01 Slide Ferranti - IRAP e societ. di capitali FERRANTI... · 2018-05-03 · Si pensi al caso di...

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Eutekne – Tutti i diritti riservati Prof. Gianfranco Ferranti La dichiarazione IRAP per i professio- nisti, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali

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Eutekne – Tutti i diritti riservati

Prof. Gianfranco Ferranti

La dichiarazione IRAP per i professio-nisti, le imprese individuali, le società

di persone e le società di capitali

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Abrogazione art. 11-bis DLgs. 446/97

che disponeva l’obbligo di apportare ai valori civili dei costi e dei ricavi le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini

delle imposte sui redditi

ESCLUSIVA RILEVANZA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Non più rettifiche IRES

Base imponibile di società di capitali ed enti commerciali

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Somma delle voci comprese nel Valore della produzione (A)

Somma dei Costi della produzione (B)

ESCLUSE le voci

B9 (spese per il personale);B10c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni);B10d (svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide);B12 (accantonamenti per rischi);B13 (altri accantonamenti).

(A) - (B) = VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Base imponibile di società di capitali ed enti commerciali (segue)

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Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione :

Art. 5 co. 3 del DLgs. 446/97

Spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla B.9)Compensi per il lavoro autonomo occasionale ed attivitàcommerciali occasionaliCompensi per prestazioni di collaborazioni coordinate e continuativeUtili erogati agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro

Art. 1 co. 50 lett. a) Finanziaria 2008

Base imponibile di società di capitali ed enti commerciali (segue)

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La quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 8/2009, ha confermato, per esigenze di semplificazione, il criterio forfetario per la determinazione degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing.

Perdite su crediti

Art. 5 co. 3 del DLgs. 446/97

L’ICI (prima deducibile)

Base imponibile di società di capitali ed enti commerciali (segue)

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Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione:

I contributi erogati in base a norma di legge ad eccezione di quelli correlati a costi indeducibili (ovunque contabilizzati)

Le plusvalenze e minusvalenze da cessioni di immobili diversi dagli immobili strumentali e dagli immobili merce (ossia immobili patrimonio)

N.B.: sono ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo per avviamento e marchi in misura non superiore ad 1/18 del costo indipendentemente dall’imputazione al Conto economico (imposte differite)

Art. 5 co. 3 del DLgs. 446/97

Base imponibile di società di capitali ed enti commerciali (segue)

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Art. 5 co. 4 - 5 del DLgs. 446/97

co. 4: Principio di correlazione: “I componenti positivi o negativi (classificati in voci del conto economico diverse da quelle dell’art. 2425 c.c.) concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi”;

co. 5: Importanza principi contabili: “Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, componenti positivi e negatividel valore della produzione sono accertati secondo criteri dicorretta qualificazione, imputazione temporale e classificazioneprevisti dai principi contabili adottati dall’impresa”.

Art. 1 co. 50 lett. a) Finanziaria 2008

Base imponibile di società di capitali ed enti commerciali (segue)

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Per effetto della esclusiva derivazione della base imponibile IRAP dalle voci di

conto economico, ne consegue:

Le quote di ammortamento rilevano per l’importo stanziato in bilancioLa rateizzazione in un massimo di 5 anni delle plusvalenze èirrilevante ai fini IRAPI proventi e gli oneri relativi agli immobili non strumentali rileveranno nella misura risultante dal Conto economico e non secondo l’art 90 del TUIRLe spese di manutenzione su beni propri sono deducibili intera-mente nell’esercizio di sostenimento

Art. 1 co. 50 lett. a) Finanziaria 2008

Base imponibile di società di capitali ed enti commerciali (segue)

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Per effetto della esclusiva derivazione della base imponibile IRAP dalle voci di

Conto economico, ne consegue:

Le erogazioni liberali saranno sempre deducibili a differenza di quanto indicato nell’art. 100 del TUIRI contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell’esercizio di competenza e non secondo quello di cassaI canoni di leasing, al netto degli interessi, sono sempre deducibili, a prescindere dai limiti di durata del contrattoI costi relativi alla telefonia non sono deducibili nei limiti dell’80%

Art. 1 co. 50 lett. a) Finanziaria 2008

Base imponibile di società di capitali ed enti commerciali (segue)

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Per effetto della esclusiva derivazione della base imponibile IRAP dalle voci di

Conto economico, ne consegue:

I costi derivanti da rapporti con controparti residenti in paesi black list sono comunque deducibiliNon assumono rilevanza le rettifiche da transfer pricing per operazioni infragruppo intercorse con soggetti non resi-dentiNon si applicano i limiti dell’art. 164 del TUIR alla deduzione dei costi delle autovettureGli interessi di mora sono deducibili secondo il principio della competenza e non secondo il criterio di cassa

Art. 1 co. 50 lett. a) Finanziaria 2008

Base imponibile di società di capitali ed enti commerciali (segue)

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Decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007

Vengono recuperati a tassazione i componenti negativi dedotti tramite

quadro EC fino al 2007

Svincolo delle riserve in sospensione indicate in EC (per la quota IRAP)

Decorrenze

Regime transitorio

Art. 1 co. 51 Finanziaria 2008

In 6 quote costanti dal 2008

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Regime transitorio

Decorrenze (segue)

Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della disciplina in vigore fino al 31.12.2007 continuano ad applicarsi le regole precedenti.

Resta ferma la tassazione delle quote residue di plusvalenze o altre componenti positive conseguite fino al periodo in corso al 31.12.2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in virtùdella precedente disciplina.

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L’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle eccedenze extracontabili prevista dal co. 48 dell’art. 1 della Finanziaria 2008 evita al contribuente la procedura di recupero a tassazione IRAP in sei quote costanti (C.M. 19.2.2008 n. 12/E, punto 9.1).

Accantonamenti: gli accantonamenti per rischi ed oneri indicati nelle voci B12 e B13 del Conto economico non assumono rilevanza ai fini IRAP; tuttavia al momento dell’effettivo sostenimento della spesa, la cui classificazione sotto il profilo contabile possa essere ricondotta nelle voci rilevanti dell’aggre-gato B, ne viene riconosciuta la deducibilità anche se, a seguito dell’utilizzo del fondo iscritto nel passivo, non viene movimentata alcuna voce del conto economico (C.M. 12/E/2008, § 9.2). (Imposte anticipate IRAP)

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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Personale distaccato: costituisce principio immanente del sistema IRAP che il costo del lavoro deve incidere in termini diindeducibilità sul soggetto passivo presso il quale viene effettivamente svolta l’attività lavorativa che concorre alla realizzazione del valore della produzione (Ris. 2/2008 DPF). In capo al distaccante il distacco è neutrale, in quanto il costo del lavoro è neutralizzato dalla non tassazione del rimborso corrisposto dal distaccatario per le spese del personale distaccato. Il distaccatario considera indeducibile le spese sostenute (ancorchè imputate tra le spese per servizi). Questo orientamento prevale anche in assenza della norma espressa – ora abrogata – che disciplinava la materia.

Analoghe conclusioni si applicano al comando all’interno della P.A. e per il lavoro interinale, fermo restando che le agenzie di lavoro interinale continuano ad assoggettare ad imposizione le somme ricevute eccedenti il mero rimborso degli oneri.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Lo sganciamento della base imponibile IRAP dal valore fiscale dei beni riconosciuto ai fini dell’IRES potrebbe determinare la piena rilevanza delle vicende contabili che vengono a interessare tale valore. In sostanza, le variazioni del valore contabile dei beni che avvengono senza rilevanza fiscale incidono, comunque, sulla determinazione del valore della produzione (come ammortamenti, plusvalenze e minusvalenze)?Si pensi al caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento neutrale a seguito delle quali vengono iscritti nuovi valori civili più alti rispetto a quelli riconosciuti fiscalmente.

Risposta: i maggiori valori derivanti da operazioni di riorganizza-zione aziendale neutrali non rilevano ai fini IRAP, a meno che non si applichi l’imposta sostitutiva del 12% (C.M. 57/E/2008 – imposte differite)

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali rilevano ai fini della determinazione della base imponibile del tributo anche se imputate in area straordinaria del conto economico (istruzioni al modello IRAP 2009).

In questo senso depone la relazione illustrativa alla finanziaria 2008 laddove si afferma che la norma sulla rilevanza delle plusvalenze relative agli immobili patrimonio è norma “di chiusura”.

È una tesi ragionevole perché sarebbe stato illogico rendere rilevanti i plusvalori su immobili patrimonio ed escludere quelli relativi a immobili strumentali.Ma le istruzioni non dicono se l’interpretazione fornita è “figlia”dell’applicazione “estensiva” del principio di correlazione.

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I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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PRINCIPIO DI CORRELAZIONE

Nozione ricavabile dalla prassi amministrativa sino ad oggi emanata:a) componenti positivi e negativi classificati in voci di Conto economico “non IRAP” che costituiscano successive variazioni di componenti inclusi nel valore della produzione di precedenti esercizi (sopravvenienze in senso tecnico-contabile); b) rettifiche (rivalutazioni/svalutazioni) di elementi patrimoniali da cui possano derivare differenze da realizzo rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi.Il rapporto tra plusvalenze/minusvalenze di beni strumentali e l’ammortamento non sembra rientrare in nessuna delle due fattispecie sino ad oggi individuate.

Criticità, dubbi interpretativi, soluzioni possibili

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Non rilevano le svalutazioni delle immobilizzazioni. Ma quando la perdita di valore non sarà più minus da valutazione ma componente negativo effettivamente realizzato potrà dedursi dalla base imponibile? Penso che occorra riconoscere la deducibilità della svalutazione al momento della dismissione del cespite.Altra soluzione, per la quale però mi sembra necessaria una norma, è quella di consentire la prosecuzione degli ammortamenti IRAP sul costo del bene ante svalutazione.

Il principio di correlazione può essere applicato anche per attrarre a tassazione le plusvalenze derivanti da trasferimenti di azienda? La risposta non può che essere negativa: il valore dell’azienda riflette non solo quello dei beni strumentali ceduti ma anche di diritti e rapporti cui non sempre si correlano componenti rilevanti ai fini IRAP.

Criticità, dubbi interpretativi, soluzioni possibili

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SPESE PER LAVORO DIPENDENTE: è stato abrogato l’art. 11 co. 2 del DLgs. 446/97, che prevedeva la deducibilità dalla base imponibile delle somme erogate a terzi per l’acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori e di quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative.

Significa che non sono più deducibili, ad esempio, le spese per il servizio di trasporto dei propri dipendenti, o per le mense aziendali, o i rimborsi a piè di lista relativi alle trasferte (classificati in B), n. 7), C/E)? Rischio di doppia tassazione, in quanto il prestatore del servizio ètassato sul componente positivo. Inoltre, queste spese non hannonatura retributiva ma sono strumentali allo svolgimento del lavoro.

Criticità, dubbi interpretativi, soluzioni possibili

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ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO: l’Ufficio ha il potere di accertare non solo l’esistenza dei costi e dei proventi ma anche la loro esatta competenza e la correttezza delle valutazioni (che, come tali, rilevano sui valori patrimoniali-fiscali degli esercizi futuri, generando doppi binari). L’alternativa sarebbe quella di non censurare fiscalmente gli errori di competenza e le valutazioni che i bilanci nella loro sequenzialitàsono in grado di auto correggere. Ciò permetterebbe una maggioreaderenza ai dati contabili ma il potere di accertamento sarebbe limitato solo alla verifica dell’esistenza dei costi e dei ricavi e dell’attendibilità nel loro complesso delle scritture.

INERENZA: essendo venuto meno il legame tra norme IRES e base imponibile IRAP, sono deducibili le spese imputate a Conto economico in voci rilevanti ai fini IRAP anche se in difetto delrequisito dell’inerenza (es: sanzioni amministrative)? Ma il principio di inerenza è immanente nell’ordinamento

Criticità, dubbi interpretativi, soluzioni possibili

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Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008

Aggregato B) schema di conto economico di cui all’art. 2425 c.c. (importi imputati al netto di sconti, abbuoni, e premi)

(solo quelli di natura commerciale e non aventi natura finanziaria)

… i costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazione, carico e scarico), se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie prime e delle merci

Tra i costi sono compresi …

imposte non recuperabili (es. imposte di fabbricazione): incorporate nel costo dei beni;

tra i costi in esame ci sono anche quelli per acquisti destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale (vedi circ. Agenzia delle Entrate 141/98)

Inoltre Inoltre ……

Costi per: materie prime, sussidiarie e di consumo, merci.

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

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Individua la base imponibile per le società di persone ed imprenditori individuali (co. 1)

Identifica alcuni componenti negativi comunque indeducibili (co. 1)

Disciplina la rilevanza dei contributi erogati in base a norma di legge (co. 1)

Enuncia il principio generale di determinazione della base imponibile in funzione dei criteri fiscali (co. 1)

Prevede la facoltà per i soggetti in contabilità ordinaria di optare per la disciplina prevista dall’art. 5 (co. 2)

-

Nuovo art. 5-bis DLgs. 446/97

Art. 1 co. 50 lett. b) Finanziaria 2008

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

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Art. 5-bisnovità

Somma dei ricavi di cui all’art. 85 co. 1 del TUIR (A):

a) Ricavi da cessioni di beni e prestazioni di servizi (attivitàcaratteristica);

b) Ricavi delle vendite di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili (esclusi beni strumentali);

f) Indennità a titolo di risarcimento (anche assicurativo), per perdita o danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

g) Contributi in denaro, o valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base al contratto

Art. 1 co. 50 lett. b) Finanziaria 2008

Regole fiscali contenute nel TUIRRegole fiscali contenute nel TUIRCirc. Agenzia delle Entrate Circ. Agenzia delle Entrate 60/200860/2008

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

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I contributi erogati in base a norma di legge che concorrono comunque alla formazione del valore della produzione

Rimangono esclusi i proventi di natura finanziaria

Inoltre tra i ricavi si assumono:

fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

Art. 85 co. 1 lett. c), d) ed e) del TUIR

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

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Variazioni delle rimanenze finali (art. 92 e 93 del TUIR);

Somma dei costi della produzione (B):

1) per materie prime, sussidiarie e di consumo, merci e per servizi;

2) ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali;

(A) - (B) = VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Classificazione Classificazione civilistica del bilanciocivilistica del bilancio

Gli stessi, seppur deducibili secondo l’ammontare risultante dall’applicazione delle regole generali del reddito d’impresa, si assumono nell’imponibile IRAP applicando i corretti principi contabili

Circ. Agenzia delle Circ. Agenzia delle Entrate 60/08Entrate 60/08

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

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Questione chiaritaQuestione chiaritaIdentificazione di quali costi siano

qualificabili come “costi per servizi”

Qualificazione FISCALE

Qualificazione CONTABILE (di bilancio per natura)

?

ALTRO?

si intendono prestazioni di servizi quelle attività che hanno ad oggetto le operazioni indicate nei co. 1 - 3 e nel co. 4, lett. a), b), c), e), f) e h) dell’art. 3 del DPR 633/1972

DM 17.1.92

ovvero ovvero ……

Costi per SERVIZI:

Circ. Agenzia delle Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008Entrate 60/2008

Confermata!

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

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Art. 3 Art. 3 coco. 1 DPR 633/72. 1 DPR 633/72

“prestazioni verso corrispettivo dipendenti da:contratti d'opera;appalto;trasporto;mandato;spedizione;agenzia;mediazione;deposito;obbligazioni di fare, non fare e permettere quale ne sia la fonte.

“Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o per altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione”.

?

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

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Art. 3 Art. 3 coco. 2 DPR 633/72. 2 DPR 633/72

Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:

le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonchè le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti;i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessionepro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti idepositi di denaro presso aziende e istituti di credito o pressoamministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente;le somministrazioni di alimenti e bevande;le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

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Art. 3 Art. 3 coco. 3 DPR 633/72. 3 DPR 633/72

Deroga al principio generale

Le prestazioni indicate nei co. 1 e 2 dell’art. 3

sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile …

costituiscono per ogni operazione di valore superiore a euro 25,82 prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa…

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

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Ad esclusionedelle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonchè delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonchèdelle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici.

Art. 3 Art. 3 coco. 3 . 3 ultimo periodoultimo periodo

Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

“Dette prestazioni, anche ai fini che qui interessano, rilevano secondo i criteri indicati al successivo comma 3 dell’articolo 3 in commento” (circ. Agenzia delle Entrate 60/2008).

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Art. 3 Art. 3 coco. 4 DPR 633/72. 4 DPR 633/72

a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22.4.14 n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del co. 3 dell'art. 2;

a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;

b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda";

c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili diutilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni.

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e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai dirittid'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lett. a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

h) prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del co. 2 dell'art. 2 e quelle dei mandatari di cui al co. 3 del presente articolo.

Ai fini IVA non sono considerate prestazioni di servizi

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Costi per ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali o immateriali:

Costi ammortamenti beni strumentali materiali:

vanno inclusi tutti gli ammortamenti fiscali (senza possibilità di far valere gli ammortamenti anticipati o accelerati, ora abrogati)

vanno assunti secondo i medesimi importi ammessi in deduzione in base al TUIR.

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

Circ. Agenzia delle Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008Entrate 60/2008

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Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008

a) contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge (ricavi ex 85 co. 1 lett. h) del TUIR);

b) proventi in denaro o natura conseguiti sempre in base a normadi legge a titolo di contributo (sopravvenienze attive ex art. 88, co. 3 lett. b) del TUIR;

Contributi erogati in base a norma di legge:

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tutte le categorie di immobilizzazioni immateriali, compreso l’avviamento (art. 103): dovrebbero restare invece escluse le spese relative a più esercizi (art. 108)

Costo ammortamento beni strumentali immateriali:

si assumono secondo le regole fiscali;

l’ammontare ammesso in deduzione è solo quello riferito alla quota capitale dei canoni di locazione finanziaria (a nulla rilevando la quota interessi desunta dallo stesso contratto, indeducibile perespressa previsione normativa ai fini del calcolo del valore della produzione).

Costi locazione beni strumentali materiali:

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VALORE DELLA PRODUZIONE NETTAVALORE DELLA PRODUZIONE NETTA

Non è “sganciato” dal reddito di impresa

I componenti rilevanti si assumono secondo le regole diqualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale

Co. 1

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Le voci considerate non sono esaustive di tutti i componenti positivi e negativi che ordinariamente concorrono alla formazione del valore della produzione (ad esempio non rientrano le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali, le sopravvenienze attive e passive di natura ordinaria, le imposte indirette, il diritto annuale CCIAA, …

ATTENZIONE!!

Art. 1 co. 51 Finanziaria 2008: resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue di plusvalenze e delle altre componenti positive conseguite fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

Tranne i contributi erogati in base a norme di legge (che concorrono alla formazione del valore della produzione) e vi è il dubbio per quanto riguarda le sopravvenienze passive che derivano da prestazioni di servizi.

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

Circ. Agenzia delle Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008Entrate 60/2008

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I contributi I contributi erogati in base a erogati in base a norma di legge norma di legge

concorrono concorrono comunque alla comunque alla formazione del formazione del

valore della valore della produzione, fatta produzione, fatta

eccezione per eccezione per quelli correlati a quelli correlati a

costi costi indeducibiliindeducibili

ATTENZIONE!!

Co. 1

NON SONO, COMUNQUE, DEDUCIBILI:Art. 5-bis Dlgs. n. 446/97

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

1. Le spese per il personale dipendente e assimilato;2. la quota interessi dei canoni di locazione

finanziaria, desunta dal contratto;3. i compensi per attività commerciali e prestazioni di

lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per gli obblighi di fare, non fare o permettere;

4. i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa

5. i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;

6. gli utili spettanti agli associati in partecipazione;7. le perdite su crediti8. l’imposta comunale sugli immobili;

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Deroga al principio generale

Non concorrono alla formazione della base imponibile qualora la legge istitutiva (o altre disposizioni di carattere generale) li esentino espressamente da IRAP.

a) essendo riconducibili ai ricavi di esercizio, sono imputati per competenza (art. 109);b) essendo riconducibili tra le sopravvenienze attive, rilevano nell’esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto (principio di cassa).

Periodo di imposta di imputazione

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

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Art. 5-bis, co. 2

I soggetti in contabilità ordinaria possono optare per il calcolo secondo le disposizioni dell’art. 5 [“differenza tra valori e costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell’art. 2425 c.c. con esclusione delle voci di cui ai n. 9, 10 lett. c) e d), 12 e 13 cosìcome risultanti dal conto economico dell’esercizio”];

OPZIONE

Modalità di esercizio dell’opzione Provv. Direttore Agenzia delle Entrate (31.03.2008)

Sia per obbligo che per opzione (circ. Assonime 26/2008 confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 60/2008)

Base imponibile di società di persone ed imprese individuali

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L’OPZIONE è irrevocabile per 3periodi di imposta Durante i quali si ha l’obbligo di

mantenere la contabilità ordinaria anche nel caso in cui vengano meno i requisiti (Circ. Assonime 26/2008, confermata da circ. Agenzia delle Entrate 60/2008

Deve essere esercitata entro 60 giornidall’inizio del periodo di imposta per il quale si intende applicare la disciplina di cui all’art. 5

Per il periodo di imposta 2008: entro il 31.10.2008 (provv.

29.5.2008)

Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio …

A meno che …

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opzione e revoca stesso modello e stessi termini

Anche in tal caso l’opzione è irrevocabile per 3 anni e tacitamente rinnovabile

Non si opti di nuovo per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole ordinarie della propria categoria (art. 5-bis, co. 1);

invio telematico

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Società di persone neo-costituita:

opzione entro 60 giorni dall’inizio del 1° periodo di imposta

Imprenditore individuale che inizia l’attività in corso d’anno:

opzione potrà essere esercitata in relazione a tale periodo di imposta entro 60 gg. dalla data di inizio dell’attività di cui all’art. 35 DPR 633/72

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Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008Circ. Agenzia delle Entrate 60/2008

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Soggetto IRES che si trasforma in società di persone:

dovrà esercitare l’opzione (se vuole mantenere il regime ex art. 5) entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione medesima

Trasformazione di società di persone in società di capitali:

non è necessaria alcuna comunicazione: determinazione della base imponibile esclusivamente ex art. 5 a

prescindere dalle modalità precedentemente applicate dalla società trasformanda

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