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1 TASSAZIONE SEPARATA, TFR E TFM Docente DOTT.SSA FRANCESCA GEROSA CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE PER PRATICANTI CONSULENTI DEL LAVORO ANNO ACCADEMICO 2014/2015 Lezione del 16.01.15

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TASSAZIONE SEPARATA,

TFR E TFM

Docente

DOTT.SSA FRANCESCA GEROSA

CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE PER PRATICANTI

CONSULENTI DEL LAVORO

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Lezione del 16.01.15

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TASSAZIONE SEPARATA

I redditi soggetti a tassazione separata derivano in genere da fatti economici

risalenti a periodi d’imposta precedenti a quello di percezione. Essi sono

percepiti una tantum.

Non rappresentano una categoria reddituale a sé, ma discendono da tante

fattispecie diverse, le più comuni delle quali riguardano la percezione del

TFR, degli arretrati da lavoro dipendente e da pensione, delle plusvalenze

derivanti da cessione di terreni edificabili, dei redditi percepiti dagli eredi ecc.

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tipologia di redditi per cui si applica la "Tassazione

separata"

Trattamento di fine rapporto

Prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale,

Emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad

anni precedenti

Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa

L'indennità di mobilità

Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone

fisiche e delle società di persone

Indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili

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tipologia di redditi per cui si applica la "Tassazione

separata"

Indennità percepite da sportivi professionisti, al termine dell'attività

sportiva

Plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende

possedute da più di cinque anni

Plusvalenze realizzate a titolo di cessione a titolo oneroso di terreni

suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici

Somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti

dal reddito complessivo o per i quali si é fruito della detrazione in periodi

di imposta precedenti.

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ART 2120 C.C.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore

di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si

calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e

comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno

stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni

di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o

superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini

del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso

l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del

rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è

corrisposto a titolo di rimborso spese.

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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ART 2120 C.C.

.....

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della

quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31

dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5

per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato

dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

......

Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come

mese intero.

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ANTICIPAZIONI SUL TFR ART 2120 C.C.

.....

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso

datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una

anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe

diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

I CCNL possono tuttavia stabilire condizioni di miglior favore.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento

degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento

del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti

dalle competenti strutture pubbliche;

b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato

con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di

lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

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TFR

In considerazione del fatto che il TFR rappresenta un reddito relativo ad un

periodo di parecchi anni che spetta al lavoratore nell’anno in cui cessa il

suo rapporto di lavoro, esso è soggetto a tassazione separata, in quanto

altrimenti si creerebbe una situazione di eccessivo carico fiscale a causa

del meccanismo della tassazione progressiva nell’anno di liquidazione del

TFR stesso.

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RIFORMA TASSAZIONE TFR

L’art. 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R) è stato

modificato dai D. Lgs. N.47 del 18 febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile

2001, con cui il trattamento fiscale del TFR è stato equiparato a quello

delle pensioni supplementari.

Uno dei principi applicati è quello della separazione tra capitale e rendita.

Mentre la rendita o rivalutazione è tassata con un’aliquota annuale

dell’11% (imposta sostitutiva), il capitale che viene accumulato non viene

tassato. La tassazione avviene, al momento della liquidazione, dapprima a

titolo di acconto mediante il sostituto d’imposta e poi a titolo definitivo

mediante l’amministrazione finanziaria.

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TFR

Per i TFR erogati per cessazioni di rapporto successive al 31/12/2000 è

pertanto necessario distinguere:

1) TFR maturato fino al 31/12/2000: tassazione secondo le vecchie regole;

2) parte del TFR maturata a partire dal 01/01/2001:

vanno separate le voci relative a TFR (capitale) e rivalutazione

la rivalutazione è soggetta ad imposta sostitutiva nella misura dell’11%

il TFR (capitale) viene tassato, all’atto dell’erogazione da parte del datore

di lavoro, solo “provvisoriamente” sulla base di regole ben precise;

l’amministrazione finanziaria provvede poi alla tassazione definitiva in base

al reddito complessivo degli ultimi cinque anni precedenti alla maturazione

del diritto al TFR stesso.

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CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE

Fino al 31/12/2000: La base imponibile relativa alla quota di TFR è

costituita dal TFR maturato fino a quella data incluse le quote di

rivalutazione, con una deduzione di 600.000 Lire (309,87 Euro)

all’anno.

Dal 1/01/2001: La base imponibile della quota di TFR maturata a

partire dal 01.01.2001 è pari al TFR lordo detratta la rivalutazione

netta; in questo caso non si applica alcuna deduzione.

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CALCOLO DELL’IMPOSTA DA VERSARE

Una volta ottenuta la base imponibile, l’importo va moltiplicato per 12 e

diviso per la durata del rapporto di lavoro espressa in anni e frazioni di

anno e si ottiene il reddito di riferimento. In realtà la durata complessiva

viene espressa solitamente in mesi. In questo caso anche il moltiplicatore

va adattato.

Al reddito di riferimento si applicano le aliquote d’imposta in vigore il

giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per rapporti di

lavoro che cessano il 31/12 si applicano dunque le aliquote fiscali che

entrano in vigore il 01/01 dell’anno seguente.

Il rapporto tra l’imposta così calcolata ed il reddito di riferimento dà come

risultato l’aliquota d’imposta media che va ora applicata alle due basi

imponibili.

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FINANZIARIA 2008

Il 20 marzo 2008, con decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha

reso effettiva la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine

rapporto e sulle indennità equipollenti che era stata prevista dalla Legge

Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 514, legge n. 244/2007).

Il beneficio fiscale viene riconosciuto per le liquidazioni il cui diritto sia

maturato dal 1° aprile 2008 in poi. Pertanto si applica alla tassazione dei

trattamenti di fine rapporto relativi a prestazioni di lavoro che si sono

interrotte a partire dal 31 marzo 2008.

Destinatari della riduzione di imposta sono i lavoratori che possono far

valere un reddito di riferimento su cui si calcola il Tfr non superiore ai

30.000 euro. Il minor carico fiscale viene riconosciuto attraverso il consueto

strumento della detrazione Irpef, operata direttamente dal sostituto di

imposta.

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La riduzione fiscale varia da un minimo di 50 euro a un massimo di 70, a

seconda del reddito teorico medio di riferimento. Il suo importo viene

calcolato in base al seguente meccanismo:

Reddito di

riferimento

Detrazione spettante

fino a 7.500 euro 70 euro

Oltre 7.500 euro e

fino a 28.000 euro

50 euro + [20 x (28.000 - Reddito riferimento) ]

_____________________

20.500

Oltre 28.000 euro e

fino a 30.000 euro

50 euro x (30.000 - Reddito riferimento)

____________________

2.000

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Importante sottolineare che la riduzione fiscale non spetta se il lavoratore ha

scelto di destinare integralmente il proprio Tfr a una delle forme di

previdenza complementare.

Una particolarità del provvedimento riguarda poi il fatto che la detrazione

viene riconosciuta in relazione a una sola cessazione del rapporto di lavoro

nel corso di ciascun periodo di imposta.

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RILIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

L’art. 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi fornisce nel primo

capoverso i criteri per la riliquidazione dell’imposta sul TFR: quest’imposta

va riliquidata in base all’aliquota fiscale media dei cinque anni antecedenti la

maturazione del diritto al TFR.

La riliquidazione dell’imposta va effettuata dall’Agenzia delle Entrate entro il

31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione del modello 770

da parte del datore di lavoro. L’art. 37 comma 40 del decreto Bersani n.

223/2006 ha prorogato questo termine, portandolo da tre a quattro anni.

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RILIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

Entro questo termine va inviata al contribuente, mediante raccomandata con

avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale deve essere indicata

l’imposta dovuta che va versata, senza l’applicazione di sanzioni o interessi,

entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Se l’imposta non

viene versata, sarà aumentata di una sanzione pari al 30% e degli interessi.

L’importo complessivo viene notificato mediante l’invio di una cartella

esattoriale.

La riliquidazione sulla base dell’aliquota media degli ultimi cinque anni riguarda

la quota di TFR maturata successivamente all’anno 2000. La tassazione da

parte del datore di lavoro della quota

maturata antecedentemente è definitiva e non dovrebbe

essere oggetto di riliquidazione.

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RILIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

l fine di calcolare l’aliquota media d’imposta, va innanzitutto determinata

l’imposta di ogni singolo anno sulla base dell’aliquota fiscale in vigore in

ciascuno di essi. Successivamente si rapporta la somma delle imposte alla

somma degli imponibili dei 5 anni considerati. Il risultato che si ottiene è

l’aliquota media. Se in uno dei cinque anni considerati manca l’imponibile, si

tiene conto solo degli altri anni.

L’Agenzia delle Entrate non può procedere alla riliquidazione dell’imposta

sulla base dell’aliquota media qualora l’applicazione della tassazione ordinaria

sia più vantaggiosa per il contribuente. In questo caso il TFR va aggiunto al

reddito complessivo dell’anno di cessazione del rapporto di lavoro.

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TFR E FONDO PENSIONE

Dal 01/01/2007 il lavoratore dipendente deve scegliere la destinazione del

TFR, se mantenere il TFR in azienda o aderire ad un fondo pensione.

La scelta deve essere effettuata:

Entro 6 mesi dal 01/01/2007 (entro il 30/06/2007) per i rapporti in essere

al 01/01/2007

Entro 6 mesi dalla data di assunzione, se questa è successiva al

01/01/2007

Se si aderisce ad un fondo pensione la quota di Tfr che maturerà dal

1/01/07 o dalla data di assunzione confluirà a tale fondo.

Nel primo caso si può cambiare scelta, aderendo ad un fondo pensione in

qualsiasi momento, nel secondo caso la scelta è irreversibile.

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TFR E FONDO PENSIONE

Nelle aziende con più di 50 dipendenti, il datore di lavoro non può

conservare il tfr in azienda, lo deve trasferire al fondo di tesoreria gestito

dall’inps.

Il lavoratore deve effettuare la scelta attraverso la compilazione del

modello TFR1 (per gli assunti il 01/01/2007) oppure il Tfr2, per le

assunzioni successive.

Se, al termine dei sei mesi, il lavoratore non ha riconsegnato il modello, c’è

il silenzio – assenso, il datore di lavoro trasferisce il tfr maturato dal

dipendente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o

contratti collettivi.

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TASSAZIONE SEPARATA REDDITI DIVERSI TFR

Per gli altri redditi tassati separatamente, l'imposta e' determinata applicando

all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito

complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e'

sorto il diritto alla loro .

Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica

l'aliquota corrispondente alla meta‘ del reddito complessivo netto dell'altro

anno; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica

l'aliquota stabilita all'art. 12 per il primo scaglione di reddito.

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TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

L'art. 105, 4° comma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R.

917/86) introduce la possibilità di effettuare accantonamenti relativi alle

indennità di fine rapporto riconosciute ai titolari di un rapporto di

collaborazione coordinata e continuativa.

Titolari di un tale rapporto possono essere, in via esemplificativa ma non

esaustiva: gli amministratori di società di capitali e/o di persone, i sindaci, i

procuratori, i revisori non professionisti, i collaboratori fissi a giornali, riviste,

enciclopedie e simili non professionisti, i collaboratori non esercenti una

professione (ad esempio: i consulenti esterni).

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TRATTAMENTO DI FINE MANDATO

A decorrere dal periodo di imposta 2001, i redditi derivanti dai rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, tra i quali rientrano i compensi

percepiti dagli amministratori di una società, sono stati assimilati a tutti gli

effetti a quelli di lavoro dipendente.

Per questi soggetti – amministratori – non esiste comunque una apposita

disciplina legislativa che preveda, al termine del mandato, la corresponsione di

un’indennità, come avviene per i dipendenti che, ai sensi dell’articolo 2120 del

Codice civile, hanno diritto al trattamento di fine rapporto.

In mancanza di un’apposita previsione legislativa, il diritto alla percezione del

Tfm si ha solamente nel caso in cui lo stesso sia previsto statutariamente o sia

accordato dall’assemblea dei soci.

L’ammontare del Tfm può essere stabilito in misura fissa o in misura

percentuale rispetto al compenso pattuito o rispetto ad altri indici di bilancio

(ebit, ebitda, utile netto, eccetera). Non essendoci, quindi, un parametro

predeterminato, si può affermare che la misura del Tfm viene rimessa

alle parti, sempre comunque adottando un criterio

congruo e ragionevole.

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DISCIPLINA FISCALE

Il Testo Unico delle imposte sui redditi, all’articolo 17, comma 1, lettera c),

prevede la tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione

dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1,

lettera c-bis) dell'articolo 50, se il diritto all'indennità risulta da atto di data

certa anteriore all'inizio del rapporto.

In questo caso, l’agenzia delle Entrate provvede ad assoggettare ad Irpef

l’indennità percepita dall’amministratore mediante l’applicazione dell’aliquota

corrispondente al reddito medio del biennio anteriore all’anno in cui è sorto il

diritto alla percezione, ovvero facendo concorrere la somma percepita alla

formazione del reddito complessivo dell’amministratore, se più favorevole.

Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, ultimo periodo del Dpr 600/1973, sulla

parte imponibile delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera c) dell'articolo 17

del Tuir, deve essere operata dal sostituto d'imposta una ritenuta a titolo

d'acconto del 20 per cento.

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DISCIPLINA FISCALE

Condizione essenziale, quindi, per poter assoggettare a tassazione separata

il Tfm è che il diritto all'indennità risulti da un atto di data certa anteriore

all'inizio del rapporto. Per ottenere la data certa e poter quindi applicare la

tassazione separata si può ad esempio fare un estratto notarile del verbale

dell’assemblea, autenticare le firme sul verbale dell’assemblea, notificare

all’amministratore la delibera assembleare, inviare la delibera per plico

raccomandato senza busta, eccetera.

Le indennità percepite e tassate separatamente non devono essere indicate

nella dichiarazione dei redditi dell’amministatore. In mancanza della data

certa, l’intera indennità percepita deve essere assoggettata a tassazione

ordinaria. In questo caso, il sostituto d’imposta non deve operare la ritenuta

del 20% sopra indicata, ma deve far concorre l’indennità erogata alla

formazione del reddito dell’amministratore applicando le normali ritenute da

lavoro dipendente. In altri termini, l’intera indennità viene considerata come un

normale compenso e deve essere indicata nel cedolino.