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LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
ESEMPIO PRATICO DELLE VARIE FASI DI UNA CTU
Durante queste ore dedicate al formazione del Consulente tecnico d’Ufficio
verranno trattati i seguenti argomenti:
Premessa:
Nozione di Consulenza tecnica d’Ufficio
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice
Differenza tra Consulenza tecnica e progettazione
1) Qualità del Consulente tecnico d’Ufficio
2) Comunicazione del giorno dell’udienza per il conferimento dell’incarico
3) Partecipazione all’udienza
4) Esame dei fascicoli di parte
5) Consulenti tecnici di parte
6) Primo incontro o primo sopralluogo con foto e rilievi
7) Richiesta di documenti alle parti
8) Redazione del verbale di sopralluogo
9) Eventuale necessità di un ausiliario
10) Sopralluoghi successivi e relativi verbali
11) Estrazione di documenti presso pubblici uffici
12) Eventuali informative al Giudice Istruttore
13) Eventuali richieste di proroghe
14) Redazione della bozza di consulenza
15) Allegati
16) Richiesta di liquidazione dell’onorario
17) Possibilità di richiesta a chiarimenti o di integrazione
18) Esempio di Consulenza in campo penale
19) Altri tipi di Consulenza.
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Alcuni esempi pratici di relazione di Consulenza tecnica per CTU per:
- allagamento di una casa
- pericolo di smottamento verso un edificio
- contenzioso per fornitura di acqua potabile
- servitù di passaggio
- danni ad una recinzione condominiale
- danni ad un motore di un camper
- infortunio di un condomino in un condominio
- incidente stradale
- ATP per opere edilizie
- obbligo a fare per allacci elettrici a due pozzi idrici
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PREMESSA
Oramai lo svolgimento del processo civile si avvia definitivamente ad un
percorso totalmente telematico.
Tutte le comunicazioni che il CTU deve fare al Giudice Istruttore (GI) e alle
parti in causa avvengono per via telematica.
Così pure l’invio alle parti della bozza di relazione di Consulenza e il deposito
definitivo presso la Cancelleria della Sezione il cui Giudice ha nominato il CTU.
Ancora permangono in forma cartacea i fascicoli di parte, le memorie, ed altri
documenti presentati nella varie udienze, ma presto anche questi verranno sostituiti
dalla informatizzazione.
NOZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
Nelle controversie giudiziarie, ed in particolare modo in quelle civili, il
Giudice Istruttore, cui è affidata la causa, può essere chiamato a decidere su aspetti
tecnici per danni lamentati dalla parte attrice, cioè quella che presenta la citazione nei
confronti di un’altra parte o di più parti.
Per fare qualche esempio:
- c’è una infiltrazione da un piano al piano sottostante e non si sa bene se dipenda
da un bagno privato o dalla colonna di scarico condominiale;
- un committente cita un’impresa per lavori male eseguiti e l’impresa dichiara che
sono scuse pretestuose per non pagare il saldo dei lavori;
- un vicino lamenta che il confinante ha invaso con un’opera il distacco minimo
imposto dal piano regolatore o dal codice civile; oppure che il confinante ha
realizzato una sopraelevazione con un’altezza finale superiore a quella prescritta
dalle norme di piano regolatore;
- un’amministrazione comunale non esegue lavori su una strada che ha iniziato a
smottare con il pericolo di coinvolgere un’abitazione privata;
- un allagamento di una zona o di una casa causato dal mancato funzionamento
delle idrovore di un consorzio;
- uno sbancamento su un pendio ha lesionato il muro di un manufatto posto a
monte;
- e così via per moltissimi altri casi.
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Non sempre il Giudice Istruttore ha le capacità tecniche per capire se le
lamentele siano fondate o meno, e soprattutto non ha le capacità tecniche per
individuarne le cause, per stabilire i rimedi e per contabilizzare i lavori di ripristino.
In questi casi il GI ha bisogno di un ausiliario, cioè di un tecnico specializzato
nel campo della controversia, che gli chiarisca lo stato dei luoghi, gli riferisca se le
lamentele siano fondate o meno, gli individui i rimedi da mettere in atto e li
quantifichi in termini di costi.
Questo ausiliario è il Consulente del Giudice, e l’incarico che il Giudice
conferisce al suo ausiliario è la Consulenza Tecnica d’Ufficio, detta d’Ufficio perché
è appunto disposta dal Giudice, per cui è un atto terzo, cioè è equidistante dalle parti
in causa.
Il tecnico incaricato assume la qualifica di Consulente Tecnico d’Ufficio, più
noto con l’acronimo CTU.
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUD ICE
La prima cosa che deve fare il tecnico che vuole diventare Consulente del
Giudice è la richiesta di iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice,
corredata di una serie di documenti riportati nell’elenco allegato (All. 1), che si
possono così sintetizzare:
- titolo di studio e specializzazione;
- attività volta fino a quel momento (curriculum vitae);
- cinque campi nei quali l’aspirante Consulente si sente preparato;
- certificato di buona condotta;
- residenza, telefoni e mail.
Una volta iscritto nell’Albo dei CTU, il tecnico deve iscriversi in un elenco
denominato REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), di cui il sito
“pst.giustizia.it”, dove si trova tutta la procedura da seguire, che gli permette di
entrare all’interno del processo telematico e di ricevere tutte le informazioni relative
ad ogni processo per il quale è stato chiamato, tra le quali la comunicazione di
nomina e convocazione di CTU.
Una volta che è iscritto all’Albo dei CTU, i Giudici possono affidare a lui la
Consulenza tecnica per la quale ritengono che sia il più adatto.
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Questa scelta viene fatta sulla base di informazioni sulle sue capacità tecniche
che sono riportate nei documenti che il tecnico ha presentato al momento
dell’iscrizione all’Albo dei Consulenti.
La Consulenza tecnica nelle controversie giudiziarie si rende necessaria per
consentire al Giudice di conoscere quegli aspetti tecnici, di cui non ha le conoscenze
specifiche, che gli possano permettere di avere più chiara la materia del contendere e
di emettere la sentenza.
Una volta iscritto all’Albo dei Consulenti del Giudice, il Consulente si deve
dotare di una polizza assicurativa di responsabilità civile per far fronte a sue
eventuali responsabilità nell’ambito dell’esercizio di CTU.
DIFFERENZA TRA CONSULENZA TECNICA E PROGETTAZIONE
Ritengo utile fare alcune considerazioni sulla Consulenza tecnica e sulla
progettazione.
Specialmente quando la Consulenza investe problemi di costruzioni ci potrebbe
essere la necessità che il CTU sia chiamato a dare delle soluzioni per il ripristino di
situazioni strutturali, edilizie o impiantistiche, compromesse.
In questo caso la progettazione riguarda le specifiche opere che devono essere
previste per la esecuzione dei ripristini e deve essere redatta dal Consulente,
eventualmente con l’aiuto di un ausiliario, per poi quantificarne i costi.
Se si tratta di lavorazioni semplici il CTU può quantificarle con un computo
metrico e valutarne i costi.
Nella maggior parte dei casi il CTU individua le cause e le concause del danno,
lo descrive nella relazione, prescrive il tipo di intervento che potrebbe avere bisogno
di una specifica progettazione che il GI prescrive nella sentenza a carico della parte
che viene condannata alla esecuzione.
Qualora invece il quesito richieda una vera e propria progettazione, anche
complessa, allora il CTU deve avere le specifiche competenze per svolgere
quell’incarico; se non ha queste specifiche conoscenze può chiedere al Giudice di
essere affiancato da un ausiliario specializzato in quel campo.
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Un caso in cui la progettazione è necessaria si verifica quando il GI prescrive al
CTU un “obbligo a fare” di cui parleremo verso la fine nella descrizione degli altri
compiti cui può essere chiamato il tecnico.
1. QUALITA’ DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO
Il Consulente tecnico d’Ufficio, più comunemente chiamato CTU, è un tecnico
specializzato in un campo della scienza applicata alle costruzioni e ad altre discipline
che coinvolgono in genere i rapporti sociali degli esseri umani, che oltre alle
conoscenze della propria materia deve avere anche altre doti che devono essere
messe in gioco durante lo svolgimento di una Consulenza.
Quindi, ferme restando le conoscenze tecniche, che ovviamente sono
fondamentali, il CTU deve avere esperienza, calma e pazienza, capacità di ascoltare
le parti e i loro rappresentanti, equilibrio nello svolgere il lavoro, attenzione nel
rilevare tutti i particolari che gli si presentano di fronte, capacità di esposizione in
forma molto semplice e comprensibile a chi ascolta e a chi legge, capacità di
mediazione, e, non per ultimo, capacità morali ed umane.
A proposito della capacità di esposizione, mi piace ricordare una sorta di
aneddoto, ma reale, che mi è accaduto quando facevo il secondo anno d’ingegneria.
Durante una lezione di “analisi matematica II” il Prof. Luigi SANTOBONI,
titolare della cattedra, ci disse “Io potrei spiegare le derivate e gli integrali anche ai
muratori”. Lì per lì la frase non mi disse nulla, poi, dopo la laurea, vinsi un concorso
nazionale a cattedra per insegnare costruzioni ai Geometri, mi affidarono la cattedra
presso l’Istituto Tecnico Statale di Ostia, il “Luigi Vanvitelli”, dove ho insegnato per
cinque anni.
Avevo 31 anni.
Lì mi tornò in mente la frase del Prof. SANTOBONI, dovevo spiegare ai
ragazzi, dai 15-16 anni fino ai 18-19-20 anni, la scienza delle costruzioni.
Mi comportai come quando si insegna qualche cosa ad un bambino di 5 anni.
Usai il loro linguaggio. Feci esempi che hanno tutti i giorni davanti, o nei quali
spesso si sono imbattuti, e a questi applicai, volta per volta, la scienza delle
costruzioni.
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Ebbene, il CTU si deve comportare così, sia nei confronti delle parti e dei
Consulenti di parte, sia nei confronti del Giudice che, è bene ricordare, non è un
tecnico della materia, ma ha senz’altro le capacità per capire e per sintetizzare il
risultato della Consulenza.
1.1. SPAZIO NEL QUALE AGISCE IL CTU
Una delle regole fondamentali cui si deve attenere il CTU è il rispetto dei
paletti posti dal Giudice con i quesiti che individuano bene il tracciato entro il quale
si deve scrupolosamente muovere.
Qualora ravvisi degli aspetti importanti per la migliore conoscenza di quanto
accaduto, il CTU deve segnalare che sta varcando il limite dei quesiti e il motivo per
cui lo sta facendo, lasciando al Giudice la facoltà di tenerne conto o meno.
Diverso è il caso del Perito nel campo delle perizie penali, dove il tecnico deve
riferire al Pubblico Ministero tutto quello che riesce ad appurare durante le sue
indagini e che possa essere utile ai fini della Giustizia. Vedremo meglio in seguito.
Un’altra regola fondamentale dice che il CTU non si deve mai sostituirsi al
Giudice.
Spesso, durante lo svolgimento della Consulenza, dico alle parti che il CTU è
l’occhio e il braccio del Giudice, ma non è il cervello.
Vale qui la pena ricordare che il tecnico incaricato è un ausiliario del Giudice
Istruttore (GI), in quanto il Consulente ultimo rimane sempre il Giudice.
I romani definivano il Giudice come il “peritus peritorum”. Questo vuol dire
che l’ausiliario, cioè il Consulente è un tecnico che aiuta il Giudice a capire le origini
di un evento, le cause e le concause che lo hanno determinato, i danni che ha
provocato, i lavori per il ripristino e i costi necessari, ma a decidere alla fine è
sempre il Giudice.
E’ raro, ma può capitare, che il Giudice “sconfessi” il suo Consulente
prendendo una decisione che è in antitesi con le conclusioni della relazione di
Consulenza. Si tratta di casi limite, che ricorrono quando il Consulente ha svolto una
relazione estremamente carente, priva di dati importanti, che non ha tenuto conto di
elementi fondamentali nella controversia, che non ha risposto bene ed in modo
esauriente ai quesiti.
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In questi casi il CTU può essere chiamato a dare delle spiegazioni o delle
integrazioni alla sua relazione di Consulenza, ma può essere anche sostituito.
1.2. SOSTITUZIONE DEL CTU
In altri casi più clamorosi, come il non rispetto dei tempi di consegna, la
perdurante assenza alle convocazioni o la evidente carenza tecnica dimostrata nella
relazione, il CTU può essere sostituito con la nomina di un altro CTU.
Ci possono essere anche casi, peraltro assai rari, di ricusazione del CTU da
parte di una delle parti che ravvisi nel tecnico scarso equilibrio, mancanza del
rispetto del contraddittorio, conoscenza della parte avversa con manifesta
predisposizione verso questa, scarse conoscenze tecniche nella materia da affrontare.
In questi casi il GI deve verificare che la richiesta di ricusazione sia
effettivamente fondata prima di accettarla, altrimenti conferma il mandato al CTU.
1.3. CARATTERISTICA DELLA RELAZIONE DI CONSULENZA
La relazione di Consulenza non deve essere troppo lunga altrimenti la lettura e
la comprensione possono essere distratte.
Questo vale soprattutto nel processo penale dove il Perito deve spiegare in
termini molto semplici leggi urbanistiche, norme tecniche spesso complesse, eventi
che si intrecciano tra di loro e che possono nascondere le responsabilità dei soggetti
coinvolti.
Il tecnico può essere interpellato nel processo penale come Consulente della
Procura o come Consulente di parte indagata o imputata. Vedremo più avanti,
sommariamente, quali sono i suoi compiti.
La relazione di Consulenza, di cui comunque parleremo in maniera più
dettagliata più avanti, deve rispondere ai quesiti che il GI ha posto e per fare questo
deve contenere lo svolgimento dei sopralluoghi, evidenziare il libero contraddittorio
tra i partecipanti ai sopralluoghi, l’individuazione dei danni lamentati, le cause e le
concause che li hanno prodotti, gli interventi, o rimedi, che occorre mettere in atto e i
loro costi.
Spesso qualche CTU riporta subito nella sua relazione di Consulenza le
risposte ai quesiti in maniera estremamente sintetica, senza dare al Giudice la visione
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del contesto in cui si è sviluppato l’evento per cui è causa. La Consulenza è
egualmente valida ed il Giudice può emettere la sentenza con le risposte date dal
CTU, ma c’è il rischio che il Giudice valuti superficialmente l’insieme delle risposte
e che valuti altrettanto superficialmente tutto l’operato del CTU anche ai fini della
liquidazione dell’operato.
Questo aspetto non deve far indurre il CTU a redigere una relazione prolissa e
piena di particolari non interessanti ai fini della causa.
1.4. QUALIFICA DEL TECNICO INCARICATO
In merito alla qualifica che assume il tecnico nell’ambito del processo c’è la
distinzione tra la Consulenza nel processo civile e la Consulenza, o Perizia, nel
processo penale.
Nel processo civile il tecnico è il Consulente del Giudice ed è parte terza. Il
tecnico è quindi il “Consulente del Giudice”.
Nel processo penale il tecnico è invece il “Perito” che svolge appunto una
perizia.
Sempre nel processo penale, se il tecnico Perito viene nominato dall’organo
inquirente, cioè dal Pubblico Ministero (PM) o Procuratore della Repubblica, è un
Perito di parte (CT), se invece viene nominato dall’organo giudicante allora è un
Perito terzo ed assume la qualifica di CTU
Naturalmente anche la difesa può nominate un proprio Consulente che è
anch’esso di parte.
Fatta questa distinzione, va però detto che anche nel processo penale è oramai
in uso chiare il tecnico con il termine “Consulente”.
In genere i Consulenti tecnici d’Ufficio sono professionisti laureati in
Ingegneria, in Architettura, diplomati Geometri, Periti Industriali o Periti Edili.
Ma ci possono essere CTU con altre qualifiche specializzate come:
- Medici e veterinari;
- Commercialisti;
- Agronomi;
- Geologi;
- Traduttori;
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- Esperti in gioielleria ed orologeria, in antiquariato e in arte in genere;
- Qualsiasi altro tecnico che dimostri di essere esperto in un campo.
Può capitare che un Consulente abbia bisogno di un ausiliario per poter
rispondere a qualcuno dei quesiti posti dal Giudice, in questo caso dovrà fare
apposita istanza al Giudice motivando la necessità dell’ausiliario e comunicando il
costo che le parti dovranno affrontare.
Un esempio di ausiliario del Consulente può essere il topografo per rilievi o
accatastamenti, il geologo per indagini geologiche e geotecniche, l’agronomo per
verifiche di stabilità di piante, l’esperto in gioielleria in caso di divisione ereditarie, il
tecnico specializzato nel rilievo delle armature all’interno di strutture in cemento
armato (rilievo pacometrico), la ditta per prove di carico sulle strutture, la ditta per
monitorare il comportamento di un edificio nel tempo, il mezzo per la video
ispezione e lo spurgo di una fognatura, piattaforme elevatrici, ecc.
Di solito i medici intervengono a fianco del Consulente in caso di incidenti
stradali con presenza di vittime o di feriti più o meno gravi, in questo caso si tratta
prevalentemente di medici legali.
Le cause per le quali il Giudice ha bisogno di un CTU sono tantissime e
possono riguardare:
- Danni agli immobili;
- Problemi di confini tra terreni e tra edifici;
- Aperture di luci e vedute;
- Cattiva esecuzione di lavori;
- Mancata liquidazione di stati di avanzamento;
- Infiltrazioni;
- Stima di terreni e di immobili in genere per espropriazioni;
- Incidenti stradali;
- Incidenti sul lavoro;
- Impossibilità di utilizzare un bene a causa di cattive riparazioni;
- Difetti in genere su macchine e mezzi meccanici;
- Stima di immobili per esecuzioni immobiliari;
- Divisioni ereditarie;
- Istituzioni di servitù;
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- Contenziosi con enti erogatori di servizi.
1.5. TENTAVI DI CONCILIAZIONE
Di solito, alla fine dei quesiti che vengono posti al CTU, il GI chiede anche di
esperire il tentativo di conciliazione per chiudere bonariamente la controversia.
Mi preme fare un breve paragone sulle possibilità di conciliazione che ha il
Mediatore nell’ambito della Mediazione obbligatoria e le possibilità che ha invece il
CTU nell’ambito della Consulenza d’ufficio.
Con l’istituzione della “Mediazione” obbligatoria è nata la figura del Mediatore
o Conciliatore, il quale deve essere assolutamente equidistante dalle parti e non deve
mai mostrare la preferenza per le tesi di una parte o dell’altra. Deve ascoltare
entrambi, anche con sedute separate, non rivelando mai ad una parte ciò che ha
appreso dall’altra. Deve condurre la Mediazione in modo che ciascuna delle parti
faccia una proposta e poi con il dialogo e la partecipazione delle parti e dei loro
legali si possa arrivare ad una soluzione condivisa.
Se una delle parti si irrigidisce sulla sua posizione il Mediatore non ha grandi
possibilità di indurla a pretese minori o a essere più disponibile verso l’altra parte.
Per il CTU ritengo che ci siano maggiori possibilità.
Innanzi tutto il tecnico ha un contatto più diretto e meno formale con le due
parti. Spesso accede nelle loro case. Può ascoltare le parti e i loro CTP in piena
libertà e può, di fronte all’evidenza dello stato dei luoghi, far presente alla parte più
rigida l’errore in cui sta incappando, può mostrare quanto errata sia l’interpretazione
che sta dando ad un determinato danno le cui cause sono assai evidenti, può far
ragionare meglio la parte, magari sollecitando anche il CTP, può lasciarli soli per
consultarsi e per ricredersi sulla posizione sbagliata. Può dimostrare quanto costoso
per tutti sia il perdurare della causa a fronte di richieste economiche assai più basse.
Mi è capitato di assistere a tentativi di conciliazione andati male, non per
l’importo richiesto da una parte per il danno subito, quanto per l’entità delle spese
complessive di giudizio che erano di gran lunga maggiori dell’importo del danno
stesso.
In altre parole, il CTU ha più libertà di movimento, ha un vantaggio di
posizione, sia perché non è il “Mediatore”, sia perché quasi sempre ha svolto i
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sopralluoghi alla presenza delle parti, ha visto la materia del contendere, si è fatto
un’idea delle cause del danno e di chi lo ha provocato lasciando comprendere,
specialmente ai CTP, quale è il suo orientamento nel merito, per cui può far
ragionare meglio le parti, laddove intravede che ci sia uno spiraglio per la
conciliazione e la chiusura bonaria della controversia.
Nella mia esperienza ho riscontrato che più del 50% delle cause non si
dovrebbero fare, e che spesso le stesse parti in causa si pentono della loro iniziativa e
non sanno come tornare indietro, anche perché i costi di causa sono diventati alti.
La presenza di qualcuno, come il CTU, che le faccia ragionare e le prenda per
mano per chiudere il contenzioso, spesso è bene accetta. In questo contesto ha grande
importanza l’intelligenza dei rispettivi legali.
Spesso le parti non sono bene al corrente dei costi cui stanno andando incontro
con la causa. Anche per questo aspetto è bene che il CTU faccia presente questi costi,
e per esempio chiarendo che il fondo spese per lui inizialmente disposto dal Giudice
verrà poi integrato dall’onorario finale che è dell’ordine di tre-quattro volte l’entità
del fondo spese.
Anche perché le parti, prese dalla controversia, il più delle volte non fanno
bene tutti i conti delle spese che devono sostenere tra legali, consulenti di parte,
CTU, spese di giudizio, ecc. Per non parlare del malumore che attanaglia i
partecipanti ogni volta che viene fatto un rinvio di udienza, allontanando sempre di
più la fine del contenzioso.
E’ in questo momento che escono fuori le capacità morali ed umane e di
esperienza che il CTU deve avere.
Naturalmente queste capacità si devono possedere ma si affinano e si
perfezionano con il tempo.
Purtroppo la legislazione vigente non favorisce questo particolare tipo di
approccio da parte del CTU in quanto la conciliazione trova poi delle difficoltà nella
liquidazione dell’onorario del Consulente.
In caso di accordo il CTU redige il verbale riportando i termini dell’accordo,
oppure facendo riferimento ad un accordo separato che i legali redigono tra di loro e
fanno firmare alle parti da loro rappresentate.
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Di solito, con questo ultimo sistema di redazione dell’accordo, cioè senza
riportare sul verbale i termini specifici dell’accordo, si superano gli ostacoli che
possono spingere il Cancelliere a richiedere la registrazione di quanto riportato sul
verbale del CTU, con evidente aggravio di spese.
In ogni caso, l’accordo si perfeziona solo dopo che tutte le clausole concordate
siano state espletate. In altri termini, se l’accordo prevede il pagamento rateale
dell’indennizzo o del risarcimento, per abbandonare il giudizio occorre che sia
passato tutto il tempo della rateizzazione con esito positivo.
In questi casi, le parti si presentano alla successiva udienza e chiedono al GI un
rinvio per un tempo pari al tempo per la scadenza delle clausole concordate.
Se tutto si risolve positivamente, i legali delle parti non si presentano alla
successiva udienza per cui il giudizio viene abbandonato, anche perché il GI è stato
informato dal CTU della conciliazione raggiunta.
Nella parte giuridica di questo corso ritengo che questa procedura sarà
affrontata in termini più specifici.
Vale la pena ricordare che nel verbale di conciliazione è bene che i legali
dichiarino di rinunciare al vincolo di solidarietà di cui all’art. 68 legge professionale
forense.
Infatti la legge n. 1578 del 27 novembre 1933, all’art. 68 prevede che in caso di
transazione tra le parti, i legali che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni,
in caso di mancato pagamento dei loro onorari e del rimborso delle spese, possono
rivalersi nei confronti dell’altra parte.
Si tratta della così detta “solidarietà professionale” di cui l’art. 68 della
suddetta legge, che, in caso di accordo transattivo tralle parti consente a ciascun
avvocato di richiedere il pagamento dei compensi professionali, e delle spese
sostenute, oltre al suo assistito, anche alle altre parti in causa.
Con questa dichiarazione di rinuncia alla solidarietà professionale i legali si
obbligano a richiedere i compensi e le spese solo al proprio assistito.
2. COMPARIZIONE DEL CTU NEL GIORNO DELL’UDIENZA
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Quando il Giudice Istruttore di una causa affida ad un tecnico lo svolgimento
di una Consulenza d’Ufficio comunica il suo nome alla Cancelleria con l’indicazione
del giorno e dell’ora dell’udienza alla quale il tecnico dovrà partecipare.
La Cancelleria, per via telematica, invia al tecnico la comunicazione della
nomina del Giudice e lo invita a presentarsi all’udienza nel giorno e nell’ora stabilita
dal Giudice, per prestare il giuramento di rito e per ricevere i quesiti a cui dovrà
rispondere con la relazione di Consulenza tecnica.
E’ buona norma, sia nei confronti del Giudice, sia nei confronti delle parti,
informarsi sui nomi delle parti in causa in modo da capire subito se si è indifferenti o
meno.
Essere indifferenti significa non conoscere le parti e soprattutto non aver avuto
mai rapporti di lavoro, o di parentela, e quindi non essere influenzato da una di loro.
Qualora si conosca una delle due parti e si ritiene di non poter essere
imparziale o di ricevere pressioni fastidiose durante il corso della Consulenza, è
deontologicamente corretto informare subito il Giudice e i legali delle parti di non
poter assumere l’incarico, dando così modo al Giudice di nominare un altro tecnico
senza dover spostare il giorno dell’udienza.
Se invece si è indifferenti non si deve comunicare niente e ci si presenta
all’udienza nel giorno stabilito.
Se nel richiedere chi siano le parti in causa ci si informa anche sul motivo della
causa per conoscere la materia sulla quale verranno posti i quesiti, il tecnico ha modo
di sapere se è in grado di svolgere con scienza la Consulenza tecnica.
Se si rinuncia all’incarico senza un valido motivo, si corre il rischio di non
essere più chiamati o comunque di essere chiamati solo per piccole Consulenze.
Il Giudice deve essere tranquillo che ad una nomina corrisponda sempre
l’accettazione dell’incarico.
3. PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA
Il giorno e l’ora dell’udienza il tecnico si presenta nell’aula dove il Giudice
Istruttore presiede il processo e per prima cosa si presenta ai legali delle due parti che
sicuramente sono presenti. La presentazione in genere avviene pronunciando i nomi
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dei legali o delle parti in causa. I legali si fanno riconoscere e informano il tecnico su
chi rappresentano e quale è la materia del contendere per la quale è stata disposta la
CTU.
Prima che inizi l’udienza è opportuno che il tecnico chieda ai legali quale sia la
materia del contenzioso e cosa dovrebbe riguardare la Consulenza.
Se c’è tempo, il CTU designato può anche leggere l’atto di citazione dell’attore
e l’atto di comparsa e risposta del convenuto in modo da capire meglio l’argomento
che dovrà affrontare nella risposta ai quesiti.
Queste informazioni preliminari, peraltro ancora sommarie, sono importanti
perché possono permettere al tecnico di capire meglio i quesiti che gli verranno posti
dal Giudice, ma soprattutto gli permetteranno di aiutare il Giudice nella formulazione
dei quesiti, potrà consigliare meglio il Giudice su come articolare i quesiti proprio in
relazione alla materia del contendere.
Pochi minuti prima dell’udienza e del giuramento, il tecnico deve dare le
proprie generalità e i propri indirizzi ad uno degli avvocati che li riporta sul verbale
di udienza. Questa è una prassi che sta andando in disuso perché il GI oramai, con il
processo telematico, ha già uno schema informatico nel quale inserisce tutti i dati del
tecnico in modo che la Cancelleria possa fare tutte le comunicazioni fino alla fine
definitiva del processo.
Al momento dell’udienza il GI, una volta prese le generalità del CTU, e dopo
avergli fatto prestare il giuramento di rito al quale lo stesso CTU risponde con un “si
lo giuro”, pone i quesiti ai quali il CTU deve rispondere. In questa fase il CTU può
interloquire con il GI per una eventuale correzione del quesito o una sua migliore e
più appropriata formulazione in relazione ai motivi per i quali è posto.
In genere il GI nell’ultima parte del quesito invita il CTU ad esperire durante la
Consulenza, laddove ovviamente lo ravvisi, il tentativo di conciliazione tra le parti.
Posti i quesiti, il GI chiede al CTU di quanto tempo ha bisogno per l’invio
della bozza di relazione alle parti e chiede in quale giorno intende fare il primo
incontro o il primo sopralluogo e dove, e, una volta stabilito il tempo richiesto (60-
90-120 giorni) in funzione dell’importanza della materia e della complessità dei
quesiti, concede al CTU il termine per l’invio alle parti della bozza di relazione di
Consulenza, il termine alle parti per presentare al CTU eventuali osservazioni o note
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tecniche, spesso dette anche note critiche, e il termine finale per il definitivo deposito
in Cancelleria dal parte del CTU di tutta la relazione con le risposte alle osservazioni,
comprensiva degli allegati.
Inoltre, il GI pone a carico delle parti in solido, oppure ad una sola delle parti,
quando è una sola ad aver chiesto la CTU, il fondo spese da liquidare al CTU più gli
accessori (cassa di previdenza e IVA).
Le parti possono nominare il proprio Consulente tecnico di parte (CTP) oppure
si possono riservare di nominarlo in Cancelleria fino al giorno del primo incontro.
Per ultimo il GI autorizza i legali delle parti a ritirare i rispettivi fascicoli di
parte da consegnare al CTU, per i quali, i legali firmano per l’avvenuto ritiro.
A questo punto l’udienza è terminata, il CTU riceve da ciascun legale il
rispettivo fascicolo di parte, se le parti sono più di due ci saranno più fascicoli quante
sono le parti, e scambia tutti gli indirizzi con le parti se presenti, con i legali e con gli
eventuali CTP già nominati.
4. ESAME DEI FASCICOLI DI PARTE
Prima di effettuare il primo incontro nel giorno stabilito in sede di udienza, il
CTU esamina i fascicoli di parte.
Prima esamina il fascicolo della parte attrice con l’atto di citazione, gli allegati
e le eventuali memorie.
Poi esamina il fascicolo della parte convenuta con la comparsa di costituzione e
risposta (eventualmente riconvenzionale, cioè con la richiesta a sua volta di danni e
risarcimenti), gli allegati e le eventuali memorie.
Se le parti sono più di due, esaminerà anche il fascicolo dell’altra parte
convenuta.
A questo punto il CTU ha una visione complessiva della materia del
contendere e saprà già cosa chiedere alle parti nel primo incontro o cosa andare
subito a vedere se si fa subito il sopralluogo.
In genere il sopralluogo si fa già dal primo giorno se i quesiti riguardano
l’individuazione di un danno e la ricerca delle cause e concause che lo hanno
determinato.
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Se invece la materia del contendere è più articolata e complessa, si effettua un
primo incontro presso lo studio del CTU dove le parti, tramite i loro legali,
esporranno la situazione e come, a loro parere, si sono svolti i fatti.
A questo punto è bene fare delle precisazioni, altrimenti il compito del CTU
diventa assai più complesso.
Le parti tenderanno a raccontare “la loro verità” che per loro è quella che
effettivamente è accaduta; infatti con il passare del tempo nasce in loro la
convinzione che quello che pensano sia la “vera verità”.
Per fortuna il CTU ha un compito dal quale non può derogare.
Quando interviene la Giustizia esistono solo due elementi fondamentali:
- i pezzi di carta ufficiali
- lo stato dei luoghi o lo stato effettivamente documentato.
Tutto il resto sono storie, racconti, spesso frutto della fantasia o di una
convinzione in buona fede che un fatto si sia svolto nel modo in cui ciascuno lo ha
maturato nel tempo.
Il CTU deve avere la pazienza di ascoltare tutti, di garantire il contraddittorio
tra le parti intervenute, farà delle domande richiamando però le parti ad attenersi ai
dati ufficiali e a quanto ufficialmente accertato.
Molti tecnici si renderanno conto di quanto siano differenti le storie che si
raccontano da quella che poi emerge essere la realtà dei fatti accaduti.
La lettura dei fascicoli di parte aiuta molto il CTU.
Prima del primo incontro o del primo sopralluogo, il CTU invia ai legali delle
parti la comunicazione del versamento della quota del fondo spese disposto dal
Giudice, con l’indicazione dell’importo lordo della fattura che sarà emessa dopo il
pagamento, con le coordinate bancarie per l’eventuale pagamento con bonifico.
A questo punto può nascere un problema che si sta verificando sempre più
spesso, e cioè il mancato versamento del fondo spese.
Nei casi in cui il GI dispone il versamento in solido tra le parti, in genere si
chiede il 50% a ciascuna, se sono due, o in parti uguali a tutte le parti coinvolte.
In qualche caso qualcuna delle parti non paga e allora si dovrebbe coinvolgere
“ in solido” le altre parti, ma già è in corso un contenzioso per cui le altre parti
sicuramente si rifiutano di pagare ciò che spetta alla parte inadempiente.
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Altre volte il fondo spese è disposto a carico della parte attrice, cioè di quella
che ha promosso la causa e che avrebbe tutto l’interesse alla CTU, ma nonostante
questo è la stessa parte attrice che non versa il fondo spese.
Si instaura così un clima di diffidenza perché il CTU vede un orizzonte denso
di nubi quando le parti dovranno saldare l’onorario finale liquidato dal Giudice la cui
entità sarà sicuramente maggiore.
Molti CTU oramai sono disposti anche a rateizzare il fondo spese, con grossi
rischi per quanto riguarda la liquidazione finale, ma nonostante queste agevolazioni,
sono molte le parti che dichiarano di non avere i mezzi e che quindi non possono
pagare.
Qualora si verifichino queste inadempienze il CTU deve informare subito il
Giudice Istruttore e chiedere come si deve comportare.
5. I CONSULENTI TECNICI DI PARTE
Nello svolgimento della CTU hanno massima importanza i Consulenti tecnici
di parte (CTP). Trattandosi di una Consulenza tecnica, ciascuna delle parti, il più
delle volte, nomina un proprio CTP, cioè un tecnico che esponga gli aspetti tecnici
della controversia al CTU e che durante le fasi ispettive dello stato dei luoghi, o della
documentazione probante in atti, chiarisca e giustifichi le tesi della sua parte.
In pratica il CTP è un tecnico come il CTU, solo che non è terzo, ma lavora per
la parte che lo ha nominato.
Da un punto di vista deontologico il CTP non dovrebbe assumere posizioni
contrarie a quello che lo stato dei luoghi inequivocabilmente dimostra.
In effetti i tecnici riescono a capirsi meglio rispetto ad altri professionisti in
quanto la realtà dei fatti il più delle volte è condivisa.
Questo purtroppo non sempre accade. Alcune volte i CTP si pongono in
situazioni di estrema difesa della loro parte asserendo cose che non trovano alcuna
giustificazione negli atti probanti e nello stato dei luoghi.
Anche in questa situazione il CTU deve essere così abile da riuscire a portare il
CTP sul terreno più oggettivo e più vicino al reale stato delle cose.
E’ interessante ricordare la distinzione tra il CTP e gli Arbitri nominati dalle
parti negli “Arbitrati”, che a mio avviso dovrebbero avere maggior diffusione e
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maggior impiego nelle cause civili in quanto più rapidi e di maggiore partecipazione
delle parti.
Nel processo civile il CTP è nominato dalla parte per poter dimostrare sotto il
profilo tecnico le tesi della parte stessa, mentre l’Arbitro nominato da una parte è un
giudice che in seno all’Arbitrato non deve dimostrare la validità delle tesi della parte
che lo ha nominato, ma deve “giudicare” insieme con l’altro Arbitro e con il
presidente dell’Arbitrato, che è il terzo giudice, di solito nominato dai due arbitri
delle parti o dal Presidente del Tribunale della zona in cui l’Arbitrato è incardinato.
In sostanza i tre Arbitri costituiscono il collegio giudicante che ascolta i legali
delle parti e qualche volta addirittura nomina un CTU e le parti nominano un proprio
CTP.
Che gli Arbitri non devono essere di parte lo dimostra anche il sistema di
retribuzione a cui devono partecipare le parti dell’Arbitrato.
Ciascuna delle due, o più parti, versa al segretario dell’Arbitrato la quota del
50%, o la parte uguale alle altre se le parti sono più di due, senza versare nulla
direttamente all’Arbitro da essa nominato, proprio per non dimostrare influenza nei
suoi confronti.
Sarà poi il segretario del Collegio Arbitrale che ripartisce le quote ai tre Arbitri
secondo le percentuali stabilite dal Collegio stesso (di solito 30% ai due arbitri e 40%
al presidente).
A conclusione di questo confronto, si può dire che il CTP, pur lavorando su
aspetti tecnici dove le interpretazioni sono assai più ristrette, “è di parte”, mentre
l’Arbitro, seppure nominato da una parte, non può essere dichiaratamente di parte,
ma si deve comportare come un vero e proprio “giudice”.
In sostanza i due CTP dovrebbero essere un valido aiuto al CTU facendogli
rilevare aspetti che potrebbero essere sfuggiti oppure circostanze di non facile
rilevamento ma che rappresentano aspetti importanti della controversia.
E’ il caso di ricordare che in genere i CTP nominati già conoscono da tempo lo
stato dei luoghi o le circostanze che hanno portato alla lite. Hanno già fatto molti
sopralluoghi per le rispettive parti, spesso si sono già incontrati per cercare di
risolvere il problema lamentato o per risolvere bonariamente la controversia.
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Per cui i CTP sicuramente conoscono meglio del CTU tutti i problemi e tutti i
risvolti del lavoro che hanno portato alla causa, e spesso anche i motivi per cui
l’accordo auspicato non è stato mai raggiunto.
Non ci dobbiamo dimenticare che spesso le cause non sono fatte per il motivo
dichiarato. Dietro una controversia si possono nascondere motivi più futili o
inconfessabili che nulla hanno a che vedere con la materia del contendere.
Anche in questi casi è molto importante che il CTU mantenga il giusto
equilibrio e, se riesce a capire i veri motivi del disaccordo, anche con l’aiuto dei due
CTP, fare in modo che le parti ragionino più serenamente, abbandonando i motivi
futili per concentrarsi sulle cose più concrete.
6. PRIMO INCONTRO O PRIMO SOPRALLUOGO CON FOTO E RILIE VI
Se nell’udienza di conferimento dell’incarico è stato stabilito di effettuare
l’incontro presso lo studio del CTU, i due CTP, o più di due se di più sono le parti, si
presentano da soli, o qualche volta accompagnati dai legali o dalle parti.
Di solito i legali non partecipano, così come le parti che però partecipano il
giorno del sopralluogo in quanto spesso il luogo è la proprietà di una delle due parti.
Il CTU, dopo aver constatato la nomina di ciascun CTP, darà lettura dei quesiti
posti dal Giudice e farà un breve resoconto dell’atto di citazione e dell’atto di
comparsa, chiedendo ai due CTP se quanto capito corrisponde allo stato della
controversia.
A questo punto chiederà a ciascun CTP di esporre quanto lamenta la parte
assistita e quanto controbatte l’altra parte.
Queste esposizioni, insieme all’entità del risarcimento del danno, potranno
dare al CTU gli elementi per verificare se è possibile un eventuale accordo
transattivo.
E’ bene che questa possibilità sia verificata quanto prima proprio per la
economicità di tutta la procedura, perché un conto è l’accordo raggiunto subito, un
altro conto è l’accordo raggiunto alla fine della Consulenza.
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Anche in quest’ultimo caso sarebbe sempre un risultato positivo nell’ambito di
tutta la causa, ma sarebbe ancora più positivo se si potesse risparmiare anche sulla
Consulenza.
Se i termini per una chiusura bonaria si evidenziano subito, il CTU chiede ai
due CTP di verificare con i propri assistiti questa possibilità, elencando anche alcune
proposte che potrebbero essere esaminate, modificate ed integrate dalle parti.
Se questa possibilità non si intravede subito, il CTU fissa la data e l’ora del
sopralluogo sul posto in accordo con i due CTP.
Al primo sopralluogo, se questo avviene all’interno di una proprietà delle due
parti, parteciperà quasi sicuramente il proprietario dell’immobile. In questo modo il
CTU conoscerà una delle due parti e potrà ascoltare anche la versione direttamente
riferita dalla parte, consentendo successivamente anche all’altra parte avversa di
esprimere la propria tesi che in genere dovrebbe, ma non sempre, coincidere con
quella del proprio CTP.
Devo dire che questo dialogo diretto tra il CTU e le due parti ha spesso risvolti
benefici, soprattutto sotto il profilo psicologico.
Bisogna ricordare che spesso le parti non hanno un contatto diretto con il
Giudice per cui non partecipano al vivo del processo. Durante la CTU la situazione è
completamente diversa. Prima di tutto non c’è la formalità tipica dell’udienza, poi il
dialogo con il CTU è molto informale e le parti sembra quasi che parlando
liberamente si alleggeriscano di un peso.
Questo è uno dei momenti più importanti della Consulenza se si vuole
raggiungere l’accordo transattivo. Qui il CTU deve saper cogliere tutte le sfumature
del confronto per capire se le parti in effetti vogliono conciliare la controversia.
Non bisogna lasciarsi spaventare da eventuali prese di posizioni piuttosto
rigide, da dialoghi concitati tra le parti che potrebbero anche degenerare.
Queste forme piuttosto accese spesso rappresentano uno sfogo in cui le parti si
dicono tutto quello che hanno dentro e che finalmente possono rinfacciarsi.
In questa fase assai delicata il CTU non si deve lasciar sfuggire di mano il
controllo della situazione. Qualora i dialoghi degenerino deve immediatamente
intervenire richiamando tutte le parti, qualche volta anche i CTP, e ricordare loro che
la Consulenza è ancora una sorta di udienza in cui tutti devono avere rispetto di tutti.
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Purtroppo qualche volta il clima è così acceso che non si riesce a controllare la
situazione. A me è capitato due volte di dover minacciare l’intervento della forza
pubblica. Ho notato che, se minaccio di chiamare i Carabinieri, il clima si calma
immediatamente.
Devo precisare che si tratta di casi limiti; per la mia esperienza è meno
dell’1%.
Una volta ho dovuto separare due CTP che stavano venendo alle mani, ma
dopo un momento di riflessione la calma è subito tornata.
Qualora non si ravvisi la immediata possibilità di introdurre la riflessione sulla
possibilità di chiudere bonariamente la controversia si va avanti con la Consulenza
esaminando bene i motivi della citazione, lo stato dei luoghi, i danni che l’evento ha
provocato e come questi danni si possono riparare e come si può ripristinare
l’originario stato dei luoghi.
Qualche volta la parte presso la quale si fa l’accesso non vuole che l’altra parte
entri in casa sua. In questo caso occorre fare prima il sopralluogo da una parte,
redigere il verbale e poi andare dall’altra parte, se questa è nelle vicinanze, riferirle
cosa è successo e leggergli il verbale sul quale riportare eventuali sue osservazioni.
Può capitare che addirittura una parte non voglia far entrare il CTP dell’altra
parte nella sua abitazione o nel suo terreno.
Poiché è obbligatorio il contraddittorio in forma paritetica, specialmente tra i
CTP, il CTU può rifiutarsi di eseguire il sopralluogo e fa presente alla parte che se
non fa accedere il CTP dell’altra parte non entra neanche il CTU e del fatto verrà
immediatamente informato il Giudice.
Di solito, di fronte a questa presa di posizione del CTU, la parte acconsente
alla presenza dell’altro CTP.
Il CTU inizia a fare i rilievi metrici, eventualmente anche con l’aiuto di un
collaboratore, e scatta le fotografie alle parti dell’immobile interessato dalla causa.
Prima di scattare le fotografie è bene informare il proprietario dell’immobile
sul tipo di foto che si scatteranno, facendo in modo che dalle foto non emergano
aspetti privati della sua vita familiare, proprio per rispettare la sua privacy.
A questo punto corre l’obbligo di fare qualche riflessione proprio sul rispetto
della privacy cui si deve attenere il CTU.
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Il primo punto da tenere presente riguarda tutti i rilievi e le fotografie dello
stato dei luoghi che devono mostrare al Giudice i motivi delle lamentele, le
condizioni in cui si trovano i luoghi e i danni che sono stati causati dall’evento.
Questa documentazione non deve in alcun modo coinvolgere o mettere in mostra la
vita familiare dei proprietari dei luoghi.
Ma il rispetto della privacy è ancora più stringente.
Il CTU, una volta che ha terminato definitivamente il suo lavoro, che di solito
termina quando il Giudice non ha bisogno di ulteriori precisazioni o integrazioni da
parte del CTU, deve distruggere tutte le copie dei documenti che ha utilizzato per
redigere la relazione di Consulenza tecnica, tutte le fotografie e quanto altro ha
ricevuto in copia sia dalle parti sia dai pubblici uffici a cui ha fatto richiesta.
Qualora venisse richiamato, anche dopo parecchi mesi, per fornire nuove
spiegazioni o per rispondere ad altri quesiti da parte del GI, dovrà riprendere i
fascicoli di parte e la sua relazione di Consulenza con tutti gli allegati, in modo da
riesaminare quanto già accaduto e rispondere ai nuovi quesiti, anche con ulteriori
sopralluoghi.
In merito ai danni provocati a beni immobili o mobili, il CTU diventa una sorta
di medico, in genere un medico di edifici, di costruzioni, di confini, di macchinari, e
di quanto altro rappresenta la materia del contendere.
Infatti, il CTU deve esaminare lo stato dei luoghi, capire cosa è successo, cosa
ha provocato il danno, come si deve riparare il danno e quanto costa il ripristino.
E’ evidente che per svolgere questo compito il CTU deve avere un’adeguata
esperienza specialmente nel campo delle costruzioni, deve conoscere i materiali, i
sistemi di costruzione, soprattutto quelli di una volta perché spesso la Consulenza
riguarda vecchi edifici, deve conoscere i sistemi innovativi con cui si confezionano i
materiali e come si applicano per determinare i lavori di ripristino.
Alcune volte la Consulenza consiste nell’esaminare esclusivamente documenti
cartacei come è il caso di contenziosi relativi ad appalti, a mancati pagamenti di Stati
di Avanzamento Lavori (SAL) per costruzioni da tempo terminate; oppure si tratta di
ricostruire la cinematica di un incidente stradale accaduto anche quattro-cinque-sei
anni prima senza più il mezzo meccanico fatto rottamare.
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In questi casi, come i contenziosi in appalti, il lavoro si svolgerà
nell’esaminare tutti i documenti contabili dell’appalto, mentre negli incidenti stradali
si tratterà di ricostruire lo scenario mediante il rilievo fatto sul posto dagli agenti
intervenuti poco dopo l’incidente.
In tutti gli altri casi il sopralluogo consiste nell’esame dello stato dei luoghi
nella constatazione dei danni e della loro entità.
Non descriverò le procedure relative alla Consulenza per un incidente stradale
perché non credo che il GI nomini CTU un architetto, a meno che ci sia qualcuno che
si specializzi in questo tipo di materia, per la quale ho comunque riportato un
esempio di relazione.
7. RICHIESTA DI DOCUMENTI ALLE PARTI
Durante il sopralluogo il CTU potrebbe aver bisogno di documenti che non
sono presenti nel fascicolo di parte, per cui è costretto a chiederli alle parti.
A questo punto occorre fare molta attenzione a ciò che si chiede e a ciò che le
parti forniscono.
Nel processo in corso, e quindi anche nella Consulenza tecnica d’Ufficio, non
possono essere introdotti nuovi documenti per dimostrare l’una o l’altra tesi
sostenuta dalle parti.
Si possono introdurre solo dati di carattere ufficiale già depositati presso
pubblici uffici che il CTU potrebbe estrarre così come autorizzato dal GI in sede di
formulazione dei quesiti.
A titolo esemplificativo questi documenti potrebbero essere: la concessione
edilizia e il progetto approvato di un edificio, le domande in sanatoria e le
concessioni in sanatoria, i progetti strutturali depositati al Genio Civile, gli atti di
proprietà degli immobili interessati, le planimetrie catastali e le visure catastali, i
pareri di Soprintendenza, e quanto altro ancora reperibile presso pubblici uffici.
Nuovi documenti, come ulteriori fotografie scattate al momento del danno, ma
mai depositate nel fascicolo, relazioni di tecnici interpellati al momento dei danni ma
non depositate nel fascicolo, non possono essere prodotti e quindi non possono far
parte della Consulenza. Qualora questo avvenga saranno i legali di una delle due
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parti che lo faranno presente al CTU o che lo faranno presente al GI qualora ne
vengano a conoscenza dopo il deposito della relazione di Consulenza.
Il GI provvederà a stralciare quelle parti che non sono compatibili con la
procedura e potrà invitare il CTU a correggere la sua relazione di Consulenza senza
tenere conto dei documenti incompatibili.
Se la documentazione incompatibile allegata è parecchia e la relazione risulta
completamente inficiata da tali documenti il GI potrebbe sostituire il CTU e conferire
il nuovo mandato ad un altro CTU, con ovvie conseguenze economiche a carico del
tecnico ricusato.
Quando una parte, o il suo CTP, consegna dei documenti al CTU, è buona
norma che lo stesso CTP, oppure il CTU successivamente, ne consegni una copia
all’altra parte.
In questo modo tutte le parti hanno la documentazione di cui è in possesso il
CTU e sono in grado di avere lo stesso grado di conoscenza del problema.
8. REDAZIONE DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO
Durante il sopralluogo, e naturalmente durante tutti quelli che sarà necessario
effettuare per la Consulenza, il CTU deve redigere il verbale che al termine del
sopralluogo deve essere letto e sottoscritto da tutte le parti intervenute.
Spesso le modalità di redazione del verbale sono lasciate alla sensibilità del
CTU, per cui ci sono verbali molto stringati dove viene riportato il giorno e l’ora del
sopralluogo, l’indirizzo e i nomi di presenti con le rispettive qualifiche e, dopo una
rapidissima descrizione di ciò che si è fatto, come la lettura dei quesiti e la visita nei
punti oggetto della Consulenza, si riporta la data e l’ora della fine del sopralluogo
con le firme degli intervenuti.
Spesso questo genere di verbale viene precompilato dal CTU in forma
stampata dove poi, durante il sopralluogo si riempiono le parti lasciate libere.
Altri, come me, redigono il verbale a mano e descrivono tutto quello che viene
effettuato nel sopralluogo, riportando anche eventuali dichiarazioni dei CTP o delle
parti. Personalmente redigo il verbale in forma molto minuziosa per fissare bene
quello che si vede e si commenta durante il sopralluogo, per poi facilitare la
redazione del capitolo dedicato ai sopralluoghi.
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Ritengo che la compilazione di un verbale assai descrittivo faciliti la memoria
del CTU al momento della redazione della Consulenza, ma permetta anche ai CTP di
ricordare bene quanto accaduto quel giorno, soprattutto per quello che si è constatato
e per quello che viene detto da tutti gli intervenuti.
Spesso la redazione del verbale in questa maniera richiede tempi più lunghi,
ma si recuperano tutti al momento della redazione della relazione tecnica.
Mi è capitato di vedere dei CTP che fremono durante la redazione del verbale
ed altri che chiedono di abbandonare il sopralluogo per altri impegni già presi.
Quando un CTP, o una parte, abbandona il sopralluogo, il CTU riporta sul
verbale l’ora in cui il tecnico si allontana e fa mettere la sua firma accanto.
Molti CTU non recapitano subito il verbale ai CTP, ma ne consegnano una
copia alla fine dei sopralluoghi. Personalmente, il giorno dopo il sopralluogo, per
mail, invio ai CTP e ai legali di parte il verbale di sopralluogo completo.
Ci sono Consulenze dove il verbale è unico in quanto viene fatto un solo
sopralluogo, mentre in altre i verbali sono assai numerosi perché numerosi sono i
sopralluoghi e numerose sono le visite del CTU presso pubblici uffici.
E’ buona norma riportare sul verbale anche le visite che vengono eseguite dal
CTU in modo che ci sia traccia di quanto dallo stesso effettuato.
Quando il verbale occupa l’ultima pagina di un foglio protocollo e le pagine
del successivo foglio (personalmente uso i fogli protocollo pesanti, tipo quelli usati
dai notai), oltre alla firma finale di quel giorno faccio firmare anche l’ultima pagina
del foglio precedente, con una sigla posta sulla parte laterale libera.
9. EVENTUALE NECESSITÀ DI UN AUSILIARIO
Durante il corso della Consulenza può emergere la necessità di doversi
avvalere di un ausiliario, cioè di un tecnico specializzato in un certo settore nel quale
il CTU non ha competenze specifiche.
L’ausiliario in genere è un tecnico laureato o diplomato, o un esperto
riconosciuto in un determinato settore, oppure è una ditta che svolge l’attività di cui
il CTU in quel momento ha bisogno.
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La necessità dell’intervento di un ausiliario emerge quando si devono effettuare
delle operazioni di carattere tecnico con misurazioni o analisi che richiedono una
particolare specializzazione, come per esempio:
- un rilievo topografico plano altimetrico o il computo metrico di movimenti di
terra (sbancamenti e riempimenti) per cui occorre un topografo;
- l’inserimento in mappa nel caso di un accatastamento per cui occorre un
topografo;
- un’indagine geotecnica per cui occorre un geologo;
- una relazione aerofotografica da parte di ditte specializzate per accertare le
dimensioni di un manufatto o la sua esistenza ad una certa data;
- un’indagine medica per cui occorre un medico legale;
- un’indagine strutturale per cui occorre un ingegnere strutturista;
- un’indagine all’interno di strutture in cemento armato per cui occorre uno
specialista in rilievi pacometrici;
- un’indagine sul grado di umidità di muri o strutture per cui occorre uno
specialista con particolari strumenti di rilevazione;
- un’indagine acustica per cui occorre un tecnico in acustica iscritto in albo
della Regione che utilizzi particolari strumenti fonici e verifichi i livelli
acustici del luogo interessato;
- un esperto in gioielleria per divisioni ereditarie in cui, oltre ai beni immobili,
ci siano da dividere dei gioielli;
- e così per molti altri settori dove gli ausiliari possono essere anche tecnici non
necessariamente titolati, ma dotati di grande e riconosciuta esperienza e dotati
di attrezzature e macchinari specifici (autospurgo, videoispezioni, piattaforme
elevatrici, prove di carico, ecc.).
Quando il CTU avverte la necessità di doversi avvalere di un ausiliario, deve
comunicare l’importo richiesto al GI per farsi dare l’autorizzazione e per farsi dire a
carico di chi deve essere posto tale onere.
Qualora il GI ponga a carico di una delle due parti, o delle parti in solido, la
spesa, il CTU deve farsi prima consegnare gli importi per poi provvedere al
pagamento appena l’ausiliario ha consegnato la sua relazione.
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Se il GI pone la spesa a carico del CTU, per poi rimborsarla in sede di
liquidazione dell’onorario, questo ultimo provvede direttamente al pagamento che
riporterà con la relativa fattura nella richiesta di liquidazione dell’onorario.
10. SOPRALLUOGHI SUCCESSIVI E RELATIVI VERBALI
Come già accennato, ci sono Consulenze che hanno bisogno di più
sopralluoghi perché bisogna svolgere indagini che richiedono più tempo, o perché i
luoghi da esaminare sono più di uno e non possono essere visitati in un solo giorno.
In altre parole, è la complessità della Consulenza che può richiedere più
sopralluoghi.
I verbali di questi sopralluoghi possono essere redatti in diretta successione
specificando ogni volta il giorno e l’ora dell’incontro, oppure, come fanno molti
CTU, redigendo per ogni sopralluogo uno specifico verbale, come avviene per chi
redige i verbali prestampati e quindi non può prevedere quanto sarà lungo un verbale
dietro il quale far seguire quello del sopralluogo successivo.
Personalmente redigo i verbali uno dietro l’altro, congiungendo il successivo
verbale con la seguente frase “Successivamente, il giorno ……, alle ore …. ho
ripreso il sopralluogo presso ……….., alla presenza di ……”.
Alla fine della Consulenza, quando si riporteranno gli allegati, uno di questi
sarà costituito da tutti i fogli dei verbali spillati in ordine cronologico.
11. ESTRAZIONE DI DOCUMENTI PRESSO PUBBLICI UFFICI
All’interno dell’Ordinanza con cui il GI pone i quesiti al CTU ci sarà anche
l’autorizzazione ad estrarre copie di documenti presso pubblici uffici.
In genere gli uffici pubblici ai quali deve accedere il CTU per avere dei
documenti in copia sono:
- gli uffici tecnici comunali;
- gli uffici tecnici regionali;
- il Ministero dei Beni Culturali e le Soprintendenze;
- gli uffici di ditte di aerofotogrammetria;
- gli uffici del Catasto, e gli uffici delle Conservatorie dei Registri Immobiliari,
oggi tutto Agenzia delle Entrate;
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- gli uffici del Genio Civile per i progetti strutturali;
- gli uffici di qualche ministero in relazione alla particolare Consulenza;
- l’Agenzia del Demanio Regionale;
- le sedi dei Consorzi che interessano la zona in esame;
- tutto ciò che è pubblico o che necessita di essere consultato anche se privato.
Al momento della richiesta delle copie, o delle visure, dei documenti che
interessano la Consulenza, il CTU, oltre alla specifica richiesta, deve esibire
l’Ordinanza di nomina del GI e l’autorizzazione ad estrarre copie, oltre al proprio
documento di riconoscimento.
In genere il documento di identità non viene richiesto.
Una volta che il CTU ho estratto le copie necessarie, è buona norma farne due
copie e consegnarle ai due CTP, o a quanti intervengono nella Consulenza.
Naturalmente tutte le spese per estrarre le copie dei documenti e le spese avere
le copie da consegnare ai CTP saranno conteggiate nell’onorario finale, esibendo
tutte le fatture relative.
12. EVENTUALI INFORMATIVE AL GIUDICE ISTRUTTORE
Il rapporto tra GI e CTU è ovviamente di natura fiduciaria, nel senso che il GI
ha fiducia nelle capacità tecniche del CTU, ed ha fiducia che risponda bene a tutti i
quesiti che gli pone in modo da capire gli aspetti tecnici del problema che ha
determinato la controversia, così da poter emettere una sentenza pertinente con tutto
quello che è accaduto tra le parti.
Si può dire che quando il GI dispone la Consulenza tecnica ha parecchie
probabilità di emettere una sentenza “giusta” proprio perché viene supportato dal suo
ausiliario che ha quelle specifiche conoscenze tecniche che gli possono permettere di
rispondere in modo appropriato ed esauriente ai quesiti.
Durante il corso della Consulenza possono nascere delle situazioni che non
erano state previste nei quesiti posti dal GI, come per esempio il coinvolgimento di
altre parti che non si sono costituite in giudizio o che non sono presenti nel giudizio
per altri motivi, oppure emergono fatti di rilevanza penale sui quali il CTU non può
sorvolare.
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Il CTU deve inviare per via telematica al GI una informativa con la quale lo
tiene al corrente del problema emerso, comunica la momentanea sospensione delle
operazioni di Consulenza, in attesa delle superiori decisioni del GI.
Il rapporto tra il CTU e il GI può anche essere più diretto, andandoci a parlare
nei giorni di ricevimento, per avere dei chiarimenti sulla procedura in corso, ed anche
per riferire fatti e circostanze che è bene prima riferire a voce ed una volta avuta
l’autorizzazione procedere alla loro formalizzazione con comunicazioni scritte ai
CTP e ai legali delle parti.
I colloqui riservati con il GI possono avvenire anche per circostanze delicate
che per riservatezza del CTU è bene non riportare per scritto.
Bisogna ricordare che molte cause avvengono per futili motivi spesso dovuti a
difficili rapporti di vicinato o di parentela. Per cui dietro una controversia possono
nascondersi altri motivi che, una volta noti al CTU, è bene che il GI venga a sapere.
Una volta, dietro una discussione su un appalto, si nascondeva un giro di
tangenti, in un’altra c’era un problema di adulterio, in un’altra ancora, che riguardava
la presunta invasione del distacco minimo con una scala, c’erano rapporti tesi a causa
di un cane che nella notte abbaiava.
Quando si avverte che il vero motivo del contendere è un altro, che nessuna
delle due parti ha mai apertamente manifestato, allora il compito del CTU, per un
verso è più complicato, per un altro può facilitare la chiusura bonaria della
controversia, dimostrando che alla fine nessuno ci guadagna e che i costi di tutta la
procedura sono ben più alti di quanto si può ricavare da una sentenza lunga e
comunque sempre incerta.
13. RICHIESTA DI PROROGHE
La procedura della Consulenza potrebbe essere particolarmente impegnativa
perché gli argomenti da trattare richiedono molto tempo, oppure ci potrebbe essere la
necessità dell’intervento di un ausiliario, oppure le parti non sono collaborative nel
partecipare ai sopralluoghi o nel fornire al CTU i documenti richiesti. Questo
potrebbe determinare l’impossibilità di inviare alle parti la bozza di relazione di
Consulenza entro il termine stabilito inizialmente dal GI.
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A questo punto il CTU è costretto a chiedere al GI, sempre per via telematica,
una proroga di tale termine indicando di quanti giorni e motivandola per le ragioni
che si sono poste.
In genere il GI concede la proroga richiesta, facendo slittare degli stessi giorni,
gli altri termini posti alle parti per l’invio delle osservazioni e al CTU per rispondere
alle parti e per depositare definitivamente la sua relazione di Consulenza.
Una volta concessa la proroga, il CTU informa i CTP e i legali delle parti dello
slittamento di tutti termini.
In sede di liquidazione dell’onorario del CTU, il GI potrebbe tenere conto di
queste proroghe e ridurre l’importo dell’onorario richiesto.
14. REDAZIONE DELLA BOZZA DI CONSULENZA
Quando tutti i sopralluoghi e tutti gli incontri sono terminati e le idee del CTU
sono abbastanza chiare, si può procedere alla stesura della relazione tecnica della
Consulenza.
Se le parti sono state bene attente, e soprattutto se lo sono stati i due CTP,
dovrebbe apparire chiaro l’orientamento del CTU e quindi ci dovrebbero essere
maggiori opportunità per la conciliazione. E’ anche vero che se da una parte ci si
accorge che la Consulenza può avere un esito negativo, dall’altra parte si avverte la
possibilità di avere risposte favorevoli ai quesiti e quindi ci si irrigidisce sulle proprie
posizioni, alzando il prezzo della conciliazione, oppure chiedendo di proseguire.
Anche in questo momento devono uscire fuori le capacità del CTU che
potrebbe intravedere maggiori possibilità per raggiungere un accordo transattivo.
Qualora l’accordo si raggiunga si procederà, come ho già accennato ad un
capitolo precedente, alla redazione del verbale di conciliazione, anche con accordo
separato tra i legali delle parti, che converranno, in caso di esito positivo di tutte le
clausole concordate, alla rinuncia al proseguimento della causa.
Nel verbale di conciliazione è bene che i legali dichiarino di rinunciare al
vincolo di solidarietà di cui l’art. 68 della legge professionale 1578/1933.
Se non c’è l’accordo transattivo, il CTU deve redigere la bozza della sua
relazione di Consulenza da inviare ai CTP, se nominati, e ai legali delle parti in
causa, per consentire loro di fare le osservazioni, o note tecniche o note critiche, alle
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quali il CTU dovrà rispondere prima del deposito definitivo in Cancelleria della
Sezione interessata.
La relazione di solito è costituita dai seguenti capitoli:
− Premessa: nella quale si riporta il giorno dell’udienza di conferimento
dell’incarico, il nome del Giudice Istruttore, il nome dell’attore o dell’attrice con i
motivi della citazione e il nome del convenuto o della convenuta, e i quesiti posti
dal GI.
− Esame dei fascicoli di parte: dove si riportano le lamentele della parte attrice
desunte dal suo fascicolo di parte e le risposte della parte convenuta, anch’esse
desunte dal rispettivo fascicolo di parte. Questo consentirà al GI di avere un
quadro riassuntivo della materia del contendere.
− Sopralluoghi: è la descrizione dettagliata di tutto ciò che si è rilevato durante tutti
i sopralluoghi, con l’indicazione del giorno e dell’ora di ciascuno di essi, con i
nomi di chi ogni volta vi ha partecipato, con l’indicazione dei documenti che le
parti hanno consegnato al CTU e dei documenti che il CTU ha estratto da pubblici
uffici e che ha consegnato in copia ai CTP, se nominati, con il rilievo metrico dei
luoghi e con le fotografie di riferimento.
− Considerazioni: il CTU riporta le analisi che sono scaturite dai sopralluoghi e
dall’esame di tutta la documentazione in suo possesso. In altre parole, in questo
capitolo c’è tutta la sostanza della Consulenza tecnica e quindi ci sono tutte le
risposte ai quesiti del GI espresse in forma complessiva.
− Risposte ai quesiti: i quesiti vengono suddivisi in più parti secondo l’ordine con
cui sono stati posti in modo che il CTU possa rispondere a ciascuna di esse. Ci
saranno quindi dei sottocapitoli riguardanti il “Primo quesito”, il “Secondo
quesito”, il “Terzo quesito” e così via. Ad ogni sottocapitolo il CTU riporterà il
testo di quella parte di quesito a cui intende rispondere. In questo modo il GI potrà
leggere ciascuna risposta data a ciascuna parte del quesito.
− Conclusioni: nell’ultimo capitolo il CTU riporterà in forma molto sintetica e
schematica tutte le risposte alle varie parti del quesito, e indicherà il mezzo con
cui sta inviando la bozza di relazione di Consulenza alle parti. Insieme alla bozza
di relazione di Consulenza il CTU invia, sempre per mail, o per PEC, gli allegati,
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che in genere sono i documenti estratti, gli eventuali rilievi eseguiti dal CTU, gli
eventuali conteggi, le fotografie indicate nella relazione, e tutti i verbali dei
sopralluoghi.
− Osservazioni dei CTP e risposte: questo capitolo ovviamente non è riportato nella
bozza inviata alle parti, in quanto riguarda la descrizione delle osservazioni che le
parti, entro il termine stabilito inizialmente dal GI, devono presentare al CTU. Di
solito le osservazioni e le successive risposte vengono inserite in un capitolo
successivo alle “Conclusioni”. In questo capitolo ci saranno due o tre
sottocapitoli, in funzione di quante sono le parti in causa, in ciascuno dei quali il
CTU riporterà le osservazioni di una parte e che chiamerà “Osservazioni del CTP
..............” e alle quali risponderà immediatamente dopo con un altro sotto capitolo
che chiamerà “Risposte alle osservazione del CTP .........”. Se nelle risposte alle
osservazioni il CTU ravvisa la necessità di modifiche alle risposte ai quesiti, le
deve effettuare giustificandole e correggendole nelle successive “Conclusioni
definitive”. Qualora non ravvisi di dover modificare le risposte, lo scriverà e ne
darà giustificazione. Redigerà quindi un altro sottocapitolo per le osservazioni
dell’altro CTP ripetendo la stessa procedura e così per un eventuale altro CTP.
− Conclusioni definitive: in questo capitolo ripeterà tutte le conclusioni che aveva
già espresso nel capitolo “Conclusioni” apportando eventuali modifiche dovute
alle osservazioni del CTP, oppure confermando le precedenti conclusioni se le
osservazioni non hanno dato adito a modifiche.
Il lavoro del CTU è sostanzialmente completato; deve solo assemblare tutti i
documenti per il deposito definitivo telematico presso la Cancelleria. Una volta
avvenuto il deposito telematico, il CTU redigerà in forma cartacea una copia di
cortesia per il GI che depositerà in Cancelleria insieme ai fascicoli di parte ricevuti
dai rispettivi legali delle parti durante l’udienza di conferimento dell’incarico.
15. ALLEGATI
Durante tutto il corso della procedura di Consulenza sono stati consegnati al
CTU parecchi documenti in copia, così come lo stesso CTU può aver estratto dai
pubblici uffici molti altri documenti non in possesso delle parti.
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Tutti questi documenti sono descritti nel corpo della relazione di Consulenza al
capitolo “Sopralluoghi” e al capitolo “Considerazioni”, riportando tra parentesi, alla
fine di ciascuna frase che li riguarda il numero dell’allegato (All. 1) oppure (All. 4), e
così via.
Tra questi allegati c’è un fascicolo con tutte le fotografie scattate durante i
sopralluoghi dal CTU e menzionate con il relativo numero di identificazione. Non
vengono prese in considerazione le foto scattate dalle parti in epoche più o meno
recenti che non sono state inserite nei rispettivi fascicoli di parte.
Ci sono CTU che preferiscono riportare le fotografie direttamente nel testo
della relazione ed altri che le raccolgono tutte in un fascicolo finale. Si tratta di
scegliere un metodo piuttosto che un altro.
Tra gli allegati ci possono essere anche i rilievi grafici eseguiti dal CTU
durante i sopralluoghi, oppure relazioni e grafici eseguiti da ausiliari di cui il CTU si
avvalso nel corso della Consulenza.
Tutti gli allegati vengono numerati e menzionati alla fine della relazione di
Consulenza e sono riportati in un fascicolo a parte.
Se gli allegati sono pochi possono essere inseriti alla fine della relazione di
Consulenza.
16. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELL’ONORARIO
Insieme al deposito telematico della relazione di Consulenza tecnica e degli
allegati, il CTU invia la richiesta di liquidazione dell’onorario, la cui entità è stabilita
in base alla legge 08 luglio 1980 n. 319, aggiornata con DPR 30 maggio 2002 (GU n.
182 del 05 agosto 2002).
L’Ordine degli Architetti di Roma ha predisposto on line un prospetto per la
determinazione dell’onorario proprio sulla base degli articoli di tale DPR, dove
ciascun articolo si riferisce al particolate tipo di lavoro svolto dal CTU.
L’onorario è suddiviso in due parti: una riguardante il tempo impiegato, cioè le
vacazioni, ed un’altra riguardante lo specifico lavoro svolto, cioè se nel campo delle
costruzioni, oppure dell’estimo, oppure delle verifiche contabili, oppure sulla
rispondenza delle opere al capitolato e al progetto esecutivo, oppure per incidenti
stradali.
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A questo proposito c’è da osservare che non tutti i Giudici sono concordi
nell’applicare lo stesso metodo di tariffa. Ci sono Giudici che riconoscono l’importo
per le vacazioni insieme con l’importo per lo specifico lavoro, altri Giudici che
liquidano le vacazioni oppure l’importo per lo specifico lavoro, cioè o l’uno o l’altro.
Inoltre ogni Giudice ha un proprio metodo per ridurre l’entità dell’importo
richiesto.
Si può dire che per la liquidazione dell’onorario c’è una certa confusione, che
gli Ordini professionali potrebbero mettere fine con un intervento di richiesta di
chiarezza e di unicità.
Recentemente, il Ministero della Giustizia, con Decreto Ministeriale 20 luglio
2012, n. 140, ha emanato il Regolamento per la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni,
dove al Capo V ci sono le disposizioni concernenti le professioni di area tecnica.
Per quel che mi è dato di sapere questo Regolamento non ha trovato
un’applicazione semplice, ma la parte giuridica di questo corso avrà modo di chiarire
gli aspetti ancora complessi.
Quanto al modo di compilare la richiesta di onorario, credo che molto dipenda
dall’onestà intellettuale del CTU. Mi riferisco soprattutto alla parte relativa alle
vacazioni. E’ vero che gli importi orari delle vacazioni sono assai bassi (€ 14,68 per
la prima ora ed € 8,15 per tutte le ore successive), ma è anche vero che se viene
concesso un tempo di 90 giorni per il deposito della bozza di relazione di
Consulenza, cui corrispondono 360 vacazioni (quattro ore per ogni giorno) il CTU
non lavorerà a quella CTU quattro ore per tutti i 90 giorni.
A questo punto è il CTU che nella casella “carico vacazioni” dovrà riportare la
percentuale di lavoro svolto nel tempo, per esempio 40-50-60% in funzione proprio
del tempo impiegato. In questo modo la retribuzione a vacazione è più veritiera.
Solo per esempio, se il tempo impiegato è di 90 giorni, ed il carico delle
vacazioni è del 50%, si ha un importo a vacazioni di € 1.473,53, che non è
certamente molto ma che ha una sua validità se alle vacazioni si aggiunge l’onorario
fisso o variabile in funzione del tipo di lavoro e quindi in funzione dell’articolo del
DPR. Sempre a titolo esemplificativo, se si tratta dell’esame di opere edilizie il cui
costo di ripristino è di € 85.000,00 (art. 11) si ha un onorario di € 5.038,11, per un
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totale di € 6.511,64, a cui si devono aggiungere le spese documentate con fatture e le
spese di viaggio (1/5 del costo del carburante per i chilometri percorsi in ogni
sopralluogo dalla propria sede al luogo di causa).
Come si vede si tratta di un onorario di una certa consistenza che giustifica e
retribuisce bene il lavoro del CTU.
Diversa è la situazione se l’onorario è calcolato solo sulle vacazioni o solo per
il lavoro svolto, anche perché ci sono casi in cui l’onorario è fisso e varia da un
massimo di € 970,42 ad un minimo di € 145,12, come nel caso di verifiche della
rispondenza tecnica di un manufatto alle prescrizioni di progetto (art. 12).
Nella parte legale di questo corso ci sarà modo di approfondire questo
importantissimo tema.
Ma i problemi per il CTU non sono terminati, perché una volta ottenuto il
decreto di liquidazione dell’onorario, che è bene ricordare costituisce un atto
esecutivo, si presenta l’ulteriore lavoro per ottenere il pagamento, che può essere
disposto a carico di una delle due parti, o delle parti in solido, cioè se non paga una
parte può essere coinvolta l’altra parte.
Una volta la parte coinvolta versava regolarmente l’onorario stabilito dal
Giudice, ovviamente detratto l’accanto ricevuto come fondo spese, ed in qualche
caso, soprattutto se un privato, chiedeva se era possibile pagare in due o tre rate, ma
sempre a breve scadenza (due-tre mesi).
Oggi le cose sono più complicate, in quanto le situazioni economiche difficili
riguardano sia i privati sia le eventuali società coinvolte, e non sempre l’esecuzione
di un decreto ingiuntivo porta a risultati positivi.
Si può dire che anche per il CTU ci sono problemi nel farsi pagare il dovuto.
Si tratta di casi ancora sporadici, ma di cui si ha conoscenza sempre più spesso.
17. POSSIBILITA’ DI RICHIESTA A CHIARIMENTI O DI INTEGR AZIONE
Nelle udienze successive della causa potrebbe sorgere la necessità di dover
chiarire alcuni passi della relazione di Consulenza, oppure la necessità di integrare la
Consulenza con dei nuovi quesiti che il GI ritiene importanti per la definizione della
causa.
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In questo caso il CTU viene di nuovo riconvocato e gli vengono richiesti i
chiarimenti o i nuovi quesiti.
Se le richieste di chiarimento dipendono da una risposta parziale ai quesiti, o da
risposte non esaurienti o incomprensibili, il CTU deve rispondere senza aver diritto
ad alcun compenso integrativo; se invece al CTU vengono posti nuovi quesiti,
verranno stabiliti nuovi termini per l’invio della bozza di relazione, per le
osservazioni alla bozza di relazione e per il deposito definitivo in Cancelleria,
corredato dalla richiesta dell’onorario professionale per l’ulteriore relazione redatta.
Anche se non giura di nuovo, il CTU è sempre sotto il giuramento prestato
nella prima udienza di conferimento dell’incarico.
18. ESEMPIO DI CONSULENZA IN CAMPO PENALE
E’ il caso di accennare anche ad un altro tipo di Consulenza cui potrebbe essere
chiamato il tecnico che svolge questo tipo di lavoro.
Mi riferisco alle Consulenze tecniche in campo penale.
In particolare alle Consulenze tecniche di parte nell’ambito di processi penali o
di udienze preliminari.
Le Consulenze tecniche di parte possono essere svolte su incarico della Procura
della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui si opera, oppure per il privato
che è coinvolto in procedimenti di questo tipo.
Come già detto, sono sempre Consulenze di parte, o meglio Perizie di parte, sia
se svolte per la Procura sia svolte per il privato.
In genere le Perizie per conto della Procura della Repubblica (Pubblico
Ministero) sono svolte da tecnici che lavorano spesso per tali istituti, a meno che si
tratti di casi piuttosto complessi dove viene richiesta una particolare conoscenza
specifica di una materia, per cui il PM chiama i titolari di cattedra universitaria della
città più vicina particolarmente specializzati.
Tanto più illustre è il Perito del PM, altrettanto illustre e specializzato dovrebbe
essere il Perito della parte indagata o imputata.
Ma non sempre è così.
Infatti, molte volte i Periti nominati dai PM cercano di capire cosa vuole la
pubblica accusa e fanno di tutto per dimostrare fondate, sotto il profilo tecnico, le
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accuse che vengono rivolte; in fondo stanno lavorando per chi cerca di dimostrare
che una persona abbia commesso un reato. Purtroppo, spesso, il Perito, va al di là
delle proprie convinzioni, e osserva gli avvenimenti, ed interpreta le leggi, secondo
una visione parziale del problema perché il suo fine è quello di aiutare, come
ausiliario, la pubblica accusa. D’altronde è stato chiamato per questo.
Dall’altra parte, il Perito nominato dall’indagato o dall’imputato, deve svolgere
lo stesso lavoro ma al contrario, con una grande agevolazione: deve “smontare”, o
comunque deve dimostrare infondate, le accuse di carattere tecnico formulate dal
Perito del PM.
Infatti, solo a conclusione delle indagini a carico di una persona soggetta ad
avviso di garanzia, la parte può prendere visione della relazione del Perito del PM.
Questo vuol dire che prima c’è la perizia tecnica del Perito del PM e poi c’è la
relazione tecnica del Perito dell’indagato.
Sotto certi aspetti il compito del Perito dell’indagato è più facile in quanto deve
esaminare la relazione del Perito del PM e controbatterla mediante la
documentazione che la parte gli deve fornire e mediante le conoscenze tecniche che
ha in quella materia.
Un approccio assai efficace consiste nel reperire tutta la documentazione
ufficiale inerente il caso, come per esempio i progetti approvati, i permessi di
costruire o le concessioni edilizie, le delibere comunali o regionali inerenti la materia
urbanistica ed edilizia che interessa il caso in esame, e evntuali convenzioni
urbanistiche, tutte le varianti in corso d’opera, eventuali concessioni in sanatoria, le
norme tecniche di attuazione del PRG, pareri delle commissioni edilizie o
urbanistiche, eventuali ordini di servizio o circolari emesse dal comune di
appartenenza, carta dei vincoli, pareri delle Soprintendenze, situazioni simili a quella
in esame per le quali sono già state emesse sentenze o altri provvedimenti penali e
amministrativi, ed altri documenti ufficiali.
Una volta messi questi documenti in ordine cronologico, si riesce a ricostruire
tutto l’iter della vicenda e a capire se le persone indagate, o imputate, hanno
veramente commesso il reato loro ascritto, oppure no, o se il fatto per il quale sono
incriminate costituisca o meno reato.
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Per quel che è la mia esperienza, con tutti i documenti ufficiali alla mano,
messi bene in ordine e studiati, il più delle volte il caso si risolve positivamente per le
persone indagate o imputate, cioè sottoposte al processo.
In caso di svolgimento del dibattimento, il Perito dell’imputato verrà iscritto
dal difensore nella così detta “lista testi”, cioè nell’elenco dei testi che devono
deporre a favore dell’imputato.
Prima del dibattimento, il Perito redige la sua relazione di perizia tecnica di
parte, corredandola di allegati che possano dimostrare inequivocabilmente ciò che
afferma nella perizia. In genere si tratta di documenti provenienti da uffici pubblici
con tanto di data e protocollo, oppure di estratti da norme tecniche, da deliberazioni
comunali o regionali, da convenzioni urbanistiche, cioè si tratta della
documentazione che non può essere contraddetta.
Durante la redazione della perizia il Perito scambierà numerose bozze con il
legale difensore in modo che i due si possano confrontare su tutti gli argomenti
trattati.
In queste bozze è bene poter usare il sistema della “revisione” che è sempre nei
programmi “Windows”. In questo modo ci sarà sempre traccia della versione
originale e di tutte le successive correzioni ed integrazioni, così che, sia il Perito che
il legale, si possano rendere conto di tali correzioni senza dover confrontare ogni
volta ciò che si è inviato con quanto viene proposto di nuovo.
Durante il dibattimento, ad un certo punto vengono sentiti tutti i testi.
Dapprima quelli dell’accusa e tra questi il Perito nominato dal PM, il quale dovrà
rispondere prima alle domande del PM stesso (nei processi piccoli non sempre il PM
del processo è lo stesso che ha condotto le indagini) e poi alle domande della difesa.
Dopo che sono stati ascoltati tutti i testi dell’accusa, è la volta dei testi della
difesa, e tra questi il Perito di parte della difesa.
Prima della deposizione il Perito della difesa redige una propria perizia tecnica,
oramai spesso chiamata Consulenza tecnica di parte, che porta con sé in forma
cartacea e su supporto informatico (CD-Rom) e che al termine della deposizione
consegna al Presidente del processo.
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Il Perito di parte dapprima risponde alle domande della difesa, spesso
intervallate da domande del Presidente, e poi risponde alle domande del PM, con
possibilità di interventi ancora della difesa.
Per la mia esperienza posso dire che la così detta suddivisione delle carriere tra
il collegio giudicante (Presidente monocratico o Collegio giudicante, cioè con tre
Giudici) e il collegio inquirente, cioè i PM, nella sostanza è già in atto, perché non
ho mai visto particolare benevolenza dei Giudici giudicanti nei confronti del PM;
tutt’altro.
In genere se il Perito di parte dimostra particolare conoscenza della materia ed
in special modo del caso in esame, con una buona esposizione e soprattutto con
sicurezza di se stesso, il PM non pone alcuna domanda, mentre è il Presidente,
specialmente se ha curato bene l’esame dei documenti degli atti del processo, che
pone delle domande al teste, domande spesso circostanziate e molto pertinenti.
Se a queste domande il Perito riesce a dare risposte soddisfacenti, il processo si
pone su un binario sicuramente favorevole all’imputato.
Se posso suggerire qualche piccola strategia durante la deposizione, consiglieri
al Perito di parte di guardare il legale della difesa, o il PM, quando pone la domanda
e poi guardare sempre negli occhi il Presidente del processo in modo da dimostrare
sicurezza e per non farlo distrarre. Se il Presidente si mette a leggere o a scrivere
qualche cosa, consiglierei di interrompere la risposta in modo che il Presidente ritorni
a guardare il Perito e ad ascoltarlo.
Si ottiene un duplice effetto positivo: si dimostra sicurezza e il Presidente è
costretto a prestare la massima attenzione alle risposte che il Perito fornisce. In
questo modo il Presidente capisce sicuramente di più quello che potrebbe leggere
nella perizia che gli consegnerà il Perito, ma soprattutto si ricorderà bene delle
risposte, tanto più se esaurienti, e ne terrà conto in sede di stesura della sentenza.
In ultima analisi si può dire che nel dibattimento penale il Perito di parte ha una
partecipazione sicuramente più attiva, sia durante la stesura della sua perizia, sia
durante il dibattimento.
Vorrei a questo punto evidenziare le differenze che regolano l’azione del CTU
nel processo civile e l’azione del Consulente del PM nel processo penale.
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Nel processo civile il CTU si deve attenere scrupolosamente ai quesiti del
Giudice e la documentazione che deve esaminare è solo quella depositata nei
fascicoli di parte. Non gli è permesso acquisire nuove documentazioni fornite dalle
parti o dai loro Consulenti tecnici. Può reperire solo le documentazioni presenti
presso gli uffici pubblici dove è autorizzato ad estrarre copia.
Nel processo penale il Consulente del PM può esaminate tutto quello che
ritiene utile sia per rispondere ai quesiti posti sia per dare più informazioni possibili
al PM ai fini della Giustizia.
In questo ambito il Consulente tecnico del PM può svolgere tutte le indagini
che ritiene necessarie e riferire al PM di tutte le notizie di cui è venuto a conoscenza
durante l’espletamento dell’incarico. In altre parole il Consulente del PM non ha
alcun limite nello svolgimento del proprio compito.
19. ALTRI TIPI DI CONSULENZA
Il CTU potrebbe essere chiamato a svolgere altri tipi di Consulenza in campo
civilistico, sempre su incarico del Giudice Istruttore. Questi ulteriori tipi di
Consulenza sono:
− l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP);
− il provvedimento d’urgenza di cui l’art. 700 del codice di procedura civile;
− l’obbligo a fare di cui gli artt. CPC dal 612 al 616 del Codice di Procedura Civile
(CPC);
− il Testimoniale di stato (prevalentemente su incarico di un privato).
19.1. L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
Prima dell’inizio della causa, cioè prima che una parte citi in giudizio l’altra, la
parte che ritiene di essere stata lesa in un suo diritto o che ritiene di aver subito un
danno, può richiedere al Giudice l’Accertamento Tecnico Preventivo, comunemente
chiamato con l’acronimo ATP, in modo che un tecnico terzo accerti lo stato dei
luoghi per fissare in maniera inequivocabile quello che è accaduto e l’entità dei danni
provocati. In questo modo la parte può rimuovere la causa dei danni e ripristinare lo
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stato dei luoghi, per poi procedere alla successiva citazione in giudizio dell’altra
parte.
L’ATP è anche un ottimo strumento per accertare cosa sia successo e per
decidere se proseguire nella causa vera e propria oppure se sia più conveniente
cercare un accordo bonario.
E’ bene ricordare che la richiesta al Giudice dell’ATP non è ancora la causa.
Se il richiedente dell’ATP, oppure l’altra parte coinvolta, non danno seguito
con una apposita citazione, la causa ancora non c’è e l’ATP si può dire che muore
con il deposito della relazione del CTU.
L’ATP è anche un buon strumento a cui il Giudice di buon grado aderisce
perché può essere l’anticamera della conciliazione, specialmente se il CTU partecipa
attivamente alla chiusura bonaria della controversia che sicuramente è in atto ma che
ancora non ha determinato l’inizio della causa.
Infatti, una volta nei quesiti che il Giudice poneva al CTU designato compariva
solo la richiesta di accertamento dello stato dei luoghi; ed eventualmente la ricerca
delle cause e concause; oggi, proprio per consentire il raggiungimento di un accordo,
nei quesiti dell’ATP vengono inserite le richieste che spesso sono assai simili a
quelle che vengono poste al CTU per una causa già incardinata, come per esempio la
ricerca delle cause e concause, gli interventi di ripristino e i relativi costi.
Anche nell’ATP ci sono i fascicoli di parte dove sono riportate le ragioni e le
lamentele di ciascuna di esse. Questi fascicoli verranno consegnati dai rispettivi
legali al CTU designato.
Una volta prestato giuramento davanti al Giudice e ricevuti i quesiti a cui deve
rispondere, il CTU deve svolgere la Consulenza nello stesso modo di una CTU per
una causa già in corso.
Le procedure successive solo le stesse, per cui si rimanda allo svolgimento
della CTU.
Quando la relazione di Consulenza dell’ATP è depositata, la parte che possiede
l’immobile che ha subito qualche danno può procedere alle opere di ripristino in
modo da avere il bene completamente agibile in breve tempo, anziché aspettare i
tempi della causa che sono ovviamente più lunghi.
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19.2. IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700
Per accedere a questo strumento giuridico occorre che vi sia il presupposto
fondamentale dell’urgenza e che il giudizio possa avere caratteristiche sommarie,
cioè la ragione di una delle due parti sia facilmente dimostrabile.
I Provvedimenti d’urgenza possono essere di due tipi: quelli puramente
conservativi e quelli di carattere anticipatorio.
I Provvedimenti d’urgenza puramente conservativi tendono principalmente a
garantire in maniera provvisoria gli effetti della futura decisione sul merito e
mantengono, quindi, inalterata la situazione di fatto su cui la decisione stessa andrà a
incidere. In altre parole il Provvedimento deve garantire che l’eventuale decisione
del Giudice non trovi una situazione modificata per cui non si può più applicare.
I provvedimenti di carattere anticipatorio, invece, sono quelli che tendono ad
anticipare in maniera provvisoria gli effetti prevedibili della decisione finale.
Appare quindi chiaro che il presupposto primario per emettere un
Provvedimento d'urgenza è che vi sia il fondato motivo di temere che, durante il
tempo occorrente per lo svolgimento della causa, il diritto di una delle parti sia
minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.
Anche in questi casi il CTU è chiamato dal Giudice per accertare lo stato dei
luoghi e il riconoscimento delle ragioni della parte richiedente prima che mutino le
condizioni.
Il lavoro del CTU è pressoché simile a quello di una comune Consulenza, con
la facilitazione che le condizioni sono più facilmente accertabili.
19.3. L’OBBLIGO A FARE
Spesso il Giudice viene chiamato a far rispettare i contenuti di una sentenza
passata in giudicato che la parte soccombente non ha eseguito.
In genere si tratta di lavori che la parte soccombente deve realizzare per
eliminare le cause che hanno determinato un danno e di lavori di ripristino all’interno
della proprietà che ha subito il danno.
Questi lavori non vengono realizzati principalmente per due motivi:
- la volontà di non voler soggiacere ad una sentenza che non è ritenuta giusta;
- la mancanza di risorse economiche per fare i lavori;
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ma ci possono essere altre motivazioni come l’impossibilità di accedere nei luoghi di
intervento perché coinvolte terze persone, ed altri ancora tra i più svariati.
In questi casi, la parte lesa richiede al Giudice di provvedere con l’obbligo a
fare, cioè il Giudice nominata un tecnico, un CTU, al quale conferisce il mandato di
provvedere a realizzare le opere descritte nella sentenza e non ancora realizzate.
Questo è un incarico particolarmente impegnativo perché al CTU viene chiesto
un impegno di carattere organizzativo ed imprenditoriale che esce fuori dalle nomali
competenze del CTU, anche perché bisogna mettere in gioco risorse economiche che
qualche volta sono piuttosto impegnative.
E’ questo uno dei motivi per cui ci sono casi in cui l’obbligo a fare non viene
portato a termine.
Cercherò di essere piuttosto schematico.
Con questo tipo di incarico il CTU deve sostanzialmente provvedere a
realizzare delle opere edilizie, qualche volta anche con l’intervento della forza
pubblica, perché la parte soccombente non vi ha provveduto.
Prima di ogni cosa, il CTU deve capire bene di cosa si tratta e quale è
l’impegno economico che dovrà sostenere. Queste informazioni sono desunte dalla
sentenza e dalla relazione di Consulenza che probabilmente fa parte del fascicolo di
causa.
Una volta che è certo di quanto costerà l’esecuzione del lavoro, anche facendo
riferimento a dei preventivi che dovrà chiedere ad imprese del settore interessato di
sua fiducia, informerà il Giudice dell’importo necessario e delle ditte che ha
interpellato tra le quali intende sceglierne una.
Avuto l’assenso del Giudice, il CTU informerà la parte soccombente della
necessità di far eseguire queste opere e del costo che dovrà sostenere.
La parte interessata potrà farsi carico direttamente dei lavori, forse anche con
costi minori, ma sempre sotto il controllo del CTU che dovrà verificare la
rispondenza a quanto prescritto nella sentenza, oppure potrà opporsi adducendo il
motivo della mancanza di liquidità.
A questo punto il CTU si dovrà rivolgere alla parte attrice facendogli presente
che “prima dell’inizio dei lavori” dovrà provvedere all’intero versamento
dell’importo necessario, compresa l’IVA, e che in seguito potrà rivalersi nei
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confronti della soccombente con un atto esecutivo (pignoramento ed esecuzione
immobiliare).
Questo è il nervo scoperto di questo procedimento giudiziario.
Se l’importo che la parte attrice deve versare è di poca entità, ci sono buone
probabilità che l’obbligo a fare vada avanti, ma se l’importo dei lavori è piuttosto
rilevante e la parte soccombente non ha beni su cui rivalersi, l’obbligo a fare
probabilmente si ferma e non ha il suo compimento.
Ci possono essere casi in cui l’obbligo a fare non si possa proprio attuare
perché la sentenza impone la esecuzione di lavori che è impossibile realizzare.
Ho recentemente partecipato come CTP ad un obbligo a fare in cui la parte
soccombente è stata costretta, con sentenza definitiva, a riaprire due accessi carrabili
di un parcheggio privato attraverso il quale passavano i condomini di un edificio che
si trovava tra il parcheggio e la strada.
I due accessi carrabili, presenti da molti anni, non rispettavano le norme della
zona convenzionata in cui si trovavano ma non erano mai stati oggetto di alcun
provvedimento amministrativo, per cui erano lì da molto tempo considerati come una
struttura “regolare”.
Il proprietario del parcheggio, per sue ragioni, ha chiuso i due accessi, ma il
Giudice ha prescritto il ripristino dello stato originario, cioè la loro riapertura.
La sentenza non è stata eseguita per cui il Giudice ha nominato un tecnico, il
CTU, a cui ha dato il mandato di eseguire il dispositivo della sentenza.
I due passi carrabili si trovavano a qualche decina di metri da un importante
incrocio con semaforo, con diversi intervalli di transito.
E’ stata fatto presente al CTU la pericolosità della riapertura dei due passi
carrabili, e questi nel richiedere le autorizzazioni amministrative per la esecuzione
dei lavori (SCIA) ha chiesto al Comando dei Vigili Urbani della zona
l’autorizzazione per la loro riapertura. La sezione traffico del Gruppo dei VVUU di
zona ha negato tale autorizzazione in quanto i due passi carrabili erano troppo vicini
sia al semaforo sia ad una bretella di accesso alla complanare sulla quale si dovevano
aprire, per cui il CTU ha rimesso il mandato al Giudice facendo presente i motivi per
cui la Polizia Locale non aveva dato il proprio assenso.
La sentenza non è stata mai attuata.
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Nel caso invece che l’obbligo a fare vada avanti, il CTU si dovrà comportare
come un vero e proprio professionista incaricato di seguire i lavori e come un
imprenditore per appaltarli.
Dovrà per prima cosa redigere il progetto delle opere con i grafici di ante
operam e post operam da allegare alla documentazione per lo strumento attuativo in
funzione dell’entità dell’opera (permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, semplice
comunicazione, ecc.). In caso di zone sottoposte a vincoli dovrà ottenere dalle
Soprintendenze le autorizzazioni. Dovrà redigere il progetto esecutivo insieme al
computo metrico e al capitolato tecnico di appalto e al contratto di appalto.
Nel caso che occorra, si dovrà avvalere di ausiliari per il particolare tipo di
progettazione e per il Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione
(sicurezza), e per il collaudo, se occorre. Dovrà svolgere le funzioni di direttore dei
lavori. Dovrà pagare l’impresa appaltatrice con stati di avanzamento lavori. Dovrà
provvedere alle variazioni catastali nel caso in cui siano necessarie. Dovrà, se
occorre, provvedere a far redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Dovrà comunicare la fine lavori all’Amministrazione Comunale. Dovrà infine
redigere una relazione finale per il Giudice con la quale lo informa di quanto
eseguito ed ottemperato.
In sostanza, dovrà svolgere le stesse attività che dovrebbe svolgere per un
privato che richiede le sue prestazioni professionali per la realizzazione di un’opera.
Ho elencato tutte queste attività cui potrebbe essere soggetto il CTU, ma di
solito l’obbligo a fare investe opere di modesta entità per cui il lavoro è spesso più
semplice di quanto possa sembrare.
19.4. IL TESTIMONIALE DI STATO
Questa attività, più che di pertinenza del CTU, è una prestazione professionale
che in genere viene richiesta da un privato ad un tecnico abilitato prima
dell’esecuzione di un lavoro che durante il suo corso potrebbe arrecare danni ai
fabbricati o alle opere vicine.
Si utilizza anche in altre circostanze, come la prevista cessione di un bene
immobiliare ad un ente.
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In genere il Testimoniale di stato deve accertare minuziosamente quale sia lo
stato di edifici o di altre opere edilizie in un certo momento, per esempio quelle
confinanti con una zona prima di iniziare i lavori di una metropolitana, o i lavori di
un grosso parcheggio interrato, o la demolizione di un grosso edificio.
In genere il Testimoniale di stato dovrebbe svolgersi in contraddittorio tra il
tecnico incaricato da chi deve eseguire certe opere e il tecnico incaricato dai
confinanti con l’area dove si devono eseguire i lavori.
Il motivo per cui si redige il Testimoniale di stato è assai semplice, si vuole
evitare che difetti strutturali preesistenti in un edificio vengano poi addebitati alla
esecuzione di opere su aree limitrofe eseguite recentemente.
Con un Testimoniale di stato bene eseguito, corredato di molte fotografie,
qualora durante o dopo il corso dei lavori qualcuno dei confinanti lamenta qualche
fessurazione, lesione o crepa, si va a vedere nel Testimoniale se queste deficienze
strutturali erano state rilevate o meno. Se già c’erano vuol dire che le nuove opere
non hanno arrecato danni, se invece prima non c’erano allora bisogna indagare e
andare a vedere eventuali cause e responsabilità.
Questo è uno degli atti primari che vengono eseguiti nelle zone dove deve
essere realizzato il tracciato di una metropolitana.
Naturalmente chi opera in questi settori provvede a munirsi di una solida
polizza assicurativa, ed anche per questo motivo che viene redatto il Testimoniale di
stato, perché consente di ottenere polizze con un premio più basso proprio perché il
rischio viene ulteriormente ridotto.
Ringrazio tutti i partecipanti per la pazienza e l’attenzione prestata, con
l’augurio di un buon lavoro e con un “in bocca al lupo”.
Ing. Paolo MORELLI
Allegati: n. 10 esempi di relazione di Consulenza tecnica