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Incontro delegati FP

23 maggio 2014

Appunti sulla Riforma Monti

Christian PeriniResponsabile Regionale INAS CISL

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Pro rata dal 2012

quota di pensione per anzianità contributive dal 2012 in poi è calcolata con il sistema contributivo. Quindi dal 2012 le pensioni

saranno calcolate soltanto con il sistema misto o con quello contributivo

….. dal 2012

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Decorrenza della pensione

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Soppressione regime delle decorrenze mobili

per chi matura requisiti dal 2012 in poi

….. dal 2012

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Per chi matura i requisiti dall’1.1.2012 in poi, sia nel sistema misto che nel sistema contributivo ci

saranno solo due tipi di pensione:

….. dal 2012

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Pensione di

vecchiaia

Pensione anticipata

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La legge di riforma introduce il meccanismo dell’adeguamento dei requisiti pensionistici, sia

per Pensione di Vecchiaia sia per la Pensione Anticipata, in relazione alla modifica della

speranza di vita degli italiani

….. dal 2012

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Adeguamento relativo all’incremento della speranza di vita dall’1.1.2013 (L.122/11) si

applica:

A) ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti pensionistici

B) al requisito contributivo per la pensione anticipata

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….. dal 2012

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Adeguamento con cadenza triennale fino all’anno 2021

Adeguamento con cadenza biennale dall’anno 2021

….. dal 2012

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2013 2016 2019 2021

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….. dal 2012

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2013 2016 2019 2021

+ 3 mesi

+ 4 mesi

+ 4 mesi

+ 4 mesi

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Uomini e Donne Pubblico Impiego (iscritte INPDAP)

Per i requisiti anagrafici: a partire dal 2016 è previsto un adeguamento triennale di

ulteriori 4 mesi dal 2019 è previsto un adeguamento biennale di ulteriori 4 mesi dal 2021 è previsto un adeguamento di 3 mesi 9

Data maturazione requisitiRequisiti anagrafici e

contributivi

Dall’1.1.2012 66 anni – 20 anni ctb

Dall’1.1.2013 al 31.12.2015 66 anni e 3 mesi età – 20 anni ctb

Pensione Vecchiaia

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Pensione di vecchiaiaUomini e donne in pensione con decorrenza dal

2021: almeno 67 anni di età

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Se tale età non sarà raggiunta con l’adeguamento alla speranza di vita, la stessa

sarà comunque stabilita, per effetto di un decreto direttoriale

da emanarsi entro il 31.12.2019 Il suddetto incremento continua ad operare

anche successivamente

Pensione Vecchiaia dal 2021

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Ulteriore requisito per i soli assicurati dall’1.1.1996 in poi

(sistema contributivo puro)

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IMPORTO DELLA PENSIONE non inferiore ad 1,5 volte assegno sociale per l’anno 2012. Si prescinde da tale requisito al compimento dei 70 anni di età, con almeno 5 anni di ctb effettivi (anche per i 70 anni occorre tener conto degli adeguamenti alla speranza di vita).Tale importo è rivalutato annualmente sulla base della variazione media quinquennale del PIL: non può mai essere inferiore all’1,5.

Pensione Vecchiaia

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Data maturazione

requisitiRequisiti donne Requisiti uomini

2012 41 anni ctb + 1 mese

 42 anni di ctb + 1

mese 

201341 anni ctb + 5 mesi 41 anni ctb + 2 mesi + 3

mesi

42 anni ctb + 5 mesi

42 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi

201441 anni ctb + 6 mesi 41 anni ctb + 3 mesi + 3

mesi

42 anni ctb + 6 mesi 42 anni ctb + 3 mesi + 3

mesi

2015 41 anni ctb + 6 mesi 42 anni ctb + 6 mesi

2016

41 anni ctb + 10 mesi

41 anni ctb + 6 mesi + 4 mesi

42 anni ctb + 10 mesi42 anni ctb + 6 mesi + 4

mesi

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Pensione Anticipata

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Pensione anticipata nel sistema contributivo puro (soltanto per chi ha il primo contributo dal 1996

in poi)

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Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013)

Pensione Anticipata

Data maturazione requisiti

Requisiti

Dal 1.1.2012

Almeno 20 anni di contributi

Almeno 63 anni di età

Importo non inferiore a 2,8 volte A.S.

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Penalizzazioni sull’importo della Pensione Anticipata

• Almeno 62 anni di età = NO RIDUZIONE

• Prima del 62° anno di età = sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate ante 1° gennaio 2012 per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni si applica una RIDUZIONE:

• dell’1% (con età compresa tra i 60 e i 62 anni)• del 2% (con età inferiore ai 60 anni)

La riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi effettivi, se l’anticipo è inferiore all’anno

Penalizzazioni

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Penalizzazioni

57 anni

58 anni

59 anni

60 anni

61 anni

62 anni

2% 2% 2% 1% 1%

10%

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I periodi di lavoro per i quali non vi è stato svolgimetno dell’attività lavorativa influiscono sulla determinazione

della penalizzazione.I periodi assimilabili al lavoro dipendente, per i quali

non si applica la penalizzazione , sono:

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Penalizzazioni

CASSA INTEGRAZIONE

MALATTIA

SERVIZIO MILITARE

CONGEDO DI MATERNITA’ E PARENTALE

CONGEDI AI SENSI DELLA LEGGE 104/92

ASSENZE PER DONAZIONE SANGUE

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Alcuni esempi di assenze che determinano l’applicazione delle penalizzazioni:

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Penalizzazioni

CONGEDO MATRIMONIALE

PERMESSI PER LUTTO

CONGEDO STUDIO

ASSENZE CONTRATTUALI PER MOTIVI VARI

MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE

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Al fine di NON applicare le penalizzazione è necessario lavorare, oltre il requisito contributivo, pari al numero

di giorni delle assenze utili alla penalizzazione

- Esempio -

Accesso Pensione Anticipata all’età di 58 anni al 1° marzo 2014

Usufruito nella carriera lavorativa di 15 giorni di congedo matrimoniale

Accedendo a pensione con la data del 16 marzo 2014 l’INPS (ex INPDAP) non applicherà la decuratazione %18

Penalizzazioni

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Soggetti derogati dalla nuova disciplina:

A) Coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31.12.11: norma di salvaguardia – possibilità

di certificazione del diritto

B) Donne optanti ex L.243/04

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Deroghe

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Possono optare per laliquidazione della

Pensione con il Sistema Contributivo,tutte le donne che maturano la finestra di

pensioneentro e non oltre il 31 dicembre 2015

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Donne optanti ex L.243/04

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In caso di Opzione al sistema Contributivo si applicano:

A) Le finestre mobili

B) Incremento dell’età anagrafica in relazione all’aspettativa di vita

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Donne optanti ex L.243/04

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Donne optanti ex L.243/04

+ 12 mesi di finestra mobile

57 anni e 3 mesi di età (dal 2013)e 35 anni di contributi

57 anni età e 35 di contributi

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Donne optanti ex L.243/04

- Esempio -

DONNA nata il 12.09.1957 e35 anni di contributi alla data del 31 luglio 2014

57 anni e 3 mesi al 12.12.2014 + 12 mesi di finestra

= 12 dicembre 2015

DECORRENZA PENSIONE 13 dicembre 2015(ante 31/12/2015)

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Dal 1° gennaio 2012

Abolito il requisito minimo di durata (tre anni di iscrizione in ciascuna gestione)

PENSIONI IN TOTALIZZAZIONEDAL 2012 (art.24, c.19)

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{Nel Pubblico Impiego

I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

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TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO27

indennità di buonuscita (TFS)

indennità premio di fine servizio (TFS)

indennità di anzianità (TFS)

trattamento di fine rapporto (TFR)

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Termini di pagamento del trattamento di fine servizio L. 122/10

Un unico importo annuale

Prestazione pari o

inferiore a 90.000 €

Il trattamento di fine servizio o di TFR per i pubblici dipendenti (indennità di buonuscita, indennità premio di fine servizio, trattamento di fine rapporto) e ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum, che si consegue a seguito di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo, è erogato a decorrere dal 1° dicembre 2010:

N.B.: l’ammontare complessivo della prestazione deve essere considerato al lordo delle relative trattenute fiscali

Due importi annuali

Prestazione superiore a 90.000 €

ma inferiore a 150.000 €Primo importo

annuale pari a 90.000 € - secondo importo

annuale pari al residuo

Tre importi annuali

Prestazione pari o superiore a 150.000 €

Primo importo annuale pari a 90.000 € - secondo importo annuale pari a 60.000 € - terzo importo annuale pari al residuo

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Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente, in materia di determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni:primo importo annualesecondo importo dopo dodici mesi terzo importo dopo ventiquattro mesi dal

riconoscimento del primo importoQueste disposizioni non si applicano a:

coloro che sono collocati a riposo d’ufficio per limiti di età entro la data del 30 novembre 2010;

coloro che cessano dal servizio sempre entro la data del 30 novembre 2010, ma a seguito di domande presentate e "prese d’atto" prima della data di entrata in vigore del decreto.

Termini di pagamento del trattamento di fine servizio L. 122/10

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Termini di pagamento del trattamento di fine servizio (art. 12, commi 8 - 9)

A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i pubblici dipendenti in regime di TFS il trattamento di fine servizio si calcola secondo le norme previste per il TFR

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A decorrere dal 1° gennaio 2011, i dipendenti pubblici attualmente in regime di TFS, all’atto della cessazione dal servizio, avranno diritto ad un unico trattamento formato da due quote (calcolo pro-rata)

Anzianità maturata fino al

31/12/2010 calcolata secondo le

regole del TFS

Anzianità maturata dal

01/01/2011 fino alla cessazione

dal servizio calcolata secondo le

regole del TFR

Passaggio da TFS a TFR in relazione alle modalità di calcolo

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La disposizione non cambia la natura delle prestazioni, che rimangono trattamenti di fine servizio.

Le voci retributive utilizzate per il calcolo della seconda quota, restano le stesse utilizzate per il calcolo del TFS.

Anche per la seconda quota, rimangono confermati i contributi di finanziamento a carico del lavoratore e

del datore di lavoro.

L’importo lordo complessivo delle due quote sarà soggetto al trattamento fiscale previsto per il TFS

Passaggio da TFS a TFR in relazione alle modalità di calcolo

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Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio

fino al 31/12/2011. Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a

90.000€

Trattamenti di fine servizio D.L. 138/11

 VECCHIE

DISPOSIZIONI

NUOVE DISPOSIZIONI

(D.L. 138/2011 e L. 214/11)

PENSIONE DI VECCHIAIA 105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

9 mesi(6 mesi + 3 mesi)

PENSIONE DI ANZIANITA’9 mesi

(6 mesi + 3 mesi)27 mesi

(24 mesi + 3 mesi)

PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO 105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

9 mesi(6 mesi + 3 mesi)

PER RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA ANZIANITA’

105 giorni(15 giorni + 90

giorni)

9 mesi(6 mesi + 3 mesi)

PENSIONE INABILITA’105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

105 giorni(15 giorni + 90

giorni)

PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

105 giorni(15 giorni + 90

giorni)

Per chi matura i requisiti dal 13/08/2011.Scuola: non si applica a chi matura i requisiti entro il 31/12/2011

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Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio

dal 01/01/2012. Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a 90.000€

Trattamenti di fine servizio D.L. 138/11

 NUOVE DISPOSIZIONI

(L. 214/11)

PENSIONE DI VECCHIAIA 9 mesi

(6 mesi + 3 mesi)

PENSIONE DI ANZIANITA’ / ANTICIPATA27 mesi

(24 mesi + 3 mesi)

PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO (40 anni)27 mesi

(24 mesi + 3 mesi)

PENSIONE INABILITA’105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA105 giorni

(15 giorni + 90 giorni)

Per chi matura i requisiti dal 01/01/2012 in quanto viene meno la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di servizio.

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{Nel Pubblico Impiego

CAUSA DI SERVIZIO, EQUO INDENNIZZO E PENSIONE PRIVILEGIATA

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A decorrere dal 1 gennaio 2009, per i dipendenti ai quali viene riconosciuta una malattia dipendente da causa di servizio, ascrivibile ad una delle categorie della Tabella A annessa al DPR n.834/1981, sarà erogato esclusivamente l’equo indennizzo.

Vengono aboliti tutti i benefici economici aggiuntivi previsti dalle norme previgenti.

2,50% per infermità ascritte alle prime 6 categorie

1,25% per le infermità ascritte alla 7° e 8° categoria

Causa di servizio DPR 29.10.2001, n. 461 e L. 133/08

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Sono abrogati gli istituti relativi all’accertamento: della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di

servizio, dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata.

ESCLUSIONII predetti istituti rimangono in vigore esclusivamente per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, pubblico soccorso e vigili del fuoco.

Causa di servizio L. 214/11

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La disposizione che prevede l’abrogazione degli istituti per l’accertamento della causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione

privilegiata non si applica

ai procedimenti in corso alla data del 6 dicembre 2011, nonché ai procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine per la presentazione della domanda.

Causa di servizio L. 214/11

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Se l’evento che ha determinato l’insorgenza dell’infermità o l’avvenuta conoscenza della stessa si è verificato entro il 5 dicembre 2011, i sei mesi decorrono dalla data dell’evento (causa di servizio/equo indennizzo).

Sono tutelati i fatti di servizio occorsi entro i sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto purché la relativa domanda venga presentata nel rispetto del termine di decadenza dal verificarsi dall’evento o dalla sua conoscenza.

Causa di servizio

Lo stesso vale anche per la pensione privilegiata il cui termine massimo per la presentazione della relativa domanda è di cinque anni (nessuno per lo Stato se è già avvenuto un precedente riconoscimento di causa di servizio) dalla cessazione dal servizio.

L’istituto della pensione privilegiata rimane in vigore in tutti i casi per i quali, alla data del 5 dicembre 2011, non sia scaduto il termine quinquennale per la presentazione delle domande.

Pensione privilegiata

Causa di servizio L. 214/11

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