Il valore d’azienda nell’amministrazione straordinaria

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Il valore d’azienda nell’amministrazione straordinaria di Martino Zamboni (*) e Nicola Agnoli (**) Nelle procedure di amministrazione straordinaria il compito dell’esperto incaricato della valutazione dell’azienda e ` molto complesso: alle difficolta ` proprie di ogni stima si aggiungono quelle derivanti dall’interpretazione delle specifiche norme in materia di valore che il perito e ` tenuto ad applicare declinandole in base a principi di razionalita ` economica. In questo contributo si esaminano gli aspetti principali della valutazione di un’azienda o di suoi rami nell’ambito dell’amministrazione straordinaria finalizzata alla cessione dei beni dell’impresa insolvente, correlando la normativa vigente con i contenuti dei Principi Italiani di Valutazione (PIV) di recente emanazione. Il contesto giuridico di riferimento La «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell’art. 1 legge 30 luglio 1998, n. 274»e ` stata introdotta dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (1). L’art. 1 del D.Lgs. n. 270/1999 qualifica l’am- ministrazione straordinaria la procedura concorsuale «[...] della grande impresa com- merciale insolvente, con finalita` conservative del patrimonio produttivo». Obiettivo princi- pale e ` la salvaguardia del patrimonio produt- tivo di tali imprese, realizzabile mediante la prosecuzione, la riattivazione e la riconver- sione delle attivita ` aziendali. L’art. 27 del citato Decreto subordina l’am- missibilita ` alla procedura, oltre a requisiti dimensionali, all’esistenza di «concrete pro- spettive di recupero dell’equilibrio economico delle attivita`imprenditoriali». Lo stato di crisi deve quindi essere reversibile e temporaneo. La procedura di amministrazione straordi- naria ha inizio con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza: il Tribunale compe- tente, sentito anche il parere del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), nomina uno o tre commissari giudiziali. Entro trenta giorni il commissario predispone una rela- zione che illustra le cause dell’insolvenza e valuta le concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attivita ` im- prenditoriali. Il recupero dell’equilibrio eco- nomico, ex art. 27, puo ` essere realizzato me- diante la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa (programma di cessione) o con la ristrutturazione economi- ca e finanziaria dell’impresa, sulla base di un programma di risanamento (programma di ristrutturazione). Il MISE, accertata l’esistenza dei presupposti di ammissione alla procedura sulla base del- la relazione presentata, nomina il commissa- rio straordinario cui e ` affidata la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente. Entro sessanta giorni dalla nomina il commis- sario straordinario (2) presenta al MISE un programma predisposto in funzione della mo- Note: (*) Dottore commercialista e revisore legale in Verona - Professore a contratto presso l’Universita`degli Studi di Ve- rona (**) Dottore commercialista e revisore legale in Udine (1) Dal dicembre 2003 alla procedura ordinaria se ne e ` affiancata una «speciale», introdotta dal Decreto Legge 23 dicembre 2003, n. 347, relativa alle imprese di «grandis- sime» dimensioni. (2) Il MISE ne puo ` nominare fino ad un massimo di tre. Valutazione d’azienda Finanza Aziendale Amministrazione & Finanza n. 5/2015 57

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Il valore d’aziendanell’amministrazionestraordinariadi Martino Zamboni (*) e Nicola Agnoli (**)

Nelle procedure di amministrazione straordinaria il compito dell’esperto incaricato dellavalutazione dell’azienda e molto complesso: alle difficolta proprie di ogni stima si aggiungonoquelle derivanti dall’interpretazione delle specifiche norme in materia di valore che il perito etenuto ad applicare declinandole in base a principi di razionalita economica. In questo contributosi esaminano gli aspetti principali della valutazione di un’azienda o di suoi rami nell’ambitodell’amministrazione straordinaria finalizzata alla cessione dei beni dell’impresa insolvente,correlando la normativa vigente con i contenuti dei Principi Italiani di Valutazione (PIV) di recenteemanazione.

Il contesto giuridico di riferimento

La «Nuova disciplina dell’amministrazionestraordinaria delle grandi imprese in stato diinsolvenza a norma dell’art. 1 legge 30 luglio1998, n. 274» e stata introdotta dal D.Lgs. 8luglio 1999, n. 270 (1).L’art. 1 del D.Lgs. n. 270/1999 qualifica l’am-ministrazione straordinaria la proceduraconcorsuale «[...] della grande impresa com-merciale insolvente, con finalita conservativedel patrimonio produttivo». Obiettivo princi-pale e la salvaguardia del patrimonio produt-tivo di tali imprese, realizzabile mediante laprosecuzione, la riattivazione e la riconver-sione delle attivita aziendali.L’art. 27 del citato Decreto subordina l’am-missibilita alla procedura, oltre a requisitidimensionali, all’esistenza di «concrete pro-spettive di recupero dell’equilibrio economicodelle attivita imprenditoriali». Lo stato di crisideve quindi essere reversibile e temporaneo.La procedura di amministrazione straordi-naria ha inizio con la sentenza dichiarativadello stato di insolvenza: il Tribunale compe-tente, sentito anche il parere del Ministerodello Sviluppo Economico (MISE), nominauno o tre commissari giudiziali. Entro trentagiorni il commissario predispone una rela-zione che illustra le cause dell’insolvenza e

valuta le concrete prospettive di recuperodell’equilibrio economico delle attivita im-prenditoriali. Il recupero dell’equilibrio eco-nomico, ex art. 27, puo essere realizzato me-diante la cessione dei complessi aziendali,sulla base di un programma di prosecuzionedell’esercizio dell’impresa (programma dicessione) o con la ristrutturazione economi-ca e finanziaria dell’impresa, sulla base di unprogramma di risanamento (programma diristrutturazione).Il MISE, accertata l’esistenza dei presuppostidi ammissione alla procedura sulla base del-la relazione presentata, nomina il commissa-rio straordinario cui e affidata la gestionedell’impresa e l’amministrazione dei benidell’imprenditore insolvente.Entro sessanta giorni dalla nomina il commis-sario straordinario (2) presenta al MISE unprogramma predisposto in funzione della mo-

Note:(*) Dottore commercialista e revisore legale in Verona -Professore a contratto presso l’Universita degli Studi di Ve-rona(**) Dottore commercialista e revisore legale in Udine(1) Dal dicembre 2003 alla procedura ordinaria se ne eaffiancata una «speciale», introdotta dal Decreto Legge23 dicembre 2003, n. 347, relativa alle imprese di «grandis-sime» dimensioni.(2) Il MISE ne puo nominare fino ad un massimo di tre.

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