Il nuovo soccorso istruttorio - Lucia Ferranti

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IL NUOVO SOCCORSO ISTRUTTORIO NELLA PRATICA OPERATIVA

Lucia Ferranti

Umbertide 22 giugno 2015

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D.l. 24 giugno 2014 n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto all’art. 38 del codice il comma 2- bis e

all’art. 46 il comma 1-ter

• Art. 38

• 2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

• Art. 46

• 1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita' degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara

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IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NELLEPROCEDURE DI GARA

•Introduzione da parte delle prime direttive comunitarie della facoltà per le stazioni appaltanti di completare e chiedere chiarimenti su documenti

•DIRETTIVA 2004/18/CE del 31 marzo 2004L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50

•art. 46 del D.lgs. 163/2006: 1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

•Art. 6 Legge 241/1990 (Compiti del responsabile del procedimento)

Il responsabile del procedimento:

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici e di ispezione ed ordinare esibizioni documentali.

Art. 56, par. 3, direttiva 24/2014/UE Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria del diritto nazionale che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.

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TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 introduce il comma 1-bis all'art. 46 del Codice

1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarita' relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

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D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 introduce il comma 1-bis all'art. 46 del Codice

Relazione illustrativa

La finalità è quella di effettuare una «tipizzazione tassativa delle cause di esclusione dalle gare e di ridurre il potere discrezionale della stazione appaltante», limitando «le numerose esclusioni che avvengono sulla base di elementi formali e non sostanziali, con l’obiettivo di assicurare il rispetto del principio della concorrenza e di ridurre il contenzioso in materia di affidamento dei contratti pubblici».

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D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 introduce il comma 1-bis all'art. 46 del Codice

• La norma conclude un iter interpretativo intrapreso dalla giurisprudenza e dall’Autorità teso a evitare un unutile aggravamento del procedimento con oneri formali non rispondenti ad un reale interesse della pubblica amministrazione.

• Tale orientamento ha condotto a ritenere illegittime le esclusioni disposte in assenza di una chiara previsione della lex specialis di gara, nonché affermare il canone dell’utilità delle clausole.

• L’esclusione da una gara pubblica può essere disposta ogniqualvolta il concorrente abbia violato previsioni poste a tutela degli interessi sostanziali dell’amministrazione o a protezione della par condicio tra i concorrenti.

• Il canone dell’"utilità" delle clausole e della necessità di evitare inutili appesantimenti nonché di garantire in massimo grado la partecipazione dei concorrenti, nel rispetto della par condicio, costituisce metodo operativo ed interpretativo irrinunciabile.

• Cons. Stat. Sezione V 28 febbraio 2011 n. 1245

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D.L. 13.5.2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 introduce il comma 4-bis all'art. 64 del Codice

4-bis I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo.

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A.N.A.C. DETERMINAZIONE N. 4 DEL 10 OTTOBRE 2012

BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici.

Tutti i comportamenti prescritti/vietati dal Codice o dal Regolamento (ovvero da altre norme rilevanti) devono essere considerati imposti a pena di esclusione sia qualora venga comminata espressamente la sanzione di esclusione sia qualora, pur mancando tale previsione esplicita, la norma di riferimento sancisca un obbligo ovvero un divieto o, più in generale, prescriva un adempimento necessario ad assicurare il corretto svolgimento del confronto concorrenziale.

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D.l. 24 giugno 2014 n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto all’art. 38 del codice il comma 2- bis e all’art. 46 il comma 1-ter

• Art. 38

• 2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

• Art. 46

• 1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita' degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara

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BANDO TIPO ANAC N. 2 DEL 2 SETTEMBRE 2014 Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari.

Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori Contratti di importo superiore a euro 150.000 Offerta al prezzo più basso

GU Serie Generale n.246 del 22-10-2014 - Suppl. Ordinario n. 80

Mancano indicazioni sulla procedura introdotta al comma 2 bis dell’art. 38 del codice dal citato DL 90/2014

Relazione AIR…..Sul punto occorre considerare che l’art. 64, comma 4-bis, del Codice, prevede che le

stazioni appaltanti predispongano la documentazione di gara sulla base dei modelli (bandi-tipo) approvati dall’AVCP, nei quali sono contenute le cause tassative di esclusione, con l’obbligo di motivare espressamente nella determina a contrarre eventuali deroghe al bando-tipo. Dalla lettura della norma risulta evidente che l’obbligatorietà del modello non riguarda soltanto le cause tassative di esclusione bensì, più in generale, tutte quelle parti che l’Autorità individua come obbligatorie in base alle disposizioni previste dal Codice e dal Regolamento nonché dalle legislazione di settore.

...l’obbligatorietà riguarda non soltanto il contenuto delle clausole previste nel bando-tipo bensì anche la loro specifica formulazione.

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BANDO TIPO ANAC N. 2 DEL 2 SETTEMBRE 2014 Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari.

Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori Contratti di importo superiore a euro 150.000 Offerta al prezzo più basso

Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015

Oggetto: Indicazioni alle stazioni appaltanti sul bando-tipo n. 2

Le stazioni appaltanti sono tenute a coordinare il bando-tipo n. 2 con la nuova disciplina del soccorso istruttorio introdotta dall’art. 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114. Pertanto, le cause di esclusione dalla procedura di gara individuate nel bando-tipo n. 2 sono suscettibili di regolarizzazione nei modi e nei limiti chiariti dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015, con conseguente possibilità di procedere all’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione da parte della stazione appaltante. Per le clausole del bando relative all’esercizio del potere di soccorso istruttorio, da formulare in osservanza di quanto indicato dall’Autorità nella determinazione n. 1/2015 e per le quali potranno essere prese a riferimento le clausole contenute nel “Bando-tipo per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture” posto in consultazione pubblica in data 18 maggio 2015, non sarà necessario motivare la deroga al bando-tipo n. 2 nella determina a contrarre.

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DETERMINAZIONE ANAC N. 1/2015 E COMUNICATO DEL PRESIDENTE DI DATA 25.03.2015

“….inversione in base alla quale è generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, con il solo limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara. “

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CARENZE NON SANABILI COSTITUENTI CAUSA DI ESCLUSIONEdeterminazione n. 1/2015

•Non sanabilità dei requisiti di partecipazione che devono essere posseduti dal concorrente entro il termine di presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente;

• di conseguenza non è sanabile :

• la mancata indicazione della volontà di ricorrere al subappalto quando questo sia necessario ai fini della qualificazione.

• la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento“...l’integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare la dichiarazione di volontà di ricorso all’avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del Codice). La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta.”

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CARENZE NON SANABILI COSTITUENTI CAUSA DI ESCLUSIONE determinazione n. 1/2015

• tutti i casi di violazione del principio di segretezza delle offerte tali da integrare la fattispecie di cui all´art. 46 comma 1 bis, incertezza sul contenuto o la provenienza dell’offerta:

• mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;

• apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;

• mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; si evidenzia che l’esclusione sarebbe da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta contenente l’offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura; alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio dovrebbe, inoltre, considerarsi sanabile l’omessa indicazione relativa al contenuto delle buste se alla medesima si possa ovviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura.

• mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica.

Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, resta salva la facoltà delle stazioni appaltanti di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che, inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino l’esclusione debitamente motivata del concorrente.

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CARENZE NON SANABILI COSTITUENTI CAUSA DI ESCLUSIONE determinazione n. 1/2015

• presentazione offerta oltre il termine di scadenza;

• tutti i casi di partecipazione plurima alle gare;

• mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio;

• la mancata indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza (Cons. di stato adunanza plenaria 1/2015).

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CARENZE NON SANABILI COSTITUENTI CAUSA DI ESCLUSIONE determinazione n. 1/2015

• Omessa indicazione di condanne riportate dai soggetti di cui alla lett. c) nel caso di dichiarazione negativa del concorrente, laddove, invece le stesse sussistono. La fattispecie integra gli estremi del falso in gara con tutte le conseguenze in termini di non sanabilità della dichiarazione resa, esclusione del concorrente e segnalazione all´ANAC;

• Omesso versamento del contributo dovuto all´Autoritá entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta;

• Se al momento della data di presentazione dell’offerta la garanzia provvisoria non è stata costituita;

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CARENZE SANABILI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE O INTEGRAZIONE DOCUMENTALE CON APPLICAZIONE DELLA SANZIONE determinazione n. 1/2015

• 2-bis La mancanza l’incompletezza o altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui all’art. 38

• È ragionevole ritenere che con la nozione di irregolarità essenziale il legislatore abbia voluto riferirsi ad ogni irregolarità nella redazione della dichiarazione, oltre all’omissione e all’incompletezza, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza il soggetto ed il contenuto della dichiarazione stessa, ai fini dell’individuazione dei singoli requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dal concorrente e, in alcuni casi, per esso dai soggetti specificamente indicati dallo stesso art. 38, comma 1, del Codice.

• TUTTE LE CARENZE – in termini di omissioni, incompletezze e irregolarità – riferite agli elementi ed alle dichiarazioni di cui all’art. 38 nonché agli aspetti relativi all’identificazione dei centri di imputabilità delle dichiarazioni stesse.

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CARENZE SANABILI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE O INTEGRAZIONE DOCUMENTALE CON APPLICAZIONE

DELLA SANZIONE

• In particolare le carenze essenziali riguardano l’impossibilitá di stabilire se il singolo requisito di cui al comma 1 art. 38 sia posseduto o meno e da quali soggetti:

• a) non sussiste dichiarazione in merito ad una specifica lettera del comma 1 art. 38;

• b) la dichiarazione sussiste ma non da parte di uno dei soggetti che la

norma individua come titolare del requisito;• c) la dichiarazione sussiste ma dalla medesima non si evince se il requisito

sia posseduto o meno;

• d) omessa produzione del documento di identità a corredo della dichiarazione o alla mancanza della sottoscrizione della dichiarazione stessa ovvero alla stessa mancata indicazione dei soggetti cui fanno riferimento le lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 38, laddove la stazione appaltante abbia espressamente richiesto tali indicazioni negli atti di gara e le connesse loro dichiarazioni.

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Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 30 luglio 2014, n. 16,

• E’ legittima la dichiarazione in forma sintetica dei requisiti dell’art. 38;

• la dichiarazione non deve necessariamente indicare in maniera puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;

• Non deve contenere l’indicazione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentanza dell’impresa se facilmente indentificabili tramite banche dati ufficiali;

Consiglio di Stato sez. III 29.1.2015 n. 3951 -

La sentenza dell’Adunanza Plenaria non è applicabile se il bando di gara richiede dichiarazioni specifiche proprio al fine di riferire ai soggetti così indicati (e solo ad essi) la successiva dichiarazione resa nell’àmbito della stessa ed unitaria manifestazione di conoscenza della assenza di cause di esclusione per gli amministratori, pur genericamente indicati, muniti di poteri di rappresentanza.

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CARENZE SANABILI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE O INTEGRAZIONE DOCUMENTALE CON APPLICAZIONE

DELLA SANZIONE determinazione n. 1/2015

• Art. 46 comma 1-ter: le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis, si applicano a ogni di ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara.

• Tutto ciò induce a ritenere che la disposizione in parola introduca, inevitabilmente, delle importanti novità sulla disciplina delle cause tassative di esclusione, di cui al comma 1-bis della stessa disposizione.

• Si ritiene, in particolare, che la novella in esame abbia sì confermato le fattispecie ascrivibili alla categoria delle cause tassative di esclusione (l’art. 39 del d.l. 90/2014 non interviene, infatti, sui commi 1 e 1-bis dell’art. 46) ma, operando “a valle” di tale individuazione, consenta, ora, che siano resi, integrati o regolarizzati (nella fase iniziale della gara) anche gli elementi e le dichiarazioni (anche di terzi) prescritti dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara, la cui assenza o irregolarità sotto la previgente disciplina determinavano l’esclusione dalla gara (si tratta di ipotesi, evidentemente, ulteriori rispetto alle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 del Codice).

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CARENZE SANABILI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE O INTEGRAZIONE DOCUMENTALE CON APPLICAZIONE DELLA

SANZIONE determinazione n. 1/2015

• sottoscrizione• ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), dal

combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l’elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando.

• presentazione della cauzione provvisoria• la novella normativa trova applicazione anche con riferimento ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità

riferita alla cauzione provvisoria a condizione che quest’ultima sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la previsione di cui all’art. 75, comma 5 del Codice, vale a dire decorra da tale data. Diversamente sarebbe alterata la parità di trattamento tra i concorrenti.

Bando tipo forniture e servizi in consultazione:

“La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 10.2 potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. “

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CARENZE SANABILI OGGETTO DI REGOLARIZZAZIONE O INTEGRAZIONE DOCUMENTALE CON APPLICAZIONE DELLA

SANZIONE determinazione n. 1/2015

• Avvalimento• In tema di avvalimento l’integrazione o la regolarizzazione non possono riguardare la dichiarazione di volontà di

ricorso all’avvalimento (art. 49, comma 2, lett. a) del Codice). La dichiarazione di avvalimento costituisce, infatti, elemento costitutivo dei requisiti da possedersi, inderogabilmente, alla scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta

• in ordine al contratto di avvalimento si ritiene che possa operare l’istituto del nuovo soccorso istruttorio limitatamente all’ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già siglato alla data di presentazione dell’offerta.

• altri adempimenti prescritti in ordine all’avvalimento sanabili con pagamento sanzione

• Irregolarità nel pagamento contributo Autorità• un inadempimento meramente formale, consistente nell’aver effettuato il versamento seguendo modalità diverse da

quelle impartite dall’Autorità stessa, oppure (alla luce della novella in esame) nell’aver omesso di allegare alla domanda di partecipazione la ricevuta di pagamento, non può essere sanzionato dalla stazione appaltante con l’esclusione, senza che si proceda ad un previo accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo in questione entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. La mancata allegazione del versamento disposto prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della

relativa sanzione.

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CARENZE SANABILI SENZA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

determinazione n. 1/2015

• indicazione del domicilio fax e pec

• indicazioni estremi per la richiesta del DURC

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PAGAMENTO DELLA SANZIONE DI CUI ALL’ART 38, COMMA 2-BIS determinazione n. 1/2015

Solo se il concorrente intende avvalersi del soccorso producendo la documentazione mancante o integrando la documentazione carente.

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• Il Procuratore generale Salvatore Nottola si è concentrato invece sul “soccorso istruttorio”, introdotto dal DL 90/2014 all’interno del codice dei contratti pubblici. La norma stabilisce che pagando una sanzione (compresa tra l’1‰ e l’1% del valore della gara, con il limite dei 50 mila euro) e regolarizzando la posizione entro dieci giorni, pena l’esclusione, l’offerta del concorrente rimane valida e può essere valutata dalla stazione appaltante.

• Per la Corte dei conti, diversamente da quanto afferma l’ANAC, il concorrente che in una gara di appalto non si avvale del “soccorso istruttorio” e rinuncia alla gara senza rispondere alla richiesta di regolarizzazione avanzata dalla stazione appaltante deve comunque pagare la sanzione perché “il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile”.

• l’ANAC ha invece ritenuto che ”la sanzione individuata negli atti di gara” può essere comminata solo “nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio”.

FINE