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2 LA FASE GIUDIZIALE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 2.1 LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE Il D. Lgs n. 28/2010 ha introdotto, in Italia, l’istituto della media-conciliazione con la finalità di ridurre il contenzioso e, di conseguenza, accorciare i tempi delle cause in corso. Si tratta di un ADR (Alternative Dispute Resolution), istituto di evidente derivazione anglosassone (common law) e consiste nell’attività professionale svolta da un soggetto terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Petruccelli

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2 LA FASE GIUDIZIALE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

2.1 LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Il D. Lgs n. 28/2010 ha introdotto, in Italia, l’istituto della media-conciliazione con la

finalità di ridurre il contenzioso e, di conseguenza, accorciare i tempi delle cause in

corso.

Si tratta di un ADR (Alternative Dispute Resolution), istituto di evidente derivazione

anglosassone (common law) e consiste nell’attività professionale svolta da un soggetto

terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un

accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di

una proposta per la risoluzione della stessa.

Petruccelli

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Secondo la ratio della legge gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori

probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una

relazione amichevole e sostenibile tra le parti.

Il D. Lgs n. 28/2010 ha recepito la Direttiva comunitaria 2008/52/CEE che obbliga gli

Stati membri a dotarsi di normative nazionali idonee a recepire i principi in essa

contenuti.

Il D. Lgs n. 28 /2010 costituisce l’attuazione della delega contenuta nell’art. 60 della L.

69/2009 che affidava al Governo italiano il compito di adottare uno o più decreti

legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

Petruccelli

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IN QUALI MATERIE SI APPLICA LA MEDIAZIONE ?

Dal Marzo 2011 è obbligatorio rivolgersi ad un mediatore, presso un organismo di

mediazione, nei casi di una controversia in materia di: diritti reali, divisione,

successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,

responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità,

contratti assicurativi,bancari e finanziari.

Dal 20 marzo 2012 la media-conciliazione è obbligatoria anche in caso di

responsabilità civile per danni derivanti da circolazione di veicoli e natanti, nonché

in caso di controversie condominiali.

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L’UCI si è organizzato istituendo l’indirizzo di posta elettronica

[email protected] a cui vanno indirizzate le richieste di mediazione di cui al D.

Lgs n. 28/2010.

Ai sensi dell’art. 125, comma 5-bis, del D. Lgs n. 209 /2005 (cosiddetto Codice delle

Assicurazioni private) l’UCI e le società eventualmente da esso incaricate nella

gestione dei sinistri per conto di assicuratori esteri hanno TRE mesi di tempo dalla

data della richiesta di risarcimento del danno per formulare un’offerta motivata o i

motivi per i quali NON si ritiene di formulare l’offerta.

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COME SI INIZIA UN PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ?

La mediazione si introduce con una semplice domanda all’Organismo di Mediazione e

Conciliazione prescelto.

Ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs n. 28/2010, gli enti pubblici o privati che diano garanzie

di serietà ed efficienza possono costituire organismi deputati, su istanza della parte

interessata, a gestire il procedimento di conciliazione nelle materie indicate dall’art. 2.

Detti organismi devono essere iscritti in un apposito registro disciplinato da apposti

decreti del Ministro della Giustizia (di concerto, relativamente alla materia del

consumo, con il Ministro dello sviluppo economico) cui è attribuita la vigilanza sul

registro.

Il D.M. n. 180/2010 disciplina la determinazione dei criteri e delle modalità di

iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei

formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli

organismi.

Petruccelli

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Per ottenere l’iscrizione nel suddetto registro gli organismi di mediazione devono

depositare, presso il Ministero della Giustizia, unitamente alla domanda di iscrizione, il

proprio regolamento di procedura ed il codice etico, comunicando ogni successiva

variazione.

Un ruolo di centrale importanza, affinché gli organismi di mediazione possano vedersi

riconosciuta dal Ministero della Giustizia l’iscrizione nel registro, è attribuito al

regolamento di procedura di conciliazione, posto che, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del

D.Lgs n. 28/2010, il Ministero della Giustizia valuta l’idoneità del regolamento.

Nel regolamento devono essere previste le procedure telematiche eventualmente

utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il

rispetto della riservatezza dei dati, nonché le indennità spettanti agli organismi costituiti

da enti privati.

Consultando il sito www.giustizia.it sotto la voce “registro organismi e registro formatori“

si trovano l’elenco di tutti gli organismi già accreditati presso il Ministero di Giustizia.

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All’atto del conferimento l’avvocato è tenuto ad informare l’assistito della possibilità di

avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal D. Lgs n. 28 / 2010 e delle

agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 ( art. 4, comma 3), pena l’annullabilità del

contratto tra avvocato ed assistito.

La domanda di mediazione è presentata mediante il deposito di un’istanza presso un

Organismo di Mediazione e Conciliazione che può essere scelto liberamente dalla

parte e senza un criterio di competenza territoriale del foro della mediazione.

In caso di più domande relative alla medesima controversia, la mediazione si svolge

davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, con

riferimento alla data di ricezione della comunicazione ( art. 4, comma 1).

L’istanza deve indicare: l’Organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa (art. 4,

comma 2).

LA DOMANDA DI MEDIAZIONE

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L’OGGETTO della domanda può avere contenuti meno definiti rispetto alla domanda

giudiziale e, nella sua interpretazione, il mediatore può fare ampio utilizzo di poteri

ufficiosi, compreso quello di sollecitare la parte ad indicare più precisamente le

circostanze sulle quali fonda le proprie pretese.

All’atto della presentazione della domanda di mediazione il responsabile

dell’Organismo DEVE designare un mediatore e fissare il primo incontro tra le parti

non oltre 15 giorni dal deposito della domanda ( art. 8, comma 1).

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche l’Organismo

nomina uno o più mediatori ausiliari.

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni

mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, anche a cura della parte istante.

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IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’Organismo di Mediazione o nel

luogo indicato dal regolamento di procedura dell’Organismo.

Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole e può avvalersi

anche di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali.

L’eventuale CTU espletata durante l’attività di mediazione NON può essere utilizzata

nell’eventuale procedimento giurisdizionale ( ciò in quanto il consulente non presta il

giuramento di cui all’art. 193 cpc).

La procedura conciliativa si articola in 2 STEPS: nella prima fase il mediatore – soggetto

professionista e terzo- aiuta le parti a trovare un accordo amichevole. Se il tentativo finisce,

per qualunque motivo, inizia la seconda fase in cui il mediatore formula una proposta di

conciliazione che può essere accettata o rifiutata.

La mediazione non può avere durata superiore a quattro mesi ( art. 6).

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Il mediatore è obbligato alla riservatezza, al segreto ed all’imparzialità.

Al mediatore compete un compenso per l’attività svolta il cui regime è regolato dall’art.

17.

Il D. Lgs n. 28/2010 assiste i costi della mediazione con talune agevolazioni fiscali.

Infatti alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati è riconosciuto un

credito di imposta proporzionato all’indennità stessa, fino a concorrenza di € 500.00,

determinato da quanto disposto dall’art. 20, commi 2 e 3.

In caso di insuccesso della mediazione il credito di imposta è ridotto alla metà.

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore

della controversia di € 51.646,00.

Petruccelli

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LA CONCILIAZIONE

Una premessa fondamentale, che è alla base di tutto il procedimento di mediazione, è

che il mediatore NON PUO’ ENTRARE NEL MERITO (GIURIDICAMENTE) DELLA

CONTROVERSIA.

L’esito sperato dell’attività di mediazione è la conciliazione intesa quale “ composizione

di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione “.

Il percorso della mediazione può concludersi in due modi:

1) Accordo raggiunto. Il mediatore forma processo verbale con il testo dell’accordo

sottoscritto dalle parti.

Il verbale, omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha

sede l’Organismo, previo accertamento della regolarità formale, diventa titolo

esecutivo.

Nelle controversie transfrontaiere di cui all’art. 2 della Direttiva del Parlamento

Europeo e del Consiglio 21 maggio 2008, 2008/52/CEE, il verbale è omologato dal

Presidente del Tribunale nel cui circondario l’accordo deve essere eseguito.

Petruccelli

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2) Accordo NON raggiunto. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione

comunicata per iscritto alle parti (può farlo anche in qualunque fase del procedimento

se le parti gliene fanno richiesta congiunta) informandole delle possibili conseguenze

di cui all’art. 13. Entro sette giorni le parti possono accettare o rifiutare la proposta. Il

mediatore forma processo verbale che sarà depositato presso la segreteria

dell’Organismo e di esso è rilasciato copia alle parti che lo richiedono.

Il rifiuto di una proposta giusta può costare caro: quando il provvedimento che

definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il Giudice

esclude la ripetizione delle spese alla parte che ha rifiutato la proposta e la condanna

al rimborso delle spese.

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di

mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ( art.

8, comma 5).

Petruccelli

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COSA SUCCEDE SE LA PARTE NON AVVIA LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE ?

ART. 5 DEL d. LGS N. 28/2010 – Condizione di procedibilità ed altri rapporti con il

processo.

Ai sensi del predetto articolo, l’esperimento del procedimento di mediazione è

condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Giudice, d’ufficio entro la prima udienza, o su eccezione di parte nel primo atto

difensivo depositato nei termini, rileva l’improcedibilità della domanda giudiziale e:

- Se la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la

presentazione della domanda e al contempo fissa la successiva udienza dopo la

scadenza del termine di cui all’art. 6 e cioè 4 mesi.

- Se la mediazione è iniziata ma non ancora conclusa fissa la successiva udienza

sempre dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 e cioè 4 mesi.

Petruccelli

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ALCUNE CRITICITA’ DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

L’istituto della mediazione non è stato accolto dalle categorie professionali con

particolare positività alla luce di alcune gravi ed evidenti lacune normative e di

applicazione, tanto che il 23 ottobre 2012 è fissata l’udienza pubblica presso la CORTE

Costituzionale che dovrà esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale

sollevata sull’obbligatorietà del tentativo di mediazione ex art. 5 del D. Lgs 28/2010 . Al

centro della causa vi è l’ordinanza del TAR Lazio del 12 aprile 2011 che ha rimesso la

questione alla Corte dopo il ricorso presentato dalle Camere Civili, dall’OUA e da altri

organismi forensi.

Da più parti si evidenzia, ad esempio, la gravità del mancato criterio di territorialità, la

mancata previsione della incompatibilità territoriale dei mediatori ( nel caso degli

avvocati- mediatori), la scarsa professionalità ed il reclutamento dei mediatori per i

quali è sufficiente frequentare un corso di sole 52 ore, il mancato controllo sul

territorio degli Organismi di Conciliazione e della loro reale organizzazione.

Petruccelli

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2 LA FASE GIUDIZIALE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

2.2 LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE DI PACE E DEL TRIBUNALE

Il Giudice di Pace è un Giudice Onorario ( comunemente detto “non togato”), esterno

all’Ordinamento Giudiziario, nominato dal Ministro della Giustizia a seguito di una

selezione per titoli, bandita a livello distrettuale, dal Presidente della Corte di Appello,

su conforme deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, tra i laureati in

Giurisprudenza che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione

forense o che abbiano esercitato funzioni giudiziarie, di età non inferiore agli anni

trenta e non superiore ai settanta. I Giudici Onorari sono citati nell’art. 106 della

Costituzione Italiana e sono stati istituiti con la L. n. 374 del 1991.

Petruccelli

IL GIUDICE DI PACE

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Ai sensi dell’art. 7 del codice di procedura civile, il Giudice di Pace è competente per le

cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000,00 euro, nonché per le

cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti,

purchè il valore della controversia non superi 20.000,00 euro

Il Giudice di Pace, in base all’art. 113 del codice di procedura civile decide secondo

equità ( ex aequo et bono) le cause il cui valore non supera i 1.100,00 euro; negli altri

casi decide secondo diritto.

Petruccelli

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Il Tribunale, inteso come Ufficio Giudiziario, è composto da Giudici Togati ovvero

soggetti che svolgono a tempo indeterminato la professione di Giudici alle dipendenze

dello Stato Italiano e che vengono selezionati periodicamente attraverso un concorso

pubblico bandito dal Ministero della Giustizia ed a cui possono accedere i cittadini

laureati in Giurisprudenza che abbiano conseguito anche un apposito Diploma presso

le Scuole di Specializzazione aventi durata biennale.

Il Tribunale, ai sensi dell’art 9 del codice di procedura civile, è competente per tutte le

cause che non sono di competenza di altro Giudice.

Petruccelli

IL TRIBUNALE

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2.3 CUMULABILITA’ DELL’AZIONE DIRETTA E QUELLA DI CUI ALL’ART.2054 CODICE CIVILE

L’ art. 126, secondo comma, lett. b), Codice delle Assicurazioni private ( così come già

l’art. 23 della Legge n. 990/1969), sancisce che l’ UFFICIO CENTRALE ITALIANO

“assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b) (quando il conducente sia in

possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale

estero ed accettato dall’UCI), comma 3, lettere b) e c) (quando l’UCI si sia reso garante

dei veicoli immatricolati da uno stato terzo e quando con atto dell’UE sia stato rimosso

l’obbligo negli stati membri di controllare l’assicurazione per i veicoli con targa di uno

stato terzo, nonché per i veicoli in possesso di carta verde), ed al comma 4 dell’art. 12

(quando l’UCI si sia reso garante in base ad accordi con i rispettivi Uffici Nazionali,

riconosciuti dall’UE), ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in

Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del

responsabile civile e della loro impresa di assicurazione”.

Petruccelli

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L’art. 2054 del codice civile, al primo comma, recita

“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno

prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di aver fatto

tutto il possibile per evitare il danno”

ed al terzo e quarto comma “il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o

l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente se

non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni

derivati dai vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo”.

Petruccelli

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Al danneggiato, cioè, è data la possibilità di esperire l’azione diretta ed allora dovrà

convenire in giudizio sia l’UCI sia il proprietario del veicolo estero, notificando l’atto di

citazione solo presso la sede dell’UCI scarl. Accade spesso, però, che il danneggiato

chieda la condanna solidale oltre che del Bureau Nazionale, anche del convenuto

straniero ed in questo caso vi è un cumulo di azioni ( Cass. Civ. n. 10546/2007) tra:

Petruccelli

- Azione diretta ex art. 144 D. Lgs n. 209/2005 (cosiddetto Codice delle Assicurazioni)

che si affianca ma non si sostituisce a quella ordinaria ex art. 2054 c.c.-

- Azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile e/o proprietario del veicolo

straniero ma in questa ipotesi la notifica dell’atto di citazione va effettuata non

presso la sede UCI ma, ai sensi dell’art. 142 c.p.c., al Pubblico Ministero che ne

cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona

alla quale è diretta .

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Tale indirizzo giurisprudenziale (Cass.Civ. n. 10546/ 2007) che è considerato

maggioritario (vedi Tribunale di Milano n. 8346/2010) assolve alla duplice funzione di

tutelare certamente il danneggiato che volendo esperire l’azione diretta non è

costretto a caricarsi, in prima persona, delle spese economiche per rintracciare e

notificare il danneggiante all’estero e, quest’ultimo, è garantito e tutelato dal fatto di

venire a conoscenza dell’instaurarsi di un giudizio in cui è litisconsorte e di non dover

subire soltanto gli effetti di una sentenza.

Petruccelli

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Ai fini dell’introduzione del giudizio nei confronti dell’UCI scarl è indispensabile partire

da un presupposto giuridicamente rilevante: l’UCI non può essere equiparato ad un

Istituto assicurativo in quanto esso è solo un rappresentante processuale della

Compagnia straniera.

Per non rischiare pronunce negative di rito, il danneggiato che debba citare in giudizio

l’UCI scarl è obbligato a rispettare il termine a comparire previsto per i residenti

all’estero o per quelli sul territorio della Repubblica Italiana ?

L’art. 126 del Codice delle Assicurazioni, riproducendo il testo dell’art. 6 L. 990/1969,

stabilisce che quando si cita l’UCI con azione diretta, il termine a comparire fissato

nell’atto di citazione deve essere aumentato del doppio (quindi 180 giorni innanzi al

Tribunale e 90 giorni innanzi al Giudice di Pace).

Petruccelli

2.4 LA FASE INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO

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L’art. 163 bis c.p.c., primo comma, stabilisce che tra il giorno della notificazione della

citazione e quello dell’udienza devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni

se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 150 giorni se si trova all’estero.

Il problema, non risolvibile in base alla lettera della norma, va risolto ricorrendo ai

principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e riferendoci all’art. 111 della

Costituzione, nella parte in cui prescrive che il processo deve avere una durata

ragionevole, è da ritenersi che il termine debba restare 180 giorni per i giudizi innanzi

al Tribunale 90 giorni per i giudizi innanzi al Giudice di Pace, rispetto all’indirizzo

maggiormente garantista per l’UCI scarl (Corte d’Appello di Milano, III Sez. Civile,

ordinanza 15.12.2009) secondo cui i termini sarebbero di 270 giorni per i giudizi

innanzi al Tribunale e di 135 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace.

Petruccelli