RIFORMA BIAGI ...sergiolombardi.net/public/Articolo CdP 1.pdf · Arrotondamento -0,30 Netto in...

1
N. 1 - ottobre 2005 TESSILI E ABBIGLIAMENTO 15 RIFORMA BIAGI Dalle previsioni contrattuali alla compilazione della busta paga Ccnl Tessili Confindustria e Confapi: la disciplina del lavoro ripartito I l lavoro ripartito (job sha- ring), tipologia contrattua- le sorta negli Stati Uniti verso la fine degli anni 60 e in seguito oggetto di tipizzazione da parte della legislazione di alcuni paesi europei, ha avuto anche in Italia la propria disci- plina legale, contenuta negli articoli 41 e seguenti del Dlgs n. 276/2003. La previsione legislativa defi- nisce il contratto di lavoro ri- partito quale speciale contratto di lavoro con il quale due la- voratori assumono un’unica e identica obbligazione lavorati- va del cui integrale adempi- mento ciascun lavoratore è personalmente e direttamente responsabile. Il vincolo di solidarietà che stringe i due lavoratori è assai marcato, tanto che le dimissio- ni o il licenziamento di uno di essi comporta normalmente l’estinzione dell’intero vinco- lo contrattuale (simul stabunt, simul cadent). Ampio spazio è attribuito dal legislatore alla contrattazione collettiva (di qualsiasi livel- lo), alla quale è demandata la regolamentazione del contrat- to nel rispetto delle previsioni legali minime: tra esse, prin- cipalmente, quella di non di- scriminazione, che material- mente si traduce nel diritto dell’esecutore dello shared job a ricevere un trattamento economico e normativo com- plessivamente non meno fa- vorevole rispetto al lavorato- re di pari livello, a parità di mansioni svolte (con il conse- guente riproporzionamento del trattamento in ragione della prestazione lavorativa effetti- vamente eseguita). Il settore tessile Anche i contratti dei tessili (articolo 42 dell’accordo di rinnovo del 24 aprile 2004 per l’industria; articolo 36-bis del- l’accordo di rinnovo del 4 maggio 2004 per la piccola e media industria), nel discipli- nare la materia, si calano nel- l’alveo della normativa legale stabilendo le seguenti princi- pali previsioni: n stipula per iscritto del contratto, con espressa in- dicazione dei nominativi dei lavoratori interessati di cui si deve rilevare il con- senso a tale tipologia con- trattuale; n indicazione della misura percentuale e della collo- cazione temporale del la- voro giornaliero, settima- nale, mensile, annuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori co- obbligati; n possibilità della determina- zione discrezionale, in qualsiasi momento, della sostituzione o della modi- fica consensuale (fra di lo- ro) della distribuzione del- l’orario di lavoro da parte dei coobbligati osservando il preavviso indicato; n obbligo di sostituzione del lavoratore assente (anche per sospensione disciplina- re) o impedito da parte del coobbligato senza interru- zioni dell’attività condivi- sa (salva la tolleranza di un giorno per il caso di assen- za per malattia o infortunio non sul lavoro per la quale l’assente non sia stato in grado di avvisare tempesti- vamente il partner); n obbligo di effettuare l’inte- ra prestazione lavorativa che incombe al secondo la- voratore anche nel caso in cui il rapporto del primo si sia risolto per qualunque motivo; è fatta salva in tal caso la possibilità di con- cordare la trasformazione del rapporto a tempo pieno ovvero la cooptazione di un altro coobbligato scelto di comune accordo dal da- tore di lavoro e dal lavora- tore “residuo”. n Inps e Inail definiscono il quadro previdenziale e il regime assicurativo Contitolari assimilati ai part time L’ Inps, con circolare n. 18 del 2005, si limita a richiamare te- stualmente le previsioni di legge (art. 45 Dlgs n. 276): “ai fini delle presta- zioni dell’assicurazione generale ob- bligatoria per l’invalidità, la vecchia- ia ed i superstiti, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, men- sile o annuale della prestazione lavo- rativa, i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono as- similati ai lavoratori a tempo parzia- le. Il calcolo delle prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a prescindere dalla ripartizione ora- ria percentuale: quanto alla base imponibile utile per il calcolo del- le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, i la- voratori contito- lari del contratto di lavoro ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale (Dlgs n. 276/2003, art. 45). Ai fini descritti, dunque, si terrà conto della retribu- zione convenzionale oraria moltipli- cata per la totalità delle ore effetti- vamente prestate nel periodo assicu- rativo dai contitolari del contratto di lavoro”. n di IMERIO MONETA Responsabile Studi e Normativa del lavoro ACCENTURE HR Services e SERGIO LOMBARDI Dottore commercialista in Roma TESSILI E NON SOLO... IL RECEPIMENTO NEI CCNL Ccnl Tessile abbigliamento moda - Confapi 4.5.2004 Ccnl Tessile abbigliamento moda - Confindustria 24.4.2004 Ccnl Pmi Alimentari - Unionalimentari 6.5.2004 Ccnl Industria calzature - Confindustria 18.5.2004 Ccnl Assoscrittura Assospazzole 8.6.2004 Ccnl Industria filiera ittica e dei retifici 15.6.2004 Ccnl Industria ombrelli e ombrelloni 2.7.2004 Ccnl Commercio Confcommercio 2.7.2004 Ccnl Confesercenti 6.7.2004 Ccnl Autoferrotranvieri 14.12.2004 Ccnl Industria tessile, abbigliamento moda - Confartigianato 21.2.2005 Ccnl Federculture 1.3.2005 Ccnl settore industria (aziende alimentari, chimica, legno, metalmeccaniche, pulimento e multiservizi, tessili) e settore artigianato (aziende alimentari, chimica, lavanderie e tintoria, legno, metalmeccaniche, odontotecniche, artigiane orafe, parrucchieri ed estetica, pulimento e multiservizi, tessili) - Confederazione Unionquadri, Conflavoratori - Confterziario 4.3.2005 Ccnl farmacie private - Federfarma 5.5.2005 Ccnl enti previdenziali privati 6.5.2005 ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO NEL SOFTWARE PAGHE E STESURA DEL CEDOLINO Operaio livello 2° - Ccnl Industria Tessile Lavoro ripartito 60% - Ore mensili: 106 Elem. retr. nazionale 1.119,64 Compenso collettivo 56,0336 Totale 1.175,6736 Descrizione voce gg/h/% dato base ritenute competenze Retr. ordinaria 26 27,2337 708,08 Retr. add.le lav. ripartito 3 18,0873 54,26 Lavoro a squadra 106 0,0911 9,66 Tot. lordo soggetto a contr. 771,9997 Imp.le prev.le arr. 914,00 Contributo IVS 9,19% 84,00 Imp.le fisc. lordo no tax area 688,00 Reddito presunto 8.522,39 Deduzione no tax area 554,27 Imp.le fisc. netto mese 133,7331 Imposta codice 1001 30,76 Totali 114,76 772,00 Arrotondamento -0,24 Netto in busta 657,00 Accantonamento Tfr Imponibile 772,00 Contr. 0,5% 4,57 Tfr accantonato 52,62 VOCI RETRIBUTIVE SPECIFICHE DEL LAVORO RIPARTITO ORE NON LAVORATE Funzionamento Trattenuta calcolata secondo la formula prevista dall’art. 79 del Ccnl industria tessile: retribuzione mensile ore lavorative del mese * * Le ore che si sarebbero prestate secondo l’intero orario contrattuale del lavoratore (70h) RETRIBUZIONE ADDIZIONALE LAVORO RIPARTITO Funzionamento Competenza calcolata in base alla quota di retribuzione lavorata in sostituzione del lavoratore in job sharing coobbligato (40%) Le due voci adottate nel prospetto paga concorrono (in aggiunta ovvero in diminuzione) a formare l’imponibile ai fini sia contributivi che fiscali, oltre ad essere utili ai fini dell’accantonamento del trattamento di fine rapporto. Operaio livello 2° - Ccnl Industria Tessile Lavoro ripartito 40% - Ore mensili: 70 Elem. retr. nazionale 1.119,64 Compenso collettivo 56,0336 Totale 1.175,6736 Descrizione voce gg/h/% dato base ritenute competenze Retr. ordinaria 26 17,9845 467,5975 Lavoro a squadra 60,4 0,0911 5,5053 Ore non lavorate 9,6 6,6800 64,1277 Tot. lordo soggetto a contr. 408,9751 Imp.le prev.le arr. 410,00 Contributo IVS 9,19% 37,68 Imp.le fisc. lordo no tax area 371,30 Reddito presunto Deduzione no tax area 371,30 Imp.le fisc. netto mese 0,00 Imposta codice 1001 0,00 Totali 101,81 473,10 Arrotondamento -0,30 Netto in busta 371,00 Accantonamento Tfr Imponibile 408,98 Contr. 0,5% 2,05 Tfr accantonato 28,24 Si riportano a lato due prospetti di paga, relativi al mese di settembre 2005, elaborati ipotizzan- do la seguente situazio- ne: i due lavoratori in esame sono entrambi inquadrati come operai di 2° livello del Ccnl dell’industria tessile; il contratto di job sharing prevede una prestazione rispettivamente ripartita per il 60% sul primo e per il 40% sul secondo; ambedue i lavoratori operano in modalità lavoro a squadra. Si ipotizza che, con effet- to nel mese di agosto 2005, ad esito di provve- dimento disciplinare nei confronti del lavoratore al 40%, sia stato adotta- to il provvedimento della sospensione dal lavoro per la durata di 3 giorni. In assenza di uno dei lavoratori coobbligati, l’altro (tenuto ordinaria- mente a prestare attività lavorativa per il 60% del normale orario di lavoro) lo sostituisce: avendo lavorato dal 22 al 24 agosto assicurando l’in- tera prestazione lavorati- va percepirà in settembre la residua quota di retri- buzione (40%), per 3 giorni.  n seguito dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa”, ram- mentando che “quindi la prestazione pensionistica spettante a ciascun la- voratore è riconosciuta sulla base della contribuzione dovuta, versata o accreditata con riferimento alla pre- stazione lavorativa svolta dal mede- simo e calcolata secondo i criteri vi- genti per i lavoratori a tempo parzia- le” (che permangono immutati anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003). Giova ricordare che l’art. 9 Dlgs n. 61 del 2000 (disciplina del part time) dispone che la retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo par- ziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giorna- liero ex art. 7 Dl n. 463/1983 (legge n. 638 del 1983), e dividendo l’im- porto così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settima- nale previsto dal Ccnl di categoria per i lavoratori a tempo pieno Per quanto riguarda gli aspetti assi- curativi l’Inail, con nota 10 giugno 2005, ha avuto modo di precisare che “il rischio cui sono esposti i lavoratori contitolari del contratto è… unico, come del resto unico è il premio che verrà determinato in ba- se alle ore complessive retribuite, a n ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE Gli assegni per il nucleo familiare spettano per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quan- te sono le giornate di lavoro effettivamente pre- state, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata n MODELLO DM 10 In merito alle modalità di compilazione del Dm10, non sono state ad oggi emanate istruzio- ni, né emessi nuovi codici. Nella prassi, in as- senza di codici specifici, i datori di lavoro adotta- no di fatto i codici propri del rapporto di lavoro part time.

Transcript of RIFORMA BIAGI ...sergiolombardi.net/public/Articolo CdP 1.pdf · Arrotondamento -0,30 Netto in...

Page 1: RIFORMA BIAGI ...sergiolombardi.net/public/Articolo CdP 1.pdf · Arrotondamento -0,30 Netto in busta 371,00 Accantonamento Tfr Imponibile 408,98 Contr. 0,5% 2,05 Tfraccantonato 28,24

N. 1 ­ ottobre 2005TESSILI E ABBIGLIAMENTO 15

RIFORMA BIAGI Dalle previsioni contrattuali alla compilazione della busta paga

Ccnl Tessili Confindustria e Confapi:la disciplina del lavoro ripartito

I l lavoro ripartito (job sha-ring), tipologia contrattua-le sorta negli Stati Uniti

verso la fine degli anni 60 e inseguito oggetto di tipizzazioneda parte della legislazione dialcuni paesi europei, ha avutoanche in Italia la propria disci-plina legale, contenuta negliarticoli 41 e seguenti del Dlgsn. 276/2003.La previsione legislativa defi-nisce il contratto di lavoro ri-partito quale speciale contrattodi lavoro con il quale due la-voratori assumono un’unica eidentica obbligazione lavorati-va del cui integrale adempi-mento ciascun lavoratore èpersonalmente e direttamenteresponsabile.Il vincolo di solidarietà chestringe i due lavoratori è assai

marcato, tanto che le dimissio-ni o il licenziamento di uno diessi comporta normalmentel’estinzione dell’intero vinco-lo contrattuale (simul stabunt,simul cadent).Ampio spazio è attribuito dallegislatore alla contrattazionecollettiva (di qualsiasi livel-lo), alla quale è demandata laregolamentazione del contrat-to nel rispetto delle previsionilegali minime: tra esse, prin-cipalmente, quella di non di-scriminazione, che material-mente si traduce nel dirittodell’esecutore dello sharedjob a ricevere un trattamentoeconomico e normativo com-plessivamente non meno fa-vorevole rispetto al lavorato-re di pari livello, a parità dimansioni svolte (con il conse-guente riproporzionamento deltrattamento in ragione dellaprestazione lavorativa effetti-vamente eseguita).

Il settore tessileAnche i contratti dei tessili

(articolo 42 dell’accordo dirinnovo del 24 aprile 2004 perl’industria; articolo 36-bis del-l’accordo di rinnovo del 4maggio 2004 per la piccola emedia industria), nel discipli-nare la materia, si calano nel-l’alveo della normativa legalestabilendo le seguenti princi-pali previsioni:n stipula per iscritto del

contratto, con espressa in-dicazione dei nominatividei lavoratori interessati dicui si deve rilevare il con-senso a tale tipologia con-trattuale;

n indicazione della misurapercentuale e della collo-cazione temporale del la-voro giornaliero, settima-nale, mensile, annuale chesi prevede venga svolta daciascuno dei lavoratori co-obbligati;

n possibilità della determina-zione discrezionale, inqualsiasi momento, dellasostituzione o della modi-fica consensuale (fra di lo-ro) della distribuzione del-

l’orario di lavoro da partedei coobbligati osservandoil preavviso indicato;

n obbligo di sostituzione dellavoratore assente (ancheper sospensione disciplina-re) o impedito da parte delcoobbligato senza interru-zioni dell’attività condivi-sa (salva la tolleranza di ungiorno per il caso di assen-za per malattia o infortunionon sul lavoro per la qualel’assente non sia stato ingrado di avvisare tempesti-vamente il partner);

n obbligo di effettuare l’inte-ra prestazione lavorativache incombe al secondo la-voratore anche nel caso incui il rapporto del primo sisia risolto per qualunquemotivo; è fatta salva in talcaso la possibilità di con-cordare la trasformazionedel rapporto a tempo pienoovvero la cooptazione diun altro coobbligato sceltodi comune accordo dal da-tore di lavoro e dal lavora-tore “residuo”. n

Inps e Inail definiscono il quadro previdenziale e il regime assicurativo

Contitolari assimilati ai part timeL’ Inps, con circolare n. 18 del

2005, si limita a richiamare te-stualmente le previsioni di legge (art.45 Dlgs n. 276): “ai fini delle presta-zioni dell’assicurazione generale ob-bligatoria per l’invalidità, la vecchia-ia ed i superstiti, dell’indennità dimalattia e di ogni altra prestazioneprevidenziale e assistenziale e dellerelative contribuzioni connesse alladurata giornaliera, settimanale, men-sile o annuale della prestazione lavo-rativa, i lavoratori contitolari delcontratto di lavoro ripartito sono as-similati ai lavoratori a tempo parzia-le. Il calcolo delle prestazioni e deicontributi andrà tuttavia effettuatonon preventivamente ma mese permese, salvo conguaglio a fine anno a

prescindere dallaripartizione ora-ria percentuale:quanto alla baseimponibile utileper il calcolo del-le contribuzioniprevidenziali edassistenziali, i la-voratori contito-lari del contrattodi lavoro ripartitosono assimilati ailavoratori a tempo parziale (Dlgs n.276/2003, art. 45). Ai fini descritti,dunque, si terrà conto della retribu-zione convenzionale oraria moltipli-

cata per la totalità delle ore effetti-vamente prestate nel periodo assicu-rativo dai contitolari del contratto dilavoro”. n

di IMERIOMONETAResponsabile Studi

e Normativa del lavoroACCENTURE HR Servicese SERGIO LOMBARDI

Dottore commercialista in Roma

TESSILI E NON SOLO... IL RECEPIMENTO NEI CCNL

Ccnl Tessile abbigliamento moda ­ Confapi 4.5.2004

Ccnl Tessile abbigliamento moda ­ Confindustria 24.4.2004

Ccnl Pmi Alimentari - Unionalimentari 6.5.2004

Ccnl Industria calzature ­ Confindustria 18.5.2004

Ccnl Assoscrittura Assospazzole 8.6.2004

Ccnl Industria filiera ittica e dei retifici 15.6.2004

Ccnl Industria ombrelli e ombrelloni 2.7.2004

Ccnl Commercio Confcommercio 2.7.2004

Ccnl Confesercenti 6.7.2004

Ccnl Autoferrotranvieri 14.12.2004

Ccnl Industria tessile, abbigliamentomoda ­ Confartigianato 21.2.2005

Ccnl Federculture 1.3.2005

Ccnl settore industria (aziende alimentari, chimica,legno, metalmeccaniche, pulimento e multiservizi,tessili) e settore artigianato (aziende alimentari,chimica, lavanderie e tintoria, legno,metalmeccaniche, odontotecniche, artigiane orafe,parrucchieri ed estetica, pulimento e multiservizi,tessili) - Confederazione Unionquadri,Conflavoratori - Confterziario

4.3.2005

Ccnl farmacie private - Federfarma 5.5.2005

Ccnl enti previdenziali privati 6.5.2005

ISTRUZIONI PER L’INSERIMENTO NEL SOFTWARE PAGHE E STESURA DEL CEDOLINO

Operaio livello 2° ­ Ccnl Industria TessileLavoro ripartito 60% ­ Ore mensili: 106

Elem. retr. nazionale 1.119,64

Compenso collettivo 56,0336

Totale 1.175,6736

Descrizione voce gg/h/% dato base ritenute competenze

Retr. ordinaria 26 27,2337 708,08

Retr. add.le lav. ripartito 3 18,0873 54,26

Lavoro a squadra 106 0,0911 9,66

Tot. lordo soggetto a contr. 771,9997

Imp.le prev.le arr. 914,00

Contributo IVS 9,19% 84,00

Imp.le fisc. lordo no tax area 688,00

Reddito presunto 8.522,39

Deduzione no tax area 554,27

Imp.le fisc. netto mese 133,7331

Imposta codice 1001 30,76

Totali 114,76 772,00

Arrotondamento -0,24

Netto in busta 657,00

Accantonamento Tfr

Imponibile 772,00 Contr.0,5% 4,57 Tfr accantonato 52,62

VOCI RETRIBUTIVESPECIFICHE

DEL LAVORO RIPARTITOORE NON LAVORATE

FunzionamentoTrattenuta calcolata secondola formula prevista dall’art.

79 del Ccnl industria tessile:

retribuzione mensileore lavorative del mese *

* Le ore che si sarebberoprestate secondo l’intero orario

contrattuale del lavoratore(70h)

RETRIBUZIONE ADDIZIONALELAVORO RIPARTITO

FunzionamentoCompetenza calcolata in base

alla quota di retribuzionelavorata in sostituzione

del lavoratore in job sharingcoobbligato (40%)

Le due voci adottate nel prospettopaga concorrono (in aggiuntaovvero in diminuzione) a formarel’imponibile ai fini sia contributiviche fiscali, oltre ad essere utili ai finidell’accantonamento del trattamentodi fine rapporto.

Operaio livello 2° ­ Ccnl Industria TessileLavoro ripartito 40% ­ Ore mensili: 70

Elem. retr. nazionale 1.119,64

Compenso collettivo 56,0336

Totale 1.175,6736

Descrizione voce gg/h/% dato base ritenute competenze

Retr. ordinaria 26 17,9845 467,5975

Lavoro a squadra 60,4 0,0911 5,5053

Ore non lavorate 9,6 6,6800 64,1277

Tot. lordo soggetto acontr. 408,9751

Imp.le prev.le arr. 410,00

Contributo IVS 9,19% 37,68

Imp.le fisc. lordo no tax area 371,30

Reddito presunto

Deduzione no tax area 371,30

Imp.le fisc. netto mese 0,00

Imposta codice 1001 0,00

Totali 101,81 473,10

Arrotondamento -0,30

Nettoin busta 371,00

Accantonamento Tfr

Imponibile 408,98 Contr.0,5% 2,05 Tfraccantonato 28,24

Si riportano a lato dueprospetti di paga, relativial mese di settembre2005, elaborati ipotizzan­do la seguente situazio­ne: i due lavoratori inesame sono entrambiinquadrati come operaidi 2° livello del Ccnldell’industria tessile; ilcontratto di job sharingprevede una prestazionerispettivamente ripartitaper il 60% sul primo eper il 40% sul secondo;ambedue i lavoratorioperano in modalitàlavoro a squadra.Si ipotizza che, con effet­to nel mese di agosto2005, ad esito di provve­dimento disciplinare neiconfronti del lavoratoreal 40%, sia stato adotta­to il provvedimento dellasospensione dal lavoroper la durata di 3 giorni.In assenza di uno deilavoratori coobbligati,l’altro (tenuto ordinaria­mente a prestare attivitàlavorativa per il 60% delnormale orario di lavoro)lo sostituisce: avendolavorato dal 22 al 24agosto assicurando l’in­tera prestazione lavorati­va percepirà in settembrela residua quota di retri­buzione (40%), per 3giorni.                         n

seguito dell’effettivo svolgimentodella prestazione lavorativa”, ram-mentando che “quindi la prestazionepensionistica spettante a ciascun la-voratore è riconosciuta sulla basedella contribuzione dovuta, versata oaccreditata con riferimento alla pre-stazione lavorativa svolta dal mede-simo e calcolata secondo i criteri vi-genti per i lavoratori a tempo parzia-le” (che permangono immutati anchedopo l’entrata in vigore del decretolegislativo n. 276 del 2003).Giova ricordare che l’art. 9 Dlgs n.61 del 2000 (disciplina del part time)dispone che la retribuzione minimaoraria, da assumere quale base per il

calcolo dei contributi previdenzialidovuti per i lavoratori a tempo par-ziale, si determina rapportando allegiornate di lavoro settimanale adorario normale il minimale giorna-liero ex art. 7 Dl n. 463/1983 (leggen. 638 del 1983), e dividendo l’im-porto così ottenuto per il numerodelle ore di orario normale settima-nale previsto dal Ccnl di categoriaper i lavoratori a tempo pienoPer quanto riguarda gli aspetti assi-curativi l’Inail, con nota 10 giugno2005, ha avuto modo di precisareche “il rischio cui sono esposti ilavoratori contitolari del contrattoè… unico, come del resto unico è ilpremio che verrà determinato in ba-se alle ore complessive retribuite, a

n ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIAREGli assegni per il nucleo familiare spettano perl’intera misura settimanale in presenza di unaprestazione lavorativa settimanale di durata noninferiore al minimo di ventiquattro ore. In casocontrario spettano tanti assegni giornalieri quan­te sono le giornate di lavoro effettivamente pre­state, qualunque sia il numero delle ore lavoratenella giornata

n MODELLO DM 10In merito alle modalità di compilazione delDm10, non sono state ad oggi emanate istruzio­ni, né emessi nuovi codici. Nella prassi, in as­senza di codici specifici, i datori di lavoro adotta­no di fatto i codici propri del rapporto di lavoropart time.