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Trasparenza e credito ai consumatori 5 Trasparenza e credito ai consumatori Il mercato del credito al consumo © 2011 ABISERVIZI S.p.A. - Riproduzione vietata - Tutti i diritti sono riservati.

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Trasparenza e credito ai consumatori

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Trasparenza e credito ai consumatori

Il mercato del credito al consumo

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INDICE

L’analisi del mercato

Introduzione Il lato della domanda Il lato dell’o�erta I canali distributivi

I prodotti del credito al consumo

La classi�cazione dei prodotti di credito al consumoIl credito rateale �nalizzatoI prestiti personaliLe carte di credito ratealiIl prestito contro cessione del quintoI prestiti con delegazione di pagamento

I principali fenomeni del mercato

Il ciclo di vita del mercato del credito al consumoL’incremento del credito non �nalizzato e dei canali direttiLe caratteristiche dei �nanziamenti: importi e durate

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Il credito al consumo è un’attività di o�erta di prodotti di �nanziamento e accessori, a individui e famiglie, da parte di banche e altri intermediari �nanziari attraverso canali diretti, indiretti e virtuali.

Le caratteristiche della controparte, cioè il consumatore, il suo processo di acquisto, gli importi e i canali distributivi utilizzati, lo con�gurano come un’attività di retail banking.

L’ANALISI DEL MERCATO

Come tutti i mercati, quello del credito al consumo (inteso come luogo in cui i soggetti che o�rono �nanziamenti - i �nanziatori - e gli individui che li domandano - i consumatori - si incontrano per perfezionare i di�erenti contratti di credito - i prodotti -) può essere analizzato tenendo conto del lato della domanda, del lato dell’o�erta e dei prodotti.

L’analisi dell’o�erta, in particolare, deve considerare non solo gli intermediari �nanziari ma anche i canali distributivi attraverso cui operano per poter comprendere meglio la struttura del mercato e, in particolare, il grado di concorrenza esistente per coloro che erogano �nanziamenti ai consumatori.

APPROFONDIMENTO: Il consumatore”Una persona �sica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.Questa è la de�nizione di consumatore che è stata adottata in Italia dal Codice del Consumo e confermata con il recepimento della direttiva. In realtà, esistono alcune speci�cazioni relative alle caratteristiche del prodotto e delle �nalità.

GLOSSARIO: Retail bankingIn generale, con retail banking si de�nisce un’area di attività data dalla combinazione fra un insieme di prodotti e servizi (di �nanziamento, di investimento e di pagamento) che le banche (o gli intermediari �nanziari in relazione alla propria attività) erogano o rendono disponibili ai consumatori, alle famiglie, ai privati e alle small business attraverso canali distributivi diretti (di proprietà del �nanziatore), canali virtuali (senza partecipazione �sica del personale) oppure canali indiretti (cioè intermediati da un soggetto terzo rispetto al �nanziatore e al consumatore).

INTRODUZIONETrasparenza e credito ai consumatori

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IL LATO DELLA DOMANDA

APPROFONDIMENTO: La famiglia nel ciclo del consumoLa famiglia rappresenta un’entità con modalità di comportamento legate al soddisfacimento dei propri bisogni di consumo. Essa presenta un ciclo caratteristico determinato da produzione di lavoro, vendita (con percepimento dei redditi da lavoro) e acquisizione di beni e servizi per il soddisfacimento dei bisogni primari e voluttuari dei propri componenti. L’eccedenza delle necessità di spesa, corrente e non, rispetto al reddito e all’eventuale risparmio accumulato (decurtato di un cuscinetto �nanziario detenuto per scopi precauzionali) genera il fabbisogno �nanziario, secondo un criterio di cassa. Occorre ricordare che, spesso, in un’economia domestica, le di�erenti fonti �nanziarie concorrono in modo unitario a soddisfare i fabbisogni �nanziari della famiglia.

Il lato della domanda è costituito da individui o famiglie che agiscono �nanziariamente per conto proprio.

Tuttavia, il credito al consumo si con�gura solo quando la persona agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Il ricorso al credito da parte delle famiglie italiane nel corso degli ultimi anni è stato progressivamente crescente sia per quanto riguarda il credito al consumo che nel 2009 era pari a oltre 110 miliardi, sia per i mutui fondiari, destinati al �nanziamento degli acquisti di immobili che, alla stessa data, avevano superato i 270 miliardi.

La domanda di credito al consumo delle famiglie è la risultante di almeno tre variabili:

• il reddito complessivo disponibile;• la propensione al consumo (quanto si consuma rispetto al reddito);• la propensione all’indebitamento, cioè quanto si fa ricorso al credito esterno (che dipende da fattori di tipo socio-economici, psicologici e comportamentali).

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Fonte: Osservatorio sul credito al dettaglio Asso�n, Crif, Prometeia (anni vari), Banca d’Italia (anni vari)

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IL LATO DELL’OFFERTA

Il lato dell’o�erta è costituito da una pluralità di intermediari �nanziari e soggetti che possono erogare credito ai consumatori.

Fornitoridi beni

Banchee gruppi

Bancheestere

Società�nanziarie

Istituti dipagamento

Società dimicrocredito

Soggetti no�ni di lucro

OFFERTA

Fornitori di beni e prestatori di servizi

Fornitori di beni e prestatori di servizi (art. 122 TUB, c. 5)Possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. Essi, quindi, partecipano in nome proprio oppure possono promuovere la conclusione di contratti di credito per altri intermediari �nanziari con cui sono convenzionati.

Banche e gruppi bancari

Banche e gruppi bancariSono tutte la banche presenti nel sistema italiano e possono, a di�erenza di tutti gli altri operatori, erogare contestualmente anche servizi di investimento e di pagamento.

Banche estere Banche estere(Con succursali o in attività di prestazione di servizi senza stabilimento). La normativa consente alle banche e alle società �nanziarie controllate da banche autorizzate in uno Stato membro dell'Unione Europea (UE) di esercitare in Italia le attività bancarie ammesse al mutuo riconoscimento, tramite una succursale ovvero in regime di prestazione di servizi senza stabilimento, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità del Paese d'origine e sotto il controllo dell'Autorità stessa, che rimane responsabile della loro solidità �nanziaria. In Italia esse operano soprattutto, per il tramite dei concessionari dei gruppi industriali (per esempio settore automobilistico) oppure attraverso i punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

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Società �nanziarie autorizzate

Società �nanziarie autorizzate (art. 106 TUB)La nuova normativa sul credito al consumo stabilisce che l'esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di �nanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari �nanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo. Scompare la distinzione fra società �nanziare ex art. 106 (con blandi obblighi regolamentari) e le società ex art. 107 che invece erano vigilate e dovevano rispettare speci�ci vincoli regolamentari e operativi. Attualmente le società �nanziarie devono:

• possedere forma di società di capitali;• avere un capitale versato minimo;• rispettare i requisiti di onorabilità previsti per i titolari di partecipazioni rilevanti e i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per gli amministratori.

Inoltre, l’oggetto sociale deve essere limitato alle sole attività di �nanziamento. Sotto un pro�lo regolamentare, è previsto il perseguimento di una speci�ca adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse con�gurazioni. Inoltre, occorre che esista un adeguata organizzazione amministrativa e contabile e sia sviluppato un sistema di controlli interni e informativi in grado di supportare il controllo esterno e�ettuato dalla Banca d’Italia.

Istituti di pagamento Istituti di pagamento (ex art. 114-sexies e segg. TUB)Possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:

• concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati non superiori a 1 anno;• accordare finanziamenti nell’ambito di linee di credito concesse a un utente di servizi di pagamento oppure nell’ambito di emissione di strumenti di pagamento.

Società di microcredito

Società di microcredito (art. 111 TUB)La nuova normativa ha introdotto e riconosciuto le società di microcredito che promuovono il sostegno a soggetti con particolari caratteristiche attraverso la concessione di credito per l’avvio o lo sviluppo di attività professionali di piccola entità o per �nalità di inclusione sociale.Le società sono iscritte in un apposito Elenco.

Soggetti giuridici senza �ni di lucro

Soggetti giuridici senza �ni di lucro (art. 111 TUB)La nuova normativa concede a soggetti senza scopo di lucro la possibilità di erogare �nanziamenti per scopi personali ma solo se concessi a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato. Per fare ciò occorre unicamente l’iscrizione a un’apposita sezione dell’elenco degli operatori di microcredito, il possesso dei requisiti di onorabilità dei soci di controllo o rilevanti e di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali oltre alla presentazione di un programma di attività.

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GLOSSARIO: SuccursaleUn punto operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca.

GLOSSARIO: Attività di prestazione di servizi senza stabilimentoLo svolgimento di operazioni bancarie e �nanziarie nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea. Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento quando l'o�erta dei servizi viene e�ettuata tramite l'e�ettiva presenza nel territorio del paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in modo occasionale.

APPROFONDIMENTO: I �nanziamenti nell’ambito di linee di credito concesse a un utente di servizi di pagamento oppure nell’ambito di emissione di strumenti di pagamentoIl �nanziamento:• è accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento;• è di breve durata, non superiore a dodici mesi (può essere di durata superiore a 12 mesi quello concesso in relazione ai pagamenti e�ettuati con carta di credito);• non è concesso utilizzando fondi ricevuti o detenuti ai fini dell’esecuzione di un’operazione di pagamento.

I CANALI DISTRIBUTIVI

Nel lato dell’o�erta devono essere considerati i canali distributivi, cioè i soggetti interni o esterni all’intermediario creditizio che contribuiscono all’erogazione del �nanziamento.Questi intervengono:

• nella promozione dei contratti,• nello svolgimento di alcune fasi operative del processo creditizio (raccolta informazioni, compilazione domanda di �nanziamento, trasferimento informazioni al cliente, ecc.),• e nella gestione del cliente.

Canali distributiviinterni (o diretti)

Canali virtuali

Canali distributiviindiretti (o intermediati)

Filiali

Internet

ConvenzionatiGDO

Punti-negozi �nanziari di

proprietà

ATM

Filiali di banche e società

del gruppo

Carte di plastica - POS

Reti di mediazione

creditizia

Agenti monomandatari

Reti-società con plafond �nanziario

Call center

Filiali di banche partner

commerciali

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Canali distributivi interni (o diretti)

Canali distributivi interni (o diretti)I canali distributivi possono essere de�niti “interni” (o indiretti) se appartengono giuridicamente al �nanziatore oppure se agiscono sotto il suo controllo diretto (�liali, sportelli leggeri, sportelli di banche del medesimo gruppo bancario).

Canali virtuali Canali virtualiI canali “virtuali” sono sotto il diretto controllo dell’intermediario �nanziario ma non prevedono l’intervento �sico di alcun operatore o dipendente (per esempio Internet, ATM, carte di plastica, POS, ecc.). Essi, quindi, svolgono solo una funzione distributiva pura, cioè costituiscono un punto di accesso all’utilizzo dei prodotti dell’intermediario �nanziario.

Canali distributivi esterni o indiretti (intermediati)

Canali distributivi indiretti (o intermediati)Questa tipologia di canale distributivo è esterna all’intermediario �nanziario e prevede l’intervento di un soggetto terzo (per esempio, un esercente commerciale, la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), un mediatore creditizio, una banca autonoma, ecc.).

Il rapporto fra l’intermediario �nanziario e il canale distributivo (de�nito dalla normativa “intermediario del credito”) è normalmente regolato da una convenzione commerciale che individua le modalità di intervento del canale, le attività da svolgere e, in particolare, la remunerazione per le di�erenti attività svolte.Il rapporto può essere “in esclusiva” cioè prevedere che il canale operi unicamente per l’intermediario �nanziario oppure non porre limiti al numero di intermediari �nanziari di cui si distribuiscono i prodotti. Solo il mediatore creditizio deve operare con più intermediari �nanziari poiché egli svolge un ruolo di broker ed opera anche nell’interesse del consumatore che domanda �nanziamento.

APPROFONDIMENTO: I canali distributivi interniLe previsioni normative contenute nel D.lgs 141 pubblicato nel settembre del 2010 introducono l’obbligo di mandato unico per gli agenti in attività �nanziaria, con�gurandoli come un vero e proprio canale interno dato che essi agiscono in nome e per conto del mandante ovvero dell’intermediario �nanziario o del gruppo a cui il mandante appartiene. In realtà, il mandato unico prevede una deroga: qualora l’agente non riesca a completare la gamma di prodotto egli può operare per altri intermediari �nanziari ma non può in nessun caso avere più di tre mandati di attività �nanziaria.

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I PRODOTTI DEL CREDITO AL CONSUMO

Non esiste una de�nizione di prodotto di credito al consumo in positivo poiché tutti i �nanziamenti erogati nei confronti del consumatore rientrano nell’ambito di tale mercato.Sotto un pro�lo normativo esistono alcuni requisiti che individuano il credito al consumo e impongono al �nanziatore una serie di obblighi informativi, contrattuali e post contrattuali �nalizzati a una maggiore tutela del consumatore.

Sotto un pro�lo operativo, invece, tutti i �nanziamenti di qualsiasi tipologia, erogati per soddisfare un fabbisogno �nanziario di un individuo o di una famiglia, sono da considerarsi credito al consumo. In questo senso non si modi�cano il processo creditizio, le attività che l’intermediario �nanziario deve svolgere, i rischi correlati e le modalità di gestione degli stessi.

Infatti, i prodotti di credito al consumo possono essere utilmente classi�cati secondo:

• la forma contrattuale;• la �nalità;• la scadenza.

LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI DI CREDITO AL CONSUMO

La forma contrattuale

La suddivisione per forma contrattuale conduce a due tipi di contratto: il mutuo, disciplinato dal codice civile (non riferito, quindi, al mutuo ipotecario o fondiario) e l’apertura di credito. Queste forme modi�cano la struttura e il funzionamento del �nanziamento.

La �nalità

La �nalità del �nanziamento può essere indicata esplicitamente nel contratto di �nanziamento oppure implicitamente quando il credito è intermediato dal fornitore di beni o dal prestatore di servizi che riceve direttamente l’importo del �nanziamento dal �nanziatore.

L’espressione “credito �nalizzato” indica un �nanziamento il cui scopo è determinato al momento della richiesta e, in generale, tale scopo è rappresentato dall’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio. Il cliente può accedere al �nanziamento direttamente dal punto vendita del venditore attraverso di�erenti modalità organizzative che permettono una rapida gestione dell’istruttoria di �do e della concessione dello stesso.

L’espressione “credito non �nalizzato” riassume tutti i �nanziamenti erogati a favore di una famiglia, destinati a coprire un fabbisogno �nanziario, la cui causa non è strettamente collegata all’acquisto di uno speci�co bene o servizio. Il rapporto con la banca o la società �nanziaria non è “intermediato” da un distributore commerciale ma esiste sulla base di una relazione di clientela autonoma.

La scadenza

Tutti i prestiti �nalizzati e gran parte dei prestiti non �nalizzati sono a scadenza determinata. Essi hanno un orizzonte temporale ben de�nito e terminano con il versamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso che estingue l’obbligazione esistente.

I �nanziamenti a scadenza indeterminata o, meglio, senza una scadenza prede�nita costituiscono delle linee di credito rotative poste a disposizione di un cliente (una famiglia) a cui si può attingere per soddisfare i fabbisogni �nanziari di varia natura, molto spesso nell’ambito di un conto corrente oppure mediante una carta di credito “rateale”.

Nonostante nella realtà esistano numerose combinazioni degli aspetti prima analizzati, le principali linee di prodotto del credito al consumo sono: il credito rateale �nalizzato, i prestiti personali, i prestiti contro cessione del quinto e le carte di credito rateali (o revolving).

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APPROFONDIMENTO: Il contratto di mutuoIl contratto di mutuo, disciplinato dal Codice Civile con l’art. 1813, è il contratto con il quale una parte (il mutuante e, quindi, il �nanziatore) consegna all’altra (il mutuatario e, quindi, il consumatore) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e, quest’ultima, si impegna a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il contratto di mutuo è un contratto consensuale, si perfeziona cioè con l’accordo delle parti, e reale, si perfeziona con la consegna del denaro oggetto dell’operazione. La consegna deve avvenire con la trasmissione del possesso, ovvero ponendo nella disponibilità del mutuatario la cosa mutuata. Insieme al possesso si trasferisce la proprietà della cosa stessa e il rischio inerente di perdita. La restituzione del prestito può avvenire in un'unica soluzione o, come spesso accade, ratealmente. In generale, i �nanziamenti possono essere assistiti da garanzie reali e personali, anche se nella maggior parte dei �nanziamenti ai consumatori esse non sono richieste.

APPROFONDIMENTO: L’apertura di creditoL’apertura di credito è un contratto (art. 1842 del codice civile) attraverso cui una banca si obbliga a mantenere a disposizione del cliente, un certo importo per un periodo di tempo determinato (nel caso di apertura di credito a scadenza) o di tempo indeterminato (nel caso di apertura di credito a revoca). Il cliente può utilizzare detta somma in unica soluzione o in più soluzioni in relazione al proprio fabbisogno �nanziario e può restituirla in modo �essibile sulla base delle proprie esigenze e disponibilità.L’apertura di credito può essere distinta in due tipologie: l’apertura di credito rotativa e l’apertura di credito semplice. La prima è una linea di credito rotativa (revolving) in cui il rimborso (anche parziale) delle somme utilizzate non determina la �ne del �nanziamento ma il ripristino del �do che può essere nuovamente utilizzato dal cliente nei limiti dell’ammontare concesso.

La forma contrattuale

La suddivisione per forma contrattuale conduce a due tipi di contratto: il mutuo, disciplinato dal codice civile (non riferito, quindi, al mutuo ipotecario o fondiario) e l’apertura di credito. Queste forme modi�cano la struttura e il funzionamento del �nanziamento.

La �nalità

La �nalità del �nanziamento può essere indicata esplicitamente nel contratto di �nanziamento oppure implicitamente quando il credito è intermediato dal fornitore di beni o dal prestatore di servizi che riceve direttamente l’importo del �nanziamento dal �nanziatore.

L’espressione “credito �nalizzato” indica un �nanziamento il cui scopo è determinato al momento della richiesta e, in generale, tale scopo è rappresentato dall’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio. Il cliente può accedere al �nanziamento direttamente dal punto vendita del venditore attraverso di�erenti modalità organizzative che permettono una rapida gestione dell’istruttoria di �do e della concessione dello stesso.

L’espressione “credito non �nalizzato” riassume tutti i �nanziamenti erogati a favore di una famiglia, destinati a coprire un fabbisogno �nanziario, la cui causa non è strettamente collegata all’acquisto di uno speci�co bene o servizio. Il rapporto con la banca o la società �nanziaria non è “intermediato” da un distributore commerciale ma esiste sulla base di una relazione di clientela autonoma.

La scadenza

Tutti i prestiti �nalizzati e gran parte dei prestiti non �nalizzati sono a scadenza determinata. Essi hanno un orizzonte temporale ben de�nito e terminano con il versamento dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso che estingue l’obbligazione esistente.

I �nanziamenti a scadenza indeterminata o, meglio, senza una scadenza prede�nita costituiscono delle linee di credito rotative poste a disposizione di un cliente (una famiglia) a cui si può attingere per soddisfare i fabbisogni �nanziari di varia natura, molto spesso nell’ambito di un conto corrente oppure mediante una carta di credito “rateale”.

Nonostante nella realtà esistano numerose combinazioni degli aspetti prima analizzati, le principali linee di prodotto del credito al consumo sono: il credito rateale �nalizzato, i prestiti personali, i prestiti contro cessione del quinto e le carte di credito rateali (o revolving).

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L’apertura di credito semplice, invece, è una forma di �nanziamento in cui la disponibilità della somma è immediata, mentre le modalità di utilizzo rientrano fra le facoltà del consumatore che decide quando e quanto utilizzare. Il cliente può utilizzare il credito ottenuto solo una volta, magari attraverso utilizzi parziali ma senza che sia possibile ripristinare la disponibilità di �do in seguito ai rimborsi e�ettuati. Normalmente non è de�nito il piano di rimborso anche se l’apertura semplice è quasi sempre a scadenza determinata.

Il credito rateale �nalizzato costituisce una forma di credito al consumo il cui scopo è determinato al momento della richiesta e consiste nel �nanziamento dell’acquisto di un bene durevole, di un bene di consumo o di un servizio.

Il cliente, normalmente, accede a tale tipologia di �nanziamento direttamente dal punto di vendita del distributore commerciale attraverso di�erenti modalità organizzative che permettono una rapida gestione dell’istruttoria di �do e della concessione dello stesso.

La struttura dell’operazione prevede un rapporto creditizio diretto fra �nanziatore e cliente �nanziato; tuttavia, in virtù del mandato dato dal debitore, la somma viene direttamente accreditata a favore del distributore commerciale che ha realizzato la vendita del bene. Questo rappresenta la reale di�erenza fra il �nanziamento �nalizzato e il prestito personale.

Il credito �nalizzato costituisce una delle più tradizionali forme di credito al consumo. Molto spesso, le banche sono presenti indirettamente in questo mercato attraverso società �nanziarie partecipate o controllate. I rapporti con i dealer commerciali, normalmente, sono regolati per mezzo di convenzioni, cioè di accordi che prevedono:

• le attività che il dealer svolge nel processo di a�damento;• il grado di esclusività del mandato e, quindi, la possibilità del dealer di distribuire �nanziamenti di altri intermediari �nanziari;• la gamma dei �nanziamenti disponibili, sia con �nalità promozionali che ordinarie;• le condizioni economiche, cioè le commissioni, relative a ciascuna forma di �nanziamento.

Nella realtà, sono molto di�usi i dealer commerciali plurimandatari che distribuiscono �nanziamenti di più intermediari �nanziari. Questo è tanto più frequente quanto maggiore è la dimensione del dealer e dei suoi punti vendita.

Il credito �nalizzato è spesso utilizzato come variabile di marketing attraverso l’o�erta di �nanziamenti a tassi promozionali o addirittura nulli, il “tasso zero” e di forme di �nanziamento �essibili e in grado di posticipare gli esborsi �nanziari legati al pagamento delle rate anche di qualche mese.

IL CREDITO FINALIZZATO

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APPROFONDIMENTO: Il ruolo del distributore commercialeIl distributore commerciale può svolgere ruoli di�erenti nel processo di a�damento. Nella forma minimale si limita a comportarsi unicamente come un mediatore che propone il �nanziamento e pone in contatto il cliente con l’intermediario �nanziario.In molti casi, partecipa al processo con un ruolo attivo, si occupa della raccolta della documentazione necessaria, istruisce la pratica, veri�ca l’identità del debitore e la veridicità delle informazioni raccolte �no a comunicare al cliente l’esito della pratica e stipulare, su delega dell’intermediario, il contratto di �nanziamento. La maggior parte dei dealer commerciali sono collegati per mezzo di una piattaforma telematica all’intermediario �nanziario con una riduzione sensibile dei tempi di a�damento.

APPROFONDIMENTO: La struttura dell’operazione del credito �nalizzatoLa struttura dell’operazione del credito �nalizzato è riconducibile al contratto di mutuo. La somma è erogata in un’unica soluzione e versata, su disposizione del mutuatario, direttamente al venditore del bene al cui acquisto è �nalizzata l’operazione. La restituzione della somma avviene in base a un piano di rimborso prede�nito a rate costanti e, di norma, a tasso �sso.

Data la loro funzione di �nanziamento di acquisti di beni durevoli, il loro importo medio è generalmente inferiore rispetto ai prestiti personali e anche le scadenze sono meno protratte nel tempo. Le tipologie di beni �nanziati spaziano dalle automobili nuove e usate, ai motocicli e ciclomotori, all’arredamento, agli elettrodomestici bianchi e bruni, all’elettronica, ecc. Negli ultimi tempi hanno assunto rilevanza per il credito �nalizzato, numerose categorie di servizi quali i servizi sanitari, il turismo, i servizi legati alla cura della persona e al benessere, ecc..

APPROFONDIMENTO: Caratteristiche dell’operazione di prestito personaleIl prestito personale è concluso direttamente tra intermediario e consumatore e la somma è versata direttamente nelle mani del cliente anche se è stato erogato attraverso canali distributivi indiretti (gli intermediari del credito ricevono una commissione dal �nanziatore e, in alcuni casi, anche dal consumatore).

La maggiore capacità di valutazione e di controllo creditizio rende questa tipologia di �nanziamento più adatta sia ai segmenti di clientela più problematici sotto un pro�lo di qualità creditizia, sia a �nanziamenti di importo e durata maggiori. Il prestito personale può essere assistito da una garanzia reale o personale anche se sono raramente utilizzate nel credito al consumo.

La presenza di garanzie dipende dalle caratteristiche economico-�nanziarie del richiedente, e molto spesso, nei casi in cui è richiesta una garanzia, questa è di tipo personale ed è fornita da un terzo che si co-obbliga al pagamento delle rate e alla restituzione del �nanziamento. La presenza di garanzie reali incide sulla natura di credito ai consumatori.

I PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è un �nanziamento non �nalizzato, cioè non collegato all’acquisto di uno speci�co bene o servizio. Esso costituisce il prodotto tradizionalmente o�erto dalle banche e si fonda sullo schema contrattuale del contratto del mutuo, in cui è prevista l’erogazione di una determinata somma a un cliente, che si obbliga a rimborsarla secondo un piano di ammortamento prede�nito al momento della stipula del contratto.

In generale, il prestito personale è un �nanziamento e�ettuato a tasso �sso o a tasso variabile, in relazione alle esigenze della clientela. Il piano di ammortamento è normalmente alla francese (cioè a rata costante).

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Le carte di credito rateali sono documenti elettronici nella forma di plastic card che consentono al titolare, nell’ambito del �do accordato, di utilizzare il �nanziamento ricevuto sia attraverso pagamenti presso i terminali POS installati negli esercizi commerciali convenzionati, sia prelevando contante presso gli sportelli ATM.

Le carte di credito rateali sono collegate con una speci�ca linea di credito rotativo (revolving) che consente al titolare di rateizzare il pagamento dell’importo dovuto, corrispondendo gli interessi sulla dilazione ottenuta, proporzionali al periodo di tempo che intercorre fra l’utilizzo e il rimborso e all’importo residuo da restituire.

I rimborsi via via e�ettuati determinano per pari importo la ricostituzione del massimale mensile e quindi la possibilità di riutilizzo della carta.

LE CARTE DI CREDITO RATEALI

APPROFONDIMENTO: Caratteristiche dell’operazione di prestito personale

I soggetti che partecipano al funzionamento di una carta di credito revolving sono quattro:

• l’emittente, che promuove, direttamente o indirettamente, l’intero processo delle carte di credito, dalla produzione, al collocamento, alla gestione di tutte le attività necessarie al funzionamento della carta di credito;• le banche distributrici che svolgono il collocamento delle carte di credito presso la propria clientela le carte emesse da altre banche o società �nanziarie;• i circuiti di pagamento, con riferimento alla rete degli esercizi commerciali convenzionati nell’ambito della quale il titolare della carta può e�ettuare il pagamento degli acquisti;• le società di service, alle quali la società emittente può a�dare in outsourcing la gestione e l’elaborazione dei dati derivanti dalle attività di back o�ce relative al funzionamento delle carte di credito.

APPROFONDIMENTO: Il piano di rimborso del credito di una carta revolvingIl piano di rimborso del credito utilizzato attraverso una carta revolving normalmente avviene sulla base di una rata proporzionale all’importo utilizzato (ad esempio pari al 5-10% della somma utilizzata) oppure di una rata �ssa comprensiva degli interessi del periodo e di una quota di capitale). Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso nominale annuo (TAN) e riguardano unicamente gli importi e�ettivamente utilizzati dal titolare della carta di credito. Ad essi, normalmente si a�ancano altri costi relativi agli oneri di valutazione, al canone annuo, all’imposta di bollo e alle spese di invio comunicazioni. La carta di credito revolving è strettamente personale, non può essere data in uso o ceduta a terzi e, a tal �ne, è data all’esercente commerciale la facoltà di richiedere al titolare l’esibizione di un documento per veri�care l’identità del possessore.

Trasparenza e credito ai consumatori

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Il prestito contro cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale destinato a coloro che percepiscono un reddito da lavoro dipendente o da pensione, a fronte della cessione volontaria di una quota parte del proprio reddito, non superiore a un quinto dello stipendio netto.

Il rimborso delle rate avviene mediante trattenuta diretta sulla busta paga a opera del datore di lavoro che provvede al trasferimento della somma al �nanziatore.

Attualmente, è un prestito pensato per tutte le categorie di lavoratori dipendenti (pubblici e privati, a tempo indeterminato e a tempo determinato) per i lavoratori atipici e per i pensionati.

IL PRESTITO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

APPROFONDIMENTO: I soggetti coinvolti nella cessione del quintoI soggetti coinvolti nella cessione del quinto sono:

• la compagnia di assicurazione che garantisce l’operazione e conserva un diritto di rivalsa nei confronti del cedente con riferimento al rischio di impiego;• il �nanziatore che può essere esclusivamente banca o intermediario �nanziario iscritto all’albo della Banca d’Italia;• l’amministrazione ceduta (azienda o amministrazione pubblica o privata) che dovrà provvedere, dopo la noti�ca del contratto, al versamento mensile delle quote trattenute dalla remunerazione competenze dell’interessato;• il debitore, che può essere: lavoratore dipendente, autonomo, atipico, a tempo determinato, pensionato.

APPROFONDIMENTO: La normativa dal 2005 a oggiDal 2005, la normativa ha esteso la sua applicazione a questo tipo di �nanziamento alle aziende private e, dal 2006, anche ai pensionati mentre, in passato, l’accesso a questo tipo di �nanziamento era consentito solo ai dipendenti pubblici per una durata pari a cinque o dieci anni in funzione dell’anzianità lavorativa.

L’erogazione della cessione del quinto non richiede alcuna anzianità minima lavorativa e la durata del �nanziamento non deve essere superiore a dieci anni. Tale limite riguarda anche i pensionati.

Il prestito deve essere assistito da una duplice polizza assicurativa che tuteli il creditore nel caso di morte e di perdita dell’impiego (dimissioni e licenziamento). Si tratta di una modalità di tutela degli eredi o dei familiari al �ne di limitare gli e�etti dell’indebitamento nel caso si veri�chi uno dei due eventi.

La cessione del quinto dello stipendio prevede la facoltà di estinzione anticipata per il �nanziato. Tale facoltà può essere esercitata in qualunque momento e segue le norme previste per il credito al consumo, con la limitazione delle spese eventualmente addebitabili al cliente.

Trasparenza e credito ai consumatori

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APPROFONDIMENTO: Le coperture assicurative dei dipendenti pubbliciAttualmente, non esiste più il monopolio INPDAP per le coperture assicurative dei dipendenti pubblici che possono decidere se avvalersi di compagnie di�erenti.

APPROFONDIMENTO: Le richieste di prestito da parte di dipendenti pubblici e privatiNel caso dei dipendenti pubblici, il datore di lavoro è obbligato per legge ad accogliere la richiesta del dipendente se ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge mentre, nel caso dei dipendenti privati, il datore di lavoro può ri�utarsi di accogliere la richiesta.

Questa tipologia di prestito trova un limite di importo nella durata e nel valore massimo della rata che non può eccedere la quinta parte dello stipendio mensile.L’importo è posto a disposizione del cliente solo successivamente all’ottenimento della dichiarazione scritta di benestare (o nulla osta) rilasciata da parte dell’ente datore di lavoro, con l’impegno di trattenere e trasferire le quote cedute dalla retribuzione mensile.

La cessione del quinto dello stipendio è un �nanziamento naturalmente garantito dalla trattenuta diretta delle rate da parte del datore di lavoro che, quindi, elimina il rischio �nanziario e parte del rischio di credito che, tuttavia, si sposta in capo al datore di lavoro.

Il rischio legato alla perdita del lavoro o alla morte del �nanziato è coperto dalla possibilità di rivalersi sul trattamento di �ne rapporto maturato (TFR) e, successivamente, dalla polizza assicurativa obbligatoria a favore della banca.

In caso di cessazione dal servizio prima che il prestito sia interamente rimborsato, l’e�cacia della cessione si estende alla pensione o su altro assegno continuativo equivalente (la quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o dell’assegno continuativo) e/o alla somma una tantum, a titolo di indennità o di capitale assicurato, se la cessazione dal servizio ne dia luogo al posto della pensione o altro assegno continuativo equivalente. Tale somma è trattenuta �no alla concorrenza dell’intero capitale ancora da restituire.

Sotto questo pro�lo, i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio costituiscono una modalità e�cace per poter concedere credito a tutti coloro che possiedono una rischiosità più elevata e/o pregiudiziali pregresse.

APPROFONDIMENTO: Fallimento o morosità del datore di lavoroUn problema legato ai �nanziamenti contro cessione del quinto è connesso alla rischiosità del datore di lavoro e all’eventualità di un suo fallimento o morosità (eventi non coperti dalla polizza assicurativa). In caso di fallimento o apertura di altra procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, il �nanziatore potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al lavoratore dipendente.

La cessione del quinto dello stipendio può essere erogata anche nei confronti di coloro che percepiscono un reddito da pensione pubblica o privata. La durata massima della cessione di quote della pensione non può essere superiore a un quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute �scali e non può avere una durata superiore a dieci anni.

Trasparenza e credito ai consumatori

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I lavoratori a tempo determinato possono richiedere la cessione del quinto dello stipendio a patto che la durata del �nanziamento non ecceda il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto di lavoro in essere.Tuttavia, alla cessione del trattamento di �ne rapporto posta in essere dai lavoratori a tempo determinato non si applica il limite del quinto.

Anche i lavoratori “atipici” e autonomi possono richiedere la cessione del quinto dello stipendio.I titolari di rapporto di lavoro autonomo, caratterizzati da una prestazione di opera, continuativa e coordinata di durata non inferiore a dodici mesi possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute �scali (agenti e rappresentanti commerciali, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto).

In particolare, possono essere ceduti:

• le pensioni o le indennità (simili alle pensioni) corrisposte dallo Stato o dai singoli enti,• gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza,• le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'INPS e gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

Per i prestiti contro cessione delle pensioni esiste un ulteriore vincolo di importo: la quota trattenuta è ammessa a patto che sia tutelato il trattamento pensionistico minimo.

I prestiti ai pensionati devono obbligatoriamente prevedere solo la polizza assicurativa che, in caso di morte dell’a�dato, assicuri il recupero del residuo credito. Non è possibile contrarre prestiti contro cessione della pensione di reversibilità.

La cessione può avere luogo a patto che il compenso abbia carattere certo e continuativo e non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto.

Trasparenza e credito ai consumatori

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I prestiti con delegazione di pagamento sono �nanziamenti in cui il dipendente delega il proprio datore di lavoro a pagare le rate del �nanziamento nel limite massimo del quinto del proprio stipendio.Il �nanziamento è a tasso �sso e prevede un piano di ammortamento a rate costanti mensili che non possono essere superiori a un quinto dello stipendio percepito. Il pagamento delle rate avviene mediante la trattenuta diretta delle rate dallo stipendio a opera del datore di lavoro che si impegna a versarlo mensilmente al �nanziatore.Questa tipologia di prestito può essere concesso anche in presenza di un prestito copntro cessione del quinto, portando, di fatto, il limite complessivo dello stipendio ceduto a due quinti (cioè il 40% del reddito percepito).

Anche in questo caso sono previste delle polizze assicurative contro il rischio di morte, infortunio o perdita dell’impiego e la durata del �nanziamento non deve eccedere i dieci anni.

PRESTITI CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

I PRINCIPALI FENOMENI DEL MERCATO

Come già visto in ambito internazionale, il mercato del credito al consumo presenta un �siologico ciclo di vita che, nella fase di avvio e di sperimentazione dei prodotti, vede una domanda orientata verso i �nanziamenti occasionali come il credito �nalizzato all’acquisto di speci�ci beni (magari anche a tassi promozionali).

La sperimentazione positiva del ricorso al credito e la migliore comprensione dei prodotti di �nanziamento conducono a un progressivo maggiore utilizzo del credito.

Normalmente, la domanda si sposta verso forme di �nanziamento diretto (i prestiti personali) richieste per fabbisogni �nanziari più generici e meno legati all’acquisto di un bene o servizio.

Nella fase di maggiore maturità, le famiglie aumentano il ricorso verso forme di credito revolving (soprattutto le carte di credito), che assicurano la massima �essibilità di utilizzo e slegano il ricorso al credito da richieste �nanziarie da ripetere di volta in volta.

IL CICLO DI VITA DEL MERCATO DEL CREDITO AL CONSUMO

Questi strumenti richiedono, tuttavia, la massima consapevolezza di utilizzo da parte della famiglia, dato che possono indurre situazioni e squilibri �nanziari causati da una sovrastima delle proprie capacità di rimborso e dall’assenza di un controllo costante operato dai �nanziatori e delle rate pre�ssate da rimborsare.

Trasparenza e credito ai consumatori

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Negli ultimi anni, il mercato del credito al consumo ha evidenziato un sensibile incremento della domanda/o�erta di forme di �nanziamento dirette (prestiti personali, carte di credito rateali e prestiti contro cessione del quinto dello stipendio) rispetto a quello del credito �nalizzato.

L’aumento dei prestiti non �nalizzati, però, non si associa a una contrazione del credito �nalizzato. Entrambe le tipologie di �nanziamento, infatti, aumentano ma con intensità di�erente, a causa di precise scelte poste in essere dagli intermediari �nanziari.

Invece, le ragioni principali dell’incremento sono da ricercare:

• nell’interesse degli intermediari a “disintermediare” il credito al consumo accorciando la catena distributiva, al �ne di risparmiare gli oneri distributivi e migliorare la relazione con il cliente,• e nella preferenza per prodotti legati al fabbisogno �nanziario complessivo della famiglia e non all’acquisto di un preciso bene.

Sotto un pro�lo distributivo, negli ultimi anni, è aumentata anche la preferenza per i canali distributivi di�erenti rispetto agli esercenti commerciali.

L’INCREMENTO DEL CREDITO NON FINALIZZATO E DEI CANALI DIRETTI

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2003 2009

Prestiti �nalizzati

Carte credito

Cessione quinto stipendio

Prestiti personali

Composizione del credito al consumo erogatofonte: Osservatorio Asso�n (anni vari)

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2001 2009

AgentiSportelli Convenzionati

fonte: Osservatorio Asso�n (anni vari)

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45%

Il mercato registra un maggiore ricorso dei consumatori verso �nanziamenti con importi e durate crescenti. Queste caratteristiche riguardano tutti i prodotti di credito al consumo.

I prestiti contro cessione del quinto dello stipendio costituiscono il tipo di �nanziamento che presenta il maggiore importo e durata medi (alla �ne del 2009 il 72% dei prestiti era di importo superiore a 15.000 euro e oltre l’87% aveva una scadenza originaria superiore a cinque anni).

In ordine, i prestiti personali sono la seconda forma di �nanziamento per dimensioni degli importi e durate (il 58% dei prestiti supera i 15.000 euro e il 48% ha una durata superiore ai cinque anni).

Fra gli altri prestiti, solo i �nanziamenti �nalizzati all’acquisto di un auto ha importi e durate paragonabili, tenendo conto che il �nalizzato auto, solo nel 33% dei casi, supera i 15.000 euro e in meno del 15% dei casi ha scadenze che oltrepassano i cinque anni.

Le carte revolving e il credito �nalizzato non auto sono denominati small ticket, avendo transazioni medie intorno ai 1.500-2.000 euro e scadenze medie non superiori ai 2 anni.

LE CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI: IMPORTI E DURATE

Un ruolo molto importante è stato assunto dagli sportelli degli intermediari �nanziari, in particolare delle banche, che hanno incrementato notevolmente i volumi di credito al consumo erogati.

Il ricorso agli sportelli e alle �liali, proprie o del gruppo bancario di appartenenza, permette agli intermediari �nanziari (i �nanziatori) di poter avere un rapporto più diretto ed e�ciente sia con coloro che gestiscono il cliente (i dipendenti) sia con il cliente stesso, migliorando la qualità dei servizi o�erti e riducendo i rischi di compliance e reputazionali legati a soggetti esterni meno controllabili.Occorre tenere conto della rigidità e dell’onerosità di questi canali che ripagano, tuttavia, l’investimento con una maggiore competitività e una minore contendibilità della clientela.

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Promozione e Marketing:Carmen Lombardo, U�cio Vendite e Piani�cazione e Controllo, ABIFormazione

Silvia Quaranta, U�cio Vendite e Piani�cazione e Controllo, ABIFormazioneGloria Ramaglioni, U�cio Vendite e Piani�cazione e Controllo, ABIFormazione

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