IL CONTRATTO DI INSERIMENTO Artt. 54 – 59 d.lgs. 276/03.

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IL CONTRATTO DI INSERIMENTO

Artt. 54 – 59 d.lgs. 276/03

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art. 54, c. 1 del d.lgs. 276/03

Il contratto di inserimento è diretto a realizzare, mediante un progetto di adattamento delle competenze professionali dei lavoratori ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero, il reinserimento nel mercato del lavoro”

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Gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato comune solo quando rispettano una delle seguenticondizioni:

• 1) sono volti alla creazione di nuovi posti di lavoro nell’impresa beneficiaria a favore di lavoratori inoccupati o disoccupati, così come definiti dal regolamento in materia di aiuti all’occupazione;

• 2) riguardano l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, indipendentemente dal fatto di apportare un aumento effettivo dell’occupazione. (v. Regolamento del 12.12.2002 n. 2204/2002);

• 3) danno luogo alla creazione netta di posti di lavoro, come definita negli orientamenti del 1995.

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Contratti con finalità formative

• Contratti di apprendistato

• Contratto di inserimento

• Contratti di formazione e lavoro

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Fonti

• L. 25/55 • L. 285/77• L. 140/81• L. 79/83• L. 863/84• L. 479/87• L. 407/90• L.451/94• L. 169/91• L. 608/96• L. 196/97

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La coesistenza dei contratti di formazione e lavoro con i contratti di

inserimento

• A) i contratti di formazione e lavoro continuano a potere essere utilizzati nelle pubbliche amministrazioni (art. 86, c. 9, d.lgs 278/03)

• B) la disciplina transitoria consente la coesistenza tra i due tipi contrattuali nel lavoro privato

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Accordo interconfederale del 13 novembre 2003

• I cfl stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data, esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza di ciascuno di essi.

• I progetti per cfl il cui deposito risulti avvenuto entro il 23 ottobre 2003 possono proseguire il loro iter di valutazione e se approvati saranno attivati esplicando integralmente i loro effetti sino alla scadenza prevista per ciascuno di essi.

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La disciplina dei contratti d’inserimento

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Disciplina applicabile

• Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rsa di cui all’art. 19 l. 300/70 e successive modificazioni, ovvero dalle rsu, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.lgs. 368/01.

(Art. 58, d.lgs 276/03)

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SOGGETTI(art. 54, c. 1)

• Enti pubblici economici• Imprese e loro consorzi• Gruppi di imprese• Associazioni

professionali, socio-culturali, sportive

• Fondazioni• Enti di ricerca• Organizzazioni e

associazioni di categoria

• Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni

• Disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni

• Lavoratori con più di 50 anni e privi di un posto di lavoro

• Lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno 2 anni

• Persone affette da grave handicap mentale fisico o psichico

• Donne

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Forma

• Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere indicato specificamente il progetto individuale di inserimento (art. 56. c. 1)

• In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato (art. 56. c.2)

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Durata

• La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi, né superiore a 18, termine massimo da rispettare anche in caso di eventuali proroghe

(art. 57, c. 1 e 3)

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INCENTIVI

• Incentivi economici

• Esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti

• Sottoinquadramento

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• La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore sino a due livelli rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto.

(Art. 59, c. 1, d.lgs. 276/03)

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• L’art. 1-bis, co. 2, lett. c), della l. n. 80/2005 ha riformulato l’art. 59, c. 1, d.lgs. n. 276/2003 prevedendo che il sottoinquadramento non trovi applicazione per la categoria delle donne salvo che non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

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Integrazione della disciplina

• Applicazione dei limiti previsti per la stipulazione dei contratti a termine (art. 3, d.lgs 368/01).

• Applicazione del principio di non discriminazione e della relativa sanzione in caso di inosservanza degli obblighi da essa derivati (art. 6, d.lgs 368/01).

• Diritti di informazione (art. 9, c. 1, d.lgs 368/01).

• Diritti di precedenza (art. 10, c. 9, d.lgs 368/01).

• Possibilità di apporvi un periodo di prova (art. 54, c. 3, d.lgs. 276/03).

• Possibilità di risoluzione anticipata in caso di giusta causa.

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Condizione per l’assunzione con contratto d’inserimento è la

definizione di un progetto individuale di inserimento

Finalizzato a garantire l’adeguamento delle

competenze professionali del lavoratore al contesto

lavorativo

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Progetto individuale d’inserimento

• I contratti collettivi … determinano le modalità di definizione dei piani individuali d’inserimento … nonché le modalità di definizione e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad agevolare l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.

(art. 55)

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Accordo interconfederale 11 febbraio 2004

• Formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartite fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale… accompagnata da CONGRUE fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.

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Sanzioni

• Quali sono le conseguenze nel caso in cui un lavoratore assunto con un contratto di inserimento non riceve una formazione che gli consenta di inserirsi in un dato contesto professionale?

• In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%(art. 55, c. 5).

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Profili di incostituzionalità

• La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore sino a due livelli rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedano qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto d’inserimento oggetto del contratto”.

• Riemerge il problema della compatibilità con gli artt. 3 e 36 della Costituzione sul piano della differenza dei trattamenti retributivi.

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Elementi che “potrebbero” giustificare il

sottoinquadramento• effettivo, oggettivamente riscontrabile,

minore rendimento del lavoratore, desumibile dalla necessità di affiancargli un progetto di inserimento individuale.

• diverso valore, anche retributivo, che per un lavoratore appartenente alle cd. categorie svantaggiate può avere un’esperienza lavorativa in determinati contesti socio-economici e in certe stagioni produttive.

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• La categoria di inquadramento del lavoratore può essere inferiore sino a due livelli

(Art. 59, c. 1, d.lgs. 276/03)

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Stabilità dell’inserimento (art. 54, c. 3)

Regole• Per potere assumere

con contratti di inserimento i datori di lavoro devono avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti.

Eccezioni• I lavoratori che si

siano dimessi• I lavoratori licenziati

per giusta causa• I lavoratori che al

termine del rapporto abbiano rifiutato di rimanere in servizio con un rapporto a tempo di lavoro a tempo indeterminato

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• I rapporti di lavoro risolti al termine o nel corso del periodo di prova

• I contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nella misura pari a 4