GABRIELE CASONI L'articolo 116 del Codice Civile

18
Gabriele Casoni L'articolo 116 del codice civile Nulla osta e regolare soggiorno per il matrimonio in Italia del cittadino straniero. Guida operativa per gli ufficiali di stato civile Intervento e contributo di Michele Ius* *Avvocato in Pordenone e Treviso

description

VERSIONE DIMOSTRATIVA Volume di 102 pagine 32 Euro

Transcript of GABRIELE CASONI L'articolo 116 del Codice Civile

Gabriele Casoni

L'articolo 116del codice civile

Nulla osta e regolare soggiornoper il matrimonio in Italia del cittadino straniero.

Guida operativaper gli ufficiali di stato civile

Intervento e contributo di Michele Ius*

*Avvocato in Pordenone e Treviso

Il volume tratta con stile semplificato e diimmediata comprensione i principi e la ca-sistica applicativa dell'art. 116 del codicecivile in tema di matrimonio in Italia del cit-tadino straniero. L'individuazione delle pro-cedure afferenti la prassi più ordinaria e la de-scrizione sintetica dei casi speciali previsti daaccordi e convenzioni conpaesi terzi è correda-ta dai testi delle intese internazionali.

L'autore

Gabriele Casoni è Responsabile editorialedella rivista "Lo Stato Civile Italiano" (Sepel,Minerbio -- Bo) con la quale collabora dal1996. Autore di numerosi interventi pubbli-cati su diverse riviste in materia di stato civi-le, anagrafe edocumentazione amministra-tiva, hapubblicato volumi per le case editriciSepel e Edk. Dal 1994 svolge le funzioni diresponsabile dei Servizi Statistici e Demo-grafici del Comune di Portomaggiore (Fe)per il quale ha ricoperto l'incarico di dirigen-te del Settore Servizi alle Persone.

Gab

riel

eC

aso

niL’

artic

olo

116

del

cod

ice

civi

el

3

ISBN 88-88430-13-xISBN 978-88-88430-13-3

Cop3:Layout 1 12-10-2009 11:20 Pagina 1

Gabriele Casoni

L'articolo 116del codice civile

Nulla osta e regolare soggiornoper il matrimonio in Italia del cittadino straniero.

Guida operativaper gli ufficiali di stato civile

Intervento e contributo di Michele Ius

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 1

© Copyright 2009 S.E.P.E.L. Editrice40061 Minerbio (BO) - Via Larga Castello 15

tel. 051.878143 - fax 051.878509www.sepel.it

e-mail: [email protected]

E' vietata la riproduzione anche parzialein qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo

(comprese fotocopie e microfilm)

Grafica: Lara BrescianiStampa:

Tip. M.G. - FUNO (Bologna)Ottobre 2009

ISBN 88-88430-13-xISBN 978-88-88430-13-3

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 2

3

A Martina,figlia mia adorata

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 3

4

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 4

Indice

5

Premessa .......................................................................................... pag.8IntroduzioneCognizioni indispensabili................................................................ pag.101. Quadro legislativo di riferimento1.1 Il codice civile ............................................................................ pag.121.2 L’ordinamento dello stato civile ................................................. pag.141.3 Il diritto internazionale privato .................................................... pag.141.4 Convenzioni internazionali .................................................... pag.151.5 Legalizzazione degli atti ............................................................ pag.152. Il nulla osta alla celebrazione del matrimonio2.1 Identità e connotazione formale ............................................... pag.172.2 Perché è necessario il nulla osta ............................................... pag.182.3 I contenuti del nulla osta ..................................................... pag.202.4 Si può fare a meno dell’atto di nascita ..................................... pag.212.5 La validità temporale .......................................................... pag.212.6 La fede religiosa di entrambi i coniugi quale condizione

per il matrimonio? ..................................................................... pag.222.7 L’età dei nubendi ................................................................. pag.232.8 Il divieto temporaneo di nuove nozze per la donna straniera

divorziata .............................................................................. pag.242.9 Il rifiuto alle pubblicazioni ........................................................... pag.252.10 Casi speciali

2.10.1 La Polonia ............................................................... pag.252.10.2 Il Brasile ................................................................... pag.252.10.3 La Norvegia ............................................................. pag.262.10.4 Il rifugiato politico e l’apolide ........................................ pag.262.10.5 Cittadini stranieri entrambi non residenti ....................... pag.27

2.11 Convenzioni ed accordi internazionali ....................................... pag.272.11.1 L’evoluzione normativa ............................................. pag.282.11.2 Stati Uniti d’America ................................................ pag.292.11.3 Australia .................................................................... pag.302.11.4 Austria, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi,

Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia ...................... pag.31

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 5

3. La regolarità del soggiorno3.1 Ambito di applicazione ............................................................. pag.323.2 Modifica dell’articolo 116 del codice civile ad opera

della Legge n. 94/2009 in rap-porto alla normativa comunitariasulla libera circolazione (di Michele Ius)3.2.1 Premessa ................................................................... pag.333.2.2 Interpretazione sitematico-tecnologica:

di divieto di matrimonio per gli irregolari ........................ pag.343.2.3 L’articolo 116 c.c. e nozione di straniero ....................... pag.363.2.4 Disciplina comunitaria in materia di libera circolazione ... pag.363.2.5 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ........ pag.393.2.6 Disciplina nazionele di recepimento ........................... pag.393.2.7 Notizie di straniero in rapporto a quella di cittadino

comunitario ................................................................ pag.413.2.8 Diritto di circolazione e soggiorno

e divieto di matrimonio .............................................. pag.423.2.9 L’istituto della disapplicazione delle norme nazionali

in conflitto con il diritto comunitario ............................... pag.433.3 Quando produrre il titolo al soggiorno ...................................... pag.443.4 Documenti attestanti il titolo al soggiorno ................................. pag.453.5 Matrimonio concordatario e canonico ................................. pag.47AppendiceLegislazioneR.D. 16 marzo 1942, n. 262Approvazione del testo del codice civile (estratto) ............................. pag.49Decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (estratto) .................. pag.51Legge 31 maggio 1995, n. 218Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (estratto) ... pag.53Decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamentodello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12,della Legge 15 maggio 1997, n. 127 (estratto) ................................. pag.54Decreto Ministero dell'Interno 5 aprile 2002Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civilenel periodo ante-cedente l'informatizzazione degli archividello stato civile (estratto) ................................................................... pag.56PrassiMinistero di Grazia e Giustizia. Circolare 25 settembre 1987,prot.1/54-f.g.-11(87) 1740Matrimonio del cittadino straniero in Italia, articolo 116 cod. civ. ....... pag.65

6

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 6

Nota Ministero degli Affari Esteri 9 dicembre 2004Nulla Osta" a contrarre matrimonio in Italia di cittadini norvegesi ...... pag.67Ministero dell'Interno. Circolare 11 luglio 2005, n. 33Autorità competente al rilascio nulla-osta matrimoniocittadini polacchi .......................................................................... pag.67Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e TerritorialiCircolare 11 settembre 2007, n. 46Rilascio del nulla osta al matrimonio ex articolo 116 codice civilesubordinato alla condizione che il nubendo sia di religionemusulmana .................................................................................. pag.69Ministero dell’Interno. Circolare 8 gennaio 2009, n. 1Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia di cittadini brasilianirilasciata dalle Autorità consolari del Brasile – Modello ...................... pag.69Ministero dell'Interno - Dipartimento affari interni e territoriali.Circolare 7 a-gosto 2009, n. 19Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezzapubblica". In-dicazioni in materia di anagrafe e di stato civile ............ pag.74GiurisprudenzaCorte Costituzionale. Ordinanza n. 14 del 2003 ....................... pag.78Convenzioni ed accordi internazionaliRoma, 29 luglio/18 agosto 1964Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo ai matrimonicelebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d'America ..................... pag.83Berna, 16 novembre 1966Accordo sull'esenzione delle legalizzazioni, sullo scambio di atti dellostato civile e sulla presentazione di certificati per contrarre matrimonio(Svizzera, Italia) ............................................................................ pag.85Monaco, 5 settembre 1980Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacitàmatrimoniale (Austria, Ger-mania, Italia, Lussemburgo, Olanda,Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia) ......................................... pag.91Vienna, 29 marzo 1990Accordo in materia di esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di attidi stato civile e semplificazione delle formalità preliminari per contrarrematrimonio (Austria, Italia) ............................................................ pag.97Roma, 10 febbraio/11 aprile 2000Scambio di lettere, costituente un accordo, sugli atti di stato civileda prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarrematrimonio in Italia (Australia, Italia) .................................................. pag.101

7

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 7

Premessa

8

R.D. 16marzo1942n. 262Approvazionedel testodel codicecivile

Articolo 116“1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presen-

tare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'Autorità compe-tente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sot-toposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante laregolarità del soggiorno nel territorio italiano (*).

2. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negliarticoli 85, 86, 87 numeri 1, 2, 4, 88 e 89.

3. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fa-re la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice”.

(*)Commacosìmodificatodall’articolo1, comma15,della Legge15 luglio 2009, n. 94 (invigore dall’8 agosto 2009)

L’articolo 116 del codice civile è da sempre croce e delizia (più croce)degli ufficiali di stato civile, quotidianamente alle prese con un istituto giu-ridico, invero contenuto in poche parole, tra i più complessi in materia ma-trimoniale. La ragione delle complicazioni che sorgono in un ambitopraticamente infinito di casi ed ipotesi di lavoro, risiede nell’obbligata com-mistione tra le nor-mative straniere, la disciplina comunitaria1 e l’ordina-mento dello stato italiano che, tra diritto internazionale privato, codice e

1 Preme ringraziare già in premessa l’Avv. Michele Ius per aver accordato la pubblicazione inquesto volume (Par. 3.2) del suo notevole contributo ad analizzare la normativa comunitaria inrelazione all’articolo 116 del codice civile come, specialmente, modificato dalla Legge n.94/2009.

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 8

9

regolamento dello stato civile, sovrappongono differenti legislazioni, il piùdelle volte tra loro disallineate.

L’arduo compito dell’ufficiale dello stato civile sta proprio nel far “colli-mare” gli obblighi posti dal codice civile con le normative di altri paesi, il tuttonel rispetto della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (diritto internazionale priva-to). Per dirla banalmente infatti, il problema è proprio questo: deve essere ri-spettata la legge italiana quanto a capacità matrimoniale, ma devono esse-re rispettate anche le leggi straniere quando i nubendi (o uno dei due) sono dicittadinanza straniera, perché gli articoli 23 e 27 della citata Legge n.218/1995 statuiscono rispettivamente che la capacità di agire dei cittadinistranieri e la loro capacità matrimoniale sono regolate dalle leggi del loroStato di appartenenza al momento del matrimonio. Il “precipitato” risultantedal confronto delle norme e leggi italiane e straniere deve inoltre e conte-stualmente soddisfare il principio della “non contrarietà all’ordine pubblicoitaliano”, con ciò intendendosi la condivisione giuridica dei principi costitu-zionali e, più in generale, con l’ordinamento legislativo italiano, così comeprevisto dall’articolo 16 della Legge n. 218/1995.

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 (in vigore dall’8 agosto 2009), ha inoltreaggiunto, ce ne fosse stato bisogno, un ulteriore “fatica” istruttoria per l’uffi-ciale dello stato civile che, in sede di pubblicazione matrimoniale e di cele-brazione vera e propria del matrimonio deve accertare il regolare soggiornodel cittadino straniero.

Intorno all’articolo 116 del codice civile è stato scritto parecchio, in dot-trina e per fonti ufficiali, e non mancano pronunce giurisprudenziali tra le piùcontroverse, delle quali si darà conto nel presente volume. Ciò che s’inten-de qui soddisfare è l’esigenza, in più sedi rilevata, della dispo-nibilità di unatrattazione, per quanto minima ed essenziale, che riassuma gli istituti nor-mativi, i concetti giuridici e le conseguenti prassi amministrative, quali fon-damenti delle azioni ed a base conoscitiva per le valutazioni dei casi che sipossono presentare all’ufficiale dello stato civile.

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 9

Cognizione indispensabileIntroduzione

10

Il corretto comportamento dell’ufficiale dello stato civile, richiesto d’in-formare circa le necessità documentali idonee alla celebrazione del matri-monio civile, concordatario o acattolico, tra cittadini, almeno uno dei qualistraniero, deve tenere conto dei seguenti assunti, che nel corso di questatrattazione verranno via via meglio chiariti:

a) ai sensi del 1° comma, dell’articolo 116 del codice civile, il cittadinostraniero, residente, domiciliato o non residente nello Stato, che inten-de contrarre matrimonio nello Stato con un cittadino italiano, devesempre produrre all’ufficiale dello stato civile:- una dichiarazione dell’Autorità competente del proprio Paese, dallaquale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimo-nio; tanto vale sia per i cittadini extracomunitari sia per i cittadini comu-nitari;- un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio ita-liano. Circa l’ambito applicativo di questa seconda previsione, intro-dotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, non vi sono ad oggi disposizio-ni ufficiali circa un diverso trattamento tra cittadini extracomunitari e cit-tadini comunitari. Per un maggior approfondimento si rimanda al Cap.3.1 del presente volume;

b) fatte salve le eccezioni istruttorie e documentali in presenza di particola-ri accordi internazionali (vedi in proposito il paragrafo 2.11) o nell’ipotesidi cittadinostranieroqualificatocome rifugiatopolitico, il nullaostanonèsostituibile da alcun altro documento rilasciato da organismi diversi dal-

2 Ai sensi del comma 1, articolo 3 della Legge 7 agosto 2000, n. 241 “1. Ogni provvedimentoamministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimentodei pubblici concorsi ed il personale, deve esseremotivato, salvo che nelle ipotesi previste dalcomma2. Lamotivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hannodeterminato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 10

11

l’Autorità competente del Paese di origine, dichiarazione sostitutivaprodotta dall’interessato o altro atto, ancorché formato da organo pub-blico competente, che certifichi il solo stato libero dell’interessato;

c) l’eventuale dispensa dalle pubblicazioni, concessa ai sensi dell’articolo100 del codice civile, non esenta il cittadino straniero dalla presentazio-ne del nulla osta, quest’ultimo documento, il solo in grado di attestarel’ammissibilità al matrimonio secondo l’ordinamento dello Stato di ap-partenenza, nel rispetto dell’articolo 27 della Legge 31 maggio 1995,n. 218 ed ancorché, proprio mediante il ricorso all’articolo 100 del codi-ce civile sia stata verificata l’inesistenza delle cause ostative al matri-monio previste dalla legge italiana;

d) il nulla osta, presentato e redatto con tutte le notizie necessarie, assol-ve adeguatamente all’obbligo previsto del 2° comma, dell’articolo 116del codice civile e concernente l’inesistenza degli impedimenti a con-trarre matrimonio fissati dalla legge italiana;

e) l’ufficiale dello stato civile, ai sensi dell’articolo 98 del codice civile e del-l’articolo 7 del d.P.R. n. 396/2000, dovrà rifiutare, motivando 2, la pub-blicazione matrimoniale richiesta dal cittadino straniero che non sia ingrado di produrre il nulla osta; avverso tale rifiuto lo straniero potrà pre-sentare ricorso al tribunale, che provvederà in camera di consiglio, sen-tito il pubblico ministero;

f) tutte le regole per la produzione del nulla osta valgono anche nel caso dimatrimonio da celebrarsi in Italia o all’estero tra cittadino straniero e cit-tadino italiano quando quest’ultimo sia residente all’estero (Aire) e, per-tanto, le pubblicazioni siano da effettuarsi presso l’Autorità diplomaticao consolare italiana all’estero. Si noti che il titolo al soggiorno, come sidarà nel corso della presente trattazione, deve essere comunque pro-dotto all’ufficiale dello stato civile al momento della celebrazione delmatrimonio (diversamente dal nulla osta necessario solo ai fini dellepubblicazioni matrimoniali) quanto quest’ultimo, per delega ex articolo109 del codice civile, è effettuato in Italia;

g) se il matrimonio deve essere celebrato davanti ad un’Autorità diploma-tica o consolare italiana, l’ufficiale dello stato civile (il Console) incarica-to della celebrazione non dovrà richiedere al cittadino straniero la pro-duzione del titolo al soggiorno in quanto, palesemente, non essendo inItalia, non necessita di dimostrare la regolarizzazione di una condizionein cui non si trova (per l’appunto, il soggiorno in Italia).

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 11

Quadro legislativo di riferimento1

12

1.1 Il codice civile

Il codice civile è l’ovvia (diremo scontata) normativa che genera il com-plesso seguito legislativo del quale si discorre. Il popolarissimo articolo 116consta di tre commi. Il primo riguarda la necessità di produrre all’ufficiale del-lo stato civile il nulla osta al matrimonio secondo le leggi dello Stato di appar-tenenza e un documento attestante la regolarità del soggiorno.

Di ulteriore interesse è il secondo comma: anche lo straniero è sogget-to alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2, 4, 88 e 89.Questi ultimi articoli del codice civile (riportati integralmente in Appendice) ri-guardano il divieto di nozze in presenza di:

• stato di infermità mentale;• precedente vincolo matrimoniale non ancora sciolto;• relazioni parentali con l’altro nubendo;• condanna per omicidio tentato o consumato sul coniuge dell’altro nu-

bendo;• impossibilità temporanea di nuove nozze per la sposa.

Va da sè che, pur se non espressamente contemplato nell’elencazionedel comma 2, è vietato il matrimonio ai minori di età (articolo 84 del codice ci-vile) in quanto condizione contraria all’ordine pubblico.

Il terzo ed ultimo comma dell’articolo 116, dispone infine che il cittadinostraniero che ha residenza o domicilio nello Stato deve richiedere le pubbli-cazioni matrimoniali allo scopo di contrarre matrimonio.

La tabella che segue esemplifica la casistica in ordine alla necessità oesenzione dalla pubblicazione matrimoniale anche con riferimento al luogoove effettuare le pubblicazioni.

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 12

13

(*) S'intende l'Autorità diplomatica o consolare italiana competente per la città di Parigi ove losposo italiano ha la residenza (Aire)

Le pubblicazioni matrimoniali nell'ipotesi di matrimonioda celebrarsi in Italia o all’estero con o tra cittadini stranieri

Caso Nubendi Residenza PubblicazioniStato Comune Si/No Luogo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

StranieroStraniero

StranieroStraniero

StranieroStraniero

StranieroStraniero

StranieroItaliano

StranieroItaliano

StranieroItaliano

StranieroItaliano

StranieroItaliano

ItaliaItalia

ItaliaItalia

EsteroItalia

EsteroEstero

ItaliaItalia

ItaliaItalia

EsteroItalia

EsteroEstero

ItaliaEstero

RomaRoma

RomaMilano

---Milano

------

RomaRoma

RomaMilano

---Milano

---Parigi

MilanoParigi

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Roma

RomaMilano

Milano

---

Roma

RomaMilano

Milano

Parigi (*)

MilanoParigi (*)

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 13

1.2 L’ordinamento dello stato civile

Il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, di approvazione del Regolamentoper la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, perl’ambito della presente trattazione, informa circa le procedure istruttorie cuil’ufficiale dello stato civile deve attenersi allo scopo di provvedere alle forma-lità preliminari alla celebrazione del matrimonio.

La lettura degli articoli dal 51 al 57, in stretto collegamento con il co-dice civile, deve essere intesa valida anche ed ovviamente con riguardoalle pubblicazioni tra cittadino italiano e cittadino straniero, nulla diversifi-candosi rispetto al matrimonio da celebrarsi tra cittadini entrambi italianiquanto alle fasi di richiesta delle pubblicazioni, verbalizzazione, affissionedell’atto di pubblicazione, termini di validità di queste ultime, eventualedelega ad altro ufficiale di stato civile per la celebrazione.

1.3 Il diritto internazionale privato

Nel contesto dei principi che regolamentano il matrimonio dello stra-niero in Italia assume rilevanza fondamentale e basilare il testo della Legge31 maggio 1995, n. 218 di “Riforma del sistema italiano di diritto internazio-nale privato” che, nella materia, mediante l’articolo 73, ha tra l’altro abroga-to l’articolo 17 delle “Disposizioni sulla legge in generale” rielaborandone icontenuti proprio con riguardo alle leggi regolatrici dello stato e della capaci-tà delle persone e dei rapporti di famiglia.

In particolare il primo comma dell’articolo 23, disponendo che la capa-cità di agire delle persone fisiche è regolata dalla loro legge nazionale, statui-sce il dovere del rispetto degli ordinamenti dei paesi stranieri di appartenen-za in relazione alle azioni che il cittadino straniero ha facoltà di compiere nel-lo Stato.

Tale assunto, nell’ambito della materia qui trattata, si completa con lalettera del successivo articolo 27 che, più precisamente recita:

“la capacitàmatrimoniale e le altre condizioni per contrarrematrimo-nio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momentodelmatrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia ac-quistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia”.

Il significato generale che si può trarre dai due articoli è piuttosto pale-se: gli stati, le qualità e le condizioni di idoneità al matrimonio del cittadino

14

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 14

straniero sono determinate dal rispettivo ordinamento legislativo e, pertan-to, a quel Paese è rimandata la funzione di attestarne l’esistenza.

In verità le prerogative (se tali si possono appellare) riservate alle norma-tive straniere, per l’appunto, quanto a capacità di agire dello straniero in Ita-lia, trovano comunque un limite nel principio della non contrarietà all’ordinepubblico italiano specificatamente previsto dall’articolo 16 della Legge n.218/1995 3.

1.4 Convenzioni internazionali

Particolari convenzioni ed accordi internazionali costituiscono ecce-zioni alla produzione del nulla osta, così come previsto dall’articolo 116 delcodice civile. E’ bene rammentare quali sono gli Stati con i quali l’Italia hasottoscritto tali intese allo scopo di non richiedere inutilmente ed in modoinappropriato documenti non dovuti proprio in forza di tali convenzioni.

Gli Stati con i quali l’Italia a siglato specifiche intese, per i cui dettagli sirimanda al Cap. 2.11, sono: gli Stati Uniti d’America, l’Australia, l’Austria, laGermania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Spagna, la Svizzera, la Turchia.

1.5 Legalizzazione degli atti

L’articolo 1, lettera l) del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di approva-zione del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-ria di documentazione amministrativa”, chiarisce che per legalizzaziones’intende: “l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto lapropria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticitàdella firma stessa”.

A sua volta il successivo articolo 33, ulteriormente specifica la casisticain ordine alle modalità di legalizzazione: “1. Le firme sugli atti e documentiformati nello Stato eda valere all’estero davanti adAutorità estere sono, oveda queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o peri-ferici, del Ministero competente, o di altri organi e Autorità delegati dallostesso. 2. Le firme sugli atti e documenti formati all’estero daAutorità esteree da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o

15

3Si abbia presente che secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 7 maggio1976, n. 1593, per ordine pubblico s’intende il complesso dei principi fondamentali che carat-terizzano la struttura etico-sociale della comunità nazionale in un determinato momento stori-co e nei principi inderogabili che sono immanenti nei più importanti istituti giuridici.

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 15

consolari italianeall’estero. Le firmeappostesuatti edocumenti dai compe-tenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai fun-zionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l’arti-colo31. 3.Agli atti e documenti indicati nel commaprecedente, redatti in lin-guastraniera, deveessere allegatauna traduzione in lingua italianacertifica-ta conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomati-ca oconsolare, ovverodaun traduttore ufficiale. 4. Le firme sugli atti e docu-menti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresen-tanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzatea cura delle prefetture. 5. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della le-galizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Le previsioni del d.P.R. n. 445/2000 sono a loro volta strettamente cor-relate con il comma 3, dell’articolo 21 del d.P.R. n. 396/2000: “I documenti egli atti dello stato civile formati all’estero daAutorità straniere devono esserelegalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare competente, se non è di-sposto diversamente”.

Sostanzialmente tutti gli atti formati all’estero, dunque anche i nullaosta ex articolo 116 del codice civile, da Autorità straniere devono recarele scritture di legalizzazione, salvo che tra l’Italia e lo stato estero che haformato l’atto non siano vigenti accordi, convenzioni o trattati che di-spongono per formalità differenti (Apostille) o nessuna formalità. Per gliatti formati in Italia da Autorità straniere sarà sufficiente la legalizzazione acura delle prefetture.

Si abbia presente che in caso di più convenzioni tra l’Italia o lo Statoestero sono da ritenersi applicabili gli accordi più favorevoli.

16

Interno3bis:Layout 1 30-10-2009 12:07 Pagina 16

Gabriele Casoni

L'articolo 116del codice civile

Nulla osta e regolare soggiornoper il matrimonio in Italia del cittadino straniero.

Guida operativaper gli ufficiali di stato civile

Intervento e contributo di Michele Ius*

*Avvocato in Pordenone e Treviso

Il volume tratta con stile semplificato e diimmediata comprensione i principi e la ca-sistica applicativa dell'art. 116 del codicecivile in tema di matrimonio in Italia del cit-tadino straniero. L'individuazione delle pro-cedure afferenti la prassi più ordinaria e la de-scrizione sintetica dei casi speciali previsti daaccordi e convenzioni conpaesi terzi è correda-ta dai testi delle intese internazionali.

L'autore

Gabriele Casoni è Responsabile editorialedella rivista "Lo Stato Civile Italiano" (Sepel,Minerbio -- Bo) con la quale collabora dal1996. Autore di numerosi interventi pubbli-cati su diverse riviste in materia di stato civi-le, anagrafe edocumentazione amministra-tiva, hapubblicato volumi per le case editriciSepel e Edk. Dal 1994 svolge le funzioni diresponsabile dei Servizi Statistici e Demo-grafici del Comune di Portomaggiore (Fe)per il quale ha ricoperto l'incarico di dirigen-te del Settore Servizi alle Persone.

Gab

riel

eC

aso

niL’

artic

olo

116

del

cod

ice

civi

el

3

ISBN 88-88430-13-xISBN 978-88-88430-13-3

Cop3:Layout 1 12-10-2009 11:20 Pagina 1