Codice Civile

804
CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice Civile (Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942) DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia LIBRO SECONDO - Delle successioni LIBRO TERZO - Della proprietà LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni LIBRO QUINTO - Del lavoro LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Transcript of Codice Civile

CODICE CIVILE R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice Civile (Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942)

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia LIBRO SECONDO - Delle successioni LIBRO TERZO - Della propriet LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni LIBRO QUINTO - Del lavoro LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

CAPO I Delle fonti del diritto

Art. 1 Indicazione delle fonti Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) (abrogato) le norme corporative;

4) gli usi.

Art. 2 Leggi La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. (Costit. 70 e seguenti, 87 e seguenti).

Art. 3 Regolamenti Il potere regolamentare del Governo disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolamentare di altre autorit esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformit delle leggi particolari.

Art. 4 Limiti della disciplina regolamentari I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Art. 5 Norme corporative (abrogato) Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.

Art. 6 Formazione ed efficacia delle norme corporative (abrogato) La formazione e l'efficacia delle norme corporative sono disciplinate nel Codice Civile (2063 2081) e in leggi particolari.

Art. 7 Limiti della disciplina corporativa (abrogato) Le norme corporative non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi e dei regolamenti.

Art. 8 Usi Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. (2 comma abrogato). Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.

Art. 9 Raccolte di usi Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ci autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.

CAPO II Dell'applicazione della legge in generale

Art. 10 Inizio dell'obbligatoriet delle leggi e dei regolamenti

Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. (2 comma abrogato) Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.

Art. 11 Efficacia della legge nel tempo La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Costit. 25). (2 comma abrogato) I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purch non preceda quella della stipulazione.

Art. 12 Interpretazione della legge Nell'applicare la legge non si pu ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non pu essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative (abrogato) Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.

Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Costit. 25; Cod. Pen. 2).

Art. 15 Abrogazione delle leggi Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilit tra le nuove disposizioni e le precedenti o perch la nuova legge regola l'intera materia gi regolata dalla legge anteriore.

Art. 16 Trattamento dello straniero Lo straniero ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocit e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere (2505).

Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacit delle persone e dei rapporti di famiglia (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) Lo stato e la capacit delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono. Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizioni di immobili situati all'estero.2 settembre 1995)

Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.2 settembre 1995)

Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.2 settembre 1995) Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.2 settembre 1995)

Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternit accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio.2 settembre 1995) I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.2 settembre 1995)

Art. 21 Legge regolatrice della tutela (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.2 settembre 1995)

Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della propriet e degli altri diritti sulle cose (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) Il possesso, la propriet e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.2 settembre 1995)

Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morte (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredita si tratta.2 settembre 1995)

Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.2 settembre 1995)

Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995)

Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volont delle parti.2 settembre 1995) Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e avvenuto il fatto dal quale esse derivano.2 settembre 1995)

Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volont regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se comune.2 settembre 1995) Le forme di pubblicit degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.2 settembre 1995)

Art. 27 Legge regolatrice del processo (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge2 settembre 1995)

Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.2 settembre 1995)

Art. 29 Apolidi (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.2 settembre 1995)

Art. 30 Rinvio ad altra legge (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.2 settembre 1995)

Art. 31 Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume (abrogato dall'art. 73, L. 31 maggio 1995, n. 218, sul sistema italiano di diritto internazionale privato, in vigore dal 2 settembre 1995) Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.2 settembre 1995)

********** Legge 31 maggio 1995, n. 218 2 settembre 1995) RIFORMA DEL SISTEMA ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO2 settembre 1995)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto della legge 1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Art. 2 Convenzioni internazionali 1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. 2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terr conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

TITOLO II GIURISDIZIONE ITALIANA

Art. 3 Ambito della giurisdizione 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 Cod. Proc. Civ. e negli altri casi in cui prevista dalla legge. 2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle Sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la L. 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorch il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

Art. 4 Accettazione e deroga della giurisdizione 1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'art. 3, essa nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo. 2. La giurisdizione italiana pu essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili. 3. La deroga inefficace se il giudice o gli arbitri indicati declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

Art. 5 Azioni reali relative ad immobili siti all'estero 1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

Art. 6 Questioni preliminari 1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione necessaria per decidere sulla domanda proposta.

Art. 7 Pendenza di un processo straniero 1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata. 2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge. 3. Nel caso di pregiudizialit di una causa straniera, il giudice italiano pu sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

Art. 8 Momento determinante della giurisdizione 1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l'art. 5 Cod. Proc. Civ. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.

Art. 9 Giurisdizione volontaria 1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui prevista la competenza per territorio di un giudice italiano quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali applicabile la legge italiana.

Art. 10 Materia cautelare 1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

Art. 11 Rilevabilit del difetto di giurisdizione 1. Il difetto di giurisdizione pu essere rilevato, in qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana esclusa per effetto di una norma internazionale.

Art. 12 Legge regolatrice del processo

1. Il processo civile che si svolge in Italia regolato dalla legge italiana.

TITOLO III DIRITTO APPLICABILE

CAPO I Disposizioni generali

Art. 13 Rinvio 1 . Quando negli articoli successivi richiamata la legge straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato: a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio; b) se si tratta di rinvio alla legge italiana. 2. L'applicazione del comma 1 tuttavia esclusa: a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate; b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti; c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente Titolo. 3. Nei casi di cui agli artt. 33, 34 e 35 si tiene conto del rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione. 4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.

Art. 14 Conoscenza della legge straniera applicabile 1. L'accertamento della legge straniera e compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi pu avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; pu altres interpellare esperti o istituzioni specializzate.

2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 15 Interpretazione e applicazione della legge straniera 1. La legge straniera applicata secondo i propri criteri di interpretazione e di applicazione nel tempo.

Art. 16 Ordine pubblico 1. La legge straniera non applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. 2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 17 Norme di applicazione necessaria 1. E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Art. 18 Ordinamenti plurilegislativi

1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni della presente legge coesistono pi sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento. 2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento pi stretto.

Art. 19 Apolidi, rifugiati e persone con pi cittadinanze 1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano la legge nazionale di una persona, se questa apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio, o in mancanza, la legge dello Stato di residenza. 2. Se la persona ha pi cittadinanze, si applica la legge di quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento pi stretto. Se tra le cittadinanze vi quella italiana, questa prevale.

CAPO II Capacit e diritti delle persone fisiche

Art. 20 Capacit giuridica delle persone fisiche 1. La capacit giuridica delle persone fisiche regolata dalla loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacit, prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

Art. 21 Commorienza 1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

Art. 22 Scomparsa, assenza e morte presunta 1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale. 2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1: a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana; b) se l'ultima residenza della persona era in Italia; c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta pu produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

Art. 23 Capacit di agire delle persone fisiche 1. La capacit di agire delle persone fisiche regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacit di agire, queste sono regolate dalla stessa legge. 2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto concluso pu invocare l'incapacit derivante dalla propria

legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacit o l'ha ignorata per sua colpa. 3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto compiuto pu invocare l'incapacit derivante dalla propria legge nazionale soltanto se ci non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacit dell'autore dell'atto. 4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto compiuto.

Art. 24 Diritti della personalit 1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalit sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. 2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilit per fatti illeciti.

CAPO III Persone giuridiche

Art. 25 Societ ed altri enti l. Le societ, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. 2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente: a) la natura giuridica; b) la denominazione o ragione sociale; c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione; d) la capacit; e) la formazione, i poteri e le modalit di funzionamento degli organi;

f) la rappresentanza dell'ente; g) le modalit di acquisto e di perdita della qualit di associato o socio nonch i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualit; h) la responsabilit per le obbligazioni dell'ente; i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo. 3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

CAPO IV Rapporti di famiglia

Art. 26 Promessa di matrimonio 1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.

Art. 27 Condizioni per contrarre matrimonio 1. La capacit matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Art. 28 Forma del matrimonio 1. Il matrimonio valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Art. 29 Rapporti personali tra coniugi 1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. 2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o pi cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale prevalentemente localizzata.

Art. 30 Rapporti patrimoniali tra coniugi 1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. 2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile valido se considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo stato stipulato. 3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilit limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicit prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Art. 31 Separazione personale e scioglimento del matrimonio 1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. 2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Art. 32 Giurisdizione in materia di nullit, annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio 1. In materia di nullit e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'art. 3, anche quando uno dei coniugi cittadino italiano o il matrimonio e stato celebrato in Italia.

Art. 33 Filiazione l. Lo stato di figlio determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita. 2. E' legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e cittadino al momento della nascita del figlio.

3. La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non pu essere contestato che alla stregua di tale legge.

Art. 34 Legittimazione 1. La legittimazione per susseguente matrimonio regolata dalla legge nazionale del figlio nel momento in cui essa avviene o dalla legge nazionale di uno dei genitori nel medesimo momento. 2 Negli altri casi, la legittimazione regolata dalla legge dello Stato di cui e cittadino, al momento della domanda, il genitore nei cui confronti il figlio viene legittimato. Per la legittimazione destinata ad avere effetto dopo la morte del genitore legittimante, si tiene conto della sua cittadinanza al momento della morte.

Art. 35 Riconoscimento di figlio naturale 1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se pi favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene. 2. La capacit del genitore di fare il riconoscimento regolata dalla sua legge nazionale. 3. La forma del riconoscimento regolata dalla legge dello Stato in cui esso e fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

Art. 36 Rapporti tra genitori e figli 1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potest dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

Art. 37 Giurisdizione in materia di filiazione 1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente da gli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio cittadino italiano o risiede in Italia.

CAPO V Adozione

Art. 38 Adozione 1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo. 2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.

Art. 39 Rapporti fra adottato e famiglia adottiva 1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale prevalentemente localizzata.

Art. 40 Giurisdizione in materia di adozione 1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione allorch: a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini italiani ovvero stranieri residenti in Italia; b) l'adottando un minore in stato di abbandono in Italia. 2 In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 3, ogni qualvolta l'adozione si costituita in base al diritto italiano.

Art. 41 Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione 1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli artt. 64, 65 e 66. 2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.

CAPO VI

Protezione degli incapaci e obblighi alimentari

Art. 42 Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori 1. La protezione dei minori in ogni caso regolata dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorit e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 742. 2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonch alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

Art. 43 Protezione dei maggiori d'et 1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di et, nonch i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano pu adottare le misure previste dalla legge italiana.

Art. 44 Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'et l. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione degli incapaci maggiori di et sussiste, oltre che nei casi previsti dagli artt. 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere, in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia. 2. Quando in base all'art. 66 nell'ordinamento italiano si producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacit di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.

Art. 45 Obbligazioni alimentari nella famiglia 1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 745.

CAPO VII Successioni

Art. 46 Successione per causa di morte 1. La successione per causa di morte regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredit si tratta, al momento della morte. 2. Il soggetto della cui eredit si tratta pu sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva pi in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta. 3. La divisione ereditaria regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o pi beni ereditari.

Art. 47 Capacit di testare 1. La capacit di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

Art. 48 Forma del testamento 1. Il testamento valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

Art. 49 Successione dello Stato 1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

Art. 50 Giurisdizione in materia successoria l. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte; b) se la successione si aperta in Italia;

c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica situata in Italia; d) se il convenuto domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero; e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

CAPO VIII Diritti reali

Art. 51 Possesso e diritti reali 1. Il possesso, la propriet e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano. 2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

Art. 52 Diritti reali su beni in transito 1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge del luogo di destinazione.

Art. 53 Usucapione di beni mobili 1. L'usucapione di beni mobili e regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

Art. 54 Diritti su beni immateriali 1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione.

Art. 55 Pubblicit degli atti relativi ai diritti reali 1. La pubblicit degli atti di costituzione, trasferimento ed estinzione dei diritti reali regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dell'atto.

CAPO IX Donazioni

Art. 56 Donazioni 1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione. 2. Il donante pu, con dichiarazione espressa contestuale alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede. 3. La donazione valida, quanto alla forma, se considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto compiuto.

CAPO X Obbligazioni contrattuali

Art. 57 Obbligazioni contrattuali l. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la L. 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

CAPO XI Obbligazioni non contrattuali

Art. 58 Promessa unilaterale 1. La promessa unilaterale regolata dalla legge dello Stato in cui viene manifestata.

Art. 59 Titoli di credito 1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al R.D.L. 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1946, c del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al R.D.L. 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla L. 4 gennaio 1934, n.61. 2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorch esse designino la legge di uno Stato non contraente. 3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato il cui titolo stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna stata assunta.

Art. 60 Rappresentanza volontaria 1. La rappresentanza volontaria regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto. 2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e posto in essere.

Art. 61 Obbligazioni nascenti dalla legge 1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

Art. 62 Responsabilit per fatto illecito 1. La responsabilit per fatto illecito regolata dalla legge dello Stato in cui si verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato pu chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si verificato il fatto che ha causato il danno. 2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

Art. 63 Responsabilit extracontrattuale per danno da prodotto

1. La responsabilit per danno da prodotto regolata, a scelta del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi stato immesso in commercio senza il suo consenso.

TITOLO IV EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI

Art. 64 Riconoscimento di sentenze straniere 1. La sentenza straniera riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; b) l'atto introduttivo del giudizio stato portato a conoscenza del convenuto in conformit a quanto previsto dalla legge del luogo dove si svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si svolto il processo o la contumacia stata dichiarata in conformit a tale legge; d) essa passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui stata pronunziata; e) essa non contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.

Art. 65 Riconoscimento di provvedimenti stranieri 1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacit delle persone nonch all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalit quando essi sono stati pronunciati dalle autorit dello Stato la cui legge richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorit di altro Stato, purch non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Art. 66 Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria 1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 65, in quanto applicabili, quando sono pronunziati dalle autorit dello Stato la cui legge richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorch emanati da autorit di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorit che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

Art. 67 Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento 1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse pu chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. 2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e l'esecuzione forzata. 3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

Art. 68 Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero 1. Le norme di cui all'art. 67 si applicano anche rispetto all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

Art. 69 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri 1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della Corte d'Appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti. 2. Se l'assunzione dei mezzi di prova chiesta dalla parte interessata, l'istanza proposta alla Corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica. 3. La Corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

4. Pu disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano semprech essi non contrastino con i princpi dell'ordinamento stesso. 5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dal l'autorit giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.

Art. 70 Esecuzione richiesta in via diplomatica 1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di istruzione fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Art. 71 Notificazione di atti di autorit straniere 1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorit straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire. 2. La notificazione richiesta in via diplomatica eseguita, a cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto. 3. La notificazione avviene secondo le modalit previste dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le modalit richieste dall'autorit straniera in quanto compatibili con i princpi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto pu essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 72 Disposizioni transitorie 1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilit alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato. 2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.

Art. 73 Abrogazione di norme incompatibili 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice Civile, nonch gli artt. 2505 e 2509 Cod. Civ. e gli artt. 2, 3, 4 e 37, secondo comma, e quelli dal 796 all'805 Cod. Proc. Civ. Art. 74 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I DELLE PERSONE FISICHE

Art. 1 Capacit giuridica La capacit giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita (462, 687, 715, 784). (3 comma abrogato).

Art. 2 Maggiore et. Capacit di agire La maggiore et fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore eta si acquista la capacit di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una et diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'et inferiore in materia di capacit a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 3 (abrogato)

Art. 4 Commorienza Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Art. 5 Atti di disposizione del proprio corpo Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrit fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume (1418).

Art. 6 Diritto al nome Ogni persona ha diritto al nome che le per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalit dalla legge indicati.

Art. 7 Tutela del diritto al nome La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, pu chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563). L'autorit giudiziaria pu ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o pi giornali.

Art. 8 Tutela del nome per ragioni familiari Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione pu essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9 Tutela dello pseudonimo Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, pu essere tutelato ai sensi dell'art. 7.

Art. 10 Abuso dell'immagine altrui Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione e dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorit giudiziaria, su richiesta dell'interessato, pu disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I Disposizioni generali

Art. 11 Persone giuridiche pubbliche Le Province e i Comuni, nonch gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico (824 e seguenti).

Art. 12 Persone giuridiche private Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalit giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivit nell'ambito della Provincia, il Governo pu delegare ai prefetti la facolt di riconoscerli con loro decreto (att. 1, 2).

Art. 13 Societ Le societ sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V (2247 e seguenti).

CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14 Atto costitutivo Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico (1350, 2643). La fondazione pu essere disposta anche con testamento (600).

Art. 15 Revoca dell'atto costitutivo della fondazione L'atto di fondazione pu essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attivit dell'opera da lui disposta.

La facolt di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16 Atto costitutivo e statuto. Modificazioni L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonch le norme sull'ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalit di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione (28). Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorit governativa nelle forme indicate nell'art. 12 (att. 4).

Art. 17 Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredit e legati La persona giuridica non pu acquistare beni immobili, n accettare donazioni o eredita, n conseguire legati senza l'autorizzazione governativa (473, 782; att. 5-7). Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

Art. 18 Responsabilit degli amministratori Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato (1710 e seguenti). E' per esente da responsabilit quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso (2392).

Art. 19 Limitazioni del potere di rappresentanza Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'art. 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza (1353, 2298, 2384).

Art. 20 Convocazione dell'assemblea delle associazioni L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessit o quando ne fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione pu essere ordinata dal Presidente del tribunale (att. 8).

Art. 21 Deliberazioni dell'assemblea Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la met degli associati. In seconda convocazione la deliberazione valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto, se in essi non altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (11).

Art. 22 Azioni di responsabilit contro gli amministratori Le azioni di responsabilit contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (2941).

Art. 23 Annullamento e sospensione delle deliberazioni Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377). Il Presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, pu sospendere, su istanza di colui che l'ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed notificato agli amministratori (att. 10). L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume pu essere sospesa anche dall'autorit governativa (att. 9).

Art. 24 Recesso ed esclusione degli associati La qualit di associato non trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato pu sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purch sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non pu essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato pu ricorrere all'autorit giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, n hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25 Controllo sull'amministrazione delle fondazioni L'autorit governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; pu sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformit dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima (1445, 2377). Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilit devono essere autorizzate dall'autorit governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26 Coordinamento di attivit e unificazione di amministrazione L'autorit governativa pu disporre il coordinamento della attivit di pi fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto possibile, la volont del fondatore.

Art. 27 Estinzione della persona giuridica Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo stato raggiunto o divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare. L'estinzione dichiarata dall'autorit governativa, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio (att. 10).

Art. 28 Trasformazione delle fondazioni Quando lo scopo esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilit, o il patrimonio e divenuto insufficiente, l'autorit governativa, anzich dichiarare estinta la fondazione, pu provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volont del fondatore. La trasformazione non e ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o pi famiglie determinate (att. 10).

Art. 29 Divieto di nuove operazioni Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorit, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilit personale e solidale (1292).

Art. 30 Liquidazione Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice (att. 11-21).

Art. 31 Devoluzione dei beni I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformit dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorit governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi, se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorit governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno della chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ci che hanno ricevuto (2964 e seguenti).

Art. 32 Devoluzione dei beni con destinazione particolare

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorit governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche, che hanno fini analoghi.

Art. 33 Registrazione delle persone giuridiche In ogni provincia e istituito un pubblico registro delle persone giuridiche (att. 22 e seguenti). Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, quella del decreto di riconoscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali attribuita la rappresentanza. La registrazione pu essere disposta anche d'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, bench riconosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte (1292).

Art. 34 Registrazione di atti Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorit governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Art. 35 Disposizione penale Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte dagli artt. 33 e 34, nel termine e secondo le modalit stabiliti dalle norme di attuazione del codice (att. 25 e seguenti) sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000.

CAPO III Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78).

Art. 37 Fondo comune I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, n pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 Obbligazioni Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19).

Art. 39 Comitati I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali.

Art. 40 Responsabilit degli organizzatori Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Art. 41 Responsabilit dei componenti. Rappresentanza in giudizio Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalit giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato pu stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75).

Art. 42 Diversa destinazione dei fondi

Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia pi attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorit governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non stata disciplinata al momento della costituzione.

TITOLO III DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA

Art. 43 Domicilio e residenza Il domicilio di una persona nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139). La residenza nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 44 Trasferimento della residenza e del domicilio Il trasferimento della residenza non pu essere opposto ai terzi di buona fede, se non stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (att. 31). Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui e stato denunciato il trasferimento della residenza.

Art. 45 Domicilio dei coniugi del minore e dell'interdetto Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive. L'interdetto ha il domicilio del tutore (343).

Art. 46 Sede delle persone giuridiche Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145).

Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'art. 16 o la sede risultante dal registro diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).

Art. 47 Elezione di domicilio Si pu eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto (1350).

TITOLO IV DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

CAPO I Dell'assenza

Art. 48 Curatore dello scomparso Quando una persona non pi comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza (43) e non se ne hanno pi notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, pu nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e pu dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721). Se vi un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non pu fare.

Art. 49 Dichiarazione di assenza Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza (Cod. Proc. Civ. 722 e seguenti).

Art. 50 Immissione nel possesso temporaneo dei beni Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volont dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi (479) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434. Per ottenere l'immissione nel possesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea delle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla il tribunale pu stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualit delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Art. 51 Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente Il coniuge dell'assente, oltre ci che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, pu ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entit del patrimonio dell'assente.

Art. 52 Effetti della immissione nel possesso temporaneo L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduto dalla formazione dell'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti). Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

Art. 53 Godimento dei beni Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalit delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.

Art. 54 Limiti alla disponibilit dei beni

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessit o utilit evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Art. 55 Immissione di altri nel possesso temporaneo Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o eguale a quello del possessore, pu escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti (820, 1148) se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 56 Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'art. 48. I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora (1219) continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli artt. 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'art. 54 restano irrevocabili. Se l'assenza e stata volontaria e non giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'art. 53.

Art. 57 Prova della morte dell'assente Se durante il possesso temporaneo provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano i suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

CAPO II Della dichiarazione di morte presunta

Art. 58 Dichiarazione di morte presunta dell'assente Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubblico ministero o di taluna delle persone indicate

nei capoversi dell'art. 50, pu con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. In nessun caso la sentenza pu essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore et dell'assente. Pu essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiarazione di assenza.

Art. 59 Termine per la rinnovazione dell'istanza L'istanza, quando stata rigettata, non pu essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta Oltre che nel caso indicato nell'art. 58, pu essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: l) quando alcuno scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si comunque trovato presente, senza che si abbiano pi notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilit; 2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilit, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilit; 3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno pi notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.

Art. 61 Data della morte presunta Nei casi previsti dai nn. 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'operazione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal n. 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia. Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 pu essere domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte. Questa dichiarazione pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, pu dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).

Art. 63 Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Art. 64 Immissione nel possesso e inventario Se non v'e stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'art. 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'art. 58. Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti). Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60.

Art. 65 Nuovo matrimonio del coniuge Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge pu contrarre nuovo matrimonio (68, 117).

Art. 66 Prova dell'esistenza della persona di cui stata dichiarata la morte presunta

La persona di cui e stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito (73). Essa ha altres diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63. Se provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati i suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte. Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni (1158 e seguenti; 2934 e seguenti).

Art. 67 Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte La dichiarazione di esistenza della persona di cui e stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Art. 68 Nullit del nuovo matrimonio Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128). La nullit non pu essere pronunziata nel caso in cui accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio (117).

CAPO III Delle ragioni eventuali che competono alla persona di cui si ignora l'esistenza o di cui stata dichiarata la morte presunta

Art. 69 Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza Nessuno e ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e nato.

Art. 70 Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione e devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione (467 e seguenti). Coloro ai quali e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769 e seguenti) e devono dare cauzione (1179; Cod. Proc. Civ. 50, 725).

Art. 71 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredit (533 e seguenti) n gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione (2934 e seguenti) o dell'usucapione (1158 e seguenti). La restituzione dei frutti non dovuta se non dal giorno della costituzione in mora (821, 1219).

Art. 72 Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale stata dichiarata la morte presunta Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui stata dichiarata la morte presunta (58 e seguenti), coloro ai quali, in sua mancanza, e devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni (Cod. Proc. Civ. 769).

Art. 73 Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui stata dichiarata la morte presunta Se la persona di cui stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita (533 e seguenti) e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando ancora dovuto, o i beni nei quali esso e stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione (1158 e seguenti; 2934 e seguenti). Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.

TITOLO V DELLA PARENTELA E DELL'AFFINITA'

Art. 74 Parentela La parentela il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

Art. 75 Linee della parentela Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76 Computo dei gradi Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77 Limite della parentela La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78 Affinit L'affinit il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno parente d'uno dei due coniugi, egli affine dell'altro coniuge. L'affinit non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

TITOLO VI DEL MATRIMONIO

CAPO I Della promessa di matrimonio

Art. 79 Effetti La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo ne ad eseguire ci che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.

Art. 80 Restituzione dei doni Il promittente pu domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non stato contratto (785, 2694). La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'e avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti.

Art. 81 Risarcimento dei danni La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di et o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'art. 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (2056). Lo stesso risarcimento dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio (2964 e seguenti).

CAPO II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato

Art. 82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e regolato in conformit del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Art. 83 Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

CAPO III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile

SEZIONE I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 84 Et I minori di et non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturit psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, pu con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni. Il decreto comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Contro il decreto pu essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.

Art. 85 Interdizione per infermit di mente Non pu contrarre matrimonio l'interdetto per infermit di mente (116, 117, 119, 414 e seguenti). Se l'istanza di interdizione soltanto promossa, il pubblico ministero pu richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non pu aver luogo finch la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Art. 86 Libert di stato Non pu contrarre matrimonio chi vincolato da un matrimonio precedente (65, 116, 117, 124, c.p. 556).

Art. 87 Parentela, affinit, adozione e affiliazione Non possono contrarre matrimonio fra loro: l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinit deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione. I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione pu essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinit deriva da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto notificato agli interessati e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84.

Art. 88 Delitto Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117).

Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non pronunziata sentenza di proscioglimento.

Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze Non pu contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu autorizzare il matrimonio quando inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 84 e del comma quinto dell'art. 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza terminata.

Art. 90 Assenza del minore Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali.

Art. 91 Diversit di razza o di nazionalit (abrogato)

Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)

SEZIONE II Delle formalit preliminari del matrimonio

Art. 93 Pubblicazione

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di et, nonch il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione (115, 138).

Art. 94 Luogo della pubblicazione La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.

Art. 95 Durata della pubblicazione L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).

Art. 96 Richiesta della pubblicazione La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).

Art. 97 Documenti per la pubblicazione Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonch ogni altro documento necessario a provare la libert degli sposi. Coloro che esercit