi stipulati in deroga all’art.2112 cod.civ.. Tale fonte tutela i passaggi dei dipendenti trasferiti da un’azienda a un’altra per effetto di un’operazione che muta la titolarità dell’a-zienda. Le garanzie contenute nell’articolo riguardano la continuazione del rapporto di lavoro e dei diritti che ne derivano, oltre alla responsabilità solidale tra cedente e cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Pare evidente come, in caso di azienda in difficoltà, risulti assai complicato rendere appetibile l’avvia-mento a un eventuale imprenditore subentrante, posto che alle difficoltà che hanno portato alla crisi si aggiunge un peso specifico legato all’oneroso costo del lavoro. La possibilità di intervenire su tutti i diritti quesiti dei lavoratori rende più agile il possibile trasferimento dell’azienda o di un ramo di questa. Sia chiaro: l’analisi concerne i casi in cui la crisi non limita totalmente la continuazione dell’attività, sal-vaguardando almeno parzialmente i livelli occupazionali.La neutralizzazione o almeno la limitazione degli effetti conservativi è possibile tramite l’intervento degli accordi:• individuali: sempre possibili, da definire e far sottoscrivere a ogni lavoratore per mezzo delle proce-

dure assistite ex artt.410 e 411 c.p.c.36. Il vantaggio è dato dall’immediato effetto pregnante dell’ac-cordo. Il rischio più evidente è dato proprio dal fatto che, essendo accordi individuali, l’animus conciliandi potrebbe non essere condiviso da tutta la popolazione aziendale, tanto da vanificare l’obiettivo del cessionario teso ad alleggerire gli impegni nei confronti dei dipendenti;

• collettivi: possibili nel rispetto di quanto previsto per le aziende in condizioni di crisi ex art.47 co.4-bis e 5, L. 428/90. Il vantaggio è la tempistica di una trattativa che viene condivisa con un unico interlocutore (sindacato), pur vincolando tutti (trasferiti e non). I rischi sono legati tanto all’efficacia soggettiva dell’accordo, che potrebbe essere contestato da qualche lavoratore che ne rilevi l’assen-za di efficacia erga omnes, quanto all’efficacia oggettiva nei confronti della forza derogatrice della Legge.

36 Oppure nel rispetto dell’art.2113 cod.civ., che fa salve le rinunce e le transazioni non impugnate dal lavoratore entro i sei mesi successivi alla cessazione del rapporto.

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Tfr in cassa integrazione e deroghe all’art.2112 Cod.Civ.: chiarimenti per assistere la crisi d’impresa

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4. Caratteristichedegliaccordicollettiviex art.47, co.4-bis e 5, L. n.428/90

La fonte citata incorpora due commi simili, ma non sovrapponibili, creati ad hoc tramite una tecnica legislativa gattopardesca per sfuggire alle censure della Corte di Giustizia Europea.Per comprenderne l’insensibile diversità, e delimitarne il campo di applicazione, è bene schematizzare i due commi:

co.4-bis: la limitazione all’applicazione dell’art.2112 cod.civ richiede la soddisfazione delle seguenti condizioni:• accertamento dello stato di crisi, dichiarazione di apertura del concordato preventivo, omologa-

zione della ristrutturazione dei debiti o amministrazione straordinaria in continuazione o mancata cessazione;

• stipula di un accordo sindacale relativamente al mantenimento anche parziale dell’occupazione.Qualora le condizioni risultino soddisfatte congiuntamente al momento in cui il trasferimento risulta effettivo, l’art.2112 cod.civ. troverà applicazione con le limitazioni individuate nell’accordo.

co.5: la disapplicazione dell’art.2112 cod.civ. richiede invece la soddisfazione delle seguenti condizioni:• dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei

beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta e amministrativa o amministrazione straordinaria;

• cessazione dell’attività o mancata disposizione di continuazione della stessa;• stipula di un accordo sindacale relativamente al mantenimento anche parziale dell’occupazione.Le condizioni devono essere soddisfatte congiuntamente al momento in cui il trasferimento risulta effettivo, così da poter disapplicare completamente l’art.2112 cod.civ., tanto che il lavoratore trasferito instaurerà un nuovo rapporto di lavoro.

Querelle sull’efficacia degli accordiTrattandosi di accordi sindacali, la questione spinosa riguarda gli effetti vincolanti che questi possono esprimere nei confronti dei lavoratori non rappresentati dal sindacato stipulante o comunque dissen-zienti.Si deve ricordare che la giurisprudenza riconosce questi come accordi di tipo gestionale, anche “accordi in perdita”, i quali realizzano la particolare condizione di validità erga omnes, senza intaccare il princi-pio costituzionale di libertà sindacale battezzato dall’art.39 Cost..Tra tutte, la Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n.21214 del 14 ottobre 2010, ha confermato la validità degli accordi limitativi dell’applicazione dell’art.2112 cod.civ., conferendo loro efficacia ge-neralizzata.Alla luce di questo chiarimento cedente e cessionario sembrano più liberi di operare, realizzando così la possibile continuità delle aziende in crisi. Fruibilità della deroga per le aziende occupanti meno di 15 dipendentiL’art.47, L. n.428/90, illustra la procedura obbligatoria che le aziende coinvolte in un trasferimento d’azienda, tutelato negli effetti dall’art.2112 cod.civ., devono seguire qualora la cedente occupi più di 15 lavoratori.Posta la doverosa premessa ci si chiede se i co.4-bis e 5 del medesimo articolo possano invece applicar-si anche ai trasferimenti che coinvolgono aziende numericamente meno dotate. Chi scrive sostiene la tesi assolutamente possibilista: i commi in questione, infatti, si limitano a regolare ipotesi precise senza alcun accenno a requisiti numerici minimi, come invece avviene nel co.137.

37 Il testo del co.1 recita: “Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art.2112 cod.civ., un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori”.

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Inoltre l’art.2112 cod.civ., che con questi commi si intende aggirare o limitare negli effetti, si applica senza dubbio alcuno ai passaggi di lavoratori indipendentemente dal requisito occupazionale soddi-sfatto dall’azienda.

5. Applicabilità della deroga alle aziende non fallibili

Innanzitutto si premetta che non tutte le aziende possono ritenersi fallibili. La nuova Legge Fallimenta-re, infatti, inquadra specifici requisiti dimensionali, la cui presenza congiunta consente a un imprendi-tore, pur commerciale, di sottrarsi dalla dichiarazione di fallimento:• l’impresa ha avuto, nei tre esercizi precedenti, la data di deposito dell’istanza di fallimento (o

dall’inizio dell’attività se inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a € 300.000,00;

• l’impresa ha realizzato, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), ricavi lordi complessivi annui non superiori a € 200.000,00;

• l’impresa ha un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000,00.Il campo di applicazione dell’art.47, co.4-bis e 5, però, non si limita al fallimento. Infatti, tra le righe delle condizioni utili alla realizzazione della deroga, emerge la dichiarazione di crisi ai sensi dell’art.2, co.5, lett.c), L. n.675/77, espressamente richiamata al co.4-bis. Ne deriva che non dovrebbe emergere dubbio alcuno circa l’applicabilità della deroga anche alle azien-de in crisi, a patto che lo stato di crisi non risulti autodeterminato, bensì certificato da un ente terzo, come nel caso portato all’attenzione del Ministero, ove la condizione di insolvenza era stata dichiarata dal MEF e dalla sezione fallimentare del Tribunale.La risposta all’interpello non può che confermare questa tesi: nel caso quindi di conservazione almeno parziale dei livelli occupazionali ove l’azienda cedente versi in uno stato di crisi certificata risulta appli-cabile la deroga di cui all’art.2112 cod.civ..

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Normativa, prassi e giurisprudenza

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NORMATIVA

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.29 del 20 febbraio 2015

Regolamento recante norme attuativedelle disposizioni inmateria di liquidazionedel TFR comeparte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. (15G00046) (GU n.65 del 19-3-2015)Vigente al: 3-4-2015 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 2120 del Codice civile, recante la disciplina del trattamento di fine rapporto; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, recante la disciplina del falli-mento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta ammi-nistrativa; Visto l’articolo 3, commi quindicesimo e sedicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, che ha previ-sto le modalita’ di finanziamento del Fondo di garanzia del trattamento di fine rapporto di cui all’arti-colo 2 della medesima legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l’approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari; Visto l’articolo 1, commi 755, 756 e 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile e disciplinato le modalita’ di finanziamento e funzionamento del predetto fondo; Visto l’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare il comma 33 il quale prevede che, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi da 26 a 34, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze 30 gennaio 2007, con il quale sono state definite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile (Fondo tesoreria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2007; Sentito l’INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 12 febbraio 2015;

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Normativa

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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni1. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto si intendono per: a) «Finanziamento assistito da garanzia» o «Finanziamento»: il finanziamento, di cui all’articolo 1, com-ma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia, di cui pos-sono fruire i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti, aisensi dell’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione; b) «Fondo di garanzia» o «Fondo»: il fondo di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i cui interventi sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza; c) «Fondo di tesoreria INPS»: il fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; d) «lavoratore dipendente beneficiario»: il lavoratore dipendente del settore privato che ha un rap-porto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro che puo’ scegliere di richiedere la liquidazione mensile del TFR come parte integrante della retribuzione nei limiti e alle condizioni del presente decreto; e) «Intermediario aderente»: la banca o l’intermediario finanziario che aderisce all’accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; f) «Legge di stabilita’ 2015»: la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2015); g) «Accordo quadro»: accordo quadro tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze e l’Associazione Bancaria Italiana ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190, contenente anche le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi; h) «Istanza di accesso»: domanda del lavoratore dipendente, da redigere secondo il modello di cui all’Allegato A, che e’ parte integrante del presente decreto, con cui si chiede di percepire la quota matu-randa di cui all’articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensio-nistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione; i) «Qu.I.R.»: quota integrativa della retribuzione pari alla quota maturanda di cui all’articolo 2120 del Codice civile al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, erogato tramite liquidazione diretta mensile.

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Art. 2 Oggettoefinalita’1. Il presente decreto disciplina le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge di stabilita’ 2015, nonche’ i criteri, le condizioni e le modalita’ di funzionamento del Fondo di garanzia.

Art. 3 Soggettidestinatari1. Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR, eccetto: a) i lavoratori dipendenti domestici; b) i lavoratori dipendenti del settore agricolo; c) i lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi; d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali; e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis della legge fallimentare; f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un pia-no di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare; g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unita’ produtti-va interessata dai predetti interventi; h) ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 2. L’opzione di cui al comma 1 puo’ essere esercitata anche in caso di conferimento, sulla base di mo-dalita’ esplicite ovvero tacite, del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. In tal caso, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare prose-gue senza soluzione di continuita’ sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della for-ma pensionistica medesima nonche’ della eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro. 3. Il lavoratore dipendente e’ tenuto a notificare al datore di lavoro la eventuale disposizione del TFR a garanzia di contratti di finanziamento; detta disposizione preclude l’esercizio dell’opzione di cui al comma 1, preclusione che permane fino alla notifica da parte del mutuante della estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento. 4. La liquidazione della Qu.I.R. e’ interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste al comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette con-dizioni e per l’intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni previste al comma 1, lettera d), a partire dalle decorrenze previste all’articolo 7, comma 5.

Art. 4 MisuradelTFRdaliquidarecomeparteintegrativadellaretribuzione1. In caso di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1 comma 26 della Legge di stabilita’ 2015, la Qu.I.R. e’ pari alla misura integrale della quota maturanda del TFR determinata sulla base delle disposizioni

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Normativa

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dell’articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, ove dovuto. 2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, lettera a), della legge di stabilita’, ai fini dell’imposta sui redditi di lavoro dipendente, la Qu.I.R. e’ assoggettata a tassazione ordinaria e non e’ imponibile ai fini pre-videnziali. Per l’applicazione della tassazione separata di cui all’articolo 19 del TUIR, la Qu.I.R. non e’ considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del TFR. 3. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non si tiene conto della Qu.I.R.

Art. 5 ProceduradiliquidazionedelTFRcomeparteintegrativadellaretribuzione1. I lavoratori di cui all’articolo 3 del presente decreto possono richiedere al datore di lavoro la liqui-dazione mensile della Qu.I.R., nella misura determinata dall’articolo 4, comma 1, attraverso la pre-sentazione al datore di lavoro, di apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta. 2. Accertato, da parte del datore di lavoro, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, la manifestazione di volonta’ esercitata dal lavoratore dipendente e’ efficace e l’erogazione della Qu.I.R. e’ operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza di cui al comma 1 sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso del predetto periodo, la manifestazione di volonta’ esercitata e’ irrevoca-bile. 3. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza di cui al comma 1, il datore di lavoro e’ tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R., al lavo-ratore dipendente, sulla base delle modalita’ in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro. In relazione ai lavoratori dipendenti per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del TFR alle forme pensioni-stiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS. 4. I datori di lavoro di cui all’articolo 6, comma 1, che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria ne-cessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione, accedono al finanziamento assistito da garan-zia, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza ai sensi del comma 2.

Art. 6 Accessoalfinanziamentoassistitodagaranzia1. Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS possono accedere al finanziamento. Il finanziamento, per il quale gli intermediari aderenti devono richiedere la costituzione del privilegio speciale su beni mobili di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia di cui all’articolo 9 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. 2. Il limite dimensionale della forza lavoro aziendale ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con riguardo alle misure compensative per le imprese di cui all’articolo 8, e’ calcolato sulla base dei principi e dei criteri adottati ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di tesoreria INPS di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in forza dell’articolo 1, commi 6 e 7, del citato decreto del Ministro del lavoro e della pre-

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videnza sociale 30 gennaio 2007 e delle relative disposizioni amministrative. Il requisito di accesso al finanziamento e’ verificato dall’INPS all’atto della prima certificazione di cui al comma 4. 3. Ai finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione delle quote di TFR di cui all’articolo 2120 del codice civile tempo per tempo vigente, periodicamente aggiornato dall’INPS e reso noto mediante le procedure telematiche di cui al comma 4. 4. Ai fini dell’accesso al credito di cui al comma 1, i datori di lavoro, attraverso l’utilizzo delle proce-dure telematiche, richiedono all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie per l’attivazione del finanziamento assistito da garanzia. L’INPS rilascia l’attestazione dei requisiti aziendali, riferiti alla specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta. La certificazione rilasciata dall’INPS puo’ essere utilizzata per l’accensione del finanziamento, assistito da garanzia, presso un unico intermedia-rio aderente. 5. Sulla base delle sole informazioni contenute nella predetta certificazione dell’INPS, senza alcuna valutazione di merito, il datore di lavoro e l’intermediario aderente stipulano, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissati nell’Accordo quadro, il relativo contratto di finanziamento assistito da garanzia che deve prevedere, nei termini e nei modi di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili. L’intermediario aderente comunica all’INPS l’avvenuta concessione del finanziamento. La misura del finanziamento non puo’ eccedere l’importo della Qu.I.R. certificato dall’INPS mensilmente. 6. L’INPS rende disponibile, ogni mese, entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza, al datore di lavoro e all’intermediario aderente che ha concesso il finanziamen-to, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento e’ sospeso. 7. Gli intermediari aderenti provvedono all’erogazione mensile dei finanziamenti nella misura indicata dalle menzionate certificazioni INPS. 8. Il datore di lavoro che opta per l’accesso al finanziamento assistito da garanzia, e’ tenuto a rivolgersi ad un unico intermediario aderente anche nel caso in cui il finanziamento assistito da garanzia e’ esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della Qu.I.R.

Art. 7 Rimborsodelfinanziamentoassistitodagaranziaecausediinterruzioneanticipata1. Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia e’ fissato al 30 ottobre 2018, sulla base delle mo-dalita’ e dei criteri stabiliti nell’ambito dell’accordo quadro. 2. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario e’ tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia gia’ fruito, con scadenza di pagamento entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, relativamente all’importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R. del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito, senza pregiudizio alcuno della erogazione della Qu.I.R. al lavoratore. 3. Ove sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato, anche parzialmente, per finalita’ diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro, l’erogazione del predetto finanziamento e’ interrotta e il datore di lavoro mutuatario e’ tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento gia’ fruita e degli interessi. 4. L’erogazione del finanziamento assistito da garanzia e’ interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste all’articolo 3, comma 1, lettere e), f), g) ed h), a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l’intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni di cui al comma 5, a partire dalle decorrenze ivi previste.

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Normativa

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5. L’interruzione dell’erogazione del finanziamento assistito da garanzia per l’ipotesi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), ha luogo al verificarsi dei seguenti eventi: a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 17 della legge fallimentare; b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall’iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 166 della legge fallimentare; c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del prov-vedimento, adottato dall’Autorita’ competente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 197 della legge fallimentare; d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall’iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decre-to legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 6. Nei casi di interruzione delle erogazioni del finanziamento di cui al comma 5, l’intermediario ade-rente puo’ richiedere l’intervento del Fondo di garanzia secondo procedure, termini e condizioni di cui all’articolo 10.

Art. 8 Misurecompensativeperidatoridilavoro1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ai datori di lavoro si applicano le misure compensative di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R. 2. In relazione ai periodi di paga di cui al comma 1, ai datori di lavoro che effettuano la liquidazione della Qu.I.R. senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia si applicano le misure compensative di cui all’articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, rela-tivamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che ne hanno richiesto la liquidazione come parte integrante della retribuzione.

Art. 9 CostituzioneefunzionamentodelFondodigaranzia1. Il Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito presso l’INPS interviene a copertura del rischio di credito dei finan-ziamenti concessi ed erogati dagli intermediari aderenti, ai sensi dell’articolo 6, al solo scopo della liquidazione della Qu.I.R ai lavoratori dipendenti beneficiari. Il medesimo Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. 2. La garanzia del Fondo e’ a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. 3. La garanzia del Fondo copre l’ammontare totale di ciascun finanziamento concesso dagli interme-diari aderenti, garantendo l’esposizione creditizia, comprensiva di capitali e interessi, nei limiti dell’im-porto effettivo erogato al datore di lavoro ai fini della liquidazione della Qu.I.R. ai lavoratori dipendenti beneficiari e degli oneri complessivi applicati al medesimo finanziamento, determinati nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 6. 4. Le modalita’ di comunicazione ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia sono defini-te dall’INPS nelle istruzioni operative di cui all’articolo 15, comma 2. 5. Ai fini di una sana e prudente gestione delle risorse finanziarie assegnate, a valere sulle risorse del Fondo, l’INPS effettua un accantonamento di importo non inferiore al 2,6 percento annuo dell’importo di ciascun finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo.

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Art. 10 AttivazionedellagaranziadelFondodigaranzia1. L’intermediario aderente, alla maturazione delle condizioni per il diritto alla restituzione del finanzia-mento assistito da garanzia, notifica al datore di lavoro, la richiesta di rimborso della somma erogata, al netto dell’importo eventualmente gia’ restituito, con distinta evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito, comprensiva degli interessi e di ogni altro onere, secondo modalita’ e tempistiche definite nell’Accordo quadro su indicazione dell’INPS. 2. La predetta comunicazione evidenzia che, in caso di mancato adempimento nel termine di trenta giorni dall’avvenuta notifica, il Fondo di garanzia e’ surrogato di diritto all’intermediario aderente nel privilegio di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e l’INPS e’ legittimato ad operare la riscossione del credito non restituito avvalendosi della formazione dell’avviso di adde-bito con titolo esecutivo di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. La comunicazione di cui al comma 1 riporta la data di scadenza del rimborso, an-corche’ in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere, all’INPS, le sanzioni civili nella misura di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388. 3. L’intermediario aderente, accertato il mancato rimborso, ancorche’ in forma parziale, del finanzia-mento ai sensi dell’articolo 6, decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data dell’inadempimento, noti-fica all’INPS la richiesta di intervento del Fondo di garanzia, secondo l’apposita modulistica predisposta dall’INPS, corredata dei seguenti elementi informativi: a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all’ar-ticolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) copia della richiesta di rimborso di cui al comma 1, corredata degli estremi comprovanti l’avvenuta notifica; c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota a servizio del prestito. 4. L’intermediario aderente, al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 7, comma 5, avvia le procedure di recupero del credito mediante deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto equiva-lente. Entro i successivi sessanta giorni notifica all’INPS la richiesta di intervento del Fondo di garanzia, secondo l’apposita modulistica predisposta dall’INPS, corredata almeno dei seguenti elementi informa-tivi: a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati i beni oggetto del privilegio di cui all’ar-ticolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) copia della documentazione comprovante l’avvio delle procedure di recupero; c) attestazione dei flussi finanziari afferenti al contratto di finanziamento, con evidenza della quota capitale e della quota al servizio del prestito. 5. La richiesta di intervento del Fondo di garanzia da parte dell’intermediario aderente deve essere presentata, a pena di decadenza: a) per i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018, nel termine del 31 marzo 2019; b) in relazione alle casistiche di cui all’articolo 7, commi 2, 3 e 5, nel termine di 6 mesi dalle decorrenze ivi previste, in relazione alle specifiche fattispecie. 6. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3, l’INPS perfeziona il pagamento, all’intermediario aderente, del finanziamento assistito da garanzia non rimborsato dal datore di lavoro nei limiti di importo di cui all’articolo 9, comma 3. 7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui ai commi 3 e 4, il termine di cui al comma 6 e’ sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade

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qualora la documentazione non pervenga all’INPS entro il termine di 90 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante.

Art. 11 Finanziamento del Fondo di garanzia 1. Il Fondo di garanzia di cui all’articolo 9 e’ alimentato: a) dalla dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato disposta dal comma 32, articolo 1, della legge di stabilita’ 2015; b) dal pagamento del prezzo per la garanzia sul finanziamento a carico dei datori di lavoro che acce-dono al finanziamento pari alla misura del contributo mensile dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, riferita ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro ha richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della Qu.I.R. 2. L’INPS, sulla base dei dati acquisiti attraverso le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro, della dotazione finanziaria complessiva di cui al comma 1 posta a finanziamento del Fondo di garanzia, non-che’ degli interventi operati ai sensi degli articoli 9 e 10, effettua il monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e riferisce le relative risultanze con cadenza mensile al Ministero dell’economia e delle finanze. La stessa INPS invia con cadenza mensile al medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il valore complessivo delle certificazioni rilascia-te e dei finanziamenti al fine di consentire la valutazione dell’adeguatezza della consistenza del fondo di garanzia. 3. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 1, lettera b), l’INPS si avvale dell’avvi-so di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto per i contributi previdenziali obbligatori.

Art. 12 Creditidell’INPSderivantidall’interventodelFondodigaranzia1. Per la riscossione dei crediti rivenienti dall’intervento del Fondo di garanzia, l’INPS si avvale degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell’intermediario aderente nel privilegio di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche’ dell’avviso di addebito con titolo esecu-tivo di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di ogni altro strumento di riscossione previsto dalle disposizioni di legge. Le somme recuperate dall’INPS in ragione della surroga confluiscono nel Fondo. 2. Sulle somme pagate all’intermediario aderente ai sensi dell’articolo 9 il datore di lavoro inadempien-te e’ tenuto a corrispondere le sanzioni civili nella misura di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 22 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di scadenza della restituzione, ancorche’ in misura parziale, del finanziamento assistito da garanzia fino alla data di pagamento. 3. Il datore di lavoro puo’ accedere al pagamento delle somme di cui al comma 2 anche attraverso le modalita’ di regolarizzazione in forma rateale sulla base delle condizioni e modalita’ previsti per i crediti di natura contributiva. 4. La sussistenza dei debiti di cui al comma 2 non rileva ai fini del rilascio del documento unico di re-golarita’ contributiva (DURC) di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

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Art. 13 Inefficaciadellagaranzia1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo e’ inefficace qualora risulti che sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni men-daci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell’ammissibilita’ all’intervento del Fondo, ove risulti che tale non veridicita’ di dati, notizie o dichiarazioni era nota all’in-termediario aderente all’iniziativa. 2. L’INPS rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica agli intermediari aderenti entro il termine di trenta giorni l’avvio del relativo procedimento.

Art. 14 Operativita’dellaGaranziadelloStato1. A norma dell’articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del Fondo in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. 3. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo per la garanzia concessa, quantificato sulla base della normativa che regola il funzionamento della garanzia medesima e ridotto di eventuali pagamenti parziali effettuati dal Fondo. 4. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato da parte degli intermediari aderenti e’ trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, e all’INPS, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al Fondo. 5. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motiva-to dell’INPS, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalita’ e le procedure che regolano gli interventi del Fondo e l’escussione della garanzia dello Stato. 6. Le modalita’ di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita’ di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta’ per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Art. 15 Disposizionifinali1. Allo scopo di favorire il flusso delle informazioni connesse all’applicazione del presente decreto, i datori di lavoro integrano le denunce contributive sulla base delle istruzioni rese note dall’INPS. 2. L’INPS provvede altresi’ alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l’accesso agli interventi del Fondo di garanzia, nell’ambito di quanto previsto dal pre-sente decreto e dall’Accordo quadro. 3. L’accordo quadro e’ definito sentito l’INPS per i profili di competenza. 4. L’INPS provvede alle attivita’ previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finan-ziarie disponibili a legislazione vigente. 5. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamen-tari vigenti in materia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-tivi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 febbraio 2015

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Il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi Il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2015 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,reg.ne - prev. n. 679

Allegato A MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.) (Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190) Parte di provvedimento in formato grafico

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Circolare Fondazione Studi Consulenti del lavoro n.7 del 3 aprile 2015

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Accordo – quadro

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Moduloperlarichiestadipagamentomensiledellaquotamaturandadeltrattamen-todifinerapportocomeparteintegrativadellaretribuzione(Qu.I.R.)