La revisione delle tabelle e la quantificazione del danno per le patologie mobbing correlate

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Chapter 1 Review The Basics of Geography

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AIBeL

Associazione Italiana Benessere e Lavoro

Il mobbing tra Prevenzione e Danno: le

modifiche possibili in ambito giuridico-

normativo nazionale e regionale

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“La revisione delle tabelle e la

quantificazione del danno per le patologie

mobbing correlate”

Sala Capitolo

Ex Educandato Femminile

“Il Fuligno”

Via Faenza n. 48

Firenze 28 Novembre 2014

Dott.ssa Licia Corsi

Medico legale Consulente presso CUPREL --

Centro Universitario Siena –

Componente AIBeL

CHE COS’E’ LA SALUTE?

IL CONCETTO SI E’ EVOLUTO NEI TEMPI

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la salute “non come assenza di malattia, ma come stato di completo

benessere psico-fisico e sociale”.

Il concetto di “stare bene” è dunque ben più ampio della vecchia definizione: “assenza di malattia”.

La salute è un equilibrio che non può essere raggiunto una volta per tutte: è un processo dinamico che va perseguito, mantenuto e difeso

giorno per giorno.

Con la legge 626/94 per la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, tale concetto è costantemente enunciato e ribadito poi con

il decreto 81/08, ed in ottemperanza ai più avanzati principi Comunitari (direttive 89/391 CEE), che con legge n° 39 del I°

marzo 2002 ha integrato l’articolo 4 ponendo particolare accento sulla tutela della integrità

PSICO-FISICA

PARTIAMO DA LONTANO

“.....gli operai industriali....vengono sottomessi al padrone non solo riguardo ai singoli servigi che prestano, ma benanche con tutta la loro persona. Essi devono impiegare non solo

tutta la loro forza secondo gli ordini del padrone, ma assai di sovente devono mettere a repentaglio per gli interessi del

padrone stesso i loro propri beni personali: la vita, la salute, l’energia, finanche l’onore e la moralità.

Il padrone deve quindi a sua volta essere chiamato, entro: limiti della responsabilità giuridica, a garantire di fronte

all’operaio per questi beni personali. Il padrone deve, per quanto sta in lui provvedere acché non vengano pregiudicati nei rapporti di servizio, la vita, il fisico, la salute, la forza,

l’onore e la moralità del dipendente...”[1]

[1] Nel 1894 in Torino Anton Menger nel suo testo “Il diritto civile e il proletariato” (F.lli Bocca Editori)

IL LAVORO

Il lavoro è, uno dei momenti fondamentali di autorealizzazione

dell’individuo; vi è ormai diffusa ed accresciuta coscienza dell’utilità del proprio

operato con i relativi compensi psicologici, derivanti dal vivere con

soddisfazione la propria professionalità.

Le “attese” non sono solo legate a mero compenso economico ma anche alla

realizzazione della persona. Attualmente, affrancato dalla manualità il lavoro è diventato

di prevalente contenuto intellettivo. Sono cresciuti i livelli di scolarizzazione con

conseguente crescita del livello culturale della base. Questo nuovo modo di porsi palesa

ulteriormente, anzi contribuisce in una sorta di circolarità ad incrementare la

competizione lavorativa ed a mantenere la tensione elevata negli ambienti di lavoro.

C’è minore sicurezza dell’impiego, l’organizzazione del lavoro si è andata delineando

nelle esigenze di flessibilità, nei rapporti contrattuali a termine, nuove categorie di

lavori cosiddetti “atipici”, la precarietà lavorativa soprattutto con costante sensazione

della provvisorietà dell’impiego, incertezza dei compiti professionali, tutte condizioni

determinanti un elevato livello di stress.

La deprivazione del LAVORO, sia che dipenda da conflitti interpersonali

nei luoghi di lavoro, o da decisione dell’impresa, Ente e Amministrazione

Pubblica, è un fatto grave sotto l’aspetto della tutela individuale della dignità ed

integrità della persona, ma è anche grave perché produce diseconomie interne ed esterne al luogo di lavoro.

D’altro canto l’evoluzione dell’assetto macro economico e la dottrina giuridica

contribuiscono a definire il nuovo concetto di lavoro, di professionalità

intendendo questa come un bene economicamente valutabile posto che essa

rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore

economico di una persona sul mercato del lavoro.

La psicologia del lavoro ha individuato le dinamiche produttive di stress in ambito lavorativo, ed indica quale intervento meritevole di

prioritaria attenzione,

la prevenzione

La prevenzione deve sorvegliare prioritariamente ed evitare il

verificarsi di dinamiche stressanti e vessatorie che, è ormai

accertato, colpiscono il soggetto nella sfera psichica, spesso con

forme depressive gravi. In casi estremi la forte pressione

psicologica, le “percosse psichiche”, i maltrattamenti verbali, la

compressione della vittima in una permanente condizione di

inferiorità, concorrono, spesso

in modo decisivo, addirittura al suicidio.

È possibile individuare lo stress legato al

lavoro?

Esiste un crescente consenso sulla definizione di stress legato al

lavoro in termini di “interazione” tra lavoratore e ambiente di lavoro (e

relativa esposizione ai pericoli). All’interno di questo modello, si può

dire che lo stress viene subìto quando le richieste provenienti

dall’ambiente di lavoro e comunque della organizzazione lavorativa,

superano la capacità dei lavoratori di affrontarle (o di controllarle). Una

tale definizione dello stress focalizza l’attenzione sulle cause legate

all’attività lavorativa e sulle misure di controllo necessarie.

Recenti indagini hanno evidenziato che le società tecnologicamente più

avanzate e nelle imprese che hanno adottato alla lettera i canoni della

new economy con elevata informatizzazione là dove le gerarchie si

esasperano, aumenta il senso di frustrazione degli impiegati costretti a

ore di “lotta” con macchine e sistemi. In altre parole sta avanzando il

concetto di tecno-stress.

Decreto Legislativo n. 81/80 art. 39

ICOH

(Commissione Internazionale di Salute occupazionale)

Scopi primari della Medicina del Lavoro sono la

promozione ed il mantenimento del più elevato

grado di benessere fisico, mentale e sociale dei

lavoratori in tutte le attività…

…ed in definitiva l’adattamento del lavoro all’uomo

e dell’uomo alla sua mansione.

Conseguenza dello stress lavoro

correlato e/o da dinamica mobbizzante

DANNO

DANNO BIOLOGICO

DANNO PATRIMONIALE

DANNO MORALE

DANNO ESISTENZIALE

PER DANNO ALLA PERSONA

Si intende medico legalmente

Ogni modificazione peggiorativa dello stato

anteriore del soggetto, sia per perdite

anatomiche che per lesioni funzionali di

organo o apparato.

Definizione di danno biologico in

responsabilità civile:

La legge 5 marzo 2001 n. 57 definisce il

Danno Biologico come: «. . . lesione all’integrità

psico-fisica della persona suscettibile di

accertamento medico-legale.. .» «il danno

biologico è risarcibile indipendentemente dalla

sua incidenza sulla capacità di produrre reddito

da parte del danneggiato. . .»

ed ancora la

Definizione della Società Italiana di Medicina

Legale e articolo 138 Codice delle

Assicurazioni 2007:

«. . . per Danno Biologico si intende la menomazione

temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica

della persona, suscettibile di accertamento medico-

legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività

quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della

vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali

ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. . .»

in INAIL il danno biologico è

“….. lesione all’integrità psico-fisica

suscettibile di valutazione medico-legale

della persona….. comprensivo degli

aspetti dinamico relazionali”.

Il danno alla persona da stress lavoro-

correlato

da costrittività organizzativa (a tutela INAIL)

da dinamica mobbizzante (a tutela giuridica in

penale e civile)

Si rileva come la nostra Costituzione (art. 2-3-4-32-

35-36-41-42) tuteli la persona in tutte le sue fasi

esistenziali, da quella di cittadino a quella di lavoratore.

Molte componenti che caratterizzano non tanto le costrittività organizzative ma certamente quando si è in dinamica

mobbizzante trovano precisa connotazione in numerosi articoli del

Codice Penale (abuso di ufficio, delitto di percosse,

delitto di lesione personale volontaria e colposa,

ingiuria, diffamazione, minacce, molestie ecc.)

Del pari il Codice Civile per la non osservanza della

legge di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (626/94 e 81/08) prevede nei suoi articoli la chiamata in responsabilità

contrattuale e/o extracontrattuale.

La giurisprudenza attuale pone in capo al datore di

lavoro (art. 2087c.c.) la tutela dell’integrità fisica e

della personalità

morale del proprio dipendente.

L’imprenditore ove non attento al dettato di legge, può

essere chiamato a rispondere a titolo di

culpa in eligendo se non sarà in grado di circondarsi

di collaboratori competenti e corretti;

culpa in vigilando nel caso in cui ometta di vegliare

sui propri dipendenti per evitare che si verifichino

lesioni del diritto soggettivo assoluto: quello della

salute.

LE CONSEGUENZE DELLA

INOSSERVANZA AI RIFERIMENTI DI

LEGGE:

DANNO

PATRIMONIALE EXTRA PATRIMONIALE

LICENZIAMENTO INGIUSTO

O INDOTTO

DEMANSIONAMENTO

TRASFERIMENTO

IMMOTIVATO

BIOLOGICO

MORALE

ESISTENZIALE

MALATTIA PROFESSIONALE

all’art. 3 T.U. si legge:

“L’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie

professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali

siano contratte nell’esercizio e a causa delle

lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto

tali lavorazioni rientrino fra quelle predette nell’art. 1 . La

tabella predetta può essere modificata o integrata con

Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del

Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto

con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni

sindacali nazionali di categoria maggiormente

rappresentative”.

Ricordiamo che in ambito INAIL l’evoluzione dottrinaria è segnata dalle due

sentenze della Corte Costituzionale n° 179/1988 e n°

206/1988 (sistema misto o liste aperte) che hanno ricondotto alla tutela INAIL il danno inteso come menomazione

dello stato di salute sia sotto il profilo fisico che psichico,

quest’ultimo ovviamente inteso come perturbazione

psichica di rilievo patologico sotto il profilo clinico e

classificabile nelle varie fattispecie nosologiche.

E’ per effetto della riforma della disciplina

sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali di cui al DPR n° 1124 del 340

giugno 1965, intervenuta con D.Lgs. 23 febbraio 2000 n°

38 che assume rilevanza assicurativo previdenziale il

danno da costrittività organizzativa.

INAIL

I Circolare 12 settembre 2001

II Circolare 17 dicembre 2003

«Disturbi psichici da costrittività organizzativa sul

lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia

professionale. Modalità di trattazione delle

pratiche»

COSTRITTIVITA’ ORGANIZZATIVA

• Marginalizzazione dalla attività lavorativa

• Svuotamento delle mansioni

• Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata

• Ripetuti trasferimenti ingiustificati

• Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo

professionale posseduto

• Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in

relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici

• Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie

• Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti

l’ordinaria attività di lavoro

• Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di

riqualificazione e aggiornamento professionale

• Esercizio esasperato e eccessivo di forme di controllo

L’INAIL con decreto D.M. n. 27.04.2004 (G.U. 10.06.04 n. 134)

Visto l’art. 139 del T.U. ….. 30 giugno 1965 n. 1124;

Visto l’art. 10 comma 1 D.Lgs 23.2.2000 n. 38 che prevede la costituzione di una commissione scientifica per l’elaborazione e revisione periodica dell’elenco delle malattie…..

Visto…..

Visto il D.M. 18/04/73 “Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia INAIL per gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali….che debba contenere anche le liste di malattia di probabile e di possibile origine lavorativa…..”

e dunque decretava:

1. E’ approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L’elenco è costituito:

LISTA I che comprende malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (obbligo di denuncia).

LISTA II che elenca malattie la cui origine è di limitata probabilità (per alcune obbligo di denuncia).

LISTA III che corrisponde a malattie la cui origine lavorativa è possibile (non obbligo di denuncia).

LISTA II

GRUPPO 7 – MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE

DA DISFUNZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

LAVORAZIONI/ESPOSIZIONI

MALATTIE

CODICE

IDENTIFICATIVO

01

DISFUNZIONI

DELL’ORGANIZZAZIONE DEL

LAVORO (costrittività

organizzative)

MALATTIE PSICHICHE E

PSICOSOMATICHE:

DISTURBO

DELL’ADATTAMENTO

CRONICO (con ansia,

depressione, reazione

mista, alterazione della

condotta e/o della

emotività, disturbi

somatiforrmi)

II 7. 01 F43 2

DISTURBO POST-

TRAUMATICO CRONICO

DA STRESS

II 7. 01 F43 1

ATTUALMENTE SOTTO IL PROFILO NEURO

PSICHIATRICO:

IL DISTURBO DI PIU’ FREQUENTE

RISCONTRO E’ RAPPRESENTATO DALLA

“SINDROME DA DISADATTAMENTO” (DS)

Malessere soggettivo e disturbo emozionale che in

genere interferisce con il funzionamento e le

prestazioni sociali e che insorge nel periodo di

adattamento ad un significativo cambiamento di

vita o ad un evento di vita stressante (ICD10)*

Sulla base delle caratteristiche cliniche si può

completare la diagnosi di:

Disturbo dell’adattamento:

a) con umore depresso;

b) con ansia;

c) con ansia e umore depresso misti;

d) con alterazione della condotta;

e) con alterazione mista dell’emotività e della condotta;

f) non altrimenti specificato.

ALTRE PIU’ FREQUENTI DIAGNOSI

RISCONTRATE IN TEMA DI STRESS LAVORO

CORRELATO E DINAMICA MOBBIZZANTE:

Disturbo d’ansia

Disturbo dell’adattamento

Disturbo post-traumatico da Stress (DPTS)

Disturbo depressivo minore

Disturbo depressivo maggiore

Disturbo psicotico breve

Reazione paranoide allo stress

VALUTAZIONI PERCENTUALI DEL DANNO

TABELLA INAIL (DM 38/2000)

Tabella INAIL (D.M. 38/2000)

Cod. 180 Disturbo post-traumatico da stress

cronico moderato a seconda

dell’efficacia della psicoterapia

Fino a 6

Cod. 181 Disturbo post-traumatico da stress

cronico, severo, a seconda

dell’efficacia della psicoterapia

Fino a 15

Cod. 183 Disturbo psicotico – sindrome

dissociativa di lieve entità

Fino a 10-20

Cod. 184 Disturbo psicotico – sindrome

dissociativa di media entità

Fino a 21-50

Cod. 185 Disturbo psicotico – sindrome

dissociativa di media entità

> 50

TABELLE SIMLA

(Coincidenti con il D.M. 3.7.03)

Disturbo somatoforme indifferenziato lieve o

disturbo dell’adattamento cronico lieve

< - 5

Disturbo d’ansia generalizzato; disturbi da attacchi

di panico; fobie – forme lievi

10-15

Disturbo d’ansia generalizzato; disturbi da attacchi

di panico; fobie – forme da lieve a moderata o lieve

complicata

16-20

Disturbo post-traumatico da stress cronico – forme

lievi

10-20

Disturbo depressivo maggiore cronico – forme da

lieve a moderata o lieve complicata

10-30

Scala di valutazione:

da “Il danno Psichico” di W. Brondolo e A. Marigliano

Intensificazione e permanenza a distanza di almeno uno-due anni,

di sintomi nell’ambito delle funzioni cognitive e della vita affettiva: appiattimento della affettività, difficoltà espressive, occasionali attacchi di panico, abbandono delle amicizie, alterazione dei

rapporti interpersonali, con possibilità di interruzioni di relazioni affettive stabili e peggioramento globale del modo di essere

10-15%;

presenza di sintomi psicopatologici più gravi quali: idee di suicidio, frequenti attacchi di panico, anomalie della condotta (potus,

assunzione incongrua ed arbitraria di psico-farmaci, trascorrere spesso la notte fuori casa), alterazioni significative del tono dell’umore, tendenza ad assumere decisioni avventate che

coinvolgono altri componenti della famiglia, ripetute assenze dal lavoro ecc..

20/30%;

presenza di più gravi sintomi psicopatologici: diminuzione delle capacità critiche nell’esame di realtà, episodiche alterazioni dell’orientamento temporo-spaziale ed affettivo, diminuzione

delle funzioni cognitive con significativo deficit delle prestazioni abituali, sia nella vita di relazione che sul lavoro, significativa alterazione della capacità di entrare in rapporto

con gli altri per la difficoltà di comunicazione, alterazioni anche gravi del comportamento (episodi di violenza, tendenze

tossicofiliche, disordini affettivi e sessuali anche nell’ambito familiare), subentranti episodi depressivi ecc.

30-40%;

significativa ma episodica alterazione della capacità di comunicare, di entrare e di essere in relazione con gli altri, diminuzione delle capacità critiche e di giudizio, e saltuari

deliri con deficit del funzionamento sociale ed occupazionale,

40-50%;

presenza di deliri e di allucinazioni che compromettono gravemente la vita quotidiana del soggetto,

55-65%;

diminuzione della capacità di avere cura della propria persona, rischi di atti violenti contro se stessi e contro gi altri, frequenti

stati di eccitamento psicomotorio, perdita delle relazioni sociali ed affettive,

65-75%;

incapacità quasi completa di badare a se stessi ed inemendabile sintomatologia aggressiva con alto rischio suicidiario e di

violenze eterodirette,

75-90%.