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TASSAZIONE SEPARATA,
TFR E TFM
Docente
DOTT.SSA FRANCESCA GEROSA
CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE PER PRATICANTI
CONSULENTI DEL LAVORO
ANNO ACCADEMICO 2014/2015
Lezione del 16.01.15
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TASSAZIONE SEPARATA
I redditi soggetti a tassazione separata derivano in genere da fatti economici
risalenti a periodi d’imposta precedenti a quello di percezione. Essi sono
percepiti una tantum.
Non rappresentano una categoria reddituale a sé, ma discendono da tante
fattispecie diverse, le più comuni delle quali riguardano la percezione del
TFR, degli arretrati da lavoro dipendente e da pensione, delle plusvalenze
derivanti da cessione di terreni edificabili, dei redditi percepiti dagli eredi ecc.
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tipologia di redditi per cui si applica la "Tassazione
separata"
Trattamento di fine rapporto
Prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale,
Emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad
anni precedenti
Indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa
L'indennità di mobilità
Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone
fisiche e delle società di persone
Indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili
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tipologia di redditi per cui si applica la "Tassazione
separata"
Indennità percepite da sportivi professionisti, al termine dell'attività
sportiva
Plusvalenze, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da più di cinque anni
Plusvalenze realizzate a titolo di cessione a titolo oneroso di terreni
suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
Somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti
dal reddito complessivo o per i quali si é fruito della detrazione in periodi
di imposta precedenti.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ART 2120 C.C.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore
di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si
calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e
comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno
stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni
di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o
superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini
del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso
l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del
rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese.
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ART 2120 C.C.
.....
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della
quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31
dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5
per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato
dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
......
Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come
mese intero.
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ANTICIPAZIONI SUL TFR ART 2120 C.C.
.....
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una
anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe
diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
I CCNL possono tuttavia stabilire condizioni di miglior favore.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento
degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento
del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a. eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
b. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato
con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di
lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
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TFR
In considerazione del fatto che il TFR rappresenta un reddito relativo ad un
periodo di parecchi anni che spetta al lavoratore nell’anno in cui cessa il
suo rapporto di lavoro, esso è soggetto a tassazione separata, in quanto
altrimenti si creerebbe una situazione di eccessivo carico fiscale a causa
del meccanismo della tassazione progressiva nell’anno di liquidazione del
TFR stesso.
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RIFORMA TASSAZIONE TFR
L’art. 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R) è stato
modificato dai D. Lgs. N.47 del 18 febbraio 2000 e n. 168 del 12 aprile
2001, con cui il trattamento fiscale del TFR è stato equiparato a quello
delle pensioni supplementari.
Uno dei principi applicati è quello della separazione tra capitale e rendita.
Mentre la rendita o rivalutazione è tassata con un’aliquota annuale
dell’11% (imposta sostitutiva), il capitale che viene accumulato non viene
tassato. La tassazione avviene, al momento della liquidazione, dapprima a
titolo di acconto mediante il sostituto d’imposta e poi a titolo definitivo
mediante l’amministrazione finanziaria.
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TFR
Per i TFR erogati per cessazioni di rapporto successive al 31/12/2000 è
pertanto necessario distinguere:
1) TFR maturato fino al 31/12/2000: tassazione secondo le vecchie regole;
2) parte del TFR maturata a partire dal 01/01/2001:
vanno separate le voci relative a TFR (capitale) e rivalutazione
la rivalutazione è soggetta ad imposta sostitutiva nella misura dell’11%
il TFR (capitale) viene tassato, all’atto dell’erogazione da parte del datore
di lavoro, solo “provvisoriamente” sulla base di regole ben precise;
l’amministrazione finanziaria provvede poi alla tassazione definitiva in base
al reddito complessivo degli ultimi cinque anni precedenti alla maturazione
del diritto al TFR stesso.
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CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE
Fino al 31/12/2000: La base imponibile relativa alla quota di TFR è
costituita dal TFR maturato fino a quella data incluse le quote di
rivalutazione, con una deduzione di 600.000 Lire (309,87 Euro)
all’anno.
Dal 1/01/2001: La base imponibile della quota di TFR maturata a
partire dal 01.01.2001 è pari al TFR lordo detratta la rivalutazione
netta; in questo caso non si applica alcuna deduzione.
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CALCOLO DELL’IMPOSTA DA VERSARE
Una volta ottenuta la base imponibile, l’importo va moltiplicato per 12 e
diviso per la durata del rapporto di lavoro espressa in anni e frazioni di
anno e si ottiene il reddito di riferimento. In realtà la durata complessiva
viene espressa solitamente in mesi. In questo caso anche il moltiplicatore
va adattato.
Al reddito di riferimento si applicano le aliquote d’imposta in vigore il
giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Per rapporti di
lavoro che cessano il 31/12 si applicano dunque le aliquote fiscali che
entrano in vigore il 01/01 dell’anno seguente.
Il rapporto tra l’imposta così calcolata ed il reddito di riferimento dà come
risultato l’aliquota d’imposta media che va ora applicata alle due basi
imponibili.
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FINANZIARIA 2008
Il 20 marzo 2008, con decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
reso effettiva la riduzione del prelievo fiscale sul trattamento di fine
rapporto e sulle indennità equipollenti che era stata prevista dalla Legge
Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 514, legge n. 244/2007).
Il beneficio fiscale viene riconosciuto per le liquidazioni il cui diritto sia
maturato dal 1° aprile 2008 in poi. Pertanto si applica alla tassazione dei
trattamenti di fine rapporto relativi a prestazioni di lavoro che si sono
interrotte a partire dal 31 marzo 2008.
Destinatari della riduzione di imposta sono i lavoratori che possono far
valere un reddito di riferimento su cui si calcola il Tfr non superiore ai
30.000 euro. Il minor carico fiscale viene riconosciuto attraverso il consueto
strumento della detrazione Irpef, operata direttamente dal sostituto di
imposta.
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La riduzione fiscale varia da un minimo di 50 euro a un massimo di 70, a
seconda del reddito teorico medio di riferimento. Il suo importo viene
calcolato in base al seguente meccanismo:
Reddito di
riferimento
Detrazione spettante
fino a 7.500 euro 70 euro
Oltre 7.500 euro e
fino a 28.000 euro
50 euro + [20 x (28.000 - Reddito riferimento) ]
_____________________
20.500
Oltre 28.000 euro e
fino a 30.000 euro
50 euro x (30.000 - Reddito riferimento)
____________________
2.000
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Importante sottolineare che la riduzione fiscale non spetta se il lavoratore ha
scelto di destinare integralmente il proprio Tfr a una delle forme di
previdenza complementare.
Una particolarità del provvedimento riguarda poi il fatto che la detrazione
viene riconosciuta in relazione a una sola cessazione del rapporto di lavoro
nel corso di ciascun periodo di imposta.
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RILIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
L’art. 19 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi fornisce nel primo
capoverso i criteri per la riliquidazione dell’imposta sul TFR: quest’imposta
va riliquidata in base all’aliquota fiscale media dei cinque anni antecedenti la
maturazione del diritto al TFR.
La riliquidazione dell’imposta va effettuata dall’Agenzia delle Entrate entro il
31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione del modello 770
da parte del datore di lavoro. L’art. 37 comma 40 del decreto Bersani n.
223/2006 ha prorogato questo termine, portandolo da tre a quattro anni.
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RILIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
Entro questo termine va inviata al contribuente, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale deve essere indicata
l’imposta dovuta che va versata, senza l’applicazione di sanzioni o interessi,
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Se l’imposta non
viene versata, sarà aumentata di una sanzione pari al 30% e degli interessi.
L’importo complessivo viene notificato mediante l’invio di una cartella
esattoriale.
La riliquidazione sulla base dell’aliquota media degli ultimi cinque anni riguarda
la quota di TFR maturata successivamente all’anno 2000. La tassazione da
parte del datore di lavoro della quota
maturata antecedentemente è definitiva e non dovrebbe
essere oggetto di riliquidazione.
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RILIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
l fine di calcolare l’aliquota media d’imposta, va innanzitutto determinata
l’imposta di ogni singolo anno sulla base dell’aliquota fiscale in vigore in
ciascuno di essi. Successivamente si rapporta la somma delle imposte alla
somma degli imponibili dei 5 anni considerati. Il risultato che si ottiene è
l’aliquota media. Se in uno dei cinque anni considerati manca l’imponibile, si
tiene conto solo degli altri anni.
L’Agenzia delle Entrate non può procedere alla riliquidazione dell’imposta
sulla base dell’aliquota media qualora l’applicazione della tassazione ordinaria
sia più vantaggiosa per il contribuente. In questo caso il TFR va aggiunto al
reddito complessivo dell’anno di cessazione del rapporto di lavoro.
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TFR E FONDO PENSIONE
Dal 01/01/2007 il lavoratore dipendente deve scegliere la destinazione del
TFR, se mantenere il TFR in azienda o aderire ad un fondo pensione.
La scelta deve essere effettuata:
Entro 6 mesi dal 01/01/2007 (entro il 30/06/2007) per i rapporti in essere
al 01/01/2007
Entro 6 mesi dalla data di assunzione, se questa è successiva al
01/01/2007
Se si aderisce ad un fondo pensione la quota di Tfr che maturerà dal
1/01/07 o dalla data di assunzione confluirà a tale fondo.
Nel primo caso si può cambiare scelta, aderendo ad un fondo pensione in
qualsiasi momento, nel secondo caso la scelta è irreversibile.
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TFR E FONDO PENSIONE
Nelle aziende con più di 50 dipendenti, il datore di lavoro non può
conservare il tfr in azienda, lo deve trasferire al fondo di tesoreria gestito
dall’inps.
Il lavoratore deve effettuare la scelta attraverso la compilazione del
modello TFR1 (per gli assunti il 01/01/2007) oppure il Tfr2, per le
assunzioni successive.
Se, al termine dei sei mesi, il lavoratore non ha riconsegnato il modello, c’è
il silenzio – assenso, il datore di lavoro trasferisce il tfr maturato dal
dipendente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o
contratti collettivi.
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TASSAZIONE SEPARATA REDDITI DIVERSI TFR
Per gli altri redditi tassati separatamente, l'imposta e' determinata applicando
all'ammontare percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e'
sorto il diritto alla loro .
Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica
l'aliquota corrispondente alla meta‘ del reddito complessivo netto dell'altro
anno; se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica
l'aliquota stabilita all'art. 12 per il primo scaglione di reddito.
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TRATTAMENTO DI FINE MANDATO
L'art. 105, 4° comma del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R.
917/86) introduce la possibilità di effettuare accantonamenti relativi alle
indennità di fine rapporto riconosciute ai titolari di un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa.
Titolari di un tale rapporto possono essere, in via esemplificativa ma non
esaustiva: gli amministratori di società di capitali e/o di persone, i sindaci, i
procuratori, i revisori non professionisti, i collaboratori fissi a giornali, riviste,
enciclopedie e simili non professionisti, i collaboratori non esercenti una
professione (ad esempio: i consulenti esterni).
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TRATTAMENTO DI FINE MANDATO
A decorrere dal periodo di imposta 2001, i redditi derivanti dai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, tra i quali rientrano i compensi
percepiti dagli amministratori di una società, sono stati assimilati a tutti gli
effetti a quelli di lavoro dipendente.
Per questi soggetti – amministratori – non esiste comunque una apposita
disciplina legislativa che preveda, al termine del mandato, la corresponsione di
un’indennità, come avviene per i dipendenti che, ai sensi dell’articolo 2120 del
Codice civile, hanno diritto al trattamento di fine rapporto.
In mancanza di un’apposita previsione legislativa, il diritto alla percezione del
Tfm si ha solamente nel caso in cui lo stesso sia previsto statutariamente o sia
accordato dall’assemblea dei soci.
L’ammontare del Tfm può essere stabilito in misura fissa o in misura
percentuale rispetto al compenso pattuito o rispetto ad altri indici di bilancio
(ebit, ebitda, utile netto, eccetera). Non essendoci, quindi, un parametro
predeterminato, si può affermare che la misura del Tfm viene rimessa
alle parti, sempre comunque adottando un criterio
congruo e ragionevole.
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DISCIPLINA FISCALE
Il Testo Unico delle imposte sui redditi, all’articolo 17, comma 1, lettera c),
prevede la tassazione separata delle indennità percepite per la cessazione
dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1,
lettera c-bis) dell'articolo 50, se il diritto all'indennità risulta da atto di data
certa anteriore all'inizio del rapporto.
In questo caso, l’agenzia delle Entrate provvede ad assoggettare ad Irpef
l’indennità percepita dall’amministratore mediante l’applicazione dell’aliquota
corrispondente al reddito medio del biennio anteriore all’anno in cui è sorto il
diritto alla percezione, ovvero facendo concorrere la somma percepita alla
formazione del reddito complessivo dell’amministratore, se più favorevole.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, ultimo periodo del Dpr 600/1973, sulla
parte imponibile delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera c) dell'articolo 17
del Tuir, deve essere operata dal sostituto d'imposta una ritenuta a titolo
d'acconto del 20 per cento.
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DISCIPLINA FISCALE
Condizione essenziale, quindi, per poter assoggettare a tassazione separata
il Tfm è che il diritto all'indennità risulti da un atto di data certa anteriore
all'inizio del rapporto. Per ottenere la data certa e poter quindi applicare la
tassazione separata si può ad esempio fare un estratto notarile del verbale
dell’assemblea, autenticare le firme sul verbale dell’assemblea, notificare
all’amministratore la delibera assembleare, inviare la delibera per plico
raccomandato senza busta, eccetera.
Le indennità percepite e tassate separatamente non devono essere indicate
nella dichiarazione dei redditi dell’amministatore. In mancanza della data
certa, l’intera indennità percepita deve essere assoggettata a tassazione
ordinaria. In questo caso, il sostituto d’imposta non deve operare la ritenuta
del 20% sopra indicata, ma deve far concorre l’indennità erogata alla
formazione del reddito dell’amministratore applicando le normali ritenute da
lavoro dipendente. In altri termini, l’intera indennità viene considerata come un
normale compenso e deve essere indicata nel cedolino.