Il nuovo bilancio semplificato -...
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Le nuove regole si applicano, a
norma dell’art. 6 del D.Lgs. n.
173/2008, ai bilanci relativi agli
esercizi con inizio in data succes-
siva a quella dell’entrata in vigore
del decreto (7 novembre 2008),
ossia in linea di massima, dai bi-
lanci relativi all’esercizio 2009.
I nuovi criteriper l’ammissibilitadel bilancio semplificato
L’art. 2435-bis c.c., che contiene
la disciplina del bilancio in forma
abbreviata, prima dell’intervento
del D.Lgs. n.173/2008, era gia sta-
to oggetto di una modifica, dopo
la riforma del diritto societario,
apportata dal D.Lgs. n.6/2003.
Questa prima modifica fu intro-
dotta dal D.Lgs. n.285/2006, il
cui art. 1 aveva innalzato 2 dei 3
parametri previsti per determina-
re l’ammissibilita del bilancio in
forma abbreviata. Le modifiche
avevano comportato l’innalza-
mento di due dei tre parametri:
a) totale dell’attivo dello stato
patrimoniale: da E 3.125.000
a E 3.650.000;
b) ricavi delle vendite e delle
prestazioni: da E 6.250.000
a E 7.300.000.
La novella apportata dal recente
D.Lgs. n.173/2008 (e precisamen-
te dall’art. 1, comma 4) ha riguar-
dato questi stessi due parametri,
che sono stati cosı modificati:
a) totale dell’attivo dello stato
patrimoniale: da E 3.650.000
a E 4.400.000;
b) ricavi delle vendite e delle
prestazioni: da E 7.300.000
a E 8.800.000.
E rimasto invece sempre immuta-
to il terzo parametro, ossia il nu-
mero di dipendenti occupati in
media durante l’esercizio, stabili-
to in 50 unita. L’aumento, in ter-
mini percentuali, del valore dei
parametri e stato significativo, in
particolare se si considera che i
vecchi valori erano vigenti solo
dal 28 novembre 2006. Infatti la
crescita di entrambi i parametri e
stato del 20,5%, ossia un incre-
mento del 10% l’anno, un impor-
to dunque di gran lunga superio-
re a quello dell’inflazione, che nel
2007 e nel 2008, e stato pari, ri-
spettivamente, a 1,8% e 3,3%.
E evidente, dunque, l’intenzione
dei legislatori comunitario e na-
zionale di ampliare la platea di
soggetti autorizzati a presentare
una forma piu semplice del bilan-
cio. Infatti, la direttiva 2006/46/
Ce lasciava liberi gli Stati membri
di procedere ad un sensibile in-
nalzamento dei limiti previsti per
la presentazione di una versione
semplificata del bilancio.
I nuovi contenuti della notaintegrativa
Il D.Lgs. n.173/2008, oltre all’in-
nalzamento dei parametri per la
redazione del bilancio semplifica-
to, ha ampliato il contenuto della
nota integrativa, che e disciplina-
ta dall’art. 2427 c.c.. I nuovi con-
tenuti, riportati nell’art. 1, com-
ma 1, del D.Lgs. n.173/2008, con-
sistono in due nuovi punti:
a) il 22-bis: tale punto deve illu-
strare le operazioni realizza-
te con le parti correlate, pre-
cisando l’importo, la natura
del rapporto e ogni altra in-
formazione necessaria per la
comprensione del bilancio
relativa a tali operazioni,
qualora le stesse siano rile-
vanti e non siano state con-
cluse a normali condizioni di
mercato. Le informazioni re-
lative alle singole operazioni
possono essere aggregate se-
condo la loro natura, salvo
quando la loro separata evi-
denziazione sia necessaria
Il nuovo bilanciosemplificatoNuove regole per il bilancio semplificato (denominato anche
«abbreviato») sono state introdotte dal D.Lgs. n.173/2008, basato
sulla direttiva comunitaria 2006/46/Ce. In primo luogo e stata
ampliata la platea di soggetti che possono ora redigere il bilancio in
forma semplificata, per effetto dell’innalzamento dei limiti indicati
nell’art. 2435-bis c.c.. In secondo luogo sono stati modificati i
contenuti della nota integrativa, che e opportuno richiamare, in
quanto tale novita puo interessare, a determinate condizioni di cui si
parlera nel corso dell’articolo, anche le note integrative che
accompagnano i bilanci in forma abbreviata. In questo articolo, dopo
aver evidenziato le recenti novita legislative, si cogliera l’occasione
per rammentare, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.173/
2008, la disciplina del bilancio semplificato come emerge dalle ultime
modifiche
di Massimiliano Di Pace
PMI n. 5/2009 59
Obblighi e adempimenti
per comprendere gli effetti
delle operazioni medesime
sulla situazione patrimoniale
e finanziaria e sul risultato
economico della societa;
b) il 22-ter: questo nuovo nume-
ro deve permettere di chiarire
la natura e l’obiettivo econo-
mico di accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale, con
indicazione del loro effetto
patrimoniale, finanziario ed
economico, a condizione che
i rischi e i benefici da essi de-
rivanti siano significativi e
l’indicazione degli stessi sia
necessaria per valutare la si-
tuazione patrimoniale e finan-
ziaria e il risultato economico
della societa.
Un’ulteriore novita, che si inne-
sta nella precedente, consiste
nell’inserimento del comma 1-
bis nell’art. 2427, dove si forni-
sce un piu esplicito rinvio ai
principi contabili internazionali
Ias, adottati dall’Ue con il Reg.
Ce 1725/2003, per quanto riguar-
da il significato dei termini «stru-
mento finanziario», «strumento
finanziario derivato», «fair va-
lue», «parte correlata» e «model-
lo e tecnica di valutazione gene-
ralmente accettato».
In precedenza un rinvio simile
era contenuto nel comma 51del-
l’art. 2427-bis2c.c., relativo alle
informazioni relative al valore
equo «fair value» degli strumenti
finanziari, ma il comma 3, del-
l’art. 1, del D.Lgs. n.173/2008,
ha provveduto ad abrogare tale
comma 5, essendo ormai sosti-
tuito da citato nuovo comma 1-
bis dell’art. 2427.
Pertanto il significato ufficiale di
questi termini e:
— strumento finanziario: qual-
siasi contratto che dia origi-
ne ad un’attivita finanziaria
per un’impresa e a una passi-
vita finanziaria o a uno stru-
mento rappresentativo di ca-
pitale per un’altra impresa3
(Ias 32);
— fair value: e il corrispettivo al
quale un’attivita puo essere
scambiata, o una passivita
estinta, in una libera transa-
zione fra parti consapevoli e
disponibili (Ias 32);
— parti correlate: i soggetti so-
no considerati correlati se
uno di essi ha la capacita di
controllare l’altro o di eserci-
tare un’influenza notevole
sull’assunzione di decisioni
operative e finanziarie dell’al-
tro soggetto (Ias 24).
Relativamente alle disposizioni
fuori bilancio, e bene precisare
che la direttiva 2006/46/Ce inten-
de per «disposizione fuori bilan-
cio» qualsiasi impegno o accordo
tra una societa e altre entita, an-
che quelle non registrate, che non
sia iscritto a bilancio. Le disposi-
zioni fuori bilancio possono esse-
re associate alla creazione o all’u-
so di una o piu societa veicolo (le
cosiddette Special purpose enti-
ties - «SPE»), create eventual-
mente off-shore, e dirette a per-
seguire determinati obiettivi eco-
nomici, legali, fiscali o contabili.
Prima di concludere e il caso di
ricordare che tali modifiche, pre-
viste in ultima analisi dalla diretti-
va 2006/46/Ce, sono in realta l’at-
tuazione di un piano d’azione co-
munitario, adottato il 21 maggio
2003 dalla Commissione, che au-
spicava misure volte a moderniz-
zare il diritto societario ed a raf-
forzare la governance societaria,
prevedendo la responsabilita col-
lettiva degli amministratori, il raf-
forzamento della trasparenza del-
le operazioni con le parti correlate
e delle disposizioni fuori bilancio,
ed il miglioramento delle informa-
zioni sulle prassi di governo socie-
tario applicate nelle societa.
In sostanza, la direttiva 2006/46/
Ce punta a facilitare gli investi-
menti transfrontalieri ed a mi-
gliorare la comparabilita dei bi-
lanci e delle relazioni a livello eu-
ropeo, accrescendo cosı la fidu-
cia del pubblico grazie a maggio-
ri informazioni specifiche e coe-
renti, ed a questo scopo chiede
maggiore chiarezza nei bilanci,
in particolare per le operazioni
con parti correlate e accordi
non evidenziati in contabilita.
La disciplina aggiornatadel bilancio abbreviato
L’art. 2435-bis disciplina il bilan-
cio in forma abbreviata, che puo
essere redatto dalle societa che
non hanno emesso titoli negozia-
ti sui mercati regolamentati
(azioni o obbligazioni), quando,
nel primo esercizio, o successi-
vamente, per 2 esercizi consecu-
tivi, non siano stati superati 2 dei
seguenti 3 limiti (cosı come mo-
dificati da ultimo dal D.Lgs. n.
173/2008):
1) totale dell’attivo dello stato
patrimoniale: E 4.400.000;
1Tale comma recitava: «Ai fini dell’ap-
plicazione del presente articolo e del-
l’art. 2428, comma 2, numero 6-bis)
per la definizione di strumento finan-
ziario, di strumento finanziario deriva-
to, di fair value e di modello e tecnica
di valutazione generalmente accetta-
to, si fa riferimento ai principi conta-
bili riconosciuti in ambito internazio-
nale e compatibili con la disciplina in
materia dell’Unione europea».
2Articolo introdotto dall’art. 1 del
D.Lgs. n. 394/2003.
3Qualsiasi contratto che rappresenti
una partecipazione residua nell’attivo
di un’impresa al netto di tutte le sue
passivita.
PMI n. 5/200960
Obblighi e adempimenti
2) ricavi delle vendite e delle
prestazioni: E 8.800.000;
3) dipendenti occupati in media
durante l’esercizio: 50 unita.
Le societa che redigono il bilan-
cio in forma abbreviata devono
tornare a redigerlo in forma ordi-
naria, se nel secondo esercizio
consecutivo hanno superato 2
dei 3 limiti sopra indicati.
Nel bilancio in forma abbreviata
lo Stato patrimoniale comprende
solo le voci contrassegnate nel-
l’art. 2424 con lettere maiuscole
e con numeri romani, ma con le
seguenti specificazioni:
1) le voci A e D dell’attivo pos-
sono essere comprese nella
voce C II;
2) dalle voci B I e B II dell’attivo
devono essere detratti in for-
ma esplicita gli ammorta-
menti e le svalutazioni;
3) la voce E del passivo puo es-
sere compresa nella voce D;
4) nelle voci C II dell’attivo e D
del passivo devono essere se-
paratamente indicati i crediti
e i debiti esigibili oltre l’eser-
cizio successivo.
Pertanto, l’attivo dello stato pa-
trimoniale e costituito dalle se-
guenti voci:
B) Immobilizzazioni, con separa-
ta indicazione di quelle con-
cesse in locazione finanziaria:
I Immobilizzazioni immate-
riali;
II Immobilizzazioni materiali;
III Immobilizzazioni finanzia-
rie, con separata indica-
zione, per ciascuna voce
dei crediti, degli importi
esigibili entro l’esercizio
successivo.
C) Attivo circolante:
I Rimanenze;
II Crediti, con separata indi-
cazione, per ciascuna vo-
ce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successi-
vo; Crediti verso soci per
versamenti ancora dovuti,
con separata indicazione
della parte gia richiamata;
Ratei e risconti, con sepa-
rata indicazione del disag-
gio su prestiti.
III Attivita finanziarie che
non costituiscono immo-
bilizzazioni;
IV Disponibilita liquide.
Il Passivo dello stato patrimonia-
le e composto quindi dalle se-
guenti voci:
A) Patrimonio netto:
I Capitale;
II Riserva da sovraprezzo
delle azioni;
III Riserve di rivalutazione;
IV Riserva legale;
V Riserve statutarie;
VI Riserva per azioni proprie
in portafoglio;
VII Altre riserve, distinta-
mente indicate;
VIII Utili (perdite) portati a
nuovo;
IX Utile (perdita) dell’eserci-
zio.
B) Fondi per rischi e oneri.
C) Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indica-
zione, per ciascuna voce, de-
gli importi esigibili oltre l’e-
sercizio successivo; Ratei e
risconti, con separata indica-
zione dell’aggio su prestiti.
Nel conto economico del bilan-
cio in forma abbreviata le se-
guenti voci previste dall’art.
2425 c.c. possono essere tra loro
raggruppate:
1) voci A 2 e A 3;
2) voci B 9c, B 9d, B 9e;
3) voci B 10a, B 10b, B 10c;
4) voci C 16b e C 16c;
5) voci D 18a, D 18b, D 18c;
6) voci D 19a, D 19b, D 19c.
Inoltre, nel conto economico del
bilancio in forma abbreviata non e
richiesta nella voce E 20 la sepa-
rata indicazione delle plusvalen-
ze, cosı come non e richiesta nella
voce E 21 la separata indicazione
delle minusvalenze e delle impo-
ste relative a esercizi precedenti.
Di conseguenza il conto econo-
mico e cosı articolato:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle
prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze
di prodotti in corso di la-
vorazione, semilavorati, e
finiti; variazioni dei lavori
in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobiliz-
zazioni per lavori interni;
5) altri ricavi e proventi, con
separata indicazione dei
contributi in conto eserci-
zio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussi-
diarie, di consumo, e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di
terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine
rapporto; trattamento
di quiescenza e simili;
altri costi;
10) ammortamenti e svalu-
tazioni:
a) ammortamento delle
immobilizzazioni im-
materiali; ammorta-
mento delle immobiliz-
zazioni materiali; altre
svalutazioni delle im-
mobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti
compresi nell’attivo
circolante e delle di-
sponibilita liquide;
11) variazioni delle rima-
PMI n. 5/2009 61
Obblighi e adempimenti
nenze di materie pri-
me, sussidiarie, di con-
sumo, e merci;
12) accantonamenti per ri-
schi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestio-
ne.
Totale.
Differenza tra valore e costi della
produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipa-
zioni, con separata in-
dicazione di quelli re-
lativi ad imprese con-
trollate e collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni, con
separata indicazione
di quelli da imprese
controllate e collegate,
e di quelli da control-
lanti;
b) da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni che
non costituiscono par-
tecipazioni; da titoli
iscritti nell’attivo circo-
lante che non costitui-
scono partecipazioni;
d) proventi diversi dai
precedenti, con sepa-
rata indicazione di
quelli da imprese con-
trollate e collegate, e di
quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri
finanziari, con separa-
ta indicazione di quelli
verso imprese control-
late e collegate, e ver-
so controllanti;
17-bis) utili e perdite su cam-
bi.
Totale (15 + 16 - 17 + 17-bis).
D) Rettifiche di valore di attivita
finanziarie:
18)rivalutazioni: di partecipazio-
ni; di immobilizzazioni finan-
ziarie che non costituiscono
partecipazioni; di titoli iscritti
all’attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni;
19)svalutazioni: di partecipazio-
ni; di immobilizzazioni finan-
ziarie che non costituiscono
partecipazioni; di titoli iscritti
nell’attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18 - 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi;
21) oneri.
Totale delle partite straordinarie
(20 - 21).
Risultato prima delle imposte (A
- B + C + D + E).
22)imposte sul reddito dell’eser-
cizio, correnti, differite, e an-
ticipate;
23)utile (perdite) dell’esercizio.
Nella nota integrativa del bilan-
cio in forma abbreviata sono
omesse le indicazioni sulla diffe-
renza tra i costi correnti e quelli
stimati dei beni fungibili, e quel-
le previste dai punti 2, 3, 7, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17 e 23 della
nota integrativa (art. 2427).
Inoltre l’ammontare dei crediti
e dei debiti di durata residua su-
periore a 5 anni, e dei debiti as-
sistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione
della natura delle garanzie, e con
specifica ripartizione secondo le
aree geografiche (punto 6), va
riferito all’importo globale dei
debiti iscritti in bilancio.
Ne risulta che la nota integrativa
deve essere cosı strutturata:
1) i criteri applicati nella valuta-
zione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore, e nel-
la conversione dei valori non
espressi all’origine in euro;
3-bis) la misura e le motivazioni
delle riduzioni di valore
applicate alle immobilizza-
zioni materiali e immate-
riali, facendo a tal fine
esplicito riferimento al lo-
ro concorso alla futura
produzione di risultati
economici, alla loro preve-
dibile durata utile, e per
quanto rilevante, al loro
valore di mercato, segna-
lando altresı le differenze
rispetto a quelle operate
negli esercizi precedenti,
ed evidenziando la loro in-
fluenza sui risultati econo-
mici dell’esercizio4;
4) le variazioni intervenute nel-
la consistenza delle altre voci
dell’attivo e del passivo, ed in
particolare, per le voci del
patrimonio netto, per i fondi
e per il trattamento di fine
rapporto, la formazione e le
utilizzazioni;
5) l’elenco delle partecipazioni,
possedute direttamente, o
per tramite di societa fiducia-
ria, o per interposta persona,
in imprese controllate e col-
legate, indicando per ciascu-
na la denominazione, la sede,
il capitale, l’importo del pa-
trimonio netto, l’utile o la
perdita dell’ultimo esercizio,
la quota posseduta, e il valo-
re attribuito in bilancio, o il
corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna
voce, l’ammontare dei crediti
e dei debiti di durata residua
superiore a 5 anni, e dei debiti
assistiti da garanzie reali su
beni sociali, con specifica indi-
4L’art. 2435-bis non esclude tale pun-
to della nota integrativa, che si riferi-
sce alle svalutazioni effettuate sulle
immobilizzazioni immateriali a seguito
dei cosiddetti test di svalutazione
(impairment test) oggetto del princi-
pio contabile internazionale Ias n. 36.
Si ricorda che questo punto e stato
modificato dall’art. 18 del D.Lgs. n.
310/2004.
PMI n. 5/200962
Obblighi e adempimenti
cazione della natura delle ga-
ranzie, e con specifica riparti-
zione secondo le aree geogra-
fiche (cd. rischio paese);
6-bis) eventuali effetti significa-
tivi delle variazioni nei
cambi valutari verificatesi
successivamente alla
chiusura dell’esercizio;
6-ter) distintamente per ciascu-
na voce, l’ammontare dei
crediti e dei debiti relativi
ad operazioni che preve-
dono l’obbligo per l’acqui-
rente di retrocessione a
termine;
7-bis) le voci di patrimonio netto
analiticamente indicate,
con specificazione in ap-
positi prospetti della loro
origine, possibilita di uti-
lizzazione, e distribuibili-
ta, nonche della loro avve-
nuta utilizzazione nei pre-
cedenti esercizi;
8) l’ammontare degli oneri fi-
nanziari imputati nell’eserci-
zio ai valori iscritti nell’attivo
dello Stato patrimoniale, di-
stintamente per ogni voce;
11)l’ammontare dei proventi da
partecipazioni, diversi dai di-
videndi;
18)le azioni di godimento, le ob-
bligazioni convertibili in azio-
ni, e i titoli (o valori simili)
emessi dalla societa, specifi-
cando il loro numero, e i di-
ritti che essi attribuiscono;
19)il numero e le caratteristiche
degli altri strumenti finanziari
emessi dalla societa, con l’in-
dicazione dei diritti patrimo-
niali e partecipativi (ossia am-
ministrativi) che conferiscono,
e delle principali caratteristi-
che delle operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati
dai soci alla societa, ri-
partiti per scadenze, e
con la separata indica-
zione di quelli con clau-
sola di postergazione (o
subordine) rispetto agli
altri creditori;
20)il valore e la tipologia dei be-
ni e dei rapporti giuridici
compresi in ciascun patrimo-
nio destinato ad uno specifi-
co affare (art. 2447-bis), in-
clusi quelli apportati da terzi,
i criteri adottati per l’imputa-
zione degli elementi comuni
di costo e di ricavo, nonche
il corrispondente regime del-
la responsabilita;
21)l’indicazione separata della
destinazione dei proventi
dell’operazione derivante da
un finanziamento destinato
ad uno specifico affare (art.
2447-decies), e dei vincoli
relativi ai beni strumentali
destinati alla realizzazione
dell’operazione;
22)le operazioni di locazione fi-
nanziaria (cd. leasing) che
comportano il trasferimento
al locatario della parte preva-
lente dei rischi e dei benefici
inerenti ai beni che ne costi-
tuiscono oggetto, sulla base
di un apposito prospetto dal
quale risulti il valore attuale
delle rate di canone non sca-
dute, come determinato uti-
lizzando tassi di interesse pa-
ri all’onere finanziario effetti-
vo inerenti ai singoli contrat-
ti, l’onere finanziario effetti-
vo attribuibile ad essi e rife-
ribile all’esercizio, l’ammon-
tare complessivo al quale i
beni oggetto di locazione sa-
rebbero stati iscritti alla data
di chiusura dell’esercizio,
qualora fossero stati conside-
rati immobilizzazioni, con se-
parata indicazione di ammor-
tamenti, rettifiche, e riprese
di valore che sarebbero stati
inerenti all’esercizio.
Relativamente ai nuovi punti 22-
bis e 23-bis della nota integrati-
va, introdotti dallo stesso D.Lgs.
n. 173/2008, si specifica, con un
nuovo comma inserito nell’art.
2435-bis c.c. (il comma 6), che
e possibile limitare l’informativa
richiesta dal numero 22-bis alle
operazioni realizzate diretta-
mente o indirettamente con i lo-
ro maggiori azionisti ed a quelle
con i membri degli organi di am-
ministrazione e controllo, non-
che limitare alla natura e all’o-
biettivo economico le informa-
zioni richieste dal numero 22-
ter. Se poi vengono fornite nella
nota integrativa le informazioni
previste dai punti 3 e 4 della re-
lazione sulla gestione (art.
2428), non vi e bisogno di redi-
gere quest’ultima. Si rammenta
che i punti 3 e 4 devono conte-
nere le seguenti informazioni:
3) il numero e il valore nomina-
le sia delle azioni proprie, sia
delle azioni o quote di societa
controllanti possedute dalla
societa, anche per tramite di
societa fiduciaria o per inter-
posta persona, con l’indica-
zione della parte di capitale
corrispondente;
4) il numero e il valore nomina-
le sia delle azioni proprie, sia
delle azioni o quote di societa
controllanti acquistate o ven-
dute dalla societa, nel corso
dell’esercizio, anche per tra-
mite di societa fiduciaria o
per interposta persona, con
l’indicazione della corrispon-
dente parte di capitale, dei
corrispettivi, e dei motivi de-
gli acquisti e delle vendite.
PMI n. 5/2009 63
Obblighi e adempimenti