La riforma del TFR e della previdenza La riforma del TFR e della previdenza complementarecomplementare
Studio Associato di Consulenza del Lavoro
Adriano PERIC & Martin DRUFOVKAwww.consulenzelavoro.it - tel.:0481/538998 – fax.: 0481/539441
Il motivo dell’urgenza: l’insufficienza della pensione pubblicaIl motivo dell’urgenza: l’insufficienza della pensione pubblica
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Ultimo reddito Stime pensione attualeMETODO RETRIBUTIVO
Stime pensione 2036dipendente METODO
CONTRIBUTIVO
Stime pensione 2036autonomo METODO
CONTRIBUTIVO
Il tasso di sostituzione (pensione/ultimo reddito da lavoro)
Perdita di reddito
Le “leve” principali scelte dal Legislatore per
incentivare l’adesione alla previdenza
complementare sono due:
La “leva del TFR maturando”
La “leva fiscale”
Gli strumentiGli strumenti
La scelta principaleLa scelta principale
Il fulcro della riforma ruota intorno alla scelta a
disposizione di ogni lavoratore dipendente:
“Sposare la causa” della previdenza complementare
oppure Lasciare “tutto come prima”, mantenendo il diritto
alla “liquidazione”
Tutto il resto non riguarda i lavoratori ma le aziende, lo
Stato, l’INPS, i sindacati…
Le forme di previdenza complementareLe forme di previdenza complementareFondi pensione negozialiI Fondi pensione negoziali nascono da accordi collettivi, ancheaziendali, che individuano i destinatari sulla base dell’appartenenza adun determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad undeterminato territorio (esempio regione o provincia autonoma).
Fondi pensione apertiI Fondi pensione aperti sono istituiti direttamente da banche,compagnie di assicurazione, … L’adesione ai fondi aperti puòavvenire in forma individuale o collettiva.
Forme individuali pensionistiche (Fip)I Fip sono prodotti di emanazione tipicamente assicurativa e trovanodistribuzione anche tramite il canale bancario (grazie agli accordi dibancassurance). L’adesione può avvenire esclusivamente su baseindividuale.
Il silenzio/assensoIl silenzio/assenso
Come regola generale:
Art. 8, comma 7 Dlgs 252/2005… nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà, a
decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi iviprevisti (30/06/2007 – o 6 mesi dalla data di assunzione):
Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali,
salvo che sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a un’altra forma di previdenzacomplementare ad adesione collettiva …
LAVORATORE DIPENDENTE
iscritto, per la prima volta,
alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993
PERCORSO DECISIONALE 1
LAVORATORE DIPENDENTE iscritto,
per la prima volta, alla previdenza obbligatoria
prima del 29.4.1993
PERCORSO DECISIONALE 2
Quali sono le strade percorribili?
Il PERCORSO DECISIONALE ha l’obiettivo di aiutare i lavoratori dipendenti a prendere consapevolmente la decisione relativa alla destinazione del Tfr. Esso consiste nella schematizzazione delle strade percorribili secondo la categoria di appartenenza (iscritti dal/prima del 29.4.1993).
(fonte www.tfr.gov.it)
Il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando del dipendente a:
conferire il TFR maturando alla forma di previdenza complementare da lui scelta
mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito ad apposito Fondo gestito dall’INPS
② quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale
Modalità di scelta esplicita
Modalità di sceltatacita
In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili:
forma pensionistica collettiva (*) prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale
①(*) Per “forma pensionistica collettiva” si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva.
LAVORATORE DIPENDENTE
iscritto, per la prima volta,
alla previdenza obbligatoria dal 29.4.1993
PERCORSO DECISIONALE 1
-Entro il 30 giugno 2007 oppure- entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007ESPRIME la volontà di:
forma pensionistica istituita presso l’INPS
Se non applicabili ① o ②③
-Entro il 30 giugno 2007 oppure- entro 6 mesi dalla data di assunzione, se successiva al 1° gennaio 2007NON ESPRIME alcuna volontà
- entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, ESPRIME la volontà di:
al 1° gennaio 2007 iscritto a forme
pensionistiche complementari
al 1° gennaio 2007 non iscritto
a forme pensionistiche complementari
mantenere il TFR maturando presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’Inps
nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi
conferire il residuo TFR maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce
mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro.In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, il TFR residuo è trasferito ad apposito Fondo, gestito dall’INPS
conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare
se gli accordi o i contratti collettivi non prevedono il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%
LAVORATORE DIPENDENTE
iscritto, per la prima volta,
alla previdenza obbligatoria
prima del 29.4.1993
Modalità di scelta esplicita
Modalitàdi scelta esplicita
- entro il 30 giugno 2007 o- entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà
- entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, ESPRIME la volontà di:
- entro il 30 giugno 2007 o - entro 6 mesi dalla data di nuova assunzione se successiva al 1° gennaio 2007, NON ESPRIME alcuna volontà
Andare al percorso decisionale
1 modalità tacita
PERCORSO DECISIONALE 2
il datore di lavoro provvede a:
Modalità di sceltatacita
Modalità di sceltatacita
Le scelte dei dipendentiLe scelte dei dipendenti
3 elementi di attenzione!!! La scelta di “lasciare il T.F.R. in azienda” potrà essere
modificata in qualunque momento successivo, mentre la decisione di indirizzare il T.F.R. ad una forma di previdenza complementare non è “revocabile” e impegna il lavoratore fino al momento del pensionamento…
La possibilità di cambiare forma di previdenza complementare (“portabilità”) è prevista dopo due anni di adesione al fondo.
Almeno per ora, tutte le “nuove” norme sulla previdenza complementare non si applicano ai “dipendenti pubblici”.
Le forme di compensazione per le aziendeLe forme di compensazione per le aziende
L’art. 10 del Dlgs 252/2005 specifica le forme dicompensazione previste:1. Aumento della “quota di deducibilità” del T.F.R.
destinato alla previdenza complementare dall’attuale livello del 3% ad un livello del 4% per le imprese con almeno 50 addetti e al 6% per le imprese con meno di 50 addetti.
2. Soppressione del contributo dello 0,20% (relativo al finanziamento da parte dell’impresa del fondo di garanzia del T.F.R. proporzionalmente alla parte di T.F.R. maturando destinato alla previdenza complementare).
3. Riduzione del costo del lavoro, e più specificamente dei c.d. “oneri impropri”, in misura dello 0,19% nel 2008 che aumenterà fino allo 0,28% nel 2014, correlata al flusso di T.F.R. maturando conferito alla previdenza complementare.
Obblighi informativiObblighi informativi Ciascun datore di lavoro dovrà consegnare ai propri lavoratori
dipendenti:- il modulo TFR 1 (ai lavoratori assunti entro il 31
dicembre 2006)oppure
- il modulo TFR 2 (ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006).
Trenta giorni prima della scadenza di sei mesi utili ai fini del conferimento del T.F.R. maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il T.F.R. maturando è destinato alla scadenza del semestre.
I vantaggi fiscali per chi aderisce ad un fondo pensione dopo I vantaggi fiscali per chi aderisce ad un fondo pensione dopo il 01/01/2007il 01/01/2007
Deducibilità
Versamenti
Deducibilità- Scompare il vincolo del 12% del reddito- Scompare il vincolo del “doppio del TFR”- Possibilità di dedurre fino a 5.164,57 €
Tassazione rendimenti
Tassazione con “cedolare secca” dell’ 11% sul risultato netto in ciascun periodo d’imposta.
Tassazione
prestazioni
Tassazione con “cedolare secca” del 15% sul montante complessivo maturato al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non dedotti (uguale per la parte in capitale e in rendita).
“Sconto dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo superiore al 15°.
“Sconto” massimo 6%.
I “Pro” e i “Contro”I “Pro” e i “Contro”
“TFR IN AZIENDA”Dal punto di vista del lavoratore dipendente:- Flessibilità nella gestione del TFR: si può cambiare idea in ogni
momento.- Erogazione dell’intero TFR al termine del rapporto di lavoro.- Restano insoddisfatti i rischi potenziali connessi a una pensione
che in prospettiva si presenta con un coefficiente di sostituzione inadeguato.
- Probabile disponibilità del datore di lavoro ad accordareanticipazioni anche al di fuori dei vincoli del 2120 C.c..
- Tassazione sfavorevole rispetto alla previdenza complementare.- La garanzia di restituzione è certa (fondo di garanzia INPS) ma
con rendimenti “ragionevolmente” inferiori, nel lungo termine, rispetto ai fondi pensione.
I rendimentiI rendimenti
2,4 2,1 2,1
11,1
13,8
4,8
1618,7
7,4
22
25,5
10,5
0
510
1520
2530
9 mesi 21 mesi 33 mesi 45 mesi
Rendimenti fondi pensione al 30.06.2006Dati Covip, in percentuale
Fondi pensione chiusi Fondi pensione aperti TFR
I “Pro” e i “Contro”I “Pro” e i “Contro”
“TFR IN AZIENDA”Dal punto di vista dell’azienda < 50 dipendenti Autofinanziamento a “tasso calmierato”. L’azienda deve continuare ad accollarsi la rivalutazione annua dello
stock di TFR arretrato al 31 dicembre dell’anno precedente. Nessun aggravio di costi sia a carico della gestione amministrativa
interna che della gestione esterna (consulente del lavoro, commercialista, etc.).
Rischio che il lavoratore cambi orientamento, in un qualunque momento successivo, rispetto alla scelta iniziale di lasciare il TFR in azienda, con un gravoso appesantimento delle incombenze amministrative.
Dal punto di vista dell’azienda > 49 dipendenti (TFR al Fondo gestito dall’Inps)
Rischio di notevoli gravami gestionali. Usufruisce delle forme di compensazione ex legge.
I “Pro” e i “Contro”I “Pro” e i “Contro”“TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”
Dal punto di vista del lavoratore dipendente
Intervento “salvifico” nei confronti del proprio status del futuro pensionato.
Le possibilità “di uscita” sono limitate e “ritirabilità” in capitale nei limiti del 50% del montante complessivo.
Meccanismo di tassazione decisamente favorevole. Possibilità di scegliere di non gravare sulla propria
retribuzione, aderendo con il solo conferimento del TFR. Possibilità di usufruire eventualmente del contributo del
datore di lavoro. I rendimenti potrebbero essere soggetti alle oscillazioni dei
mercati. Notevoli garanzie previste dalla governance dei fondi
pensione.
“TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE”
Dal punto di vista delle aziende (indifferente se con più o
meno di 50 dipendenti) Cessa l’obbligo della rivalutazione annua del TFR maturando
(essendo stato trasferito alla previdenza complementare). Aumento esponenziale dei costi amministrativi (interni ed
esterni) nel caso di scelte disomogenee dei singoli lavoratori. Eventuale contribuzione dell’azienda quando eventualmente
previsto da contratti collettivi o accordi aziendali. Usufruisce delle forme di compensazione ex legge.
I “Pro” e i “Contro”I “Pro” e i “Contro”
AnticipazioniAnticipazioni“TFR IN AZIENDA” Almeno 8 anni di anzianità, massimo 70% del maturato, limiti
annui pari al 10% degli aventi diritto e comunque al 4% dei dipendenti (salvo miglior favore da parte dell’azienda).
La tassazione: a tassazione separata con aliquota minima del 23%. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.
“TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE” 75% per spese mediche per sé, il coniuge e i figli in qualunque
momento (tassazione secca del 15% meno 0,3 punti per ogni anno oltre il 15° massimo 6%).
75% per l’acquisto della prima casa per sé o per i figli con almeno 8 anni di iscrizione al fondo (tassazione secca del 23%).
30% per altre esigenze con minimo 8 anni di iscrizione al fondo (tassazione secca 23%).
La Pensione Complementare e le altre opzioni La Pensione ComplementareLa funzione della prev. compl. è quella di permettere al lavoratore diintegrare con le prestazioni pensionistiche aggiuntive la pensione di basecorrisposta dagli Enti di previdenza obbligatoria. Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementaredopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria,con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di prev. compl.. L’iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica: interamente in rendita, mediante l’erogazione della pensione compl. parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e
parte in rendita. Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizioneindividuale maturata, l’importo della pensione complementare siainferiore alla metà dell’assegno sociale INPS (attualmente pari a Euro381,72 mensili), l’iscritto può scegliere di ricevere l’intera prestazione incapitale.
La Pensione Complementare e le altre opzioniRiscatto della Posizione IndividualeDal 1° gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti dipartecipazione alla forma pensionistica complementare, in alternativa altrasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica compl., può: chiedere, sotto determinate condizioni, il riscatto della posizione, vale a dire
la restituzione della posizione individuale accumulata; mantenere la posizione individuale accantonata presso il fondo, anche in
assenza di contribuzione.Il riscatto può essere parziale o totale e può essere chiesto nei seguenti casi e
misure: riscatto parziale (fino al 50% della posizione maturata) nel caso in cui il
periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.
riscatto totale nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell’attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
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