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  • Congresso AvusR2012RM

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    La liquidazione del danno in Italia da incidente stradale causato da

    un veicolo straniero.

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    1 L'iter risarcitorio, Il bureau italiano, la richiesta danni stragiudiziale nei

    confronti dell'UCI scarl.

    1.1 Il bureau italiano

    1.2 la richiesta danni stragiudiziale nei confronti dell'UCI scarl

    1.3 Il nuovo codice delle Assicurazioni Private

    2 La fase giudiziale della liquidazione del danno.

    2.1 La procedura di mediazione.

    2.2 La competenza per valore Giudice di Pace e Tribunale

    2.3 Cumulabilit dellazione diretta e quella di cui allart. 2054 codice civile

    2.4 La fase introduttiva del giudizio

    ///

    3 Questioni processuali rilevanti ed eccezioni sollevabili nei giudizi contro

    l'UCI scarl.

    3.1 I contrasti esistenti tra le prescrizioni della Legge, in particolare del Codice

    delle Assicurazioni, e le decisioni giudiziali.

    3.2 La liquidazione del danno materiale, contrasti continui in giurisprudenza con

    riferimento al c.d. fermo tecnico, alla liquidazione dell'Iva sul preventivo, alla

    liquidazione del valore commerciale dell'autovettura ante sinistro.

    3.3 La legittimazione passiva dell'UCI scarl

    3.4 Autovettura straniera rubata che cagiona un sinistro.

    3.5 Il massimale catastrofale e il limite risarcitorio dell'U.C.I. scarl.

    3.6 Il litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 140 C.d.A.

    3.7 Il sequestro liberatorio nel caso di sinistro ultramassimale finalizzato ad

    evitare la condanna per malagestio propria e impropria.

    3.8 La citazione dello straniero proprietario e della compagnia assicurativa

    presso l'U.c.i. senza alcuna vocatio in ius nei confronti dell'U.C.I. ma con la

    notifica dell'atto introduttivo all'Ente Consortile.

    3.9 La chiamata a manleva dell'Ufficio Centrale Italiano

    3.10 L'interrogatorio formale del convenuto straniero contumace

    3.11 La rogatoria internazionale

    3.12 Il valore probatorio del modulo CAI sottoscritto dallo straniero

    3.13 La cessione del credito a seguito di sinistro stradale, danno materiale e

    danno da lesione.

    STUDIO LEGALE

    Avv. Francesco Pintucci

    Patrocinante in Cassazione

    Milano, via G. Donizetti n. 38

    Tel. 02.76012724 Fax 02.76012725

    [email protected] pec: [email protected]

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    3.14 Infrazionabilit del procedimento di liquidazione del danno materiale e del

    preteso danno da lesione. Diniego dell'U.c.i. alla scissione dell'azione risarcitoria

    3.15 L'onere di specifica contestazione (Art. 115 cpc)

    ///

    4 La liquidazione del danno da lesione, micropermenenti e macropermanenti.

    4.1 Danno biologico

    4.2 Danno da riduzione della capacit lavorativa generica.

    4.3 Danno da riduzione della capacit lavorativa specifica.

    4.4 la cenestesi lavorativa

    4.5 Il danno morale soggettivo

    4.6 Il danno esistenziale

    4.7 Il danno tanatologico

    4.8 Il danno da rovinata vacanza

    5 La collaborazione della Mandante per una migliore gestione del caso rispetto

    alle preclusioni del processo civile.

    5.1 Preclusioni nel giudizio in Tribunale

    5.2 Preclusioni nel giudizio avanti al Giudice di Pace

    5.3 Schema riassuntivo

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    6 Il diritto applicabile e il risarcimento in favore del cittadino straniero.

    6.1 Una prima soluzione: il contesto socio economico ove vive il danneggiato

    ininfluente ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale.

    6.2 La soluzione preferibile: il quantum del risarcimento deve essere sempre

    commisurato alle condizioni socio-economiche ove risiede stabilmente il soggetto

    danneggiato.

    6.3 Fattispecie soggette alla Quarta Direttiva Auto.

    6.4 Ipotesi residuali non soggette alla Quarta Direttiva Auto.

    6.5 Il Regolamento CE n. 44/01: questioni circa l'applicabilit di tale norma ai

    sinistri stradali.

    6.6 L'azione diretta nei confronti del mandatario per la liquidazione dei sinistri.

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    7 L'indennizzo diretto.

    Conclusione lavori

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    1 Liter risarcitorio, Il bureau italiano, la richiesta danni stragiudiziale nei

    confronti dellUCI scarl.

    1.1 Il bureau italiano. 1.2 la richiesta danni stragiudiziale nei confronti dellUCI scarl. 1.3 Il nuovo codice delle Assicurazioni Private

    1.1 Il bureau italiano.

    Il bureau svolge una duplice funzione: da un lato gestisce le richieste di risarcimento dei danni subiti sul proprio territorio da chiunque abbia subito un danno provocato da un veicolo immatricolato allestero munito di carta verde (handling bureau o bureau gestore) e,

    dallaltro, garantisce il rimborso allomologo bureau del paese di accadimento dellincidente delle somme corrisposte ai danneggiati quando il veicolo causa dellincidente sia coperto da carta verde rilasciata sotto la sua responsabilit (paying bureaux o bureau garante).

    Il funzionamento del sistema descritto garantito dalla sottoscrizione, da parte di tutti i bureaux, di una Convenzione internazionale, denominata Uniform

    Agreement between Bureaux, tesa a individuare i diritti e gli obblighi gravanti sugli aderenti. I punti cardine della menzionata convenzione sono i seguenti:

    il risarcimento dei danni da parte del bureau del Paese di accadimento del sinistro, nella sua veste di bureau gestore, con applicazione della propria legge nazionale (lex loci commissi delicti) e lesclusiva competenza del bureau gestore ad interpretare tale legge;

    il rimborso al bureau gestore delle somme liquidate da parte dellassicuratore del veicolo che ha causato il sinistro, con successiva sostituzione del bureau, di cui lassicuratore membro, in veste di bureau garante in caso di sua inadempienza.

    ESEMPIO

    Se un veicolo francese, in transito nel nostro Paese, tampona un mezzo italiano, il soggetto leso potr richiedere la rifusione del danno al bureau italiano (UCI), il quale verser quanto dovuto per poi rivalersi sul burea francese che,

    Bureau gestore, ovverosia lEnte dello stato ove occorso il sinistro, riceve la richiesta di messa in mora e, verificato la sussistenza dei presupposti in punto an e in punto quantum, rifonde il danno patito dal soggetto leso. Bureau garante, ovverosia lEnte che ha rilasciato la Carta verde, garantisce la rifusione delle somme anticipate dal Bureau gestore al soggetto danneggiato. Lassicurazione che ha stipulato un contratto di assicurazione con il veicoli danneggiante rifonde il Bureau garante.

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    Per tutti quei veicoli immatricolati in Stati che non aderiscono al sistema della

    carta verde, necessario stipulare una polizza temporanea di frontiera, la c.d. carta rosa, presso lufficio doganale di ingresso e utilizzabile in tutti gli stati compresi nello spazio economico europeo ai sensi dellart. 125, terzo comma, lettera a, C.d.A. che demanda la disciplina di tale particolare contratto ad apposito regolamento. Questo stato emanato con un decreto ministeriale (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 86 dell1 aprile 2008) e allarticolo 6 contiene le seguenti disposizioni:

    il contratto pu essere rilasciato per i soli veicoli in circolazione temporanea nel territorio della Repubblica;

    pu avere una durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi;

    viene stipulato con le Imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare in Italia il ramo responsabilit civile auto che si avvalgono, a tale scopo, dellUfficio Centrale Italiano di cui sono socie.

    Va, infine, aggiunto che lISVAP ha esplicitamente vietato lemissione di questo tipo di contratti per veicoli immatricolati in uno dei Paesi dellUnione Europea (Rapporto ISVAP sullattivit dellIstituto dellanno 1996, Volume I, pag. 225).

    1.2 La richiesta danni stragiudiziale nei confronti dellUCI scarl.

    Lart. 22 della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, condizionava la proponibilit della domanda giudiziale formulata dal soggetto leso e tesa a ottenere il ristoro del nocumento patito a seguito di un incidente stradale, al preventivo invio di una richiesta di risarcimento, avente un contenuto minimo individuato dalla menzionata norma, nonch al decorso di un termine, fissato in via generale in sessanta giorni, il cui mancato rispetto aveva come conseguenza la definizione della lite con una pronuncia nel rito.

    1.3 Il nuovo codice delle Assicurazioni Private.

    Nel redigere il Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 209/2005) il Legislatore ha ribadito la necessit di ottemperare allobbligo di preventiva richiesta alla compagnia assicurativa quale condizione di procedibilit per la successiva, ed eventuale, azione giudiziaria ma con alcune significative novit.

    Il Quesito E consentito il transito nel territorio italiano di un veicolo immatricolato in uno stato che non aderisce al sistema della carta verde?

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    In primo luogo detta previsione, contenuta in un solo articolo nella Legge n. 990/69, stata trasfusa in una pluralit di norme e adattata alla specificit delle varie azioni risarcitorie concernenti sia la qualit del danneggiato sia del soggetto passivo. La novella normativa non si limita a prevedere linoltro della messa in mora ma, diversamente dalla Legge 24 dicembre 1969 n. 990, statuisce lazione per il risarcimentopu essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti ad quello in cui il danneggiato abbia richiesto allimpresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentoavendo osservato le modalit di