PENSIONI E PRESTAZIONI INPDAP 2008 - Cisl...

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SOMMARIOLa previdenza del pubblico impiego pag. 2Iscrizione alle casse degli istituti di previdenza pag. 3Base pensionabile e retribuzione contributiva pag. 4Servizi utili o computabili pag. 5Servizi riscattabili pag. 8Maggiorazioni di servizio pag. 12Prosecuzione volontaria pag. 12Contribuzione figurativa pag. 12Aspettativa sindacale non retribuita pag. 14Ricongiunzione delle posizioni assicurative pag. 14La pensione di vecchiaia (o età) pag. 19Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo pag. 21Nuovi assunti 1.1.1996 pag. 24Requisito per pensione anticipata pag. 25Pensione di anzianità (sistema retributivo e misto) pag. 27Arrotondamenti statali - scuola - Inpdap pag. 30Sistema contributivo pag. 32Lavoro a tempo parziale (part-time) pag. 33Nuovi sitemi di calcolo delle pensioni pag. 35Tabella calcolo pensione dipendenti statali pag. 40Tabella calcolo pensione lavoratori degli enti locali e sanità pag. 41Coefficienti di trasformazione pag. 42Pensione indiretta o di reversibilità pag. 45Misura pensione indiretta e di reversibilità pag. 49Prestazioni per inabilità non dipendente da causa di servizio pag. 50La pensione di invalidità pag. 51La pensione di inabilità pag. 55La pensione privilegiata pag. 64Contenzioso pag. 66Pensione Inpdap pag. 67Contribuzione pensionistica pag. 69Perequazione automatica pensioni pag. 70Indennità Una Tantum pag. 74Costituzione posizione assicurativa presso l’Inps pag. 74Direzioni provinciali del tesoro pag. 74Indennità di buonuscita o di fine servizio pag. 75Riliquidazione buonuscite L. 87/94 pag. 76Indennità di buonuscita/indennità di fine servizio/tfr pag. 78Assegno nucleo familiare pag. 87Imposta sul reddito delle persone fisiche (2008) pag. 88

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LA PREVIDENZA DEL PUBBLICO IMPIEGO

Riguarda:Le forme di previdenza esclusive confluite nel nuovo Ente denominato INPDAP, e cioè:- Cassa pensioni dipendenti Enti Locali (CPDEL)- Cassa pensioni insegnanti asilo e scuole elementari parificate - Cassa pensioni sanitarie- Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti In base alla legge 335/95, art. 2, con effetto dal 1° gennaio 1996 è stata istituita pressa I’INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonché alle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensione sono a carico del bilancio dello Stato.

A) Amministrazione dello StatoFino al 31.12.1995 non esisteva nessuna Cassa. Lo Stato introitava il contributo versato dal lavoratore ed al momento del collocamento a riposo dello stesso, erogava la pensione con prelievo diretto da un apposito capitolo del bilancio statale. Rientravano in tale normativa i dipendenti civili e militari dello Stato, i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e procuratori dello Stato e dell’Uni-versità, nonché i dipendenti delle Aziende autonome dello Stato.Le prestazioni previdenziali erano gestite direttamente dalle singole Amministrazioni Statali ad eccezione dei:- Postelegrafonici per i quali la gestione è affidata all’IPOST.- Ferrovieri per i quali la gestione è affidata al Fondo Previdenza

Ferrovie S.pA.

Soppressione del Fondo Pensioni dipendenti della Ferrovie dello Stato S.P.A.Per quanto riguarda, invece, la competenza delle attività connesse

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all’adozione dei provvedimenti che danno luogo alla liquidazione delle pensioni delle Amministrazioni statali non inserite nell’elenco, rimane a carico delle stesse fino a quando l’INPDAP non sarà in grado di prov-vedervi direttamente. L’Istituto pagatore è comunque l’INPDAP.

La gestione delle prestazioni previdenziali per i dipendenti della So-cietà Poste è affidata all’Ipost mentre per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato è affidata al Fondo di Previdenza Ferrovie S.p.A. istituto presso l’Inps.

B) INPDAPLa Cassa pensioni dipendenti Enti locali (CPDEL), la Cassa pensioni insegnanti di asilo e scuole elementari parificate, la Cassa pensioni ai Sanitari (CPS) e la Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari, am-ministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza, sono state soppresse. E’ stato fondato l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) che succede alla predetta Direzione Generale degli istituti di Previdenza, all’ENPAS, all’INADEL e all’ENPDEDP.

ISCRIZIONE ALLE CASSE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA (ora INPDAP)

La legge 274/91 ha previsto, a decorrere dal 10 settembre 1991, l’iscri-zione obbligatoria all’Istituto per tutti i dipendenti, a qualunque titolo assunti anche se adibiti a servizi di carattere eccezionale o straordinario, anche se l’assunzione sia a tempo determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali.L’INPDAP liquida le pensioni e le indennità ai dipendenti dei: Comuni, Amministrazioni Provinciali, Unità Sanitarie locali, IPAB, Enti Ospedalieri, Aziende Municipalizzate; (ivi compresi medici, veterinari, insegnanti del-le scuole pubbliche elementari non statali, degli asili di infanzia eretti in Enti morali, degli educatori femminili e delle scuole elementari per ciechi e sordomuti). L’istituto liquida inoltre le pensioni e le indennità degli Uffi-

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ciali Giudiziari, aiutanti Ufficiali Giudiziari e Coadiutori addetti agli uffici notificazioni e protesti degli Uffici Giudiziari. In futuro dovrà liquidare le pensioni anche dei dipendenti delle Amministrazioni Statali.

BASE PENSIONABILE ERETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA

Per determinare la misura del trattamento di quiescenza dei dipen-denti pubblici si prendono in considerazione gli emolumenti di seguito specificati:

LAVORATORI DELLO STATOL’indennità integrativa speciale Dall’1.1.95 la I.I.S. entra a far parte della retribuzione pensionabile.

BASE IMPONIBILE E RETRIBUZIONE PENSIONABILEDall’1.1.96 viene estesa l’applicazione della normativa I.N.P.S. dettata dall’art. 12 Legge 153/69, ed entrano a far parte della base imponibile e della retribuzione pensionistica anche:- mensilità aggiuntive- compensi per il lavoro straordinario- notturno e festivo- indennità di reperibilità e rischio- indennità incentivanti la produzione- 50% di indennità di trasferta corrisposta in cifra fissaPer i dipendenti statali solo la parte eccedente l’incremento del 18% della retribuzione.

LA NUOVA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE E’ VALIDA SOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA B DELLA PENSIONE (servizi utili successivi al 31.12.1992)

LAVORATORI ENTI LOCALIDall’1.1.95: l’indennità integrativa speciale entra a far parte della retribuzione pensionabile.

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DalI’1.1.96: base imponibile e retribuzione pensionabile Viene estesa la normativa I.N.P.S. (art. 12 - Legge 153/69). Entrano a far parte anche:- mensilità aggiuntive- compensi per lavoro straordinario- notturno e festivo- indennità di reperibilità e rischio- indennità incentivanti la produzione- 50% indennità di trasferta corrisposta in cifra fissa

LA NUOVA RETRIBUZIONE CONTRIBUTIVA E PENSIONABILE E’ VALIDA SOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA A DELLA PENSIONE (servizi utili successivi al 31.12.1992)

SERVIZI UTILI O COMPUTABILI

Lavoratori dello StatoSono computabili, d’ufficio, per i lavoratori statali tutti i servizi effettivi di ruolo e non di ruolo prestati nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Forze Armate a qualsiasi titolo e presso gli Enti Locali, oppure i servizi equiparati come: partigiano, con incarichi di governo, dipendente C.R.I. in tempo di guerra. Sono computabili, a domanda, senza onere per l’interessato, i servizi inerenti:- servizi non di ruolo con iscrizione all’INPS; - periodi retributivi di incarichi e supplenze; - periodi di ruolo e non di ruolo prestati presso Enti Pubblici locali,

Parastatali o comunque sottoposti a tutela dello Stato;- periodi prestati come operaio giornaliero presso le aziende dipen-

denti dal Ministero delle poste e telegrafi;- la maggiorazione del servizio - 4 mesi per ogni anno di servizio ai

sensi della legge n.120 del 28-3-1991, in favore dei non vedenti;- il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conserva-

zione del posto o prestato posteriormente all’assunzione;

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- l’intero periodo intercorso tra la cessazione per eventi bellici o politici dopo il 30 giugno 1943 e la riassunzione in servizio;

- il servizio prestato presso Enti locali non più facenti parte del terri-torio italiano (profughi);

- i periodi di aspettativa:a) per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspetta-

tiva per motivi di famiglia o in sospensione dell’impiego non sono considerati);

b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri;

c) per mandato parlamentare; per elezione a cariche presso Enti autonomi territoriali; per motivi sindacali.

Per tutti i servizi prestati in precedenza nello Stato, o in altri Enti Pubblici, i dipendenti statali devono dichiararne per iscritto, all’atto dell’assunzione l’esistenza (compreso il servizio militare). I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamen-to di quiescenza. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla dichiarazione originaria.Lavoratori degli Enti Locali - SanitàSono utili ai fini del trattamento di quiescenza:- i servizi prestati presso Enti Locali con obbligo di iscrizione od una

o più Casse pensioni;- i servizi cumulabili;- i servizi e periodi riscattati, quelli cioè che vengono resi utili mediante

contributo a carico dell’iscritto (laurea, corsi di specializzazione, diploma di infermiere professionale, ecc.);

- i servizi prestati presso lo Stato e ricongiungibili ai sensi della legge 22-5-54 n. 523;

- la maggiorazione del servizio - 4 mesi per ogni anno di servizio ai sensi della legge n. 120 del 28-3-1991, in favore dei non vedenti;

- i periodi assicurativi ricongiunti ai sensi della legge 7-2-79 n.29;- il servizio militare di leva;- il servizio sostitutivo civile;- il servizio non armato (obiettore di coscienza);- il servizio di volontariato non in costanza dei rapporti di impiego nei

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paesi in via di sviluppo (computabile solo entro i limiti della ferma di leva);

- il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conservazione del posto o prestato posteriormente all’iscrizione obbligatoria alla Cassa;

- i periodi di aspettativa: a) per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspetta-

tiva per motivi di famiglia o in sospensione dell’impiego non sono considerati);

b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici madri;

c) per mandato parlamentare; per elezioni a cariche presso Enti autono-mi territoriali; per motivi sindacali, purché gli interessati si avvalgano della facoltà di continuazione dell’iscrizione alla Cassa.

Servizi simultanei

I servizi simultanei sono quelli resi contemporaneamente in due o più Enti iscrivibili alla Cassa. Tali servizi non aumentano la durata complessiva del servizio, ma fanno maturare una quota aggiuntiva di indennità o di pensione denominata “Parte B”. Tale maggiorazione di pensione (Parte B) è riconosciuta anche se i servizi sono prestati presso lo stesso Ente a condizione che le mansioni siano diverse. Es. servizio diurno: operatore amministrativo - servizio serale: bi-bliotecario.

Servizio Militare (sostitutivo o equiparato)

Stato - è considerato utile d’ufficio, non è richiesta alcuna domanda da parte del dipendente. Enti locali e Sanità - è considerato utile ai fini del trattamento di quie-scenza a domanda dell’iscritto (art.1 L. 274/91). Servizio militare - è valutabile ai fini dell’inquadramento economico e ai fini del trattamento di fine rapporto (indennità di buonuscita e premio di servizio) solo se prestato alla data di entrata in vigore della legge 958/86 (31 gennaio 1987) o successivamente - (art. 7 legge 412/91).

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SERVIZI RISCATTABILILavoratori dello StatoSono riscattabili a domanda i seguenti servizi:- periodo di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione al-

l’INPS;- periodi di studi universitari solo nel caso non sia già coperto da

contribuzione;- periodo di assistente universitario volontario; - periodo di assistente straordinario non incaricato;- periodo di docente presso università estere;- periodo di assunzione con contratto locale presso uffici italiani

all’estero.Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione, ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di servizio o di altri periodi previsti dalla Legge avvengono con riferi-mento all’orario di lavoro a tempo pieno.La domanda di riscatto, redatta in carta semplice, deve essere presen-tata all’Amministrazione di appartenenza nei seguenti termini:- almeno 2 anni prima del raggiungimento del limite previsto per la

cessazione per limiti d’età;- entro 90 giorni dalla data del provvedimento di dimissione.Lavoratori Enti Locali - SanitàSono riscattabili o ricongiungibili (con onere): i servizi resi presso Enti iscrivibili alla Cassa prima dell’obbligo d’iscrizione;- i servizi prestati presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano

carattere di pubblica amministrazione;- i servizi prestati presso aziende private o enti esercenti un pubblico

servizio anteriormente alla iscrizione alla Cassa (non rientra nel concetto di pubblico servizio quello di pubblica necessità come ad es. il servizio farmaceutico);

- i servizi prestati presso Enti di diritto pubblico, ivi compresi gli istituti di Credito di diritto pubblico (Banca d’Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca naz.le del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena);

- i servizi prestati nello Stato in qualità di “fuori ruolo”;

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- i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università per l’intera durata del servizio prestato;

- i servizi prestati in qualità di aiuto o assistente ospedaliero ante-riormente al 31 - 12 - 1962;

- i servizi anteriori alla data di iscrizione facoltativa alla Cassa resi alle dipendenze dell’ente che ha adottato la relativa delibera di massima applicazione dell’art. 39, della legge 379/55 e successive estensioni (IACP, ENT, ENEA, CNR ecc.);

- i servizi prestati nel settore privato con iscrizione all’INPS o a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS.

Altri periodi riscattabili

- gli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di laurea o equiparati, purché prescritti per l’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera;

- gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette ai fini speciali;

- il triennio corrispondente al corso di studio seguito presso la scuola convitto, per il conseguimento del diploma di infermiera professio-nale e di vigilatrice d’infanzia purché i diplomi siano prescritti per l’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera;

- i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento dei titolo di studio di istruzione secondaria superiore o riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

- i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessarria per l’ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera;

- i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di per-fezionamento post-diploma o post-laurea, il cui diploma sia stato chiesto quale condizione necessaria per l’ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera;

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- i periodi trascorsi in aspettativa per motivi sindacali, senza retribu-zione e con interruzione dell’iscrizione alle Casse fino al 6.4.95;

- i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti.

- Periodi successivi all’1-1-94 per assenza facoltativa del lavoro per gravidanza o puerperio al di fuori del rapporto di lavoro e, i pe-riodi di congedo per motivi familiari fruiti per l’assistenza e la cura ai disabili in misura non inferiore alI’80%. I predetti periodi sono riscattabili purché il dipendente possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa; il riscatto è ammesso nella misura massima di 5 anni e non è cu-mulabile con il riscatto del corso legale di laurea. La domanda di riscatto deve essere presentata in attività di servizio ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di cessazione o, in caso di morte dei superstiti entro 90 giorni dalla data del decesso.

In base al Decreto Legislativo 564/1996 viene prevista la possibilità di riscattare o, in alternativa, il ricorso alla prosecuzione volontaria, (in determinate situazioni) dei periodi successivi al 31 Dicembre 1996 non coperti da contribuzione.

- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. Gli iscritti alle forme di previdenza sostitutive o esclusive (Stato, INPDAP e così via) hanno la facoltà di riscattare la domanda, nella misura massima di 3 anni, mediante il versamento della riserva matematica stabilita dall’art. 12 della Legge 1338/1962, i periodi successivi al 31 Dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifici disposizioni di legge o contrattuali privi di copertura assicurativa. In alternativa al riscatto, gli interessati possono ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari del fondo pensionistico di appartenenza secondo la Legge 18 Febbraio 1983 n. 47.

- Periodi di formazione professionale di studio o di ricerca. Gli iscritti alle forme sostitutive o esclusive possono, a domanda, riscattare, quando, se richiesto, sia stato conseguito il richiesto titolo o attestato, i seguenti periodi successivi al 31 Dicembre 1996, privi di copertura assicurativa, finalizzati all’ottenimento di titoli o competenze pro-

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fessionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione di carriera:

• di formazione professionale• di studio o ricerca• corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro

se non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione all’assicurazione gen. obbl. a forme prev. sostitutive o esclusive.

Si tratta di un riscatto oneroso (riserva matematica prevista dall’art. 13 della legge 1338/1962 a carico dell’interessato), verrà emanato un Decreto del Ministero del Lavoro per la individuazione dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca e delle precedenti tipologie di ingresso al mercato del lavoro.

- Lavori discontinui - stagionali e temporanei. Nel caso di svolgimento di attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i periodi intercorrenti, successivi al 31 Dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, possono essere riscattati dagli iscritti alle forme di previdenza sostitutive o esclusive mediante il pagamento della riserva matematica di cui all’articolo 13 della legge 1338/1962. GI interessati, in alternativa al riscatto, possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria nel fondo pensionistico di appartenenza secondo la legge 47/1983. Per tale autorizzazione, però è richiesto il possesso di almeno un anno di contribuzione, nell’ultimo quinquennio alla forma di previdenza sostitutiva o esclusiva.

- I periodi di contribuzione all’estero, inferiori ad 1 anno, possono essere riscattati dietro presentazione di apposita domanda, in base al D.L. 184/97.

Riscatti dal 1.1.2008

La Legge 247/2007 ha introdotto la possibilità di rateizzare l’onere relativo al riscatto, in 120 rate mensili senza interessi.Inoltre per i soggetti che non hanno ancora iniziato a lavorare, è data la possibilità di riscattare il periodo di laurea con onere agevolato. La domanda va inoltrata all’Inps.

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MAGGIORAZIONI DI SERVIZIOA partire daIl’1.1.98 le maggiorazioni di servizio previste per alcune categorie di dipendenti dello Stato (Forze Armate, Vigili del Fuoco, controllori del traffico aereo, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, servizi prestati all’estero, ecc.) non possono eccedere complessivamente i 5 anni.Gli aumenti di servizio maturati alla data del 31.12.97, anche se ecce-denti di 5 anni, sono riconosciuti utili ai fini pensionistici, ma non sono ulteriormente aumentabili oltre tale limite.

PROSECUZIONE VOLONTARIANelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro è ammessa la prosecuzione volontaria secondo le norme già vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tale facoltà è concessa qualora l’interessato possa far valere, 5 anni di contribuzione versati nell’intera vita lavorativa - anche non continuativa - precedente l’istanza o 3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda .

CONTRIBUZIONE FIGURATIVAPeriodi di maternità:- I periodi di astensione facoltativa per maternità verificatisi in costanza

di rapporto di lavoro, a decorrere dal 15.11.96 sono - a domanda - coperti da contribuzione figurativa (gratuita) nei casi in cui manchi la corresponsione di retribuzione o, per la parte differenziale, qualora spetti una retribuzione ridotta;

- I periodi di astensione obbligatoria per maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro, possono avere - a domanda - la co-pertura figurativa (gratuita) purché l’evento maternità sia successivo all’1.1.94 ed il richiedente possa vantare, all’atto della domanda al Fondo, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

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MalattiaI periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini della misura della pensione al 50%, indipendentemente dal fatto che essi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte dell’Ente datore di lavoro.

Tale disposizione non si applica ai soggetti affetti da grave forme mor-bose, da individuarsi con decreto del Ministero del lavoro e della pre-videnza sociale di concetto con i Ministeri della Sanità e del Tesoro.

TABELLA PER VALUTAZIONE AI FINI DEL DIRITTOE DELLA MISURA DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

DEI PERIODI DI MALATTIA ECCEDENTI 112 MESI

Tabella collocazione periodo massimo di contribuzione figurativa accreditabile per malattia

Periodo Fino al 1997 2000 2003 2006 Dal1996 1999 2002 2005 2008 2009

N° ctb. accr.li

*di cui non piùdi 52 al 31.12.96

*di cui non piùdi 52 al 31.12.96

*di cui non piùdi 52 al 31.12.96

*di cui non piùdi 52 al 31.12.96

*di cui non piùdi 52 al 31.12.96

*di cui non piùdi 61 al 31.12.96

*di cui non piùdi 61 al 31.12.96

*di cui non piùdi 61 al 31.12.96

*di cui non piùdi 61 al 31.12.96

*di cui non piùdi 69 al 31.12.96

*di cui non piùdi 69 al 31.12.96

*di cui non piùdi 69 al 31.12.96

*di cui non piùdi 78 al 31.12.96

*di cui non piùdi 78 al 31.12.96

*di cui non piùdi 87 al 31.12.96

Accredito maternitàE’ possibile in base alle D. L. 151/01 art. 25 accreditare il periodo obbligatorio di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

52 61* 69* 78* 87* 95*

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ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITAIl lavoratore, in caso di aspettativa non retribuita per motivi sindacali fruita ai sensi del D.P.C.M. 27.10.94, n. 770 e quindi dal 6.4.95 ha diritto alla copertura assicurativa figurativa con onere a carico dell’Ente previdenziale di appartenenza. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa stessa.Per le aspettative di durata pluriennale, la domanda di accredito della contribuzione dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento all’anno solare precedente.Per i periodi di aspettativa che si collocano a decorrere dal 1.12.96 è data facoltà all’Organizzazione sindacale di versare una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale e la retribuzione contrattuale previa richiesta di autorizzazione ai regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Le organizzazioni sindacali hanno altresì la facoltà di effettuare versamenti contributivi per i compensi corrisposti ai lavora-tori collocati in distacco sindacale retribuito. Il termine di prescrizione è decennale per le situazioni pregresse e quinquennale per i periodi successivi all’1.1.96.

RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONIASSICURATIVE AI FINI DI UN’UNICA

PENSIONE (LEGGE 29/79)

Il dipendente pubblico può ricongiungere, ai fini di un unico tratta-mento di pensione, i periodi assicurativi esistenti presso altre gestioni pensionistiche.La domanda deve essere presentata in attività di servizio e deve essere riferita a tutti i periodi nella loro globalità.Per i dipendenti non di ruolo iscritti all’INPDAP, l’istanza può essere presentata dopo almeno un anno di iscrizione all’istituto.

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La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta; ne è ammessa una seconda: a) nel caso in cui l’interessato possa far valere successivamente alla

prima, 10 anni di retribuzione, di cui almeno 5 versati per effettiva attività lavorativa;

b) all’atto del pensionamento, purché la domanda sia diretta a trasferire ulteriori periodi nella gestione nella quale ha operato la ricongiun-zione precedente.

Sia la prima domanda che la seconda possono essere presentate dai superstiti. L’onere di ricongiunzione, per la domanda presentata al-l’INPDAP (in Direzione degli Istituti di Previdenza) dopo il 10 settembre 1991, viene determinato sulla base della retribuzione annua contributiva comprensiva dell’Indennità lntegrativa Speciale. I periodi ricongiungibili validi sia ai fini del diritto che della misura della pensione sono: 1) i periodi di lavoro prestato nel settore privato e coperti da contribu-

zione obbligatoria INPS; 2) i periodi di contribuzione figurativa siano essi accreditati d’ufficio

(ds, tbc, cig) siano essi accreditati a richiesta dell’interessato (malattia, maternità, infortuni, aspettativa sindacale o politica, licenziamenti per motivi politici o sindacali);

3) i periodi riscattati (corso legale di laurea, periodo di lavoro subordi-nato all’estero in Stati non convenzionati ai sensi dell’art. 51 Legge 30-4-69 n. 153, periodi di omissione contributiva al di là del decennio, recuperata ai sensi dell’art. 13 della Legge 1338/62);

4) i periodi coperti da contribuzione volontaria, non concomitante all’iscr. INPDAP;

5) i contributi versati in qualità di coltivatore diretto (dal 1957), artigiano (dal 1959), commerciante (dal 1965);

6) i periodi di assicurazione in Stati esteri (non della CEE) per i quali la convenzione bilaterale preveda a certe condizioni il trasferimento dei rispettivi contributi all’INPS italiano (Svizzera).

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Contribuzione lavoratori autonomi

Nell’ipotesi in cui oggetto della ricongiunzione siano periodi di iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è richiesto che il soggetto possa vantare nel periodo antecedente alla presentazione della doman-da - almeno un quinquennio di contribuzione in una o più delle gestioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti (pubblica o privata).

Procedura per la ricongiunzione dei contributi svizzeri presso l’INPDAP valida fino al 30.5.2002

I contributi versati in Svizzera non possono essere trasferiti direttamen-te all’istituto, ma tramite l’INPS e solo al momento del verificarsi del diritto al trattamento di quiescenza. Per la ricongiunzione all’Istituto la procedura è la seguente: a) inoltro della domanda di ricongiunzione dei contributi svizzeri e

degli altri contributi eventualmente accreditati presso l’INPS o altra gestione previdenziale obbligatoria;

b) accertamento, da parte dell’Istituto interessato del verificarsi dell’even-to assicurato (raggiungimento del diritto al trattamento di quiescenza: dal 10.9.91 è richiesto il diritto a pensione);

c) trasmissione della richiesta di ricongiunzione (con esplicita comuni-cazione, che l’evento assicurato si è verificato) alla competente sede INPS, l’accertamento dell’”evento assicurato” può essere fatto anche dall’Ente datore di lavoro all’INPS;

d) inoltro della richiesta di trasferimento da parte della predetta sede alla corrispondente Cassa Svizzera;

e) trasmissione da parte dell’INPS dell’apposito tabulato contenente tutti i dati inerenti ai contributi svizzeri da ricongiungere unitamente o meno a quelli relativi ad altri contributi eventualmente accreditati presso il predetto Istituto;

f) emanazione da parte dell’Istituto previdenziale del decreto di ri-congiunzione, secondo i criteri, le modalità e le procedure previste ordinariamente per l’applicazione della legge n. 29/79;

g) trasferimento dei contributi provenienti dall’assicurazione elvetica all’Istituto, tramite l’INPS che avrà cura di maggiorare i relativi importi degli interessi, previsti dall’art. 5, punto.2, della citata Legge n. 29/79,

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a decorrere dal primo giorno dell’anno succesivo a quello in cui il predetto Istituto entra in possesso delle somme trasferite.

NB: successivamente al 04.06.2002 con l’entrata in vigore degli accordi bilaterali, i contributi dalla Svizzera si possono totalizzare.

Totalizzazione

i dipendenti pubblici sono entrati nel novero dei soggetti a cui si appli-cano i regolamenti europei di sicurezza sociale.Questo significa che il lavoratore, cittadino di un Paese membro del-l’Unione Europea che ha lavorato in più Paesi membri, anche come pubblico dipendente, potrà godere dei diritti previsti dai Regolamenti CE n. 1408/71 e n. 574/72 che, per l’ottenimento delle prestazioni socio-previdenziali, permettono, tra le altre cose, di cumulare i periodi di assicurazione maturati in questi Paesi.Le domande possono essere presentate dagli iscritti all’INPDAP in qual-siasi momento e non è necessario attendere la data di pensionamento in quanto l’Istituto, indipendentemente dal raggiungimento del diritto alla pensione, attiva tutte le procedure necessarie pe l’acquisizione della documentazione relativa al periodo di servizio prestato nei paesi CEE.Tali domande devono essere redatte su apposito modello e trasmesse a mezzo INAS all’’INPDAP - Direzione Centrale Prestazioni Previden-ziali - Ufficio I Normativa Settore Pensioni in Regime Internazionale - via A. Ballarin, 42 - 00142 Roma.Gli iscritti all’INPDAP devono trasmettere, per conoscenza, la domanda alla sede provinciale dell’INPDAP competente per territorio.Riguardo ai principi della totalizzazione e del calcolo in pro-rata, si ricorda che per attribuire il trattamento pensionistico, è necessario proce-dere sia alla determinazione dell’importo di pensione calcolato in base ai soli contributi “italiani” che a quello calcolato in regime comunitario con la totalizzazione dei contributi esteri.

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Ricongiunzione presso l’INPS

Il lavoratore ha la facoltà di ricongiungere all’INPS tutti i periodi assicurativi coperti da contribuzione presso le gestioni previdenziali sostitutive, esonerative ed esclusive (CPDEL) dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale ricongiunzione avviene senza alcun onere a carico del lavoratore, fatta eccezione per i periodi di iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall’INPS (artigiani, commercian-ti, coltivatori diretti). Per questi lavoratori è richiesto inoltre il requisito di 5 anni di contribuzione antecedenti la domanda di ricongiunzione in una o più gestioni assicurative dei lavoratori dipendenti.La Corte dei Conti, ha espresso parere che la legge 29/79 e la legge 322/58 agiscono su un piano di parità assoluta; ne consegue pertanto che gli iscritti alla CPDEL possono esercitare una scelta fra le due forme di trasferimento dei contributi tenendo presente, però, che la facoltà di cui alla Legge 29/79 va esercitata solo in attività di servizio.

Indennità premio di fine servizio INADEL

La ricongiunzione dei periodi di iscrizione CPDEL, all’INPS o in altre gestioni previdenziali comporta comunque la liquidazione dell’indennità premio di fine servizio da parte dell’INADEL, per il periodo corrispon-dente all’iscrizione alla Cassa.

Coincidenza periodi assicurativi

Qualora si verifichi coincidenza di più periodi assicurativi, è conside-rato utile il periodo coperto da contribuzione connessa ad effettive prestazioni di lavoro o, in mancanza di questo, il periodo coperto dalla contribuzione di importo più elevato.

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LA PENSIONE DI VECCHIAIA (o per limiti di età)

È elevato il limite di età per la pensione solo nel caso in cui il regola-mento organico preveda limiti inferiori ai seguenti:

Decorrenza della pensione Uomini Donne

Fino al 31/12/1993 60 55

Dal 01/01/94 al 30/06/95 61 56

Dal 01/07/95 al 31/12/96 62 57

Dal 01/01/97 al 30/06/98 63 58

Dal 01/07/98 al 31/12/99 64 59

Dal 01/01/2000 in poi 65 60

Dall’1/1/96 tutto il personale femminile può accedere al pensionamento di vecchiaia al compimento del 60° anno di età, a domanda.- viene confermato il limite di età più elevato previsto per il pensiona-

mento nel Pubblico Impiego in vigore al 31-12-92 già previsto dai singoli ordinamenti;

- restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni in vigore al 31/12/92 per:

- gli appartenenti alle Forze armate;- personale della Pubblica Sicurezza;- personale della Guardia di Finanza;- personale degli Agenti di Custodia;- personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;- personale viaggiante delle Ferrovie S.p.A.;- controllo del traffico aereo, piloti, operatori radiomisure, esperti di

assistenza al volo e meteo (A.N.A.V.);- personale del Corpo Forestale dello Stato;- personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto even-

tualmente iscritto alla CPDEL.Sono confermati requisiti per la pensione di vecchiaia in vigore al 31/12/92 per i non vedenti. Sono mantenuti i limiti di età previsti alla data del 31-12-92 per gli invalidi in misura non inferiori alI’80%.

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Sistema retributivo/misto Sistema contributivo

Dipendenti Dipendenti

65 anni uomo - 60 anni donna Da 57 a 65 anni

20 anni contributi 5 anni contributi

oppurePer i soli pubblici, possibilità di rinvio della pensione al 70° anno 40 anni di contributidi età (D.L. 136/04) (a prescindere dall’età)

Requisiti richiesti fino al 2007

L’anzianità utile è comprensiva dei periodi riscatti ricongiunti, computati e delle maggiorazioni.

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PENSIONE DI VECCHIAIANEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

40 anni di contributiAi fini del raggiungimento della contribuzione utile per la maturazione di tale requisito, il c.77, art. 1 della L. 247/2007, stabilisce che possono essere considerati anche i contributi da riscatto per periodi di studio, mentre continuano ad essere esclusi soltanto quelli relativi ai versamenti volontari.

35 anni di contributi+età anagraficaAnche in tale situazione, l’Inps precisa che, ai fini della maturazione del requisito contributivo dei 35 anni, possono essere considerati anche i contributi da riscatto per periodi di studio, mentre continuano ad essere esclusi soltanto quelli relativi ai versamenti volontari.L’Inps, in riferimento a tale possibilità di accesso al pensionamento, precisa che, in merito all’applicazione della disciplina delle finestre di accesso (presumibilmente, in relazione alle quote) anche a questa fattispecie, è stato chiesto apposito parere ai ministeri preposti.A tal proposito, ricordiamo che la L. 243/04 ha introdotto le finestre anche per le pensioni liquidate nel sistema contributivo, con la sola esclusione dei lavoratori che hanno compiuto il 65° (oppure, per le donne, il 60°) anno di età. Quindi, tale meccanismo si applica nei confronti dei:- lavoratori che richiedono la pensione con 40 anni di anzianità

contributiva (non avendo raggiunto i suindicati limiti di età);- lavoratori che richiedono la pensione di anzianità in presenza di

un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, in concorrenza con le età stabilite dalla suddetta legge.

E’ presumibile, con la L. 247/07, che anche per i requisiti ordinari previsti per la VO (età anagrafica, 5 anni di ctb effettivi ed il parametro dell’importo) venga introdotto l’istituto delle finestre.

Importo pari a 1,2 volte l’assegno socialeLa liquidazione della pensione nel sistema contributivo rimane subordinata alla condizione che l’importo della stessa non sia

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inferiore ad 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale; si prescinde dalla soddisfazione di questo parametro soltanto al compimento del 65° anno di età. Il mancato raggiungimento di tale requisito incide in modo particolare sulle lavoratrici donne che, pur avendo compiuto 60 anni, non potranno accedere al pensionamento in assenza del medesimo requisito.

Lavoratori iscritti alla Gestione SeparataCome si ricorderà (cfr. circ.Inps n. 105/05), si è ancora in attesa che il Ministero del Lavoro si pronunci in merito alla normativa pensionistica da applicare nei confronti dei lavoratori, iscritti sia alla Gestione separata, che ad un’altra forma di previdenza obbligatoria; in proposito, infatti, la L. 243/04 aveva stabilito che l’innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento trovasse applicazione soltanto nei confronti dei lavoratori iscritti esclusivamente alla Gestione separata. L’Inps si riserva, quindi, di fornire le relative istruzioni con successiva circolare.

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DATA MATURAZIONE REQUISITI DECORRENZA REQUISITI (previa verifica deroghe)

31 marzo 2008 20 anni di ctb 1° luglio 2008 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 30 giugno 2008 20 anni di ctb 1° ottobre 2008 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 30 settembre 2008 20 anni di ctb 1° gennaio 2009 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 31 dicembre 2008 20 anni di ctb 1° aprile 2009 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 31 marzo 2009 20 anni di ctb 1° luglio 2009 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 30 giugno 2009 20 anni di ctb 1° ottobre 2009 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 30 settembre 2009 20 anni di ctb 1° gennaio 2010 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 31 dicembre 2009 20 anni di ctb 1° aprile 2010 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 31 marzo 2010 20 anni di ctb 1° luglio 2010 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 30 giugno 2010 20 anni di ctb 1° ottobre 2010 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 30 settembre 2010 20 anni di ctb 1° gennaio 2011 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 31 dicembre 2010 20 anni di ctb 1° aprile 2011 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 31 marzo 2011 20 anni di ctb 1° luglio 2011 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 30 giugno 2011 20 anni di ctb 1° ottobre 2011 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 30 settembre 2011 20 anni di ctb 1° gennaio 2012 60 anni età per donne 65 anni età per uomini 31 dicembre 2011 20 anni di ctb 1° aprile 2012 60 anni età per donne 65 anni età per uomini

Requisiti e decorrenze pensione di vecchiaia. LAVORATORI DIPENDENTI

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NUOVI ASSUNTI DALL’1.1.96Dopo la fase transitoria, riservata ai già assicurati al 31/12/1995, ogni forma di pensionamento anticipato verrà abolita per i nuovi assunti ad eccezione della invalidità. Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pen-sioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”. Il diritto alla pensione, previa risoluzione del rapporto di lavoro, si consegue al compimento del 57° anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell’assicurato almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. Si prescinde dal predetto anagrafico al raggiungimento dell’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti da riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti, la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro pre-cedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5.

Certificazione del diritto alla pensione di vecchiaiaI lavoratori che maturano entro il 31/12/2007 i requisiti (contributivi e anagrafici) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia (anche contributiva) possono inoltrare all’Ente previdenziale di iscrizione richie-sta di certificazione della posizione previdenziale maturata per il diritto. Per la misura della pensione, solo per i periodi contributivi maturati fino alla data di conseguimento del diritto a pensione saranno salvaguardati con l’applicazione dei previgenti sistemi di calcolo. Ne consegue che l’eventuale certificazione non garantirà, per la contribuzione versata successivamente alla maturazione del diritto, l’applicazione della previgente normativa (eventuale pro-rata). L’esercizio del diritto, con il conseguente inoltro della domanda di pensione potrà essere effetuato anche in anni futuri ancorchè interessati da mutamenti normativi. Per effetto dell’istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenzili attive (in seno all’Inps) saranno raccolti, conservati e gestiti tutti i dati e tutte le informazioni relative ad ogni lavoratore iscritto a qualsivoglia regime previdenziale obbligatorio.

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REQUISITO PER PENSIONE ANTICIPATA:sistema retributivo

A regime, la pensione di anzianità si potrà conseguire con 35 anni di contributi e 57 anni di età oppure, indipendentemente dall’età, al rag-giungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

Requisiti dall’1-1-1998A partire dal 1° gennaio 1998 sono stati modificati i precedenti requisiti di accesso nel seguente modo:A) Per i pubblici dipendenti sono abolite le possibilità di pensionamento

con anzianità di servizio inferiore ai 35 anni (3° e 4° uscita).B) Per i lavoratori dipendenti pubblici rimane invariato il requisito del-

l’anzianità contributiva più elevata rispetto ai 35 anni, già fissato dalla legge 335/95, mentre viene modificata (secondo la tabella C allegata alla legge) la gradualità con la quale doveva essere raggiunto il requisito dei 57 anni da far valere in concorrenza con i 35 anni di contribuzione.

Pertanto i lavoratori del settore pubblico raggiungeranno tale limite di età a partire dal 2004.

PENSIONE DI ANZIANITÀTABELLA REQUISITI lavoratori pubblici

Anno Età e CTB SoIo CTB

1998 53 e 35 36

1999 53 e 35 37

2000 54 e 35 37

2001 55 e 35 37

2002 55 e 35 37

2003 56 e 35 37

2004 57 e 35 38

2005 57 e 35 38

2006 57 e 35 39

2007 57 e 35 39

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PENSIONE DI ANZIANITÀTABELLA REQUISITI categorie protette

Anno Età e CTB SoIo CTB

1998 53 e 35 36

1999 53 e 35 37

2000 54 e 35 37

2001 54 e 35 37

2002 55 e 35 37

2003 55 e 35 37

2004 56 e 35 38

2005 56 e 35 38

2006 57 e 35 39

2007 57 e 35 39

DEROGHE FINO AL 31.12.2005Non sono assogettati al suddetto inasprimento (età) e mantengono, quindi, i requisiti di cui alla tabella B della legge 335/95, le seguenti categorie di lavoratori:1) i lavoratori qualificati dai controlli collettivi come OPERAI ed i lavo-ratori ad essi EQUIVALENTI.2) i lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensio-nistiche obbligatorie per non meno di 1 ANNO in età compresa tra i 14 e i 19 ANNI, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.

DOMANDA DI PENSIONAMENTOPer i lavoratori del Pubblico Impiego la domanda per il pensionamen-to di anzianità deve essere presentata non prima di 12 mesi dalla data indicata per l’accesso al pensionamento; il mancato accesso alla pensione entro un anno dalla domanda comporta la decadenza della stessa e la conseguente necessità di riproporne una nuova.

DecorrenzeSi ricorda che le decorrenze vanno intese come termini iniziali a partire

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dai quali, gli interessati che si trovano nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento. Pertanto si può ottenere la liquidazione della pensione anche da un qualsiasi mese successivo alla prima de-correnza utile.

PENSIONE DI ANZIANITA’(SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO)

QuoteIn presenza di un’anzianità contributiva minima di 35 anni e dell’età anagrafica richiesta al momento del pensionamento, devono essere utilizzati soltanto gli anni interi (di età anagrafica e contribuzione) per il raggiungimento dei requisiti indicati dalla legge (quote: 95; 96; 97; 98). Da luglio 2009 sarà richiesta infatti - per i dipendenti - la quota 95, in presenza di almeno 59 anni di età (quindi: 36 anni ctb + 59 anni età, oppure 35 anni di ctb + 60 di età). Ad esempio, nel caso sopra indicato, un soggetto con 58 anni e 3 mesi di età e 1911 ctb (36 anni e 9 mesi) non potrà soddisfare quota 95.Inoltre, poichè il testo di legge nulla indica circa il superamento dei 35 anni di contribuzione utile, né gli Istituti previdenziali precisano qualcosa al riguardo, è evidente che il perfezionamento del requisito contributivo della maggiore anzianità (ad esempio, 36 anni), una volta maturati i 35 anni di anzianità contributiva minima, continui a realizzarsi con l’utilizzo anche della contribuzione “non utile” (disoccupazione ordinaria, malattia ordinaria e/o infortunio).40 anni di contributiIl diritto alla pensione di anzianità si consegue ancora con il maggior requisito contributivo (ora 40 anni), indipendentemente dall’età anagrafica. Per l’accesso a pensione con tale requisito, dal 2008, sono state mantenute le quattro “finestre” (1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile), già stabilite dalla L. 449/97. In proposito, per quanto concerne i lavoratori dipendenti, si deve rilevare che il possesso di almeno 57 anni di età (ancorchè non sia un requisito) consente di accedere prima al pensionamento, per quanto riguarda le finestre di luglio ed ottobre. Ad esempio: il lavoratore con 40 anni di contributi, maturati entro il 31.3.2008 ma con un’età anagrafica, alla stessa

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data, pari a 55 anni, potrà accedere al pensionamento solo a partire dal 1° gennaio 2009. Diversamente, se lo stesso soggetto avesse compiuto i 57 anni entro il 30.6.2008, avrebbe potuto accedere al pensionamento già dal 1° luglio 2008.DerogheContinua ad applicarsi la disciplina pensionistica in vigore fino al 31.12.07 (35 anni di contributi e 57 anni di età), nei confronti dei:- lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria

antecedentemente al 20.7.07;- lavoratori collocati in mobilità ordinaria, sulla base di accordi sindacali

stipulati anteriormente al 15.7.07, e che maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria ex L. 223/91, art.7, cc.l e 2 (compresa quella di più ampia durata, prevista per le Aree svantaggiate del Mezzogiorno) (dr. anche ns. comunicazione n.245/07);

- lavoratrici dipendenti che optino per la pensione calcolata con il sistema contributivo.

Inoltre, il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, delle Forze Armate e del Corpo dei Vigili del Fuoco, nonchè dei rispettivi dirigenti, mantengono la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con i requisiti previgenti (53 anni di età e anzianità contributiva da determinarsi in base a quella maturata alla data del 31.12.97).Infine, il personale della scuola, per l’anno 2009, potrà accedere al pensionamento con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, anzichè quelli più onerosi previsti dall’introduzione delle “quote” per la generalità dei lavoratori. Per questi lavoratori, l’Inpdap ribadisce che l’accesso al pensionamento non è vincolato dalle decorrenze, essendo fissata la cessazione dal servizio al 31 agosto dell’anno, con diritto al pagamento della pensione al 1° settembre (31 ottobre - 1° novembre per il personale universitario.

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DATA REQUISITI QUOTA DECORRENZA MATURAZIONE REQUISITI

30 giugno 2008 58 età+35 ctb -- 1° gennaio 2009

31 dicembre 2008 58 età+35 ctb -- 1° luglio 2009

30 giugno 2009 58 età+35 ctb -- 1° gennaio 2010

31 dicembre 2009 59 età+36 ctb 95 1° luglio 2010 oppure 60 età+35 ctb

30 giugno 2010 59 età+36 ctb 95 1° gennaio 2011 oppure 60 età+35 ctb

31dicembre 2010 59 età+36 ctb 95 1° luglio 2011 oppure 60 età+35 ctb

30 giugno 2011 60 età+36 ctb 96 1° gennaio 2012 oppure 61 età+35 ctb

31 dicembre 2011 60 età+36 ctb 96 1° luglio 2012 oppure 61 età+35 ctb

30 giugno 2012 60 età+36 ctb 96 1° gennaio 2013 oppure 61 età+35 ctb

31 dicembre 2012 60 età+36 ctb 96 1° luglio 2013 oppure 61 età+35 ctb

30 giugno 2013 61 età+36 ctb 97 1° gennaio 2014 oppure 62 età+35 ctb

REQUISITI E DECORRENZE PENSIONE DI ANZIANITA’ DAL 1.1.2008. LAVORATORI DIPENDENTI

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ARROTONDAMENTISTATALI - SCUOLA - INPDAP

- A decorrere dal 1.1.98 l’arrotondamento del servizio ai fini pensio-nistici avviene per tutti solo a mese intero (34 anni 11 mesi 16 giorni = 35 anni).

- I periodi da riscattare all’INPDAP espressi in anni, mesi e giorni vengono arrotondati ad anni e mesi interi valutando a mese intero la frazione di esso (L. 379/59).

Esempio: 3 anni 4 mesi ed 1 giorno = 3 anni 5 mesi.- I periodi da ricongiungere ai sensi dell’art. 2 della L. 29/79 si calcola-

no ad anni e mesi interi, arrotondando la frazione dei giorni a mese intero se superiore a 15 giorni, altrimenti si trascura (L. 965/65).

- Ai fini del calcolo con il sistema esclusivamente retributivo, il previsto requisito di 18 anni alla data del 31.12.95 deve essere effettivo (senza alcun arrotondamento) per gli iscritti INPDAP.

Chiaramente, sono considerati utili tutti i periodi o servizi che si collocano temporalmente entro tale data, anche se la domanda di valutazione - mediante riscatto, ricongiunzione o computo viene presentata successivamente.

Il requisito anagrafico per l’accesso o il diritto a pensione deve essere pienamente raggiunto senza alcun arrotondamento.Gli arrotondamenti previsti riguardano:STATALI: L’art. 40 del DPR 1092/73 prevede che la frazione di anno superiore a 6 mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a 6 mesi si trascura.INPDAP: L’art. 3 della L. 274 del 1991 prevede l’arrotondamento del complessivo servizio utile a mese intero, trascurando la frazione di mese non superiore a 15 giorni. Pertanto: 32 anni 11 mesi e16 giorni sono pari ad anni 33. Inoltre:- Ai fini delle riduzioni delle pensioni anticipate previste dalla L. 537/93

(in relazione agli anni mancanti ai 35 o 37) l’arrotandamento ad anno intero viene effettuato in presenza di almeno 6 mesi e 16 giorni.

- I periodi da riscattare espressi in anni, mesi e giorni vengono arroton-

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dati ad anni e mesi interi valutando a mese intero la frazione di esso (L. 379/59). Esempio: 3 anni 4 mesi ed 1 giorno = 3 anni 5 mesi.

- I periodi da ricongiungere ai sensi dell’art. 2 della L. 29/79 si calcola-no ad anni e mesi interi, arrotondando la frazione dei giorni a mese intero se superiore a 15 giorni, altrimenti si trascura (L. 965/65).

- Ai fini del calcolo con il sistema esclusivamente retributivo, il previsto requisito di 18 anni alla data del 31.12.95 deve essere effettivo (senza alcun arrotondamento). Chiaramente, sono considerati utili tutti i periodi o servizi che si collocano temporalmente entro tale data, anche se la domanda di valutazione - mediante riscatto ricongiunzione o computo viene presentata successivamente.

Il requisito anagrafico per l’accesso o il diritto a pensione deve essere pienamente raggiunto senza alcun arrotondamento.

LAVORI USURANTI

Chi svolge attività particolarmente usuranti potrà beneficiare di una ridu-zione sull’età pensionabile e sul limite di anzianità richiesta (20 anni) di 12 mesi ogni 10 anni di attività usuranti, per un massimo di 24 mesi.

DESTINATARI

Destinatari delle disposizioni richiamate sono i lavoratori che risultino aver svolto, nel periodo compreso tra la data dell’8 ottobre 1993 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1993, n. 224, supplemento ordinario n. 90) ed il 31 dicembre 2001 “i lavori di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 19 maggio 1999 particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che questi presentano” indicati dal decreto interministeriale del 19 maggio 1999 che di seguito si riportano:- “lavori in galleria, cava o miniera”; mansioni svolte in sotterraneo con

carattere di prevalenza e continuità;- “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale

di pietra e ornamentale;- “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avan-

zamento con carattere di prevalenza e continuità;

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- “lavori in cassoni ad aria compressa”;- “lavori svolti dai palombari”;- “lavori ad alte temperature”; mansioni che espongono ad alte tem-

perature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;

- “lavorazione del vetro cavo”; mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;

- “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e con-tinuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

- “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

Detti lavoratori sono ammessi a fruire dei benefici di riduzione dei limiti di età e di anzianità contributiva a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia vengano perfezionati, per effetto del riconoscimento dei benefici in parola, entro il 31 dicembre 2001, fatto salvo in ogni caso il limite di disponibilità di cui al comma 13 dell’articolo 78 della legge n. 388 del 2000.

SISTEMA CONTRIBUTIVO

a) Pensione annua:montante annuo x coefficiente di trasformazioneb) Montante contributivo33% della retribuzione annua rivalutata in base al P.I.L. dell’anno

Esempio: - 1° anno: importo dei contributi versati nell’anno + importo dei con-

tributi anno precedente - 2° anno: importo dei contributi versati nell’anno + importo dei contributi

anno precedente + P.I.L.

33

- 3° anno: importo dei contributi versati nell’anno + importo dei contributi versati negli anni precedenti + P.l.L.

Così fino al termine della vita lavorativaNei casi di soggetti con età inferiore a 57 anni e che maturino il diritto a pensione;- con contribuzione pari a 40 anni; - assegno di invalidità o inabilità; - pensioni di reversibilità, coefficiente da considerare è quello previsto

per i 57 anni. - Per la lavoratrice madre di età pari o superiore a 57 anni il coefficiente

di trasformazione è quello relativo all’età aumentato di: - 1 anno fino a 2 figli. - 2 anni in caso di 3 o più figli. - Per lavoratori addetti a lavori usuranti di età pari o superiore a 57

anni, il coefficiente è quello relativo all’età aumentato di 1 anno ogni 6 anni di lavoro usurante.

Opzione: lavoratori a cui si applicano i sistemi RETRIBUTIVO e MISTO:possono optare per l’applicazione del sistema contributivo quando hanno:- 15 anni di contribuzione, di cui 5 anni versati dopo il 31.12.1995

(quindi l’opzione potrà essere esercitata dal 2001).N.B. - entro un anno dall’entrata in vigore della legge il Governo emanerà disposizioni in materia di calcolo, retribuzione di riferimento, coefficiente di rivalutazione e ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative dei lavoratori.Le pensioni liquidate con il sistema contributivo non potranno essere integrate al trattamento minimo.

LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

I periodi di lavoro a tempo parziale sono valutati nel seguente modo:1) ai fini del diritto al trattamento di pensione e dell’indennità di fine

rapporto, sono utili per intero;

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2) ai fini della misura dei trattamenti (pensione e buonuscita), devono essere ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coeffi-ciente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno (generalmente pari a 0,50);

3) per la base del calcolo, si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

In sostanza, i periodi di lavoro a part-time vengono valutati per intero ai fini del diritto ai trattamenti di previdenza e quiescenza, mentre vengono proporzionalmente ridotti a fini della misura delle prestazioni stesse.Al lavoratore è concessa la facoltà di riscattare ovvero di chiedere la prosecuzione volontaria per i periodi di part-time successivi al 31.12.96: l’esercizio di questa facoltà esplica i suoi effetti esclusivamente in ordine alla misura del trattamento di pensione.Facoltà di rimanere in servizio oltre il limite di etàÈ data facoltà di:- optare per la permanenza in servizio fino al 65° anno ai fini di

incrementare la posizione assicurativa purché:1) non sia stata raggiunta l’anzianità contributiva massima utile; 2) non sia stata ottenuta o richiesta la liquidazione di una pensione (a

qualsiasi titolo) a carico dell’INPS o di Fondi esclusivi, sostitutivi od esonerativi dell’AGO;

- di rimanere in servizio fino al 65° anno di età anche nel caso in cui si sia raggiunta l’anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, purché non sia stata ottenuta o richiesta la pensione di vecchiaia.

La comunicazione all’Ente datore di lavoro o all’Ente previdenziale deve essere fatta almeno 6 mesi prima del raggiungimento del requisito, salvo diversa previsione stabilita dal contratto;- ai dipendenti pubblici in servizio - alla data del 15.11.92- di perma-

nere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (fino al 67° anno di età);

- di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età ai fini della maturazione del diritto a pensione entro il 70° anno;

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- al personale della scuola in ruolo alla data del 1974 di rimanere in servizio sino al 70° anno di età ai fini del raggiungimento dell’anzia-nità assicurativa massima.

NUOVI SISTEMI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

Le pensioni vengono calcolate con il sistema retributivo, misto o contributivo:- il sistema retributivo riguarda coloro che al 31.12.1995 possono far valere almeno 18 anni di servizio utile;

- il sistema misto (retributivo fino al 1995 e contributivo dal 1996) riguarda coloro che al 31.12.1995 possono far valere meno di 18 anni di servizio utile;

- il sistema contributivo riguarda coloro che iniziano a lavorare dopo il 31.12.1995 e coloro che, pur essendo assicurati a tale data, esercitano l’opzione per il calcolo della pensione con questo sistema.

SISTEMA RETRIBUTIVO

Il calcolo della pensione viene ripartito in quote, in relazione all’anzianità maturata al 31.12.1992.L’importo della pensione è dato dalla somma della quota A e della quota B.

Quota A (fino al 31.12.1992)

Ultima retribuzione spettante all’atto della cessazione dal servizio (sti-pendio-indennità integrativa speciale-retribuzione di anzianità-assegni fissi e ricorrenti) moltiplicata per l’aliquota di rendimento (Dipendenti Enti Locali e Sanità: vedi tab. A della L. 965/65; Dipendenti Statali: vedi tab. ex art. 44 del DPR 1092/73).Per i dipendenti statali la retribuzione pensionabile (con esclusione dell’IIS e delle voci non facenti parte della retribuzione) deve essere maggiorata del 18%.

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Quota B (dal 1.1.1993 alla cessazione del servizio)

Periodo di riferimento delle retribuzioni- 50% del periodo intercorrente tra il 1.1.93 e il 31.12.95- 66% del periodo intercorrente tra il 1.1.96 e la data di cessazione dal servizio

Rivalutazione delle retribuzioni (dal 1.1.93)

Le retribuzioni da prendere a base per il calcolo delle pensioni devono essere rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT tra l’anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza della pensione; ai fini dell’adeguamento delle predette retribuzioni, viene inoltre riconosciuto l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione.

INDICI ISTAT PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 503/92

Anno Base 100=1992 Base 100=1995 Variazione %

1992 100 1993 104,2 +4,21994 108,3 +3,91995 114,1 100 +5,41996 118,5499 103,9 +3,91997 120,6037 105,7 +1,71998 122,7716 107,6 +1,81999 124,7113 109,3 +1,62000 127,9061 112,1 +2,62001 131,3291 115,1 +2,72002 134,5239 117,9 +2,42003 137,8328 120,8 +2,52004 140,5712 123,2 +2,02005 142,9673 125,3 +1,7

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Aliquote di rendimento

Fino al 31.12.94: sono quelle relative al servizio maturato a tale data in base alla: tab. A della L. 965/65 per l’INPDAP, e tab. ex art. 44 DPR 1092/73 - per gli Statali (pagine seguenti). Dal 1.1.95: l’aliquota è fissa (2% per ogni anno di servizio). L’aliquota di rendimento è determinata dalla differenza tra l’aliquota di rendimento calcolata in base all’anzianità di servizio complessiva e quella applicata alla quota A. Per i trattamenti di quiescenza con decorrenza successiva al 1.1.95 si deve accertare che l’aliquota relativa all’anzianità complessiva di servizio non sia superiore a quella prevista dalla previgente normativa. Se la predetta aliquota risultasse superiore, si dovrà utilizzare quella più bassa prevista dalle vecchie tabelle.

Retribuzione pensionabile e contributiva

Dal 1.1.95 l’indennità integrativa speciale entra a far parte della retribuzione pensionabile. Continua ad applicarsi la previgente normativa in materia nei confronti di:- dipendenti che al 1.1.95 avevano chiesto il trattenimento in servizio

previsto da specifiche disposizioni di legge;- dipendenti che al 1.1.95 avevano in corso il procedimento di

dispensa dal servizio per inabilità.Dall’1.1.96 entra a far parte della retribuzione pensionabile anche il salario accessorio (vedi “base pensionabile”); per i dipendenti statali, questo deve essere considerato solo per la parte eccedente la prevista maggiorazione del 18%.

Tetto pensionabile - aliquote di rendimento

Il tetto pensionabile oltre il quale si applicano le riduzioni progressivedelle aliquote di rendimento è stato aggiornato ad Euro 39.297,00 per l’anno 2006. Conseguentemente, sulla retribuzione eccedente tale importo, l’aliquota di rendimento è la seguente:

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Retribuzione Aliquota pensionistica

fino ad Euro 39.297,00 2%Oltre ad Euro 39.297,00 1,60% (abbattimento dal 20%)fino ad Euro 52.265,01 oltre ad Euro 52.265,01 1,35% (abbattimento del 32,5%) fino ad Euro 65.233,02 oltre ad Euro 65.233,02 1,10% (abbattimento del 45%)fino ad Euro 74.664,30 oltre ad Euro 74.664.30 0,90% (abbattimento del 55%)

Fasce dl retribuzione annue pensionabili e aliquote di rendimento per pensioni decorrenti dal 1/1/2006

Dal gennaio 1993 al 31.12.97 la riduzione percentuale dell’aliquota di rendimento ha riguardato solo la fascia di retribuzione più elevata e nella misura solo del 50% di essa.Per le cessazioni 1998-2002 la riduzione percentuale dell’aliquota di rendimento relativa al periodo 1993-1997 riguarda solo la fascia di retribuzione più elevata ma nella misura intera.Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1.1.98, si applicano invece le aliquote di rendimento ridotte sulla retribuzione eccedente il tetto pensionabile, come da tabella sopra indicata.

Penalizzazioni

Dal 1.1.94 le pensioni anticipate con anzianità inferiore ad anni 35 hanno subito una decurtazione in relazione agli anni mancanti, con esclusione di quelle la cui domanda era stata accolta prima del 15.10.93.

Dal 1.1.96 sono state introdotte decurtazioni delle pensioni anticipate con anzianità inferiore ad anni 37 ed età inferiore ai 52 anni (4° canale di accesso previsto dalla L. 335/95); detta penalizzazione si applica anche a coloro, che per effetto di domanda di dimissioni presentata prima del 3.11.97, hanno fruito delle uscite programmate (tra il 1998

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ed il 2000) previste dal decreto interministeriale del 30.3.98, in base ai previgenti requisiti. La decurtazione viene mantenuta anche dopo il compimento dell’età pensionabile.

Benefici legge n. 336/70

La legge n. 336/70 riconosce benefici di servizio e retributivi al personale in possesso della qualifica di ex combattente ed equiparato (partigiani, mutilati ed invalidi per fatti di guerra, vittime civili di guerra, vedove di e per atti di guerra, orfani di guerra, profughi, deportati per motivi politici e razziali). All’atto del collocamento a riposo, spettano a tali categorie di iscritti tre aumenti periodici di stipendio.L’art. 2 della legge prevede in alternativa e a domanda la qualifica superiore a quella posseduta. Per qualifica immediatamente superiore a quella posseduta si deve intendere quella conferibile in relazione alla carriera di appartenenza quale prevista dall’ordinamento generale della carriera stessa o dai contratti colletivi di lavoro, indipendentemente dal sistema di conferimento e cioè sganciata dai vari sistemi di conferimento di essa in via ordinaria.La qualifica superiore è, infatti, un beneficio nella carriera di appartenenza a carattere eccezionale e con efficacia esclusiva in ordine al solo trattamento di quiescenza e di previdenza.Tuttavia se la qualifica in relazione alla funzione espletata consente - nella qualifica funzionale - la progressione economica soltanto per scatti o classi non è ipotizzabile il grado superiore.

Procedura di calcolo

Si precede al calcolo di due distinte pensioni, una sulla retribuzione comprensiva del beneficio (tre scatti) e l’altra sulla retribuzione effettiva; il calcolo della pensione senza benefici è necessario per la determinazione della quota di pensione corrispondente ai benefici dell’art. 2 della legge n. 336/70.Dall’1/1/98 il requisito contributivo minimo per la pensione di anzianità è solo quello di anni 35 (comprese le maggiorazioni di servizio).

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TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE DIPENDENTI STATALI(COMPRESA LA MAGGIORAZIONE DEL 18% Dl CUI ALLA LEGGE 177/76)

Anni Aliquota Anni Aliquota

15 41,300 28 68,91216 43,424 29 71,03617 45,548 30 73,16018 47,672 31 75,28419 49,706 32 77,40820 51,920 33 79,53221 54,044 34 81,65622 56,168 35 83,78023 58,292 36 85,90424 60,416 37 88,02826 62,540 38 90,11226 64,664 39 92,27627 66,788 40 94,400

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE DIPENDENTI STATALI(DPR 29.12.73 N. 1092 - ART. 44)

Anni Aliquota Anni Aliquota

1 2,33 21 45,802 4,67 22 47,603 7,00 23 49,404 9,33 24 51,205 11,67 25 53,006 14,00 26 54,807 16,33 27 56,608 18,67 28 58,409 21,00 29 60,2010 23,33 30 62,0011 25,67 31 63,8012 28,00 32 65,6013 30,33 33 67,4014 32,67 34 69,2015 35,00 35 71,0016 36,80 36 72,8017 38,60 37 74,6018 40,40 38 76,4019 42,20 39 78,2020 44,00 40 80,00

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ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 0,23865 0,23913 0,23961 0,24009 0,24057 0,24106 0,24115 0,24204 0,24254 0,24304 0,24354 0,24405 1 0,24456 0,24507 0,24559 0,24611 0,24663 0,24716 0,24769 0,24822 0,24876 0,244930 0,24984 0,25038 2 0,25093 0,25148 0,25203 0,25259 0,25315 0,25371 0,25428 0,25485 0,25542 0,25600 0,25658 0,25716 3 0,25775 0,25834 0,25893 0,25953 0,26013 0,26073 0,26133 0,26194 0,26255 0,26316 0,26378 0,26440 4 0,26502 0,26565 0,26628 0,26691 0,26755 0,26819 0,26883 0,26948 0,27013 0,27078 0,27143 0,27209 5 0,27275 0,27341 0,27408 0,27475 0,27542 0,27610 0,27678 0,27746 0,27815 0,27884 0,27953 0,28023 6 0,28093 0,28163 0,28234 0,28305 0,28376 0,28447 0,28519 0,28591 0,28663 0,28736 0,28809 0,28882 7 0,28958 0,29030 0,29104 0,29179 0,29254 0,29329 0,29405 0,29481 0,29557 0,29634 0,29711 0,29788 8 0,29865 0,29943 0,30021 0,30099 0,30178 0,30257 0,30336 0,30416 0,30496 0,30576 0,30657 0,30738 9 0,30819 0,30901 0,30983 0,31118 0,31123 0,31314 0,31397 0,31397 0,31451 0,31565 0,31649 0,31734 10 0,31819 0,31904 0,31990 0,32076 0,32162 0,32249 0,32356 0,32423 0,32511 0,32599 0,32687 0,32776 11 0,32865 0,32954 0,33043 0,33133 0,33223 0,33313 0,33404 0,33495 0,33586 0,33678 0,33770 0,33862 12 0,33955 0,34048 0,34141 0,34235 0,34329 0,34423 0,34518 0,34613 0,34708 0,34803 0,34889 0,34995 13 0,35091 0,35188 0,35285 0,35382 0,35578 0,35676 0,35775 0,35874 0,35573 0,36073 0,36073 0,36173 14 0,36273 0,36374 0,36475 0,36576 0,36677 0,36779 0,36881 0,36983 0,37086 0,37189 0,37292 0,37396 15 0,37500 0,37605 0,37710 0,37816 0,37922 0,38030 0,38138 0,38246 0,38356 0,38466 0,36576 0,38688 16 0,38800 0,38913 0,39026 0,39141 0,39256 0,39371 0,39488 0,39605 0,39722 0,39841 0,39960 0,40080 17 0,40200 0,40321 0,40443 0,40566 0,40689 0,40813 0,40938 0,41063 0,41189 0,41316 0,41443 0,41571 18 0,41700 0,41830 0,41960 0,42091 0,42222 0,42355 0,42488 0,42488 0,42756 0,42891 0,43026 0,43163 19 0,43300 0,43438 0,43576 0,43716 0,43856 0,43996 0,44138 0,44280 0,44422 0,44566 0,44710 0,44855 20 0,45000 0,45146 0,45293 0,45441 0,45589 0,45736 0,45888 0,46385 0,46189 0,46341 0,46493 0,46646

21 0,46800 0,46955 0,47110 0,47266 0,47422 0,47580 0,47738 0,47896 0,48056 0,48216 0,48376 0,48538 22 0,48700 0,48863 0,49026 0,49191 0,49356 0,49521 0,49688 0,49855 0,50022 0,50191 0,50360 0,50530 23 0,50700 0,50871 0,51043 0,51216 0,51389 0,51563 0,51758 0,51913 0,52089 0,52266 0,52443 0,52621 24 0,52800 0,52980 0,53160 0,53341 0,53522 0,53705 0,53888 0,54071 0,54256 0,54441 0,54626 0,54813 25 0,55000 0,55188 0,55376 0,55566 0,55756 0,55946 0,56138 0,56330 0,56522 0,55716 0,56910 0,57105 26 0,57300 0,57496 0,57693 0,57891 0,58089 0,58288 0,58488 0,58688 0,58889 0,59091 0,59293 0,59496 27 0,59700 0,59905 0,60110 0,60316 0,60522 0,60730 0,60938 0,61146 0,61356 0,61566 0,61776 0,61988 28 0,62200 0,62413 0,62626 0,62841 0,63056 0,63271 0,63488 0,63705 0,63922 0,64161 0,64360 0,64580 29 0,64800 0,65021 0,65243 0,65466 0,65689 0,65913 0,66138 0,66363 0,66589 0,66816 0,67043 0,67271 30 0,67500 0,67730 0,67960 0,68191 0,68422 0,68655 0,68888 0,69121 0,69356 0,69591 0,69826 0,70063 31 0,70300 0,70538 0,70776 0,71016 0,71256 0,71496 0,71738 0,71980 0,72222 0,72466 0,72710 0,72955 32 0,73200 0,73446 0,73693 0,73941 0,74189 0,74438 0,74688 0,74938 0,75189 0,75441 0,75693 0,75946 33 0,76200 0,76455 0,76710 0,76966 0,77222 0,77480 0,77738 0,77996 0,78256 0,78516 0,78776 0,79038 34 0,79300 0,79563 0,79826 0,80091 0,80356 0,80621 0,80888 0,81155 0,81422 0,81691 0,81960 0,82230 35 0,82500 0,82771 0,83043 0,83316 0,83589 0,83863 0,84138 0,84413 0,84689 0,84966 0,85243 0,85521 36 0,85800 0,86080 0,86360 0,86641 0,86922 0,87205 0,87488 0,87771 0,88058 0,88341 0,88626 0,88913 37 0,89200 0,89488 0,89776 0,90066 0,90356 0,90646 0,90932 0,91230 0,91522 0,91816 0,92110 0,92405 38 0,92700 0,92996 0,93293 0,93591 0,93889 0,94118 0,94488 0,94788 0,95080 0,95391 0,95693 0,95996 39 0,96300 0,96605 0,96910 0,97216 0,97522 0,97830 0,98138 0,98446 0,98756 0,99066 0,99376 0,99688 40 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE DEI LAVORATORIDEGLI ENTI LOCALI E DELLA SANITÀ

Allegato A - Legge 27/6/65 n 965

MESI

42

Eta’ Valore

57 4.720%58 4.860%59 5.006% 60 5.163%61 5.334% 62 5.514% 63 5,706% 64 5.911% 65 6.136%

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

SISTEMA MISTOSi applica ai lavoratori che, al 31.12.95, hanno meno di 18 anni di contributi.- Per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.95: sistema retributivo (quota A e B)- Per le anzianità contributive maturate dopo il 31.12.95: sistema contributivo (quota C)

SISTEMA CONTRIBUTIVO

Per i lavoratori assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996, è previsto un nuovo sistema di calcolo, denominato “contributivo”.

Misura

L’importo annuo della pensione viene determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta all’atto del pensionamento: ad una maggiore età corrisponde un più elevato coefficiente di trasformazione.Il montante contributivo è determinato dall’importo dei contributi versati o accreditati rivalutati al 31 dicembre di ciascun anno, con l’esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.

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Coefficiente di trasformazione per casi particolari

Il coefficiente di trasformazione relativo ai 57 anni viene applicato anche in caso di:- pensione liquidata con 40 anni di contributi ed una età inferiore ai

57 anni;- pensione di riversibilità se il dante causa aveva una età inferiore ai

57 anni;- pensione di inabilità liquidata a soggetti di età inferiore ai 57 anni.Per le lavoratrici madri di età pari o superiore ai 57 anni, il coefficiente di trasformazione è quello relativo all’età aumentato di:- 1 anno in caso di 1 o 2 figli- 2 anni in caso di 3 o più figliPer gli occupati in attività usuranti di età pari o superiore ai 57 anni, il coefficiente di trasformazione è quello relativo all’età auinentato di:- 1 anno ogni 6 anni di attività usurante.

OPZIONE

L’opzione per il sistema contributivo è consentita solo ai dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 vantano una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni. Per l’opzione è necessario aver maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva dei quali almeno 5 nel sistema contributivo.

MASSIMALE CONTRIBUTIVO

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995 n. 335, per i nuovi iscritti dall’1-1-96 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura del 2,5 per cento, è pari, per l’anno 2004, ad Euro 82.400,54.

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Massimale contributivo art. 2, c. 18, L. 335/95

Anno Importo Euro

1996 68.172,31 1997 70.861,03 1998 72,035,41 1999 73.332,23 2000 74.505,62 2001 76.442,85 2002 78.506,61 2003 80.390,77 2004 82.400,54 2005 84.048,55 2006 85.477,372007 87.188,002008 88.669,00

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PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ

Stato - Enti Locali - Sanità- La pensione indiretta viene liquidata ai superstiti dell’Iscritto che

muore in attività di servizio dopo aver maturato il diritto alla pensione (14 anni 6 mesi e 1 giorno), fino al 15.8.1995.

- La pensione di riversibilità viene liquidata ai superstiti del lavoratore già pensionato.

Dal 17.08.1995 la pensione ai superstiti spetta se si possono far valere 5 anni di contributi, di cui 3 nell’ultimo quinquiennio. La percentuale prevista è quella analoga all’INPS (60% coniuge, ecc.). L’indennità integrativa speciale dall’01.01.1995 è stata conglobata nella retribu-zione nella misura del 100%. II trattamento viene ridotto in presenza di altri redditi di qualsiasi natura d’importo pari o superiore al triplo del trattamento minimo AGO FPLD con esclusione della pensione ai superstiti secondo la seguente tabella.

Redditi posseduti Percentuale di riduzione

Redditi superiori a 3 volte il T.M. 25% della pensione

Redditi superiori a 4 volte il T.M. 40% della pensione

Redditi superiori a 5 volte il T.M. 50% della pensione

Il trattamento non può essere comunque inferiore a quello che sarebbe spettato al soggetto in possesso di reddito pari al limite massimo dello scaglione precedente. Se il beneficiario fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, la pensione è corrisposta per intero. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.Aventi diritto (in ordine di precedenza) (anti 17.8.95)Il coniugeil coniuge superstite (vedova o vedovo) anche se:

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- separato legalmente ma con sentenza di separazione personale a lui (o lei) non addebitabile;

- divorziato e in assenza del coniuge superstite, a condizione che non sia passato a nuove nozze e sia titolare di assegno di mantenimento, e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionisti-co sia anteriore alla sentenza di divorzio. Nel caso di esistenza del coniuge superstite, la pensione al coniuge divorziato spetta per una quota calcolata tenendo conto della durata del rapporto coniugale e viene conferita dal Tribunale.

Orfani minorenni- Sono considerati minorenni gli orfani fino al maggior anno di età;- Sono considerati equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni

studenti iscritti all’università o Istituti superiori per tutta la durata del corso legale di studi e, comunque, non oltre il 26° anno di età.

Orfani maggiorenni- Gli orfani maggiorenni inabili - conviventi a carico e nullatenenti.

L’inabilità è presunta dopo il 60° anno di età;- gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad Istituti superiori equi-

parati per tutta la durata del corso legale di laurea, comunque non oltre il 26° anno di età.

Sono equiparati ai figli legittimi:- i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati affiliati qualora

non vi siano figli legittimi aventi diritto;- i figli adottivi purché la domanda di adozione sia stata presentata

dal dante causa prima del compimento del 60° anno di età.

Fratelli e sorelle- se minorenni;- se maggiorenni inabili o di età superiore ai 60 anni;- se nullatenenti;- se a carico dell’iscritto;- l’inabilità deve essere intesa in modo assoluto e permanente;- la nullotenenza sussiste qualora non si è titolare di reddito superiore

a quello previsto per il diritto alla pensione degli invalidi civili totali che

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per 1995 è di lire 20.026.235 e per il 1996 è di L. 21.103.645.- per convivenza a carico si intende la somministrazione, da part del

“dante causa” dei necessari mezzi di sostentamento;- inabilità, nullatenenza e convivenza sono tre requisiti che devono

coesistere alla data del decesso dell’iscritto.

Dal 17 agosto 1995:

1) al coniuge, anche se separato legalmente purché non gli sia stata addebitata la responsabilità della separazione. Il coniuge superstite separato “con addebito” ha diritto alla pensione soltanto nel caso in cui risulti titolare di assegno alimentare a carico del coniuge de-ceduto;

2) al coniuge divorziato, nel caso in cui l’ex coniuge deceduto non si sia risposato, sempreché ricorrano le seguenti condizioni:

- il coniuge divorziato superstite deve essere titolare di assegno di divorzio;

- il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;- il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo 12

marzo 1987, data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante la nuova disciplina del trattamento economico del coniuge divorziato in caso di morte dell’ex coniuge;

- il rapporto assicurativo del coniuge deceduto dal quale deriva il trattamento pensionistico deve essere iniziato anteriormente alla data della sentenza che ha pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civile del matrimonio.

Nel caso in cui dopo lo scioglimento del matrimonio l’ex coniuge si sia risposato, il Tribunale può disporre, alla sua morte, che al coniuge divor-ziato sia corrisposta una quota della pensione spettante al coniuge con il quale il lavoratore era legato in matrimonio alla data del decesso.

3) ai figli minori di anni 18;

4) ai figli studenti di scuola media o professionale di età non superiore ai 21 anni, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retributivo;

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5) ai figli studenti universitari, a carico del genitore al momento della morte e che non prestino lavoro retributivo, per gli anni del corso legale di laurea e comunque non oltre il 26° anno di età;

6) ai figli di qualunque età riconosciuti inabili e a carico del genitore al momento della morte;

7) ai genitori di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pen-sione e risultino a carico dell’assicurato o del pensionato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione;

8) ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte dell’assicurato o del pensionato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti né genitori, o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione.

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MISURA PENSIONE INDIRETTAE DI REVERSIBILITÀ

La pensione indiretta e di riversibilità viene calcolata sulla pensione spettante al dante causa secondo percentuali che variano per decor-renze originarie del 2/1/1995:

Per tutti i dipendenti pubblici

• Coniuge superstite senza orfani 60%

• Coniuge superstite con orfani minorenni con un solo orfano 80% con 2 orfani 100% con 3 orfani 100% con più di 3 orfani 100%

• Orfani minorenni soli: con un solo orfano* 60% con 2 orfani 80% con 3 orfani 100% con 4 orfani 100% con più di 4 orfani 100%

• Genitori 15%

• Fratelli e sorelle 15%

* Dal 01.09.1995 la misura è del 70% se unico superstite orfano minore, studente o inabile.

Decorrenza della pensioneDal primo giorno del mese successivo alla data di decesso del dante causa.

Cessazioni del diritto- Per il coniuge: - in caso di matrimonio (liquidazione doppia annualità); - Per i figli non inabili: - al compimento dei 18 anni;- al compimento del 21° anno, se studenti di scuola media superiore;

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- alla fine del corso legale di laurea o di Istituti superiori equiparati e comunque non oltre il 26° anno di età; - Per i figli inabili: - senza limiti di età.

PRESTAZIONI PER INABILITÀ NONDIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO

In caso di inabilità non dipendente da causa di servizio, è dovuta una pensione di inabilità in base ad un requisito contributivo non inferiore a (14 anni 6 mesi 1 giorno per inabili assoluti e a 19 anni 6 mesi 1 giorno per inabilità specifica dell’iscritto alla CPDEL), fino al 31.12.1995.

La pensione per inabilità L. 335/95 art. 2(nuova normativa)

A decorrere dall’1/1/96 i dipendenti pubblici o comunque iscritti a forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa hanno diritto ad una pensione calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

1. REQUISITIa) anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 nel quinquien-

nio precedente la decorrenza della pensione di inabilità

b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;

c) assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (dipendente ed autonoma).

2. DOMANDALa prestazione viene liquidata solo su domanda dell’iscritto; tale facoltà non è concessa ai superstiti.La domanda ed il certificato medico devono essere redatti secondo schemi predisposti.

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LA PENSIONE DI INVALIDITÀ

La risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente (ex dispensa dal servizio) comporta il diritto a pensione di invalidità alle seguenti condizioni:- in caso di “inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo

lavoro” riconosciuta dalla competente Commissione medica spetta la pensione di invalidità. Il requisito contributivo minimo è pari ad anni 15. La misura della pensione è quella corrispondente all’anzianità contributiva maturata.

- in caso di “inidoneità assoluta e permanente alle mansioni” l’Amministrazione deve generalmente recuperare il lavoratore al servizio attivo, adibendolo ad altre mansioni più confacenti al suo stato di salute (vedi norma specifica nel C.C.N.L di comparto). Solo qualora ciò non sia possibile, può essere risolto il rapporto di lavoro con il diritto alla pensione di invalidità. Il requisito contributivo minimo è di anni 15 per lo Stato e 20 per gli Enti Locali. La misura della pensione è quella corrispondente all’anzianità contributiva maturata.

La domanda di accertamento dello stato di idoneità va presentata all’Amministrazione di appartenenza. La stessa procede, invece, d’ufficio qualora il dipendente abbia superato il periodo massimo di aspettativa per malattia consentito dal Contratto Collettivo di Lavoro.

Organismi di accertamento sanitario

Gli accertamenti sanitari vengono eseguiti da:- Commissioni mediche ospedaliere (CMO) per gli appartenenti alle

Forze Armate ed ai Corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile. Ove presenti nelle province nelle quali il dipendente presta servizio

(o il pensionato o l’avente diritto risiedono), sono altresì deputate ad eseguire gli accertamenti sanitari nei confronti dei dipendenti del Ministero della Difesa e dell’Interno, non appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze della Polizia; nelle province in cui non risultano costituite le C.M.O., gli accertamenti sanitari nei confronti dei suddetti

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dipendenti vengono effettuati dalle Commissioni mediche di Verifica competenti per territorio.

- Commissioni mediche di Verifica (C.M.V) per i dipendenti dei Ministeri, della Scuola, dell’Università, delle Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli Enti locali, del Servizio Sanitario nazionale, degli Istituti autonomi Case popolari, della Camera di Commercio.

- Commissioni mediche c/o AA.SS.LL per i dipendenti di enti pubblici non economici (INPDAP, INPS, INAIL, IPSEMA, ICE, ENIT. ACI, Enti parchi nazionali, CAI, UNIRE, ENEA, ISPESL, ISTAT. CNR, Ordini e Collegi professionali, AGEA, ecc.).

Domanda:La domanda di accertamento dello stato di inidoneità va presentata all’Amministrazione di appartenenza. La stessa procede, invece, d’ufficio qualora il dipendente abbia superato il periodo massimo di aspettativa per malattia consentito dal Contratto collettivo di lavoro.

Idoneità Comparto Scuola

Personale docente a decorrere dall’1/1/2003: il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute dalla Commissione medica competente, ma idoneo ad altri compiti ha facoltà di chiedere di ottenere il collocamento fuori ruolo o l’utilizzo in altri compiti. In tal caso viene sottoposto ad accertamento presso la Commissione medica (territoriale) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, già istituita per la verifica degli stati di invalidità civile e di guerra. In caso di esito favorevole il docente ha facoltà di chiedere di transitare in altro ruolo dell’Amministrazione scolastica (ruolo amministrativo), o di altra Amministrazione statale o Ente pubblico. Qualora non dovesse esercitare tale facoltà, verrà mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, l’Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro. E’ chiaro che tale ultima soluzione discende da una libera scelta del docente. Per il personale docente già collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti alla data del

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31/12/2002 il termine di cinque anni per il mantenimento in servizio decorre dall’1/1/2003, sempre che non chieda di transitare in altro ruolo dell’Amministrazione scolastica o di altra Amministrazione statale o Ente pubblico. In assenza della richiesta di collocamento fuori ruolo e/o utilizzazione in altri compiti, l’Amministrazione dispone la cessazione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica, attribuendo - ove spettante - il trattamento pensionistico (requisito contributivo anni 15). L’importo della pensione è calcolato sulla base dell’anzianità contributiva conseguita.

Verifica degli stati di inidoneità alla funzioneLa Commissione di Verifica degli stati di invalidità civile e di guerra presente in ogni provincia e dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è competente ad effettuare periodiche visite di controllo disposte dall’Amministrazione scolastica per il personale docente dichiarato inidoneo alla funzione ed utilizzato in altri compiti. Qualora la Commissione medica dovesse ritenere non sussistere più le condizioni per la dichiarazione di inidoneità a svolgere la funzione, lo stesso sarà reintegrato nel ruolo e nella funzione di docente. Qualora venisse confermata l’inidoneità all’insegnamento ma l’idoneità ad altri compiti, l’interessato ha facoltà di chiedere di transitare ad altro ruolo dell’Amministrazione scolastica, o di altra Amministrazione statale o Ente pubblico; in mancanza, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni. Restano ferme le disposizioni che prevedono il diritto a pensione in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per inidoneità fisica (15 anni di contribuzione). Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA): a decorre dall’1/1/2003, per il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere mansioni previste dal profilo di appartenenza non è più previsto il collocamento fuori ruolo. Pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica comporta il diritto a pensione solo in presenza di una anzianità contributiva minima di anni 15.

Ricorso Amministrativo Comm. Medica 2° istanzaAttraverso il giudizio medico - legale formulato dalle Commissioni mediche di 1° istanza (Commissioni medico-ospedaliere, Commissioni

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mediche di verifica, Commissioni mediche AA.SS.LL.) in materia di idoneità al servizio, il dipendente pubblico può ricorrere alla competente Commissione medica di 2° istanza, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica.

- Centro Militare di Medicina Legale Palermo;- Centro Militare di Medicina Legale Palermo C.M.O.

distaccata di Messina

REGIONE MILITARE

COMMISSIONI MEDICHE Dl 2° ISTANZASEDE

Commissione Medica 2° Istanza

BACINO DI UTENZA Province di competenza territoriale delle CC.MM.OO delle corrispondenti sedi di:

Nord

Sud

PADOVA Via Cesarotti, 11535100

- Centro Militare di Medicina Legale Padova;- Centro Militare di Medicina Legale Padova C.M.O.

distaccata di Udine;- Centro Militare di Medicina Legale Padova C.M.O.

distaccata di Verona;- Centro Militare - Milano- Centro Militare di Medicina Legale Torino.

FIRENZE Via Venezia, 5 50122

- Centro Militare di Medicina Legale Bologna;- Centro Militare di Medicina Legale Firenze;- Centro Militare di Medicina Legale Firenze C.M.O.

distaccata di Livorno;- Centro Militare - Milano;- Centro Militare di Medicina Legale Firenze C.M.O.

distaccata di Perugia.

ROMA Politecnico Militare Piazza Celimontana, 50 00184

- Centro Militare di Medicina Legale Chieti;- Centro Militare di Medicina Legale Roma

NAPOLI Rampe S.Antonio a Posillipo, 139 80122

- Centro Militare di Medicina Legale Caserta;- Centro Militare di Medicina Legale Caserta C.M.O.

distaccata di Napoli;- Ospedale Militare - Bari;- Centro Militare di Medicina Legale Catanzaro

CAGLIARI Via Ospedale, 1 09124

- Centro Militare di Medicina Legale Cagliari

PALERMO Corso Calatafimi, 404 90129

MILANO Comando LogisticoA.M. Serv. Sanit.P.zza Novelli, 120929

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LA PENSIONE DI INABILITÀ

A decorrere dall’1/1/96 i dipendenti pubblici o comunque iscritti a forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa hanno diritto ad una pensione calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

Requisiti

a) anzianità contributiva di almeno 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità

b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio

c) assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (dipendente ed autonoma)

Domanda:La prestazione viene liquidata solo su domanda dell’iscritto; tale facoltà non è concessa ai superstiti.

Accertamenti sanitari

Gli accertamenti sanitari sono di competenza delle:- Commissioni Mediche Ospedaliere (CMO) per gli appartenenti

alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia anche ad ordinamento civile. Per i dipendenti del Ministero della Difesa e dell’Interno solo se la CMO presente nella provincia, diversamente la competenza è quella della Commissione medica di Verifica;

- Commissioni Mediche di Verifica (C.M.V.) per i dipendenti dei Ministeri, della Scuola, dell’Università, delle Aziende,éed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, degli Enti locali, del Servizio Sanitario Nazionale, degli Istituti autonomi Case popolari e della Camera del Commercio.

- Commissioni mediche c/o AA.SS.LL. per i dipendenti di enti pubblici

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non economici (INPDAP, INPS,INAIL, IPSEMA, ENIT, ACI, ENEA, ISPESL, CNR, ISTAT, ecc.).

L’interessato ha la facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia, le cui spese sono a carico dell’interessato. Nei casi di coesistenza di infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, la Commissione medica deve precisare se l’inabilità è determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre.

Misura

a) Pensione di inabilità con il sistema RETRIBUTIVO (per i soggetti che al 31.12.95 possono far valere una anzianità contributiva di almeno 18 anni): l’anzianità maturata alla data di risoluzione del rapporto di lavoro viene incrementata del periodo mancante al compimento del limite di età, comunque:- l’anzianità utile computata non può essere superiore ad anni 40;- l’importo della pensione non può essere superiore all’80% della

base pensionabile;- l’importo della pensione non può essere superiore al trattamento

spettante nel caso in cui l’inabilità sia dipendente da causa di servizio (pensione privilegiata).

b) Pensione di inabilità con il sistema CONTRIBUTIVO o MISTO: l’anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo mancante al compimento del 60é anno di età.

Incompatibilità

La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente (in Italia e all’estero) ed autonoma.Per quanto non esplicitamente previsto, trovano applicazione le disposizioni dettate dalla L. 222/84 con riferimento alla pensione di abilità.

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LA CAUSA DI SERVIZIO

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2002 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2001, n. 461 avente per oggetto il “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensio-ne privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”.Detto Decreto entra in vigore il 22 gennaio 2002.Il dipendente che abbia subito un danno fisico a seguito di evento verificatosi in servizio e per cause inerenti al servizio, ovvero quando sia venuto a conoscenza di essere affetto da infermità causata dalle condizioni nelle quali ha prestato o presta servizio, ha diritto ad essere indennizzato.Sono considerati dipendenti da causa di servizio le lesioni, le infermità riportate dal dipendente, mentre attende ad un servizio, e che trovano la loro ragione nel servizio stesso.Il fatto di servizio può ravvisarsi anche nell’evento che si verifichi all’ester-no dei locali dell’amministrazione nel recarsi o nel ritornare dall’ufficio (infortunio in itinere) o nell’esplicare all’esterno un incarico.I fatti di servizio, per essere assunti quale “causa o concausa” del-l’evento, devono aver rilevanza “efficiente e determinante” ai fini della produzione dell’evento dannoso al punto che, senza di essi, l’evento sarebbe stato diverso o sarebbe mancante. La predisposizione organica o costituzionale del soggetto a contrarre una infermità, non determina ostacolo al riconoscimento della dipen-denza da causa di servizio, purché i fatti di servizio abbiano costituito una “concausa preponderante e necessaria” ai fini dell’insorgenza della invalidità o del suo più rapido decorso. Il nesso di causalità fra servizio e infermità non viene meno quando al verificarsi di quest’ultima abbiano concorso l’imprudenza o la negli-genza del soggetto. Il nesso è interrotto invece quando al verificarsi dell’evento dannoso abbiano contribuito il dolo o la colpa grave del dipendente.

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Le novità, in rapporto alla precedente formulazione della norma, sono rappresentate dal fatto che vengono prese ora in considerazione non solo le conseguenze sull’integrità fisica ma anche su quella psichica o sensoriale; inoltre viene ora contemplato anche l’aggravamento di “infermità preesistenti”, già riconosciuto dalla giurisprudenza nei casi in cui i fatti di servizio abbiano influito sul più rapido decorso invalidante dell’affezione morbosa.

1. AVENTI DIRITTO

La platea dei destinatari del presente provvedimento è molto vasta e comprende i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (tutte le Am-ministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universi-tarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, e loro associazioni, tutti gli enti Pubblici non economici Nazionali, Regionali e Locali le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale), i Magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli Avvocati e Procuratori dello Stato, i militari delle Forze Armate e dei Corpi ad ordinamento militare, Forze di Polizia compresa quella Penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato, i Vigili del Fuoco.

Sono esclusi (in quanto si applica la normativa INAIL): i dipendenti delle Poste, delle Ferrovie, dell’Ente nazionale per le stra-de, dei Monopoli, dell’Ente nazionale di assistenza al volo e di tutte le Aziende pubbliche privatizzate.

2. DOMANDA Dl RICONOSCIMENTO

La domanda deve essere presentata all’Ente di appartenenza dall’in-teressato o dai superstiti entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’infermità.Indicando specificatamente la natura dell’infermità o lesione, i fatti di

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servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze non solo sull’integrità fisica, ma anche psichica o sensoriale, allegando ogni documento utile.E’ data facoltà all’interessato di farsi assistere durante la visita da un medico di fiducia che, a differenza del passato, non integrerà più la Commissione ma potrà solo far porre eventuali dichiarazioni a verbale; i relativi oneri non sono più posti a carico dell’Amministrazione.

EQUO INDENNIZZO

L’istanza può ora essere presentata: a) contestualmente alla domanda di riconoscimento della dipendenza

da causa di servizio dell’infermità o lesione;b) nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da

causa di servizio entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’Amministrazione di appartenenza di invio degli atti al Comitato di verifica per il prescritto parere; in quest’ultimo caso i due procedimenti vengono unificati, con l’adozione di un unico provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo;

c) entro il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione ascrivibile alle tabelle A o B annesse al DPR n. 834/81 o della tabella F1 annessa al DPR n. 915/78 (vedi Tab. 1 allegata);

d) qualora dal provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio risulti che la menomazione non sia ascrivibile ad alcuna delle tabelle, a seguito di suo aggravamento, la domanda può essere presentata entro sei mesi dalla data in cui la menomazione diventa ascrivibile;

e) entro sei mesi dal decesso, da parte degli eredi del dipendente deceduto, anche se pensionato.

L’equo indennizzo spetta in caso di morte o di menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al

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ORGANISMI DI ACCERTAMENTO SANITARIO

1.1 Commissione medica-ospedaliera presso gli Ospedali militari: E’ competente per gli accertamenti sanitari di cui al Regolamento, nei confronti di:- appartamenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aereonautica,

Carabinieri);- appartamenti al Corpo della Gardia di Finanza, della Polizia di Stato,

della Polizia Penitenziaria ed al Corpo Forestale;- dipendenti civili del Ministero della Difesa (non appartenenti alle

Forze Armate) e dell’interno (non appartenenti alle Forze di Polizia), solo se la commissione medico-ospedaliera è presente nella provincia nella quale prestano servizio. In caso contriario, competente è la Commissione medico-ospedaliera più vicina, oppure la Commissione di Verifica di cui al punto sub 2).

- corpo dei Vigili del Fuoco, anche se appartenenti al comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato, potrebbero essere considerati come “dipendenti del Ministero dell’Interno non appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile”; non è dato conoscere ancora la posizione dell’Amministrazione.

Le competenze di tale Commissione medica si estendono agli eventi causa dei soggetti deceduti appartenenti alle medesime categorie.

1.2 Commissione medica ASL già istituita per l’acceramento del-l’invalidità civile ai sensi della L. 295/90E’ competente per gli accertamenti sanitari di cui al Regolamento, in relazione alla sede di ultima assegnazione, nei confronti dei:- dipendenti di Enti pubbblici non economici (Parastato) nazionali,

regionali e locali (Indap, Inps, Inail, Enpals, Enasarco, Enit, Aci, Croce Rossa, Enpam e dipendenti Casse liberi professionisti ed Agea (ex-Aima), Ice,ecc.)

- dipendenti delle Agenzie fiscali che, nell’ambito di riforma del lavoro pubblico, non appartengono più al comparto Ministeri, ma a quello degli Enti pubblici non economici. Non è dato conoscere ancora la posizione dell’Amministrazione.

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La Commissione territorialmente competente è individuata in relazio-ne alla sede di ultima assegnazione del dipendente o, se collocati in quiescenza, in relazione alla residenza del pensionato o dei suoi aventi causa.

1.3 Commissione medica di verifica del Ministero dell’Economia già istituite ai sensi del D. Lgs. n. 278/98

E’ competente degli accretamenti sanitari di cui al Regolamento, in relazione all’ubicazione dell’Ente di ultima assegnazione, per i:

- dipendenti civili dello Stato, dipendenti del comparto Scuola ed Università:

- dipendenti Enti locali (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane e loro Consorzi):

- dipendenti del Servizio Sanitario nazionale:

- dipendenti Enti di ricerca (Iss. Ispesl, Istat, Istituto nazionale, Astrofisica, Enea, Cnr, ecc.):

- docenti universitari:

- Magistrati ed Avvocati dello Stato:

- Vigili del Fuoco (se considerati come dipendenti da Amministrazione autonoma dello Stato e non del Ministero dell’Interno). Si attendono opportuni chiarimenti da parte dell’Amministrazione:

- dipendenti dei Monopoli (Amministrazione autonoma dello Stato):

- dipendenti Camera di Commercio ed Istituti autonomi case popola-ri.

Nel caso in cui una delle suddette Commissioni mediche,

per comprovati eventi eccezionali,

non sia in condizione di operare,

l’Amministrazione, in deroga ai suddetti criteri,

trasmette le domande

ad un Organismo di accertamento medico.

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2. MODELLI DI VERBALE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI

Ai fini dell’adozione di criteri uniformi da parte di tutte le Commissioni mediche competenti, sono stati pubblicati i modelli di verbale da utiliz-zare per gli accertamenti sanitari, con indicazioni dettagliate per l’uso e la loro compilazione.

- il primo deve essere utilizzato per l’accertamento degli stati di ini-doneità

- il secondo deve essere utilizzato per l’accertamento dello stato di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art. 2 comma 1,2 della L. 335/95.

- il terzo deve essere utilizzato per gli accertamenti finalizzati al rico-noscimento della causa di servizio, equo indennizzo e pensione privilegiata.

3. GIUDIZI DELLE COMMISSIONI MEDICHE

All’art. 6 del Decreto in esame vengono ulteriormente precisati i com-piti e gli adempimenti a carico delle Commissioni mediche, sia per gli accertamenti connessi al riconoscimento della causa di servizio, sia per quelli connessi agli stati di inidoneità od inabilità.

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Tabella 1 (Art. 13, comma 1)

Tabella di determinazione della misura dell’equo indennizzo per i dipen-denti delle Amministrazioni Pubbliche (Stato, Aziende Autonome Statali, Scuole ed Università, Enti Locali e Regioni, Enti pubblici non economici, Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Istituti autonomi case popolari, Enti di ricerca e sperimentazione, Forze Armate, Corpi di Polizia e Magistrature)

CATEGORIA DI DENOMINAZIONE DI CUI ALLA TAB. A ALLEGATA AL DPR 30.12.81 N. 834

MISURA

Prima categoria Due volte l’importo dello stipendio tabellare iniziale alla data di presentazione della domanda

Seconda categoria 92% dell’importo stabilito per la prima categoria

Terza categoria 75% dell’importo stabilito per la prima categoria

Quarta categoria 61% dell’importo stabilito per la prima categoria

Quinta categoria 44% dell’importo stabilita per la prima categoria

Sesta categoria 27% dell’importo stabilito per la prima categoria

Settima categoria 12% dell’importo stabilito per la prima categoria

Ottava categoria 6% dell’importo stabilito per la prima categoria

MENOMAZIONI DELL’INEGRITÀ FISICA DI CUI ALLA TAB. BALLEGATA AL DPR 30.12.81 N. 834

Per tutte le informazioni ivi previste 3% dell’importo stabilito per la prima categoria

MISURA

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PROCEDIMENTO ORDINARIO: causa di servizio ed equo indennizzo

- Domanda all’Amministrazione (entro sei mesi)

- Trasmissione alla Commissione medica territoriale: entro 30 giorni dalla ricezione

- Visita medico-collegiale entro 30 giorni dalla ricezione

- Verbale di visita medica all’Amministrazione entro 15 gg. dalla visita med. conclusiva.

- Invio al Comitato di verifica entro 30 gg. dalla ricezione del verba-le

- Parere del Comitato di verifica entro 60 giorni

- Comunicazione parere all’Amministrazione entro 15 giorni dal parere

- Provvedimento dell’Amministrazione entro 20 gg. dalla ricezione del parere

- Notifica all’interessato entro 15 giorni dal provvedimento

LA PENSIONE PRIVILEGIATA

1. DIRITTO

La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico che diventa permanentemente inabile per infermità derivanti da causa di servizio, indipendentemente dalla durata del servizio prestato.

2. DOMANDA

La domanda di pensione privilegiata deve essere presentata:a) per i dipendenti statali: all’Ufficio presso il quale il dipendente ha

prestato l’ultimo servizio entro il termine perentorio di 5 anni dalla cessazione dal servizio;

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b) per i dipendenti degli Enti locali e Sanità: direttamente all’INPDAP entro il termine perentorio di 5 anni dalla cessazione del ser-vizio.

In ambedue i casi il termine di decadenza è elevato a 10 anni in caso di parkinsonismo.

È previsto solo un intervento transitorio e parziale sui procedimenti per la concessione dei trattamenti pensionistici ordinari e privilegiati a seguito di accertata invalidità o inabilità.Per i dipendenti civili e militari dello Stato è infatti previsto che, fino alla data di assunzione da parte dell’INPDAP di tutti i procedimenti riguardanti i trattamenti pensionistici, sia privilegiati che ordinari, riman-gono a carico della stessa Amministrazione statale le procedure per il riconoscimento e la liquidazione di:

- riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata;

- accertamento di stati invalidanti al servizio ai fini del trattamento pensionistico ordinario;

- accertamento di inabilità non dipendente da causa di servizio ai fini della pensione per inabilità ordinaria.

Viene confermato il termine di cinque anni dalla cessazione del servi-zio, o dieci anni in caso di parkinsonismo, per la presentazione della domanda di pensione privilegiata, anche nei casi in cui sia stato emesso un provvedimento di accertamento negativo della causa di servizio per assenza ingiustificata del dipendente alla visita medica o per negato consenso alla trattazione di dati sensibili.Ovviamente la domanda di pensione privilegiata non può essere pre-sentata da parte di coloro nei confronti dei quali sia già stato emesso, per la stessa infermità, un provvedimento definitivo di negato riconosci-mento della dipendenza da causa di servizio su conforme parere del Comitato di verifica, anche se successivamente aggravata.

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CONTENZIOSO

I provvedimenti che negano il riconoscimento della causa di servizio e l’equo indennizzo (ed ogni altro beneficio economico) possono essere impugnati per via giudiziari dinanzi al giudice ordinario, solo dopo aver esperito il previsto tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione provinciale del Lavoro. Il personale della scuola può optare per il tentativo di conciliazione previsto dall’Accordo Aran/2001 presso l’Ufficio territoriale dell’Am-ministrazione scolastica.

I provvedimenti che negano il diritto alla pensione privilegiata possono essere impugnati solo dinanzi alla Corte dei Conti, giudice in materia di pensioni.

Divieto di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego

Il comma 34 dell’art. 22 della legge 724/94 prevede che a decorrere dal 1° gennaio per tutto l’anno 1995 non è consentita alla Pubblica Amministrazione l’adozione di provvedimenti conseguenti all’estensione di sentenze giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del Pubblico Impiego.Pertanto, anche in presenza di giurisprudenza consolidata, viene riba-dito che eventuali decisioni di accoglimento riguardano esclusivamente il ricorrente e tali decisioni non possono dare origine ad alcun beneficio riguardante la stessa categoria cui appartiene il ricorrente.

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PENSIONE INDAP

L’Indap ha definito una nuova procedura telematica - denominata P04 - che consente la liquidazione ed il pagamento della pensione definitiva, senza più la necessità - per gli Enti datori di lavoro o Amministrazioni dalle quali dipende il lavoratore - di liquidare e disporre un trattamento provvisorio.

1. Destinatari

Sono tutti gli iscritti alle Casse pensioni Inpdap (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug), e tutti i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato iscritti alla Cassa dei Trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (Ctps) per i quali sono state già acquistate dall’Inpdap le competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici (dipendenti del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, dipendente delle Agenzie del Demanio e del Territorio, dipendenti del Consiglio Superiore della Magistratura, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’Istituto di Astrofisi-ca, dipendenti dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell’Ente Tabacchi Italiano, del Cncl e dell’Enac).

Per tutti gli altri dipendenti dello Stato, momentaneamente la domanda di pensione dovrà ancora essere presentata all’Amministrazione di appartenenza.

La nuova procedura riguarda i trattamenti pensionistici di anzianità e di vecchiaia decorrenti dal 1° giugno 2004.

Per il personale del comparto Scuola statale si continuano ad adottare le procedure già in uso per la liquidazione immediata della pensione definitiva: la domanda deve essere presentata entro il termine stabilito annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione (per il 2004 doveva essere presentata entro il 10/1/2004).

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Anni coefficiente Anni coefficiente Anni coefficiente Anni coefficiente

0...0,23865 11...0,023865 22...0,48700 33...0,76013

1...0,24456 12...0,33955 23...0,50700 34...0,78640

2...0,25093 13...0,35091 24...0,52800 35...0,81266

3...0,25775 14...0,36273 25...0,55000 36...0,83893

4...0,26502 15...0,37500 26...0,57627 37...0,86520

5...0,27275 16...0,38800 27...0,60253 38...0,89146

6...0,28093 17...0,40200 28...0,62880 39...0,91773

7...0,29865 18...0,41700 29...0,65507 40...0,94400

8...0,29865 19...0,43300 30...0,68133

9...0,30819 20...0,45000 31...0,70760

10...0,29865 21...0,46800 32...0,73387

Tabella per il calcolo della pensione dei lavoratori iscritti alla CPUG

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CONTRIBUZIONE PENSIONISTICA

Ente Contribuzione a carico Contribuzione a carico TotaleStato 16,5% daIl’ 1.1.89 6,75% 23,25% 1.1.90 6,95% 23,45% 1.1.91 7,15% 23,65% 1.1.96 8,75% 24,70% 24,20% 32,95% 24,20% dall’ 1.1.07 8,80% 33,00%Ipost 16,5% dall’ 1.1.89 6,75% 23,25% 1.1.90 6,95% 23,45% 1.1.91 7,15% 23,65% 1.1.92 8,20% 24,70% 1.1.96 8,75% 24,20% 32,95%Fondo 16,5% dall’ 1.1.89 6,75% 23,23%Pensioni 1.1.90 6,95% 23,45%FF. SS. 1.1.91 7,15% 23,65% 1.1.92 8,20% 24,70% 1.1.91 7,50% 1.1.96 8,75% 23,81% 8,89% 32,70%ex 18,60% dall’ 1.5.91 7,75% 23,25%CPDEL 1.1.92 7,75% 23,45% 11.7.91 8,55% 23,65% 1.1.96 8,90% 27,15% 23,80% dall’ 1.12.96 8,55% 32,35% 23,80% dall’ 1.1.07 8,85% 32,65%

Prelievo contributivo sulla maggiorazione della base pensionobile (Statali ecc.) (art. 15 legge 724/94)Dal 1.1.1995 la maggiorazione pari al 18% della retribuzione pensionabile senza Indennità Integrativa Speciale e altri emolumenti non pensionabili, per il personale dello Stato, Ferrovieri, Postali, Dipendenti Ente Nazionale Strada, Scuola ecc. è assogettata a contribuzione. Il prelievo contributivo in conto entrate Tesoro è determinato sulla retribuzione presa a calcolo della pensione incrementata del 18%.

Modifiche Legge Finanziaria n. 296/06, articolo 1, comma 769, elevazione 0,3% quota contributiva a carico lavoratore entro il limite massimo complessivo del 33%.

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PEREQUAZIONE AUTOMATICA PENSIONI

N.B. - Dal 1° gennaio 1999 la perequazione automatica per i titolari di pensione viene applicata sull’importo complessivo delle pensioni ed in via previsionale, con eventuale conguaglio all’inizio dell’anno successivo.

Sviluppo delle pensioni superiori al minimo

Decorrenza Importo Aumento pensione della pensione in %

1-1-2002 fino a 1.147,0766 2,7 da 1.147,0767 a 1.911,79 2,43 oltre 1.911,7945 2,025

1-1-2003 fino a 1.178,07 2,4 da 1.178,07 a 1.963,45 2,16 oltre 1.963,45 1,8

1-1-2004 fino a 1.206,36 2,5 da 1.206,36 a 2.010,60 2,25 oltre 2.010,60 1,875

1-1-2005 fino a 1.236,54 2,0 da 1.236,54 a 2.060,90 1,8 oltre 2.060,90 1,5

1-1-2006 fino a 1.261,29 1,7 da 1.261,29 a 2.102,15 1,530 oltre 2.102,15 1,275

1-1-2007 fino a 1.282,74 2 da 1.282,75 a 2.137,90 1,8 oltre 2.137,90 1,5

Dal 1.1.2008 fino a 2.180,70 1,60 da 2.180,71 a 3.489,12 1,20 da 3.489,13 a 3.539,72

oltre 3.539,72 nessun aumento

aumento fino al raggiungi-mento del limite massimo della fascia

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L’INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE FINO AL 31.12.94

La scala mobile è un istituto nato il 24 ottobre 1946 con lo scopo di adeguare l’importo dello stipendio dei lavoratori dell’Italia settentrionale al costo della vita. La scala mobile nel Pubblico Impiego, denominata Indennità Integrativa Speciale, è stata istituita con Legge n. 324 del 5-5-59.

L’indennità Integrativa Speciale:- non è cedibile, pignorabile o sequestrabile; - concorre a formare il reddito IRPEF;- compete una sola volta ai titolari di più pensioni;- non compete ai pensionati che prestano opera retributiva in quanto

già percepita sullo stipendio;- per i collocati a riposo dal 29 gennaio 1983 in poi viene corrisposta

nella misura intera (80%) solo nei casi di:a) cessazione dal servizio per limiti di età;b) cessazione per limiti di servizio previsti dal regolamento organico;c) cessazioni per inabilità dipendente o meno da causa di servizio;d) morte (ai superstiti);- per i collocati a riposo dopo il 30 giugno 1988 e fino al 31.12.1994

verrà ridotta di L. 1.081.000 (vedi capitolo conglobamento nello stipendio dell’l.l.S.);

- se all’atto della cessazione dal servizio al pensionato spetta una I.I.S. inferiore a L. 448.554 viene comunque assicurato l’importo mensile lordo sopraddetto. La differenza tra tale importo e quello effetti-vamente spettante viene conservato a titolo di assegno personale riassorbibile;

- ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 23-8-88 n. 395, a decorrere dal 1990 l’I.I.S. mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredi-cesima mensilità, è incrementata di un importo lordo di L. 48.400;

- le pensioni di importo fino a 2.180,70 euro mensili usufruiranno dell’aumento pieno dell’1,6%, mentre scatterà l’aumento dell’1,2% sugli importi mensili oltre 2.180,70 e fino a 3.489,12 euro.

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- il suddetto importo è ridotto proporzionalmente nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

Per le pensioni decorrenti dall’ 1.1.1995 l’indennità Integrativa Speciale entra nella retribuzione contributiva e pensionabile e pertanto fa parte integrante della pensione e non viene più corrisposta a parte come nel passato.

CONGLOBAMENTO NELLO STIPENDIO DELL’I.I.S.

Dal 1° maggio 1986 gli importi della indennità integrativa speciale sono differenziati in relazione al livello o qualifica rivestita. Dal giugno 1988 una quota fissa ed uguale per tutti di I.I.S., pari a L. 1.081.000 annue lorde, è pensionabile e quindi conglobata nello stipendio iniziale del livello di appartenenza.La circolare n. 30 del 27 giugno 1988 della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito i criteri di attuazione delle disposizioni in materia di I.I.S. contenute nel D.P.R. 494/87 relativamente alla riduzione da operare sull’l.I.S. spettante ai titolari di pensione collocati a riposo successiva-mente al 30 giugno 1988.Pertanto per tutti coloro che sono cessati dal servizio dal 1° luglio 1988 l’indennità integrativa speciale viene ridotta di un quota variabile che di-pende dal tipo di cessazione dal servizio e dall’anzianità di servizio.

Premesso quindi che:

1) L’I.I.S. da prendere in considerazione non è quella riportata nel listino paga dei lavoratori attivi, ma è quella pensionabile stabilita, con apposito decreto;

2) La riduzione viene fatta tenendo conto delle percentuali di pensiona-mento previste dall’art. 4 del D.P.R. 1092/73 valide per il personale statale e riportate nella tabella seguente.

3) Occorre però ricordarsi che:a) per coloro che cessano dal servizio per raggiungimento del limite

di età, di servizio, per infermità o morte, la percentuale di riduzione prevista dalla tabella deve essere detratta dall’I.I.S. pensionabile intera;

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01/01/88 343,65 341,93 01/05/88 2,6 352,58 350,82 332,59 01/11/88 2,6 361,75 359,94 341,75 01/01/89 2,7 361,75 361,75 345,36 01/05/89 3,8 375,50 375,50 355,50 01/11/89 3,2 387,51 387,51 367,51 01/05/90 3,7 401,85 401,85 381,35 01/11/90 3,8 415,51 415,51 395,52 01/05/91 4,3 433,38 433,38 413,38 01/11/91 3,5 448,55 448,55 428,55 01/01/92 0,4 448,55 448,55 428,55 01/05/92 2,6 460,21 460,21 440,21 01/06/93 1,8 468,49 468,49 448,50 01/12/93 1,7 476,46 476,46 456,46 01/01/94 0,7 476,46 476,46 456,46 01/11/94 4,0 495,52 495,52 475,52 01/01/96 5,4 522,27 522,27 502,28 01/01/97 3,9 542,64 542,64 522,65 01/01/98 1,7 551,87 551,87 531,87 01/01/99 1,8 561,80 561,80 541,80 01/01/00 1,6 570,79 570,79 550,79 01/01/01 2,6 585,63 585,63 565,63 01/01/02 2,7 601,44 601,44 581,44 01/01/03 2,4 615,87 615,87 595,87 01/01/04 2,5 631,27 631,27 611,27 01/01/05 1,9 643,26 643,26 623,26 01/01/06 1,7 654,85 654,85 634,85 01/01/07 2 667,95 667,95 647,95 01/01/08 1,6 678,63 678,63 658,63

IMPORTI INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE

DecorrenzaPereq.

%Indennità integrativa speciale - importo in €

Lordo Mensile(1) Netto Mensile(1)

(1) Importi corrisposti mensilmente e per 12 mensilità.(2) Importo corrisposto ad integrazione dal 1975.

13a mensilità(2)

b) per i prepensionati la percentuale di riduzione è sempre quella prevista dalla tabella, la quale va però detratta dall’I.I.S. in qua-rantesimi.

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INDENNITÀ UNA TANTUM

Per gli iscritti alle Casse degli Ex Istituti di Previdenza (INPDAP),l’Istituto dell’indennità una tantum in luogo di pensione è abrogato per le cessa-zioni dal servizio successive all’entrata in vigore della legge 10-9-91. Rimane ferma l’applicazione della Legge 322/58.

COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVAPRESSO L’INPS

Per gli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza che cessano dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione esiste la possibilità, a domanda, di costituire la posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi della Legge 322/58.L’importo dei contributi per la costituzione della posizione assicurativa è a totale carico degli Istituti Previdenziali.Non viene effettuata la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS:- quando l’iscritto, per le cessazioni fino al 31-12-75, ha maturato il

diritto al vitalizio INADEL;- quando a seguito di cessazione dell’iscritto per morte non sussista

per i superstiti il diritto a pensione INPS;- quando è richiesta la ricongiunzione ai sensi della Legge 29/79.La costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS è possibile per tutti i servizi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato, purché non siano già coperti da contribuzione INPS. Non è ammessa la costituzione della posizione assicurativa per il periodo del corso di laurea riscattato.

DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Le direzioni provinciali del tesoro (D.P.T.) sono organi periferici del Ministero del Tesoro - Direzione Generale Servizi Periferici.Tra le competenze istituzionali della D.P.T. rimangono, anche

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dall’1.1.99, la gestione ed il pagamento:• Delle Pensioni di guerra pagate a cittadini italiani residenti sia in Italia

che all’estero.• Delle pensioni tabellari (privilegiate a militare di leva).• Degli stipendi.

INDENNITÀ DI BUONUSCITAO DI FINE SERVIZIO

L’indennità di buonuscita per i lavoratori statali viene erogata dal-l’INPDAP (ex ENPAS). Hanno diritto all’indennità di buonuscita i dipen-denti civili e militari dello Stato, di ruolo e non di ruolo, (con esclusione solo di alcune particolari categorie) a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione purché abbiano almeno un anno di servizio.

In caso di morte dell’iscritto hanno diritto alla indennità di buonuscita nella misura spettante all’iscritto, nell’ordine tassativo di precedenza:- il coniuge, se solo o con orfani minorenni nella misura del 100%; - il coniuge con orfani dei quali non abbia la rappresentanza legale,

ovvero con orfani maggiorenni, nella misura che segue:a) se concorre un solo orfano: 60% al coniuge e 40% all’orfano; b) se concorrono più orfani: 40% al coniuge e 60% agli orfani.

- Per orfani soli l’indennità è suddivisa in parti uguali;

- Per i genitori l’indennità è attribuita al padre, salvo che all’atto del decesso dei dipendenti la madre viva effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti; in tal caso l’indennità è suddivisa in parti uguali;

- Per fratelli e sorelle l’indennità è suddivisa in parti uguali.

L’indennità di buonuscita è ragguagliata a tanti dodicesimi della base contributiva - costituita dall’80% dello stipendio - comprensiva della tredicesima mensilità nonché dell’indennità e degli assegni pensionabili - dell’I.I.S. nella misura del 60% - maggiorata delle quote mensili della

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successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico ma-turato all’atto della cessazione dal servizio - per quanti sono gli anni di servizio effettivi con iscrizione al Fondo compresi quelli computabili, esclusi i periodi di aspettativa per motivi di famiglia.L’indennità di buonuscita deve essere corrisposta dall’ENPAS entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

RILIQUIDAZIONE BUONUSCITE L. 87/94

La riliquidazione della buonuscita con la valutazione dell’indennità integrativa speciale nella misura del 60% per i dipendenti statali che sono cessati dal servizio dal 1° gennaio 1989 al 30 novembre 1994 è avvenuta secondo le seguenti scadenze:- cessati dal 1.1.89 al 31.12.90 entro il 1998 e non entro il 1997- cessati dall’1.1.91 al 31.12.92 entro il 1999 e non entro il 1998- cessati dall’1.1.93 al 30.11.94 entro il 2000 e non entro il 1999Lo slittamento del pagamento non sarà applicato a: - ultra settantatreenni- possessori di reddito inferiori al doppio del trattamento minimo INPS- soggetti in gravi condizioni di salute comprovate da idonea certifi-

cazione sanitaria.

Lavoratori Enti Locali - Sanità

L’indennità premio di fine servizio per i lavoratori degli Enti Locali e della Sanità viene erogata dall’INPDAP (ex INADEL). L’iscrizione all’INADEL è obbligatoria dal 2 aprile 1968, oltre che per il personale di ruolo, anche per quello avventizio che abbia maturato almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a lavoro di carattere permanente.Hanno diritto all’indennità premio di fine servizio i lavoratori degli Enti Locali e della Sanità che cessano dal servizio con almeno un anno di iscrizione all’INADEL, indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione. L’indennità premio di fine servizio spetta anche ai superstiti dell’iscritto che muoia in attività di servizio purché abbia maturato una anzianità di almeno un anno.

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I superstiti aventi diritto, in ordine di precedenza, sono: - il coniuge superstite ed i figli;- i genitori;- fratelli e sorelle;- gli eredi testamentari;- gli eredi previsti dal Codice Civile.L’indennità premio di servizio è ragguagliata ad 1/5 della retribuzione contributiva (stipendio, classi e scatti, 13a mensilità, indennità integrativa speciale, eventuali assegni ad personam, acconti sui futuri miglioramenti) degli ultimi 12 mesi ridotta dell’80% per ogni anno di iscrizione all’I.N.A.D.E.L.L’indennità premio di servizio deve essere corrisposta dall’I.N.A.D.E.L. entro 120 giorni dalla cessazione del rapporto per qualsiasi causa. A seguito della sentenza del 6-12-1988 n. 1060 della Corte Costituziona-le che ha dichiarato l’illegittimità della Legge 440/87 laddove dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell’indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interesse, I’I.N.A.D.EL. su tutte le riliquidazioni dell’indennità di fine servizio (sentenza 236/86) dovrà procedere d’ufficio alla liquidazione degli interessi dal 121° giorno dalla data di cessazione del servizio.

Detassazione indennità buonuscita ENPAS

I criteri di tassazione dell’indennità di buonuscita sono fissati dalla legge 482/85.Il nuovo regime fiscale che ha effetto retroattivo all’1-1-1984 e la sen-tenza della Corte Costituzionale n. 178 hanno prodotto effetti positivi per il personale statale in quanto dal 17-7-1986 per la determinazione dell’aliquota si deve tener conto che dall’imponibile da assogettare ad IRPEF deve essere detratta una somma pari alla percentuale del-l’indennità, corrispondente dal rapporto esistente fra il contributo del 2,5% a carico del lavoratore e l’aliquota complessiva che è pari al 9,6% - del contributo previdenziale. Il risultato dà una detassazione pari al 26,04%.

78

INDENNITÀ DI BUONUSCITAINDENNITÀ Dl FINE SERVIZIO

TFR

A) Dipendenti pubblici con contratto di lavoro a tempo indetermi-nato al 3 dicembre 2000Spetta l’indennità di buonuscita o premio di fine servizio, salvo opzione per il TFR con adesione al fondo pensionistico complementare.

1. STATALI

L’indennità di buonuscita per i lavoratori statali viene erogata dal-l’INPDAP (ex ENPAS). Hanno diritto all’indennità di buonuscita i dipendenti civili e militari dello Stato, a prescindere dalla maturazione del diritto a pensione purché abbiano almeno un anno di servizio.In caso di morte dell’iscritto hanno diritto alla indennità di buonuscita, nella misura spettante all’iscritto, nell’ordine tassativo di precedenza:- il coniuge, se solo o con orfani minorenni, nella misura del 100%- il coniuge con orfani, dei quali non abbia la rappresentanza legale ovvero orfani maggiorenni, nella misura che segue:a) se concorre un solo orfano spetta il 60% al coniuge ed il 40%

all’orfano;b) se concorrono più orfani spetta il 40% al coniuge ed il 60% agli

orfani;- gli orfani soli (l’indennità è suddivisa in parti uguali);- i genitori (è attribuita al padre, salvo che all’atto del decesso del dipen-

dente la madre viva effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti: in tal caso l’indennità è suddivisa in parti uguali);

- i fratelli e sorelle (l’indennità è suddivisa in parti uguali);- gli eredi testamentari, in mancanza di altri aventi diritto.L’indennità di buonuscita è ragguagliata a tanti dodicesimi della base contri-butiva - costituita dall’80% dello stipendio e comprensiva della tredicesima mensilità, delle indennità e degli assegni pensionabili, delI’l.l.S. nella misura del 60% - maggiorata delle quote mensili della successiva classe di stipendio

79

o del successivo aumento periodico maturato all’atto della cessazione dal servizio e moltiplicata per quanti sono gli anni di servizio effettivi previsti con iscrizione al Fondo, compresi quelli riscattati e con esclusione dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia.

2. DIPENDENTI SOCIETÀ POSTE ITALIANE

A seguito della trasformazione dell’Ente Poste in S.p.A., i dipendenti in servizio al 28.2.98 o successivamente assunti, hanno diritto al tratta-mento di fine rapporto. Pertanto, il personale assunto fino a tale data avrà diritto all’indennità di buonuscita calcolata dalla data di iscrizione all’apposito fondo fino al 28.2.98; a decorrere dal 1° marzo verrà liquidato, invece, il TFR. L’Ipost, in tal caso, provvede alla determinazione dell’importo della buonuscita e lo comunica alla Società Poste Italiane che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, liquida in un’unica soluzione l’intera prestazione spettante (buonuscita + TFR). In virtù della modifica del predetto trattamento, dal 1° gennaio 2003 sarà soppresso il contributo a carico del lavoratore; per gli anni 2001 e 2002, questo è stabilito nella misura dell’1,75% e dell’1%.

3. DIPENDENTI ENTI LOCALI E SANITÀ

L’indennità premio di fine servizio per i lavoratori degli Enti Locali e della Sanità viene erogata dall’INPDAP (ex INADEL). L’iscrizione al-l’INADEL è obbligatoria dal 2.4.68, oltre che per il personale di ruolo, anche per quello non di ruolo che abbia maturato almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito al lavoro di carattere permanente. Hanno diritto all’indennità premio di fine servizio i lavoratori degli Enti locali e della Sanità che cessano dal servizio con almeno un anno di iscrizione all’INADEL, indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione. L’indennità premio di fine servizio spetta anche ai superstiti dell’iscritto che muoia in attività di servizio purché abbia maturato un’anzianità di almeno un anno. I superstiti aventi diritto, in ordine di precedenza, sono: - il coniuge superstite ed i figli;- i genitori;

80

- i fratelli e le sorelle;- gli eredi testamentari;- gli eredi legittimi previsti dal Codice Civile.L’indennità premio di servizio è ragguagliata ad 1/15 della retribu-zione contributiva (stipendio, classi e scatti, 13a mensilità, indennità integrativa speciale, eventuali assegni ad personam, acconti sui futuri miglioramenti) degli ultimi 12 mesi ridotta all’80% per ogni anno di iscrizione all’INADEL.

4. TERMINI PER IL PAGAMENTO

Entro 270 giorni in caso di:- cessazione dal servizio per dimissioni- cessazione dal servizio prima del compimento del limite di età Entro 90 giorni in caso di:- cessazione dal servizio per morte- cessazione con 40 anni di servizio - cessazione per inabilità- cessazione per raggiungimento dei limiti di età previsti dagli ordina-

menti di appartenenza

5. DETASSAZIONE INDENNITÀ BUONUSCITA EX ENPAS

I criteri di tassazione dell’indennità di buonuscita sono fissati dalla legge 482/85. Il nuovo e più favorevole regime fiscale ha effetto retroattivo dall’1.1.84. Successivamente, la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/86 ha prodotto ulteriori effetti positivi per il personale: infatti dal 17.7.86, dall’imponibile da assogettare ad IRPEF, deve essere esclusa la quota di indennità maturata per effetto di contribuzione a carico del lavoratore (contributo del 2,5% a carico del lavoratore, a fronte di una aliquota complessiva pari al 9,6% del contributo previdenziale).Il risultato dà luogo ad una detassazione ulteriore pari al 26,04%.

6. DETASSAZIONE INDENNITÀ Dl FINE SERVIZIO EX-INADEL

Ai criteri di tassazione dell’indennità di fine servizio, fissati dalla Legge

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485/85, vanno aggiunti i benefici derivanti dall’applicazione della sen-tenza n. 178/86, in base alla quale dall’imponibile da assogettare ad IRPEF deve essere detratta la quota di indennità maturata per effetto di contribuzione a carico del lavoratore (contributo del 2,5% a carico del lavoratore, a fronte di una aliquota complessiva pari al 6,10% del contributo previdenziale). Il risultato dà luogo ad una ulteriore detas-sazione pari al 40,98%.

B) Dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato successivamente al 30 maggio 2000 ed a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000.

Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della legge n. 297/82, calcolato nel seguente modo:a) accantonamento annuale di una quota pari alla retribuzione annua

utile ai fini del TFR, divisa per 13,5.b) rivalutazione annuale delle quote accantonate, con esclusione della

quota maturata nell’anno, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dal 1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente

c) salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua - ai fini del calcolo dell’accantonamento annuale - tiene conto di tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Le disposizioni sulle anticipazioni del TFR per i dipendenti pubblici non sono immediatamente applicabili; la soluzione del problema è stata demandata alla contrattazione di comparto.

82

Per chi va in pensione con il sistema retributivo o misto si applica la vecchia disciplina del cumulo.

CUMULO PENSIONI E REDDITI DI LAVORONormativa in vigore La disciplina del cumulo è diversificata a seconda del tipo di pensione (limiti di età o anticipata). I trattamenti di pensione possono essere cumulati nella misura qui riportata:

Pensioni per limiti di età e inabilità

Lavoro dipendente

Lavoro autonomo

PC = TM + (P - TM)2

PC = TM + (P - TM)2

Possibilità di cumulo

Fino al 31/12/1993

Dal 01/01/1994

- pensionati- soggetti con req. “entro il 31/12/94”

- soggetti con req. dopo il 31/12/94

IncumulabileI.I.S.

IncumulabileI.I.S.

“pensione compresa I.I.S.”

Cumulo totale Cumulo totale

LEGENDA: PC = quota di pensione cumulabile - TM = importo del trattamento minimo - P = importo pensione

Pensioni anticipate

Lavoro dipendente

Lavoro autonomo

PC = TM + (P - TM)2

Possibilità di cumulo

Fino al 31/12/1993

Dal 01/01/1994

- pensionati- soggetti con req. “entro il 31/12/94”

- soggetti con req. dopo il 31/12/94

Incumulabilità Incumulabilità

Cumulo totale Cumulo totale

LEGENDA: PC = quota di pensione cumulabile - TM = importo del trattamento minimo - P = importo pensione

Incumulabilità

Decorrenza entro il 31/12/1997

- vecchiaia- invalidità 1)

- 40 anni

PENSIONI

Decorrenza entro il 31/12/1994

(dlgs 503/92 - L. 537/93)

Totalecumulo

Previgente normativa in base alla data di matura-

zione dei requisiti

Decorrenza dal 1/1/1995

(dlgs 503/92 - L. 537/93)

Decorrenza dal 1/10/1996(L. 662/96)

LAV. AUT. LAV. DIP. LAV. AUT. LAV. DIP. LAV. AUT. LAV. DIP.

anzianità

Totalecumulo

50% 3) 50% 3)

Totalecumulo

Incumulabile 50% 3) Incumulabile Incumulabile Incumulabile

Deroghe 4)

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Le percentuali di incumulabilità si applicano sulla parte eccedente il trattamento minimo Inps e fino a concorrenza dei redditi percepiti.

1) Le pensioni di invalidità sono interamente cumulabili con i red-diti da lavoro autonomo o dipendente per decorrenze fino al

31/12/94; per decorrenze dal 1/1/95 è ininfluente la data di ma-nutenzione dei requisiti e andrà trattenuto l’importo della pensione pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo INPS sia in caso di lavoro autonomo che dipendente.

2) Se tali pensioni hanno avuto decorrenza anteriore alla data al 29/01/1983 (articolo 10 del DL n. 17/1983) restano interamente cumulabili.

3) Le pensioni di vecchiaia e di anzianità con decorrenza dal 1/1/1995 mantengono la precedente normativa più favorevole

qualora i rispettivi requisiti minimi per il diritto siano stati perfezionati entro il 31/12/1994.

4) Deroghe Nessuna trattenuta nei confronti dei soggetti che: - avevano maturato 36 anni servizio al 30/9/1996; - avevano maturato 35 anni di servizio e compiuto 52 anni di età

al 30/9/1996; - avevano maturato 40 di servizio o l’anzianità massima prevista

dall’ordinamento di appartenenza alla data di cessazione; - avevano presentato domanda di collocamento a riposo regolar-

mente accolta entro il 28 settembre 1994.

Al raggiungimento dell’età pensionabile le pensioni di anzianità ed invalidità sono equiparate ai trattamenti pensionistici di vecchiaia ai fini dell’applicazione della disciplina sul cumulo.

Decorrenza dall’ 1/1/1998 con effetto anche sulle pensioni liquidate anteriormente, se più favorevole (L. 449/97)

PENSIONI

Totale cumulo

LAV. AUT. LAV. DIP.

Requisiti maturati entro il 31/12/1994 50%VECCHIAIA

50%Requisiti maturati a partire dal 1/1/1995 50%

INVALIDITA’ 50% 50%

ANZIANITA’ 40 ANNI 50% Incumulabile

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CUMULO PENSIONI E REDDITI DA LAVORONormativa in vigore dall’ 1-1-2001La disciplina del cumulo è diversificata a seconda del tipo di pensione (limiti di età - tab. A - anticipata - tab. B). I trattamenti di pensione pos-sono essere cumulati nella misura qui riportata:Tab. A

• In riferimento alla possibilità di cumulo totale rimane ancora irrisolto il problema della cumulabilità o meno dell’Indennità integrativa Speciale

Decorrenza dall’ 1/1/1999 con effetto anche sulle pensioni liquidate anteriormente, (L. 448/98)

PENSIONI

Totale cumulo

LAV. AUT. LAV. DIP.

Requisiti maturati entro il 31/12/1994 50%VECCHIAIA

50%Requisiti maturati a partire dal 1/1/1995 50%

40 ANNI Totale cumulo 50%

INVALIDITA’ ù 40 ANNI 50% 50%

ANZIANITA’ ù 40 ANNI 50% Incumulabile

CUMULO PENSIONE DI VECCHIAIA - REDDITO DA LAVOROREDDITO DECORRENZA CUMULOLavoro dipendente TUTTE TOTALELavoro dipendente agricolo e domestico TUTTE TOTALELavoro autonomo TUTTE TOTALE

CUMULO PENSIONE DI ANZIANITA’ - REDDITO DA LAVOROPENSIONE LAVOR. DIPEND. LAV. AUT.Pensione anticipata con Cumulo Totale Cumulo Totale40 anni di contribuzione Pensione anticipata con meno di Incumulabile Cumulo Parziale40 anni di contribuzione PC = TM + 70% (P - TM)

Tab. B

LEGENDA: PC = quota di pensione cumulabile - TM = importo del trattamento minimo - P = importo pensione

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N.B. La trattenuta non può superare il 30% del reddito prodotto.

• La nuova normativa si applica anche ai trattamenti liquidati prima del 1.1.2001

• Si applica la normativa previgente se più favorevole

IL CUMULO TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO È CON-SENTITO:

- ai titolari di pensioni dello Stato, i cui importi siano esclusi dalla base imponibile ai fini IRPEF (es.: pensioni privilegiate militari tabellari);

- agli assunti con contratto a termine di durata inferiore alle 50 giornate annue;

- ai percettori di un reddito da lavoro dipendente o autonomo di importo pari o inferiore al trattamento minimo;

- ai lavoratori il cui reddito (non soggetto a contribuzione previdenziale) derivi da attività promossa per il reinserimento degli anziani in pro-grammi di utilità sociale promosse da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche o private.

CUMULO PENSIONE ANZIANITA’ - LAVORO DALL’1.1.2003

Dall’1.1.2003 coloro che alla decorrenza della pensione di anzianità possono far valere 37 anni di contributi e 58 anni di età possono cumu-lare totalmente la pensione con qualsiasi reddito da lavoro (Dipendente - Autonomo - Professionale).

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Titolare di pensione vecchiaia Sospesa. Concessa. Se presta operao inabilità o reversibilità alle retribuita pressodipendenze di terzi, sia pubblici lo Stato o Entiche privati, con diritto a retribu- pubblici sospesa.zione. Se pres. privati concessa

Titolare di pensione pubblica di Concessa solo Concessa. Come sopra.vecchiaia o inabilità o reversib. a parte per rioccupato alle dipendenze di raggiungere terzi per il quale la pensione il minimo (senza l.l.S.) non raggiunge INPS.il minimo INPS.

Titolare di più trattamenti di Una sola I.I.S. Concessa. Concessa su pensione di Enti locali. nella misura ciascun più favorevole trattamento

Titolari di pens. pubbl. anticipata, Sospesa. Sospesa. Sospesa.maturata dopo il 28/1/83 e con I.I.S. ridotta (pens. anticipatoche prestino opera retributivapresso Enti o privati.

Titolare di pensione indiretta o Sospesa, Concessa. Sospesa se Entedi reversibilità pubblica che tuttavia viene pubblico.presta servizio presso terzi. assicurato il minimo

RIPRESA DI ATTIVITA’ LAVORATIVALa ripresa di una attività lavorativa da parte del pensionato pubblico comporta a seconda dei casi che schematicamente vengono riportati di seguito, la sospensione della Indennità Integrativa Speciale, della tredicesima, e spesso anche della pensione fino al 31.12.1993.

Riduzione o sospensione: Indennità inte-grativa speciale

Pensione Tredicesimasulla pensione

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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

- Il reddito familiare da considerarsi è quello relativo all’anno solare prece-dente il 1° gennaio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno famigliare fino al 31 dicembre.

- Per l’applicazione di questa tabella si considerano equiparati ai figli: gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge (sono quindi esclusi i fratelli, le sorelle e i nipoti).

Si considerano equiparati ai genitori: gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’interessato fu affidato come esposto (sono quindi esclusi i nonni e i bisnonni).- L’ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico

componente il nucleo familiare.- Questi importi sono elevati del 10% o del 50% se il nucleo familiare com-

prende soggetti nella condizione di vedovo/a, divorziato/a, separato/a, celibe o nubile, o totalmente inabili e del 60% se sussistono entrambe le condizioni.

LIMITI DI REDDITO MENSILE PER IL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI

Familiari a carico Decorrenza Coniuge e figli Due genitori 1.01.1996 982.200 1.624.950 1.01.1997 966.186 1.690.850 1.01.1998 982.600 1.719.550 1.01.1999 1.000.270 1.750.470 1.01.2000 1.015.270 1.776.720 1.01.2001 1.040.650 1.821.100 1.01.2002 euro 553,04 euro 967,82 1.01.2003 euro 566,32 euro 991,06 1.01.2004 euro 580,49 euro 1.015,86 1.01.2005 euro 591,53 euro 1.035,18 1.01.2006 euro 602,17 euro 1.053,80 1.01.2007 euro 614,22 euro 1.074,88

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IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (2008)

SCAGLIONI MENSILI D’IMPOSTA

Reddito

Fino a 1.250,00 23% 0,00

Oltre 1.250,00 Fino a 2.333,33 27% 50,00Oltre 2.333,33 Fino a 4.583,33 38% 306,67Oltre 4.583,33 Fino a 6.250,00 41% 444,17Oltre 6.250,00 43% 569,17

Aliquota percentuale

Correttivo da detrarre

Familiare cui spetta la detrazione

Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, 800,00i figli adottivi e gli affidati o affiliatiPer ciascun figlio di età inferiore a tre anni 900,00Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi Importo base + 220,00 eurodell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104Se più di tre figli a carico La detrazione è aumentata di 200,00 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Aumento = 200,00* n. tot. figliPer ogni altra persona indicata 750,00nell’articolo 433 del codice civilePer il primo figlio in mancanza del coniuge Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge

Detrazione annua

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE

La Finanziaria 2008 ha previsto un’ulteriore detrazione di 1.200 Euro per famiglie con almeno 4 figli, oltre alle detrazioni sopra indicate, applicabili già dall’anno d’imposta 2007, e sempre nella misura del 50% tra i coniugi. Nel caso il coniuge fosse fiscalmente a carico dell’altro coniuge, spetta per intero a quest’ultimo. In caso non fosse percepita per intero a causa di incapienza di imposta, l’importo eccedente diventa credito d’imposta. Si percepisce come unico importo anche se i figli sono più di quattro, non è influenzata dal reddito complessivo e spetta interamente anche se la condizione familiare sussiste per una sola parte dell’anno.La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedono un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.Le detrazioni per carichi di famiglia sono “rapportate a mese” e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.

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Reddito

Fino a 15.000,00 800,00Oltre 15.000,00 Fino a 29.000,00 690,00Oltre 29.000,00 Fino a 29.200,00 700,00Oltre 29.200,00 Fino a 34.700,00 710,00Oltre 34.700,00 Fino a 35.000,00 720,00Oltre 35.000,00 Fino a 35.100,00 710,00Oltre 35.100,00 Fino a 35.200,00 700,00Oltre 35.200,00 Fino a 40.000,00 690,00Oltre 40.000,00 Fino a 80.000,00 690,00

Detrazione annua

DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato

La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Reddito

Fino a 7.500,00 1.725,00

Oltre 7.500,00 Fino a 15.000,00 1.255,00

Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.255,00

Oltre 55.000,00 0

Detrazione annua

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (per soggetti di età inferiore a 75 anni) (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Reddito

Fino a 7.750,00 1.783,00

Oltre 7.750,00 Fino a 15.000,00 1.297,00

Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.297,00

Oltre 55.000,00 0

Detrazione annua

DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE ultra 75(per soggetti di età pari o superiore a 75 anni) (di cui all’articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

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Reddito

Fino a 8.000,00 1.840,00

Oltre 8.000,00 Fino a 15.000,00 1.338,00

Oltre 15.000,00 Fino a 55.000,00 1.338,00

Oltre 55.000,00 0

Detrazione annua

DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO (da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza

complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)

La detrazione è “rapportata al periodo di pensione” dell’anno.

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Reddito

Oltre 23.000,00 Fino a 24.000,00 10,00

Oltre 24.000,00 Fino a 25.000,00 20,00

Oltre 25.000,00 Fino a 26.000,00 30,00

Oltre 26.000,00 Fino a 27.700,00 40,00

Oltre 27.700,00 Fino a 28.000,00 25,00

Detrazione annua

ULTERIORE DETRAZIONE PER REDDITI DI LAVORO(da applicare nei casi di trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza

complementare di cui all’art. 50, comma 1, lettera h-bis del TUIR)

Nota: L’importo dell’ulteriore detrazione deve essere aggiunto all’importo della detra-zione per redditi di lavoro calcolata secondo i criteri della tabella 4.

DETRAZIONE PER REDDITI DIVERSI(da applicare alle quote corrisposte a titolo di assegno alimentare

all’ex coniuge e di assegno divorzile all’ex coniuge superstite)

Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Reddito

Fino a 4.800,00 1.104,00

Oltre 4.800,00 Fino a 55.000,00 1.104,00

Oltre 55.000,00 0

Detrazione annua

91

NOTE

92

NOTE

93

NOTE

94

NOTE

95

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96

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