Il ruolo dell’esperto in Criminologia - unikore.it · sociale, pedagogia, psichiatria e...
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Il ruolo dell’esperto in Criminologia
Quali concrete competenze, funzioni, attribuzioni e
opportunità?
nell’ambito del sistema penale
negli enti pubblici e privati, organizzazioni e associazioni
Esperto ex art. 80 ord. penit.
Esperto ex art. 80 ord. penit.
“ [...]Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pe dagog ia , ps ich iatr ia e cr im inolog ia c lin ica , corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. [...]”
Art.80 ord. penit.
Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
Esperto ex art. 80 ord. penit. funzioni
L’attività di osservazione e trattamento, rivolta ai detenuti e agli internati
Il sostegno psicologico
Il Servizio Nuovi Giunti
Presidio sanitario tossicodipendenze
Consiglio disciplina integrato ex art. 14
Esperto ex art. 80 ord. penit.
Per i candidati psicologi:
1. Laurea in psicologia (magistrale o vecchio ordinamento);2.Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo;3. Iscrizione all’Albo professionale degli psicologi;4. Possesso di Partita I.V.A o dichiarazione di apertura della stessa in caso di
conferimento dell’incarico;5. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi
dell’Art. 444 del C.P.P. e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 14/11/2002 n.313. In caso contrario, si indichino le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale ;
6. Età non inferiore ad anni 25 ed inferiore ad anni 707. Curriculum vitae in formato europeo.
Requisiti di ammissione
Per i candidati criminologi:
1) Laurea (magistrale o vecchio ordinamento) e diploma di specializzazione in criminologia o scienze psichiatriche forensi conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M. di concerto con il M.I.U.R o Master di II livello in criminologia, conseguito presso l’Università;
2) Possesso di Partita I.V.A o dichiarazione di apertura della stessa in caso di conferimento dell’incarico;
3) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’Art. 444 del C.P.P. e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 14/11/2002 n.313. In caso contrario, si indichino le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale ;
4) Età non inferiore ad anni 25 ed inferiore ad anni 70;2.
5) Curriculum vitae in formato europeo.
◦ Principali riferimenti tecnici inerenti alla devianza e alla criminalità;
◦ riferimenti alle specifiche tecniche professionali per l’osservazione e trattamento dei detenuti e degli internati ( colloquio clinico, test, etc..);
◦ cenni sulla Legge 26 Luglio 1975 nr. 354 e successive modifiche, recanti le norme sull’Ordinamento Penitenziario con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione e alla risocializzazione dei soggetti detenuti ed internati;
◦ cenni sul Regolamento di Esecuzione della sopracitata Legge approvato con D.P.R 30/6/2000 nr.230;
◦ cenni sul T.U 309/90 in materia di tossicodipendenti, così come modificato dalla Legge nr. 45/99.
colloquio idoneità
Esperto tribunale di sorveglianza
Esperto tribuanle di sorveglianza
magistrato di sorveglianza: organo monocratico con il compito di vigilare sull’organizzazione degli istituti di pena, sull’esecuzione della pena nel rispetto dei diritti dei detenuti e degli internati.
competenza: approva con decreto il programma trattamento e l’ammissione al lavoro all’esterno; decide con ordinanza sui reclami dei detenuti e degli internati; provvede con decreto sui permessi, licenze e modifiche affidamento in prova e detenzione domiciliare; provvede al riesame della pericolosità sociale e all’applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza.
tribunale di sorveglianza: organo collegiale e specializzato, composto di magistrati ordinari destinati a svolgere in via esclusiva queste funzioni, e di esperti non togati (in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche). Giudica in un collegio di 4 membri, costituito per metà da magistrati ordinari e per metà da esperti.
competenze: concessione e revoca delle misure o pene alternative alla detenzione in carcere (affidamento in prova ordinario e particolare, semilibertà, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, liberazione condizionale, differimento della esecuzione delle pene); come giudice di appello, il Tribunale decide le impugnazioni proposte contro alcuni provvedimenti del Magistrato di sorveglianza.
Esperto tribunale di sorveglainza
“ [...] L’aspirante deve, inoltre, essere un “professionista esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica o docente di scienze criminalistiche” (articoli 70, comma 4, e 80, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.
[...] L’affiancamento dei termini “professionista” ed “esperto” evidenzia che, ai fini della nomina, il titolo di studio deve accompagnarsi a una specifica esperienza professionale. Tale esperienza deve essere attuale o, comunque, recente e dimostrativa del perdurare di competenze e sensibilità qualificate.”
Esperto tribunale di sorveglianza Funzioni
1. Gli esperti del Tribunale di sorveglianza partecipano alla attività del collegio con gli stessi poteri e attribuzioni dei magistrati togati. Possono, conseguentemente, essere loro affidati lo studio di singoli affari e la redazione dei provvedimenti adottati.
2. Gli affari di competenza del Tribunale di sorveglianza possono essere assegnati, con criteri predeterminati, a giudici onorari esperti ove riguardino materie richiedenti valutazioni compatibili con le specifiche attitudini e preparazione professionale degli stessi.
3. Non sono delegabili al giudice onorario esperto le funzioni del magistrato di sorveglianza come organo monocratico. Nel solo caso di cui all’art. 684, comma 2, del codice di procedura penale (attribuzioni del magistrato di sorveglianza in tema di rinvio dell’esecuzione), il giudice onorario esperto può essere delegato per attività di accertamento da svolgersi in collaborazione con il magistrato di sorveglianza.
Esperto tribunale di sorveglianza
circolare tribunale di sorveglianza
età compresa fra i 30 e i 70 anni
durata dell’incarico 3 anni
possibile riconferma per altri due trienni
Esperto tribunale di sorveglianza
i Presidenti dei Tribunali di sorveglianza trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina o di conferma,
I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere
l Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina degli esperti dei tribunali di sorveglianza e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l’emissione dei relativi decreti.
CARCERE
media mai superiore al 4% della popolazione detenuta: perchè?
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marginalità con ricaduta su quantità e qualità risorse
maternità in carcere