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1 LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO ESEMPIO PRATICO DELLE VARIE FASI DI UNA CTU Durante queste ore dedicate al formazione del Consulente tecnico d’Ufficio verranno trattati i seguenti argomenti: Premessa: Nozione di Consulenza tecnica d’Ufficio Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice Differenza tra Consulenza tecnica e progettazione 1) Qualità del Consulente tecnico d’Ufficio 2) Comunicazione del giorno dell’udienza per il conferimento dell’incarico 3) Partecipazione all’udienza 4) Esame dei fascicoli di parte 5) Consulenti tecnici di parte 6) Primo incontro o primo sopralluogo con foto e rilievi 7) Richiesta di documenti alle parti 8) Redazione del verbale di sopralluogo 9) Eventuale necessità di un ausiliario 10) Sopralluoghi successivi e relativi verbali 11) Estrazione di documenti presso pubblici uffici 12) Eventuali informative al Giudice Istruttore 13) Eventuali richieste di proroghe 14) Redazione della bozza di consulenza 15) Allegati 16) Richiesta di liquidazione dell’onorario 17) Possibilità di richiesta a chiarimenti o di integrazione 18) Esempio di Consulenza in campo penale 19) Altri tipi di Consulenza.

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LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

ESEMPIO PRATICO DELLE VARIE FASI DI UNA CTU

Durante queste ore dedicate al formazione del Consulente tecnico d’Ufficio

verranno trattati i seguenti argomenti:

Premessa:

Nozione di Consulenza tecnica d’Ufficio

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice

Differenza tra Consulenza tecnica e progettazione

1) Qualità del Consulente tecnico d’Ufficio

2) Comunicazione del giorno dell’udienza per il conferimento dell’incarico

3) Partecipazione all’udienza

4) Esame dei fascicoli di parte

5) Consulenti tecnici di parte

6) Primo incontro o primo sopralluogo con foto e rilievi

7) Richiesta di documenti alle parti

8) Redazione del verbale di sopralluogo

9) Eventuale necessità di un ausiliario

10) Sopralluoghi successivi e relativi verbali

11) Estrazione di documenti presso pubblici uffici

12) Eventuali informative al Giudice Istruttore

13) Eventuali richieste di proroghe

14) Redazione della bozza di consulenza

15) Allegati

16) Richiesta di liquidazione dell’onorario

17) Possibilità di richiesta a chiarimenti o di integrazione

18) Esempio di Consulenza in campo penale

19) Altri tipi di Consulenza.

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Alcuni esempi pratici di relazione di Consulenza tecnica per CTU per:

- allagamento di una casa

- pericolo di smottamento verso un edificio

- contenzioso per fornitura di acqua potabile

- servitù di passaggio

- danni ad una recinzione condominiale

- danni ad un motore di un camper

- infortunio di un condomino in un condominio

- incidente stradale

- ATP per opere edilizie

- obbligo a fare per allacci elettrici a due pozzi idrici

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PREMESSA

Oramai lo svolgimento del processo civile si avvia definitivamente ad un

percorso totalmente telematico.

Tutte le comunicazioni che il CTU deve fare al Giudice Istruttore (GI) e alle

parti in causa avvengono per via telematica.

Così pure l’invio alle parti della bozza di relazione di Consulenza e il deposito

definitivo presso la Cancelleria della Sezione il cui Giudice ha nominato il CTU.

Ancora permangono in forma cartacea i fascicoli di parte, le memorie, ed altri

documenti presentati nella varie udienze, ma presto anche questi verranno sostituiti

dalla informatizzazione.

NOZIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO

Nelle controversie giudiziarie, ed in particolare modo in quelle civili, il

Giudice Istruttore, cui è affidata la causa, può essere chiamato a decidere su aspetti

tecnici per danni lamentati dalla parte attrice, cioè quella che presenta la citazione nei

confronti di un’altra parte o di più parti.

Per fare qualche esempio:

- c’è una infiltrazione da un piano al piano sottostante e non si sa bene se dipenda

da un bagno privato o dalla colonna di scarico condominiale;

- un committente cita un’impresa per lavori male eseguiti e l’impresa dichiara che

sono scuse pretestuose per non pagare il saldo dei lavori;

- un vicino lamenta che il confinante ha invaso con un’opera il distacco minimo

imposto dal piano regolatore o dal codice civile; oppure che il confinante ha

realizzato una sopraelevazione con un’altezza finale superiore a quella prescritta

dalle norme di piano regolatore;

- un’amministrazione comunale non esegue lavori su una strada che ha iniziato a

smottare con il pericolo di coinvolgere un’abitazione privata;

- un allagamento di una zona o di una casa causato dal mancato funzionamento

delle idrovore di un consorzio;

- uno sbancamento su un pendio ha lesionato il muro di un manufatto posto a

monte;

- e così via per moltissimi altri casi.

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Non sempre il Giudice Istruttore ha le capacità tecniche per capire se le

lamentele siano fondate o meno, e soprattutto non ha le capacità tecniche per

individuarne le cause, per stabilire i rimedi e per contabilizzare i lavori di ripristino.

In questi casi il GI ha bisogno di un ausiliario, cioè di un tecnico specializzato

nel campo della controversia, che gli chiarisca lo stato dei luoghi, gli riferisca se le

lamentele siano fondate o meno, gli individui i rimedi da mettere in atto e li

quantifichi in termini di costi.

Questo ausiliario è il Consulente del Giudice, e l’incarico che il Giudice

conferisce al suo ausiliario è la Consulenza Tecnica d’Ufficio, detta d’Ufficio perché

è appunto disposta dal Giudice, per cui è un atto terzo, cioè è equidistante dalle parti

in causa.

Il tecnico incaricato assume la qualifica di Consulente Tecnico d’Ufficio, più

noto con l’acronimo CTU.

ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUD ICE

La prima cosa che deve fare il tecnico che vuole diventare Consulente del

Giudice è la richiesta di iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice,

corredata di una serie di documenti riportati nell’elenco allegato (All. 1), che si

possono così sintetizzare:

- titolo di studio e specializzazione;

- attività volta fino a quel momento (curriculum vitae);

- cinque campi nei quali l’aspirante Consulente si sente preparato;

- certificato di buona condotta;

- residenza, telefoni e mail.

Una volta iscritto nell’Albo dei CTU, il tecnico deve iscriversi in un elenco

denominato REGINDE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), di cui il sito

“pst.giustizia.it”, dove si trova tutta la procedura da seguire, che gli permette di

entrare all’interno del processo telematico e di ricevere tutte le informazioni relative

ad ogni processo per il quale è stato chiamato, tra le quali la comunicazione di

nomina e convocazione di CTU.

Una volta che è iscritto all’Albo dei CTU, i Giudici possono affidare a lui la

Consulenza tecnica per la quale ritengono che sia il più adatto.

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Questa scelta viene fatta sulla base di informazioni sulle sue capacità tecniche

che sono riportate nei documenti che il tecnico ha presentato al momento

dell’iscrizione all’Albo dei Consulenti.

La Consulenza tecnica nelle controversie giudiziarie si rende necessaria per

consentire al Giudice di conoscere quegli aspetti tecnici, di cui non ha le conoscenze

specifiche, che gli possano permettere di avere più chiara la materia del contendere e

di emettere la sentenza.

Una volta iscritto all’Albo dei Consulenti del Giudice, il Consulente si deve

dotare di una polizza assicurativa di responsabilità civile per far fronte a sue

eventuali responsabilità nell’ambito dell’esercizio di CTU.

DIFFERENZA TRA CONSULENZA TECNICA E PROGETTAZIONE

Ritengo utile fare alcune considerazioni sulla Consulenza tecnica e sulla

progettazione.

Specialmente quando la Consulenza investe problemi di costruzioni ci potrebbe

essere la necessità che il CTU sia chiamato a dare delle soluzioni per il ripristino di

situazioni strutturali, edilizie o impiantistiche, compromesse.

In questo caso la progettazione riguarda le specifiche opere che devono essere

previste per la esecuzione dei ripristini e deve essere redatta dal Consulente,

eventualmente con l’aiuto di un ausiliario, per poi quantificarne i costi.

Se si tratta di lavorazioni semplici il CTU può quantificarle con un computo

metrico e valutarne i costi.

Nella maggior parte dei casi il CTU individua le cause e le concause del danno,

lo descrive nella relazione, prescrive il tipo di intervento che potrebbe avere bisogno

di una specifica progettazione che il GI prescrive nella sentenza a carico della parte

che viene condannata alla esecuzione.

Qualora invece il quesito richieda una vera e propria progettazione, anche

complessa, allora il CTU deve avere le specifiche competenze per svolgere

quell’incarico; se non ha queste specifiche conoscenze può chiedere al Giudice di

essere affiancato da un ausiliario specializzato in quel campo.

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Un caso in cui la progettazione è necessaria si verifica quando il GI prescrive al

CTU un “obbligo a fare” di cui parleremo verso la fine nella descrizione degli altri

compiti cui può essere chiamato il tecnico.

1. QUALITA’ DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

Il Consulente tecnico d’Ufficio, più comunemente chiamato CTU, è un tecnico

specializzato in un campo della scienza applicata alle costruzioni e ad altre discipline

che coinvolgono in genere i rapporti sociali degli esseri umani, che oltre alle

conoscenze della propria materia deve avere anche altre doti che devono essere

messe in gioco durante lo svolgimento di una Consulenza.

Quindi, ferme restando le conoscenze tecniche, che ovviamente sono

fondamentali, il CTU deve avere esperienza, calma e pazienza, capacità di ascoltare

le parti e i loro rappresentanti, equilibrio nello svolgere il lavoro, attenzione nel

rilevare tutti i particolari che gli si presentano di fronte, capacità di esposizione in

forma molto semplice e comprensibile a chi ascolta e a chi legge, capacità di

mediazione, e, non per ultimo, capacità morali ed umane.

A proposito della capacità di esposizione, mi piace ricordare una sorta di

aneddoto, ma reale, che mi è accaduto quando facevo il secondo anno d’ingegneria.

Durante una lezione di “analisi matematica II” il Prof. Luigi SANTOBONI,

titolare della cattedra, ci disse “Io potrei spiegare le derivate e gli integrali anche ai

muratori”. Lì per lì la frase non mi disse nulla, poi, dopo la laurea, vinsi un concorso

nazionale a cattedra per insegnare costruzioni ai Geometri, mi affidarono la cattedra

presso l’Istituto Tecnico Statale di Ostia, il “Luigi Vanvitelli”, dove ho insegnato per

cinque anni.

Avevo 31 anni.

Lì mi tornò in mente la frase del Prof. SANTOBONI, dovevo spiegare ai

ragazzi, dai 15-16 anni fino ai 18-19-20 anni, la scienza delle costruzioni.

Mi comportai come quando si insegna qualche cosa ad un bambino di 5 anni.

Usai il loro linguaggio. Feci esempi che hanno tutti i giorni davanti, o nei quali

spesso si sono imbattuti, e a questi applicai, volta per volta, la scienza delle

costruzioni.

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Ebbene, il CTU si deve comportare così, sia nei confronti delle parti e dei

Consulenti di parte, sia nei confronti del Giudice che, è bene ricordare, non è un

tecnico della materia, ma ha senz’altro le capacità per capire e per sintetizzare il

risultato della Consulenza.

1.1. SPAZIO NEL QUALE AGISCE IL CTU

Una delle regole fondamentali cui si deve attenere il CTU è il rispetto dei

paletti posti dal Giudice con i quesiti che individuano bene il tracciato entro il quale

si deve scrupolosamente muovere.

Qualora ravvisi degli aspetti importanti per la migliore conoscenza di quanto

accaduto, il CTU deve segnalare che sta varcando il limite dei quesiti e il motivo per

cui lo sta facendo, lasciando al Giudice la facoltà di tenerne conto o meno.

Diverso è il caso del Perito nel campo delle perizie penali, dove il tecnico deve

riferire al Pubblico Ministero tutto quello che riesce ad appurare durante le sue

indagini e che possa essere utile ai fini della Giustizia. Vedremo meglio in seguito.

Un’altra regola fondamentale dice che il CTU non si deve mai sostituirsi al

Giudice.

Spesso, durante lo svolgimento della Consulenza, dico alle parti che il CTU è

l’occhio e il braccio del Giudice, ma non è il cervello.

Vale qui la pena ricordare che il tecnico incaricato è un ausiliario del Giudice

Istruttore (GI), in quanto il Consulente ultimo rimane sempre il Giudice.

I romani definivano il Giudice come il “peritus peritorum”. Questo vuol dire

che l’ausiliario, cioè il Consulente è un tecnico che aiuta il Giudice a capire le origini

di un evento, le cause e le concause che lo hanno determinato, i danni che ha

provocato, i lavori per il ripristino e i costi necessari, ma a decidere alla fine è

sempre il Giudice.

E’ raro, ma può capitare, che il Giudice “sconfessi” il suo Consulente

prendendo una decisione che è in antitesi con le conclusioni della relazione di

Consulenza. Si tratta di casi limite, che ricorrono quando il Consulente ha svolto una

relazione estremamente carente, priva di dati importanti, che non ha tenuto conto di

elementi fondamentali nella controversia, che non ha risposto bene ed in modo

esauriente ai quesiti.

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In questi casi il CTU può essere chiamato a dare delle spiegazioni o delle

integrazioni alla sua relazione di Consulenza, ma può essere anche sostituito.

1.2. SOSTITUZIONE DEL CTU

In altri casi più clamorosi, come il non rispetto dei tempi di consegna, la

perdurante assenza alle convocazioni o la evidente carenza tecnica dimostrata nella

relazione, il CTU può essere sostituito con la nomina di un altro CTU.

Ci possono essere anche casi, peraltro assai rari, di ricusazione del CTU da

parte di una delle parti che ravvisi nel tecnico scarso equilibrio, mancanza del

rispetto del contraddittorio, conoscenza della parte avversa con manifesta

predisposizione verso questa, scarse conoscenze tecniche nella materia da affrontare.

In questi casi il GI deve verificare che la richiesta di ricusazione sia

effettivamente fondata prima di accettarla, altrimenti conferma il mandato al CTU.

1.3. CARATTERISTICA DELLA RELAZIONE DI CONSULENZA

La relazione di Consulenza non deve essere troppo lunga altrimenti la lettura e

la comprensione possono essere distratte.

Questo vale soprattutto nel processo penale dove il Perito deve spiegare in

termini molto semplici leggi urbanistiche, norme tecniche spesso complesse, eventi

che si intrecciano tra di loro e che possono nascondere le responsabilità dei soggetti

coinvolti.

Il tecnico può essere interpellato nel processo penale come Consulente della

Procura o come Consulente di parte indagata o imputata. Vedremo più avanti,

sommariamente, quali sono i suoi compiti.

La relazione di Consulenza, di cui comunque parleremo in maniera più

dettagliata più avanti, deve rispondere ai quesiti che il GI ha posto e per fare questo

deve contenere lo svolgimento dei sopralluoghi, evidenziare il libero contraddittorio

tra i partecipanti ai sopralluoghi, l’individuazione dei danni lamentati, le cause e le

concause che li hanno prodotti, gli interventi, o rimedi, che occorre mettere in atto e i

loro costi.

Spesso qualche CTU riporta subito nella sua relazione di Consulenza le

risposte ai quesiti in maniera estremamente sintetica, senza dare al Giudice la visione

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del contesto in cui si è sviluppato l’evento per cui è causa. La Consulenza è

egualmente valida ed il Giudice può emettere la sentenza con le risposte date dal

CTU, ma c’è il rischio che il Giudice valuti superficialmente l’insieme delle risposte

e che valuti altrettanto superficialmente tutto l’operato del CTU anche ai fini della

liquidazione dell’operato.

Questo aspetto non deve far indurre il CTU a redigere una relazione prolissa e

piena di particolari non interessanti ai fini della causa.

1.4. QUALIFICA DEL TECNICO INCARICATO

In merito alla qualifica che assume il tecnico nell’ambito del processo c’è la

distinzione tra la Consulenza nel processo civile e la Consulenza, o Perizia, nel

processo penale.

Nel processo civile il tecnico è il Consulente del Giudice ed è parte terza. Il

tecnico è quindi il “Consulente del Giudice”.

Nel processo penale il tecnico è invece il “Perito” che svolge appunto una

perizia.

Sempre nel processo penale, se il tecnico Perito viene nominato dall’organo

inquirente, cioè dal Pubblico Ministero (PM) o Procuratore della Repubblica, è un

Perito di parte (CT), se invece viene nominato dall’organo giudicante allora è un

Perito terzo ed assume la qualifica di CTU

Naturalmente anche la difesa può nominate un proprio Consulente che è

anch’esso di parte.

Fatta questa distinzione, va però detto che anche nel processo penale è oramai

in uso chiare il tecnico con il termine “Consulente”.

In genere i Consulenti tecnici d’Ufficio sono professionisti laureati in

Ingegneria, in Architettura, diplomati Geometri, Periti Industriali o Periti Edili.

Ma ci possono essere CTU con altre qualifiche specializzate come:

- Medici e veterinari;

- Commercialisti;

- Agronomi;

- Geologi;

- Traduttori;

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- Esperti in gioielleria ed orologeria, in antiquariato e in arte in genere;

- Qualsiasi altro tecnico che dimostri di essere esperto in un campo.

Può capitare che un Consulente abbia bisogno di un ausiliario per poter

rispondere a qualcuno dei quesiti posti dal Giudice, in questo caso dovrà fare

apposita istanza al Giudice motivando la necessità dell’ausiliario e comunicando il

costo che le parti dovranno affrontare.

Un esempio di ausiliario del Consulente può essere il topografo per rilievi o

accatastamenti, il geologo per indagini geologiche e geotecniche, l’agronomo per

verifiche di stabilità di piante, l’esperto in gioielleria in caso di divisione ereditarie, il

tecnico specializzato nel rilievo delle armature all’interno di strutture in cemento

armato (rilievo pacometrico), la ditta per prove di carico sulle strutture, la ditta per

monitorare il comportamento di un edificio nel tempo, il mezzo per la video

ispezione e lo spurgo di una fognatura, piattaforme elevatrici, ecc.

Di solito i medici intervengono a fianco del Consulente in caso di incidenti

stradali con presenza di vittime o di feriti più o meno gravi, in questo caso si tratta

prevalentemente di medici legali.

Le cause per le quali il Giudice ha bisogno di un CTU sono tantissime e

possono riguardare:

- Danni agli immobili;

- Problemi di confini tra terreni e tra edifici;

- Aperture di luci e vedute;

- Cattiva esecuzione di lavori;

- Mancata liquidazione di stati di avanzamento;

- Infiltrazioni;

- Stima di terreni e di immobili in genere per espropriazioni;

- Incidenti stradali;

- Incidenti sul lavoro;

- Impossibilità di utilizzare un bene a causa di cattive riparazioni;

- Difetti in genere su macchine e mezzi meccanici;

- Stima di immobili per esecuzioni immobiliari;

- Divisioni ereditarie;

- Istituzioni di servitù;

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- Contenziosi con enti erogatori di servizi.

1.5. TENTAVI DI CONCILIAZIONE

Di solito, alla fine dei quesiti che vengono posti al CTU, il GI chiede anche di

esperire il tentativo di conciliazione per chiudere bonariamente la controversia.

Mi preme fare un breve paragone sulle possibilità di conciliazione che ha il

Mediatore nell’ambito della Mediazione obbligatoria e le possibilità che ha invece il

CTU nell’ambito della Consulenza d’ufficio.

Con l’istituzione della “Mediazione” obbligatoria è nata la figura del Mediatore

o Conciliatore, il quale deve essere assolutamente equidistante dalle parti e non deve

mai mostrare la preferenza per le tesi di una parte o dell’altra. Deve ascoltare

entrambi, anche con sedute separate, non rivelando mai ad una parte ciò che ha

appreso dall’altra. Deve condurre la Mediazione in modo che ciascuna delle parti

faccia una proposta e poi con il dialogo e la partecipazione delle parti e dei loro

legali si possa arrivare ad una soluzione condivisa.

Se una delle parti si irrigidisce sulla sua posizione il Mediatore non ha grandi

possibilità di indurla a pretese minori o a essere più disponibile verso l’altra parte.

Per il CTU ritengo che ci siano maggiori possibilità.

Innanzi tutto il tecnico ha un contatto più diretto e meno formale con le due

parti. Spesso accede nelle loro case. Può ascoltare le parti e i loro CTP in piena

libertà e può, di fronte all’evidenza dello stato dei luoghi, far presente alla parte più

rigida l’errore in cui sta incappando, può mostrare quanto errata sia l’interpretazione

che sta dando ad un determinato danno le cui cause sono assai evidenti, può far

ragionare meglio la parte, magari sollecitando anche il CTP, può lasciarli soli per

consultarsi e per ricredersi sulla posizione sbagliata. Può dimostrare quanto costoso

per tutti sia il perdurare della causa a fronte di richieste economiche assai più basse.

Mi è capitato di assistere a tentativi di conciliazione andati male, non per

l’importo richiesto da una parte per il danno subito, quanto per l’entità delle spese

complessive di giudizio che erano di gran lunga maggiori dell’importo del danno

stesso.

In altre parole, il CTU ha più libertà di movimento, ha un vantaggio di

posizione, sia perché non è il “Mediatore”, sia perché quasi sempre ha svolto i

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sopralluoghi alla presenza delle parti, ha visto la materia del contendere, si è fatto

un’idea delle cause del danno e di chi lo ha provocato lasciando comprendere,

specialmente ai CTP, quale è il suo orientamento nel merito, per cui può far

ragionare meglio le parti, laddove intravede che ci sia uno spiraglio per la

conciliazione e la chiusura bonaria della controversia.

Nella mia esperienza ho riscontrato che più del 50% delle cause non si

dovrebbero fare, e che spesso le stesse parti in causa si pentono della loro iniziativa e

non sanno come tornare indietro, anche perché i costi di causa sono diventati alti.

La presenza di qualcuno, come il CTU, che le faccia ragionare e le prenda per

mano per chiudere il contenzioso, spesso è bene accetta. In questo contesto ha grande

importanza l’intelligenza dei rispettivi legali.

Spesso le parti non sono bene al corrente dei costi cui stanno andando incontro

con la causa. Anche per questo aspetto è bene che il CTU faccia presente questi costi,

e per esempio chiarendo che il fondo spese per lui inizialmente disposto dal Giudice

verrà poi integrato dall’onorario finale che è dell’ordine di tre-quattro volte l’entità

del fondo spese.

Anche perché le parti, prese dalla controversia, il più delle volte non fanno

bene tutti i conti delle spese che devono sostenere tra legali, consulenti di parte,

CTU, spese di giudizio, ecc. Per non parlare del malumore che attanaglia i

partecipanti ogni volta che viene fatto un rinvio di udienza, allontanando sempre di

più la fine del contenzioso.

E’ in questo momento che escono fuori le capacità morali ed umane e di

esperienza che il CTU deve avere.

Naturalmente queste capacità si devono possedere ma si affinano e si

perfezionano con il tempo.

Purtroppo la legislazione vigente non favorisce questo particolare tipo di

approccio da parte del CTU in quanto la conciliazione trova poi delle difficoltà nella

liquidazione dell’onorario del Consulente.

In caso di accordo il CTU redige il verbale riportando i termini dell’accordo,

oppure facendo riferimento ad un accordo separato che i legali redigono tra di loro e

fanno firmare alle parti da loro rappresentate.

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Di solito, con questo ultimo sistema di redazione dell’accordo, cioè senza

riportare sul verbale i termini specifici dell’accordo, si superano gli ostacoli che

possono spingere il Cancelliere a richiedere la registrazione di quanto riportato sul

verbale del CTU, con evidente aggravio di spese.

In ogni caso, l’accordo si perfeziona solo dopo che tutte le clausole concordate

siano state espletate. In altri termini, se l’accordo prevede il pagamento rateale

dell’indennizzo o del risarcimento, per abbandonare il giudizio occorre che sia

passato tutto il tempo della rateizzazione con esito positivo.

In questi casi, le parti si presentano alla successiva udienza e chiedono al GI un

rinvio per un tempo pari al tempo per la scadenza delle clausole concordate.

Se tutto si risolve positivamente, i legali delle parti non si presentano alla

successiva udienza per cui il giudizio viene abbandonato, anche perché il GI è stato

informato dal CTU della conciliazione raggiunta.

Nella parte giuridica di questo corso ritengo che questa procedura sarà

affrontata in termini più specifici.

Vale la pena ricordare che nel verbale di conciliazione è bene che i legali

dichiarino di rinunciare al vincolo di solidarietà di cui all’art. 68 legge professionale

forense.

Infatti la legge n. 1578 del 27 novembre 1933, all’art. 68 prevede che in caso di

transazione tra le parti, i legali che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni,

in caso di mancato pagamento dei loro onorari e del rimborso delle spese, possono

rivalersi nei confronti dell’altra parte.

Si tratta della così detta “solidarietà professionale” di cui l’art. 68 della

suddetta legge, che, in caso di accordo transattivo tralle parti consente a ciascun

avvocato di richiedere il pagamento dei compensi professionali, e delle spese

sostenute, oltre al suo assistito, anche alle altre parti in causa.

Con questa dichiarazione di rinuncia alla solidarietà professionale i legali si

obbligano a richiedere i compensi e le spese solo al proprio assistito.

2. COMPARIZIONE DEL CTU NEL GIORNO DELL’UDIENZA

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Quando il Giudice Istruttore di una causa affida ad un tecnico lo svolgimento

di una Consulenza d’Ufficio comunica il suo nome alla Cancelleria con l’indicazione

del giorno e dell’ora dell’udienza alla quale il tecnico dovrà partecipare.

La Cancelleria, per via telematica, invia al tecnico la comunicazione della

nomina del Giudice e lo invita a presentarsi all’udienza nel giorno e nell’ora stabilita

dal Giudice, per prestare il giuramento di rito e per ricevere i quesiti a cui dovrà

rispondere con la relazione di Consulenza tecnica.

E’ buona norma, sia nei confronti del Giudice, sia nei confronti delle parti,

informarsi sui nomi delle parti in causa in modo da capire subito se si è indifferenti o

meno.

Essere indifferenti significa non conoscere le parti e soprattutto non aver avuto

mai rapporti di lavoro, o di parentela, e quindi non essere influenzato da una di loro.

Qualora si conosca una delle due parti e si ritiene di non poter essere

imparziale o di ricevere pressioni fastidiose durante il corso della Consulenza, è

deontologicamente corretto informare subito il Giudice e i legali delle parti di non

poter assumere l’incarico, dando così modo al Giudice di nominare un altro tecnico

senza dover spostare il giorno dell’udienza.

Se invece si è indifferenti non si deve comunicare niente e ci si presenta

all’udienza nel giorno stabilito.

Se nel richiedere chi siano le parti in causa ci si informa anche sul motivo della

causa per conoscere la materia sulla quale verranno posti i quesiti, il tecnico ha modo

di sapere se è in grado di svolgere con scienza la Consulenza tecnica.

Se si rinuncia all’incarico senza un valido motivo, si corre il rischio di non

essere più chiamati o comunque di essere chiamati solo per piccole Consulenze.

Il Giudice deve essere tranquillo che ad una nomina corrisponda sempre

l’accettazione dell’incarico.

3. PARTECIPAZIONE ALL’UDIENZA

Il giorno e l’ora dell’udienza il tecnico si presenta nell’aula dove il Giudice

Istruttore presiede il processo e per prima cosa si presenta ai legali delle due parti che

sicuramente sono presenti. La presentazione in genere avviene pronunciando i nomi

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dei legali o delle parti in causa. I legali si fanno riconoscere e informano il tecnico su

chi rappresentano e quale è la materia del contendere per la quale è stata disposta la

CTU.

Prima che inizi l’udienza è opportuno che il tecnico chieda ai legali quale sia la

materia del contenzioso e cosa dovrebbe riguardare la Consulenza.

Se c’è tempo, il CTU designato può anche leggere l’atto di citazione dell’attore

e l’atto di comparsa e risposta del convenuto in modo da capire meglio l’argomento

che dovrà affrontare nella risposta ai quesiti.

Queste informazioni preliminari, peraltro ancora sommarie, sono importanti

perché possono permettere al tecnico di capire meglio i quesiti che gli verranno posti

dal Giudice, ma soprattutto gli permetteranno di aiutare il Giudice nella formulazione

dei quesiti, potrà consigliare meglio il Giudice su come articolare i quesiti proprio in

relazione alla materia del contendere.

Pochi minuti prima dell’udienza e del giuramento, il tecnico deve dare le

proprie generalità e i propri indirizzi ad uno degli avvocati che li riporta sul verbale

di udienza. Questa è una prassi che sta andando in disuso perché il GI oramai, con il

processo telematico, ha già uno schema informatico nel quale inserisce tutti i dati del

tecnico in modo che la Cancelleria possa fare tutte le comunicazioni fino alla fine

definitiva del processo.

Al momento dell’udienza il GI, una volta prese le generalità del CTU, e dopo

avergli fatto prestare il giuramento di rito al quale lo stesso CTU risponde con un “si

lo giuro”, pone i quesiti ai quali il CTU deve rispondere. In questa fase il CTU può

interloquire con il GI per una eventuale correzione del quesito o una sua migliore e

più appropriata formulazione in relazione ai motivi per i quali è posto.

In genere il GI nell’ultima parte del quesito invita il CTU ad esperire durante la

Consulenza, laddove ovviamente lo ravvisi, il tentativo di conciliazione tra le parti.

Posti i quesiti, il GI chiede al CTU di quanto tempo ha bisogno per l’invio

della bozza di relazione alle parti e chiede in quale giorno intende fare il primo

incontro o il primo sopralluogo e dove, e, una volta stabilito il tempo richiesto (60-

90-120 giorni) in funzione dell’importanza della materia e della complessità dei

quesiti, concede al CTU il termine per l’invio alle parti della bozza di relazione di

Consulenza, il termine alle parti per presentare al CTU eventuali osservazioni o note

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tecniche, spesso dette anche note critiche, e il termine finale per il definitivo deposito

in Cancelleria dal parte del CTU di tutta la relazione con le risposte alle osservazioni,

comprensiva degli allegati.

Inoltre, il GI pone a carico delle parti in solido, oppure ad una sola delle parti,

quando è una sola ad aver chiesto la CTU, il fondo spese da liquidare al CTU più gli

accessori (cassa di previdenza e IVA).

Le parti possono nominare il proprio Consulente tecnico di parte (CTP) oppure

si possono riservare di nominarlo in Cancelleria fino al giorno del primo incontro.

Per ultimo il GI autorizza i legali delle parti a ritirare i rispettivi fascicoli di

parte da consegnare al CTU, per i quali, i legali firmano per l’avvenuto ritiro.

A questo punto l’udienza è terminata, il CTU riceve da ciascun legale il

rispettivo fascicolo di parte, se le parti sono più di due ci saranno più fascicoli quante

sono le parti, e scambia tutti gli indirizzi con le parti se presenti, con i legali e con gli

eventuali CTP già nominati.

4. ESAME DEI FASCICOLI DI PARTE

Prima di effettuare il primo incontro nel giorno stabilito in sede di udienza, il

CTU esamina i fascicoli di parte.

Prima esamina il fascicolo della parte attrice con l’atto di citazione, gli allegati

e le eventuali memorie.

Poi esamina il fascicolo della parte convenuta con la comparsa di costituzione e

risposta (eventualmente riconvenzionale, cioè con la richiesta a sua volta di danni e

risarcimenti), gli allegati e le eventuali memorie.

Se le parti sono più di due, esaminerà anche il fascicolo dell’altra parte

convenuta.

A questo punto il CTU ha una visione complessiva della materia del

contendere e saprà già cosa chiedere alle parti nel primo incontro o cosa andare

subito a vedere se si fa subito il sopralluogo.

In genere il sopralluogo si fa già dal primo giorno se i quesiti riguardano

l’individuazione di un danno e la ricerca delle cause e concause che lo hanno

determinato.

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Se invece la materia del contendere è più articolata e complessa, si effettua un

primo incontro presso lo studio del CTU dove le parti, tramite i loro legali,

esporranno la situazione e come, a loro parere, si sono svolti i fatti.

A questo punto è bene fare delle precisazioni, altrimenti il compito del CTU

diventa assai più complesso.

Le parti tenderanno a raccontare “la loro verità” che per loro è quella che

effettivamente è accaduta; infatti con il passare del tempo nasce in loro la

convinzione che quello che pensano sia la “vera verità”.

Per fortuna il CTU ha un compito dal quale non può derogare.

Quando interviene la Giustizia esistono solo due elementi fondamentali:

- i pezzi di carta ufficiali

- lo stato dei luoghi o lo stato effettivamente documentato.

Tutto il resto sono storie, racconti, spesso frutto della fantasia o di una

convinzione in buona fede che un fatto si sia svolto nel modo in cui ciascuno lo ha

maturato nel tempo.

Il CTU deve avere la pazienza di ascoltare tutti, di garantire il contraddittorio

tra le parti intervenute, farà delle domande richiamando però le parti ad attenersi ai

dati ufficiali e a quanto ufficialmente accertato.

Molti tecnici si renderanno conto di quanto siano differenti le storie che si

raccontano da quella che poi emerge essere la realtà dei fatti accaduti.

La lettura dei fascicoli di parte aiuta molto il CTU.

Prima del primo incontro o del primo sopralluogo, il CTU invia ai legali delle

parti la comunicazione del versamento della quota del fondo spese disposto dal

Giudice, con l’indicazione dell’importo lordo della fattura che sarà emessa dopo il

pagamento, con le coordinate bancarie per l’eventuale pagamento con bonifico.

A questo punto può nascere un problema che si sta verificando sempre più

spesso, e cioè il mancato versamento del fondo spese.

Nei casi in cui il GI dispone il versamento in solido tra le parti, in genere si

chiede il 50% a ciascuna, se sono due, o in parti uguali a tutte le parti coinvolte.

In qualche caso qualcuna delle parti non paga e allora si dovrebbe coinvolgere

“ in solido” le altre parti, ma già è in corso un contenzioso per cui le altre parti

sicuramente si rifiutano di pagare ciò che spetta alla parte inadempiente.

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Altre volte il fondo spese è disposto a carico della parte attrice, cioè di quella

che ha promosso la causa e che avrebbe tutto l’interesse alla CTU, ma nonostante

questo è la stessa parte attrice che non versa il fondo spese.

Si instaura così un clima di diffidenza perché il CTU vede un orizzonte denso

di nubi quando le parti dovranno saldare l’onorario finale liquidato dal Giudice la cui

entità sarà sicuramente maggiore.

Molti CTU oramai sono disposti anche a rateizzare il fondo spese, con grossi

rischi per quanto riguarda la liquidazione finale, ma nonostante queste agevolazioni,

sono molte le parti che dichiarano di non avere i mezzi e che quindi non possono

pagare.

Qualora si verifichino queste inadempienze il CTU deve informare subito il

Giudice Istruttore e chiedere come si deve comportare.

5. I CONSULENTI TECNICI DI PARTE

Nello svolgimento della CTU hanno massima importanza i Consulenti tecnici

di parte (CTP). Trattandosi di una Consulenza tecnica, ciascuna delle parti, il più

delle volte, nomina un proprio CTP, cioè un tecnico che esponga gli aspetti tecnici

della controversia al CTU e che durante le fasi ispettive dello stato dei luoghi, o della

documentazione probante in atti, chiarisca e giustifichi le tesi della sua parte.

In pratica il CTP è un tecnico come il CTU, solo che non è terzo, ma lavora per

la parte che lo ha nominato.

Da un punto di vista deontologico il CTP non dovrebbe assumere posizioni

contrarie a quello che lo stato dei luoghi inequivocabilmente dimostra.

In effetti i tecnici riescono a capirsi meglio rispetto ad altri professionisti in

quanto la realtà dei fatti il più delle volte è condivisa.

Questo purtroppo non sempre accade. Alcune volte i CTP si pongono in

situazioni di estrema difesa della loro parte asserendo cose che non trovano alcuna

giustificazione negli atti probanti e nello stato dei luoghi.

Anche in questa situazione il CTU deve essere così abile da riuscire a portare il

CTP sul terreno più oggettivo e più vicino al reale stato delle cose.

E’ interessante ricordare la distinzione tra il CTP e gli Arbitri nominati dalle

parti negli “Arbitrati”, che a mio avviso dovrebbero avere maggior diffusione e

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maggior impiego nelle cause civili in quanto più rapidi e di maggiore partecipazione

delle parti.

Nel processo civile il CTP è nominato dalla parte per poter dimostrare sotto il

profilo tecnico le tesi della parte stessa, mentre l’Arbitro nominato da una parte è un

giudice che in seno all’Arbitrato non deve dimostrare la validità delle tesi della parte

che lo ha nominato, ma deve “giudicare” insieme con l’altro Arbitro e con il

presidente dell’Arbitrato, che è il terzo giudice, di solito nominato dai due arbitri

delle parti o dal Presidente del Tribunale della zona in cui l’Arbitrato è incardinato.

In sostanza i tre Arbitri costituiscono il collegio giudicante che ascolta i legali

delle parti e qualche volta addirittura nomina un CTU e le parti nominano un proprio

CTP.

Che gli Arbitri non devono essere di parte lo dimostra anche il sistema di

retribuzione a cui devono partecipare le parti dell’Arbitrato.

Ciascuna delle due, o più parti, versa al segretario dell’Arbitrato la quota del

50%, o la parte uguale alle altre se le parti sono più di due, senza versare nulla

direttamente all’Arbitro da essa nominato, proprio per non dimostrare influenza nei

suoi confronti.

Sarà poi il segretario del Collegio Arbitrale che ripartisce le quote ai tre Arbitri

secondo le percentuali stabilite dal Collegio stesso (di solito 30% ai due arbitri e 40%

al presidente).

A conclusione di questo confronto, si può dire che il CTP, pur lavorando su

aspetti tecnici dove le interpretazioni sono assai più ristrette, “è di parte”, mentre

l’Arbitro, seppure nominato da una parte, non può essere dichiaratamente di parte,

ma si deve comportare come un vero e proprio “giudice”.

In sostanza i due CTP dovrebbero essere un valido aiuto al CTU facendogli

rilevare aspetti che potrebbero essere sfuggiti oppure circostanze di non facile

rilevamento ma che rappresentano aspetti importanti della controversia.

E’ il caso di ricordare che in genere i CTP nominati già conoscono da tempo lo

stato dei luoghi o le circostanze che hanno portato alla lite. Hanno già fatto molti

sopralluoghi per le rispettive parti, spesso si sono già incontrati per cercare di

risolvere il problema lamentato o per risolvere bonariamente la controversia.

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Per cui i CTP sicuramente conoscono meglio del CTU tutti i problemi e tutti i

risvolti del lavoro che hanno portato alla causa, e spesso anche i motivi per cui

l’accordo auspicato non è stato mai raggiunto.

Non ci dobbiamo dimenticare che spesso le cause non sono fatte per il motivo

dichiarato. Dietro una controversia si possono nascondere motivi più futili o

inconfessabili che nulla hanno a che vedere con la materia del contendere.

Anche in questi casi è molto importante che il CTU mantenga il giusto

equilibrio e, se riesce a capire i veri motivi del disaccordo, anche con l’aiuto dei due

CTP, fare in modo che le parti ragionino più serenamente, abbandonando i motivi

futili per concentrarsi sulle cose più concrete.

6. PRIMO INCONTRO O PRIMO SOPRALLUOGO CON FOTO E RILIE VI

Se nell’udienza di conferimento dell’incarico è stato stabilito di effettuare

l’incontro presso lo studio del CTU, i due CTP, o più di due se di più sono le parti, si

presentano da soli, o qualche volta accompagnati dai legali o dalle parti.

Di solito i legali non partecipano, così come le parti che però partecipano il

giorno del sopralluogo in quanto spesso il luogo è la proprietà di una delle due parti.

Il CTU, dopo aver constatato la nomina di ciascun CTP, darà lettura dei quesiti

posti dal Giudice e farà un breve resoconto dell’atto di citazione e dell’atto di

comparsa, chiedendo ai due CTP se quanto capito corrisponde allo stato della

controversia.

A questo punto chiederà a ciascun CTP di esporre quanto lamenta la parte

assistita e quanto controbatte l’altra parte.

Queste esposizioni, insieme all’entità del risarcimento del danno, potranno

dare al CTU gli elementi per verificare se è possibile un eventuale accordo

transattivo.

E’ bene che questa possibilità sia verificata quanto prima proprio per la

economicità di tutta la procedura, perché un conto è l’accordo raggiunto subito, un

altro conto è l’accordo raggiunto alla fine della Consulenza.

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Anche in quest’ultimo caso sarebbe sempre un risultato positivo nell’ambito di

tutta la causa, ma sarebbe ancora più positivo se si potesse risparmiare anche sulla

Consulenza.

Se i termini per una chiusura bonaria si evidenziano subito, il CTU chiede ai

due CTP di verificare con i propri assistiti questa possibilità, elencando anche alcune

proposte che potrebbero essere esaminate, modificate ed integrate dalle parti.

Se questa possibilità non si intravede subito, il CTU fissa la data e l’ora del

sopralluogo sul posto in accordo con i due CTP.

Al primo sopralluogo, se questo avviene all’interno di una proprietà delle due

parti, parteciperà quasi sicuramente il proprietario dell’immobile. In questo modo il

CTU conoscerà una delle due parti e potrà ascoltare anche la versione direttamente

riferita dalla parte, consentendo successivamente anche all’altra parte avversa di

esprimere la propria tesi che in genere dovrebbe, ma non sempre, coincidere con

quella del proprio CTP.

Devo dire che questo dialogo diretto tra il CTU e le due parti ha spesso risvolti

benefici, soprattutto sotto il profilo psicologico.

Bisogna ricordare che spesso le parti non hanno un contatto diretto con il

Giudice per cui non partecipano al vivo del processo. Durante la CTU la situazione è

completamente diversa. Prima di tutto non c’è la formalità tipica dell’udienza, poi il

dialogo con il CTU è molto informale e le parti sembra quasi che parlando

liberamente si alleggeriscano di un peso.

Questo è uno dei momenti più importanti della Consulenza se si vuole

raggiungere l’accordo transattivo. Qui il CTU deve saper cogliere tutte le sfumature

del confronto per capire se le parti in effetti vogliono conciliare la controversia.

Non bisogna lasciarsi spaventare da eventuali prese di posizioni piuttosto

rigide, da dialoghi concitati tra le parti che potrebbero anche degenerare.

Queste forme piuttosto accese spesso rappresentano uno sfogo in cui le parti si

dicono tutto quello che hanno dentro e che finalmente possono rinfacciarsi.

In questa fase assai delicata il CTU non si deve lasciar sfuggire di mano il

controllo della situazione. Qualora i dialoghi degenerino deve immediatamente

intervenire richiamando tutte le parti, qualche volta anche i CTP, e ricordare loro che

la Consulenza è ancora una sorta di udienza in cui tutti devono avere rispetto di tutti.

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Purtroppo qualche volta il clima è così acceso che non si riesce a controllare la

situazione. A me è capitato due volte di dover minacciare l’intervento della forza

pubblica. Ho notato che, se minaccio di chiamare i Carabinieri, il clima si calma

immediatamente.

Devo precisare che si tratta di casi limiti; per la mia esperienza è meno

dell’1%.

Una volta ho dovuto separare due CTP che stavano venendo alle mani, ma

dopo un momento di riflessione la calma è subito tornata.

Qualora non si ravvisi la immediata possibilità di introdurre la riflessione sulla

possibilità di chiudere bonariamente la controversia si va avanti con la Consulenza

esaminando bene i motivi della citazione, lo stato dei luoghi, i danni che l’evento ha

provocato e come questi danni si possono riparare e come si può ripristinare

l’originario stato dei luoghi.

Qualche volta la parte presso la quale si fa l’accesso non vuole che l’altra parte

entri in casa sua. In questo caso occorre fare prima il sopralluogo da una parte,

redigere il verbale e poi andare dall’altra parte, se questa è nelle vicinanze, riferirle

cosa è successo e leggergli il verbale sul quale riportare eventuali sue osservazioni.

Può capitare che addirittura una parte non voglia far entrare il CTP dell’altra

parte nella sua abitazione o nel suo terreno.

Poiché è obbligatorio il contraddittorio in forma paritetica, specialmente tra i

CTP, il CTU può rifiutarsi di eseguire il sopralluogo e fa presente alla parte che se

non fa accedere il CTP dell’altra parte non entra neanche il CTU e del fatto verrà

immediatamente informato il Giudice.

Di solito, di fronte a questa presa di posizione del CTU, la parte acconsente

alla presenza dell’altro CTP.

Il CTU inizia a fare i rilievi metrici, eventualmente anche con l’aiuto di un

collaboratore, e scatta le fotografie alle parti dell’immobile interessato dalla causa.

Prima di scattare le fotografie è bene informare il proprietario dell’immobile

sul tipo di foto che si scatteranno, facendo in modo che dalle foto non emergano

aspetti privati della sua vita familiare, proprio per rispettare la sua privacy.

A questo punto corre l’obbligo di fare qualche riflessione proprio sul rispetto

della privacy cui si deve attenere il CTU.

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Il primo punto da tenere presente riguarda tutti i rilievi e le fotografie dello

stato dei luoghi che devono mostrare al Giudice i motivi delle lamentele, le

condizioni in cui si trovano i luoghi e i danni che sono stati causati dall’evento.

Questa documentazione non deve in alcun modo coinvolgere o mettere in mostra la

vita familiare dei proprietari dei luoghi.

Ma il rispetto della privacy è ancora più stringente.

Il CTU, una volta che ha terminato definitivamente il suo lavoro, che di solito

termina quando il Giudice non ha bisogno di ulteriori precisazioni o integrazioni da

parte del CTU, deve distruggere tutte le copie dei documenti che ha utilizzato per

redigere la relazione di Consulenza tecnica, tutte le fotografie e quanto altro ha

ricevuto in copia sia dalle parti sia dai pubblici uffici a cui ha fatto richiesta.

Qualora venisse richiamato, anche dopo parecchi mesi, per fornire nuove

spiegazioni o per rispondere ad altri quesiti da parte del GI, dovrà riprendere i

fascicoli di parte e la sua relazione di Consulenza con tutti gli allegati, in modo da

riesaminare quanto già accaduto e rispondere ai nuovi quesiti, anche con ulteriori

sopralluoghi.

In merito ai danni provocati a beni immobili o mobili, il CTU diventa una sorta

di medico, in genere un medico di edifici, di costruzioni, di confini, di macchinari, e

di quanto altro rappresenta la materia del contendere.

Infatti, il CTU deve esaminare lo stato dei luoghi, capire cosa è successo, cosa

ha provocato il danno, come si deve riparare il danno e quanto costa il ripristino.

E’ evidente che per svolgere questo compito il CTU deve avere un’adeguata

esperienza specialmente nel campo delle costruzioni, deve conoscere i materiali, i

sistemi di costruzione, soprattutto quelli di una volta perché spesso la Consulenza

riguarda vecchi edifici, deve conoscere i sistemi innovativi con cui si confezionano i

materiali e come si applicano per determinare i lavori di ripristino.

Alcune volte la Consulenza consiste nell’esaminare esclusivamente documenti

cartacei come è il caso di contenziosi relativi ad appalti, a mancati pagamenti di Stati

di Avanzamento Lavori (SAL) per costruzioni da tempo terminate; oppure si tratta di

ricostruire la cinematica di un incidente stradale accaduto anche quattro-cinque-sei

anni prima senza più il mezzo meccanico fatto rottamare.

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In questi casi, come i contenziosi in appalti, il lavoro si svolgerà

nell’esaminare tutti i documenti contabili dell’appalto, mentre negli incidenti stradali

si tratterà di ricostruire lo scenario mediante il rilievo fatto sul posto dagli agenti

intervenuti poco dopo l’incidente.

In tutti gli altri casi il sopralluogo consiste nell’esame dello stato dei luoghi

nella constatazione dei danni e della loro entità.

Non descriverò le procedure relative alla Consulenza per un incidente stradale

perché non credo che il GI nomini CTU un architetto, a meno che ci sia qualcuno che

si specializzi in questo tipo di materia, per la quale ho comunque riportato un

esempio di relazione.

7. RICHIESTA DI DOCUMENTI ALLE PARTI

Durante il sopralluogo il CTU potrebbe aver bisogno di documenti che non

sono presenti nel fascicolo di parte, per cui è costretto a chiederli alle parti.

A questo punto occorre fare molta attenzione a ciò che si chiede e a ciò che le

parti forniscono.

Nel processo in corso, e quindi anche nella Consulenza tecnica d’Ufficio, non

possono essere introdotti nuovi documenti per dimostrare l’una o l’altra tesi

sostenuta dalle parti.

Si possono introdurre solo dati di carattere ufficiale già depositati presso

pubblici uffici che il CTU potrebbe estrarre così come autorizzato dal GI in sede di

formulazione dei quesiti.

A titolo esemplificativo questi documenti potrebbero essere: la concessione

edilizia e il progetto approvato di un edificio, le domande in sanatoria e le

concessioni in sanatoria, i progetti strutturali depositati al Genio Civile, gli atti di

proprietà degli immobili interessati, le planimetrie catastali e le visure catastali, i

pareri di Soprintendenza, e quanto altro ancora reperibile presso pubblici uffici.

Nuovi documenti, come ulteriori fotografie scattate al momento del danno, ma

mai depositate nel fascicolo, relazioni di tecnici interpellati al momento dei danni ma

non depositate nel fascicolo, non possono essere prodotti e quindi non possono far

parte della Consulenza. Qualora questo avvenga saranno i legali di una delle due

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parti che lo faranno presente al CTU o che lo faranno presente al GI qualora ne

vengano a conoscenza dopo il deposito della relazione di Consulenza.

Il GI provvederà a stralciare quelle parti che non sono compatibili con la

procedura e potrà invitare il CTU a correggere la sua relazione di Consulenza senza

tenere conto dei documenti incompatibili.

Se la documentazione incompatibile allegata è parecchia e la relazione risulta

completamente inficiata da tali documenti il GI potrebbe sostituire il CTU e conferire

il nuovo mandato ad un altro CTU, con ovvie conseguenze economiche a carico del

tecnico ricusato.

Quando una parte, o il suo CTP, consegna dei documenti al CTU, è buona

norma che lo stesso CTP, oppure il CTU successivamente, ne consegni una copia

all’altra parte.

In questo modo tutte le parti hanno la documentazione di cui è in possesso il

CTU e sono in grado di avere lo stesso grado di conoscenza del problema.

8. REDAZIONE DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO

Durante il sopralluogo, e naturalmente durante tutti quelli che sarà necessario

effettuare per la Consulenza, il CTU deve redigere il verbale che al termine del

sopralluogo deve essere letto e sottoscritto da tutte le parti intervenute.

Spesso le modalità di redazione del verbale sono lasciate alla sensibilità del

CTU, per cui ci sono verbali molto stringati dove viene riportato il giorno e l’ora del

sopralluogo, l’indirizzo e i nomi di presenti con le rispettive qualifiche e, dopo una

rapidissima descrizione di ciò che si è fatto, come la lettura dei quesiti e la visita nei

punti oggetto della Consulenza, si riporta la data e l’ora della fine del sopralluogo

con le firme degli intervenuti.

Spesso questo genere di verbale viene precompilato dal CTU in forma

stampata dove poi, durante il sopralluogo si riempiono le parti lasciate libere.

Altri, come me, redigono il verbale a mano e descrivono tutto quello che viene

effettuato nel sopralluogo, riportando anche eventuali dichiarazioni dei CTP o delle

parti. Personalmente redigo il verbale in forma molto minuziosa per fissare bene

quello che si vede e si commenta durante il sopralluogo, per poi facilitare la

redazione del capitolo dedicato ai sopralluoghi.

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Ritengo che la compilazione di un verbale assai descrittivo faciliti la memoria

del CTU al momento della redazione della Consulenza, ma permetta anche ai CTP di

ricordare bene quanto accaduto quel giorno, soprattutto per quello che si è constatato

e per quello che viene detto da tutti gli intervenuti.

Spesso la redazione del verbale in questa maniera richiede tempi più lunghi,

ma si recuperano tutti al momento della redazione della relazione tecnica.

Mi è capitato di vedere dei CTP che fremono durante la redazione del verbale

ed altri che chiedono di abbandonare il sopralluogo per altri impegni già presi.

Quando un CTP, o una parte, abbandona il sopralluogo, il CTU riporta sul

verbale l’ora in cui il tecnico si allontana e fa mettere la sua firma accanto.

Molti CTU non recapitano subito il verbale ai CTP, ma ne consegnano una

copia alla fine dei sopralluoghi. Personalmente, il giorno dopo il sopralluogo, per

mail, invio ai CTP e ai legali di parte il verbale di sopralluogo completo.

Ci sono Consulenze dove il verbale è unico in quanto viene fatto un solo

sopralluogo, mentre in altre i verbali sono assai numerosi perché numerosi sono i

sopralluoghi e numerose sono le visite del CTU presso pubblici uffici.

E’ buona norma riportare sul verbale anche le visite che vengono eseguite dal

CTU in modo che ci sia traccia di quanto dallo stesso effettuato.

Quando il verbale occupa l’ultima pagina di un foglio protocollo e le pagine

del successivo foglio (personalmente uso i fogli protocollo pesanti, tipo quelli usati

dai notai), oltre alla firma finale di quel giorno faccio firmare anche l’ultima pagina

del foglio precedente, con una sigla posta sulla parte laterale libera.

9. EVENTUALE NECESSITÀ DI UN AUSILIARIO

Durante il corso della Consulenza può emergere la necessità di doversi

avvalere di un ausiliario, cioè di un tecnico specializzato in un certo settore nel quale

il CTU non ha competenze specifiche.

L’ausiliario in genere è un tecnico laureato o diplomato, o un esperto

riconosciuto in un determinato settore, oppure è una ditta che svolge l’attività di cui

il CTU in quel momento ha bisogno.

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La necessità dell’intervento di un ausiliario emerge quando si devono effettuare

delle operazioni di carattere tecnico con misurazioni o analisi che richiedono una

particolare specializzazione, come per esempio:

- un rilievo topografico plano altimetrico o il computo metrico di movimenti di

terra (sbancamenti e riempimenti) per cui occorre un topografo;

- l’inserimento in mappa nel caso di un accatastamento per cui occorre un

topografo;

- un’indagine geotecnica per cui occorre un geologo;

- una relazione aerofotografica da parte di ditte specializzate per accertare le

dimensioni di un manufatto o la sua esistenza ad una certa data;

- un’indagine medica per cui occorre un medico legale;

- un’indagine strutturale per cui occorre un ingegnere strutturista;

- un’indagine all’interno di strutture in cemento armato per cui occorre uno

specialista in rilievi pacometrici;

- un’indagine sul grado di umidità di muri o strutture per cui occorre uno

specialista con particolari strumenti di rilevazione;

- un’indagine acustica per cui occorre un tecnico in acustica iscritto in albo

della Regione che utilizzi particolari strumenti fonici e verifichi i livelli

acustici del luogo interessato;

- un esperto in gioielleria per divisioni ereditarie in cui, oltre ai beni immobili,

ci siano da dividere dei gioielli;

- e così per molti altri settori dove gli ausiliari possono essere anche tecnici non

necessariamente titolati, ma dotati di grande e riconosciuta esperienza e dotati

di attrezzature e macchinari specifici (autospurgo, videoispezioni, piattaforme

elevatrici, prove di carico, ecc.).

Quando il CTU avverte la necessità di doversi avvalere di un ausiliario, deve

comunicare l’importo richiesto al GI per farsi dare l’autorizzazione e per farsi dire a

carico di chi deve essere posto tale onere.

Qualora il GI ponga a carico di una delle due parti, o delle parti in solido, la

spesa, il CTU deve farsi prima consegnare gli importi per poi provvedere al

pagamento appena l’ausiliario ha consegnato la sua relazione.

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Se il GI pone la spesa a carico del CTU, per poi rimborsarla in sede di

liquidazione dell’onorario, questo ultimo provvede direttamente al pagamento che

riporterà con la relativa fattura nella richiesta di liquidazione dell’onorario.

10. SOPRALLUOGHI SUCCESSIVI E RELATIVI VERBALI

Come già accennato, ci sono Consulenze che hanno bisogno di più

sopralluoghi perché bisogna svolgere indagini che richiedono più tempo, o perché i

luoghi da esaminare sono più di uno e non possono essere visitati in un solo giorno.

In altre parole, è la complessità della Consulenza che può richiedere più

sopralluoghi.

I verbali di questi sopralluoghi possono essere redatti in diretta successione

specificando ogni volta il giorno e l’ora dell’incontro, oppure, come fanno molti

CTU, redigendo per ogni sopralluogo uno specifico verbale, come avviene per chi

redige i verbali prestampati e quindi non può prevedere quanto sarà lungo un verbale

dietro il quale far seguire quello del sopralluogo successivo.

Personalmente redigo i verbali uno dietro l’altro, congiungendo il successivo

verbale con la seguente frase “Successivamente, il giorno ……, alle ore …. ho

ripreso il sopralluogo presso ……….., alla presenza di ……”.

Alla fine della Consulenza, quando si riporteranno gli allegati, uno di questi

sarà costituito da tutti i fogli dei verbali spillati in ordine cronologico.

11. ESTRAZIONE DI DOCUMENTI PRESSO PUBBLICI UFFICI

All’interno dell’Ordinanza con cui il GI pone i quesiti al CTU ci sarà anche

l’autorizzazione ad estrarre copie di documenti presso pubblici uffici.

In genere gli uffici pubblici ai quali deve accedere il CTU per avere dei

documenti in copia sono:

- gli uffici tecnici comunali;

- gli uffici tecnici regionali;

- il Ministero dei Beni Culturali e le Soprintendenze;

- gli uffici di ditte di aerofotogrammetria;

- gli uffici del Catasto, e gli uffici delle Conservatorie dei Registri Immobiliari,

oggi tutto Agenzia delle Entrate;

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- gli uffici del Genio Civile per i progetti strutturali;

- gli uffici di qualche ministero in relazione alla particolare Consulenza;

- l’Agenzia del Demanio Regionale;

- le sedi dei Consorzi che interessano la zona in esame;

- tutto ciò che è pubblico o che necessita di essere consultato anche se privato.

Al momento della richiesta delle copie, o delle visure, dei documenti che

interessano la Consulenza, il CTU, oltre alla specifica richiesta, deve esibire

l’Ordinanza di nomina del GI e l’autorizzazione ad estrarre copie, oltre al proprio

documento di riconoscimento.

In genere il documento di identità non viene richiesto.

Una volta che il CTU ho estratto le copie necessarie, è buona norma farne due

copie e consegnarle ai due CTP, o a quanti intervengono nella Consulenza.

Naturalmente tutte le spese per estrarre le copie dei documenti e le spese avere

le copie da consegnare ai CTP saranno conteggiate nell’onorario finale, esibendo

tutte le fatture relative.

12. EVENTUALI INFORMATIVE AL GIUDICE ISTRUTTORE

Il rapporto tra GI e CTU è ovviamente di natura fiduciaria, nel senso che il GI

ha fiducia nelle capacità tecniche del CTU, ed ha fiducia che risponda bene a tutti i

quesiti che gli pone in modo da capire gli aspetti tecnici del problema che ha

determinato la controversia, così da poter emettere una sentenza pertinente con tutto

quello che è accaduto tra le parti.

Si può dire che quando il GI dispone la Consulenza tecnica ha parecchie

probabilità di emettere una sentenza “giusta” proprio perché viene supportato dal suo

ausiliario che ha quelle specifiche conoscenze tecniche che gli possono permettere di

rispondere in modo appropriato ed esauriente ai quesiti.

Durante il corso della Consulenza possono nascere delle situazioni che non

erano state previste nei quesiti posti dal GI, come per esempio il coinvolgimento di

altre parti che non si sono costituite in giudizio o che non sono presenti nel giudizio

per altri motivi, oppure emergono fatti di rilevanza penale sui quali il CTU non può

sorvolare.

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Il CTU deve inviare per via telematica al GI una informativa con la quale lo

tiene al corrente del problema emerso, comunica la momentanea sospensione delle

operazioni di Consulenza, in attesa delle superiori decisioni del GI.

Il rapporto tra il CTU e il GI può anche essere più diretto, andandoci a parlare

nei giorni di ricevimento, per avere dei chiarimenti sulla procedura in corso, ed anche

per riferire fatti e circostanze che è bene prima riferire a voce ed una volta avuta

l’autorizzazione procedere alla loro formalizzazione con comunicazioni scritte ai

CTP e ai legali delle parti.

I colloqui riservati con il GI possono avvenire anche per circostanze delicate

che per riservatezza del CTU è bene non riportare per scritto.

Bisogna ricordare che molte cause avvengono per futili motivi spesso dovuti a

difficili rapporti di vicinato o di parentela. Per cui dietro una controversia possono

nascondersi altri motivi che, una volta noti al CTU, è bene che il GI venga a sapere.

Una volta, dietro una discussione su un appalto, si nascondeva un giro di

tangenti, in un’altra c’era un problema di adulterio, in un’altra ancora, che riguardava

la presunta invasione del distacco minimo con una scala, c’erano rapporti tesi a causa

di un cane che nella notte abbaiava.

Quando si avverte che il vero motivo del contendere è un altro, che nessuna

delle due parti ha mai apertamente manifestato, allora il compito del CTU, per un

verso è più complicato, per un altro può facilitare la chiusura bonaria della

controversia, dimostrando che alla fine nessuno ci guadagna e che i costi di tutta la

procedura sono ben più alti di quanto si può ricavare da una sentenza lunga e

comunque sempre incerta.

13. RICHIESTA DI PROROGHE

La procedura della Consulenza potrebbe essere particolarmente impegnativa

perché gli argomenti da trattare richiedono molto tempo, oppure ci potrebbe essere la

necessità dell’intervento di un ausiliario, oppure le parti non sono collaborative nel

partecipare ai sopralluoghi o nel fornire al CTU i documenti richiesti. Questo

potrebbe determinare l’impossibilità di inviare alle parti la bozza di relazione di

Consulenza entro il termine stabilito inizialmente dal GI.

31

A questo punto il CTU è costretto a chiedere al GI, sempre per via telematica,

una proroga di tale termine indicando di quanti giorni e motivandola per le ragioni

che si sono poste.

In genere il GI concede la proroga richiesta, facendo slittare degli stessi giorni,

gli altri termini posti alle parti per l’invio delle osservazioni e al CTU per rispondere

alle parti e per depositare definitivamente la sua relazione di Consulenza.

Una volta concessa la proroga, il CTU informa i CTP e i legali delle parti dello

slittamento di tutti termini.

In sede di liquidazione dell’onorario del CTU, il GI potrebbe tenere conto di

queste proroghe e ridurre l’importo dell’onorario richiesto.

14. REDAZIONE DELLA BOZZA DI CONSULENZA

Quando tutti i sopralluoghi e tutti gli incontri sono terminati e le idee del CTU

sono abbastanza chiare, si può procedere alla stesura della relazione tecnica della

Consulenza.

Se le parti sono state bene attente, e soprattutto se lo sono stati i due CTP,

dovrebbe apparire chiaro l’orientamento del CTU e quindi ci dovrebbero essere

maggiori opportunità per la conciliazione. E’ anche vero che se da una parte ci si

accorge che la Consulenza può avere un esito negativo, dall’altra parte si avverte la

possibilità di avere risposte favorevoli ai quesiti e quindi ci si irrigidisce sulle proprie

posizioni, alzando il prezzo della conciliazione, oppure chiedendo di proseguire.

Anche in questo momento devono uscire fuori le capacità del CTU che

potrebbe intravedere maggiori possibilità per raggiungere un accordo transattivo.

Qualora l’accordo si raggiunga si procederà, come ho già accennato ad un

capitolo precedente, alla redazione del verbale di conciliazione, anche con accordo

separato tra i legali delle parti, che converranno, in caso di esito positivo di tutte le

clausole concordate, alla rinuncia al proseguimento della causa.

Nel verbale di conciliazione è bene che i legali dichiarino di rinunciare al

vincolo di solidarietà di cui l’art. 68 della legge professionale 1578/1933.

Se non c’è l’accordo transattivo, il CTU deve redigere la bozza della sua

relazione di Consulenza da inviare ai CTP, se nominati, e ai legali delle parti in

causa, per consentire loro di fare le osservazioni, o note tecniche o note critiche, alle

32

quali il CTU dovrà rispondere prima del deposito definitivo in Cancelleria della

Sezione interessata.

La relazione di solito è costituita dai seguenti capitoli:

− Premessa: nella quale si riporta il giorno dell’udienza di conferimento

dell’incarico, il nome del Giudice Istruttore, il nome dell’attore o dell’attrice con i

motivi della citazione e il nome del convenuto o della convenuta, e i quesiti posti

dal GI.

− Esame dei fascicoli di parte: dove si riportano le lamentele della parte attrice

desunte dal suo fascicolo di parte e le risposte della parte convenuta, anch’esse

desunte dal rispettivo fascicolo di parte. Questo consentirà al GI di avere un

quadro riassuntivo della materia del contendere.

− Sopralluoghi: è la descrizione dettagliata di tutto ciò che si è rilevato durante tutti

i sopralluoghi, con l’indicazione del giorno e dell’ora di ciascuno di essi, con i

nomi di chi ogni volta vi ha partecipato, con l’indicazione dei documenti che le

parti hanno consegnato al CTU e dei documenti che il CTU ha estratto da pubblici

uffici e che ha consegnato in copia ai CTP, se nominati, con il rilievo metrico dei

luoghi e con le fotografie di riferimento.

− Considerazioni: il CTU riporta le analisi che sono scaturite dai sopralluoghi e

dall’esame di tutta la documentazione in suo possesso. In altre parole, in questo

capitolo c’è tutta la sostanza della Consulenza tecnica e quindi ci sono tutte le

risposte ai quesiti del GI espresse in forma complessiva.

− Risposte ai quesiti: i quesiti vengono suddivisi in più parti secondo l’ordine con

cui sono stati posti in modo che il CTU possa rispondere a ciascuna di esse. Ci

saranno quindi dei sottocapitoli riguardanti il “Primo quesito”, il “Secondo

quesito”, il “Terzo quesito” e così via. Ad ogni sottocapitolo il CTU riporterà il

testo di quella parte di quesito a cui intende rispondere. In questo modo il GI potrà

leggere ciascuna risposta data a ciascuna parte del quesito.

− Conclusioni: nell’ultimo capitolo il CTU riporterà in forma molto sintetica e

schematica tutte le risposte alle varie parti del quesito, e indicherà il mezzo con

cui sta inviando la bozza di relazione di Consulenza alle parti. Insieme alla bozza

di relazione di Consulenza il CTU invia, sempre per mail, o per PEC, gli allegati,

33

che in genere sono i documenti estratti, gli eventuali rilievi eseguiti dal CTU, gli

eventuali conteggi, le fotografie indicate nella relazione, e tutti i verbali dei

sopralluoghi.

− Osservazioni dei CTP e risposte: questo capitolo ovviamente non è riportato nella

bozza inviata alle parti, in quanto riguarda la descrizione delle osservazioni che le

parti, entro il termine stabilito inizialmente dal GI, devono presentare al CTU. Di

solito le osservazioni e le successive risposte vengono inserite in un capitolo

successivo alle “Conclusioni”. In questo capitolo ci saranno due o tre

sottocapitoli, in funzione di quante sono le parti in causa, in ciascuno dei quali il

CTU riporterà le osservazioni di una parte e che chiamerà “Osservazioni del CTP

..............” e alle quali risponderà immediatamente dopo con un altro sotto capitolo

che chiamerà “Risposte alle osservazione del CTP .........”. Se nelle risposte alle

osservazioni il CTU ravvisa la necessità di modifiche alle risposte ai quesiti, le

deve effettuare giustificandole e correggendole nelle successive “Conclusioni

definitive”. Qualora non ravvisi di dover modificare le risposte, lo scriverà e ne

darà giustificazione. Redigerà quindi un altro sottocapitolo per le osservazioni

dell’altro CTP ripetendo la stessa procedura e così per un eventuale altro CTP.

− Conclusioni definitive: in questo capitolo ripeterà tutte le conclusioni che aveva

già espresso nel capitolo “Conclusioni” apportando eventuali modifiche dovute

alle osservazioni del CTP, oppure confermando le precedenti conclusioni se le

osservazioni non hanno dato adito a modifiche.

Il lavoro del CTU è sostanzialmente completato; deve solo assemblare tutti i

documenti per il deposito definitivo telematico presso la Cancelleria. Una volta

avvenuto il deposito telematico, il CTU redigerà in forma cartacea una copia di

cortesia per il GI che depositerà in Cancelleria insieme ai fascicoli di parte ricevuti

dai rispettivi legali delle parti durante l’udienza di conferimento dell’incarico.

15. ALLEGATI

Durante tutto il corso della procedura di Consulenza sono stati consegnati al

CTU parecchi documenti in copia, così come lo stesso CTU può aver estratto dai

pubblici uffici molti altri documenti non in possesso delle parti.

34

Tutti questi documenti sono descritti nel corpo della relazione di Consulenza al

capitolo “Sopralluoghi” e al capitolo “Considerazioni”, riportando tra parentesi, alla

fine di ciascuna frase che li riguarda il numero dell’allegato (All. 1) oppure (All. 4), e

così via.

Tra questi allegati c’è un fascicolo con tutte le fotografie scattate durante i

sopralluoghi dal CTU e menzionate con il relativo numero di identificazione. Non

vengono prese in considerazione le foto scattate dalle parti in epoche più o meno

recenti che non sono state inserite nei rispettivi fascicoli di parte.

Ci sono CTU che preferiscono riportare le fotografie direttamente nel testo

della relazione ed altri che le raccolgono tutte in un fascicolo finale. Si tratta di

scegliere un metodo piuttosto che un altro.

Tra gli allegati ci possono essere anche i rilievi grafici eseguiti dal CTU

durante i sopralluoghi, oppure relazioni e grafici eseguiti da ausiliari di cui il CTU si

avvalso nel corso della Consulenza.

Tutti gli allegati vengono numerati e menzionati alla fine della relazione di

Consulenza e sono riportati in un fascicolo a parte.

Se gli allegati sono pochi possono essere inseriti alla fine della relazione di

Consulenza.

16. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELL’ONORARIO

Insieme al deposito telematico della relazione di Consulenza tecnica e degli

allegati, il CTU invia la richiesta di liquidazione dell’onorario, la cui entità è stabilita

in base alla legge 08 luglio 1980 n. 319, aggiornata con DPR 30 maggio 2002 (GU n.

182 del 05 agosto 2002).

L’Ordine degli Architetti di Roma ha predisposto on line un prospetto per la

determinazione dell’onorario proprio sulla base degli articoli di tale DPR, dove

ciascun articolo si riferisce al particolate tipo di lavoro svolto dal CTU.

L’onorario è suddiviso in due parti: una riguardante il tempo impiegato, cioè le

vacazioni, ed un’altra riguardante lo specifico lavoro svolto, cioè se nel campo delle

costruzioni, oppure dell’estimo, oppure delle verifiche contabili, oppure sulla

rispondenza delle opere al capitolato e al progetto esecutivo, oppure per incidenti

stradali.

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A questo proposito c’è da osservare che non tutti i Giudici sono concordi

nell’applicare lo stesso metodo di tariffa. Ci sono Giudici che riconoscono l’importo

per le vacazioni insieme con l’importo per lo specifico lavoro, altri Giudici che

liquidano le vacazioni oppure l’importo per lo specifico lavoro, cioè o l’uno o l’altro.

Inoltre ogni Giudice ha un proprio metodo per ridurre l’entità dell’importo

richiesto.

Si può dire che per la liquidazione dell’onorario c’è una certa confusione, che

gli Ordini professionali potrebbero mettere fine con un intervento di richiesta di

chiarezza e di unicità.

Recentemente, il Ministero della Giustizia, con Decreto Ministeriale 20 luglio

2012, n. 140, ha emanato il Regolamento per la determinazione dei parametri per la

liquidazione da parte degli organi giurisdizionali dei compensi per le professioni,

dove al Capo V ci sono le disposizioni concernenti le professioni di area tecnica.

Per quel che mi è dato di sapere questo Regolamento non ha trovato

un’applicazione semplice, ma la parte giuridica di questo corso avrà modo di chiarire

gli aspetti ancora complessi.

Quanto al modo di compilare la richiesta di onorario, credo che molto dipenda

dall’onestà intellettuale del CTU. Mi riferisco soprattutto alla parte relativa alle

vacazioni. E’ vero che gli importi orari delle vacazioni sono assai bassi (€ 14,68 per

la prima ora ed € 8,15 per tutte le ore successive), ma è anche vero che se viene

concesso un tempo di 90 giorni per il deposito della bozza di relazione di

Consulenza, cui corrispondono 360 vacazioni (quattro ore per ogni giorno) il CTU

non lavorerà a quella CTU quattro ore per tutti i 90 giorni.

A questo punto è il CTU che nella casella “carico vacazioni” dovrà riportare la

percentuale di lavoro svolto nel tempo, per esempio 40-50-60% in funzione proprio

del tempo impiegato. In questo modo la retribuzione a vacazione è più veritiera.

Solo per esempio, se il tempo impiegato è di 90 giorni, ed il carico delle

vacazioni è del 50%, si ha un importo a vacazioni di € 1.473,53, che non è

certamente molto ma che ha una sua validità se alle vacazioni si aggiunge l’onorario

fisso o variabile in funzione del tipo di lavoro e quindi in funzione dell’articolo del

DPR. Sempre a titolo esemplificativo, se si tratta dell’esame di opere edilizie il cui

costo di ripristino è di € 85.000,00 (art. 11) si ha un onorario di € 5.038,11, per un

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totale di € 6.511,64, a cui si devono aggiungere le spese documentate con fatture e le

spese di viaggio (1/5 del costo del carburante per i chilometri percorsi in ogni

sopralluogo dalla propria sede al luogo di causa).

Come si vede si tratta di un onorario di una certa consistenza che giustifica e

retribuisce bene il lavoro del CTU.

Diversa è la situazione se l’onorario è calcolato solo sulle vacazioni o solo per

il lavoro svolto, anche perché ci sono casi in cui l’onorario è fisso e varia da un

massimo di € 970,42 ad un minimo di € 145,12, come nel caso di verifiche della

rispondenza tecnica di un manufatto alle prescrizioni di progetto (art. 12).

Nella parte legale di questo corso ci sarà modo di approfondire questo

importantissimo tema.

Ma i problemi per il CTU non sono terminati, perché una volta ottenuto il

decreto di liquidazione dell’onorario, che è bene ricordare costituisce un atto

esecutivo, si presenta l’ulteriore lavoro per ottenere il pagamento, che può essere

disposto a carico di una delle due parti, o delle parti in solido, cioè se non paga una

parte può essere coinvolta l’altra parte.

Una volta la parte coinvolta versava regolarmente l’onorario stabilito dal

Giudice, ovviamente detratto l’accanto ricevuto come fondo spese, ed in qualche

caso, soprattutto se un privato, chiedeva se era possibile pagare in due o tre rate, ma

sempre a breve scadenza (due-tre mesi).

Oggi le cose sono più complicate, in quanto le situazioni economiche difficili

riguardano sia i privati sia le eventuali società coinvolte, e non sempre l’esecuzione

di un decreto ingiuntivo porta a risultati positivi.

Si può dire che anche per il CTU ci sono problemi nel farsi pagare il dovuto.

Si tratta di casi ancora sporadici, ma di cui si ha conoscenza sempre più spesso.

17. POSSIBILITA’ DI RICHIESTA A CHIARIMENTI O DI INTEGR AZIONE

Nelle udienze successive della causa potrebbe sorgere la necessità di dover

chiarire alcuni passi della relazione di Consulenza, oppure la necessità di integrare la

Consulenza con dei nuovi quesiti che il GI ritiene importanti per la definizione della

causa.

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In questo caso il CTU viene di nuovo riconvocato e gli vengono richiesti i

chiarimenti o i nuovi quesiti.

Se le richieste di chiarimento dipendono da una risposta parziale ai quesiti, o da

risposte non esaurienti o incomprensibili, il CTU deve rispondere senza aver diritto

ad alcun compenso integrativo; se invece al CTU vengono posti nuovi quesiti,

verranno stabiliti nuovi termini per l’invio della bozza di relazione, per le

osservazioni alla bozza di relazione e per il deposito definitivo in Cancelleria,

corredato dalla richiesta dell’onorario professionale per l’ulteriore relazione redatta.

Anche se non giura di nuovo, il CTU è sempre sotto il giuramento prestato

nella prima udienza di conferimento dell’incarico.

18. ESEMPIO DI CONSULENZA IN CAMPO PENALE

E’ il caso di accennare anche ad un altro tipo di Consulenza cui potrebbe essere

chiamato il tecnico che svolge questo tipo di lavoro.

Mi riferisco alle Consulenze tecniche in campo penale.

In particolare alle Consulenze tecniche di parte nell’ambito di processi penali o

di udienze preliminari.

Le Consulenze tecniche di parte possono essere svolte su incarico della Procura

della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui si opera, oppure per il privato

che è coinvolto in procedimenti di questo tipo.

Come già detto, sono sempre Consulenze di parte, o meglio Perizie di parte, sia

se svolte per la Procura sia svolte per il privato.

In genere le Perizie per conto della Procura della Repubblica (Pubblico

Ministero) sono svolte da tecnici che lavorano spesso per tali istituti, a meno che si

tratti di casi piuttosto complessi dove viene richiesta una particolare conoscenza

specifica di una materia, per cui il PM chiama i titolari di cattedra universitaria della

città più vicina particolarmente specializzati.

Tanto più illustre è il Perito del PM, altrettanto illustre e specializzato dovrebbe

essere il Perito della parte indagata o imputata.

Ma non sempre è così.

Infatti, molte volte i Periti nominati dai PM cercano di capire cosa vuole la

pubblica accusa e fanno di tutto per dimostrare fondate, sotto il profilo tecnico, le

38

accuse che vengono rivolte; in fondo stanno lavorando per chi cerca di dimostrare

che una persona abbia commesso un reato. Purtroppo, spesso, il Perito, va al di là

delle proprie convinzioni, e osserva gli avvenimenti, ed interpreta le leggi, secondo

una visione parziale del problema perché il suo fine è quello di aiutare, come

ausiliario, la pubblica accusa. D’altronde è stato chiamato per questo.

Dall’altra parte, il Perito nominato dall’indagato o dall’imputato, deve svolgere

lo stesso lavoro ma al contrario, con una grande agevolazione: deve “smontare”, o

comunque deve dimostrare infondate, le accuse di carattere tecnico formulate dal

Perito del PM.

Infatti, solo a conclusione delle indagini a carico di una persona soggetta ad

avviso di garanzia, la parte può prendere visione della relazione del Perito del PM.

Questo vuol dire che prima c’è la perizia tecnica del Perito del PM e poi c’è la

relazione tecnica del Perito dell’indagato.

Sotto certi aspetti il compito del Perito dell’indagato è più facile in quanto deve

esaminare la relazione del Perito del PM e controbatterla mediante la

documentazione che la parte gli deve fornire e mediante le conoscenze tecniche che

ha in quella materia.

Un approccio assai efficace consiste nel reperire tutta la documentazione

ufficiale inerente il caso, come per esempio i progetti approvati, i permessi di

costruire o le concessioni edilizie, le delibere comunali o regionali inerenti la materia

urbanistica ed edilizia che interessa il caso in esame, e evntuali convenzioni

urbanistiche, tutte le varianti in corso d’opera, eventuali concessioni in sanatoria, le

norme tecniche di attuazione del PRG, pareri delle commissioni edilizie o

urbanistiche, eventuali ordini di servizio o circolari emesse dal comune di

appartenenza, carta dei vincoli, pareri delle Soprintendenze, situazioni simili a quella

in esame per le quali sono già state emesse sentenze o altri provvedimenti penali e

amministrativi, ed altri documenti ufficiali.

Una volta messi questi documenti in ordine cronologico, si riesce a ricostruire

tutto l’iter della vicenda e a capire se le persone indagate, o imputate, hanno

veramente commesso il reato loro ascritto, oppure no, o se il fatto per il quale sono

incriminate costituisca o meno reato.

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Per quel che è la mia esperienza, con tutti i documenti ufficiali alla mano,

messi bene in ordine e studiati, il più delle volte il caso si risolve positivamente per le

persone indagate o imputate, cioè sottoposte al processo.

In caso di svolgimento del dibattimento, il Perito dell’imputato verrà iscritto

dal difensore nella così detta “lista testi”, cioè nell’elenco dei testi che devono

deporre a favore dell’imputato.

Prima del dibattimento, il Perito redige la sua relazione di perizia tecnica di

parte, corredandola di allegati che possano dimostrare inequivocabilmente ciò che

afferma nella perizia. In genere si tratta di documenti provenienti da uffici pubblici

con tanto di data e protocollo, oppure di estratti da norme tecniche, da deliberazioni

comunali o regionali, da convenzioni urbanistiche, cioè si tratta della

documentazione che non può essere contraddetta.

Durante la redazione della perizia il Perito scambierà numerose bozze con il

legale difensore in modo che i due si possano confrontare su tutti gli argomenti

trattati.

In queste bozze è bene poter usare il sistema della “revisione” che è sempre nei

programmi “Windows”. In questo modo ci sarà sempre traccia della versione

originale e di tutte le successive correzioni ed integrazioni, così che, sia il Perito che

il legale, si possano rendere conto di tali correzioni senza dover confrontare ogni

volta ciò che si è inviato con quanto viene proposto di nuovo.

Durante il dibattimento, ad un certo punto vengono sentiti tutti i testi.

Dapprima quelli dell’accusa e tra questi il Perito nominato dal PM, il quale dovrà

rispondere prima alle domande del PM stesso (nei processi piccoli non sempre il PM

del processo è lo stesso che ha condotto le indagini) e poi alle domande della difesa.

Dopo che sono stati ascoltati tutti i testi dell’accusa, è la volta dei testi della

difesa, e tra questi il Perito di parte della difesa.

Prima della deposizione il Perito della difesa redige una propria perizia tecnica,

oramai spesso chiamata Consulenza tecnica di parte, che porta con sé in forma

cartacea e su supporto informatico (CD-Rom) e che al termine della deposizione

consegna al Presidente del processo.

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Il Perito di parte dapprima risponde alle domande della difesa, spesso

intervallate da domande del Presidente, e poi risponde alle domande del PM, con

possibilità di interventi ancora della difesa.

Per la mia esperienza posso dire che la così detta suddivisione delle carriere tra

il collegio giudicante (Presidente monocratico o Collegio giudicante, cioè con tre

Giudici) e il collegio inquirente, cioè i PM, nella sostanza è già in atto, perché non

ho mai visto particolare benevolenza dei Giudici giudicanti nei confronti del PM;

tutt’altro.

In genere se il Perito di parte dimostra particolare conoscenza della materia ed

in special modo del caso in esame, con una buona esposizione e soprattutto con

sicurezza di se stesso, il PM non pone alcuna domanda, mentre è il Presidente,

specialmente se ha curato bene l’esame dei documenti degli atti del processo, che

pone delle domande al teste, domande spesso circostanziate e molto pertinenti.

Se a queste domande il Perito riesce a dare risposte soddisfacenti, il processo si

pone su un binario sicuramente favorevole all’imputato.

Se posso suggerire qualche piccola strategia durante la deposizione, consiglieri

al Perito di parte di guardare il legale della difesa, o il PM, quando pone la domanda

e poi guardare sempre negli occhi il Presidente del processo in modo da dimostrare

sicurezza e per non farlo distrarre. Se il Presidente si mette a leggere o a scrivere

qualche cosa, consiglierei di interrompere la risposta in modo che il Presidente ritorni

a guardare il Perito e ad ascoltarlo.

Si ottiene un duplice effetto positivo: si dimostra sicurezza e il Presidente è

costretto a prestare la massima attenzione alle risposte che il Perito fornisce. In

questo modo il Presidente capisce sicuramente di più quello che potrebbe leggere

nella perizia che gli consegnerà il Perito, ma soprattutto si ricorderà bene delle

risposte, tanto più se esaurienti, e ne terrà conto in sede di stesura della sentenza.

In ultima analisi si può dire che nel dibattimento penale il Perito di parte ha una

partecipazione sicuramente più attiva, sia durante la stesura della sua perizia, sia

durante il dibattimento.

Vorrei a questo punto evidenziare le differenze che regolano l’azione del CTU

nel processo civile e l’azione del Consulente del PM nel processo penale.

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Nel processo civile il CTU si deve attenere scrupolosamente ai quesiti del

Giudice e la documentazione che deve esaminare è solo quella depositata nei

fascicoli di parte. Non gli è permesso acquisire nuove documentazioni fornite dalle

parti o dai loro Consulenti tecnici. Può reperire solo le documentazioni presenti

presso gli uffici pubblici dove è autorizzato ad estrarre copia.

Nel processo penale il Consulente del PM può esaminate tutto quello che

ritiene utile sia per rispondere ai quesiti posti sia per dare più informazioni possibili

al PM ai fini della Giustizia.

In questo ambito il Consulente tecnico del PM può svolgere tutte le indagini

che ritiene necessarie e riferire al PM di tutte le notizie di cui è venuto a conoscenza

durante l’espletamento dell’incarico. In altre parole il Consulente del PM non ha

alcun limite nello svolgimento del proprio compito.

19. ALTRI TIPI DI CONSULENZA

Il CTU potrebbe essere chiamato a svolgere altri tipi di Consulenza in campo

civilistico, sempre su incarico del Giudice Istruttore. Questi ulteriori tipi di

Consulenza sono:

− l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP);

− il provvedimento d’urgenza di cui l’art. 700 del codice di procedura civile;

− l’obbligo a fare di cui gli artt. CPC dal 612 al 616 del Codice di Procedura Civile

(CPC);

− il Testimoniale di stato (prevalentemente su incarico di un privato).

19.1. L’ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Prima dell’inizio della causa, cioè prima che una parte citi in giudizio l’altra, la

parte che ritiene di essere stata lesa in un suo diritto o che ritiene di aver subito un

danno, può richiedere al Giudice l’Accertamento Tecnico Preventivo, comunemente

chiamato con l’acronimo ATP, in modo che un tecnico terzo accerti lo stato dei

luoghi per fissare in maniera inequivocabile quello che è accaduto e l’entità dei danni

provocati. In questo modo la parte può rimuovere la causa dei danni e ripristinare lo

42

stato dei luoghi, per poi procedere alla successiva citazione in giudizio dell’altra

parte.

L’ATP è anche un ottimo strumento per accertare cosa sia successo e per

decidere se proseguire nella causa vera e propria oppure se sia più conveniente

cercare un accordo bonario.

E’ bene ricordare che la richiesta al Giudice dell’ATP non è ancora la causa.

Se il richiedente dell’ATP, oppure l’altra parte coinvolta, non danno seguito

con una apposita citazione, la causa ancora non c’è e l’ATP si può dire che muore

con il deposito della relazione del CTU.

L’ATP è anche un buon strumento a cui il Giudice di buon grado aderisce

perché può essere l’anticamera della conciliazione, specialmente se il CTU partecipa

attivamente alla chiusura bonaria della controversia che sicuramente è in atto ma che

ancora non ha determinato l’inizio della causa.

Infatti, una volta nei quesiti che il Giudice poneva al CTU designato compariva

solo la richiesta di accertamento dello stato dei luoghi; ed eventualmente la ricerca

delle cause e concause; oggi, proprio per consentire il raggiungimento di un accordo,

nei quesiti dell’ATP vengono inserite le richieste che spesso sono assai simili a

quelle che vengono poste al CTU per una causa già incardinata, come per esempio la

ricerca delle cause e concause, gli interventi di ripristino e i relativi costi.

Anche nell’ATP ci sono i fascicoli di parte dove sono riportate le ragioni e le

lamentele di ciascuna di esse. Questi fascicoli verranno consegnati dai rispettivi

legali al CTU designato.

Una volta prestato giuramento davanti al Giudice e ricevuti i quesiti a cui deve

rispondere, il CTU deve svolgere la Consulenza nello stesso modo di una CTU per

una causa già in corso.

Le procedure successive solo le stesse, per cui si rimanda allo svolgimento

della CTU.

Quando la relazione di Consulenza dell’ATP è depositata, la parte che possiede

l’immobile che ha subito qualche danno può procedere alle opere di ripristino in

modo da avere il bene completamente agibile in breve tempo, anziché aspettare i

tempi della causa che sono ovviamente più lunghi.

43

19.2. IL PROVVEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700

Per accedere a questo strumento giuridico occorre che vi sia il presupposto

fondamentale dell’urgenza e che il giudizio possa avere caratteristiche sommarie,

cioè la ragione di una delle due parti sia facilmente dimostrabile.

I Provvedimenti d’urgenza possono essere di due tipi: quelli puramente

conservativi e quelli di carattere anticipatorio.

I Provvedimenti d’urgenza puramente conservativi tendono principalmente a

garantire in maniera provvisoria gli effetti della futura decisione sul merito e

mantengono, quindi, inalterata la situazione di fatto su cui la decisione stessa andrà a

incidere. In altre parole il Provvedimento deve garantire che l’eventuale decisione

del Giudice non trovi una situazione modificata per cui non si può più applicare.

I provvedimenti di carattere anticipatorio, invece, sono quelli che tendono ad

anticipare in maniera provvisoria gli effetti prevedibili della decisione finale.

Appare quindi chiaro che il presupposto primario per emettere un

Provvedimento d'urgenza è che vi sia il fondato motivo di temere che, durante il

tempo occorrente per lo svolgimento della causa, il diritto di una delle parti sia

minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile.

Anche in questi casi il CTU è chiamato dal Giudice per accertare lo stato dei

luoghi e il riconoscimento delle ragioni della parte richiedente prima che mutino le

condizioni.

Il lavoro del CTU è pressoché simile a quello di una comune Consulenza, con

la facilitazione che le condizioni sono più facilmente accertabili.

19.3. L’OBBLIGO A FARE

Spesso il Giudice viene chiamato a far rispettare i contenuti di una sentenza

passata in giudicato che la parte soccombente non ha eseguito.

In genere si tratta di lavori che la parte soccombente deve realizzare per

eliminare le cause che hanno determinato un danno e di lavori di ripristino all’interno

della proprietà che ha subito il danno.

Questi lavori non vengono realizzati principalmente per due motivi:

- la volontà di non voler soggiacere ad una sentenza che non è ritenuta giusta;

- la mancanza di risorse economiche per fare i lavori;

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ma ci possono essere altre motivazioni come l’impossibilità di accedere nei luoghi di

intervento perché coinvolte terze persone, ed altri ancora tra i più svariati.

In questi casi, la parte lesa richiede al Giudice di provvedere con l’obbligo a

fare, cioè il Giudice nominata un tecnico, un CTU, al quale conferisce il mandato di

provvedere a realizzare le opere descritte nella sentenza e non ancora realizzate.

Questo è un incarico particolarmente impegnativo perché al CTU viene chiesto

un impegno di carattere organizzativo ed imprenditoriale che esce fuori dalle nomali

competenze del CTU, anche perché bisogna mettere in gioco risorse economiche che

qualche volta sono piuttosto impegnative.

E’ questo uno dei motivi per cui ci sono casi in cui l’obbligo a fare non viene

portato a termine.

Cercherò di essere piuttosto schematico.

Con questo tipo di incarico il CTU deve sostanzialmente provvedere a

realizzare delle opere edilizie, qualche volta anche con l’intervento della forza

pubblica, perché la parte soccombente non vi ha provveduto.

Prima di ogni cosa, il CTU deve capire bene di cosa si tratta e quale è

l’impegno economico che dovrà sostenere. Queste informazioni sono desunte dalla

sentenza e dalla relazione di Consulenza che probabilmente fa parte del fascicolo di

causa.

Una volta che è certo di quanto costerà l’esecuzione del lavoro, anche facendo

riferimento a dei preventivi che dovrà chiedere ad imprese del settore interessato di

sua fiducia, informerà il Giudice dell’importo necessario e delle ditte che ha

interpellato tra le quali intende sceglierne una.

Avuto l’assenso del Giudice, il CTU informerà la parte soccombente della

necessità di far eseguire queste opere e del costo che dovrà sostenere.

La parte interessata potrà farsi carico direttamente dei lavori, forse anche con

costi minori, ma sempre sotto il controllo del CTU che dovrà verificare la

rispondenza a quanto prescritto nella sentenza, oppure potrà opporsi adducendo il

motivo della mancanza di liquidità.

A questo punto il CTU si dovrà rivolgere alla parte attrice facendogli presente

che “prima dell’inizio dei lavori” dovrà provvedere all’intero versamento

dell’importo necessario, compresa l’IVA, e che in seguito potrà rivalersi nei

45

confronti della soccombente con un atto esecutivo (pignoramento ed esecuzione

immobiliare).

Questo è il nervo scoperto di questo procedimento giudiziario.

Se l’importo che la parte attrice deve versare è di poca entità, ci sono buone

probabilità che l’obbligo a fare vada avanti, ma se l’importo dei lavori è piuttosto

rilevante e la parte soccombente non ha beni su cui rivalersi, l’obbligo a fare

probabilmente si ferma e non ha il suo compimento.

Ci possono essere casi in cui l’obbligo a fare non si possa proprio attuare

perché la sentenza impone la esecuzione di lavori che è impossibile realizzare.

Ho recentemente partecipato come CTP ad un obbligo a fare in cui la parte

soccombente è stata costretta, con sentenza definitiva, a riaprire due accessi carrabili

di un parcheggio privato attraverso il quale passavano i condomini di un edificio che

si trovava tra il parcheggio e la strada.

I due accessi carrabili, presenti da molti anni, non rispettavano le norme della

zona convenzionata in cui si trovavano ma non erano mai stati oggetto di alcun

provvedimento amministrativo, per cui erano lì da molto tempo considerati come una

struttura “regolare”.

Il proprietario del parcheggio, per sue ragioni, ha chiuso i due accessi, ma il

Giudice ha prescritto il ripristino dello stato originario, cioè la loro riapertura.

La sentenza non è stata eseguita per cui il Giudice ha nominato un tecnico, il

CTU, a cui ha dato il mandato di eseguire il dispositivo della sentenza.

I due passi carrabili si trovavano a qualche decina di metri da un importante

incrocio con semaforo, con diversi intervalli di transito.

E’ stata fatto presente al CTU la pericolosità della riapertura dei due passi

carrabili, e questi nel richiedere le autorizzazioni amministrative per la esecuzione

dei lavori (SCIA) ha chiesto al Comando dei Vigili Urbani della zona

l’autorizzazione per la loro riapertura. La sezione traffico del Gruppo dei VVUU di

zona ha negato tale autorizzazione in quanto i due passi carrabili erano troppo vicini

sia al semaforo sia ad una bretella di accesso alla complanare sulla quale si dovevano

aprire, per cui il CTU ha rimesso il mandato al Giudice facendo presente i motivi per

cui la Polizia Locale non aveva dato il proprio assenso.

La sentenza non è stata mai attuata.

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Nel caso invece che l’obbligo a fare vada avanti, il CTU si dovrà comportare

come un vero e proprio professionista incaricato di seguire i lavori e come un

imprenditore per appaltarli.

Dovrà per prima cosa redigere il progetto delle opere con i grafici di ante

operam e post operam da allegare alla documentazione per lo strumento attuativo in

funzione dell’entità dell’opera (permesso di costruire, DIA, SCIA, CILA, semplice

comunicazione, ecc.). In caso di zone sottoposte a vincoli dovrà ottenere dalle

Soprintendenze le autorizzazioni. Dovrà redigere il progetto esecutivo insieme al

computo metrico e al capitolato tecnico di appalto e al contratto di appalto.

Nel caso che occorra, si dovrà avvalere di ausiliari per il particolare tipo di

progettazione e per il Coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione

(sicurezza), e per il collaudo, se occorre. Dovrà svolgere le funzioni di direttore dei

lavori. Dovrà pagare l’impresa appaltatrice con stati di avanzamento lavori. Dovrà

provvedere alle variazioni catastali nel caso in cui siano necessarie. Dovrà, se

occorre, provvedere a far redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Dovrà comunicare la fine lavori all’Amministrazione Comunale. Dovrà infine

redigere una relazione finale per il Giudice con la quale lo informa di quanto

eseguito ed ottemperato.

In sostanza, dovrà svolgere le stesse attività che dovrebbe svolgere per un

privato che richiede le sue prestazioni professionali per la realizzazione di un’opera.

Ho elencato tutte queste attività cui potrebbe essere soggetto il CTU, ma di

solito l’obbligo a fare investe opere di modesta entità per cui il lavoro è spesso più

semplice di quanto possa sembrare.

19.4. IL TESTIMONIALE DI STATO

Questa attività, più che di pertinenza del CTU, è una prestazione professionale

che in genere viene richiesta da un privato ad un tecnico abilitato prima

dell’esecuzione di un lavoro che durante il suo corso potrebbe arrecare danni ai

fabbricati o alle opere vicine.

Si utilizza anche in altre circostanze, come la prevista cessione di un bene

immobiliare ad un ente.

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In genere il Testimoniale di stato deve accertare minuziosamente quale sia lo

stato di edifici o di altre opere edilizie in un certo momento, per esempio quelle

confinanti con una zona prima di iniziare i lavori di una metropolitana, o i lavori di

un grosso parcheggio interrato, o la demolizione di un grosso edificio.

In genere il Testimoniale di stato dovrebbe svolgersi in contraddittorio tra il

tecnico incaricato da chi deve eseguire certe opere e il tecnico incaricato dai

confinanti con l’area dove si devono eseguire i lavori.

Il motivo per cui si redige il Testimoniale di stato è assai semplice, si vuole

evitare che difetti strutturali preesistenti in un edificio vengano poi addebitati alla

esecuzione di opere su aree limitrofe eseguite recentemente.

Con un Testimoniale di stato bene eseguito, corredato di molte fotografie,

qualora durante o dopo il corso dei lavori qualcuno dei confinanti lamenta qualche

fessurazione, lesione o crepa, si va a vedere nel Testimoniale se queste deficienze

strutturali erano state rilevate o meno. Se già c’erano vuol dire che le nuove opere

non hanno arrecato danni, se invece prima non c’erano allora bisogna indagare e

andare a vedere eventuali cause e responsabilità.

Questo è uno degli atti primari che vengono eseguiti nelle zone dove deve

essere realizzato il tracciato di una metropolitana.

Naturalmente chi opera in questi settori provvede a munirsi di una solida

polizza assicurativa, ed anche per questo motivo che viene redatto il Testimoniale di

stato, perché consente di ottenere polizze con un premio più basso proprio perché il

rischio viene ulteriormente ridotto.

Ringrazio tutti i partecipanti per la pazienza e l’attenzione prestata, con

l’augurio di un buon lavoro e con un “in bocca al lupo”.

Ing. Paolo MORELLI

Allegati: n. 10 esempi di relazione di Consulenza tecnica