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Il principio di non discriminazione tributaria

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Il principio di non discriminazione tributaria

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Principio di non discriminazione tributaria del commercio fra gli Stati

L’ Art. 90 del Trattato dell’Unione Europea (Capo 2 Disposizioni fiscali) stabilisce il divieto per gli Stati membri di applicare imposizioni domestiche ai prodotti di altri Stati membri in misura superiore alle imposizioni applicate ai prodotti nazionali similari, e comunque di ricorrere ad imposte interne intese a proteggere prodotti nazionali rispetto ai prodotti esteri.

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Tali disposizioni tendono ad assicurare un trattamento concorrenzialmente neutro alle transazioni commerciali effettuate all’interno del mercato comune.

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Con questo articolo non viene fissato l’obbligo di assicurare la parità fiscale tra prodotti nazionali e stranieri, ma è solo vietato il

trattamento fiscale meno favorevole dei prodotti stranieri,ancora secondo il modello della

fiscalità negativa.

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Tale principio costituisce una regola strumentale alla realizzazione delle quattro libertà fondamentali dell’ordinamento comunitario.

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Differenza di fondo del principio di non discriminazione dal principio di uguaglianza sostanziale

Similarità rispetto al principio di eguaglianza formale.

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Il principio di non discriminazione si limita a prescrivere l’eliminazione dei fattori distorsivi di accesso al mercato, non anche a stabilire una regola di parità delle condizioni sostanziali e di opportunità.

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Tipologie del principio di non discriminazione

La discriminazione diretta

La discriminazione indiretta

La discriminazione a rovescio

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Discriminazione diretta

La discriminazione diretta si verifica quando la norma nazionale realizza un trattamento discriminatorio in ragione della nazionalità o della cittadinanza del soggetto

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Discriminazione indiretta La discriminazione indiretta si realizza

quando una norma nazionale introduce una disciplina a carattere discriminatorio in relazione alla residenza o ad un altro fattore di allocazione, poiché anche se non rappresenta l’oggetto diretto della tutela comunitaria si risolve indirettamente in una lesione del medesimo oggetto.

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Discriminazione a rovescio La discriminazione a rovescio si realizza

quando una norma nazionale produce effetto discriminatorio nei confronti del cittadino non residente dello Stato, penalizzandolo rispetto al beneficiario fiscale o comunque ad una norma di maggior favore prevista a vantaggio del residente. In questo caso il principio di non discriminazione viene invocato dal cittadino direttamente nei confronti del proprio Stato di appartenenza.

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Il giudizio di discriminazione Il test di discriminazione consiste nel

verificare se una situazione analoga è trattata dalla normativa di uno Stato membro in maniera differenziata, con riferimento alla posizione di cittadini o residenti rispetto ai soggetti non residenti.

Oppure se situazioni diverse sono trattate in maniera analoga sempre con riferimento alla posizione di cittadini o residenti rispetto ai soggetti non residenti.

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La misura discriminatoria può trovare una giustificazione obbiettiva solo in presenza di un motivo imperativo di interesse nazionale apprezzato secondo il canone della ragionevolezza.

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Il giudizio di discriminazione si articola in tre fasi: Comparare una situazione riguardante un

soggetto non residente con la situazione di un cittadino o un soggetto residente;

Verificare l’esistenza di una norma a contenuto discriminatorio che produce un trattamento differente delle due situazioni comparabili;

Accertare l’esistenza di una ragionevole causa di giustificazione che legittimi l’adozione della misura nazionale restrittiva.

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La rilevanza del principio di non discriminazione nelle imposte dirette

Sentenza Avoir fiscal 1986: è stata giudicata incompatibile con il Trattato una disposizione della legge francese che attribuiva un credito d’imposta solamente alle società che avessero la propria sede sociale nel territorio francese e non anche alle società estere che avevano una stabile organizzazione nel medesimo territorio e che venivano assoggettate alle medesime modalità di tassazione

( violazione della liberta di stabilimento e discriminazione diretta)

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l’illegittimità di una norma nazionale che impediva il rimborso delle ritenute effettuate nel corso dell’anno ad un lavoratore subordinato in dipendenza della sola condizione che quest’ultimo avesse lasciato il territorio statale durante l’anno medesimo, poiché tale condizione valeva di fatto a discriminare i cittadini di altri Stati membri rispetto al principio di parità di trattamento retributivo

(discriminazione indiretta)

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dubbio di illegittimità sul trattamento di un cittadino tedesco residente in Belgio che pur lavorava in Germania e che sentiva di essere discriminato da una disposizione tributaria tedesca riservata ai soli soggetti residenti. In tal caso la CGE non si è pronunciata nel merito per difetto di criteri di collegamento con il diritto comunitario.

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La comparabilità delle situazioni al fine della applicazione del principio di non discriminazione

Sentenza Schumacker 1995: una discriminazione può consistere solo nell’applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell’applicazione della stessa norma a situazioni.

In tale sentenza per la prima volta c’è l’applicazione della metodologia della comparazione complessiva.

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Nella giurisprudenza comunitaria non è agevole rinvenire uno

schema di comparazione ricorrente,

né tanto meno univoco.Si può individuare solo un approccio

tipicamente casistico rispetto alla questione della comparabilità delle

situazioni giuridiche.

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Il giudizio sulla comparazione delle situazioni prese in esame si effettua in due modi:

Comparazione limitata: confronto di un aspetto singolo o specifico del rapporto giuridico;

Comparazione complessiva: confronto dell’intera posizione economica e giuridica del soggetto

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La rilevanza del principio di non discriminazione nella disciplina delle imposte indirette

L’ Art. 90 del Trattato dell’Unione Europea (Capo 2 Disposizioni fiscali) stabilisce il divieto per gli Stati membri di applicare imposizioni domestiche ai prodotti di altri Stati membri in misura superiore alle imposizioni applicate ai prodotti nazionali similari, e comunque di ricorrere ad imposte interne intese a proteggere prodotti nazionali rispetto ai prodotti esteri.

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L’ Art. 91 del Trattato dell’Unione Europea stabilisce che i prodotti esportati nei territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

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L’art. 92 del Trattato dell’Unione Europea stabilisce che per le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d’affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all’esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

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Art. 90 del Trattato Effetto diretto È una regola complementare rispetto al

principio dell’abolizione delle barriere doganali consacrato degli articoli 23 e 25 del Trattato

Il divieto si estende anche ai prodotti di Stati non appartenenti all’unione europea purchè in regime di libera pratica

Fra i prodotti tutelati dal divieto di imposizione interne discriminatorie rientrano sia i prodotti “similari” che quelli “concorrenti”

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Casistica elaborata dalla giurisprudenza sulla individuazione dell’effetto discriminatorio

Sentenza Outokompu 1998: è stata rilevata l’ illegittimità di un sistema di tassazione di un medesimo prodotto che prevedeva una pluralità di tributi sul prodotto nazionale ed un unico tributo, in misura complessivamente superiore, sul prodotto importato.

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Sentenza Grundig Italia c. Ministero delle Finanze 1998: è illegittima l’imposta di consumo la cui base imponibile è calcolata al netto delle spese di trasporto e di commercializzazione per i prodotti nazionali ed al lordo delle medesime spese per i prodotti importati

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Sentenza Commissione c. Irlanda: 1981: è illegittimo il meccanismo di dilazioni di pagamento delle imposte solo per le imprese nazionali, in quanto distorsivo sul piano finanziario, rispetto alle imprese di altri stati membri che importavano i medesimi prodotti nel territorio dello stato

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Distinzione rispetto al divieto di tasse “ad effetto equivalente”

Il divieto di tasse ad effetto equivalente riguarda tributi cui sono assoggettati esclusivamente i prodotti importati.

La regola dell’art. 90 correlandosi al principio di non discriminazione fiscale, riguarda un tributo interno che, pur determinando una diversità di trattamento fiscale tra produzione nazionale e importazioni, colpisce una generalità di prodotti, sia nazionali che importati…

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Il principio di tassazione nel paese di destinazione

È un principio che neutralizza gli effetti dei diversi sistemi fiscali rispetto al commercio internazionale, garantendo sul piano economico che la diversità di misura dei tributi incide soltanto sul prezzo finale e non anche sulla remunerazione del prodotto…