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Università degli Studi Dipartimento di di Brescia Economia Aziendale Ottobre 2010 Paper numero 106 Ilaria GREZZINI IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA FISCALITÀ ASINCRONA: NORME CIVILISTICHE, ETEROINTEGRAZIONE, IAS

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Università degli Studi Dipartimento didi Brescia Economia Aziendale

Ottobre 2010

Paper numero 106

Ilaria GREZZINI

IL BILANCIO D’ESERCIZIOE LA FISCALITÀ ASINCRONA:

NORME CIVILISTICHE,ETEROINTEGRAZIONE, IAS

Università degli Studi di BresciaDipartimento di Economia AziendaleContrada Santa Chiara, 50 - 25122 Bresciatel. 030.2988.551-552-553-554 - fax 030.295814e-mail: [email protected]

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IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA FISCALITÀ ASINCRONA:

NORME CIVILISTICHE, ETEROINTEGRAZIONE, IAS

di

Ilaria GREZZINI Dottore di Ricerca in Economia Aziendale

Università degli Studi di Brescia

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Indice

1. Introduzione ............................................................................................... 1

2. Gli scostamenti tra valori di bilancio e valori fiscali ................................. 4

3. La valutazione delle imposte differite e anticipate .................................... 9

3.1. Il monitoraggio delle differenze temporanee .................................... 10

3.2. I metodi di calcolo delle differenze ................................................... 13

3.3. La scelta dell’aliquota d’imposta...................................................... 14

4. La rilevazione e la rappresentazione delle imposte nel bilancio Ias-based ................................................................................................. 16

5. Alcune esemplificazioni........................................................................... 22

6. Taluni ulteriori aspetti della fiscalità differita.......................................... 35

Bibliografia .................................................................................................. 39

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1. Introduzione

Un’efficace pianificazione fiscale nell’ambito di una più estesa attività di tax governance induce le imprese a porre particolare attenzione alla gestione contabile della fiscalità anticipata e differita, ovvero agli effetti prodotti sul bilancio dalla dicotomia esistente tra regole che sovraintendono la determinazione del risultato d’esercizio e disposizioni che, viceversa, disciplinano il computo del reddito fiscalmente imponibile. Tali differenze promanano direttamente dalle diverse finalità che le regole contabili e quelle tributarie si prefiggono: la definizione del reddito prodotto dall’azienda e della correlata consistenza patrimoniale in un caso, la determinazione del risultato rispetto al quale commisurare il prelievo tributario nell’altro. Da ciò consegue un potenziale disallineamento – con riferimento alla medesima voce di bilancio – tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto.

In particolare, in merito allo stanziamento delle imposte si ricorda che le

imprese Ias/Ifrs adopter1 devono attenersi alle indicazioni contenute nel principio contabile internazionale Ias 12, Income Taxes, e nelle connesse interpretazioni che sanciscono la rilevazione delle imposte sul reddito – al pari di ogni altro componente reddituale – in ossequio al principio della competenza economica; viceversa, le imprese che redigono il bilancio sulla base dei principi contabili nazionali, procedono anch’esse alla rilevazione delle imposte sulla base del principio della competenza ma sono tenute a rispettare i dettami del principio contabile OIC 25, Il trattamento contabile delle imposte sul reddito.

1 Si ricorda che hanno l’obbligo di adottare i principi contabili internazionali per la

redazione del bilancio consolidato (a decorrere dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005) e del bilancio di esercizio (a decorrere dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’UE, le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, le banche italiane, le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari, le SIM, le SGR, le società finanziarie iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. N. 38571993, gli istituti di moneta elettronica. Tali società hanno facoltà di redigere il bilancio d’esercizio in conformità agli Ias/Ifrs già dall’esercizio chiuso o in corso alla data del 31 dicembre 2005. Le imprese di assicurazione, invece, rientrano tra i soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato in conformità ai principi internazionali a decorrere dal 2005, pur non rientrando tra quelli che redigono il bilancio di esercizio (anche per opzione); infatti, solo per le società che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea e che non redigono il bilancio consolidato, è sancito – a decorrere dal 2006 – l’obbligo di applicazione degli Ias nella redazione del bilancio d’esercizio.

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Si rammenta, infatti, come le procedure di valutazione e di rappresentazione contabile delle imposte sul reddito risultino molteplici; è peraltro possibile ricondurre le modalità maggiormente diffuse ai metodi delle:

a) imposte liquidate (taxes payable method); b) imposte di competenza (tax effect accounting method o interperiod

tax allocation).

Il metodo sub a) identifica il costo delle imposte con l’ammontare delle uscite effettive sostenute sulla base della dichiarazione dei redditi; il metodo sub b), invece, interpreta – applicando in senso estensivo il principio della competenza economica in ragione d’esercizio – le imposte sul reddito come un costo stimato, assegnabile al periodo amministrativo in ragione di un rapporto quantitativo diretto con il reddito ante-imposte, indipendentemente dai flussi monetari nei confronti dell’Erario2.

Appare palese come i criteri appena descritti possano condurre a risultati equivalenti solo laddove il reddito ante-imposte coincida con il reddito imponibile fiscale; in tutte le altre ipotesi – ovvero ove l’imponibile fiscale venga determinato con regole proprie distinte da quelle civilistiche (c.d. doppio binario) oppure apportando al reddito ante-imposte variazioni in aumento o in diminuzione (come nel caso italiano ai sensi dell’art. 83 del Tuir) – le imposte liquidate risultano differenti dalle imposte di competenza poiché la normativa che conduce all’identificazione quantitativa dell’imponibile fiscale risulta fondata su principi e criteri distinti rispetto a quelli civilistici di definizione del reddito di esercizio e del connesso capitale di funzionamento.

Ne consegue che – adottando il citato metodo delle imposte di

competenza – le imposte sul reddito – nazionali ed estere – derivanti dalle operazioni e dagli altri fatti aziendali contabilizzati nel bilancio d’esercizio, vengono rilevate nonostante tali accadimenti risultino fiscalmente rilevanti in esercizi successivi e, inoltre, si attribuisce rilievo anche alle imposte

2 Così si esprimono i principi contabili nazionali: “ (…) le imposte sul reddito hanno

natura di oneri sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito, conseguentemente, per il principio della competenza, nel bilancio sono recepite le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi futuri sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite).” (OIC, Principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall’OIC in relazione alla riforma del diritto societario, OIC 25 Il trattamento contabile delle imposte sul reddito, 30 maggio 2005, p. 16, in www.fonzazioneoic.it)

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rilevate nel bilancio di esercizi trascorsi ma che divengono esigibili nel periodo amministrativo preso in considerazione.

In tal modo, si genera la tradizionale suddivisione della voce <imposte> di conto economico nelle seguenti categorie:

a) imposte correnti, relative a costi e ricavi di competenza dell’esercizio e integralmente rilevanti nello stesso anche ai fini fiscali;

b) imposte anticipate, relative a costi di competenza dell’esercizio ma – integralmente o parzialmente – deducibili in periodi d’imposta successivi, e quindi forieri di minori imponibili (rectius minori imposte correnti) negli esercizi a venire;

c) imposte differite, relative a ricavi di competenza dell’esercizio ma –integralmente o parzialmente – tassabili in periodi di imposta successivi, e pertanto all’origine di maggiori imponibili (rectius maggiori imposte correnti) negli esercizi futuri.

Ciò significa che il bilancio di ciascun periodo amministrativo ricomprende gli effetti fiscali <immediati> (che influiscono sul reddito fiscale del medesimo periodo d’imposta) nonché gli effetti fiscali <asincroni> (che implicano un rinvio della tassazione e/o deduzione e – di conseguenza – un influsso sul risultato fiscale di successivi periodi d’imposta) derivanti da componenti reddituali o da variazioni patrimoniali scaturenti da operazioni di competenza contabile dell’esercizio.

In sostanza, l’ammontare complessivo della voce del conto economico “imposte dell’esercizio” potrebbe venire schematizzato come di seguito riportato:

Imposte dell’esercizio

= Imposte correnti dell’esercizio (come liquidate a seguito della compilazione della dichiarazione fiscale dei redditi)

+ Imposte differite originatesi nell’esercizio

- Imposte anticipate originatesi nell’esercizio

- Imposte differite da precedenti esercizi divenute esigibili nell’esercizio in tt+ Imposte anticipate in precedenti esercizi ma di competenza economica

dell’esercizio in oggetto

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2. Gli scostamenti tra valori di bilancio e valori fiscali

Come poco sopra anticipato le differenze esistenti tra regole di definizione dell’utile/perdita contabile e la normativa tributaria a base del computo del risultato fiscalmente imponibile, originano una discrepanza tra le imposte di competenza evidenziate in bilancio e le somme effettivamente corrisposte all’Erario in seguito alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

In particolare, ove i valori attribuiti ai componenti positivi e negativi di reddito ai fini della redazione del bilancio civilistico e quelli ammessi per la determinazione dell’imponibile fiscale non coincidano, tale circostanza è riconducibile a:

differenze di tipo reddituale. Concernono componenti di reddito che non concorrono – totalmente o parzialmente – alla quantificazione dell’imponibile fiscale o vi sono inclusi in misura diversa da quella civilistica;

differenze di tipo patrimoniale. Riguardano valori che concorrono alla definizione degli elementi dell’attivo e del passivo (come le rivalutazioni operate a seguito dell’emanazione di leggi speciali), ma che concorrono alla definizione dell’imponibile fiscale in maniera diversa.

Tali differenze possono peraltro assumere natura permanente oppure temporanea.

Le divergenze permanenti sorgono nel corso di un esercizio e sono destinate a permanere tali a tempo indefinito in quanto non originano un riassorbimento nel corso dei futuri periodi d’imposta per il verificarsi di effetti, uguali e contrari, rispetto a quelli che hanno originariamente causato i divari: ciò implica semplicemente – a seconda del segno delle differenze medesime – un aumento o una riduzione del prelievo effettivo a carico dell’impresa rispetto all’aliquota nominale di imposta senza fenomeni di differimento (o di anticipazione) della fiscalità diretta.

In particolare, le differenze permanenti possono venire distinte in positive e negative. Le prime derivano dalle fattispecie in relazione alle quali la legislazione fiscale esenta da tassazione singoli componenti di reddito, ovvero ne prevede l’assoggettamento per un valore inferiore a quello civilistico o, ancora, ammette la detrazione di costi non riconosciuti come tali sotto il profilo economico-aziendale; in ognuna di queste ipotesi si origina un reddito ante-imposte maggiore rispetto al reddito imponibile fiscalmente e il risparmio latente di imposta risulta commisurato ai proventi esenti e agli oneri dedotti solo fiscalmente.

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Le seconde possono derivare dalla totale o parziale indeducibilità, ai fini tributari, di alcuni componenti negativi di reddito o dall’attrazione a tassazione di componenti che non rivestono natura reddituale dal punto di vista civilistico; si evidenzia, pertanto, un reddito ante-imposte inferiore al reddito imponibile fiscalmente che si traduce in un aggravio impositivo proporzionale ai costi in tutto o in parte indeducibili e ai proventi tassati che non rappresentano componenti reddituali del risultato economico di esercizio.

Sulla base della normativa attualmente vigente originano differenze a carattere permanente tra reddito civilistico e imponibile fiscale le seguenti fattispecie:

valori che non partecipano alla determinazione dell’imponibile come i proventi esenti o già sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, i costi non ammessi in deduzione in relazione alla loro natura (in quanto, ad esempio, relativi a proventi esenti) o per esigenze e scopi diversi del legislatore tributario che si concretizzano sostanzialmente in un intendimento antielusivo supposto ex lege;

valori che concorrono alla formazione dell’imponibile per un ammontare diverso da quello civilistico per motivazioni varie quali, a titolo esemplificativo, l’esigenza di evitare fenomeni di doppia imposizione per quanto riguarda i componenti positivi di reddito ovvero la necessità di evitare immotivate sottrazioni di imponibile, oppure per ragioni di equità fiscale: si pensi, a tal proposito, alle restrizioni esistenti sulla deduzione dei costi connessi, congiuntamente, a proventi che non concorrono alla definizione dell’imponibile e a componenti positive sottoposte, invece, ad imposizione sulla base delle modalità ordinarie;

valori che concorrono alla formazione dell’imponibile in ragione di regole specifiche previste ad hoc dalla normativa tributaria;

valori che, a differenza dei precedenti, non costituiscono componenti di reddito ma, tuttavia, partecipano alla definizione del reddito imponibile.

In ogni caso, tuttavia, le differenze permanenti non sono atte a generare fenomeni di differimento della tassazione e/o della deduzione in quanto promanano da componenti positive e/o negative di reddito definitivamente (e non solo transitoriamente) intassabili e/o indeducibili.

Se le divergenze permanenti sono la causa dell’esistenza di un

differenziale latente di imposizione, le differenze a carattere temporaneo rappresentano i fattori all’origine del ricorrente manifestarsi della fiscalità differita in bilancio e si presentano quale scostamento tra reddito ante-

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imposte e reddito imponibile, scostamento destinato – in un lasso temporale più o meno esteso – a influire sull’imponibile fiscale dei periodi di imposta successivi per un importo complessivamente equivalente a quello originario, ma di segno contrario.

Nell’accezione più estesa, accreditata da dottrina e prassi, per differenza temporanea (temporary difference) si identifica qualsiasi scostamento tra reddito ante-imposte e imponibile fiscale derivante dallo sfasamento temporale tra la manifestazione dei singoli componenti di reddito ai sensi civilistici e la loro partecipazione (in aumento o in diminuzione) alla formazione dell’imponibile fiscale, nonché, ciascuna divergenza tra il valore di un elemento del capitale di funzionamento e il relativo valore computato ai fini dell’imposizione diretta3.

Viceversa, sulla base dell’interpretazione maggiormente restrittiva, per differenza a carattere temporaneo (timing difference) si intendono unicamente gli scostamenti tra risultato ante-imposte e imponibile fiscale causati dal non coincidente periodo nel quale i singoli componenti reddituali, da un lato concorrono alla definizione del risultato economico, dall’altro assumono rilevanza fiscale ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Appare peraltro evidente come l’aspetto peculiare che qualifica tali

differenze – indipendentemente dalla definizione accolta – sia la loro tendenza a “riassorbirsi” in quanto la discrepanza tra la competenza civilistica e la competenza fiscale di costi e ricavi – causa di una variazione del reddito imponibile rispetto a quello civilistico – verrà annullata da una o più variazioni di segno opposto in uno o più degli esercizi successivi: ciò significa che, in relazione al reddito complessivamente prodotto dall’impresa nel corso della sua vita, non si crea alcun effetto distorsivo.

Le differenze temporanee possono venire classificate sulla base dei criteri

di seguito riportati:

1. il segno, a seconda che diano luogo a un effetto positivo o negativo sul reddito di periodo e sul correlato capitale di funzionamento rispetto all’imponibile fiscale;

2. l’origine, a seconda che rappresentino la causa iniziale (differenze originarie) ovvero il riassorbimento (differenze derivate);

3. il grado di prevedibilità dell’esercizio in cui si presume avverrà il riassorbimento.

3 Si consideri, a titolo esemplificativo, il caso delle riserve in sospensione d’imposta che

nell’eventualità della distribuzione, manifestandosi le condizioni, debbono venire assoggettate a tassazione concorrendo, in tal modo, a definire l’imponibile fiscale.

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1. In funzione del segno le differenze temporanee si suddividono in positive (o imponibili) e negative (o deducibili). Quelle positive implicano che, in un determinato periodo amministrativo, il risultato economico al lordo delle imposte risulta superiore al reddito imponibile fiscale teoricamente in ragione di una anticipata deducibilità tributaria di componenti reddituali negative la cui competenza economica è correlata a futuri esercizi, oppure a causa di una posticipata imponibilità di componenti reddituali positive che partecipano alla formazione del reddito dell’esercizio considerato4.

In altri termini, ove non sussistano differenze di altra natura, nel periodo di imposta in cui si generano è valida la seguente equazione:

Imponibile fiscale + Differenze temporanee positive = Reddito ante-imposte

Le differenze negative possono derivare dalla posticipata deducibilità ai fini fiscali di componenti negative di reddito, ovvero dalla anticipata tassabilità di componenti positivi di reddito di esercizi futuri5; ne consegue che il risultato ante-imposte di un esercizio amministrativo risulta, in tali ipotesi, inferiore all’imponibile fiscale rendendo valida, in assenza di ulteriori differenze, la relazione:

Imponibile fiscale - Differenze temporanee negative = Reddito ante-imposte

2. In relazione al processo formativo le differenze possono venire distinte in originarie e derivate. Le differenze originarie concorrono alla formazione del reddito in occasione del manifestarsi iniziale della divergenza tra criterio di attribuzione del valore civilistico e fiscale, ovvero rappresentano le

4 La disciplina tributaria attualmente in vigore nel nostro Paese, in realtà, limita le

fattispecie rientranti nelle situazioni fiscali differite ora descritte e ciò poiché le disposizioni, a livello di principi generali, tendono a rinviare – piuttosto che ad anticipare – la deducibilità dei componenti negativi, sia imponendo la previa imputazione a conto economico (art. 109, comma 4, Tuir) sia esigendo l’esistenza certa e la determinabilità obiettiva (art. 109, comma 1, Tuir).

Sul punto si cfr. anche Tarigo P., La valutazione in bilancio della fiscalità differita e latente, Milano, Giuffrè, 1991, p. 98 e ss.

5 La legislazione tributaria italiana prevede molteplici fattispecie originatrici di differenze temporanee negative: si pensi, ad esempio, alla norma che stabilisce l’inammissibilità di deduzioni per accantonamenti diversi da quelli esplicitamente previsti ex lege (art. 107, comma 4, Tuir).

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fattispecie causali6: si tratta, pertanto, delle divergenze che sorgono nel primo degli n esercizi in cui si ripartisce il fenomeno.

Le differenze derivate, invece, partecipano alla definizione del reddito imponibile a muovere dal periodo amministrativo successivo rispetto a quello di genesi e con segno opposto, quali fattispecie effettuali la cui manifestazione è espressione di un riassorbimento finale.

È proprio con il primo manifestarsi delle differenze temporanee originarie (siano esse positive o negative) che si impone la definizione e la conseguente rilevazione delle imposte differite/anticipate. È palese, infatti, come – ove sia appurata l’esistenza di differenze temporanee – le imposte dovute risultino di entità diversa rispetto alle imposte di competenza: per inserire nel conto economico civilistico quest’ultime è necessario ricorrere a una posta tributaria di rettifica. Le imposte anticipate rappresentano le maggiori imposte dovute rispetto a quelle di competenza a causa dell’esplicitarsi di differenze temporanee originarie negative; le imposte differite, viceversa, identificano le più elevate imposte di competenza rispetto a quelle dovute in ragione del manifestarsi di differenze temporanee originarie positive7.

3. Sulla base del diverso grado di prevedibilità dell’esercizio in cui avverrà il riassorbimento, le differenze temporanee possono distinguersi in:

differenze sorte nel corso di un esercizio e ad assorbimento “automatico”, ovvero non subordinato a particolari condizioni né derivante da eventi futuri, e realizzantesi nel corso di uno o più esercizi successivi a quello di formazione. Le aspettative in merito ai tempi e alle modalità di riassorbimento non presentano particolari difficoltà e il relativo grado di incertezza è parimenti nullo8;

differenze il cui riassorbimento pluriennale è sì svincolato da eventi e circostanze interne od esterne all’impresa, ma che si generano nel corso di numerosi esercizi in quanto associate a valutazioni che influenzano la definizione del reddito di più periodi amministrativi9.

6 Sul punto si veda Tarigo P., cit., p. 102 e ss. 7 Come in precedenza evidenziato le imposte differite sono un costo compreso nelle

“imposte sul reddito” che incrementa le imposte correnti, mentre le imposte anticipate sono una rettifica di costo che comprime l’importo delle “imposte sul reddito”; tali fenomeni si riproporranno, in misura uguale e contraria, nei periodi amministrativi successivi ovvero lungo il lasso temporale nel quale le differenze temporanee derivate verranno riassorbite.

8 Si pensi, a titolo esemplificativo, a quelle plusvalenze patrimoniali che, ai sensi dell’art. 86, comma 4, Tuir, e a scelta del contribuente, possono concorrere a formare il reddito, in quote costanti nell’esercizio di realizzazione e nei successivi, ma non oltre il quarto.

9 Rientrano in tale categoria le differenze temporanee correlate all’ammortamento delle

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La previsione del futuro riassorbimento non appare, in tali casi, più ardua delle ipotesi precedenti, ma impone calcoli indubbiamente più complessi stante la necessità di accostare a ciascuna differenza originaria le corrispondenti variazioni derivate: la valutazione analitica può, talvolta, risultare talmente complicata da indurre l’adozione di metodi alternativi basati sul raggruppamento delle divergenze temporanee a seconda della natura e dell’esercizio di formazione;

differenze che si creano in uno o più esercizi ma il cui riassorbimento non avviene in maniera automatica, traendo origine da un evento volontario o involontario che, in quanto tale, rende assai indeterminato l’esercizio di riassorbimento10. In talune circostanze è la disciplina tributaria che, prevedendo la intassabilità temporanea di componenti reddituali, stabilisce anche le modalità del rinvio e del recupero a imposizione; in altre, il livello di incertezza in ordine ai tempi di riassorbimento risulta connaturato alla natura della divergenza medesima.

Si precisa che, laddove le differenze temporanee risultino non riversabili oppure di dubbio riversamento, non si configurano le condizioni che disciplinano l’iscrizione in bilancio di imposte differite o anticipate nel periodo amministrativo in cui si generano.

3. La valutazione delle imposte differite e anticipate

L’identificazione delle differenze temporanee e la loro distinzione in ragione del segno, dell’origine, delle modalità di computo e di futuro riversamento, costituiscono in realtà solo la fase iniziale del processo che conduce alla definizione – e alla conseguente rilevazione – delle imposte anticipate e differite in bilancio.

Al fine di poter giungere all’effettiva determinazione delle imposte anticipate e differite, è necessario soffermarsi su alcuni ulteriori aspetti, ovvero:

1. il monitoraggio delle possibili differenze temporanee; 2. i metodi di calcolo delle differenze; 3. la scelta dell’aliquota di imposta da applicare alle medesime.

spese relative a più esercizi ove a fini civilistici la durata del periodo di ammortamento si discosti da quella prevista a fini tributari (art. 108, Tuir).

10 Si consideri, in tal senso, la procedura di valutazione dei crediti sulla base dei limiti fiscali di accantonamento al fondo rischi (art. 106, Tuir) oppure la deducibilità delle perdite su crediti non risultanti da elementi certi e precisi (art. 101, comma 5, Tuir).

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3.1. Il monitoraggio delle differenze temporanee

La struttura dell’attuale sistema tributario italiano determina l’insorgere di numerosissime differenze temporanee, non solo in ragione delle singole norme che originano tali divergenze, ma anche a causa del contemporaneo proporsi, nello stesso periodo di imposta, di differenze originarie e derivate; la complessità risulta inoltre acuita dal fatto che le differenze derivate sovente si protraggono per alcuni esercizi successivi rispetto a quello di genesi.

Si impone, pertanto, l’esigenza di monitorare adeguatamente le differenze temporanee: in particolare, in merito alle problematiche inerenti la scelta del metodo di individuazione degli effetti fiscali differiti si possono delineare tre differenti criteri:

1. il metodo diretto analitico; 2. il metodo diretto sintetico; 3. il metodo indiretto.

1. Il metodo diretto analitico impone l’individuazione di ogni singola differenza temporanea al fine di analizzarne le caratteristiche essenziali per la successiva rilevazione contabile; tale rigorosa ricognizione viene basata sui seguenti elementi:

a) natura della differenza, ovvero se positiva o negativa; b) origine della differenza, ossia se originaria o derivata; c) tipologia economica della differenza, ovvero tipo di evento

economico che l’ha causata; d) reversibilità temporale, ossia identificazione del lasso temporale di

riassorbimento.

Ciascuna divergenza, in funzione delle suesposte caratteristiche, viene analizzata per delinearne l’effetto fiscale differito e per pervenire – in virtù della compensazione degli effetti fiscali di segno opposto nell’ambito dello stesso periodo di imposta, o dei periodi antecedenti e successivi – alla rilevazione conclusiva di una passività o di una attività patrimoniale, ovvero di un importo che rappresenta, rispettivamente, una maggiore o una minore imposta esigibile in futuro.

In sintesi, la procedura appena descritta richiede un’analitica individuazione delle differenze, perché altrettanto specifica deve risultare la successiva definizione degli effetti fiscali che, potendosi generare in uno o più dei periodi successivi rispetto a quello di riferimento del bilancio,

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devono venire suddivisi sulla base delle quote assegnabili a ciascun esercizio (c.d. scheduling)11.

Anche se il metodo analitico parrebbe quello più adatto a soddisfare le esigenze di trasparenza e di ricostruibilità dei dati, a scopi tributari e di conservazione, sovente si critica tale approccio in ragione della complessità delle elaborazioni richieste e delle difficoltà connesse alla simulazione delle imposte future.

2. Il metodo diretto sintetico non si addentra nell’esame dei singoli

componenti che hanno originato il sorgere delle differenze temporanee ma si limita a individuare lo scostamento globale tra risultato economico di gestione e reddito imponibile (ovviamente dopo aver isolato l’effetto fiscale provocato dalle divergenze a carattere permanente), raggruppando semplicemente in classi le differenze temporanee: ciò significa che anche l’effetto del riassorbimento delle divergenze temporanee, ai fini del calcolo dalla fiscalità differita, viene considerato nel suo complesso.

Teoricamente, quindi, si procederà all’appostazione di imposte differite se la discrasia globale tra risultato economico e reddito imponibile risulta positiva, oppure alla rilevazione di un provento differito – trascurando per il momento i limiti prudenziali di iscrivibilità della componente patrimoniale attiva – ove l’imponibile sia superiore al risultato civilistico.

Siffatto criterio appare tuttavia eccessivamente semplicistico: basti pensare al fatto che la determinazione dell’imposta su base globale non permette di scindere gli effetti prodotti dalle divergenze originarie rispetto a quelli indotti da divergenze derivate, che sorgono per riassorbimento. L’esigenza di mantenere ben distinte le due tipologie di differenze assume importanza sostanziale, in riferimento alle concrete modalità di riassorbimento quantitativo: “ (…) l’applicazione del metodo indiretto tende, in determinate ipotesi, a rendere perpetua l’iscrizione in bilancio delle attività e delle passività fiscali differite eccedenti l’importo di riassorbimento.”12

Tali sono le ragioni che persuadono sovente ad utilizzare il metodo diretto sintetico come approccio di prima approssimazione per la ricognizione delle differenze temporanee, per poi passare all’approfondimento dell’analisi attuato ricorrendo al metodo analitico e alla complicata procedura di scheduling.

11 Il procedimento in oggetto deve essere posto in essere per ciascuna imposta: nel caso

italiano ciò è sicuramente avvenuto sino al periodo d’imposta 2007 per I.re.s. e I.r.a.p. ma – a decorrere dal periodo d’imposta 2008 – la nuova disciplina I.r.a.p. ha quasi eliminato le differenze temporanee relative a tale imposta.

12 Tarigo P., cit., p. 174.

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3. Il metodo indiretto (net of change) risulta una generica procedura di determinazione globale del valore delle imposte future (attive e passive) che – basandosi sul reddito ante-imposte – non richiede alcuna analisi in ordine alla differente tipologia di differenze che inducono lo scostamento tra reddito d’esercizio e imponibile fiscale. Lo stesso può poi venire applicato secondo due distinte modalità:

a) il metodo indiretto di primo livello che considera, ai fini del computo dell’effetto delle imposte di competenza economica, tout court il valore del reddito ante-imposte;

b) il metodo indiretto di secondo livello che si fonda, invece, sul valore del reddito ante-imposte neutralizzato dall’effetto delle differenze permanenti.

Tale metodo, non contemplando le diverse tipologie di differenze, conduce a una compensazione totale tra imposte differite e anticipate.

In merito alla scelta tra i tre metodi appena esposti, è importante

ricordare come il legislatore civilistico non proponga alcuna indicazione specifica sull’opzione da prescegliere; peraltro, anche le prescrizioni in tema di informazioni da esporre nella nota integrativa (art. 2427, n. 14, C.C.13) conducono all’esclusione del solo metodo indiretto, rendendo applicabili tanto il metodo analitico quanto quello sintetico.

Ai fini della comunicazione economico-finanziaria – come si ritiene valuti anche l’OIC14 – parrebbe sufficiente un’informazione di tipo sintetico; ciò non toglie che, dal punto di vista prettamente operativo, l’adozione del metodo diretto analitico potrebbe risultare preziosa per la compilazione della dichiarazione dei redditi e per il corretto calcolo delle imposte anticipate e differite.

13 “La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: (…)

14) un apposito prospetto contenente: a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati e addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione; (…)”.

14 Sul punto si consulti: OIC, Principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri modificati dall’OIC in relazione alla riforma del diritto societario, OIC 1 I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d’esercizio, 25 ottobre 2004, p. 29 e segg., in www.fonzazioneoic.it

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3.2. I metodi di calcolo delle differenze

La letteratura contabile internazionale distingue due approcci in ordine al calcolo delle imposte differite o anticipate, ovvero:

1. metodo a ricognizione integrale (comprehensive allocation) che conduce a definire la fiscalità futura sulla base di tutte le differenze temporanee individuate;

2. metodo a ricognizione parziale (partial allocation) che calcola la fiscalità futura ignorando gli effetti tributari connessi a quelle differenze temporanee che, presumibilmente, non origineranno riassorbimento nell’arco temporale di riferimento. Viene, così, attribuita maggiore rilevanza alla rappresentazione patrimoniale rispetto alla determinazione economico-quantitativa dei componenti reddituali della gestione.

In realtà il dibattito su tali criteri alternativi sorse, negli Stati Uniti, in relazione alla tematica degli ammortamenti accelerati; nel nostro Paese le medesime esigenze sono state avvertite con particolare riferimento al caso degli ammortamenti anticipati che, ove applicati, dovrebbero condurre – negli ultimi esercizi di utilizzo economico dei cespiti interessati – alla corresponsione delle imposte differite causate dall’elevazione nei primi periodi delle relative quote di ammortamento. In realtà il consueto susseguirsi di nuove acquisizioni e il sovrapporsi dei periodi di ammortamento, sovente determinano la rilevazione di sempre nuove quote di ammortamento anticipato sui nuovi investimenti di volta in volta eseguiti. Ne consegue che, anche nei citati ultimi periodi amministrativi, le imposte correnti potrebbero risultare inferiori rispetto a quelle di competenza economica, dando luogo a nuove imposte differite che si addizionerebbero a quelle preesistenti: la costante esecuzione di investimenti in fattori produttivi pluriennali e i correlati ammortamenti anticipati produrrebbero una strutturale dilazione nel pagamento delle imposte differite evitando l’esborso monetario effettivo15; solo le imprese che realizzano nulle o ridotte acquisizioni sarebbe costrette a versare le imposte in discussione.

Nella situazione appena descritta, si dovrebbe procedere all’applicazione del metodo parziale escludendo gli ammortamenti anticipati dal calcolo delle imposte differite, riconoscendo implicitamente carattere permanente alle differenze dai medesimi generate; tale approccio risulta comunque non

15 “Indagini empiriche e studi dottrinali hanno effettivamente dimostrato, in particolar

modo in relazione all’impiego degli ammortamenti accelerati, l’esistenza di un problema di eccessivo accumulo contabile dei debiti tributari differiti cui non fa riscontro un adeguato processo di riassorbimento come invece presupporrebbe concettualmente l’originarsi di una divergenza a carattere temporaneo”. (Tarigo P., cit., p. 181)

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accettato dai principi contabili nazionali che statuiscono: “A tale proposito occorre però precisare che non si ritiene corretto non stanziare le imposte differite relative ad ammortamenti anticipati sulla base della motivazione che, continuando ad effettuare nuovi investimenti in immobilizzazioni, negli esercizi futuri si genereranno sempre ammortamenti anticipati in modo tale che le relative differenze temporanee non si riverseranno mai.”.

Inoltre, è necessario sottolineare che l’importanza della distinzione tra i due metodi di calcolo esaminati è assolutamente venuta meno nel nostro Paese poiché, a decorrere dal periodo di imposta 2008, è stata abolita la facoltà per le imprese di ricorrere ad ammortamenti anticipati e accelerati: ciò induce a ritenere ormai applicabile unicamente il metodo a ricognizione integrale.

3.3. La scelta dell’aliquota d’imposta

La frequente modificazione delle aliquote d’imposta, strumento ormai abituale di politica economica, non consente di adottare semplicisticamente nella quantificazione delle imposte differite e anticipate l’aliquota vigente all’epoca del calcolo (che dovrebbe mantenersi identica in tutto il periodo di riassorbimento delle differenze temporanee).

Per tale ragione sono stati proposti procedimenti alternativi di scelta dell’aliquota di imposta da applicare alle divergenze temporanee; in particolare di seguito si esamineranno i seguenti criteri:

1. metodo del differimento (o deferral method); 2. metodo dei crediti/debiti tributari (o asset and liability method o

balance-sheet method); 3. metodo misto (o hybrid method).

1. Il metodo del differimento (deferral method) definisce le imposte anticipate/differite al momento in cui le differenze temporanee si originano, considerando assolutamente ininfluenti le future modificazioni della normativa tributaria e delle aliquote di imposizione: ciò significa che, anche laddove dovessero essere emanati nuovi provvedimenti legislativi, non sarà necessario provvedere ad alcuna rettifica contabile degli importi originariamente rilevati. Il riassorbimento delle differenze, dal punto di vista contabile, si realizzerà quindi sulla base degli importi stanziati: in tale logica le relative poste patrimoniali devono venire interpretate semplicemente come il beneficio fiscale o l’aggravio impositivo, a suo tempo ottenuto o subito, per la residua quota che deve ancora riassorbirsi.

Tale criterio comporta una palese semplificazione delle scritture contabili, oltre che presentare il vantaggio di evitare la formulazione di stime e previsioni in merito a future variazioni della disciplina tributaria

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che, per quanto fondate, risultano sempre contraddistinte da un’indubbia componente discrezionale.

2. Il metodo dei crediti/debiti tributari (asset and liability method)

computa le imposte anticipate/differite sulla base della stima delle aliquote fiscali vigenti all’epoca nella quale si verificherà il riassorbimento, totale o parziale, delle differenze temporanee. Pertanto, dopo aver determinato le differenze temporanee originarie e derivate, si procederà al calcolo delle imposte future (moltiplicando le aliquote previste per i singoli anni di riassorbimento per il valore delle differenze temporanee derivate) allo scopo di aggiornare l’ammontare – inerente le imposte differite e/o anticipate – da rinviare al futuro.

Questa impostazione, attribuendo agli elementi patrimoniali in questione natura di crediti o di debiti per imposte la cui liquidazione avverrà in futuro, si tramuta nell’esigenza di rettificare le risultanze patrimoniali ogni volta che si verifica una variazione delle aliquote nominali di imposizione oppure ove siano apportate delle variazioni alla normativa tributaria tali da modificare quantitativamente l’effetto fiscale del futuro riassorbimento in contabilità: ne consegue che, a fini reddituali, la fiscalità differita imputata alla gestione includerà anche tale aggiustamento patrimoniale.

3. Il metodo misto (hybrid method) classifica, a seconda dei casi, i

valori delle imposte anticipate e differite rinviate al futuro tramite il capitale di funzionamento in: a) valori numerari presunti; e b) ricavi/costi rinviati al futuro.

Rappresentano valori numerari presunti attivi e passivi (future income tax benefits e deferred income tax liabilities) quelle differenze temporanee civilistiche-fiscali che non sono ancora state considerate ai fini della determinazione del reddito imponibile: il valore delle imposte differite e anticipate correlato a tali divergenze non diviene, pertanto, definitivamente accertato sino a quando, nei futuri periodi di imposta, le differenze incideranno sulla definizione dell’imponibile fiscale: ciò significa che i valori in discussione risulteranno influenzati da eventuali modifiche delle aliquote tributarie di riferimento.

Viceversa, le differenze temporanee fiscali-civilistiche comportano il sorgere di imposte anticipate o differite a cui viene attribuita la natura di costi e ricavi sospesi (prepaid income taxes e deferred income tax credits): i valori di tali imposte possono infatti considerarsi definitivamente accertati posto che i ricavi e i costi in oggetto, essendo ormai quantificati ai fini fiscali, hanno già partecipato alla designazione dell’imposta sul reddito.

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I principi contabili italiani non si pronunciano nettamente in merito al criterio da adottare fra le tre alternative poco sopra descritte; infatti, nel principio OIC 25 si legge: “Le imposte differite e le imposte anticipate sono conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma di legge che varia l’aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.

Qualora fossero previste differenti aliquote fiscali da applicarsi a differenti livelli di reddito, le imposte differite e anticipate sono calcolate utilizzando le aliquote medie attese nei periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno. Nel caso in cui risultasse particolarmente difficoltoso determinare l’aliquota media per gli esercizi futuri, è accettabile utilizzare l’aliquota effettiva dell’ultimo esercizio.”16.

Sembra tuttavia di comprendere come l’indirizzo delineato sia rivolto all’applicazione del metodo dei crediti/debiti tributari, accompagnato, però, dal verificarsi di una condizione specifica ossia l’avvenuta emanazione della norma di legge che varia l’aliquota di imposta; tale ultima condizione potrebbe ingenerare qualche difficoltà operativa legata da un lato alla conoscenza anticipata delle aliquote d’imposta future, dall’altro al necessario coordinamento tra tempi di redazione del bilancio e momento di entrata in vigore delle norme tributarie che modificano le aliquote medesime.

In sintesi, se una norma prospetta esplicitamente le aliquote fiscali future sarà possibile collegare le medesime con le correlate differenze temporanee derivate; ove, invece, non esista una espressa identificazione delle aliquote future, ci si dovrà limitare ad applicare l’aliquota vigente sino a quando la stessa non muti in virtù di una nuova norma che diverrà, in quell’epoca, conosciuta al redattore del bilancio.

4. La rilevazione e la rappresentazione delle imposte nel bilancio Ias-based

Ancor oggi esistono molteplici concezioni di fondo in merito al trattamento contabile delle imposte sul reddito, da cui derivano divergenti modalità applicative: in riferimento, ad esempio, alle imprese del nostro Paese, si può affermare che – al pari di ciò che avviene nei principali Paesi europei – il trattamento contabile delle imposte dirette avviene in base al liability method sebbene ne esistano due forme applicative diverse connesse

16 OIC 25, cit., p. 19.

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rispettivamente all’applicazione dei principi contabili nazionali ovvero dei principi contabili internazionali emanati dallo Iasb.

Infatti, a seconda dei differenti “obblighi” in tema di redazione dei

bilanci cui risultano sottoposte, le imprese possono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) applicazione del liability method sulla base dell’approccio denominato income statement and liability method (noto in Italia come “metodo del conto economico” o “metodo delle differenze temporali” nella terminologia dello Ias 12) ove ci si limiti a rispettare la normativa civilistica di cui agli artt. 2423 ss. c.c.17;

b) applicazione del liability method nella versione definita balance-sheet and temporary differences method (conosciuto in Italia come “metodo del patrimonio” o “metodo delle differenze temporanee” nella terminologia dello Ias 12) qualora – volontariamente o obbligatoriamente in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 38/2005 – si adottino i principi contabili internazionali.

È necessario sottolineare che, per quanto i due approcci appena citati facciano parte della medesima metodologia, esistono delle diversità sostanziali fra i medesimi che conducono a una dissimile rappresentazione dei valori nei bilanci; in particolare:

a) l’income statement and liability method statuisce che qualsiasi variazione di patrimonio netto originata dalla gestione tributaria delle imposte dirette debba venire rappresentata contabilmente mediante il calcolo del minore/maggiore reddito netto dell’esercizio;

b) il balance-sheet and temporary differences method suppone che esistano due distinte tipologie di variazioni del patrimonio netto causate dalla gestione tributaria delle imposte dirette: le “fiscalità aventi genesi reddituale” che vengono sottoposte al trattamento contabile previsto dall’income statement and liability method e le “fiscalità aventi genesi patrimoniale” che – secondo questa elaborazione – interessano il solo sottosistema del patrimonio poiché si concretizzano in variazioni delle attività/passività che hanno la propria contropartita in modifiche di segno opposto nel patrimonio netto18.

17 Più precisamente il principio contabile n. 25 dell’Organismo Italiano di Contabilità

adotta un’impostazione riconducibile al balance sheet method: sul punto si veda OIC 25, cit., p. 16.

18 Un esempio di “fiscalità avente genesi patrimoniale” è rappresentato dalla rivalutazione delle immobilizzazioni da cui non scaturisce un componente positivo di

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Poste tali promesse ci si dedicherà nel prosieguo alla disamina delle peculiarità del trattamento contabile delle imposte sulla base della metodologia balance-sheet and temporary differences method.

Tale metodo è riconducibile ad un’impostazione di tipo patrimoniale poiché la fiscalità d’impresa viene considerata in relazione ai mutamenti che intervengono nel patrimonio netto in virtù di specifiche disposizioni sancite da taluni principi Ifrs-Ias; nello specifico, tali modificazioni possono risultare sia di tipo “indiretto” (ovvero originate dal risultato economico di periodo) sia di tipo “diretto” (generate da incrementi o riduzioni di attività o passività con contropartita una simmetrica variazione del patrimonio netto senza alcuna incidenza sul conto economico).

Diviene pertanto agevole individuare due tipologie di fiscalità: la prima avente genesi reddituale per la quale risultano valide le impostazioni contabili proprie dell’income statement method19, la seconda avente genesi patrimoniale e intimamente connessa alle già citate variazioni incrementative o decrementative di elementi attivi e passivi del patrimonio che originano variazioni contabili antitetiche nel patrimonio netto (si pensi, a titolo puramente esemplificativo, alla rivalutazione di un’immobiliz-zazione che determina la creazione di una riserva di patrimonio netto senza influenzare in alcun modo i valori del reddito)20.

In altri termini la definizione extra-contabile del reddito imponibile a

reddito (nel qual caso l’ammontare del patrimonio netto subirebbe una modifica “indiretta” provocata dal maggior reddito al netto della fiscalità differita) ma, viceversa, determina il sorgere di una riserva di patrimonio netto ridotta di un importo pari alle maggiori imposte che si dovranno liquidare, pertanto senza alcuna influenza sul sottosistema del reddito.

19 In sintesi la rilevazione contabile delle imposte in ragione del criterio dell’income statement method muove dalla definizione extra-contabile (eseguita mediante la compilazione della dichiarazione dei redditi) dell’imposta liquidata (ottenuta come semplice moltiplicazione tra il reddito imponibile e l’aliquota vigente di imposta o tax rate); l’ammontare così definito individua il debito tributario nei confronti dell’Erario ascrivibile all’obbligo di assolvere l’imposta. Tuttavia, l’ammontare delle imposte così rilevate non raffigura necessariamente il valore effettivo delle imposte correnti e, di conseguenza, il valore di sintesi delle imposte di competenza economica dell’esercizio in cui si delinea il debito tributario relativo a tali imposte liquidate: è necessario, infatti, proseguire rilevando apposite rettifiche di integrazione (le imposte differite) e/o rettifiche di storno (le imposte anticipate) le quali mutano il valore delle imposte correnti e promanano dall’esistenza di differenze temporanee ovvero di un’asincronia tra l’epoca in cui taluni valori reddituali – positivi e/o negativi – partecipano alla definizione del reddito ante-imposte e il momento in cui concorrono alla determinazione del reddito imponibile, ancorché gli effetti di tale asincronia siano destinati ad annullarsi nei periodi di imposta successivi.

20 Si precisa che il balance-sheet and temporary differences method suddivide anche le differenze permanenti a seconda della loro genesi reddituale o patrimoniale sebbene non diano luogo – in ogni caso – ad alcuna fiscalità differita.

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muovere dal risultato ante-imposte richiede l’esecuzione di due serie distinte di rettifiche, ossia:

a) le eventuali rettifiche fiscali inerenti valori reddituali che concorrono alla determinazione del reddito d’esercizio che confluirà nel patrimonio netto dello stato patrimoniale (rettifiche fiscali reddituali da trattare contabilmente nel medesimo modo previsto dalla metodologia dell’income statement method);

b) le eventuali rettifiche fiscali connesse a valori patrimoniali che hanno causato variazioni immediate nell’ammontare del patrimonio netto senza tuttavia interessare il reddito ante-imposte (rettifiche fiscali patrimoniali).

In particolare, l’attuale versione del principio Ias 12 – Imposte sul reddito assume una prospettiva d’analisi della fiscalità differita di natura preminentemente patrimoniale-finanziaria laddove sottolinea, non tanto l’esistenza di uno sfasamento temporale tra reddito ante-imposte e reddito imponibile, quanto piuttosto il possibile sorgere di temporanee fonti di finanziamento che si esauriranno in futuro con un decremento della liquidità aziendale (le passività fiscali differite) o di temporanei impieghi di capitale da cui promaneranno in futuro minori esborsi monetari (le attività fiscali differite): la gestione tributaria risulta pertanto esaminata in relazione alla sua incidenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e ai correlati temporanei assorbimenti e/o generazioni di risorse.

Sulla base di tale logica le differenze temporanee (temporary differences) comprendono sia le differenze temporali (timing differences) tra reddito ante-imposte e reddito imponibile che si annulleranno in futuro, sia le differenze di genesi patrimoniale – causate dalla divergenza tra il valore di bilancio di un elemento patrimoniale e il corrispondente valore fiscalmente riconosciuto – che, per loro natura, non influenzano il rapporto tra reddito imponibile e reddito ante-imposte21.

21 “All timing differences are temporary differences. Temporary differences also arise in

the following circumstances, which do not give rise to timing differences, although the original IAS 12 treated them in the same way as transactions that do give rise to timing differences: (a) subsidiaries, associates or joint ventures have not distributed their entire profits to the parent or investor; (b) assets are revalued and no equivalent adjustment is made for tax purposes; and (c) the identifiable assets acquired and liabilities assumed in a business combination are generally recognized at their fair values in accordance with IFRS 3 Business Combinations, but no equivalent adjustment is made for tax purposes.

Furthermore, there are some temporary differences which are not timing differences, for example those temporary differences that arise when: (a) the non-monetary assets and liabilities of an entity are measured in its functional currency but the taxable profit or tax loss (and, hence, the tax base of its non-monetary assets and liabilities) is determined in a different currency; (b) non-monetary assets and liabilities are restated under IAS 29

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Per meglio comprendere quest’ultime fattispecie si riportano le definizioni previste dallo Ias 12 che precisa22:

a) il valore ai fini fiscali di un’attività è il valore che sarà fiscalmente deducibile a fronte di qualsiasi provento imponibile che l’impresa otterrà quando realizzerà il valore contabile dell’attività. Se tali proventi non saranno imponibili, il valore ai fini fiscali dell’attività è uguale al suo valore contabile23;

b) il valore ai fini fiscali di una passività è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi importo che sarà deducibile a fini fiscali negli esercizi futuri con riferimento a quella passività. Nel caso di proventi riscossi anticipatamente, il valore ai fini fiscali della passività conseguente è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi provento che non sarà imponibile nei futuri esercizi24.

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che le differenze temporanee siano di tipo temporale oppure di tipo temporaneo “in senso stretto”, si è soliti distinguere tra:

a) differenze temporanee imponibili quando un determinato effetto fiscale provoca l’iscrizione di passività fiscali differite nello stato patrimoniale in virtù dei futuri maggiori redditi imponibili causati dalle differenze medesime;

b) differenze temporanee deducibili ove invece un preciso effetto fiscale determini la rilevazione di attività fiscali differite nello stato patrimoniale in ragione dei minori redditi imponibili futuri presumibilmente connessi alle differenze in oggetto.

La corretta delineazione, già in sede iniziale, della dicotomia tra genesi reddituale e genesi patrimoniale della fiscalità diretta dell’impresa consente peraltro di ottemperare pienamente alla disposizione fondamentale dello Ias 12 che, decretando l’adozione del balance-sheet and temporary differences method, prescrive che “la contabilizzazione degli effetti fiscali correnti e

Financial Reporting in Hyperinflationary Economies; or (c) the carrying amount of an asset or liability on initial recognition differs from its initial tax base.” (Ias 12, Income Taxes, Intoduction, paragrafo IN2)

22 Si cfr. Ias 12, cit., Definitions, paragrafi 7 e 8. 23 A titolo esemplificativo un cespite interamente deducibile presenta un valore fiscale

pari al suo valore netto contabile mentre un credito per interessi derivante da proventi tassati sulla base del principio di cassa presenta valore fiscale nullo.

24 I ratei passivi e gli accantonamenti di costi assumono valore fiscale nullo laddove il costo che li ha generati sarà dedotto ai fini tributari sulla base del criterio di cassa, mentre risultano di valore fiscale coincidente con il valore contabile nell’eventualità in cui il relativo costo sia già stato dedotto.

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differiti di un’operazione o di altri fatti deve essere coerente con la contabilizzazione dell’operazione o degli altri fatti stessi”25.

Posto che gli effetti fiscali differiti non si ascrivono unicamente alle imposte differite ma comprendono altresì le imposte anticipate, tale previsione indica che:

1. ove a causare l’effetto fiscale (vale a dire una variazione dell’imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi) è un elemento che in virtù dei principi contabili internazionali confluisce nel conto economico, i valori di bilancio espressivi della fiscalità (corrente o differita) hanno genesi reddituale e devono essere contabilizzati sulla base dell’income statement method;

2. nell’eventualità in cui l’effetto fiscale sia invece generato da un componente in relazione al quale un dato principio Ias prevede la contabilizzazione direttamente nel patrimonio netto, i valori di bilancio espressivi della fiscalità diretta hanno genesi patrimoniale e la contabilizzazione di tale effetto fiscale deve far si che: a) il valore di patrimonio netto risulti direttamente rettificato dell’effetto fiscale, e b) si rilevi la specifica passività o attività fiscale – corrente o differita – che è l’espressione immediata di tale effetto fiscale. Ciò significa procedere ad una rettifica di storno del patrimonio netto (usualmente consistente nella riduzione di valore della riserva originariamente interessata dall’incremento di valore delle attività o dal decremento di valore delle passività) nel caso in cui le norme tributarie comportino il riconoscimento di una passività fiscale corrente o differita; viceversa, si attuerà una rettifica di integrazione incrementativa del patrimonio netto (di norma mediante iscrizione in una specifica “riserva fiscale indisponibile”) se l’applicazione delle norme tributarie impone la rilevazione di un’attività fiscale corrente o differita26.

L’interpretazione della fiscalità differita nella prospettiva del patrimonio netto, indipendentemente dalla diversa genesi delle imposte dirette, impone:

a) la rilevazione di una passività fiscale differita ogni qualvolta il recupero di valore contabile di un’attività comporta un

25 “Accounting for the current and deferred tax effects of a transaction or other event is

consistent with the accounting for the transaction or event itself”. (Ias 12, cit., Recongnition of current and deferred tax, paragrafo 57)

26 La distinzione delle differenze in ragione della loro genesi dovrebbe venire recepita già a livello di piano dei conti onde evitare difficoltà nel fornire le informazioni aggiuntive previste dallo Ias 12. Sul punto si vedano Pini M., Viganò A., Mancini C., Pecchiari N., Pogliani G., Basic Financial Accounting. Rilevazioni per il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato, II edizione, Milano, McGraw-Hill, 2008, p. 592.

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accrescimento dei futuri esborsi per imposte dirette rispetto a quelli che si sarebbero verificati laddove il recupero di valore non avesse prodotto effetti fiscali;

b) la rilevazione di un’attività fiscale differita ove l’estinzione del valore contabile di una passività riduca i futuri pagamenti di imposte dirette rispetto a quelli che si produrrebbero se tale estinzione non avesse generato effetti tributari; solo nell’eventualità in cui si ritenga di non realizzare in futuro redditi imponibili di importo adeguato al recupero delle maggiori imposte liquidate in passato, decade incontrovertibilmente l’obbligo di rilevazione dell’attività fiscale differita27.

Passando nello specifico all’analisi delle rilevazioni contabili, e per meglio comprendere – dal punto di vista operativo – le peculiarità scaturenti dall’adozione del balance-sheet and temporary differences method, si propongono nel paragrafo successivo alcune esemplificazioni.

5. Alcune esemplificazioni

Si premette che le considerazioni che seguono sono riferite esclusivamente alle differenze temporanee che si manifestano come conseguenza di effetti fiscali radicati in variazioni dirette del patrimonio netto28, essendo le medesime la fonte di singolarità nella rilevazione delle imposte sulla base dei principi contabili internazionali rispetto alla prassi contabile nazionale29.

27 “It is inherent in the recognition of an asset or liability that the reporting entity

expects to recover or settle the carrying amount of that asset or liability. If it is probable that recovery or settlement of that carrying amount will make future tax payments larger (smaller) than they would be if such recovery or settlement were to have no tax consequences, this Standard requires an entity to recognize a deferred tax liability (deffered tax asset), with certain limited exceptions”. (Ias 12, cit., Objective)

28 Tale modo di procedere è coerente con le impostazioni di fondo dei principi Ifrs/Ias ove prevedono (in particolare si veda lo Ias 1) che nel conto economico non debba comparire nessuna operazione definibile come “straordinaria”: i valori della fiscalità corrente e differita che confluiscono nel conto economico sono, infatti, relativi alla sola “gestione operativa ordinaria” mentre quelli connessi a accadimenti “non operativi o ordinari” (che per propria natura provocano variazioni dirette del patrimonio netto) sono rappresentati unicamente nello stato patrimoniale.

29 Si precisa che la trattazione verrà eseguita in riferimento unicamente all’imposta I.re.s.

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Il bilancio d’esercizio e la fiscalità asincrona: norme civilistiche, eterointegrazione, Ias

23

Differenze temporanee imponibili. ESEMPIO

All’inizio del periodo x, la società Alfa S.p.A. acquista un impianto,

destinato ad essere utilizzato nel processo produttivo, sostenendo un costo pari a € 20.000; la vita utile si ipotizza pari a 10 anni, il valore residuo al termine della vita economica utile si stima pari a zero e l’ammortamento viene eseguito in quote costanti (l’aliquota annua sia civilistica che fiscale è pari al 10%). Al termine dell’esercizio x+4 il valore contabile e fiscale del bene risulta di € 10.000 (costo storico – quote di ammortamento ammontanti annualmente a € 2.000).

In data 31/12/x+4 la valutazione secondo il criterio del fair value attribuisce al cespite un valore pari a € 12.500, determinando la necessità di procedere ad un incremento del valore netto in misura pari al 25% (2.500/10.000); ciò – adottando il revaluation model – implica una rivalutazione pari al 25% del valore originario dell’immobilizzazione e del relativo fondo, ovvero:

20.000 × 25% = € 5.000 (rivalutazione del valore contabile lordo)  

 10.000 × 25% = € 2.500 (rivalutazione del fondo ammortamento)

Ne consegue che la rivalutazione del valore contabile netto dell’impianto

è di € 2.500 (5.000 – 2.500); si supponga che la società Alfa S.p.A. abbia sede nella giurisdizione fiscale di un Paese (come l’Italia) la cui normativa tributaria statuisca l’irrilevanza fiscale di tale rivalutazione a fair value: tuttavia, su questo plusvalore è necessario calcolare le imposte differite che saranno corrisposte all’Erario all’epoca del realizzo, ammontanti, ipotizzando un’aliquota I.re.s. del 27,50%, a € 687,50.

La rideterminazione a fair value del valore dell’asset – in base allo Ias 16 – deve venire imputata direttamente a patrimonio netto (senza transitare a conto economico) alimentando una riserva surplus indisponibile, sulla base della seguente scrittura:

31/12/200x+4 Impianti D 5.000 31/12/200x+4 Fondo ammortamento impianti A 2.500 31/12/200x+4 Riserva surplus di rivalutazione A 2.500

Tuttavia, poiché la rivalutazione non è fiscalmente riconosciuta (di

conseguenza non saranno fiscalmente deducibili i maggiori ammortamenti)

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è necessario rilevare altresì una correlata passività fiscale differita – a diretta riduzione della riserva di rivalutazione – dovuta all’esistenza di una differenza temporanea imponibile avente genesi patrimoniale:

31/12/200x+4 Riserva surplus di rivalutazione D 687,50 31/12/200x+4 Passività fiscali differite A 687,50

Il realizzo e la connessa imposizione fiscale del plusvalore iscritto

avvengono in maniera graduale e indiretta in virtù dell’utilizzo e dell’ammortamento del cespite; in proposito si vedano le tabelle che seguono nelle quali vengono esposti – con riferimento unicamente alla componente dell’ammortamento e in assenza di alienazione – gli effetti fiscali della rideterminazione a fair value del valore dell’impianto.

200x 20.000 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0200x+1 20.000 20.000 2.000 2.000 4.000 4.000 0 0200x+2 20.000 20.000 2.000 2.000 6.000 6.000 0 0200x+3 20.000 20.000 2.000 2.000 8.000 8.000 0 0200x+4 25.000 20.000 2.000 2.000 12.500 10.000 1.812,50 687,50200x+5 25.000 20.000 2.500 2.000 15.000 12.000 1.450,00 550,00200x+6 25.000 20.000 2.500 2.000 17.500 14.000 1.087,50 412,50200x+7 25.000 20.000 2.500 2.000 20.000 16.000 725,00 275,00200x+8 25.000 20.000 2.500 2.000 22.500 18.000 362,50 137,50200x+9 25.000 20.000 2.500 2.000 25.000 20.000 0 0

Riserva surplus al netto della tassazione

Passività fiscali

differiteAnno

Valore contabile attività

Fondo ammortamento

contabile

Valore fiscale attività

Fondo ammortamento

fiscale

Ammortamento contabile

Ammortamento fiscale

200x 2.000 2.000 30.000 0 30.000 8.250 8.250200x+1 2.000 2.000 30.000 0 30.000 8.250 8.250200x+2 2.000 2.000 30.000 0 30.000 8.250 8.250200x+3 2.000 2.000 30.000 0 30.000 8.250 8.250200x+4 2.000 2.000 30.000 0 30.000 8.250 8.250200x+5 2.500 2.000 29.500 500 30.000 8.112,50 8.250200x+6 2.500 2.000 29.500 500 30.000 8.112,50 8.250200x+7 2.500 2.000 29.500 500 30.000 8.112,50 8.250200x+8 2.500 2.000 29.500 500 30.000 8.112,50 8.250200x+9 2.500 2.000 29.500 500 30.000 8.112,50 8.250

Variazione in dichiarazione

dei redditi

Reddito imponibile fiscalmente

Imposte di competenza

Imposte dovute

Ammortamento contabile

Ammortamento fiscale

Risultato di bilancio

ante-imposteAnno

 

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In sintesi, sino all’esercizio 200x+4 in cui viene eseguita la rivalutazione gli ammortamenti contabile e fiscale coincidono: non emerge, pertanto, l’esigenza di procedere a variazioni in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi e si manifesta la coincidenza tra risultato ante-imposte e reddito imponibile e di conseguenza tra imposte di competenza e imposte dovute.

A muovere dall’esercizio 200x+5 – sino al termine del periodo d’ammortamento – il valore contabile e il valore fiscale del cespite divergono: il valore contabile recepisce la rivalutazione a fair value dell’immobilizzazione mentre il valore fiscale continua ad eguagliare il costo storico originario. Da ciò derivano i diversi importi degli ammortamenti contabili e fiscali: la differenza tra gli stessi – pari annualmente a € 500 – produce una variazione in aumento da eseguire in dichiarazione dei redditi, trattandosi di un costo fiscalmente non deducibile; in altri termini, il maggior valore scaturente dalla rideterminazione a fair value rilevata in data 31/12/200x+4 e irrilevante dal punto di vista tributario, risulta indirettamente realizzato al 31/12/200x+9 in ragione degli incrementi del reddito imponibile per ammortamenti non riconosciuti manifestatisi nei periodi 200x+5, 200x+6, 200x+7, 200x+8, 200x+9 (pari complessivamente a 2.500 € ovvero alla rivalutazione del valore contabile netto dell’impianto).

Il progressivo realizzo del plusvalore subisce, inoltre, una correlata graduale tassazione: in ciascun esercizio, infatti, l’imposta sulla quota di ammortamento fiscalmente non rilevante (pari a 500 × 27,5% = 137,50 €) genera la divergenza tra imposte dovute e imposte di competenza rendendo esigibile la quota-parte di imposte differite rilevate all’epoca della rivalutazione; nel corso dei cinque periodi di imposta l’importo complessivo di tali differenze risulta pari a € 687,50 (= € 137,50 × 5 ) ossia puntualmente coincidente con l’ammontare totale delle imposte differite accantonate al 31/12/200x+4 in occasione della rivalutazione dell’impianto.

Quanto sinora espresso si traduce contabilmente nelle scritture che la società Alfa S.p.A. dovrà compiere al 31/12/200x+5, x+6, x+7, x+8 e x+9:

31/12/200x+5 Ammortamento impianti D 2.500 31/12/200x+5 Fondo ammortamento impianti A 2.500

31/12/200x+5 Imposte correnti D 8.112,50 31/12/200x+5 Passività fiscali differite D 137,50 31/12/200x+5 Debiti tributari A 8.250

Lo IAS 16 non puntualizza se, in ciascun esercizio, sia necessario

stornare dalla riserva di rivalutazione la differenza fra l’ammortamento dei cespiti sulla base del fair value da un lato, e del valore ante-rivalutazione,

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dall’altro. Laddove comunque si scelga di procedere al suddetto storno (che andrà sempre eseguito per un importo al netto di qualsiasi imposta differita ad esso inerente) la scrittura contabile risulta la seguente:

31/12/200x+5 Riserva surplus di rivalutazione D 362,50 31/12/200x+5 Utili a nuovo A 362,50

Tale rilevazione rende esplicita la progressiva distribuibilità della riserva:

di esercizio in esercizio, infatti, il plusvalore dell’impianto si realizza e si rende parimente distribuibile la quota della riserva di rivalutazione (al netto delle imposte differite) pari alla quota di ammortamento indeducibile fiscalmente (500 – 500 × 27,50 % = 362,50 €); analogo trasferimento dalla riserva di rivalutazione agli utili a nuovo si concretizzerebbe nell’eventualità della cessione del cespite30.

Un’ulteriore accadimento di gestione ordinaria fautore del sorgere di

differenze temporanee imponibili di natura patrimoniale è costituito dagli investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, joint venture che presentino un valore superiore al valore fiscalmente riconosciuto in ragione, ad esempio, dell’esistenza di utili non distribuiti31. In tali fattispecie, l’azienda che ha eseguito l’investimento deve sempre rilevare una passività fiscale differita, salvo che risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

1. la controllante, l’investitore o il partecipante alla joint venture siano in grado di controllare i tempi d’annullamento delle differenze temporanee;

2. è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà.

Ciò significa dire che, laddove l’investimento sia realizzato in una società controllata o in una azienda filiale, la società controllante – definendo essa stessa le politiche dei dividendi – è in condizione di prevedere i tempi di annullamento delle differenze temporanee: solo nell’ipotesi in cui stabilisca che nel prevedibile futuro non saranno distribuiti utili non deve procedere alla rilevazione di alcuna passività differita.

30 Si precisa che le medesime considerazioni sinora esposte risultano applicabili anche

in riferimento alla rivalutazione al fair value di un’immobilizzazione non ammortizzabile: in tal caso, ovviamente, la sopravvenuta distribuibilità della riserva si realizza unicamente all’epoca di alienazione del cespite.

31 Al riguardo si veda Ias 12, cit., Recognition of current tax liabilities and current tax assets, paragrafi 38-43.

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Viceversa, l’azienda che investe in una società collegata non controlla quella realtà e – di norma – non è in grado di delinearne la relativa politica dei dividendi: l’inesistenza di un accordo che preveda la mancata distribuzione degli utili della collegata, impone all’investitore di rilevare una passività fiscale differita per le differenze temporanee imponibili riferibili alla sua partecipazione e, qualora non sia possibile quantificare l’ammontare esatto delle imposte dovute in caso di disinvestimento, ma unicamente il loro valore minimo, la passività fiscale differita dovrà essere rilevata per tale importo.

Infine, l’accordo tra le parti di una joint venture usualmente disciplina anche la ripartizione degli eventuali utili, prevedendo peraltro anche se le decisioni in merito a tali argomenti richiedano il consenso di tutti i partecipanti o di una specifica maggioranza; sulla base della regola generale poco sopra enunciata, il partecipante alla joint venture non deve rilevare la passività fiscale differita ove sia in grado di controllare la ripartizione degli utili ed è probabile che, nel prevedibile futuro, gli utili non saranno distribuiti.

Differenze temporanee deducibili.

ESEMPIO

Riprendendo i medesimi dati dell’esempio precedente, si ammetta ora la

rilevanza fiscale della rideterminazione a fair value del valore dell’impianto posseduto dalla società Alfa S.p.A.: in tal caso, la riserva di rivalutazione – pur permanendo indisponibile – deve venire tassata nel momento della relativa iscrizione a bilancio.

La rilevazione della rivalutazione del cespite viene contabilmente

eseguita mediante la medesima scrittura vista nel caso di irrilevanza fiscale del nuovo valore, ovvero:

31/12/200x+4 Impianti D 5.000 31/12/200x+4 Fondo ammortamento impianti A 2.500 31/12/200x+4 Riserva surplus di rivalutazione A 2.500

Contemporaneamente è però necessario evidenziare il sorgere di una

correlata passività fiscale corrente (e non differita come nel caso precedente) tramite la riduzione della riserva rivalutazione per un ammontare pari al 27,50% (aliquota fiscale ipotizzata) della rivalutazione eseguita ( 2.500 × 27,50% = 687,50 €).

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31/12/200x+4 Riserva surplus di rivalutazione D 687,50 31/12/200x+4 Debiti tributari A 687,50

Inoltre, negli esercizi successivi – a fronte delle maggiori imposte

correnti liquidate per 687,50 € – la società procederà alla deduzione di ammortamenti relativamente maggiori in virtù dell’avvenuta rivalutazione “tassata” dell’immobilizzazione: ne conseguirà – a parità delle altre condizioni – la definizione di redditi imponibili più ridotti di quelli che si sarebbero determinati non effettuando la rideterminazione a fair value del valore dell’impianto. In altri termini, al 31/12/200x+4 è maturato a favore dell’impresa un “diritto legale” a versare minori imposte sino al periodo 200x+9 quando si concluderà il periodo di ammortamento; il valore di tale beneficio corrisponde all’ammontare delle maggiori imposte correnti liquidate e rappresenta un’attività fiscale differita avente genesi patrimoniale da rilevarsi contabilmente sulla base della seguente scrittura:

31/12/200x+4 Attività fiscali differite D 687,50 31/12/200x+4 Riserva indisponibile Ias/Ifrs A 687,50

La contropartita delle attività fiscali differite è costituita da una riserva

indisponibile che – pur incrementando il patrimonio netto – risulta non attribuibile immediatamente ai soci poiché in futuro potrebbe risultare non effettivamente conseguita.

A tal riguardo, si ricorda che il recupero delle imposte anticipate appena rilevate si manifesterà solo laddove, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, quest’ultime potranno venire decurtate da redditi imponibili sufficientemente capienti ovvero, se e nella misura in cui le imposte precedentemente anticipate potranno essere effettivamente impiegate per ridurre le imposte dovute. Da ciò deriva che la rilevazione in bilancio delle attività fiscali differite è consentita solo e nel limite in cui è probabile che in futuro vengano conseguiti redditi imponibili a fronte dei quali troveranno utilizzo le differenze temporanee deducibili; nella logica dello Ias 12 tale condizione risulta soddisfatta quando:

a) nei medesimi esercizi in cui si prevede avverrà l’annullamento delle differenze temporanee deducibili, si realizzerà altresì il riversamento di differenze temporanee imponibili sufficientemente capienti;

b) anche in assenza di differenze temporanee imponibili è probabile che, nel periodo in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, verranno conseguiti redditi imponibili capienti, anche in virtù di opportune politiche di pianificazione fiscale, intendendo con tale ultima espressione tutte le azioni che un’azienda può

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intraprendere per creare o incrementare il reddito imponibile in un particolare esercizio (ad esempio, nel rispetto della disciplina tributaria cui l’azienda è sottoposta, differendo alcune deduzioni dal reddito imponibile o anticipando la tassazione di alcuni proventi)32.

Tornando alla rivalutazione eseguita dalla società Alfa S.p.A., si vogliono di seguito riportare le tabelle nelle quali vengono esposti gli effetti contabili e fiscali della rideterminazione a fair value del valore dell’impianto.

200x 20.000 20.000 2.000 2.000 2.000 2.000200x+1 20.000 20.000 2.000 2.000 4.000 4.000200x+2 20.000 20.000 2.000 2.000 6.000 6.000200x+3 20.000 20.000 2.000 2.000 8.000 8.000200x+4 25.000 25.000 2.000 2.000 12.500 12.500200x+5 25.000 25.000 2.500 2.500 15.000 15.000200x+6 25.000 25.000 2.500 2.500 17.500 17.500200x+7 25.000 25.000 2.500 2.500 20.000 20.000200x+8 25.000 25.000 2.500 2.500 22.500 22.500200x+9 25.000 25.000 2.500 2.500 25.000 25.000

Fondo ammortamento

fis caleA nno

Valore contabile

attività

Valore fis cale attività

Ammortamento contabile

Ammortamento fis cale

Fondo ammortamento

contabile

200x 30.000 0 30.000 0 0 0 0200x+1 30.000 0 30.000 0 0 0 0200x+2 30.000 0 30.000 0 0 0 0200x+3 30.000 0 30.000 0 0 0 0200x+4 30.000 0 30.000 0 1.812,50 687,50 687,50200x+5 29.500 0 29.500 137,50 1.450 550 550200x+6 29.500 0 29.500 137,50 1.087,50 412,50 412,50200x+7 29.500 0 29.500 137,50 725 275 275200x+8 29.500 0 29.500 137,50 362,50 137,50 137,50200x+9 29.500 0 29.500 137,50 0 0 0

Ris erva indis ponibile

Ias /Ifrs

Variazione in dichiarazione

dei redditi

Reddito imponibile

fis calmente

M in ori im poste l i qu idate graz i e

ai m aggiori am m ortam e n ti

Ris erva s urplus al netto della tas s azione

Attività fis cali

differ iteA nno

Ris ultato di bilancio

ante-impos te

 

32 Sul punto si veda lo Ias 12, cit., Recognition of deferred tax liabilities and deferred

tax assets, paragrafo 30. Si precisa, inoltre, che le condizioni sopra esposte in merito all’iscrizione in bilancio

della fiscalità differita attiva concernono qualsiasi differenza temporanea deducibile, indipendentemente dalla causa generatrice: particolari cautele si rendono tuttavia necessarie laddove si tratti di differenze provenienti da perdite fiscali riportabili a nuovo, poiché le perdite subite potrebbero già di per sé delineare la probabile assenza di futuri redditi imponibili sufficientemente capaci.

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Come si può evincere, in costanza di aliquota d’imposta e a parità delle

altre condizioni, il reddito imponibile a decorrere dall’esercizio 200x+5 risulta inferiore di un importo pari a 500 € rispetto a quanto si sarebbe determinato in assenza della rideterminazione di valore tassata: ciò determina altresì un minore ammontare delle imposte correnti per 137,50 € conducendo alla definizione di un più elevato reddito netto e dunque ad un conseguente aumento del patrimonio netto. In tal guisa la società beneficia concretamente del risparmio fiscale recuperando 1/5 delle attività fiscali differite di genesi patrimoniale iscritte al 31/12/200x+4 per un importo complessivo di 687,50 €; l’incremento del patrimonio netto di 137,50 € (derivante dal maggiore reddito netto originato dalle minori imposte liquidate) consente all’impresa di “liberare” la relativa quota-parte di riserva indisponibile Ias/Ifrs sulla base della seguente scrittura contabile33:

31/12/200x+5 Riserva indisponibile Ias/Ifrs D 137,50 31/12/200x+5 Attività fiscali differite A 137,50

La medesima rilevazione verrà eseguita – di esercizio in esercizio – sino

alla conclusione del periodo di ammortamento dell’impianto: al 31/12/200x+9, infatti, le attività fiscali differite e la riserva indisponibile Ias/Ifrs presenteranno valore nullo poiché le imposte originariamente liquidate in relazione alla rivalutazione a fair value del valore del cespite risulteranno integralmente recuperate.

Si precisa, peraltro, come il valore delle attività fiscali differite debba essere adeguatamente rivisto a ciascuna data di riferimento del bilancio: le condizioni che consentono, o viceversa impediscono, la contabilizzazione di tali attività possono modificarsi con il trascorrere del tempo. Ciò significa che se un’attività fiscale differita non è stata contabilizzata a causa dell’assenza dei necessari requisiti, l’azienda deve procedere alla sua rilevazione laddove, in un periodo successivo, l’esistenza di tali requisiti risulti avvalorata; allo stesso modo, l’azienda deve ridurre il valore contabile

33 “ (…) in ragione delle minori imposte liquidate nell’esercizio si deve operare il

giroconto dei due valori che danno rispettivamente evidenza di quello specifico “intangible asset” rappresentato dalle attività fiscali differite di genesi patrimoniale e di quello specifico elemento del patrimonio netto che è la riserva fiscale indisponibile IFRS-IAS. Infatti, se si analizza l’effetto che le minori imposte liquidate causano nel sistema dei valori, si ha che le attività fiscali differite debbono essere stornate poiché esse rappresentano un impiego ormai trasformatosi in un minore esborso di liquidità, mentre le riserve fiscali si sono “liberate” trasformandosi in un maggiore reddito netto realizzato.” (Pini M., Viganò A., Mancini C., Pecchiari N., Pogliani G., cit., p. 602).

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31

di un’attività fiscale differita iscritta in bilancio qualora sopraggiunti avvenimenti rendano non più probabile il realizzo.

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite devono essere valutate sulla base dell’aliquota d’imposta prospettica attesa per l’esercizio in cui si suppone avverrà il riversamento di ciascuna differenza temporanea34: ciò significa che qualora, da un periodo all’altro, si verifichi una variazione nella citata aliquota, le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite dovranno venire opportunamente adeguate. Nello specifico, lo Ias 12 prescrive che la fiscalità differita venga valutata in ragione dell’aliquota d’imposta in vigore alla data di chiusura del bilancio salvo il caso in cui una diversa aliquota fiscale futura possa essere ragionevolmente prevista a seguito di comunicati ufficiali da parte delle autorità competenti: in quest’ultima ipotesi la fiscalità differita dovrà essere definita considerando le nuove aliquote anche ove le correlate disposizioni normative non siano ancora entrate in vigore, restando comunque categoricamente esclusa qualsiasi procedura di attualizzazione degli importi.

Dalle considerazioni appena esposte deriva la necessità, dal punto di vista contabile, di procedere all’eventuale modifica del valore delle attività e delle passività fiscali differite presenti nel sistema dei valori, quantunque esse siano sorte in precedenti esercizi e anche in assenza di variazioni nell’ammontare delle relative differenze temporanee. Le rettifiche in discussione, a titolo esemplificativo, possono scaturire da:

a) intervenute variazioni delle aliquote e/o delle disposizioni tributarie; b) diverse previsioni in merito alla recuperabilità delle attività fiscali

differite; c) differenti stime circa la tempistica e le modalità di recupero delle

attività e delle passività fiscali differite.

Gli esiti di tali modifiche devono venire contabilizzati a integrazione/rettifica delle attività e delle passività fiscali differite sulla base delle medesime procedure originarie di rilevazione, ovvero imputando un onere o un provento a conto economico (nel caso di natura reddituale delle differenze temporanee) oppure procedendo a un incremento o a una riduzione diretta del patrimonio netto (nell’eventualità di differenze temporanee di natura patrimoniale).

34 In caso di imposizione fiscale progressiva, ovvero in vigenza di aliquote d’imposta

differenziate in funzione dell’ammontare di reddito, il calcolo della fiscalità differita deve fondarsi sulle aliquote medie attese per gli esercizi in cui si realizzerà il riversamento delle differenze temporanee.

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Pertanto, a seconda dei casi e in coerenza con quanto illustrato anche negli esempi esposti in questo paragrafo, si renderà necessario comporre scritture contabili simili a quelle di seguito riportate.

Differenza temporanea imponibile di natura reddituale: incremento dell’aliquota fiscale prospettica

../../…. Imposte differite D ……… ../../…. Passività fiscali differite A ……....

La variazione nel valore delle passività fiscali differite viene in tal modo

attribuita al reddito dell’esercizio in chiusura tramite la riduzione al medesimo impressa dalla rilevazione delle maggiori imposte: la dinamica delle fonti complessive di finanziamento nello stato patrimoniale registra, invece, un incremento dei mezzi di terzi a fronte di un corrispondente decremento dei mezzi propri, ovvero del patrimonio netto.

Differenza temporanea imponibile di natura reddituale: riduzione dell’aliquota fiscale prospettica

../../…. Passività fiscali differite D ……… ../../…. Imposte correnti A ……....

Valgono, in tale ipotesi, considerazioni simmetricamente opposte a

quelle sopra esposte in relazione alle dinamiche del reddito e del correlato patrimonio netto: la riduzione dell’aliquota d’imposta diminuisce il peso relativo delle fonti di finanziamento esterno rappresentate dalle passività fiscali differite e rende definitivamente acquisito al sistema dei valori il connesso vantaggio “reddituale”.

Differenza temporanea deducibile di natura reddituale: incremento dell’aliquota fiscale prospettica

../../…. Attività fiscali differite D ……… ../../…. Imposte anticipate A ……....

L’aumento dell’aliquota d’imposta prospettica rafforza il peso relativo

degli impieghi di capitale espressi dalle attività fiscali differite, garantendo un correlato vantaggio che si traduce in un componente positivo di reddito.

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Il bilancio d’esercizio e la fiscalità asincrona: norme civilistiche, eterointegrazione, Ias

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Differenza temporanea deducibile di natura reddituale: riduzione dell’aliquota fiscale prospettica

../../…. Imposte anticipate D ……… ../../…. Attività fiscali differite A ……....

Il maggiore onere tributario deriva dal decremento del valore dei “diritti

legali” sottesi alle attività fiscali differite: quando le differenze temporanee si riverseranno, infatti, si realizzeranno i minori benefici fiscali dalle stesse promananti.

Differenza temporanea imponibile di natura patrimoniale inerente la rivalutazione (fiscalmente irrilevante) a fair value di un cespite: incremento dell’aliquota fiscale prospettica

../../…. Riserva surplus di rivalutazione D ……… ../../…. Passività fiscali differite A ……....

Si rilevano, in tal modo, gli effetti sul patrimonio netto provocati dai più

elevati flussi negativi di liquidità che si manifesteranno allorquando, negli esercizi futuri di riversamento delle differenze temporanee, le passività fiscali differite si tramuteranno in passività fiscali correnti esprimendo una parte dell’imposta liquidata in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Differenza temporanea imponibile di natura patrimoniale inerente la rivalutazione (fiscalmente irrilevante) a fair value di un cespite: riduzione dell’aliquota fiscale prospettica

../../…. Passività fiscali differite D ……… ../../…. Riserva surplus di rivalutazione A ……....

La riduzione dell’aliquota fiscale prospettica produce una relativa minore

passività fiscale differita a vantaggio di un corrispondente incremento del patrimonio netto il quale viene, prudenzialmente, ascritto a una riserva indisponibile almeno sino a quando non si realizzi anche monetariamente il minore svantaggio fiscale – derivante dalla riduzione del tax rate – correlato al riassorbimento delle differenze temporanee imponibili.

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Differenza temporanea deducibile di natura patrimoniale inerente la rivalutazione (fiscalmente riconosciuta) a fair value di un cespite: incremento dell’aliquota fiscale prospettica

../../…. Attività fiscali differite D ……… ../../…. Riserva indisponibile Ias/Ifrs A ……....

In questa ipotesi l’aumento del tax rate produce un vantaggio tributario

poiché negli esercizi successivi l’imposta liquidata si ridurrà in virtù del relativo maggiore impatto delle variazioni in diminuzione connesse al riassorbimento delle differenze temporanee deducibili.

Differenza temporanea deducibile di natura patrimoniale inerente la rivalutazione (fiscalmente riconosciuta) a fair value di un cespite: riduzione dell’aliquota fiscale prospettica

../../…. Riserva indisponibile Ias/Ifrs D ……… ../../…. Attività fiscali differite A ……....

La contrazione dell’aliquota fiscale prospettica origina un correlato

storno delle attività fiscali differite poiché la riduzione dell’imposta applicabile all’epoca del riversamento delle differenze temporanee provoca un ridimensionamento del “diritto legale” garantito dall’esistenza delle differenze medesime, inducendo contemporaneamente un’equivalente contrazione del patrimonio netto espresso nella riserva indisponibile Ias/Ifrs.

A fini valutativi è necessario inoltre esaminare l’eventualità in cui

vengano meno le condizioni poste dallo Ias 12 per l’iscrivibilità in bilancio delle attività fiscali differite: il credito dovrà infatti, in tali ipotesi, venire svalutato – al limite sino all’azzeramento – mediante rilevazione di un componente negativo di reddito35. Analogamente, ogni anno in sede di redazione del bilancio, l’impresa dovrà procedere a una nuova valutazione delle attività fiscali differite eventualmente non rilevate in periodi precedenti a causa del mancato rispetto dei requisiti prescritti dal principio contabile: ove si ritenga ragionevolmente probabile il conseguimento di redditi imponibili capienti per il recupero in futuro dell’attività fiscale differita, la stessa dovrà essere contabilmente rilevata.

35 Tale rilevazione andrà poi giustificata nelle note al bilancio, esponendo le motivazioni

che hanno indotto ad eseguire la citata “svalutazione” del valore delle attività fiscali differite.

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Il bilancio d’esercizio e la fiscalità asincrona: norme civilistiche, eterointegrazione, Ias

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6. Taluni ulteriori aspetti della fiscalità differita

Per rendere più completa la disamina in tema di rilevazione delle imposte in ossequio ai principi contabili internazionali si desidera concludere l’esposizione richiamando brevemente ulteriori casistiche che – in ragione delle loro peculiarità – sono distintamente disciplinate dallo Ias 12; nello specifico si tratta di:

a) aggregazioni aziendali; b) avviamento derivante da aggregazioni aziendali; c) imposte sul reddito nel bilancio consolidato.

a) Il costo di un’aggregazione aziendale36 viene allocato – sulla base del

<metodo dell’acquisto> (o purchase method) – rilevando le attività acquisite e le passività assunte sulla base dei rispettivi fair value alla data di perfezionamento dell’operazione: appare palese che l’iscrizione dei singoli elementi dell’attivo e del passivo, provenienti dalla società dante causa, in ragione dei rispettivi fair value non consente una “illimitata” rivalutazione a valori correnti delle componenti contabili, considerato che il saldo netto di tali voci non può comunque eccedere il costo dell’aggregazione aziendale. Ne consegue che, laddove il costo della business combination risulti più elevato rispetto al patrimonio netto – espresso a valori correnti – della società dante causa, l’eccedenza positiva viene rilevata dall’entità avente causa come avviamento; viceversa, qualora si manifesti l’eventualità contraria, l’eccedenza negativa deve venire imputata a riduzione dei valori correnti degli elementi patrimoniali acquisiti.

In particolare, secondo quanto disposto dal principio contabile internazionale in materia di imposte sul reddito, laddove il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e delle passività non sia influenzato dall’aggregazione aziendale – o lo sia in modo diverso – emergono delle differenze temporanee da tradurre nella corrispondente fiscalità differita. A titolo esemplificativo, ove il valore contabile di un’attività venga incrementato sino al suo fair value ma il valore fiscalmente riconosciuto permanga pari al valore contabile di iscrizione per il precedente proprietario, sorge una differenza temporanea che origina una passività fiscale differita che determina una pari variazione dell’avviamento.

36 Si precisa che l’Ifrs 3 annovera nella definizione di “aggregazione aziendale” tutte le

operazioni che comportano nella sostanza l’unione di entità o attività aziendali distinte in un’unica entità tenuta alla redazione del bilancio, purché – in virtù dell’operazione – si determini l’acquisizione del controllo su una o più attività aziendali distinte da parte di un soggetto acquirente che sino al realizzarsi della medesima non disponeva del citato controllo. Per approfondimenti sul tema si rinvia a Ifrs 3, Business Combinations.

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b) L’avviamento derivante da un’aggregazione aziendale è

rappresentato dall’eccedenza del costo dell’aggregazione medesima rispetto all’interessenza dell’acquirente nel fair value netto delle attività e delle passività identificabili dell’acquisito. In taluni ordinamenti giuridici le riduzioni del valore contabile dell’avviamento non assumono rilevanza fiscale, in altri il costo dell’avviamento fiscalmente riconosciuto è pari a zero: ne deriva che qualsiasi differenza tra il valore contabile dell’avviamento e il valore fiscalmente nullo del medesimo identifica una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, lo Ias 12 non consente la rilevazione della correlata passività fiscale differita poiché, essendo l’avviamento definito come valore residuo, il riconoscimento della passività fiscale differita comporterebbe un incremento nel valore contabile del medesimo. Ovviamente anche le successive riduzioni della sopra citata passività fiscale differita non saranno rilevate in quanto direttamente derivanti dall’iniziale appostazione dell’avviamento. In sintesi, le uniche passività fiscali differite – derivanti da differenze temporanee imponibili connesse all’avviamento – che possono venire rilevate sono quelle che non derivano dalla rilevazione iniziale del medesimo37.

c) Il trattamento delle imposte differite diviene ancor più difficoltoso in sede di predisposizione del bilancio consolidato, in quanto alle consuete fattispecie riscontrabili nella redazione dei bilanci delle singole imprese del gruppo, si sommano le problematiche inerenti le rettifiche finalizzate ad annullare gli effetti derivanti da un lato dall’applicazione, da parte delle società consolidate, di principi contabili e criteri di valutazione non omogenei rispetto a quelli della consolidante, dall’altro dalla compensazione di utili e perdite originatisi in seguito ad operazioni concluse tra le società del gruppo.

In tema di uniformità di principi contabili si ricordano le operazioni di locazione finanziaria che, come noto, devono essere contabilizzate secondo le previsioni dei principi contabili internazionali sulla base del cosiddetto “metodo finanziario”; nel nostro Paese tali operazioni sono invece rilevate

37 “Ad esempio, se l’avviamento acquisito in una aggregazione aziendale ha un costo

pari a 100, deducibile a fini fiscali a un tasso annuo del 20%, a partire dall’anno dell’acquisizione, il valore riconosciuto fiscalmente dell’avviamento è pari a 100 all’atto della rilevazione iniziale e a 80 alla fine dell’anno di acquisizione. Se il valore contabile dell’avviamento alla fine dell’anno di acquisizione rimane invariato a 100, ne consegue una differenza temporanea imponibile pari a 20 alla fine dell’anno. Poiché tale differenza temporanea imponibile non è connessa alla rilevazione iniziale dell’avviamento, la conseguente passività fiscale differita è rilevata”. (Ias 12, paragrafo 21B).

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Il bilancio d’esercizio e la fiscalità asincrona: norme civilistiche, eterointegrazione, Ias

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in ragione del criterio alternativo, ovvero il “metodo patrimoniale” che induce l’iscrizione – con rilevanza fiscale – dei canoni di competenza a Conto Economico. Provvedendo a rappresentare nel bilancio consolidato le operazioni di locazione finanziaria in ossequio ai dettami dello Ias 17 e, considerata la usuale minor durata dei contratti di leasing rispetto alla vita utile dei beni sottesi ai medesimi, sorge una differenza temporanea tra il valore delle attività e passività iscritte nel bilancio consolidato e il connesso valore fiscalmente riconosciuto: tale divergenza implica la rilevazione di passività fiscali differite nel periodo di validità del contratto di locazione e l’utilizzo delle stesse nella fase successiva sino alla conclusione della vita utile del bene.

In riferimento, infine, alle operazioni infra-gruppo, la rilevazione delle imposte differite promana dall’elisione di utili e perdite originatisi in seguito alla realizzazione delle medesime. Basti pensare, al riguardo, all’eventualità in cui si realizzi una vendita di un’attività da un’impresa ad un’altra del medesimo gruppo con conseguimento di un utile da parte della società cedente: tale utile dovrà venire eliminato in sede di consolidamento in modo tale che l’attività ritorni al valore originario pur avendo assunto un diverso – e più elevato – valore ai fini fiscali in capo alla società cessionaria. La discrasia tra il nuovo valore post cessione dell’attività e il valore originario costituisce una differenza temporanea sulla quale calcolare la correlata fiscalità differita da commisurarsi sulla base dell’aliquota applicabile all’impresa acquirente, in quanto sarà la medesima a recuperare le attività fiscali differite derivanti dall’operazione in commento.

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Il bilancio d’esercizio e la fiscalità asincrona: norme civilistiche, etero integrazione, Ias

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DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE PAPERS PUBBLICATI DAL 2007 AL 2010:

61- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Ottavia PELLONI, Brand Extension: l’impatto della qualità relazionale della marca e delle scelte di denominazione, marzo 2007

62- Francesca GENNARI, Responsabilità globale d’impresa e bilancio integrato, marzo 2007

63- Arnaldo CANZIANI, La ragioneria italiana 1841-1922 da tecnica a scienza, luglio 2007

64- Giuseppina GANDINI, Simona FRANZONI, La responsabilità e la rendicontazione sociale e di genere nelle aziende ospedaliere, luglio 2007

65- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Ottavia PELLONI, La valutazione di un’estensione di marca: consonanza percettiva e fattori Brand-Related, luglio 2007

66- Marco BERGAMASCHI, Crisi d’impresa e tecnica legislativa: l’istituto giuridico della moratoria, dicembre 2007.

67- Giuseppe PROVENZANO, Risparmio…. Consumo….questi sconosciuti !!! , dicembre 2007.

68- Elisabetta CORVI, Alessandro BIGI, Gabrielle NG, The European Millennials versus the US Millennials: similarities and differences, dicembre 2007.

69- Anna CODINI, Governo della concorrenza e ruolo delle Authorities nell’Unione Europea, dicembre 2007.

70- Anna CODINI, Gestione strategica degli approvvigionamenti e servizio al cliente nel settore della meccanica varia, dicembre 2007.

71- Monica VENEZIANI, Laura BOSIO, I principi contabili internazionali e le imprese non quotate: opportunità, vincoli, effetti economici, dicembre 2007.

72- Mario NICOLIELLO, La natura economica del bilancio d’esercizio nella disciplina giuridica degli anni 1942, 1974, 1991, 2003, dicembre 2007.

73- Marta Maria PEDRINOLA, La ristrutturazione del debito dell’impresa secondo la novella dell’art 182-bis L.F., dicembre 2007.

74- Giuseppina GANDINI, Raffaella CASSANO, Sistemi giuridici a confronto: modelli di corporate governance e comunicazione aziendale, maggio 2008.

75- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Michela APOSTOLO, Dominanza della marca e successo del co-branding: una verifica sperimentale, maggio 2008.

76- Alberto MARCHESE, Il ricambio generazionale nell’impresa: il patto di famiglia, maggio 2008.

77- Pierpaolo FERRARI, Leasing, factoring e credito al consumo: business maturi e in declino o “cash cow”?, giugno 2008.

78- Giuseppe BERTOLI, Globalizzazione dei mercati e sviluppo dell’economia cinese, giugno 2008.

79- Arnaldo CANZIANI, Giovanni Demaria (1899-1998) nei ricordi di un allievo, ottobre 2008.

80- Guido ABATE, I fondi comuni e l’approccio multimanager: modelli a confronto, novembre 2008.

81- Paolo BOGARELLI, Unità e controllo economico nel governo dell’impresa: il contributo degli studiosi italiani nella prima metà del XX secolo, dicembre 2008.

82- Marco BERGAMASCHI, Marchi, imprese e sociologia dell’abbigliamento d’alta moda, dicembre 2008.

Serie depositata a norma di legge. L’elenco completo dei paper è disponibile al

seguente indirizzo internet http://www.deaz.unibs.it

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83- Marta Maria PEDRINOLA, I gruppi societari e le loro politiche tributarie: il dividend washing, dicembre 2008.

84- Federico MANFRIN, La natura economico-aziendale dell’istituto societario, dicembre 2008.

85- Sergio ALBERTINI, Caterina MUZZI, La diffusione delle ICT nei sistemi produttivi locali: una riflessione teorica ed una proposta metodologica, dicembre 2008.

86- Giuseppina GANDINI, Francesca GENNARI, Funzione di compliance e responsabilità di governance, dicembre 2008.

87- Sante MAIOLICA, Il mezzanine finance: evoluzione strutturale alla luce delle nuove dinamiche di mercato, febbraio 2009.

88- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Brand extension, counterextension, cobranding, febbraio 2009.

89- Luisa BOSETTI, Corporate Governance and Internal Control: Evidence from Local Public Utilities, febbraio 2009.

90- Roberto RUOZI, Pierpaolo FERRARI, Il rischio di liquidità nelle banche: aspetti economici e profili regolamentari, febbraio 2009.

91- Richard BAKER, Yuri BIONDI, Qiusheng ZHANG, Should Merger Accounting be Reconsidered?: A Discussion Based on the Chinese Approach to Accounting for Business Combinations, maggio 2009.

92- Giuseppe PROVENZANO, Crisi finanziaria o crisi dell’economia reale?, maggio 2009.

93- Arnaldo CANZIANI, Le rivoluzioni zappiane— reddito, economia aziendale — agli inizî del secolo XXI, giugno 2009.

94- Annalisa BALDISSERA, Profili critici relativi al recesso nelle società a responsabilità limitata dopo la riforma del 2003, luglio 2009.

95- Marco BERGAMASCHI, Analisi ambientale della Cina e strategie di localizzazione delle imprese italiane, novembre 2009.

96- Alberto FALINI, Stefania PRIMAVERA, Processi di risanamento e finalità d’impresa nelle procedure di amministrazione straordinaria, dicembre 2009.

97- Riccardo ASTORI, Luisa BOSETTI, Crisi economica e modelli di corporate governance, dicembre 2009.

98- Marco BERGAMASCHI, Imitazione e concorrenza nell’abbigliamento di moda: un’interpretazione economico-aziendale della normativa vigente, dicembre 2009.

99- Claudio TEODORI, Monica VENEZIANI, Intangibile assets in annual reports: a disclosure index, gennaio 2010.

100- Arnaldo CANZIANI, Renato CAMODECA, Il Bilancio dello Stato nel pensiero degli aziendalisti italiani 1880-1970, febbraio 2010.

101- Giuseppe BERTOLI, Bruno BUSACCA, Roberto GRAZIANO, La determinazione del “Royalty Rate” negli accordi di licesing, marzo 2010.

102- Antonio PORTERI, La crisi, le banche e i mercati finanziari, aprile 2010. 103- Elisabetta CORVI, Emozioniamoci! L’imperativo del terzo millennio?, maggio 2010. 104- Sergio ALBERTINI, Caterina MUZZI, Innovation networking and SMEs: Open

communities and absorptive capacity. Two case studies along a continuum in the innovative process, ottobre 2010.

105- Guido ABATE, Lo sviluppo e le prospettive delle SGR immobiliari italiane, ottobre 2010.

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Università degli Studi Dipartimento didi Brescia Economia Aziendale

Ottobre 2010

Paper numero 106

Ilaria GREZZINI

IL BILANCIO D’ESERCIZIOE LA FISCALITÀ ASINCRONA:

NORME CIVILISTICHE,ETEROINTEGRAZIONE, IAS

Università degli Studi di BresciaDipartimento di Economia AziendaleContrada Santa Chiara, 50 - 25122 Bresciatel. 030.2988.551-552-553-554 - fax 030.295814e-mail: [email protected]

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