Il nuovo bilancio semplificato -...

5

Click here to load reader

Transcript of Il nuovo bilancio semplificato -...

Page 1: Il nuovo bilancio semplificato - download.microsoft.comdownload.microsoft.com/documents/italy/SBP/gestioneimpresa/... · l’art. 2427-bis2 c.c., relativo alle informazioni relative

Le nuove regole si applicano, a

norma dell’art. 6 del D.Lgs. n.

173/2008, ai bilanci relativi agli

esercizi con inizio in data succes-

siva a quella dell’entrata in vigore

del decreto (7 novembre 2008),

ossia in linea di massima, dai bi-

lanci relativi all’esercizio 2009.

I nuovi criteriper l’ammissibilitadel bilancio semplificato

L’art. 2435-bis c.c., che contiene

la disciplina del bilancio in forma

abbreviata, prima dell’intervento

del D.Lgs. n.173/2008, era gia sta-

to oggetto di una modifica, dopo

la riforma del diritto societario,

apportata dal D.Lgs. n.6/2003.

Questa prima modifica fu intro-

dotta dal D.Lgs. n.285/2006, il

cui art. 1 aveva innalzato 2 dei 3

parametri previsti per determina-

re l’ammissibilita del bilancio in

forma abbreviata. Le modifiche

avevano comportato l’innalza-

mento di due dei tre parametri:

a) totale dell’attivo dello stato

patrimoniale: da E 3.125.000

a E 3.650.000;

b) ricavi delle vendite e delle

prestazioni: da E 6.250.000

a E 7.300.000.

La novella apportata dal recente

D.Lgs. n.173/2008 (e precisamen-

te dall’art. 1, comma 4) ha riguar-

dato questi stessi due parametri,

che sono stati cosı modificati:

a) totale dell’attivo dello stato

patrimoniale: da E 3.650.000

a E 4.400.000;

b) ricavi delle vendite e delle

prestazioni: da E 7.300.000

a E 8.800.000.

E rimasto invece sempre immuta-

to il terzo parametro, ossia il nu-

mero di dipendenti occupati in

media durante l’esercizio, stabili-

to in 50 unita. L’aumento, in ter-

mini percentuali, del valore dei

parametri e stato significativo, in

particolare se si considera che i

vecchi valori erano vigenti solo

dal 28 novembre 2006. Infatti la

crescita di entrambi i parametri e

stato del 20,5%, ossia un incre-

mento del 10% l’anno, un impor-

to dunque di gran lunga superio-

re a quello dell’inflazione, che nel

2007 e nel 2008, e stato pari, ri-

spettivamente, a 1,8% e 3,3%.

E evidente, dunque, l’intenzione

dei legislatori comunitario e na-

zionale di ampliare la platea di

soggetti autorizzati a presentare

una forma piu semplice del bilan-

cio. Infatti, la direttiva 2006/46/

Ce lasciava liberi gli Stati membri

di procedere ad un sensibile in-

nalzamento dei limiti previsti per

la presentazione di una versione

semplificata del bilancio.

I nuovi contenuti della notaintegrativa

Il D.Lgs. n.173/2008, oltre all’in-

nalzamento dei parametri per la

redazione del bilancio semplifica-

to, ha ampliato il contenuto della

nota integrativa, che e disciplina-

ta dall’art. 2427 c.c.. I nuovi con-

tenuti, riportati nell’art. 1, com-

ma 1, del D.Lgs. n.173/2008, con-

sistono in due nuovi punti:

a) il 22-bis: tale punto deve illu-

strare le operazioni realizza-

te con le parti correlate, pre-

cisando l’importo, la natura

del rapporto e ogni altra in-

formazione necessaria per la

comprensione del bilancio

relativa a tali operazioni,

qualora le stesse siano rile-

vanti e non siano state con-

cluse a normali condizioni di

mercato. Le informazioni re-

lative alle singole operazioni

possono essere aggregate se-

condo la loro natura, salvo

quando la loro separata evi-

denziazione sia necessaria

Il nuovo bilanciosemplificatoNuove regole per il bilancio semplificato (denominato anche

«abbreviato») sono state introdotte dal D.Lgs. n.173/2008, basato

sulla direttiva comunitaria 2006/46/Ce. In primo luogo e stata

ampliata la platea di soggetti che possono ora redigere il bilancio in

forma semplificata, per effetto dell’innalzamento dei limiti indicati

nell’art. 2435-bis c.c.. In secondo luogo sono stati modificati i

contenuti della nota integrativa, che e opportuno richiamare, in

quanto tale novita puo interessare, a determinate condizioni di cui si

parlera nel corso dell’articolo, anche le note integrative che

accompagnano i bilanci in forma abbreviata. In questo articolo, dopo

aver evidenziato le recenti novita legislative, si cogliera l’occasione

per rammentare, alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.173/

2008, la disciplina del bilancio semplificato come emerge dalle ultime

modifiche

di Massimiliano Di Pace

PMI n. 5/2009 59

Obblighi e adempimenti

Page 2: Il nuovo bilancio semplificato - download.microsoft.comdownload.microsoft.com/documents/italy/SBP/gestioneimpresa/... · l’art. 2427-bis2 c.c., relativo alle informazioni relative

per comprendere gli effetti

delle operazioni medesime

sulla situazione patrimoniale

e finanziaria e sul risultato

economico della societa;

b) il 22-ter: questo nuovo nume-

ro deve permettere di chiarire

la natura e l’obiettivo econo-

mico di accordi non risultanti

dallo stato patrimoniale, con

indicazione del loro effetto

patrimoniale, finanziario ed

economico, a condizione che

i rischi e i benefici da essi de-

rivanti siano significativi e

l’indicazione degli stessi sia

necessaria per valutare la si-

tuazione patrimoniale e finan-

ziaria e il risultato economico

della societa.

Un’ulteriore novita, che si inne-

sta nella precedente, consiste

nell’inserimento del comma 1-

bis nell’art. 2427, dove si forni-

sce un piu esplicito rinvio ai

principi contabili internazionali

Ias, adottati dall’Ue con il Reg.

Ce 1725/2003, per quanto riguar-

da il significato dei termini «stru-

mento finanziario», «strumento

finanziario derivato», «fair va-

lue», «parte correlata» e «model-

lo e tecnica di valutazione gene-

ralmente accettato».

In precedenza un rinvio simile

era contenuto nel comma 51del-

l’art. 2427-bis2c.c., relativo alle

informazioni relative al valore

equo «fair value» degli strumenti

finanziari, ma il comma 3, del-

l’art. 1, del D.Lgs. n.173/2008,

ha provveduto ad abrogare tale

comma 5, essendo ormai sosti-

tuito da citato nuovo comma 1-

bis dell’art. 2427.

Pertanto il significato ufficiale di

questi termini e:

— strumento finanziario: qual-

siasi contratto che dia origi-

ne ad un’attivita finanziaria

per un’impresa e a una passi-

vita finanziaria o a uno stru-

mento rappresentativo di ca-

pitale per un’altra impresa3

(Ias 32);

— fair value: e il corrispettivo al

quale un’attivita puo essere

scambiata, o una passivita

estinta, in una libera transa-

zione fra parti consapevoli e

disponibili (Ias 32);

— parti correlate: i soggetti so-

no considerati correlati se

uno di essi ha la capacita di

controllare l’altro o di eserci-

tare un’influenza notevole

sull’assunzione di decisioni

operative e finanziarie dell’al-

tro soggetto (Ias 24).

Relativamente alle disposizioni

fuori bilancio, e bene precisare

che la direttiva 2006/46/Ce inten-

de per «disposizione fuori bilan-

cio» qualsiasi impegno o accordo

tra una societa e altre entita, an-

che quelle non registrate, che non

sia iscritto a bilancio. Le disposi-

zioni fuori bilancio possono esse-

re associate alla creazione o all’u-

so di una o piu societa veicolo (le

cosiddette Special purpose enti-

ties - «SPE»), create eventual-

mente off-shore, e dirette a per-

seguire determinati obiettivi eco-

nomici, legali, fiscali o contabili.

Prima di concludere e il caso di

ricordare che tali modifiche, pre-

viste in ultima analisi dalla diretti-

va 2006/46/Ce, sono in realta l’at-

tuazione di un piano d’azione co-

munitario, adottato il 21 maggio

2003 dalla Commissione, che au-

spicava misure volte a moderniz-

zare il diritto societario ed a raf-

forzare la governance societaria,

prevedendo la responsabilita col-

lettiva degli amministratori, il raf-

forzamento della trasparenza del-

le operazioni con le parti correlate

e delle disposizioni fuori bilancio,

ed il miglioramento delle informa-

zioni sulle prassi di governo socie-

tario applicate nelle societa.

In sostanza, la direttiva 2006/46/

Ce punta a facilitare gli investi-

menti transfrontalieri ed a mi-

gliorare la comparabilita dei bi-

lanci e delle relazioni a livello eu-

ropeo, accrescendo cosı la fidu-

cia del pubblico grazie a maggio-

ri informazioni specifiche e coe-

renti, ed a questo scopo chiede

maggiore chiarezza nei bilanci,

in particolare per le operazioni

con parti correlate e accordi

non evidenziati in contabilita.

La disciplina aggiornatadel bilancio abbreviato

L’art. 2435-bis disciplina il bilan-

cio in forma abbreviata, che puo

essere redatto dalle societa che

non hanno emesso titoli negozia-

ti sui mercati regolamentati

(azioni o obbligazioni), quando,

nel primo esercizio, o successi-

vamente, per 2 esercizi consecu-

tivi, non siano stati superati 2 dei

seguenti 3 limiti (cosı come mo-

dificati da ultimo dal D.Lgs. n.

173/2008):

1) totale dell’attivo dello stato

patrimoniale: E 4.400.000;

1Tale comma recitava: «Ai fini dell’ap-

plicazione del presente articolo e del-

l’art. 2428, comma 2, numero 6-bis)

per la definizione di strumento finan-

ziario, di strumento finanziario deriva-

to, di fair value e di modello e tecnica

di valutazione generalmente accetta-

to, si fa riferimento ai principi conta-

bili riconosciuti in ambito internazio-

nale e compatibili con la disciplina in

materia dell’Unione europea».

2Articolo introdotto dall’art. 1 del

D.Lgs. n. 394/2003.

3Qualsiasi contratto che rappresenti

una partecipazione residua nell’attivo

di un’impresa al netto di tutte le sue

passivita.

PMI n. 5/200960

Obblighi e adempimenti

Page 3: Il nuovo bilancio semplificato - download.microsoft.comdownload.microsoft.com/documents/italy/SBP/gestioneimpresa/... · l’art. 2427-bis2 c.c., relativo alle informazioni relative

2) ricavi delle vendite e delle

prestazioni: E 8.800.000;

3) dipendenti occupati in media

durante l’esercizio: 50 unita.

Le societa che redigono il bilan-

cio in forma abbreviata devono

tornare a redigerlo in forma ordi-

naria, se nel secondo esercizio

consecutivo hanno superato 2

dei 3 limiti sopra indicati.

Nel bilancio in forma abbreviata

lo Stato patrimoniale comprende

solo le voci contrassegnate nel-

l’art. 2424 con lettere maiuscole

e con numeri romani, ma con le

seguenti specificazioni:

1) le voci A e D dell’attivo pos-

sono essere comprese nella

voce C II;

2) dalle voci B I e B II dell’attivo

devono essere detratti in for-

ma esplicita gli ammorta-

menti e le svalutazioni;

3) la voce E del passivo puo es-

sere compresa nella voce D;

4) nelle voci C II dell’attivo e D

del passivo devono essere se-

paratamente indicati i crediti

e i debiti esigibili oltre l’eser-

cizio successivo.

Pertanto, l’attivo dello stato pa-

trimoniale e costituito dalle se-

guenti voci:

B) Immobilizzazioni, con separa-

ta indicazione di quelle con-

cesse in locazione finanziaria:

I Immobilizzazioni immate-

riali;

II Immobilizzazioni materiali;

III Immobilizzazioni finanzia-

rie, con separata indica-

zione, per ciascuna voce

dei crediti, degli importi

esigibili entro l’esercizio

successivo.

C) Attivo circolante:

I Rimanenze;

II Crediti, con separata indi-

cazione, per ciascuna vo-

ce, degli importi esigibili

oltre l’esercizio successi-

vo; Crediti verso soci per

versamenti ancora dovuti,

con separata indicazione

della parte gia richiamata;

Ratei e risconti, con sepa-

rata indicazione del disag-

gio su prestiti.

III Attivita finanziarie che

non costituiscono immo-

bilizzazioni;

IV Disponibilita liquide.

Il Passivo dello stato patrimonia-

le e composto quindi dalle se-

guenti voci:

A) Patrimonio netto:

I Capitale;

II Riserva da sovraprezzo

delle azioni;

III Riserve di rivalutazione;

IV Riserva legale;

V Riserve statutarie;

VI Riserva per azioni proprie

in portafoglio;

VII Altre riserve, distinta-

mente indicate;

VIII Utili (perdite) portati a

nuovo;

IX Utile (perdita) dell’eserci-

zio.

B) Fondi per rischi e oneri.

C) Trattamento di fine rapporto

di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indica-

zione, per ciascuna voce, de-

gli importi esigibili oltre l’e-

sercizio successivo; Ratei e

risconti, con separata indica-

zione dell’aggio su prestiti.

Nel conto economico del bilan-

cio in forma abbreviata le se-

guenti voci previste dall’art.

2425 c.c. possono essere tra loro

raggruppate:

1) voci A 2 e A 3;

2) voci B 9c, B 9d, B 9e;

3) voci B 10a, B 10b, B 10c;

4) voci C 16b e C 16c;

5) voci D 18a, D 18b, D 18c;

6) voci D 19a, D 19b, D 19c.

Inoltre, nel conto economico del

bilancio in forma abbreviata non e

richiesta nella voce E 20 la sepa-

rata indicazione delle plusvalen-

ze, cosı come non e richiesta nella

voce E 21 la separata indicazione

delle minusvalenze e delle impo-

ste relative a esercizi precedenti.

Di conseguenza il conto econo-

mico e cosı articolato:

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle

prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze

di prodotti in corso di la-

vorazione, semilavorati, e

finiti; variazioni dei lavori

in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobiliz-

zazioni per lavori interni;

5) altri ricavi e proventi, con

separata indicazione dei

contributi in conto eserci-

zio.

Totale.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussi-

diarie, di consumo, e di

merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di

terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine

rapporto; trattamento

di quiescenza e simili;

altri costi;

10) ammortamenti e svalu-

tazioni:

a) ammortamento delle

immobilizzazioni im-

materiali; ammorta-

mento delle immobiliz-

zazioni materiali; altre

svalutazioni delle im-

mobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti

compresi nell’attivo

circolante e delle di-

sponibilita liquide;

11) variazioni delle rima-

PMI n. 5/2009 61

Obblighi e adempimenti

Page 4: Il nuovo bilancio semplificato - download.microsoft.comdownload.microsoft.com/documents/italy/SBP/gestioneimpresa/... · l’art. 2427-bis2 c.c., relativo alle informazioni relative

nenze di materie pri-

me, sussidiarie, di con-

sumo, e merci;

12) accantonamenti per ri-

schi;

13) altri accantonamenti;

14) oneri diversi di gestio-

ne.

Totale.

Differenza tra valore e costi della

produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipa-

zioni, con separata in-

dicazione di quelli re-

lativi ad imprese con-

trollate e collegate;

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle

immobilizzazioni, con

separata indicazione

di quelli da imprese

controllate e collegate,

e di quelli da control-

lanti;

b) da titoli iscritti nelle

immobilizzazioni che

non costituiscono par-

tecipazioni; da titoli

iscritti nell’attivo circo-

lante che non costitui-

scono partecipazioni;

d) proventi diversi dai

precedenti, con sepa-

rata indicazione di

quelli da imprese con-

trollate e collegate, e di

quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri

finanziari, con separa-

ta indicazione di quelli

verso imprese control-

late e collegate, e ver-

so controllanti;

17-bis) utili e perdite su cam-

bi.

Totale (15 + 16 - 17 + 17-bis).

D) Rettifiche di valore di attivita

finanziarie:

18)rivalutazioni: di partecipazio-

ni; di immobilizzazioni finan-

ziarie che non costituiscono

partecipazioni; di titoli iscritti

all’attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni;

19)svalutazioni: di partecipazio-

ni; di immobilizzazioni finan-

ziarie che non costituiscono

partecipazioni; di titoli iscritti

nell’attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi;

21) oneri.

Totale delle partite straordinarie

(20 - 21).

Risultato prima delle imposte (A

- B + C + D + E).

22)imposte sul reddito dell’eser-

cizio, correnti, differite, e an-

ticipate;

23)utile (perdite) dell’esercizio.

Nella nota integrativa del bilan-

cio in forma abbreviata sono

omesse le indicazioni sulla diffe-

renza tra i costi correnti e quelli

stimati dei beni fungibili, e quel-

le previste dai punti 2, 3, 7, 9, 10,

12, 13, 14, 15, 16, 17 e 23 della

nota integrativa (art. 2427).

Inoltre l’ammontare dei crediti

e dei debiti di durata residua su-

periore a 5 anni, e dei debiti as-

sistiti da garanzie reali su beni

sociali, con specifica indicazione

della natura delle garanzie, e con

specifica ripartizione secondo le

aree geografiche (punto 6), va

riferito all’importo globale dei

debiti iscritti in bilancio.

Ne risulta che la nota integrativa

deve essere cosı strutturata:

1) i criteri applicati nella valuta-

zione delle voci del bilancio,

nelle rettifiche di valore, e nel-

la conversione dei valori non

espressi all’origine in euro;

3-bis) la misura e le motivazioni

delle riduzioni di valore

applicate alle immobilizza-

zioni materiali e immate-

riali, facendo a tal fine

esplicito riferimento al lo-

ro concorso alla futura

produzione di risultati

economici, alla loro preve-

dibile durata utile, e per

quanto rilevante, al loro

valore di mercato, segna-

lando altresı le differenze

rispetto a quelle operate

negli esercizi precedenti,

ed evidenziando la loro in-

fluenza sui risultati econo-

mici dell’esercizio4;

4) le variazioni intervenute nel-

la consistenza delle altre voci

dell’attivo e del passivo, ed in

particolare, per le voci del

patrimonio netto, per i fondi

e per il trattamento di fine

rapporto, la formazione e le

utilizzazioni;

5) l’elenco delle partecipazioni,

possedute direttamente, o

per tramite di societa fiducia-

ria, o per interposta persona,

in imprese controllate e col-

legate, indicando per ciascu-

na la denominazione, la sede,

il capitale, l’importo del pa-

trimonio netto, l’utile o la

perdita dell’ultimo esercizio,

la quota posseduta, e il valo-

re attribuito in bilancio, o il

corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna

voce, l’ammontare dei crediti

e dei debiti di durata residua

superiore a 5 anni, e dei debiti

assistiti da garanzie reali su

beni sociali, con specifica indi-

4L’art. 2435-bis non esclude tale pun-

to della nota integrativa, che si riferi-

sce alle svalutazioni effettuate sulle

immobilizzazioni immateriali a seguito

dei cosiddetti test di svalutazione

(impairment test) oggetto del princi-

pio contabile internazionale Ias n. 36.

Si ricorda che questo punto e stato

modificato dall’art. 18 del D.Lgs. n.

310/2004.

PMI n. 5/200962

Obblighi e adempimenti

Page 5: Il nuovo bilancio semplificato - download.microsoft.comdownload.microsoft.com/documents/italy/SBP/gestioneimpresa/... · l’art. 2427-bis2 c.c., relativo alle informazioni relative

cazione della natura delle ga-

ranzie, e con specifica riparti-

zione secondo le aree geogra-

fiche (cd. rischio paese);

6-bis) eventuali effetti significa-

tivi delle variazioni nei

cambi valutari verificatesi

successivamente alla

chiusura dell’esercizio;

6-ter) distintamente per ciascu-

na voce, l’ammontare dei

crediti e dei debiti relativi

ad operazioni che preve-

dono l’obbligo per l’acqui-

rente di retrocessione a

termine;

7-bis) le voci di patrimonio netto

analiticamente indicate,

con specificazione in ap-

positi prospetti della loro

origine, possibilita di uti-

lizzazione, e distribuibili-

ta, nonche della loro avve-

nuta utilizzazione nei pre-

cedenti esercizi;

8) l’ammontare degli oneri fi-

nanziari imputati nell’eserci-

zio ai valori iscritti nell’attivo

dello Stato patrimoniale, di-

stintamente per ogni voce;

11)l’ammontare dei proventi da

partecipazioni, diversi dai di-

videndi;

18)le azioni di godimento, le ob-

bligazioni convertibili in azio-

ni, e i titoli (o valori simili)

emessi dalla societa, specifi-

cando il loro numero, e i di-

ritti che essi attribuiscono;

19)il numero e le caratteristiche

degli altri strumenti finanziari

emessi dalla societa, con l’in-

dicazione dei diritti patrimo-

niali e partecipativi (ossia am-

ministrativi) che conferiscono,

e delle principali caratteristi-

che delle operazioni relative;

19-bis) i finanziamenti effettuati

dai soci alla societa, ri-

partiti per scadenze, e

con la separata indica-

zione di quelli con clau-

sola di postergazione (o

subordine) rispetto agli

altri creditori;

20)il valore e la tipologia dei be-

ni e dei rapporti giuridici

compresi in ciascun patrimo-

nio destinato ad uno specifi-

co affare (art. 2447-bis), in-

clusi quelli apportati da terzi,

i criteri adottati per l’imputa-

zione degli elementi comuni

di costo e di ricavo, nonche

il corrispondente regime del-

la responsabilita;

21)l’indicazione separata della

destinazione dei proventi

dell’operazione derivante da

un finanziamento destinato

ad uno specifico affare (art.

2447-decies), e dei vincoli

relativi ai beni strumentali

destinati alla realizzazione

dell’operazione;

22)le operazioni di locazione fi-

nanziaria (cd. leasing) che

comportano il trasferimento

al locatario della parte preva-

lente dei rischi e dei benefici

inerenti ai beni che ne costi-

tuiscono oggetto, sulla base

di un apposito prospetto dal

quale risulti il valore attuale

delle rate di canone non sca-

dute, come determinato uti-

lizzando tassi di interesse pa-

ri all’onere finanziario effetti-

vo inerenti ai singoli contrat-

ti, l’onere finanziario effetti-

vo attribuibile ad essi e rife-

ribile all’esercizio, l’ammon-

tare complessivo al quale i

beni oggetto di locazione sa-

rebbero stati iscritti alla data

di chiusura dell’esercizio,

qualora fossero stati conside-

rati immobilizzazioni, con se-

parata indicazione di ammor-

tamenti, rettifiche, e riprese

di valore che sarebbero stati

inerenti all’esercizio.

Relativamente ai nuovi punti 22-

bis e 23-bis della nota integrati-

va, introdotti dallo stesso D.Lgs.

n. 173/2008, si specifica, con un

nuovo comma inserito nell’art.

2435-bis c.c. (il comma 6), che

e possibile limitare l’informativa

richiesta dal numero 22-bis alle

operazioni realizzate diretta-

mente o indirettamente con i lo-

ro maggiori azionisti ed a quelle

con i membri degli organi di am-

ministrazione e controllo, non-

che limitare alla natura e all’o-

biettivo economico le informa-

zioni richieste dal numero 22-

ter. Se poi vengono fornite nella

nota integrativa le informazioni

previste dai punti 3 e 4 della re-

lazione sulla gestione (art.

2428), non vi e bisogno di redi-

gere quest’ultima. Si rammenta

che i punti 3 e 4 devono conte-

nere le seguenti informazioni:

3) il numero e il valore nomina-

le sia delle azioni proprie, sia

delle azioni o quote di societa

controllanti possedute dalla

societa, anche per tramite di

societa fiduciaria o per inter-

posta persona, con l’indica-

zione della parte di capitale

corrispondente;

4) il numero e il valore nomina-

le sia delle azioni proprie, sia

delle azioni o quote di societa

controllanti acquistate o ven-

dute dalla societa, nel corso

dell’esercizio, anche per tra-

mite di societa fiduciaria o

per interposta persona, con

l’indicazione della corrispon-

dente parte di capitale, dei

corrispettivi, e dei motivi de-

gli acquisti e delle vendite.

PMI n. 5/2009 63

Obblighi e adempimenti