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2 LA FASE GIUDIZIALE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
2.1 LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
Il D. Lgs n. 28/2010 ha introdotto, in Italia, l’istituto della media-conciliazione con la
finalità di ridurre il contenzioso e, di conseguenza, accorciare i tempi delle cause in
corso.
Si tratta di un ADR (Alternative Dispute Resolution), istituto di evidente derivazione
anglosassone (common law) e consiste nell’attività professionale svolta da un soggetto
terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un
accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa.
Petruccelli
Secondo la ratio della legge gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori
probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una
relazione amichevole e sostenibile tra le parti.
Il D. Lgs n. 28/2010 ha recepito la Direttiva comunitaria 2008/52/CEE che obbliga gli
Stati membri a dotarsi di normative nazionali idonee a recepire i principi in essa
contenuti.
Il D. Lgs n. 28 /2010 costituisce l’attuazione della delega contenuta nell’art. 60 della L.
69/2009 che affidava al Governo italiano il compito di adottare uno o più decreti
legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.
Petruccelli
IN QUALI MATERIE SI APPLICA LA MEDIAZIONE ?
Dal Marzo 2011 è obbligatorio rivolgersi ad un mediatore, presso un organismo di
mediazione, nei casi di una controversia in materia di: diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi,bancari e finanziari.
Dal 20 marzo 2012 la media-conciliazione è obbligatoria anche in caso di
responsabilità civile per danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti, nonché
in caso di controversie condominiali.
Petruccelli
L’UCI si è organizzato istituendo l’indirizzo di posta elettronica
[email protected] a cui vanno indirizzate le richieste di mediazione di cui al D.
Lgs n. 28/2010.
Ai sensi dell’art. 125, comma 5-bis, del D. Lgs n. 209 /2005 (cosiddetto Codice delle
Assicurazioni private) l’UCI e le società eventualmente da esso incaricate nella
gestione dei sinistri per conto di assicuratori esteri hanno TRE mesi di tempo dalla
data della richiesta di risarcimento del danno per formulare un’offerta motivata o i
motivi per i quali NON si ritiene di formulare l’offerta.
Petruccelli
COME SI INIZIA UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ?
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’Organismo di Mediazione e
Conciliazione prescelto.
Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs n. 28/2010, gli enti pubblici o privati che diano garanzie
di serietà ed efficienza possono costituire organismi deputati, su istanza della parte
interessata, a gestire il procedimento di conciliazione nelle materie indicate dall’art. 2.
Detti organismi devono essere iscritti in un apposito registro disciplinato da apposti
decreti del Ministro della Giustizia (di concerto, relativamente alla materia del
consumo, con il Ministro dello sviluppo economico) cui è attribuita la vigilanza sul
registro.
Il D.M. n. 180/2010 disciplina la determinazione dei criteri e delle modalità di
iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei
formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli
organismi.
Petruccelli
Per ottenere l’iscrizione nel suddetto registro gli organismi di mediazione devono
depositare, presso il Ministero della Giustizia, unitamente alla domanda di iscrizione, il
proprio regolamento di procedura ed il codice etico, comunicando ogni successiva
variazione.
Un ruolo di centrale importanza, affinché gli organismi di mediazione possano vedersi
riconosciuta dal Ministero della Giustizia l’iscrizione nel registro, è attribuito al
regolamento di procedura di conciliazione, posto che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del
D.Lgs n. 28/2010, il Ministero della Giustizia valuta l’idoneità del regolamento.
Nel regolamento devono essere previste le procedure telematiche eventualmente
utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il
rispetto della riservatezza dei dati, nonché le indennità spettanti agli organismi costituiti
da enti privati.
Consultando il sito www.giustizia.it sotto la voce “registro organismi e registro formatori“
si trovano l’elenco di tutti gli organismi già accreditati presso il Ministero di Giustizia.
Petruccelli
All’atto del conferimento l’avvocato è tenuto ad informare l’assistito della possibilità di
avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal D. Lgs n. 28 / 2010 e delle
agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 ( art. 4, comma 3), pena l’annullabilità del
contratto tra avvocato ed assistito.
La domanda di mediazione è presentata mediante il deposito di un’istanza presso un
Organismo di Mediazione e Conciliazione che può essere scelto liberamente dalla
parte e senza un criterio di competenza territoriale del foro della mediazione.
In caso di più domande relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge
davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, con
riferimento alla data di ricezione della comunicazione ( art. 4, comma 1).
L’istanza deve indicare: l’Organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4,
comma 2).
LA DOMANDA DI MEDIAZIONE
Petruccelli
L’OGGETTO della domanda può avere contenuti meno definiti rispetto alla domanda
giudiziale e, nella sua interpretazione, il mediatore può fare ampio utilizzo di poteri
ufficiosi, compreso quello di sollecitare la parte ad indicare più precisamente le
circostanze sulle quali fonda le proprie pretese.
All’atto della presentazione della domanda di mediazione il responsabile
dell’Organismo DEVE designare un mediatore e fissare il primo incontro tra le parti
non oltre 15 giorni dal deposito della domanda ( art. 8, comma 1).
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l’Organismo
nomina uno o più mediatori ausiliari.
La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni
mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, anche a cura della parte istante.
Petruccelli
IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’Organismo di Mediazione o nel
luogo indicato dal regolamento di procedura dell’Organismo.
Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole e può avvalersi
anche di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.
L’eventuale CTU espletata durante l’attività di mediazione NON può essere utilizzata
nell’eventuale procedimento giurisdizionale ( ciò in quanto il consulente non presta il
giuramento di cui all’art. 193 cpc).
La procedura conciliativa si articola in 2 STEPS: nella prima fase il mediatore – soggetto
professionista e terzo- aiuta le parti a trovare un accordo amichevole. Se il tentativo finisce,
per qualunque motivo, inizia la seconda fase in cui il mediatore formula una proposta di
conciliazione che può essere accettata o rifiutata.
La mediazione non può avere durata superiore a quattro mesi ( art. 6).
Petruccelli
Il mediatore è obbligato alla riservatezza, al segreto ed all’imparzialità.
Al mediatore compete un compenso per l’attività svolta il cui regime è regolato dall’art.
17.
Il D. Lgs n. 28/2010 assiste i costi della mediazione con talune agevolazioni fiscali.
Infatti alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati è riconosciuto un
credito di imposta proporzionato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500.00,
determinato da quanto disposto dall’art. 20, commi 2 e 3.
In caso di insuccesso della mediazione il credito di imposta è ridotto alla metà.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore
della controversia di € 51.646,00.
Petruccelli
LA CONCILIAZIONE
Una premessa fondamentale, che è alla base di tutto il procedimento di mediazione, è
che il mediatore NON PUO’ ENTRARE NEL MERITO (GIURIDICAMENTE) DELLA
CONTROVERSIA.
L’esito sperato dell’attività di mediazione è la conciliazione intesa quale “ composizione
di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione “.
Il percorso della mediazione può concludersi in due modi:
1) Accordo raggiunto. Il mediatore forma processo verbale con il testo dell’accordo
sottoscritto dalle parti.
Il verbale, omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha
sede l’Organismo, previo accertamento della regolarità formale, diventa titolo
esecutivo.
Nelle controversie transfrontaiere di cui all’art. 2 della Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/52/CEE, il verbale è omologato dal
Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve essere eseguito.
Petruccelli
2) Accordo NON raggiunto. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione
comunicata per iscritto alle parti (può farlo anche in qualunque fase del procedimento
se le parti gliene fanno richiesta congiunta) informandole delle possibili conseguenze
di cui all’art. 13. Entro sette giorni le parti possono accettare o rifiutare la proposta. Il
mediatore forma processo verbale che sarà depositato presso la segreteria
dell’Organismo e di esso è rilasciato copia alle parti che lo richiedono.
Il rifiuto di una proposta giusta può costare caro: quando il provvedimento che
definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice
esclude la ripetizione delle spese alla parte che ha rifiutato la proposta e la condanna
al rimborso delle spese.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ( art.
8, comma 5).
Petruccelli
COSA SUCCEDE SE LA PARTE NON AVVIA LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ?
ART. 5 DEL d. LGS N. 28/2010 – Condizione di procedibilità ed altri rapporti con il
processo.
Ai sensi del predetto articolo, l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Il Giudice, d’ufficio entro la prima udienza, o su eccezione di parte nel primo atto
difensivo depositato nei termini, rileva l’improcedibilità della domanda giudiziale e:
- Se la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la
presentazione della domanda e al contempo fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all’art. 6 e cioè 4 mesi.
- Se la mediazione è iniziata ma non ancora conclusa fissa la successiva udienza
sempre dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 e cioè 4 mesi.
Petruccelli
ALCUNE CRITICITA’ DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
L’istituto della mediazione non è stato accolto dalle categorie professionali con
particolare positività alla luce di alcune gravi ed evidenti lacune normative e di
applicazione, tanto che il 23 ottobre 2012 è fissata l’udienza pubblica presso la CORTE
Costituzionale che dovrà esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale
sollevata sull’obbligatorietà del tentativo di mediazione ex art. 5 del D. Lgs 28/2010 . Al
centro della causa vi è l’ordinanza del TAR Lazio del 12 aprile 2011 che ha rimesso la
questione alla Corte dopo il ricorso presentato dalle Camere Civili, dall’OUA e da altri
organismi forensi.
Da più parti si evidenzia, ad esempio, la gravità del mancato criterio di territorialità, la
mancata previsione della incompatibilità territoriale dei mediatori ( nel caso degli
avvocati- mediatori), la scarsa professionalità ed il reclutamento dei mediatori per i
quali è sufficiente frequentare un corso di sole 52 ore, il mancato controllo sul
territorio degli Organismi di Conciliazione e della loro reale organizzazione.
Petruccelli
2 LA FASE GIUDIZIALE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
2.2 LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE E DEL TRIBUNALE
Il Giudice di Pace è un Giudice Onorario ( comunemente detto “non togato”), esterno
all’Ordinamento Giudiziario, nominato dal Ministro della Giustizia a seguito di una
selezione per titoli, bandita a livello distrettuale, dal Presidente della Corte di Appello,
su conforme deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, tra i laureati in
Giurisprudenza che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione
forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni
trenta e non superiore ai settanta. I Giudici Onorari sono citati nell’art. 106 della
Costituzione Italiana e sono stati istituiti con la L. n. 374 del 1991.
Petruccelli
IL GIUDICE DI PACE
Ai sensi dell’art. 7 del codice di procedura civile, il Giudice di Pace è competente per le
cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, nonché per le
cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti,
purchè il valore della controversia non superi 20.000,00 euro
Il Giudice di Pace, in base all’art. 113 del codice di procedura civile decide secondo
equità ( ex aequo et bono) le cause il cui valore non supera i 1.100,00 euro; negli altri
casi decide secondo diritto.
Petruccelli
Il Tribunale, inteso come Ufficio Giudiziario, è composto da Giudici Togati ovvero
soggetti che svolgono a tempo indeterminato la professione di Giudici alle dipendenze
dello Stato Italiano e che vengono selezionati periodicamente attraverso un concorso
pubblico bandito dal Ministero della Giustizia ed a cui possono accedere i cittadini
laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito anche un apposito Diploma presso
le Scuole di Specializzazione aventi durata biennale.
Il Tribunale, ai sensi dell’art 9 del codice di procedura civile, è competente per tutte le
cause che non sono di competenza di altro Giudice.
Petruccelli
IL TRIBUNALE
2.3 CUMULABILITA’ DELL’AZIONE DIRETTA E QUELLA DI CUI ALL’ART.2054 CODICE CIVILE
L’ art. 126, secondo comma, lett. b), Codice delle Assicurazioni private ( così come già
l’art. 23 della Legge n. 990/1969), sancisce che l’ UFFICIO CENTRALE ITALIANO
“assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b) (quando il conducente sia in
possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale
estero ed accettato dall’UCI), comma 3, lettere b) e c) (quando l’UCI si sia reso garante
dei veicoli immatricolati da uno stato terzo e quando con atto dell’UE sia stato rimosso
l’obbligo negli stati membri di controllare l’assicurazione per i veicoli con targa di uno
stato terzo, nonché per i veicoli in possesso di carta verde), ed al comma 4 dell’art. 12
(quando l’UCI si sia reso garante in base ad accordi con i rispettivi Uffici Nazionali,
riconosciuti dall’UE), ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in
Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del
responsabile civile e della loro impresa di assicurazione”.
Petruccelli
L’art. 2054 del codice civile, al primo comma, recita
“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno
prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto
tutto il possibile per evitare il danno”
ed al terzo e quarto comma “il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o
l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente se
non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni
derivati dai vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.
Petruccelli
Al danneggiato, cioè, è data la possibilità di esperire l’azione diretta ed allora dovrà
convenire in giudizio sia l’UCI sia il proprietario del veicolo estero, notificando l’atto di
citazione solo presso la sede dell’UCI scarl. Accade spesso, però, che il danneggiato
chieda la condanna solidale oltre che del Bureau Nazionale, anche del convenuto
straniero ed in questo caso vi è un cumulo di azioni ( Cass. Civ. n. 10546/2007) tra:
Petruccelli
- Azione diretta ex art. 144 D. Lgs n. 209/2005 (cosiddetto Codice delle Assicurazioni)
che si affianca ma non si sostituisce a quella ordinaria ex art. 2054 c.c.-
- Azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile e/o proprietario del veicolo
straniero ma in questa ipotesi la notifica dell’atto di citazione va effettuata non
presso la sede UCI ma, ai sensi dell’art. 142 c.p.c., al Pubblico Ministero che ne
cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale è diretta .
Tale indirizzo giurisprudenziale (Cass.Civ. n. 10546/ 2007) che è considerato
maggioritario (vedi Tribunale di Milano n. 8346/2010) assolve alla duplice funzione di
tutelare certamente il danneggiato che volendo esperire l’azione diretta non è
costretto a caricarsi, in prima persona, delle spese economiche per rintracciare e
notificare il danneggiante all’estero e, quest’ultimo, è garantito e tutelato dal fatto di
venire a conoscenza dell’instaurarsi di un giudizio in cui è litisconsorte e di non dover
subire soltanto gli effetti di una sentenza.
Petruccelli
Ai fini dell’introduzione del giudizio nei confronti dell’UCI scarl è indispensabile partire
da un presupposto giuridicamente rilevante: l’UCI non può essere equiparato ad un
Istituto assicurativo in quanto esso è solo un rappresentante processuale della
Compagnia straniera.
Per non rischiare pronunce negative di rito, il danneggiato che debba citare in giudizio
l’UCI scarl è obbligato a rispettare il termine a comparire previsto per i residenti
all’estero o per quelli sul territorio della Repubblica Italiana ?
L’art. 126 del Codice delle Assicurazioni, riproducendo il testo dell’art. 6 L. 990/1969,
stabilisce che quando si cita l’UCI con azione diretta, il termine a comparire fissato
nell’atto di citazione deve essere aumentato del doppio (quindi 180 giorni innanzi al
Tribunale e 90 giorni innanzi al Giudice di Pace).
Petruccelli
2.4 LA FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO
L’art. 163 bis c.p.c., primo comma, stabilisce che tra il giorno della notificazione della
citazione e quello dell’udienza devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni
se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 giorni se si trova all’estero.
Il problema, non risolvibile in base alla lettera della norma, va risolto ricorrendo ai
principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e riferendoci all’art. 111 della
Costituzione, nella parte in cui prescrive che il processo deve avere una durata
ragionevole, è da ritenersi che il termine debba restare 180 giorni per i giudizi innanzi
al Tribunale 90 giorni per i giudizi innanzi al Giudice di Pace, rispetto all’indirizzo
maggiormente garantista per l’UCI scarl (Corte d’Appello di Milano, III Sez. Civile,
ordinanza 15.12.2009) secondo cui i termini sarebbero di 270 giorni per i giudizi
innanzi al Tribunale e di 135 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace.
Petruccelli