La notizia di reato

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La notizia di reato

Il diritto fondamentale di una persona accusata di aver commesso unreato, è sicuramente quello di potersi difendere in maniera efficacepotendo conoscere e rappresentare al Giudice e agli inquirenti tutti glielementi di prova atti a contrastare l’ipotesi accusatoria. Tale(fondamentale) aspetto del diritto di difesa ha una centrale rilevanzacostituzionale nell’art. 111 Cost. e rappresenta un aspetto centrale (quellodella ricerca della prova a discarico) nella pianificazione e attuazione diuna valida (e spesso risolutiva) linea difensiva.

Attualmente il nostro codice di procedura penale prevede una decina diarticoli dal 391 bis al 391 decies finalizzati a disciplinare le attivitàinvestigative difensive. Elemento centrale all’interno di tale disciplina è lapossibilità per il difensore prevista dall’articolo 391 bis di avere deicolloqui o di ricevere delle dichiarazioni o assumere delle informazionidirettamente dalle persone informate sui fatti.

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La notizia di reato – indagini difensive – migliore difesa penale

Le fasi le indagini eliminare è segnata da un momento iniziale, quellodella acquisizione da parte della polizia giudiziaria o del pubblicoministero della notizia di reato e da un termine finale entro il quale leindagini debbono chiudersi, pena la inutilizzabilità degli atti compiutisuccessivamente. L’acquisizione della notizia di reato va documentataufficialmente, mediante la sua immediata iscrizione in un appositoregistro – il Registro delle Notizie di Reato o RGNR, appunto - tenutopresso l’ufficio del Pubblico Ministero. Prima dell’acquisizione dellanotizia di reato è in ogni caso possibile l’esecuzione di investigazioni daparte della polizia giudiziaria, eventualmente sotto la direzione delpubblico ministero, per accertare la ricostruzione di una vicenda storica;ma non sarebbero consentiti gli atti invasivi ad esempio le intercettazionie quelli coercitivi che presuppongono la già avvenuta acquisizione di unanotizia di reato ben determinata. Le indagini preliminari costituisconoper la polizia giudiziaria ed il pubblico ministero l’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla verifica della fondatezza della notizia di reato: è,infatti, solo in conseguenza di una valutazione positiva della fondatezzache sorge per il pubblico ministero il dovere di esercitare l’azione penale,formulando una richiesta al giudice, in alternativa alla richiesta diarchiviazione. La notizia di reato costituisce, pertanto, il presupposto difatto da un lato dell’esercizio dell’azione penale, dall’altro, prima ancora,delle indagini preliminari. Le modalità di acquisizione della notizia direato non possono essere ricondotti a schemi fissi stante la varietàtipologica delle segnalazioni, dalla comunicazione orale alla denunciascritta, alla valutazione critica di una notizia già diffusa dai mezzi diinformazione. Anche lo scritto anonimo può costituire il veicolo ditrasmissione di una notizia di reato per quanto il suo ricevimento noncomporti per il pubblico ministero i doveri che gli derivanodall’acquisizione di una denuncia o di un referto NON anonimi: l’articolo240 del codice di procedura penale, infatti, ne vieta l’acquisizione al

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fascicolo del procedimento (il fascicolo è quello dell’accusa pubblicaovviamente ove sono custoditi tutti i documenti delle indaginipreliminari), ma non sarebbe vietato al pm che non ritenga, come si dice,di cestinarlo di chiedere alla polizia giudiziaria lo svolgimento di indaginiper la verifica di una eventuale ipotesi di reato che, fino a successivoeventuale riscontro, rimane una mera congettura. Né in questo casopotrebbe parlarsi di utilizzazione dell’anonimo, vietata ai terminidell’articolo 333 del c.p.p., trattandosi del mero controllo della veridicitàdel suo contenuto, analogamente a quanto avviene per una notiziariferita confidenzialmente, o per una voce corrente del pubblico. Fermo ildivieto di iscrizione dello scritto anonimo nel registro di cui all’articolo335 del codice di procedura penale, il momento iniziale delle indaginipreliminari risulta segnato dalla rituale acquisizione, successiva edeventuale, della notizia di reato, le cui modalità di percezione sonoassolutamente irrilevanti, e alla quale la delazione anonima ha solooccasionalmente dato causa. Può ancora raccogliersi la distinzione,suggerita da alcuni autori, tra notizia qualificata, in quanto contenuta indocumenti ordinati ai quali il Legislatore ha riservato una disciplinaformale (denuncia querela richiesta eccetera) e notizia di reato nonqualificata, che è quella che perviene al pubblico ministeroinformalmente, o che viene appresa nella flagranza di reato al quale egliassista: nel caso di reato commesso in udienza la immediata percezionedel fatto reato da parte del pubblico ministero personalmente concorrecon l’acquisizione della notizia qualificata contenuta nel verbale redattodal pubblico ufficiale. L’articolo 330 del codice di procedura penaleannunciando che il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendononotizia dei reati di propria iniziativa, e ricevono le notizie presentate otrasmesse a norma degli articoli seguenti, è meramente illustrativo dellafunzione, limitandosi a una ovvia esplicitazione del dovere funzionale perentrambi di acquisirle. Tuttavia, mentre non presenta caratteri di novitàl’affermazione del dovere della polizia giudiziaria, la norma appareformulata in termini equivoci per l’organo del pubblico ministero tali dafar ritenere che sullo stesso pubblico ministero ricada il dovere, senzamargine alcuno di discrezionalità, di ordinare la iscrizione nel registro dicui all’articolo 335 del codice di procedura penale (il richiamato registrodelle notizie di reato) anche delle notizie direttamente e comunqueapprese ad esempio quelle riportate nella cronaca degli organi di

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stampa, con il risultato di una inevitabile paralisi dell’ufficio di segreteria.A respingere questa illogica conclusione induce però il comma cinquedell’articolo 20 del decreto del presidente della Repubblica n. 449 del1988 per il quale ogni magistrato addetto ad una procura dellaRepubblica che, fuori dall’esercizio delle sue funzioni, viene comunque aconoscenza di fatti che possono determinare l’inizio dell’azione penale,può segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio. Sembra, pertanto, potersidistinguere tra il prendere notizia del reato ed effettuare la relativaiscrizione nell’apposito registro, che resta una facoltà per il pubblicoministero per le notizie apprese fuori dall’esercizio delle funzioni, o acausa delle stesse, e l’acquisire la notizia nell’esercizio delle propriefunzioni giudiziarie, che è qualcosa di più, connotato dalla ufficialità edalla volontà di iscrizione conseguente ad un giudizio di fondatezza(tratto con note del redattore da “nuovo manuale pratico del processopenale” CEDAM 2002 – Fortuna, Dragone, Fassone, Giustozzi).

Il diritto fondamentale di una persona accusata di aver commesso unreato, è sicuramente quello di potersi difendere in maniera efficacepotendo conoscere e rappresentare al Giudice e agli inquirenti tutti glielementi di prova atti a contrastare l’ipotesi accusatoria. Tale(fondamentale) aspetto del diritto di difesa ha una centrale rilevanzacostituzionale nell’art. 111 Cost. e rappresenta un aspetto centrale (quellodella ricerca della prova a discarico) nella pianificazione e attuazione diuna valida (e spesso risolutiva) linea difensiva. Precedentemente al 2000,il nostro codice di procedura penale prevedeva un diritto alla prova deidifensori disciplinato in maniera davvero superficiale e delineato persommi capi in un articolo (il 38 disp. Att. C.p.p.) che era previsto,nemmeno all’interno delle norme del codice di procedura penale, bensìin quelle di disposizione di attuazione del codice stesso. Si trattava, comedetto, di una norma che in poche righe prevedeva o, per meglio dire,costringeva il fondamentale diritto alla prova contraria (rispetto a quelladell’accusa) dei soggetti incolpati di un reato. L’articolo in parolaprevedeva che i difensori potessero direttamente presentare al giudice leprove a discarico eventualmente da loro stessi assunte. Non vi eranessuna distinzione rispetto a prove testimoniali o prove documentali néerano in alcun modo disciplinate le modalità con le quali le stessedovessero o potessero essere assunte dal difensore. Nè era previsto

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nella norma un impiego ex lege delle predette prove né, del resto, eracontemplata alcuna possibilità di accedere ai luoghi teatro della vicendaper la quale pendeva il procedimento penale. L’impostazione dell’articolorichiamato era dovuta alla precedente impostazione del codice diprocedura penale secondo il quale, in sostanza, la difesa più che per ladocumentazione e la scoperta di prove a favore dell’incolpato, si basavasul mero contrasto e la contraddizione dell’ipotesi accusatoria (e delleprove ad essa connesse). E’ evidente come questa impostazione nongarantiva in modo alcuno quella parità tra accusa e difesa che è unprincipio costituzionale espressamente richiamato dall’articolo 111 dellaCarta fondamentale. Questo tipo di assetto è mutato radicalmente nel2000 con l’entrata in vigore della legge 397 che ha disciplinato in manieraattenta ed esaustiva il diritto del cittadino a difendersi provando. Primadi ogni osservazione dei singoli articoli inseriti dalla predetta legge nelcodice di procedura penale, occorre fare alcune importanti osservazioniin generale. Innanzitutto, è necessario sottolineare che le disposizionidella legge del 2000 non riguardano esclusivamente i soggetti imputati oindagati di aver commesso un reato; ma anche le persone offese dalreato medesimo e, aspetto davvero fondamentale, l’esercizio dellefacoltà e dei diritti di cui alla richiamata legge possono essere esercitatiin via preventiva mediante incarico scritto al difensore anche da parte dicoloro che al momento del conferimento dell’incarico stesso nonrisultano essere né formalmente indagati o imputati né formalmentepersone offese in un procedimento penale (in questa ultima ipotesi siparla di attività investigativa difensiva preventiva). È proprio la possibilitàdi esperire l’indagine difensiva preventiva che dimostra in manieradavvero chiara come il Legislatore del 2000 abbia inteso superare lavecchia impostazione data dal richiamato articolo 38 delle disposizioni diattuazione al codice penale, poiché si è passati da un sistema ove lapossibilità di acquisire la prova da parte del difensore era limitata apochi casi e comunque nella pendenza di un procedimento penale, a unadisciplina che prevede espressamente che l’attività investigativa deldifensore possa essere esercitata ancor prima che effettivamente siinstauri un procedimento penale. Attualmente il nostro codice diprocedura penale prevede una decina di articoli dal 391 bis al 391 deciesfinalizzati a disciplinare le attività investigative difensive. Elementocentrale all’interno di tale disciplina è la possibilità per il difensore

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prevista dall’articolo 391 bis di avere dei colloqui o di ricevere delledichiarazioni o assumere delle informazioni direttamente dalle personeinformate sui fatti. La legge prevede che tale tipo di colloquio può esseresvolto direttamente dal difensore, dai consulenti tecnici nominati dallostesso, o dall’investigatore privato e potrà svolgersi secondo diversemodalità ovvero potrà trattarsi di un incontro non documentato ovverodi dichiarazioni sottoscritte direttamente dalla persona che viene sentitadal difensore (o dai suoi ausiliari) o di un vero e proprio verbale redattodal difensore con l’annotazione delle domande e delle risposte date sullafalsa riga o, meglio, con una modalità identica quella prevista per ilverbale che viene redatto dagli organi di polizia giudiziaria per tutte lesommarie informazioni rilasciate da persone informate sui fatti. Inquesto ultimo caso, ci si rende immediatamente conto di comeeffettivamente la posizione del difensore sia sostanzialmente messasullo stesso piano rispetto a quella degli inquirenti. In tale ottica, bisognaimmediatamente sottolineare che qualsiasi sia il tenore e l’argomentodella trattazione in ordine alle indagini investigative difensive che suldifensore gravano legittimi, cogenti e fondamentali doveri di verità ecorrettezza, invero, nell’incontro con la persona informata sui fatti emassimamente nella redazione del verbale delle dichiarazioni dellamedesima, occorre che il difensore effettui ed assicuri una fedelissimaverbalizzazione e che in nessun caso eserciti pressione alcuna (diqualsivoglia natura) sulla persona sentita. È espressamente vietato dallalegge – pena la commissione quanto meno del reato di favoreggiamento- influire e modificare le dichiarazioni rese dalla persona sentita le cuiinformazioni verbalizzate e trascritte devono essere esattamenteidentiche a quelle rilasciate (e sottoscritte dalla parte sentita). Peraltro, ildifensore nel pieno rispetto della legge potrà eventualmente sentire e lapersona informata la prima volta tramite un colloquio non documentatoe solo successivamente decidere di incontrarla nuovamente per laverbalizzazione di quanto già in precedenza riferito. In ogni caso, unavolta effettuata la verbalizzazione o, comunque, ricevuta la dichiarazioneil difensore potrà decidere in totale autonomia e libertà l’ utilizzo faredegli elementi così raccolti. Sul difensore, invero, gravano i doveri di cuiabbiamo sopra accennato di totale fedeltà delle trascrizioni alledichiarazioni raccolte, ma l’avvocato non ha alcun dovere giuridico diprodurre e/o utilizzare le dichiarazioni raccolte.

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Altro diritto che il difensore può esercitare per la raccolta della prova afavore del proprio assistito, è la richiesta di documentazione allapubblica amministrazione. Inoltre, il difensore potrà accedere ai siti piùdisparati per documentare lo stato dei luoghi (che solitamente sarannoquelli ove è avvenuto il reato). E’ però importante sottolineare che ildifensore nell’esercizio dei poteri e dei diritti che abbiamo sin quiaccennato non ha alcun tipo di potere coercitivo tipico della poliziagiudiziaria o, comunque, dell’autorità giudiziaria. In sostanza, quindi, eglipotrà incontrare persone informate e richiedere documentazione dellapubblica amministrazione ed accedere a dei luoghi (per lo più privatipoiché per i pubblici il problema non si pone) solo ed esclusivamentecon la collaborazione di coloro che hanno il diritto o la facoltà diimpedire tali attività; ad esempio il difensore non potrà certo costringereuna persona informata dei fatti che non desidera incontrare il difensoremedesimo a rilasciare le dichiarazioni o addirittura a recarsi in studio. IlLegislatore ha quindi previsto la possibilità che il difensore si rivolgaall’autorità giudiziaria affinché la stessa “obblighi” con un provvedimentocoercitivo la persona - ad esempio - destinataria dell’invito ad incontrareil difensore. Quindi, l’avvocato che desidera parlare con una personainformata sui fatti dopo averla contattata formalmente per letteraraccomandata e avere ricevuto una diniego o non aver avuto alcun tipodi risposta, potrà avanzare un’istanza al pubblico ministero affinché sia ilpubblico ministero a convocare la persona contattata affinché ildifensore possa rivolgergli le domande ritenute necessarie. Non sfuggela delicatezza di tale soluzione poiché, innanzitutto, il difensore non ha lacompleta conoscenza di quello che la persona chiamata potrà riferirgli enel caso in cui si rivolgesse al pubblico ministero per l’emissione di uninvito al quale la persona non può opporre alcun diniego, rischia diricevere delle risposte pregiudizievoli per il proprio assistito cheverranno in quel caso verbalizzate da un ufficiale di polizia giudiziaria eche, quindi, entreranno (senza potere di scelta alcuno per il difensorecirca il loro utilizzo o meno) nel fascicolo del pubblico ministero. Quindi,se da un lato il legislatore ha previsto un meccanismo per il quale ildifensore attraverso il pubblico ministero può esercitare una sorta dipotere coercitivo, dall’altro si verifica una situazione in cui la scelta deldifensore di poter poi produrre o meno le dichiarazioni acquisite vienemeno; perché in caso di audizione coattiva ordinata dal pubblico

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ministero su richiesta del difensore, l’audizione si svolge presso gli ufficidella procura alla presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria cheverbalizzerà tutto quello che viene riferito dalla persona individuata econtattata per primo dal difensore. La documentazione inerente leindagini investigative sarà raccolta dal difensore in un apposito fascicoloche prenderà il nome proprio di fascicolo del difensore e ovviamentestiamo parlando di quella documentazione che il difensore pur dopoaverla attentamente e in maniera veritiera e con la massima curaraccolto, potrà decidere se produrre o meno all’autorità giudiziaria. Ilfascicolo del difensore potrà essere presentato dal difensore medesimoo al pubblico ministero o direttamente al giudice. E potrà esserepresentato in qualsiasi fase procedurale tanto durante le indaginipreliminari che successivamente nella fase di merito; tanto in ordine - adesempio - all’applicazione di misure cautelari tanto per la decisione sullacolpevolezza o meno dell’incolpato. Siamo di fronte, quindi, ad unadisciplina per certi aspetti ancora innovativa sebbene siano ormai 10anni e più che le norme sono state recepite dal codice di procedurapenale. Spesso è la stessa forma mentis dei difensori che per alcuniaspetti non sono ancora – diciamo - abituati a questo tipo di attività chesembra più padroneggiata (e molto probabilmente lo è effettivamente)dai colleghi d’oltreoceano. Inoltre, bisogna anche sottolineare che spessosi tratta di un’attività particolarmente laboriosa sempre e comunquemolto delicata e che, pertanto, incontra a volte le resistenze dell’assistitodal momento che si tratta di adempimenti che sicuramente sono semprepiuttosto onerosi dal punto di vista economico. C’è da dire, da ultimo,che la figura dell’investigatore privato che spesso è il professionista piùadatto per svolgere determinate attività, come ad esempio il rintraccio dipossibili testimoni o l’osservazione e la documentazione dei luoghi diinteresse investigativo, è una figura professionale che solo ultimamenteviene giustamente valutata per la sua preparazione ed importanza. Indefinitiva, dunque, la procedura penale mette a disposizione deldifensore coscienzioso e attento tutti gli strumenti per svolgerequell’attività difensiva che l’unione delle camere penali ha ritenutoassolutamente doverosa qualora se ne ravvisi la necessità e ipresupposti; ma l’attuazione pratica di tali attività, ancora oggi dopo undecennio dall’entrata in vigore della legge 397 del 2000, non si può diredel tutto priva di ostacoli e generalmente diffusa tra i professionisti del

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settore (e correttamente valutata dai Giudici).

La passata esperienza dell’avvocato de Lalla in una rinomata agenziainvestigativa milanese nonché i plurimi corsi di aggiornamento inmateria di indagine investigativa difensiva a cui l’avvocato partecipa,permettono all’Avv. de Lalla ed allo Studio da lui diretto, di potersiavvalere di qualificati investigatori privati e – soprattutto – di sapereconcretamente ed opportunamente attuare tutti quegli adempimentiinvestigativi per la migliore difesa dell’assistito.

È concettualmente assai arduo definire quale sia la migliore difesa perun soggetto coinvolto in un procedimento penale. Innanzitutto, occorrefare una distinzione basata sulla posizione del soggetto che si rivolge alprofessionista: persona offesa dal reato o indagato/imputato ovverosoggetto nei confronti del quale vengono svolte le indagini preliminari osi è instaurato un processo penale. In questa sede si analizzeràprincipalmente e per sommi capi (rinviando per i singoli argomenti allealtre pagine del sito) la posizione di colui che è ritenuto responsabile diun fatto-reato e nei confronti del quale vengono svolte le indagini daparte della polizia giudiziaria diretta dal ministero. In ogni caso, ilconcetto generale è che l’assistenza di un difensore deve esserenecessariamente volta alla migliore e, quindi, più completa tutela deidiritti e degli interessi del cliente (ovviamente, qualsiasi sia l’accusamossagli e con totale impegno qualora la natura dell’incolpazione sia ditale gravità e riprovevolezza anche morale – si pensi ai reati sessuali neiconfronti dei minori - da rendere viepiù prevedibile una lesione dei dirittidell’assistito innocente fino a prova contraria). In tale ottica è necessarioche il difensore studi la migliore strategia che nel pieno rispetto dellaprocedura penale e del diritto penale sostanziale assicuri, come detto, lapiù estesa tutela della posizione dell’assistito. Ovviamente, nella praticaquotidiana, si potranno presentare al difensore delle situazioni in cui –preso atto dell’inconfutabilità della prova a carico - la migliore difesa èquella che assicura la massima riduzione del danno essendo di fattoimpossibile che colui che è indagato o imputato esca del tutto indennedal procedimento penale. Invero, in tali situazioni, ovvero quando laresponsabilità penale non può essere del tutto confutata, l’assistenzaprofessionale del difensore sarà comunque di fondamentale importanza

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e potrà definirsi “la migliore” quando riuscirà a limitare al massimo leconseguenze negative (sul piano del diritto) dell’incolpato.

Il primo adempimento fondamentale per la migliore difesa èsicuramente il colloquio con il cliente. Tale colloquio si potrà svolgere opresso lo Studio del difensore o presso il carcere qualora il soggetto siaristretto in regime di custodia cautelare. In entrambi i casi è proprio ilprimo colloquio con il cliente (ed anche i successivi ovviamente) chefornisce al difensore i primissimi spunti per individuare e approfondireuna linea difensiva. Naturalmente, occorre che il difensore abbia lapreparazione tecnica, l’intelligenza, l’esperienza “sul campo” e l’accortezzadi sondare e chiedere al proprio assistito le notizie più utili perl’organizzazione della sua difesa poiché (nella maggior parte dei casi) nonè pensabile che il cliente (tanto se ristretto ovvero in una situazionepsicologica di grandissimo stress), possa spontaneamente e senza gliopportuni interrogativi e le necessarie richieste riferire al difensore lenotizie utili per la migliore difesa tecnica. Sta quindi al difensore porre ledomande ed impostare l’intervista nel modo migliore per avere lemigliori risposte per approntare una buona strategia difensiva. A seguitodel colloquio con il proprio assistito e della eventuale visione didocumentazione fornita al difensore direttamente dal cliente, è spessonecessaria un’attività dell’avvocato tesa a reperire elementi a discaricoovvero prove e indizi in contraddizione con la tesi accusatoria. È, dunque,spesso in questa fase che il difensore si deve impegnare in un’attività diindagine investigativa difensiva che può concernere sia l’audizione dieventuali persone informate sui fatti sia il reperimento didocumentazione sia l’ispezione dei luoghi o cose pertinenti al reatononché la nomina di uno o più consulenti tecnici per l’analisi di aspettidella vicenda che richiedono una preparazione particolare. Bisognasottolineare ancora una volta che questa attività di indagine investigativadifensiva prende spunto e deve essere corroborata dal continuo contattotra difensore ed assistito poiché il primo potrà decidere quali elementiapprofondire ed acquisire a seguito delle indicazioni poste dall’indagatoo imputato e sollecitate dal difensore medesimo. Altro aspetto dirilevante importanza affinché la difesa di una persona sia effettivamenteesauriente ed efficace, è la conoscenza da parte dell’incolpato medesimodi tutti i documenti dell’indagine (o del processo) a suo carico. Èimportante quindi che a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini

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preliminari secondo il disposto dell’articolo 415 bis c.p.p. che il difensoreestragga copia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblicoministero ovvero di tutti quegli atti che rappresentano il compendioaccusatorio a carico dell’indagato. Una volta effettuate le copie di tutti gliatti richiamati è di fondamentale importanza che il cliente ed il difensoreesaminino tutto il coacervo accusatorio in maniera tale che alla luce delpredetto studio il cliente possa rispondere a tutti gli eventualiinterrogativi del difensore inerenti i documenti del pubblico ministero alfine di arricchire ed aggiornare la linea difensiva già fino a quelmomento realizzata e che necessiterà (come spesso capita) di unaggiornamento alla luce di tutti quegli elementi ignoti fino allaconsultazione del fascicolo del pubblico ministero ovvero solitamente –come detto - fino alla notifica dell’avviso di conclusione delle indaginipreliminari. Sovente, accade l’evenienza inaccettabile (oltre cheperniciosissima per la strategia difensiva ovvero per il cliente stesso), chel’indagato/imputato ignori gli elementi raccolti a suo carico dallaPubblica Accusa! La partecipazione attiva dell’assistito è di primariaimportanza anche in ordine alla scelta del rito per la celebrazione delprocesso vero e proprio. Ovviamente, sarà il difensore ad illustrare alcliente le caratteristiche e i concreti vantaggi o potenziali svantaggi dideterminati riti speciali (ad esempio patteggiamento o giudizioabbreviato); ma, naturalmente, l’ultima parola circa la scelta di uneventuale rito alternativo sarà quella del cliente. Cliente, lo ripetiamo,che ha il diritto di essere puntualmente informato dal difensore circa lecaratteristiche e gli aspetti salienti del rito ordinario e/o di eventuali ritialternativi. Il compito che il difensore deve assolvere con la massimapuntualità è anche e soprattutto l’illustrazione al cliente di ogni aspettodella procedura ed effettuare delle proiezioni di massima alla luce dideterminate scelte strategiche (ovviamente l’avvocato non potràassicurare in alcun modo l’esito di un processo o di una indagine ma,semmai, ipotizzare i possibili esiti più probabili). Anche la citazione dieventuali testimoni nel processo può essere efficacemente effettuata daldifensore solo con l’ausilio da parte dell’assistito. Bisogna quindisottolineare che la migliore difesa passa necessariamente per unacontinua collaborazione tra difensore e assistito che deve esserecostantemente informato dal difensore di circa l’evoluzione delprocedimento penale a suo carico e messo in condizione di conoscere

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materialmente gli atti che così direttamente lo riguardano. Naturalmente,l’auspicabile collaborazione potrà realizzarsi solo con l’attenzione, lasincerità, la puntualità (anche in ordine ad eventuali oneri economici) e latotale disponibilità dell’assistito. Spetterà ovviamente al difensoreillustrare tutte le ipotesi possibili alla luce di una corretta applicazione edinterpretazione del diritto procedurale e sostanziale nonché individuarele eventuali modalità più convenienti per la difesa nonché lapreparazione di una strategia difensiva duttile che tenga conto di ognipossibile (e probabile) risvolto.

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[Avvocato Giuseppe M. de Lalla]

Copyright © 2014 [Giuseppe M. de Lalla]

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About the Author

Dopo una lunga esperienza quale dipendente di un’affermata AgenziaInvestigativa milanese, l’avvocato de Lalla si laurea a Milano pressol’Università Statale di Milano con una tesi in medicina legale dal titolo“Cocaina: produzione, traffico, trattamento riabilitativo e legislazione”.

L’intero corso di studi si orienta fin dall’inizio della carriera universitariaverso il diritto penale, la procedura penale, il diritto penitenziario, lamedicina legale e la criminologia.

Il titolare dello Studio de Lalla - superato il relativo esame – svolgeva inproprio il secondo anno di pratica professionale (il tirocinio previstodalla legge che allora era della durata, appunto, di due anni) e nemmenoventottenne supereva presso la Corte di Appello di Milano l’esame diabilitazione alla professione forense.

Da allora l’Avv. de Lalla ha sempre svolto la libera professione in proprio.

Partecipa da un decennio a corsi di specializzazione in tema di:

• Indagini investigative difensive;

• Diritto dell’immigrazione;

• Tecnica dell’esame e del controesame;

• Difesa del minorenne;

• L’interpretazione e l’acquisizione della prova scientifica.

In particolare, cura ininterrottamente il proprio aggiornamento con lacostante partecipazione a corsi, seminari, master e docenze in tema di:

- Formazione della prova e impostazione della difesa nel processopenale;

- Il ruolo della scienza nel processo penale;

- Gli strumenti e le tecniche di comunicazione applicate al processopenale;

- Esame e controesame nella difesa penale;

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- Profili processuali nell’esame e controesame;

- La circolazione ed il contrabbando di prodotti contraffatti e pericolosi;

- Le regole della cross examination;

- Validazione scientifica della testimonianza;

- La prospettiva psicoforense della condanna dell’innocente edell’assoluzione del colpevole;

- La difesa nel reato di genere (femminicidio, maltrattamenti e stalking);

- E’ docente dal maggio 2013 presso l’Università degli Studi di MilanoBicocca nel seminario: Processo penale e indagini difensive.

E’ iscritto nelle liste dei difensori abilitati ad esercitare con il patrocinio aspese dello Stato ed è abilitato alla difesa di imputati minorenni.

Nel mese di giugno 2013 l’Avv. de Lalla consegue il master con lapartecipazione al corso semestrale di alta formazione in psicologiaforense, criminale ed investigativa. La sua tesi in tema di riconosicmentofotografico e ricognizione personale dell’accusato verrà pubblicata nellarivista on line “psicologia e diritto”.

Nel mese di maggio 2013 ha iniziato la sua collaborazione pressol’Università Statale di Milano quale docente nel seminario praticodedicato alle indagini investigative difensive in seno al corso diprocedura penale.

Nel mese di novembre del 2013 (con termine a giugno 2014) parteciperàal corso di alta formazione in analisi della scena del crimine e scienzeforensi organizzato dal Centro Studi Scena del Crimine (C.S.S.C.).

Dal 2011 si occupa e coordina personalmente l’aggiornamentosettimanale del sito internet dello Studio pubblicando in formadivulgativa le più recenti novità giurisprudenziali e spiegando in manierachiara e precisa gli istituti più comuni del diritto e della procedurapenale.

Dal 2010 è impegnato nella formazione giuridica dei volontaridell’Associazione City Angels di Milano e delle guardie volontarie inservizio presso il Bacino “B” di Vicenza.

Dal 2010 è anche impegnato quale relatore in materie giuridiche inoccasione di convegni presso il Rotary milanese.

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Attualmente, l’Avv. de Lalla è impegnato nella preparazione per laseconda laura in psicologia forense presso la facoltà di psicologia diTorino e nel marzo 2014 prenderà parte al corso di perfezionamento diCriminologia Clinica presso l’Università Statale di Milano.

L’ Avv.de Lalla svolge da circa dieci anni la libera professione esercitandosul tutto il territorio nazionale con un approccio tecnico, aggiornato,preparato ed attento non tralasciando l’importanza di un rapportoumano con il cliente basato sulla correttezza ed il rispetto reciproci.

L’ascolto e la partecipazione dell’assistito rivestono un ruolo centralenell’organizzazione della difesa che è solitamente pensata e realizzatadall’Avv. de Lalla con l’apporto anche di consulenti esterni (soprattutto incampo psicologico nell’attuazione della c.d. trial consultation. Vedi nelsito la pagina dedicata) per la più efficace tutela dei dirittidell’indagato/imputato. Ogni passaggio del procedimento penale vienedettagliatamente illustrato al cliente e l’Avv. de Lalla si avvale spesso diregistrazioni e role planing per la migliore preparazione dell’assistito invista degli adempimenti processuali.

Nessuna improvvisazione né autocelebrazione né slogan ma solo grandeattenzione, continuo aggiornamento ed assiduo approfondimento con lapartecipazione a corsi, master, convegni e molto, molto ininterrottostudio con la fruizione di ogni fonte qualificata oltre che periodici e testispecializzati in tema di diritto e procedura penale

Avv. Giuseppe Maria de Lalla

Tel. +39.02.36567455

[email protected]

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