Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network

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DirICTo Relatori: Avv. Edoardo E. Artese Dott. Fabio P. Prolo FERRARI ARTESE STUDIO LEGALE http://www.fa-lex.com http://www.diricto.it Illeciti 2.0: reati ed illeciti civili sui social network

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DirICTo

Relatori:

Avv. Edoardo E. Artese

Dott. Fabio P. Prolo

FERRARI ARTESE

STUDIO LEGALE

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Illeciti 2.0: reati ed illeciti

civili sui social network

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Il concetto di Web 2.0

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La definizione di Web 2.0 è stata coniata da Tom

O’Reilly nel 2004 e si riferisce all’evoluzione in

senso social e di condivisione vissuta dalle

tecnologie Internet a partire dal nuovo millennio.

La dicitura 2.0 deriva dalla nomenclatura che

viene solitamente usata per distinguere le

versioni di un software.

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Da un punto di vista tecnico, non ci sono

particolari differenze tra Web 2.0 e Web

1.0.

La vera differenza è individuabile

nell’approccio che viene concesso all’utente

c.d. semplice.

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L’utente passivo 1.0 diventa utente attivo,

ovvero da fruitore di contenuti diventa

creatore di contenuti.

Si passa da siti ipertestuali statici, di mera

consultazione, a siti dinamici, modificati dalle

produzioni degli stessi utenti.

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L’essenza del concetto di Web 2.0 viene riassunta

dal c.d. paradigma delle tre P:

- Pubblicazione - l’utente diventa editore del

proprio spazio;

- Partecipazione - possibilità di aggregazione

senza limiti spazio temporali;

- Personalizzazione - possibilità di modificare

secondo esigenza le funzioni di un servizio;

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Per un maggior approfondimento

sull’argomento:

A. Fini – M. Cicognini «Web 2.0 e net

working», Erickson, 2009

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Il concetto di Social

Network

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In ambiente informatico, il termine social

network si riferisce a qualsiasi

piattaforma Web che permetta al suo

interno la creazione un identità sociale

individuale e la gestione di una propria

rete sociale.

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Social Media

I social network sono più propriamente

chiamati social media, visto che

nascono dall’unione del concetto

sociologico di social network a quello

informatico di new media.

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Come hanno rilevato le ricercatrici americane Danah Boyd e

Nicole Ellison nel 2007, i social network (o social media) sono

caratterizzati da tre elementi:

• la presenza di uno spazio virtuale (forum) in cui l’utente può

costruire ed esibire un proprio profilo. Il profilo deve essere

accessibile, almeno in forma parziale, a tutti gli utenti dello

spazio;

• la possibilità di creare una lista di altri utenti (rete) con cui è

possibile entrare in contatto e comunicare;

• la possibilità di analizzare le caratteristiche della propria

rete, in particolare le connessioni degli altri utenti.

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I social network più diffusi

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Il concetto di illecito

nel nostro ordinamento

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Il termine illecito, in diritto, indica un comportamento

umano contrario all'ordinamento giuridico, che si

sostanzia nella violazione di un dovere o di un obbligo

imposto da una norma giuridica.

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Nell’Ordinamento Italiano esistono tre

tipologie di illeciti:

- Civili

- Penali

- Amministrativi

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ILLECITI CIVILI

Consistono nella violazione di una norma posta a

tutela di un interesse privato alla quale consegue una

sanzione risarcitoria.

Si dividono in CONTRATTUALI o EXTRA

CONTRATTUALI a seconda della fonte da cui derivi la

responsabilità (art. 1218 c.c. o art. 2043 c.c.).

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ILLECITI PENALI

Detti anche REATI, sono costituiti dalle condotte che

violano le norme poste a tutela dell'interesse pubblico.

Si dividono in DELITTI e CONTRAVVENZIONI.

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ILLECITI AMMINISTRATIVI

Sono modellati sulla struttura del reato, ma

sono sanzionati dalla pubblica amministrazione

e non dall’Autorità giudiziaria.

Prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie,

che possono poi essere accompagnate anche

da misure accessorie di diversa natura.

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Illeciti e social network

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Nell’analizzare i rapporti intercorrenti tra illecito

e social network, è necessario fare la seguente

distinzione preliminare:

- illeciti commessi dai social network;

- illeciti commessi tramite o all'interno dei social

network.

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illeciti commessi dai social network

In questa categoria facciamo rientrare quegli

illeciti che vengono commessi dalle società

che possiedono e gestiscono la piattaforma.

Possono essere:

- illeciti societari autonomi;

- illeciti connessi al servizio di social

networking offerto.

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Negli illeciti connessi al servizio di social networking

possiamo individuare tre figure di responsabilità:

- il social network come autore dell’illecito

(trattamento illecito di dati, illeciti contrattuali sui

servizi offerti, ecc.)

- il social network come concorrente nell’illecito

(mediante azione o mediante

omissione/negligenza)

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La responsabilità degli ISP

Sono definite Internet Service Provider tutte le aziende

che forniscono servizi in rete.

Il D. Lgs. 70/2003 divide gli ISP in:

- Mere conduit

- Cashing

- Hosting

I social network offrono un servizio di hosting ai

contenuti generati dagli utenti (UGC, user generated

content).

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Il social network è responsabile per i contenuti

pubblicati sulla sua piattaforma?

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Data inizio lavori: 2003 – Data fine lavori: ????

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Tendenzialmente, in capo agli ISP, si può

affermare che sussista:

- l’assenza di un obbligo di controllo preventivo

sui contenuti caricati dagli utenti;

- la loro responsabilità nei casi di mancato

intervento dopo la segnalazione di un illecito

(civile o penale).

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ECJ – C-131/12 del 13 maggio 2014

I providers di servizi di ricerca sul Web sono titolari dei

dati personali indicizzati anche se pubblicati su siti di

terzi.

Questa affermazione implica che l’interessato possa

rivolgersi ai motori di ricerca per impedire l’indicizzazione

delle informazioni riguardanti la sua persona pubblicate

su pagine web di terzi, facendo valere la propria volontà

che tali informazioni non siano conosciute dagli utenti di

Internet, ove egli reputi che la loro divulgazione possa

arrecargli pregiudizio o desideri che tali informazioni

siano dimenticate, anche quando si tratti di informazioni

pubblicate da terzi lecitamente (artt. 12 e 14 CE 95/46)

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Illeciti commessi tramite o all'interno dei social

network

Possono scaturire da:

- Utilizzo illecito del social network che travisa le

funzioni della piattaforma;

- Utilizzo illecito del social network che non travisa le

funzioni della piattaforma;

- Utilizzo lecito del social network considerato illecito

dall'ordinamento.

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Le singole fattispecie

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La responsabilità contrattuale all’interno dei social

network

Individuare fattispecie di illeciti contrattuali all’interno

di un social network non è semplice. Le piattaforme

sociali, infatti, rivolgono le loro funzioni principali alla

comunicazione e/o pubblicazione tralasciando l’e-

commerce.

All’interno dei social network, gli unici soggetti a

sottoscrivere contratti (di utilizzo) con gli utenti sono

le società sviluppatrici di App.

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Le condotte saranno tutelate sul modello classico

previsto dal codice civile.

In aggiunta, si verrà tutelati anche dalla disposizione

previste dalla Direttiva 2000/31/CE che disciplina il

commercio elettronico in territorio comunitario.

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Le fattispecie civili extracontrattuali

• La Concorrenza Sleale ex art. 2598 c.c.:

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni

distintivi [2563-2574] e dei diritti di brevetto [2584-2594],

compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o

segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i

segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente

i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro

mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con

l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti

sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a

determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o

dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o

indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi

della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui

azienda.

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Le piattaforme sociali offrono vari strumenti per

promuovere un’attività in modo indipendente e a costo

zero.

Prendendo ad esempio Facebook, non è raro che le

società sfruttino per fini promozionali le c.d. Pagine

Pubbliche o i c.d. Gruppi.

La mole di utenti che tocca un social network da forte

rilevanza concorrenziale a questi nuovi sistemi di

comunicazione.

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Questo aspetto non è sfuggito alla giurisprudenza che ha

operato un raccordo tra normativa vigente in materia di

concorrenza sleale e new media.

Il Tribunale di Torino ha infatti precisato come «i gruppi di

Facebook, ove usati nell’ambito di un’attività economica,

svolgono la funzione di segni distintivi atipici», garantendo così

le tutele previste dal Codice Civile (cfr. T. di Torino del 7 luglio

2011).

Questa sentenza stabilisce un principio che potrà poi essere

esteso ad altri strumenti e social network.

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• Violazione del diritto d’autore

Il diritto d’autore è tutelato dalla legge n. 633 del 22

aprile 1941 - "Protezione del diritto d'autore e di altri

diritti connessi al suo esercizio" - nonché dal Titolo IX

del Libro Quinto del Codice civile italiano.

Le violazioni del diritto d’autore possono comportare

conseguenze sia in sede CIVILE che PENALE.

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Da un punto di vista civilistico la violazione

del diritto d’autore comporta una

responsabilità di natura risarcitoria.

L’aspetto che viene tutelato è il c.d. diritto

allo sfruttamento economico dell’opera.

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Nello specifico, i principali strumenti messi a

disposizione dal legislatore in sede civile sono:

1. Azioni di accertamento cautelare e con funzione

inibitoria.

2. Azioni per la distruzione o rimozione della violazione

3. Azione per il risarcimento del danno.

4. Azioni strumentali all'esercizio delle difese civili ex art.

161 LDA

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In materia penale la violazione del diritto d’autore è

considerata un DELITTO con pene detentive che,

nei casi più gravi, arrivano ai 3 anni di reclusione.

A disciplinare tali aspetti è la stessa Legge sul

Diritto d’Autore che dall’art. 171 ss. riporta le singole

fattispecie nonché le relative pene detentive e

pecuniarie.

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Per quanto riguarda l’aspetto social network invece:

«Il gestore di un social network non è tenuto a predisporre un

sistema di filtraggio delle informazioni per prevenire la

violazione dei diritti d’autore.» (cfr. CGE Sez. III 360 del 16

febbraio 2012)

L’utente sarà comunque responsabile delle proprie condotte e

– oltre alle conseguenze giuridiche – potrebbe essere escluso

dall’utilizzo del social network in caso di violazione dei diritti

d’autore altrui.

In sede penale si è addirittura stabilito che sia «da ritenersi

penalmente responsabile chiunque diffonda anche solo

parzialmente opere protette attraverso la pubblicazione delle

stesse su social network senza citarne espressamente il co-

autore» e che sia sufficiente il dolo generico per la

configurazione dell’illecito (cfr. T. di Genova sez. I 3443 del 13

luglio 2012).

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• Il diritto all'oblio

E’ una particolare forma di garanzia, sviluppatasi con

l’evoluzione del Web in senso 2.0.

Può essere tradotta nel

«diritto a non restare indeterminatamente esposti ai

danni ulteriori che la reiterata pubblicazione di una

notizia può arrecare all'onore e alla reputazione, salvo

che, per eventi sopravvenuti, il fatto precedente ritorni

di attualità e rinasca un nuovo interesse pubblico

all’informazione».- Luca Fazzo, la Repubblica

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In particolare, il diritto all’oblio è ricompreso nei

c.d. diritti inviolabili, ossia in quei diritti che pur

non avendo esplicito riconoscimento

costituzionale, sono comunque garantiti da

disposizioni a carattere generale.

In Italia, la sua tutela è garantita dall’art. 2 della

Costituzione, secondo cui “La Repubblica

riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni

sociali ove si svolge la sua personalità”.

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Il diritto all’oblio è riconosciuto anche dalla Suprema Corte,

che – da ultimo – nel 2013 ha affermato che «per reiterare

legittimamente notizie attinenti a fatti remoti nel tempo, è

necessario il rilevante collegamento con la realtà attuale e la

concreta utilità della notizia, da esprimersi sempre nei vincoli

della c.d. continenza espositiva» (cfr. Cass. Civ. Sez. III

1611/13).

L’organo di tutela principale è il Garante della Protezione dei

Dati Personali, che è un’autorità amministrativa indipendente.

Il Garante non è competente per le richieste di risarcimento

danni, che sono invece affidate ai Tribunali Ordinari.

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All’interno dei social network, le violazioni del diritto all’oblio

potranno essere compiute:

- da singoli utenti, tramite la pubblicazione di una notizia

all’interno dello spazio personale che la piattaforma mette a

disposizione degli iscritti (ad es. bacheca). In tal caso la

rimozione si chiederà allo stesso social network mediante

segnalazione.

- dalle pagine pubbliche o profili social dei quotidiani -

sempre presenti sui social network - che si occupano della

continua pubblicazione delle notizie. In tal caso la rimozione si

chiederà, in primis, direttamente alle teste giornalistiche.

Sarà comunque necessario chiedere ai principali motori di

ricerca la deindicizzazione dei collegamenti agli articoli

illecitamente pubblicati tramite i social network (e non).

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Fattispecie amministrative

• L'incitazione all'odio in occasioni di manifestazioni

sportive ex art. 6 co. I L. 401/1989

Unica pronuncia rilevabile nel panorama giuridico del

nostro ordinamento, relativa alla violazione di fattispecie

amministrative connessa all’utilizzo di un social network,

riguarda i c.d. illeciti da tifoseria.

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L’art. 6 co. I L. 401/1989, prevede che :

«L'autorità di pubblica sicurezza (possa) sempre ordinare il

divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni

agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o

che siano state condannate o che risultino denunciate per aver

preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa

di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze

abbiano incitato o inneggiato alla violenza con grida o con

scritte.»

Il provvedimento di divieto è il c.d. D.A.SPO., viene emesso

dal questore e la sua durata può andare da uno a cinque anni.

Può essere accompagnato dall'obbligo di presentazione ad un

ufficio di polizia in concomitanza temporale della

manifestazione vietata.

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«E’ illegittima la misura del divieto di accesso a

manifestazioni sportive – c.d. DA.SPO – nei confronti del

tifoso che ha utilizzato, tramite, un social network,

espressioni che ancorché sommamente sgradevoli, non

si può sostenere costituiscano un’induzione e/o un

incitamento diretto e specifico alla violenza, né che

risultino direttamente espresse in occasione, o

comunque nell’ambito di competizioni sportive, a pena,

in caso contrario, del rischio di una dilatazione eccessiva

dell’ambito applicativo delle ipotesi contemplate dall’art.

6, co. 1, della l. 401/1989 che invece risultano tassative

ed insuscettibili di interpretazioni analogiche od

estensive.» (cfr. T.A.R. di Firenze sez II n. 98/12)

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Fattispecie penaliI cybercrime tipici

• Spamming

La tutela è accordata dal c.d. Codice della Privacy (d. lgs. 196/2003):

- art. 130 c.d.p. «Comunicazioni indesiderate» che comporta l’intervento del

Garante

- art. 161 c.d.p. «Omessa o inidonea informativa all'interessato» che comporta

una sanzione amministrativa da Euro 6.000,00 a Euro 36.000,00

- art. 167 c.d.p. «Trattamento illecito di dati» che comporta una pena detentiva

che può arrivare fino a tre anni di reclusione.

• Trasmissione di virus informatici

- art. 615-quinques c.p. che prevede pene detentive fino a due anni oltre pene

pecuniarie.

• Accesso abusivo a sistema informatico

- art. 615-ter c.p. che prevede pene detentive fino a tre anni salvo rivesta una

posizione di garanzia.

• Phishing (ovvero la truffa)

- art. 615-ter c.p. che prevede pene detentive fino a tre anni oltre pene

pecuniarie.

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Pornografia minorile

Art. 600-ter. c.p.

1) Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornograficheo produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a parteciparead esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con lamulta da € 25.822 a € 258.228.(2)Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primocomma.2) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasimezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza ilmateriale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie oinformazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori deglianni diciotto, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro2.582 a euro 51.645.3) Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre ocede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma,è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549 a € 5.164.(2)Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura noneccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.(2)

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L’ordinamento considera materiale pedopornografico

«ogni contenuto idoneo ad eccitare le pulsioni erotiche

del fruitore».

Il materiale pedopornografico «autoprodotto» e la sua

pubblicazione sul social network. Il consenso dell’avente

diritto e la tutela dei soggetti deboli.

La detenzione di materiale pedopornografico nei cookies

o in file temporanei e la necessaria consapevolezza.

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Stalking, minacce e molestie

Art. 612-bis c.p. «Atti persecutori»

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è

punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

chiunque, con condotte reiterate, minaccia o

molesta taluno in modo da cagionare un perdurante

e grave stato di ansia o di paura ovvero da

ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria

o di un prossimo congiunto o di persona al

medesimo legata da relazione affettiva ovvero da

costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini

di vita. […]»

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Alla figura dello stalking vengono ricondotte diverse altre

ipotesi criminose quali la minaccia (art. 612 c.p.) e la molestia

660 c.p.). Lo stalking è, infatti, un’estensione di queste ultime.

L’elemento distintivo tra gli atti persecutori e le altre figure è la

reiterazione dei comportamenti offensivi.

Lo stalking è un reato abituale, a forma libera, di danno e di

evento.

Per la sua configurazione è infatti richiesto che le condotte

cagionino, alternativamente:

- Un perdurante e grave stato di ansia

- Un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo

congiunto

- Una sensibile modificazione delle abitudini di vita

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Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network

Relatori: Edoardo Artese – Fabio Prolo

Il cyber stalking

«Integrano la condotta tipica di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis

c.p., le molestie perpetrate attraverso il reiterato invio alla persona

offesa di sms, mail oppure messaggi di posta elettronica sui social

network»

«gli atti di molestia […] possono concretarsi anche nella

trasmissione da parte dell’indagato, tramite Facebook, di un filmato

che ritraeva un rapporto sessuale tra lui e la donna»

- Cass Pen. Sez. VI n. 32404/2010

«Integrano l'elemento materiale del delitto di atti persecutori le condotte

riconducibili alle categorie del c.d. stalking vigilante (controllo sulla vita

quotidiana della vittima), del c.d. stalking comunicativo (consistente in

contatti per via epistolare o telefonica, Sms, scritte su muri ed altri

messaggi in luoghi frequentati dalla persona offesa) e del c.d. cyber

stalking, costituito dall'uso di tutte quelle tecniche di intrusione molesta

nella vita della vittima rese possibili dalle moderne tecnologie informatiche

e, segnatamente, dai social network»

- Trib. Termini Imerese Ordinanza del 9 febbraio 2011

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Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network

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Ingiuria e diffamazione

Art. 594 c.p. «Ingiuria»

«Chiunque offende l'onore o il decoro di una

persona presente è punito con la reclusione fino a

sei mesi o con la multa fino a euro 516.»

Art. 595 c.p. «Diffamazione»

«Chiunque […] comunicando con più persone,

offende l'altrui reputazione, è punito con la

reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro

1.032»

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L’offesa sul social network configura un reato di

ingiuria o di diffamazione?

A fare da spartiacque è la presenza della persona

offesa al momento dell’azione lesiva.

In dottrina, si è rilevato che, da un lato, il

destinatario delle affermazioni lesive potrebbe in

astratto sempre percepire direttamente l’offesa;

dall’altro lato, invece, che la presenza virtuale di un

soggetto è in realtà molto offuscata rispetto a quella

fisica, perdendo di importanza nell’indistinta massa

di utenti di una piattaforma sociale.

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La giurisprudenza ha superato ogni controversia

teorica applicando modelli reali al mondo virtuale.

Se l’affermazione lesiva sarà comunicata in privato

(ad es. in chat) sarà integrata la fattispecie

dell’ingiuria; se sarà, invece, comunicata

pubblicamente, sarà integrata la diffamazione (ad es.

wall).

La diffamazione, tuttavia, sarà sempre da ritenersi

aggravata ai sensi del comma 3 dell’art. 595 c.p.

integrando il social network i requisiti per essere

considerato «mezzo di pubblicità».

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Sostituzione di persona

Art. 494 c.p.

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un

vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in

errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui

persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o

un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge

attribuisce effetti giuridici , è punito, se il fatto non

costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la

reclusione fino ad un anno»

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La sostituzione di persona è un reato plurioffensivo:

lesione della pubblica fede e vantaggio all’agente o

un danno ingiusto alla persona offesa.

L’elemento soggettivo è il dolo specifico: la

sostituzione deve essere illegittimamente voluta e

ricercata, deve concretizzarsi in atti fraudolenti.

L’elemento oggettivo è l’induzione in errore che

deve fondarsi su un atto commissivo.

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In giurisprudenza:

«integra il reato di sostituzione di persona, la condotta di

colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica,

attribuendosi falsamente le generalità di un diverso

soggetto, inducendo in errore gli utenti della rete internet,

nei confronti dei quali le false generalità siano declinate

e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui

generalità siano state abusivamente spese» (Cfr. Cass.

Civ. nn. 46674/2007 e 12479/2012)

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Violazione delle misure cautelari

Come stabilito dalla sentenza n. 37151 del 29 settembre

2010, qualora il soggetto cui è stato imposto il divieto di

comunicare con persone diverse dai familiari, ex art. 284

c.p.p., utilizzi Facebook per comunicare con terzi non

annoverati tra i conviventi, andrà incontro ad un

inasprimento delle misure a suo carico.

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Illeciti 2.0: reati e illeciti civili sui social network

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L’utilizzo di Internet non è proibito tout court.

La giurisprudenza infatti riconosce un importante ruolo

rieducativo e conoscitivo al Web, limitandosi ad

impedire le sole comunicazioni illecite a terzi.

Il tribunale di Varese con la sentenza in data 8

novembre 2012, ad esempio, ha riconosciuto

all’imputato sottoposto alla misura cautelare degli

arresti domiciliari la possibilità di comunicazione

tramite social network con terzi estranei al nucleo

familiare ai fini dell’apprendimento scolastico.

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Le segnalazioni ai

social network

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FINE

Avv. Edoardo E. Artese Dott. Fabio P. Prolo

[email protected] [email protected]

http://www.fa-lex.com

http://www.diricto.it

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