PARERE CIVILE

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Consiglio dell Consiglio dell Ordine degli Avvocati Ordine degli Avvocati ROMA ROMA Avv. Costanza Acciai 2009 2009

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Consiglio dellConsiglio dell ’’Ordine degli AvvocatiOrdine degli Avvocati

ROMAROMA

Avv. Costanza Acciai

20092009

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LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO

EVIDENZIARE GLI ELEMENTI RILEVANTI

PORSI LE DOMANDE

FINALIZZARE LA RICERCA ALLE RISPOSTE

INDIVIDUARE IL QUESITO CENTRALE

FORMULARE UNA SCALETTA

STILARE L’INCIPIT

ILLUSTRARE IL QUADRO NORMATIVO

ANALIZZARE DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

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RILEGGERERILEGGERE

PIUPIU’’VOLTEVOLTE

IL TESTOIL TESTO

STILARE LE CONCLUSIONI

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Leggere attentamente il testoLeggere attentamente il testoLa soc. Edilbuildinghome s.r.l. ha eseguito lavori di ristrutturazione nel Condominio di Via delle Rose 10 in localit à Rocca di Sopra, per l ’importo di € 300.000,00 complessivi.I lavori sono stati regolarmente deliberati in sede assembleare con le maggioranze prescritte ed eseguiti a regola d ’arte nonch é tempestivamente consegnati a seguito di regolare sottoscrizione del contratto di appalto e del relativo capitolato da parte dell ’Amministratore Condominiale.A causa della morosit à di una rilevante parte dei condomini dello stabile nel corrispondere le quote millesimali del costo lei la vori loro facenti carico, la ditta appaltatrice è rimasta creditrice del saldo di € 70.000. Questa, quindi, ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Rocca decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio di Via delle Rose. Al passaggio in giudicato del decreto, il legale della ditta notifica precetto per il pagamento dell ’intero saldo al condomino Tizio, proprietario dell ’appartamento sito al piano attico. Quest ’ultimo, preoccupato per la rilevanza dell ’importo e risentito per il fatto di aver gi à saldato tutti gli importi di sua spettanza (tra l ’altro i pi ù elevati del riparto, stante il rapporto millesimale delle v arie quote di propriet à) si rivolge ad un legale richiedendo parere sulle possibilit à di paralizzare la pretesa creditoria della ditta appaltatrice. Assunte le vesti del legale di Tizio, premessi brevi cenni sulle obbligazioni solidali, sul Condominio quale soggett o giuridico e sugli effetti passivi della partecipazione ad esso da parte dei singoli c ondomini redigete motivato parere.

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Evidenziare gli elementi rilevantiEvidenziare gli elementi rilevanti

•• Edificio in condominioEdificio in condominio

•• Regolare delibera assembleare e regolare stipula del Regolare delibera assembleare e regolare stipula del

contratto regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.contratto regolare e tempestiva esecuzione dei lavori.

•• Riscossione dellRiscossione dell’’importo dovuto con ripartizione importo dovuto con ripartizione

millesimalemillesimale

•• MorositMorositàà di alcuni soltanto dei condominidi alcuni soltanto dei condomini

•• Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del CondominioDecreto ingiuntivo emesso nei confronti del Condominio

•• Passaggio in giudicato del decreto non oppostoPassaggio in giudicato del decreto non opposto

•• Esecuzione nei confronti del condomino solvibile ma Esecuzione nei confronti del condomino solvibile ma

non moroso.non moroso.

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Porsi le domandePorsi le domande• Come deve inquadrarsi e definirsi il Condominio negli edifici?

• La delibera assembleare di approvazione dei lavori da eseguire nell’edificio in condominio impegna tutti i condomini?

• Stante l’individuazione delle maggioranze condominiali anche in base ai millesimi di proprietà, la delibera può impegnare il singolo anche per importi eccedenti la sua quota millesimale?

• In caso negativo un simile limite ha rilevanza nei confronti dei terzi estranei al condominio?

• Un titolo ottenuto nei confronti del Condominio può essere eseguito per l’intero nei confronti di uno soltanto dei comproprietari o deve essere eseguito in modo parziario in base alle singole quote di partecipazione?

• Rileva e se sì in che modo la circostanza che Tizio abbia pagato l’intera somma a suo carico?

• Qual è l’azione da porre in essere per tentare di paralizzare l’esecuzione intrapresa dall’appaltatore?

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Finalizzare la ricerca alle risposteFinalizzare la ricerca alle risposte

• Come deve inquadrarsi e definirsi il Condominio negli edifici?

• La delibera assembleare di approvazione dei lavori da eseguire nell’edificio in condominio impegna tutti i condomini?

Cominciamo dalle prime, anche se non Cominciamo dalle prime, anche se non èè detto che, alla fine detto che, alla fine delldell’’ analisi lanalisi l’’ ordine, al momento casuale, delle domande non ordine, al momento casuale, delle domande non debba essere sovvertitodebba essere sovvertito

Stiamo parlando di Stiamo parlando di ““ CondominioCondominio”” quindi siamo quindi siamo nellnell’’ ambito del ambito del ““ libro III Titolo VII Capo II del Codice libro III Titolo VII Capo II del Codice CivileCivile”” Essendo noto che il Condominio Essendo noto che il Condominio èè una forma una forma particolare di Comproprietparticolare di Compropriet àà distinta e diversa, per molti distinta e diversa, per molti aspetti , dalla tradizionale Communio pro indivisoaspetti , dalla tradizionale Communio pro indiviso

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Finalizzare la ricerca alle risposteFinalizzare la ricerca alle risposte••La ricerca si inizia , di norma, dalla consultazione dellLa ricerca si inizia , di norma, dalla consultazione dell’’ indice analitico del indice analitico del codice. Nel nostro caso possiamo partire dal lemma codice. Nel nostro caso possiamo partire dal lemma ““ CondominioCondominio”” che : ci che : ci rimanda agli articoli 1117 e seguenti del c.c.rimanda agli articoli 1117 e seguenti del c.c.

1117. Parti comuni dell'edificio.Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo :1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari , le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini1118. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione

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Le norme esaminate non dicono molto in punto di definizione e quLe norme esaminate non dicono molto in punto di definizione e qualificazione giuridica alificazione giuridica del Condominio negli edifici, del Condominio negli edifici, èè quindi necessario scorrere rapidamente tutto il titolo VII quindi necessario scorrere rapidamente tutto il titolo VII del libro III tenendo presente che il capo II, costituisce una sdel libro III tenendo presente che il capo II, costituisce una specificazione, e, in parte, pecificazione, e, in parte, rappresenta una deroga alla disciplina generale della Comunionerappresenta una deroga alla disciplina generale della Comunione dettata dal capo I. I dettata dal capo I. I punti di differenziazione delle due discipline che possiamo evinpunti di differenziazione delle due discipline che possiamo evincere dalla mera lettura del cere dalla mera lettura del Codice sono:Codice sono:

••La comunione ordinaria delinea il fenomeno dell'appartenenza in La comunione ordinaria delinea il fenomeno dell'appartenenza in comune a picomune a piùù persone persone del diritto di proprietdel diritto di propriet àà o di altro diritto reale di godimento su cosa altrui e costituio di altro diritto reale di godimento su cosa altrui e costituisce una sce una specificazione della titolaritspecificazione della titolaritàà di una situazione soggettiva caratterizzata da una pluralitdi una situazione soggettiva caratterizzata da una pluralit ààdi soggetti di fronte all'unitdi soggetti di fronte all'unitàà della situazione giuridica vantata.della situazione giuridica vantata.

••Il condominio Il condominio èè un tipo particolare di comunione che potremmo definire un tipo particolare di comunione che potremmo definire ““ necessarianecessaria””(art. 1119 c.c.) e che si ha quando in un edificio due o pi(art. 1119 c.c.) e che si ha quando in un edificio due o piùù persone sono ciascuna persone sono ciascuna proprietaria di una unitproprietaria di una unit àà immobiliare in via esclusiva e insieme sono proprietarie delle immobiliare in via esclusiva e insieme sono proprietarie delle parti comuni che servono alla miglior fruibilitparti comuni che servono alla miglior fruibilit àà delle proprietdelle proprietàà individuali.individuali.

••Negli edifici in condominio la comunione delle parti necessariamNegli edifici in condominio la comunione delle parti necessariamente e strutturalmente ente e strutturalmente comuni comuni èè forzosa, il che vuol dire che un condomino non può rinunciare aforzosa, il che vuol dire che un condomino non può rinunciare al diritto su tali l diritto su tali parti comuni per sottrarsi al pagamento delle spese necessarie parti comuni per sottrarsi al pagamento delle spese necessarie alla loro manutenzionealla loro manutenzione

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Ancora:Ancora:

••Nella comunione ordinaria le quote dei partecipanti si presumonoNella comunione ordinaria le quote dei partecipanti si presumonouguali (art. 1101 uguali (art. 1101 c.c.), mentre nel condominio ciò non accade (art. 1118 c.c.)c.c.), mentre nel condominio ciò non accade (art. 1118 c.c.)

••Il bene comune Il bene comune èè di norma divisibile (art. 1111, 1114 c.c.) mentre ciò non può di norma divisibile (art. 1111, 1114 c.c.) mentre ciò non può accadere per i beni in condominio (art. 1119 c.c.), ma ciò conseaccadere per i beni in condominio (art. 1119 c.c.), ma ciò consegue anche alla gue anche alla disposizione generale di cui alldisposizione generale di cui all’’ art. 1112 c.c.art. 1112 c.c.

•• la Comunione può anche esistere senza un regolamento ed un orgala Comunione può anche esistere senza un regolamento ed un organo di no di rappresentanza (art. 1105 c.c.), mentre nel condominio, qualora rappresentanza (art. 1105 c.c.), mentre nel condominio, qualora i partecipanti siano pii partecipanti siano piùùdi 4, di 4, èè necessaria la nomina di un Amministratore (art. 1129 c.c.) che necessaria la nomina di un Amministratore (art. 1129 c.c.) che abbia la abbia la ““ RappresentanzaRappresentanza”” dei condomini nei limiti dei poteri di cui alldei condomini nei limiti dei poteri di cui all’’ art. 1130 (art. 1131c.c.). art. 1130 (art. 1131c.c.). Qualora i condomini siano piQualora i condomini siano piùù di 10 di 10 èè altresaltresìì necessaria lnecessaria l’’ adozione di un adozione di un ““ Regolamento Regolamento condominialecondominiale”” (art. 1138 c.c.)(art. 1138 c.c.)

••Le spese fatte nellLe spese fatte nell’’ interesse della comunione comportano il diritto al rimborso anchinteresse della comunione comportano il diritto al rimborso anche in e in caso di mera negligenza degli altri comproprietari, mentre nel ccaso di mera negligenza degli altri comproprietari, mentre nel condominio perchondominio perchéé il il condomino che ha eseguito spese per la cosa comune possa ottenercondomino che ha eseguito spese per la cosa comune possa ottenerne il rimborso ne il rimborso èènecessario che ricorra il requisito dellnecessario che ricorra il requisito dell’’ urgenza.urgenza.

••Le norme della comunione non espressamente derogate da quelle suLe norme della comunione non espressamente derogate da quelle sul condomino negli l condomino negli edifici possono applicarsi anche a questedifici possono applicarsi anche a quest’’ ultimo istituto ma non viceversa.ultimo istituto ma non viceversa.

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Ottenuti gli elementi che ci possono condurre ad una prima, generale definizione del Condominio quale:

Quel particolare tipo di comunione necessaria e forzosa che ha ad oggetto le parti di un edificio, espressamente individuate come comuni dalla norma, necessarie al godimento e alla fruibilità di piani o porzioni di piano di un edificio appartenenti in proprietà esclusiva a diversi soggetti.

Proseguiamo nella nostra analisi

•Stante l’individuazione delle maggioranze condominiali anche in base ai millesimi di proprietà, la delibera assembleare può impegnare il singolo anche per importi eccedenti la sua quota millesimale?

•In caso negativo un simile limite ha rilevanza nei confronti dei terzi estranei al condominio?

Proseguiamo con lProseguiamo con l’’ analisi del dato normativo:analisi del dato normativo:

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Oltre alle norme appena esaminate, dalla lettura del titolo emergono altre due norme significative ai fini della nostra analisi. Queste si rinvengono nei seguenti articoli del Codice:

1115. Obbligazioni solidali dei partecipanti. Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.1123. Ripartizione delle spese.(comma I) Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione

Si tratta quindi di stabilire se la norma di cui allSi tratta quindi di stabilire se la norma di cui all’’ art. 1123 costituisca una deroga art. 1123 costituisca una deroga alla norma generale dellalla norma generale dell’’ art. 1115 c.c. che sembra disciplinare come obbligazioni art. 1115 c.c. che sembra disciplinare come obbligazioni solidali le obbligazioni contratte solidali le obbligazioni contratte ““ per la cosa comuneper la cosa comune”” e quale sia, in caso positivo, e quale sia, in caso positivo, la la ratioratio di simile derogadi simile deroga

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GIURISPRUDENZA

Sembra che la Giurisprudenza maggioritaria non sia favorevole al condomino esecutato. Tutte o quasi le pronunzie rinviano all’art. 1294 c.c

• Si può sostenere che sia la legge ad escludere la solidarietà per le obbligazioni condominiali?

Sul punto può esserci utile lSul punto può esserci utile l’’ analisi della analisi della

1294. Solidarietà tra condebitori.

I condebitori sono tenuti in solido se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente

Dobbiamo, evidentemente, porci una domanda ulteriore:

In questo ci è d’ausilio , ancora, una parte decisamente minoritaria ma interessante della GIURISPRUDENZA

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In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino h a interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 c.c., dal quale discende una presunzione di solidariet à a carico di tutti i condomini. Cass. civ., Sez. II, 30/07/2004, n.14593

Il patto di divisione della spesa per l'esecuzione di lavori in appalto concluso tra pi ù condomini, attendendo al rapporto interno tra gli stessi, non è opponibile all'appaltatore, ancorch è condomino, atteso che l'obbligazione di pagamento del corrispettivo di lavori conferiti in appalto da più committenti ha natura di obbligazione solidale, ai sensi dell'art. 1294 cod. civ. Cass. civ., Sez. II, 31/08 /2005, n.17563

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L'art. 1123, comma 1, c.c., in base al quale le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della propriet à di ciascuno, si applica anche nei rapporti esterni.

Cass. civ., Sez. II, 27/09/1996, n.8530

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Finalizzare la ricerca alle risposteFinalizzare la ricerca alle risposte

• Un titolo ottenuto nei confronti del Condominio può essere eseguito per l’intero nei confronti di uno soltanto dei comproprietari o deve essere eseguito in modo parziario in base alle singole quote di partecipazione?

• Rileva e se sì in che modo la circostanza che Tizio abbia pagato l’intera somma a suo carico?

1314. Obbligazioni divisibili.

Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l'obbligazione non

è solidale , ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per

la sua parte [c.c. 1295, 1509

Ove infatti l’obbligazione contratta dall’Amministratore per conto del Condominio dovesse ritenersi frazionabile, dal punto di vista del terzo destinatario della prestazione in una somma di obbligazioni parziarie corrispondenti alle singole quote di corrispettivo determinate ex art. 1123 c.c. la risposta alle domande:

Potrebbe essere favorevole alle tesi di Tizio la cui posizione potrebbe inquadrarsi nella previsione dell’art.

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Sono a questo punto chiare posizioni che animano il dibattito:

Il dilemma è stato recentemente risolto da

Cass. SS.UU. 8 aprile 2008 n.9148Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresentante, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetti nei confronti dei rappresentati. Conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno.

A) Secondo l'orientamento prevalente, il principio della ripartizione delle spese pro quota tra i condomini ha valore solo interno, mentre verso i terzi la loro responsabilità è necessariamente solidale, in applicazione del principio generale sancito dall'art. 1294

B) La tesi minoritaria della parziarietà fa leva sull'art. 1123, intendendola come norma speciale rispetto all'art. 1294 e, quindi, operante non solo nei rapporti interni fra i condomini, ma anche nei confronti dei terzi

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EE’’ a questo punto evidente che la soluzione del a questo punto evidente che la soluzione del dilemma sopra evidenziato risiede nella posizione dilemma sopra evidenziato risiede nella posizione che si intende assumere rispetto ai seguenti che si intende assumere rispetto ai seguenti quesiti:quesiti:a) Le obbligazioni assunte per la manutenzione dei beni a) Le obbligazioni assunte per la manutenzione dei beni condominali sono assunte in nome del Condominio o d ei condominali sono assunte in nome del Condominio o d ei singoli condomini pur se collettivamente intesi?singoli condomini pur se collettivamente intesi?

b) Il condominio b) Il condominio èè un un ““ ente di gestione dei beni comuniente di gestione dei beni comuni ””ovvero lovvero l ’’ organizzazione pluralistica dellorganizzazione pluralistica dell ’’ insieme dei insieme dei condomini?condomini?

c) Tutte le obbligazioni assunte per la medesima ca usa c) Tutte le obbligazioni assunte per la medesima ca usa obligandi da una collettivitobligandi da una collettivit àà di soggetti sono solidali?di soggetti sono solidali?

d) La solidarietd) La solidariet àà, in simili casi, costituisce l, in simili casi, costituisce l ’’ eccezione o la eccezione o la regola?regola?

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a) Le obbligazioni assunte per la manutenzione dei a) Le obbligazioni assunte per la manutenzione dei beni condominali sono assunte in nome del beni condominali sono assunte in nome del Condominio o dei singoli condomini pur se Condominio o dei singoli condomini pur se collettivamente intesi?collettivamente intesi?

Al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applicano, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt. 1469-bis c.c. e seguenti, atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Cass. civ. (Ord.), Sez. III, 12/01/2005, n.452

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b) Il condominio b) Il condominio èè un un ““ ente di gestione dei beni ente di gestione dei beni comunicomuni ”” ovvero lovvero l ’’ organizzazione pluralistica organizzazione pluralistica delldell ’’ insieme dei condomini?insieme dei condomini?

Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa degli interessi, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è legittimato a proporre autonomamente ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'Appello emessa nei confronti della collettività condominiale, senza che assuma rilevanza, in contrario, l'eventuale proposizione del ricorso anche da parte dell'amministratore del condominio. Cass. civ., Sez. V, 07/12/2004, n.22942

Ciò sta a significare che, anche inteso quale “ente di gestione” del patrimonio comune , il Condominio rappresenta, comunque l’insieme dei partecipanti singolarmente intesi

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c) Tutte le obbligazioni assunte per la medesima ca usa c) Tutte le obbligazioni assunte per la medesima ca usa obligandi da una collettivitobligandi da una collettivit àà di soggetti sono solidali?di soggetti sono solidali?D) La solidarietLa solidariet àà, in simili casi, costituisce l, in simili casi, costituisce l ’’ eccezione o la eccezione o la regola?regola?

La giurisprudenza parla di una”presunzione” di solidarietàogniqualvolta ci s trovi in presenza di “condebitori” vale a dire di una pluralità di debitoriLa presunzione di solidarietà passiva, stabilita in linea generale dell'articolo 1294 del c.c. nelle obbligazioni con pluralità di debitori ha come suo presupposto l'assunzione da parte di questi di un unico debitoe, cioè, la sussistenza di quella situazione condebitoria che è alla base del concetto stesso di solidarietà e che si concreta nel fatto che piùdebitori sono obbligati per una medesima prestazione.Cass. civ., Sez. III, 26/04/2004, n.7926non identifica l'obbligazione solidale con un'obbligazione nascente da un unico atto o fatto giuridico che dia luogo ad un medesimo ed unico obbligo di prestazione da parte di più soggetti, bensì nell'esistenza di più soggetti obbligati alla medesima prestazione, "in guisa tale che l'adempimento dell'uno libera gli altri", restando irrilevante la unicitào pluralità dei fatti o dei mezzi giuridici in conseguenza dei quali è nato l'obbligo ad adempiere quella medesima prestazione ed essendo essenziale che tutti i debitori non siano obbligati a più prestazioni identiche, ma ad un'unica prestazione.Cass. civ., Sez. I, 14/03/1996, n.2120

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E’ dunque necessario focalizzare la nostra attenzione sul concetto di “prestazione” , al fine di stabilire se la prestazione debba intendersi divisibile ogniqualvolta sia tale per natura (un’obbligazione pecuniaria ènaturalisticamente divisibile, non così la prestazione di uno spettacolo teatrale)

In tema di ripartizione dei debiti ereditari, l'art. 752 c.c. concerne solamente i rapporti tra coeredi, e non è pertanto invocabile dai creditori del "de cuius", per i quali trova viceversa applicazione l'art. 754 c.c., in base al quale essi possono pretendere nei confronti di ciascun coerede l'adempimento della prestazione divisibile in misura non eccedente la rispettiva quota ereditaria, norma che, nel fare eccezione alla regola della solidarietà passiva di cui all'art. 1294 c.c., è peraltro ai sensi degli artt. 1295 e 1314 c.c. anche tacitamente derogabile dagli eredi, e in ogni caso non impedisce l'adempimento del terzo con efficacia estintiva dell'obbligazione. Cass. civ., Sez. III, 30/06/2005, n.13953

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Qual è l’azione da porre in essere per tentare di paralizzare l’esecuzione intrapresa dall’appaltatore?

•Qual è l’azione da porre in essere per tentare di paralizzare l’esecuzione intrapresa dall’appaltatore?

L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva d el titolo ai sensi del secondo inciso del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ ., come novellato dall'art. 2, comma terzo, lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, con vertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 è proponibile solo con l'atto di opposizione a precet to o comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, dopo il cui inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere inv ece richiesti al giudice dell'esecuzione. Il suddetto provvedimento di sospe nsione ha natura cautelare ed è soggetto alla disciplina del procedimento cautelare . Allorquando sul giudizio di opposizione a precetto sia intervenuta la sentenza di appello e sia stato proposto ricorso per cassazione, sulla relati va istanza è competente il giudice d'appello e non la Corte di Cassazione e l' istanza, ove proposta avanti alla Corte, dev'essere dichiarata inammissibile. (D ichiara inammissibile, App. Roma, 1 Dicembre 2005) - Cass. civ. (Ord.), Sez. III , 10/03/2006, n.5368

615. Forma dell'opposizione.

Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata si può proporre opposizione al prec etto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per terri torio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di pa rte l'efficacia esecutiva del titolo

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A questo punto si individua il “quesito centrale” sotteso alla traccia, quesito rispetto al quale la ricerca e l’analisi effettuate dovranno fungere da motivazione logico-giuridica delle conclusioni adottate dal redattore del parere.

La pluralitLa pluralitàà di debitori e ldi debitori e l’’eadem causa eadem causa

obligandi che si rinvengono nelle obbligazioni obligandi che si rinvengono nelle obbligazioni

assunte nellassunte nell’’interesse del condominio e per la interesse del condominio e per la

manutenzione dei beni necessariamente manutenzione dei beni necessariamente

comuni, sono o meno di per scomuni, sono o meno di per séé sufficienti a far sufficienti a far

ritenere la natura solidale delle obbligazioni ritenere la natura solidale delle obbligazioni

assunte dallassunte dall’’Amministratore in nome e per Amministratore in nome e per

conto del Condominio? conto del Condominio?

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2424

LL’’ INCIPITINCIPIT

Possiamo quindi iniziare a lavorare allPossiamo quindi iniziare a lavorare all’’esordio del nostro scritto, esordio del nostro scritto, tenendo presente che esso:tenendo presente che esso:

��Non Non èè una ripetizione pedissequa della traccia nuna ripetizione pedissequa della traccia néé una sua parafrasiuna sua parafrasi

��EE’’rivolto ad evidenziare la vostra comprensione del problema postorivolto ad evidenziare la vostra comprensione del problema posto dalla dalla tracciatraccia

E che:E che:

��Gli elementi del caso concreto vanno posti in relazione con i prGli elementi del caso concreto vanno posti in relazione con i problemi che oblemi che saranno risolti alla luce dellsaranno risolti alla luce dell’’analisi che segueanalisi che segue

��Non Non èè di ostacolo alla formulazione delldi ostacolo alla formulazione dell’’incipit nei detti termini la locuzione incipit nei detti termini la locuzione ““premessi brevi cennipremessi brevi cenni””, essendo preferibile che i cenni siano funzionali alla , essendo preferibile che i cenni siano funzionali alla chiarezza del parerechiarezza del parere

Nel nostro caso si potrebbe quindi esordire come segue:Nel nostro caso si potrebbe quindi esordire come segue:

Page 25: PARERE CIVILE

Il quesito sottoposto alla nostra attenzione, Il quesito sottoposto alla nostra attenzione,

richiede di stabilire se lerichiede di stabilire se le obbligazioni assunte obbligazioni assunte

nellnell’’interesse del condominio per la interesse del condominio per la

manutenzione dei beni necessariamente manutenzione dei beni necessariamente

comuni che ne costituiscono lcomuni che ne costituiscono l’’oggetto , oggetto ,

comportando una pluralitcomportando una pluralitàà di condebitori ed di condebitori ed

una una eadem causa obligandieadem causa obligandi, ricadano nella , ricadano nella

generale presunzione di solidarietgenerale presunzione di solidarietàà stabilita stabilita

dalldall’’art. 1294 c.c., ovvero possano considerarsi art. 1294 c.c., ovvero possano considerarsi

ripartite tra ciascun condomino in ragione ripartite tra ciascun condomino in ragione

della rispettiva quota anche nei confronti dei della rispettiva quota anche nei confronti dei

terzi che col condominio intrattengano terzi che col condominio intrattengano

rapporti giuridici, inibendo a questi ultimi di rapporti giuridici, inibendo a questi ultimi di

agire nei confronti di un solo condomino per agire nei confronti di un solo condomino per

ll’’esazione dellesazione dell’’ intero credito ex art. 1292 c.c.intero credito ex art. 1292 c.c.

FORMULARE CON ATTENZIONE UNA SCALETTA

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•La solidarietà nelle obbligazioni assunte da una pluralità di debitori costituisce la regola, tanto che la Giurisprudenza parla di “presunzione”

• L’eccezione si ha quando la prestazione è naturalisticamente divisibile e la legge o il titolo dispongono diversamente come accade nel caso dell’art. 754 cc

• Il Condominio dà luogo ad un particolare tipo di comunione necessaria e forzosa che ha ad oggetto le parti di un edificio, espressamente individuate come comuni dalla norma, necessarie al godimento e alla fruibilità di piani o porzioni di piano di un edificio appartenenti in proprietà esclusiva a diversi soggetti.

• L’unicità della gestione dei beni comuni non dà però luogo ad un ente di gestione vero e proprio atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini

• Questi ultimi – in base all’art. 1123 c.c. – sostengono in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno le spese necessarie per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza

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• L’obbligazione pecuniaria cui i condomini sono tenuti ènaturalisticamente divisibile

• La norma di cui all’art. 1123 può porsi come eccezione riguardo alla presunzione di cui all’art. 1294, in quanto l’amministratore, quale mandatario di ciascun condomino pro quota non può obbligare il mandante oltre i limiti del mandato da ciascuno ricevuto ex art. 1711.

• I terzi che intrattengano rapporti con il Condominio debbono di ciò ritenersi tenuti ad essere edotti e consapevoli.

• Il criterio di ripartizione di cui al 1123 deve quindi operare anche all’esterno e l’obbligazione ritenersi parziaria ex 1314 c.c.

•Tizio può agire in opposizione a precetto chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.

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Per determinare i principi di diritto che vincolano una pluralità di soggetti passivi – nel caso di specie i condomini - occorre muovere dal fondamento della solidarietà.

Questa, notoriamente, si determina nel lato passivo dell’obbligazione , in tutti i casi nei quali sussiste una pluralità di debitori che assumono l’obbligo in virtù di una eadem causa obligandi dovendo effettuare un’unica prestazione, l’ idem debitum.

L’art. 1294 c.c., secondo la costante interpretazione giurispudenziale stabilisce una prsunzione di solidarietà, che vige alla stregua di principio generale a meno che “dalla legge o dal titolo non risulti diversamente".

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Si tratta quindi di stabilire se, nel caso di obbligazione assunta “nell’ interesse del Condominio” possa ritenersi operante o meno al principio sancito dall’articolo in questione.

Occorre quindi analizzare in modo approfondito la struttura e l’operatività giuridica di quel particolare istituto definito dal nostro ordinamento come Condominio negli edifici.

Le norme del nostro codice civile che disciplinano lLe norme del nostro codice civile che disciplinano l’’istituto non istituto non dicono molto in punto di definizione e qualificazione giuridica dicono molto in punto di definizione e qualificazione giuridica del Condominio negli edifici, del Condominio negli edifici, èè quindi necessario ricavarne la quindi necessario ricavarne la disciplina dalla lettura del titolo VII del libro III tenendo prdisciplina dalla lettura del titolo VII del libro III tenendo presente esente che il capo II, costituisce una specificazione, e, in parte, che il capo II, costituisce una specificazione, e, in parte, rappresenta una deroga alla disciplina generale della rappresenta una deroga alla disciplina generale della ComunioneComunione dettata dal capo I. dettata dal capo I.

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I punti di differenziazione delle due discipline che I punti di differenziazione delle due discipline che possiamo evincere dalla mera lettura del Codice possiamo evincere dalla mera lettura del Codice sono le seguenti:sono le seguenti:

••La comunione ordinaria delinea il fenomeno dell'appartenenza in La comunione ordinaria delinea il fenomeno dell'appartenenza in comune a comune a pipiùù persone del diritto di proprietpersone del diritto di proprietàà o di altro diritto reale di godimento su o di altro diritto reale di godimento su cosa altrui e costituisce una specificazione della titolaritcosa altrui e costituisce una specificazione della titolaritàà di una situazione di una situazione soggettiva caratterizzata da una pluralitsoggettiva caratterizzata da una pluralitàà di soggetti di fronte all'unitdi soggetti di fronte all'unitàà della della situazione giuridica vantata.situazione giuridica vantata.

••Il condominio Il condominio èè un tipo particolare di comunione che potremmo definire un tipo particolare di comunione che potremmo definire ““necessarianecessaria”” (art. 1119 c.c.) e che si ha quando in un edificio due o pi(art. 1119 c.c.) e che si ha quando in un edificio due o piùùpersone sono ciascuna proprietaria di una unitpersone sono ciascuna proprietaria di una unitàà immobiliare in via esclusiva immobiliare in via esclusiva e insieme sono proprietarie delle parti comuni che servono alla e insieme sono proprietarie delle parti comuni che servono alla miglior miglior fruibilitfruibilitàà delle proprietdelle proprietàà individuali.individuali.

••Negli edifici in condominio la comunione delle parti necessariamNegli edifici in condominio la comunione delle parti necessariamente e ente e strutturalmente comuni strutturalmente comuni èè forzosa, il che vuol dire che un condomino non forzosa, il che vuol dire che un condomino non può rinunciare al diritto su tali parti comuni per sottrarsi al può rinunciare al diritto su tali parti comuni per sottrarsi al pagamento delle pagamento delle spese necessarie alla loro manutenzionespese necessarie alla loro manutenzione

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••Nella comunione ordinaria le quote dei partecipanti si presumonoNella comunione ordinaria le quote dei partecipanti si presumonouguali (art. 1101 uguali (art. 1101 c.c.), mentre nel condominio ciò non accade (art. 1118 c.c.)c.c.), mentre nel condominio ciò non accade (art. 1118 c.c.)

••Il bene comune Il bene comune èè di norma divisibile (art. 1111, 1114 c.c.) mentre ciò non può di norma divisibile (art. 1111, 1114 c.c.) mentre ciò non può accadere per i beni in condominio (art. 1119 c.c.), ma ciò conseaccadere per i beni in condominio (art. 1119 c.c.), ma ciò consegue anche alla gue anche alla disposizione generale di cui alldisposizione generale di cui all’’ art. 1112 c.c.art. 1112 c.c.

•• la Comunione può anche esistere senza un regolamento ed un orgala Comunione può anche esistere senza un regolamento ed un organo di no di rappresentanza (art. 1105 c.c.), mentre nel condominio, qualora rappresentanza (art. 1105 c.c.), mentre nel condominio, qualora i partecipanti siano i partecipanti siano pipiùù di 4, di 4, èè necessaria la nomina di un Amministratore (art. 1129 c.c.) che necessaria la nomina di un Amministratore (art. 1129 c.c.) che abbia la abbia la ““ RappresentanzaRappresentanza”” dei condomini nei limiti dei poteri di cui alldei condomini nei limiti dei poteri di cui all’’ art. 1130 (art. art. 1130 (art. 1131c.c.). Qualora i condomini siano pi1131c.c.). Qualora i condomini siano piùù di 10 di 10 èè altresaltresìì necessaria lnecessaria l’’ adozione di un adozione di un ““ Regolamento condominialeRegolamento condominiale”” (art. 1138 c.c.)(art. 1138 c.c.)

••Le spese fatte nellLe spese fatte nell’’ interesse della comunione comportano il diritto al rimborso interesse della comunione comportano il diritto al rimborso anche in caso di mera negligenza degli altri comproprietari, menanche in caso di mera negligenza degli altri comproprietari, mentre nel condominio tre nel condominio perchperchéé il condomino che ha eseguito spese per la cosa comune possa ottil condomino che ha eseguito spese per la cosa comune possa ottenerne il enerne il rimborso rimborso èè necessario che ricorra il requisito dellnecessario che ricorra il requisito dell’’ urgenza.urgenza.

••Le norme della comunione non espressamente derogate da quelle suLe norme della comunione non espressamente derogate da quelle sul condomino l condomino negli edifici possono applicarsi anche a questnegli edifici possono applicarsi anche a quest’’ ultimo istituto ma non viceversa.ultimo istituto ma non viceversa.

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Possiamo quindi definire il Condominio come:

Quel particolare tipo di comunione necessaria e forzosa che ha ad oggetto le parti di un edificio, espressamente individuate come comuni dalla norma, necessarie al godimento e alla fruibilità di piani o porzioni di piano di un edificio appartenenti in proprietà esclusiva a diversi soggetti.

Dal punto di vista della gestione dei beni condominiali non èinfrequente imbattersi in decisioni, sia di merito che di legittimità, che definiscono il condominio, privo di personalità giuridica e, tuttavia, provvisto di un limitata soggettività processuale quale “ente di gestione” , ma molti hanno avuto modo di rilevare come l’espressione sia frutto di un mero espediente logico, privo di qualsiasi riferimento giuridicamente qualificante.

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Il fatto che l'amministratore e l'assemblea gestiscano le parti comuni per conto dei condomini, ai quali le parti comuni appartengono - le peculiarità della struttura condominiale dimostrano la inconsistenza del ripetuto e acritico riferimento dell'ente di gestione al condominio negli edifici. Il condominio, infatti, non è titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune, in effetti, fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell'interesse dei singoli partecipanti. Secondo la giurisprudenza consolidata, poi, l'amministratore del condominio raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.

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Orbene, la rappresentanza, non soltanto processuale, dell'amministratore del condominio è circoscritta alle attribuzioni - ai compiti ed ai poteri -stabilite dall'art. 1130 cod. civ.. In giudizio l'amministratore rappresenta i singoli condomini, i quali sono parti in causa nei limiti della loro quota (art. 1118 e 1123 cod. civ.). L'amministratore agisce in giudizio per la tutela dei diritti di ciascuno dei condomini, nei limiti della loro quota, e solo in questa misura ognuno dei condomini rappresentati deve rispondere delle conseguenze negative. Del resto, l'amministratore non ha certo il potere di impegnare i condomini al di là del diritto, che ciascuno di essi ha nella comunione, in virtù della legge, degli atti d'acquisto e delle convenzioni. In proporzione a tale diritto ogni partecipante concorre alla nomina dell'amministratore e in proporzione a tale diritto deve ritenersi che gli conferisca la rappresentanza in giudizio. Basti pensare che, nel caso in cui l'amministratore agisca o sia convenuto in giudizio per la tutela di un diritto, il quale fa capo solo a determinati condomini, soltanto i condomini interessati partecipano al giudizio ed essi soltanto rispondono delle conseguenze della lite.

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Le considerazioni che precedono, secondo dottrina e giurisprudenza maggioritarie, giustificano, tuttavia, esclusivamente la ratio dell’art. 1123 c.c., ritenuto applicabile esclusivamente ai rapporti interni al condominio.Infatti l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, ha ritenuto che la

responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal "condominio" verso i terzi abbia natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall'art. 1294 cod. civ. per l'ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall'art. 1123 cod. civ., che si limita a ripartire gli oneri all'interno del condominio (Cass., Sez. II, 5 aprile 1982, n. 2085; Cass., Sez. II, 17 aprile 1993, n. 4558; Cass., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14593; Cass., Sez. II, 31 agosto 2005, n. 17563).Per un indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è invece retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote; ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell'interesse del "condominio", relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditali i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l'obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie (Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530).

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In effetti, il disposto dell’art. 1123 non contiene elementi testuali idonei a privilegiarne un’ interpretazione limitata alla sola valenza interna, piuttosto che nel senso di una deroga legale alla presunzione di solidarietà voluta dall’art. 1294 c.c.

Nel contrasto sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, stabilendo che:

“ Il contratto, stipulato dall'amministratore rappresenta nte, in nome e nell'interesse dei condomini rappresentati e nei limi ti delle facoltàconferitegli, produce direttamente effetti nei confro nti dei rappresentati che non possono per tale motivo essere ob bligati oltre il limite del mandato conferito” Cass. SS.UU. 8 april e 2008 n.9148

In effetti la Sentenza ribalta non soltanto il consolidato orientamento delle sezioni semplici in tema di obbligazioni condominiale, ma interviene con formidabile portata innovativa anche sui principi che tradizionalmente regolano la solidarietà, scardinando addirittura la natura di presunzione

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da decenni attribuita alla norma di cui all’art. 1294 c.c.

In pratica la Sentenza in parola sostiene che, in difetto del concorso simultaneo dei requisiti della pluralità dei creditori , della eadem causa obligandi e della eadem res debita, intesa, quest’ultima, quale prestazione unica e inidvisbile anche in senso naturalistico, la regola sia quella della parziarietà dell’obbligazione ex art. 1314 c.c., mentre la deroga sarebbe rappresentata dalla solidarietà ex art. 1294 c.c.

L’affermazione del nuovo principio, senz’altro dirompente, meriterebbe un’approfondita analisi che, tuttavia, non appare strettamente pertinente al tema in esame, relativamente al quale sembra opportuno ripercorrere sinteticamente l’ iter argomentativo della pronunzia in parola nella parte più strettamente attinente al tema del Condominio

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Nel dirimere il contrasto le Sezioni Unite hanno quindi scelto

di fare propria l’ impostazione minoritaria .L’ iter argomentativo della Suprema Corte è suddivisibile in due

parti. La prima va ad analizzare i requisiti che deve

possedere un’obbligazione perché la stessa possa essere

definita solidale.

La seconda procede ad una verifica delle caratteristiche

delle obbligazioni condominiali alla luce dei requisiti appena

citati. Nello specifico, per aversi obbligazione solidale

devono ricorrere tre requisiti: 1) pluralità di debitori 2)

stessa causa dell’obbligazione ( eadem causa obbligandi ) 3)

unicità della prestazione ( eadem res debita ).

Su quest’ultimo punto si concentra l’attenzione del supremo

consesso, infatti, in materia di obbligazioni condominiali per

i primi due requisiti nulla quaestio, mentre, per il terzo,

l’unicità della prestazione non è rintracciabile.

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La motivazione del Giudice di legittimità si rinviene quindi

in in due elementi: in primo luogo, essendo di norma

quella condominiale un’obbligazione di denaro, è indubbio

che sia divisibile . In secondo luogo , la natura del

condominio non è quella di ente di gestione così come

sostenuto dalla stessa giurisprudenza, di merito e di

legittimità, in diverse occasioni; il condominio non è un

soggetto giuridico ex se, e l’amministratore del condominio

è mandatario dei singoli condomini in ragione delle

rispettive quote. Questo porta la Cassazione a sostenere

che, in mancanza di un’esplicita previsione normativa

(sulla solidarietà nel condominio, non essendo applicabile

l’art. 1115 c.c. riferito alla solidarietà nella comunione in

una specifica situazione) ed in mancanza dell’unicità della

prestazione, l’obbligazione contratta dall’amministratore

obbliga ogni condomino solo in ragione della propria quota

e non in solido per tutta la prestazione.

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E’ forse, a aprere dello scrivente, il richiamo alle norme sul mandato a rappresentare l’argomento più convincente nel senso di stabilire la regola della parziarietà delle obbligazioni condominiali.

Se è infatti vero che “Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa degli interessi, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale. “ ( Cass. civ., Sez. V, 07/12/2004, n.22942) è evidente che, anche inteso quale “ente di gestione” del patrimonio comune , il Condominio rappresenta, comunque, l’insieme dei partecipanti singolarmente intesi.

Orbene, questi ultimi, attraverso l’aseemblea dei partecipanti al condominio, conferiscono, di volta in volta all’Amministratore

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Il mandato di obbligare ciascuno di essi in ragione e nei limitidella rispettiva quota di partecipazione a contrarre obbligazioni nel cosiddetto “ interesse del condominio” , ma, in realtà, nell’ interesse di ogni singolo partecipante ad esso.

E’ evidente che ciascun condomino, nel momento in cui partecipa alla delibera assembleare di spesa, compie un ben preciso riferimento alla propria personale convenienza di partecipare all’obbligazione condominiale per la quale da mandato, in rapporto al sacrificio patrimoniale corrispondente alla propria singola quota di partecipazione.

Tale, ben delineato, anche in senso quantitativo, sacrificio patrimoniale rappresenta altresì il limite del mandato conferito da ciascun condomino all’Amministratore.

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Tale limite non può essere trvalicato ex art. 1711 c.c. onde appare logico ritenere che l’Amministratore condominiale possa obbligare i singoli partecipanti al Condominio entro e non oltre il limite del proprio mandato.

Del resto chi accetti di assumere la posizione di creditore nei confronti di un Condominio, dovrebbe essere ben conscio delle peculiarità dell’ente con il quale entra in rapporto, e ritenersi gravato dall’onere di perseguire, in sede esecutiva, una volta ottenuto titolo nei confronti del Condominio i condomini che non abbiano onorato l’obbligo peril quale avevano conferito mandato, pro-quota, all’Amministratore.

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CONCLUSIONICONCLUSIONI

ATTENZIONE!!ATTENZIONE!!Le conclusioni sono un elemento OBBLIGATORIO per la Le conclusioni sono un elemento OBBLIGATORIO per la

redazione di un buon parere (o di uno scritto profession ale in redazione di un buon parere (o di uno scritto profession ale in genere)genere)

Esse rappresentano la vostra personale ASSUNZIONE DI Esse rappresentano la vostra personale ASSUNZIONE DI RESPONSABILITARESPONSABILITA ’’ rispetto alla risposta al quesito che vi viene rispetto alla risposta al quesito che vi viene posto e NON POSSONO ESSERE PRETERMESSE o affidate alla posto e NON POSSONO ESSERE PRETERMESSE o affidate alla deduzione del vostro interlocutore.deduzione del vostro interlocutore.

Debbono consistere nella concreta espressione del vost ro parere Debbono consistere nella concreta espressione del vost ro parere positivo o negativo rispetto alle questioni affrontat e, a seguitpositivo o negativo rispetto alle questioni affrontat e, a seguit o o delldell ’’analisi che le ha precedute.analisi che le ha precedute.

Evitate di Evitate di ““ passare la pallapassare la palla ”” affidando le conclusioni alla mera affidando le conclusioni alla mera pedissequa citazione di una massima di giurisprudenz apedissequa citazione di una massima di giurisprudenz a

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Nel caso di specie, il Condomino adempiente non dovrebbe essere legittimato passivamente all ’azione esecutiva del creditore condominiale, pertanto egli, non risultando ancora iniziata l’azione esecutiva, potr à proporre opposizione all ’atto di precetto ricevuto, ex art. 615 c.p.c, proponendo, altres ì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del primo comma dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma terzo , lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005