IVA – Liquidazioni Periodiche e Versamenti separata per obbligo di legge ... Contratti di...
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IVA
Liquidazioni Periodiche e Versamenti
Art. 27 del D.P.R. 633/72
Periodicità delle liquidazioni
MensileTrimestrale per opzione
LimitiPrestazioni di servizi: € 309.874,14Altre attività: € 516.456,90
L’imposta da versare deve essere maggiorata degli interessi maturati al tasso trimestrale dell’1%
Esercizio di più attivitàContabilità unificata con distinta annotazione
C.U. senza distinta annotazioneContabilità separata per obbligo di legge
Servizi: € 309.874,14 tutte le attività compl. esercitate:€ 516.456,90€ 309.874,14
Sole cessioni di beni o prestazioni di servizi: autonomamente i singoli limiti
Contribuenti trimestrali “speciali”che non versano gli interessi all’1%
Servizi al pubblico (aziende di credito, imprese assicuratrici, telefoniche, acqua, gas etc.)Distributori di carburante (liquidano il quarto trimestre dell’anno precedente entro il 16 febbraio)Contratti di subfornitura
Contribuenti trimestrali “speciali”che non versano gli interessi all’1%
Esercenti arti e professioni sanitarie (relativamente alle operazioni con IVA)Autotrasportatori merci conto terzi (liquidano il quarto trimestre dell’anno precedente entro il 16 febbraio)
Rilevanza delle operazioni ai fini IVA – Requisiti da verificare
SoggettivoOggettivoTerritoriale
Operazioni ed Esigibilità
Cessione di beni immobiliCessione di beni mobiliPrestazioni di servizi
Stipula del contratto di compravenditaConsegna SpedizionePagamento
Operazioni ed Esigibilità
Cessione con effetti traslativi successiviContratti di somministrazioneContratti estimatoriDestinazione dei beni ad uso personale o finalitàestranee
Al verificarsi degli effetti traslativiPagamento della cessione periodicaAlla rivenditaPrelievo
Operazioni: adempimenti dall’effettuazione (momento impositivo)
Emissione, numerazione e conservazione delle fattureRegistrazione corrispettivi (entro giorno successivo non festivo)Registrazione sul registro delle fatture emesse (entro 15 gg. dall’emissione)
Adempimenti IVA acquisti
Numerazione e conservazione delle fatture all’atto del ricevimentoRegistrazione delle fatture prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale èesercitato il diritto alla detrazione
Esigibilità – Iva per cassa
Imprese, arti o professioniVolume d’affari fino a € 200.000,00L’IVA diventa comunque esigibile
decorso un anno dall’effettuazione delle operazioniIl diritto alla detrazione decorre dal momento del pagamento
Esigibilità – operazioni con lo stato e gli enti pubblici non economici
Separazione del momento dell’esigibilitàdal momento di effettuazione delle operazioniL’IVA diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivoFacoltà di non rinvio dell’esigibilità
Cessioni con consegna a terzi (triangolazioni)
L’IVA diviene esigibile il mese successivo alla consegna o spedizione del bene
Esigibilità dell’IVA al momento del pagamento
Cessioni di prodotti farmaceuticiCessioni e prestazioni a soci, associati o partecipanti (art.4, c.4, D.P.R. 633/72)
Pagamento (momento impositivo)
CambialiAssegni bancari
Conto corrente
Momento del rilascioMomento dell’incasso della girataComunicazione dell’avvenuto accreditamento
Versamenti IVA
Mensili
Trimestrali per opzione
Trimestrali “speciali”
16 del mese successivo16 dei mesi di marzo (annuale), maggio, agosto e novembre16 dei mesi di febbraio (quarto trimestre), maggio, agosto e novembre
Versamenti IVA
Contribuenti mensili che affidano la contabilità a terzi: hanno la facoltà di liquidare l’IVA sulla base dell’esigibilitàriferita al secondo mese precedenteL’opzione deve essere comunicata annualmente
Compensazione del credito IVA (D.L.78/2009 – Circ. 1/E/2010)
Inferiore o uguale ad € 10.000Superiore ad € 10.000, fino ad € 15.000Superiore ad € 15.000
Compensazione del credito IVA (D.L.78/2009 – Circ. 1/E/2010)
Inferiore o uguale ad € 10.000Valgono le regole ordinarie, previste antecedentemente all’entrata in vigore del D.L. 78/2009. E’ comunque possibile presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma. Se questa viene presentata entro la fine di febbraio, è possibile non presentare la comunicazione dati IVA.
Compensazione del credito IVA (D.L.78/2009 – Circ. 1/E/2010)
Superiore ad € 10.000, fino ad € 15.000Le compensazioni devono avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I modelli F24 di compensazione possono essere presentati solo dal decimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza o dichiarazione.Il credito può essere compensato solo dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza o dichiarazione.
Compensazione del credito IVA (D.L.78/2009 – Circ. 1/E/2010)
Superiore ad € 15.000Oltre alle regole previste per le compensazioni superiori ad € 10.000 e fino ad € 15.000, la compensazione del credito IVA annuale per importi superiori ad € 15.000 annui comporta che la dichiarazione abbia il “visto di conformità” apposto da un professionista abilitato o da chi esercita il controllo contabile a norma dell’art.2409-bis del codice civile.
Rimborsi IVA annuali
Cessazione di attivitàAliquota media superiore del 10% rispetto a quella delle operazioni effettuateOperazioni non imponibili per esportazioni, operazioni assimilate, vendite ad esportatori abituali, cessioni e prestazioni intracomunitarie
Rimborsi IVA annuali
Acquisti di beni ammortizzabili in appalto (R.M. n.113/E/1996)Prevalenza di operazioni non soggette per mancanza del requisito della territorialitàRimborsi iva spettanti ai rappresentanti fiscali (art. 17, co.2 D.P.R. 633/1972)
Rimborsi IVA annuali
Esportazioni e cessioni intracomunitarie di prodotti soggetti ad accisa, agricoli o itticiAcquisto di beni e servizi per studi e ricercheSubappaltatori soggetti al regime del reverse charge
Rimborso IVA trimestrale
Relativamente ai primi tre trimestri dell’anno, quando il credito IVA èsuperiore ad € 2.582,28Operazioni attive con aliquota media, aumentata del 10%, inferiore all’aliquota media sugli acquisti ed importazioni
Rimborso IVA trimestrale
Acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibiliOperazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate
Rimborso IVA trimestrale
Operatori non residenti