Illeciti ambientali, responsabilità e corresponsabilità ambientale: un inquadramento generale

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D.Lgs. 3 aprile 2006 n.

152

Art. 5 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: […]

i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a

seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o

rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria,

nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute

umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento

dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori

ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi.

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Art. 300 Danno ambientale

1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di unarisorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confrontoalle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce ledirettive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recanteregolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitatnaturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protettedi cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo statoecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, qualidefiniti nella direttiva 2000/60/CE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4,paragrafo 7, di tale direttiva;c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anchese svolte in acque internazionali;d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi,anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo disostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.

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Art. 257 Bonifica dei siti

1. ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato,)) chiunque cagiona l'inquinamento delsuolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con ilsuperamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da seimesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se nonprovvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competentenell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancataeffettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con lapena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda dacinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato dasostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nellasentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficiodella sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degliinterventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituiscecondizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali (per i reati ambientali,previgente) contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta diinquinamento di cui al comma 1.

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Art. 452- terdecies C.P.

Omessa bonifica

Salvo che il fatto costituisca più grave reato,

chiunque, essendovi obbligato per legge, per

ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica,

non provvede alla bonifica, al ripristino o al

recupero dello stato dei luoghi è punito con la

pena della reclusione da uno a quattro anni e con

la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

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Art. 452-bis C.P.

Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa daeuro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona unacompromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative delsuolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora odella fauna.

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta osottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali ovegetali protette, la pena è aumentata.

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Art. 452- quater C.P.

Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagionaun disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindicianni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risultiparticolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto perl'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per ilnumero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta avincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico oarcheologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la penaè aumentata.

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Art. 434 C.P.Crollo di costruzioni o altri disastri

dolosi

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli

precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il

crollo di una costruzione o di una parte di essa

ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva

pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione

da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il

crollo o il disastro avviene.

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Art. 452- quinquies C.P.Delitti colposi contro

l’ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e

452-quater è commesso per colpa, le pene

previste dai medesimi articoli sono diminuite da

un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma

precedente deriva il pericolo di inquinamento

ambientale o di disastro ambientale le pene sono

ulteriormente diminuite di un terzo.

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Art. 29-sexiesAutorizzazione integrata

ambientale [9-quinquies. Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte IV del presente Decreto,l'autorità competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto dellapossibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori etrasmetta per validazione all'autorità competente la relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), primadella messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata perl'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acquesotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;

c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamentosignificativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo statoconstatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a taleinquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento dellacessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta unrischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dalgestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gliinterventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che ilsito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;

e) se non é tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazionedefinitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanzepericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimonon comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suoloo delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito diubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.

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Art. 29-quattuordecies

Sanzioni1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possessodell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la penadell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzatocomporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/Adell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonchénel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena è quella dell'arresto da sei mesia due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, allasentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue laconfisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fattisalvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro neiconfronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni oquelle imposte dall' autorità competente.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro neiconfronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizionio quelle imposte dall' autorità competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite diemissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-decies, c. 4 e 7, ameno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissatinell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree disalvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle areeprotette di cui alla vigente normativa.

4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a 2 anni qualora l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiutipericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle Tab. 5 e 3/A dell'All. 5 alla Parte III; c) a casi incui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualitàdell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. […]

10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato edocumentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazioneintegrativa prevista all'art. 29-quater, c. 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorità competente perperfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame.

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Art. 137 Sanzioni penali

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-

quattuordecies, comma 1, chiunque apra o

comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue

industriali, senza autorizzazione, oppure continui

ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che

l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è

punito con l'arresto da due mesi a due anni o con

l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

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Art. 192 Divieto di

Abbandono

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido,nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli artt. 255 e 256, chiunque viola idivieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero oallo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con ilproprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali taleviolazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, incontraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindacodispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cuiprovvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed alrecupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori orappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti insolido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della personastessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia diresponsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delleassociazioni.

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Art. 255 Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delledisposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona odeposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiutipericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’art. 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniariada euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cuiall’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. (Comma aggiunto dall’art.40, comma 1, Legge n. 221/2015, cd. Collegato Ambientale)

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casacostruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o nonadempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad unanno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice diprocedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinatoalla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovveroall'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

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Art. 256 Attività di gestione

di rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettuauna attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiutiin mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208,209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 eurose si tratta di rifiuti non pericolosi;b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 eurose si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti cheabbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acquesuperficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza ogestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni econ l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni edell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allosmaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensidell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale èrealizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gliobblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delleprescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza deirequisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

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5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all’art. 187, effettua attività non consentite dimiscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiutisanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1,lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la penadell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativapecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri oquantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi dipartecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributipregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni dicui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9 Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuataentro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi dipartecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

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Art. 279 Sanzioni

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6,comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensidell'articolo 29-quattuordecies,, chi inizia a installare oesercisce uno stabilimento in assenza della prescrittaautorizzazione ovvero continua l'esercizio conl'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata èpunito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni odell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessapena è punito chi sottopone uno stabilimento ad unamodifica sostanziale senza l'autorizzazione previstadall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimentoad una modifica non sostanziale senza effettuare lacomunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, èassoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniariapari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autoritàcompetente.

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Art. 183 Definizioni

Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni

speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di

disfarsi;

b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del

presente decreto; […]

f)) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti ((e il soggetto al quale sia giuridicamente

riferibile detta produzione)) (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di

miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo

produttore) ;

g): "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,

fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; […]

m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che

riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2)

gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in

materiali e prodotti;

n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali

operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate

in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di

prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali

derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri

materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo

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aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiutidi cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività direcupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato Calla medesima parte quarta;

bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti ((e il deposito preliminare alla raccolta aifini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati)), prima della raccolta,nel luogo in cui gli stessi sono prodotti ((, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivitàche ha determinato la produzione dei rifiuti)) o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivicompresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuticontenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successivemodificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggioe l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddettoregolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimentosecondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenzaalmeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti indeposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiutipericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, ildeposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo"deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative normetecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito dellesostanze pericolose in essi contenute; 4) devono essere rispettate le norme che disciplinanol'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuatecon decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

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Art. 188 Responsabilità

della gestione dei rifiuti

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li

consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di

trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli

articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore

iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento, restando inteso che

qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei

soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non

provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle

attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione

senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti

o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5,

ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del

presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si

applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5. (Comma introdotto dall’art. 30, comma 1, Legge n.

221/2015, cd. Collegato Ambientale)

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.

1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli

obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2,

lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita

dal predetto sistema.

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3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dalregolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema dicontrollo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett.a), che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti nonpericolosi è esclusa:

a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previaconvenzione;

b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o dismaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cuiall'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla datadi conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termineabbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del

formulario.(lettera così modificata dall’art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)

4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titoloprofessionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati allagestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispettodelle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 4.

5. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, daidetentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.

Page 22: Illeciti ambientali, responsabilità e corresponsabilità ambientale: un inquadramento generale

Art. 178-bis Responsabilità

estesa del produttore1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’intero ciclo di vita,comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione dellemerci sul mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate, con uno o più decreti delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamentare, sentita la Conferenzaunificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità e i criteri di introduzionedella responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica cheprofessionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell’organizzazione del sistema digestione dei rifiuti, e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo. Ai medesimifini possono essere adottati con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del maredi concerto con il Ministero dello sviluppo economico, le modalità e i criteri:

a) di gestione dei rifiuti e della relativa responsabilità finanziaria dei produttori del prodotto. I decreti della presentelettera sono adottati di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile;

c) della progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali;

d) di progettazione dei prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzodei prodotti, assicurando che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano inconformità ai criteri di cui agli articoli 177 e 179;

e) volti a favorire e incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all’usomultiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad un recupero adeguato e sicuroe a uno smaltimento compatibile con l’ambiente.

2. La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta salva la responsabilità della gestione deirifiuti di cui all’articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di rifiuti e prodottispecifici.

3. I decreti di cui al comma 1 possono prevedere altresì che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenutiparzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti. Nel caso il produttore del prodottopartecipi parzialmente, il distributore del prodotto concorre per la differenza fino all’intera copertura di tali costi.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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D.Lgs. n. 231/2001

Responsabilità amministrativa da reato

Art. 25-undecies Reati ambientali

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; (**)

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; (**)

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (**)

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; (**)

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da

duecentocinquanta a seicento quote; (**)

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; (**)

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; (**)

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi

previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). (**)

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni

pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento

a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6,

7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo

periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Page 24: Illeciti ambientali, responsabilità e corresponsabilità ambientale: un inquadramento generale

… segue

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992,

rispettivamente:1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena

non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è

prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena

non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena

superiore nel massimo a tre anni di reclusione.4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente leseguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a

duecentocinquanta quote;c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività aisensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

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TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA

SUL LAVORO - D.Lgs. n. 81/2008

Art. 16 Delega di funzioni

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, èammessa con i seguenti limiti e condizioni:a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dallaspecifica natura delle funzioni delegate;c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllorichiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimentodelle funzioni delegate;e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro inordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligodi cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione delmodello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegarespecifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizionidi cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligodi vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzionitrasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma nonpuò, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

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LA PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO

D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28

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Art. 131 – bis C.P.Esclusione della punibilità per particolare tenuità del

fatto

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la

pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità

della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo

comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore

ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie

o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età

della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze

non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale,

professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se

ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di

reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle

circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da

quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione

del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo

69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità

del danno o del pericolo come circostanza attenuante.