PROCESSO TRIBUTARIO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA. VALENTE...I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO...

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Dott. Gianpaolo VALENTE PROCESSO TRIBUTARIO GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

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  • Dott. Gianpaolo VALENTE

    PROCESSO TRIBUTARIO

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • 2

    GIURISDIZIONE

    TRIBUTARIA

    SI

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA: AMBITO DI APPLICAZIONE

    NO Entrate patrimoniali

    (es. canoni demaniali)

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

    Imposte

    Tasse

  • 3

    GIURISDIZIONE E COMPETENZA

    GIURISDIZIONE

    Organo giurisdizionale cui

    proporre ricorso (TAR,

    Tribunale, Commissione

    tributaria)

    COMPETENZA Luogo ove proporre ricorso

    (es.: C.T. Prov. Torino)

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • 4

    GIURISDIZIONE

    TRIBUTARIA

    Imposte

    OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

    Accessori

    Tributi locali

    Addizionali

    Sanzioni amministrative

    Interessi

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • 5

    GIURISDIZIONE

    TRIBUTARIA

    Imposte sui redditi

    CASISTICA

    Dazi

    Imposte sostitutive

    IVA

    IRAP

    Accise

    Imposta di successione e di donazione

    Imposta di registro, ipotecaria e catastale

    Tributi locali (IMU, TOSAP, TARSU)

    NO Azioni di accertamento negativo relative al rapporto

    tributario

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • 6

    SANZIONI IRROGATE DAGLI UFFICI FINANZIARI

    GIURISDIZIONE

    TRIBUTARIA

    Sanzioni relative a questioni

    tributarie

    GIURISDIZIONE

    ORDINARIA

    Sanzioni relative a questioni

    non tributarie

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • 7

    Fattispecie Giurisdizione

    tributaria

    Giurisdizione

    ordinaria

    Caso

    dubbio

    Liti di rivalsa (sostituzione

    d’imposta) x

    Liti IVA tra cessionario e

    cedente x

    Responsabilità processuale

    aggravata (art. 96 c.p.c.) x

    Danno cagionato dall’ente

    impositore o da Equitalia x

    Rimborso delle imposte x

    Rimborso delle imposte (se

    l’ufficio ha riconosciuto il

    credito)

    x

    Interessi x

    Rivalutazione monetaria x

    Contributi dovuti ai Consorzi

    di bonifica x

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • 8

    Fattispecie Giurisdizione

    tributaria

    Giurisdizione

    ordinaria

    Caso

    dubbio

    Fermo di beni mobili registrati e

    iscrizione di ipoteca (se il credito

    tutelato ha natura tributaria)

    x

    Fermo di beni mobili registrati e

    iscrizione di ipoteca (se il credito

    tutelato non ha natura tributaria)

    x

    Fermo amministrativo dei

    rimborsi fiscali x

    Liti “catastali” x

    Liti “catastali” (se lite riguarda la

    titolarità del diritto dominicale) x

    Diritti camerali x

    Tasse di concessione

    governativa x

    Canone RAI x

    Canoni demaniali x

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • 9

    Fattispecie Giurisdizione

    tributaria

    Giurisdizione

    ordinaria

    Caso

    dubbio

    Canoni previsti da varie

    disposizioni normative x

    Controversie tra istituto

    di credito delegato alla

    riscossione e ufficio

    x

    Contributi erogati dall’UE x

    Spese di giustizia x

    Quote di iscrizione agli albi

    professionali x

    Contributo unificato atti

    giudiziari x

    Sanzioni valutarie x

    Sanzioni (omessa

    compilazione modulo RW) x

    Rimborso costo delle

    fideiussioni x

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • 10

    _________________

    Fattispecie Giurisdizione

    tributaria

    Giurisdizione

    amministrativa

    Caso

    particolare

    Diniego di autotutela x

    Dilazione delle somme

    iscritte a ruolo x

    Sospensione

    amministrativa della

    riscossione

    x

    Circolari

    dell’amministrazione

    finanziaria

    Difetto di

    giurisdizione

    assoluto

    Domicilio fiscale stabilito

    dall’ufficio x

    Iscrizione e cancellazione

    anagrafica delle ONLUS x

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • 11

    _________________

    Fattispecie Giurisdizione

    tributaria

    Giurisdizione

    amministrativa

    Caso

    particolare

    Oneri di urbanizzazione x

    Contributi obbligatori per

    la richiesta di attivazione

    VIA

    x

    Cinque per mille (rigetto

    all’ammissione dei

    benefici)

    Caso dubbio

    Visto pesante (rilascio) Giurisdizione

    ordinaria

    Transazione fiscale Questione

    dubbia

    Atti istruttori Unitamente

    all’atto

    impositivo

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • 12

    DIFETTO DI GIURISDIZIONE

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

    ECCEZIONE DI GIURISDIZIONE

    (sollevata dalla parte o rilevata d'ufficio)

    il giudice afferma la

    propria giurisdizione

    appello

    ricorso per

    Cassazione

    il giudice nega la propria

    giurisdizione e indica il

    giudice che ne è fornito

    appello

    In caso di accoglimento,

    il giudice rimette la

    causa in primo grado

    Traslatio iudicii

  • 13

    DIFETTO DI GIURISDIZIONE

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

    La Commissione

    nega la propria

    giurisdizione e indica

    il giudice che ne è

    fornito

    riassunzione

    mancata o

    tardiva

    riassunzione

    Estinzione del

    processo

    (definitività dell'atto)

    Prosecuzione del

    processo

  • PROCESSO TRIBUTARIO

    APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

  • 15

    CRITERI DI APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    Astensione e ricusazione del giudice

    (art. 6 DLgs. 546)

    Disciplina sul personale di segreteria

    (art. 9 DLgs. 546)

    Notificazioni (art. 16 DLgs. 546)

    Compensazione delle spese (art. 15 DLgs. 546)

    Impugnazioni in generale (art. 49 DLgs. 546)

    Ricorso per cassazione (art. 62 DLgs. 546)

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • 16

    CRITERI DI APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    Rimessione in termini (art. 153 co. 2 c.p.c.)

    Litispendenza (art. 39 c.p.c.)

    Continenza (art. 39 c.p.c.)

    Procura (artt. 83 e 84 c.p.c.)

    Responsabilità processuale aggravata

    (art. 96 c.p.c.)

    Sospensione necessaria del processo

    (art. 295 c.p.c.)

    GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

  • LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    17

    LA RICUSAZIONE NEL PROCESSO TRIBUTARIO

    ART. 6

    51 C.P.C.

    52 C.P.C.

    53 C.P.C.

    54 C.P.C.

  • LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    18

    L’OBBLIGO DI ASTENSIONE

    Art. 51 c.p.c.

    Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

    1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su

    identica questione di diritto;

    2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto

    grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente

    o commensale abituale di una delle parti o di alcuno

    dei difensori;

    3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave

    inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle

    parti o alcuno dei suoi difensori;

  • LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    19

    L’OBBLIGO DI ASTENSIONE

    Art. 51 c.p.c.

    segue

    4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha

    deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto

    come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o

    vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

    5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno,

    procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se,

    inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di

    un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di

    una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

    In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il

    giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad

    astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio,

    l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

  • LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    20

    LA RICUSAZIONE

    Art. 52 c.p.c.

    Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi,

    ciascuna delle parti può proporre la ricusazione

    mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi

    di prova.

    Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve

    essere depositato in cancelleria due giorni prima

    dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici

    che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e

    prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa

    nel caso contrario.

    La ricusazione sospende il processo.

  • LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    21

    IL GIUDICE COMPETENTE

    Art. 53 c.p.c.

    Sulla ricusazione decide il presidente del tribunale se è

    ricusato un giudice di pace; il collegio se è ricusato uno

    dei componenti del tribunale o della corte.

    La decisione è pronunciata con ordinanza non

    impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando

    occorre, le prove offerte.

  • LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    22

    L’ORDINANZA SULLA RICUSAZIONE

    Art. 54 c.p.c.

    L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice

    che deve sostituire quello ricusato.

    La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è

    stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'

    articolo 52 .

    L'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la

    ricusazione, provvede sulle spese e condanna la parte

    o il difensore che l'ha proposta a una pena pecuniaria

    non superiore a lire ventimila. Dell'ordinanza è data

    notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali

    debbono provvedere alla riassunzione della causa nel

    termine perentorio di sei mesi.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    23

    L’ISTANZA DI RICUSAZIONE E LE SPESE DEL PROCESSO

    Art. 54 co. 3 c.p.c.

    Il giudice, con l’ordinanza con cui dichiara

    l’inammissibilità o rigetta la ricusazione, provvede

    sulle spese e può condannare la parte che l’ha

    proposta ad una pena pecuniaria non superiore a

    euro 250.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    24

    I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

    In ossequio alla previsione dell’articolo 6 del DLgs.

    546/92, il quale, in tema di ricusazione, prevede

    l’applicazione delle norme del codice di procedura

    civile in quanto applicabili, le previsioni in materia di

    ricusazione vanno consideranti operanti in ambito

    fiscale.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    25

    LA CONDANNA ALLE SPESE E LA CONCILIAZIONE

    Art. 91 co. 1 c.p.c.

    Il giudice, con la sentenza che chiude il processo

    davanti a lui, condanna la parte soccombente al

    rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne

    liquida l’ammontare insieme con gli onorari di spesa.

    Se accoglie la domanda in misura non superiore

    all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte

    che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al

    pagamento delle spese del processo maturate dopo

    la formulazione della proposta, salvo quanto disposto

    dal comma 2 dell’articolo 92.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    26

    I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

    L’applicazione della condanna alla spese potrebbe

    trovare applicazione nel caso in cui la parte abbia

    rifiutato, senza giustificato motivo, la definizione della

    controversia mediante “conciliazione” di cui all’articolo

    48 del DLgs. 546/92. Pertanto, non è esclusa la

    condanna al sostenimento delle spese maturate

    successivamente alla formulazione della proposta.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    27

    I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

    MEDIAZIONE:

    La parte soccombente è condannata a rimborsare, in

    aggiunta alle spese processuali, una somma pari al

    50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle

    spese sostenute per il procedimento di reclamo/me-

    diazione.

    Fuori dai casi di soccombenza reciproca, la compensa-

    zione è ammessa solo in presenza di giusti motivi,

    indicati nella motivazione, che “hanno indotto la parte

    soccombente a disattendere la proposta di mediazione”.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    28

    LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE

    Art. 92 co. 2 c.p.c.

    Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre

    gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate

    nella motivazione, il giudice può compensare,

    parzialmente o per intero, le spese tra le parti.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    29

    I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

    Secondo la previsione dell’articolo 15 del DLgs.

    546/92, il giudice può dichiarare in tutto o in parte

    compensate le spese ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

    Per effetto della modifica processual-civilistica, la

    compensazione non potrà più essere disposta a

    fronte di “giusti motivi” ma solo in caso di “gravi ed

    eccezionali ragioni”.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    30

    LA CONDANNA ALLE SPESE DEL SOCCOMBENTE

    Art. 96 co. 3 c.p.c.

    In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi

    dell’art. 91, il giudice anche d’ufficio, può altresì

    condannare la parte soccombente al pagamento, a

    favore della controparte, di una somma equitativamente

    determinata.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    31

    I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

    Disposizione pienamente applicabile in ambito fiscale.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    32

    IL CONTRADDITTORIO

    SULLE QUESTIONI RILEVABILI D’UFFICIO

    Art. 101 co. 2 c.p.c.

    Se ritiene di porre a fondamento della decisione una

    questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione,

    assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non

    inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla

    comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie

    contenenti osservazioni sulle medesima questione.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    33

    I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

    Disposizione pienamente applicabile in campo fiscale,

    in attuazione del principio del “giusto processo”, con

    finalità di prevenzione delle cosiddette “decisioni a

    sorpresa”.

  • LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    34

    PROVE E ATTIVITÀ DEL GIUDICE

    Art. 116

    c.p.c.

    Art. 7

    DLgs.

    546/92

    Art. 118

    c.p.c.

  • LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    35

    LA VALUTAZIONE DELLE PROVE

    Art. 116 c.p.c.

    Il giudice deve valutare le prove secondo il suo

    prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga

    altrimenti.

    Il giudice può desumere argomenti di prova dalle

    risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo

    seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le

    ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal

    contegno delle parti stesse nel processo.

  • LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    36

    IL PETITUM

    Art. 18 DLgs. 546/92

    Art. 112 c.p.c.

  • LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    37

    LA CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E

    PRONUNCIATO

    Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non

    oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su

    eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle

    parti.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    38

    IL DIFETTO DI RAPPRESENTANZA

    Art. 182 co. 2 c.p.c.

    Quando rileva in difetto di rappresentanza, di assistenza

    o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la

    nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle

    parti un termine perentorio per la costituzione della

    persona alla quale spetta la rappresentanza o

    l’assistenza, per il rilascio delle necessarie

    autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti

    o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del

    termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali

    della domanda si producono fin dal momento della

    prima notificazione.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    39

    I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

    Disposizione pienamente applicabile in campo fiscale.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    40

    IL TERMINE “LUNGO” PER L’IMPUGNAZIONE

    Art. 327 co. 1 c.p.c.

    Indipendentemente dalla notificazione l’appello, il

    ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi

    indicati nei nn. 4 e 5 dell’art. 395 non possono

    proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione

    delle sentenza.

  • APPLICABILITÀ DELLE NORME DEL C.P.C.

    41

    I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

    Disposizione pienamente applicabile in campo fiscale.

  • LE DISPOSIZIONI DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    42

    IL DOVERE DI LEALTÀ E PROBITÀ DELLE PARTI

    Art. 88 c.p.c.

    Le parti e i loro difensori hanno il dovere di

    comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

    In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il

    giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il

    potere disciplinare su di essi.

  • LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    43

    I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

    L'inottemperanza all'ordine di produrre in giudizio

    documentazione ritenuta dalla Commissione necessaria

    per la regolare prosecuzione del processo, oltre a

    precludere l'esame della controversia nel merito,

    costituisce violazione dei doveri di lealtà e probità fissati

    dall'art. 88 c.p.c. (C.T. Reg. Lombardia 91/2002).

  • LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    44

    LE FRASI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

    Art. 89 c.p.c.

    Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti

    al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare

    espressioni sconvenienti od offensive. Il giudice, in ogni

    stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si

    cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e,

    con la sentenza che decide la causa, può inoltre

    assegnare alla persona offesa una somma a titolo di

    risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto,

    quando le espressioni offensive non riguardano

    l'oggetto della causa.

  • LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

    45

    I RIFLESSI NEL PROCESSO TRIBUTARIO

    Il potere del giudice di disporre la cancellazione delle

    espressioni che esulano dai limiti della moderazione e

    della convenienza – e, perciò, si pongono in contrasto

    con il dovere di correttezza formale verso l’altro

    soggetto del processo – è ampiamente discrezionale

    e il contenuto del suo esercizio non è censurabile in

    sede di legittimità (Cass. III civ. n. 14139/2000).