TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

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TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio Cosa accade dal 1° gennaio 2007 2007 La previdenza obbligatoria La previdenza obbligatoria (sistema (sistema retributivo/contributivo/misto) retributivo/contributivo/misto) La previdenza complementare e la La previdenza complementare e la riforma Maroni riforma Maroni Le modifiche previste dalla Le modifiche previste dalla Finanziaria 2007 sul TFR Finanziaria 2007 sul TFR www.filtabruzzo.it ~ [email protected]

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TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007. La previdenza obbligatoria (sistema retributivo/contributivo/misto) La previdenza complementare e la riforma Maroni Le modifiche previste dalla Finanziaria 2007 sul TFR. - PowerPoint PPT Presentation

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TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARETFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

SILENZIO/ASSENSOSILENZIO/ASSENSO

Cosa accade dal 1° gennaio 2007Cosa accade dal 1° gennaio 2007

• La previdenza obbligatoria La previdenza obbligatoria (sistema retributivo/contributivo/misto)(sistema retributivo/contributivo/misto)

• La previdenza complementare e la riforma Maroni La previdenza complementare e la riforma Maroni

• Le modifiche previste dalla Finanziaria 2007 sul TFRLe modifiche previste dalla Finanziaria 2007 sul TFR

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La previdenza in Italia: La previdenza in Italia: interventi normativiinterventi normativi

Riforma Amato (decreto legislativo Riforma Amato (decreto legislativo 503/1992 e decreto legislativo sulla 503/1992 e decreto legislativo sulla previdenza complementare previdenza complementare 124/1993)124/1993)

Riforma Dini (legge 335/1995)Riforma Dini (legge 335/1995) Riforma Prodi (legge 449/1997)Riforma Prodi (legge 449/1997) Controriforma delle pensioni (legge Controriforma delle pensioni (legge

243/2004 e decreto legislativo sulla 243/2004 e decreto legislativo sulla previdenza complementare previdenza complementare 2005/252)2005/252)

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Il 1° pilastro dopo la riforma Il 1° pilastro dopo la riforma Dini del 1995Dini del 1995

Il regime di calcolo in base al Il regime di calcolo in base al quale sarà calcolata la quale sarà calcolata la prestazione pensionistica prestazione pensionistica dipende dipende dall’anzianità dall’anzianità contributiva del lavoratorecontributiva del lavoratore

Tre regimi di calcolo:Tre regimi di calcolo: RetributivoRetributivo MistoMisto ContributivoContributivo

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Regimi di calcoloRegimi di calcolo Regime RetributivoRegime Retributivo

Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995 Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato avevano maturato almeno 18 anni di almeno 18 anni di contribuzionecontribuzione

L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo Retributivo Retributivo per tutta la vita lavorativa con per tutta la vita lavorativa con coefficienti di rendimento pari al 2% (con alcune coefficienti di rendimento pari al 2% (con alcune eccezioni come per gli autoferro che hanno un eccezioni come per gli autoferro che hanno un rendimento del 2,5% fino al 31/12/1995)rendimento del 2,5% fino al 31/12/1995)

Regime MistoRegime Misto Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995 Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995

avevano maturato avevano maturato meno di 18 anni di meno di 18 anni di contribuzionecontribuzione

L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo Misto (pro rata) ovvero Misto (pro rata) ovvero

Sistema Retributivo Sistema Retributivo fino al 31/12/1995 fino al 31/12/1995 (coefficienti di rendimento pari al 2% con alcune (coefficienti di rendimento pari al 2% con alcune eccezioni come il 2,5% per gli autoferro fino al eccezioni come il 2,5% per gli autoferro fino al 1995)1995)

Sistema Contributivo Sistema Contributivo in proporzione ai contributi in proporzione ai contributi versati a partire dal 1/1/1996versati a partire dal 1/1/1996

Regime ContributivoRegime Contributivo Interessa i lavoratori che hanno iniziato a Interessa i lavoratori che hanno iniziato a

maturare la contribuzione successivamente al maturare la contribuzione successivamente al 31/12/1995 (prima occupazione)31/12/1995 (prima occupazione)

L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo ContributivoContributivo

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Regimi di calcoloRegimi di calcolo

Regime RetributivoRegime Retributivo Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995 Interessa i lavoratori che al 31 dicembre 1995

avevano maturato avevano maturato almeno 18 anni di almeno 18 anni di contribuzionecontribuzione

L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo Retributivo Retributivo per tutta la vita lavorativa con per tutta la vita lavorativa con coefficienti di rendimento pari al 2% (con alcune coefficienti di rendimento pari al 2% (con alcune eccezioni come per gli autoferro che hanno un eccezioni come per gli autoferro che hanno un rendimento del 2,5% fino al 31/12/1995)rendimento del 2,5% fino al 31/12/1995)

L’importo del trattamento pensionistico è L’importo del trattamento pensionistico è calcolato in rapporto alla retribuzione media calcolato in rapporto alla retribuzione media percepita negli ultimi anni moltiplicata per percepita negli ultimi anni moltiplicata per un’aliquota percentuale (aliquota di rendimento):un’aliquota percentuale (aliquota di rendimento):

Retribuzione pensionabileRetribuzione pensionabile Aliquota di rendimentoAliquota di rendimento Anni di contribuzioneAnni di contribuzione

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Regimi di calcoloRegimi di calcolo

Regime ContributivoRegime Contributivo Interessa i lavoratori che hanno iniziato a Interessa i lavoratori che hanno iniziato a

maturare la contribuzione successivamente al maturare la contribuzione successivamente al 31/12/1995 (prima occupazione)31/12/1995 (prima occupazione)

L’intera Pensione sarà calcolata con il L’intera Pensione sarà calcolata con il metodo metodo ContributivoContributivo

L’importo del trattamento pensionistico si L’importo del trattamento pensionistico si determina considerando l’ammontare della determina considerando l’ammontare della contribuzione versata durante l’arco della contribuzione versata durante l’arco della vita lavorativa moltiplicata per un’aliquota vita lavorativa moltiplicata per un’aliquota (aliquota di computo). (aliquota di computo).

I contributi vengono rivalutati in base alla I contributi vengono rivalutati in base alla crescita media del Pil nel quinquennio crescita media del Pil nel quinquennio precedente. precedente.

Al momento del pensionamento il Al momento del pensionamento il montante contributivo verrà convertito in montante contributivo verrà convertito in pensione moltiplicandolo per un pensione moltiplicandolo per un coefficiente di trasformazione relativo coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica.all’età anagrafica.

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EtàEtà CoefficientiCoefficienti

5757 0,047200,04720

5858 0,048600,04860

5959 0,050060,05006

6060 0,051630,05163

6161 0,053340,05334

6262 0,055140,05514

6363 0,057060,05706

6464 0,059110,05911

6565 0,061360,06136

I coefficienti di trasformazione: legge 335/1995

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La previdenza in Italia: La previdenza in Italia: sistema pubblico obbligatorio sistema pubblico obbligatorio

e sistema complementaree sistema complementare SISTEMA SISTEMA A RIPARTIZIONEA RIPARTIZIONE: I contributi sociali : I contributi sociali

versati dal lavoratore e dal datore di lavoro agli versati dal lavoratore e dal datore di lavoro agli organismi che erogano le prestazioni organismi che erogano le prestazioni pensionistiche vengono utilizzati per pagare le pensionistiche vengono utilizzati per pagare le pensioni correnti. Non c’è accumulazione di pensioni correnti. Non c’è accumulazione di riserve.riserve.

SISTEMASISTEMA A CAPITALIZZAZIONE: A CAPITALIZZAZIONE: I contributi I contributi individuali che ogni lavoratore versa nel individuali che ogni lavoratore versa nel periodo di attività vengono investiti nel mercato periodo di attività vengono investiti nel mercato finanziario e trasformati al momento del finanziario e trasformati al momento del pensionamento in prestazioni. Si ha pensionamento in prestazioni. Si ha un’accumulazione di riserve per il periodo che un’accumulazione di riserve per il periodo che intercorre tra il versamento dei contributi e il intercorre tra il versamento dei contributi e il pagamento della pensione. Il sistema a pagamento della pensione. Il sistema a capitalizzazione caratterizza la previdenza capitalizzazione caratterizza la previdenza complementare. Il principale scopo della complementare. Il principale scopo della previdenza complementare è quello di previdenza complementare è quello di integrare e non sostituire la previdenza integrare e non sostituire la previdenza pubblica favorendo l’aspettativa della pubblica favorendo l’aspettativa della lavoratrice e del lavoratore a mantenere uno lavoratrice e del lavoratore a mantenere uno stile di vita uguale o simile a quello goduto stile di vita uguale o simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa anche dopo il durante la propria vita lavorativa anche dopo il pensionamentopensionamento

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La previdenza in Italia: La previdenza in Italia: sistema pubblico obbligatorio sistema pubblico obbligatorio

e sistema complementaree sistema complementare

PRINCIPALI CARATTERISTICHEPRINCIPALI CARATTERISTICHE

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La riforma Maroni: Legge La riforma Maroni: Legge 243/2004243/2004

Nuovi requisiti per la pensione di anzianità nel Nuovi requisiti per la pensione di anzianità nel sistema retributivo e misto a partire dal 1.1.2008sistema retributivo e misto a partire dal 1.1.2008

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Art. 23 - Entrata in vigore e norme transitorieArt. 23 - Entrata in vigore e norme transitorie

Il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,

varato a fine legislatura dal governo Berlusconi, ha

erroneamente ritardato l’avvio della previdenza

complementare facendo slittare al 1° gennaio 2008

l’entrata in vigore della riforma.

Previdenza complementarePrevidenza complementareDecreto Legislativo 5 dicembre 2005, n.252Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n.252

"Disciplina delle forme pensionistiche "Disciplina delle forme pensionistiche complementari“complementari“(Decreto Maroni)(Decreto Maroni)

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L’Art. 84 della Legge Finanziaria in discussione al

Parlamento, prevede l’anticipo della riforma della

previdenza complementare dal 1° gennaio 2008 al dal 1° gennaio 2008 al

1° gennaio 2007.1° gennaio 2007.

Pertanto anche il meccanismo del il meccanismo del silenzio silenzio

assensoassenso per il conferimento del TFR maturando ai

fondi pensione, scatterà dal 1° gennaio 2007scatterà dal 1° gennaio 2007. Ciò

significa che i lavoratori entro il 30/6/2007 o entro

sei mesi dall’assunzione, dovranno scegliere cosa

fare del proprio TFR maturando

Qualora il lavoratore non esprima alcuna volontàQualora il lavoratore non esprima alcuna volontà,

sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di conferire il

TFR maturando (quello accantonato dal 1° gennaio

2007) dei propri dipendenti alla forma pensionistica

collettiva prevista dagli accordi o contratti

Legge Finanziaria 2007Legge Finanziaria 2007TFR e “silenzio assenso”TFR e “silenzio assenso”

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Viene anticipato al 1° gennaio 2007 l’avvio della previdenza integrativa secondo le norme della legge n. 252/2005

Per tutte le imprese con almeno 50 dipendenti sarà integralmente destinato all’INPS il trattamento di fine rapporto che matura dal 1° gennaio 2007 e non affluito alla previdenza integrativa (cosiddetto “inoptato”)

Il Governo si impegna a rivedere nel corso del 2007 il trattamento fiscale dei fondi integrativi con l’intento che questo sia in linea con quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi europei

il Governo si impegna a riprendere e concludere la discussione aperta con il sistema bancario, al fine di trovare forme per venire incontro alle imprese che trovassero difficoltà nell’accesso al credito. In questo ambito si studierà la costituzione di un fondo di garanzia

Resta confermato che tutti i lavoratori conservano tutti i diritti previsti da leggi e accordi collettivi in materia di rivalutazione, liquidazione e anticipazione del TFR

Memorandum d’intesa sul TFRMemorandum d’intesa sul TFR siglato il 23 ottobre 2006siglato il 23 ottobre 2006

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Page 13: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

Prima dell’avvio del periodo dei sei mesi il datore Prima dell’avvio del periodo dei sei mesi il datore di di lavoro deve fornire alla lavoratrice e al lavoro deve fornire alla lavoratrice e al lavoratore lavoratore informazioni adeguate sulle informazioni adeguate sulle diverse scelte disponibili. diverse scelte disponibili.

Inoltre 30 giorni prima della scadenza dei sei Inoltre 30 giorni prima della scadenza dei sei mesi il datore di lavoro deve inviare alla mesi il datore di lavoro deve inviare alla lavoratrice e al lavoratore - che non hanno lavoratrice e al lavoratore - che non hanno manifestato alcuna volontà - le necessarie manifestato alcuna volontà - le necessarie informazioni sulla forma pensionistica verso la informazioni sulla forma pensionistica verso la quale sarà conferito il TFR alla scadenza dei quale sarà conferito il TFR alla scadenza dei sei mesisei mesi

INFORMATIVAINFORMATIVA

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Scelta sulla destinazione delScelta sulla destinazione delTFR maturando dal 01.01.2007TFR maturando dal 01.01.2007

Cosa accade nel periodo di silenzio / assenso o nei sei mesi successivi alla data di assunzione

CASO A) Lavoratore dipendente CASO A) Lavoratore dipendente con prima con prima occupazione occupazione successivasuccessiva al 28 Aprile 1993 al 28 Aprile 1993

CASO B) Lavoratore dipendente CASO B) Lavoratore dipendente con prima con prima occupazione occupazione antecedenteantecedente al 29 Aprile 1993 al 29 Aprile 1993

Sistema pensionistico obbligatorio di tipoSistema pensionistico obbligatorio di tipo

““CONTRIBUTIVO” o “MISTO”CONTRIBUTIVO” o “MISTO”

Sistema pensionistico obbligatorio di tipoSistema pensionistico obbligatorio di tipo

““RETRIBUTIVO” o “MISTO”RETRIBUTIVO” o “MISTO”

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CASO A) Lavoratore dipendente CASO A) Lavoratore dipendente con prima con prima occupazione occupazione successivasuccessiva al 28 Aprile 1993 al 28 Aprile 1993

Aziende con Aziende con piùpiù di 50 di 50 dipendenti:dipendenti: Il 100% del TFR (maturando) verrà versato nel Fondo di tesoreria presso l’Inps.

Le possibili alternative:

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Aziende con Aziende con menomeno di 50 di 50 dipendenti:dipendenti: Il 100% del TFR (maturando) resterà in azienda

Il lavoratore stesso indicherà la forma pensionistica collettiva o individuale presso la quale verrà trasferito il Tfr maturando

SCELTA ESPLICITA n. 2SCELTA ESPLICITA n. 2Il lavoratore decide espressamente di conferire il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare

(*) Attenzione: La decisione del lavoratore non è irreversibile. L’iscrizione ad una forma pensionistica complementare potrà avvenire anche in un secondo momento

• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007ENTRO IL 30 GIUGNO 2007• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONEENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE

SCELTA ESPLICITA n. 1SCELTA ESPLICITA n. 1Il lavoratore decide espressamente di conservare in azienda il Tfr maturando senza aderire ad un Fondo pensione complementare (*)

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CASO A) Lavoratore dipendente CASO A) Lavoratore dipendente con prima con prima occupazione occupazione successivasuccessiva al 28 Aprile 1993 al 28 Aprile 1993

Il 100% del TFR (maturando) verrà versato nella forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi (es. Eurofer, Priamo, Astri) (*)

Le possibili alternative:

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Il 100% del TFR (maturando) verrà versato in un Fondo Fondo residuale INPS (Fondo residuale INPS (Fondo pensione)pensione) nei casi in cui non siano presenti forme pensionistica collettive (fondi negoziali o fondi aperti con adesione collettiva)

• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007ENTRO IL 30 GIUGNO 2007• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONEENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE

SCELTA TACITA SCELTA TACITA (SILENZIO ASSENSO)(SILENZIO ASSENSO)IL LAVORATORE NONNON MANIFESTA ALCUNA DECISIONE O VOLONTA’

(*) Attenzione: Nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche collettive, il Tfr verrà destinata a quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda di appartenenza.

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CASO B) Lavoratore dipendente CASO B) Lavoratore dipendente con prima con prima occupazione occupazione antecedenteantecedente al 29 Aprile 1993 al 29 Aprile 1993

Aziende con Aziende con piùpiù di 50 di 50 dipendenti:dipendenti: La quota residuale del TFR maturando (66,6% o similare) verrà versato nel Fondo di Fondo di tesoreria presso l’Inps.tesoreria presso l’Inps.

Le possibili alternative:

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Aziende con Aziende con menomeno di 50 di 50 dipendenti:dipendenti: La quota residuale del TFR maturando (66,6% o similare) resterà in azienda

La quota residuale del TFR maturando (66,6% o similare) verrà destinata alla forma previdenza complementare alla quale il lavoratore già aderisce

SCELTA ESPLICITA n. 2SCELTA ESPLICITA n. 2Il lavoratore decide espressamente di conferire la quota residuale di Tfr maturando (66,6% o similare) alla previdenza complementare

(*) Attenzione: La decisione del lavoratore non è irreversibile. La decisione di destinare la quota residuale del Tfr (66,6% o similare) ad una forma pensionistica complementare potrà avvenire anche in un secondo momento

• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007ENTRO IL 30 GIUGNO 2007• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONEENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE

LAVORATORE GIA’ ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

SCELTA ESPLICITA n. 1SCELTA ESPLICITA n. 1Il lavoratore decide espressamente di conservare in azienda la quota residuale di Tfr maturando (66,6% o similare) (*)

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CASO B) Lavoratore dipendente CASO B) Lavoratore dipendente con prima con prima occupazione occupazione antecedenteantecedente al 29 Aprile 1993 al 29 Aprile 1993

Le possibili alternative:

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• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007ENTRO IL 30 GIUGNO 2007• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONEENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE

LAVORATORE GIA’ ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La quota residuale del TFR maturando (66,6% o similare) verrà destinata alla forma previdenza complementare alla quale il lavoratore già aderisce

SCELTA TACITA SCELTA TACITA (SILENZIO ASSENSO)(SILENZIO ASSENSO)IL LAVORATORE NONNON MANIFESTA ALCUNA DECISIONE O VOLONTA’

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CASO B) Lavoratore dipendente CASO B) Lavoratore dipendente con prima con prima occupazione occupazione antecedenteantecedente al 29 Aprile 1993 al 29 Aprile 1993

Aziende con Aziende con piùpiù di 50 di 50 dipendenti:dipendenti: Il 100% del TFR (maturando) verrà versato nel Fondo di tesoreria presso Fondo di tesoreria presso l’Inpsl’Inps

Le possibili alternative:

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Aziende con Aziende con menomeno di 50 di 50 dipendenti:dipendenti: Il 100% del TFR (maturando) resterà in azienda

Il TFR (maturando) verrà versato nella misura prevista dai contratti collettivi (es. Eurofer, Priamo, Astri) o in misura non inferiore al 50% nei casi in cui i contratti non prevedano il versamento TFR

(*) Attenzione: La decisione del lavoratore non è irreversibile. L’iscrizione ad una forma pensionistica complementare potrà avvenire anche in un secondo momento

• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007ENTRO IL 30 GIUGNO 2007• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONEENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE

LAVORATORE NON ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

SCELTA ESPLICITA n. 1SCELTA ESPLICITA n. 1Il lavoratore decide espressamente di conservare in azienda il Tfr maturando senza aderire ad un Fondo pensione complementare (*)

SCELTA ESPLICITA n. 2SCELTA ESPLICITA n. 2Il lavoratore decide espressamente di conferire il Tfr maturando ad una forma pensionistica complementare

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CASO B) Lavoratore dipendente CASO B) Lavoratore dipendente con prima con prima occupazione occupazione antecedenteantecedente al 29 Aprile 1993 al 29 Aprile 1993

Le possibili alternative:

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• ENTRO IL 30 GIUGNO 2007ENTRO IL 30 GIUGNO 2007• ENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONEENTRO 6 MESI DALLA DATA ASSUNZIONE

LAVORATORE NON ISCRITTO AD UNA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il 100% del TFR (maturando) verrà versato nella forma pensionistica complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi (es. Eurofer, Priamo, Astri) (*)

Il 100% del TFR (maturando) verrà versato in un Fondo Fondo residuale INPS (Fondo residuale INPS (Fondo pensione)pensione) nei casi in cui non siano presenti forme pensionistica collettive (fondi negoziali o fondi aperti con adesione collettiva)

SCELTA TACITA SCELTA TACITA (SILENZIO ASSENSO)(SILENZIO ASSENSO)IL LAVORATORE NONNON MANIFESTA ALCUNA DECISIONE O VOLONTA’

(*) Attenzione: Nel caso in cui siano presenti più forme pensionistiche collettive, il Tfr verrà destinata a quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda di appartenenza.

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Page 21: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

Le caratteristiche principali sono:Le caratteristiche principali sono:

Volontarietà adesione volontaria

Complementarietà si istituisce laddove è presente un regime di assicurazione obbligatoria

Capitalizzazione individuale i contributi individuali versati da ciascun aderente confluiscono nella posizione pensionistica individuale e sono investiti nel mercato finanziario

Fonte istitutiva tipica Contrattazione collettiva (Fondi pensione negoziali e Fondi pensione aperti collettivi) individuale (fondi pensione aperti individuali e Forme individuali pensionistiche o polizze assicurative)

Sistema di garanzie e controlli

Caratteristiche e Caratteristiche e modalità di funzionamentomodalità di funzionamento

Previdenza complementarePrevidenza complementare

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Per i lavoratori dipendenti:

Contributo del lavoratore

Contributo del datore di lavoro

TFR

Previdenza complementarePrevidenza complementareFonti di finanziamentoFonti di finanziamento

Si può aderire alla previdenza complementare anche con il solo conferimento del TFR maturando. Non c’è l’obbligo di versare altri contributi né da parte della lavoratrice e del lavoratore né da parte del datore di lavoro.

Per beneficiare del contributo del datore di lavoro previsto dagli accordi e contratti collettivi, anche aziendali la/il lavoratrice/lavoratore deve a sua volta versare un suo contributo al Fondo.

L’aderente può decidere di versare ulteriori contributi determinandone liberamente l’importo.

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Page 23: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

Forme pensionistiche “collettive”Forme pensionistiche “collettive”

Fondi pensione negoziali

Fondi pensione aperti

Fondi pensione preesistenti

Fondi pensione regionali

Forme pensionistiche “individuali”Forme pensionistiche “individuali”

Fondi pensione aperti

Forme pensionistiche individuali

Previdenza complementarePrevidenza complementareTipologieTipologie

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Page 24: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

Previdenza complementarePrevidenza complementareFondi pensione negozialiFondi pensione negoziali

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•Sono istituti attraverso la contrattazione collettiva Sono istituti attraverso la contrattazione collettiva

delle parti sociali;delle parti sociali;

•Sono rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di Sono rivolti alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di

una determinata categoria o settore produttivo una determinata categoria o settore produttivo

compresi settori affini;compresi settori affini;

•Riconoscono un ruolo alle parti sociali;Riconoscono un ruolo alle parti sociali;

•Hanno una struttura associativa;Hanno una struttura associativa;

•Non hanno scopo di lucro;Non hanno scopo di lucro;

•Hanno una governance ispirata al principio della Hanno una governance ispirata al principio della

democrazia rappresentativa dei socidemocrazia rappresentativa dei soci

Principali CaratteristichePrincipali Caratteristiche

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Previdenza complementarePrevidenza complementare Altre tipologie di fondi Altre tipologie di fondi

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•Sono istituiti da operatori finanziari ;Sono istituiti da operatori finanziari ;

•L’adesione può essere su base collettiva o su base L’adesione può essere su base collettiva o su base

individuale;individuale;

Fondi pensione apertiFondi pensione aperti

•Fondi pensione preesistenti Fondi pensione preesistenti (prima del 23 ottobre 1992);(prima del 23 ottobre 1992);

•Erano istituiti, di solito, per effetto di accordi delle Erano istituiti, di solito, per effetto di accordi delle

parti sociali (settore bancario, assicurativo);parti sociali (settore bancario, assicurativo);

Fondi pensione preesistentiFondi pensione preesistenti

•Sono attuate mediante la stipulazione di contratti di Sono attuate mediante la stipulazione di contratti di

assicurazione sulla vita con finalità previdenzialiassicurazione sulla vita con finalità previdenziali

Forme pensionistiche individualiForme pensionistiche individuali

•Istituiti o promossi dalle Regioni e operanti nel Istituiti o promossi dalle Regioni e operanti nel

territorio di competenza della Regioneterritorio di competenza della Regione

Fondi pensione regionaliFondi pensione regionali

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Previdenza complementarePrevidenza complementareCome funziona un fondo negozialeCome funziona un fondo negoziale

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Il fondo pensione ha una propria autonomia funzionale e gestionale;Il fondo pensione ha una propria autonomia funzionale e gestionale;Non è delle aziende né del sindacato ma degli associatiHa vita propria, non tollera interferenze da parte di soggetti esterni, agisce attraverso i propri organi sociali

Sono organi del Fondo:Assemblea dei delegatiConsiglio di AmministrazionePresidenteResponsabile del Fondo/ Direttore Generale del FondoCollegio dei Sindaci

Per legge gli organi di amministrazione e controllo devono avere specifici requisiti professionali ed essere a composizione paritetica: deve cioè essere garantita uguale rappresentanza ai datori di lavoro tenuti alla contribuzione ed alle lavoratrici e lavoratori associati

Il fondo pensione negoziale ha una propria Il fondo pensione negoziale ha una propria personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto personalità giuridica distinta ed autonoma rispetto ai soggetti che lo hanno istituito. ai soggetti che lo hanno istituito.

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Previdenza complementarePrevidenza complementareLe prestazioni Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )(Decreto legislativo 252/2005 )

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PRIMA DEL PENSIONAMENTOPRIMA DEL PENSIONAMENTO

Prestazione in forma di capitalePrestazione in forma di capitale

Prestazione in forma di renditaPrestazione in forma di rendita

Prestazione in forma di rendita e Prestazione in forma di rendita e in forma di capitalein forma di capitale

AnticipazioneAnticipazione

RiscattoRiscatto

TrasferimentoTrasferimento

AL MOMENTO DELLA PENSIONEAL MOMENTO DELLA PENSIONE

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Previdenza complementarePrevidenza complementareLe prestazioni Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )(Decreto legislativo 252/2005 )

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ANTICIPAZIONI / 1ANTICIPAZIONI / 1

AMMONTARE:AMMONTARE: Fino al 75% della posizione individuale Fino al 75% della posizione individuale maturata al momento della richiestamaturata al momento della richiesta

QUANDO:QUANDO: In qualsiasi momentoIn qualsiasi momento IN CASO DI:IN CASO DI: Spese Spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni, per terapie sanitarie, a seguito di gravissime situazioni, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figlistrutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli

FISCALITA’:FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite di riduzione massima del 6%limite di riduzione massima del 6%

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Previdenza complementarePrevidenza complementareLe prestazioni Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )(Decreto legislativo 252/2005 )

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ANTICIPAZIONI / 2ANTICIPAZIONI / 2

AMMONTARE:AMMONTARE: Fino al 75% della posizione individuale Fino al 75% della posizione individuale maturata al momento della richiestamaturata al momento della richiesta

QUANDO:QUANDO: Dopo otto anni di iscrizioneDopo otto anni di iscrizione IN CASO DI:IN CASO DI: Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli o Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli o realizzazione di interventi di recupero del patrimonio realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione edilizio relativamente alla prima casa di abitazione

FISCALITA’:FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta 23%di imposta 23%

ANTICIPAZIONI / 3ANTICIPAZIONI / 3

AMMONTARE:AMMONTARE: Fino al 30% della posizione individuale Fino al 30% della posizione individuale maturata al momento della richiestamaturata al momento della richiesta

QUANDO:QUANDO: Dopo otto anni di iscrizioneDopo otto anni di iscrizione IN CASO DI:IN CASO DI: altre altre esigenze.esigenze.FISCALITA’:FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo già assoggetti ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta 23%di imposta 23%

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Previdenza complementarePrevidenza complementareLe prestazioni Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )(Decreto legislativo 252/2005 )

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RISCATTI / 1 – RISCATTO TOTALERISCATTI / 1 – RISCATTO TOTALE

QUANDO:QUANDO: In caso di invalidità permanente o cessazione In caso di invalidità permanente o cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può un periodo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente il essere esercitata nel quinquennio precedente il raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioniraggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni

FISCALITA’:FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite di riduzione massima del 6%limite di riduzione massima del 6%

RISCATTI / 2 – RISCATTO TOTALERISCATTI / 2 – RISCATTO TOTALE

QUANDO:QUANDO: In caso di decesso prima della maturazione In caso di decesso prima della maturazione del diritto alle prestazionidel diritto alle prestazioniBENEFICIARI:BENEFICIARI: Gli eredi o diversi beneficiari designati Gli eredi o diversi beneficiari designati siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti per le forme pensionistiche ad adesione tali soggetti per le forme pensionistiche ad adesione collettiva la posizione resta acquisita dal Fondo; per le collettiva la posizione resta acquisita dal Fondo; per le forme pensionistiche individuali viene devoluta a finalità forme pensionistiche individuali viene devoluta a finalità sociali sociali FISCALITA’:FISCALITA’: come sopra come sopra

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Previdenza complementarePrevidenza complementareLe prestazioni Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )(Decreto legislativo 252/2005 )

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RISCATTI / 3 – RISCATTO PARZIALE nella misura RISCATTI / 3 – RISCATTO PARZIALE nella misura massima del 50% della posizione maturata massima del 50% della posizione maturata

QUANDO:QUANDO: In caso di cessazione del rapporto di lavoro In caso di cessazione del rapporto di lavoro che comporti inoccupazione per un periodo di tempo che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. In non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi. In caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di caso di ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagnimobilità, cassa integrazione guadagni

FISCALITA’:FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino a un limite di riduzione massima del 6%limite di riduzione massima del 6%

Page 32: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

Previdenza complementarePrevidenza complementareLe prestazioni Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )(Decreto legislativo 252/2005 )

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TRASFERIMENTI / 1 TRASFERIMENTI / 1

QUANDO:QUANDO: A seguito di perdita dei requisiti di A seguito di perdita dei requisiti di partecipazionepartecipazione - E’ prevista la possibilità di E’ prevista la possibilità di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo trasferimento della posizione individuale ad altro fondo pensione negoziale cui l’aderente accede in relazione pensione negoziale cui l’aderente accede in relazione alla nuova attivitàalla nuova attività

TRASFERIMENTI / 2 TRASFERIMENTI / 2

QUANDO:QUANDO: In costanza dei requisiti di partecipazione In costanza dei requisiti di partecipazione -- Dopo due anni di permanenza l’aderente può trasferire Dopo due anni di permanenza l’aderente può trasferire l’intera posizione maturata presso una qualsiasi altra l’intera posizione maturata presso una qualsiasi altra Forma di previdenza complementare Forma di previdenza complementare

Se il trasferimento avviene dal Fondo pensione Se il trasferimento avviene dal Fondo pensione negoziale ad un’altra forma di previdenza negoziale ad un’altra forma di previdenza complementare il contributo del datore di lavoro complementare il contributo del datore di lavoro diventa esigibile per il lavoratore solo nei limiti e diventa esigibile per il lavoratore solo nei limiti e secondo le modalità stabilite da contratti e accordi secondo le modalità stabilite da contratti e accordi collettivi, anche aziendalicollettivi, anche aziendali

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Previdenza complementarePrevidenza complementareLe prestazioni Le prestazioni (Decreto legislativo 252/2005 )(Decreto legislativo 252/2005 )

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AL MOMENTO DELLA PENSIONE AL MOMENTO DELLA PENSIONE IN RENDITA E IN CAPITALE FINO AD UN MASSIMO DEL 50% IN RENDITA E IN CAPITALE FINO AD UN MASSIMO DEL 50%

IN RENDITA (pensione)IN RENDITA (pensione)

IN CAPITALE 100%: nel caso in cui la rendita derivante dalla IN CAPITALE 100%: nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale50% dell’assegno sociale

FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi già FISCALITA’: Sull’importo erogato al netto dei contributi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° di partecipazione fino a un limite di riduzione massima del 15° di partecipazione fino a un limite di riduzione massima del 6%6%

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Fondo NegozialiFondo NegozialiSettore trasportiSettore trasporti

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Attività ferroviarie Attività ferroviarie AnasAnas

Trasporto localeTrasporto localeNoleggioNoleggioTrasporto a funeTrasporto a fune

OperatoriOperatoriAutostradeAutostrade

Piloti Piloti e tecnici di voloe tecnici di volo

Personale Personale Navigante di cabinaNavigante di cabina

Operatori Operatori aeroportualiaeroportuali

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Fondo NegozialiFondo NegozialiRiepilogo NazionaleRiepilogo Nazionale

Fondo di Fondo di previdenza previdenza complementarecomplementare

AderentiAderenti

Tasso Tasso adesione adesione 30.06.0530.06.05

Tasso Tasso adesione adesione 30.06.0630.06.06

31.08031.080 31.69%31.69% 32.82%32.82%

42.80042.800 28.51%28.51% 38.91%38.91%

2.6902.690 90.63%90.63% 89.67%89.67%

3.7323.732 37.29%37.29% 37.32%37.32%

6.0536.053 15.83%15.83% 16.78%16.78%

6.2036.203 0 %0 % 50.32%50.32%

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Fondo NegozialiFondo NegozialiRiepilogo AbruzzoRiepilogo Abruzzo

Fondo Fondo

di previdenza di previdenza complementarecomplementare

AderentiAderenti

AbruzzoAbruzzoL’AquilaL’Aquila PescaraPescara ChietiChieti TeramoTeramo

615615 350350 142142 8383 4040

910910 6060 145145 672 (*)672 (*) 3333

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(*) Il dato di Chieti comprende tutti gli iscritti Arpa. (462 + 210 = 672) (*) Il dato di Chieti comprende tutti gli iscritti Arpa. (462 + 210 = 672)

AZIENDAAZIENDA Pr.Pr. ATTIVIATTIVI USCITIUSCITI

ARPAARPA CHCH 462462 1919

FERROVIA ADRIATICO SANGRITANAFERROVIA ADRIATICO SANGRITANA CHCH 9797 1111

DI FONZO & F.LLIDI FONZO & F.LLI CHCH 5353 77

LA PANORAMICA SNCLA PANORAMICA SNC CHCH 2828 00

SOC. AUTOSERVIZI TESSITORESOC. AUTOSERVIZI TESSITORE CHCH 1414 00

NAPOLEONE AUTOLINEENAPOLEONE AUTOLINEE CHCH 1212 11

DI GIACOMO A.D. & C. SNCDI GIACOMO A.D. & C. SNC CHCH 66 00

AMAAMA AQAQ 4444 33

SCHIAPPASCHIAPPA AQAQ 1616 11

GTMGTM PEPE 145145 1313

STAUR SRLSTAUR SRL TETE 3030 11

BALTOUR CIARROCCHI SRLBALTOUR CIARROCCHI SRL TETE 33 11

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Fondo PriamoFondo PriamoLa contribuzione La contribuzione

Tipologia di Tipologia di lavoratore lavoratore

Contributo Contributo lavoratorelavoratore

Contributo Contributo aziendaazienda

Quota Quota TFRTFR

prima prima occupazione occupazione successiva al successiva al 28.04.93 28.04.93

2%2% 2%2% 6,91% 6,91%

meno di 18 anni meno di 18 anni di contribuzione di contribuzione al 31.12.95 al 31.12.95

2%2% 2%2% 2,28% 2,28%

più di 18 anni di più di 18 anni di contribuzione al contribuzione al 31.12.95 31.12.95

2%2% 2%2% 2% 2%

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Page 38: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

Fondo PriamoFondo PriamoLa contribuzioneLa contribuzione

I flussi contributivi sono costituiti da:I flussi contributivi sono costituiti da: il contributo a carico del lavoratore (pari il contributo a carico del lavoratore (pari

al 2%)al 2%) il contributo a carico del datore (pari al il contributo a carico del datore (pari al

2%)2%) il TFRil TFR

Il contributo del lavoratore e del Il contributo del lavoratore e del datore di lavoro viene calcolato sulla datore di lavoro viene calcolato sulla base dei seguenti istituti retributivi:base dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellareretribuzione tabellare indennità di contingenzaindennità di contingenza scatti di anzianitàscatti di anzianità trattamento distinto della retribuzione trattamento distinto della retribuzione

(TDR)(TDR)

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Page 39: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

Fondo PriamoFondo PriamoLa contribuzioneLa contribuzione

Le quote di TFR dovute sono invece differenziata Le quote di TFR dovute sono invece differenziata in funzione dell'anzianità contributiva INPS di ogni in funzione dell'anzianità contributiva INPS di ogni lavoratorelavoratore per il lavoratore di prima occupazione per il lavoratore di prima occupazione

successiva al 28 aprile 1993, successiva al 28 aprile 1993, l'intero TFR l'intero TFR maturato nel periodomaturato nel periodo (pari al 6,91% della (pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR) retribuzione utile per il TFR)

per il lavoratore con meno di 18 anni di per il lavoratore con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, una quota contribuzione al 31 dicembre 1995, una quota di TFR pari al di TFR pari al 2,28%2,28% (33% del tfr)(33% del tfr)

per il lavoratore con almeno 18 anni di per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, una quota contribuzione al 31 dicembre 1995, una quota di TFR pari al di TFR pari al 2% (28% del tfr)2% (28% del tfr)

Negli ultimi due casi, la quota di TFR viene Negli ultimi due casi, la quota di TFR viene calcolata sugli istituti retributivi già indicati in calcolata sugli istituti retributivi già indicati in precedenza, incrementati della voce relativa alla precedenza, incrementati della voce relativa alla "indennità di mensa""indennità di mensa"

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Fondo EuroferFondo EuroferLa contribuzione La contribuzione

Tipologia di lavoratore Tipologia di lavoratore Contributo Contributo lavoratorelavoratore

Contributo Contributo aziendaazienda

Quota Quota TFRTFR

prima prima occupazione occupazione successivasuccessiva al al 28.04.93 28.04.93

1%1% 1%1% 100% 100%

prima prima occupazione occupazione antecedenteantecedente al al 29.04.93 29.04.93

1%1% 1%1% 33% 33%

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Page 41: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

I flussi contributivi sono costituiti da:I flussi contributivi sono costituiti da: il contributo a carico del lavoratore (pari il contributo a carico del lavoratore (pari

al 1%)al 1%) il contributo a carico del datore (pari al il contributo a carico del datore (pari al

1%)1%) il TFRil TFR

Il contributo del lavoratore e del Il contributo del lavoratore e del datore di lavoro viene calcolato sulla datore di lavoro viene calcolato sulla base dei seguenti istituti retributivi:base dei seguenti istituti retributivi: Minimi contrattualiMinimi contrattuali Indennità di funzioneIndennità di funzione Aumenti periodici di anzianitàAumenti periodici di anzianità Salario professionaleSalario professionale

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Fondo EuroferFondo EuroferLa contribuzione La contribuzione

Page 42: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

Le quote di TFR dovute sono invece differenziata Le quote di TFR dovute sono invece differenziata in funzione dell'anzianità contributiva INPS di ogni in funzione dell'anzianità contributiva INPS di ogni lavoratorelavoratore per il lavoratore di prima occupazione per il lavoratore di prima occupazione

successivasuccessiva al 28 aprile 1993, al 28 aprile 1993, l'intero TFR l'intero TFR maturato nel periodomaturato nel periodo (pari al 6,91% della (pari al 6,91% della retribuzione utile per il TFR) retribuzione utile per il TFR)

per il lavoratore di prima occupazione per il lavoratore di prima occupazione antecedenteantecedente al 29 aprile 1993, al 29 aprile 1993, il 33% del TFR il 33% del TFR maturato nel periodomaturato nel periodo (pari al 2,28% della (pari al 2,28% della retribuzione utile per il TFR) retribuzione utile per il TFR)

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Fondo EuroferFondo EuroferLa contribuzione La contribuzione

Page 43: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

Quota mensile a carico del lavoratore: € 28,42

Quota mensile a carico Dell’azienda: € 28,42

Quota mensile prelevatadal TFR: € 32,78

Quanto si versa ?(esempio di un lavoratore con prima occupazione

antecedente al 28 aprile 1993 e con meno di 18 anni di contributi

al 31 dicembre 1995)

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Page 44: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

Retribuzione tabellare: € 763.61

Ex contingenza: € 536,60

A.p.a. (scatti di anzianità): € 73,95

Come si determina la quota a caricodel lavoratore ?

(esempio di un lavoratore con prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993 e con meno

di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995)

T.D.R.:€ 46,63

Totale voci€ 1420,79

2% di € 1420,79€ 28,4158

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Page 45: TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE SILENZIO/ASSENSO Cosa accade dal 1° gennaio 2007

Retribuzione tabellare: € 763.61

Ex contingenza: € 536,60

A.p.a. (scatti di anzianità): € 73,95

Come si determina la quota prelevata

dal TFR ?(esempio di un lavoratore con prima occupazione

successiva al 28 aprile 1993 e con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995)

T.D.R.:€ 46,63

Totale voci€ 1438,07

2,28% di € 1438,07€ 32,78

Mensa€ 17,28