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La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro al tempo della rottura dell’unità sindacale
di Barbara de Mozzi
1. L’assetto regolativo delle strutture di rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro è, oggi,
quanto mai variegato e complesso: da un lato vi è l’art. 19 Stat. lav., profondamente inciso
dall’intervento della Consulta1. Dall’altro, una disciplina negoziale nient’affatto “unitaria”, la quale
si compone di: protocollo 23.7.1993 (disdettato dalla UIL in data 13.6.2011); accordo
interconfederale (a.i.) 20.12.1993 ed omologhi accordi nei settori del commercio, turismo, servizi,
cooperazione, servizi pubblici2; lo “storico” accordo interconfederale 28.6.2011, stipulato tra
Confindustria, CGIL, CISL, UIL; nonché gli omologhi accordi 28.6.2011 tra Confindustria e UGL;
21.12.2011 tra Confservizi, CGIL, CISL, UIL per il settore terziario3; 21.12.2011 tra Confservizi e
UGL; 24.10.2011 per il settore del credito; 20.4.2012 tra Confapi, CGIL CISL UIL4.
Sono poi intervenute l’intesa 31.5.2013, stipulata da Confindustria CGIL, CISL UIL; quella,
analoga, del 6.6.2013 tra Confindustria e UGL; l’intesa 30.7.2013-1.8.2013 tra Confservizi, CGIL
CISL e UIL; e l’accordo interconfederale 18.9.2013 per il settore cooperativo5.
La disciplina della rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro deve, però, principalmente, essere
ricostruita attraverso l’analisi della contrattazione di categoria (unitaria, o separata), la quale si è
talora discostata, in modo significativo, dai contenuti degli accordi interconfederali sopra
individuati, restituendo un quadro di regole composito e talora incoerente con le intese stesse.
Ed in effetti, le organizzazioni sindacali nazionali si configurano, alla luce dei rispettivi statuti,
come enti autonomi, dotati di propria distinta soggettività rispetto alla confederazione cui
aderiscono e, in particolare, con una propria autonoma competenza negoziale. Gli impegni assunti
dalle confederazioni negli accordi interconfederali hanno dunque «un valore soprattutto politico e
poco o affatto vincolante sul piano giuridico»6 nei confronti di queste ultime, se non condivisi a
livello di categoria7.
1 Corte cost. n. 231/2013. 2 A.i. 27.7.1994; a.i. 29.3.1995; a.i. 13.9.1994 e accordo applicativo 12.10.1995; a.i. 29.9.1994. 3 Stipulato tra Confservizi, CGIL, CISL, UIL. 4 Ove spicca il riferimento, in alternativa al contratto aziendale, anche al contratto territoriale. 5 Stipulato tra A.G.C.I. Confcooperative Legacoop e CGIL, CISL, UIL.. 6 G. Proia, Dall’accordo interconfederale 28 giugno 2011 all’art. 8 d.l. n. 128/2011, in Carinci F. (a cura di), Contrattazione in deroga, Milano, 2012, p. 103. 7 Cfr., da ultimo, espressamente sul punto, Trib. Roma 13.5.2013, secondo cui «le Confederazioni sottoscriventi l’A.i. del 28.6.11, dopo essersi impegnate ad attenersi al predetto Accordo … [hanno] inteso anche obbligarsi per il fatto del terzo (art. 1381 c.c.), cioè obbligarsi a far rispettare il contenuto dell’Accordo da parte delle proprie associazioni di categoria. Queste ultime, pur se strutturalmente collegate alte Confederazioni nazionali, devono ritenersi a tutti gli effetti soggetti autonomi, dotati di una propria ed autonoma struttura interna e di un proprio organo rappresentativo e quindi, come autonomi centri di imputazioni giuridiche attive e passive, ben possono essere considerati “terzi” ai fini che qui rilevano».
2. In tale, variegato, contesto regolativo, significativo è stato l’impatto sulle nostre relazioni
sindacali del deflagrare delle divisioni sindacali: dapprima con gli accordi “separati” sulle regole
del 22 gennaio 20098 e del 15 aprile 20099; poi, con i rinnovi separati dei metalmeccanici e del
terziario10; infine con la vicenda FIAT.
Malgrado il dissenso a livello intercategoriale, nei settori “a rinnovo unitario”, la disciplina delle
r.s.u. ha dunque continuato ad essere individuata in base all’a.i. 20.12.1993, come recepito nei
c.c.n.l.
Al contrario, nei settori a rinnovo non unitario, le divisioni sindacali sopra evocate hanno indotto
rilevanti ricadute sul funzionamento dell’istituto di rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro; e
ciò, anche in ragione della scelta (fatta propria da taluni contratti) di non fare salve (come era invece
accaduto nelle tornate precedenti11) le prerogative sindacali anche a favore dell’associazione
sindacale dissenziente.
Così, ad esempio, nel c.c.n.l. separato metalmeccanico 2009 la r.s.u. sopravvive formalmente, ma il
sindacato dissenziente (Fiom) ne esce emarginato. Fiom mantiene, teoricamente, il diritto a
partecipare alla costituzione delle r.s.u., ex art. 4, lett. b), parte II, a.i.12 (richiamato dal c.c.n.l.13).
Ma, da un lato, perde il diritto al “terzo”, che è riservato ai soli sindacati firmatari di c.c.n.l.;
dall’altro, in concreto, difficilmente – dopo aver rifiutato di sottoscrivere il contratto a livello
nazionale - il sindacato dissenziente potrà accettare di rientrare in gioco a livello aziendale.
Ed ancor più problematica appare l’interpretazione del c.c.n.l. separato metalmeccanico-orafi del
23.9.2010 (la cui scadenza è stata differita, in forza di accordo 25.7.2013 al 31.12.2013), nel quale
la disciplina dell’a.i. 20.12.1993 è (sì) espressamente richiamata; ma nel presupposto (esplicito) di
una sottoscrizione (poi non intervenuta) del contratto, anche da parte di Fiom14.
8 Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali. 9 Per il settore dell’industria, cui si sono affiancate le omologhe intese separate dei settori artigiano (23.7.2009); agricolo (22.9.2009); servizi (18.11.2009). 10 C.c.n.l. 15.10.2009 per il settore metalmeccanico e ipotesi di accordo separato 5.12.2012; c.c.n.l. separato metalmeccanico-‐orafi del 23.9.2010 la cui scadenza è stata differita, in forza di accordo 25.7.2013 al 31.12.2013; c.c.n.l. separato nel settore terziario 26.2.2011. 11 Cfr. c.c.n.l. separato metalmeccanico 2003. Sulla legittimità di tali previsioni, cfr. Cass. 1.2.2005, n. 1892; Cass. 10.1.2005, n. 269; Cass. 27.1.2011, n. 1955. V. L. Mariucci, Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale: qualche idea per rilanciare il tema, in Rappresentanza, rappresentatività, sindacato in azienda e altri studi, Studi in onore di Mario Grandi, Padova, 2005, p. 469. 12 E cioè facendo sottoscrivere la propria lista elettorale da un numero di dipendenti pari al 5% dei lavoratori aventi diritto al voto. 13 Cfr. c.c.n.l. 15.10.2009, ove nella premessa della sezione II si legge: «Le parti stipulanti si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle Rappresentanze sindacali unitarie nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal Protocollo (…) del 23.7.1993 e dall'accordo interconfederale per la costituzione (…) del 20.12.1993…» 14 «Federorafi-‐Associazione Argentieri e Fim-‐Cisl, Fiom-‐Cgil, Uilm-‐Uil si danno atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle RSU ».
Tali rinnovi separati hanno, dunque, talora determinato un accantonamento della r.s.u., ed un
inaspettato revival delle r.s.a. (dei soli sindacati firmatari di c.c.n.l. separato), espressamente
regolate nel contratto (separato) stesso.
Non pare, tuttavia possano considerarsi “r.s.a.” (con tutte le ricadute che ciò comporta, anche ai
sensi della stipula di accordi “di prossimità” ex art. 8 d.l. n. 138/2011) quelle15 disciplinate dal
contratto collettivo specifico stipulato in FIAT nel dicembre 2011, attraverso il “velo” di un’intesa
endosindacale allegata (allegato n. 6). Poiché nella disciplina dell’istituto (quale emerge in
particolare dal regolamento unitario 1.2.201216) non è lasciato alcuno spazio all’iniziativa dei
lavoratori; che invece – ancorché interpretata “con larghezza” dalla giurisprudenza - appare un
presupposto indefettibile per la costituzione di r.s.a. ex art. 19 Stat. lav.
3. In tale, problematico, contesto irrompe dunque lo storico accordo del 28.6.2011 (così come gli
accordi omologhi nei restanti settori)17 diretto a dettare nuove regole in materia di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
L’accordo 28.6.2011, di per sé, non detta nuove regole in tema di struttura delle rappresentanze
sindacali, ed anzi richiama espressamente le «regole interconfederali vigenti» in tema di r.s.u.
confermando la vigenza dell’a.i. 20.12.199318.
Esso non è tuttavia neutro rispetto alla disciplina della rappresentanza sindacale sui luoghi di
lavoro, in quanto attesta la sostanziale coesistenza, nell’ambito di propria applicazione, di entrambi
i modelli di rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro: quello legale di cui all’art. 19 Stat. lav. e
quello negoziale di cui all’a.i. 20.12.1993 (espressamente richiamato dall’art. 4), riconoscendo
piena legittimità alle r.s.a. «anche in proiezione futura, andando, quindi, oltre alla funzione
decrescente e residuale dell’accordo del ‘93»19.
L’accordo 28 giugno (a differenza dell’a.i. 20.12.1993) omette di individuare quali soggetti della
contrattazione aziendale le centrali sindacali territoriali (salvo che per le intese derogatorie, ex art.
7), privilegiando la r.s.u., o le r.s.a.; scelta, questa, che pare in grado di favorire il riassorbimento
delle divisioni sindacali di categoria, a livello di contrattazione aziendale.
Quanto ai criteri decisionali, come noto, l’a.i. 28.6.2011 prevede per la r.s.u. il criterio di
maggioranza in base al numero dei componenti, rendendo così esplicito un criterio che era già
implicitamente desumibile dagli accordi del 1993 (nel rispetto del metodo collegiale). Le decisioni
15 Cui è dedicato – nel presente convegno -‐ un apposito intervento, e su cui dunque non ci si sofferma. 16 Accordo di regolamentazione per la elezione e il funzionamento delle r.s.a./r.l.s. nel gruppo FIAT, del 1.2.1012. 17 Cfr. supra. 18 Resta, dunque, ferma, anche la clausola del “terzo riservato” di cui all’a.i. 20.12.1993. 19 Nota della CISL del 29.6.2011, in www.dirittisociali.it ; identiche osservazioni in G. Santini, 28 giugno 2011: come cambiano le relazioni industriali italiane? Opinioni a confronto, in Dir. rel. ind., 2011, p. 66.
delle r.s.a., sono invece assumibili separatamente, secondo le regole proprie di ciascuna di esse «per
poi venire assemblate in forza del peso ponderato delle stesse, in termini di deleghe acquisite
nell’anno precedente»20. Viene conseguentemente prevista la durata triennale anche delle r.s.a.,
legittimate a sottoscrivere l’accordo.
In sostanza, la menzione negli artt. 4, 5, dell’a.i. tanto delle r.s.u., quanto delle r.s.a. quali agenti
negoziali, accompagnata dalla previsione di distinte regole per la decisione a maggioranza da parte
di tali organismi, con effetto nei confronti di tutto il personale in forza (nei limiti di efficacia
soggettiva consentiti dalla natura negoziale della fonte) non legittima affatto la coesistenza,
all’interno di una medesima unità produttiva, di r.s.a. e di r.s.u. delle associazioni sindacali
espressione delle confederazioni (a seconda delle convenienze e degli equilibri, di volta in volta
raggiunti), ma – al contrario - rimette ai diversi settori (e dunque alla contrattazione di categoria) la
scelta di quale sistema adottare. L’accordo interconfederale prende cioè atto della non completa
transizione dalla r.s.a. alla r.s.u. in tutti i settori. Rinuncia a costituire la “cabina di regia” di livello
interconfederale, valorizzando invece il decentramento della disciplina dell’istituto verso il livello
nazionale di categoria. E definisce un «significativo pluralismo dei modelli di rappresentanza,
facendo evolvere, senza cancellarlo, l’accordo del 1993»21.
L’accordo consacra dunque la legittimità di scelte diverse da quelle del 1993, quali quelle
recentemente intervenute a livello categoriale e aziendale, e non tralascia di dettare regole perché,
anche nei settori ove manchi un agente sindacale negoziale unitario, possa comunque addivenirsi ad
un accordo unitario, in forza del convergere, sulla coalizione sindacale, della maggioranza dei
consensi (espressi tramite le deleghe) del personale dell’unità produttiva.
Se ne trae in definitiva l’impressione di un rafforzamento del sistema delle r.s.u. in quei settori ove
l’istituto ha dimostrato una sua vitalità, potenzialmente in grado di contrastare il latente processo di
“frantumazione” cui l’organismo è stato sottoposto ad opera di certa parte di dottrina e
giurisprudenza ed anche di certa parte della contrattazione collettiva, con inevitabile
annacquamento del suo carattere unitario e collegiale. E, al contempo, di una piena legittimazione –
anche negoziale - delle r.s.a., nei settori ove la transizione verso il sistema delle r.s.u. non si è mai
completamente realizzata.
4. Peraltro, l’art. 4 a.i. 28.6.2011, nel sancire l’efficacia nei confronti “di tutto il personale” e di
tutte le organizzazioni sindacali espressione delle confederazioni stipulanti, del contratto aziendale 20 F. Carinci, L’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, armistizio o pace? in W.P. C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 125-‐2011., p. 22. In tal caso, su richiesta di una confederazione, o del 30% degli aventi diritto al voto, le r.s.a. possono, nel breve termine di 10 giorni, promuovere referendum tra i lavoratori che – con la partecipazione del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto – può respingere, a maggioranza, l’intesa stessa. 21 Nota della CISL del 29.6.2011, cit., p. 66.
sottoscritto dalla maggioranza dei membri delle r.s.u. «elette secondo le regole interconfederali
vigenti» fa senz’altro riferimento alla r.s.u. unitaria di cui all’a.i. 20.12.1993, come esattamente
recepita nella contrattazione di categoria, anch’essa unitaria; nella quale, cioè, le componenti
sindacali facenti capo alle diverse organizzazioni sindacali espressione delle confederazioni
firmatarie, trovino – tutte - equilibrata espressione, secondo le regole prefigurate dall’accordo.
Dunque, in caso di stipula di c.c.n.l. separato, che recepisse, comunque, i principi di cui all’a.i.
28.6.2011, le “rappresentanze sindacali” “separate” disciplinate dal c.c.n.l. stesso non potrebbero
stipulare “a maggioranza” ex art. 4, con effetto anche nei confronti dei lavoratori aderenti al
sindacato dissenziente; ed anzi, le stesse federazioni firmatarie potrebbero optare, nel c.c.n.l. per il
sistema statutario delle r.s.a., senza disattendere i contenuti dell’a.i.
Discorso in parte analogo può farsi, poi, con riferimento alla contrattazione “di prossimità”: gli
organismi di rappresentanza prefigurati dal c.c.n.l. separato non sarebbero certo “operanti in
azienda… ai sensi degli accordi interconfederali vigenti” (art. 8 d.l. n. 138/11). E dunque non
sarebbero legittimati alla contrattazione di prossimità; salvo che non si tratti di genuine r.s.a. (di
sindacato comparativamente più rappresentativo), costituite ad iniziativa dei lavoratori. Ciò che
porta a escludere, come si è anticipato, che le strutture di rappresentanza prefigurate dal c.c.s.l.
separato FIAT possano essere protagoniste della contrattazione di prossimità.
5. Quanto all’intesa 31.5.2013 (e alle omologhe, dei diversi settori), essa rende ancor più esplicito il
ruolo di mera “cornice” del livello negoziale interconfederale, facendo espresso rinvio ad una
successiva regolamentazione per l’attuazione dei principi in essa contenuti.
Per quanto qui di interesse, l’intesa ribadisce l’importanza delle elezioni delle r.s.u. nel determinare
la “rappresentatività” del sindacato; prefigura l’abolizione del terzo riservato e rafforza il rapporto
tra componente di r.s.u. e sindacato di appartenenza, con la previsione che il cambiamento di
appartenenza sindacale del membro di r.s.u. ne determinerà (ove tale regola sia recepita dai c.c.n.l.)
la decadenza22. Viene poi precisato che il passaggio alle elezioni delle r.s.u. potrà avvenire solo se
definito unitariamente dalla federazioni aderenti alle confederazioni “firmatarie” dell’accordo
stesso. Esplicitando, così, il principio secondo il quale (in particolare ai fini della contrattazione “ex
art. 4” a.i. 28.6.2011) la r.s.u. potrà essere solo “unitaria”; e non già frutto di accordi separati.
Viene al contempo rafforzata la clausola di salvaguardia: le organizzazioni sindacali aderenti alle
confederazioni firmatarie, o che comunque aderiscano all’intesa stessa rinunciano a costituire r.s.a.
(tramite il recepimento della clausola di salvaguardia nella contrattazione di categoria) non solo
22Sull’ambiguità di tale previsione, cfr. F. Carinci, Adelante Pedro, con judicio: dall'accordo interconfederale28 giugno 2011 al Protocollo d'intesa 31 maggio 2013 (passando per la riformulazione “costituzionale” dell'articolo 19, lettera b, St.), in Dir. rel. ind., 2013.
nelle unità produttive dove esse abbiano partecipato alle elezioni della r.s.u.; ma anche in tutte le
unità produttive dove la r.s.u. sia (o sia stata) comunque costituita.
Ora, la previsione in commento (clausola di salvaguardia di cui all’a.i. 31.5.2013) fa menzione di
una possibile adesione all’intesa 31.5.2013 da parte di associazioni terze (“di base”, diverse da
quelle aderenti alle confederazioni firmatarie); non è chiaro, però, quale possa essere l’interesse di
quest’ultime all’adesione stessa: ed infatti, allo stato, l’adesione all’intesa 31.5.2013 non è requisito
necessario perché i sindacati di base possano partecipare alla costituzione di r.s.u.23. Né, a ben
vedere, essi trarrebbero, dall’adesione, alcun evidente beneficio: la certificazione della
rappresentatività utile per essere ammessi alla contrattazione collettiva nazionale pare, infatti,
appannaggio delle sole organizzazioni aderenti alle confederazioni stipulanti. Sicché, in definitiva,
solo le organizzazioni aderenti alle confederazioni che diventano “parti” dell’intesa sottoscrivendola
con il consenso di tutte le controparti24 sembrano avere titolo (quando l’intesa sarà attuata) a vedere
“misurata” la propria rappresentatività, ai fini dell’ammissione alle trattative.
Pare, dunque probabile che le modifiche all’a.i. 20.12.1993 (ad esempio in tema di “cambiamento
di appartenenza sindacale” del membro di r.s.u.) prefigurate dall’intesa saranno piuttosto
implementate dai c.c.n.l. in sede di disciplina dell’istituto.
6. Alla luce di tali premesse, ben si comprende il carattere estremamente variegato che la disciplina
delle r.s.a./r.s.u. mantiene, tutt’oggi, nella contrattazione di categoria, pur dopo la stipula degli
accordi interconfederali 28.6.2011- 20.4.2012 e delle intese 31.5-18.9.2013.
Così, in sostanza, in taluni settori a rinnovo unitario si è perpetuata la scelta a favore di r.s.a. “di
sigla”: talora in via transitoria25, talaltra, invece invece “a regime”26.
Taluni contratti si sono limitati a tenere fermo il sistema delle r.s.u., senza introdurre specifiche
novità per adeguarsi al contenuto dell’a.i. 28.6.201127, o tutt’al più recependo i contenuti della
clausola 7 dell’a.i. 28.6.201128.
23 I sindacati di base, con seguito del 5% in azienda possono partecipare all’elezione delle r.s.u., aderendo ai contenuti dell’a.i., e rinunciando a costituire proprie r.s.a., ex art. 8 a.i. 20.12.1993. 24 Questa è, del resto, l’unica modalità di “adesione” prefigurata dall’intesa 18.9.2013 del settore cooperativo. 25 C.c.n.l. Imprese di vigilanza privata stipulato in data 8.4.2013 tra Assiv, Legacoop Servizi, Federlavoro e Servizi, Agci Servizi e Filcams-‐Cgil, Fisascat-‐Cisl, ove all’art. 15 si legge che «sino alla costituzione della r.s.u. trovano applicazione le norme riferite alle rappresentanze sindacali aziendali». 26 C.c.n.l. 14.7.2011 per i quadri, impiegati, operai dipendenti delle compagnie di trasporto aereo operanti in Italia ed aderenti alla Fairo, art. 3. 27 Ipotesi di accordo 16.1.2013, del settore “fiori recisi” che perpetua la disciplina di cui al c.c.n.l. 7.7.2010.; c.c.n.l. 22.1.2013, (chimici, energia e petrolio) che perpetua l’istituto della r.s.u.; accordo di rinnovo chimici vetro industria 19.7.2013; ipotesi di accordo 25.7.2013 chimici piccola media impresa; c.c.n.l. edilizia e cemento del 2013, stipulato tra Federmaco e Feneal-‐Uil, Filca-‐Cisl, Fillea-‐Cgil, ove si legge che «titolari e competenti per questo livello di contrattazione, in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato le r.s.u., costituite ai sensi dell'Accordo interconfederale 20-‐12-‐1993, e i sindacati territoriali delle Organizzazioni stipulanti e, dall'altro, le Direzioni aziendali assistite dalle Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti»; c.c.n.l. 11.9.2013, settore
Altri settori si sono apertamente discostati dalle previsioni degli accordi interconfederali del 2011
(anche per quanto riguarda la misurazione della rappresentatività, ai fini della stipulazione del
c.c.n.l.); così ad esempio nel settore del credito, il recente rinnovo 19.1.201229 affida la competenza,
in ordine alla contrattazione aziendale, agli specifici organismi sindacali già disciplinati dal c.c.n.l.
200730. O, ancora, il rinnovo degli elettrici accoglie, bensì, il modello delle r.s.u. (art. 3, co. 14) e la
disciplina delle clausole di uscita di cui all’art. 7 a.i. 28.6.2011. Ma si discosta dall’a.i. 28 giugno
nell’individuazione dei soggetti titolari della contrattazione a livello aziendale31.
Altri settori si sono, poi, limitati a fare riferimento alla “r.s.a./r.s.u.”32. O hanno richiamato
integralmente il sistema di cui all’a.i. 28.6.201133 (ed omologhi accordi in tema di rappresentanza,
propri dei diversi settori)34; senza, tuttavia, sciogliere l’alternativa tra contratto stipulato dalla r.s.u.,
a maggioranza, o dalla r.s.a., a maggioranza delle deleghe35 (salvo referendum oppositivo)36.
edilizia, legno, sughero che non innova quanto già stabilito dal c.c.n.l. 12.5.2010, all’art. 2.2; ipotesi di accordo 3.5.2013, edilizia e lapidei che non innova sul punto, rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l. 24.5.2010 e 17.4.2008; c.c.n.l. 15.11.2012 per i dipendenti da imprese esercenti servizi ambientali, art. 59 e all. 10. 28 Ad esempio affidando a r.s.u. e organizzazioni territoriali la stipula delle intese in deroga. Art. 3, co. 14 ipotesi di rinnovo 18.2.2013 chimici, settore elettrico; cfr. art. 6 verbale di accordo 27.10.2012, per l’industria alimentare. Cfr. anche testo unico per le elezioni della r.s.u. nel settore industria alimentare 13.1.2012. 29 Art. 6 c.c.n.l. 19.1.2012 del settore del credito, stipulato tra Abi, Dircredito-‐Fd, Fabi, Fiba-‐Cisl, Fisac-‐Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca, ove si legge che «tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto si impegnano al rispetto, ad ogni livello, del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora il relativo accordo di rinnovo sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che rappresentano il 55% dei lavoratori iscritti, destinatari del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 9 (che aggiunge l’art. 26 bis al c.c.n.l.8.12.2007, «i contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/ e vincolano tutte le organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli organismi sindacali -‐ legittimati a trattare ai sensi delle norme vigenti -‐ che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti. La rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale si determina considerando il numero dei lavoratori iscritti presso l'azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell'art. 4 dell'accordo 7 luglio 2010». 30 C.c.n.l. 8.12.2007, art. 26, la contrattazione integrativa avviene tra l’azienda ed «apposite delegazioni sindacali costituite -‐ per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto collettivo di lavoro -‐ da dirigenti delle Rappresentanze sindacali aziendali, in numero non superiore a tre, anche congiuntamente ad altri dirigenti sindacali dell'Organizzazione stessa, in numero non superiore a due». 31 Affidata «alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti e alle r.s.u. ovvero, per le aziende più complesse, …. ai soggetti di volta in volta individuati per i singoli istituti dal contratto collettivo nazionale di lavoro»; c.c.n.l. elettrici 18.2.2013. Cfr. L. Lama, Rinnovo elettrici: potenziato il ruolo della contrattazione aziendale, in Dir. rel. ind., 2013. 32 Rinnovo del settore cooperativo; ipotesi di accordo 22.5.2013 settore commercio farmacie pubbliche, artt. 51, ove si legge che «titolare della competenza negoziale per le materie che precedono è di norma la r.s.u./r.s.a. assistite congiuntamente dalle OO.SS. territoriali»; c.c.n.l. Poligrafici e spettacolo, ippodromi e totalizzatori 11.1.2013, ove nell’articolo intitolato “rappresentanze sindacali aziendali” si legge, da un lato, un richiamo alle norme dello statuto dei lavoratori; dall’altro, le parti «concordano sul riconoscimento delle r.s.u.». 33 Ipotesi di accordo 22.9.2012 per il settore chimico farmaceutico, tra Federchimica, Farmindustria e Filctem-‐Cgil, Femca-‐Cisl, Uilcem-‐Uil, ove, alla voce «Qualità delle Relazioni Industriali: esigibilità e fruibilità del CCNL» si prevede che «a tal fine le Parti si impegnano a dare piena attuazione all’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 sui temi della rappresentanza e delle r.s.u.». 34 C.c.n.l. 2.7.2013, poligrafici e spettacolo, “considerazioni preliminari”, ove si legge che le parti «si richiamano all’accordo 20.4.012 nella prospettiva di offrire un quadro certo e definito di regole condivise e vincolanti per tutte le parti». 35 C.c.n.l. 13.2.2013, Panificatori; Cfr. c.c.n.l. trasporto aereo 2.8.2013, art. 2.
L’ambiguità è, poi, ulteriormente accresciuta in quei settori ove la disciplina interconfederale in
tema di rappresentanza (a.i. 20.4.2012 Confapi-CGIL, CISL, UIL) è stata “recepita” con ipotesi di
accordo separato37: dunque, da un lato, sottraendosi alla necessaria scelta tra r.s.a./r.s.u. che l’a.i.
demandava al livello nazionale; dall’altro, inficiando completamente tale sistema unitario (a.i.
20.4.2012), il cui funzionamento non è certo compatibile con un rinnovo separato (ipotesi di
accordo 30.7.2013).
È chiaro, però, che il sistema di rappresentanza delineato da tali contratti (che non optano né per
r.s.a., né per r.s.u.) non è in linea con gli accordi interconfederali 2011-2012, i quali demandano alla
contrattazione di categoria la scelta (non ulteriormente eludibile) in ordine a quale sistema di
rappresentanza adottare. L’avallo, dato dai c.c.n.l. alla compresenza, in un medesimo contesto, di
r.s.u. e r.s.a. potenzialmente antagoniste, entrambe appartenenti a sindacati firmatari del c.c.n.l.
determina, invece, una vera e propria “dissolvenza della clausola di salvaguardia”, ed evidente
impasse nella contrattazione aziendale.
Quanto alle intese del 2013, il loro impatto sulla disciplina delle strutture di rappresentanza, di cui
ai c.c.n.l. è, ad oggi, alquanto limitato: i primi rinnovi contrattuali, si sono, per lo più, limitati a
esplicitare l’impegno ad adeguarsi alle intese38, o a un formale richiamo alle stesse, contraddetto,
però, dal pieno avallo dato, al contempo, alle regole di rappresentanza già in vigore (comprensive,
ad esempio, della regola del “terzo riservato”)39. Vi è tuttavia qualche significativa eccezione: i
principi dell’intesa 31.5.2013 sembrano essere già stati recepiti nel c.c.n.l. Federambiente, per le
imprese dei servizi ambientali, tramite la stipula di apposito regolamento per l’elezione delle r.s.u.,
23.9.2013, che da un lato recepisce il principio della decadenza del membro di r.s.u. in caso di
36 Malgrado l’ambiguità, secondo l’interpretazione che pare preferibile, il riferimento è sempre solo alle r.s.a. dei sindacati firmatari del c.c.n.l., di durata triennale. Cfr. c.c.n.l. panificazione, 13.2.2013, allegato 1: «i suddetti contratti collettivi e le intese aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall’azienda». 37 Ipotesi di accordo separato 30.7.2013, Confapi-‐Fiom per i lavoratori addetti alla piccola media industria metalmeccanica e installatori di impianti, sottoscritto dalla sola Fiom. A tale ipotesi di accordo si contrappone l’ipotesi di accordo separato 1.10.2013 Confimi-‐Fim, Uilm. 38 Così ad es. c.c.n.l.13.5.2013 per settore cooperativo, ove si legge che «le parti, in sede di stesura del testo contrattuale, si impegnano ad armonizzare ed integrare i testi di cui alla Premessa e alla Sezione terza del CCNL. alla luce delle modifiche ed integrazioni che saranno definite dagli Accordi interconfederali, sottoscritti dalle Associazioni Cooperative con le Organizzazioni Sindacali. Eventuali ulteriori accordi che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni delle categorie firmatarie il presente CCNL e successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale, saranno oggetto di esame tra le parti al fine di armonizzare, senza oneri né vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite». L’intesa per il settore cooperativo è stata poi stipulata in data 18.9.2013. 39 Cfr. c.c.n.l. 20.6.2013, Trasporti, Autorimesse, noleggio, che, pur richiamandosi all’intesa 31.5.2013, perpetua l’alternativa r.s.a./r.s.u. di cui all’art. 5 c.c.n.l. 2010: «le oo.ss. firmatarie il presente accordo, anche alla luce del recente accordo interconfederale sulla rappresentanza siglato il 31 maggio 2013 si impegnano a dare seguito a quanto convenuto nel vigente art. 5 del CCNL 18 dicembre 2010».
modifica di appartenenza sindacale; dall’altro accoglie il principio proporzionale nella
composizione della r.s.u., sia pure mediato da un “patto di solidarietà tra federazioni stipulanti”.
7. Il deflagrare delle divisioni sindacali ha poi indotto un altro – rilevantissimo – effetto nel
panorama delle nostre relazioni sindacali: come noto, infatti, l’esclusione, in molteplici realtà, di
Fiom, sindacato “nei fatti rappresentativo”, dalla tutela “privilegiata” di cui all’art. 19 Stat. lav. è
stata all’origine della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 19 Stat. lav. “nella parte in
cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche
nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati
nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti
quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”40.
Si tratta di una pronuncia che, da un lato, lascia aperto il problema dell’individuazione di un criterio
selettivo della rappresentatività del sindacato, ai fini dell’accesso alle prerogative di cui al titolo III
dello Statuto, nel caso di «mancanza di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva»41: né
è chiaro, come la partecipazione alle trattative possa essere criterio selettivo adeguato allorché
“altri” abbia stipulato il contratto, e non, invece, in caso mancata stipulazione (da parte di alcuno).
Dall’altro – come è stato notato - evoca lo strumento dell’art. 28 Stat. lav. a “baluardo” contro
un’“ingiustificata” esclusione dalle trattative42 di un sindacato di “acquisita rappresentatività”, pur
senza affermare l’esistenza di un vero e proprio diritto del sindacato all’ammissione alle trattative
(tanto da fare, ad alcuni dubitare che il potere di accreditamento possa, oggi, esercitarsi
nell’ammettere, o escludere il sindacato al tavolo del negoziato). Sul punto, spetterà alla
giurisprudenza accertare in modo rigoroso l’offensività della condotta denunciata (esclusione dalle
trattative), in particolare alla luce di «criteri di regolarità obiettiva rapportati alle condizioni e alle
prassi esistenti nel contesto sindacale di cui si tratta»43; ovvero del carattere “discriminatorio” della
condotta datoriale44.
40 Corte cost. n. 231/13. 41 Corte cost. n. 231/13. 42 Secondo A. Maresca, Prime osservazioni sul nuovo art. 19 Stat. lav.: connessioni e sconnessioni sistemiche, in Dir. rel., ind., 2013, p. 35, «il punto determinante (ma … non sufficiente) per stabilire l’avvenuta partecipazione del sindacato alle trattative è quello in cui l’azienda o l’associazione imprenditoriale accetta di essere parte della trattativa con il sindacato che ha avanzato la proposta, ma anche con altri sindacati che, pur non essendo tra i promotori dell’iniziativa, ne assumono eventualmente la conduzione. È evidente, invece, che se l’impresa decide (del tutto legittimamente …) di non prendere parte alla trattativa che, per questo, non sarà avviata, la presentazione della proposta del sindacato e la sua illustrazione non potrà assume alcun rilievo ai fini dell’applicazione del nuovo articolo 19». 43 T. Treu, Condotta antisindacale e atti discriminatori, Milano, 1974, p. 125. 44 Sul punto, cfr. anche la posizione di M. Meucci, Legittimo privare dei diritti il sindacato rappresentativo non firmatario di contratti, in www. filodiritto.it. Cfr. A. Maresca, Prime osservazioni, cit., p. 43, secondo cui tale passo della sentenza significa che « un sindacato dotato di un’oggettiva rappresentatività – derivante … dal riconoscimento acquisito nell’ambito del sistema di relazioni sindacali – può avvalersi della tutela dell’articolo 28 non certo per
Al di là di talune ambiguità e di qualche dubbio circa la linearità di un’argomentazione con la quale
la Corte, senza formalmente smentire sé stessa, ed anzi in invocata continuità con i propri
precedenti, addiviene alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 19 Stat. lav., e della necessità di
approfondire le inevitabili interrelazioni tra il dictum di Corte cost. n. 231/13, e la disciplina di cui
alle intese del 31.5.2013-18.9.2013 (una volta che le stesse verranno recepite nella contrattazione di
categoria), vero è che la sentenza n. 231/13 pone fine all’irragionevolezza del sistema di
rappresentanza legale sui luoghi di lavoro quale – sembra di potere affermare - risultava dal
combinato disposto dell’art. 19 Stat. lav. con l’art. 8 d.l. n. 138/2011.
Ed infatti, alla luce del nuovo quadro normativo (art. 8), la scelta (o no) da parte del datore di
lavoro di un certo sindacato quale controparte contrattuale non attestava più la forza del sindacato
stesso (la capacità di canalizzare il consenso dei lavoratori dell’unità produttiva), o invece la sua
“inefficienza”, poiché la legge (art. 8) introduceva meccanismi (efficacia ultra partes delle “intese
di prossimità” stipulate secondo un criterio maggioritario dalle rappresentanze sindacali aziendali, o
unitarie dei – soli - sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale o territoriale)
atti ad alterare quei rapporti di forza. Il mancato accoglimento delle rivendicazioni avanzate da un
dato sindacato per addivenire alla stipulazione del c.c.n.l. (o c.c.s.l.), o del contratto a livello
decentrato non denotava più, (dopo l’emanazione dell’art. 8) la scarsa forza rappresentativa di quel
sindacato agli occhi della parte datoriale (in quanto incapace di mobilitare sufficiente dissenso),
fintanto che il datore di lavoro potesse confidare – per l’applicazione di quelle condizioni ai
lavoratori iscritti al sindacato dissenziente – sull’efficacia derogatoria “erga omnes” della specifica
intesa, stipulata a livello aziendale con le sole r.s.a. (o r.s.u.) dei sindacati (comparativamente più
rappresentativi) firmatari, secondo un principio maggioritario. Essa dunque, sotto tale profilo
sembra segnare un significativo (primo) passo in avanti nel (ri)disegnare un sistema di
rappresentanza sindacale sui luoghi di lavoro compiuto e coerente.
accreditarsi come controparte nei confronti del datore di lavoro, ma piuttosto per reprimere un suo eventuale comportamento illecito».