IL NUOVO REGOLAMENTO CE 1221/2009 Performance, credibility, transparency.

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IL NUOVO REGOLAMENTO CE

1221/2009

Performance, credibility, transparency

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Aumento significativo del numero Aumento significativo del numero

delle organizzazioni registrate delle organizzazioni registrate

(obiettivo di 23.000 in 5 anni) (obiettivo di 23.000 in 5 anni)

Rafforzando i principi di ecceRafforzando i principi di eccelllenza lenza

dello strumentodello strumento

Facilitando lFacilitando l’’adesione allo schemaadesione allo schema

EMAS III: obiettivi generali

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Organizzazioni in paesi extra UEOrganizzazioni in paesi extra UE ( (Global EMASGlobal EMAS))La domanda di registrazione andrà fatta presso lLa domanda di registrazione andrà fatta presso l’’Organismo Organismo Competente di uno SM che consente la registrazione di tali Competente di uno SM che consente la registrazione di tali organizzazioniorganizzazioni

Organizzazioni con più siti in diversi paesi UEOrganizzazioni con più siti in diversi paesi UE che che richiedono unrichiedono un’’unica registrazione (Corporate o unica registrazione (Corporate o Multisito UE)Multisito UE)

Registrazione delle organizzazioni (Art. 3)

Organizzazioni con più siti in paesi sia UE che extra UEOrganizzazioni con più siti in paesi sia UE che extra UE (Global + Corporate): domanda presso SM che fornisce (Global + Corporate): domanda presso SM che fornisce global EMASglobal EMAS

Linee guida e guida utenti dalla CommissioneLinee guida e guida utenti dalla Commissione

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Registrazione ‘corporate’

Se un’organizzazione ha siti ubicati in uno o più Stati membri può presentare un’unica domanda di registrazione cumulativa per tutti i siti o per una parte di essi.Le domande di registrazione cumulativa sono presentate ad un organismo competente dello Stato membro in cui l’organizzazione ha la sede principale o in cui si trova il centro direttivo dell’organizzazione designato ai fini del presente paragrafo.

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Registrazione ‘global’ Gli SM dovranno decidere SE applicare global EMAS

Come………con quali procedure?????

1.Art. 13.2 (c): l’O.C. ha accertato, sulla base delle evidenze ricevute, …., che non sono state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente

•Il verificatore, che firma un’apposita dichiarazione (All. VII), potrebbe assumere un ruolo più importante - rimarrebbe comunque il problema della conformità legislativa nel periodo seguente la registrazione

•In alternativa potrebbero essere coinvolte le autorità locali attraverso accordi bilaterali, ma ciò non è praticabile in tutti i paesi (approccio “tutti o nessuno”)

2. Art. 13.2 (d): non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente

•Potrebbero assumere un ruolo rilevante le ONG

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Conformità legislativa

(Art. 4.4) Le organizzazioni presentano materiale o

documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli

obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

Le organizzazioni extra-UE fanno inoltre riferimento agli

obblighi normativi pertinenti applicabili ad organizzazioni

analoghe negli Stati membri dove intendono presentare la

domanda di registrazione.

(All. VII) Dichiarazione del verificatore in merito

all’osservanza dei pertinenti obblighi normativi???????????

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(Art.4.2 e 4.4)

•le organizzazioni possono chiedere informazioni alle autorità responsabili dell’applicazione delle legge o al verificatore•possono ricorrere all’assistenza di cui all’art.32 disponibile nelle SM in cui intendono presentare domanda

Assistenza alle organizzazioni

(Art. 32.2) assistenza su:

•informazioni sugli obblighi normativi in materia di legislazione ambientale

•individuazione delle autorità competenti

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(Art. 32.4)

Gli SM provvedono affinché le autorità competenti:

•rispondano, almeno alle piccole organizzazioni, su quali siano gli obblighi normativi

•informino le organizzazioni su come dimostrare la conformità legislativa

(Art. 32.3)

Gli SM possono assegnare i compiti agli O.C. o altri organi

purché competenti

Come

(Art. 32.4)Gli SM garantiscono che le autorità…. comunichino…all’O.C.………… le inosservanze

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(Art 7.1) deroghe per piccole* organizzazioni: verifica completa ogni 4 anni (anziché 3) e aggiornamenti ogni 2…a condizione (confermata dal verificatore) che :

•non vi siano rischi ambientali significativi•non siano previste modifiche sostanziali•l’organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale

(Art 7.3) La deroga non esenta dall’inviare ogni anno la DA aggiornata, anche se convalidata ogni due anni

Tempistica e deroghe

(Art 6)invariata la tempistica per la verifica completa e la predisposizione di una nuova D.A. (max ogni 3 anni) e per gli aggiornamenti (annuali)

(Art. 14.1,e) non vi sono pertinenti reclami delle parti interessate o i reclami sono stati risolti positivamente

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Modifiche sostanziali (Art.8)Vedi anche art. 2 – c. 15

Definizione: “Definizione: “qualsiasi modifica riguardante il funzionamento, qualsiasi modifica riguardante il funzionamento,

la struttura, l’amministrazione, i processi, le attività, i prodotti la struttura, l’amministrazione, i processi, le attività, i prodotti

o i servizi di un’organizzazione che ha o può avere o i servizi di un’organizzazione che ha o può avere un un

impatto significativoimpatto significativo sul sul sistema di gestione sistema di gestione

ambientaleambientale di un’organizzazione, sull’ di un’organizzazione, sull’ambienteambiente o sulla o sulla

salute umanasalute umana””

Nel caso in cui unNel caso in cui un’’organizzazione abbia in previsione delle organizzazione abbia in previsione delle

modifiche sostanziali* deve : modifiche sostanziali* deve :

•effettuare leffettuare l’’analisi ambientale delle modifiche analisi ambientale delle modifiche

•aggiornare di conseguenza laggiornare di conseguenza l’’intero sistema di gestione intero sistema di gestione

ambientale e i relativi documenti ambientale e i relativi documenti

•far verificare e convalidare tutti i documenti modificati entro far verificare e convalidare tutti i documenti modificati entro

sei mesisei mesi

•trasmettere le modifiche all’organismo competente trasmettere le modifiche all’organismo competente

utilizzando l’All. VI utilizzando l’All. VI

•rendere disponibili al pubblico le modificherendere disponibili al pubblico le modifiche

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(Art. 10) Versione unica con le parole (Art. 10) Versione unica con le parole ““Gestione Gestione

ambientale verificataambientale verificata”” e numero di registrazione e numero di registrazione

Nel caso di registrazione cumulativa parziale, nellNel caso di registrazione cumulativa parziale, nell’’uso del uso del

logo, bisogna indicare i siti per i quali è stata concessa la logo, bisogna indicare i siti per i quali è stata concessa la

registrazioneregistrazione

Rimane il DIVIETO di utilizzo sul prodotto/confezione o in Rimane il DIVIETO di utilizzo sul prodotto/confezione o in

abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti abbinamento con dichiarazioni comparative riguardanti

altre attività e altri servizialtre attività e altri servizi

((Art. 35.2)Art. 35.2) Senza n. di registrazione Senza n. di registrazione può essere usato a può essere usato a

scopi promozionaliscopi promozionali da altri soggetti interessati da altri soggetti interessati

(limitatamente alle attività di promozione)(limitatamente alle attività di promozione)

Uso del Logo

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(Art. 42.2) La Commissione tiene e pubblica:

• un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni registrate

• una banca dati delle DA in formato elettronico

• una banca dati delle best practices, compresi strumenti efficaci per la promozione di EMAS ed esempi di supporto tecnico alle organizzazioni

• un elenco delle risorse comunitarie per il finanziamento dell’attuazione di EMAS e dei relativi progetti e attività

Registro Europeo

(Art. 6.3) le organizzazioni registrate:• devono rendere disponibile al pubblico la D.A. entro un mese• devono inserire in allegato VI anche le informazioni sulle modalità per ottenere la DA

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Verificatori Ambientali (art. 18) compiti dei VA sostanzialmente

invariati

VERIFICA del RISPETTO dei REQUISITI del REG.

➫ Analisi ambientale iniziale – SGA – audit interni

➫ Aspetti legislativi in materia ambientale➫ Miglioramento continuo ➫ Credibilità e esattezza dei dati riportati in

DA Verifica delle condizioni per deroghe a

piccole organizzazioni. (art 7) all. VI

Verifica degli indicatori di prestazione (all IV e art 46)

Compilazione all. VII (art. 5-6)

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Verificatori Ambientali

(art 28) preso in conto l’art. 5.2 del Reg CE 765/08 che consente ad uno Stato Membro di disporre, al di fuori dell’Ente Unico di Accr., di un Organismo di abilitazione responsabile per il rilascio delle abilitazioni e per le attività di sorveglianza dei VA

(art 20) requisiti per i VA sostanzialmente invariati (organizzazione interna, indipendenza, competenze,

…)

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(art 22) requisiti addizionali per l’accreditamento (o abilitazione) dei VA che intendono operare in paesi extra UE (conoscenza legislazione amb., lingua,…)

NB - considerati validi accordi contrattuali con persona o organizzazione qualificata che soddisfi tali requisiti

(art 23) nei paesi terzi le sorveglianze sui VA spettano all’Organismo di Accreditamento (o di Abilitazione) che ha rilasciato l’accreditamento (o abilitazione) per quelle attività

Verificatori Ambientali

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(art 25) attività di verifica/convalida sostanzialmente

invariate

Prevista una “dichiarazione sulle attività di verifica e convalida” da parte del VA conforme all’all. VII (da inviare all’Organismo Competente con gli altri documenti per la registrazione da parte del richiedente)

➫ verifica condotta nel rispetto delle prescrizioni Reg. 1221/09

➫ non risultano evidenze di N.C. con gli obblighi normativi applicabili in materia ambientale

➫ dati e info in DA forniscono un’immagine “credibile”, “affidabile” e “corretta” delle attività dell’org.

Verificatori Ambientali

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Organismi di Accreditam./Abilitazione

Abilitazione

VA ORGANIZZAZ. e

SINGOLI

STATO MEMBRO

Accreditamento

VA ORGANIZZAZ.

Attività di sorveglianza sui VA almeno ogni 2 anni

Ente Unico Accr.

Art. 5 par. 2 765/08

REG. CE 765/08

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(artt 38 e 44) integrazione con la legislazione nazionale ed europea (es GPP per le PA,…) e relative semplificazioni decise dagli SM (la registrazione EMAS può dispensare da alcuni adempimenti normativi,…)

Stati Membri

CLUSTE

R

(art 37) gli SM dovranno, in accordo con le autorità locali, CCIAA, associazioni di

categoria, ecc… promuovere/incentivare (in particolare attraverso un approccio per

fasi) e dare assistenza ai “distretti” affinché soddisfino i requisiti di

registrazione, viene anche evidenziato che lo scopo è la registrazione EMAS di

tutte le organizzazioni del distretto

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I. Analisi ambientale

ASPETTI DIRETTI: anche i requisiti e i limiti di legge

ASPETTI INDIRETTI: nel caso delle PA (Amm. comunali, provinciali,…) viene ribadito che è essenziale tener conto degli aspetti legati al core business (pianificazione/gestione del territorio,…). I soli aspetti relativi al “sito” (palazzo) sono ritenuti insufficienti.

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Requisiti minimi DA (in aggiunta a quelli EMAS II)

(e)…la relazione riporta gli indicatori chiave e gli altri pertinenti indicatori esistenti delle

prestazioni ambientali

(g)…un riferimento agli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente

IV. Comunicazione ambientale

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(i) Efficienza energetica……………

(ii) Uso dei materiali………………….

(iii) Acqua……………………………….

(iv) Rifiuti……………………………….

(v) Biodiversità………………………..

(vi) Emissioni…………………………..

Consumo totale

IV. Comunicazione ambientale

Consumo totale

Produzione totale per tipologia/pericolosi

Uso del suolo

Emissioni gas serra CO2 CH4 N2O HFC PFC SF6 …

Emissioni totali SO2 NOx PM

La DA deve contenere gli indicatori di prestazione…

% energia da fonti rinnovabili

Flusso di massa dei diversi materiali

Valori specifici

A

B

A/B=R (indicatore)

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Ovviamente possono essere utilizzati anche ALTRI indicatori (in particolare

rif. art 46 - KPI e documenti di settore)

Se alcuni indicatori NON sono significativi/rappresentativi degli aspetti ambientali possono essere tralasciati (giustificare con riferimento alla AA)

IV. Comunicazione ambientale

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Situazione registrazioni EMAS (Europa)

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Situazione registrazioni EMAS (Europa)

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Situazione registrazioni EMAS (Europa)

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Situazione registrazioni EMAS (Italia)

8041050

1211

Dic-07 Dic-08 Dic-09Dic-06

598

di cui

•1100 attive

•250 cancell./sosp.

Per settori principali

• Pubbl. Amm. (circa 200)

• Rifiuti: trattamento, smaltimento, recupero (circa 150)

• Energia (circa 100)

• Alimentare (circa 100)

Per regione

• Emilia-Romagna (circa 200)

• Lombardia (135)

•Toscana (130)

•Trentino (90) Puglia (70) Veneto e Piemonte (60)

Giu-11

1350Registrazioni rilasciate1263

Dic-10