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LA CIRCONVENZIONE DI INCAPACE LA NOMINA PREVENTIVA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E IL “TESTAMENTO BIOLOGICO”: COME GLI OPERATORI SANITARI GIURIDICI E SOCIALI POSSONO PREVENIRE E INTERVENIRE UTILMENTE NEL SOSTEGNO DEI SOGGETTI DEBOLI Giulia Facchini Avvocato e Presidente Nazionale SINTONIE ADULTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DA ACCOMPAGNARE E TUTELARE UNA RIFLESSIONE MULTIDISCIPLINARE GIOVEDÌ, 15 NOVEMBRE 2012 Bologna 14 -15 novembre 2012 Centro Congressi Savoia Hotel FORUMN.A. Strumenti idee e soluzioni per l’innovazione sociale e il welfare di cura IV edizione

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  • La circonvenzione di incapace La nomina preventiva di amministrazione di sostegno e iL “testamentobioLogico”: come gLi operatori sanitari giuridici

    e sociaLi possono prevenire e intervenire utiLmente neL sostegno dei soggetti deboLi

    giulia FacchiniAvvocato e Presidente Nazionale SINTONIE

    ADULTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DA ACCOMPAGNARE E TUTELARE UNA RIFLESSIONE MULTIDISCIPLINARE

    GIOVEDÌ, 15 NOVEMBRE 2012

    Bologna 14 -15 novembre 2012Centro Congressi Savoia Hotel

    ForumN.A.Strumenti idee e soluzioni per l’innovazione sociale e il welfare di cura

    IV edizione

  • Presidente: Avv. Giulia Facchini

    Corso Duca degli Abruzzi 27, 10129 Torino Tel. 011.599957 � fax: 011.5096614 e-mail: [email protected]

    Segreteria Organizzativa: Avv. Alessandra Fissore

    Corso Duca degli Abruzzi 27, 10129 Torino Tel. 011.4342362 � fax: 011.4341783 � C. F. 97705510010 e-mail: [email protected]

    LA NOMINA PREVENTIVA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO – TESTAMENTO

    BIOLOGICO E ISTRUZIONI PATRIMONIALI – IL PUNTO DELLA GIURISPRUDENZA”.

    Relazione a cura dell’avvocato Giulia Facchini

    Art. 408 c.c. “L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato,

    in previsione della sua futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata

    autenticata”.

    Perché la legge prevede che un soggetto permetta ad un altro soggetto, quando è ancora

    perfettamente integro, di nominare un terzo che in caso di sua futura incapacità possa

    rappresentarlo?

    Perché, in questa legge la tutela della persona umana, prima ancora del suo patrimonio, è

    il filo conduttore; tanto è vero che sempre l’articolo 408 esordisce dicendo che: “La nomina

    di amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi

    della persona beneficiaria” nel solco della finalità della legge che è quella di tutelare “con

    la minore limitazione possibile della capacità di agire” le persone prive in tutto o in parte

    della propria autonomia.

    D’altro canto la possibilità di nominare il proprio amministratore di sostegno si sposa con la

    possibilità, data anche al futuro beneficiario, di proporre ex art. 406 c.c. lui stesso il ricorso

    per l’istituzione dell’amministratore di sostegno (anche se minore, interdetto o inabilitato),

    la medesima facoltà può essere esercita anche dai soggetti di cui all’articolo 417 che

    sono, oltre i parenti, anche la persona stabilmente convivente.

    La sottolineatura della legge continua sul fatto che occorra tenere conto dei bisogni della

    persona beneficiata, il che significa anche che (Zancan in articolo citato) “non

    interessano niente i bisogni o i desideri delle persone che circondano

    l’amministrato”.

    Dice Zancan, uno dei relatori della legge op. cit:, “Nella scelta dell’amministratore la scelta

    privilegiata è quella dell’interessato. Dovrà entrare nel costume, per esempio che una

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    persona di trenta anni, nel pieno della sua vita, nel pieno delle sue capacità, senza alcuna

    menomazione nomini il suo amministratore di sostegno, scegliendo la moglie piuttosto che

    uno dei figli piuttosto che un amico piuttosto che un'altra persona che ritiene degna … la

    nomina è una sorta di precauzione di vita, parificabile al testamento ...”

    L’amministratore di sostegno deve infatti svolgere i suoi compiti tenendo conto: art. 410

    c.c. “dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario” laddove per aspirazioni debbono

    anche intendersi un diritto dell’uomo alla felicità o perlomeno a quei piccoli o grandi sfizi o

    comodità o gratificazioni che possono rendere la vita più gradevole o meno spiacevole

    anche se altri possono considerarli sprechi. D’altro canto la legge è finalizzata alla persona

    ed al suo benessere e non alla tutela del suo patrimonio (a beneficio degli eredi o aspiranti

    tali).

    Che cosa è giuridicamente la scrittura privata di nomina dell’amministratore di

    sostegno?

    Non è un contratto di mandato o procura come si dice in termini non giuridici. Infatti il

    mandato disciplinato dall’articolo 1703 “è il contratto con il quale una parte si obbliga a

    compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra” e può essere mandato con

    rappresentanza (ovvero gli atti giuridici compiuti dal mandatario hanno effetti giuridici

    direttamente in capo al mandante), o senza rappresentanza, che comprende solo gli atti

    espressamente previsti nel contratto di mandato. Il mandato è atto bilaterale e dunque

    prevede l’accettazione del mandatario e si estingue per incapacità sopravvenuta del

    mandante, (art. 1728), dunque verrebbe meno proprio nel momento in cui l’amministratore

    di sostegno dovrebbe entrare in funzione.

    Dunque la nomina di cui all’art. 408 è “una nuova figura di negozio giuridico unilaterale”

    (amministrazione di sostegno in Dogliotti). Non è infatti richiesta l’accettazione

    dell’amministratore designato da parte del futuro beneficiario inter vivos. L’intervento del

    giudice (che dovrà attenersi alla volontà del beneficiario) è quindi sostituito dalla nomina

    ex art. 408. Ad ogni modo la designazione unilaterale attuata dal beneficiando è un atto

    unilaterale vincolante per il giudice a cui solo resta il potere di investitura.

    Come si fa la nomina dell’amministratore di sostegno?

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    L’art. 408 c.c. dice che la nomina di amministratore di sostegno “in previsione della propria

    eventuale futura incapacità” si fa: “mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

    Gli atti pubblici possono essere redatti dal notaio (che ha competenza generale per la

    redazione degli atti pubblici), dai giudici, dagli ufficiali dello stato civile, dagli ufficiali

    giudiziari, dai cancellieri, dai segretari comunali. La differenza è che questi soggetti

    possono provvedervi "limitatamente alle funzioni del proprio ufficio" (Cass. 125/1999).

    La scrittura privata può essere autenticata dagli stessi soggetti che possono redigere un

    atto pubblico limitatamente alle loro competenze.

    Quali sono i contenuti eventuali della nomina preventiva di amministratore di

    sostegno

    - Le istruzioni di fine vita ovvero la delega all’amministratore ad esprimere il

    consenso informato ai trattamenti sanitari.

    Presupposti normativi del consenso informato:

    a) La dignità umana di cui agli:

    - art. 2 della Costituzione, “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

    dell’Uomo”

    - art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: “la dignità umana è

    inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”

    - art. 1 della convenzione di Oviedo: “Le Parti di cui alla presente Convenzione

    proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad

    ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri

    diritti fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina” è,

    prima ancora che un diritto fondamentale, la base e la sostanza stessa di tutti

    i diritti fondamentali.

    Quindi il diritto di accettare o rifiutare i trattamenti sanitari è una

    estrinsecazione della tutela della dignità umana.

    LA GIURISPRUDENZA SUL CONSENSO INFORMATO

    b) Dice la Cassazione nella sentenza 21748 del 2007 sul caso Englaro: “Il consenso

    informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento

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    sanitario. Senza il consenso informato l’intervento del medico è sicuramente illecito,

    anche quando è nell’interesse del paziente, la pratica del consenso libero e

    informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo

    per il perseguimento dei suoi migliori interessi”.

    Ed aggiunge. “Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua

    autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto

    della propria integrità corporea, le quali sono tutti profili della libertà personale,

    proclamata inviolabile dall’art. 3 della Costituzione. Ne discende che non è

    attribuibile al medico un generale “diritto di curare” a fronte del quale non avrebbe

    alcun rilievo la volontà dell’ammalato che si troverebbe in una posizione di

    soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire con il solo limite della

    propria coscienza … il consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di

    scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di

    eventualmente rifiutare la terapia, di decidere consapevolmente di interromperla, in

    tutte le fasi della vita, anche in quella terminale” “… Deve escludersi che il diritto

    all’autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da

    esso consegua il sacrificio del bene vita”.

    E ancora: “Il collegio ritiene che la salute dell’individuo non possa essere oggetto di

    imposizione autoritativo coattiva … Di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto

    interessato, c’è spazio –nel quadro di una alleanza terapeutica che tiene uniti il

    malato e il medico nella ricerca -insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi

    culturali di ciascuno- per una strategia della persuasione, perché il compito

    dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto e la massima solidarietà

    concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza e c’è, prima ancora il dovere

    di verificare che quel rifiuto sia informato autentico ed attuale. Ma allorché il rifiuto

    abbia tali connotati non c’è possibilità di disattenderlo in nome di un dovere

    di curarsi come principio di ordine pubblico”.

    A proposito della distinzione dalla ipotesi di eutanasia la Cassazione aggiunge: “il rifiuto

    delle terapie medico chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere

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    scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende

    abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprime piuttosto tale rifiuto un

    atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso

    naturale”.

    D’altro canto anche il codice di deontologia medica all’articolo 35 dice che “in presenza di

    documentato rifiuto di persona capace” il medico deve “in ogni caso” “desistere dai

    conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico

    contro la volontà della persona”. Quindi la prestazione del consenso informato è

    presupposto per ogni attività di cura. Ma il problema è:

    CHI PRESTA IL CONSENSO INFORMATO QUANDO IL SOGGETTO E’ INCAPACE?

    Il problema del caso Englaro si è posto perché il soggetto era “non in grado di manifestare

    la propria volontà a causa di una totale incapacità” e non aveva “prima di cadere in tale

    condizione, allorché era in pieno possesso delle sue facoltà mentali, specificamente

    indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie avrebbe

    desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui fosse

    venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza”.

    Dunque la Cassazione ammette che in caso di dichiarazioni di volontà anticipate a tali

    volontà i sanitari debbano pacificamente attenersi.

    Come si mantiene, si chiede la Cassazione, il dualismo medico paziente quanto il paziente

    è incosciente?

    La risposta è: attraverso il suo rappresentante.

    Dice in proposito la sentenza Englaro: la disposizione centrale è l’articolo 357 c.c., la quale

    letta in connessione con l’articolo 424 c.c. “prevede che il tutore ha la cura della persona

    dell’interdetto così investendo il tutore della legittima posizione di soggetto interlocutore

    dei medici nel decidere sui trattamenti sanitari da praticare in favore dell’incapace”. Ma,

    aggiunge la Cassazione: “poteri di cura del disabile spettano altresì alla persona che sia

    stata nominata amministratore di sostegno, dovendo il decreto di nomina contenere

    l’indicazione degli atti che questi è legittimato a compire a tutela degli interessi anche di

    natura personale del beneficiario”, ricordando “… le prime applicazioni dei giudici di

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    merito con riguardo all’istituto dell’amministrazione di sostegno, talora utilizzato, in

    campo medico sanitario, per assecondare l’esercizio dell’autonomia e consentire la

    manifestazione di una volontà autentica là dove lo stato di decadimento cognitivo

    impedisca di esprimere un consenso realmente consapevole”.

    E’ quindi pacifico che l’amministratore di sostegno possa esprimere per conto

    dell’amministrato quel consenso informato secondo le indicazioni che il beneficiario ha

    lasciato, oppure, dice la Cassazione: “… deve agire nell’esclusivo interesse dell’incapace;

    e nella ricerca del “best interest”, deve decidere non “al posto” dell’incapace, né “per

    l’incapace ma “con” l’incapace. Quindi ricostruendo la presunta volontà del paziente

    incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui

    espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua

    personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle

    sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche”.

    In conclusione dice la Cassazione sempre nella sentenza Englaro: “All’individuo che,

    prima di cadere nello stato di totale ed assoluta incoscienza, tipica dello stato vegetativo

    permanente, abbia manifestato, in forma espressa o anche attraverso i propri

    convincimenti, il proprio stile di vita, e i valori di riferimento, l’inaccettabiità per sé dell’idea

    di un corpo destinato, grazie alle terapie mediche, a sopravvivere alla mente,

    l’ordinamento da la possibilità di fare sentire la sua voce in merito alla disattivazione di

    quel trattamento attraverso il suo rappresentante legale”.

    Tuttavia aggiunge la Cassazione: “La ricerca della presunta volontà della persona in

    stato di incoscienza … assicura che la scelta non sia espressione del giudizio sulla

    qualità della vita proprio del rappresentante, ancorché appartenente alla stessa

    cerchia familiare del rappresentato, e che non sia in alcun modo condizionata dalla

    particolare gravosità della situazione, ma sia rivolta esclusivamente a, dare

    sostanza e coerenza all’identità complessiva del paziente ed al suo modo di

    concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della

    persona.

    Al proposito mi piace ricordare lo scritto di Carlo Casalone gesuita Provinciale d’Italia dal

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    titolo “I problemi morali dell’accanimento terapeutico” il quale afferma: “… quella che deve

    essere sempre difesa non è la pura vita vegetativa ma la vita cosciente presente o,

    almeno, futura. Secondo il pensiero cristiano la vita presente terrena ha la funzione di

    costituire un periodo di prova morale per conquistare la felicità eterna. Quando non c’è più

    speranza di poter ottenere in futuro la vita cosciente, la permanenza della vita vegetativa

    in un corpo non ha più importanza.”.

    E chiaro, alla luce di tutto ciò, che più chiare e efficaci sono le istruzioni del rappresentato

    e più si facilita il compito del rappresentante e del giudice tutelare che deve trasfondere la

    volontà del rappresentato nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno.

    VEDIAMO QUINDI COME SI COMPILA LA NOMINA PREVENTIVA DI

    AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SE SI VOGLIONO DARE ISTRUZIONI SULLE

    CURE DA RICEVERE

    DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

    AI SENSI DELL’ART. 408 C.C.

    Io sottoscritta Nome Cognome, nata … a ………….. il ……….., residente in ………………..

    codice Fiscale …………………….

    A) NOMINA DELLA PERSONA CHE DOVRA’ ESSERMI AMMINISTRATORE DI

    SOSTEGNO

    nel pieno possesso delle mie facoltà e in previsione della mia eventuale futura incapacità

    nomino, ai sensi dell’art. 408 del Codice Civile, mio amministratore di sostegno nome

    cognome nat… a il , residente in ………………………..via ……………… CF.

    …………………e, per l’ipotesi in cui egli non fosse in grado di esercitare la propria

    funzione, ………………, nat… a ………………….il ………residente in

    …………………….CF ………………………… .

    B) ISTRUZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI E DISPOSIZIONI DI FINE

    VITA

    Dichiaro inoltre di voler esercitare, finché pienamente capace e cosciente delle mie scelte,

    il diritto di decidere le cure mediche che potrebbero rendersi necessarie in un momento in

    cui io non sia in grado di esprimere un valido consenso informato.

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    Premesso che la mia filosofia di vita è ……………………………. DETTAGLIARE BENE IL

    PUNTO E’ DELICATO

    Tutto ciò premesso in caso di una mia eventuale incapacità (derivante sia da malattia che

    da infortunio) esprimo le seguenti disposizioni, che raccomando siano rispettate n caso di:

    - malattia allo stato terminale (ovvero malattia la cui prognosi allo stato attuale delle

    conoscenze mediche non superi i sei mesi);

    - malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e gravemente invalidante;

    - malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o

    sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;

    chiedo e dispongo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico, atto a

    prolungare la durata della vita e in particolare chiedo di non essere sottoposto a.

    rianimazione cardio-polmonare, dialisi, trasfusione di sangue, terapia antibiotica,

    ventilazione, idratazione e alimentazione forzata e artificiale, impianto di stimolatori. Nego

    inoltre formalmente l’assenso all’impianto di un catetere venoso.

    Chiedo inoltre formalmente che, nel caso fossi affetto da una delle situazioni sopra

    indicate, sia intrapreso qualsiasi provvedimento atto ad alleviare le mie sofferenze anche

    se questo comportasse un accorciamento della durata della vita o richiedesse l’utilizzo e

    l’impianto di dispositivi (ad esempio l’impianto di un elastomero o di un catetere subdurale)

    Chiedo di essere sottoposto a tutti i trattamenti previsti dalla legge 38 in tema di cure

    palliative..

    C) ISTRUZIONI PATRIMONIALI

    1. ELENCO BENI di cui al momento della redazione della seguente scrittura sono

    proprietari…./titolare:

    BENI IMMOBILI PROPRIETA’ O ALTRI DIRITTI

    BENI MOBILI REGISTRATI

    Autovettura targata ……………………. Telaio………………….anno di immatricolazione

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    ……………

    Scooter , targato ……………………. Telaio………………….anno di immatricolazione

    ……………

    BENI MOBILI

    Conto corrente numero presso banca …………agenzia di ……..

    Intestazione esclusiva

    Conto titoli numero, presso banca ………………agenzia di ……..

    Intestazione esclusiva

    Fondi di investimento presso banca ………agenzia di ………..

    Intestazione esclusiva con contestazione puramente fiduciaria a

    Fondo previdenza integrativa nome …………

    Posizione n……………….referente Dott. …………

    indirizzo e tel. …………………

    Polizza risparmio vita e caso morte compagnia ………… polizza numero

    …………………………… referente Dott. …………

    indirizzo e tel. ……………

    Polizza infortunio …………….. referente Dott. ………… indirizzo e tel. ……………

    MOBILI, ARREDI QUADRI ARGENTI ……………………………………..

    GIOIELLI contenuti nella cassaforte di casa ………………………..di cui di particolare

    valore……

    PELLICCE Quali …………………dire dove sono contenute…………….

    CONTANTI Nella cassaforte di casa ………………...

    2) GESTIONE ED UTILIZZO dei miei beni in caso di mia malattia o infortunio con

    impossibilità di intendere e/o volere.

    I) I denari depositati sul conto corrente …………………… e tutti gli incassi ………..

    dell’attività svolta, dovranno essere utilizzati senza limiti temporali per pagare tutte le

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    spese, tasse imposte etc., che riguardano la mia attività ………… e la liquidazione della

    società ……. cancellazione dall’albo, compreso se possibile il versamento di contributi

    volontari per il raggiungimento della pensione ………….

    Con il limite temporale di 4 mesi ( 120 giorni) dal momento dell’inizio della mia

    incapacità di intendere o volere, dovranno essere utilizzati per pagare le spese dell’attività

    ……………….

    II) I denari depositati sul conto corrente personale ovvero banca………………………e

    quelli ricavati dalla vendita alle migliori condizioni dei fondi su ……………. dovranno

    essere utilizzati per le mie esigenze personali ovvero:

    -Senza limiti di spesa (con un limite di spesa di ………………..):

    - per la mia assistenza medica e paramedica, da effettuare per quanto possibile in casa

    con personale apposito, o ove non possibile in casa di cura, possibilmente in mezzo al

    verde in camera singola soleggiata che guardi gli alberi e prati;

    - In caso io possa essere collocato in casa per il pagamento in tutto o in quota con …….,

    dei costi di gestione della casa, quali ad esempio riscaldamento affitto, utenze,colf etc.

    III) Ove i suddetti depositi, l’assicurazione infortuni e le provvidenza dalla non siano

    sufficienti al mio sostentamento di lungo periodo dispongo che si vendano nell’ordine: la

    mia auto, lo scooter e mia quota della casa di ……….e la nuda proprietà della casa di

    ………….,

    Do le seguenti disposizioni: - il mio corpo può essere donato per trapianti, ma non può

    essere usato per scopi scientifici e/o didattici;

    - voglio essere cremato; - non voglio funerale o altra cerimonia funebre; - voglio che le mie

    ceneri vengano disperse in natura.

    Ai fini delle attuazione delle volontà espresse nel presente documento nomino mio

    rappresentate fiduciario ……………….nat… a il……………. , residente in

    ……………..,Via……………….CF. ……….e, per l’ipotesi in cui egli non fosse in grado di

    esercitare la propria funzione, …………….nata a ………………….il …..……residente in

    …………………….CF ………………………… .

    Torino li ………………….

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    Presidente: Avv. Giulia Facchini

    Corso Duca degli Abruzzi 27, 10129 Torino Tel. 011.599957 � fax: 011.5096614 e-mail: [email protected]

    Segreteria Organizzativa: Avv. Alessandra Fissore

    Corso Duca degli Abruzzi 27, 10129 Torino Tel. 011.4342362 � fax: 011.4341783 � C. F. 97705510010 e-mail: [email protected]

    Nome e cognome

    AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

    Repertorio n. …… Raccolta n. ……

    Certifico io sottoscritto DOTT…………………, Notaio in ……………., iscritto al Ruolo del

    Distretto Notarile di……………, che il signor TIZIO, nato a…………il………, residente

    in………………, via……………………della cui identità personale io Notaio sono certo, ha

    sottoscritto, in mia presenza, la scrittura che precede, in ……………………, nel mio studio

    in via………………., oggi……………………., alle ore……………, facendomi richiesta di

    conservarla in originale nella raccolta dei miei atti.

    F.to……………….

    LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SULLA NOMINA PREVENTIVA DI

    AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

    Vediamo quindi come si è regolata la giurisprudenza in merito alla attribuzione

    all’amministratore di sostegno ad esprimere il consenso informato ai trattamenti sanitari

    del suo assistito.

    LA GIURISPRUDENZA DI MERITO SULLA DELEGA ALL’AMMINISTRATORE PER

    L’ESPRESSIONE DEL CONSENSO INFORMATO AI TRATTAMENTI SANITARI

    DECRETI FAVOREVOLI

    - Tribunale di Reggio Emilia – Decreto del giudice tutelare 24 luglio 2012: “Nel

    caso in cui all’amministratore di sostegno sia stato conferito il potere di esprimere,

    in nome e per conto del beneficiario (per ipotesi in cui questi si trovi

    nell’impossibilità di farlo personalmente), il consenso informato ai trattamenti e

    accertamenti sanitari, all’amministratore spetta il compito di procedere alla

    ricostruzione della volontà dell’incapace rispetto al prospettato intervento medico.

    Questa attività può essere resa più agevole dalla circostanza che il beneficiario

    abbia, in passato, espressamente dichiarato di consentire o no a determinati

    trattamenti terapeutici (volontà espressa), ma all’amministratore può essere

    attribuito anche il compito di comunicare la volontà presunta del beneficiario, nei

    casi in cui lo stile di vita, la personalità, le convinzioni etiche e religiosi, culturali e

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    filosofiche del beneficiario stesso suggeriscano in quale direzioni egli si sarebbe

    orientato rispetto alla scelta di cura”.

    - Tribunale di Trieste, 20 novembre 2008 “L’amministratore di sostegno può avere

    nel nostro ordinamento anche poteri attinenti la rappresentanza della persona ai fini

    delle problematiche sanitarie ed essere nominato al fine di consentire la

    manifestazione di una volontà autentica nei casi in cui lo stato di decadimento

    cognitivo impedisca di esprimere un consenso realmente consapevole ovvero nei

    casi in cui la grave infermità fisica impedisca del tutto la manifestazione stessa di

    un consenso … Il ricorso all’amministrazione di sostegno per la prestazione del

    consenso informato non dovrebbe rischiare di ridursi a mera incombenza

    amministrativa o, peggio, a mezzo formale idoneo a deresponsabilizzare il medico,

    dovendo restare espressione del diritto di autodeterminazione terapeutica del

    paziente, da esercitare in un quadro di alleanza terapeutica con il medico”.

    - Tribunale di Palermo, decr. 8 dicembre 2009 “L’amministratore di sostegno, in

    quanto figura normativa destinata ad occuparsi della cura della persona incapace di

    intendere e di volere, è soggetto idoneo a salvaguardare l’esigenza

    dell’amministrato di partecipare validamente alla fase propedeutica al consenso al

    trattamento sanitario. Le norme nazionali che vietano interventi sanitari contro la

    volontà del paziente vanno coordinate con quelle sovranazionali (art. 6

    Convenzione Oviedo, art 8 CEDU), in modo da consentire, a certe condizioni, il

    rilascio da parte dell’amministratore del consenso al trattamento sanitario anche in

    caso di rifiuto dell’interessato”.

    - Tribunale di Varese, decr. 6 ottobre 2009 “L’amministratore di sostegno può

    essere autorizzato alla cura del beneficiario nel perseguimento del suo interesse,

    con ciò anche potendo assumere scelte in ordine al trattamento sanitario, ma

    purché questo non sia imposto all’incapace ovvero realizzato in contrasto con le

    sue, flebili ma efficaci, scelte di autodeterminazione terapeutica ...”.

    - Tribunale di Vibo Valentia, sez. dist. di Tropea, 30 novembre 2005 “La volontà

    sottoscritta da un soggetto alla presenza di testimoni con la quale si è manifestata

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    la volontà di non essere sottoposto a trasfusioni di sangue deve essere rispettata e

    a tal fine può essere designato un amministratore di sostegno autorizzato ad

    esprimere la volontà del beneficiario per tutto il periodo di degenza in ospedale”.

    - G.T. Venezia, 21/9/12: ha emesso un decreto a norma dell’art. 405, IV comma

    stabilendo di poter assumere interventi di carattere emergenziale, consistenti

    nell’inserimento di sondino naso/gastrico ed in PEG per alimentazione a tutela del

    beneficiato, mancando i tempi tecnici necessari per la celebrazione dell’udienza ex

    art. 407 cc e così provvedere alla definitiva nomina dell’amministratore di sostegno.

    Non versando il beneficiando, in condizioni fisico/psichiche per prestare il proprio

    consenso informato ad interventi terapeutici necessari per risolvere o almeno

    contenere/arginare le precarie condizioni di salute del medesimo, alla luce di

    quanto emergeva dalla documentazione sanitaria agli atti, il Giudice Tutelare

    provvedeva appunto alla nomina, in via provvisoria, di un Amministratore di

    Sostegno col precipuo incarico di assumere le determinazioni indispensabili per la

    tutela della salute del beneficiato nelle scelte terapeutiche indispensabili per la

    salvaguardia della sua persona.

    Per quanto attiene a temi specifici vediamo le decisioni in materia di

    1) Testimoni di Geova

    - Tribunale di Modena (1 dicembre 2008) ribadisce un orientamento già espresso

    in tema di centralità della persona, in assenza di direttive tradotte in un atto

    pubblico o in una scrittura privata autenticata, nomina AdS a Testimone di Geova in

    coma per esprimere il rifiuto ad emotrasfusione in quanto tale volontà era

    inequivocabilmente espressa, oltre che nel modulo prestampato controfirmato dai

    Testimoni, anche in più manoscritti tutti diretti nel senso di rifiutare trasfusioni di

    sangue. Non era emerso alcun elemento che facesse presumere una contraria e/o

    diversa volontà.

    - Tribunale di Bologna Sez. Imola, decreto 4 giugno 2008 procede alla nomina a

    tempo determinato di un AdS a Testimone di Geova che sta per essere operato di

    stenosi aortica perché possa esprimere il rifiuto di trasfusioni –consapevolmente

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    espresso dall’interessato- ove, nel corso dell’intervento se ne presentasse la

    necessità.

    - Tribunale di Roma, Sez. I, 21 dicembre 2005 “Vista la volontà contraria

    all’emotrasfusione in precedenza manifestata da un paziente Testimone di Geova,

    che si trova in stato di incapacità, può essere attribuito ad un Amministratore di

    sostegno provvisorio l’incarico di manifestare ai sanitari la volontà a suo tempo

    espressa dal beneficiario, fatta salva ed impregiudicata ogni decisione dei medici

    che lo hanno in cura in merito alla prevalenza o meno della volontà del paziente

    sullo stato di necessità”.

    2) Soggetti affetti da SLA

    - Tribunale Modena 13 maggio 2008 “Nel nominare l’amministratore di sostegno

    designato dallo stesso interessato in vista della propria futura incapacità, il giudice

    tutelare può attribuirgli il potere di manifestare la volontà lucidamente espressa da

    persona ammalata di SLA di rifiutare tracheotomia e la ventilazione forzata

    (quand’anche necessarie per salvare la vita) e di chiedere ai sanitari le cure

    palliative più efficaci al fine di annullare ogni sofferenza”.

    - Tribunale di Modena 14 maggio 2009 ha emesso un decreto avente ad oggetto il

    caso di un soggetto, affetto da gravi disabilità determinate dalla SLA e per questo

    già sottoposto ad AdS, il quale, conservando intatte le proprie facoltà cognitive,

    manifestava, per il tramite dei necessari ausili tecnici, la volontà di non essere

    sottoposto a cure salvifiche, in particolare PEG e ventilazione assistita, nel caso in

    cui il medesimo fosse nel futuro affetto da disturbi della vigilanza o della lucidità,

    causa demenza severa. Il GT, verificata la consapevolezza ed autenticità della

    volontà resa dal beneficiario, demandava all’AS già nominata l’ulteriore compito di

    richiedere ai sanitari coinvolti di sospendere qualsiasi mezzo artificiale di supporto

    vitale, nonché di apprestare al beneficiario le cure palliative più efficaci, compresi i

    farmaci oppiacei, ai fini di lenimento delle sofferenze.

    - Tribunale di Reggio Emilia, 24 luglio 2012: si trattava di scegliere se fare luogo a

    ventilazione meccanica invasiva o se limitarsi a mere cure palliative nell’interesse

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    della beneficiaria affetta da una grave forma di sclerosi multipla in fase terminale la

    quale, precedentemente, non aveva lasciato dichiarazioni di volontà esplicite in

    materia. Il giudice tutelare si pronuncia dichiarando che spetta al rappresentante

    legale il compito di decidere, ciò che è tenuto a fare nell’esclusivo interesse del

    rappresentato, decidendo dunque non al posto dell’incapace né per l’incapace, ma

    con l’incapace, e dunque “ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente,

    già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi

    prima della perdita della coscienza”.

    3) Terapia sperimentale

    - Tribunale di Roma, decr. 24 marzo 2010 “L’amministratore di sostegno può

    essere autorizzato ad esprimere il consenso alla terapia sperimentale proposto dal

    sanitario a condizione che quest’ultimo indichi in dettaglio di quale terapia si tratti e

    quali potenziali rischi comporti per la salute della beneficiaria, fermo restando che

    l’aver ottenuto il consenso alla sperimentazione da parte dell’amministratore di

    sostegno non esimerà il sanitario dall’obbligo di verificare che ricorrano tutte le altre

    condizioni previste dagli artt. 16 e 17 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997

    (l. 28 marzo 2001, n. 145 di Autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Oviedo

    del 4 aprile 1997), ai cui principi s’informa l’interpretazione delle norme di diritto

    interno”

    PARERI CONTRARI

    - Tribunale di Torino, 26 febbraio 2007 “La mancata estensione all’amministrazione

    di sostegno del disposto degli artt. 357, 358, 371 c.c., sui quali si fondano i poteri

    del tutore in ordine alla prestazione del consenso informato all’atto medico ed alla

    collocazione dell’interdetto in strutture protette, determina l’impossibilità per

    l’amministratore di sostegno e per il giudice tutelare- in quanto non legittimato da

    alcuna disposizione di legge- di autorizzare atti invasivi nella sfera personale, senza

    il consenso del beneficiario; ciò vale sia in ordine alla collocazione sia in ordine al

    consenso ad interventi e trattamenti sanitari, pena la violazione dei principi

    costituzionali in materia di libertà personale e volontaria della cura”.

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    - Tribunale di Genova, 6 marzo 2009 “Non è possibile conferire all’amministratore

    di sostegno il potere di esprimere, a nome e per conto del beneficiario e sulla base

    di precedenti direttive dello stesso, il dissenso a cure salva vita (quali le

    emotrasfusioni) poiché, in tal modo, si rischierebbe di rappresentare una volontà

    dell’amministrato non più attuale e si rimetterebbe ad un terzo la disponibilità di un

    diritto personalissimo”.

    Ancora una domanda.

    E’ POSSIBILE CHE UN SOGGETTO ANCORA PERFETTAMENTE CAPACE DI

    INTENDERE E VOLERE, DOPO AVER PROVVEDUTO ALLA NOMINA DI

    AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO EX ART. 408, CHIEDA GIUDICE TUTELARE DI

    NOMINARE CON PROPRIO DECRETO L’AMMINISTRATORE RATIFICANDO LE

    INDICAZIONI DEL BENEFICIANDO NEL MOMENTO IN CUI QUESTI E’ ANCORA

    PERFETTAMENTE CAPACE DI INTENDSERE E VOLERE?

    a) LA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLA NOMINA PREVENTIVA DI

    AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

    Alcuni tribunali hanno dichiarato ammissibile la nomina preventiva di un AdS, nei confronti

    di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere per il caso di una sua

    eventuale, futura incapacità.

    - Tribunale di Parma, decreto del 2 aprile 2004: il G.T. ha nominato, ad una

    persona pienamente capace di intendere e di volere, l’AdS dalla medesima

    designata nel ricorso conferendogli il potere di rappresentanza per il compimento di

    determinati atti, ed esprimere il consenso informato per il periodo in cui la

    beneficiaria si sarebbe trovata nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

    - Tribunale di Modena, giudice Stanzani, decreto 5 novembre 2008: “Va disposta

    la nomina di amministratore di sostegno designato dall’interessato, ex art. 408 c,c,

    per l’eventualità in cui la persona- attualmente non affetta da alcuna infermità

    fisica o psichica che ne limiti l’autonomia- venga a trovarsi in futuro in uno stato

    di perdita irreversibile della coscienza. Nel provvedimento di nomina il giudice

    tutelare può attribuire all’amministratore di sostegno il potere di negare il consenso

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    ai trattamenti medici salvavita che l’interessato ha espressamente dichiarato di

    rifiutar e di richiedere ai medici l’applicazione delle cure palliative più efficaci”.

    - Tribunale di Cagliari, G.T Cabitza, decreto 22 ottobre 2009: E ammissibile la

    nomina di un amministratore di sostegno in favore di persona che attualmente non

    si trovi nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, in vista di una eventuale

    e futura incapacità, con il compito di esprimere il consenso al trattamento sanitario

    e alle decisioni di “fine vita” in nome e per conto del beneficiario”

    - Tribunale di Firenze, G.T Palazzo, decreto 22 dicembre 2010: “E ammissibile la

    nomina, in favore di soggetto in normali condizioni di salute, di un amministratore di

    sostegno che, nell’ipotesi in cui quello stesso soggetto venga a trovarsi in

    situazione patologica estrema, rifiuti, in nome del beneficiario, il consenso

    all’effettuazione di qualunque intervento curativo e richieda trattamenti idonei ad

    annullare ogni sofferenza”.

    - Tribunale di Grosseto, G.T Pedone, decreto del 4 maggio 2012: Non è dato

    sapere se nel caso di specie il ricorrente avesse previamente disposto una scrittura

    ai sensi dall’art. 408 c.c. contenente la nomina preventiva di AdS o se si sia rivolto

    direttamente al giudice, ad ogni modo nel decreto si legge: “ nomina amministratrice

    di sostegno … a tempo indeterminato e per il compimento subordinato alla perdita

    di capacità autodeterminativa dell’amministrato … dei seguenti atti: 1. Negare il

    consenso- ai sanitari coinvolti- a praticare rianimazione cardiopolmonare, dialisi,

    ventilazione e alimentazione forzata ed artificiale, 2. Richiedere ai sanitari di

    apprestare … le cure palliative più efficaci …. 3. Scegliere la struttura, anche

    all’estero, ritenuta più idonea …”

    b) LA GIURISPRUDENZA CONTRARIA ALLA NOMINA PREVENTIVA DI

    AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

    La giurisprudenza contraria alla nomina preventiva di amministrazione di sostegno

    distingue, nel procedimento di nomina di ads, tra la designazione dell’amministratore da

    parte dell’interessato in previsione della propria eventuale futura incapacità, come sancito

    dall’art. 408 c.c., effettuabile mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e il

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    provvedimento di apertura dell’amministrazione, che ha come presupposto, ai sensi

    dell’art. 405 c.c., l’attualità della situazione di infermità fisica o psichica che impedisce alla

    persona di provvedere ai propri interessi.

    - Tribunale di Roma, G.T dott. Giammarco, decreto 1 aprile 2009: il G.T ha

    respinto l’istanza di una persona “in buono stato di salute e pienamente capace di

    intendere e di volere” che chiedeva la nomina di amministratore di sostegno in

    proprio favore per “difetto del requisito dell’attualità dell’impossibilità del soggetto

    destinatario della misura di protezione a provvedere ai propri interessi”

    - Tribunale di Cagliari, G.T dott. Cugusi, decreto del 14 dicembre 2009: “ Non è

    ammissibile la nomina di un amministratore di sostegno in favore di persona che

    attualmente non si trovi nella impossibilità di provvedere ai propri interessi, in vista

    di una eventuale e futura incapacità”.

    - Tribunale di Catania, G.T dott. Distefano, decreto 26 febbraio 2009: “ L’istituto

    dell’amministrazione di sostegno presuppone l’attualità della situazione che ne

    giustifichi la nomina e non già la mera eventualità che essa si realizzi un futuro più

    o meno prossimo, non essendo possibile strutturare il provvedimento come una

    sorta di nomina condizionata ad un evento “incertus an” e “incertus quando”. E

    ancora: “la possibilità concessa al soggetto che non sia affetto da alcuna infermità

    psichica o fisica i designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,

    un eventuale futuro amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale

    futura incapacità non incide sui presupposti di fatto che consentono al giudice di

    nominare l’amministratore”.

    - Tribunale di Caltanissetta, G.T dott. Camilleri, decreto 22 aprile 2010, inedito):

    Il tribunale siciliano ha rigettato l’istanza di una donna che, dovendosi sottoporre ad

    un intervento chirurgico, chiedeva la nomina di un amministratore di sostegno il

    quale avrebbe dovuto rifiutare, per conto suo, eventuali trasfusioni di sangue

    perché la richiedente risultata “pienamente capace di intendere e di volere” e quindi

    era carente “l’imprescindibile requisito dell’attuale incapacità del beneficiario”1

    1 A. Poracciolo, “Il requisito dell’attualità continua a dividere dottrina e giurisprudenza” in Guida al diritto,

    Famiglia e minori, n. 3 p. 59-61 marzo 2011

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    - Tribunale di Varese, dott. Buffone, decreto del 25 agosto 2010: il G.T. ha

    affermato che “l’art. 408 del c.c. consente che la designazione dell’amministratore

    di sostegno possa essere effettuata dal beneficiario in previsione della sua futura

    incapacità. La procedura, però, può essere aperta solo nel momento in cui tale

    stato di incapacità si è verificato”.

    Terminata la disamina della giurisprudenza, sempre in effervescenza, sul tema della

    prestazione del consenso informato ai trattamenti sanitari anche di fine vita da parte

    dell’amministratore di sostegno vediamo ora quali altre istruzioni possono essere

    anzitempoi conferite all’amministratore di sostegno.

    LA GIURISPRUDENZA SULL’ATTIVITA’ DEL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN

    MATERIA PATRIMONIALE

    - Tribunale di Modena 27 agosto 2009 il giudice: “autorizza l’amministratore di

    sostegno all’acquisto, in nome e per conto del beneficiario, di un autovettura nuova

    di fabbrica Toyota Yaris. Si prescrive che a) la cilindrata del veicolo sia la più ridotta

    sempre che qualificata di tutte le dotazioni opzionali che ne arricchiscano

    l’immagine percepibile alla vista; b) il colore della carrozzeria corrisponda a quello

    voluto dal beneficiario; c) il venditore prescelto sia il concessionario locale che

    confezioni il preventivo di prezzo più favorevole; d) il veicolo venga posto in

    condizioni tecniche che ne rendano impossibile la messa in funzionamento e

    sia collocato nell’area comunale allo stesso assegnata; e) venga stipulato

    idoneo contratto assicurativo per la copertura di ogni rischio di responsabilità civile.

    L’amministratore è autorizzato a prelevare gli importi necessari dal conto corrente

    del beneficiario”.

    - Cass. 2/10/2012 n. 16770: con una sentenza molto recente la Cassazione si è

    pronunciata a favore della nomina dell’Amministratore di Sostegno anche nel caso

    in cui non solo manchi il consenso dell’amministrato, ma lo stesso si sia opposto

    formalmente, giungendo persino ad impugnare il decreto di nomina dell’AdS, fino

    all’ultimo grado del giudizio. In tale sede la Corte ha colto l’occasione per esprimere

    due puntualizzazioni sullo spazio di operatività dell’AdS: a) la funzione dell’AdS è

  • segue lettera Sintonie Pagina 20

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    quella di salvaguardare l’autodeterminazione del soggetto e la sua dignità,

    impedendo interventi invasivi nella sua vita; l’età avanzata non è decisiva ai fini

    della messa in opera della misura, qualora, poi, l’anziano possieda un ingente

    patrimonio, nulla impedisce che egli si faccia aiutare da persone di maggior

    competenza nella gestione dei propri interessi, sulla base di un semplice mandato,

    conservando, d’altra parte, la facoltà di decidere se avvalersi o meno di quell’aiuto;

    b) diverse le conclusioni quando l’esistenza dell’anziano sia contrassegnata da

    cadute intellettive, confusioni, vuoti di memoria. Rispetto dell’autodeterminazione,

    dunque, finché ciò sia possibile, ovverossia finché la mancanza dell’intervento

    protettivo non rischi di pregiudicare gli interessi personali o patrimoniali

    dell’amministrando, laddove è evidente che le difficoltà cognitive o mnesiche se

    sopravvengano, rendono l’anziano più vulnerabile, in taluni casi anche

    circonvenibile, con rischio conseguente di pregiudizio.

    - Cass. Civ. 13197/2012 L’amministrazione di sostegno non presuppone

    necessariamente l’accertamento di una condizione di infermità mentale, ma

    contempla anche l’ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica

    della persona sottoposta ad esame, la quale determini, pur se temporaneamente o

    parzialmente, un’incapacità nella cura dei propri interessi. Nel caso in esame il

    beneficiato, pur essendo in possesso di facoltà cognitive solo lievemente

    compromesse, versava in una condizione di dipendenza psicologica nei confronti di

    un parente, in cui favore si era spogliata di tutti i suoi beni con atti tutti

    realizzati in breve tempo, passando da una situazione di agiatezza ad una di

    sostanziale povertà. In tale ottica l’Amministrazione di sostegno è intesa nel suo

    senso più intimo come aiuto e assistenza alla vita quotidiana e non come privazione

    di diritti o libertà di scelta. Il soggetto debole può essere tale anche in assenza di un

    vero e proprio disturbo psichico se perde la capacità anche limitatamente ad alcune

    azioni, o nei confronti di alcuni soggetti, di agire con cognizione di causa.

    Aspettative ereditarie di terzi

    - Corte d’appello di Catania, decreto 5 settembre 2011 “L’istituto

  • segue lettera Sintonie Pagina 21

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    dell’amministratore di sostegno assolve unicamente alla funzione di approntare

    un’adeguata assistenza alla persona che, per infermità o per menomazione fisica o

    psichica, si trova nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi, mentre esula

    dall’ambito di tale istituto qualsiasi altra finalità riconducibile a interessi di terzi e,

    segnatamente, qualsivoglia funzione genericamente cautelare di aspettative

    economiche iure successionis dei congiunti del beneficiario. Ne consegue che la

    scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e

    agli interessi della persona del beneficiario”.

    Capacità di testare

    - Tribunale di Varese 19 ottobre 2011 stabilisce che la capacità di testare della

    beneficiaria doveva essere esclusa, in applicazione dell’art. 591.2 n.2 c.c., applicato

    all’amministrazione di sostegno sub iudice in forza dell’art. 411.4 c.c., rispondendo

    tale limitazione all’interesse della beneficiaria e sul presupposto che manchi, nella

    stessa, la capacità di agire in sede negoziale, come accertata nel rituale

    contraddittorio, anche alla presenza del difensore del soggetto vulnerabile. La

    beneficiaria non potrà redigere testamento, fintanto che perdura lo stato di

    incapacità e salvo nuovo provvedimento del giudice di revoca o modifica

    dell’odierno decreto ex 742 c.p.c.

    - Tribunale di Varese 12 marzo 2012 ha stabilito che il paziente affetto da sclerosi

    laterale amiotrofica (SLA) possa utilizzare il comunicatore oculare per redigere

    testamento olografo dettando le proprie volontà all’amministratore di sostegno. Per i

    pazienti affetti da SLA deve ritenersi sussistente un vero e proprio diritto alla

    comunicazione non verbale, mediante l’utilizzo di un comunicatore a puntamento

    oculare.

    UNO SGUARDO DI DIRITTO COMPARATO SU ALTRI PAESI

    E’ utile alla nostra riflessione affrontare alcuni aspetti di diritto comparato ed esaminare,

    seppur in maniera sommaria e non esaustiva, l’istituto del testamento biologico negli altri

    ordinamenti giuridici diversi da quello italiano.

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    Ciò che rileva subito è che la maggior parte dei paesi europei e di quelli di common law

    possiede già una legislazione in materia di fine vita, ne sono privi solo pochi paesi quali

    Grecia, Norvegia e Portogallo, anche se il riconoscimento dell’istituto da parte degli Stati

    non è trattato in maniera uniforme.

    La maggior parte degli Stati che hanno legiferato in materia riconosce efficacia

    vincolante alle direttive anticipate emanate dal paziente (e tra questi vi sono Spagna,

    Danimarca, Austria, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Belgio) anche se con sfumature

    diverse tra i vari ordinamenti in ordine ai limiti delle direttive e alle modalità di attuazione e

    di controllo delle stesse.

    In altri Stati, ad esempio la Francia, le direttive anticipate di trattamento hanno soltanto un

    valore indicativo e di esse si deve tenere conto all’atto della decisione medica senza

    tuttavia obbligo di darvi attuazione. Quanto al contenuto delle direttive anticipate tutte le

    legislazioni si limitano a consentire il rifiuto di determinate cure o trattamenti sanitari,

    anche se da essi possa discendere pericolo per la vita umana o addirittura la morte, salvo

    alcuni paesi come Belgio, Svizzera e Paesi Bassi ove invece è ammessa anche

    l’eutanasia attiva e sono previste norme di esclusione da responsabilità penale per il

    medico che, dopo una accurata verifica della libera volontà del soggetto e della sua

    consapevolezza in ordine alle conseguenze della richiesta, verifica questa comunque

    soggetta ad una serie di cautele e garanzie opportunamente regolamentate, causi la morte

    del soggetto mediante un intervento medicale diretto.

    Senza entrare nel merito delle diverse legislazioni in quanto ciò richiederebbe un

    approfondimento specifico, mi limito solo a sottolineare la legge in materia di testamento

    biologico della Germania, ultimo Stato europeo ad aver emanato nel 2009 una legge

    apposita, nonostante il problema fosse stato ampiamente affrontato, in passato, dalla

    giurisprudenza in alcune importanti sentenze e dalla Commissione nazionale di Bioetica

    nelle sue raccomandazioni, sempre sulla base di un riconoscimento dei valori di libertà e

    di dignità sanciti dalla costituzione di quello Stato. La legge tedesca si distingue per un

    grande equilibrio tra i valori costituzionali di libertà e di dignità dell’individuo, il principio di

    precauzione e il giusto riconoscimento del rispetto e della professionalità del medico

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    curante. Centrale è il ruolo del Betreuer (ossia del fiduciario indicato dal soggetto nel suo

    testamento biologico o nominato dal Giudice Tutelare) il quale in presenza di un

    testamento biologico deve innanzi tutto verificare se la volontà dell’assistito è ancora

    attuale e se la disposizione si attagli alle attuali condizioni di vita e di salute del soggetto e

    in caso positivo deve esternare e far rispettare la volontà del suo assistito. Le dichiarazioni

    anticipate non soffrono poi alcuna limitazione in ordine ai tipi di trattamento sanitario che

    possono essere chiesti o rifiutati, essendovi compresi anche l’idratazione, l’alimentazione

    o la ventilazione forzate. La discrezionalità del fiduciario è comunque limitata da varie

    norme che prevedono innanzi tutto un confronto costante e dialettico con il medico curante

    in modo da affrontare ciascun caso concreto nella sua specificità e peculiarità, senza

    ricorrere ad automatismi di sorta; inoltre la legge tedesca prevede l’intervento del Giudice

    tutelare in tutti i casi in cui la volontà del paziente incapace non sia chiara ed accertabile

    fino in fondo e sussista il pericolo concreto che il rifiuto del trattamento sanitario possa

    condurre alla morte del paziente; l’autorizzazione del Giudice tutelare non è invece

    richiesta quando la volontà del paziente è ben chiara o quando il medico e il

    fiduciario sono concordi nel ritenere che il rifiuto della cura corrisponde alla

    volontà, ai desideri e alle convinzioni etiche e religiose del paziente. La legge

    tedesca accoglie quindi il principio della vincolatività delle dichiarazioni anticipate di

    trattamento, prevedendo al contempo che il medico e il fiduciario, in un confronto dialettico

    tra essi, e in ultima istanza il giudice, debbano procedere ad una valutazione e

    attualizzazione delle disposizioni in relazione alle peculiarità mediche ed umane che ogni

    caso porta con sé; la legge tedesca ristabilisce così anche per il paziente incapace

    quella alleanza terapeutica tra medico e paziente, attuata per il tramite del fiduciario,

    basata su un principio di dignità e di libertà dell’individuo.

    Tale principio è invece completamente disatteso dal progetto di legge italiano.

    DE IURE CONDENDO IN ITALIA

    Negli ultimi anni sono stati presentati da varie componenti politiche una serie di progetti di

    legge che nel loro iter parlamentare sono stati oggetto di profonde modifiche e revisioni e

    accorpamenti, fino ad arrivare al Disegno di Legge C 2350 (c.d. DDL Calabrò) approvato

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    dal Senato della Repubblica il 26 marzo 2009, in un testo risultante dalla unificazione di

    numerosi disegni di legge, e modificato dalla Camera dei Deputati il 12 luglio 2011,

    denominato: “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di

    dichiarazioni anticipate di trattamento”. Questo testo normativo rappresenta attualmente lo

    stato più avanzato del dibattito politico parlamentare in tema di testamento biologico. E’

    utile esaminarne l’impostazione generale e i suoi aspetti più rilevanti.

    All’art. 1 del disegno di legge è posto con forza il principio della tutela della salute e della

    vita umana come diritto inviolabile ed indisponibile e del divieto di qualunque forma di

    eutanasia. All’art. 2 si riconosce il principio del consenso informato nelle sue varie

    articolazioni e manifestazioni, anche in caso di soggetti incapaci, ma con la precisazione

    posta con enfasi e con forza che la decisione di tali soggetti è adottata avendo come

    scopo esclusivo la salvaguardia della salute e della vita del soggetto incapace.

    All’art. 3 il disegno di legge entra nel merito dei contenuti della dichiarazione anticipata di

    trattamento resa dal paziente, ma con il chiaro intento di limitarne al massimo le possibilità

    di scelta in quanto al soggetto è riconosciuta solo la facoltà di “esprimere orientamenti e

    informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici, purché in

    conformità a quanto prescritto dalla presente legge”. Addirittura nel testo approvato dalla

    Camera dei deputati è scomparso il comma 2 dell’articolo 3 nella versione approvata al

    Senato ove era riconosciuto al paziente il diritto di “esprimere il proprio orientamento circa

    l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari purché in conformità a quanto

    prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica”; Come si nota è un evidente

    passo indietro circa la sfera di libertà e di decisione lasciata al soggetto.

    Al comma 4 dell’articolo 3 viene imposto il principio per cui “alimentazione ed idratazione,

    nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, devono

    essere mantenute fino al termine della vita ad eccezione del caso in cui le medesime non

    risultino più efficaci …… Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di

    trattamento”.

    E’ questo uno dei punti più controversi del disegno di legge che ha dato luogo ad un

    dibattito molto acceso sulla natura dei trattamenti di idratazione ed alimentazione forzata.

    Il disegno di legge ha recepito in pieno l’orientamento che ritiene che tali tecniche siano

    solo forme di sostegno vitale, che non abbiano la natura di trattamenti sanitari e che quindi

    non possono essere oggetto di rifiuto da parte del paziente e non rientrino nella sfera delle

    azioni sottoposte a consenso informato.

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    E’ invece molto sostenuta nella comunità scientifica internazionale l’opinione, che

    l’idratazione e l’alimentazione con sondino naso gastrico costituiscono un trattamento

    sanitario; esse integrano un trattamento che presuppone un sapere scientifico e

    specialistico, che è attivato da medici, anche se poi può essere proseguito da non medici,

    e che consiste nella somministrazione con procedure tecnologiche di preparati che

    comunque hanno natura di composti chimici e farmacologici .

    E’ chiaro che con l’impostazione accolta dal disegno di legge praticamente si svuota di

    contenuto tutto l’istituto del testamento biologico e lo si rende di fatto inutilizzabile proprio

    in quei casi e in quelle situazioni in cui invece la sua presenza esplica il massimo di

    efficacia. Con una norma di chiusura che non lascia dubbi sulle reali intenzioni del

    legislatore si afferma poi al comma 2 dell’art. 4 che “eventuali dichiarazioni di intenti o

    orientamenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla presente

    legge non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della

    volontà del soggetto”.

    All’art. 6 la legge disciplina la figura del “fiduciario” come unico soggetto, nominato dalla

    persona nella sua dichiarazione anticipata di trattamento, legalmente autorizzato ad

    interagire con il medico nell’esclusivo interesse del paziente operando secondo le

    intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata. Ma è

    all’art. 7 che il disegno di legge manifesta tutta la sua avversione ad una libera

    applicazione della volontà del soggetto: nel definire il ruolo del medico la norma riconosce

    comunque al medico il potere di assumere le decisioni ultime in materia di cura, anche in

    contrasto con quanto prescritto dal soggetto nel suo testamento biologico.

    Il comma 2 dell’art. 7 dispone: “Il medico curante, qualora non intenda seguire gli

    orientamenti espressi dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento, è tenuto a

    sentire il fiduciario o i familiari …. ed a esprimere la sua decisione motivandola in modo

    approfondito e sottoscrivendola sulla cartella clinica o comunque su un documento scritto

    che è allegato alla dichiarazione anticipata di trattamento.”

    Al comma 3 del medesimo articolo si ribadisce che “il medico non può prendere in

    considerazione orientamenti volti comunque a cagionare la morte del paziente o

    comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica”.

    Anche il linguaggio rivela le intenzioni del legislatore: le “volontà” diventano “orientamenti”;

    il medico non può prendere in considerazione “orientamenti in contrasto con le norme

  • segue lettera Sintonie Pagina 26

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    giuridiche”, espressione questa che dice tutto e non dice niente in quanto in ogni campo

    dell’attività umana i comportamenti in contrasto con le norme giuridiche sono vietati;

    l’enfasi posta ad ogni passo sulla inviolabilità della vita umana e sulla tutela della vita e

    della salute, sono indicativi della impostazione di fondo di questo disegno di legge

    fortemente connotato in senso contrario alle istanze e ai principi di libertà e di

    autodeterminazione dell’individuo contro la legislazione che abbiamo sopra indicato.

    Si tratta di un testo di legge in cui i principi enunciati (consenso informato, alleanza

    terapeutica tra medico e paziente, dichiarazioni anticipate di trattamento) vengono poi

    disattesi dal contenuto delle singole norme, il consenso è di fatto vanificato perché non

    può esprimersi su questioni fondamentali come l’alimentazione e l’idratazione forzata,

    l’alleanza terapeutica è tutta spostata a favore del medico che comunque ha sempre

    l’ultima parola, le dichiarazioni anticipate di trattamento sono prive di ogni forza vincolante,

    l’individuo, proprio nel momento del fine vita, viene espropriato di ogni facoltà decisionale

    e il suo corpo viene consegnato a poteri esterni.

    UNA PROPOSTA DI LEGGE

    Volendo rispettare la legislazione nazionale e sovranazionale sulla dignità e libertà della

    persona relativamente al consenso informato senza forzature e seguendo il limpido

    argomentare della cassazione nella sentenza Englaro si potrebbe uscire dall’impasse della

    emananda legge sul testamento biologico valorizzando appunto l’istituto

    dell’amministrazione di sostegno le cui norme potrebbero essere integrate come segue:

    TESTO ATTUALE TESTO MODIFICATO

    ART. 405 C.C. COMMA 5:

    Il decreto di nomina dell’amministratore di

    sostegno deve contenere l’indicazione:

    1. Delle generalità della persona

    beneficiata e dell’amministratore di

    sostegno

    2. Della durata dell’incarico che può

    essere anche a tempo indeterminato

    ART. 405 C.C. COMMA 5:

    Il decreto di nomina dell’amministratore di

    sostegno deve contenere l’indicazione:

    1. Delle generalità della persona

    beneficiata e dell’amministratore

    di sostegno

    2. Della durata dell’incarico che può

    essere anche a tempo

  • segue lettera Sintonie Pagina 27

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    3. Dell’oggetto dell’incarico e degli atti

    che l’amministratore di sostegno ha il

    potere di compiere in nome e per

    conto del beneficiario

    4. Degli atti che il beneficiario può

    compiere solo con l’assistenza

    dell’amministratore di sostegno

    5. …………………..

    indeterminato

    3. Dell’oggetto dell’incarico e degli

    atti che l’amministratore di

    sostegno ha il potere di compiere

    in nome e per conto del

    beneficiario tra i quali è da

    ricomprendere la prestazione

    del consenso informato sulla

    base delle volontà

    espressamente indicate dal

    beneficiario ex art. 408 cpc o

    sulla base della ricostruzione di

    quanto egli avrebbe voluto.

    4. Degli atti che il beneficiario può

    compiere solo con l’assistenza

    dell’amministratore di sostegno

    5. …………………..

    ART. 408 C.C.

    La scelta dell’amministratore di sostegno

    avviene con esclusivo riguardo alla cura ed

    agli interessi della persona del beneficiario..

    L’amministratore di sostegno può essere

    designato dallo stesso interessato, in

    previsione della propria futura incapacità,

    mediante atto pubblico o scrittura privata

    autenticata.

    In mancanza ovvero in presenza di gravi

    motivi, il giudice può designare con decreto

    motivato un amministratore

    ART. 408 C.C.

    La scelta dell’amministratore di sostegno

    avviene con esclusivo riguardo alla cura ed

    agli interessi della persona del beneficiario.

    L’amministratore di sostegno può essere

    designato dallo stesso interessato, in

    previsione della propria futura incapacità,

    mediante atto pubblico o scrittura privata

    autenticata anche dell’ufficiale di stato civile

    opportunamente delegato alla

    autenticazione di atti di volontà. In tale

    atto il beneficiario può esprimere il

  • segue lettera Sintonie Pagina 28

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    diverso…………………. consenso informato sui trattamenti

    sanitari che desidera ricevere o rifiutare

    in caso di sua futura incapacità

    In mancanza ovvero in presenza di gravi

    motivi, il giudice può designare con decreto

    motivato un amministratore

    diverso………………….

    BIBLIOGRAFIA

    1. Atti seminario Csm e Egida “misure di protezione delle persone prive in tutto o in

    parte di autonomia: amministrazione di sostegno, Curatela e Tutela” Edizioni Egida

    Torino 2004

    2. “Amministrazione di sostegno Commento alla legge 9 gennaio 2004 n. 6” di

    Gabriella Autorino Stanzione e Virginia Zambrano in Ipsoa Biblioteca del diritto di

    famiglia diretta da Massimo Dogliotti

    3. Cassazione 21748 del 2007 Caso Englaro

    4. La parola al paziente. Il consenso informato e il rifiuto delle cure. Maurizio de Tilla in

    La previdenza Forense

    5. Stefano Manfucci Testamento Biologico 16/09/2012 24