DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 DISPOSIZIONI...

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30/9/2014 *** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export 1/67 DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Vigente al: 30-9-2014 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2003; Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori e prestatori di lavoro; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Ministro per le pari opportunita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizioni relative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita' tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.

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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato dellavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Vigente al: 30-9-2014

Titolo IDISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 6 giugno 2003; Sentite le associazioni sindacali comparativamente piu'rappresentative dei datori e prestatori di lavoro; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nellaseduta del 3 luglio 2003; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Ministro per le pari opportunita'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 31 luglio 2003; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali edell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Finalita' e campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dareattuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 14febbraio 2003, n. 30, si collocano nell'ambito degli orientamenticomunitari in materia di occupazione e di apprendimento permanente esono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle disposizionirelative alla liberta' e dignita' del lavoratore di cui alla legge 20maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, allaparita' tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903,e successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunita'tra i sessi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successivemodificazioni ed integrazioni, i tassi di occupazione e a promuoverela qualita' e la stabilita' del lavoro, anche attraverso contratti acontenuto formativo e contratti a orario modulato compatibili con leesigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.

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2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubblicheamministrazioni e per il loro personale. 3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni astatuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzanodallo statuto e dalle relative norme di attuazione, anche conriferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, dellaCostituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomiepiu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presentedecreto legislativo si intende per: ((a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto aventead oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempoindeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;)) ((a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di uncontratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente daun'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1,lettere a) e b), e' messo a disposizione di un utilizzatore di cuiall'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzionedello stesso; a-ter) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": iltrattamento economico, normativo e occupazionale previsto dadisposizioni legislative, regolamentari e amministrative, dacontratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portatagenerale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20,comma 1, ivi comprese quelle relative: 1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, lepause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giornifestivi; 2) alla retribuzione; 3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e inperiodo di allattamento, nonche' la protezione di bambini e giovani;la parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altredisposizioni in materia di non discriminazione;)) b) "intermediazione": l'attivita' di mediazione tra domanda eofferta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo deidisabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tral'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori;della preselezione e costituzione di relativa banca dati; dellapromozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro;della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte lecomunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dellaattivita' di intermediazione; dell'orientamento professionale; dellaprogettazione ed erogazione di attivita' formative finalizzateall'inserimento lavorativo; c) "ricerca e selezione del personale": l'attivita' di consulenzadi direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenzadell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione dicandidature idonee a ricoprire una o piu' posizioni lavorative inseno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa,e comprensiva di: analisi del contesto organizzativodell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle

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esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e dicapacita' della candidatura ideale; pianificazione e realizzazionedel programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralita'di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuateattraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa dicandidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione diattivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica evalutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; d) "supporto alla ricollocazione professionale": l'attivita'effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazionecommittente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata allaricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro,singolarmente o collettivamente considerati, attraverso lapreparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo,l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessanell'inserimento nella nuova attivita'; e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo Statoabilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati "agenzieper il lavoro", allo svolgimento delle attivita' di cui alle lettereda a) a d); f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le regioniriconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogarei servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anchemediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazioneattiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro conparticolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di incontrodomanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzicomunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza delmercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori,disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati oaccreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi inmaniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente; h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una opiu' associazioni dei datori e dei prestatori di lavorocomparativamente piu' rappresentative, quali sedi privilegiate per laregolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di unaoccupazione regolare e di qualita'; l'intermediazione nell'incontrotra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attivita'formative e la determinazione di modalita' di attuazione dellaformazione professionale in azienda; la promozione di buone pratichecontro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti piu'svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione el'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoroe di regolarita' o congruita' contributiva; lo sviluppo di azioniinerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attivita' ofunzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi diriferimento; i) "libretto formativo del cittadino": libretto personale dellavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' edella ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata

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Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registratele competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, laformazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica ela formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa edeffettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' lecompetenze acquisite in modo non formale e informale secondo gliindirizzi della Unione europea in materia di apprendimentopermanente, purche' riconosciute e certificate; j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che e' in cercadi un lavoro; k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente auna categoria che abbia difficolta' a entrare, senza assistenza, nelmercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), delregolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CEagli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensidell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali gestiti construmenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conosceretutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogniattivita'; m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro":organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'rappresentative.

Titolo IIORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 3. F i n a l i t a'

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo direalizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi agarantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro emigliorare le capacita' di inserimento professionale dei disoccupatie di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con particolareriferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro. 2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia diregolazione e organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermorestando il mantenimento da parte delle province delle funzioniamministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997,n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per realizzarel'obiettivo di cui al comma 1: a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per isoggetti che svolgono attivita' di somministrazione di lavoro,intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto allaricollocazione professionale; b) vengono stabiliti i principi generali per la definizione deiregimi di accreditamento regionali degli operatori pubblici o privatiche forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi territorialidi riferimento anche a supporto delle attivita' di cui alla letteraa); c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tragli operatori, pubblici o privati, al fine di un migliorefunzionamento del mercato del lavoro; d) vengono stabiliti i principi e criteri direttivi per la

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realizzazione di una borsa continua del lavoro; e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con lanuova regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto unnuovo regime sanzionatorio.

Capo IRegime autorizzatorio e accreditamenti

Art. 4. Agenzie per il lavoro

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dellosvolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione,ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazioneprofessionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allosvolgimento di tutte le attivita' di cui all'articolo 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminatoabilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche dicui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entrosessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento dellasussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per lequali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendocontestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.((Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggettiautorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempoindeterminato. Il Ministero del lavoro e delle politiche socialirilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giornidalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di leggee del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente alcorretto andamento della attivita' svolta)). 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i terminiprevisti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempoindeterminato si intende accettata. 4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente,nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, glispostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, lacessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire allaautorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto daemanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, stabilisce le modalita' dellapresentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, icriteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svoltacui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempoindeterminato, i criteri e le modalita' di revoca dellaautorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo allaorganizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delleagenzie per il lavoro. 6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a),

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comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia allesezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo.L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c),comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni dicui alle lettere d) ed e) del predetto albo. 7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essereoggetto di transazione commerciale. Art. 5 Requisiti giuridici e finanziari

1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cuiall'articolo 4 sono:a) la costituzione della agenzia nella forma di societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e' ammessa anche la forma della societa' di persone;b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;((f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche' l'invio all'autorita' concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un

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efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennita' pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;))g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato. 2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 20, oltre airequisiti di cui al comma l, e' richiesta:a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo. 3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di cui allelettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisitidi cui al comma 1, e' richiesta:a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra capitale sociale

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versato e riserve indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea;c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile;d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione, oltre airequisiti di cui al comma 1, e' richiesta:a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro;b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo. 5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e selezione delpersonale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo. 6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla ricollocazioneprofessionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro;b) l'indicazione della attivita' di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se non esclusivo. Art. 6 (Regimi particolari di autorizzazione) 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attivita' diintermediazione:

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a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali eparitari,a condizione che rendano pubblici e gratuitamenteaccessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propristudenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesisuccessivi alla data del conseguimento del titolo di studio; b) le universita', pubbliche e private, e i consorziuniversitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamenteaccessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propristudenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesisuccessivi alla data del conseguimento del titolo di studio; c) i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni dicomuni e delle comunita' montane, e le camere di commercio; d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale anche peril tramite delle associazioni territoriali e delle societa' diservizi controllate; e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza finidi lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza ela promozione delle attivita' imprenditoriali, la progettazione el'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela delladisabilita'; f) i gestori di siti internet a condizione che svolgano lapredetta attivita' senza finalita' di lucro e che rendano pubblicisul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; ((f-bis) l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per ilavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, conesclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti aisensi della normativa vigente)). 2. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro puo' chiederel'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una appositafondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalita'giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale deiconsulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale diattivita' di intermediazione. L'iscrizione e' subordinata al rispettodei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cuiall'articolo 5, comma 1. 3. Ferme restando le normative regionali vigenti per specificiregimi di autorizzazione su base regionale, l'autorizzazione allosvolgimento della attivita' di intermediazione per i soggetti di cuiai commi che precedono e' subordinata alla interconnessione allaborsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale cliclavoro, nonche' al rilascio alle regioni e al Ministero del lavoro edelle politiche sociali di ogni informazione utile relativa almonitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento delmercato del lavoro. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione il Ministero del lavoro e delle politichesociali definisce con proprio decreto le modalita' diinterconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale cliclavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro,nonche' le modalita' della loro iscrizione in una apposita sezionedell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento deidati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazionedi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000,

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nonche' la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1,con conseguente divieto di proseguire l'attivita' di intermediazione. 5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cuiall'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,svolgono l'attivita' di intermediazione senza nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica. Art. 7. Accreditamenti

1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatoridi lavoro comparativamente piu' rappresentative, istituisconoappositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici eprivati che operano nel proprio territorio nel rispetto degliindirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 3 del decretolegislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e deiseguenti principi e criteri: a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'ambito di unarete di operatori qualificati, adeguata per dimensione edistribuzione alla domanda espressa dal territorio; b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionalenell'affidamento di funzioni relative all'accertamento dello stato didisoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; c) costituzione negoziale di reti di servizio ai finidell'ottimizzazione delle risorse; d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionaledel lavoro di cui all'articolo 15, nonche' l'invio alla autorita'concedente di ogni informazione strategica per un efficacefunzionamento del mercato del lavoro; e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degliorganismi di formazione. 2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma1 disciplinano altresi': a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatoriprivati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per lefunzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzionedella disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimentolavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita'geografica del lavoro; b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elencoregionale in termini di capacita' gestionali e logistiche, competenzeprofessionali, situazione economica, esperienze maturate nel contestoterritoriale di riferimento; c) le procedure per l'accreditamento; d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della efficaciadei servizi erogati; e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica delmantenimento dei requisiti.

Capo IITutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ailavoratori svantaggiati

Art. 8. Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro

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1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 134, CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 NOVEMBRE 2009, N. 167)). 2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 134,CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 NOVEMBRE 2009, N. 167)). 3. Per le informazioni che facciano riferimento a datiamministrativi in possesso dei servizi per l'impiego, con particolareriferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolaribenefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella schedaanagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse. Art. 9. Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione

1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet,televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque formaeffettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione delpersonale, ricollocamento professionale, intermediazione osomministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tradomanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioniche facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, oentita' ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppodi imprese o in quanto controllati o controllanti, in quantopotenziali datori di lavoro. 2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a finipubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivicompresa la corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelleinserzioni o annunci per la ricerca di personale, le agenzie dellavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati oaccreditati devono indicare gli estremi del provvedimento diautorizzazione o di accreditamento al fine di consentire allavoratore, e a chiunque ne abbia interesse, la corretta e completaidentificazione del soggetto stesso. 3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate medianteannunci pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti dicomunicazione elettronica, e non recano un facsimile di domandacomprensivo dell'informativa di cui all'articolo 13 del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete dicomunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile e'conoscibile in modo agevole. Art. 10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori

1. E' fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altrisoggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuarequalsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero dipreselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alleconvinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, alcredo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo statomatrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap,alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza,all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute

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nonche' ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro,a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sullemodalita' di svolgimento della attivita' lavorativa o checostituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dellosvolgimento dell'attivita' lavorativa. E' altresi' fatto divieto ditrattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamenteattinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimentolavorativo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni casoimpedire ai soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specificiservizi o azioni mirate per assistere le categorie di lavoratorisvantaggiati nella ricerca di una occupazione. Art. 11. Divieto di oneri in capo ai lavoratori

1. E' fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati diesigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente,compensi dal lavoratore. 2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori dilavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilireche la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione perspecifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o perspecifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati. Art. 12 Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito 1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sonotenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti concontratto a tempo determinato per l'esercizio di attivita' disomministrazione. Le risorse sono destinate a interventi diformazione e riqualificazione professionale, nonche' a misure dicarattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore deilavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratoriche abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro insomministrazione in forza di contratti a tempo determinato e,limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati auna missione. ((22)) 2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sonoaltresi' tenuti e versare ai fondi di cui al comma 4 un contributopari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratoriassunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sonodestinate a: a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti; c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;

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d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale. 3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadrodelle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivonazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro,sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e deilavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionaleovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4. 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondobilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale,dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delleimprese di somministrazione di lavoro: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito diautorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,previa verifica della congruita', rispetto alle finalita'istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione edelle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolareriferimento alla sostenibilita' finanziaria complessiva del sistema.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita lavigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine disessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente leregole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per lagestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degliinterventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine,il documento si intende approvato. 6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivinazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,della legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendonosoggetti alla disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24giugno 1997, n. 196. 8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui aicommi 1 e 2, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al fondodi cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nellamisura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto delMinistero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005, piu' il 5 percento, nonche' una sanzione amministrativa di importo pari alcontributo omesso. 8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute neldocumento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delleattivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale deifinanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizionedei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulterioriiniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predettadisciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme

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a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione dilavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativoinizialmente presentato o al valore del progetto formativorendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cuial comma 4. 9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presentedecreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con propriodecreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori dilavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale puo'ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla lorocongruita' con le finalita' dei relativi fondi. 9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovanoapplicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti perprestazioni di lavoro in somministrazione. ------------- AGGIORNAMENTO (22) La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 2, comma 39)che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota contributiva di cuiall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, e' ridotta al 2,6 per cento." Art. 13 Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato 1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nelmercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politicheattive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla somministrazionedi lavoro e' consentito: a) operare ((. . .)) solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalita', e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi; b) determinare altresi', per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per l'attivita' lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale. 2. Il lavoratore destinatario delle attivita' di cui al comma 1decade dai trattamenti di mobilita', qualora l'iscrizione nellerelative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, didisoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennita' o sussidiola cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla

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regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilita' derivante da forza maggiore; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando leattivita' lavorative o di formazione offerte al lavoratore sianocongrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratorestesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzipubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui alcomma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati. 4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attivita'formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicanodirettamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiegoterritorialmente competente ai fini della cancellazione dalle listedi mobilita', i nominativi dei soggetti che possono essere ritenutidecaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di dettacomunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione deltrattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati. 5. Avverso gli atti di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entrotrenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmentecompetenti che decidono, in via definitiva, nei venti giornisuccessivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione delricorso e' comunicata al competente servizio per l'impiego edall'I.N.P.S. 5-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera a), trovaapplicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una opiu' agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con icomuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecnichestrumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO, CONMODIFICAZIONI, DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. 7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche conriferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi dellenormative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate allasomministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensidell'articolo 7. 8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate allasomministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle spese per lacostituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, icentri per l'impiego e gli enti locali possono concorrere alle spesedi costituzione e funzionamento nei limiti delle propriedisponibilita' finanziarie. Art. 14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratorisvantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo

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6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo dicui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre1997, n. 469, cosi' come modificato dall'articolo 6 della legge 12marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datoridi lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'rappresentative a livello nazionale e con le associazioni dirappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validateda parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cuial decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successivemodificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento dicommesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delleimprese associate o aderenti. 2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: a) le modalita' di adesione da parte delle imprese interessate; b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati dainserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabilisara' curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge12 marzo 1999, n. 68; c) le modalita' di attestazione del valore complessivo del lavoroannualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con ilnumero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valoreunitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3,secondo criteri di congruita' con i costi del lavoro derivati daicontratti collettivi di categoria applicati dalle cooperativesociali; e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favoredelle cooperative sociali; f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenziasociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativasenza scopo di lucro a supporto delle attivita' previste dallaconvenzione; g) i limiti di percentuali massime di copertura della quotad'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione. 3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali,realizzato in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili,che presentino particolari caratteristiche e difficolta' diinserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusivavalutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini dellacopertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessalegge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero dellecoperture per ciascuna impresa e' dato dall'ammontare annuo dellecommesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui alcomma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali massime stabilitecon le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentualinon hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35dipendenti. La congruita' della computabilita' dei lavoratoriinseriti in cooperativa sociale sara' verificata dalla Commissioneprovinciale del lavoro. 4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 e'

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subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione dilavoratori disabili ai fini della copertura della restante quotad'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 dellalegge 12 marzo 1999, n. 68. ((10)) ---------------- AGGIORNAMENTO (10) In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (conl'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276e successive modifiche e integrazioni".

Capo IIIBorsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico

Art. 15. Principi e criteri generali

1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cuiall'articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continuanazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontrotra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a talescopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatoripubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dailavoratori e dalle imprese. ((1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dallapubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alleprocedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis, delmedesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle procedureselettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimodecreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ainodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale dellavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma e'effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cuiall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione el'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sonodefinite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi diaccessibilita' degli atti)). 2. La borsa continua nazionale del lavoro e' liberamenteaccessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essereconsultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e leimprese hanno facolta' di inserire nuove candidature o richieste dipersonale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da

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qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicatida tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati. 3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati,hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoroi dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori aisensi dell'articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambitotemporale e territoriale prescelto. 4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continuanazionale del lavoro sono: a) un livello nazionale finalizzato: 1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e deiflussi informativi di scambio; 2) alla interoperabilita' dei sistemi regionali; 3) alla definizione, alla raccolta, alla comunicazione e alladiffusione dei dati che permettono la massima efficienza etrasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro,assicurando anche gli strumenti tecnologici necessari per la raccoltae la diffusione delle informazioni presenti nei siti internet ai finidell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze propriedelle regioni di programmazione e gestione delle politiche regionalidel lavoro: 1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privatipresenti sul territorio; 2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro; 3) coopera alla definizione degli standard nazionali diintercomunicazione. 5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionaledeve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120della Costituzione, la piena operativita' della borsa continuanazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibilel'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle provinceautonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delleloro competenze. Art. 16. Standard tecnici e flussi informativi di scambio

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto daadottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministrodella innovazione e della tecnologia, e d'intesa con le regioni e leprovince autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi discambio tra i sistemi, nonche' le sedi tecniche finalizzate adassicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livellonazionale. 2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informatividi scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenzedefinite nell'Accordo Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio2002 e delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 2, dellalegge 31 dicembre 1996, n. 675. Art. 17. Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro

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1. Le basi informative costituite nell'ambito della borsa continuanazionale del lavoro, nonche' le registrazioni delle comunicazionidovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazionedelle attivita' poste in essere da questi nei confronti degli utentiper come riportate nella scheda anagrafico-professionale deilavoratori costituiscono una base statistica omogenea e condivisa perle azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi del presentedecreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettiviambiti territoriali di riferimento. Le relative indagini statistichesono effettuate in forma anonima. 2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa dellebasi informative in questione, nonche' di quelle in essere presso gliEnti previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazionierogate, tiene conto delle esigenze conoscitive generali, inclusequelle di ordine statistico complessivo rappresentate nell'ambito delSISTAN e da parte dell'ISTAT, nonche' di quesiti specifici divalutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi econ le modalita' dei commi successivi del presente articolo. 3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma7 del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagliarticoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, cosi' come ladefinizione di tutti i flussi informativi che rientrano nell'ambitodella borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi quelli dipertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero dellavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenzedefinite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. IlMinistero del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre,entro tre mesi dalla attuazione del presente decreto, le necessariedirettive agli Enti previdenziali, avvalendosi a tale scopo delleindicazioni di una Commissione di esperti in politiche del lavoro,statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle politicheoccupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cuisiano presenti rappresentanti delle regioni e delle province, degliEnti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministerodell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro edelle politiche sociali. 4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata conrappresentanti delle parti sociali, e' inoltre incaricata didefinire, entro sei mesi dalla attuazione del presente decreto, unaserie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e proceduraledei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti indicatori,previo esame ed approvazione della Conferenza unificata,costituiranno linee guida per le attivita' di monitoraggio evalutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politichesociali, dalle regioni e dalle province per i rispettivi ambititerritoriali di riferimento e in particolare per il contenuto delRapporto annuale di cui al comma 6. 5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionaledel lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche socialipredispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' modellidi rilevazione da somministrare alle agenzie autorizzate oaccreditate, nonche' agli enti di cui all'articolo 6. La mancata

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risposta al questionario di cui al comma precedente e' valutata aifini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento. 6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto contodelle linee guida definite con le modalita' di cui al comma 4 nonche'della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singolepolitiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenzaunificata o derivanti dall'implementazione di obblighi e programmicomunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenzaunificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e complessivadelle politiche esistenti, e al loro interno dell'evoluzione deiservizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemistatistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e ingrado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazionedelle singole politiche che lo stesso Ministero, le regioni, leprovince o altri attori responsabili della conduzione, del disegno odel coordinamento delle singole politiche intendano esperire. 7. Le attivita' di monitoraggio devono consentire di valutarel'efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonche' dellemisure contenute nel presente decreto, anche nella prospettiva dellepari opportunita' e, in particolare, della integrazione nel mercatodel lavoro dei lavoratori svantaggiati. 8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, e'istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali daadottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti divalutazione in itinere della riforma. Detta Commissione e' compostada rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente,dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dalleregioni e province autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. edall'ISFOL. La Commissione, che si riunisce almeno tre volteall'anno, definisce in via preventiva indicatori di risultato e diimpatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendoquesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cuial comma 6 dovra' farsi carico e puo' commissionare valutazionipuntuali su singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studivalutativi commissionati nonche' delle informazioni contenute nelRapporto annuale di cui al comma precedente, la Commissione potra'annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, trascorsitre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissionepredisporra' una propria Relazione che, sempre sulla base degli studie delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e iproblemi esistenti, evidenziando altresi' le possibili modifiche allepolitiche in oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivanodal bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Ufficio centrale orientamento e formazione professionale deilavoratori.

Capo IVRegime sanzionatorio

Art. 18 Sanzioni

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1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'ammenda dieuro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino adiciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizionon autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi edell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo di lucro,la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi e'sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesie l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio nonautorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettered) ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vie' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a euro 1250.Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni caso, la confisca delmezzo di trasporto eventualmente adoperato per l'esercizio delleattivita' di cui al presente comma. 2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra allasomministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversida quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da partedi soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, letterab), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica lapena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ognigiornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino alsestuplo. 3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche', per il solosomministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 delmedesimo articolo 21, e' punita con la sanzione amministrativapecuniaria da euro 250 a euro 1.250. ((3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23,comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24,comma 4, lettere a) e b), e' punita con la sanzione amministrativapecuniaria prevista dal comma 3.)) 4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chiesiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore peravviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di somministrazione e'punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un annoo dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.000. In aggiunta alla sanzionepenale e' disposta la cancellazione dall'albo. ((4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, e'punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo,chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore incambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesidi stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto dilavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo. 4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta allasanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.)) 5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione ledisposizioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.300, nonche' nei casi piu' gravi, l'autorita' competente procede alla

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sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 4. In ipotesi direcidiva viene revocata l'autorizzazione. 5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con lapena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ognigiornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino alsestuplo. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone,con proprio decreto, criteri interpretativi certi per la definizionedelle varie forme di contenzioso in atto riferite al pregresso regimein materia di intermediazione e interposizione nei rapporti dilavoro. Art. 19 Sanzioni amministrative

1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti suiquali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni dicui all'articolo 9 sono puniti con una sanzione amministrativapecuniaria da 4.000 a 12.000 euro. 2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2,del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificatodall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a1.500 euro per ogni lavoratore interessato. 3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' comemodificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, deldecreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, cosi' come sostituitodall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949,n. 264, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decretolegislativo n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativapecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. 4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4,del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come modificatodall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,n. 297, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a250 euro per ogni lavoratore interessato. 5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).

Titolo IIISOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI,DISTACCO

Capo ISomministrazione di lavoro

Art. 20 Condizioni di liceita' 1. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere concluso

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da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolgaad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a cio'autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. 2. Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono lapropria attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e ilcontrollo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori venganoassunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangonoa disposizione del somministratore per i periodi in cui non sono inmissione presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa oun giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro. 3. Il contratto di somministrazione di lavoro puo' essere conclusoa termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro atempo indeterminato e' ammessa: a) per servizi di consulenza e assistenza nel settoreinformatico, compresa la progettazione e manutenzione di retiintranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo disoftware applicativo, caricamento dati; b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di personee di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi,magazzini, nonche' servizi di economato; e) per attivita' di consulenza direzionale, assistenza allacertificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativoe cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione delpersonale; f) per attivita' di marketing, analisi di mercato, organizzazionedella funzione commerciale; g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuoveiniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui alregolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, perinstallazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolariattivita' produttive, con specifico riferimento all'edilizia e allacantieristica navale, le quali richiedano piu' fasi successive dilavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione daquella normalmente impiegata nell'impresa; i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi dilavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazionidei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'rappresentative. i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, perl'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e disostegno alla famiglia. i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo daparte del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti concontratto di apprendistato. 4. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N. 34, CONVERTITOCON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 78)). ((PERIODOSOPPRESSO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N. 34 CONVERTITO CON MODIFICAZIONIDALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 78)). La individuazione, anche in misuranon uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dellasomministrazione ((di lavoro)) a tempo determinato e' affidata ai

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contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacaticomparativamente piu' rappresentativi in conformita' alla disciplinadi cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368. (28) ((31)) 5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto disciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, pressounita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesiprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratoriadibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto disomministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato perprovvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero siaconcluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tremesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divietoopera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia operante unasospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto altrattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratoriadibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto disomministrazione; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato lavalutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche. 5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzodi lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'articolo 8,comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano ledisposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Aicontratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensidel presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, dellalegge n. 223 del 1991. 5-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora ilcontratto di somministrazione preveda l'utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell'indennita' ordinariadi disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, daalmeno sei mesi; b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali,anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quantoprevisto dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio1988, n. 160; c) di lavoratori definiti "svantaggiati" o "molto svantaggiati"ai sensi dei numeri 18) e 19) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di naturanon regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, si provvede all'individuazione deilavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell'articolo2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008. 5-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 20 MARZO 2014, N. 34 CONVERTITOCON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 2014, N. 78)).((31)) (9) (14)

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------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro atempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni". ------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), hadisposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata invigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni inmateria di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui altitolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, come da ultimo modificato dalla presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (28) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dallaL. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 28, comma 2) che"Le ragioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6settembre 2001, n. 368, nonche' le ragioni di cui all'articolo 20,comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, siintendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato ,anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativaper lo svolgimento di attivita' inerenti o strumentali all'oggettosociale della stessa." Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le disposizionidel presente articolo trovano applicazione per il periodo di 4 annidalla data di costituzione di una start-up innovativa di cuiall'articolo 25, comma 2, ovvero per il piu' limitato periodoprevisto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le societa' gia'costituite". ------------- AGGIORNAMENTO (31) Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34 convertito con modificazioni dalla L.16 maggio 2014, n. 78 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "Ledisposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti dilavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalledisposizioni introdotte dal presente decreto". Art. 21 Forma del contratto di somministrazione 1. Il contratto di somministrazione di manodopera e' stipulato informa scritta e contiene i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori da somministrare; c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo,organizzativo o sostitutivo di cui ((al comma 3)) dell'articolo20;((31)) d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi perl'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzioneadottate; e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di

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somministrazione; f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loroinquadramento; g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativodelle prestazioni lavorative; h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione delpagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonche'del versamento dei contributi previdenziali; i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare alsomministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questaeffettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro; j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare alsomministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratoricomparabili; k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso diinadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento direttoal lavoratore del trattamento economico nonche' del versamento deicontributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso ilsomministratore. 2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devonorecepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. 3. Le informazioni di cui al comma 1, nonche' la data di inizio ela durata prevedibile della missione, devono essere comunicate periscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratoreall'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'attodell'invio presso l'utilizzatore. 4. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione e'nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alledipendenze dell'utilizzatore. (9) (14) ------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro atempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni". ------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), hadisposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata invigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni inmateria di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui altitolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, come da ultimo modificato dalla presente legge". ------------- AGGIORNAMENTO (31) Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34 convertito con modificazioni dalla L.16 maggio 2014, n. 78 ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che "Ledisposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti dilavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore delpresente decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dalledisposizioni introdotte dal presente decreto".

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Art. 22. Disciplina dei rapporti di lavoro 1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti dilavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alladisciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile ealle leggi speciali. 2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto dilavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alladisciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delledisposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Il termineinizialmente posto al contratto di lavoro puo' in ogni caso essereprorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, neicasi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dalsomministratore. 3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto concontratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo e' stabilitala misura della indennita' mensile di disponibilita', divisibile inquote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per iperiodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa diassegnazione. La misura di tale indennita' e' stabilita dal contrattocollettivo applicabile al somministratore e comunque non e' inferiorealla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decretodel Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La predetta misurae' proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione ad attivita'lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogniistituto di legge o di contratto collettivo. ((3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato,ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche conrapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazioneil decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successivemodificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presentedecreto.)) 4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio1991, n. 223, non trovano applicazione anche nel caso di fine deilavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato. Inquesto caso trovano applicazione l'articolo 3 della legge 15 luglio1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di cui all'articolo 12. 5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore dilavoro non e' computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dellaapplicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fattaeccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e dellasicurezza sul lavoro. 6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riservadi cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181del 2000, non si applicano in caso di somministrazione. (3) (9) (14) ------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale con sentenza 13 - 28 gennaio 2005, n. 50(in G.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita'costituzionale dell'art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 276

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del 2003". -------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro atempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni". ------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), hadisposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata invigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni inmateria di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui altitolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, come da ultimo modificato dalla presente legge". Art. 23 Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta' 1. Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, ((eferma restando l'integrale applicabilita' delle disposizioni inmateria di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decretolegislativo 9 aprile 2008, n. 81)) i lavoratori dipendenti dalsomministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro ed'occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendentidi pari livello dell'utilizzatore, a parita' di mansioni svolte.Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivinazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3,della legge 24 giugno 1997, n. 196. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92. 3. L'utilizzatore e' obbligato in solido con il somministratore acorrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributiprevidenziali. 4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabilisconomodalita' e criteri per la determinazione e corresponsione delleerogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nellarealizzazione di programmi concordati tra le parti o collegatiall'andamento economico dell'impresa. I lavoratori dipendenti dalsomministratore hanno altresi' diritto a fruire di tutti i servizisociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatoreaddetti alla stessa unita' produttiva, esclusi quelli il cuigodimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o societa'cooperative o al conseguimento di una determinata anzianita' diservizio. 5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per lasicurezza e la salute connessi alle attivita' produttive in generalee li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarieallo svolgimento della attivita' lavorativa per la quale essi vengonoassunti in conformita' alle disposizioni recate dal decretolegislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni edintegrazioni. Il contratto di somministrazione puo' prevedere chetale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne vafatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le

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mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano unasorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici,l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quantoprevisto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, esuccessive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osservaaltresi', nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighidi protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e'responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezzaindividuati dalla legge e dai contratti collettivi. 6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori ocomunque a mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto,l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta alsomministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove nonabbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore rispondein via esclusiva per le differenze retributive spettanti allavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventualerisarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioniinferiori. 7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che e' riservatoal somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore glielementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensidell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 7-bis. I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informatidall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, affinche'possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, aricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazionipossono essere fornite mediante un avviso generale opportunamenteaffisso all'interno dei locali dell'utilizzatore presso il quale esotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera. 8. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente,la facolta' dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al terminedella sua missione. 9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nelcaso in cui al lavoratore sia corrisposta una adeguata indennita',secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile alsomministratore. 9-bis. Resta salva la facolta' per il somministratore el'utilizzatore di pattuire un compenso ragionevole per i servizi resia quest'ultimo in relazione alla missione, all'impiego e allaformazione del lavoratore per il caso in cui, al termine dellamissione, l'utilizzatore assuma il lavoratore. (9) (14) ------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro atempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni". ------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), hadisposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata in

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vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni inmateria di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui altitolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, come da ultimo modificato dalla presente legge". Art. 24. Diritti sindacali e garanzie collettive 1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro incooperativa, ai lavoratori delle societa' o imprese disomministrazione e degli appaltatori si applicano i diritti sindacaliprevisti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni. 2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare pressol'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i dirittidi liberta' e di attivita' sindacale nonche' a partecipare alleassemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. 2. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stessosomministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete unospecifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con lemodalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva. 4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria,ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alleassociazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazionidei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul pianonazionale: a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione dilavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; overicorrano motivate ragioni di urgenza e necessita' di stipulare ilcontratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro icinque giorni successivi; b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione deidatori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numeroe i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, ladurata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratoriinteressati. (9) ((14)) ------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro atempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni". ------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), hadisposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata invigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni inmateria di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui altitolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, come da ultimo modificato dalla presente legge". Art. 25. Norme previdenziali

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1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi edassistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sonoa carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cuiall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' inquadrato nelsettore terziario. Sulla indennita' di disponibilita' di cuiall'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loroeffettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa inmateria di minimale contributivo. 2. Il somministratore non e' tenuto al versamento della aliquotacontributiva di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre1978, n. 845. 3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e lemalattie professionali previsti dal decreto del Presidente dellaRepubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sonodeterminati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazionisvolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tassomedio, o medio ponderato, stabilito per la attivita' svoltadall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili lelavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinatiin base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffacorrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dallavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessanon sia gia' assicurata. 4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratoridomestici trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneriprevidenziali e assistenziali previsti dai relativi settori. (9) ((14)) ------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro atempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni". ------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), hadisposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata invigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni inmateria di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui altitolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, come da ultimo modificato dalla presente legge". Art. 26. Responsabilita' civile 1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore rispondenei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore dilavoro nell'esercizio delle sue mansioni. (9) ((14)) ------------- AGGIORNAMENTO (9)

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La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro atempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni". ------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), hadisposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata invigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni inmateria di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui altitolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, come da ultimo modificato dalla presente legge". Art. 27. Somministrazione irregolare 1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori deilimiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1,lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo' chiedere, mediantericorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di proceduracivile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato laprestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenzedi quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dalsomministratore, a titolo retributivo o di contribuzioneprevidenziale, valgono a liberare il soggetto che ne haeffettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondentefino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atticompiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione delrapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione haavuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne haeffettivamente utilizzato la prestazione. 3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20,commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro ilcontrollo giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' aiprincipi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenzadelle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso fino alpunto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore. (9) ((14)) ------------- AGGIORNAMENTO (9) La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro atempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni". ------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), hadisposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata invigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni inmateria di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al

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titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, come da ultimo modificato dalla presente legge". Art. 28. Somministrazione fraudolenta 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando lasomministrazione di lavoro e' posta in essere con la specificafinalita' di eludere norme inderogabili di legge o di contrattocollettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatoresono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratorecoinvolto e ciascun giorno di somministrazione. (9) ((14)) ------------ AGGIORNAMENTO (9) La L. 24 dicembre 2007, n. 247, ha disposto (con l'art. 1, comma46) che "E' abolito il contratto di somministrazione di lavoro atempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni". ------------- AGGIORNAMENTO (14) La L. 23 dicembre 2009, n. 191, abrogando il comma 46 dell'art. 1della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (in G.U. 29/12/2007, n. 301), hadisposto (con l'art. 2, comma 143) che "Dalla data di entrata invigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni inmateria di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui altitolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, come da ultimo modificato dalla presente legge".

Capo IIAppalto e distacco

Art. 29 Appalto 1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presentetitolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensidell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dallasomministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessarida parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazionealle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti deilavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, daparte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 2. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionalisottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratoricomparativamente piu' rappresentative del settore che possonoindividuare metodi e procedure di controllo e di verifica dellaregolarita' complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere odi servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e'obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno deglieventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazionedell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamentiretributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto,nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti inrelazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando

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escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde soloil responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore odatore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamenteall'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Ilcommittente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nellaprima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimoniodell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In talcaso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gliobbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confrontidel committente imprenditore o datore di lavoro solo dopol'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e deglieventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamentopuo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligatosecondo le regole generali. ((29)) 3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto aseguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, dicontratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contrattod'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parted'azienda. 3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazionedi quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 delcodice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto chene ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto dilavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica ildisposto dell'articolo 27, comma 2. 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, ledisposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora ilcommittente sia una persona fisica che non esercita attivita' diimpresa o professionale. ------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dallaL. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Ledisposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovanoapplicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di naturaprevidenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori concontratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovanoapplicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dallepubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratticollettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effettoesclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ailavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effettoin relazione ai contributi previdenziali e assicurativi". Art. 30 Distacco 1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro,per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu'lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una

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determinata attivita' lavorativa. 2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile deltrattamento economico e normativo a favore del lavoratore. 3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenirecon il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti untrasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quellain cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltantoper comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive osostitutive. 4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, deldecreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto dispostodal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediantericorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di proceduracivile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato laprestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenzedi quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo27, comma 2. ((4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende cheabbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbiavalidita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forzadell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita'dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltreper le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendentiingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di retestesso)).

Titolo IVDISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESAETRASFERIMENTOD'AZIENDA

Art. 31 Gruppi di impresa 1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 delcodice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possonodelegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 dellalegge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte lesocieta' controllate e collegate. 2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai sensidell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio delloStato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti dicui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n. 12, per contodelle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a una societa'consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramitedei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi,cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio1979, n. 12. 2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese dipesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 dellalegge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non rilevano ai

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fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazionicontrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici dilavoro. ((3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite informa cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1,ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati traloro da un vincolo di parentela o di affinita' entro il terzo grado,possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratoridipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso lerelative aziende.)) ((3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bispuo' essere effettuata anche da imprese legate da un contratto direte, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.)) ((3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali sono definite le modalita' con le quali si procede alleassunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.)) ((3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delleobbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturisconodal rapporto di lavoro instaurato con le modalita' disciplinate daicommi 3-bis e 3-ter.)) Art. 32 Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile

1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso ditrasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delledirettive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 delcodice civile e' sostituito dal seguente: "Ai fini e per gli effettidi cui al presente articolo si intende per trasferimento d'aziendaqualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale ofusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita'economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente altrasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' aprescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla basedel quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto ol'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo siapplicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesacome articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economicaorganizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario almomento del suo trasferimento". 2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, ilseguente comma: "Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirenteun contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramod'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera unregime di solidarieta' (( di cui all'articolo 29, comma 2, deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. ))".

Titolo VTIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO OFLESSIBILE

Capo ILavoro intermittente

Art. 33. Definizione e tipologie 1. Il contratto di lavoro intermittente e' il contratto mediante il

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quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro chene puo' utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cuiall'articolo 34. 2. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere stipulato anchea tempo determinato. ((10)) ---------------- AGGIORNAMENTO (10) In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (conl'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276e successive modifiche e integrazioni". Art. 34 Casi di ricorso al lavoro intermittente 1. Il contratto di lavoro intermittente puo' essere concluso per losvolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati daassociazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodipredeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. (26) 2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni caso essereconcluso con soggetti con piu' di cinquantacinque anni di eta' e consoggetti con meno di ventiquattro anni di eta', fermo restando intale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entroil venticinquesimo anno di eta'. (26) ((2-bis. In ogni caso, fermi restando i presupposti diinstaurazione del rapporto e con l'eccezione dei settori del turismo,dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavorointermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimodatore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore allequattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre annisolari. In caso di superamento del predetto periodo il relativorapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno eindeterminato.)) ((29)) 3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto disciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, pressounita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesiprecedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratoriadibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavorointermittente ovvero presso unita' produttive nelle quali siaoperante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessinolavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto dilavoro intermittente; c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato lavalutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto

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legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (10) --------------- AGGIORNAMENTO (10) In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (conl'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276e successive modifiche e integrazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)che "I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla datadi entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibilicon le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effettidecorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge". --------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dallaL. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Aifini di cui al comma 2, lettera a), si computano esclusivamente legiornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata invigore della presente disposizione". Art. 35. Forma e comunicazioni 1. Il contratto di lavoro intermittente e' stipulato in formascritta ai fini della prova dei seguenti elementi: a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive osoggettive, previste dall'articolo 34 che consentono la stipulazionedel contratto; b) luogo e la modalita' della disponibilita', eventualmentegarantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata dellavoratore che in ogni caso non puo' essere inferiore a un giornolavorativo; c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratoreper la prestazione eseguita e la relativa indennita' didisponibilita', ove prevista, nei limiti di cui al successivoarticolo 36; d) indicazione delle forme e modalita', con cui il datore dilavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione dilavoro, nonche' delle modalita' di rilevazione della prestazione; e) i tempi e le modalita' di pagamento della retribuzione e dellaindennita' di disponibilita'; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie inrelazione al tipo di attivita' dedotta in contratto. 2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devonorecepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi ovepreviste. 3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti collettivi,

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il datore di lavoro e' altresi' tenuto a informare con cadenzaannuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti,sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente. 3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclointegrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, ildatore di lavoro e' tenuto a comunicarne la durata con modalita'semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente perterritorio, mediante sms, ((...)) o posta elettronica. Con decreto dinatura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazionee la semplificazione, possono essere individuate modalita'applicative della disposizione di cui al precedente periodo, nonche'ulteriori modalita' di comunicazione in funzione dello sviluppo delletecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presentecomma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata omessa lacomunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cuiall'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (10)(26) --------------- AGGIORNAMENTO (10) In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (conl'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276e successive modifiche e integrazioni". --------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)che "I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla datadi entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibilicon le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effettidecorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge". Art. 36. Indennita' di disponibilita' 1. Nel contratto di lavoro intermittente e' stabilita la misuradella indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quoteorarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali illavoratore stesso garantisce la disponibilita' al datore di lavoro inattesa di utilizzazione. La misura di detta indennita' e' stabilitadai contratti collettivi e comunque non e' inferiore alla misuraprevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni deidatori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale. 2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1 icontributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche inderoga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. 3. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal computo di ogni

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istituto di legge o di contratto collettivo. 4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamenteimpossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore e' tenuto ainformare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la duratadell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilita' nonmatura il diritto alla indennita' di disponibilita'. 5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al commache precede, perde il diritto alla indennita' di disponibilita' perun periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contrattoindividuale. 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltantonei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente arispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, ilrifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo' comportare larisoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennita'di disponibilita' riferita al periodo successivo all'ingiustificatorifiuto, nonche' un congruo risarcimento del danno nella misurafissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto dilavoro. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'stabilita la misura della retribuzione convenzionale in riferimentoalla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 33 possonoversare la differenza contributiva per i periodi in cui abbianopercepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionaleovvero abbiano usufruito della indennita' di disponibilita' fino aconcorrenza della medesima misura. ((10)) ---------------- AGGIORNAMENTO (10) In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (conl'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276e successive modifiche e integrazioni". Art. 37. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)) ((26)) ----------------

AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 22)che "I contratti di lavoro intermittente gia' sottoscritti alla datadi entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibilicon le disposizioni di cui al comma 21, cessano di produrre effettidecorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge". Art. 38.

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Principio di non discriminazione 1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indirettaprevisti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente nondeve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico enormativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore dipari livello, a parita' di mansioni svolte. 2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale dellavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione dellaprestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare perquanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singolecomponenti di essa, nonche' delle ferie e dei trattamenti permalattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternita',congedi parentali. 3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore restadisponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non e'titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati ne'matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennita' didisponibilita' di cui all'articolo 36. ((10)) ---------------- AGGIORNAMENTO (10) In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (conl'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276e successive modifiche e integrazioni". Art. 39. Computo del lavoratore intermittente 1. Il prestatore di lavoro intermittente e' computato nell'organicodell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, inproporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco diciascun semestre. ((10)) ---------------- AGGIORNAMENTO (10) In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (conl'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276e successive modifiche e integrazioni". Art. 40. Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva 1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensidell'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2, la

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determinazione da parte del contratto collettivo nazionale dei casidi ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate deidatori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuoverel'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro iquattro mesi successivi, il Ministro del lavoro e delle politichesociali individua in via provvisoria e con proprio decreto, tenutoconto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordointerconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalentiposizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi incui e' ammissibile il ricorso al lavoro intermittente ai sensi delladisposizione di cui all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37,comma 2. ((10)) ---------------- AGGIORNAMENTO (10) In seguito all'abrogazione del presente articolo disposta dalla L.24 dicembre 2007, n. 247, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (conl'art. 39, comma 11) che "Dalla data di entrata in vigore delpresente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35,36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276e successive modifiche e integrazioni".

Capo IILavoro ripartito

Art. 41. Definizione e vincolo di solidarieta'

1. Il contratto di lavoro ripartito e' uno speciale contratto dilavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solidol'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa. 2. Fermo restando il vincolo di solidarieta' di cui al comma 1 efatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ognilavoratore resta personalmente e direttamente responsabiledell'adempimento della intera obbligazione lavorativa nei limiti dicui al presente capo. 3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsionidei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta' dideterminare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tradi loro, nonche' di modificare consensualmente la collocazionetemporale dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio dellaimpossibilita' della prestazione per fatti attinenti a uno deicoobbligati e' posta in capo all'altro obbligato. 4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso diimpossibilita' di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sonovietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore dilavoro. 5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o illicenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportanol'estinzione dell'intero vincolo contrattuale. Tale disposizione nontrova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l'altroprestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l'obbligazionelavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto

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di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavorosubordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile. 6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi ilavoratori coobbligati e' disciplinato ai sensi dell'articolo 1256del codice civile. Art. 42. Forma e comunicazioni

1. Il contratto di lavoro ripartito e' stipulato in forma scrittaai fini della prova dei seguenti elementi: a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavorogiornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede vengasvolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese traloro intercorse, ferma restando la possibilita' per gli stessilavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, lasostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale delladistribuzione dell'orario di lavoro; b) il luogo di lavoro, nonche' il trattamento economico enormativo spettante a ciascun lavoratore; c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie inrelazione al tipo di attivita' dedotta in contratto. 2. Ai fini della possibilita' di certificare le assenze, ilavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore dilavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all'orario dilavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati. Art. 43. Disciplina applicabile

1. La regolamentazione del lavoro ripartito e' demandata allacontrattazione collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nelpresente capo. 2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quantostabilito nel presente capo, trova applicazione, nel caso diprestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativagenerale del lavoro subordinato in quanto compatibile con laparticolare natura del rapporto di lavoro ripartito. Art. 44 Principio di non discriminazione

1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indirettaprevisti dalla legislazione vigente, ((il lavoratore coobbligato nondeve ricevere)), per i periodi lavorati, un trattamento economico enormativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore dipari livello, a parita' di mansioni svolte. 2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligatie' riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativaeffettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importodella retribuzione globale e delle singole componenti di essa,nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sullavoro, malattia professionale, congedi parentali. 3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di parteciparealle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci oreannue, il cui trattamento economico verra' ripartito fra i

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coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativaeffettivamente eseguita. Art. 45. Disposizioni previdenziali

1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale eobbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, dellaindennita' di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale eassistenziale e delle relative contribuzioni connesse alla duratagiornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazionelavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartitosono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delleprestazioni e dei contributi andra' tuttavia effettuato nonpreventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio a fine anno aseguito dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.

Capo IIILavoro a tempo parziale

Art. 46. Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modifiche e integrazioni

1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, cosi' comemodificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sonoapportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 2, la lettera a) e' sostituita dallaseguente: "a) per "tempo pieno" l'orario normale di lavoro di cuiall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratticollettivi applicati;"; b) all'articolo 1, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati daassociazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettiviaziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cuiall'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possonodeterminare condizioni e modalita' della prestazione lavorativa delrapporto di lavoro di cui al comma 2. I contratti collettivinazionali possono, altresi', prevedere per specifiche figure olivelli professionali modalita' particolari di attuazione dellediscipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi delpresente decreto."; c) all'articolo 1, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "Le assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre2001, n. 368, e successive modificazioni, di cui all'articolo 8 dellalegge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo 4 del decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate anchecon rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3."; d) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decretolegislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha facolta'di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a

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quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4."; e) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I contratti collettivi stipulati dai soggetti indicatinell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il numero massimo delle ore dilavoro supplementare effettuabili e le relative causali in relazionealle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempoparziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonche' leconseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementareconsentite dai contratti collettivi stessi."; f) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiedeil consenso del lavoratore interessato ove non prevista eregolamentata dal contratto collettivo. Il rifiuto da parte dellavoratore non puo' integrare in nessun caso gli estremi delgiustificato motivo di licenziamento."; g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, e' soppresso; h) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto,anche a tempo determinato, e' consentito lo svolgimento diprestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applicala disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successivemodifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario neirapporti a tempo pieno."; i) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato; j) all'articolo 3, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, leparti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispettodi quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9, concordareclausole flessibili relative alla variazione della collocazionetemporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempoparziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite ancheclausole elastiche relative alla variazione in aumento della duratadella prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati daisoggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono: 1) condizioni e modalita' in relazione alle quali il datore dilavoro puo' modificare la collocazione temporale della prestazionelavorativa; 2) condizioni e modalita' in relazioni alle quali il datore dilavoro puo' variare in aumento la durata della prestazionelavorativa; 3) i limiti massimi di variabilita' in aumento della durata dellaprestazione lavorativa."; k) all'articolo 3, il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variarein aumento la durata della prestazione lavorativa, nonche' dimodificare la collocazione temporale della stessa comporta in favoredel prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra leparti, di almeno due giorni lavorativi, nonche' il diritto aspecifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate daicontratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3."; l) all'articolo 3, il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9. La disponibilita' allo svolgimento del rapporto di lavoro atempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del

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lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anchecontestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta dellavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanzasindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventualerifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificatomotivo di licenziamento."; m) all'articolo 3, il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. L'inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale diclausole flessibili o elastiche ai sensi del comma 7 e' possibileanche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine."; n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi; o) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Tutela ed incentivazione del lavoro a tempo parziale). -1. Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto dilavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il propriorapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, noncostituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delleparti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzioneprovinciale del lavoro competente per territorio, e' ammessa latrasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto atempo parziale. Al rapporto di lavoro a tempo parziale risultantedalla trasformazione si applica la disciplina di cui al presentedecreto legislativo. 2. Il contratto individuale puo' prevedere, in caso di assunzionedi personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore deilavoratori assunti a tempo parziale in attivita' presso unita'produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stessemansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardoalle quali e' prevista l'assunzione. 3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore dilavoro e' tenuto a darne tempestiva informazione al personale gia'dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unita' produttivesite nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazionescritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed aprendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione atempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratticollettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere adindividuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione. 4. Gli incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempoparziale, anche a tempo determinato, saranno definiti,compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti diStato, nell'ambito della riforma del sistema degli incentiviall'occupazione."; p) il comma 2 dell'articolo 6 e' soppresso; q) l'articolo 7 e' soppresso; r) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "L'eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scrittodelle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, non comporta lanullita' del contratto di lavoro a tempo parziale. Qualoral'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, surichiesta del lavoratore puo' essere dichiarata la sussistenza fra leparti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data delrelativo accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardila sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a

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determinare le modalita' temporali di svolgimento della prestazionelavorativa a tempo parziale con riferimento alle previsioni deicontratti collettivi di cui all'articolo 3, comma 7, o, in mancanza,con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delleresponsabilita' familiari del lavoratore interessato, della suanecessita' di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempoparziale mediante lo svolgimento di altra attivita' lavorativa,nonche' delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodoantecedente la data della pronuncia della sentenza, il lavoratore hain entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta,alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo dirisarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa. Nelcorso del successivo svolgimento del rapporto, e' fatta salva lapossibilita' di concordare per iscritto clausole elastiche oflessibili ai sensi dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorsoall'autorita' giudiziaria, le controversie di cui al presente commaed al comma 1 possono essere, risolte mediante le procedure diconciliazione ed eventualmente di arbitrato previste dai contratticollettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3."; s) all'articolo 8, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cuiall'articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilitodall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore dilavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, allacorresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimentodel danno. 2-ter. In assenza di contratti collettivi datore di lavoro eprestatore di lavoro possono concordare direttamente l'adozione diclausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni cheprecedono."; t) dopo l'articolo 12 e' aggiunto, in fine, il seguente: "Art. 12-bis (Ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro atempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale). - 1. Ilavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui unaridotta capacita' lavorativa, anche a causa degli effetti invalidantidi terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituitapresso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente,hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempopieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Ilrapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformatonuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta dellavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni piu' favorevoliper il prestatore di lavoro.".

Titolo VIAPPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO

Capo IApprendistato

Art. 47 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167)) Art. 48 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167)) Art. 49

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((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167)) Art. 50 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167)) Art. 51 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167)) Art. 52 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167)) Art. 53 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2011, N. 167))

Capo IIContratto di inserimento

Art. 54 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26)) ---------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi delcomma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data dientrata in vigore della presente legge". Art. 55 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26)) ---------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi delcomma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data dientrata in vigore della presente legge". Art. 56 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26)) ---------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi delcomma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data dientrata in vigore della presente legge". Art. 57 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26)) ----------------

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AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi delcomma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data dientrata in vigore della presente legge". Art. 58 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26)) ---------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi delcomma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data dientrata in vigore della presente legge". Art. 59 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, n. 92)) ((26)) ---------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 15)che "Nei confronti delle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate ai sensi delcomma 14, nella formulazione vigente anteriormente alla data dientrata in vigore della presente legge". Art. 59-bis (( (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro) ))

((1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzatientro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente primadella data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, adeccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti diformazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui alcomma 2. 2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalladisciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia dicontratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato icontratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giornidalla stipula, domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numerodei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia dellerispettive autorizzazioni. ((2)) 3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limitenumerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cuiallo stesso comma 2, secondo il criterio della priorita' della datadella stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso aibenefici e' comunque concesso in via prioritaria ai contratti diformazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o pattiterritoriali.))

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---------------AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 ha disposto (con l'art. 14, comma2) che "Per i contratti di formazione e lavoro gia' stipulati, iltermine della presentazione delle domande di cui al comma 2,dell'articolo 59-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decretoLegislativo". Art. 60. Tirocini estivi di orientamento

1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocinipromossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di ungiovane, regolarmente iscritto a un ciclo di studi pressol'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, confini orientativi e di addestramento pratico. 2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore atre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'annoaccademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale duratae' quella massima in caso di pluralita' di tirocini. 3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante nonpossono superare l'importo massimo mensile di 600 euro. 4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sonoprevisti limiti percentuali massimi per l'impiego di adolescenti ogiovani al tirocinio estivo di orientamento. 5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale 25 marzo 1998, n. 142.((3))-----------------AGGIORNAMENTO (3) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (inG.U. 1a s.s. 02/02/2005, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita'costituzionale dell'art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003".

Titolo VIITIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO EOCCASIONALI

CapoILavoro a progetto e lavoro occasionale

Art. 61. Definizione e campo di applicazione 1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti dicommercio, nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e diservizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali ilricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sullabase del corrispettivo definito dalla contrattazione collettivanazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata econtinuativa prevalentemente personale e senza vincolo disubordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice diprocedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progettispecifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dalcollaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un

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determinato risultato finale e non puo' consistere in una merariproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardoal coordinamento con l'organizzazione del committente eindipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita'lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compitimeramente ((esecutivi e ripetitivi)), che possono essere individuatidai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacalicomparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. (26)((29)) 2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazionioccasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessivanon superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero,nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, nonsuperiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compensocomplessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizionicontenute nel presente capo. ((2-bis. Se il contratto ha per oggetto un'attivita' di ricercascientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata neltempo, il progetto prosegue automaticamente)). 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo leprofessioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessarial'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data dientrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' irapporti e le attivita' di collaborazione coordinata e continuativacomunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delleassociazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate allefederazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate eagli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., comeindividuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre2002, n. 289. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione delpresente capo i componenti degli organi di amministrazione econtrollo delle societa' e i partecipanti a collegi e commissioni,nonche' coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. (26) 4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicanol'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordocollettivo piu' favorevoli per il collaboratore a progetto. --------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano aicontratti di collaborazione stipulati successivamente alla data dientrata in vigore della presente legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 27) che "La disposizioneconcernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle qualie' necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primoperiodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dalcampo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decretoriguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cuicontenuto concreto sia riconducibile alle attivita' professionaliintellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizionein appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del

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collaboratore ad albi professionali non e' circostanza idonea di perse' a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddettocapo I del titolo VII". --------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dallaL. 9 agosto 2013, n. 99 ha disposto (con l'art. 7, comma 2-bis) che"L'espressione "vendita diretta di beni e di servizi", contenutanell'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, si interpreta nel senso di ricomprendere sia le attivita' divendita diretta di beni, sia le attivita' di servizi". Art. 62 Forma 1. Il contratto di lavoro a progetto e' stipulato in forma scrittae deve contenere ((...)), i seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, dellaprestazione di lavoro; b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; (26) c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4. --------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano aicontratti di collaborazione stipulati successivamente alla data dientrata in vigore della presente legge". Art. 63. (( (Corrispettivo) )) ((1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deveessere proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoroeseguito e, in relazione a cio' nonche' alla particolare natura dellaprestazione e del contratto che la regola, non puo' essere inferioreai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore diattivita', eventualmente articolati per i relativi profiliprofessionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salarialiapplicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dailavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalleorganizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavorocomparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale a livellointerconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livellidecentrati.

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2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compensonon puo' essere inferiore, a parita' di estensione temporaledell'attivita' oggetto della prestazione, alle retribuzioni minimepreviste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicatinel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilodi competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratorea progetto)). ((26)) ----------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano aicontratti di collaborazione stipulati successivamente alla data dientrata in vigore della presente legge". Art. 64. Obbligo di riservatezza

1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progettopuo' svolgere la sua attivita' a favore di piu' committenti. 2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attivita' inconcorrenza con i committenti ne', in ogni caso, diffondere notizie eapprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi,ne' compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attivita'dei committenti medesimi. Art. 65. Invenzioni del collaboratore a progetto

1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciutoautore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggispeciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Art. 66. Altri diritti del collaboratore a progetto

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore aprogetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, cherimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. 2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso dimalattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta unaproroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Ilcommittente puo' comunque recedere dal contratto se la sospensione siprotrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilitanel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trentagiorni per i contratti di durata determinabile. 3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto e' prorogata perun periodo di centottanta giorni, salva piu' favorevole disposizionedel contratto individuale. 4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n.533, e successive modificazioni e integrazioni, sul processo dellavoro e di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientranonel campo di applicazione del presente capo si applicano le normesulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.

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626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando laprestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro delcommittente, nonche' le norme di tutela contro gli infortuni sullavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'articolo 51,comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto delMinistero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. Art. 67. Estinzione del contratto e preavviso 1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono almomento della realizzazione del progetto ((. . .)) che ne costituiscel'oggetto. ((26)) ((2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine pergiusta causa. Il committente puo' altresi' recedere prima dellascadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili diinidoneita' professionale del collaboratore tali da rendereimpossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore puo'recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nelcaso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale dilavoro)). ((26)) ----------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano aicontratti di collaborazione stipulati successivamente alla data dientrata in vigore della presente legge". Art. 68 (Rinunzie e transazioni) 1. Nella riconduzione a un progetto ((. . .)) dei contratti di cuiall'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto dilavoro gia' in essere possono essere oggetto di rinunzie otransazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto dilavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 delcodice civile. ((26)) ----------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 25)che "Le disposizioni di cui ai commi 23 e 24 si applicano aicontratti di collaborazione stipulati successivamente alla data dientrata in vigore della presente legge". Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto 1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativainstaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ((. . .))ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti dilavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data dicostituzione del rapporto. ((26)) 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato

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ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto dilavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavorosubordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fattorealizzatasi tra le parti. ((Salvo prova contraria a carico delcommittente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sindalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attivita'del collaboratore sia svolta con modalita' analoghe a quella svoltadai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve leprestazioni di elevata professionalita' che possono essereindividuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazionisindacali comparativamente piu' rappresentative sul pianonazionale)). ((26)) 3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudizialee' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi generalidell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto ((. ..)) e non puo' essere esteso fino al punto di sindacare nel meritovalutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive chespettano al committente. ((26)) ----------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 24)che "L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di unospecifico progetto costituisce elemento essenziale di validita' delrapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanzadetermina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato atempo indeterminato". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 25) che "Le disposizionidi cui ai commi 23 e 24 si applicano ai contratti di collaborazionestipulati successivamente alla data di entrata in vigore dellapresente legge". Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizionefiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate,salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente,rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualoraricorrano almeno due dei seguenti presupposti: ((a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia unadurata complessiva superiore a otto mesi annui per due anniconsecutivi)); b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anchese fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centrod'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei((corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratorenell'arco di due anni solari consecutivi)); c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa dilavoro presso una delle sedi del committente. 2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora laprestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato

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acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero dacapacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienzematurate nell'esercizio concreto di attivita'; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoroautonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile aifini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresi' conriferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio diattivita' professionali per le quali l'ordinamento richiedel'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri,albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specificirequisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' siprovvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politichesociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesidalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentitele parti sociali. 4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integraleapplicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresala disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapportiinstaurati successivamente alla data di entrata in vigore dellapresente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al finedi consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni siapplicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione. 5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configuracome collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributividerivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPSai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo delcollaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli impongal'assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativodiritto di rivalsa nei confronti del committente.

Capo IIPrestazioni occasionali di tipo accessorioresedaparticolarisoggetti

Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalita' deicommittenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un annosolare, annualmente rivalutati sulla base della variazionedell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operaie degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando illimite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, neiconfronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti,le attivita' lavorative di cui al presente comma possono esseresvolte a favore di ciascun singolo committente per compensi nonsuperiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presentecomma. ((Per gli anni 2013 e 2014)), prestazioni di lavoro accessoriopossono essere altresi' rese, in tutti i settori produttivi, compresi

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gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nellimite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, dapercettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno alreddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativarelativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno alreddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni dilavoro accessorio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura: a) alle attivita' lavorative di natura occasionale resenell'ambito delle attivita' agricole di carattere stagionaleeffettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni dieta' se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istitutoscolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gliimpegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno seregolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita'; b) alle attivita' agricole svolte a favore di soggetti di cuiall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte dasoggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici deilavoratori agricoli. 3. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di uncommittente pubblico e' consentito nel rispetto dei vincoli previstidalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese dipersonale e, ove previsto, dal patto di stabilita' interno. 4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalita' di cuiall'articolo 72 sono computati ai fini della determinazione delreddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso disoggiorno. ------------- AGGIORNAMENTO (16) Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazionidalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma1), in relazione ai commi 1, 1-bis del presente articolo, che "E'fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e deiregimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza indata anteriore al 15 marzo 2011." ------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazionidalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 6, comma 2)che "I termini di cui all'articolo 70, commi 1, secondo periodo, e1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, esuccessive modificazioni, come prorogati ai sensi dell'articolo 1,commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decretodel Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recanteulteriore proroga di termini relativa al Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31marzo 2011, sono prorogati fino al 31 dicembre 2012." Art. 71.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))

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Art. 72 (Disciplina del lavoro accessorio) 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiariacquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoniorari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoroaccessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trentagiorni e periodicamente aggiornato, tenuto conto delle risultanzeistruttorie del confronto con le parti sociali. (2) (26) 2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della mediadelle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative affini aquelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestionedel servizio. 3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il propriocompenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto dellarestituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione dilavoro accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizionefiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato delprestatore di lavoro accessorio. 4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, ilconcessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona chepresenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codicefiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per finiprevidenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 percento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi controgli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valorenominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto dicui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativaal versamento dei contributi previdenziali e' rideterminata condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concertocon il Ministro dell'economia e delle finanze in funzione degliincrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestioneseparata dell'INPS. (26) 4-bis. ((In considerazione delle particolari e oggettive condizionisociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato didisabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione diammortizzatori sociali per i quali e' prevista una contribuzionefigurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi daamministrazioni pubbliche, il Ministro del lavoro e delle politichesociali, con proprio decreto, puo' stabilire specifiche condizioni,modalita' e importi dei buoni orari)). 5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche socialiindividua con proprio decreto il concessionario del servizio eregolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei contributidi cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative eprevidenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari delservizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavorodi cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3del presente decreto. --------------- AGGIORNAMENTO (2)

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Il D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 ha disposto (con l'art. 17, comma2) che "Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,decorre dalla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo". --------------- AGGIORNAMENTO (26) La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 1, comma 33)che "Resta fermo l'utilizzo, secondo la previgente disciplina, deibuoni per prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72del decreto legislativo n. 276 del 2003, gia' richiesti alla data dientrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31maggio 2013." Art. 73. Coordinamento informativo a fini previdenziali

1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa,l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e dellerelative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo delleattivita' di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge,anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delledisposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che precede,l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero dellavoro e delle politiche sociali. 2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presenteprovvedimento il Ministero del lavoro e delle politiche socialipredispone, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamentodel lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce alParlamento. Art. 74 Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro 1. Con specifico riguardo alle attivita' agricole non integrano inogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazionisvolte da ((parenti e affini sino al quarto grado)) in modo meramenteoccasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuoaiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo lespese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Titolo VIIIPROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

Capo ICertificazione dei contratti di lavoro

Art. 75 (( (Finalita') ))

((1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, leparti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui siadedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavorosecondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.)) Art. 76 Organi di certificazione

1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti dilavoro le commissioni di certificazione istituite presso:

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a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale diriferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione dicertificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali acompetenza nazionale; b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondoquanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delpresente decreto; c) le universita' pubbliche e private, comprese le Fondazioniuniversitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamentenell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati condocenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 deldecreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro,esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le propriesedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovveroper quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati adorganizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livellonazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione dicertificazione istituita presso il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali gia'operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizionidi lavoro; c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cuialla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti dilavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovio maggiori oneri per la finanza pubblica ((e comunque unicamentenell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro,con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento evigilanza per gli aspetti organizzativi)). 1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), lecommissioni di certificazione istituite presso le direzioniprovinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione allaratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazioneistituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1,le universita' sono tenute a registrarsi presso un apposito alboistituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche socialicon apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politichesociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dellauniversita' e della ricerca. Per ottenere la registrazione leuniversita' sono tenute a inviare, all'atto della registrazione eogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criterigiurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro conriferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro edelle politiche sociali. 3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedonopossono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzionedi una commissione unitaria di certificazione. Art. 77. Competenza

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1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avviodella procedura di certificazione presso le commissioni di cuiall'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devonorivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si troval'azienda o una sua dipendenza alla quale sara' addetto illavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanzadi avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituitea iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi allecommissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e deiprestatori di lavoro. Art. 78. Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche

1. La procedura di certificazione e' volontaria e consegueobbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti delcontratto di lavoro. 2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto dicostituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nelrispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonche' deiseguenti principi: a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato allaDirezione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare lacomunicazione alle autorita' pubbliche nei confronti delle qualil'atto di certificazione e' destinato a produrre effetti. Leautorita' pubbliche possono presentare osservazioni alle commissionidi certificazione; b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro iltermine di trenta giorni dal ricevimento della istanza; c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere iltermine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere; d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzionedegli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, inrelazione ai quali le parti richiedono la certificazione. 3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica didocumentazione, devono essere conservati presso le sedi dicertificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dallaloro scadenza. Copia del contratto certificato puo' essere richiestadal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, deldecreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altreautorita' pubbliche nei confronti delle quali l'atto dicertificazione e' destinato a produrre effetti. 4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decretolegislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottacon proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazionedelle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapportidi lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamentieconomici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, leindicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati daassociazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamentepiu' rappresentative sul piano nazionale. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche socialivengono altresi' definiti appositi moduli e formulari per lacertificazione del contratto o del relativo programma negoziale, chetengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in

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materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo osubordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro. Art. 79. Efficacia giuridica della certificazione Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto allacertificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso iterzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza dimerito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensidell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari. ((Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto allacertificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti incorso di esecuzione, si producono dal momento di inizio delcontratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione delmedesimo e' stata, anche nel periodo precedente alla propriaattivita' istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. Incaso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti siproducono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedanoa sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggeritedalla commissione adita.)) Art. 80. Rimedi esperibili nei confronti della certificazione

1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzinella cui sfera giuridica l'atto stesso e' destinato a produrreeffetti, possono proporre ricorso, presso l'autorita' giudiziaria dicui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erroneaqualificazione del contratto oppure difformita' tra il programmanegoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre pressola medesima autorita' giudiziaria, le parti del contratto certificatopotranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi delconsenso. 2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneita' dellaqualificazione ha effetto fin dal momento della conclusionedell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale delladifformita' tra il programma negoziale e quello effettivamenterealizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenzaaccerta che ha avuto inizio la difformita' stessa. 3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede dicertificazione del rapporto di lavoro e di definizione dellacontroversia davanti alla commissione di certificazione potra' esserevalutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96del codice di procedura civile. 4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro lacertificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamenterivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione cheha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo diconciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di proceduracivile.((15)) 5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cuigiurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto,puo' essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio perviolazione del procedimento o per eccesso di potere.------------AGGIORNAMENTO (15)

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La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 31, comma 2)che "Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' obbligatorio". Art. 81. Attivita' di consulenza e assistenza alle parti

1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anchefunzioni di consulenza e assistenza effettiva alle particontrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto dilavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione allemodifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede diattuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alladisponibilita' dei diritti e alla esatta qualificazione dei contrattidi lavoro.

Capo IIAltre ipotesi di certificazione

Art. 82. Rinunzie e transazioni

1. Le sedi di certificazione ((di cui all'articolo 76)) delpresente decreto legislativo sono competenti altresi' a certificarele rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civilea conferma della volonta' abdicativa o transattiva delle partistesse. ((1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previstedal capo I del presente titolo.)) Art. 83. Deposito del regolamento interno delle cooperative

1. La procedura di certificazione di cui al capo I e' estesaall'atto di deposito del regolamento interno delle cooperativeriguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che siintendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, aisensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successivemodificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenutodel regolamento depositato. 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183)). Art. 84. Interposizione illecita e appalto genuino

1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possonoessere utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cuiall'articolo 1655 del codice civile sia nelle fasi di attuazione delrelativo programma negoziale, anche ai fini della distinzioneconcreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delledisposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo. 2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali adotta con propriodecreto codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia diinterposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto dellarigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dellaassunzione effettiva del rischio tipico di impresa da partedell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, oveesistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o

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di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori dilavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Titolo IXDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativosono abrogati:a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;(( b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25; ))c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio2000, n. 61, le parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dellostesso" sono soppresse. Art. 86 Norme transitorie e finali 1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensidella disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a unprogetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loroscadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata invigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque nonsuperiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle collaborazionicoordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigentepotranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali ditransizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati insede aziendale con le istanze aziendali dei sindacaticomparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale. (11) 2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delledisposizioni di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi nazionali dilavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), dellamedesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presentedecreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, laloro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivinazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazioneper via contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo checonsentono la somministrazione di lavoro a termine. Le clausole deicontratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi

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dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigentialla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono laloro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti orecesso unilaterale. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno1997, n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codicecivile si intendono riferiti alla disciplina della somministrazioneprevista dal presente decreto. 5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1,della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3della legge 30 giugno 2000, n. 186, i riferimenti che lo stessoarticolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendonoriferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presentedecreto. 6. Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca eselezione del personale, ricollocamento professionale gia'autorizzate ai sensi della normativa previgente opera una disciplinatransitoria e di raccordo definita con apposito decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dallaentrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplinatransitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigentialla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bisdel decreto legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tuttele imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempodeterminato. 8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazionisindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delleamministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazioneconseguenti alla entrata in vigore del presente decreto legislativoentro sei mesi anche ai fini della eventuale predisposizione diprovvedimenti legislativi in materia. 9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cuiall'articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti dellepubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazionetrova applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione dilavoro a tempo determinato. La vigente disciplina in materia dicontratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previstodall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente neiconfronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrativedi cui all'articolo 19 si applicano anche nei confronti dellapubblica amministrazione. 10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;"; b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti: "b-bis) chiede un certificato di regolarita' contributiva. Tale certificato puo' essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse

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edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita' contributiva; b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarita' contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.". 10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settoreedile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cuiall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello diinstaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione aventedata certa. 10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis e'punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo19, comma 3. 11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo19 dicembre 2002, n. 297, della disciplina dei compiti dellacommissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge28 febbraio 1987, n. 56, non si intende riferita alle regioni astatuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto iltrasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi deldecreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, dicui al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hannocarattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entratain vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede,sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, auna verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e deiprestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul pianonazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e neriferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazionedella sua ulteriore vigenza. 13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore delpresente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche socialiconvoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori dilavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale alfine di verificare la possibilita' di affidare a uno o piu' accordiinterconfederali la gestione della messa a regime del presentedecreto, anche con riferimento al regime transitorio e allaattuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva. 14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dallemisure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero dellavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e dellefinanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi dicui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive daassumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater dellamedesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario allaadozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali

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eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente siprovvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare condecreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degliinterventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, conmodificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita' Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca La Loggia, Ministro per gli affari regionali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli --------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399 (inG.U. 1a s.s. 10/12/2008, n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita'costituzionale dell'art. 86, comma 1, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia dioccupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,n. 30)".