TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE CIVILE - centrostudisdl.com · SEZIONE CIVILE Causa n. 3326/2013 G.I....
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Dott. Paolo Sabbadin Dottore Commercialista – C.T.U.
Tel.. 030 3219311 - Cell. 3357154452 - e-mail: [email protected] - pec: [email protected]
Via Cipro n. 1 – 25124 Brescia
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE CIVILE
Causa n. 3326/2013
G.I. Dott. Giuseppe Magnoli
CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
COSTRUZIONI EDILI F.LLI TORRI DI TORRI DAMIANO e C. S.N.C.
Parte attrice
con gli avv.ti Di Loreto e Astuni
Contro
BANCO DI BRESCIA S.P.A.
Parte convenuta
con l’Avv.to Alfredo Bazoli
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Sommario
1. INTRODUZIONE .................................................................................................. 3
2. IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI CAUSA ...................................................... 4
3. IL QUESITO POSTO ............................................................................................ 5
4. OGGETTO DELL’INDAGINE E LINEE GUIDA DEL LAVORO DA
SVOLGERE .................................................................................................................. 10
5. RISPOSTA AI QUESITI ..................................................................................... 14
5.1. c/c n. 2433 dal I° trimestre 1993 al III° trimestre 2012 ..................................... 14
5.1.1. Verifica usuraria ante 02.04.1997 ............................................................... 14
5.1.2. Verifica usuraria post 02.04.1997 ................................................................ 15
5.1.3. Quantificazione indebiti applicando tasso zero in corrispondenza dei
trimestri usurari ........................................................................................................... 16
5.1.4. Quantificazione indebiti applicando tasso soglia in corrispondenza dei
trimestri usurari ........................................................................................................... 17
5.2. c/c n. 2653 dal III° trimestre 1997 al IV° trimestre 2008 .................................. 17
5.2.1. Verifica usuraria ........................................................................................... 17
5.2.2. Quantificazione indebiti ............................................................................... 18
5.3. c/c n. 18953 dal IV° trimestre 2003 al III° trimestre 2012 ................................ 18
5.3.1. Verifica usuraria ........................................................................................... 19
5.3.2. Quantificazione indebiti in ipotesi di applicazione tasso zero nel trimestre
usurario 19
5.4. c/c n. 19278 dal IV° trimestre 2008 al IV° trimestre 2011 ................................ 19
5.4.1. Verifica usuraria ........................................................................................... 20
5.4.2. Quantificazione indebiti ............................................................................... 20
6. COMMENTO ALLE OSSERVAZIONI DEI CC.TT.PP. ................................ 20
6.1. Commento alle osservazioni del ctp di parte attrice ......................................... 21
… Errore. Il segnalibro non è definito.
6.2. Commento alle osservazioni del ctp di parte convenuta ................................... 21
… Errore. Il segnalibro non è definito.
7. CONCLUSIONI ................................................................................................... 22
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RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA
1. INTRODUZIONE
Il sottoscritto dott. Paolo Sabbadin, noto all’ufficio, è stato nominato dalla S. V.
Illustrissima quale C.T.U. nel procedimento in epigrafe come da ordinanza del
17.01.2017 (cfr. allegato n.1).
In data 13.02.2017 lo scrivente compariva presso il Tribunale di Brescia per
l’accettazione dell’incarico (cfr. allegato n. 2). In tale contesto parte attrice nominava
quale proprio c.t.p. l’avv.to Biagio Riccio mentre parte convenuta il dott. Marco
Gregorini.
In data 2.3.2017, come previsto nel verbale di conferimento incarico, avevano inizio le
operazioni peritali. Nessuno dei C.T.P. presenziava (cfr. allegato n. 3).
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2. IL CONTENUTO DEGLI ATTI DI CAUSA
Il C.T.U. elenca la documentazione contenuta all’interno dei fascicoli di causa.
- Atti parte attrice:
1. Atto di citazione del 05.02.2013;
2. Memoria ex art. 183 n. 2 del 29.05.2015;
- Documenti parte attrice:
1. Copia perizia econometrica asseverata (unitamente agli allegati 1, 2 copia scalari,
3 e 4 copia grigia tassi effettivi globali medi)
2. Copia avvio mediazione;
3. Copia dichiarazione d’intesa ex art. 8 Decreto Legislativo 2.2.2011 n. 98 rilasciata
in data 3.4.12 ed autenticata dal Notaio Mario Dea Notaio in Roma, con studio in
Lungo Tevere della Vittoria n. 1 Av. Serafino Di Loreto;
4. Copia dichiarazione d’intesa ex art. 8 Decreto Legislativo 2.2.2011 n. 98 Av.
Valerio Astuni.
- Atti parte convenuta:
1. Comparsa di costituzione e risposta del 16.07.2013;
2. Memoria ex art. 183 n. 2 del 30.11.2016;
3. Memoria ex art. 183 n. 3 del 20.12.2016.
- Documenti parte convenuta:
1. Copia del mandato alle liti;
2. La citazione notificata;
3. Copia del contratto di conto corrente n. 2433;
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4. Copia dei contratti di affidamento;
5. Copia fidejussioni;
6. Copia garanzia Artfidi;
7. a. Estratti conto corrente n. 2433;
7. b. Estratti conto anticipi SBF n. 2653;
7. c. Estratti conto anticipi fatture scadute n. 18953;
7. d. Estratti conto mutuo n. 19278;
8. Originale certificazione ex art. 50 TUB;
9. Avvisi G.U.;
10. Lettere di diffida.
3. IL QUESITO POSTO
Il quesito posto dal sig. Giudice è il seguente:
“Esaminati atti e documenti di causa:
1. Ricostruisca il C.T.U. i rapporti intercorsi tra le parti, partendo dalla data di
inizio degli stessi, descrivendo le operazioni bancarie e/o finanziarie poste in
essere secondo la tempistica (e perciò con la data finale) di cui alla relazione
peritale di parte attrice, indicando distintamente le varie voci e i relativi importi
secondo le condizioni praticate ed infine verificando, per ciascun singolo atto
negoziale, se lo stesso sia stato stipulato con il rispetto delle forme prescritte dalla
legge per tale tipologia di atto;
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2. Nel caso in cui gli interessi, ovvero qualsiasi altra condizione contrattuale, siano
stati determinati “per relationem” accerti se, in concreto, la clausola di rinvio
possa ritenersi coordinata a criteri oggettivamente determinati, indicando, in
caso affermativo, quali;
3. Nel caso in cui gli interessi passivi siano stati previsti mediante rinvio agli usi su
piazza o mediante rinvio a criteri non oggettivamente determinati (vedi punto
precedente), proceda alla rideterminazione degli interessi stessi, applicando:
a) ai contratti stipulati anteriormente al 19 luglio 1992, gli interessi al tasso
legale codicistico, ex art. 1284 cc, per l’intera durata del rapporto;
b) ai contratti conclusi in epoca successiva a tale data, gli interessi al tasso
determinato in applicazione del criterio di cui agli articoli 5 legge 244/1992 e
117 d.lgs. 1.9.1993 n. 385 T.U.B. (tasso nominale minimo – per le operazioni
attive per la banca – dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari
eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti
la stipulazione del contratto), effettuandone il conteggio con riferimento ai dodici
mesi antecedenti rispetto al singolo periodo trimestrale in considerazione (cioè
con periodicità trimestrale variabile);
nel caso in cui risultino indeterminate e/o indeterminabili le ulteriori condizioni
contrattuali applicate, il CTU non ne tenga conto ai fini del calcolo finale, non
rilevando in alcun modo l’eventuale successiva indicazione delle condizioni
medesime negli estratti conto periodicamente inviati al cliente;
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4. Nel caso in cui sia prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi,
determini l’entità della somma dovuta a titolo di interessi passivi, distinguendo i
contratti stipulati prima del 22 aprile 2000 da quelli successivi:
a) per i primi senza considerare l’anatocismo trimestrale né alcuna
capitalizzazione, sino al 30 giugno 2000, salvo che risultino osservate le
disposizioni previste dagli articoli 1 e 7 della delibera del CICR e vi sia prova
della comunicazione nell’estratto conto o in altra documentazione, tenendo ferma
in tale ipotesi la capitalizzazione comunicata dalla banca; nell’ipotesi contraria
– e cioè di inosservanza delle disposizioni della delibera CICR sopra richiamate
ovvero di mancata comunicazione – non dovrà operare alcuna capitalizzazione
degli interessi per tutta la durata del rapporto;
b) per i secondi, con la capitalizzazione contrattuale stabilita, previa verifica
delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 7 della delibera CICR, ed in
particolare della specifica approvazione per iscritto della clausola anatocistica,
richiesta dall’art. 6 di detta delibera;
c) col limite temporale del 31.12.2013, non potendosi più ritenere legittima
l’applicazione dell’interesse anatocistico, dal 01.01.2014, in ragione della
sopravvenuta modifica dell’art. 120 TUB a seguito della legge 147/2013;
5. Con riferimento alla commissione di massimo scoperto, accerti il C.T.U. se vi sia
stata pattuizione scritta della stessa, con indicazione dei criteri per determinarla;
in caso affermativo, determini l’importo della commissione senza
capitalizzazione, specificando comunque di quale importo andrà epurato il
conteggio ove non si ritenga dovuta alcuna commissione;
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6. Accerti il C.T.U. se vi sia stata pattuizione per iscritto della valuta per i
versamenti e i prelievi; stabilisca, inoltre, se appare possibile, dalla lettura
dell’estratto conto, ricostruire le valute applicate per ogni tipo di operazione; in
caso di richiamo alla “valuta d’uso” ovvero di mancata pattuizione per iscritto
della valuta, dica se le valute applicate siano o meno corrispondenti alle
condizioni pubblicizzate nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti
categorie di operazioni e servizi (art. 117, comma 7, lett. b. TUB); in caso di
mancata pubblicità consideri, quale data di valuta, sia per l’accredito sia per
l’addebito, quella dell’operazione risultante dall’estratto conto;
7. Quantifichi le spese “per tenuta conto”, “per operazione” e/o quelle altrimenti
denominate, verificando se per le stesse vi sia stata pattuizione per iscritto e se
via sia rinvio agli usi per la relativa determinazione; in caso di mancata
pattuizione per iscritto o di rinvio agli usi accerti le spese comunque pubblicizzate
nel corso del rapporto, ai sensi dell’art. 177, comma 7, lettera b TA.U.B.;
8. Accerti il CTU l’esistenza o meno in contratto di clausola specificamente
approvata per iscritto idonea a consentire alla Banca l’unilaterale modifica delle
condizioni pattuite e ne verifichi l’eventuale applicazione secondo il disposto di
cui all’art. 118 TUB, sterilizzandone gli effetti in caso di riscontrata carenza dei
requisiti formali e sostanziali prescritti dalla legge per il valido esercizio della
predetta facoltà;
9. .a.) verifichi, infine, per i contratti stipulati in data successiva a quella di entrata
in vigore della legge n. 108 del 1996, se il tasso degli interessi applicato
dall’istituto di credito risulti o no usurario secondo i parametri della legge,
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includendo nel calcolo del tasso ogni diritto o commissione applicato, a carattere
remuneratorio, ivi compresa quella di massimo scoperto, ma per quest’ultima
limitatamente al periodo temporale successivo all’entrata in vigore dell’art. 2 bis
del DL 185/2008 convertito in legge 2/2009, ed in ogni caso procedendo alla
comparazione tra il tasso di interessi applicato e quello medio determinati sulla
base dei medesimi criteri di calcolo (principio di omogeneità della comparazione,
con esclusione del confronto tra dati incommensurabili);
9. b.) per i contratti stipulati in data anteriore all’entrata in vigore della legge
108/1996 fornisca i seguenti dati, con riferimento alla data di pattuizione degli
interessi: valore dei titoli di Stato, tasso di inflazione in base agli indici Istat (costo
della vita); per i predetti contratti accerti in ogni caso l’eventuale superamento del
TSU di cui alla legge 108/1996, a decorrere dalla sua prima applicazione, depurando
il conto degli interessi passivi per l’importo eccedente quello del tasso soglia
trimestralmente rilevato.
Nella risposta ai quesiti sopra richiesti, il CTU proceda facendo applicazione dei
seguenti criteri:
I) Nel ricalcolare le somme dovute per i contratti anteriori al 22 aprile 2000 dovranno
essere completamente scorporati gli interessi addebitati (ed accreditati) dal capitale,
venendosi così a formare un “monte interessi” separato dal “monte capitale” da
addebitare (e/o accreditare) interamente alla fine del rapporto;
II) Per quanto concerne la valutazione circa l’eventuale superamento del tasso
soglia, ai sensi dell’art. 644 cp, ed ai fini della verifica circa il diritto all’azzeramento
degli interessi, ex art. 1815 cpv cc (non anche invece nella prospettiva di cui al punto
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9.b. che precede) la stessa va effettuata con criterio ex ante, cioè avuto riguardo alle
determinazioni contrattuali, e delle sue variazioni tempo per tempo intervenute ex art.
118 TUB, e con esclusione dal calcolo degli effetti dell’eventuale sconfinamento (e
cioè del superamento dell’utilizzo rispetto al limite contrattualmente previsto per la
apertura del credito), senza considerazione, quindi, ai fini della determinazione della
commissione di massimo scoperto, del tasso extra-fido, in quanto la stessa verrebbe
ad assumere funzione di clausola penale e non di corrispettivo della messa a
disposizione del capitale (ferma restando la considerazione della CMS nel limite del
fido).”.
4. OGGETTO DELL’INDAGINE E LINEE GUIDA DEL LAVORO DA
SVOLGERE
I rapporti oggetto di indagine sono i seguenti:
- c/c n. 2433 dal I° trimestre 1993 al III° trimestre 2012;
- c/c n. 2653 dal III° trimestre 1997 al IV° trimestre 2008;
- c/c n. 18953 dal IV° trimestre 2003 al III° trimestre 2012.
- c/c n. 19278 dal IV° trimestre 2008 al IV° trimestre 2011.
Il conto 2433 è il conto principale.
I conti 19278, 2653 e 18953 sono conti accessori le cui competenze vengono addebitate
sul conto 2433.
La contrattualistica in atti, riguardante esclusivamente il conto 2433, è la seguente:
- Contratto di conto corrente di corrispondenza n. 2433 del 15.01.1993;
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- Comunicazione di fido concesso del 02.09.2003;
- Comunicazione di fido concesso del 03.12.2003;
- Comunicazione di fido concesso del 28.10.2004;
- Lettera di risposta a comunicazione di fido concesso del 12.12.2005;
- Lettera di risposta a comunicazione di fido concesso del 29.11.2006;
- Lettera di risposta a comunicazione di fido concesso del 28.02.2007;
- Lettera di risposta a comunicazione di fido concesso del 25.06.2007;
- Lettera di risposta a comunicazione di fido concesso del 01.10.2007;
- Lettera di risposta a comunicazione di fido concesso del 30.06.2008;
- Documento di sintesi del 30.06.2008 relativo alla lettera di risposta a comunicazione di
fido concesso del 30.06.2008;
- Lettera di risposta a comunicazione di fido concesso del 23.09.2009;
- Documento di sintesi, privo di data;
- Lettera di risposta a comunicazione di fido concesso del 17.08.2010;
- Documento di sintesi, privo di data;
- Lettera di risposta a comunicazione di fido concesso del 16.03.2011;
- Documento di sintesi, privo di data;
- Lettera di risposta a comunicazione di fido concesso del 09.06.2011;
- Documento di sintesi, privo di data;
- Lettera di risposta a comunicazione di fido concesso del 18.10.2011;
- Documento di sintesi, privo di data.
Alla luce del quesito posto, degli atti di causa e della documentazione in atti il C.T.U.
svolgerà il lavoro come segue.
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- c/c n. 2433 dal I° trimestre 1993 al III° trimestre 2012;
I contratti agli atti riportano tutti la firma della correntista.
Le parti hanno pattuito le condizioni economiche con il contratto del 15.01.1993 salvo
quanto di seguito specificato.
I contratti dal 03.09.2003 al 30.06.2008 sono contratti di apertura di credito che
prevedono la sola pattuizione dei tassi di interesse debitori relativi all’apertura di credito
in conto corrente.
I contratti successivi al 30.06.2008 prevedono oltre al “tasso di interesse debitore”,
l’ammontare della “Commissione per messa a disposizione fondi” e il “Recupero spese
per affidamenti.
Non vi sono pattuizioni degli interessi per relationem.
Le spese “per tenuta conto”, “per operazione” sono state pattuite nel contratto del
15.01.2003.
Lo ius variandi è stato pattuito e specificamente approvato dalla correntista come risulta
dal contratto del 15.01.1993.
La banca non ha dimostrato di aver esercitato lo ius variandi secondo quanto pattuito
contrattualmente.
Le condizioni applicate risultano comunque più favorevoli di quelle pattuite
conseguentemente il C.T.U. conserverà le condizioni pattuite.
Anatocismo: la banca ha allegato la copia della Gazzetta Ufficiale con la pubblicazione
ex art. 7 della delibera Cicr del 9/2/2000 ma non ha dimostrato di aver effettuato la
comunicazione personalizzata al cliente entro il 31.12.2000. L’anatocismo dovrà pertanto
essere eliminato.
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Commissione di massimo scoperto: non risulta essere stata pattuita sino al 2 settembre
2003. La pattuizione del 2 settembre 2003 appare indeterminata in quanto prevede solo
quanto segue: “CMS 0,7500%” non è indicata né la base di calcolo né la periodicità di
applicazione. Pertanto la commissione di massimo scoperto verrà eliminata.
Le valute sono state pattuite nel contratto del 15.01.1993.
La verifica usuraria verrà effettuata come segue:
Per quanto riguarda il periodo antecedente 07.04.1997 la verifica verrà condotta come
segue:
per i contratti stipulati in data anteriore all’entrata in vigore della legge 108/1996
fornisca i seguenti dati, con riferimento alla data di pattuizione degli interessi: valore dei
titoli di Stato, tasso di inflazione in base agli indici Istat (costo della vita); per i predetti
contratti accerti in ogni caso l’eventuale superamento del TSU di cui alla legge 108/1996,
a decorrere dalla sua prima applicazione, depurando il conto degli interessi passivi per
l’importo eccedente quello del tasso soglia trimestralmente rilevato.
Per il periodo successivo, la verifica verrà condotta in aderenza alle istruzioni di Banca
d’Italia pro-tempore vigenti in applicazione del principio di omogeneità citato dal sig.
Giudice.
In caso di usura verranno applicate due alternative di calcolo:
- azzeramento del tasso in corrispondenza dei trimestri usurari;
- applicazione del tasso soglia in corrispondenza dei trimestri usurari.
- c/c n. 2653 dal III° trimestre 1997 al IV° trimestre 2008;
- c/c n. 18953 dal IV° trimestre 2003 al III° trimestre 2012.
- c/c n. 19278 dal IV° trimestre 2008 al IV° trimestre 2011;
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Non si rinviene alcuna pattuizione relativa a tali conti, conseguentemente dovrà essere
applicato il tasso nominale minimo – per le operazioni attive per la banca – dei buoni
ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del
Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la stipulazione del contratto, effettuandone il
conteggio con riferimento ai dodici mesi antecedenti rispetto al singolo periodo
trimestrale in considerazione (cioè con periodicità trimestrale variabile). Tutte le altre
condizioni andranno disapplicate.
5. RISPOSTA AI QUESITI
5.1. c/c n. 2433 dal I° trimestre 1993 al III° trimestre 2012
5.1.1. Verifica usuraria ante 02.04.1997
Il contratto oggetto di indagine è datato 15.01.1993 e prevede un tasso di interesse a carico
della correntista pari al 16,50 %.
Il sig. Giudice chiede di evidenziare i seguenti dati:
i. valore dei titoli di Stato,
Per valore dei titoli di stato deve intendersi il rendimenti di tali titoli alla data della stipula
del contratto.
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I dati che seguono sono stati evinti da documento pubblicato dal ministero del tesoro che
si allega sub. 4:
ii. tasso di inflazione in base agli indici Istat (costo della vita);
La seguente tabella, evinta dall’allegato n. 5, indica il tasso di inflazione di ciascun mese
dell’anno 1993 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente:
5.1.2. Verifica usuraria post 02.04.1997
La verifica usuraria è stata sviluppata sulla base delle istruzioni di banca d’Italia di cui
agli allegati nn. 6-16.
Il database utilizzato per la verifica è stato costruito in allegato n. 17.
Firm
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Da:
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COSTRUZIONI F.LLI TORRI DI TORRI DAMIANO & C. s.n.c../ BANCO DI BRESCIA S.P.A.
16
La commissione per messa a disposizione fondi è stata ripartita fra i conti 2433, 19278 e
18953 come da allegato n. 18.
I risultati sono contenuti in allegato n. 19.
L’indagine evidenzia superamenti dei tassi soglia in corrispondenza dei seguenti
trimestri:
- I° 2010;
- dal III° 2010 al III° 2012.
5.1.3. Conto corrente n. 2433: Quantificazione indebiti applicando tasso
zero in corrispondenza dei trimestri usurari
I calcoli sono stati svolti in allegato n. 20.
La sintesi dei risultati è riportata nella seguente tabella n. 1:
Si tenga presente che è stato applicato per tutto il periodo oggetto di indagine il tasso
creditore del 6,50 % di cui al contratto del 15.01.1993 non avendo la Banca dimostrato di
BANCA RICALCOLO DIFFERENZA
-78.394,84 -15.642,31 62.752,52
19,09 25.905,40 25.886,32
-26.577,76 0,00 26.577,76
-15.510,81 -14.390,24 1.120,57
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-120.464,32 -4.127,15 116.337,17
Tabella n. 1
TOTALE
INTERESSI A DEBITO
INTERESSI A CREDITO
SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)
CMS
SPESE
RETTIFICHE
STORNO INIZIALE
Firm
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Da:
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COSTRUZIONI F.LLI TORRI DI TORRI DAMIANO & C. s.n.c../ BANCO DI BRESCIA S.P.A.
17
aver esercitato correttamente lo jus variandi.
Si noti che per effetto del ricalcolo il saldo del conto risulta essere positivo (a credito della
correntista) in corrispondenza dei periodi usurari pertanto la verifica usuraria delle
condizioni applicate al conto non ha alcuna influenza sul calcolo degli indebiti. Ne
consegue che l’ammontare delle somme indebitamente addebitate non muta
nell’ipotesi di applicazione del tasso soglia in corrispondenza dei trimestri usurari.
5.1.4. Conto corrente n. 2433: Quantificazione indebiti applicando tasso
soglia in corrispondenza dei trimestri usurari
Non vi è alcuna differenza rispetto al calcolo effettuato al paragrafo precedente in ipotesi
di azzeramento del tasso in corrispondenza dei trimestri usurari.
Infatti per effetto del ricalcolo il saldo del conto risulta essere positivo (a credito della
correntista) in corrispondenza dei periodi usurari pertanto la verifica usuraria delle
condizioni applicate al conto non ha alcuna influenza sul calcolo degli indebiti. Ne
consegue che l’ammontare delle somme indebitamente addebitate non muta
nell’ipotesi di applicazione del tasso soglia in corrispondenza dei trimestri usurari.
5.2. c/c n. 2653 dal III° trimestre 1997 al IV° trimestre 2008
5.2.1. Verifica usuraria
In tal caso la verifica usuraria è unica in quanto il conto oggetto di indagine risulta
Firm
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Da:
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COSTRUZIONI F.LLI TORRI DI TORRI DAMIANO & C. s.n.c../ BANCO DI BRESCIA S.P.A.
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operativo a partire dal III° trimestre 1997 e cioè in epoca successiva all’entrata in vigore
della legge 108/96.
Il database del conto è stato costruito molto faticosamente partendo dal dettaglio di cui
all’allegato n. 21 e passando quindi al prospetto sintetico di cui all’allegato n. 22.
La verifica usuraria è stata sviluppata sulla base delle istruzioni di banca d’Italia di cui
agli allegati nn. 6-16.
I risultati sono contenuti in allegato n. 23.
L’indagine non evidenzia superamenti dei tassi soglia.
5.2.2. Quantificazione indebiti
In allegato n. 24 sono state quantificate le somme addebitate in eccesso dalla Banca alla
correntista rispetto a quelle legittimamente addebitatili.
La sintesi dei risultati è riportata nella seguente tabella n. 2:
5.3. c/c n. 18953 dal IV° trimestre 2003 al III° trimestre 2012
BANCA RICALCOLO DIFFERENZA
-40.101,55 -14.592,74 25.508,81
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-112,40 0,00 112,40
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-40.213,95 -14.592,74 25.621,21
Tabella n. 2
TOTALE
INTERESSI A DEBITO
INTERESSI A CREDITO
SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)
CMS
SPESE
RETTIFICHE
STORNO INIZIALE
Firm
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5.3.1. Verifica usuraria
Il C.T.U. ha costruito il database di cui all’allegato n. 25.
Sulla base di tale database e alla luce delle istruzioni di banca d’Italia di cui agli allegati
nn. 6-16 è stata sviluppata, in allegato n. 26, la verifica usuraria.
Si è constatato superamento del tasso soglia in corrispondenza del I° trimestre 2011.
5.3.2. Quantificazione indebiti in ipotesi di applicazione tasso zero nel
trimestre usurario
Il calcolo è stato sviluppato in allegato n. 27.
La sintesi dei risultati è riportata nella seguente tabella n. 3:
5.4. c/c n. 19278 dal IV° trimestre 2008 al IV° trimestre 2011
BANCA RICALCOLO DIFFERENZA
-29.715,55 -5.572,11 24.143,44
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-2.124,43 0,00 2.124,43
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-31.839,98 -5.572,11 26.267,87
Tabella n. 3
CMS
SPESE
RETTIFICHE
STORNO INIZIALE
INTERESSI A DEBITO
INTERESSI A CREDITO
SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)
TOTALE
Firm
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20
5.4.1. Verifica usuraria
Il C.T.U. ha costruito il database di cui all’allegato n. 28.
Sulla base di tale database e alla luce delle istruzioni di banca d’Italia di cui agli allegati
nn. 6-16 è stata sviluppata, in allegato n. 29, la verifica usuraria.
Non si è constatato alcun superamento dei tassi soglia.
5.4.2. Quantificazione indebiti
La quantificazione delle somme indebitamente addebitate dalla Banca sono state
quantificate in allegato n. 30.
La sintesi dei risultati è riportata nella seguente tabella n. 4:
6. COMMENTO ALLE OSSERVAZIONI DEI CC.TT.PP.
In data 27.08.2017 il C.T.U. inviava ai CC.TT.PP. la bozza di elaborato peritale (allegati
BANCA RICALCOLO DIFFERENZA
-12.269,24 -1.770,17 10.499,07
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-38,50 0,00 38,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-12.307,74 -1.770,17 10.537,57
Tabella n. 4
CMS
SPESE
RETTIFICHE
STORNO INIZIALE
INTERESSI A DEBITO
INTERESSI A CREDITO
SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)
TOTALE
Firm
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21
nn. 31 e 32).
6.1. Commento alle osservazioni del ctp di parte attrice
In data 13.09.2017 il C.T.U. riceveva le osservazioni dell’avvocato Riccio per parte
attrice (allegati nn. 33 e 34).
L’avvocato Riccio osserva che i contratti firmati dal solo correntista non sarebbero validi
in quanto per essere dichiarati validi devono contenere sia la data certa che la firma della
controparte.
Il C.T.U. rileva che sul punto si dovrà esprimere il giudice e pertanto ha ritenuto di
correggere la C.T.U. eliminando la frase di pagina 11 della bozza ove il sottoscritto
affermava che i contratti dovevano considerarsi validi. Di conseguenza ci si è limitati ad
affermare che i contratti riportano la firma della correntista lasciando al sig. Giudice la
decisione sulla validità o meno degli stessi.
6.2. Commento alle osservazioni del ctp di parte convenuta
In data 15.09.2017 il C.T.U. riceveva le osservazioni del ctp di parte convenuta dott.
Gregorini (allegati nn. 35 e 36).
Il dott. Gregorini osserva che a Suo avviso il C.T.U. non avrebbe svolto i calcoli in tema
di prescrizione. Il C.T.U. rileva che il quesito formulato dal sig. Giudice non chiede al
C.T.U. di svolgere tali calcoli. Il C.T.U. non può svolgere indagini diverse da quelle che
gli vengono commissionate dal Giudicante.
Firm
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22
Purtroppo le osservazioni del C.T.P. appaiono piuttosto generiche e frettolose mettendo
in difficoltà il C.T.U.
Infatti il dott. Gregorini rileva “in realtà lo scrivente ritiene che le aperture di credito
formalizzate a partire dall’anno 2003 prodotte agli atti del giudizio, che pattuiscono la
capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori intrafido e delle c.m.s., debbano
indurre il CTU … a considerare legittimo l’operato della banca …”. Si respinge pertanto
l’osservazione.
Lo scritto del C.T.P. è sul punto insidioso e fuorviante perché dimentica (?) che la
capitalizzazione degli interessi, per essere valida, deve essere paritetica e approvata
specificatamente dalla correntista. Nel caso di specie invece manca sia l’una che l’altra
caratteristica. Si respinge pertanto l’osservazione.
Il dot. Gregorini termina le proprie osservazioni affermando che in data 29.11.2006 la
pattuizione della CMS sarebbe determinata ma non spiega il perché. Il C.T.U. ha
verificato che la pattuizione della CMS del 29.11.2006 appare del tutto indeterminata
essendo previsto solamente: “CMS 0,3750 %” e null’altro. Si respinge pertanto
l’osservazione.
7. CONCLUSIONI
Per maggior agio del giudicante il C.T.U. riporta qui di seguito i risultati dell’indagine
svolta.
7.1. Risultati dei ricalcoli relativi al conto n. 2433
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7.1.1. Quantificazione importo da restituire a correntista applicando tasso
zero in corrispondenza dei trimestri usurari
L’importo da restituire ammonta a € 116.337,17 come sotto dettagliato:
7.1.2. Quantificazione importo da restituire a correntista applicando tasso
zero in corrispondenza dei trimestri usurari
L’importo da restituire ammonta a € 116.337,17 come sotto dettagliato:
BANCA RICALCOLO DIFFERENZA
-78.394,84 -15.642,31 62.752,52
19,09 25.905,40 25.886,32
-26.577,76 0,00 26.577,76
-15.510,81 -14.390,24 1.120,57
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-120.464,32 -4.127,15 116.337,17
Tabella n. 1
TOTALE
INTERESSI A DEBITO
INTERESSI A CREDITO
SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)
CMS
SPESE
RETTIFICHE
STORNO INIZIALE
BANCA RICALCOLO DIFFERENZA
-78.394,84 -15.642,31 62.752,52
19,09 25.905,40 25.886,32
-26.577,76 0,00 26.577,76
-15.510,81 -14.390,24 1.120,57
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-120.464,32 -4.127,15 116.337,17
Tabella n. 1
TOTALE
INTERESSI A DEBITO
INTERESSI A CREDITO
SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)
CMS
SPESE
RETTIFICHE
STORNO INIZIALE
Firm
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Da:
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Il risultato non cambia rispetto a quello del punto precedente in quanto per effetto del
ricalcolo il saldo del conto risulta essere positivo (a credito della correntista) in
corrispondenza dei periodi usurari pertanto la verifica usuraria delle condizioni applicate
al conto non ha alcuna influenza sul calcolo degli indebiti. Ne consegue che l’ammontare
delle somme indebitamente addebitate non muta nell’ipotesi di applicazione del tasso
soglia in corrispondenza dei trimestri usurari.
7.2. Risultati dei ricalcoli relativi al c/c n. 2653
L’importo da restituire ammonta a € 25.621,21 come sotto dettagliato:
7.3. Risultati del ricalcoli relativi al c/c n. 18953
L’importo da restituire ammonta a € 26.267,87 come sotto dettagliato:
BANCA RICALCOLO DIFFERENZA
-40.101,55 -14.592,74 25.508,81
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-112,40 0,00 112,40
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-40.213,95 -14.592,74 25.621,21
Tabella n. 2
TOTALE
INTERESSI A DEBITO
INTERESSI A CREDITO
SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)
CMS
SPESE
RETTIFICHE
STORNO INIZIALE
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7.4. Risultati dei ricalcoli relativi c/c n. 19278
L’importo da restituire ammonta a € 10.537,57 come sotto dettagliato:
***
Con ciò si ritiene di aver portato a temine l’incarico affidato.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
BANCA RICALCOLO DIFFERENZA
-29.715,55 -5.572,11 24.143,44
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-2.124,43 0,00 2.124,43
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-31.839,98 -5.572,11 26.267,87
Tabella n. 3
CMS
SPESE
RETTIFICHE
STORNO INIZIALE
INTERESSI A DEBITO
INTERESSI A CREDITO
SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)
TOTALE
BANCA RICALCOLO DIFFERENZA
-12.269,24 -1.770,17 10.499,07
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-38,50 0,00 38,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-12.307,74 -1.770,17 10.537,57
Tabella n. 4
CMS
SPESE
RETTIFICHE
STORNO INIZIALE
INTERESSI A DEBITO
INTERESSI A CREDITO
SCOMPOSIZIONE DIFFERENZA SALDI (€)
TOTALE
Firm
ato
Da:
PA
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COSTRUZIONI F.LLI TORRI DI TORRI DAMIANO & C. s.n.c../ BANCO DI BRESCIA S.P.A.
26
Si ringrazia per la fiducia accordata.
Brescia, 5 ottobre 2017
Paolo Sabbadin
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