GABRIELE CASONI - Quesitario Massimario di Anagrafe

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Gabriele Casoni QUESITARIO MASSIMARIO DI ANAGRAFE Normativa, prassi, quesiti, giurisprudenza

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VERSIONE DIMOSTRATIVA Volume di 1376 pagine Euro 100,00

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Questa seconda edizione del “Quesitario Massimario di Anagrafe” riassume e coordina in

un codice unico tute le norme, le circolari, gli atti ufficiali di fonte diversa, i quesiti e le mas-

sime giurisprudenziali, che hanno concorso alla formazione dell’ordinamento anagrafico

della popolazione residente. Fornisce sia strumenti di semplice lettura della norma che

elementi interpretativi di grande interesse ed attualità intorno alle questioni più frequenti e

quotidiane ed anche con riferimento a problematiche più complesse che necessitano di

riflessioni e studi coordinati dalle diverse fonti legislativi ed interpretative.

Alle problematiche derivanti dall’applicazione delle discipline sui comunitari e sugli extra-

comunitari, sono stati inoltre dedicati due distinti capitoli, articolati nelle aree “Normativa”,

“Circolari”, “Quesiti” e “Giurisprudenza”.

Altrettanta attenzione è stata profusa nella raccolta di tutto il materiale esistente in materia

di trasmissioni telematiche delle informazioni anagrafiche (con specifico riguardo al siste-

ma Ina – Saia) e con riferimento alle problematiche derivanti dall’accostamento tra disci-

plina anagrafica in senso stretto e normativa sulla privacy.

Disporre di un “codice unico”, di consultazione veloce e valorizzato dalle risposte ai quesi-

ti più frequenti in materia anagrafica, costituisce uno strumento di lavoro indispensabile,

utile alla trasposizione della teoria in pratica istruttoria quotidiana.

Il volume è strutturato per Parti e Capitoli che affrontano separatamente le diverse argo-

mentazioni.

Ciascuna delle argomentazioni può contare sulle specifiche parti normative d’interesse,

le circolari, i quesiti, la giurisprudenza più significativa.

Per una migliore consultazione di contenuti ed a vantaggio di un veloce reperimento di

quanto il lettore intenderà ricercare, oltre agli indici cronologici, separati per tipologia

dell’atto riportato, ciascun capitolo ed i relativi paragrafi sono preceduti dall’elenco dei te-

sti riportati.

Il “Quesitario Massimario di Anagrafe” si pone quale strumento indispensabile sia per gli

operatori sia per i funzionari dirigenti che quotidianamente sono alle prese con le proble-

matiche di una materia in rapida evoluzione ed ha l’ambizione di soddisfare l’esigenza

di chiarezza delle più varie, a volte inaspettate, pratiche anagrafiche.

Completa l'opera IL CD- Rom che agevola e facilita la ricerca e la consultazione

dei documenti.

Gabriele Casoni Direttore della Rivista “Lo Stato Civile Italiano”, con

la quale collabora dal 1996 quale autore e docente. Autore di volumi

e interventi pubblicati su diverse riviste in materia di stato civile,

anagrafe e documentazione amministrativa. Oltre alla prime edi-

zione del “Quesitario massimario di anagrafe” (Sepel, 2004) ha

pubblicato i volumi “Gli strumenti della semplificazione am-

ministrativa” (Sepel, 1999), “Il matrimonio all'estero del cit-

tadino italiano” (Edk, 2008), “L'articolo 116 del codice ci-

vile” (Sepel, 2009). Dal 1994 svolge le funzioni di respon-

sabile dei Servizi Statistici e Demografici del Comune di

Portomaggiore (Fe) per il quale ha ricoperto l'incarico di

dirigente del Settore Servizi alle Persone.

ISBN 88-88430-17-2

ISBN 978-88-88430-17-1

Euro 100,00

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Gabriele Casoni

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SOMMARIO

Prefazione ....................................................................................................................

PARTE I - Ordinamento generale d’interesse ...........................................................Disciplina generale ......................................................................................................

NORMATIVA ...............................................................................................................— L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ..........— L. 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di fun-

zioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della PubblicaAmministrazione e per la semplificazione amministrativa ....................

— D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (estratto) - Testo unico delle leggi sull’ordi-namento degli enti locali ..........................................................................

— D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legisla-tive e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ..........

Parte II - Anagrafe della Popolazione residente (A.P.R.)

Cap. 1 - Disciplina generale .........................................................................................

NORMATIVA ................................................................................................................— L. 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della

popolazione residente ...................................................................................

— D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamentoanagrafico della popolazione residente ........................................................

— D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (estratto) - Regolamento per la revisionee la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a normadell’articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 ...........................

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 24 aprile 1980, n. A.C. (80) 12 - Anagrafedella popolazione residente ..............................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 24 giugno 1989, n. 6/89 - Nuovo regola-mento anagrafico della popolazione residente ................................................

— ISTAT - Circolare 7 luglio 1989, n. 38 - D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 -Nuovo regolamento anagrafico ........................................................................

— ISTAT - Metodi e norme, Serie B, n. 29, Edizione 1992 - Anagrafe dellapopolazione .......................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 30 giugno 1999, n. 3 - Giuramento delsindaco ...............................................................................................................

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— Ministero Dell’Interno - Circolare MI.A.C.E.L. 26 aprile 2001, n. 7 - Nuovicompiti in materia di anagrafe e stato civile ....................................................

— Circolare Ministero dell’Interno 24 febbraio 2006, n. 5 - Applicazione del-l’art. 10-bis della legge 241/90 ai procedimenti anagrafici ..............................

Cap. 2 - Residenza, domicilio, dimora temporanea ..................................................

NORMATIVA .............................................................................................................

— R.D. 16 marzo 1942 (estratto) - Approvazione del testo del Codice civile(«G.U.» 4 aprile 1942, n. 79, ediz. Straord.) ....................................................

— R.D. 30 marzo 1942, n. 318 (estratto) - Disposizioni per l’attuazione delcodice civile e disposizioni transitorie («G.U.» 17 aprile 1942, n. 91) ..........

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................

— Ispett. Tasse di Milano - Circolare 5 novembre 1988, n. 48 - La residenzarichiesta ai fini delle agevolazioni per la prima casa .......................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 20 febbraio 1997, n. k19/NATO/90 - Per-sonale civile in servizio presso basi Nato in Italia e familiari a carico.Applicazione norme in materia di acquisto e riacquisto cittadinanza ita-liana ...................................................................................................................

— Ministero delle Finanze - Circolare 2 dicembre 1997, n. 304/E - Impostedirette - Verifiche sulle emigrazioni di cittadini italiani e determinazionedella qualifica di soggetto fiscalmente residente .............................................

— Prefettura di Ferrara - Nota 8 maggio 1998 - Legge n. 675/1996 (cosiddet-ta legge sulla “privacy”) - Dati richiesti d’ufficio per la residenza - Art. 27della stessa legge – Applicabilità ......................................................................

— Ministero dell’interno - Circolare 17 dicembre 2001, n. 20 - Posizioneanagrafica dei militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutturedella NATO ........................................................................................................

QUESITI

— Il concetto di residenza anagrafica - Elemento soggettivo ed elementooggettivo - Requisiti ..........................................................................................

— Persona che per conoscenza diretta dell’ufficiale di anagrafe e per gli ac-certamenti eseguiti dalla Polizia municipale non ha più la dimora abitua-le nel Comune - Invito a regolarizzare la posizione anagrafica - Mancataottemperanza all’invito - Adempimenti di cui al secondo comma dell’art.15 del regolamento anagrafico - Osservazioni .................................................

— Persona che pur non abitando più l’alloggio abituale, svolge tuttavia nellostesso Comune un’attività commerciale - Particolarità del caso - Necessi-tà di convocare la persona affinchè renda le dichiarazioni anagrafiche dicui all’art. 15 del regolamento anagrafico ........................................................

— Ordinanza di sgombero - Soggetti già occupanti che hanno lasciato i lo-cali - Mancata dichiarazione a sensi dell’art. 13 del Regolamento anagra-fico - Invito a renderla a sensi dell’art. 15 dello stesso Regolamento e, inmancanza, necessità di procedere agli adempimenti .....................................

— Scissioni familiari - Necessità di eseguire indagini con tutti gli strumentia disposizione dell’ufficiale di anagrafe - Controllo sui contratti di forni-tura gas, luce, acqua ecc. - Ritualità - Disponibilità di altro alloggio nellostesso stabile - Deve essere effettivamente abitato per giustificare la scis-

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SOMMARIO

sione - Osservazioni ..........................................................................................— Dimora abituale di minore figlio di genitori separati - Affido condiviso ....— Emigrazione in altro Comune - Dimora abituale in casa di riposo - Ri-

spetto dei due anni previsti dall’art. 8, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 223/1989 - Non è perentorio .....................................................................................

— Accertamento della dimora abituale - Prerogative, competenze e conside-razioni che l’ufficiale di anagrafe deve tenere presenti - Giurisprudenzadella Cassazione in merito ................................................................................

— Dimora abituale - Residenza - Condizioni .......................................................— Dimora abituale - Presunta dimora fittizia - Documentazione dimostrati-

va - È necessaria a fronte di possibili ricorsi ....................................................— Residenza di minore ad indirizzo diverso da quello dei genitori - È possi-

bile ....................................................................................................................— Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea - Iscrizione di

cittadini italiani e comunitari - Requisiti temporali ........................................— Modalità di accertamento della dimora abituale da parte delle forze di

Polizia ................................................................................................................

GIURISPRUDENZA

— Allontanamento breve dalla dimora abituale - Effetto irrilevante sulla re-sidenza - [Corte di Cassazione - 21 ottobre 1955, n. 3405] ...............................

— Dimora abituale del minore diversa da quella dell’esercente la potestà -Volontà di quest’ultimo o non opposizione - Elemento oggettivo e sogget-tivo - Individuazione della nuova residenza del minore - [Corte di Cassa-zione - 4 dicembre 1967, n. 2872] .....................................................................

— Elemento oggettivo ed elemento soggettivo - Necessità di entrambi per lafissazione della residenza. - [Corte di Cassazione - 17 gennaio 1972, n.126] ....................................................................................................................

— Incapacità d’intendere e di volere - Fissazione della residenza - È possibi-le - [Tribunale di Roma - 6 ottobre 1972] ..........................................................

— Iscrizione nel registro della popolazione residente - Necessità degli accer-tamenti atti a denotare la destinazione di quel luogo quale dimora abitua-le nel tempo - [Corte di Cassazione - Sez. I, 28 maggio 1979, n. 3075] ........

— Residenza dei coniugi - Diversità - È possibile - [Corte di Cassazione - 14aprile 1982, n. 2223] ..........................................................................................

— Obbligo di residenza dei dipendenti dello Stato - Violazione - Non com-porta l’irrogazione di sanzioni disciplinari - [Consiglio di Stato - Sez. III,17 aprile 1984, n. 590] .......................................................................................

— Residenza - Elemento oggettivo ed elemento soggettivo. - [Corte di Cas-sazione - 14 marzo 1986, n. 1738] .....................................................................

— Residenza - Corrispondenza tra situazioni dichiarate e realtà dei fatti -[Corte di Cassazione - Sez. I; 8 novembre 1989, n. 4705] ................................

— Residenza - La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo - [TribunaleAmministrativo Regionale Della Basilicata - 22 maggio 1991, n. 71] .............

— Residenza dichiarata e situazione di fatto - Devono corrispondere ai finidell’iscrizione o della cancellazione anagrafica - [Tribunale Amministra-tivo Regionale del Piemonte - Sez. I, 24 giugno 1991, n. 320] ..........................

— Dichiarazione di residenza – Attiva il potere dell’ufficiale d’anagrafe diordinare gli accertamenti necessari a verificare la dichiarazione medesi-

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ma - [Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte; Sez. I - 24 giu-gno 1991, n. 320] ................................................................................................

— Residenza del minore - Dimora abituale - Competenze territoriale del giu-dice interessato ad emettere provvedimenti di tutela - [Tribunale per iminorenni di Roma - 16 novembre 1992] .........................................................

— Residenza e domicilio - Corrispondono se non diversamente risulti - [Tri-bunale Amministrativo Regionale della Sardegna - 7 luglio 1994, n. 1072].

— Residenza e dimora effettiva - Competenza del legislatore provinciale inmateria faunistica - [Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino AltoAdige - Sez. Trento, 4 giugno 1995, n. 210] .......................................................

— Residenza - Corrispondenza tra situazione di fatto e situazione di diritto- [Corte di Cassazione - 22 luglio 1995, n. 8049] ...............................................

— Residenza - Elemento oggettivo ed elemento soggettivo - [Tribunale Am-ministrativo Regionale della Valle Aosta - 20 novembre 1995, n. 172] ............

— Abitualità della dimora - Residenza - Allentamento temporaneo - Irrile-vanza - [Consiglio Stato - Sez. V, 7 marzo 1997, n. 206] ...................................

— Sentenze in materia civile e commerciale - Convenzione italo-francese -Concetto di residenza - Carattere di serietà e definitività - [Corte di Cassa-zione - Sez. I, 25 luglio 1997, n. 6975] ...............................................................

— Residenza - Dimora e domicilio - [Cassazione Civile - Sez. I, 10 novembre1997, n. 11037] ...................................................................................................

— Provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale - Tribunaleterritorialmente competente - Residenza del minore - [Cassazione civile -Sez. I; 15 febbraio 1999, n. 1238] ......................................................................

— Erp - Residenza - Diritto - [Corte Conti - Sez. contr., 3 marzo 1999, n. 14].— Abitualità della dimora - Iscrizione in AIRE - Saltuarietà delle presenza

sul territorio nazionale - [Consiglio di Stato, sez. I, 26 maggio 1999, n.869/9] .................................................................................................................

— Notificazione in materia civile - Notificazione alla residenza, dimora, do-micilio - [Cassazione civile - Sez. II; 20 luglio 1999, n. 7763] ...........................

— Abitualità della dimora - Iscrizione anagrafica - [Tribunale Amministrati-vo Regionale della Valle d’Aosta, 24 settembre 1996, n. 149] ...........................

— Notificazione in materia civile - Notificazione a persona di residenza, di-mora e domicilio sconosciuti - [Cassazione civile - Sez. I; 19 gennaio 2000,n. 540] ................................................................................................................

— Notificazione in materia civile - Notificazione alla residenza, dimora, do-micilio - [Cassazione civile - Sez. I; 7 febbraio 2000, n. 1331] ..........................

— Domicilio, residenza e dimora - Residenza - Trasferimento - [Cassazionecivile - Sez. I, 21 gennaio 2000, n. 662 in «Giust. civ. Mass.» 2000, 110 e«Dir. e prat. soc.», 2000, f. 6, 71] ........................................................................

— Domicilio, residenza e dimora - Domicilio eletto - Carattere esclusivo -Insussistenza - Indirizzo della parte - Rilevanza - Notificazione in mate-ria civile - Notificazione alle persone giuridiche - Sede legale e sede effet-tiva - Consegna dell’atto a persona presente nella sede effettiva - Presun-zione di adibizione alla ricezione dell’atto - [Corte di Cassazione - Sez. II;23 gennaio 2001, n. 904; Pres. Garofalo; Est. Mazziotti Di Celso; P.M.Uccella] ..............................................................................................................

— Domicilio, residenza e dimora - Residenza trasferimento - [Cassazione

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SOMMARIO

civile - Sez. I; 21 gennaio 2000, n. 662 in «Giust. civ. Mass.», 2000, 110].— Enti pubblici - Personale degli enti pubblici - E.N.E.A. - Trasferimento del

personale per esigenze di servizio - Necessità di cambiamento della di-mora abituale - Facoltà di risolvere il rapporto di impiego - Condizione -[Consiglio Stato - Sez. VI; 4 aprile 2000, n. 1946, in «Foro amm.», 2000,1346 (s.m.)] ........................................................................................................

— Competenza civile - Regolamento di competenza - Provvedimenti impu-gnabili - Azione per far valere un diritto previsto da D.Lg. n. 50 del 1992 -Competenza territoriale da attribuire inderogabilmente al giudice del luogodi residenza o domicilio dell’attore - [Cassazione civile - Sez. III, 1 dicem-bre 2000, n. 15367, in «Giust. civ. Mass.», 2000, 2522] ....................................

— Notificazione - Luogo della notificazione - Criterio - Individuazione - Ri-sultanze anagrafiche - Rilevanza - Limite - [Corte di Cassazione - 19 apri-le 2002, n. 5713; Sez. I; Pres. De Musis; Rel. Spirito; P.M. Golia] ....................

— Domanda di residenza - Reiezione della domanda in seguito ad accerta-menti - Abitualità della dimora - Trova riscontro principalmente nellavolontà dell’interessato - [Tribunale amministrativo regionale delle Mar-che - 6 agosto 2003] ...........................................................................................

— Notificazione - Materia civile - Notificazione: nella residenza, domicilio odimora - Risultanze anagrafiche - Mero valore presuntivo circa il luogo diresidenza - [Cassazione civile - Sez. III 17 febbraio 2005, n. 3262 in Fonte:«Guida al Diritto», 2005, 14, 82] .......................................................................

Cap. 3 - Famiglie e convivenze ....................................................................................

NORMATIVA ..............................................................................................................

— R.D. 16 marzo 1942 (estratto) - Approvazione del testo del codice civile

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................— Ministero dell’Interno - Circolare 20 aprile 1984, n. 11 - Anagrafe della

popolazione residente - Richieste di scissione della famiglia anagrafica— ISTAT - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Riunificazione di nuclei familiari ............— ISTAT - Nota (s.d.) n. 5327 (1995) - Famiglia anagrafica ..............................— Ministero dell’Interno - Circolare 15 marzo 1995, n. 5(95) - Famiglia

anagrafica - Art. 4 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223 .............................................— Prefettura di Pavia - Nota 6 giugno 1996, n. 3906 - Famiglia anagrafica— Prefettura di Modena - Nota data 26 aprile 2005 prot. 20/2004 - Famiglia

anagrafica - Concetto ...................................................................................

QUESITI ....................................................................................................................

— Famiglia anagrafica formata da una sola persona - Detta persona è mi-norenne - Indicazione, nell’apposito spazio della scheda di famiglia, delcognome e del nome del tutore o del curatore o della persona che co-munque esercita la potestà genitoriale .........................................................

— Famiglia anagrafica - Due persone non legate tra loro da alcun vincolodi parentela o affetto - Possono formare due famiglie anagraficamentedistinte ...........................................................................................................

— Unità immobiliare divisa in due - Ingresso unico - Promiscuità di servizi- Irrilevanza ai fini anagrafici - Scissione di famiglia anagrafica - Situa-zione immutata – Inammissibilità ................................................................

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SOMMARIO

— Scheda di famiglia - Intestatario della scheda - Richiesta di cambiamen-to - Casi previsti dal regolamento anagrafico - Deroghe - Inammissibili-tà ....................................................................................................................

— Famiglia anagrafica - Genitori e figli minori - Famiglia anagrafica com-posta da minorenni - Ammissibilità .............................................................

— Quesito posto dal Comune di Pianoro (Bologna) all’Istat in data 6 ago-sto 1993 avente per oggetto: «Riunificazione dei nuclei familiari» e rela-tiva risposta ...................................................................................................

— Profughi - Ospitati in una ex caserma militare - Non si determina unaconvivenza anagrafica - Possibilità di individuare i nuclei familiari equindi le famiglie anagrafiche ......................................................................

— Famiglia anagrafica - Rilevanza della «coabitazione» - Ristrutturazionedi alloggi contigui con possibilità di comunicazione - Coabitazione -Deve essere riferita ad alloggi completamente autonomi ed indipenden-ti .....................................................................................................................

— Nucleo familiare - Scissione del nucleo per gravi motivi riguardanti l’in-teresse dell’intestatario della scheda di famiglia - Deroga all’art. 4 delD.P.R. n. 223/1989 - Impossibilità .................................................................

— Art. 4 regolamento di esecuzione della legge anagrafica - «Persone lega-te da vincoli affettivi» - Portata di tale disposizione - Dichiarazione diconviventi riguardanti la «non esistenza di vincoli affettivi» per ottene-re due famiglie anagrafiche distinte - Difficoltà degli accertamenti co-munque da effettuarsi - Osservazioni ...........................................................

— Aggiornamento anagrafico - Atto di matrimonio contratto in Maroccotra due marocchini presentato per aggiornare appunto l’Anagrafe - Vali-dità agli effetti civili in Marocco attestata dall’Autorità consolare delMarocco in Italia - Dubbi sulla conformità all’ordine pubblico - Sugge-rimenti ..........................................................................................................

— Famiglia anagrafica - Medesimo indirizzo, unico stato di famiglia .............— Conviventi con figlio - Scissione di famiglia anagrafica - Impossibilità— Scissione di famiglia anagrafica - Coniugi coabitanti - Separazione le-

gale - Permane la situazione di coniugio - Impossibilità della scissione.— Famiglia anagrafica - Il vincolo affettivo deve essere dichiarato dagli

interessati e può riguardare anche persone dello stesso sesso .....................— La sussistenza dei vincoli affettivi ai fini della costituzione di una fami-

glia anagrafica tra persone coabitanti ma non legate da altre relazioni,va espressamente dichiarata dagli interessati ..............................................

— Separazione di famiglia - Abitazione abusiva - Non rileva anagrafica-mente .............................................................................................................

— L’anagrafe del minore anche solo è esattamente uguale a quella di qual-siasi adulto ....................................................................................................

— Famiglia anagrafica composta da minori - Nulla osta .................................— Responsabili dichiarazioni anagrafiche e obbligo di comunicazione di

avvio e conclusione del procedimento - Individuazione dei soggetti cuispetta rispettivamente l’obbligo e il diritto ...................................................

GIURISPRUDENZA ......................................................................................................

— Famiglia anagrafica e famiglia nucleare - [Consiglio Di Stato - Sez. V, 4maggio 1994, n. 770] .....................................................................................

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SOMMARIO

— Convivente – Stabile convivenza - Famiglia anagrafica - [Consiglio diStato, sez. consultiva atti normativi, 22 febbraio 1999, n. 28/99, Reper-torio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] ................................................

— Definizione di famiglia anagrafica - [Consiglio di Stato, sez. consultivaatti normativi, 22 febbraio-1999, n. 28/99, Repertorio del Foro Italiano,Zanichelli, Ed. 2003] ......................................................................................

— Famiglia - Composizione agli effetti anagrafici - Art. 4 D.P.R. n. 223 del1989 - Concetto generale - Esclusione - [Consiglio di stato - Sez. V; 13giugno 2006, n. 3484] .....................................................................................

Cap. 4 - Iscrizioni e cancellazioni ..............................................................................

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................

— ISTAT - Nota 24 luglio 1972, n. 18297 - Schedario anagrafico - Indica-zione dello stato civile per le persone il cui matrimonio è stato scioltocon sentenza ..................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 7 giugno 1978, n. 15.900. 1.2.11/2. -Tenuta delle anagrafi della popolazione residente ........................................

— Consiglio di Stato (Sez. I) - Parere 26 gennaio 1979, n. 539/78 - Iscrizio-ne anagrafica - Ricorsi ...................................................................................

— ISTAT - Circolare 18 luglio 1983, n. 47 - Iscrizioni anagrafiche conprovenienza dall’estero .................................................................................

— ISTAT - Nota 7 agosto 1984, n. 17262 - Tutela del segreto sulle adozionidei minori ......................................................................................................

— Tribunale per i minori di Venezia - Circolare 15 febbraio 1985, n. 9 -Affidamento preadottivo e adozione di minorenni - Legge 4 maggio 1983,n. 184 ..............................................................................................................

— ISTAT - Circolare 5 aprile 1990, n. 21 - Applicazione delle disposizionidel regolamento anagrafico approvato con DPR n. 223 del 30 maggio1989 ................................................................................................................

— ISTAT - Circolare 12 marzo 1985, n. 6061 - Iscrizione anagrafica di figlidi ignoti ..........................................................................................................

— Circolare Ministero dell’interno 5 luglio 1985 n. 4 - Problema dei noma-di ....................................................................................................................

— Procura della Repubblica di Modena - Nota 19 marzo 1986, n. 50 - Iscri-zione anagrafica di bambino straniero in affidamento preadottivo a ge-nitori italiani ..................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 25 maggio 1987, n. 6 - Disciplina del-l’adozione e dell’affidamento dei minori e ordinamento delle anagrafidella popolazione Istruzioni agli ufficiali d’anagrafe ...................................

— Tribunale per i Minorenni di Bari - Circolare 10 ottobre 1988 (s.n.) -Iscrizione anagrafica minori .........................................................................

— Ministero dell’Interno - Telegramma 28 gennaio 1989, n. 2802/EUR -Dichiarazioni di trasferimento di residenza all’estero o di temporaneadimora all’estero ............................................................................................

— ISTAT - Nota (s.d.) (s.n.) (1993) - Famiglia che nel corso dell’anno avreb-be pari elementi di dimora in due Comuni ...................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 22 febbraio 1993, n. 1 - Definizione

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SOMMARIO

pratiche migratorie .......................................................................................— ISTAT - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Iscrizione anagrafica di persone senza

fissa dimora ...................................................................................................— ISTAT - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Trasferimento di residenza di una fa-

miglia un cui componente sia assente perchè detenuto ...............................— ISTAT - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Adozione di bambini stranieri - Adem-

pimenti anagrafici e di stato civile.— Ministero dell’Interno - Circolare 29 maggio 1995, n. 8 - Precisazioni

sull’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, di cittadini ita-liani (G.U. 19 giugno 1995, n. 141) ................................................................

— Ministero di Grazia e Giustizia - Nota 12 settembre 1995, n. 1/55/F.G./1(87)1185 - Adozione di minore straniero con provvedimento dell’auto-rità straniera - Indicazione delle generalità in attesa del provvedimentodel Tribunale per i minorenni.

— Ministero dell’Interno - Circolare 15 gennaio 1997, n. 2 - Anagrafe dellapopolazione residente - iscrizione - apposizione di condizioni - inam-missibilità (G.U. 4 marzo 1997, n. 52).

— Prefettura di Ferrara - Circolare 24 maggio 1997, n. 10361/97 2° Settore- Registrazione dei nomi di cittadini e cittadine tedeschi all’anagrafe esulle carte d’identità.

— Ministero dell’Interno - Circolare 23 novembre 2002, n. 28 - Iscrizioneanagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita, per il ricono-scimento della cittadinanza italiana.

— Ministero dell’Interno - Circolare 24 febbraio 2003 prot. K. 28.111 - Pro-blematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana.

Quesiti ....................................................................................................................

— Iscrizione anagrafica di persone provenienti dall’Argentina - Sedicentiitaliane - Autocertificazione attestante la cittadinanza italiana - Non suf-ficiente - Necessità di chiedere informazioni ai Consoli d’Italia - Tra-scrizione di atti - È possibile .........................................................................

— La cancellazione anagrafica per irreperibilità - Requisiti e condizioni ...— Cancellazione per irreperibilità - Da quando decorre - Comunicazione

al Prefetto delle persone irreperibili - Deve essere fatta entro trenta giornidalla cancellazione ........................................................................................

— Persona non censita - Si rileva come dimorante nell’accertamento fina-lizzato alla sua cancellazione per irreperibilità - Come regolarizzare gliatti di anagrafe - Persona residente dichiaratasi al Censimento tempo-raneamente presente - Come procedere dopo gli accertamenti del caso.

— Donna coniugata trasferitasi in altro Comune - Figli minorenni rimasticon il marito nel precedente Comune - Accertamenti - Se il trasferimen-to della donna è veridico ed effettivo, la pratica di trasferimento è nor-male a prescindere dalla separazione legale .................................................

— L’iscrizione anagrafica delle persone ricoverate in istituti di cura - Art. 8del regolamento anagrafico - Deroghe .........................................................

— Cittadina argentina con due figli minori nati in Argentina da precedentematrimonio - Mancato rilascio del permesso di soggiorno per i due figlia causa della mancata autorizzazione da parte del padre residente inArgentina - Impossibilità di iscriverli in anagrafe - Autorizzazione inter-

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13

SOMMARIO

venuta - Come procedere ...............................................................................— Dichiarazione di occupare un appartamento - L’occupazione deve esse-

re effettiva ......................................................................................................— Richiesta di cancellazione anagrafica per emigrazione all’estero - Per-

manenza della famiglia nel Comune di residenza - Continuità dell’attivi-tà professionale nel Comune stesso - Ripetuti viaggi e soggiorni all’este-ro - Irrilevanza ...............................................................................................

— Ordinanza di sgombero - Cancellazione o modifica della posizione ana-grafica - Modalità ..........................................................................................

— Cittadina iscritta in anagrafe - Cambio indirizzo per motivi contingentie temporanei - Non deve essere modificata la sua posizione anagrafica.

— Abbandono della dimora abituale - Cancellazione - Motivazione - Proce-dura ................................................................................................................

— Cancellazione anagrafica di famiglia per emigrazione in altro Comune -Il figlio minore non risulta avere la dimora abituale in quel Comune -Comportamento dell’ufficiale d’anagrafe del Comune di emigrazione inrelazione agli adempimenti previsti dalla legge ............................................

— Procedura di cancellazione per irreperibilità ...............................................— Cancellazione per irreperibilità - Obbligo di comunicazione di avvio del

procedimento e di notifica della cancellazione .............................................— Procedimenti di cancellazione per irreperibilità - Devono essere «chiu-

si» se delle persone interessate si hanno notizie ...........................................— Cancellazione per irreperibilità - Modalità e ... cautele!— Procedimento di cancellazione per irreperibilità - Fino a quando il citta-

dino non è cancellato la sua posizione anagrafica è regolare - Rilascioobbligatorio dei documenti e non «condizionati» ........................................

— Cancellazione per irreperibilità - Necessità che l’irreperibilità perduriininterrottamente da almeno un anno - Non necessità di effettuare ac-certamenti per almeno un anno ....................................................................

— Cancellazione per irreperibilità - Ricomparsa in altro Comune in dataantecedente la cancellazione - Annullamento della pratica di cancella-zione - Ripristino degli atti anagrafici ...........................................................

— Cancellazione per irreperibilità accertata - Richiesta dell’interessato edi terza persona di ripristino della posizione anagrafica antecedente -Impossibilità ..................................................................................................

— Trasferimento di residenza di un minore a seguito di adozione ...................— Emigrazione all’estero di cittadino italiano - Mancanza di richiesta con-

solare di iscrizione AIRE - Cancellazione per irreperibilità .........................— Avviso alla persona irreperibile .....................................................................— Irreperibilità di un componente e segnalazione dell’intestatario del fo-

glio di famiglia ..............................................................................................— Posizione anagrafica di cittadino residente in Comune di x, ma abitual-

mente dimorante in istituto di cura ..............................................................— Iscrizione anagrafica di persona in soggiorno obbligato ..............................— Accertamento della dimora abituale - Provvedimento d’ufficio ...................— Iscrizione anagrafica di minore in affidamento - Diritto all’iscrizione

nella famiglia affidataria - Modalità e limiti .................................................— Ufficiale d’anagrafe - Competenze e responsabilità - Iscrizione anagrafica

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SOMMARIO

- Dimora abituale ed elemento soggettivo - Inapposizione di ulterioricondizioni ....................................................................................................

— Iscrizione anagrafica - Decorrenza - Procedimento .....................................— Doppia iscrizione anagrafica - Procedura ....................................................— Iscrizione di senza fissa dimora ...................................................................— Iscrizione di persona senza fissa dimora - Necessità di indicare e forni-

re gli elementi necessari ad accertare il domicilio - In alternativa Comu-ne competente: quello di nascita ...................................................................

— Persone senza fissa dimora: le nuove regole non si applicano a coloroche sono già iscritti .......................................................................................

— Revoca e annullamento di un provvedimento anagrafico - Competenza,modalità e limiti ............................................................................................

— Posizioni anagrafiche «multiple» .................................................................— Iscrizione anagrafica colf e badanti ..............................................................

GIURISPRUDENZA ....................................................................................................

— Disciplina dei trasferimenti della residenza - validità tra comuni italiani- Non validità nei confronti delle autorità straniere - [Corte Di Cassazio-ne Penale - 26 aprile 1976] .............................................................................

— Omesso cambio di residenza da parte di un coniuge in separazione difatto - Fini giudiziari - Irrilevanza - [Corte Di Cassazione - 9 maggio1977, n. 1784] ................................................................................................

— Istanza di iscrizione anagrafica - Mancanza dei requisiti - Diniego - Le-gittimità - [Corte Di Cassazione - 28 maggio 1979, n. 3075] .........................

— Cittadino straniero nato in Italia - Domanda di cancellazione dal regi-stro anagrafico italiano - Inammissibilità - [Corte d’Appello di Roma -18 giugno 1979] .............................................................................................

— Figli minori - A settimane alterne presso i genitori separati - Dupliceiscrizione anagrafica - [Tribunale Di Reggio Calabria - 26 marzo 1982]

— Iscrizione e cancellazione anagrafica - Controversie - Competenza delgiudice ordinario - [Consiglio Di Stato - Sez. IV, 16 gennaio 1990, n. 14]

— Iscrizione e cancellazione anagrafica - Controversie - Competenza delgiudice ordinario - [Consiglio di Stato - Sez. IV, sent. n. 14 del 18 genna-io 1990, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] ........................

— Iscrizione nel registro anagrafica della popolazione residente - Non abi-tualità della dimora - Falso ideologico - [Corte di Cassazione Penale - 9ottobre 1991] .................................................................................................

— Iscrizione d’ufficio del registro anagrafico - Assenza di elementi incon-trovertibili a giustificazione della mutazione - Illegittimità - [TribunaleAmministrativo Regionale Della Campania (Salerno) - 11 marzo 1993,n. 202] ...........................................................................................................

— Controversie in materia di iscrizioni e cancellazioni anagrafiche - Com-petenza del giudice ordinario - [Tribunale Regionale Di Giustizia Am-ministrativa di Trento - 8 settembre 1994, n. 363; Pres. Michelotti; Est.Petruzzelli] ....................................................................................................

— Iscrizione e cancellazione anagrafica - Competenza del giudice ammi-nistrativo alla conoscenza delle controversie - [Tribunale Amministrati-vo Regionale della Valle D’Aosta - 17 luglio 1995, n. 172] .............................

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SOMMARIO

— Iscrizione e cancellazione anagrafica - Competenza del giudice ammini-strativo - Inammissibilità - [T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 6 lu-glio 1996, n. 597, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003]

— Impossibilità della notificazione di atti ai sensi dell’art. 157 c.p.p. - Can-cellazione anagrafica per irreperibilità - Sufficienza - [Cass., Sez. III, 8maggio 1996, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] ...............

— Iscrizioni anagrafiche - Competenza del giudice ordinario - [TribunaleAmministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, 12 ottobre 2000, n.766, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003] ..............................

— Cancellazione anagrafica - Competenza dell’ufficiale d’anagrafe - Re-sponsabilità - Obblighi - [Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 10177 del 26luglio 2001, Ministero dell’Interno c. Ietto, Repertorio del Foro Italiano,Zanichelli, Ed. 2003] ......................................................................................

— Iscrizione anagrafica - Necessità di una approfondita indagine per ac-clarare l’effettiva volontà di stabilire la dimora in un Comune - Assenzatransitoria - Può avvalorare anzichè smentire la stessa effettiva volontà- [Consiglio di Stato - Sez. VI 14 giugno 2005, n. 5816] .................................

Cap. 5 - Certificazioni anagrafiche ............................................................................

NORMATIVA ...............................................................................................................— L. 31 ottobre 1955, n. 1064 (estratto) - Disposizioni relative alle genera-

lità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all’ordinamento dellostato civile («G.U.» 19 novembre 1955, n. 267) ..............................................

— D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432 (estratto) - Regolamento di attuazione del-la legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle gene-ralità in estratti, atti e documenti e modificazioni all’ordinamento dellostato civile («G.U.» 24 giugno 1957, n. 156) ..................................................

— L. 4 maggio 1983, n. 184 (estratto) - Disciplina dell’adozione e dell’affi-damento dei minori («G.U.» 17 maggio 1983, n. 133, S.O.) ..........................

— L. 15 febbraio 1989, n. 54 - Norme sulla compilazione di documentirilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall’Italia ad altri Sta-ti in base al trattato di pace («G.U.» 22 febbraio 1989, n. 44) ........................

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................

— Circolare Ministero dell’Interno 25 gennaio 1961 n. K/21/6 - Rilascio dicertificati di cittadinanza a connazionali residenti all’estero .......................

— Ministero dell’Interno - Circolare 15 marzo 1978, n. MI.A.C. (78)4(2) -Rilascio notizie anagrafiche ..........................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 8 giugno 1978, n. (78)8(5) - Rilascionotizie anagrafiche ........................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 19 maggio 1984, n. 14 - Ricorsi avver-so il diniego del Sindaco al rilascio di certificati ed attestati - Competen-za a decidere ..................................................................................................

— Circolare Ministero dell’Interno 15 dicembre 1987 n. 14 - Certificazionianagrafiche e documenti di identità ai profughi giuliani .............................

— Ministero dell’Interno - Circolare 21 gennaio 1988, n. 1 - Rilascio notizieanagrafiche ....................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 27 febbraio 1991, n. 6 - Intestazione

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16

SOMMARIO

certificazioni anagrafiche ........................................................................— Ministero dell’Interno - Circolare 12 agosto 1992, n. 15(92) - Rilascio

certificati anagrafici ......................................................................................— Ministero dell’Interno - Circolare n. 9(93) - Certificazione della buona

condotta («G.U.» 3 agosto 1993, n. 180) ........................................................— Ministero di Grazia e Giustizia - Parere 7 dicembre 1993 - Condotta

specchiatissima e illibata (art. 17 R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578) edaccertamento d’ufficio del requisito della buona condotta (art. 10 legge15/68) .............................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Nota 28 ottobre 1995, n. 09505143-15100/2914 -Pubblicità sui certificati di stato civile e di anagrafe ....................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 12 gennaio 1996, n. 1(96) - Certificatidi stato civile e di anagrafe - Inserzione messaggi pubblicitari ....................

— Ministero dell’Interno - Risoluzione 3 aprile 1996 - Anagrafe - Richiestadati anagrafici ...............................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 23 luglio 1996, n. 11 - Anagrafe - Cer-tificazione dello stato di famiglia anagrafica (G.U. 5 settembre 1996, n.208) ................................................................................................................

— Prefettura di Vicenza - Circolare 29 ottobre 1996, n. 105 - Tutela dell’ob-bligo del segreto anagrafico riguardo a minori adottati o affidati a geni-tori adottivi ....................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 30 ottobre 1996, n. 559/C.17634.12982(23) - Requisiti dell’ottima condotta e della buona condotta. Sen-tenze numeri 440/1993 e 311/1996 della Corte costituzionale («G.U.» 26novembre 1996, n. 277) ..................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 20 gennaio 1997, n. 3 - Anagrafe - Pre-cisazioni sulla certificazione dello stato di famiglia anagrafica ...................

— INPS - Circolare 22 febbraio 1997, n. 40 - Assegno per il nucleo familia-re - Certificazione dello stato di famiglia ......................................................

— Ministero di Grazia e Giustizia - Circolare 15 gennaio 1998 - Validità deicertificati rilasciati dal casellario giudiziale .................................................

— Prefettura di Ferrara - Nota 29 giugno 1998, n. 11378/98/1° Settore -Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 2 L. 15/58 - Quesito ....

— Ministero dell’Interno - Circolare 1 dicembre 1998, n. 19 - Decreto legi-slativo 29 aprile 1998, n. 124, art. 4, comma primo - Chiarimenti inmateria di rilascio di certificazioni anagrafiche connesse alla definizio-ne di famiglia anagrafica ...............................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 22 giugno 1999 - D.P.R. 20 ottobre1998, n. 403 - Art. 5, comma 2 .......................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 1 luglio 1999, n. 559/C.17634.12982(23)- Requisiti dell’ottima condotta e della buona condotta - Sentenze nu-meri 440/1993 311/1996 della Corte Costituzionale .....................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 5 agosto 1999, n. 15 - Indicazione del-lo stato di nascita nei documenti d’identità dei cittadini italiani nati inComuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al trattato di pace e nellecertificazioni anagrafiche («G.U.» 8 settembre 1999, n. 211) .......................

— Ministero dell’Interno - Circolare 20 novembre 2001, n. 19 - Certifica-zioni anagrafiche e documenti di identità ai profughi giuliani ....................

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SOMMARIO

— Circolare Ministero dell’interno - Dip. per gli affari interni e territoriali6 marzo 2003 n. 10 prot.200300810/15600/7503 - Iscrizione nelle listeelettorali di cittadini italiani residenti all’estero. Certificato di cittadi-nanza .............................................................................................................

— Circolare Ministero dell’Interno 12 marzo 2003 - Certificazioni anagra-fiche riguardanti 1 minori adottati ...............................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 31 luglio 2007, n. 42 - Applicazionedella legge 15 febbraio 1989, n. 54, inerente «Norme sulla compilazionedi documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall’Ita-lia ad altri Stati in base al Trattato di Pace». Trasmissione dell’elenco deiComuni cessati o ceduti prima del Trattato di pace del 1947 .................

— Ministero dell’Interno - Dip. per gli affari interni e territoriali 31 maggio2010, n. 16 - Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesimembri del Consiglio d’Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957 -Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell’espatrio, ai minori dianni quindici .................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Dip. per gli affari interni e territoriali 8 giugno2010, n. 17 - Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesimembri del Consiglio d’Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957 -Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell’espatrio, ai minori dianni quindici .................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Dip. per gli affari interni e territoriali 1 luglio2010, n. 20 - Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesimembri del Consiglio d’Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957 -Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell’espatrio, ai minori dianni quindici .................................................................................................

QUESITI ..................................................................................................................

— Richiesta di conferma di indirizzi da parte di Uffici postali - Se l’ufficioagisce come ente privato, l’informazione anagrafica va rilasciata nellaforma del certificato - Diversamente è applicabile l’art. 34 del Regola-mento anagrafico - Osservazioni ..................................................................

— Richiesta dell’elenco dei nati in determinati periodi - Richiesta avanzatada scuola materna privata - Rifiuto - È legittimo - Motivazioni ...................

— Certificato di stato libero ad uso notarile - È soggetto all’imposta di bol-lo - Osservazioni ............................................................................................

— Padre residente in Italia, madre residente in Francia - Figlio nato inItalia - Iscrizione del figlio in anagrafe per nascita e non per un inesi-stente trasferimento dall’estero - Art. 7 del D.P.R. n. 223/1989 .....................

— Dichiarazioni anagrafiche - Invito all’interessato a dichiarare l’attualesituazione esistente - Verifica delle dichiarazioni secondo la proceduranormale - Assunzione dei provvedimenti anagrafici eventualmente an-che d’ufficio ...................................................................................................

— La certificazione anagrafica delle persone «presunte» irreperibili – Im-possibilità del diniego e dell’apposizione di condizioni ...............................

— Richiesta di informazioni, su istanza di privati, riguardanti la posizioneanagrafica di persone già iscritte nel registro della popolazione residen-te - Procedura prevista dall’art. 33 del D.P.R. n. 223/1989 .............................

— Generalità non presenti in archivio anagrafico - Rilascio di certificazio-

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SOMMARIO

ne - Esclusione ...............................................................................................— Certificazione di stato civile di cittadino romeno .........................................— Rilascio certificazioni anagrafiche - Esenzione dall’imposta dichiarata— Rilascio certificato di residenza a persona nei confronti della quale è in

corso l’istruttoria per cambio di indirizzo ....................................................— Certificazione storica ....................................................................................— Certificazione anagrafica - O di stato civile? ................................................— Certificato di esistenza in vita - Certificazione atipica - Rilascio possibi-

le a chiunque ne faccia richiesta ...................................................................— Rilascio certificazione anagrafica .................................................................— L’esenzione dall’imposta di bollo regolarmente esplicitata per iscritto

non è soggetta ad alcuna verifica da parte dell’ufficiale di anagrafe ............— Non esiste il certificato anagrafico di parentela ...........................................— Certificati di nascita da atti anagrafici - Modalità di cui all’art. 108 -

Possibilità - Esenzione fiscale .......................................................................— Certificazione anagrafica ad uso rottamazione - Imposta di bollo - È

dovuta ............................................................................................................— Rilascio certificato di emigrazione - Art. 33, comma 2, D.P.R. n. 223/

1989 - È possibile ...........................................................................................— Emigrazione - Rilascio certificati .................................................................— La esenzione dall’imposta di bollo è accordata sul dichiarato uso da

parte di qualunque richiedente, salvo ipotesi speciali ..................................— Rilascio di certificazione anagrafica - Criteri di individuazione dell’iden-

tità della persona di cui si richiede il certificato ...........................................— I certificati anagrafici rilasciati alle persone interessate ai fini della

richiesta di concessione della cittadinanza italiana non sono esentidall’imposta di bollo ......................................................................................

— Certificazione di maternità e paternità .........................................................— Attestato di dimora ........................................................................................— Certificato anagrafico richiesto da curatore fallimentare - Non risulta

esenzione dal bollo ........................................................................................— Certificazione della professione - Divieto - Possibile «visura» da parte di

una pubblica amministrazione .....................................................................— Rilascio certificazione storica .......................................................................— Rilascio dei certificati anagrafici «a chiunque ne faccia richiesta» - Non

necessita alcuna autorizzazione o consenso dell’interessato - Rilasciodel certificato di emigrazione a chiunque «previa motivata richiesta» -Disciplina sul bollo ........................................................................................

— Comune di nascita all’estero - Codici Istat e codici utilizzati dall’Agen-zia delle entrate - Mancanza assoluta di coordinamento - L’unica solu-zione possibile resta l’accordo fra le amministrazioni interessate ..............

— Indicazione nomi geografici .........................................................................— Attribuzione del codice fiscale: l’anagrafe comunale ha obblighi soltan-

to nei confronti dei neonati ...........................................................................

GIURISPRUDENZA ......................................................................................................

— Certificazioni anagrafiche - Prova - Semplice presunzione - [Corte DiCassazione (S.U.) - 23 marzo 1972, n. 892] ...................................................

— Certificazioni - Pluralità di nomi - [Corte d’Appello Salerno - 19 gennaio

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SOMMARIO

1989] ..............................................................................................................

Cap. 6 - Cittadini UE ....................................................................................................NORMATIVA ............................................................................................................

— D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 - Attuazione della direttiva 2004/38/CErelativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circola-re e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (G.U.27 marzo 2007, n. 72).

— L. 24 dicembre 2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (G.U. 28/12/2007 n. 285 S.O.).

— Decreto Ministero dell’Interno 28 aprile 2008 - Modalità di riparto ederogazione del contributo previsto dall’art. 2, comma 11, della legge 24dicembre 2007, n. 244, a favore dei Comuni per l’attuazione della diret-tiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decre-to legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 («G.U.» 16 maggio 2008, n. 114).

— Decreto Ministero dell’interno 3 settembre 2009 - Modalità di riparto ederogazione, per l’anno 2009, del contributo previsto dall’art. 2, comma11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni per l’attua-zione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(«G.U.» 23 settembre 2009, n. 221).

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................

— Ministero dell’Interno - Parere 9 gennaio 2004 - Iscrizione anagraficadei cittadini appartenenti all’Unione Europea ..............................................

— Ministero dell’Interno - Parere 31 marzo 2004 - Cittadini appartenentiall’Unione Europea - Applicazione dell’art. 7, comma 3 - D.P.R. n. 223/89 - Dichiarazione dimora abituale ...............................................................

— Parlamento europeo e Consiglio - Direttiva 2004/38/CE relativa al dirit-to dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggior-nare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il rego-lamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE ....................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 18 ottobre 2006 - Iscrizione anagrafi-ca cittadini comunitari. Applicazione direttiva del Consiglio e del Parla-mento dell’Unione Europea relativa al diritto dei cittadini dell’Unione dicircolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri2004/38/CE .....................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 19 dicembre 2006 - Visti d’ingressoper ricongiungimento familiare e familiare al seguito. Procedura di vali-dazione ..........................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 6 aprile 2007, n. 19 - Decreto legislati-vo n. 30, del 6 febbraio 2007, recante “ Attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativaal diritto dei cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e disoggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modificail regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/194/CEE, 75/34/CEE, 75/35 (CE), 90/364/CEE,

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SOMMARIO

90/365/CEE e 93/96/CEE ...............................................................................— Ministero dell’Interno - Circolare 10 aprile 2007, n. 400/C/2007/1409 -

Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante «Attuazione della di-rettiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei lorofamiliari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degliStati membri» ...............................................................................................

— Ministero della pubblica istruzione - Circolare 17 aprile 2007, n. DGRUE-RI/VI/I.3.b - Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadiniextracomunitari a seguito delle recenti Direttive emanate dal Ministerodell’Interno ....................................................................................................

— Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare 14 maggio 2007- Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30. Soggiorno in Italia dei citta-dini della U.E e dei loro familiari ..................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 18 luglio 2007, n. 39 - Decreto legisla-tivo 6 febbraio 2007 n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiornodei cittadini dell’Unione e dei loro familiari ................................................

— Ministero della Salute - Direttiva 3 agosto 2007 - Diritto di soggiornoper i cittadini comunitari - direttiva 38/2004 e D.Lgs. 3 febbraio 2007, n.30 ...................................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 8 agosto 2007, n. 45 - Decreto legislativon. 30/2007 - Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadinidell’Unione Europea .....................................................................................

— Agenzia delle Entrate - Risoluzione 4 ottobre 2007, n. 279/E - Istanza diinterpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell’Interno -Trattamento ai fini dell’imposta di bollo dell’attestato di iscrizione ana-grafica e dell’attestato di soggiorno permanente rilasciati ai cittadinicomunitari ed ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Statomembro dell’Unione Europea - Istanza presentata il 01/06/2007 - D.Lgs.n. 30 del 2007 .................................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 8 ottobre 2007, n. 54 - Applicazionedell’imposta di bollo sulle attestazioni rilasciate ai cittadini dell’UnioneEuropea ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007 ......................................

— Ministero dei Trasporti - Circolare 17 gennaio 2008, n. 203 - Decretolegislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - Soggiorno in Italia dei cittadini dellaU.E e dei loro familiari - Circolare prot. n. 44878 del 14 maggio 2007 .....

— Ministero della salute - Circolare 19 febbraio 2008 - Precisazioni con-cernenti l’assistenza sanitaria ai cittadini comunitari in Italia ....................

— Ministero dell’Interno - Circolare 30 aprile 2008 prot. 3413 - Monitorag-gio relativo all’applicazione, da parte dei comuni, del decreto legislativo6 febbraio 2007, n. 30, sul diritto dei soggiorno dei cittadini dell’UnioneEuropea. Ripartizione dei contributi di cui all’art. 2, c. 11, della legge 24dicembre 2007, n. 24 (legge finanziaria 2008) ..............................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 28 agosto 2008, n. 13 - Diritto di liberacircolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea. Determi-nazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno ai sensi del-l’art. 9 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 30/2007 ...............................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 28 novembre 2008, n. 17 - Monitorag-gio relativo all’applicazione, da parte dei comuni, del decreto legislativo

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SOMMARIO

6 febbraio 2007, n. 30, sul diritto di soggiorno dei cittadini dell’unioneeuropea. Ripartizione dei contributi ai comuni previsti dall’art. 2, C. 11,della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) .....................

— Ministero dell’Interno - Circolare 19 febbraio 2009, n. 7 - Diritto di libe-ra circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea - Deter-minazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, ai sensi del-l’art. 9, c. 3, lett. b), del D.Leg.vo n. 30/2007 .............................................

— Commissione Comunità Europee - Comunicato 2 luglio 2009, n. COM/2009/313 - Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della di-rettiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei lorofamiliari di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territoriodegli Stati membri .........................................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 21 luglio 2009, n. 18 - Direttiva n. 2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiaridi circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati mem-bri - Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea - Chia-rimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del citta-dino dell’Unione e sulla nozione di «risorse economiche sufficienti alsoggiorno» .....................................................................................................

QUESITI ....................................................................................................................

— Cittadina comunitaria - Iscrizione da altro Comune - Cognomi diversi -Soluzione .......................................................................................................

— La vivenza a carico del comunitario va dimostrata ....................................— Iscrizione anagrafica di familiare comunitario in qualità di discendente

diretto di età superiore ai 21 anni ..................................................................— Rilascio attestazione permanente a cittadina comunitaria - Requisiti ........— Iscrizione anagrafica di cittadino comunitario lavoratore autonomo .........— Iscrizione anagrafica e diritto al relativo attestato - I requisiti sono ne-

cessari qualora l’attestato sia richiesto .........................................................— Diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea .................................— Iscrizione anagrafica di cittadino comunitario ............................................— Nozione di familiare ......................................................................................— Iscrizione anagrafica di cittadina comunitaria madre di minore italia-

no: ha diritto all’iscrizione anagrafica e al rilascio dell’attestato .................— Iscrizione anagrafica di studente comunitario .............................................— Iscrizione anagrafica di cittadino dell’Unione munito di carta di sog-

giorno ancora valida - Non necessita di alcun requisito aggiuntivo .............— Cittadino comunitario - Iscrizione anagrafica per provenienza da altro

Comune - Non occorre il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007 - Condizioni per poter essere equiparato ad un «lavoratore» puressendo disoccupato .....................................................................................

— Cittadino comunitario: diritto all’attestazione di soggiorno permanente- serve solo il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno 5anni ................................................................................................................

— Iscrizione anagrafica di cittadina comunitaria madre di un minore ita-liano - I minori non seguono la residenza della madre, ma devono esse-re iscritti nel luogo di dimora abituale ..........................................................

— Iscrizione anagrafica di cittadino comunitario lavoratore autonomo:

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SOMMARIO

requisiti .........................................................................................................— Iscrizione di cittadina comunitaria lavoratrice con 4 anni di soggiorno

legale continuativo - Non ha diritto all’attestazione di soggiorno perma-nente ..............................................................................................................

— Iscrizione anagrafica cittadini stranieri familiari di cittadini comunita-ri .....................................................................................................................

— Iscrizione anagrafica di minore comunitaria in affidamento - Ai sensidella circolare n. 39/2007 è sufficiente il provvedimento di affidamentoo di adozione .................................................................................................

— Diritto all’attestazione di soggiorno permanente - Dimostrazione dei re-quisiti necessari .............................................................................................

— Iscrizione anagrafica di cittadini comunitari soci di cooperativa - Lavo-ratori subordinati o autonomi? ....................................................................

— Iscrizione anagrafica di cittadino extracomunitario familiare di cittadi-no comunitario - Si applicano le disposizioni della circolare del Mini-stero dell’Interno n. 19/2007 .........................................................................

— Iscrizione di cittadini dell’unione provenienti da altro Comune - Posses-so dei requisiti per l’iscrizione ......................................................................

— Cittadino comunitario in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma3 del D.Lgs. n. 30/2007: deve essere parificato al «lavoratore» .....................

— Regolarità del soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea ........................— Iscrizione anagrafica di minore straniero «presente» in Italia: non trova

applicazione la circolare n. 43/2007 in materia di ricongiungimento o dicoesione familiare - Iscrizione di cittadino extracomunitario familiareci cittadino dell’Unione Europea: si applica il D.Lgs. n. 30/2007 .................

— Iscrizione anagrafica di cittadino comunitario - Dichiarazione di pos-sesso di risorse economiche depositate in istituto di credito all’estero -Requisito idoneo ...........................................................................................

— Iscrizione anagrafica di minore straniero munito di provvedimento stra-niero di affidamento - Requisiti: risorse economiche sufficienti e assi-curazione sanitaria ........................................................................................

— Diritto di soggiorno permanente - Cittadina comunitaria in possesso dicarta di soggiorno di durata lievemente inferiore ai cinque anni - appli-cazione del principio comunitario di «proporzionalità» .............................

— Iscrizione di cittadino comunitario ai sensi dell’art. 7, comma 3, delD.Lgs. n. 30/2007 - Requisiti - Criteri per l’annullamento dell’iscrizioneillegittima ......................................................................................................

— Iscrizione anagrafica di cittadini comunitari lavoratori - È indispensa-bile che siano lavoratori «nello Stato» e cioè che lavorino in Italia ..............

— Cittadina comunitaria con contratto di lavoro che non prevede obblighicontributivi - Se il contratto è regolare ha diritto all’iscrizione anagrafi-ca ...................................................................................................................

— Reiscrizione cittadino dell’Unione Europea già cancellato per irreperi-bilità da altro Comune ..................................................................................

— Iscrizione anagrafica dalla madre rumena di un figlio minore ricono-sciuto anche dal padre rumeno - La madre che non lavora non è fami-liare nè del padre del bambino, nè del figlio - Necessità delle risorseeconomiche e dell’assicurazione sanitaria ai fini anagrafici ........................

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SOMMARIO

GIURISPRUDENZA ......................................................................................................

— Commissione di Giustizia Corte Europea, 9 gennaio 2007 n. C-1/2005 -Condizione di familiare a carico ...................................................................

— Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia. Sentenza 23 Luglio2008 n. 181/08 R.G.A.N.C. - Immigrazione, normativa comunitaria, cir-colare comunale, risorse economiche ..........................................................

Cap. 7 - Cittadini stranieri (extra UE) .........................................................................

NORMATIVA .............................................................................................................— L. 4 aprile 1977, n. 127 - Modifiche al decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 dicembre 1965, numero 1656, recante norme sulla circola-zione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E. ..............

— D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - Norme urgenti in materia di asilo politi-co, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolariz-zazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territo-rio dello Stato ................................................................................................

— D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernentila disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

— D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazio-ne del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immi-grazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1,comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ...................................................

— D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 - Regolamento concernente i compitidel Comitato per i minori stranieri, a norma dell’art. 33, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ..............................................................

— Ministro dell’Interno - Direttiva 1 marzo 2000 - Definizione dei mezzi disussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territoriodello Stato - Direttiva del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2000concernente la definizione dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed ilsoggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato ........................................

— D.M. 12 luglio 2000 - Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e deirequisiti per il loro ottenimento ....................................................................

— D.M. 18 dicembre 2000 - Modalità di comunicazione dei dati relativi aicittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni,gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competentiorgani centrali e periferici del Ministero dell’Interno, nonchè le modali-tà tecniche ed il termine per l’aggiornamento e la verifica delle posizionianagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popola-zione residente ...............................................................................................

— L. 28 maggio 2007, n. 68 - Disciplina dei soggiorni di breve durata deglistranieri per visite, affari, turismo e studio ..........................................

— Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 - Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lun-go periodo ......................................................................................................

— Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 - Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare ...............................

— Decreto Ministero dell’Interno 26 luglio 2007 - Modalità di presentazio-ne della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di

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SOMMARIO

breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 mag-gio 2007, n. 68 ................................................................................................

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 26 marzo 1991, n. 13(91) - Legge 28febbraio 1990, n. 39 - Art. 6. Permesso di soggiorno per motivi di turismoed iscrizione anagrafica degli stranieri. Problemi interpretativi ....................

— Ministero dell’Interno - Circolare 25 novembre 1992, n. 21 - Iscrizioneanagrafica degli stranieri .................................

— Ministero dell’Interno - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Iscrizione anagrafica -Titoli equipollenti al passaporto.

— Questura di Vicenza - Circolare 3 marzo 1995, n. A.4/95 - Permessi disoggiorno - Annotazioni e modifiche.

— Ministero dell’Interno - Nota 18 giugno 1996, n. 09601555/15100-376 -Accordo di Londra del 19 giugno 1951.

— Ministero dell’Interno – Circolare 7 maggio 1997, n. 27 - Legge 5 febbraio1992, n. 91 - Norme in materia di residenza legale nello Stato italiano peril cittadino straniero.

— Ministero dell’Interno Circolare 20 marzo 1998, n. 11/98 - Legge 6 marzo1998, n. 40 - Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione deglistranieri.

— Garante per la protezione dei dati personali – Parere 20 marzo 1999 -Ministero dell’interno - Parere sullo schema di decreto attuativo dell’arti-colo 15, comma 7, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - relativo alla discipli-na dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - 20 marzo2000.

— Ministero dell’Interno - Circolare 11 maggio 1999 - Decreto Legislativoconcernente le disposizioni correttive al Testo Unico sull’immigrazione.

— Ministero dell’interno - Circolare 23 dicembre 1999, n. 300/C/227729/12/207 - D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento di attuazione del testounico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero.

— Ministero dell’Interno - Circolare 22 marzo 2000, n. 300/C/2000 - Diretti-va del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000 concernente la definizionedei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri nelterritorio dello Stato.

— Ministero dell’Interno - Circolare 12 dicembre 2001, n. 300 - Carta disoggiorno per cittadini extracomunitari ex art. 9 D.L.vo 286/98.

— Ministero dell’Interno - Parere 30 giugno 2003 - Iscrizione cittadini stra-nieri. Circolare n. 28.

— Ministero dell’Interno - Circolare 25 luglio 2003, n. 20 - Iscrizione ana-grafica cittadini stranieri.

— Ministero dell’Interno - Parere 30 settembre 2003 - Documento di ricono-scimento di cittadini extracomunitari.

— Ministero dell’Interno - Parere 10 ottobre 2003 - Iscrizione anagrafica dicittadino straniero minorenne privo di documenti identificativi.

— Ministero dell’Interno - Parere 13 ottobre 2003 - Iscrizione di cittadinoextracomunitario in possesso del permesso di soggiorno.

— Ministero dell’Interno - Parere 2 dicembre 2003 - Iscrizione anagrafica

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SOMMARIO

cittadina cambogiana rifugiata.— Ministero dell’Interno - Circolare 12 luglio 2004, n. 32 - Parere del Consi-

glio di Stato - Sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 - Iscrizione anagraficadei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti.

— Ministero dell’Interno - Circolare 17 dicembre 2004, n. 400/A/2004/1244/ -Uscita e reingresso nel territorio nazionale. Quesito.

— Ministero dell’Interno - Circolare 22 dicembre 2004, n. 64 - Chiarimentiin merito alla corretta registrazione anagrafica dei cittadini filippini.

— Ministero dell’Interno - Circolare 11 gennaio 2005, n. 1 - Esatta indicazio-ne del luogo di nascita e della cittadinanza sui documenti di un cittadinonato in Kosovo.

— Ministero dell’Interno - Circolare 2 marzo 2005, n. 12 - Modifiche ed inte-grazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al DPR 31agosto 1999, n. 394.

— Ministero dell’Interno - Circolare 19 aprile 2005 - Iscrizione anagraficadetenuto straniero.

— Ministero dell’Interno - Circolare 26 aprile 2006, n. 13 - Chiarimenti inmerito alla corretta registrazione anagrafica delle cittadine tunisine.

— Ministero dell’Interno - Circolare 5 agosto 2006, n. 400/C/2006/40027 -Circolare che trascrive integralmente la direttiva del ministro sui dirittidello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

— Ministero dell’Interno - Direttiva 5 agosto 2006, n. 11050/M(8) - Gli stra-nieri potranno lasciare l’Italia e farvi regolare rientro con la ricevuta delladomanda di rinnovo.

— Ministero dell’Interno - Parere 5 settembre 2006 - Richiesta di iscrizioneanagrafica da parte di cittadino straniero.

— Ministero dell’Interno - Circolare 17 novembre 2006, n. 42 - Iscrizioneanagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell’ On. Sig. Mi-nistro dell’ Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo delpermesso di soggiorno.

— Ministro dell'Interno - Direttiva 7 dicembre 2006 - Minori stranieri nonaccompagnati richiedenti asilo

— Ministero dell'Interno - Dip., libertà civili e immigrazione - Circolare 20febbraio 2007 - Ricongiungimenti familiari - Requisito dell'idonità allog-giativa ex art. 29 comma 3, D.Lvo 286/98

— Ministero dell’Interno - Direttiva 21 febbraio 2007 - Abolizione del per-messo di soggiorno per i minori stranieri adottati o affidati.

— Ministero dell’Interno - Circolare 2 aprile 2007, n. 16 - Stranieri extraco-munitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permes-so di soggiorno.

— Ministero dell’Interno - Circolare 2 aprile 2007, n. 17 - Permesso di sog-giorno scaduto. Rilascio carta d’identità a cittadini stranieri in attesa del-la definizione delle procedure di rinnovo del relativo titolo.

— Ministero dell’Interno - Circolare 13 giugno 2007, n. 32 - Legge 28 maggio2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscri-zione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita.

— Ministero dell’Interno - Circolare 9 luglio 2007 prot. 17272/7 - Identifica-zione di migranti minorenni.

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SOMMARIO

— Ministero dell’Interno - Circolare 2 agosto 2007, n. 43 - Iscrizione in ana-grafe di stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familia-ri.

— Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare 14 settembre 2007prot. 84647.

— Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di primorilascio o di rinnovo - Direttive Ministro dell’Interno del 5 agosto 2006 e20 febbraio 2007- Rilascio documenti di guida e di circolazione.

— Ministero dell’Interno - Circolare 28 settembre 2007, n. 52 - Iscrizioneanagrafica per il riconoscimento della cittadinanza dei discendenti dicittadini italiani. Attuazione della legge n. 68/2007 sui permessi brevi.

— Ministero dell’Interno - Circolare 31 ottobre 2008, n. 14 - Riacquistodella cittadinanza italiana. Procedura di iscrizione anagrafica.

— Ministero dell’Interno - Circolare 28 novembre 2008, n. 16 - Iscrizioneanagrafica di cittadini egiziani e delle cittadine tunisine.

— Ministero dell’Interno - Circolare 17 febbraio 2009, n. 738 - Nulla osta alricongiungimento familiare a favore di stranieri segnalati nel SIS.

— Ministero dell’Interno - Circolare 3 marzo 2009, n. 1125 - Procedimentidi nulla osta al ricongiungimento familiare - Protocolli di intesa con iComuni. Modifica della procedura.

— Ministero dell’Interno - Circolare 11 marzo 2009, n. 1280 - Istanza diconversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di sog-giorno per lavoro. Art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 394/99 - (Regolamentoal Testo Unico per l’Immigrazione).

— Ministero dell’interno - Dip. pubblica sicurezza - Telegramma 11 marzo2009, n. 1439 prot. 400/A/2009/14.201 - Uscita dal territorio nazionaledegli stranieri regolarmente presenti che hanno richiesto il rinnovo deltitolo di soggiorno ovvero il primo rilascio del permesso di soggiornoper lavoro subordinato, per lavoro autonomo o ricongiungimento fami-liare - modalità di attraversamento delle frontiere esterne italiane.

— Ministero dell’Interno - Circolare 19 maggio 2009, n. 2497 - Istanze dinulla osta di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del TestoUnico immigrazione presentate su modello cartaceo.

— Ministero dell’Interno - Circolare 25 giugno 2009, n. 3163 - Istanze dinulla osta per ricerca scientifica ai sensi dell’articolo 27 ter D.Lgs. n.28619.

— Ministero dell’interno - Circolare 9 luglio 2009, n. 15/2009 - D.P.R. n. 79del 5 maggio 2009 recante «Regolamento concernente disposizioni inmateria di anagrafe e stato civile».

— Ministero dell’Interno - Circolare 7 agosto 2009, n. 19. Legge 15 luglio2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» -Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.

— Ministero dell’Interno - Dir. Centrale Politiche immigrazione - Circolare24 agosto 2009, n. 5234 - Permesso di soggiorno CE per soggiornanti dilungo periodo allo straniero cui è riconosciuto lo status di rifugiato.

— Ministero dell’Interno - Circolare 27 agosto 2009, n. 4820 - Legge 15luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubbli-ca.

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SOMMARIO

— Ministero dell’Interno - Dip. libertà civili e immigrazione - Circolare 18novembre 2009, n. 7170 - Legge 15 luglio 2009, n. 94, «Disposizioni inmateria di sicurezza pubblica».

— Ministero dell’Interno - Circolare 15 aprile 2010, n. 12 - Cittadini egizia-ni. Indicazione delle generalità relative al nome e cognome.

QUESITI ....................................................................................................................

— Dichiarazione di ospitalità in Italia nell’interesse di parenti o conoscentistranieri - Autenticazione della firma - Copia di un documento di identitàdel dichiarante in vece e luogo dell’autenticazione della firma - Possibili-tà.

— Art. 15 del D.P.R. 394/99 - Applicazione - Inconvenienti e disparità - Sonopiù apparenti che reali - Precisazioni conseguenziali.

— Iscrizione anagrafica di minore straniero - Con quale nome deve essereiscritto - Dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento di adozio-ne straniero da parte del Tribunale per i minorenni - Conseguenze.

— Matrimonio di marocchino «autorizzato alla poligamia» - Contrarietà al-l’ordine pubblico italiano - Iscrizione della donna in anagrafe come con-vivente - Nascita di un figlio - Non può essere ritenuto legittimo, bensìnaturale.

— Cittadino straniero iscritto nell’A.P.R. - All’indirizzo non risulta reperibileda un anno - Cancellazione - Previo accertamento - Risulta che a finesettimana rientra nella sua abitazione all’estero - Cancellazione per tra-sferimento all’estero - Disposizioni ISTAT a commento dell’art. 11 del Re-golamento anagrafico.

— Cittadino straniero iscritto in anagrafe allontanatosi dall’Italia da oltreun anno - Accertamenti - Rientro definitivo all’estero - Cancellazione dal-l’anagrafe per trasferimento all’estero.

— Cittadina albanese - Dichiarazione del ritorno in patria del convivente -Accertamenti - Rispondenza della dichiarazione al vero - Cancellazionedel convivente per trasferimento all’estero.

— Cittadino extracomunitario residente in un determinato Comune - Espul-sione dal territorio nazionale mediante decreto - Cancellazione anagrafi-ca - Procedura.

— Diritto di soggiorno per stranieri nati in Italia - Non sussiste - Iscrizioneanagrafica di bambini stranieri nati in Italia - Procedura.

— Iscrizione in anagrafe di cittadino extracomunitario - Mancanza del gior-no e del mese di nascita - Compimento dell’età - Al 1° gennaio di ognianno - Dichiarazione sostitutiva - Non rituale - Osservazioni.

— Doppia iscrizione di cittadina straniera nelle anagrafi dei Comuni di A. edi P. - Cancellazione da parte del Comune di P. - Utilizzazione del Mod.APR/4 indicando i motivi della cancellazione al Comune di A. - Decorren-za della cancellazione.

— Cittadina straniera priva di permesso di soggiorno - Matrimonio con cit-tadino italiano - Arrivo della donna in Italia, senza visto d’ingresso sulpassaporto - Iscrizione in anagrafe - Inammissibilità - Incombenze del-l’ufficiale di anagrafe.

— Profughi jugoslavi - Ospitati in una ex caserma militare - Non si determi-na una convivenza anagrafica - Possibilità di individuare i nuclei familia-

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SOMMARIO

ri e quindi le famiglie anagrafiche.— Minori profughi dalla Jugoslavia - Padre croato - Madre italiana passata a seconde

nozze con cittadino italiano residente in Italia - Iscrizione dei minori - Stato di fatto -Legittimità - Cittadinanza italiana dei minori.

— Cittadino straniero - Iscrizione anagrafica effettuata - Successivo accertamento del-l’assenza del permesso di soggiorno - Nullità della iscrizione - Ripristino della prece-dente posizione - Ordinanza dell’ufficiale d’anagrafe.

— Iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri - Produzione della ricevuta della documen-tazione e della richiesta del permesso di soggiorno - Iscrizione possibile - Conformedisposizione della Prefettura di Venezia - Ritualità - Come appianare le eventuali diffi-coltà.

— Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri nati in Italia - Permesso di soggiorno - Ne-cessità - Dubbi e perplessità.

— La composizione della famiglia anagrafica di cittadinanza straniera - Documentazionenecessaria.

— Il solo permesso di soggiorno non è titolo sufficiente all'iscrizione anagrafica del citta-dino straniero.

— Cancellazione di cittadino straniero per mancato rinnovo della dimora abituale.— Il decreto di espulsione notificato allo straniero, che non abbia presentato ricorso,

comporta la cancellazione anagrafica.— Cancellazione di cittadino straniero.— Cancellazione di cittadino marocchino detenuto.— Iscrizione anagrafica di cittadina statunitense - Dichiarazione di presenza - Tipologie e

natura.— Cittadino straniero in possesso della sola ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno.— Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.— Iscrizione anagrafica con permesso per ricongiungimento familiare.— Iscrizione anagrafica di cittadina straniera ai sensi della circolare del Ministero del-

l’Interno n. 16/2007 - Mancanza della ricevuta della domanda di rilascio del permessodi soggiorno - Principi generali e possibile soluzione.

— Relazioni di parentela ai fini dell’iscrizione anagrafica - Documentazione probante -Art. 14 del D.P.R. n. 223/1989 - Non derogabilità.

— Cittadino straniero nato in uno Stato che ha cambiato denominazione – Indicazioneanagrafica del luogo di nascita.

— Cognomi discordanti di cittadina straniera - Iscrizione in anagrafe - Possibili soluzioni.— Iscrizione anagrafica di un cittadino straniero con permesso di soggiorno rilasciato da

un altro stato europeo - Occorre la convalida della questura.— Documento d’identità di cittadino straniero ai fini dell’iscrizione anagrafica.— Iscrizione anagrafica in edificio privo dei requisiti di idoneità abitativa da parte di

stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno - Sussiste il diritto all’iscrizionealla sola condizione che sia accertato il requisito della dimora abituale.

— Iscrizione anagrafica di cittadino tunisino.— Certificato d’identità di cittadina straniera rilasciato dal Consolato straniero in Italia -

È da considerarsi equipollente al passaporto.— Iscrizione anagrafica di un cittadino straniero in possesso di regolare permesso di

soggiorno - Inefficacia di qualsiasi limitazione imposta dalla Questura in merito aldiritto all’iscrizione anagrafica.

— Iscrizione di cittadini comunitari in qualità di colf o badanti - Necessità del contratto

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29

SOMMARIO

di lavoro.— Il passaporto e la carta di soggiorno sono documenti necessari e sufficienti

per la iscrizione anagrafica.— Trascrizione di atto matrimonio di cittadino straniero ai sensi dell’art. 19

del D.P.R. n. 396/2000 - Legittima anche in caso di discordanza del datorelativo al Comune di nascita riportato sul passaporto (salvo che ciò siacausa di dubbio sull’identità della persona).

— Cittadino straniero - Iscrizione per provenienza da altro Comune -Permesso scaduto e domanda di rilascio di nuovo permesso di soggiorno- Legittimità dell’iscrizione.

— Iscrizione anagrafica di cittadino straniero maggiorenne adottato dacittadino italiano - Obbligatorietà del permesso di soggiorno.

— Permesso di soggiorno per «motivi umanitari» - È valido anche comedocumento sostitutivo del passaporto.

— Passaporto - Comune di nascita scritto in caratteri cirillici - Traduzioneconsolare.

GIURISPRUDENZA ......................................................................................................

— Residenza e domicilio - Giurisdizione italiana - (Cassazione Civile - Sez.un., 27 maggio 1999, n. 309, in «Giustizia Civ. Mass.», 1999, 1191).

— Giurisdizione civile - Giurisdizione sullo straniero - Obbligazioni sorte oda eseguirsi in Italia - (Cassazione Civile - Sez. un., 5 aprile 2000, n. 103in «Giust. civ. Mass.», 2000, 689).

— Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - Espul-sione di stranieri dal territorio nazionale - Ricorsi avverso il relativo prov-vedimento prefettizio dinanzi al giudice ordinario - Questione di legitti-mità costituzionale - Mancata devoluzione al giudice amministrativo ditutte le controversie attinenti al soggiorno di stranieri in Italia - Prospet-tata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa -Manifesta infondatezza - [Corte Costituzionale - 18 dicembre 2001, n.414 (ord.); Pres. Ruperto; Red. Chieppa; Pres. Consiglio dei Ministri].

PARTE III - Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) .................

NORMATIVA .............................................................................................................

— D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (estratto) - Disposizioni sulle funzioni e suipoteri consolari.

— D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 (estratto) - Testo unico delle leggi recantinorme per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisionedelle liste elettorali.

— L. 8 maggio 1985, n. 205 - Istituzione dei comitati dell’emigrazione italia-na.

— L. 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani all’estero.— D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 - Anagrafi degli italiani residenti all’este-

ro. Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con-cernente anagrafe e censimento degli italiani all’estero.

— L. 16 gennaio 1992, n. 15 (estratto) - Modificazioni al testo unico delleleggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisionedelle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

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30

SOMMARIO

ca 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per laelezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

— L. 27 maggio 2002 n. 104 - Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, eulteriori disposizioni per la rilevazione dei cittadini italiani residenti al-l’estero.

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................

— ISTAT - Circolare 5 giugno 1964, n. 34 - Anagrafe della popolazione resi-dente - Istituzione dello «Schedario degli emigrati ed emigranti per l’este-ro».

— ISTAT - Circolare 21 febbraio 1969, n. 22 - Anagrafe della popolazioneresidente - Italiani residenti all’estero.

— ISTAT - Circolare 16 aprile 1969, n. 40 - Anagrafe della popolazione re-sidente - Italiani residenti all’estero.

— Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 3 luglio 1970 n. 23- Istituzione dell’Anagrafe speciale dei cittadini italiani residenti all’estero(A.I.R.E.). Rilascio patenti di guida e carte di circolazione.

— Ministero dell’Interno - Circolare 6 gennaio 1978, n. 4103 - Anagrafedegli italiani residenti all’estero: Annotazione e certificazione dell’indi-rizzo all’estero dell’emigrato - Iscrizione anagrafica degli studenti.

— Ministero dell’Interno - Circolare 17 gennaio 1984, n. 113 - Gelatieriitaliani nella Repubblica Federale di Germania - Iscrizione nell’Anagra-fe speciale degli italiani residenti all’estero.

— Ministero dell’Interno - Nota 11 aprile 1990 (s.n.) - Dichiarazione ditrasferimento della residenza all’estero - Accertamento della dimora abi-tuale.

— Ministero dell’Interno - Circolare 26 giugno 1990, n. 12 - AIRE - Anagra-fe dei cittadini italiani residenti all’estero.

— Ministero dell’Interno - Circolare 31 ottobre 1990, n. 21, prot. 09005642/366 - Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani resi-denti all’estero.

— Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Circolare 14 dicembre 1990 -Stampati relativi all’anagrafe degli italiani residenti all’estero. ModelloAIRE 01.

— Ministero dell’Interno - Circolare MI.A.C.E.L. 4 febbraio 1991, n. 5 -Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe dei cittadini italiani residentiall’estero.

— Ministero dell’Interno - Circolare 18 maggio 1991, n. 16 Prot. 09102650-15100/366 - A.I.R.E. Ulteriori note esplicative sulla gestione dei dati deicittadini italiani residenti all’estero nelle fasi preliminari, successive edin gestione ordinaria.

— Ministero dell’Interno - Circolare 7 febbraio 1992, n. 2 - Istruzioni per lacompilazione dei modelli A.I.R.E./02 e A.I.R.E./03.

— Ministero dell’Interno – Circolare 10 febbraio 1992, n. 11 prot. 09200932- Legge 16 gennaio 1992, n. 15.

— Ministero dell’Interno - Circolare 23 giugno 1992, n. 10 - Anagrafe deicittadini italiani residenti all’estero.

— Prefettura di Alessandria - Circolare 6 ottobre 1992, n. 390/1.13.4 - Rila-

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31

SOMMARIO

scio Certificati di nascita per iscrizione A.I.R.E.— Prefettura di Belluno - Circolare 9 marzo 1994, n. 1.13.4/1291 - Iscrizio-

ne all’A.I.R.E. dei cittadini esercenti l’attività di gelatiere.— Ministero dell’Interno - Circolare 19 maggio 1995, n. 7 - Legge 27 otto-

bre 1988, n. 470 - Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero -Problematiche inerenti la gestione.

— Ministero dell’Interno - Circolare MI.A.C.E.L. 13 dicembre 1997, prot.n. 09708246/15100/366, n. 16(97) - Problematiche inerenti all’Anagrafedegli italiani Residenti all’estero e relativo elettorato.

— Prefettura di Ferrara - Circolare 17 aprile 1998, n. 10842/98 1° Settore -Vigilanza sull’anagrafe della popolazione residente e sull’AIRE.

— Ministero dell’Interno - Circolare 23 giugno 1999, n. 13 - Vigilanza sullagestione dell’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) - Pro-blematiche.

— Ministero dell’Interno - Circolare 3 febbraio 2000, n. 2/2000 - Vigilanzasulla gestione dell’A.I.R.E.

— Ministero dell’interno - Circolare 9 febbraio 2000, n. 3/2000 - ModelliA.I.R.E. - Caratteristiche.

— Ministero dell’Interno - Circolare 26 maggio 2000, n. 9 - Istituzione diun sito Internet - Aire (G.U. 21 giugno 2000, n. 143).

— Ministero dell’Interno – Circolare 10 giugno 2000, n. 137 - Decreto-legge10 maggio 2000, n. 111, recante “Disposizioni urgenti in materia di ana-grafe degli italiani residenti all’estero e sulla revisione delle liste eletto-rali”. Adempimenti dei comuni.

— Ministero dell’Interno - Circolare 3 luglio 2000, n. 139 - Produzione daparte dei comuni dei supporti magnetici contenenti i nominativi dei cit-tadini residenti all’estero, cancellati dalle liste elettorali.

— Ministero dell’Interno - Circolare MI.A.C.E.L. 30 dicembre 2000, n.17(2000) - Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe dei cittadini italianiresidenti all’estero. Reiscrizione cittadini cancellati ai sensi del decretolegge 10 maggio 2000, n. 111.

— Ministero dell’Interno - Circolare MI.A.C.E.L. del 7 febbraio 2001, n. 6 -Aggiornamento archivi AIRE MIN-MAE-COMUNALI.

— Ministero dell’Interno 11 maggio 2001, n. 100 - Allineamento dati del-l’aire centrale con quelli degli archivi degli uffici consolari.

— Ministero dell’Interno 25 giugno 2002, n. 13 - Telegramma - Anagrafedegli italiani residenti all’estero: nuovo programma di gestione e tra-smissione dati.

— Ministero dell’Interno 14 ottobre 2002, n. 22 - Istituzione dell’Elencodegli italiani residenti all’estero di cui all’art. 5 della legge n. 459/2001.Ruolo degli Uffici Territoriali del Governo. Chiarimenti e precisazioni aiComuni in merito al nuovo programma per la gestione informatizzatadell’AIRE.

— Ministero dell’Interno 20 dicembre 2002, n. 29 - Indicazioni sugli ag-giornamenti funzionali della procedura “ANAG-AIRE” per la trasmis-sione telematica dei dati via Web-mail.

— Ministero dell’Interno 27 gennaio 2003, n. 3 - Allineamento degli sche-dari consolari con l’AIRE centrale.

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32

SOMMARIO

— Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territori 3febbraio 2003, n. 4 - AIRE - Schede di famiglia: variazioni di indirizzo.

— Ministero dell’Interno - Circolare 28 febbraio 2003, n. 7 - Trasmissioneaggiornamenti AIRE: termine ultimo.

— Ministero dell’Interno - Circolare 31 luglio 2003, n. 21 - Aggiornamentodell’AIRE centrale con l’utilizzo delle nuove tecnologie Anag-Aire eBackbone-Aire.

— Ministero dell’Interno - Circolare 15 gennaio 2004, n. 2 - CancellazioneAIRE.

— Ministero degli Affari Esteri - 28 gennaio 2005 - Quesito dell’ambasciatad’Italia a Sofia.

— Ministero dell’Interno - Circolare 11 agosto 2005, n. 41 - AIRE - Richie-sta verifica posizioni non corrispondenti ai dati presenti nell’anagrafetributaria.

— Ministero dell’Interno - Circolare 11 novembre 2005, n. 51 - Nuove fun-zionalità gestionali del programma Anag-Aire. - Versione 4.0.

— Ministero dell’Interno - Circolare 19 dicembre 2006, n. 45 - AIRE - Elen-co aggiornato degli italiani residenti all’estero al 31 dicembre 2006.

— Ministero dell’Interno - Circolare 27 febbraio 2007, n. 8 - AIRE - Esten-sione controlli informatici.

— Ministero dell’Interno - Circolare 27 giugno 2007, n. 35 - AIRE - Esten-sione controlli informatici.

— Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Avellino - Circolare 24 feb-braio 2009 - Aggiornamento AIRE: cancellazione ultracentenari.

— Ministero dell’interno - Circolare 27 marzo 2009, n. 8 - Nuove disposi-zioni per l’inoltro della corrispondenza operativa riguardante comuni-cazioni AIRE, atti e documenti da inoltrare alle Autorità diplomatiche-consolari italiane all’estero.

QUESITI ....................................................................................................................— Iscrizione in A.I.R.E. - Cancellazione dall’A.I.R.E. per irreperibilità pre-

sunta - Circolare ministeriale n. 7 del 15 maggio 1995 - Cancellazione incaso di pratiche successive all’introduzione della legge n. 470/1988 - Pos-sibilità - Limiti.

— Cancellazione dalle liste elettorali di cittadini le cui cartoline avviso per ilvoto sono tornate indietro senza riscontro - Dopo la detta cancellazione,l’elenco dei cancellati viene trasmesso all’anagrafe per la cancellazionedall’A.I.R.E. - Procedura particolare introdotta da D.L. 10 maggio 2000,n. 111 - Osservazioni.

— Iscrizione in A.I.R.E. - Decorrenza dell’iscrizione - È quella corrispon-dente alla data in cui l’Ufficio anagrafico ha proceduto all’iscrizione.

— Iscrizione in AIRE - Trasferimento da AIRE di altro Comune - Art. 2, lett.b) della legge n. 470/1988 - Interpretazione più estensiva di detta norma -Non sembra possibile - Circolare MI.A.C.E.L. n. 5/1993.

— Cittadino trasferitosi all’estero - Attuale dimora all’estero sconosciuta -Cancellazione dall’anagrafe - Consolato d’Italia all’estero - Adempimentidi cui all’art. 5 della legge n. 470/1988 - Informativa anche al Ministerodell’Interno - Iscrizione in anagrafe - Presenza nel Comune per lavoristagionali - Prova ai fini di stabilire la dimora abituale - Detta presenza

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33

SOMMARIO

non è sufficiente— Mancata revisione dell’A.I.R.E. - Cancellazione dall’A.I.R.E. per irreperi-

bilità – Possibilità— Nuove iscrizioni in A.I.R.E. - Estremi dell’atto di nascita - Indicazione -

Necessità - Notizie mancanti sul modello CONS/01 - Devono essere chie-ste ai Consolati di provenienza o ai Comuni presso i quali sono iscritti otrascritti gli atti di nascita.

— Iscrizione di una stessa persona nell’A.I.R.E. di due diversi Comuni - Can-cellazione dall’A.I.R.E. di uno dei due Comuni - Modalità e procedure.

— Iscrizione nell’A.I.R.E. - Moglie giapponese di cittadino italiano - Matri-monio contratto nel 1979 all’estero non ancora trasmesso in Italia - Mari-to già iscritto nell’A.I.R.E. - Per iscriversi anche la moglie occorre richie-dere l’atto di matrimonio o un’attestazione consolare della cittadinanzadella moglie divenuta automaticamente italiana jure matrimoni nel 1979.

— Iscrizione nell’A.I.R.E. - Rilascio di attestato di cittadinanza per il perio-do temporale antecedente la data di emigrazione all’estero - Rilascio pos-sibile da parte del Sindaco - Certificato di cittadinanza di persone italianetrasferitesi all’estero dalla nascita - Il rilascio del certificato rientra nellacompetenza del Consolato d’Italia all’estero (art. 16, comma 9° del nuovoregolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza n. 91/1992).

— Richiesta della residenza da parte di persone tornate dall’estero - Ritornoall’estero dopo breve permanenza in Italia - Applicazione della normativaprevista dalla legge n. 470/1998 e relativo regolamento.

— Cittadina italiana divenuta straniera per naturalizzazione - Dichiarazio-ne di riacquisto della cittadinanza italiana all’estero - Trascrizione in Ita-lia della dichiarazione - Annotazioni del riacquisto a margine dell’atto dinascita - Iscrizione nell’A.I.R.E. ed incombenti relativi.

— Famiglia anagrafica iscritta all’A.I.R.E. - Richiesta di trasferimento di unfamiliare nel Comune di nascita - Iscrizione nelle liste elettorali – Legitti-mità.

— Persona risultante residente in un Comune - Dichiarazione di residenzaall’estero pervenuta da consolato italiano - Iscrizione della persona nel-l’A.I.R.E. - Non occorrono ulteriori accertamenti - Rilascio del certificatodi cui all’art. 7 lett. b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470.

— Dimora temporanea all’estero - Occupazione stagionale nei mesi estivi -Rientro e permanenza nel Comune a fine stagione - Cancellazione ana-grafica per emigrazione all’estero - Iscrizione nell’A.I.R.E. - Illegittimità.

— Cittadini italiani residenti all’estero - Certificato di residenza A.I.R.E. -Indicazione dell’indirizzo estero - Conformità alla legge - Ispettorato allamotorizzazione - Richiesta dell’indirizzo anteriore all’espatrio - Illegitti-mità.

— Cittadino italiano emigrato all’estero - Dichiarazione di emigrazione resaal Comune di residenza - Mancata dichiarazione al consolato compe-tente - Richiesta di certificato di residenza (A.I.R.E.) - Rifiuto - Cancel-lazione per irreperibilità e segnalazione al Prefetto.

— A.I.R.E. - Art. 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Rilascio certificatidi residenza e stato di famiglia - Circolare Istat n. 22 del 21 febbraio1969 - Sua validità per il rilascio di altri certificati e documenti.

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34

SOMMARIO

— Trasferimento dall’A.I.R.E. di un Comune a quella di altro Comune -Possibilità - Limiti - Procedura da adottare nei casi ammessi.

— Elettore residente permanentemente all’estero, iscritto nell’A.I.R.E. enelle liste elettorali del Comune di espatrio, ai sensi dell’art. 11, primocomma, del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 - Istanza per l’iscrizione nel-l’A.I.R.E. e nelle liste elettorali del Comune di nascita - Inammissibilità.

— Iscrizione in AIRE - Residenza all’estero risultante inesistente - Infor-mazione circa la residenza - Eventuale cancellazione dall’AIRE - Gliinteressati possono in ogni momento richiedere la reiscrizione nell’AI-RE - Osservazioni.

— Iscrizione in anagrafe mediante permesso di soggiorno risultato falsosu indagini dell’ufficio stranieri della Questura - Incombenze dell’uffi-ciale d’anagrafe.

— Trasferimento dall’A.I.R.E. di un Comune a quella di altro Comune -Possibilità - Limiti - Procedura da adottare nei casi ammessi.

— Iscritto AIRE - Cancellazione per irreperibilità presunta in caso di indi-rizzo sconosciuto all’estero.

— Emigrazione all’estero di cittadino italiano - Mancanza di richiesta con-solare di iscrizione - AIRE - Cancellazione per irreperibilità.

— La persona iscritta all’AIRE è cancellata per morte solo a seguito dicomunicazione ufficiale.

— Richiesta consolare di cancellazione dall’AIRE per perdita della cittadi-nanza – La cancellazione va effettuata anche senza l’atto di naturalizza-zione.

— Invio dal Consolato del Mod. Cons01- Comunicazioni via mail - Mitten-te accertato - Comunicazione valida

— Regolarizzazione doppia iscrizione AIRE.— Dichiarazione di emigrazione all’estero da parte di cittadina italiana -

Procedimento - Cancellazione dall’Apr - Requisiti per l’iscrizione all’Ai-re.

— Emigrazione all’estero di cittadina comunitaria e della figlia minore ita-liana - Competenza a rendere la relativa dichiarazione - Procedimentodi iscrizione all’Aire della minore.

— Scheda di famiglia composta di un solo componente anche minore -Scheda Aire - È possibile.

GIURISPRUDENZA ......................................................................................................

— AIRE - Iscrizione anagrafica - Cancellazione dall’anagrafe della popola-zione residente - Respingimento - [Tribunale Amministrativo Regionaledel Piemonte - Sez. I; 5 giugno 1991, n. 324]

— Imposte sui redditi - Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residen-te - [Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 1215 del 6 febbraio 1998, Colli c.Ministero delle finanze Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003]

— Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente – Rilevanza ai finifiscali - [Corte di Cassazione, sez. I, 6 febbraio 1998, n. 1215, Reperto-rio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003]

— Imposta reddito persone fisiche - Non residenti - [Corte di Cassazione -Sez. III; 5 luglio 2001, n. 9094; Pres. ed Est. Sabatini; P.M. Martone]

— Permanenza di un domicilio in Italia - Residenza all’estero - Non esclu-

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35

SOMMARIO

de la residenza fiscale in Italia - [Cassazione Civile Sez. V, sent. n. 13803del 07-11-2001, Dubini c. Ministero delle finanze, Repertorio del ForoItaliano, Zanichelli, Ed. 2003]

— Trasferimento all’estero - Mancata dichiarazione al Consolato - Conse-guenze - [Corte di Cassazione, sez. un., 10 maggio 2002, n. 6737, Reper-torio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003]

PARTE IV - Toponomastica ........................................................................................

NORMATIVA .............................................................................................................

— R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158 - Norme per il mutamento del nome dellevecchie strade e piazze comunali.

— L. 23 giugno 1927, n. 1188 - Toponomastica stradale e monumenti apersonaggi contemporanei.

— Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 - Approvazionedel testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto specialeper il Trentino-Alto Adige (estratto).

— D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345 - Regolamento di attuazione della legge 15dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistichestoriche (estratto).

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 13 dicembre 1954, n. 10 - Toponomasti-ca.

— Ministero dell’Interno - Circolare 8 giugno 1978, n. 8(78) - Mutamentiterritoriali o di denominazione dei Comuni.

— Ministero dell’Interno - (s.n.) (1988) -Denominazione di aree di circola-zione private.

— Ministero dell’Interno - Circolare 8 marzo 1991, n. 10 - Atto deliberativodel Comune in materia di toponomastica.

— Ministero dell’Interno - Circolare 10 febbraio 1996 n. 4(96) - Intitolazionedi scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi

QUESITI ....................................................................................................................

— Ufficio di Toponomastica - Competenze in materia di adempimenti eco-grafici, di onomastica stradale e numerazione civica - Nuova costruzio-ne - Domanda da parte di cittadino per l’assegnazione di numero civico- A chi deve essere presentata - Ufficio preposto agli adempimenti ditoponomastica - Deve operare anche la compilazione e l’aggiornamentodello stradario - Osservazioni ulteriori.

— Numerazione civica - Criteri per l’attribuzione di detta numerazione -Art. 42 del Regolamento anagrafico - Più unità immobiliari con cortilechiuso da cancello - Più edifici ubicati su strada privata con accessochiuso dall’esterno - Attribuzione di numeri civici distinti.

— Revisione della numerazione civica - Deve essere fatta normalmente inoccasione dei censimenti - Persone abitanti - Procedure da seguire a fa-vore delle stesse per evitare errori e disguidi - Varie.

— Numerazione civica - Spese relative - A carico dei proprietari di fabbrica-ti - Devono essere ritualmente deliberate - Riscossione delle stesse a mez-

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36

SOMMARIO

zo del Servizio Riscossione Tributi.— Vie private aperte al pubblico - Art. 41 del regolamento anagrafico - Deli-

bera di Giunta - Necessità e legittimità - Osservazioni.— Rifacimento della numerazione civica - Aggiornamento della patente di

guida - Circolare Ministero dell’Interno 7 febbraio 1996, n. 2(96) - Non siinstaura una pratica anagrafica - Estensibilità della procedura anche inaltri casi - Suggerimenti per attuarla eventualmente.

— Censimento - Aggiornamento dei numeri civici - Data di decorrenza del-l’aggiornamento - È quella del provvedimento con il quale l’aggiornamentoè stato disposto.

— Istituzione di via territorialmente non esistente per i senza fissa dimora -Procedura possibile.

— Toponomastica stradale - Ridenominazione di alcune vie - Provvedimen-to della Giunta Comunale - Ha effetto dal giorno in cui è divenuto esecu-tivo.

— Variazione denominazioni toponomastiche.— Attribuzione numerazione civica.— Intitolazione area di circolazione.— Due aree di circolazione di diverso tipo possono avere, nell’ambito del

medesimo Comune, la stessa denominazione.— Modifica numerazione civica di fabbricato adibito ad abitazione. Convi-

venza. Procedure.— Adempimenti ecografici - Competenza.

GIURISPRUDENZA .....................................................................................................

— Numerazione civica - A carico dei proprietari dei fabbricati - Riscossione– Facoltà dell’ente locale - [Corte dei Conti Sez. Giur. Reg. Sic., sent. n.1660 del 5 ottobre 1987, Repertorio del Foro Italiano, Zanichelli, Ed. 2003]

— Strade private - Apposizione delle targhe indicanti la denominazione del-le vie - Intervento dell’ente locale - Illegittimità - [Corte Di Cassazione -11 aprile 1991, n. 3809]

— Strade comunali - Titolazione - Mutamento titolazione - Parere Soprin-tendenza - Ambito - Individuazione - [Consiglio di Stato - Sez. VI; 18ottobre 2002, n. 6790; Pres. Schinaia; Rel. Moruotti]

PARTE V - Informatizzazione ......................................................................................

Cap. 1 - Cnsd - Ina Saia ................................................................................................

NORMATIVA .............................................................................................................

— D.L. 29 novembre 2008 n. 185 - Misure urgenti per il sostegno a fami-glie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 5 febbraio 2001, n. 1 - D.M. 6 ottobre2000 - art. 5, comma 1 e 4 - Specifiche tecniche per l’allineamento deidati contenuti nelle anagrafi comunali con quelli contenuti nell’archiviodell’Agenzia delle Entrate.

— Ministero dell’Interno - Circolare 26 marzo 2001, n. 3 - Inserimento dei

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37

SOMMARIO

dati nell’Indice Nazionale delle Anagrafi, ai fini della sperimentazionedella carta di identità elettronica.

— Ministero dell’Interno - Circolare 12 aprile 2001, n. 7 - Nuovi compiti inmateria di anagrafe e stato civile.

— Ministero dell’Interno - Circolare 29 ottobre 2001, n. 18 - MIACEL: Con-nessione dei comuni al backbone applicativo dell’Indice nazionale delleanagrafi.

— Ministero dell’Interno - Circolare 12 novembre 2002, n. 25 - Progetto disperimentazione «INA-SAIA».

— Ministero dell’Interno - Circolare 18 dicembre 2003, n. 35 - Art. 46 -legge 24 novembre 2003, n. 326. Comunicazione all’INPS elenco deces-si. Sanzioni pecuniarie.

— Ministero dell’Interno - Circolare 2 luglio 2004, n. 31 - INA-SAIA - Im-plementazione ed aggiornamento anagrafe stranieri.

— Ministero dell’Interno - Circolare 20 giugno 2005, n. 23 - Modifiche al-l’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.

— Ministero dell’Interno - Circolare 10 agosto 2005, n. 40 - Indice Nazio-nale delle Anagrafi (Leggi n. 88 e n. 43/2005): Installazione della portaapplicativa e attivazione del backbone INA – SAIA.

— Ministero dell’Interno - Circolare 3 novembre 2005 - Collegamenti alCentro Nazionale Servizi Demografici: Art. 7 vicies ter della legge 31marzo 2005. Art. 1 novies della legge 31 maggio 2005 e successive Circo-lari Ministeriali n. 23/05 in data 20 giugno 2005 e n. 40 in data 5 agosto2005.

— Ministero dell’interno - Avviso 13 dicembre 2005 - Avviso in materia diinformatizzazione delle anagrafi.

— Ministero dell’Interno - Circolare 14 dicembre 2005, n. 60 - Collegamen-ti al Centro Nazionale Servizi Demografici: Art. 7 vicies ter della legge31 maggio 2005. Art. 1 novies della legge 31 maggio 2005 e successiveCirc. Min. n. 23/05 in data 20 giugno 2005 e n. 40 in data 5 agosto 2005.DM in data 2 agosto 2005, avente ad oggetto modifiche al D.M. 19 luglio2000.

— Ministero dell’Interno - Circolare 28 dicembre 2005, n. 62 - Documenta-zione tecnico-architetturale ed applicativa concernente il collegamentodei comuni al CNSD per l’invio dei dati anagrafici all’INA.

— Ministero dell’Interno - Direttiva Ministero dell’interno 26 marzo 2006 -Sicurezza del Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD).

— Ministero dell’Interno - Circolare 17 luglio 2006, n. 31 - Rilascio del sof-tware standard «XML-SAIA vers.2» per l’aggiornamento dell’Indice Na-zionale delle Anagrafi.

— Ministero dell’Interno - Circolare 11 settembre 2006, n. 33 - Migrazionedei sistemi del CNSD presso il Vicinale.

— Ministero dell’Interno - Circolare 19 luglio 2007, n. 41 - Popolamento eaggiornamento dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).

— Ministero dell’Interno - Circolare 22 gennaio 2008, n. 1 - Aggiornamentodell’Indice Nazionale delle Anagrafi. Regole tecniche di traslitterazione.

— Ministero dell'Interno - Circolare 22 maggio 2008 - Sistema integrato dicircolarità anagrafica - Ina-Saia

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38

SOMMARIO

— INPDAP - Nota 28 novembre 2008, n. 45 - Legge 6 agosto 2008, n. 133:art. 19 (abolizione dei limiti al cumulo tra pensione diretta di anzianitàe redditi da lavoro); art. 20 (comunicazione di decessi e variazioni distato civile che incidono sui trattamenti pensionistici).

— Ministero dell’Interno - Nota 2 dicembre 2008, n. 0013131 - Carta acqui-sti per i non abbienti.

— Ministero dell’Interno - Inps - Circolare congiunta 15 febbraio 2010,prot. n. 1464 - Circolarità dei dati anagrafici - Sistema INA - Saia.

Cap. 2 - Sistemi informativi e telematici ........................................................

NORMATIVA .............................................................................................................

— L. 28 febbraio 1990, n. 38 (estratto) - D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 -Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra loStato e le regioni, nonché disposizioni varie.

— D.L. 12 gennaio 1991, n. 6 (estratto) - Disposizioni urgenti in favore deglienti locali per il 1991.

— DL 15 gennaio 1993, n. 6 (estratto) - Disposizioni urgenti per il recuperodegli introiti contributivi in materia previdenziale.

— D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (estratto) - Norme in materia di sistemiinformativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma del-l’art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

— L. 15 maggio 1997, n. 127 (estratto) - Disposizioni in materia di statocivile e di certificazione anagrafica.

— D. Ministero dell’Interno 6 ottobre 2000 - Procedura per la comunicazio-ne ai comuni del codice fiscale.

— D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell’amministrazione digitale.— D. Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 2 febbraio

2009 - Caratteri diacritici

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................

— Prefettura di Vicenza - Circolare 22 novembre 1990, n. 3545 - Certifica-zione automatica - Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 15 quinquies.

— Prefettura di Como - Circolare 2 aprile 1991, n. 1452 - Rilascio automa-tizzato di certificazioni anagrafiche e di stato civile - Legge 28 febbraio1990, n. 38, art. 15 quinquies.

— Ministero dell’Interno – Circolare 20 maggio 1991, n. 18/91 - Attuazionesistema informativo telematico previsto dall’art. 15-ter del DL 415/1989,convertito, con modificazioni, nella legge 38/1990 (G.U. 29 maggio 1991,n. 124).

— Ministero dell’Interno - Circolare 29 novembre 1991, n. 27 - Rilascioautomatico di certificazioni anagrafiche e di stato civile - Legge 28 feb-braio 1990, n. 38, art. 15 quinquies.

— Ministero dell’Interno – Circolare 9 dicembre 1994, n. 15(94) - Rilascioautomatico dei certificati di anagrafe e di stato civile - articolo 15 quin-quies legge 28.2.1990 n. 38.

— Nota ANCI 1 giugno 1997 - Nota interpretativa della legge 675 del 1996.La legge sulla «Privacy» nella P.A. - Alcuni aspetti operativi.

— Ministero dell’Interno - Circolare 20 gennaio 1998 - Rilevazione sul li-

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SOMMARIO

vello di informatizzazione delle anagrafi comunali.— Parere Garante Dati Personali 29 maggio 1998 - Rilascio a terzi di certi-

ficazione anagrafica. Consenso dell’interessato non previsto.— Ministero dell’Interno - Circolare 3 giugno 1998, n. 18/98 - Servizio in-

formativotelematico. Introduzione alla consultazione del sito Internet(G.U. 18 giugno 1998, n. 140).

— Garante per la protezione dei dati personali, 3 settembre 1998 - Richie-sta di accesso ai dati anagrafici - Comunicazione e diffusione

— Ministero dell’Interno - Circolare 1 dicembre 1998 - Attivazione del si-stema di accesso ed interscambio anagrafico - Convenzione fra il Mini-stero dell’Interno e l’ANCI sottoscritta in data 9 luglio 1998.

— Parere Garante Dati Personali 31 dicembre 1998 - Richiesta dati anagra-fici da parte dell’azienda Usl.

— Garante per la protezione dei dati personali 4 marzo 1999 - Ministerodell’interno - Modalità di utilizzo delle banche dati pubbliche da partedelle varie amministrazioni.

— Garante per la protezione dei dati personali 18 maggio 1999 - Comuni-cazione a terzi dei dati dell’anagrafe consolare e degli elettori.

— Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter 18 24 ottobre1999 - Anagrafe, stato civile e riservatezza del cittadino.

— Garante per la protezione dei dati personali, Newsletter 6 12 dicembre1999 - Dati anagrafici per via telematica alle forze dell’ordine.

— Garante per la protezione dei dati personali - Parere 22 marzo 2000 -Comune di Novara - Parere sulla convenzione per la trasmissione didati tra archivi anagrafici.

— Garante per la protezione dei dati personali, parere 29 maggio 2000 -Ministero dell’interno - L’anagrafe delle anagrafi - Tutela della riserva-tezza e modalità di utilizzo.

— Garante per la protezione dei dati personali, parere 20 giugno 2000 -Ministero dell’interno - Connessione con la Rete telematica regionaletoscana RTRT per la consultazione delle informazioni anagrafiche.

— Garante per la protezione dei dati personali, 03 aprile 2000 - Banchedati, anagrafe e privacy.

— Garante per la protezione dei dati personali, 12 giugno 2000 - Indicedelle anagrafi: più garanzie per i cittadini

— Garante per la protezione dei dati personali, 10 luglio 2000 - Sì allo scam-bio di dati Comuni-Regioni, ma niente nuove ‘anagrafi’.

— Ministero dell’interno - Circolare 27 dicembre 2000, n. 16 - Sistema diaccesso e interscambio anagrafico (S.A.I.A.).

— Garante per la protezione dei dati personali, 09 aprile 2001 - Censimen-to generale: necessarie adeguate garanzie.

— Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tec-nologie 20 dicembre 2002 - Linee guida in materia di digitalizzazionedell’Amministrazione.

— Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tec-nologie 27 novembre 2003 - Impiego della posta elettronica nelle pub-bliche amministrazioni.

— Ministero dell’Interno - Circolare 10 gennaio 2004 - Documentazione da

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40

SOMMARIO

produrre per l’autorizzazione all’abbandono cartaceo.— Ministero dell’Interno - Circolare 24 settembre 2004, n. 39 - Sito della

Direzione Centrale per i Servizi Demografici.— Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazio-

ne - Direttiva 2-2007 - Interscambio dei dati tra le pubbliche ammini-strazioni e pubblicità dell'attività negoziale

— Presidenza Consiglio Ministri - Dipartimento per la digitalizzazione dellap.a. - Circolare 18 febbraio 2010, n. 1/2010/DDI - Uso della Posta Elet-tronica Certificata nelle amministrazioni pubbliche.

PARTE VI - Privacy ........................................................................

NORMATIVA ............................................................................................................

— D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei datipersonali ............................................................................................................

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................— Garante per la protezione dei dati personali - Parere 20 giugno 2000 -

Scambio di dati Comuni-Regioni.— Ministero dell’Interno - Circolare 26 febbraio 2002, n. 3 - Autorizzazioni

per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagraficomunali e gli enti previsti dal D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223.

— Ministero dell’Interno - 20 maggio 2003, n. 11 - Tutela situazionigiuridiche - Notizie ed informazioni anagrafiche da parte degli studilegali.

— Nota Ministero dell’interno 15 settembre 2003 prot. 03004817-15100/336 - Comune di ..... - Ammissibilità rilascio elenchi anagrafici degliintestatari schede a Consigliere comunale.

— Ministero dell’Interno - Circolare 7 aprile 2004 prot. 04002903-15100/340 - Collegamento on-line della Banca d’Italia con l’anagrafe comunaleper le finalità di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

— Ministero dell’Interno - Parere 18 giugno 2004 - Consultabilità degliarchivi di stato civile e di anagrafe.

— Garante per la protezione dei dati personali - Il caso Laziomatica.Prescrizioni a tutti i comuni sulla gestione delle anagrafi - 6 ottobre2005.

— Ministero dell’Interno - Circolare 16 ottobre 2006, n. 37 - Utilizzo deidati anagrafici della popolazione residente. Precisazioni del Garante perla protezione dei dati personali.

— Ministero dell’Interno - Circolare 7 giugno 2007, n. 28 - Ministero dellasalute - Ordinanza 8 Maggio 2007 - Trasmissione elenchi anagrafici.

— Prefettura UTG di Pesaro e Urbino - Nota 22 agosto 2008, prot. n. 4944/2008/PA14-017/Area II - Provincia di Pesaro e Urbino - Richiesta bancheanagrafi comunali.

— Garante per la protezione dei dati personali (estratto) - Riscossione:maggiori garanzie per i contribuenti - 7 ottobre 2009.

QUESITI .............................................................................................................

— Art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999 - Diritto dei concessionari della riscossio-ne di tributi di accedere agli atti anagrafici gratuitamente e di ottenerele certificazioni in carta libera.

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SOMMARIO

— Accesso agli atti anagrafici da parte di un consigliere comunale - Dirittogarantito anche per gli atti istruttori dall’art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000.

— Rilascio notizie anagrafiche.— Dati anagrafici statistici ed aggregati - Rilascio - Possibile se non con-

sente di individuare i cittadini.— Accesso agli atti anagrafici legittimo per i consiglieri del comune, ille-

gittimo per i consiglieri regionali.— Richiesta di accesso agli atti del procedimento anagrafico - Responsabi-

le del procedimento - Sussiste il diritto di accesso se motivato da inte-resse giuridicamente tutelato - La richiesta deve essere formale (per iscrit-to) se esistono controinteressati.

— Trasmissione copia dell’anagrafe ad altro soggetto. Non è possibile. Tra-smissione di elenchi parziali. E’ possibile ma solo a soggetti pubblici.

— Rilascio elenchi anagrafici a soggetti pubblici o privati - Riferimentofondamentale all’art. 34 del D.P.R. n. 223/1989.

— Nessun elenco nominativo è dovuto alle scuole paritarie. Nessun con-senso è dovuto Dall’esercente la potestà sul trasferimento di residenzadel minore.

— Accesso telematico all’anagrafe comunale in aggiunta all’adesione al-l’INA - Un’ipotesi di raggiungibilità dei dati attraverso l’INA non escludel’obbligo dei Comuni di consentire a chi ne ha titolo il collegamento conl’anagrafe comunale per lo svolgimento dei necessari compiti d’istituto.

— Esatta indicazione dell’indirizzo.— Rilascio notizie anagrafiche.

PARTE VII - Problematiche di varia ed altra natura ...........................................

NORMATIVA ...............................................................................................................— R.D. 24 aprile 1927, n. 677 (estratto) - Norme per l’attuazione del R.D.L.

13 febbraio 1927, n. 165, relativo a facilitazioni per il pagamento dellepensioni ed altri assegni a carico dello Stato. («G.U.» 12 maggio 1927, n.100).

— L. 5 maggio 1952, n. 521 (estratto) - Norme per l’acceleramento dellaprocedura di liquidazione delle pensioni. («G.U.» 26 maggio 1952, n.121).

— L. 21 luglio 1965, n. 903 (estratto) - Avviamento alla riforma e migliora-mento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale. («G.U.» 31luglio 1965, n. 190).

— L. 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porrea dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione ana-grafica («G.U.» 18 febbraio 1992, n. 40).

— D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119 - Disciplina del cambiamento delle gene-ralità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia («G.U.»24 aprile 1993, n. 95).

— D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (estratto) - Regolamento recante la discipli-na dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente diguida di veicoli («G.U.» 13 ottobre 1994, n. 240).

— D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 (estratto) - Regolamento recante modi-fiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

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SOMMARIO

495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuo-vo Codice della strada (S.O. alla «G.U.» 04 dicembre 1996 n. 284).

— D.M. 1 settembre 2000, n. 318 (estratto) - Regolamento concernente icriteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle pro-cedure di fusione tra i comuni e l’esercizio associato di funzioni comu-nali («G.U.» 3 novembre 2000, n. 257).

CIRCOLARI, NOTE ED ALTRI ATTI UFFICIALI .......................................................................

— Ministero dell’Interno - Circolare 16 aprile 1976, n. 8 - Legge di riformadel diritto di famiglia n. 151 del 19 maggio 1975 - Questione circa l’in-terpretazione degli artt. 143 bis e 144 c.c. in relazione agli artt. 8, 11, 18,terzo comma, e 20, secondo comma, del regolamento anagrafico n. 136/1958.

— ISTAT - Circolare 30 ottobre 1991 n. 56 - Nuovo modello relativo al mo-vimento migratorio della popolazione residente (Mod. APR/4).

— Ministero dell’Interno - Circolare 7 marzo 1992, n. 4 - D.P.R. 30 maggio1989, n. 223 - Nuovo regolamento anagrafico.

— Ministero dell’Interno - Circolare 3 novembre 1992, n. 19(92) - Legge29/1/1992, n. 113. - «Obbligo per il Comune di residenza di porre a di-mora un albero per ogni neonato, a seguito di registrazione anagrafica»(G.U. 18 febbraio 1992, n. 40).

— Ministero dei Trasporti - Nota (s.d.) (s.n.) (1994) - Aggiornamento dellacarta di circolazione e della patente di guida - Variazione dell’onomasti-ca e della numerazione civica attuata d’ufficio dal Comune.

— Ministero dell’Interno - Circolare 4 marzo 1994, n. 2(94) - Acquisizionedei dati per l’attribuzione da parte dei Comuni dei codici fiscali dei cit-tadini residenti, limitatamente ai soli neonati (G.U. 15 marzo 1994, n.61).

— Ministero dell’Interno - Circolare 18 luglio 1995, n 11 - D.P.R. 19 aprile1994, n. 575, “Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per ilrilascio e a duplicazione delle patenti di guida”. Aggiornamento dellapatente di guida per cambio di residenza o di abitazione.

— Ministero dell’Interno - Circolare 7 febbraio 1996, n. 2(96) - D.P.R. 19aprile 1994, n. 575 recante «norme sull’aggiornamento della patente diguida per cambio di residenza o di abitazione».

— Ministero dell’Interno - Circolare 10 gennaio 1997, n. 1 - Decreto delPresidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. Aggiornamentodella carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione.

— Ministero dell’Interno - Circolare 24 marzo 1998, n. 6/98 - Aggiorna-mento della patente di guida e della carta di circolazione per cambio diresidenza o di abitazione - Semplificazioni introdotte dalla legge 449/97.

— Prefettura di Ferrara - Circolare 27 ottobre 2000, n. 15318/2000/2° Set-tore - Istruzioni per la compilazione del modello APR4 in relazione alladata 2000.

— Ministero delle Finanze - Risoluzione 29 gennaio 2001, n. 8 - Variazionianagrafiche e di codice fiscale a seguito di segnalazioni da parte delleregioni.

— Ministero dell’Interno - Circolare 16 novembre 2002, n. 23 - Unione di

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SOMMARIO

Comuni Esercizio associato delle funzioni dì stato civile ed anagrafe.— Ministero dell’Interno - Circolare 24 novembre 2003, n. 31, prot.

03010037-15100/325 - Art. 147 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. Ag-giornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o diabitazione. Variazione della toponomastica. Quesito.

— Ministero dell’Interno - Circolare 12 novembre 2004, n. 51 - Cittadinistranieri nati in Kosovo: validità documenti e certificati rilasciati da UN-MIK.

Giurisprudenza ......................................................................................................

— Ordinanza prefettizia in ordine all’iscrizione anagrafica - Mancata ese-cuzione - Non costituisce rifiuto d’atti d’ufficio - [Cass., Sez. VI, 21 set-tembre 1995]

— Fatti denunciati all’anagrafe – Obbligo della verifica da parte dell’uffi-ciale d’anagrafe - [Cass., Sez. V, 5 ottobre 1998]

— Accertamenti anagrafici - Poteri dell’ufficiale d’anagrafe - Veridicità del-le dichiarazioni anagrafiche - Art. 495 cod. pen - [Cassazione PenaleSez. V, sent. n. 11885 del 16 novembre 1998]

— Attività dell’ufficiale d’anagrafe - interesse diretto della popolazione re-sidenziale - [Cassazione., Sez. un., 19 giugno 2000, n. 449]

— Giurisdizione contabile - Comunicazione pensionati deceduti - Respon-sabilità dell’ufficiale d’anagrafe - [Cassazione Civile, Sez. U., sent. n.16216 del 28 dicembre 2001]

— Sindaco ufficiale d’anagrafe - Competenza dello Stato - Responsabilitàgravante sullo Stato e non sul Comune - [Tribunale Di Reggio Emilia - 8ottobre 1986]

— Ufficiale d’anagrafe e di stato civile - Inquadramento professionale - [Con-siglio di Stato, Sez. V, sent. n. 107 del 23 gennaio 1995]

— Incarichi di ufficiale d’anagrafe di stato civile - Irrilevanza ai fini dell’in-quadramenti degli accordi collettivi - [Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n.1021 dell’8 luglio 1995]

PARTE VIII - Indici ......................................................................................................

Indice cronologico della normativa ......................................................................

Indice cronologico delle circolari, note ed altri atti ufficiali ................................

Indice della giurisprudenza .................................................................................

Nota biografica dell’autore ........................................................................................

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PARTE I

ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

NORMATIVA.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (estratto) - Nuove norme in materia di procedimento ammi-nistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi («G.U.» 18 agosto 1990,n. 192).

Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compitialle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la sem-plificazione amministrativa («G.U.» 17 marzo 1997, n. 63, S.O.).

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (estratto) - Testo unico delle leggi sull’ordinamento deglienti locali («G.U.» 28 settembre 2000, n. 227).

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di documentazione amministrativa («G.U.» 20 febbraio 2001, n. 42,S.O.).

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Disciplina generale

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi(«G.U.» 18 agosto 1990, n. 192).

CAPO I.Principi.

ART. 1. - Principi generali dell’attività amministrativa (1). — 1. L’attività ammini-strativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, diefficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previstedalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario (2).

1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritati-va, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamen-te (3).

1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicura-no il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1 (4).

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non perstraordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.

ART. 2. - Conclusione del procedimento. — 1. Ove il procedimento consegua obbli-gatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche ammi-nistrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimentoespresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenzadelle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entroil termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi

1) Rubrica aggiunta dall’art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

2) Comma da ultimo modificato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009,

n. 69.

3) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

4) Comma da ultimo dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri com-petenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione eper la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novantagiorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle ammini-strazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamen-ti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedi-menti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo del-l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e dellaparticolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a no-vanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazionistatali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati suproposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per lasemplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I terminiivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusio-ne dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l’im-migrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità digaranzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini diconclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del proce-dimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativadi parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 delpresente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non supe-riore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative afatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazionestessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si appli-cano le disposizioni dell’art. 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedi-mento, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 21-bis dellalegge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffidaall’amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l’inadempimento e comun-que non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presentearticolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell’istanza. È fattasalva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i pre-supposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento divalutazione della responsabilità dirigenziale (5).

ART. 2-bis. - Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione delprocedimento. 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inos-servanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all’applicazione del presente articolo sono attribuite

5) Articolo da ultimo modificato dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009,n. 69.

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DISCIPLINA GENERALE - NORMATIVA

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento deldanno si prescrive in cinque anni (6).

ART. 3. - Motivazione del provvedimento. 1. Ogni provvedimento amministrativo,compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pub-blici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dalcomma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridicheche hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanzedell’istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenutogenerale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione ri-chiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essereindicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si ri-chiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’Auto-rità cui è possibile ricorrere.

ART. 3-bis. - Uso della telematica. — 1. Per conseguire maggiore efficienza nellaloro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rap-porti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (7).

CAPO II.Responsabile del procedimento.

ART. 4. - Unità organizzativa responsabile del procedimento. — 1. Ove non sia giàdirettamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sonotenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro compe-tenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimentoprocedimentale, nonchè dell’adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondoquanto previsto dai singoli ordinamenti.

ART. 5. - Responsabile del procedimento. — 1. Il dirigente di ciascuna unità orga-nizzativa provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all’unità la respon-sabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimentononchè, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considera-to responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizza-tiva determinata a norma del comma 1 dell’art. 4.

3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedi-mento sono comunicati ai soggetti di cui all’art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbiainteresse.

ART. 6. - Compiti del responsabile del procedimento. — 1. Il responsabile del proce-dimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legitti-mazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento;

6) Articolo aggiunto dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

7) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo neces-sari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. Inparticolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni oistanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordi-nare esibizioni documentali;

c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di ser-vizi di cui all’art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggie dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmet-te gli atti all’organo competente per l’adozione. L’organo competente per l’adozione delprovvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può disco-starsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento senon indicandone la motivazione nel provvedimento finale (8).

CAPO III.Partecipazione al procedimento amministrativo.

ART. 7. - Comunicazione di avvio del procedimento. 1. Ove non sussistano ragionidi impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avviodel procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’art. 8, ai soggettinei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti eda quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni diimpedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio asoggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’am-ministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio delprocedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione diadottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo com-ma 1, provvedimenti cautelari.

ART. 8. - Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. 1.L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento mediante co-municazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:a) l’amministrazione competente;b) l’oggetto del procedimento promosso;c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’art. 2, commi 2 o 3,

deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’ammini-strazione (9);

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della re-lativa istanza (9);

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia pos-

8) Lettera così modificata dall’art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

9) Lettera aggiunta dall’art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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DISCIPLINA GENERALE - NORMATIVA

sibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti glielementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabi-lite dall’amministrazione medesima.

4. L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valeresolo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

ART. 9. - Intervento nel procedimento. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessipubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni ocomitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di inter-venire nel procedimento.

ART. 10. - Diritti dei partecipanti al procedimento. — 1. I soggetti di cui all’art. 7 equelli intervenuti ai sensi dell’art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dal-l’art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’ob-bligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

ART. 10-bis. - Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. — 1.Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’Autoritàcompetente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicatempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entroil termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno ildiritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate dadocumenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per con-cludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazio-ne delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondoperiodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nel-la motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente artico-lo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previden-ziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenzia-li (10).

ART. 11. - Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. 1. In accoglimento diosservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 10, l’amministrazione procedentepuò concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimen-to del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenutodiscrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (11).

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il respon-sabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separata-mente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinte-ressati (12).

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nulli-tà, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove nondiversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contrattiin quanto compatibili.

10) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

11) Comma così modificato dall’art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

12) Comma aggiunto dall’art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli pre-visti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unila-teralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indenniz-zo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministra-tiva, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesipreviste al comma l, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazionedell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento (13).

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli ac-cordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo.

ART. 12. - Provvedimenti attributivi di vantaggi economici. 1. La concessione disovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi econo-mici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate allapredeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le ammi-nistrazioni stesse devono attenersi.

2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risulta-re dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

ART. 13. - Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione. 1. Le disposizio-ni. contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della pubbli-ca amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali,di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari normeche ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i qualirestano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonchè ai procedimentiprevisti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (14).

Capo IV.Semplificazione dell’azione amministrativa

ART. 14. - Conferenza di servizi. 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame con-testuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’am-ministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione proceden-te deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altreamministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, daparte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza puòessere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o piùamministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di

13) Comma aggiunto dall’art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.14) Comma così modificato dall’art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45.

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DISCIPLINA GENERALE - NORMATIVA

interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimiattività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previainformale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico preva-lente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministra-zione coinvolta.

4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunquedenominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di serviziè convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente perl’adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di serviziè convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessiona-rio entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia divalutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanzadel concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi èconvocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tem-pi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (15).

ART. 14-bis. - Conferenza di servizi preliminare. 1. La conferenza di servizi puòessere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttividi beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di unprogetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di unaistanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni perottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferen-za si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono acarico del richiedente (16).

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, laconferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali sianole condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, leautorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiestidalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambien-tale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salu-te e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da cia-scuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla basedella documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazionedel progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, lecondizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progettodefinitivo, gli atti di consenso (16).

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trentagiorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello stu-dio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclu-sione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la confe-renza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’Ambito ditale conferenza, l’Autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la ela-borazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costitui-

15) Articolo da ultimo modificato dall’art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

16) Comma così modificato dall’art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

sce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta Autorità esamina le principalialternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibi-le, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimentoalla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indicanell’Ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presenta-zione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministra-zione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio stori-co-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere inter-regionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’art. 14-quater, comma 3 (17).

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo statodegli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motiva-tamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nellefasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sulprogetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmettealle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condi-zioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul proget-to preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno suc-cessivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o conces-sione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza diservizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (18).

ART. 14-ter. - Lavori della conferenza di servizi. — 01. La prima riunione della con-ferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare com-plessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (19).

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazionedei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica (20).

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve perveni-re alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almenocinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le ammini-strazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effet-tuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedenteconcorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima (21).

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e 14-bis sono convocati i sogget-ti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senzadiritto di voto (22).

2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari ei gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il proget-

17) Comma aggiunto dall’art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

18) Articolo aggiunto dall’art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall’art.10, L. 24 novembre 2000, n. 340.

19) Comma così premesso dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

20) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

21) Comma così modificato dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

22) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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DISCIPLINA GENERALE - NORMATIVA

to dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o in-diretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruoanticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferen-za possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte allagestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (22).

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella imme-diatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensidell’art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’ado-zione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i no-vanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’am-ministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente artico-lo (21).

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo averacquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, perun massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibili-tà ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativoprovvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di ser-vizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, arichiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il ter-mine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nelcaso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori (21).

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concer-nente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 14-quater, nonchè quelle di cuiagli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni prepostealla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità(21).

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraversoun unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vin-colante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cuial comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di con-clusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenen-do conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (23).

7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante nonabbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata (21).

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, aiproponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Sequesti ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procedeall’esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto diassenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, ocomunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza (24).

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a

23) Comma aggiunto dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

24) Comma così sostituito dall’art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella «Gazzetta Uffi-ciale» o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusio-ne nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i ter-mini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interes-sati (25).

ART. 14-quater. - Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi. — 1. Il dis-senso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate allaconferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella confe-renza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni con-nesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le speci-fiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’Ambito della conferenza ilproprio dissenso sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro itermini perentori indicati dall’art. 14-ter, comma 3, assume comunque la determina-zione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioniespresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecu-tiva] (26).

3. Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutelaambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela dellasalute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione proce-dente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra ammini-strazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni ele province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Sta-to-regioni», in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o trapiù amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decretolegislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale oregionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della docu-mentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvoche il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Con-ferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale ter-mine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia auto-noma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è ri-messa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra ammi-nistrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regioneo provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazio-ne inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Pre-sidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la com-plessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo nonsuperiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o laConferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli Affa-ri Regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitu-

25) Articolo da ultimo sostituito dall’art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340.

26) Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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DISCIPLINA GENERALE - NORMATIVA

tiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita allacompetenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, e dell’art. 118 della Costitu-zione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle provinceautonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei suc-cessivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predet-to, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazionedei Presidenti delle regioni interessate.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis nonsi applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con proprialegge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’art. 117, ottavo comma,della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi Comuni competenti invia generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regio-ni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statutispeciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenzadel Consiglio dei Ministri previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del Presi-dente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazionedi invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto] (27).

5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento nega-tivo trova applicazione l’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,introdotta dall’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (28).

ART. 14-quinquies. - Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto. — 1.Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definiti-vo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli artt. 37-bis eseguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senzadiritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito dellaprocedura di cui all’art. 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di pro-getto di cui all’art. 37-quinquies della medesima legge (29).

ART. 15. - Accordi fra pubbliche amministrazioni. — 1. Anche al di fuori delle ipotesipreviste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loroaccordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previstedall’art. 11, commi 2, 3 e 5.

ART. 16. - Attività consultiva. —1. Gli organi consultivi delle pubbliche ammini-strazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sonotenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal rice-vimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dareimmediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il qualeil parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimentodella richiesta (30).

27) Comma abrogato dall’art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

28) Articolo da ultimo sostituito dall’art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340.

29) Articolo aggiunto dall’art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

30) Comma da ultimo modificato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009,n. 69.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parereobbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è infacoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’espres-sione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato ilparere facoltativo o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del pare-re. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento nonpuò essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espres-sione dei pareri di cui al presente comma (31).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri chedebbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesag-gistica, territoriale e della salute dei cittadini (32).

4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i terminidi cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve esserereso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori daparte delle amministrazioni interessate (33).

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici (34).6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgen-

za per l’adozione dei pareri loro richiesti.6-bis. Resta fermo quanto previsto dall’art. 127 del codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,e successive modificazioni (35).

ART. 17. - Valutazioni tecniche. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o diregolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere pre-ventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organied enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza del-l’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, inmancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile delprocedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’am-ministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacitàtecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni chedebbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesag-gistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorieall’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell’art. 16.

ART. 18. - Autocertificazione. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idoneea garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di pre-

31) Comma da ultimo sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009,n. 69.

32) Comma così sostituito dall’art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

33) Comma da ultimo modificato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009,n. 69.

34) Comma così sostituito dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

35) Comma aggiunto dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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DISCIPLINA GENERALE - NORMATIVA

sentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cuialla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. [Delle misu-re adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all’art.27] (36).

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istrut-toria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’ammini-strazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche am-ministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli ele-menti necessari per la ricerca dei documenti (37).

3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, glistati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica ammini-strazione è tenuta a certificare.

ART. 19. - Dichiarazione di inizio attività. — 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, compresele domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprendi-toriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accerta-mento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generalee non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di pro-grammazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli attirilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, allaamministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizionedel gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumi-tà, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonchè degli atti impostidalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell’interessato corre-data, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioninormativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazio-ni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati indocumenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente ac-quisibili presso altre pubbliche amministrazioni (38).

2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giornidalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente; con-testualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministra-zione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggettol’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della pre-sentazione della dichiarazione all’amministrazione competente (39).

3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni,modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comuni-cazione di cui al comma 2, o, nei casi di cui all’ultimo periodo del medesimo comma 2,nel termine di trenta giorni dalla data della presentazione della dichiarazione, adottamotivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi

36) Periodo soppresso dall’art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

37) Comma così sostituto dall’art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

38) Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

39) Comma da ultimo sostituito dal comma 1 dell’art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla norma-tiva vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazio-ne, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’am-ministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensidegli artt. 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione dipareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divietodi prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acqui-sizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazio-ne può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del pare-re. Della sospensione è data comunicazione all’interessato (40).

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi daquelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’ammi-nistrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e dirimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta allagiurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdiziona-

le, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anchegli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’art.20 (41).

ART. 20. - Silenzio assenso. — 1. Fatta salva l’applicazione dell’art. 19, nei procedi-menti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenziodell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della do-manda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazionenon comunica all’interessato, nel termine di cui all’art. 2, commi 2 o 3, il provvedimen-to di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presenta-zione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento delladomanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di auto-tutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimentiriguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, lapubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblicaincolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedi-menti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’ammini-strazione come rigetto dell’istanza, nonchè agli atti e procedimenti individuati conuno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministroper la Funzione Pubblica, di concerto con i Ministri competenti (42).

5. Si applicano gli artt. 2, comma 7, e 10-bis (43).

ART. 21. - Disposizioni sanzionatorie. — 1. Con la denuncia o con la domanda dicui agli artt. 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei

40) Comma così modificato dal comma 5 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

41) Periodo aggiunto dal comma 6 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

42) Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.

43) Comma così sostituito dalla lett. d) del comma 1 dell’art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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DISCIPLINA GENERALE - NORMATIVA

requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni nonè ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria previ-sta dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall’art.483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenzadell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche neiriguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli artt. 19 e 20 in mancanzadei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivi-tà soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggivigenti, anche se è stato dato inizio all’attività ai sensi degli artt. 19 e 20 (44).

CAPO IV-bis.Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo.

Revoca e recesso (45).

ART. 21-bis. - Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.— 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia neiconfronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anchenelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di proce-dura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non siapossibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante for-me di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Ilprovvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzio-natorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimentilimitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sonoimmediatamente efficaci.

ART. 21-ter. - Esecutorietà. — 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, lepubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli ob-blighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e lemodalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ot-temperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecu-zione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro siapplicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

ART. 21-quater. - Efficacia ed esecutività del provvedimento. — 1. I provvedimentiamministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente sta-bilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può esseresospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organoche lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospen-sione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o diffe-rito per una sola volta, nonchè ridotto per sopravvenute esigenze.

44) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

45) Il Capo IV-bis, è stato aggiunto dall’art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

ART. 21-quinquies. - Revoca del provvedimento. — 1. Per sopravvenuti motivi dipubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuovavalutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad ef-ficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero daaltro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimentorevocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno deisoggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loroindennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’in-dennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantaneaincida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessa-ti è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenzao conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo ogget-to di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o dialtri soggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pub-blico.

1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantaneaincida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessatiè parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza oconoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggettodi revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altrisoggetti all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubbli-co (46).

ART. 21-sexies. - Recesso dai contratti. — 1. Il recesso unilaterale dai contratti dellapubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

ART. 21-septies. - Nullità del provvedimento. — 1. È nullo il provvedimento ammi-nistrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attri-buzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonchè negli altricasi espressamente previsti dalla legge.

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazio-ne o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice am-ministrativo.

ART. 21-octies. - Annullabilità del provvedimento. — 1. È annullabile il provvedi-mento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere oda incompetenza.

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul proce-dimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, siapalese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello inconcreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile permancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimo-stri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diversoda quello in concreto adottato.

ART. 21-nonies. - Annullamento d’ufficio. — 1. Il provvedimento amministrativoillegittimo ai sensi dell’art. 21-octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le

46) Comma aggiunto dal comma 1-bis dell’art. 12, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

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DISCIPLINA GENERALE - NORMATIVA

ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli in-teressi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero daaltro organo previsto dalla legge.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussi-stendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

Capo V.Accesso ai documenti amministrativi.

ART. 22. - Definizioni e principi in materia di accesso. — 1. Ai fini del presente caposi intende:

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e diestrarre copia di documenti amministrativi;

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interes-si pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispon-dente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale èchiesto l’accesso;

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabi-li in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbe-ro compromesso il loro diritto alla riservatezza;

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocine-matografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, ancheinterni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica ammi-nistrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla na-tura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i sog-getti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinatadal diritto nazionale o comunitario.

2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubbli-co interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favo-rire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indica-ti all’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministra-zione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto daldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali daparte della persona cui i dati si riferiscono.

5. L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ovenon rientrante nella previsione dell’art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al princi-pio di leale cooperazione istituzionale.

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione hal’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

ART. 23. - Ambito di applicazione del diritto di accesso. — 1. Il diritto di accesso dicui all’art. 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziendeautonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambitodei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’art. 24 (47).

ART. 24. - Esclusione dal diritto di accesso. — 1. Il diritto di accesso è escluso:a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre

1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazio-ne espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari normeche li regolano;

c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emana-zione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazio-ne, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi con-tenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documentida esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso aisensi del comma 1.

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generaliz-zato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

4. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficien-te fare ricorso al potere di differimento.

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1sono considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine lepubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l’eventua-le periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all’accesso.

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documentiamministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’art. 12 della legge 24 ottobre1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individua-ta, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e allacontinuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimentoalle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, dideterminazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il persona-le e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzionee alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investiga-tive, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle personecoinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di personefisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimen-to agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commer-ciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all’ammini-strazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

47) Articolo così sostituito dall’art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265.

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49

DISCIPLINA GENERALE - NORMATIVA

e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettivanazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti ammini-strativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessigiuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è con-sentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art.60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lostato di salute e la vita sessuale (48).

ART. 25. - Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi. — 1. Il diritto diaccesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito.Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvele disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essererivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi enei limiti stabiliti dall’art. 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Incaso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensidell’art. 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrati-vo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confron-ti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civicocompetente per Ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta de-terminazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita aldifensore civico competente per l’Ambito territoriale immediatamente superiore. Neiconfronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richie-sta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di cui all’art. 27 nonchè pressol’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si pro-nunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamentetale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione perl’accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedentee lo comunicano all’Autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento con-fermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difen-sore civico o della Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’acces-so si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanzaal difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è negato o differito permotivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissioneprovvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronunciaentro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere siintende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo Idella parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli artt. 154, 157,158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamentopubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l’acces-so ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede

48) Articolo da ultimo sostituito dall’art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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50

PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l’accesso ai documentiamministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garan-te sino all’acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorsoinutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (49).

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e neicasi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunaleamministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giornidalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti chene abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto conistanza presentata al Presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui èassegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e vienedeciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tri-bunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Sta-to, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversierelative all’accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclu-siva del giudice amministrativo (50).

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio perso-nalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può essere rappresentatae difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di dirigente, au-torizzato dal rappresentante legale dell’ente (51).

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione deidocumenti richiesti (52).

ART. 26. - Obbligo di pubblicazione. — 1. Fermo restando quanto previsto per lepubblicazioni nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana dalla legge 11 dicem-bre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le mo-dalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolarie ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determinal’interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse.

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Com-missione di cui all’art. 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le dispo-sizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a ren-dere effettivo il diritto di accesso.

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà diaccesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende realizzata.

ART. 27. - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. — 1. È istituitapresso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l’accesso ai docu-menti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-stri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla

49) Comma da ultimo modificato dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 8, L. 18 giugno 2009,n. 69.

50) Comma da ultimo modificato dall’art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

51) Comma aggiunto dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

52) Comma così sostituito dall’art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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DISCIPLINA GENERALE - NORMATIVA

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali duesenatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro sceltifra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettiviorgani di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra idirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissioneil capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce ilsupporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione puòavvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi del-l’art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si proce-de a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nelcorso del triennio.

4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Mini-stro dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati icompensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinaristanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri] (53).

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall’art. 25, comma 4; vigilaaffinchè sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività della pubblica am-ministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazioneannuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, che comunicaalle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifichedei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanziadel diritto di accesso di cui all’art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel ter-mine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, adeccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. [In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’art.18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo](54) (55).

ART. 28. - Modifica dell’art. 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio. — 1. ... (56).

CAPO VI.Disposizioni finali.

ART. 29. - Ambito di applicazione della legge. — 1. Le disposizioni della presentelegge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le dispo-sizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalentecapitale pubblico, limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative. Le dispo-sizioni di cui agli artt. 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonchè quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche (57).

53) Comma abrogato dall’art. 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

54) Comma abrogato dall’art. 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.

55) Articolo così sostituito dall’art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

56) Sostituisce l’art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

57) Comma così sostituito dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

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PARTE I - ORDINAMENTO GENERALE D’INTERESSE

2. Le regioni e gli enti locali, nell’Ambito delle rispettive competenze, regolano lematerie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e dellegaranzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite daiprincipi stabiliti dalla presente legge (58).

2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondocomma, lett. m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gliobblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessa-to al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termineprefissato e di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, nonchè quel-le relative alla durata massima dei procedimenti (59).

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, se-condo comma, lett. m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concer-nenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di indi-viduare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislati-vo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposi-zioni non si applicano (59).

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrati-vi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate aiprivati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela (59).

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e diBolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, se-condo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione (59).

ART. 30. - Atti di notorietà. — 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti preve-dono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, ilnumero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizidi pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo delladichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 4 della legge 4 gennaio1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a direttaconoscenza dell’interessato.

ART. 31. - [1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alcapo V anno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 24] (60).

Legge 15 marzo 1997, n. 59 (estratto) - Delega al Governo per il conferi-mento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riformadella Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministra-tiva («G.U.» 17 marzo 1997, n. 63, S.O.).

ART. 1. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998, uno o piùdecreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 5,

58) Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

59) Comma aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69.

60) Articolo abrogato dall’art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

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