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“LA FISCALITÀ E LA GESTIONE DELLE ASD E DELLE COOPERATIVE SPORTIVE” Modena, 9 ottobre 2014 Il corretto inquadramento dei collaboratori

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“LA FISCALITÀ E LA GESTIONE DELLE ASD E DELLE COOPERATIVE SPORTIVE”

Modena, 9 ottobre 2014

Il corretto inquadramento dei collaboratori

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La Legislazione italiana evidenzia e (sotto molti aspetti) privilegia la funzione ed il ruolo sociale dello sportivo dilettante. Per questo motivo, accanto alle consuete forme nazionali di regolarizzazione dei collaboratori (siano essi dipendenti o autonomi) sono state introdotte dal Legislatore talune norme (133/99, ora 342/2000) che, considerato il forte ed elevato impatto sociale delle attività sportive dilettantistiche e senza fine di lucro, hanno determinato e definito aree di neutralità fiscale (o di imposizione estremamente contenuta).

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Ferme queste considerazioni di carattere generale, individuiamo prima i connotati tipici di alcuni tra i più comuni inquadramenti “di lavoro” per i collaboratori sportivi (con un’attenzione particolare alle sanzioni, in caso di violazione degli obblighi di legge) per soffermarci poi in maniera più approfondita sui celeberrimi rimborsi sportivi ex lege 342/2000.

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L’art. 2094 del codice civile definisce prestatore di lavoro subordinato chi “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro, intellettuale o manuale, alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

CARATTERISTICHE:

- collaborazione;

- eterodirezione;

- uso di materie e strumenti non di proprietà;

- orario di lavoro;

- retribuzione in base al tempo;

- tutele socio assistenziali.

LAVORO DIPENDENTE

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Il rapporto di lavoro “autonomo” (c.d. contratto d’opera, di cui agli artt. 2222 e ss. c.c.) è caratterizzato dalla gestione a proprio rischio e dall’organizzazione dell’attività lavorativa da parte dello stesso prestatore.

CARATTERISTICHE:

- autonomia riguardo modi, tempi e luoghi;

- rischio di impresa;

- corrispettivo in base all’opera/servizio fornito/a.

LAVORO AUTONOMO

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Quando si applica? Si applica in caso di utilizzo di lavoratori sconosciuti agli enti previdenziali. Non è più prevista la possibilità di pagamento in misura minima o ridotta.

Sanzione compresa tra 1.950 e 15.000 €

+ 195 € maggiorazione giornaliera per ogni giorno di lavoro irregolare

N.B. - La maxisanzione si applica anche in caso di disconoscimento del regime ex lege 342/2000.

MAXISANZIONI LAVORO NERO

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Accanto alle “forme tipiche” di inquadramento appena analizzate ne esistono poi molte altre ugualmente comuni ma utilizzate per esigenze specifiche e casi “particolari” (voucher, collaborazione occasionale, …). Senza timore di smentita, in ogni caso, l’inquadramento tipico di un collaboratore sportivo con un’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica è quello dei “rimborsi sportivi ex lege 342/2000”, i quali risultano totalmente esenti da contributi previdenziali oltre che da imposte fino alla soglia di 7.500 euro/anno.

ANALIZZIAMONE NEL DETTAGLIO LA NATURA

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I compensi erogati ex lege 342/2000 si configurano quali “redditi diversi” ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 917/86 (T.U.I.R.). Detto articolo stabilisce che per qualificare un reddito come "diverso" sia necessario che lo stesso non venga percepito nell'esercizio di arti e professioni, e nemmeno in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Precisa quindi la lettera m) di detto articolo che non costituiscono redditi di capitale “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto”.

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La circolare ENPALS 13/2006 poi, ha definito il reddito professionale sulla base dell’esame delle attività posta in essere, qualificandole a patto che emergano in via concorrente i seguenti indici: 1) l’attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità (per la definizione si legga la Cass. Sez. III pen., 20 giugno 1988, n. 1052); 2) la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità.

Per comprendere pertanto quali requisiti debbano essere soddisfatti per poter beneficiare della disposizione agevolativa in argomento occorre quindi distinguere l'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica.

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Sul punto la dottrina più recente ritiene che la distinzione tra prestazione professionistica e dilettantistica dovrebbe avvenire sulla base del concetto di prevalenza, ricorrendo ad una valutazione da effettuarsi caso per caso e in concreto (dalla qualificazione delle singole Federazioni), in quanto la prestazione sportiva in modo continuativo e oneroso non è di esclusiva prerogativa dello sportivo professionista. In proposito si legge infatti che è “da considerarsi […] come professionistica la prestazione esercitata prevalentemente o esclusivamente dietro un compenso che fornisca la fonte principale di sostentamento all’atleta e che, in concreto, sia di importo superiore al limite imponibile, esente da I.R.P.E.F. (e non cumulabile con altro reddito) fissato per i rimborsi spesa degli sportivi dilettanti”, ed al riguardo è chiaramente richiamato il parametro di € 7.500,00 (Cantamessa L.,

Riccio G., Sciancalepore G., Lineamenti di diritto sportivo, Milano, 2008, pag. 187 e 188).

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Stanti tali premesse questo risulta dunque essere il quadro di riferimento: - i redditi ex lege 342/2000 così come disciplinati dal combinato disposto con l'articolo 67 del TUIR si qualificano “diversi”, segno evidente che non possono rappresentare la principale fonte di sostentamento del percettore; - tali redditi si possono percepire a condizione che lo sportivo dilettante che ne beneficia veda soddisfatto sia il requisito soggettivo da parte dell'Ente che li eroga (iscrizione al Registro del CONI) sia quello oggettivo proprio del percipiente stesso (qualificazione sportiva dilettantistica dell'attività svolta); - i redditi “diversi” così come qualificati non prevedono contribuzione previdenziale alcuna, segno evidente che non possono rappresentare compensi di lavoro (dipendente e/o autonomo) per l'attività svolta.

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Recentemente sono state pubblicate due rilevantissime sentenze sul tema che hanno contribuito a definire i limiti di applicazione dei celeberrimi rimborsi sportivi esenti fino a 7.500 euro/anno (ex Lege 342/2000), gettando nel panico tutti coloro che fino a ieri (ed ancora oggi) hanno sfruttato i rimborsi sportivi per pagare collaboratori di qualsiasi tipo (incluse le “donne delle pulizie” …) o veri e propri professionisti del settore.

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SENTENZA N. 671/2013 pubblicata il 06/06/2013 RG. N. 8/2011 TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE, SEZIONE LAVORO “… E’ noto che la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri generali per individuare in concreto il carattere professionale dell’attività lavorativa (…). Tali criteri possono essere così riassunti: - Utilizzo, nello svolgimento dell’attività stessa, di particolari conoscenze tecniche; - Abitualità dell’attività che, sebbene non necessariamente esclusiva o prevalente, sia svolta con caratteri di continuità e ripetitività; - Connessione ed accessorietà rispetto ad altra attività lavorativa ordinariamente e professionalmente svolta; - Carattere non irrisorio o comunque marginale rispetto al reddito medio, delle somme percepite. Nel caso di specie tutti i 55 collaboratori oggetto della residua pretesa contributiva appaiono aver svolto la loro attività con carattere di continuità e ripetitività (risultano aver lavorato per almeno tre annualità con cadenza periodica) percependo compensi di natura sicuramente non marginale rispetto al reddito medio (escludendo il caso limite del Direttore ___ che percepisce un reddito annuo di circa 39.000 euro, il reddito complessivo medio annuo degli ulteriori collaboratori si aggira tra i 5.000 e i 6.000 euro). Tanto basta per escludere l’applicabilità dell’invocata esenzione”.

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SENTENZA N. 9284/2013 pubblicata il 11/07/2013 RG. N. 6732/2013 TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE LAVORO “Si tratta dunque di stabilire quando un’attività resa nell’ambito delle associazioni sportive dilettantistiche abbia carattere professionale. … Affinché i compensi erogati in favore di istruttori, tecnici, collaboratori dell’associazione possano andare esenti da contribuzione, è necessario che l’attività da loro svolta non sia abituale e non abbia alle spalle un bagaglio di competenze tecniche spese nell’esecuzione della prestazione. … Nella specie, la professionalità della collaborazione resa dai tre istruttori è dimostrata da plurimi e convergenti elementi. …

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… Tutti e tre gli istruttori tenevano dei corsi stabiliti presso l’associazione, almeno tre volte alla settimana, di tre o quattro ore per ogni giornata. Lo hanno loro stessi dichiarato agli ispettori Enpals (…) e lo riconosce l’opponente, allorché dichiara in ricorso che essi gestivano tali corsi in piena autonomia, sia sotto il profilo organizzativo che nella scelta delle giornate in cui effettuare le proprie prestazioni: … Ciò non soltanto dimostra che essi rendevano una prestazione stabile in favore dell’Associazione, ma anche che erano in possesso di un’adeguata competenza tecnica, se rendevano tale prestazione in piena autonomia. In tale contesto, il fatto che l’opponente dichiari che almeno due degli istruttori preparavano gli allievi per manifestazioni o gare sportive, talvolta per conto di un’altra associazione (…), lungi dallo smentire la tesi della natura professionale della loro attività, la avvalora. Pur costituendo esercizio diretto dell’attività dilettantistica, la prestazione resa dai tre istruttori aveva carattere professionale, in quanto essi erano dotati di tali competenze tecniche (dunque, professionali) da poter preparare gli allievi (pur dilettanti) a gare, spettacoli e manifestazioni. In terzo luogo, il compenso erogato in favore degli istruttori non era occasionale, ma fisso, ed era tale da poter costituire per loro una fonte autonoma di sostentamento o comunque un contributo significativo, se proporzionato all’impegno richiesto (l’istruttore ___ ha dichiarato di aver percepito circa 1.700 euro al mese in base alle ore, la ____ 1.500 euro al mese, il ___ 9,00 euro netti all’ora). Tutti questi convergenti elementi portano a ritenere che in capo all’opponente sussistesse, indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto lavorativo intercorso con i tre istruttori e del tipo di contratto con loro concluso (ex art. 90, l. 289/2002), l’obbligo contributivo rivendicato dall’Enpals e oggi dall’Inps”.

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Pertanto, se mi considero un professionista qualificato nel settore sportivo (istruttore sportivo, personal trainer, …) e questa costituisce la mia professione, non posso qualificarmi quale sportivo dilettante solo per usufruire dei vantaggi fiscali rappresentati dalla totale neutralità previdenziale e fiscale fino a 7.500 euro/anno.

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