La filiera vitivinicola irpina - Qualità e sostenibilità

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REGIONE CAMPANIA REGIONE CAMPANIA La filiera Vitivinicola Irpina La filiera Vitivinicola Irpina Qualità e sostenibilità ” Qualità e sostenibilità ” Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Servizio Territoriale Provinciale Servizio Territoriale Provinciale AVELLINO AVELLINO Castelfranci Castelfranci 3 Aprile 2014 3 Aprile 2014

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FILOMENA - La filiera vitivinicola irpina - Qualità e sostenibilità

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REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA

La filiera Vitivinicola IrpinaLa filiera Vitivinicola Irpina

“ “ Qualità e sostenibilità ”Qualità e sostenibilità ”

Dipartimento della Salute e delle Risorse NaturaliDipartimento della Salute e delle Risorse NaturaliDirezione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e ForestaliDirezione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Servizio Territoriale ProvincialeServizio Territoriale ProvincialeAVELLINOAVELLINO

CastelfranciCastelfranci 3 Aprile 20143 Aprile 2014

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LA RIFORMA DELL’OCM DEL LA RIFORMA DELL’OCM DEL MERCATO VITIVINICOLOMERCATO VITIVINICOLO

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Il settore del vino non ha mai creato grandi problemi al bilancio comunitario in quanto assorbe appena il 3% del bilancio della PAC. Tuttavia è un settore difficile e complesso in cui la normativa Comunitaria incide significativamente sugli equilibri dei mercati non solo per gli aspetti prettamente mercantili ( gestione delle eccedenze, distillazioni, etc. ), quanto per la rigida regolazione del potenziale viticolo ( diritti di impianto ), per le norme di vinificazione ( zuccheraggio, pratiche enologiche ) e per le direttive sulla classificazione ed etichettatura dei vini.

La complessità del settore ha costretto la Commissione europea a procedere con cautela nella riforma dell’OCM i cui obiettivi sono esplicitati nel modo seguente:

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•Migliorare la competitività dei produttori di vino dell’unione europea, rafforzare la notorietà dei vini europei di qualità, recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all’interno dell’Unione europea e ovunque nel mondo

•Istituire un regime vitivinicolo basato su regole semplici, chiare ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l’offerta

•Istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola europea, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che la produzione sia realizzata nel rispetto dell’ambiente

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Seguendo questi obiettivi ha visto la luce il Reg. Ce 479/2008 del Consiglio a cui è seguito il Reg. Ce 555/2008 della Commissione che a partire dal 1° agosto 2008 ha sostituito il precedente Reg. CE 1493/99.

Le principali novità della nuova Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo possono essere così sintetizzate:

Immediata riduzione, fino all’abolizione, di tutte le misure di mercato ( la distillazione di crisi sarà limitata a quattro anni fino alla fine del 2012-2013 ) come anche sarà eliminata nell’arco di quattro anni la distillazione dell’alcol alimentare.

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Le risorse risparmiate con l’abolizione degli interventi sul mercato saranno destinate a nuove e vecchie misure di sostegno del settore:

•La promozione nei Paesi terzi

•La ristrutturazione e riconversione dei vigneti

•L’aiuto per la vendemmia verde

•Nuove misure di gestione delle crisi come l’assicurazione contro le calamità naturali

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Riforma della Politica Agricola ComuneRiforma della Politica Agricola ComuneLa condizionalità rimane la garanzia fondamentale dei pagamenti direttiLa condizionalità rimane la garanzia fondamentale dei pagamenti diretti

Ad essa si aggiunge il 30 % dei pagamenti diretti destinato all’ambiente Ad essa si aggiunge il 30 % dei pagamenti diretti destinato all’ambiente (greening) (greening) che rappresenta la novità più rilevante della riforma. Il che rappresenta la novità più rilevante della riforma. Il greening, che è finalizzato a rafforzare gli aspetti ambientali nella greening, che è finalizzato a rafforzare gli aspetti ambientali nella

Pac, introduce una normativa volta a sensibilizzare tutti gli agricoltori Pac, introduce una normativa volta a sensibilizzare tutti gli agricoltori dell’Unione Europea che ricevono il sostegno affinché vadano oltre dell’Unione Europea che ricevono il sostegno affinché vadano oltre

gli attuali obblighi di gli attuali obblighi di condizionalità condizionalità e svolgano quotidianamente e svolgano quotidianamente un’azione positiva nei confronti del clima e dell’ambiente. Il greening un’azione positiva nei confronti del clima e dell’ambiente. Il greening

infatti è un sostegno economico per le pratiche agricole infatti è un sostegno economico per le pratiche agricole ecologicamente sostenibiliecologicamente sostenibili che dovrebbero salvaguardare la che dovrebbero salvaguardare la

produzione di beni comuni e dei loro valori ambientali intrinseci, in produzione di beni comuni e dei loro valori ambientali intrinseci, in linea con gli obiettivi dellalinea con gli obiettivi della

STRATEGIA EUROPA 2020STRATEGIA EUROPA 2020

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Riforma della Politica Agricola ComuneRiforma della Politica Agricola Comune

Il “greening” rappresenta la seconda componente per importanza Il “greening” rappresenta la seconda componente per importanza dopo il pagamento di base, per un ammontare corrispondente dopo il pagamento di base, per un ammontare corrispondente

al 30 % del massimale nazionale, al 30 % del massimale nazionale, uguale per tutti gli Stati membriuguale per tutti gli Stati membri

Gli agricoltori ne avranno diritto a condizione che percepiscano il Gli agricoltori ne avranno diritto a condizione che percepiscano il pagamento di base e che rispettino sui loro ettari ammissibili pagamento di base e che rispettino sui loro ettari ammissibili

tre pratiche agricole considerate benefiche per clima ed tre pratiche agricole considerate benefiche per clima ed ambienteambiente

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Riforma della Politica Agricola ComuneRiforma della Politica Agricola Comune

1.1. Diversificazione delle coltureDiversificazione delle colture2.2. Mantenimento dei prati permanentiMantenimento dei prati permanenti3.3. Presenza del 7 % di aree di interesse ecologicoPresenza del 7 % di aree di interesse ecologico

Tali pratiche agricole devono coesistere salvo nel caso di Tali pratiche agricole devono coesistere salvo nel caso di presenza di soli prati permanentipresenza di soli prati permanenti

L’accertamento del mancato rispetto da parte del beneficiario di L’accertamento del mancato rispetto da parte del beneficiario di tali impegni comporta le revoca dei pagamenti totalmente o tali impegni comporta le revoca dei pagamenti totalmente o

parzialmenteparzialmente

Sul resto della riforma, in attesa dei testi consolidati, di certezza Sul resto della riforma, in attesa dei testi consolidati, di certezza vi è vi è l’esclusione del settore viticolo, così come di tutte le l’esclusione del settore viticolo, così come di tutte le

colture legnose, dall’obbligo del greeningcolture legnose, dall’obbligo del greening

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Etichettatura

Il concetto di vino di qualità nell’ Unione europea si baserà sull’origine geografica. Sono quindi previsti Vini ad Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) ed a Denominazione Geografica Protetta (D.O.P) e le nuove denominazioni seguiranno le stesse procedure previste per i prodotti alimentari ( Reg. Ce 510/2006 ). Si introduce quindi un sistema analogo agli altri prodotti agricoli, abbandonando le attuali denominazioni ( DOCG, DOC ed IGT ). Si tratta di un cambiamento rilevante, soprattutto in Italia, in cui le DOC e DOCG hanno una lunga storia ed una reputazione assai più diffusa delle DOP ed IGP.

Potranno continuare ad essere protetti alcuni termini tradizionali e certe forme di bottiglie.

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Agricoltura BiologicaAgricoltura Biologica

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Cessione dei diritti di impianto

In Europa, complessivamente, su una superficie vitata di 3,5 milioni di ettari, 303.000 sono rappresentati da diritti di impianto e reimpianto.

In Italia questi ultimi sono circa 50.000 ettari e, fino al 31 dicembre 2019, potranno continuare ad essere venduti tra i produttori.

Dal 1° gennaio 2020 tutto ciò che non sarà piantato potrà essere convertito in Autorizzazioni, ma queste non potranno essere vendute.

Il sistema delle Autorizzazioni cesserà nel 2030 per tutti.

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La Ristrutturazione dei vigneti in Campania

Questa misura di ammodernamento delle aziende viticole prevista dal vecchio Reg. Ce 1493/99 e continuata col nuovo Reg. CE 479/08 ha avuto già dal suo inizio ( Campagna 2000/2001 ) grande riscontro presso i viticoltori campani.

In Irpinia, in queste tredici Campagne ( dal 2000 al 2013), ha coinvolto circa 1.200 aziende con oltre millecinquecento ettari ristrutturati e poco meno di 13 milioni di euro di contributi erogati alle aziende.

Tutta questa attività di ammodernamento delle aziende viticole unite alle superfici estirpate e reimpiantate senza contributo pubblico ( oltre cinquecento ettari negli ultimi sei anni ) hanno modificato e caratterizzato il paesaggio viticolo della campagna irpina che in numerose zone della provincia è particolarmente suggestivo.

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Anche a livello normativo dal Piano Regionale per la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti (art. 11 Reg. CE 1493/99) si evince l’esigenza di tenere in considerazione “ … gli aspetti di compatibilità ambientale anche in relazione alla componente paesaggistica … “.

Si comprende, quindi, come il valore aggiunto “ paesaggio “ costituisca un elemento competitivo non riproducibile dalla concorrenza internazionale e che deve individuare nei valori del territorio un elemento della qualità complessiva dei prodotti tipici.

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E’ importante sottolineare che il paesaggio incide anche sulle nostre scelte: un vino proveniente da un luogo bello può essere percepito dal consumatore come qualitativamente superiore rispetto ad un altro ottenuto in una zona non parti-colarmente gradevole.A tal proposito è il caso di raccontare un esperimento realizzato da un Istituto di ricerche di mercato solo qualche anno fa: ad un campione di persone è stato fatto assaggiare un vino dicendo che proveniva da un’area viticola di elevato valore paesaggistico, di cui è stata mostrata una fotografia. Poi è stato fatto assaggiare un altro campione di vino dicendo che veniva da un monotono vigneto di pianura, senza neanche un filare di alberi. In realtà il vino era lo stesso ! A parte un gruppo di esperti enologi, che se ne sono accorti, i non esperti hanno dato un punteggio molto più alto al vino che era stato dichiarato proveniente da un luogo bello.

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Ecco, dunque, che la qualità di un vino non si compone più soltanto di elementi chimicamente misurabili ma è data anche da uno stato emozionale. Il paesaggio, quindi, non è solo spettacolo ma anche cultura, storia, tradizioni, architettura con i suoi uomini ed in modo particolare con i suoi viticoltori, tutti elementi che si fondono in un unico insieme che viene memorizzato dal consumatore. Questo insieme di ricordi viene recuperato nel momento in cui ci si appresta a degustare il vino di quel territorio e le emozioni e sensazioni ad esso associate vengono inevitabilmente legate alla qualità percepita del vino in esame. E’ stato dimostrato che un vino collegato all’unicità e bellezza del paesaggio di origine ha sempre un grado di preferenza che supera la sola qualità intrinseca.

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Si può certamente affermare che anche Si può certamente affermare che anche nella nostra regione esiste l’urgente nella nostra regione esiste l’urgente necessità di proporre non solo il prodotto necessità di proporre non solo il prodotto vino nella sua perfezione tecnologica ma vino nella sua perfezione tecnologica ma anche il territorio in cui nasce, nel cui anche il territorio in cui nasce, nel cui contesto il paesaggio ha una enorme contesto il paesaggio ha una enorme potenzialità espressiva, in grado di conferire potenzialità espressiva, in grado di conferire un valore aggiunto pari alle emozioni che un valore aggiunto pari alle emozioni che riesce a trasmettere.riesce a trasmettere.

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Attuazione DM 16/12/2010 – Art. 16 comma 1- Attuazione DM 16/12/2010 – Art. 16 comma 1- Procedure transitorie per la verifica Procedure transitorie per la verifica

dell’idoneità delle unità vitate ai fini delle dell’idoneità delle unità vitate ai fini delle rivendicazione in Regione Campania.rivendicazione in Regione Campania.

A decorrere dalla campagna vitivinicola A decorrere dalla campagna vitivinicola 2011/2012, cessa l’operatività degli Albi a 2011/2012, cessa l’operatività degli Albi a D.O. (DOP, IGP, Elenchi delle Vigne, D.O. (DOP, IGP, Elenchi delle Vigne, menzioni tradizionali) menzioni tradizionali) gestiti dalle gestiti dalle Camere di CommercioCamere di Commercio e attivi in vigenza e attivi in vigenza della Legge 164/92 e viene stabilito che, della Legge 164/92 e viene stabilito che, per produrre e rivendicare un determinato per produrre e rivendicare un determinato vino a DOP o IGP, occorre verificare vino a DOP o IGP, occorre verificare preliminarmente i requisiti di idoneità della preliminarmente i requisiti di idoneità della superficie vitata conformemente a quanto superficie vitata conformemente a quanto stabilito nei rispettivi disciplinari di stabilito nei rispettivi disciplinari di produzione.produzione.

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Tale verifica è effettuata sulla singola unità vitata atta a produrre un determinato vino a DOP o IGP e che in fase di rivendicazione, da sola o congiuntamente ad altre unità vitate, concorre a costituire il vigneto.

Sempre dalla campagna 2011/2012 la dichiarazione di vendemmia e produzione di cui al Reg. CE 436/2009, avviene in maniera unificata con la rivendicazione delle produzioni a DOP e IGP a partire dai dati dello schedario viticolo.Il DM del 16/12/2010 stabilisce che la misurazione dei vigneti sia effettuata esclusivamente tramite il sistema di fotointerpretazione (GIS).

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La cosa interessante, e soprattutto innovativa, di questa nuova normativa consiste nel fatto che:

“La verifica dell’idoneità non è più finalizzata all’iscrizione di una superficie vitata all’Albo di una

specifica Denominazione d’origine, al fine di consentirne la rivendicazione del vino prodotto.

Viceversa, l’idoneità tecnico-produttiva è valida per TUTTE le Denominazioni d’origine che sono compatibili

con quella superficie vitata in termini di area di produzione, vitigno o vitigni coltivati, caratteristiche agronomiche, ecc. (compatibilità con il o i disciplinari

di produzione)”.

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Vigneti “irregolari” o “abusivi”Vigneti “irregolari” o “abusivi”

Quando un vigneto si definisce Quando un vigneto si definisce “irregolare“ o “abusivo” ?“irregolare“ o “abusivo” ?

Quando è stato piantato Quando è stato piantato senza la necessaria senza la necessaria autorizzazione da parte della Regione autorizzazione da parte della Regione CampaniaCampania dal 1° aprile 1987 ad oggi ! dal 1° aprile 1987 ad oggi !

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Quali sono le sanzioni ?Quali sono le sanzioni ? Estirpazione a cura della Ditta che lo ha impiantatoEstirpazione a cura della Ditta che lo ha impiantato Pagamento di una sanzione di € 6.000/ha ( vigneti Pagamento di una sanzione di € 6.000/ha ( vigneti

impiantati irregolarmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto impiantati irregolarmente dal 1° aprile 1987 al 31 agosto 1998 ) oppure di € 12.000/ha ( vigneti impiantati 1998 ) oppure di € 12.000/ha ( vigneti impiantati irregolarmente dopo il 31 agosto 1998 )irregolarmente dopo il 31 agosto 1998 )

In conformità al Reg. CE n. 555/2008 la sanzione è applicata In conformità al Reg. CE n. 555/2008 la sanzione è applicata ogni 12 mesi fino all’adempimento dell’obbligo di ogni 12 mesi fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione da parte del produttoreestirpazione da parte del produttore

In attesa di estirpo: divieto di circolazione dei prodotti In attesa di estirpo: divieto di circolazione dei prodotti vitivinicoli che possono essere destinati solo a: Distillazione vitivinicoli che possono essere destinati solo a: Distillazione a spese del produttore; Vendemmia verde; Consumo a spese del produttore; Vendemmia verde; Consumo familiare ( se sup. < 1.000 mq ).familiare ( se sup. < 1.000 mq ).

In caso di mancato rispetto di questi obblighi:In caso di mancato rispetto di questi obblighi:

Sanzione aggiuntiva di € 3.000/ha e per campagnaSanzione aggiuntiva di € 3.000/ha e per campagna

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CONCLUSIONICONCLUSIONI

Per evitare di incorrere in sanzioni che, come abbiamo Per evitare di incorrere in sanzioni che, come abbiamo visto, sono anche piuttosto ingenti è necessario visto, sono anche piuttosto ingenti è necessario

allorquando ci siano dubbi o perplessità rivolgersi allorquando ci siano dubbi o perplessità rivolgersi agli uffici del Servizio Territoriale Provinciale di agli uffici del Servizio Territoriale Provinciale di

Avellino della Avellino della

Regione CampaniaRegione Campania

sempre a disposizione ed al servizio dei viticoltori irpinisempre a disposizione ed al servizio dei viticoltori irpini

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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE

Lorenzo FILOMENALorenzo FILOMENA

REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA

Servizio Territoriale ProvincialeServizio Territoriale Provinciale

AVELLINOAVELLINOTelefono : 0825 765630Telefono : 0825 765630

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