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In rilievo... A. Stato di emergenza umanitaria D.P.C.M. 12 febbraio 2011 B. Misure di protezione temporanea - art 20 Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 C. Esigenze umanitarie art. 5 c. 6 Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 art. 11 c.1 l. c – ter DPR 31 agosto 1999 n. 394 Emergenza umanitaria – fase 1 il caso Tunisia

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In rilievo. Emergenza umanitaria – fase 1 il caso Tunisia. A. Stato di emergenza umanitaria D.P.C.M. 12 febbraio 2011 B. Misure di protezione temporanea - art 20 Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 C. Esigenze umanitarie art. 5 c. 6 Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 - PowerPoint PPT Presentation

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A. Stato di emergenza umanitaria

D.P.C.M. 12 febbraio 2011

B. Misure di protezione temporanea -

art 20 Dlgs 25 luglio 1998 n. 286

C. Esigenze umanitarie

art. 5 c. 6 Dlgs 25 luglio 1998 n. 286

art. 11 c.1 l. c – ter DPR 31 agosto 1999 n. 394

Emergenza umanitaria – fase 1

il caso Tunisia

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A. Stato di Emergenza umanitaria

- Fonte (D.P.C.M. 12 febbraio 2011):

Viene dichiarato lo stato di emergenza umanitaria in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al 31 dicembre 2011

- Presupposti (L. 24 febbraio 1992, n. 225 Protezione civile)

Lo stato di emergenza viene dichiarato al verificarsi di eventi quali calamità naturali o altri eventi che per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

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B. Misure di protezione temporanea

Le misure di protezione temporanea si adottano anche in deroga alle disposizioni del Testo unico immigrazione, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Art. 20 D. Lgs. 286/98

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C. Rilascio pds umanitario

Rilevata la possibilità di adottare anche in deroga alle disposizioni del Testo Unico, misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie in occasione di eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'UE e considerato lo stato di emergenza umanitaria si procede al rilascio del pds per motivi umanitari ai cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel TN dal 1° gennaio 2011 al 5 aprile 2011.

DPCM 5 aprile 2011 Convertibilita’ del pds confermata da nota Ministero

interno – Dip. Lib. Civili e Imm. Dell’11 luglio 2001, prot.

N. 5157

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Emergenza umanitaria - II faseL'accoglienza dei migranti

dal Nord AfricaAdozione di ulteriori disposizioni atte a fronteggiare l’emergenza umanitaria nel TN in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2011 n. 3933).

° Competenza della Protezione Civile Nazionale, con delega del Capo Dipartimento per la realizzazione di tutti gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza, fra cui l’adozione di un

Piano per la distribuzione sul territorio nazionale, la prima accoglienza e la sistemazione dei cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa arrivati nel TN ai quali sia riconosciuto lo status di profughi o rispetto a cui siano state adottate misure di protezione temporanea ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286

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La Protezione internazionale (ovvero lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria ex art. 2 comma 1 lett. a) D.lgs. 251/07) come unica via data, pur in assenza di provvedimenti formali di attribuzione della competenza alle CT.

Emergenza umanitaria - II fase

Attribuzione dello status alle persone accolte

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° Le CT stanno quasi ovunque completando l’esame delle domande;

° Circa il 60% delle domande esaminate è stato rigettato;

° Si stanno ovunque predisponendo i ricorsi avverso le decisioni negative (v. nota Dip. Prot. Civ Naz. prot. n.4393 del 23/08/2011 )

Emergenza umanitaria - II fase: Attribuzione dello status alle persone accolte. Status quo

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Il Rifugiato

Il rifugiato è colui che avendo fondato timore di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche, si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di tale timore avvalersi della protezione di tale paese.

Art. 1 Convenzione di Ginevra 1951

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Timore fondato

Persecuzione

Motivi

Fuga

Richiesta di protezione

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La protezione sussidiaria

Il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese

Art. 14 Dlgs 251/07

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Status a confronto

Rifugiato

Fondato timore

Persecuzioni

Motivi

Fuga

Protezione sussidiaria

Rischio effettivo

Danno grave

Fuga

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Persecuzioni - 1

atti di violenza fisica o psichica

provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori o attuati in modo discriminatorio

azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie

rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria

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Persecuzioni - 2

azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nella clausola di esclusione ex art. 10

atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia

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Esame della domanda

E’ effettuato su base individuale. Si valutano:tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’originele dichiarazioni e la documentazione presentate dal richiedentela situazione individuale e le circostanze personali del richiedente

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Esame della domanda: e se mancano le prove..

Le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere se la Commissione ritiene che:a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domandab) è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativic) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili, non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso

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Danno grave

la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte

la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine

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Danno grave

la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

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Audizione del richiedente - 1

Competente a decidere sulla domanda è la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

10 Commissioni - Torino, Milano, Gorizia,

Roma, Caserta, bari, Foggia, Crotone, Siracusa, Trapani

(DM 6 marzo 2008 – DM 16 ottobre 2008)

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Audizione del richiedente - 2

Il richiedente ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente.

Deve fornire indicazioni sui suoi cambiamenti di domicilio

La comunicazione della convocazione viene effettuata tramite la questura

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Audizione del richiedente - 3

La Commissione può omettere di sentire il richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

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Audizione del richiedente - 4

Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero non lo rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi

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Audizione del richiedente - 5

Il colloquio si svolge in seduta non pubblica In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze ex art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenzaIl colloquio del minore avviene alla presenza del genitore che esercita la potestà o del tutore

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Decisione

Riconoscimento dello status di rifugiato

Riconoscimento della protezione sussidiaria

Rilascio del pds per protezione umanitaria

Rigetto della domanda

Rigetto della domanda per manifesta infondatezza

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Rimedi giurisdizionali

Ricorso dinanzi il Tribunale civile

Reclamo presso la Corte d’Appello

Ricorso per Cassazione

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Dove presentare ricorsoCT Gorizia – Tribunale di Trieste

CT Milano – Tribunale di Milano

CT di Roma – Tribunale di Roma

CT di Foggia – Tribunale di Bari

CT di Crotone – Tribunale di Catanzaro

CT di Siracusa – Tribunale di Catania

CT di Trapani – Tribunale di Palermo

CT di Torino – tribunale di Torino

CT di Caserta – Tribunale di Napoli

CT di Bari – Tribunale di Bari

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Il ricorso

“il ricorso è proposto a pena di inammissibilità nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento”

Nei casi di accoglienza e trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento”

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Effetti del ricorso

La proposizione del ricorso sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento impugnato

Art. 35, comma 5 D.lgs. 25/08

Il ricorso NON sospende automaticamente l’efficacia del provvedimento quando:

il richiedente si è allontanato dal CARA senza un giustificato motivo;

la Commissione ha rigettato la domanda per manifesta infondatezza.

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Effetto sospensivo e giudice

Il ricorrente può chiedere al Tribunale la sospensione dell’efficacia del provvedimento “quando ricorrono gravi e fondati motivi”

Il Giudice, nei 5 giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non impugnabile

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Le decisioni impugnabili sono:

1) il provvedimento di diniego;

2) il provvedimento con cui viene riconosciuta la sussistenza di esigenze di natura umanitaria;

3) il provvedimento di riconoscimento della protezione sussidiaria.

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Termini di impugnazione:

Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli artt. 20 e 21 D.lgs 25/2008 e succ. mod., il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei 15 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

Negli altri casi, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.

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Autorità competente territorialmente:

1)Per richiedenti accolti nei CARA o trattenuti nei CIE:

è competente il Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro.

2)negli altri casi:

è competente il Tribunale del distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione che ha pronunciato il provvedimento.

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Istanza di sospensione:

1) Per richiedenti accolti nei CARA o trattenuti nei CIE:

è necessario chiedere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato per gravi e fondati motivi ex artt. 7 e 8 del D.lgs 25/2008 e succ. mod. mediante apposita istanza formulata all'interno del ricorso.

(Salvo l'ipotesi di cui all'art. 20 co. 2 lett. a dello stesso D.lgs)

2) negli altri casi:

la sospensione viene concessa automaticamente all'atto della presentazione del ricorso.

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PdS (art. 11 D.lgs n. 140/05)

Il Giudice decide sull'istanza di sospensione entro 5 giorni dal deposito del ricorso con ordinanza non impugnabile.

Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per

richiesta di asilo.

Allo straniero che si trova nelle predette condizioni, si applica, inoltre, l'art. 11 del D.lgs n. 140/2005, pertanto, egli ha diritto ad un permesso di soggiorno della durata di sei mesi che consente di esercitare attività lavorativa fino alla

conclusione della procedura di riconoscimento.

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Accoglienza:

è espressamente previsto che i ricorrenti ospitati nei CARA rimangono nelle medesime strutture con le

modalità previste nel D.lgs n. 140/2005 e i ricorrenti trattenuti nei CIE che hanno ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, hanno diritto anch'essi all'accoglienza nei CARA e con le medesime modalità del citato decreto legislativo.

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Gratuito patrocinio:

Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal DPR n. 115/2002. In ogni caso per i redditi prodotti all'estero si applica l'art. 94 dello stesso decreto.

Viene, cioè, data la possibilità allo stesso di sostituire con una autocertificazione l'attestazione

di non sussistenza di mezzi economici.

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Tecniche di difesa - 1Verbale delle dichiarazioni rese nell'audizione

personale:

L'attenta lettura del provvedimento della Commissione e del verbale dell'audizione deve rappresentare il

primo passo verso la comprensione del caso di specie e di ciò che sarebbe opportuno produrre in

sede di giudizio al fine di poter ottenere una sentenza di accoglimento.

Il verbale, infatti, oltre ad orientare e, dunque, ad agevolare il colloquio con il richiedente, serve a

meglio inquadrare le vicende dello stesso nell'ambito della possibilità di ottenere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria.

ferme restando le dichiarazioni esposte dal richiedente

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Tecniche di difesa - 2

Indagine approfondita del contesto geopolitico, usi e consuetudini del paese:

in particolare essa consente di valutare la verosimiglianza delle vicende narrate dal

richiedente alla luce del contesto socio culturale del paese di origine o della zona da cui proviene

(utili possono essere rapporti annuali di associazioni internazionali tipo Amnesty International, UNHCR, siti internet, articoli di giornale, pubblicazioni, ricerche e

studi universitari ecc....)

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Tecniche di difesa - 3

Regime delle prove attenuato:

l'Autorità competente decide non sulla base di prove certe bensì sulla scorta di un "principio di prova" della persecuzione subita basato su

fonti di carattere indiziario e, comunque, collegate a fatti notori da ritenersi sufficienti

per il riconoscimento sia dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria.

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Tecniche di difesa - 4

Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 17/02/2009:

secondo la quale per riconoscere la protezione sussidiaria (ai sensi dell'art. 14 lett. C D.lgs 251/07) è sufficiente valutare che il conflitto interno e generalizzato del paese di origine del richiedente raggiunga

livelli di violenza tali da ritenere che il ritorno in patria, per la sola presenza sul territorio, possa comportare un rischio

effettivo di subire minaccia.

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Tecniche di difesa - 5

Protezione umanitaria (orientamento Commissioni):

viene riconosciuta quando ricorrano seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 co. 6 del T.U.

sull'immigrazione).

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Tecniche di difesa - 6

Protezione umanitaria -orientamento giurisprudenziale - nord Africa:

Diverso appare l'orientamento della giurisprudenza che con sentenza n 19393 del 9 settembre 2009(Cass. SS.UU.)

esprime una prima concreta elaborazione giurisprudenziale volta ad inquadrare la fattispecie di protezione umanitaria.

Essa pone a base della valutazione dei "seri motivi" di carattere umanitario gli artt. 2 e 10, co. 3, Cost. per

iscrivere le richieste di asilo nei diritti fondamentali di rango costituzionale, poi aggiungendo la Convenzione di

Ginevra e l'art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.