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a cura di Paolo Rossi – www.zucchetti.it 1 TFR in busta paga QuIR L’esperimento del TFR in busta paga durerà fino al 30 giugno 2018. Con riguardo al periodo di decorrenza iniziale, invece, rispetto alla previsione della norma originaria – l’articolo 1, commi da 26 a 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – il primo periodo di paga utile ai fini dell’effettiva percezione in busta paga del TFR non è più marzo 2015 ma è maggio 2015. ___ A cura di Paolo Rossi___ Introduzione e fonti L’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), prevede che, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possano richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della retribuzione mensile (QuIR). In attuazione della legge citata (art. 1, comma 33), è stato emanato il DPCM 20 febbraio 2015, n. 29, che ha disciplinato le modalità di attuazione della liquidazione della QuIR in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il funzionamento del Fondo di garanzia. Successivamente, in data 23 aprile 2015, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in ordine alle modalità di valorizzazione degli elementi che compongo il flusso delle denunce contributive UniEmens. La QuIR è tassata ai fini delle imposte dirette ordinariamente; diversamente non è imponibile ai fini previdenziali. Base di riferimento e misura della QuIR La QuIR è pari alla quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice civile, al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge n. 297/82 (contributo dello 0,50%), ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive (esempio:lavoratori con qualifica di apprendista). Sul punto l’INPS ha precisato che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure agevolate, il datore di lavoro applica la detrazione esclusivamente nei limiti della contribuzione effettivamente versata, dopo l’applicazione delle misure di agevolazione.

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TFR in busta paga ‐ QuIR

L’esperimento del TFR in busta paga durerà fino al 30 giugno 2018. Con riguardo al periodo di decorrenza iniziale, invece, rispetto alla previsione della norma originaria – l’articolo 1, commi da 26 a 35 della legge 23

dicembre 2014, n. 190 – il primo periodo di paga utile ai fini dell’effettiva percezione in busta paga del TFR non è più marzo 2015 ma è maggio 2015.

___ A cura di Paolo Rossi___

Introduzione e fonti

L’articolo 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), prevede che, in via

sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori

dipendenti del settore privato ‐ ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo ‐ con un

rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possano richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota

maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), di cui alla legge n. 297/1982, sotto forma di integrazione della

retribuzione mensile (QuIR).

In attuazione della legge citata (art. 1, comma 33), è stato emanato il DPCM 20 febbraio 2015, n. 29, che ha

disciplinato le modalità di attuazione della liquidazione della QuIR in busta paga, nonché i criteri, le condizioni e il

funzionamento del Fondo di garanzia.

Successivamente, in data 23 aprile 2015, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in ordine alle modalità di

valorizzazione degli elementi che compongo il flusso delle denunce contributive UniEmens.

La QuIR è tassata ai fini delle imposte dirette ordinariamente; diversamente non è imponibile ai fini previdenziali.

Base di riferimento e misura della QuIR

La QuIR è pari alla quota maturanda del TFR determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 2120 del codice

civile, al netto della detrazione operata dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge n.

297/82 (contributo dello 0,50%), ove dovuto e non oggetto di agevolazioni contributive (esempio:lavoratori con

qualifica di apprendista). Sul punto l’INPS ha precisato che, con riferimento ai lavoratori assunti con misure

agevolate, il datore di lavoro applica la detrazione esclusivamente nei limiti della contribuzione effettivamente

versata, dopo l’applicazione delle misure di agevolazione.

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Retribuzione utile da prendere a base per il calcolo della QuIR

Con riferimento alla retribuzione utile da prendere a base per il calcolo della QuIR, torna utile rammentare i criteri

di calcolo e di computo estraibili dal citato art. 2120 cc.

Ai sensi di tale norma, la retribuzione annua utile ai fini della determinazione della QuIR comprende tutte le

somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte o comunque dovute in dipendenza del

rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.Si

tratta di un concetto ispirato al criterio di onnicomprensività della retribuzione nella quale vanno ricompresi, in

base alla consolidata giurisprudenza, tutti gli emolumenti che trovano la loro causa tipica e normale nel rapporto

di lavoro cui sono istituzionalmente connessi, anche se non strettamente correlati alla effettiva prestazione

lavorativa, mentre ne vanno escluse solo quelle somme rispetto alle quali il rapporto stesso costituisce una mera

occasione contingente per la loro fruizione. Sono dunque da escludere soltanto quelle voci retributive aventi

titolo specifico ed autonomo rispetto al rapporto di lavoro.Al fine di valutare la non occasionalità dei compensi,

nell'ambito della nozione legale di retribuzione di cui all'articolo 2120 del codice civile, si deve tenere conto non

solo della ripetitività e della frequenza degli stessi ma anche, in caso di saltuarietà, della non riconducibilità

dell'evento al quale sono connessi (prestazioni) a ragioni eventuali, imprevedibili, fortuite.Sono fatte salve

eventuali espresse disposizioni di contratto collettivo che individuino diversamente, rispetto alla previsione legale,

la retribuzione utile ai fini del calcolo TFR.

Inoltre, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la determinazione della retribuzione annua utile ai fini del

calcolo del TFR deve operarsi con riferimento alla normativa legale o contrattuale in vigore al momento degli

accantonamenti. Pertanto l'esclusione di voci retributive dal calcolo eventualmente contenuta in contratto

collettivo ha effetto solo a decorrere dalla data di conclusione dello stesso.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro per una delle cause di cui all'articolo 2110 del codice civile e in

caso di sospensione totale o parziale assistita dalla cassa integrazione guadagni, deve essere computato ai fini del

TFR l'equivalente della retribuzione alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento

dell'attività di lavoro.

La quota di retribuzione da accantonare e da versare per ciascun anno si calcola dividendo l'importo della

retribuzione annua, come sopra individuata, per 13,5. Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si

computano come mese intero.

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Lavoratori aventi diritto

Possono richiedere la liquidazione mensile della QuIR, in via generale, i lavoratori dipendenti da un datore di lavoro

del settore privato1 che intrattengano un rapporto di lavoro subordinato da almeno sei mesi con il medesimo

datore di lavoro. Fanno eccezione, e dunque non possono accedere alla QuIR, i seguenti lavoratori:

a. lavoratori dipendenti domestici;

b. lavoratori dipendenti del settore agricolo; in quest’ambito vanno considerati tutti i lavoratori subordinati del

settore a prescindere dalla specifica qualifica (operai, impiegati, dirigenti, ecc.);

c. lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il

rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero

l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi (esempio: i marittimi componenti gli equipaggi delle

navi in regime di legge n. 413/1984; i lavoratori dell’edilizia per i quali il TFR è accantonato presso le Casse

Edili);2

d. lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;

e. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di

ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182‐bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare);

f. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di

risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;

g. lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i qualisiano stati autorizzati interventi di integrazione salariale

straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa; l’esclusione opera

1Il requisito attiene alla natura privatistica del datore di lavoro. Si intendono inclusi nel settore privato anche gli organismi pubblici che sono stati interessati da processi di privatizzazione, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del capitale e con riferimento ai dipendenti per i quali è prevista l'applicazione dell'articolo 2120 del codice civile, nonché gli Enti cui sia stata conferita la natura giuridica di "ente pubblico economico" e con riferimento agli stessi dipendenti.Non sono ricompresi nel "settore privato" e, quindi, sono esclusi dall'applicazione della norma, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.Tuttavia, la natura pubblica del datore di lavoro non esclude che si debba accertare in concreto che dai rapporti di lavoro instaurati derivi per tutti i lavoratori la qualificazione di "dipendenti pubblici".Solo in tale ipotesi, per gli stessi rapporti, ricorre la condizione di esclusione sopra enunciata. Diversamente, qualora, in deroga a quanto disposto dal D.lgs. n.165/2001 i rapporti di lavoro siano tutti costituiti e regolamentati (es. Autorità Portuali) secondo la normativa di diritto comune dalla quale, per quanto in trattazione, deriva l'applicazione ai lavoratori della normativa di cui all'articolo 2120 del c.c., i medesimi saranno inclusi nel campo di applicazione della presente disciplina (vds Circ. INPS n. 70/2007). 2L’esclusione opera altresì con riferimento ai dipendenti delle società esercenti attività di riscossione delle imposte dirette, che risultano destinatari della specifica normativa di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cd. fondo dazieri).

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limitatamente ai lavoratori in forza presso l’unità produttiva interessata dai predetti interventi e in relazione al

periodo di durata stabilito nell’ambito dei provvedimenti ministeriali;

h. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di

soddisfazione dei crediti di cui all’art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n.3.

Rapporto della QuIR con la previdenza complementare

Fatte salve le esclusioni sopra riportate, sul piano generale possono optare per la liquidazione mensile della QuIR

anche i dipendenti che, in conseguenza della scelta operata a seguito della riforma della destinazione del TFR,

hanno aderito, sulla base di modalità tacite o esplicite, alle forme pensionistiche complementari ovvero coloro il

cui TFR è versato al Fondo di Tesoreria.Per tutto il periodo in cui il lavoratore riceve la QuIR in busta paga, si

sospende – ove dovuto –anche il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Per contro, nei confronti dei lavoratori che non esercitano l’opzione, ovvero per coloro che non hanno le

caratteristiche per accedervi, resta confermata, in materia di TFR, la disciplina prevista dall’art. 2120 c.c. e dal

d.lgs. n. 252/2005 e dalle relative disposizioni amministrative.

Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari che optano per la liquidazione della QuIR, la

relativa misura è pari all’intera quota del TFR maturando, anche laddove abbiano esercitato, ricorrendone le

condizioni di legge, la scelta del conferimento parziale del TFR alle citate forme pensionistiche (Circ. INPS n.

82/2015).

Da notare che, in ogni caso, l’adesione del lavoratore dipendente alle citate forme pensionistiche complementari

prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell’eventuale

contribuzione volontaria a suo carico e/o a carico del datore di lavoro. Sul punto necessita una riflessione più

approfondita con riferimento ad alcune realtà aziendali in cui l’adesione ad una forma pensionistica

complementare deriva da un accordo collettivo aziendale. E’ noto che di regola, qualora residui una contribuzione

volontaria al fondo a carico del lavoratore, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare la quota a suo carico,

ancorché il TFR finisca interamente in busta paga. Tuttavia, esistono casi in cui, per effetto di accordi collettivi

aziendali, il datore di lavoro è tenuto a versare la sua quota di contribuzione al fondo complementare solo a

condizione che il lavoratore trasferisca allo stesso fondo parte o tutto il TFR. In tali realtà aziendali, in presenza di

istanza a favore del pagamento della QuIR in busta paga, si pone la problematica se persiste l’obbligo del datore di

lavoro a versare la contribuzione a suo carico in carenza dell’elemento contrattuale che ne impone

corrispettivamente l’adempimento (un contributo a carico dell’azienda a fronte del trasferimento del TFR a

previdenza complementare).

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Requisito di anzianità del lavoratore istante

Ai fini del diritto alla liquidazione della QuIR, come anticipato, il lavoratore deve avere in essere un rapporto di

lavoro subordinato con un datore di lavoro privato da almeno sei mesi. Sul punto, si ritiene che il riferimento sia

all’anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro, per cui la successione di rapporti di

lavoro azzera l’anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della QuIR

(circ. INPS 82/2015). Come prassi, alla predetta regola fanno eccezione le fattispecie nell’ambito delle quali, pur

mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (esempio:cessione del contratto di

lavoro in forma individuale ai sensi dell’art. 1406 c.c.; variazioni di datore di lavoro per effetto delle operazioni di

cessione d’azienda o di ramo di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.).

I periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall’art. 2110 c.c. (infortunio, malattia,

gravidanza e puerperio), non rilevando ai fini della maturazione del TFR (es. lavoratori in aspettativa non retribuita)

non rilevano nemmeno ai fini dell’anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della

QuIR.

Modalità di richiesta e di liquidazione della QuIR

I lavoratori interessati alla QuIR sono tenuti a presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso,

predisposta secondo il modello fornito in calce (allegato al DPCM 20/02/2015 n. 29) debitamente compilata e

sottoscritta. Copia della predetta istanza ovvero attestazione di ricevimento della medesima in formato elettronico

è rilasciata al lavoratore a titolo di ricevuta.

In applicazione del DPCM citato, il diritto alla liquidazione della QuIR opera a partire dal mese successivo a quello

di presentazione dell’istanza, sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero a quello in cui si verifica la

risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.

Ne deriva che la liquidazione della QuIR è effettuata:

a. a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti da datori

di lavoro che non ricorrono alla misura compensativa del finanziamento assistito da garanzia dello Stato

(esempio: lavoratore che presenta l’istanza il 24 aprile 2015; l’erogazione della QuIR avverrà mensilmente a

partire dalle competenze di maggio 2015 – con riferimento alla QuIR maturata nello stesso mese di maggio

2015 –sino a quelle di giugno 2018 – con riferimento alla QuIR maturata nel mese di giugno 2018 – in costanza

di rapporto di lavoro);

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b. a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, per i dipendenti

da datori di lavoro che ricorrono alla misura compensativa del finanziamento assistito da garanzia dello Stato

(esempio: lavoratore che presenta istanza il 24 aprile 2015; l’erogazione della QuIR avverrà mensilmente a

partire dalle competenze di agosto 2015 – con riferimento alla QuIR maturata nel mese di maggio 2015 – sino

a quelle di settembre 2018 – con riferimento alla QuIR maturata nel mese di giugno 2018 – in costanza di

rapporto di lavoro).

Durante tutto il periodo di operatività della QuIR la scelta del lavoratore è irrevocabile.

Per quanto concerne i termini di decorrenza delle disposizioni in esame, l’INPS ha espresso il seguente parere (circ.

82/2015):

considerato che ai fini dell’accesso all’erogazione della QuIR, il Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 20 febbraio 2015, n. 29 – entrato in vigore il 3 aprile 2015 – definisce i termini di attuazione dei commi

da 26 a 34 della legge n. 190/2014, il primo periodo di paga utile per l’accesso alla citata erogazione coincide

con il periodo di paga di maggio 2015;

in particolare, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno, ai rispettivi datori di lavoro, l’istanza di cui

all’allegato Dpcm a partire dal 3 aprile 2015 e fino al 30 dello stesso mese, avranno accesso alla QuIR che

matura con il periodo di paga di maggio 2015, con la relativa liquidazione nell’ambito delle competenze

retributive di maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al Finanziamento garantito, ovvero

delle competenze retributive di agosto, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto

Finanziamento.

L’opinione dell’autore

La Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che ha introdotto lo speciale istituto, prevede

espressamente che i periodi di paga interessati dal diritto all’opzione del TFR in busta paga sono quelli decorrenti

dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. In ragione della non tempestiva pubblicazione del DPCM attuativo (DPCM 20

febbraio 2015, n. 29, emanato ex art. 1, comma 33 della citata legge n. 190/2014), in vigore dal 3 aprile 2015, le

mensilità di QuIR relative ai mesi di marzo e aprile 2015 restano fuori, a parere dell’INPS (Circolare23 aprile 2015,

n. 82), dal periodo disponibile per la liquidazione in busta paga. Attuando un criterio interpretativo rigoroso, il

diritto alla liquidazione della QuIR opererebbe a partire dal mese successivo a quello di presentazione della

predetta istanza (art. 5, co. 1, DPCM). Pur tuttavia non si può ignorare la volontà del Legislatore che, con estrema

precisione, ha individuato i periodi di paga che vanno da marzo 2015 (compreso) a giugno 2018 (compreso) quale

periodo temporale utile per l’accesso alla QuIR. La delega al Presidente del consiglio dei ministri ai fini della

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completa disciplina dell’istituto è limitata, infatti, a definire le modalità di attuazione della QuIR e non anche a

comprimere il periodo temporale interessato. D'altronde, il testo del DPCM da nessuna parte prevede, in modo

espresso, che il primo mese utile per la presentazione dell’istanza al datore di lavoro sia il mese di aprile 2015, né

tantomeno che il primo periodo di paga utile ai fini dell’erogazione della QuIR sia il mese di maggio 2015. Tale

tempistica è imputabile al mero ritardo nella pubblicazione del DPCM in questione (la norma richiedeva che fosse

approvato entro il 30 gennaio 2015). A parere di chi scrive, quindi, in via interpretativa sarebbe stato opportuno

adottare un criterio maggiormente aderente alla volontà originaria del legislatore formale, cioè attribuire,

limitatamente ai mesi di marzo e aprile 2015, un’efficacia retroattiva alle istanze presentate dai lavoratori nel

corso dello stesso mese di aprile 2015.

Misure compensative

Alle piccole imprese il Legislatore ha riservato una particolare misura compensativa, intesa a favorire l’accesso alle

risorse finanziarie necessarie per l’erogazione della QuIR con costi analoghi a quelli previsti dalla legge per la

rivalutazione del TFR accantonato in azienda. Nello specifico,i piccoli datori di lavoro possono accedere ad un

apposito finanziamento erogato dagli intermediari aderenti all’accordo‐quadro stipulato il 20 marzo 2015 fra il

ministero dell’Economia, il ministero del Lavoro e l’Associazione Bancaria Italiana, purché soddisfino ambedue i

seguenti requisiti:

numero di addetti inferiore a 50 unità; detta condizione è riferita al datore di lavoro nel suo complesso;

insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria.

Con riguardo al primo requisito, ai fini del calcolo del numero degli addetti, si applicano i principi e i criteri adottati

ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, sulla base delle

previsioni dell’art. 1, commi 6 e 7, del DM 30 gennaio 2007.

Nel novero degli addetti, si ricorda che rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati. Le unità di lavoro dei

lavoratori a tempo parziale vanno calcolate sulla base del rapporto fra l’orario di lavoro ridotto rispetto a quello

contrattuale. Il requisito occupazionale viene calcolato assumendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in

forza nel 2014.

Per i datori che iniziano l’attività nel corso del 2015 ovvero degli anni successivi, il calcolo della media dei lavoratori

va effettuato con riferimento all’anno civile di inizio attività. Per inizio dell’attività è da intendersi il momento in cui

l’azienda comincia ad operare con dipendenti che, di norma, individua il mese dal quale decorre l’insorgenza dei

relativi obblighi contributivi.

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Conseguentemente, per tali datori di lavoro, l’eventuale ricorso al finanziamento assistito da garanzia sarà

possibile, ricorrendone i presupposti, a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’attività (es nel 2016 per

chi inizia l’attività nel 2015).

Qualora, durante l’anno di avvio dell’attività, maturando l’anzianità minima richiesta dalla legge, i dipendenti

facessero richiesta di accesso alla Qu.I.R, resta fermo per i datori di lavoro l’obbligo della relativa erogazione in

busta paga con risorse proprie nei termini sopra riferiti.

Per quanto concerne il secondo requisito, si precisa che sono escluse dalla possibilità di ricorrere al finanziamento

assistito da garanzia le aziende che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1,

commi 755 e successivi della legge 296/2006 (Fondo di Tesoreria) ancorché le stesse, al 31 dicembre dell’anno

precedente la richiesta di accesso al finanziamento, possano contare su una media occupazionale inferiore ai 50

dipendenti.

Condizioni e modalità di accesso alla garanzia Statale rilasciata dall’INPS

Ai fini del finanziamento della QuIR in busta paga, i datori di lavoro, attraverso l’utilizzo delle procedure

telematiche messe a disposizione dall’Istituto, debbono richiedere all’INPS la certificazione delle informazioni

necessarie per l’attivazione del finanziamento stesso.

La domanda di certificazione deve essere inoltrata avvalendosi del modulo di istanza on‐line “QuIR”, disponibile

all’interno dell’applicazione “DiResCo ‐ Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet

www.inps.it., attraverso il seguente percorso: servizi on line/per tipologia di utente/aziende, consulenti e

professionisti/servizi per le aziende e consulenti (dove si effettua l’autenticazione con codice fiscale e

pin)/Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. Entro trenta giorni dalla data della richiesta, l’INPS, ove ne

ricorrano le condizioni, rilascia una certificazione con esito positivo in capo alla posizione contributiva (matricola)

del datore di lavoro laddove sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

‐ numero di addetti inferiore a 50 unità nell’anno civile precedente a quello dell’istanza; il calcolo viene

effettuato sulla base delle informazioni relative alla denunce UniEmens trasmesse;

‐ insussistenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria;

‐ assenza di provvedimenti di integrazione salariale straordinaria ovvero in deroga, se in prosecuzione

dell’integrazione straordinaria stessa.

Sulla scorta delle informazioni contenute nella certificazione rilasciata dall’Istituto, il datore di lavoro può

accedere al finanziamento, stipulando il relativo contratto con l’Intermediario aderente all’Accordo‐quadro. Il

datore di lavoro che accede al finanziamento assistito da garanzia è tenuto a rivolgersi ad un unico Intermediario,

anche nel caso di successive richieste di liquidazione della QuIR.

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La richiesta di finanziamento della QuIR può riguardare tutte le posizioni dei lavoratori che ne abbiano fatto

istanza ovvero una parte di esse.

Sulla base di quanto dichiarato dal datore di lavoro nell’ambito della denuncia contributiva UniEmens, l’Istituto,

entro 60 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della

QuIR, certifica all’intermediario che ha concesso il finanziamento la misura della QuIR da finanziare.

A titolo di esempio, entro il 30.09.2015, l’Istituto provvede a comunicare all’intermediario, attraverso l’utilizzo

della piattaforma elettronica ovvero della posta elettronica certificata, la misura della QuIR maturata nel mese di

luglio 2015, da erogare con le competenze di ottobre dello stesso anno.

In assenza di denunce contributive, ovvero laddove manchi la prevista valorizzazione dell’elemento

<QUIRFinMaturata>,il finanziamento è sospeso.

Nel caso non ricorrano congiuntamente le condizioni di accesso al Finanziamento, il datore di lavoro effettua

l’erogazione della QuIR attraverso risorse proprie.

Esonero contributivo Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono, con risorse proprie ovvero tramite il ricorso al Finanziamento

assistito da garanzia, all’erogazione della QuIR trova applicazione la misura compensativa di cui all’articolo 10,

comma 2, del d.lgs. n. 252/2005, vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto

dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297(0,20% o 0,40%).

Detta misura di esonero opera sulla base del principio della competenza, pertanto si applica con riferimento al

mese di maturazione della QuIR, che, nel caso di ricorso al Finanziamento assistito da garanzia, non coincide con il

mese di erogazione della QuIR medesima.

A titolo di esempio, in relazione alla quota di TFR maturata nel mese di agosto 2015, ancorché la relativa

liquidazione in forma di QuIR avvenga con la busta paga del mese di novembre 2015, la misura esonero si applica

nel mese di agosto 2015, che è quello di maturazione della QuIR.

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che liquidano la QuIR senza accedere al Finanziamento assistito da

garanzia, trovano applicazione anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive) di cui all’articolo 10,

commi 1 e 3, del citato d.lgs. n. 252/2005, ovvero:

possibilità di dedurre dal reddito d’impresa un importo pari al 4% o 6% dell'ammontare della QuIR

annualmente liquidata in busta paga;

abbattimento contributivo dello 0,28% (sui contributi sociali Anf, maternità e ASpI) in proporzione alla QuIR

liquidata in busta paga (art. 8 del D.L. n. 203/2005 – circ INPS n. 4/2008).

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Contributo per il finanziamento del Fondo di garanzia

Lo specifico Fondo di garanzia istituto presso l’INPS per il sostegno delle piccole imprese (fino a 49 dipendenti) che

ricorreranno al Finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato ai fini dell’erogazione della QuIR è alimentato

(oltre che da una dotazione iniziale) dal gettito di un contributo in misura pari allo 0,20% della retribuzione

imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori coinvolti. L’obbligo di versamento del predetto contributo opera con

riferimento al mese di maturazione della QuIR.

Il contributo in questione è escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso

l’esonero per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai

sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge di stabilità 2015.

Considerazioni dell’autore

E’ utile evidenziare che la base imponibile del contributo (retribuzione imponibile ai fini previdenziali) è diversa

dalla base di computo del TFR (retribuzione utile al calcolo del TFR ex art. 2120 cc). Ciò potrà comportare,

particolarmente nei mesi in cui il lavoratore accede a prestazioni di tipo assistenziale, come per esempio le

indennità di infortunio, di malattia e di maternità, un rapporto percentuale molto inferiore al gettito atteso, in

ragione del fatto che la retribuzione utile al TFR non subirà riduzioni mentre l’imponibile previdenziale potrà

addirittura azzerarsi.

Cessioni del quinto e pignoramenti presso terzi

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Dpcm, l’accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e

oggettivi per il diritto alla liquidazione mensile della QuIR è operato dal datore di lavoro, anche con riferimento

all’esistenza di pattuizioni che vincolano il TFR a garanzia di contratti di finanziamento stipulati dal lavoratore,

purché le medesime gli siano state notificate dal lavoratore ovvero dall’ente mutuante.

Da ciò deriva che restano esclusi dalla possibilità di richiedere l’erogazione mensile della QuIR i lavoratori

dipendenti che hanno utilizzato il proprio TFR come garanzia di contratti di finanziamento stipulati. Difatti,

nell’ambito delle predette intese, il lavoratore e l’ente mutuante possono prevedere che, nel caso di risoluzione o

di scadenza del contratto di lavoro prima della totale restituzione del prestito, il recupero delle somme non

restituite sia effettuato attraverso l’utilizzo del TFR, per cui il datore di lavoro è chiamato a detrarre dal TFR

spettante al lavoratore l’importo del debito residuo del contratto di finanziamento e a versare detto importo

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all’ente mutuante. Secondo l’INPS, nelle situazioni sopra descritte, la preclusione di accesso alla QuIR opera fino

alla notifica, da parte del mutuante, dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento (circolare

82/2015).3

Modalità operative di valorizzazione del flusso UniEmens

L’operazione di corresponsione della QuIR, come già detto, avrebbe dovuto operare per 40 mesi, cioè da marzo

2015 a giugno 2018. Il ritardo della pubblicazione del DPCM attuativo, però, ha fatto slittare in avanti di due mesi

l’erogazione e la competenza. Relativamente ai termini di decorrenza, l’Inps ha infatti spiegato (Circ. n. 82/2015)

che, poiché il DPCM n. 29/2015 di attuazione è entrato in vigore il 3 aprile, il primo periodo di paga utile ai fini

dell’accesso alla QuIR sarà il periodo di paga di maggio 2015 (e durerà fino a giugno 2018, considerata

l’irrevocabilità di tale scelta). Dunque, i mesi di QuIR che si possono avere in busta paga sono massimo 38: da

maggio 2015 (non prima) a giugno 2018.

Diverso è il caso del datore di lavoro che ricorre al finanziamento assistito da garanzia dello Stato. Infatti, nel caso

in cui il datore di lavoro faccia ricorso al finanziamento, i lavoratori che hanno presentato richiesta di QuIR entro il

30 aprile possono usufruire della QuIR di competenza di maggio 2015, ma con erogazione differita nel mese di

agosto 2015.

Di seguito le istruzioni in ordine alle modalità di valorizzazione degli elementi che compongono il flusso UniEmens.

Nella denuncia individuale viene implementato l’elemento <Destinazione TFR> come di seguito descritto:

Sezione <GestioneTfr>:

Elemento<DestinazioneTFR>:

<TipoScelta>(è stata aggiunta la causale IQ)

<DataScelta>(indicare la data di presentazione dell’istanza)

3Da notare che su un tema analogo alla QuIR la Covip si è espressa in modo inverso, benché con riguardo alla disciplina del trasferimento del

TFR alla previdenza complementare. Precisamente la Covip sostiene: “si ritiene, in primo luogo, utile rilevare che la cessione in garanzia del TFR non può considerarsi preclusiva della possibilità di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari in forma esplicita o tacita, in attuazione delle disposizioni dell'art. 8 comma 7, del D.Lgs. n. 252/2005. Ovviamente, nell'effettuare le proprie scelte, il lavoratore dovrà valutare anche le possibili implicazioni derivanti dall'applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento, con particolare riguardo alle fattispecie di inadempimento contrattuale, nonché gli effetti, sempre sotto il profilo del rapporto contrattuale con la società finanziaria, delle possibili riduzioni della garanzia prestata. Resta, inoltre, ferma l'opportunità che i datori di lavoro, ai quali fossero stati notificati atti di cessione in garanzia del TFR, diano informativa all'istituto mutuante della scelta del lavoratore di destinare il TFR maturando alla previdenza complementare, che determina il venir meno dell'accantonamento presso il datore di lavoro medesimo dei flussi futuri di TFR” (COVIP, Nota 30 maggio 2007).

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<ProfiloLav>

<SceltaDest>:

<SceltaTFR>

<SceltaPrevCompl>

<SceltaQuIR>(da valorizzare con“S”)

L’elemento <DataScelta> va valorizzato con la data di presentazione dell’istanza da parte del lavoratore

esclusivamente nel mese di avvio della maturazione della Qu.I.R..

A titolo di esempio:

Tipo scelta Data scelta Qu.I.R Flusso Uniemens trasmissione Flusso

IQ 20 maggio 2015 Competenza Giugno 2015 entro il 31 luglio 2015

Contestualmente è stato implementato l’elemento <MeseTFR> al quale viene aggiunto l’elemento <MeseQuIR>, a

sua volta suddiviso tra due elementi alternativi in funzione del fatto che il datore di lavoro utilizzi le proprie risorse

o si avvalga del finanziamento assistito.

Il flusso avrà la seguente struttura:

Sezione <GestioneTfr>:

Elemento<MeseTFR>:

nuovo elemento <MeseQuIR>:

• <QUIRLiquidataBustaPaga> (se il ddl utilizza proprie risorse)

Nello specifico l’elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> riporta il valore della Qu.I.R. maturata ed erogata nel mese

di competenza della denuncia e che corrisponde al mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Le aziende che optino per il finanziamento assistito dovranno valorizzare invece l’elemento <Qu.I.R.Da

Finanziare> che a causa dello slittamento di più mesi rispetto alla data di scelta, dovrà avvenire nel mese di

competenza della denuncia Uniemens che corrisponde al quarto mese successivo a quello di presentazione

dell’istanza. A titolo di esempio:

Tipo scelta Data scelta Qu.I.R Flusso Uniemens trasmissione Flusso

IQ 20 aprile 2015 Competenza agosto 2015 entro il 30 settembre 2015

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Inoltre, nel flusso Uniemens sono stati inseriti nuovi elementi da valorizzare come di seguito descritto:

Sezione <GestioneTfr>:

Elemento<MeseTFR>:

nuovo elemento <MeseQuIR>:

• <QUIRDaFinanziare>:

<QUIRFinMaturata>

<QUIRFinLiquidata>:

<QUIRFinAnnoMese>

<QUIRFinImporto>

Dunque, nel caso di aziende che ricorrono al finanziamento assistito bisogna indicare sia l’importo di QuIR

maturato (ancorché non liquidato) nel mese a cui il flusso di riferisce <QUIRFinMaturata> – ossia la QuIR del mese

corrente – sia quello maturato in precedenza ma liquidato nel mese di competenza del flusso <QUIRFinLiquidata>,

specificando anno, mese di maturazione e importo.

A titolo di esempio:

Sezione <GestioneTfr>:

Elemento<MeseTFR>:

nuovo elemento <MeseQuIR>: agosto 2015

• <QUIRDaFinanziare>: agosto 2015

<QUIRFinMaturata> 150 euro agosto 2015

• <QUIRFinLiquidata>:

<QUIRFinAnnoMese> maggio 2015

<QUIRFinImporto> 200 euro

Un’altra novità è rappresentata dal nuovo contributo dello 0,20% che finanzia il fondo di garanzia della QuIR

oggetto di finanziamento assistito, da esporre con il codice M500 all’interno della sezione <DatiRetributivi>

nell’elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito>.

In termini di misure compensative, sono stati creati nuovi codici da esporre nella causale dello specifico elemento

<MisCompACredito>, come descritto di seguito:

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elemento <MisCompACredito>:

elemento <CausaleMCAcredito>:

• TF03 (esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR pari allo 0,20% della retribuzione imponibile) per le aziende che accedono al finanziamento assistito da garanzia;

• TF17 (esonero del contributo dello 0,28%) in assenza di accesso al finanziamento assistito da garanzia.

La variazione di dati riferiti alla Qu.I.R. relativi a periodi pregressi rispetto a quello di competenza della denuncia

individuale va effettuata attraverso la trasmissione di specifici flussi di variazione delle dichiarazioni contributive

interessate (UniEmens/Vig).Nel caso di QuIR finanziata la trasmissione del flusso di variazione andrà effettuata solo

per comunicare le informazioni afferenti alla maturazione della QuIR di periodi pregressi che non fosse stato

possibile effettuare a causa dei tempi necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche aziendali di

gestione dei flussi UniEmens. La comunicazione relativa alla liquidazione della QuIR finanziata riferita a periodi

pregressi potrà essere effettuata mediante l’esposizione dell’elemento <QUIRFinLiquidata> con l’indicazione del

periodo di riferimento.

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