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II trimestre 2012 Poste Italiane Spedizione in abbonamento postale 70% D.C.B. Torino N. 2 - Anno 2012 Corso Giacomo Matteotti n. 0 10121 Torino

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II trimestre 2012

Poste ItalianeSpedizione in abbonamento postale 70%D.C.B. TorinoN. 2 - Anno 2012

Corso Giacomo Matteotti n. 010121 Torino

CSA

Centro Studi Amministrativi

Associazione scientifico-culturale, senza fini di lucro, operante dal 1983, è composta da

docenti universitari, magistrati, liberi professionisti, studiosi, dipendenti pubblici.

Agenzia Formativa, riconosciuta dalla Regione Piemonte e certificata UNI EN ISO

9001:2000

Pubblica la rivista periodica di dottrina, giurisprudenza e legislazione “Quaderni

Amministrativi”.

Scopi del Centro

Promuovere e curare la trattazione e l'approfondimento di problemi culturali, economici,

fiscali, amministrativi ed urbanistici degli operatori pubblici e privati con convegni, congres-

si, seminari, conferenze e corsi.

Fornisce, con la propria struttura operativa, servizi di assistenza e consulenza in materia tec-

nica, amministrativa, finanziaria, fiscale, urbanistica ed edilizia.

Attua corsi – con propria Agenzia Formativa – riconosciuta dalla Regione Piemonte, per la

formazione ed aggiornamento del personale e per le varie categorie professionali validi per i

concorsi .

L'obiettivo del CSA è quello di elaborare e diffondere specifiche conoscenze nel settore della

P.A. in generale, degli EE.LL., ASL ed Aziende Pubbliche e, in particolare, promuovere un

cambiamento della cultura degli operatori che dirigono, ai vari livelli di responsabilità, gli Enti

Pubblici.

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QUADERNI AMMINISTRATIVI

Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino

Direttore Responsabile: Dr. Vittorio Boianelli

COMITATO SCIENTIFICO:Avv. Monica BOIANELLI – Avv. Giovanni MONTACCINI – Prof. Franco GABOARDI

COLLABORATORIDott. Giuseppe AMELIO - Prefetto di Novara; Dr. Domenico PIZZALA - Direttore finanziario della Città diTorino; Dr. avv. Giancarlo ASTEGIANO - Magistrato della Corte dei Conti - Milano; Prof. Dario CASALINI,Docente Diritto Europeo appalti pubblici - Università di Torino; Dott. ssa Roberta VIGOTTI - MagistratoConsiglio di Stato; Dott. Francesco DURASTANTE - Dirigente Dipartimento Fiscalità - Ministro Economiae Finanze - Roma; Dott. Mario PISCHEDDA - Magistrato - Corte dei Conti - Roma; Avv. Monica BOIA-NELLI - Libero Professionista esperta diritto amministrativo - TO; D.ssa Paola FORNARI - Collaboratriceamm.va - Università Milano - Bicocca - Dr. Giuseppe DE PASCALE già Direttore settore Formazione -Regione Piemonte - TO; Dott. Paola MALANETTO - Magistrato TAR Piemonte; Dott. Franco MEISTRO –Resp. Area Amm.va Comune di Bergeggi (SV); Dott. Richard GOSO - Magistrato TAR Piemonte; Dr.Francesco PITERÀ - già Segretario Generale Città di Genova; Prof. Mario REY - Docente Scienze delleFinanze e Diritto Finanziario Università di Torino; Prof. Luigi PUDDU - Ordinario Ragioneria Pubblica -Università - Economia e Commercio; Dott. Sergio Camillo SORTINO - Direttore Generale - Comune diAlpignano (TO); Dr. Carlo SELVAGGIO - Direttore Sezione Enti Locali Corte dei Conti - Roma; Prof. Avv.Sergio VINCIGUERRA - Preside Facoltà Giurisprudenza - Ordinario di Diritto Penale dell’Università diTorino; Prof. Ugo REPPUCCI - Cons. Capo Corte dei Conti di Torino; Dott. Pio TUCCI - Giudice Tribunaledi Torino; Dr. Umberto REALFONZO - Magistrato TAR - Lazio; Avv. Paolo LOTTI - Magistrato Consigliodi Stato; Prof. Franco GABOARDI - Docente di Diritto Amministrativo e di Contabilità Pubblica - Universitàdi Torino; Prof. Giuseppe DICLAUDIO - Direttore Mare Nostrum - Madrid; Ing. Franco FIORIO PLA- giàDirettore Servizi Tecnici LL.PP. - Comune di Torino; D.ssa Alessandra OLESSINA - Magistrato -Torino; Prof. Paolo VINÇON - Docente Semiologia - Università Torino; Avv. Matteo BARBERO -Professore a contratto di diritto e finanza pubblica presso il Politecnico di Torino – IIa Facoltà di Architettura- Dirigente Direzione Programmazione e Statistica - Settore Programmazione - Regione Piemonte; Prof.Federico FONTANA - Docente di Ragioneria Generale, Analisi e Contabilità dei Costi e Reporting pres-so la Facoltà di Economia di Genova*; Dott. Giovanni MODESTI - Docente incaricato presso l'Università«G.D'Annunzio» - Pescara; Prof. Daniele TRABUCCO - Università Studi Padova; - Docente DirittoCostituzionale - Università Studi Bicocca - Milano; Avv. Giovanni Montaccini - Esperto Diritto TributarioEnti Locali - Roma; Dott. Roberto Del Fiacco - Esperto Diritto Tributario e Giurisinfomatica - Roma; Dott.Alessandro Napoli - Magistrato Corte dei Conti - Milano

Direzione – Redazione – Amministrazione

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Abbonamento annuo alla rivista euro 75,00 da versarsi sul c/c postale n. 22587109 intestato a C.S.A. –Corso Giacomo Matteotti n. 0 – 10121 TorinoRegistrazione Tribunale di Torino n. 3324/83 del 13-9-1983Registrazione Editori Prefettura di Torino n. 838/83Iscrizione ROC n. 548

Fotocomposizione e stampa: TipoLitografica M.Bigliardi - 10023 Chieri (TO)

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INDICE

Le Province nella manovra «salva Italia»Prof. Daniele Trabucco – Università degli Studi di Padova....................... pag. 3

Class action e partecipazione locale.Prof. Bruno Di Giacomo Russo (Docente di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca)..................................... pag. 6

Ministero dell’Interno - Decreto 15 febbraio 2012, n.23Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decre-to-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell’elenco dei revisoridei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione eco-nomico-finanziario»..................................................................................... pag. 17

Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 - Disposizioni urgenti per la raziona-lizzazione della spesa pubblica (Spending review)...................................... pag. 22

Legge 26 aprile 2012, n. 44 - Conversione, con modificazioni, del decre-to-legge 2 marzo 2012, n. 16: Disposizioni urgenti in materia di semplifi-cazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure diaccertamento................................................................................................. pag. 26

Pubblicazione bilanciComune di Albignasego.......................................................…..….............. pag. 78Comune di Bolzano...................................................................................... pag. 79Comune di Chieri......................................................................................... pag. 80Comune di Ferrara........................................................................................ pag. 81Comune di Formia........................................................................................ pag. 82Comune di Matera........................................................................................ pag. 83Comune di Montevarchi............................................................................... pag. 84Comune di Muggiò....................................................................................... pag. 85Comune di Rapallo....................................................................................... pag. 86Comune di Savona........................................................................................ pag. 87Comune di Senigallia................................................................................... pag. 88Comune di Treviso....................................................................................... pag. 89Provincia di Como........................................................................................ pag. 90Provincia di Ferrara..................................................................................... pag. 91Provincia di Lecco........................................................................................ pag. 92Provincia di Lodi.......................................................................................... pag. 93Provincia di Piacenza................................................................................... pag. 94Provincia di Rimini...................................................................................... pag. 95Provincia di Varese....................................................................................... pag. 96

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Le Province nella manovra “salva Italia”

Prof. Daniele Trabucco – Università degli Studi di Padova

La legge ordinaria dello Stato n. 214/2011, di conversione del decreto-legge n.201/2011 (c.d. salva Italia), contiene alcune disposizioni normative particolarmenterilevanti per le Province (art. 23, commi 14-22). Innanzitutto, è necessario premet-tere che il provvedimento normativo del Governo Monti non ne prevede la soppres-sione, mantenendone la natura di enti locali territoriali nei quali si articola l’ordina-mento repubblicano ai sensi dell’art. 114 della Costituzione1. Il decreto, invece,incide sugli organi e sulla loro composizione: sparisce la Giunta provinciale, vengo-no mantenuti il Presidente della Provincia e il Consiglio, il primo eletto dall’organoassembleare e il secondo composto da non più di dieci componenti, eletti non dalcorpo elettorale ma dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio dellaProvincia2.

Ora, la materia oggetto dell’intervento governativo ricade nella previsione costitu-zionale dell’art. 117, (comma 2, lett. p), che affida alla potestà legislativa esclusivadello Stato la «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali diComuni, Province, Città Metropolitane». Si tratta di un’espressione sulla quale,anche recentemente, la Corte costituzionale (si veda la sentenza 261/2011), purpotendone precisare portata ed estensione, non è intervenuta. Un primo problema,allora, che si pone è se, nella dizione «organi di governo di Comuni, Province e CittàMetropolitane», il termine «organi» si riferisca unicamente ai rapporti tra questiorgani e al numero dei loro componenti, oppure includa anche il tipo di organi. Inquesto secondo caso, sarebbe perfettamente legittima la soppressione delle giunteprovinciali. Un’interpretazione, tuttavia, a sostegno della configurazione dell’asset-to attuale delle realtà provinciali si potrebbe desumere implicitamente dall’art. 114della Carta che, quando menziona le Province, non fa mai riferimento a un ente sra-dicato dalla tradizione storico-giuridica italiana, ma a un modello ben preciso, arti-colato in tre organi di governo fin dalla sua istituzione avvenuta con il regio decre-to n. 3702/1859 (c.d. decreto Rattazzi). In questo quadro, inoltre, ci si potrebbedomandare se il Consiglio provinciale debba mantenere il sistema di elezione aopera del corpo elettorale oppure se la scelta operata dal decreto-legge «salva Italia»sia costituzionalmente possibile. Una risposta in senso favorevole alla prima alter-nativa, potrebbe venire dal raffronto con gli altri organi delle diverse articolazionidella Repubblica di cui all’art. 114 Cost.3, rappresentativi del corpo elettorale, per iquali l’elezione è a base popolare sia pure tenendo distinto il livello di sovranità che

1 Per un inquadramento generale al dibattito sulle Province, si prenda in esame il lavoro di B. CARA-VITTA DI TORITTO, Abrogazione o razionalizzazione delle Province?, in www.federalismi.it, n.18/2006 e di F. FABRIZZI, Le Province: storia istituzionale dell’ente più discusso. Dalla riformaCrispi all’Assemblea Costituente, in www.federalismi.it, n. 17/2009. 2 Sui contenuti del decreto-legge “salva Italia” in tema di Province, si vedano i recenti contributi di F.FABRIZZI, Sul riordino delle Province contenuto nel decreto “salva Italia”, in www.federalismi.it, n.24/2011, B. CARAVITTA DI TORITTO - F. FABRIZZI, Riforma delle Province. Spunti di proposte abreve e lungo termine, in www.federalismi.it, n. 2/2012 e F. MANGANARO – M. VIOTTI, LaProvincia negli attuali assetti istituzionali, in www.federalismi.it, n. 4/2012. 3 Su questa linea, è importante il contributo di F. CLEMENTI, Metà organi di governo, metà specialdistricts, in Il Sole 24 ore, 09 settembre 2011, p. 12.

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spetta alle Camere rispetto a quello di autonomia proprio dei Consigli regionali, pro-vinciali e comunali; una seconda risposta, potrebbe desumersi dal fatto che l’elezio-ne popolare garantirebbe, nella prospettiva della democrazia rappresentativa, unprocesso decisionale certamente più trasparente e aperto.

Un ulteriore problema riguarda la circostanza in ragione della quale le funzioni con-ferite alle Province nel quadro normativo attuale, devono essere trasferite, entro il30 dicembre 2012, ai Comuni da parte delle Regioni e dello Stato secondo le rispet-tive competenze. In un sistema delle autonomie articolato su più livelli di governo,come quello delineatosi in Italia dopo la modifica del Titolo V nel 2001, anche ilrapporto tra Stato, Regioni ed enti locali territoriali deve essere informato al princi-pio di leale collaborazione. Il decreto legge del Governo Monti pare, invece, eluder-lo, non prevedendo alcun meccanismo di raccordo e di concertazione. Inoltre, sulpunto, la disposizione normativa viola il principio di riparto delle funzioni ammini-strative di cui all’art. 118, comma 1, della Costituzione dal momento che non vienepreso in considerazione l’ente provinciale nella allocazione delle stesse, stabilendoche spettano alle Regioni quelle funzioni che, per portata, non possono essere eser-citate dalle amministrazioni comunali.

Infine, suscita qualche perplessità l’inserimento nell’art. 23, del comma (20 bis) ilquale stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimen-to normativo del Governo, anche le Regioni a Statuto speciale, con la sola esclusio-ne delle Province Autonome di Trento e Bolzano/Bozen, devono adeguarsi a quan-to previsto dalla normativa statale in materia di Province. Sul punto, almeno due rilievi. In primo luogo, la disposizione normativa apparetroppo generica in quanto, dalla lettura della stessa, non si riesce a comprendere sequesto adeguamento abbia valore imperativo oppure costituisca una sorta di atto diindirizzo e quali sono le eventuali conseguenze nell’ipotesi di non ottemperamentodella norma da parte delle Regioni ad ordinamento differenziato.

In secondo luogo, è evidente l’intromissione da parte dello Stato in un ambito com-petenziale, che è quello dell’ordinamento degli enti locali territoriali e delle relativecircoscrizioni, che gli Statuti speciali riservano alla potestà primaria delle Regioni.Infatti, a seguito delle modifiche apportate agli Statuti con la legge costituzionale 5settembre 1993, n. 2, le Regioni hanno iniziato a disporre del potere di approvareleggi anche relativamente all’ordinamento degli enti locali (si vedano, ad esempio,l’art. 4, comma 1-bis), dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, l’art. 3,comma 1, lett. b) dello Statuto della Regione Sardegna, l’art. 2, comma 1, lett. a)dello Statuto della Regione Valle d’Aosta/Valleé d’Aoste, l’art. 4, comma 1, n. 3)dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol). Unica eccezione la Regione Sicilia,che esercita la propria competenza in questo ambito fin dalla legge costituzionale 26febbraio 1948, n. 2.

Con due fondamentali sentenze, la n. 238 e la n. 286 del 20074, la Corte costituzio-nale ha colto l’occasione per ricapitolare e riunire in un quadro di insieme la propriaprecedente giurisprudenza al fine di chiarire l’ambito di operatività della potestàlegislativa sull’ordinamento degli enti locali da parte delle Regioni speciali. Se, da

4 Cfr., per un commento completo alle sentenze, P. GIANGASPERO, La potestà ordinamentale delleRegioni speciali e la tutela costituzionale del ruolo della Provincia, in Le Regioni, n. 6/2007, pp. 1085-1096.

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un lato, lo Stato potrà sindacare la legislazione regionale in materia unicamente allastregua dei limiti statutariamente previsti per la funzione legislativa primaria, dal-l’altro, però, non potrà dettare una disciplina valevole anche per loro. Inoltre, loStato non potrebbe invocare a sostegno della applicazione alle Regioni speciali dellanormativa sulle Province contenuta nella manovra Monti, il limite dell’armonia conla Costituzione come preteso vincolo all’osservanza delle norme statali. Sul punto,ha precisato la Corte, questa armonia non si traduce nella osservanza di specifichedisposizioni legislative statali con la conseguenza “di operare una impropria inver-sione tra il ruolo delle norme costituzionali e quello delle norme ordinarie” 5, ma nelrispetto dei precetti costituzionali e del loro spirito 6 tra i quali non può non rientra-re quello dell’attribuzione della competenza sull’ordinamento degli enti locali allapotestà esclusiva regionale, proprio in ragione di quanto espressamente previstonegli Statuti. Alla luce di queste considerazioni, è evidente che la competenza pri-maria delle Regioni speciali in materia di ordinamento degli enti locali “non èintaccata dalla riforma del Titolo V, ma sopravvive quantomeno negli stessi limitidefiniti dagli Statuti” 7. Pertanto, sulla base della attribuzione della potestà ordina-mentale sugli enti locali, va riconosciuta alle cinque Regioni speciali la possibilitàdi una disciplina del sistema degli enti locali differenziata rispetto a quella della cor-rispondente legislazione statale, purché venga rispettato il principio di tutela e pro-mozione dell’autonomia locale che le Regioni, secondo la giurisprudenza costituzio-nale 8, possono bensì regolare, ma non comprimere fino a negarla. Il giudice delleleggi, dunque, non potrà essere chiamato ad entrare nel merito della differente disci-plina mantenuta dalle Regioni ad ordinamento differenziato, ma solo valutare sequesta nega profili che risultano essenziali per garantire l’autonomia di enti costitu-zionalmente necessari come le Province 9.

Daniele Trabucco(Università degli Studi di Padova)

5 Cfr., punto 3 del cons. in dir., della sentenza n. 238/2007 Corte cost.6 Cfr., ex plurimis, cfr., la nota sentenza n. 304/2002 Corte cost.7 Cfr., sentenza n. 48/2003 Corte cost. 8 Cfr., sentenza n. 83/1997 Corte cost.9 Cfr., il punto 5 del cons. in dir., della sentenza n. 238/2007 Corte cost.

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Class action e partecipazione locale.Bruno Di Giacomo Russo

(Docente di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca)SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. La class action nell’ordinamento italiano. - 3. Il ricor-so per l’efficienza delle Amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. - 4. Leforme di partecipazione nella Costituzione italiana. - 5. Dallo Stato amministrativoallo Stato sussidiario. - 6. La sussidiarietà orizzontale quale fondamento costituziona-le della class action. - 7. Le associazioni sussidiarie. - 8. La cittadinanza partecipata.

1. Premessa.

Da sempre, l’evoluzione delle forme di Stato è sempre accompagnata dal riconosci-mento di nuove categorie di diritti, allo scopo di dare una risposta a nuove doman-de ed esigenze dei cittadini derivanti dai continui mutamenti economico e sociali edall’incessante sviluppo tecnologico. Il riferimento a vere e proprie generazioni didiritti comporta un continuo aumento dei diritti, in cui, però, quelli della generazio-ne successiva, lungi dal superare i diritti della generazione precedente, si affiancanoad essi, garantendo così al singolo un più ampio e compiuto catalogo a tutela dellasua personalità e della sua effettiva partecipazione alla vita del Paese.Negli ultimi anni, con il consolidarsi, in molte esperienze nazionali, di un’economiadi mercato, si sta compiendo un nuovo aggiornamento del catalogo di diritti, con lapredisposizione di una sempre più precisa tutela di diritti economici.La figura del consumatore è conosciuta da quando esiste il commercio, e, di piùrecente acquisizione è, almeno nell’esperienza dell’Europa continentale, il ricono-scimento di una vasta gamma di diritti connessi al consumatore.Diversi ordinamenti riconoscono ai diritti del consumatore un esplicito rango costituzio-nale, mentre in altri ordinamenti la loro tutela è affidata alla legge ordinaria e al diffici-le bilanciamento con altri diritti ed interessi. La tutela dei diritti del consumatore hamolto a che vedere con il rapporto tra potere politico, esercitato dall’autorità pubblica, eil potere economico, esercitato da soggetti privati, titolari di risorse materiali o finanzia-rie che permettono di indurre coloro che non le hanno a tenere determinati comporta-menti (ad. es. imprenditori vs. operai). Nell’ambito dei rapporti economici particolarerilevanza assume l’intervento pubblico dettato dalla volontà del potere politico di soc-correre la condizione di debolezza, ad esempio del consumatore, come del lavoratore.Il problema della tutela della posizione di debolezza è tanto una questione di limita-zione dell’autonomia privata, quanto una questione di tutela nei confronti di poteriprivati. Attorno alla categoria della forma di Stato, intesa come rapporto autorità-libertà, la libertà è qui da intendersi essenzialmente come libertà economica.L’analisi del raccordo tra libertà economica e intervento pubblico deve tener contodel concetto di potere. La class action, al di là dei particolarismi, è lo strumento concui si tutela la libertà economica di fronte all’influenza del potere economico10.

2. La class action nell’ordinamento italiano.

L’intenzione di disciplinare un meccanismo simile allo strumento processuale dellaclass action americana ha suscitato in tempi recenti una rinnovata attenzione daparte del Legislatore 11.

10 Per un analisi del concetto di “potere economico”, si rinvia a P. Costa, Potere economico, potere politico e potere lega-le nello Stato moderno. Concetti e forma, in F. Pizzolato (a cura di), Libertà e potere nei rapporti economici, Milano, 2010, 40.11 E. Bellini, Class actions e mercato finanziario: l’esperienza nordamericana, in Danno e

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L’art. 49 della l. n. 99/2009 ha modificato l’art. 140 bis del Codice del consumointrodotto con l’art. 2, co. 445, l. n. 244/2007. L’art. 140 bis introduce l’azione diclasse, anziché l’azione collettiva risarcitoria, quale modello italiano di class action.L’azione di classe è, in via generale, quella promossa da un singolo, nell’interesse anche di unapluralità di soggetti (la c.d. classe) che si trovano nella stessa situazione giuridica che necessi-ta della stessa tutela giurisdizionale, per cui la sentenza vincola tutti gli appartenenti alla clas-se. Differentemente, l’azione collettiva è esercitata da soggetti che, giacché centri d’imputazio-ne, sono enti esponenziali d’interessi comuni di cui sono titolari esclusivi e iure proprio. Loscopo di quest’azione è di ottenere la tutela degli interessi comuni davanti al Giudice.Secondo il modello italiano, uno o più soggetti che ritengono di essere stati danneg-giati da un comportamento di un’impresa o di un ente possono agire per l’accerta-mento della responsabilità e per chiedere un risarcimento del danno valido per tutticoloro che hanno aderito alla causa.Dal punto di vista sociale si tratta di un modo di cercare una giustizia concreta, rifiu-tando il principio del diritto alla giustizia come esclusivo diritto del singolo.L’azione rappresentativa è il modo migliore con cui i semplici cittadini possonoessere tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle multinazionali.La normativa italiana impianta alcuni elementi della normativa statunitense in uncontesto giuridico profondamente differente12. Certamente, il Legislatore introduceuno strumento del tutto estraneo al nostro ordinamento, e lo fa con un certo grado dicompatibilità rispetto ai principi costituzionali giurisdizionali.La class action, introdotta nel nostro sistema giudiziario, è comunque un istitutoprocessuale moderno che riconosce ai consumatori nuovi strumenti di tutela.

3. Il ricorso per l’efficienza delle Amministrazioni e dei concessionari di servi-zi pubblici.

Oltre all’azione di classe, la l. n. 15/2009 introduce, quale elemento significativodella riforma del lavoro pubblico, il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni edei concessionari di servizi pubblici contro le inefficienze amministrative, poi disci-plinato dal d.lgs. n. 198/2009.I cittadini singoli o associazioni possano attivarsi se dalle inefficienze gestionaliamministrative consegua “la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per unapluralità di utenti o consumatori”. La class action nella Pubblica Amministrazione,in linea di principio, è lo strumento finalizzato a consentire ai cittadini di agire neiconfronti dei ritardi o delle inefficienze delle Amministrazioni.L’art. 4, l. n. 15/2009, muove dall’idea che l’attività amministrativa, sia essa desti-nata all’erogazione di atti come di servizi, assuma la configurazione di un “servizio”reso alla comunità nazionale ex art. 98 Cost.L’art. 1, d.lgs., d.lgs. 20 dicembre 2009, n. 198, recante “Attuazione dell’articolo 4della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l’efficienza delle ammini-strazioni e dei concessionari di servizi pubblici”, afferma che, al fine di ripristinare il

Responsabilità, 2005, 817. In Italia, però, soltanto a partire dalla fine degli anni ‘70 si è assistito all’in-tensificarsi della produzione dottrinaria sull’argomento. Da un lato, non pochi autori sostengono l’im-portanza della class action per l’ordinamento interno, dall’altro la dottrina dominante ritiene inammis-sibile tale istituto nei sistemi di civil law a causa della mancanza dei necessari presupposti di dirittosostanziale e di favorevoli condizioni istituzionali, sociali, economiche e culturali.12 Cfr., I. Franci, Arriva la class action. La nuova normativa alla luce del contesto internazionale, inAggiornamenti sociali, 2009, 739 ss.

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corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari diinteressi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consuma-tori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel d.lgs. n. 198/2009, nei con-fronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici.Il presupposto dell’azione è una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, deri-vante dalla violazione di termini, o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generaliobbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltreun termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi conte-nuti nelle carte di servizi, ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici.Tali standard sono stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità prepo-ste alla regolazione e al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, sonodefiniti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenu-te nel d.lgs. n. 150/2009, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissioneper la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cuiall’art. 13 e secondo le scadenze temporali definite del medesimo decreto.Nel giudizio sulla sussistenza di tale lesione si tiene anche conto delle risorse stru-mentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.L’art. 1 ter afferma che sono escluse dall’applicazione del presente decreto le auto-rità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislativee gli altri organi costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.Del ricorso nei confronti di una determinata Amministrazione, viene data notizia sulsito istituzionale del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione,nonché sul sito istituzionale dell’Amministrazione o del concessionario intimati.L’udienza di discussione del ricorso è fissata d’ufficio in una data compresa tra il novante-simo e il centoventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della notizia delricorso. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente inter-vengono nel termine di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione del ricorso. Il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interes-si dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori.Ai sensi dell’art. 3, recante “Procedimento”, nel momento in cui, a seguito dell’ob-bligatoria diffida l’Amministrazione non modifichi la propria organizzazione entroil termine di novanta giorni, i cittadini possono agire in giudizio.La class action nell’Amministrazione pubblica non prevede alcun diretto beneficio in capoa chi la attiva, a differenza dell’azione collettiva prevista nel campo dei servizi e del com-mercio. Al più, la sentenza del giudice può ordinare all’Amministra-zione accusata diattuare le misure per rimediare alle inefficienze o di nominare un commissario ad acta.Di portata ben più ampia della mera responsabilizzazione del pubblico dipendenterisulta la scelta di introdurre nell’ordinamento il ricorso nei confronti delleAmministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Il presupposto è la mancan-za degli standard qualitativi ed economici del servizio, come mezzo di tutela in formaspecifica del cittadino e, al tempo stesso, come strumento di pressione sugli apparatipubblici per garantire l’efficienza del procedimento di produzione del servizio.La formula del ricorso verso la Pubblica Amministrazione, pur richiamandola, non siidentifica nell’azione di classe del nuovo art. 140-bis del Codice del consumo, preve-dendo il decreto attuativo una sorta di incompatibilità tra le due azioni13. L’azione di13 Ex art. 2, recante “Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instauratiai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settem-bre 2005, n. 206”.

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classe nei confronti delle imprese private protegge il consumatore dallo squilibrio diposizioni sul mercato, con effetti limitati alla fase del contatto negoziale o non, mentreil ricorso contro la Pubblica Amministrazione interviene sullo stesso processo di pro-duzione del servizio o di realizzazione della funzione.In definitiva, la class action contro la Pubblica Amministrazione non è un’azione a caratte-re risarcitorio, ma di uno strumento per tenere sotto pressione l’Amministra-zione pubblicao il concessionario di servizi pubblici, quali operatori nel mercato, e costringerli a rispettaredeterminati standard di qualità ed efficienza, con profili anche di natura economica.

4. Le forme di partecipazione nella Costituzione italiana.Nell’ordinamento giuridico italiano, l’azione popolare è equiparata all’azione collettiva.Già in epoca romana esistevano degli strumenti giuridici ad hoc in grado di rende-re effettivo il diritto di ciascun cittadino di agire per la tutela di un interesse pubbli-co, riconoscendogli esplicitamente una legittimazione attiva14. L’azione popolare èquella promossa dal cittadino per la tutela di un interesse pubblico, il cui ricavato èdevoluto al popolo, chiamata anche azione popolare procuratoria.L’azione popolare si distingue in suppletiva o sostitutiva, nel senso che l’attore agisceper un diritto (o interesse) dell’ente pubblico verso un terzo, cioè sostituendosi in tutto oin parte all’inerzia degli organi dell’ente titolare del diritto (o interesse), ovvero in cor-rettiva, quando l’attore agisce per ottenere la correzione di atti compiuti da organi delloStato o di altri enti pubblici, sebbene tali atti non lo riguardino direttamente 15.L’aspetto caratteristico di tutti i tipi di azione popolare, succedutisi nel tempo, èl’esperibilità della stessa azione, da parte di ogni componente di una collettività, indifesa di un interesse pubblico riguardante la stessa.L’azione popolare va commisurata alla sovranità popolare, quale elemento caratte-rizzante la Costituzione, in contrapposizione al precedente Statuto albertino in cuinon era assolutamente menzionata16.La Costituzione non si limita ad enunciare il principio di sovranità, ma contribui-sce con una serie di articoli successivi a conferirgli la necessaria effettività. Ilsignificato della democrazia non è che il popolo costituisca la fonte ideale delpotere, ma che abbia il potere e che non abbia la nuda sovranità, che praticamen-te non è nulla, ma l’esercizio reale della sovranità, che in realtà è tutto17. Nelsenso di riconoscere al popolo l’effettiva titolarità e l’effettivo esercizio del pote-re di sovranità, potere inteso nella sua totalità in cui rientra, secondo la nota tri-partizione, anche quello giudiziario.

14 Le azioni popolari (populares actiones) hanno origine nel diritto romano, concesse cuivis e populo in dife-sa tanto delle res sacrae quanto delle res publicae. Il ricavato di tali azioni sarebbe stato devoluto al popolo,in quanto l’attore agiva procuratorio nomine, secondo altri l’attore avrebbe agito per la tutela sia di un inte-resse proprio che di un interesse generale, secondo l’idea che tutti i cittadini avessero diritti sulle cose pub-bliche. L’elemento interessante che accomuna le ultime due teorie è che tali azioni sottendono l’idea di undiritto di tutti i cittadini sulle cose pubbliche. In Italia vi è sempre stato uno scarsissimo utilizzo di tale stru-mento, e la legislazione fascista ha sicuramente contribuito a restringere ulteriormente la già esigua casistica.Per un approfondimento, si legga V. Crisafulli, Azione popolare, in Nuovo Digesto Italiano, vol. II, Torino,1937, 139 ss. e L. Paladin, Azione popolare, in Novissimo Digesto Italiano, vol. II, Torino, 1958, 88 ss.15 Un esempio è l’istituto dell’azione popolare per la tutela dell’ambiente, previsto dall’art. 9, d.lgs. n.267/00, poi soppresso dall’art. 318, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 152/06.16 Si legga, fra tutti, V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione, in Stato popolo governo. Illusioni e delu-sioni costituzionali, Milano, 1985, 90 ss.17 C. Esposito, La costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 10.

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Nella Costituzione, viene data notevole rilevanza agli istituti di democrazia diretta,o come più spesso si usa chiamare, di democrazia partecipativa, intesa come parte-cipazione istituzionale, cioè - per un verso - tramite istituti giuridicamente previsti eregolati e - per l’altro - con effetti rivolti direttamente alle istituzioni, dando partico-lare risalto all’istituto del referendum (art. 75 Cost.), oltre che all’iniziativa legisla-tiva popolare (art. 71, co. 2, Cost.) e alla petizione (art. 50 Cost.). Nella Costituzionenon emerge, comunque, una netta distinzione tra la democrazia rappresentativa e lademocrazia diretta, piuttosto è importante evidenziare come il Costituente abbia pre-visto, sulla base di un impianto prevalentemente ispirato al principio della rappre-sentanza, degli istituti di democrazia diretta, i quali non si contrappongono ma inte-grano la forma di democrazia rappresentativa18.La democrazia rappresentativa, comunemente intesa come l’unica forma di demo-crazia, mostra tutti i suoi limiti. È impotente a risolvere i grandi problemi che in-combono sugli Stati. La democrazia ha uno spettro più ampio di quello proprio dellademocrazia rappresentativa che si identifica con la democrazia politica. Essa è altre-sì democrazia economica e democrazia sociale.Le Costituzioni contengono il concetto di persona umana e del suo pieno sviluppo,nonché il principio di partecipazione effettiva all’organizzazione politica economi-ca e sociale del Paese. La democrazia completa, pertanto, integra la rappresentanzacon la partecipazione.Tra i principi fondamentali dello Stato democratico vi è il principio pluralista, chericonosce le organizzazioni intermedie quali soggetti titolari a partecipare, a variomodo, alla vita della Repubblica.Pur se la Repubblica è dichiarata una ed indivisibile, è riconosciuto e tutelato il plu-ralismo delle formazioni sociali (art. 2), degli enti politici territoriali (art. 5), delleminoranze linguistiche (art. 6), delle confessioni religiose (art. 8), delle associazio-ni (art. 18), di idee ed espressioni (art. 21), della cultura (art. 33, co. 1), delle scuo-le (art. 33, co. 3), delle istituzioni universitarie e di alta cultura (art. 33, co. 6), deisindacati (art. 39) e dei partiti politici (art. 49).Con lo Stato democratico si è sviluppato il principio solidarista, art. 2, co. 2, Cost.,nel senso che esistono doveri civici di solidarietà politica, sociale ed economica trai cittadini. E il principio solidarista insieme al principio dell’uguaglianza sostanzia-le, art. 3, co. 2, Cost., compongono le fondamenta costituzionali sulle quali nasce esi sviluppa il concetto di Stato sociale.L’istituto dell’azione popolare, ovvero dell’azione collettiva, è un’applicazione par-ticolare dell’esercizio privato delle funzioni pubbliche, e dal punto di vista stretta-mente processuale, rappresenta un caso di sostituzione processuale.Nello Stato moderno, secondo il principio di legalità tutti gli organi dello Stato sonotenuti ad agire secondo legge. Il potere viene attribuito in base alla legge e deve esse-re esercitato in modo discrezionale, ma non in maniera arbitraria. Pertanto, sul pianogiuridico, il principio di legalità, insieme ai principi della riserva di legge, della tas-satività e non ultimo dell’irretroattività, esprime una scelta garantista e di libertà. Lalegge diventa in questo modo sinonimo e garanzia di giustizia. Eppure, solo introdu-cendo nel nostro ordinamento strumenti giuridici ad hoc per la tutela degli interessi

18 Sul punto mi sia concesso un rinvio a B. Di Giacomo Russo, La democrazia sussidiaria, in Quaderni regionali,fasc. 1, 2009, 105-108 ss. E, in particolare, in merito all’ordinamento europeo, cfr. M. Mezzanotte, Il diritto diiniziativa popolare nel Trattato di Lisbona, in Rivista telematica il Forum di Quaderni costituzionali, 1/2012, 3 ss.

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collettivi e diffusi il principio della sovranità popolare, nonché quello di uguaglianzasostanziale ad esso intimamente legato, saranno pienamente attuati.La garanzia dell’accesso alla giustizia consente l’attuazione tanto del principio disovranità popolare quanto del principio di uguaglianza sostanziale19. E, i modelli didemocrazia partecipativa, quali forme dirette del potere politico, sono strumenti didifesa per la collettività.

5. Dallo Stato amministrativo allo Stato sussidiario.Con la riforma costituzionale del Titolo V, lo Stato amministrativo si trasforma nelloStato amministrativo-sussidiario 20. L’Amministrazione nel segno della sussidiarietà èla modalità di realizzazione dell’azione amministrativa che si fonda sull’art. 118 Cost.Il principio di sussidiarietà verticale è lo strumento dinamico per la ripartizione dellecompetenze fra i diversi livelli istituzionali. La sussidiarietà diviene regola nelladistribuzione delle funzioni 21. Il criterio costituzionale della sussidiarietà, pertanto,assume il significato di principio riformatore l’intero sistema amministrativo. Lasussidiarietà verticale dipende per la sua attuazione non dalle istituzioni centrali, madalle autonomie locali, che divengono titolari delle funzioni amministrative.Tradizionalmente, secondo lo schema accentrato, il flusso del potere e delle decisioni vadall’Amministrazione centrale verso la periferia amministrativa. Con la sussidiarietà,invece il flusso si inverte, il potere di iniziativa appartiene alle autonomie locali perchéspetta loro, e non all’Amministrazione centrale, realizzare l’azione amministrativa. Conriferimento all’assetto repubblicano, risultano essenziali i rapporti tra i diversi livelli digoverno, tra quello statale e quello degli enti locali, come anche i rapporti tra i livellilocali e le istituzioni regionali. Il filo conduttore dell’azione amministrativa è la sussidia-rietà, intesa come condivisione di competenze e azioni con la rete di istituzioni territo-riali, finalizzando le risorse, nel rispetto della differenziazione e dell’adeguatezza.La previsione del principio di sussidiarietà verticale consente di ampliare la gammadegli strumenti utilizzabili per il perseguimento dell’interesse generale. La sussidiarie-tà va intesa come garanzia del mantenimento di alcune competenze agli enti territoria-li minori, quando questi siano in grado di operare senza l’intervento dello Stato. Taleripartizione delle funzioni ha un carattere dinamico, il quale, se da una parte è indicedi modernità, dall’altro potrebbe divenire uno strumento d’ingerenza delle istituzionisuperiori verso le inferiori. In questo senso, l’interesse è perseguito direttamente daisoggetti pubblici minori, sostenuti dai soggetti pubblici centrali, in un rapporto sussi-diario, in quanto è un rapporto di reciproca collaborazione e aiuto per il raggiungimen-to degli obiettivi comuni. Il potere sussidiario è quello che valorizza le differenze e lacapacità di autogoverno degli enti territoriali, senza disunire lo Stato.Lo scopo dello Stato sussidiario è di sostenere le articolazioni locali nelle lorodisponibilità e capacità di sviluppare iniziative proprie e a compiere sforzi per

19 Con la sentenza n. 182/2008, la Corte costituzionale afferma che la mancata previsione, nella normacensurata, della possibilità di nominare quale difensore un avvocato, anche se il Legislatore potrebbenella sua discrezionalità prevederla seguendo un modello di più elevata garanzia, non viola né il dirit-to di difesa, né il principio di ragionevolezza, considerato che la stessa norma consente all’inquisito dipartecipare al procedimento e di difendere le proprie ragioni.20 Lo Stato sussidiario può essere inteso, in qualche modo, come evoluzione, sia dal punto di vista giuridico chestorico, dello Stato decentrato, come già affermato da T. Martines, Diritto costituzionale, Milano, 1994, 250- 251.21 Il principio di sussidiarietà prevede la piena responsabilità individuale ove possibile, e l’intervento dellasocietà ove necessario. Mi sia concesso il rinvio a B. Di Giacomo Russo, La democrazia sussidiaria, in Quaderniregionali, fasc. 1, 2009, 111 ss.

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migliorare le loro prestazioni. Lo Stato non solo deve sostenere l’autonomia locale,ma deve limitare in modo significativo le proprie competenze decisionali.Lo scenario sussidiario in verticale vede lo Stato sussidiario verso tutti i livelli digoverno. Lo Stato deve assumere una connotazione policentrica, perché la sussidia-rietà è incompatibile con il centralismo.La costruzione di una moderna democrazia, fondata sul self governement, costitui-sce l’alternativa principale al vecchio modello di Stato unitario accentrato. Con l’in-calzare della crisi dello Stato, avanza il pluralismo istituzionale, per cui lo Stato,preservando l’unità, deve mantenere il solo ruolo di mediazione, quale ordinamen-to giuridico generale che contiene ordinamenti particolari.La pubblica amministrazione, a livello locale, funziona sempre più con efficacia e talorasi organizza, per iniziativa del singolo ente locale, in quelle forme nuove di democraziapartecipativa, ispirate alla sussidiarietà, nelle quali cittadinanza e Amministrazione coo-perano nell’ambito di procedimenti decisionali 22. La costruzione di una diversa strutturadel potere è il tentativo di evolvere l’attuale modello di Stato che da decenni si riscontra,in maniera assai contrastata, nella Comunità europea e anche in Italia.Nell’ottica dell’evoluzione della forma di Stato, lo Stato sussidiario, quale modellodi autonomia territoriale, prevarica sul modello di Stato regionale avanzato23, dive-nendo la sussidiarietà la chiave di lettura di un nuovo sistema di divisone dei pote-ri, come statuito dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 303/2003, esten-dendo il criterio della sussidiarietà alla ripartizione delle competenze legislative tralo Stato e le Regioni.

6. La sussidiarietà orizzontale quale fondamento costituzionale della class action.Con la riforma del Titolo V Cost., l’art. 118, co. 4, Cost., è il nuovo fondamentocostituzionale della class action. L’inquadramento costituzionale dei rapporti econo-mici non può, dopo il 2001, prescindere dall’applicabilità del paradigma della sus-sidiarietà orizzontale alla relazione tra Stato e mercato.La parola sussidiarietà non possiede un valore puramente lessicale, ma ha in sé unavalenza essenziale 24. L’art. 118 Cost. esprime un principio di sussidiarietà, che nonpuò essere ascritto semplicemente ai significati interpretativi dati prima della rifor-ma costituzionale del 2001.Il principio di sussidiarietà si compone di un duplice aspetto che riflette le due fondamenta-li esigenze, ossia il riconoscimento del diritto all’azione del singolo e dei gruppi sociali, el’obiettivo del conseguimento dell’interesse generale. Il primo, di accezione negativa, com-porta che lo Stato non debba impedire agli individui o alle formazioni sociali di compiere leproprie attività, sia quando rispondano all’interesse particolare, che quando realizzino l’in-teresse generale. Il secondo, di accezione positiva, comporta che ogni autorità ha il compi-to di incentivare, di sostenere e, da ultimo, se necessario, di supplire i soggetti incapaci 25.

22 Gli esperimenti denominabili di democrazia partecipativa in comuni e altri enti locali italiani – piùspesso del centro-nord – sono poco noti ma significativi: si veda U. Allegretti (a cura di), Democraziapartecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, 2010, e Id., Democrazia parte-cipativa, in Enciclopedia del diritto. Annali IV, 2011 , 295 ss.23 Per un approfondimento, mi sia concesso il rinvio a B. Di Giacomo Russo,“Lo Stato amministrativo-sussidiario?”, in Questa Rivista, fasc. 4, 2011, 14 ss.24 Cfr., E. Balboni, A proposito della pubblicazione di un colloquio privato con Dossetti, in Quaderni costituzionali2004, 2, 365.25 Per un’analisi approfondita del principio di sussidiarietà, si legga G. C. Salerno, Servizi di interes-

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Lo Stato è responsabile e garante della concretizzazione dell’interesse generale. Manon ne è il solo attore, perché la società civile concorre alla realizzazione dei compitid’interesse generale attraverso le proprie azioni. La concreta novità apportata dal prin-cipio costituzionale di sussidiarietà orizzontale attiene proprio all’aver introdotto lapossibilità di prevedere, tramite legge (in base al principio di legalità), nuovi strumen-ti giuridici per una diversa modalità di svolgimento delle attività di interesse generale.Il principio di sussidiarietà orizzontale è un segno del profondo cambiamento inatto, conducendo al superamento dell’endiadi fra amministrazione e interesse gene-rale, da una parte, e società civile e interessi privati, dall’altra 26. Il principio di sus-sidiarietà può essere riassunto come la prossimità del livello decisionale a quello diattuazione, implicando che il cittadino, sia come singolo che attraverso i corpi inter-medi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nella realizzazione diinterventi che incidano sulle realtà sociali a lui prossime 27.Una prospettiva che muove dal basso verso l’alto (bottom up) in grado di raccoglierei bisogni e le istanze dei cittadini, ponendosi a garanzia dell’ordinamento pluralistico.Il principio di sussidiarietà concerne sì l’ambito politico, ma non nel senso istituzio-nale, disinteressandosi del problema del regime politico. Nel definire i criteri didevoluzione delle competenze in seno ad una società, i suoi difensori tendono a pen-sare che la definizione di questi criteri prevalga sul problema delle modalità di attri-buzione del potere stesso. Per questo motivo, molti di loro non si preoccupano delproblema del regime politico.Una democrazia, una repubblica, una monarchia, possono tutte divenire dispotiche,o impegnarsi a distribuire in maniera adeguata le competenze.La democrazia pluralista non garantisce di per sé tutte le libertà, perché vi sono altre liber-tà oltre a quelle politiche. Il principio di sussidiarietà si propone come un criterio per defi-nire, al di là della partecipazione politica, quali siano i modi in cui, precisandone i limitie le condizioni, si possano esercitare le libertà d’azione, individuali e collettive 28.I modelli di sussidiarietà orizzontale, quali forme dirette di potere, sono strumentiper la tutela del bene comune.

7. Le associazioni sussidiarie.L’art. 118, co. 4, Cost., valorizza la dimensionale associativa della sussidiarietà oriz-zontale. Il rapporto tra Stato e associazioni nella Costituzione e ancor di più nelleleggi dell’ultimo trentennio non è dunque di sola garanzia, ma di promozione esostegno, affinché esse contribuiscano all’inveramento delle finalità costituzionale,nel senso non solo dei diritti sociali, ma anche dello sviluppo della personalità edella partecipazione democratica.Il ruolo dell’associazionismo sociale ha avuto un importante riconoscimento costitu-zionale con l’introduzione del principio di sussidiarietà orizzontale. L’apertura in

se generale e sussidiarietà orizzontale fra ordinamento costituzionale e ordinamento dell’Unione euro-pea, Torino, 2010, 13 ss..26 G. Arena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare all’Italia, Roma-Bari, 2006, 142 ss.27 Cfr., A. D’Atena, Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in Riv. it. dir. pubbl. comm., 1997, 615ss.; Id., Costituzione e principio di sussidiarietà, in Quad. cost., 2001, fasc. 1, 13 ss.; e Id., Lezioni di diritto costitu-zionale, Torino, 2001, 59.28 Cfr., fra i tanti, G. Zampetti, Dallo Stato liberale allo Stato dei partiti, Milano, 1973, 75 ss.; P. Duret, La sus-sidiarietà “orizzontale”: le radici e le suggestioni di un concetto, in Jus, 2000, 95 ss.; A. Sciumè, I principi generali deldiritto nell’ordine giuridico contemporaneo, Torino, 2002, 201 ss.

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Costituzione alla sussidiarietà orizzontale non sembra costituire una rottura con lavisione del Costituente e con l’esperienza delle realtà associative italiane. Conso-lida,invece, la fluidità dei confini tra pubblico e privato e le linee di sviluppo dell’interven-to pubblico nello Stato sociale attento alle istanze pluraliste presenti nella società.La stessa distinzione fondata sull’utilità sociale delle associazioni, sul contributoche esse possono fornire al perseguimento dell’interesse generale non si colloca diper sé in antitesi con l’ispirazione individualista dell’art. 18 Cost. L’insufficienza digaranzie offerte dall’interesse individuale per il perseguimento dell’interesse pub-blico comporta, di conseguenza, la necessità di apporre un confine alla libertà indi-viduale e di esigere rinunce in nome di doveri di solidarietà 29.La riforma costituzionale del 2001 assolve la funzione di costituzionalizzare lo statuto diprivilegio dei soggetti collettivi privati, accrescendo le potenzialità in termini di plurali-smo attivo nello svolgimento di attività di interesse per la collettività, anche nel campogiudiziario, perché altrimenti tali interessi rimarrebbero senza un’adeguata tutela.Il principio di sussidiarietà orizzontale valorizza i corpi intermedi, intesi come forma-zioni sociali che rappresentano e si autorappresentano in particolari settori o luoghidella società e in luoghi istituzionali. I corpi intermedi sono organismi di prossimità chesi costituiscono al di fuori delle sedi istituzionali, capaci di creare autonomamente dallasfera statale attività di interesse generale per il proprio gruppo di appartenenza.I corpi intermedi si definiscono rispetto alla loro caratteristica essenziale, risalendoquindi a vario titolo alla funzione sociale e locale, individuabile esclusivamente inbase alle caratteristiche del territorio, della popolazione e del sistema giuridico,sociale ed economico30.Pertanto, è un corpo intermedio tanto l’associazione dei consumatori, quanto ilcomitato di lotta per la casa31. E, in questa prospettiva si comprende il finanziamen-to ai partiti politici quali soggetti portatori di interessi generali della società e, più ingenerale, la legislazione a sostegno del no-profit e di quelle forme associative checurano interessi diffusi e collettivi ed erogano servizi sociali.L’evoluzione più rispettosa della dimensione associativa del principio di sussidiarietà oriz-zontale è quella che mantiene l’autonomia delle formazioni sociali nei rapporti istituziona-li. L’associazionismo tra consumatori assume ora un ruolo partecipativo volto alla costru-zione dell’interesse generale, incoraggiato certamente dal profilo orizzontale del principiodi sussidiarietà. In questo senso va il riconoscimento della legittimazione ad agire delleassociazioni o dei comitati istituiti in forma associativa, che, quali portatori in modo conti-nuativo di interessi radicati nel territorio, possono così attivare l’azione di classe.Il consumo, come bene comune, verso il quale si rendono responsabili le istituzionicomporta un riavvicinamento tra la società, come luogo di molteplici interessi, e lapolitica, come luogo di mediazione degli interessi concorrenti, con il compito di raf-forzare la qualità democratica del convivere civile.L’interesse generale, in base alla sussidiarietà orizzontale, trova tutela anche nel-l’obbligo di una buona Amministrazione che grava a carico degli enti esponenzialidella comunità e degli altri enti pubblici istituzionalmente preposti alla cura di detti

29 Anche se l’intervento nazionale e comunitario mira a rafforzare le associazioni dei consumatori, la pre-ferenza individuale resta sovrana nonostante le cristallizzazioni di rapporti di forza.30 Cfr., E Balboni, Sussidiarietà, libertà sociali, coerenza della normazione e disciplina delle fondazioni di origine banca-ria, in Giurisprudenza costituzionale, 2003, 5, 3149 ss.31 Esistono già azioni collettive nella legislazione urbanistica e ambientale.

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interessi32. Le associazioni sussidiarie, caratterizzate dall’autonomia e dalla respon-sabilità nella costruzione del bene comune, e quali soggetti titolari di forme di azio-ne, tutelano i diritti e gli interessi del consumatore.

8. La cittadinanza partecipata.

“Il consumo è l’unico fine e l’unico proposito della produzione. Gli interessi delproduttore debbono essere tenuti in conto, solo nella misura in cui servono a pro-muovere quelli del consumatore”, scriveva A. Smith, nel suo libro “La ricchezzadelle nazioni”, pubblicato nel 1776, anno della Dichiarazione di Indipendenza.Nei sistemi economici avanzati, le attività di impresa e l’attività della pubblicaAmministrazione possono arrecare pregiudizio ad una moltitudine di consumatoried utenti. In questi casi, il ricorso ad azioni risarcitorie individuali si dimostra spes-so inadeguato, ed è in questo contesto che trovano applicazione la class action e ilricorso contro le inefficienze amministrative.In via generale, identifichiamo nella class action sia quella contro l’impresa privatache quella contro l’Amministrazione, come altrettanto, sempre da un punto di vistapiù ampio, individuiamo nel consumatore sia il soggetto rispetto all’impresa priva-ta, cioè il consumatore in senso stretto, sia l’utente dell’azione amministrativa.Pertanto, la class action rappresenta uno strumento processuale volto a riequilibra-re la posizione degli operatori economici rispetto a quella dei consumatori, danneg-giati dai loro comportamenti33. Oltre a questi vantaggi, bisogna aggiungere che laclass action esercita anche un’importante funzione di deterrenza e dissuasione dalcompimento degli illeciti.L’ordinamento interviene con funzione di protezione riequilibrante, tutelando cioèla posizione, relativamente debole, del consumatore, anche attraverso il riconosci-mento di diritti e interessi, costituzionalmente rilevanti, di natura generale.La stessa class action, con l’intervento delle associazioni dei consumatori quali cen-tro di imputazione di legittimazione soggettiva, è un modello di sussidiarietà oriz-zontale che ben si collega al tessuto costituzionale.La dilatazione dell’interesse generale, con una forte connotazione economica, nelquadro della Costituzione, può portare a riequilibrare le posizioni contrattuali, conun significativo rafforzamento, in termini giuridici, della posizione del consumato-re. I diritti del consumatore compongono una parte essenziale dello spirito egualita-rio che anima la democrazia, anzi, nella società del consumo, l’essenza del concet-to di cittadinanza, che rende tutti uguali tanto di fronte alla legge quanto di fronte almercato, parte proprio dallo status del consumatore.Il consumatore è prima di tutto un cittadino che con le sue scelte di consumo com-pie anche scelte politiche e può compiere scelte orientate alla sussidiarietà. Nellagestione di beni privati il cittadino che tiene una condotta orientata alla riduzione o,addirittura, alla eliminazione dei problemi della collettività e che, di conseguenza,partecipa all’agire pubblico, si può considerare un cittadino attivo che deve esserefavorito dalle Amministrazioni pubbliche 34.

32 Ora, l’ordinamento introduce il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.33 Essa dunque riporta anche la posizione del consumatore entro l’orizzonte solidaristico che ispira l’or-dinamento costituzionale. Su queste basi si delinea lo spazio sussidiario della regolazione del consumo ilcui obiettivo è, in ultima analisi, quello tracciato dall’art. 3, co. 2, Cost., e cioè la promozione di rapportieconomici che siano spazio effettivo di libertà e di partecipazione per tutti i soggetti. In merito, si legga, F.Pizzolato, Autorità e consumo. Diritti dei consumatori e regolazione del consumo, Milano, 2009, 249.34 C. Iaione, Sussidiarietà quotidiana, 3/2011, Editoriale Labsus, in www.labsus.org.

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Il consumatore è un privato cittadino con poteri e doveri civici. In questo senso, unadeclinazione della nozione di cittadinanza come appartenenza, adeguandosi alle tra-sformazioni in corso, potrebbe essere formulata utilizzando il principio di effettivapartecipazione alla comunità locale.Una cittadinanza di partecipazione intesa a garantire uno statuto chiaro di diritti e didoveri comporta problematiche di assoluto rilievo per il diritto costituzionale, riguardan-do il nuovo configurarsi delle democrazie. Nella Costituzione italiana, per la costruzio-ne, se non di un’identità, ma almeno di una comunanza di popolo su categorie altre daquelle dell’appartenenza, non si riscontra alcun ostacolo, né logico, né assiologico.La cittadinanza partecipata, riconosciuta al cittadino-sovrano, contribuisce attivamen-te a gestire la cosa pubblica 35, presentandosi come uno strumento di composizione econservazione del legame sociale, soprattutto a livello locale. Risulta essenziale pun-tare sull’appartenenza ad una comunità locale per riscoprire i propri diritti. La cittadi-nanza passiva non basta senza diritti di partecipazione 36, ed è pur vero che il diritto alvoto non è il solo mezzo per ritenersi investiti di cittadinanza attiva 37.Per un rafforzamento del controllo e della partecipazione democratica, perciò ad làdella sola soddisfazione per i diritti lesi, si rende necessario, nel modello di organiz-zazione del mercato e dell’economia 38, la commisurazione dello spazio del poterepubblico rispetto alla sfera di libertà e di azione della società civile, in attuazionedella sussidiarietà orizzontale. In questo senso, risulta possibile costituzionalmente,in base ai principi della democrazia diretta e della sussidiarietà orizzontale, la scel-ta di riconoscere, al consumatore e alle associazioni dei consumatori, la cittadinan-za come partecipazione 39.In questo quadro generale, la class action diviene forma diretta di potere, nell’am-bito dello status di cittadino consumatore e utente, nel senso di strumento di difesadall’influenza del potere economico, sia privato che pubblico, che trova maggiorerilevanza a livello locale 40.

35 Cfr., G. Arena, Cittadini attivi. Un altro modo di pensare all’Italia, Roma-Bari, 2006, 142 ss. e V.Antonelli, Quale disciplina della cittadinanza per l’inclusione sociale, in Rivista telematicaL’Amministrazione in cammino, 11/2011, 8 ss.36 Come affermato da G. Berti, Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali, in Rivista di dirittocostituzionale, 1997, 15-17.37 V. Ferla, Entra negli Enti la cittadinanza attiva, una sentinella per gli interessi generali, in Guidaagli enti locali, 2002, fasc. 44, 69 ss.38 In cui hanno sempre più un maggior ruolo gli strumenti del diritto privato, si legga M. Alberti, Poteripubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, 2008, 105 ss.39 Nel senso di indicare la citizenship dei sociologi e politologi, si veda G.U. Rescigno, Cittadinanza:riflessioni sulla parola e sulla cosa, in Riv. dir. cost., 1997, 38-39. Anche se, in dottrina, la cittadinan-za come partecipazione appare poca cosa rispetto alla cittadinanza come appartenenza, che è tradizio-nalmente l’accezione più densa di significato.40Consumati. Da cittadini a clienti,

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Ministero dell’Interno - Decreto 15 febbraio 2012, n.23Regolamento adottato in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del decreto-

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set-

tembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli

enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario»

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto l’articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che adecorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entratain vigore dello stesso decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali sono sceltimediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i sog-getti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legi-slativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonchè gli iscritti all’Ordine dei dottori commercia-listi e degli esperti contabili;

Visto in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, il qualedispone che con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, sonostabiliti i criteri per l’inserimento degli interessati nel citato elenco;

Ritenuta la necessità, al fine di dare piena applicazione alla citata disposizione,di stabilire i criteri per l’inserimento degli interessati nel citato elenco, nonchéconseguentemente le modalità e i termini per la formazione e la tenuta del-l’elenco stesso per la scelta dei componenti dell’organo di revisione economi-co-finanziario;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella riunione dellaConferenza stessa in data 3 novembre 2011;

Considerate anche le osservazioni rappresentate dall’Associazione nazionale deicomuni italiani (Anci) e dell’Unione province italiane (Upi), espresse a seguito dellacomunicazione dello schema di decreto nella predetta seduta della ConferenzaStato-città ed autonomie locali;

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante«Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consigliodei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli attinormativi nell’adunanza del 22 dicembre 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a normadel citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 500G.01 del 13 gennaio 2012;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento pergli affari Giuridici e Legislativi DAGL/4.3.13.3/2012/3, del 2 febbraio 2012,con la quale sono state formulate alcune osservazioni, che si ritiene opportu-no recepire;

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Adottail seguente regolamento:

Art. 1 Elenco dei revisori dei conti degli enti locali1. È istituito presso il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni eterritoriali l’elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, arichiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislati-vo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro dei revisori legali, non-chè gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 2. L’inserimento nell’elenco avviene con l’iscrizione a livello regionale, in relazio-ne alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.3. L’iscrizione nell’elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti pre-visti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali rag-gruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni ecomunità montane;c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali,fermo restando il possesso dei requisiti per l’inserimento in ciascuna fascia.

Art. 2 Contenuto e pubblicità dell’elenco1. L’elenco, articolato a livello regionale, riporta i seguenti elementi informativi perciascun revisore:a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;b) la residenza;c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all’Ordine deidottori commercialisti e degli esperti contabili.2. L’elenco è stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e resopubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell’interno - Dipartimento per gliaffari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell’articolo 32della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 3 Requisiti per l’inserimento nell’elenco1. Per l’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedentidevono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento difascia di enti locali di cui al precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quan-to previsto dal successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione.2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguen-ti requisiti:a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dotto-ri commercialisti e degli esperti contabili;b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell’anno precedente, dialmeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi inmateria di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territo-riali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati pre-ventivamente condivisi con il Ministero dell’interno.3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguen-ti requisiti:

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a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dotto-ri commercialisti e degli esperti contabili;b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per ladurata di tre anni;c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell’anno precedente, dialmeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi inmateria di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territo-riali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati pre-ventivamente condivisi con il Ministero dell’interno.4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguen-ti requisiti:a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dot-tori commercialisti e degli esperti contabili;b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascunoper la durata di tre anni;c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell’anno precedente, dialmeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi inmateria di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territo-riali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati pre-ventivamente condivisi con il Ministero dell’interno.5. Il Ministero dell’interno può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato,avvalendosi della Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, corsi e semi-nari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli entilocali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativiannuali previsti ai precedenti commi.

Art. 4 Requisiti per l’inserimento nell’elenco in sede di prima applicazione1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richie-sti i seguenti requisiti.2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito di cui all’articolo 3,comma 2, lettera a), è necessario:a) aver avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, richiesta disvolgere la funzione quale organo di revisione di ente locale;b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio 2009-2011 ericonosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative deglistessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilitàpubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali è necessario - fermi restando, rispettivamente,i requisiti di cui all’articolo 3, commi 3 lett. a) e b) e 4, lett. a) e b) - il conseguimen-to, in luogo dei crediti formativi rispettivamente previsti dallo stesso articolo 3,commi 3 lett. c) e 4) lett. c), di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel triennio2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappre-sentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materiadi contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Art. 5 Scelta dell’organo di revisione economico-finanziario1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dal-l’elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fasedi formazione dell’elenco, il Ministero dell’interno rende noto con avviso sulla

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sitointernet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento perla scelta dei revisori in scadenza di incarico.2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell’incarico delproprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoria-le del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nelprimo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente,almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dal-l’incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunquenon oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati ilgiorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura.Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delega-to, si procede all’estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall’ar-ticolazione regionale dell’elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali deinominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun compo-nente dell’organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell’ordine diestrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore deiconti mentre gli altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinunciao impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto da designare.4. Dell’esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comu-nicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consi-glio dell’ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggettiestratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.

Art. 6 Composizione del collegio1. Nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico finanzia-rio, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti averricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso diegual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografi-ca degli enti presso i quali si è già svolto l’incarico.2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 5, comma 1), non trova-no applicazione le disposizioni riguardanti l’individuazione dei componenti del col-legio dei revisori e quelle relative all’affidamento delle funzioni di presidente delcollegio al componente di cui all’articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267.

Art. 7 Modalità e termini per la richiesta di inserimento nell’elenco1. La richiesta d’inserimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali è pre-sentata al Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territorialiesclusivamente a mezzo di trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine delsito internet a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma digi-tale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi per comprovare ilpossesso dei requisiti previsti.2. Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indica-re, nella regione di riferimento per l’iscrizione, uno o più ambiti territoriali provin-ciali per i quali intende manifestare indisponibilità ad assumere l’incarico.

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3. Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato con avviso nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sitointernet del Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Art. 8 Formazione e aggiornamento dell’elenco1. Il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previaverifica della documentazione per l’accertamento dei requisiti, provvede alla forma-zione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal terminedi presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco stesso.2. Dall’elenco così formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti finoalla data del 28 febbraio 2013.3. Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consul-tabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell’interno-Dipartimentoper gli affari interni e territoriali, verrà fissato il termine non superiore a 30 giornidall’avviso stesso entro il quale i soggetti già iscritti nell’elenco valido a tutto il 28febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, apena di cancellazione. Nel predetto avviso in Gazzetta Ufficiale sarà prevista la pos-sibilità di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti nell’elencovalido a tutto il 28 febbraio 2013.4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall’1 marzo 2013 e fino al 31 dicem-bre 2013, saranno estratti dall’elenco aggiornato secondo le modalità di cui al comma 3.5. Per la fase a regime, che decorre dall’1 gennaio 2014, il mantenimento nell’elen-co per i soggetti gia’ iscritti è soggetto all’onere della dimostrazione del permaneredei requisiti di cui all’articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalità e termi-ni che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero del-l’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Con lo stesso avviso saràprevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sullabase della documentazione acquisita, il Ministero dell’interno-Dipartimento per gliaffari interni e territoriali provvede, annualmente, all’aggiornamento dell’elenco al1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.6. Il venir meno dell’iscrizione all’ordine dei dottori commercialisti e degli esperticontabili e nel registro dei revisori legali, nonchè il verificarsi delle condizioni di cuiall’articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal-l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, comportanola cancellazione dall’elenco.

Art. 9 Disposizioni transitorie1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d’iscrizione al registro dei revisori legali si inten-de riferito all’iscrizione nel registro dei revisori contabili.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficia-

le degli atti normativi e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.Roma, 15 febbraio 2012

Il Ministro: CancellieriVisto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012Interno, registro n. 2, foglio n. 175

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Decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

(Gazzetta Ufficiale n. 106 dell’8 maggio 2012)

Capo I - Norme organizzativeArt. 1. Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica

1. Al fine di coordinare l’azione del Governo e le politiche volte all’analisi e al rior-dino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dalPresidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il pro-gramma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifica-zione e dal Ministro dell’economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato edal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario delConsiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decretopuò modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attività di indiriz-zo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesae dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti,ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e ser-vizi, ottimizzazione dell’uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalladirettiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.

Art. 2. Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa peracquisti di beni e servizi1. Nell’ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamen-to della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione dellaspesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della con-correnza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, ilPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e dellefinanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma diGoverno, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito didefinire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle ammi-nistrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monito-raggio e coordinamento dell’attività di approvvigionamento di beni e servizi da partedelle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizza-zione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il program-ma di governo per l’attività’ di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni. 2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità,anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque deno-minati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta eindiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l’attuazio-ne del piano di rientro dal disavanzo sanitario. 3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza dellaRepubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale. 4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quan-to previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà edi leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata,comunicandole al Ministero dell’economia e delle finanze. 5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cuial presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

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Art. 3. Organizzazione e programma di lavoro1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissariostraordinario stabilisce: a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell’organo;b) l’indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economicocomplessivo correlato all’incarico di dirigente generale nell’ambito della Presidenzadel Consiglio dei Ministri;c) l’eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nel-l’esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo ilsolo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanzia-menti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delMinistero dell’economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’esercizio delle sue funzioni. 2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro alComitato interministeriale di cui all’articolo 1, che ne verifica l’attuazione sullabase di relazioni mensili del Commissario.

Art. 4. Relazione al Parlamento1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferiscesemestralmente al Parlamento sull’attività di razionalizzazione della spesa pubblicadi cui al presente decreto. 2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alla Corte dei conti.

Art. 5. Poteri1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazio-ni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informa-zioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni. In particolare, ilCommissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole ammi-nistrazioni e alle società di cui all’articolo 2, comma 2, nonché di disporre che ven-gano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell’Ispettorato per la funzio-ne pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le ammini-strazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono com-piti di centrale di committenza hanno l’obbligo di trasmettere i dati e i documentirichiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, il Commissario ha il poteredi definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da partedelle amministrazioni pubbliche. 3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interes-sato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carat-tere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni,che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propo-ne a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi. 4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o pre-venire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazio-ne alla natura e all’importanza delle situazioni distorsive. 5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o ilMinistro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessa-ta possono adottare le seguenti misure:

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a) sospensione, revoca o annullamento d’ufficio di singole procedure relative all’ac-quisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni

finalizzati alla trasparenza ed all’effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio esupervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1. 6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previ-sto dall’articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte deiconti, il quale, per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezioneregionale di controllo della Corte medesima. 7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesae fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termi-ne il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell’articolo 120 della Costitu-zione, l’esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti. 8. Le amministrazioni provvedono all’attuazione dei compiti previsti dal presente arti-colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6. Requisiti di nomina1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e divalutazione ed è scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta ericonosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.

Capo II - Norme sostanzialiArt. 7. Parametri di prezzo qualità per l’espletamento delle procedure di acquisto

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicem-bre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le ammini-strazioni pubbliche nell’indizione o nell’effettuazione delle proprie procedure diacquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmenteindividuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. perbeni o servizi comparabili. 2. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, laConsip può pubblicare sul sito internet individuato nei bandi medesimi quale profi-lo del committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1. 3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso aduna centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del decreto legisla-tivo 12 aprile 2006, n. 163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra ilprezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’artico-lo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i parametri di cui al comma 1.

Art. 8. Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l’Osservatorio dei con-tratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprioportale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’ar-ticolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conmodalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relativeall’amministrazione aggiudicatrice, all’operatore economico aggiudicatario edall’oggetto di fornitura. 2. Ai fini dell’attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica,nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti

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della pubblica amministrazione, l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavo-ri, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell’economiae delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1.

Art. 9. Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico1. Il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito,il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application ServiceProvider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che siavvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

Art. 10. Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatiz-zati attraverso il ricorso a centrali di committenza1. Il parere di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009,n. 177, è facoltativo per le centrali di committenza e per le amministrazioni che adesse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi.

Art. 11. Mercato elettronico della pubblica amministrazione1. All’articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e nel caso di acquisto effettuatoattraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

Art. 12. Aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamentepiù vantaggiosa1. Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 otto-bre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo:«La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche alfine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.». 2. Al comma 2 dell’articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 otto-bre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo:«La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche alfine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti». 3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si siaancora proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data dientrata in vigore del presente decreto.

Capo II - Norme sostanzialiArt. 13. Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni oi servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acqui-sto, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 40 della legge 8 giugno1962, n. 604.

Art. 14. Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamen-to degli usi finali dell’energia1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presen-te decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio, adottano

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misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all’efficientamentodegli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energiadi cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decre-to legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Art. 15. Copertura finanziaria1. All’onere derivante dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, paria euro 155 mila nell’anno 2012 e a euro 78 mila nell’anno 2013, si provvedemediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decretolegislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novem-bre 2011, n. 183. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16. Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alleCamere per la conversione in legge.

Legge 26 aprile 2012, n. 44

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.

16: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di

efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

Titolo I - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIAArt. 1. Rateizzazione debiti tributari1. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 èabrogato. 2. All’articolo 19 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguentimodificazioni: a) al comma 1-bis è soppresso l’ultimo periodo;b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis pre-veda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrive-re l’ipoteca di cui all’articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dellarichiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve leipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione».c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,» sono soppresse edopo le parole: «due rate» è inserita la seguente: «consecutive». 3. I piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore delpresente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensidell’articolo 19, comma 1-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 4. Al fine di una più equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale,gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazio-ni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stessoovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la riparti-zione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili.

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La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di creditidegli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzio-ni comunitarie. 4-bis. In presenza della segnalazione di cui all’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settem-bre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico è comunque tenu-to a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermoquanto disposto dall’articolo 72-ter del citato d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal-l’articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall’articolo 545 del codicedi procedura civile, eccedono l’ammontare del debito per cui si è verificato l’ina-dempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.4-ter. Il mancato pagamento dell’eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce viola-zione dei doveri d’ufficio.4-quater. Costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamentodelle somme dovute al beneficiario ai sensi dell’articolo 3, commi 5 e 6, del decre-to del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.5. All’articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopole parole: «all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 set-tembre 1973, n. 602» sono inserite le seguenti: «; costituiscono violazioni definiti-vamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte etasse certi, scaduti ed esigibili». 6. Sono fatti salvi i comportamenti già adottati alla data di entrata in vigore del pre-sente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nelcomma 5.

Art. 2. Comunicazioni e adempimenti formali 1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali,subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimentodi natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la vio-lazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oaltre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimen-to abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;b) effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termi-ne di presentazione della prima dichiarazione utile;c) versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilitadall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secon-do le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendoassolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti perl’ammissione al contributo: a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazionidocumentali entro il 30 settembre;c) versino contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabili-ta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

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secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 3. All’articolo 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo commaè inserito il seguente:«In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultantedalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la manca-ta indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto nondetermina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la san-zione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, nella misura massima stabilita.».3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’ar-ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degliestremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributooggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si applicala sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.4. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entroil giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine dieffettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nellaquale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta». 4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cuiall’articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’esenzione dalpagamento dell’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai solicollegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cuiall’articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.5. All’articolo 5, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modi-ficazioni: a) al comma 1, le parole «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liqui-dazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli effettidello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civi-le, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cuiall’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,»;b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:«3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensidel secondo comma dell’articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima deltermine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primoperiodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a pre-sentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichia-razioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data incui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui larevoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla resi-dua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.». 5-bis. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di

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lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventualisubappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versa-mento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sulvalore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’am-bito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibiliper evitare l’inadempimento.».6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo ilprimo periodo sono inseriti i seguenti: «L’obbligo di comunicazione delle operazio-ni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l’obbligodi emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e forni-tore, dell’importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole ope-razioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura la comunica-zione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di impor-to non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. Per isoggetti tenuti alle comunicazioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o rice-vute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione aisensi dell’articolo 7, commi quinto e sesto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605».6-bis. All’articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopoil comma 10 è aggiunto il seguente:«10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni dicontratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui alcomma 1, secondo periodo».7. Al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 58, quarto comma, le parole: «In tutti gli» sono sostituite dalla seguen-te: «Negli» e dopo le parole: «con la precisazione dell’indirizzo» sono aggiunte leseguenti: «solo ove espressamente richiesto»;b) nell’articolo 60, il secondo periodo del terzo comma è soppresso. 8. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: «prestazioni diservizi» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a euro 500».9. I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995,n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sullaproduzione e sui consumi, e delle relative sanzioni penali e amministrative e relativenorme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente informa telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità degli: a) operatori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercentiapparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed indu-striali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi di cui all’ar-ticolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;

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c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fisca-le ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensidell’articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell’articolo 22 deldecreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;e) operatori che impiegano l’alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da acci-sa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524. 10. Con provvedimenti dell’Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalladata di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti: a) tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei datidelle contabilità degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e);b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilità trasmessi tele-maticamente; c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilità da esibire arichiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9. 11. All’articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impo-ste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cuial decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguen-te:«3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilità delle di-sposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superio-re ai 10.000 ettolitri l’accertamento del prodotto finito viene effettuato immediata-mente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamentedall’esercente l’impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessafabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposi-zioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).». 12. All’articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001,n. 153, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:«Per le fabbriche di cui all’articolo 35, comma 3- bis del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impostesulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l’assetto deldeposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della pro-duzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane.». 13. All’articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) cheesercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili,con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all’articolo 21, lalicenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i qualirisulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.». 13-bis. All’articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole:«Nel settore turistico» sono sostituite dalle seguenti: «Nei settori agricolo, turistico».13-ter. Al primo comma dell’articolo 22 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e suc-cessive modificazioni, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:«6-bis) per l’attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turisticied eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo».13-quater. All’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dalcomma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 2 e 3, lettere a) e b),».

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Art. 3. Facilitazioni per imprese e contribuenti1. Per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati pressosoggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del d.P.R. 6 ottobre 1972, n. 633, dalle perso-ne fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella diuno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, cheabbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento didenaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novem-bre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o ilprestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:a) all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisisca fotocopia del passaporto delcessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest’ultimo, aisensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell’Unioneeuropea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del ter-ritorio dello Stato;b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione versiil denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatorepresso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo copia della ricevutadella comunicazione di cui al c- 2.2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatoriche intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comuni-cazione preventiva, anche in via telematica, all’Agenzia delle entrate secondo lemodalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia stessa,da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il pre-statore del servizio intende utilizzare.2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importounitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto, secondo modalità e termini stabiliti conprovvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.3. L’efficacia della disposizione di cui all’articolo 2, comma 4-ter, lettera c), deldecreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, come introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da entie amministrazioni pubbliche, è differita al 1° luglio 2012. Dalla data di entrata invigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e ammi-nistrazioni pubbliche è data massima pubblicità al contenuto e agli effetti delladisposizione di cui al precedente periodo, nonché di quelle di cui all’articolo 12,commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione neiriguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presentedecreto, si sono già conformati alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 4-ter,lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall’articolo 12, comma 2,

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del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214. 4-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti iseguenti:«4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altroemolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e loca-li e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui alcomma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giu-diziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i localidelle banche o di Poste italiane Spa, è consentita ai soggetti che risultino, alla stes-sa data, delegati alla riscossione, l’apertura di un conto corrente base o di un libret-to di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presenta-re alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzatadall’ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento diidentità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso dele-gato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti dicui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia pre-sente il soggetto delegato alla riscossione.4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c)del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogatidall’INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importosuperiore a mille euro. Se l’indicazione non è effettuata nel termine indicato, le ban-che, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono ilpagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su unconto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.4-septies. Se l’indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi aldecorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senzaspese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l’indicazione non è effettuata nei tremesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Posteitaliane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzio-ne delle somme all’ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso deltermine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento medianteassegno di traenza».4-ter. All’articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sonoaggiunte, in fine, le seguenti parole: «Dal limite di importo di cui al primo periodosono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità».4-quater. All’articolo 32, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono appor-tate le seguenti modificazioni:a) al primo periodo, le parole: «lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti:«quattrocentomila euro» e le parole: «di lire un miliardo» sono sostituite dalleseguenti: «a settecentomila euro»;b) al terzo periodo, le parole: «lire seicento milioni» sono sostituite dalle seguenti:«settecentomila euro».5. Al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) all’articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: «sesto, del codice di procedura civi-le,» sono inserite le seguenti: «e dall’articolo 72-ter del presente decreto»;b) dopo l’articolo 72-bis, è inserito il seguente:«Art. 72-ter. (Limiti di pignorabilità)1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative alrapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimoper importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a2.500 euro e non superiori a 5.000 euro2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di pro-cedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indenni-tà relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa dilicenziamento, superano i cinquemila euro»;c) all’articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. L’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare sel’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ven-timila euro».;2) al comma 2, le parole: «agli importi indicati» sono sostituite dalle seguenti:«all’importo indicato»; d) all’articolo 77 dopo il comma 1 è inserito il seguente:«1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del cre-dito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purchél’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessiva-mente a ventimila euro.». 6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 77 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-bis. Al comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ald.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla genera-lità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e dicolonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonché per borsedi studio a favore dei medesimi familiari».7. L’articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato. 8. Nell’articolo 66, comma 3, terzo periodo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «sono deducibili» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere dedotti»;b) la parola: «ricevuto» è sostituita dalla seguente: «registrato». 9. Le disposizioni del comma 8 trovano applicazione a decorrere dal periodo d’im-posta in corso al 31 dicembre 2011. 10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione aruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualoral’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi,per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. 11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il creditoderivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad unmedesimo tributo.

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12. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma è sostitui-to dal seguente: «Nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, a decorrere da quellerelative all’anno d’imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressiin euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.». 13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produ-zione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decretolegislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all’articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:«c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elet-trico di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,limitatamente al consumo di detta energia»;b) all’articolo 55, comma 5, dopo le parole: «impianti di produzione combinata dienergia elettrica e calore» sono inserite le seguenti: «ed impianti azionati da fontirinnovabili ai sensi della normativa vigente»;13-bis. Nell’ambito dell’attuazione delle direttive dell’Unione europea relative anorme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, al fine di assicurare chei clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all’ar-ticolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministrodell’industria, del commercio e dell’artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al mercato libe-ro non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale divalidità dei medesimi regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino al2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento pree-sistente, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativaoggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma con-dizioni di neutralità. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissioneeuropea in materia sia la già avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che con-seguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinata-ri i citati clienti finali di energia elettrica.13-ter. All’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 9 giugno 2000, n.277, come modificato dall’articolo 61, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo2012, n. 27, le parole: «a pena di decadenza,» sono soppresse».14. All’articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «le banche e gliintermediari finanziari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «le ban-che, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni». 15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall’Italia in occasione, tral’altro dei vertici G8 de L’Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre2011) l’articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato. 16. Al comma 361 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo leparole: «dei direttori di agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, nonché deldirettore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato». 16-bis. È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per lavalorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenen-ti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l’an-no 2012. L’individuazione delle regioni beneficiarie, nonché i criteri e le modalità

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di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze. All’onere derivante dal presente comma si provvede medianteutilizzo delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenziadelle entrate – Fondi di bilancio» che sono versate all’entrata del bilancio dello Statoper essere riassegnate al Fondo di cui al presente comma.16-ter. All’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, converti-to, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazio-ni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della conclusione della pro-cedura finalizzata all’individuazione e riassegnazione delle risorse, la regolazionecontabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando ifondi disponibili sulla contabilità speciale 1778 ‘Agenzia delle entrate – Fondi dibilancio’ senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria».16-quater. All’articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cuial d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; per ibeni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quellicostruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del posses-so ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione» sono soppresse.La disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal periodod’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto.16-quinquies. All’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivemodificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e alle unità in uso deisoggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patolo-gie che richiedono l’utilizzo permanente delle medesime».16-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con proprio decreto,emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui aldecreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioniproporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperatenei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

Art. 3-bis. Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di ener-gia elettrica e calore1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «In caso di produ-zione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applica-no le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in rela-zione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppoeconomico, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, conriferimento all’efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipo-logie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. Icoefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell’an-no precedente al quinquennio di riferimento».2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettri-ca e calore, per l’individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquo-te sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti indivi-duati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11

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marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti nellamisura del 12 per cento.3. A decorrere dal 1º giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative con-cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali eamministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportatele seguenti modificazioni:a) all’articolo 52, comma 3, la lettera f) è abrogata;b) nell’allegato I, alla voce relativa all’aliquota di accisa sull’energia elettrica perqualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: «lire 6 al kWh»sono sostituite dalle seguenti:«a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125per kWh;2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che nonsono superiori a 1.200.000 kWh si applica l’aliquota di euro 0,0075 per kWh;b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l’aliquota di euro 0,0125per kWh;2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applicaun’imposta in misura fissa pari a euro 4.820».4. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell’imposta inmisura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono ener-gia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghidiversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente uffi-cio dell’Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al con-sumo del mese precedente.

Art. 3-ter. Norma di interpretazione autentica1. L’esenzione dall’accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allega-ta al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nelsenso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, com-presa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburantiper la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e peril dragaggio di vie navigabili e porti è compresa la benzina.

Art. 3-quater. Termini per adempimenti fiscali1. All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente:«11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stes-so mese, senza alcuna maggiorazione».Art. 3-quinquies. Misure urgenti per l’uso efficiente e la valorizzazione economicadello spettro radio e in materia di contributi per l’utilizzo delle frequenze televisive1. Al fine di assicurare l’uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettroradio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell’8luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro centoventi giornidall’entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico

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sulla base delle procedure stabilite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-ni, di seguito denominata Autorità.2. L’Autorità adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione europea e nelrispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti,mediante procedure di gara aggiudicate all’offerta economica più elevata anchemediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori diprogrammi e operatori di rete e l’obbligo degli operatori di rete di consentire l’ac-cesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo lepriorità e i criteri fissati dall’Autorità per garantire l’accesso dei fornitori di pro-grammi nuovi entranti e per favorire l’innovazione tecnologica;b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della pos-sibilità di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l’uso flessi-bile della risorsa radioelettrica, l’efficienza spettrale e l’innovazione tecnologica;c) modulazione della durata dei diritti d’uso nell’ambito di ciascun lotto, in modo dagarantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dallaCommissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione aquanto previsto dall’Agenda digitale nazionale e comunitaria.3. L’Autorità e il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utilea garantire l’effettiva concorrenza e l’innovazione tecnologica nell’utilizzo dellospettro radio e ad assicurarne l’uso efficiente e la valorizzazione economica, in con-formità alla politica di gestione stabilita dall’Unione europea e agli obiettividell’Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione deglistudi e delle sperimentazioni di cui alla risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale ade-guamento alle possibilità consentite dalla disciplina internazionale dello spettroradio, nonché ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 eMPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell’ambito dell’Unione internazionaledelle telecomunicazioni (ITU).4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l’utilizzo delle fre-quenze televisive stabiliti dall’Autorità entro novanta giorni dall’entrata in vigoredel presente articolo secondo le procedure del codice delle comunicazioni elettroni-che, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al fine di promuovere il plu-ralismo nonché l’uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secon-do i princìpi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione. Il nuovosistema di contributi è applicato progressivamente a partire dal 1º gennaio 2013.5. Al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a partire dal 1º gennaio 2013 per gliapparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici aidistributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non sirichiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1º gennaio 2015 gliapparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici aidistributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale inte-grano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1º luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevereservizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano unsintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 concodifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell’ambito dell’Unione inter-nazionale delle telecomunicazioni (ITU).

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6. All’articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, converti-to, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall’arti-colo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: «in conformità ai criteri dicui alla deliberazione n. 181/09/ CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comuni-cazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile2009» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7 e 8, salvoil penultimo capoverso, dell’allegato A,». Il bando pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana, 5ª serie speciale, n. 80 dell’8 luglio 2011 e ilrelativo disciplinare di gara sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definitii criteri e le modalità per l’attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti allasuddetta procedura di gara.7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempi-menti conseguenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibi-li a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere ecomunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivantidall’assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all’entrata delbilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previ-sione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rota-tivo per l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,n. 46, e successive modificazioni, tramite versamento sulla contabilità speciale 1201 –legge 46/1982 – innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegna-re per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente.

Art. 3-sexies. Disposizioni in materia di imposte sui voli e sugli aeromobili1. All’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:a) dopo il comma 10 è inserito il seguente:«10-bis. È istituita l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L’imposta,dovuta per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta, è fissata inmisura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L’imposta è a carico del pas-seggero ed è versata dal vettore»; b) il comma 11 è sostituito dal seguente:«11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all’articolo 744 delcodice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenutodall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:a) aeroplani con peso massimo al decollo:1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corri-spondente peso maggiorata del 50 per cento;

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c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450»;c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:«14. Sono esenti dall’imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13:a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;b) gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e nondi linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI,capi I, II e III, del codice della navigazione;c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o dellescuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero club d’Italia, agli Aero clublocali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;f) gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso;g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per laprima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.14-bis. L’imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non imma-tricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, la cui sosta nel ter-ritorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai finidel decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell’aeromobilepresso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull’aero-mobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore. L’imposta deveessere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nelterritorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta è dovuta inmisura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mesea partire da quello dell’arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano.Valgono le esenzioni stabilite nel comma 14 e l’esenzione è estesa agli aeromobilidi Stati esteri, ivi compresi quelli militari.15. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono pre-visti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;d) dopo il comma 15-bis è inserito il seguente:«15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorità aeroportuali vigilano sulcorretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da10-bis a 15-bis».2. Le modificazioni apportate dal comma 1 del presente articolo ai commi 11 e 14,nonché al comma 14-bis dell’articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano,rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 e dal 28 dicembre 2011. Per gli aero-mobili di cui al citato comma 14-bis dell’articolo 16 del decreto-legge n. 201 del2011 che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore delpresente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore aquarantacinque giorni l’imposta è corrisposta entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’ammontare del-

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l’imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delledisposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decre-to, è computato a credito del contribuente all’atto del successivo rinnovo del certi-ficato di revisione dell’aeronavigabilità; non si procede all’applicazione di sanzionie interessi per i versamenti dell’imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16,effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto aquella stabilita dal presente decreto, se l’eccedenza è versata entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Art. 3-septies. Modifica all’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 1831. All’alinea del comma 1 dell’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esuccessive modificazioni, dopo le parole: «essere previste,» sono inserite le seguen-ti: «per le concessionarie e».

Art. 4. Fiscalità locale1. All’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primoperiodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».All’articolo 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, le paro-le: «agli articoli 52 e 59» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 52».1-bis. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ag-giunto, in fine, il seguente periodo: «Sui contratti di locazione aventi a oggettoimmobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presen-te comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte diregistro e di bollo».1-ter. All’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate leseguenti modificazioni:a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì esenti i fab-bricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-braio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montanidi cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica(ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fab-bricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all’imposta municipale proprianel rispetto del limite delle aliquote definite dall’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-bre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni odeduzioni ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni»;b) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque assogget-tati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobiliesenti dall’imposta municipale propria».1-quater. All’articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportatele seguenti modificazioni:a) al comma 1, alinea, le parole da: «17, comma 2,» a: «in modo tale da» sono sosti-tuite dalle seguenti: «52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e succes-sive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell’imposta di scopo di cui all’artico-lo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche»;b) il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. A decorrere dall’applicazione dell’imposta municipale propria, in via sperimen-

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tale, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,l’imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferi-mento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adot-ta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delledisposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2006, n. 296».1-quinquies. A decorrere dall’anno 2012, entro trenta giorni dall’approvazione delladelibera che istituisce l’aliquota relativa all’addizionale comunale all’imposta sulreddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento dellefinanze del Ministero dell’economia e delle finanze le proprie delibere ai fini dellapubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.2. Le disposizioni concernenti l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilitàcivile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cuiall’articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in derogaall’articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, su tutto il territorio nazio-nale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell’approvazione del presen-te decreto. 2-bis. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3è aggiunto il seguente:«3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorioinsistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alterna-tiva all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un’imposta di sbar-co, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo delbiglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimidi linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell’imposta, condiritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulte-riori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infe-dele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica lasanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritar-dato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cuiall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazio-ni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l’arti-colo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’imposta non è dovu-ta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché daicomponenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta municipa-le propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamentomodalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fat-tispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziareinterventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali eambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali».3. Per l’anno 2012, il contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è rideterminato nellamisura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell’imposta munici-pale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principa-le e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-

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bre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Il contributo è versato a cura dellastruttura di gestione di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, mediante trattenuta sugli incassi dell’imposta municipale propria e riversamen-to diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provve-dimento dell’Agenzia delle entrate.4. L’articolo 77-bis, comma 30, e l’articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abroga-ti. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delleprovince e dei comuni, relativi all’anno d’imposta 2012, emanati prima della data dientrata in vigore del presente decreto. 5. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di cui all’articolo 2 del decreto legislati-vo 30 dicembre 1992, n. 504» sono soppresse e dopo le parole: «della stessa» sonoaggiunte le seguenti: «; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1,lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individua-ti nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’artico-lo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscrit-ti nella previdenza agricola»; al medesimo comma 2, secondo periodo, le parole:«dimora abitualmente e risiede anagraficamente» sono sostituite dalle seguenti: «eil suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nelcaso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale ela residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le age-volazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione alnucleo familiare si applicano per un solo immobile»;b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La base imponibile è ridot-ta del 50 per cento:a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice dicui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitata-mente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibi-lità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico delproprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa,il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi deltesto unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dalperiodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dellabase imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza so-pravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione»;c) al comma 5, le parole: «pari a 130» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 135»e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli, nonché per quel-li non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agri-coli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110»;d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l’anno 2012, la primarata è versata nella misura del 30 per cento dell’imposta dovuta applicando l’aliquo-ta di base e la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovutaper l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, il versamento del-

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l’imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter èeffettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla basedell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta dicui al presente comma, alla modifica dell’aliquota da applicare ai medesimi fabbri-cati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell’economia e delle finanze rispettiva-mente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni»;e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:«8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoliprofessionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e suc-cessive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi con-dotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro6.000 e con le seguenti riduzioni:a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predettieuro 6.000 e fino a euro 15.500;b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro15.500 e fino a euro 25.500;c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro25.500 e fino a euro 32.000»;f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: «30 dicembre 1992, n. 504» sonoaggiunte le seguenti: «; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quotadi imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni pos-sono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliareposseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisisconola residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a con-dizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta daicittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usu-frutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;g) al comma 11, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non è dovuta la quotadi imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro terri-torio e non si applica il comma 17»;h) al comma 12, dopo le parole: «dell’Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguen-ti: «nonché, a decorrere dal 1º dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale alquale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili»;i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:«12-bis. Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale pro-pria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 percento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dalpresente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamentedovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, l’impostadovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate dicui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolataapplicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corri-spondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata,entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero annocon conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, lastessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in

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misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e ladetrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldodell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla primarata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata daimposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finan-ze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabellapubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L’accertamento convenzionale non dàdiritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettitoaccertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamen-ti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a datiaggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordosancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1º marzo 2012. Con uno opiù decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del-l’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sullabase del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultatidell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relativevariazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammonta-re del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sullabase dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testounico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169,della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare ilregolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giornidalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute varia-zioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modelloapprovato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua undiverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì discipli-nati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposi-zioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, converti-to, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini del-l’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per iquali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve esse-re presentata entro il 30 settembre 2012»;l) dopo il comma 13 è inserito il seguente:«13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione dellealiquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviateesclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cuiall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficaciadelle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico egli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblica-zione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro iltermine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 apri-le, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno»;m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezio-

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ne del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territoridelle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e dellefinanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,possono essere individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione di cui alla lette-ra h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,sulla base della altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predispostodall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla basedella redditività dei terreni. 5-ter. Il comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato.5-quater. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato.5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del capo V del titolo II del testounico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui aicommi 36-bis e 36-ter dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano adecorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dientrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.5-sexies. Al testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate leseguenti modificazioni:a) all’articolo 37, comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’articolo10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è ele-vata al 35 per cento»;b) all’articolo 90, comma 1:1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili riconosciuti diinteresse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37,comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati riconosciuti diinteresse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto dilocazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario del-l’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone dilocazione al netto di tale riduzione»;c) all’articolo 144, comma 1:1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli immobili riconosciuti diinteresse storico o artistico, ai sensi dell’articolo 10 del codice di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all’articolo 37,comma 1, è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l’articolo 41»;2) nell’ultimo periodo, le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti:«quarto e quinto periodo».5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dalperiodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determi-nazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, qualeimposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando ledisposizioni di cui al comma 5-sexies.5-octies. All’articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modi-

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ficazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è inserito il seguente:«1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009,purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibilitotalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile aifini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito dellesocietà, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbri-cati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall’applicazione dell’impostamunicipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivemodificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi»;6. Per l’anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrispostidal Ministero dell’interno in favore degli enti locali sono determinati in base alledisposizioni recate dall’articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute. 7. Il Ministero dell’interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo diacconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrispostonel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all’articolo 2,comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regio-ni Sicilia e Sardegna, detto acconto è commisurato ai trasferimenti erariali corrispo-sti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 21 febbra-io 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme ero-gate in acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l’anno 2012 ai sin-goli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale. 8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismofiscale da corrispondere nell’anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l’anticipazio-ne corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero è effettuato, da parte dell’Agenzia delleentrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero del-l’interno, all’atto del riversamento agli stessi comuni dell’imposta municipale propria dicui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal versamento dellesomme, con decreti del Ministero dell’ economia e delle finanze, gli importi recuperatisono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’interno. 9. Il comma 5 dell’articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è sosti-tuito dai seguenti:«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur

essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestio-ne di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendola prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all’1 per cento delle entra-te correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’articolo 161 del penultimoesercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto deipredetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilan-cio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo certificato disponibi-le. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolodi trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l’ente localeè tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da

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applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione del-l’esercizio 2011.». 10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie naziona-li applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regimegenerale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l’articolo 6 del decreto-legge28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, è abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivante dall’attuazione del presentecomma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l’anno 2012 e 239 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2013, è reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regionia statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperateper effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11. 11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Provinceautonome di Trento e di Bolzano previsto dall’articolo 28, comma 3, primo periodo,del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto di 180 milioni di euro per l’anno 2012 e239 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. 12. Nell’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:«1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto pre-visto dai commi da 2 a 4 dell’articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimen-to del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazio-ne delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello incorso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presentedecreto, sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 38 del d.P.R. 29 settembre1973, n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.». 12-bis. All’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 149, nel primo periodo, le parole: «e comunque per un importo non superiore al3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo» sono soppresse.12-ter. All’articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole:«30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre».12-quater. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni dell’articolo 5, commi 1,lettera e), e 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le amministrazionicompetenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivicomprese le attività di dismissione e valorizzazione.12-quinquies. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazio-ni, nonché all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimen-to di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civi-li del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione-

Art. 4-bis. Modifiche al testo unico di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, in materiadi deduzione dei canoni di leasing1. Al testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguen-ti modificazioni:

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a) al comma 2 dell’articolo 54:1) al terzo periodo, le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia»sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non»;2) al quinto periodo, le parole: «a condizione che la durata del contratto non sia»sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non»;b) il comma 7 dell’articolo 102 è sostituito dal seguente:«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l’impresa concedente che imputa a

conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate inciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finan-ziario. Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazio-ne finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione èammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamentocorrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all’atti-vità esercitata dall’impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l’applicazionedella regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undicianni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo,rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Peri beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di loca-zione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammorta-mento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota diinteressi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell’articolo 96».2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorreredalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.Art. 4-ter. Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e disposizioni concer-nenti il personale degli enti locali1. I comuni che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenzialepositivo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativanazionale possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze –Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appo-sitamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimentosottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno,l’entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell’esercizio in corso.2. I comuni che prevedono di conseguire, nell’anno di riferimento, un differenzialenegativo rispetto all’obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comuni-care al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia amezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsa-bile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l’entità degli spazi finan-ziari di cui necessitano nell’esercizio in corso per sostenere spese per il pagamentodi residui passivi di parte capitale.3. Ai comuni di cui al comma 1, per l’anno 2012, è attribuito un contributo, nei limitidi un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti daciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il con-tributo è ridotto proporzionalmente. Il contributo non è conteggiato fra le entrate vali-de ai fini del patto di stabilità interno ed è destinato alla riduzione del debito.4. L’Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per age-volare l’attuazione del presente articolo.5. Qualora l’entità delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi

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l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1,l’attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziaririchiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio,aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione del-l’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo.6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revi-sione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 del-l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziaridi cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per ilpagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nel-l’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui alcomma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio suc-cessivo ai sensi del comma 7.7. Ai comuni di cui al comma 1 è riconosciuta, nel biennio successivo all’anno incui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commi-surata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cuial comma 2, nel biennio successivo all’anno in cui acquisiscono maggiori spazifinanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari allametà della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quel-li attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.8. Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica al Ministero dell’internol’entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni dieuro per l’anno 2012, si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio delloStato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».10. All’articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facol-tà assunzionali, l’onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimentodelle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore socia-le è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continua-no a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primoperiodo del presente comma»;c) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguen-ti: «primo periodo»;d) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ferma restando l’immediataapplicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblicaamministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell’economia edelle finanze e dell’interno, d’intesa con la Conferenza unificata, possono essereridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società»;e) al terzo periodo, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «terzo»;f) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 percento»; al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in tal casole disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento

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alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia diistruzione pubblica e del settore sociale».11. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivemodificazioni, le parole: «dell’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «dell’an-no 2008».12. Al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, converti-to, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo èinserito il seguente: «A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il pre-detto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio dellefunzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermoche comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenutaper le stesse finalità nell’anno 2009».13. Il comma 6-quater dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,è sostituito dal seguente:«6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nelladotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, deltesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazioneorganica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popola-zione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo delpresente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigen-ziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abi-tanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo delpresente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica dellaqualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per leassunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In viatransitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispen-sabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui alpresente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionalia tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corsoalla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assi-curare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma».14. Al comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 1º agosto 2011, n. 141, leparole: «Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all’articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo1 del presente decreto,» sono soppresse.15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell’articolo 142 del codice della stra-da, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguentimodificazioni:a) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo prece-dente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devonoessere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti».16. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120,è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovanocomunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater

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dell’articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285.

Titolo II - EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELL’AZIONEDELL’AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA

Capo I - EfficientamentoArt. 5. Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscali-tà, Equitalia Giustizia1. All’articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti-to, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodoè inserito il seguente: «Con riferimento all’annualità 2011, le integrazioni previstedall’articolo 1, comma 1-bis, del d.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pub-blicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.». 2. All’articolo 15-bis, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole:«n. 87,» sono inserite le seguenti: «nonché le imprese di assicurazioni,» e le parole:«30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile». 3. All’articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole:«Entro il 30 novembre» fino a: «per l’anno precedente,» sono sostituite dalleseguenti: «Entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a tito-lo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell’imposta dovuta per l’anno pre-cedente provvisoriamente determinata,». 4. Al fine di garantire l’unitarietà del Sistema informativo della fiscalità e la conti-nuità operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategi-ci relativi al contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, gli istituti contrattuali chedisciplinano il rapporto di servizio tra l’amministrazione finanziaria e la società dicui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati finoal completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo esono immediatamente efficaci i piani di attività ad essi correlati. 5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sonoincrementati in ragione dell’effettiva durata del periodo di proroga, fermo restandoche, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sonorideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione. 6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica. 6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la completa demate-rializzazione, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del perso-nale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi –Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione, a decorrere dalla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazio-ni e le istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite il portalestipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice dell’amministrazione digitale,di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.6-ter. Per le finalità di cui all’articolo 50 del codice dell’amministrazione digitale, dicui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché al fine di agevolare l’acquisi-zione d’ufficio, il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni edati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del testo unicodi cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato necessario all’erogazione

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dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle pubbliche amministrazio-ni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’ammi-nistrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione centrale dei sistemiinformativi e dell’innovazione, ai sensi dell’articolo 1, commi 446 e 447, della legge27 dicembre 2006, n. 296, e dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, èacquisito anche mediante appositi flussi informativi, nel rispetto dei princìpi per laprotezione dei dati personali.6-quater. All’attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.6-quinquies. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle banche dati delMinistero dell’economia e delle finanze, all’articolo 1 della legge 17 agosto 2005,n. 166, il comma 5 è sostituito dal seguente:«5. Titolare dell’archivio informatizzato è l’Ufficio centrale antifrode dei mezzi dipagamento del Ministero dell’economia e delle finanze. Secondo quanto previstodall’articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ilMinistero dell’economia e delle finanze designa, per la gestione dell’archivio e inqualità di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap Spa. I rappor-ti tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ente gestore sono disciplinati conapposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica».7. Nell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per

amministrazioni pubbliche si intendono, per l’anno 2011, gli enti e i soggetti indi-cati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di sta-tistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta uffi-ciale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall’anno 2012 gli enti ei soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell’elenco oggetto del comu-nicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nellaGazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti aisensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cuiagli specifici regolamenti dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e, comun-que, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.». 7-bis. All’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.91, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.97,» sono inserite le seguenti: «prevedendo come ambito di applicazione le ammi-nistrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), e».8. All’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo periodo, laparola: «segue» è sostituita dalle seguenti: «e l’incasso della remunerazione dovutaa tale società a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono». 8-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, lalettera gg-septies) è sostituita dalla seguente:«gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, let-

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tera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entra-te viene effettuata mediante l’apertura di uno o più conti correnti di riscossione,postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delleentrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il river-samento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’entedelle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affi-datario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento allesomme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente».

Art. 6. Attività e certificazioni in materia catastatale1. All’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate leseguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamen-te sul mercato», sono soppresse;b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:«3-bis. Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni delloStato di competenza dell’Agenzia del demanio, l’Agenzia del territorio è competen-te a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richiestedalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sonodisciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall’articolo 15 della legge7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimbor-so dei costi sostenuti dall’Agenzia, la cui determinazione è stabilita nellaConvenzione di cui all’articolo 59.». 2. Al comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine,i seguenti periodi:«In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordi-naria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del ter-ritorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base deglielementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrisponden-te è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni dicui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attri-buita la rendita presunta ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,come integrato dall’articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.». 3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relati-ve all’uso del suolo di cui all’articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006,n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, utili al finedell’aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalità stabi-lite da provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio da adottare, sentital’AGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Le sanzioni previste dall’articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubbli-cazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiara-zioni rese ai sensi del medesimo comma.

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5. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, esuccessive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo40 del d.P.R. n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produr-re al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, non-ché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del territorio. 5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decre-to-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, per l’espletamento dei compitiistituzionali accedono, anche con modalità telematiche, in esenzione da tributi eoneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell’ana-grafe immobiliare integrata, gestite dall’Agenzia del territorio, nonché delle banchedati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indica-te al comma 5-bis, per l’assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalitàtelematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consulta-zione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del territorio.5-quater. L’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastalegestite dall’Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se vienerichiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedenterisulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio sono sta-biliti modalità e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi.5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consulta-zione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall’Agenzia del territorio sono dovu-ti i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 otto-bre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con una riduzione del 10 per cento.5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il numero d’ordine 2.2. è sostituito dal seguente:«2.2. per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:2.2.1 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categoriedei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00;2.2.2 per ogni unità appartenente alle categorie a destinazione speciale (categoriedei gruppi D ed E): euro 100,00»;b) dopo il numero d’ordine 3 è aggiunto il seguente:«3-bis. Consultazione degli atti catastali:3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e perogni giorno o frazione: euro 5,00;3-bis.2. consultazione della base informativa:- consultazione per unità immobiliare: euro 1,00;- consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;- elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione,per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00».5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consul-tazione telematica della banca dati catastale gestita dall’Agenzia del territorio sono

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dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,come da ultimo modificato dal presente articolo, con una riduzione del 10 per cento. 5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e cata-stale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi previstaanche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.5-decies. Al numero d’ordine 6 della tabella allegata al testo unico di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:a) il numero d’ordine 6.1 è sostituito dal seguente: «6.1 per ogni soggetto: euro 0,15»;b) la nota del numero d’ordine 6.1 è sostituita dalla seguente:«L’importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente anchein formato elaborabile. Fino all’attivazione del servizio di trasmissione telematical’elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiun-que, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto».5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a 5-decies acquistano effi-cacia a decorrere dal 1º ottobre 2012.5-duodecies. L’articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e suc-cessive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessario funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di doman-de giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altriprovvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immo-biliare, per le quali e` invariata la disciplina sull’imposta di bollo.5-terdecies. All’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:«b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni»;b) nella lettera c) del comma 1, le parole: «quando presso la cancelleria giudizia-

ria non esiste deposito per le spese» sono soppresse;c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:«2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l’ufficio provinciale dell’Agenziadel territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l’in-vito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta, decor-si i quali procede alla riscossione a norma dell’articolo 15».5-quaterdecies. Dopo l’articolo 2645-ter del codice civile è inserito il seguente:«Art. 2645-quater. Trascrizione di atti costitutivi di vincoloSi devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, icontratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i con-tratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri entipubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli diuso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normativestatali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti stru-menti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative».5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 40-bis:

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1) al comma 1, le parole: «ovvero in caso di mancata rinnovazione dell’iscrizioneentro il termine di cui all’articolo 2847 del codice civile» sono soppresse;2) al comma 4, le parole: «La cancellazione d’ufficio si applica in tutte le fattispe-cie di estinzione di cui all’articolo 2878 del codice civile» sono soppresse;b) all’articolo 161, dopo il comma 7-quater è aggiunto il seguente:«7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all’articolo40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltreventi anni e non rinnovate ai sensi dell’articolo 2847 del codice civile. Per tali ipo-teche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da partedel debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo chericorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, tra-smette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell’obbli-gazione ovvero l’insussistenza di ragioni di credito da garantire con l’ipoteca. Perle richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dallamedesima data. Il conservatore procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca,senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezionedella comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio,da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalità di attuazione delledisposizioni di cui al presente comma».Art. 7. Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta dell’Amministrazione auto-noma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio diStato per i profili di legittimità relativi: a) agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;b) agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione deirequisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipo-logie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

Capo II - PotenziamentoSezione I - Accertamento

Art. 8. Misure di contrasto all’evasione1. Il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostitui-to dal seguente:«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non sonoammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio diret-tamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto noncolposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comun-que, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi del-l’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a pro-cedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza dellacausa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Qualoraintervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codi-ce di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere aisensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diver-si dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenzadefinitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del codice di procedu-ra penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non

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ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».2. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazionedel reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese oaltri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o pre-stati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese oaltri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o ser-vizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. Innessun caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell’articolo16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dalcomma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, ancheper fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o mag-giori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bisprevigente non si siano resi definitivi. Resta ferma l’applicabilità delle previsioni dicui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valoredella produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. 4. La lettera d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, è sostituita dalla seguente:«d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei datirilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause diesclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infe-dele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicandogli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indi-cati in dichiarazione.». 5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti noti-ficati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli accertamentinotificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente letterad-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanzapuò avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del d.P.R.29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del d.P.R. 26 ottobre1972, n. 633 anche ai fini dell’effettuazione di segnalazioni all’Agenzia delle entra-te finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, daparte di quest’ultima, delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 22 del decreto legi-slativo 18 dicembre 1997, n. 472. 7. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e suc-cessive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguen-ti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finan-za la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamen-to, ne da’ tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate». 8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell’ambito dell’attività di pianifica-zione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime diviolazioni tributarie, incluse quelle relative all’obbligo di emissione della ricevuta odello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.

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8-bis. All’articolo 44 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifica-zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:a) al secondo comma, dopo le parole: «inviano una segnalazione ai comuni di domi-cilio fiscale dei soggetti passivi» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano stipulatoconvenzioni con l’Agenzia delle entrate»;b) al quarto comma, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».9. Al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 35 il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:«15-quinquies. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possessodell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati,non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 ecomunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Il con-tribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può for-nire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi alricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessapresentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente neiruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvedea pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legisla-tivo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Intal caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.»;b) dopo l’articolo 35-ter è inserito il seguente:«Art. 35-quater. (Pubblicità in materia di partita IVA). Al fine di contrastare le frodiin materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibilea chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente,mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partitaIVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazionirelative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del sog-getto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.». 10. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis.Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l’imposta relativa alle annualità successivealla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all’articolo 17, nonché le con-nesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.». 10-bis. All’articolo 5 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, sonoapportate le seguenti modificazioni:a) al comma 3, le parole: «in possesso di almeno cento unità immobiliari» sonosostituite dalle seguenti: «in possesso di almeno dieci unità immobiliari»;b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:«3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica isoggetti di cui alla lettera d-bis) dell’articolo 10 del testo unico di cui al d.P.R. 26aprile 1986, n. 131».11. All’articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato. 12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 29, comma 1: 1) alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «. L’agente della riscossio-ne, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notifica-

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to l’atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le sommeper la riscossione»;2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e l’agente della riscos-sione non invia l’informativa di cui alla lettera b)»;3) alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»; b) all’articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del-l’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’avviso di cui al comma 1,come trasmesso all’agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cuil’agente della riscossione ne attesti la provenienza.». 12-bis. All’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le paro-le: «n. 218,» sono inserite le seguenti: «dell’articolo 48, comma 3-bis, e» e dopo leparole: «n. 472» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in caso di definitività dell’at-to di accertamento impugnato»13. Il comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-bre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anchenon soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anchese rappresentati da certificati. L’imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevu-te ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul com-plessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.». 14. Nella nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26ottobre 1972, n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse e, sono aggiunti,in fine, i seguenti periodi: «Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartaceaprima del 1º gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolotitolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsio-ne di esenzione di cui al precedente periodo. L’imposta gravante sui buoni postalifruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso».15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012. 16. All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:«3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collet-tivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario in assen-za di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicem-bre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’impostadi bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 otto-bre 1972, n. 642, l’intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.»;b) nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sono sostituite dalle seguen-ti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»;c) nel comma 8:1) le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 luglio»;2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui, nel corso del perio-do d’imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sulvalore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto hafruito della segretazione»;

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d) nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»; e) il comma 15 è sostituito dal seguente:«15. L’imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valo-re degli immobili. L’imposta non è dovuta se l’importo, come determinato ai sensi delpresente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall’at-to di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nelluogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenentiall’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantisco-no un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinatoe rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte dinatura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.»;f) dopo il comma 15 è inserito il seguente:«15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per unasua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisi-che che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderiscel’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari cri-teri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazio-nali ratificati, l’imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinen-ze. L’aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attivitàlavorativa è svolta all’estero. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibitaad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrag-gono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo del-l’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibi-ta ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascunodi essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si veri-fica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo precedente è mag-giorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchédimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibitaad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto delladetrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro. Per gli immo-bili di cui al primo periodo non si applica l’articolo 70, comma 2, del testo unico dicui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917»;g) nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi ade-renti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio diinformazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle even-tuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile,non già detratte ai sensi dell’articolo 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.»;h) nel comma 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:«Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europeao in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguatoscambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella previstadall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26ottobre 1972, n. 642.»;i) dopo il comma 23 è inserito il seguente«23-bis. Nell’applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

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2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensidell’articolo 13-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decre-to-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l’accertamento dell’imposta sulvalore aggiunto.». 16-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, ilcomma 4 è` sostituito dal seguente:«4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o inamministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusiattraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da taliattività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi».16-ter. Al comma 12 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate leseguenti modificazioni:a) dopo le parole: «oggetto di emersione che,» sono inserite le seguenti: «a partiredal 1º gennaio 2011 e fino»;b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L’intermediario presso il quale ilprelievo è stato effettuato provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque ricon-ducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione o riceve provvista dallo stessocontribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della pro-cedura di emersione»;17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per l’anno 2012il versamento dell’imposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro iltermine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nonsi configurano violazioni in materia di versamenti. 17-bis. Nella nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972,n. 642, la parola: «annuo» è soppressa.18. All’articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalleseguenti: «5.000 euro annui». 19. All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «10.000 euroannui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui». 20. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabi-liti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. 21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanzia-rie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sonoridotte di 249 milioni di euro per l’anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorreredall’anno 2013. 21-bis. All’articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole:«nel deposito IVA» sono aggiunte le seguenti: «senza tempi minimi di giacenza néobbligo di scarico dal mezzo di trasporto».21-ter. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sonoabrogati.22. Al primo periodo, del primo comma dell’articolo 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972,

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n. 633, dopo le parole: «artistiche o professionali» sono inserite le seguenti: «, non-ché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei bene-fici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,». 22-bis. All’articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate leseguenti modificazioni:a) le parole: «dell’impianto e» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché, tenuto contodelle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,»;b) dopo le parole: «di 500 mq» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che, perla rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’in-terno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi daquelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minimanon inferiore a 30 mq».23. L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in vigo-re del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero dellavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell’artico-lo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprioassetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti edelle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primoperiodo del presente comma, si fa fronte con le risorse a valere sull’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché le risorse giacen-ti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia, opportunamente versateall’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello statodi previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economiae delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresì trasferite tutte lerisorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more delle modi-fiche al regolamento di cui al d.P.R. 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione delMinistero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall’attuazione del presen-te comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dallaDirezione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero.Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica. 24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all’esigenza urgente einderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garanti-re una efficace attuazione delle misure di contrasto all’evasione di cui alle disposizioni delpresente articolo, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territo-rio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicem-bre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cuiall’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell’espletamento di dette pro-cedure l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gliincarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con lastipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione altempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono

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attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l’articolo 19, comma 1-bis, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l’incarico compe-te lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell’assunzione dei vincitoridelle procedure concorsuali di cui al presente comma, l’Agenzia delle dogane, l’Agenziadelle entrate e l’Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenzia-li a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvoquanto previsto dall’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse dispo-nibili sul bilancio dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia delterritorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamentonetto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per l’Agenzia delle doganee per l’Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo dicui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l’attivi-tà di contrasto dell’evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato edell’Unione europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, ilCorpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, unpiano straordinario di assunzione nel ruolo «ispettori», nei limiti numerici e di spesa pre-visti dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, converti-to, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo utilizzando il 50 percento delle vacanze organiche esistenti nel ruolo «appuntati e finanzieri» del medesimoCorpo. Le unità da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite annualmente,assicurando l’invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze, di natura non regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovran-numero all’organico del ruolo «ispettori», da riassorbire per effetto dei passaggi degliispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigen-ti. Le assunzioni di cui al presente comma devono in ogni caso garantire l’incorporamen-to nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate già vinci-tori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.25. All’articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo ilcomma 3-quater è aggiunto il seguente:«3-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dell’interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell’utilizzo dei con-tributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributiconcessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoria-li del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Cortedei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste daidecreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parla-mentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonché il rendicon-to annuale previsto per gli enti locali dall’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.». 25-bis. La disposizione di cui all’articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valeresul Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio,

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istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sono assegnati agli entidestinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risana-mento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.

Capo II - PotenziamentoSezione I - Accertamento

Art. 9. Potenziamento dell’accertamento in materia doganale1. All’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ainumeri 6-bis) e 7) dell’articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto sonorilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle provinceautonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.». 2. All’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le impostesulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui aldecreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessariper l’accertamento del debito d’imposta, richiesti per la compilazione della dichia-razione annuale, i consumi fatturati nell’anno con l’applicazione delle aliquote diaccisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.». 2-bis. All’articolo 55, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrut-ture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso diforza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine diproduzione è accertato sulla base dei dati relativi all’energia elettrica consegnatapresso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione».2-ter. All’articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’obbligo è escluso per la riven-dita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accu-mulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».3. Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo l’articolo 2783-bisdel codice civile è aggiunto il seguente:«Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinen-za del bilancio generale dell’Unione europea). I crediti dello Stato attinenti alle risor-se proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n.2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilanciogenerale dell’Unione europea sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposi-zioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.». 3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossionedelle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisio-ne 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabiliai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e della connessa IVAall’importazione, diven-tano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l’intimazione adadempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, devono anche espres-samente recare l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscos-sione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, èaffidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, con lemodalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, di con-certo con il Ragioniere generale dello Stato. L’agente della riscossione, con raccomanda-

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ta semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di accertamento,informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.3-ter. L’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all’espropria-zione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni chedisciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell’espropriazione forzata l’esibi-zione dell’estratto dell’atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all’agente dellariscossione con le modalità determinate con il provvedimento del direttoredell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, pre-visto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell’esibizione dell’atto stesso intutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un annodalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l’espropriazione forzata è precedutadalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento,le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interes-si di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed ilrimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 deldecreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-bisa 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di paga-mento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti allesomme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti dellariscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19 del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 602, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione.3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi del-l’articolo 259 o dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sonoaffidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimen-to dell’autorità giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla basedelle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. L’autoritàgiudiziaria dispone l’acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze proba-torie del procedimento, procedendo ai sensi dell’articolo 392, comma 1, lettera f),del codice di procedura penale.3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteri-stiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trat-tamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dal-l’autorità giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decre-to. Il ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso delcuratore e per le connesse attività, è posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, fino altermine del processo. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione delricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo unicogiustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell’ambien-te e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi diriqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.3-novies. All’articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

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vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «il ser-vizio doganale è svolto» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio ai fini dello sdo-ganamento è svolto di norma».3-decies. All’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, èaggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’ufficio doganale che effettua le verifiche genera-li o parziali con accesso presso l’operatore è competente alla revisione delle dichiarazio-ni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale».3-undecies. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 472, e successive modificazioni, è inserito il seguente:«1-bis. All’accertamento doganale, disciplinato dall’articolo 247 del regolamento(CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modifica-zioni, e dall’articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeoe del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettività nella fase delcontrollo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsio-ni dell’articolo 16 del presente decreto».3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-nonies del regolamento (CEE)n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, edella Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10marzo 2009, resa esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individua-te le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all’istituto delleautorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.3-terdecies. All’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,il terzo periodo è soppresso.

Art. 10. Potenziamento dell’accertamento in materia di giochi1. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a costituire, avva-lendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo,di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con decreto del Direttore generaledell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito il fondo e disciplina-to il relativo utilizzo. Gli appartenenti all’Amministrazione autonoma dei monopoli diStato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuanoscommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) o b),del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine diacquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubbli-co, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesi-me operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresì al per-sonale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finan-za, il quale, ai fini dell’utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previoconcerto con le competenti strutture dell’Amministrazione autonoma dei monopoli diStato. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal Ministro dell’economia e delle finan-ze, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della difesa, sono disciplina-te, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle qualiil predetto personale impegnato nelle attività di cui al presente comma può effettuare leoperazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell’esercizio

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delle attività di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo. 2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubbli-ci e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimosettore, sono introdotte le seguenti modificazioni: a) nel comma 3-bis dell’articolo 2 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, e successivemodificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cuial periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»;a-bis) all’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:«1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una più efficacee tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto è tenuto, è fatto obbli-go a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettua-re ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assi-curino la tracciabilità di ogni pagamento»;a-ter) all’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27 è inserito il seguente:«27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenireinfiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancor-ché in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessionirilasciate dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunquemezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, concorsipronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti ban-cari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in viaesclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transita-re le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relati-vi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»;b) all’articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola:«rinnovo» sono inserite le seguenti: «o il mantenimento»; le parole: «o indagato»sono soppresse e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 deldecreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319,319-ter, 320, 321, 322, 323,» e dopo le parole: «416-bis,» è inserita la seguente:«644,»; al secondo periodo le parole: «o indagate» sono soppresse; nello stessocomma 25 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione agare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui ai periodi pre-cedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l’imputazione o la condi-zione di indagato sia riferita al coniuge non separato.». 3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pre-vio parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare leoccorrenti modificazioni e integrazioni al d.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, al fine di: a) razionalizzare e rilanciare il settore dell’ippica;b) assicurare la trasparenza e la regolarità dello svolgimento delle competizioni ippiche;c) improntare l’organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed eco-nomicità, nonché la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in con-formità alle disposizioni, anche comunitarie;d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell’economia e delle finanze ed ilMinistero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

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e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantirel’espletamento dei compiti istituzionali dell’ASSI;f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e delbenessere del cavallo. 4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scom-messe sulle corse dei cavalli è stabilita tra 5 centesimi e un euro e l’importo mini-mo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro. Il predetto impor-to può essere modificato, in funzione dell’andamento della raccolta delle formule discommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finan-ze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali. 5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicità dell’azione nei settori dicompetenza, il Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma deimonopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenziaper lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via tran-sattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tuttii rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati: a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scom-messe ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1° genna-io 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Lemedesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Perl’effetto, l’ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31dicembre 2011 per le finalità di finanziamento del montepremi delle corse, di cuiall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;b) relativamente alle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del d.P.R. 8 aprile 1998,n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzionenon superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui alcitato d.P.R. n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento dellerelative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente,all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) è soppressa. 6. Nell’ambito delle disponibilità del Ministero delle politiche agricole, alimentari eforestali ai sensi dell’articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ilpredetto Ministero destina, per l’anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per unprogramma di comunicazione per il rilancio dell’ippica. 7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, l’Istituto per lo svi-luppo agroalimentare (ISA) S.p.A. può intervenire finanziariamente, nell’ambito delcapitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggettiprivati, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. 8. All’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p) è soppressa. 8-bis. Al comma 34 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole:«entro il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1º gennaio 2013».9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggio-ri entrate di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle dicui al decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopolidi Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia-na n. 265 del 14 novembre 2011. 9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quelladegli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuovaformula di gioco, all’articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) è sosti-tuita dalla seguente:«a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, inambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 percento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro,non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco».9-ter. Nell’articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 luglio2010, n. 104, è aggiunta la seguente lettera:«q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Ammini-strazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincitain denaro e quelli emessi dall’Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazio-ni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».9-quater. La disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decre-to-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 mag-gio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardidelle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati succes-sivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010, e, per leconcessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzisiano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.9-quinquies. All’articolo 110, comma 9, lettera e), del testo unico delle leggi di pub-blica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifi-cazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se la violazione è commessa dalrappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di per-sonalità giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all’ente».9-sexies. Il comma 71 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.9-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2013, il prelievo erariale sul gioco del bingo, ilmontepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, di cui agli artico-li 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell’11per cento, di almeno il 70 per cento e dell’1 per cento del prezzo di vendita delle car-telle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettua-to con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generaledell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011. All’articolo 24, comma 33, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, le parole: «con un’aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10%delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un’aliquota del prelievo era-riale stabilita all’11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del giocopari all’1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalità di versamento del-

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l’imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di versamento del prelievo era-riale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco».9-octies. Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, inclu-se quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ledisposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso unprimo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto laraccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell’esigenza di ade-guamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato,raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai prin-cìpi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 feb-braio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A questo fine, in considerazionedella prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predettescommesse, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con im-mediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei sog-getti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta digioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale oveoperativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le dispo-sizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requi-siti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall’Ammini-strazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle disposizioni in materia dicui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta,esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e nonsportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attivitàesclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo didistanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di iden-tiche scommesse;c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d’asta di 11.000 euro perciascuna agenzia;d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ognialtro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unioneeuropea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionalivigenti in materia di giochi pubblici;e) possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senzalimiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessio-nari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risul-tare di favore per tali ultimi concessionari;f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall’articolo 24 deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111.9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-octiesin scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta finoalla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate aisensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell’articolo 24 del decre-to-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, la lettera e) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre

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2004, n. 311, nonché la lettera e) del comma 4 dell’articolo 38 del decreto-legge 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Sezione II - Sanzioni amministrative

Art. 11. Modifiche in materia di sanzioni amministrative1. All’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma4 è inserito il seguente:«4-bis. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delledifferenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all’articolo 5-quin-quies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare com-plessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioniche costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minu-svalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di500 euro ed un massimo di 50.000 euro.». 2. All’articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodoè soppresso. 3. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il terzo periodo è soppresso. 3-bis. All’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, le parole: «dalla lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «dal».4. L’articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con d.P.R. 23 gen-naio 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:«Art. 303. (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazio-ne definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana).1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore dellemerci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altradogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all’accertamento, il dichiaran-te è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l’ine-satta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti diconfine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:a) quando nei casi previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legisla-

tivo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, èstata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in mododa rendere possibile l’applicazione dei diritti;b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sonoconsiderate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l’ammonta-re dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale aquello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano ilcinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l’accertamento sono mag-giori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti superail cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca piùgrave reato, è applicata come segue:

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a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000a 5.000 euro;c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da5.000 a 15.000 euro;d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da15.000 a 30.000 euro;e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativada 30.000 euro a dieci volte l’importo dei diritti.». 5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifi-cazioni: a) all’articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituitedalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.»;b) all’articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituitedalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.». 6. All’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazio-ni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:«1-bis Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni checostituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, deidocumenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valo-ri difformi da quelli accertati, è punita con la sanzione amministrativa di cui all’ar-ticolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504.». 7. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi delcomma 10 dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall’articolo 2 comma5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazionedegli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nellaGazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all’articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni ammi-nistrative di cui all’art. 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modi-ficazioni: a) all’articolo 6, il comma 2 è sostituito dai seguenti:«2. Il sequestro è eseguito nel limite:a) del 30 per cento dell’importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l’ecce-denza non sia superiore a 10.000 euro;b) del 50 per cento dell’importo eccedente, in tutti gli altri casi2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credi-to il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;b) all’articolo 7: 1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:«1. Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l’estinzione effet-tuando un pagamento in misura ridotta:a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all’articolo 3se l’eccedenza non dichiarata non è superiore a 10.000 euro;b) pari al 15 per cento se l’eccedenza non supera i 40.000 euro.

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1-bis. La somma pagata non può essere, comunque, inferiore a 200 euro.1-ter. Il pagamento può essere effettuato all’Agenzia delle dogane o alla Guardia difinanza al momento della contestazione, o al Ministero dell’economia e delle finan-ze con le modalità di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste dipagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale provadell’avvenuto pagamento, sono trasmesse all’Agenzia delle dogane.»;2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:«40.000 euro»;3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituitedalle seguenti: «cinque anni»; c) all’articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.»sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»; d) all’articolo 9:1) il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 è punita con la sanzioneamministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:a) dal 10 al 30 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in ecce-denza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3, se tale valore non è superiore a10.000 euro;b) dal 30 per cento al 50 per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferi-re in eccedenza rispetto alla soglia di cui all’articolo 3 se tale valore è superiore a10.000 euro.»;2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.

Sezione III - ContenziosoArt. 12. Contenzioso in materia tributaria e riscossione1. All’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 sono apportate leseguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;b) il comma 7 è abrogato. 2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controver-sie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materiadoganale approvate con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entra-ta in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell’articolo 11 del decretolegislativo 8 novembre 1990, n. 374. 3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul proces-so tributario, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: «comma 3» sono sostituite dalleseguenti: «comma 2».b) dopo l’articolo 69 è inserito il seguente:«Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) - 1. Se la commissione tributariaaccoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alleoperazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è pas-sata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell’attestazione di passag-gio in giudicato, sulla base della quale l’ufficio dell’Agenzia del territorio provve-de all’aggiornamento degli atti catastali.». 3-bis. All’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguentimodificazioni:

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a) dopo le parole: «e 9,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione del maggior getti-to derivante dal contributo unificato nel processo tributario,»;b) le parole: «, amministrative e tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «e ammi-nistrativa».3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al nettodella quota parte utilizzata ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,sono iscritte in bilancio per essere destinate per metà alle finalità di cui al comma13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante metà, conle modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria,all’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 69-bis del decreto legislativo 31dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituentititolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalità stabili-te con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4-bis. All’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 è inse-rito il seguente:«39-bis. È istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tribu-tarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unicosono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commis-sioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tri-butaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. Icomponenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo larispettiva anzianità di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tri-butarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolounico secondo l’ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessi-vo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativa-mente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata daicandidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini dellaimmissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dalcomma 39. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari pun-teggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unicosecondo l’anzianità anagrafica. A decorrere dall’anno 2013, il ruolo unico è resopubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale delConsiglio di presidenza della giustizia tributaria».5. Le disposizioni di cui all’articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, siapplicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio. 6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazio-ne dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell’interes-se dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall’articolo 130 della legge 23 dicembre2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed ese-cutivi del Ministro dell’agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti,che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonché le

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spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative conta-bilità, indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicem-bre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capi-talizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali. 7. Sono fatti, in riferimento ai crediti di cui al comma 6, salvi gli effetti derivantidall’applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all’articolo 324 del codicedi procedura civile. 8. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppoe coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l’acquisto del ter-movalorizzatore di Acerra ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009,n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorsenecessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione. 9. In considerazione dell’acquisto di cui al comma 8, le risorse già finalizzate, aisensi dell’articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento delcanone di affitto di cui all’articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sonodestinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato. 10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cuial comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprie-tario dell’impianto, di cui all’articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009,vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubblicheinteressate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al prece-dente periodo è esente da imposizione. 11. All’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la letteran-bis) è aggiunta la seguente:«n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore diAcerra, e per l’attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delleacque, nei limiti dell’ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione deiricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, edelle risorse già finalizzate, ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, alpagamento del canone di affitto di cui all’articolo 7, comma 6, dello stesso decre-to-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.». 11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all’acquisto dicui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonché, previa adozione da partedella regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazio-ne degli importi delle somme destinate alle relative finalità, alle spese di cui all’ar-ticolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdottadal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione dientrate a destinazione vincolata.11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione deltermovalorizzatore di Acerra può essere mantenuto, su richiesta della regioneCampania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, il presidio militare di cui all’articolo 5 del decre-to-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quotaspettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell’energia.11-quater. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole:«cessione pro soluto» sono inserite le seguenti: «o pro solvendo». La forma dellacessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l’adozione diforme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall’articolo 13,comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richia-mate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali.Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finan-ze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.11-sexies. All’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converti-to, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: «Leassegnazioni disposte con utilizzo» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota dellerisorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte cor-rente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuniper il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L’utilizzo» e le parole: «al perio-do precedente» sono sostituite dalle seguenti: «ai periodi precedenti».11-septies. Sulla base dell’Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011, lerisorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario per l’anno 2012, come com-plessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell’articolo 14,comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi di successive disposizioni, sono fina-lizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria,secondo le modalità stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui laConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomedi Trento e di Bolzano ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezio-ne di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell’onere soste-nuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell’imposta sul valoreaggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.11-octies. Il comma 5 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.11-novies. Per l’anno 2011 le risorse di cui all’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-bre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle regioni a sta-tuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da partedella società Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario inessere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delleregioni e delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, perla parte non ancora erogata, alla società Trenitalia Spa. Al relativo versamento siprovvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. A tale fine dettesomme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate adapposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finan-ze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13. Norma di copertura1. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 10, dall’articolo 4, comma 11, dall’arti-colo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di europer l’anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l’anno 2013, a 246,4 milioni di euro adecorrere dall’anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini diindebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l’anno 2013 e a 252,8

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milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle mino-ri spese di cui all’articolo 8, comma 21, del presente decreto. Alle ulteriori minorientrate o maggiori spese derivanti dall’articolo 2, comma 6-bis, dall’articolo 4, comma5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo, e comma 5-octies, e dal-l’articolo 8, comma 16, lettere e) e f), si provvede a valere sulle maggiori entrate deri-vanti dagli articoli 6, commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies.1-bis. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale perl’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell’ambito della propria auto-nomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quel-le previste dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall’ar-ticolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, voltea ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro perl’anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 12 milioni di euroannui per l’INAIL e in 48 milioni di euro per l’INPS, sulla base di quanto stabilito conil decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 aprile 2012, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2012. Le somme derivanti dalle riduzionidi spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembre ad apposito capi-tolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.1-ter. L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell’ambito della propriaautonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto aquelle previste dall’articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183,volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 11,1 milioni dieuro per l’esercizio 2012, che sono conseguentemente versate entro il 30 settembread apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.1-quater. I Ministeri vigilanti verificano l’attuazione degli adempimenti di cui aicommi 1-bis e 1-ter, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigen-ti ivi indicate, anche con riferimento all’effettiva riduzione delle spese di funziona-mento degli enti interessati.1-quinquies. È disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscrit-te a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle speserimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 280 milioni dieuro per l’anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Sono esclusigli stanziamenti relativi all’istituto della destinazione del cinque per mille dell’impostasul reddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela del-l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per il soccorso pubblico. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare erendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre varia-zioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessa-ti nel rispetto dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14. Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per laconversione in legge.

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Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012 e al conto consuntivo 2011:

Tab. 1) le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti (in Euro):

DENOMINAZIONE

Avanzo amm.ne

Tributarie

Contributi e trasferimenti

(di cui dallo Stato)

(di cui dalla Regione

Extratributarie

(di cui per proventi servizi

pubblici)

Totale entrate Totale spese

di parte corrente

Alienazione di beni

e trasferimenti

(di cui dallo Stato)

(di cui dalle Regioni)

Assunzioni prestiti

(di cui per anticipazione

di tesoreria)

Totale entrate

conto capitale

Partite di giro

Totale

Disavanzo di gestione

TOTALE GENERALE TOTALE GENERALE

ENTRATE SPESE

Accertamento da Conto

Consuntivo anno 2011

Impegni da Conto

Consuntivo anno 2011

Correnti

Avanzo di gestione

Partite di giro

Totale 19.197.876,04

0,00 0,00

19.646.954,84

COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

0,001.000.000,00

Totale spese

conto capitale

Spese di investimento

Rimborso quote di capitale

per mutui in ammortamento

2.214.472,98

19.197.876,04

19.646.954,84

1.190.000,00 1.116.269,94

3.193.051,07 2.513.152,96

13.353.980,16

3.193.051,07 2.513.152,96

14.263.903,77 15.568.453,14

Disavanzo di amm.ne

Previsioni di competenza

da Bilancio Anno 2012

0,00

13.331.803,77

932.100,00

2.178.062,44

2.862.353,97

250.964,08

18.017.786,12

1.116.269,94

2.862.353,97

0,00

11.707.485,85

153.613,92

121.249,44

Previsioni di competenza da

Bilancio Anno 2012

0,00

11.241.668,46

217.732,40

1.000.000,00

0,00

19.646.954,84

303.125,35

8.500,00

0,00

0,00

0,00

18.017.786,12

3.823.051,07

150.000,00

1.050.000,00

40.162,01

19.614,78

2.124.502,91

270.000,00

IL SINDACO

19.646.954,84

Rimb.anticipaz.di tesoreria e

altri

4.873.051,07

30.308,78

1.190.000,00

COMUNE ALBIGNASEGOCOMUNE ALBIGNASEGO

DENOMINAZIONE

13.583.903,77 14.039.162,21 di parte corrente

2.921,45

COMUNE DI ALBIGNASEGOProvincia di Padova

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Ai sensi dell'art.6 della legge 25 febbraio 1987 nr.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012

e al conto consuntivo 2010

1. Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

E N T R A T E S P E S E

Previsioni di Accertamenti Previsioni di Impegni

Denominazione competenza da da conto Denominazione competenza da da conto

bilancio consuntivo bilancio consuntivo

ANNO 2012 ANNO 2010 ANNO 2012 ANNO 2010

- Avanzo amm.ne 14.800.798,00 - - Disavanzo amm.ne - -

- Tributarie 22.312.900,00 23.175.552,24 - Spese Correnti 182.235.085,88 170.082.637,62

- Contributi e trasferimenti 131.338.862,11 123.249.108,19 - Rimborso quote di capitale

(di cui dallo Stato) (5.986.776,00) (3.939.179,97) per mutui in ammortamento 13.671.721,23 12.991.426,07

(di cui dalle Reg. e Prov.) (125.332.086,11) (119.161.565,72)

- Extratributarie 38.671.670,00 45.354.273,36

(di cui per proventi di

servizi pubblici) (20.825.970,00) (21.056.605,17)

Totale entrate parte corrente 192.323.432,11 191.778.933,79 Totale spese di parte corrente 195.906.807,11 183.074.063,69

- Alienazione di beni e trasfe- - Spese d'investimento 116.324.648,00 49.150.418,38

rimenti 83.147.225,00 36.577.199,88

(di cui dallo Stato) (0,00) (587.509,40)

(di cui dalle Reg. e Prov.) (39.460.000,00) (10.061.019,14)

- Assunzione prestiti 21.960.000,00 4.354.000,00

(di cui per anticipazioni di

tesoreria) ( - ) ( - )

Totale entrate conto capitale 105.107.225,00 40.931.199,88 Totale spese conto capitale 116.324.648,00 49.150.418,38

- Rimborso anticipazione di

tesoreria ed altri - -

- Partite di giro 46.405.000,00 15.533.932,59 - Partite di giro 46.405.000,00 15.533.932,59

Totale 358.636.455,11 248.244.066,26 Totale 358.636.455,11 247.758.414,66

- Disavanzo di gestione - - - Avanzo di gestione - 485.651,60

TOTALE GENERALE 358.636.455,11 248.244.066,26 TOTALE GENERALE 358.636.455,11 248.244.066,26

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunto dal consuntivo secondo l'analisi economico funzionale

è la seguente (in �):

Amministraz. Istruzione Abitazioni Attività Trasporti Attività TOTALE

generale e cultura sociali economica

- Personale 23.491.803,49 6.005.980,49 0,00 2.455.091,98 1.036.934,11 628.339,94 33.618.150,01

- Acquisto beni e servizi 8.981.507,40 10.882.889,84 901.246,36 991.339,66 3.815.492,04 268.049,89 25.840.525,19

- Interessi passivi 2.185.757,60 1.919.634,31 3.352,42 1.266.067,33 964.614,52 0,00 6.339.426,18

- Investimenti effettuati direttamente

dall'Amministrazione 9.710.513,17 16.387.431,96 1.850.219,78 1.016.803,98 10.143.580,87 251.793,29 39.360.343,05

- Investimenti indiretti 103.000,00 348.357,62 14.023,94 1.223.128,00 108.722,00 0,00 1.797.231,56

44.472.581,66 35.544.294,22 2.768.842,50 6.952.430,95 16.069.343,54 1.148.183,12 106.955.675,99

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2010 desunta dal consuntivo:

- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2010 …...� 26.175.561,16

- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno …...� 0,00

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2010 …...� 26.175.561,16

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata

al conto consuntivo dell'anno 2010 (� 0,00.-)

4 - Principali entrate e spese per abitante desunte dal conto consuntivo sono le seguenti:

(in �)

Entrate correnti 1.843,51 Spese correnti 1.634,95

di cui di cui

- tributarie 222,78 personale 457,04

- contributi e trasferimenti 1.184,76 acq.beni e servizi 410,07

- altre entrate correnti 435,98 altre spese correnti 767,84

L'ASSESSORE AL BILANCIO

COMUNE DI BOLZANOStadtgemeinde Bozen

80

Ai sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio Preventivo 2012 e al Rendiconto di Gestione 2010(1)

1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

2 - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunto dal Rendiconto 2010 secondo l'analisi economico funzionale è la seguente

Ammortamenti di

esercizio

Fondo

svalutazione

crediti Fondo di Riserva TOTALE

� � � �

0,00 0,00 0,00 5.896.943,94

0,00 0,00 0,00 46.699,00

0,00 0,00 0,00 1.622.453,26

0,00 0,00 0,00 3.827.662,61

0,00 0,00 0,00 1.261.336,45

0,00 0,00 0,00 479.559,31

0,00 0,00 0,00 149.906,60

0,00 0,00 0,00 2.070.190,11

0,00 0,00 0,00 1.426.664,85

0,00 0,00 0,00 4.352.284,74

0,00 0,00 0,00 151.137,81

0,00 0,00 0,00 37.543,00

0,00 0,00 0,00 21.322.381,68

Conferimenti di

capitale

Concessione di

crediti e

anticipazioni

� �

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 250.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 250.000,00

3 - La risultanza finale a tutto il 31/12/2010 desunta dal rendiconto:

4 - Le principali entrate e spese per abitante desunte dal rendiconto sono le seguenti: abitanti 36.168

� �

di cui: di cui:

contributi e trasferimenti � acquisto di beni e servizi

altre entrate correnti �

(1) i dati si riferiscono all'ultimo rendiconto approvato IL SINDACO

SPESE CORRENTI

SPESE IN CONTO CAPITALE

40.803.987,73

223.104,34TOTALE 468.248,756.544.200,00 9.413.048,75

SPESE

2.397.039,59

13.328.934,95

Impegni da Rendiconto anno 2010

21.322.381,68

3.755.631,51

589,53

13.328.934,95

Avanzo di gestione

TOTALE

25.078.013,19

TOTALE GENERALE

Totale spese in conto capitale

3.900.300,00Spese per servizi per conto di terzi

- Disavanzo di amministrazione

- Correnti

- Rimborso quote capitale per mutui

Totale spese di parte corrente

7.143.772,30

7.280.983,91

altre spese correnti

- Spese di investimento

1.237.718,50

40.803.987,73

2.397.039,59

1.885.129,98

199.014,05 41.110,56

4.822.882,72

23.841.259,19

51.978.100,00

3.900.300,00

5.493.600,00

24.163.800,00

-

13.327.970,45

13.282.970,45

5.079,93

ENTRATE

Accertamenti da Rendiconto

anno 2010

DENOMINAZIONE

8.274.063,73

8.286.211,55

3.000.000,00

23.914.000,00

20.914.000,00

-

541.300,00

3.000.000,00

73.900,00

8.502.700,00

4.033.645,21

0,00

89.986,45

70.000,00

491.214,26

134.000,00

0,00

6.365.303,05

1.742.260,26

402.525,72

0,00

0,00

13.328.934,95

0,000,00 635.915,71 476.807,59 224.065,60

0,00

Acquisto di beni

immobili

Espropri e Servitù

onerose

Acquisto di beni

specifici per

ealizzazioni in

economia

Utilizzo di beni di

terzi per

realizzazioni in

economia

40.262,78

15.546,22 0,00

1.022.732,11 505.112,51

0,00

39.300,00

21.810,29

0,00

37.543,00

Funzioni nel campo turistico

Funzioni nel campo della viabilità e dei

trasporti

Funzioni riguardanti la gestione del territorio

e dell'ambiente 27.779,78

125.200,00

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 0,00 10.738,60 19.225,59

0,00

0,00

0,00

0,00

15.700,00

31.000,00

38.948,30 18.900,00

154.617,17618.644,70

122.950,00

40.262,78

0,00

Funzioni di polizia locale 1.126.200,00 86.741,70 0,00 74.300,00 0,00

254.348,66

Funzioni relative alla giustizia 32.300,00

67.699,72

2.100,00

147.708,00

0,00

39.853,93

0,00

Funzioni generali di amministrazione, di

gestione e di controllo 3.124.600,00 135.523,68

108.400,00

327.300,00 78.700,12

282.800,00 63.484,94

Funzioni di istruzione pubblica

Funzioni relative alla cultura e ai beni

culturali

��

Oneri straordinari

della gestione

corrente

�� � ��

Personale

Acquisto di beni di

consumo e/o materie

prime

Interessi Passivi e

oneri finanziari

diversi Imposte e tasse

Utilizzo di beni di

terzi Trasferimenti

TOTALE GENERALE 51.978.100,00

Disavanzo di gestione

Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri 3.000.000,00

- Assunzioni di prestiti

(di cui per anticipazione di Tesoreria)

(di cui dalle Regioni)

(di cui dallo Stato)

2.439.988,15

45.000,00

21.254.000,00

Totale entrate di parte corrente

- Alienazione di beni e trasferimenti

23.823.800,00

(di cui proventi servizi pubblici)

- Extratributarie

- Contributi e trasferimenti

(di cui dallo Stato)

-

21.514.800,00

2.309.000,00

- Tributarie 14.718.300,00

942.800,00

- Avanzo di amministrazione

Previsioni di competenza da Bilancio anno

2012

Previsioni di competenza da Bilancio anno

2012

DENOMINAZIONE

Funzione nel settore sociale

Funzioni nel campo dello sviluppo

economico

1.323.475,89

448.918,68

1.364.101,68

597.100,00

928.700,00

72.701,00

Funzioni relative ai servizi produttivi

Prestazioni di

servizi

2.086.947,17

12.299,00

295.296,00

2.632.700,62

734.253,21

325.648,90

116.706,60

0,00

0,00

0,00

2.200,00

46.000,00

26.100,00

16.759,71

2.000,00

0,00 0,00

28.515,56

0,00

0,00

0,00

61.500,00

0,00

27.655,19

0,00

0,00

3.105.672,44

0,00

0,00

335.389,61

287.466,39

108.127,89

14.936,81

0,00

11.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acquisizione di beni

mobili, macchine e

attrezzature

Incarichi

professionali esterni

Trasferimenti di

capitale

Partecipazioni

azionarie

� � � � � � � �

Funzioni generali di amministrazione, di

gestione e di controllo 3.416.450,00 0,00 0,00 0,00 215.231,54 299.963,67 102.000,00 0,00

Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni di polizia locale 0,00 0,00 0,00 0,00 89.986,45 0,00 0,00 0,00

Funzioni di istruzione pubblica 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni relative alla cultura e ai beni

culturali 340.000,00 0,00 0,00 0,00 101.284,00 49.930,26 0,00 0,00

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00

Funzioni nel campo turistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni nel campo della viabilità e dei

trasporti 6.335.303,05 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni riguardanti la gestione del territorio

e dell'ambiente 1.511.393,00 0,00 0,00 0,00 73.953,60 126.913,66 30.000,00 0,00

Funzione nel settore sociale 64.000,00 0,00 0,00 33.065,60 0,000,00 55.460,12 0,00

Funzioni nel campo dello sviluppo

economico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Funzioni relative ai servizi produttivi 0,00 0,00

0,00

0,00

4.765.099,86

4.765.099,86

Avanzo di amministrazione dell'anno 2010

Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2010

TOTALE 11.742.146,05 0,00 0,00

Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al Rendiconto di Gestione dell'anno 2010

229,10

201,31

tributarie 228,77

ENTRATE CORRENTI 659,18 SPESE CORRENTI

180,94

273,21

135,38

personale

Totale entrate conto capitale

TOTALE PARZIALE 51.978.100,00 39.566.269,23 TOTALE PARZIALE 51.978.100,00 40.803.987,73

21.254.000,00

Entrate da servizi per conto di terzi

COMUNE DI CHIERIProvincia di Torino

ILSINDACOLANCIONE DOTT. FRANCESCO

81

Ai sensi dell’art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012 e al

conto consuntivo 2010 (1):

1 - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

ENTRATE SPESE

Denominazione

Previsioni dicompetenza dabilancio ANNO

2012

Accertamenti da conto consuntivo

ANNO 2010 Denominazione

Previsioni dicompetenza dabilancio ANNO

2012

Accertamenti da conto consuntivo

ANNO 2010

� Avanzo amm.ne ……………….. - � Disavanzo amm.ne............................... - - � Tributarie................................... 96.033.822,55 43.115.261,06 � Correnti................................................. 121.318.333,31 111.790.027,69

� Contributi e trasferimenti………. (di cui dello Stato)...................... (di cui delle Regioni)……………

9.507.754,382.338.765,45

5.285.440,93

49.422.068,92 43.451.844,06

5.145.807,14

� Rimborso quote di capitale per mutui inammortamento......................................

11.071.737,27 12.452.343,92

� Extratributarie............................(di cui per proventi servizi pubblici.)...................................

25.752.305,35 10.140.222,00

25.261.857,34 6.585.910,34

Totale entrate di parte corrente...... 131.293.882,28 117.799.187,32 Totale spese di parte corrente.................. 132.390.070,58 124.242.371,61

� Alienazione di beni trasferimenti (di cui dall Stato)........................ (di cui dalle Regioni).................

73.555.616,69 9.595.944,00

6.540.922,89

27.561.262,97 814.594,66

6.507.826,76

� Spese di investimento........................... 73.886.529,95 21.707.452,10

� Assunzione di prestiti................. (di cui per anticipazioni di

tesoreria)………………………

29.927.101,56 28.500.000,00

2.469.601,330,00

Totale entrate conto capitale......... 103.482.718,25 30.030.864,30 Totale spese conto capitale..................... 73.886.529,.95 21.707.452,10 � Rimborso anticipazione di tesoreria ed

altri........................................................ 28.500.000,00 0,00

� Partite di giro............................. 25.596.750,00 17.041.493,92 � Partite di giro........................................ 25.596.750,00 17.041.493,92

Totale............................ 260.373.350,53 164.871.545,54 Totale................................... 260.373.350,53 162.991.317,63

� Disavanzo di gestione................ - - � Avanzo di gestione............................... - -

TOTALE GENERALE............ 260.373.350,53 164.871.545,54 TOTALE GENERALE................. 260.373.350,53 162.991.317,63

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunto dal consuntivo, secondo l’analisi degli interventi è la seguente:Amministra-zione gen.le

Istruzione e cultura

Abitazioni Attività sociali Trasporti Attivitàeconomica

TOTALE

� Personale............................... 15.806.032,59 19.321.018,97 401.697,72 1.004.451,61 0,00 963.624,42 37.496.825,31� Acquisto beni e servizi........... 9.559.384,04 4.109.154,49 81.830,23 10.416.987,25 11.415,33 535.659,62 24.714.430,96� Interessi passivi..................... 2.093.276,47 390.805,39 137.438,18 153.182,98 96.569,27 290.052,86 3.161.325,15 � Investimenti effettuati diret-

tamente dall’amministrazione 1.243.153,13 1.508.000,00 3.540.000,00 521.500,00 75.000,00 2.600.000,00 9.487.653,13

� Investimenti indiretti............... 0,00 1.000.000,00 807.867,53 122.488,76 403.910,56 0,00 2.334.266,85

28.701.846,23 26.328.978,85 4.968.833,66 12.218.610,60 586.895,16 4.389.336,90 77.194.501,40

2 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2010 desunta dal consuntivo:

� Avanzo di amministrazione del conto consuntivo dell’anno 2010 + 5.941.169,35

� Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell’anno -----

� Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2010 + 5.941.169,35

� Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti della elencazione allegata al conto consuntivo -

dell’anno 2010

3 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti � 870,21 Spese correnti � 825,82 di cui: di cui:� Tributarie � 318,50 � personale � 360,00 � contributi e trasferimenti � 365,09 � acquisto beni e servizi � 284,46 � altre entrate correnti � 186,62 � altre spese correnti � 181,36

IL SINDACO

Firmato: Avv.Tiziano Tagliani

(1) - i dati si riferiscono all’ultimo consuntivo approvato.

COMUNE DI FERRARA

82

COMUNE DI FORMIA

83

0,00 532.662,06 " " " " " "

18.892.132,97 18.625.462,09 42.244.261,72 40.157.781,94

21.175.326,31 20.583.745,72 2.420.000,00 2.850.000,00

(12.902.185,78) (13.973.552,20)

(2.231.804,30) (1.072.161,85)

4.596.802,44 3.911.637,40

(1.008.588,40) (2.057.357,41)

44.664.261,72 43.120.845,21 44.664.261,72 43.007.781,94

26.848.990,82 7.127.982,47 28.395.657,50 6.917.982,47

5.770.000,00 (200.000,00)

3.110.000,00 (5.122.116,24)

1.546.666,68 0,00

" " " " " "

28.395.657,50 7.127.982,47 28.395.657,50 6.917.982,47

- Rimborso anticipazioni di tesoreria ed altri " " " " " "

8.925.822,84 5.380.634,40 8.925.822,84 5.380.634,40

8.925.822,84 5.380.634,40 8.925.822,84 5.380.634,40

" " " " " " " " " 855.725,33

81.985.742,06 56.162.124,14 81.985.742,06 56.162.124,14

Amministrazione

generaleIstruzione e cultura

Territorio e

ambienteAttività sociali Trasporti

Attività

economicheTotale

7.477.841,83 228.440,69 1.488.621,84 579.996,90 0,00 162.227,22 9.937.128,48

3.429.593,92 1.751.963,22 5.530.480,14 5.702.646,01 31.000,00 2.932,00 16.448.615,29

489.349,95 250.773,54 251.239,53 51.701,32 0,00 25.137,78 1.068.202,12

3.635.368,79 585.309,26 402.543,82 1.765.860,00 525.000,00 0,00 6.914.081,87

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.032.154,49 2.816.486,71 7.672.885,33 8.100.204,23 556.000,00 190.297,00 34.368.027,76

3.852.809,16

-

3.852.809,16

199.513,05

Entrate correnti …………… 712,48 Spese correnti …………… 710,61

di cui: di cui:

- tributarie 307,75 - personale 195,97

- contributi e trasferimenti 340,10 - consumo beni e prest. serv. 327,85

- altre entrate correnti 64,63 - altre spese correnti 186,79

IL DIRIGENTE IL SINDACO

D.ssa Maria GIOVINAZZI Sen. Salvatore ADDUCE

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultati dall'elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2009

4 - Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

3 - La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dal consuntivo: (Euro)

- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2009……………………………………………………….………….

- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2009………………………………..…

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2009……………………………………………………….......………….

- Interessi passivi

- Investimenti effettuati direttamente

- Investimenti indiretti

2 - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico - funzionale è la seguente: (Euro)

- Acquisto beni di consumo e prestazioni di

servizio

- Personale

TOTALE GENERALE

- Avanzo di gestione

TOTALE GENERALE

- Partite di giro

Totale

- Disavanzo di gestione

(di cui per anticipazioni di tesoreria)

Totale entrate conto capitale

- Alienazione di beni e trasferimenti

(di cui dallo Stato)

(di cui dalle Regioni)

- Assunzione prestiti

(di cui per proventi servizi pubblici)

Totale entrate di parte corrente

- Contributi e trasferimenti

(di cui dallo Stato)

(di cui dalle Regioni)

- Extratributarie

Impegni da conto

consuntivo anno

2009

- Tributarie

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MATERA

BILANCIO 2011

E N T R A T E S P E S E

- Avanzo amministrazione - Disavanzo amministrazione

Ai sensi dell'art.6 della Legge 25 febbaraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio di previsione 2011 e al conto consuntivo 2009 -

Le notizie relative alle entrate e elle spese sono le seguenti:

Previsione di

competenza da

bilancio anno

2011

DenominazionePrevisione di

competenza da

bilancio anno 2011

Accertamenti da

conto consuntivo

anno 2009

- Correnti

Denominazione

- Rimborso quote capitali per mutui in amm.to

Totale spese di parte corrente

- Spese di investimento

- Partite di giro

Totale

Totale spese conto capitale

COMUNE DI MATERA

Bilancio 2011

84

COMUNE DI MONTEVARCHI(Provincia di Arezzo)

85

COMUNE DI MUGGIO'PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Ai sensi dell'art. 6 della legge 25.02.1987, n. 67, si pubblicano i seguenti

dati relativi al Bilancio di Previsione 2012 e al Conto Consuntivo 2010.

Tab. 1) Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti: (in EURO)

ENTRATE Previsioni di Accertamenti da SPESE Previsioni di Impegni da

competenza da Conto Consuntivo competenza da Conto Consuntivo

Bilancio Anno 2012 Anno 2010 Bilancio Anno 2012 Anno 2010

Avanzo Disavanzo

Amministrazione Amministrazione

Tributarie 12.644.250,00 8.994.476,81Correnti 15.429.186,00 14.914.282,02

Contributi e trasferimenti 534.080,00 4.666.027,47Rimborso quote capitali 473.514,00 829.242,72

(di cui dallo Stato) 216.300,00 4.315.138,91per mutui in amm.to

(di cui dalle Regioni) 203.215,00 253.671,66

Extratributarie 2.814.370,00 3.043.376,30

(di cui proventi serv.pubbl.) 1.453.850,00 1.368.492,93

TOTALE entrate TOTALE spese

di parte corrente 15.992.700,00 16.703.880,58di parte corrente 15.902.700,00 15.743.524,74

Alienazione di beni e trasf. 1.874.000,00 1.999.204,95Spese di investimento 1.964.000,00 1.909.299,05

(di cui dallo Stato) 0,00 3.316,79

(di cui dalle Regioni) 0,00 3.511,91

Assunzione prestiti 0,00

(di cui per anticipazioni di tesoreria)

Totale entrate conto capitale 1.874.000,00 1.999.204,95Totale spese conto capitale 1.964.000,00 1.909.299,05

Servizi per conto terzi 1.523.200,00 1.343.420,57Servizi per conto terzi 1.523.200,00 1.343.420,57

TOTALE 19.389.900,00 20.046.506,10TOTALE 19.389.900,00 18.996.244,36

Disavanzo di gestione Avanzo di gestione

TOTALE GENERALE 19.389.900,00 20.046.506,10TOTALE GENERALE 19.389.900,00 18.996.244,36

Amministr. Generale Polizia Locale Istruzione Culturasettore sportivo e

ricreativo

Trasp. Pubblici e serv.

connessi Attività sociali

Gestione territorio e

ambiente e ser

produtt

TOTALE

Personale 2.650.678,14 582.269,00 141.703,00 217.969,00 616.524,00 458.255,00 4.667.398,14

Acquisto beni e/o materie

prime85.413,31 37.229,54 50.149,68 23.686,71 24.803,19 42.241,18 22.074,42 7.317,73 292.915,76

Prestazioni di servizi 1.246.463,83 37.152,55 793.686,45 113.503,84 122.687,72 588.112,13 1.833.879,82 2.959.574,81 7.695.061,15

Utilizzo beni di terzi 30.555,61 39.308,84 396,00 70.260,45

Trasferimenti 402.010,62 80,00 102.750,00 25.942,79 2.900,00 816.372,97 49.060,25 1.399.116,63

Interessi passivi e oneri

finanz. diversi11.729,00 119.212,00 21.359,00 166.882,24 15.641,00 44.542,32 379.365,56

Imposte e tasse 259.546,46 36.806,95 9.240,60 20.931,16 19.876,63 29.113,08 375.514,88

Oneri straordinari della

gestione corrente23.683,72 891,00 8.854,99 1.219,74 0,00 34.649,45

TOTALE 4.710.080,69 733.737,88 1.216.741,73 402.033,50 171.749,91 806.090,54 3.325.588,58 3.548.259,19 14.914.282,02

Tab.3) La risultanza finale al 31.12.2010 desunta Tab.4) Le principali entrate e spese per abitante al 31.12.2010 (n. 23.433) dal conto

dal consuntivo: (in EURO) consuntivo sono le seguenti:

Avanzo di Amm.ne ENTRATE CORRENTI 712,84 SPESE CORRENTI (Tit. I°) 636,46

applicato alle spese 158.450,26 di cui di cui

tributarie 383,84 personale 199,18

2.377.994,88 contributi e trasferimenti 199,12 acquisto beni 12,50

altre entrate correnti 129,88 prestaz.servizi 328,39

utilizzo beni di terzi 3,00

altre spese correnti 93,4

Il Sindaco: Dott. Pietro Zanantoni

Tab. 2) La classificazione delle principali spese correnti, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente: (in EURO)

Avanzo di Amm.ne risultante dal rendiconto

COMUNE DI MUGGIÒProvincia di Monza e della Brianza

86

COMUNE DI RAPALLOProvincia di Genova

AI sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987. n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo

2012 e al conto consuntivo 2010 (1)

1) Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

(in euro)

ENTRATE SPESE

Denominazione Denominazione

- Tributarie 25.484.400,00 20.309.901,11 - Correnti 30.707.298,60 28.890.656,38- Contributi e trasferimenti 1.481.382,02 7.314.170,56 - Rimborso quote di capitale

387.548,40 1.172.657,34(di cui dallo Stato) 152.464,16 5.529.380,85 per mutui in ammortamento(di cui dalle Regioni) 823.898,99 1.229.008,97

6.071.584,18 5.569.493,64(di cui per proventi

4.055.670,86 3.179.450,90servizi pubblici)33.037.366,20 33.193.565,31 31.094.847,00 30.063.313,726.301.633,80 1.945.685,74 - Spese di Investimento 8.244.153,00 4.703.332,70

(di cui dallo Stato) 170.000,00 803.074,65(di cui dalle Regioni ) 1.056.633,80 98.182,00

- Assunzioni prestiti 0,00 0,00(di cui per anticipazionidi Tesoreria)

Totale entrate conto capitale 6.301.633,80 1.945.685,74 Totale spese conto capitale 8.244.153,00 4.703.332,70

3.293.518,00 3.131.120,53

- Rimborso anticipazionedi tesoreria ed altri

- Partite di giro - Partite di giro 3.293.518,00 3.131.120,53TOTALE 38.270.371,58 TOTALE

- Disavanzo di gestione (A) 0,00 - Avanzo di gestione 372.604,63TOTALE GENERALE 42.632.518,00 38.270.371,58 TOTALE GENERALE 42.632.518,00 38.270.371,58

2) la classificazione delle principali spese correnti e In conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:

(in euro)

TOTALE

- Personale 4.187.009,61 1.508.883,43 325.626,69 1.545.628,38 254.183,19 919.351,88 8.740.683,18

2.566.848,56 331.025,47 1.902.529,69 2.878.436,79 1.274.198,24 7.991.632,13 16.944.670,88- Interessi passivi 9.950,38 0,00 25.199,92 2.240,73 73.106,24 13.737,69 124.234,96- Altre spese correnti 688.575,01 96.330,31 168.581,25 1.478.092,51 54.846,61 594.641,67 3.081.067,36- Investimenti 127.720,93 674.500,00 27.607,28 100.980,00 2.852.244,85 920.279,64 4.703.332,70

7.580.104,49 2.610.739,21 2.449.544,83 6.005.378,41 4.508.579,13 10.439.643,01 33.593.989,08

3) La risultanza finale a tutto il 31-12-2010, desunta dal consuntivo:

(In euro)

- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2010 3.180.646,99- Residui passivi per enti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2010- Avanzo di amministrazione disponibile al 31-12-2010 3.180.646,99- Ammontare del debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2010 37.564,53

4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

(in euro)

Entrate correnti 1.078,24 Spese correnti 938,47di cui: di cui:-tributarie 659,73 - personale 283,93

- contributi e trasferimenti 237,59 550,42

- altre entrale correnti 180,92 104,12

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI IL SINDACO

(1) I dati si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato

Previsioni dicompetenza da

bilancioAnno 2012

Accertamentida conto

consuntivoanno 2010

Previsioni dicompetenza da

bilancioAnno 2012

Impegnida conto

consuntivoanno 2010

- Avanzo amm.ne - Disavanzo amm.ne

- Extratributarie

Totale entrate di parte corr. - Totale spese di parte corr.- Alienazione di beni e trasfer.

(A) Il disavanzo di gestione è dovuto al meccanismo tecnico conseguente all'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione proveniente dal Consuntivo …..

FUNZIONI DIAMMINISTRAZIONE

E CONTROLLO

FUNZIONI DIGIUSTIZIA ESICUREZZA

FUNZIONI DIISTRUZIONE E

CULTURA

FUNZIONISOCIALI EABITATIVE

FUNZIONITRASPORTI E

VIABILITA'

FUNZIONI DISVILUPPO

ECONOMICOE ALTRI

- Acquisto beni consumo,prestaz.servizi, utilizzo beni terzi

- acquisto benie servizi

- altre spesecorrenti

87

COMUNE DI SAVONA

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012

ed al conto del bilancio 2010.

PREVISIONI DI ACCERTAMENTI PREVISIONI DI ACCERTAMENTI

DENOMINAZIONE COMPETENZA DA CONTO DENOMINAZIONE COMPETENZA DA CONTO

DA BILANCIO DEL BILANCIO DA BILANCIO DEL BILANCIO

ANNO 2012 ANNO 2010 ANNO 2012 ANNO 2010

- Tributarie 43.467.500,00 25.142.429,17 - Spese correnti (al netto degli 48.126.805,00 53.606.246,82

Interessi)

(di cui da I.C.I./I.MU.P.) 16.430.000,00 9.500.000,00

di cui:

- Contributi e trasferimenti 1.575.900,00 20.774.383,37 personale 16.051.930,00 16.391.348,04

acquisto di beni e prestazio-

(di cui dallo Stato) 296.646,00 16.122.377,36 ni di servizi 27.121.377,00 29.433.664,03

(di cui dalle Regioni) 1.190.959,00 4.337.068,39 altri interventi 4.953.498,00 7.781.234,75

- Extratributarie 11.425.095,00 12.290.289,27 - Rimborso di prestiti 9.491.690,00 8.509.477,62

(di cui per proventi servizi (di cui per interessi) 4.447.130,00 4.183.796,11

pubblici) 6.438.510,00 6.892.422,20

Totale entrate di parte Totale spese di parte

corrente 56.468.495,00 58.207.101,81 corrente 57.618.495,00 62.115.724,44

- Alienazione di beni, trasferi-

menti di capitale e riscossio- 24.999.344,00 14.941.098,91 - Spese di investimento 27.549.344,00 16.871.308,94

ne di crediti

(di cui dallo Stato) 0,00 72.284,64

(di cui dalle Regioni) 12.540.000,00 5.443.074,56

- Assunzione prestiti 13.700.000,00 6.808.075,70

(di cui per anticipazioni di

tesoreria) 10.000.000,00 0,00

Totale spese conto capitale 27.549.344,00 16.871.308,94

Totale entrate conto capitale 38.699.344,00 21.749.174,61

- Rimborso anticipazione di

- Servizi per conto terzi 6.459.952,00 5.476.391,77 Tesoreria ed altri 10.000.000,00 0,00

- Servizi per conto di terzi 6.459.952,00 5.476.459,45

Totale 101.627.791,00 85.432.668,19

Totale 101.627.791,00 84.463.492,83

- Disavanzo di gestione 0,00 -969.175,36

- Avanzo amministrazione 0,00 0,00 - Disavanzo di amm.ne 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 101.627.791,00 84.463.492,83 TOTALE GENERALE 101.627.791,00 84.463.492,83

ENTRATE SPESE

COMUNE DI SAVONA

AMMINISTRAZIONE ISTRUZIONE E ABITAZIONI ATTIVITA' TRASPORTI ATTIVITA' TOTALE

GENERALE CULTURA SOCIALI E VIABILITA' ECONOMICA

- Personale 6.696.221,70 1.363.376,15 0,00 3.700.954,59 0,00 56.055,00 11.816.607,44

- Acquisto di beni e servizi 4.859.398,99 3.644.835,01 0,00 4.713.122,63 1.729.600,28 668.488,37 15.615.445,28

- Interessi passivi 2.262.981,54 176.502,64 0,00 287.951,01 697.560,63 139.290,58 3.564.286,40

- Investimenti effettuati

direttamente dalla

Amministrazione 3.255.476,72 1.193.773,56 0,00 69.217,40 5.414.376,86 0,00 9.932.844,54

- Investimenti indiretti 40.031,00 0,00 493.500,00 0,00 0,00 0,00 533.531,00

17.114.109,95 6.378.487,36 493.500,00 8.771.245,63 7.841.537,77 863.833,95 41.462.714,66

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunto dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente

88

Previsioni di Accertamenti da Previsioni di Impegni da

Denominazione Competenza da conto consuntivo Denominazione Competenza da conto consuntivo

Bilancio ANNO 2012 ANNO 2010 Bilancio ANNO 2012 ANNO 2010

- Avanzo amm.ne -� - Disavanzo di amm.ne -�

- Tributarie 31.294.148� 22.652.747� - Correnti 47.450.034� 49.005.752�

- Contributi e trasferimenti 3.985.731� 13.993.135� - Rimborso quote di 3.009.556� 3.674.750�

(di cui dallo Stato) 261.387� 8.413.804� capitale per mutui in

(di cui dalla Regione) 3.424.773� 4.965.510� ammortamento

- Extratributarie 13.792.200� 13.930.509�

(di cui proventi

servizi pubblici) 9.090.622� 8.744.460�

Totale entrate di parte Totale spese di parte

corrente 49.072.079� 50.576.391� corrente 50.459.590� 52.680.501�

- Alienazione di beni e

trasferimenti 17.217.270� 8.265.919� - Spese di investimento 15.829.760� 5.389.861�

(di cui dallo Stato) -� 957.611�

(di cui dalla Regione) 3.716.522� 1.021.000�

- Assunzioni di prestiti 10.000.000� -�

(di cui per anticipazioni di

tesoreria) 10.000.000� -�

Totale entrate conto Totale spese conto

capitale 27.217.270� 8.265.919� capitale 15.829.760� 5.389.861�

- Rimborso anticipazione

di tesoreria ed altri 10.000.000� -�

- Partite di giro 6.183.750� 7.233.474� - Partite di giro 6.183.750� 7.233.474�

TOTALE 82.473.099� 66.075.784� TOTALE 82.473.099� 65.303.837�

- Disavanzo di gestione -� - Avanzo di gestione 771.948�

TOTALE GENERALE 82.473.099� 66.075.784� TOTALE GENERALE 82.473.099� 66.075.784�

ENTRATE SPESE

COMUNE DI SENIGALLIA

Provincia di Ancona

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al

bilancio preventivo 2012 e al conto consuntivo 2010

1 - Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

2 - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi

economico - funzionale è la seguente:

Amministrazione Istruzione e Abitazioni Attività Trasporti Attività TOTALE

generale cultura sociali economica

- Personale 8.572.545� 1.389.081� 344.005� 1.278.085� 629.057� 847.634� 13.060.407�

- Acquisto di beni e

servizi 12.302.530� 3.168.676� 44.750� 7.322.480� 2.837.414� 3.647.790� 29.323.640�

- Interessi passivi 764.173� 427.431� 69.088� 252.867� 560.335� 64.473� 2.138.367�

- Investimenti effettuati

direttamente dalla

Amministrazione 2.296.627� 202.628� 340.000� 445.160� 412.952� 1.069.949� 4.767.316�

- Investimenti indiretti 69.893� -� 525.000� 14.412� -� 13.240� 622.546�

24.005.767� 5.187.816� 1.322.843� 9.313.004� 4.439.759� 5.643.086� 49.912.275�

3 - La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2010 desunto dal consuntivo:

- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2010 2.311.579�

- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo

dell'anno 2010 -�

- Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010 2.311.579�

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla

elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2010 -�

4 - Le principali entrate e spese per abitante desunte dal conto consuntivo sono

le seguenti:

Entrate correnti 1.123� Spese correnti 1.088�

di cui: di cui:

- tributarie 503� - personale 290�

- contributi e trasferimenti 311� - acquisto beni e servizi 651�

- altre entrate correnti 309� - altre spese correnti 147�

IL DIRIGENTE DELL'AREA ORGANIZZAZIONE

E RISORSE FINANZIARIE

(Dott.ssa Laura Filonzi)

COMUNE DI SENIGALLIAProvincia di Ancona

89

dati in euro

Amministrazione

gestione, controllo

istruzione

pubblica

cultura, beni

culturali

viabilità e trasporti sviluppo economico settore sociale totale

- Personale 12.086.528,93 86.004,66 856.332,01 749.566,79 380.430,22 1.744.485,16 15.903.347,77

- Acquisto beni e servizi 4.985.013,47 3.512.338,63 1.366.450,55 10.036.478,01 91.392,01 5.130.415,85 25.122.088,52

- Interessi passivi 892.346,81 358.509,48 284.918,81 1.121.924,66 0,00 296.784,55 2.954.484,31

- Investimenti effettuati

direttamente

dall'Amministrazione 11.545.154,62 1.083.807,12 314.286,33 4.551.565,41 0,00 390.000,00 17.884.813,48

- Investimenti indiretti 2.077.520,40 0,00 155.000,00 195.000,00 17.501,26 0,00 2.445.021,66

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2010 desunta dal consuntivo:

- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo 2010 5.496.801,43�

- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2010 -

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2010 5.496.801,43�

4 - le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti :

(abitanti al 31/12/2010: 82.807 )

Entrate correnti Spese correnti (titolo 1°)

di cui: di cui:

- Tributarie 326,75� - personale 253,85�

- Contributi e trasferimenti 337,05� - acquisto beni e servizi 410,87�

- Altre entrate correnti 316,53� - altre spese correnti 148,01�

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunta dal rendiconto 2010, secondo l'analisi economico - funzionale è la seguente

IL SINDACO

ON. GIAN PAOLO GOBBO

C O M U N E D I T R E V I S O

E N T R A T E S P E S E

dati in euro

PREVISIONI ACCERTAMENTI PREVISIONI IMPEGNI

DENOMINAZIONE COMPETENZA DI COMPETENZA DENOMINAZIONE COMPETENZA DI COMPETENZA

BILANCIO DA RENDICONTO BILANCIO DA RENDICONTO

ANNO 2012 ANNO 2010 ANNO 2012 ANNO 2010

- Avanzo amministrazione (applicato) 0,00 5.692.262,90 - Disavanzo amministrazione 0,00 0,00

- Tributarie 39.921.000,00 27.056.949,63 - Correnti 64.110.960,05 67.299.330,21

di cui: personale 20.419.227,00 21.020.190,83

- contributi e trasferimenti 8.229.572,68 27.909.868,78 acquisto beni e servizi 31.912.756,40 34.023.215,54

(di cui dallo Stato) 779.444,31 20.646.485,85 interessi passivi 3.263.869,88 3.747.246,90

(di cui dalla Regione) 7.410.228,37 7.224.540,31 altri interventi 8.515.106,77 8.508.676,94

- Extratributarie 21.274.359,80 26.210.979,72

(di cui per proventi serv. pubbl.) 12.500.664,25 11.415.249,92 - Rimborso di prestiti 4.942.560,14 6.818.660,39

Totale entrate di parte corrente 69.424.932,48 81.177.798,13 Totale spese di parte corrente 69.053.520,19 74.117.990,60

- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 6.550.945,59 18.483.071,33 - Spese di investimento 6.922.357,88 26.767.143,19

(di cui dallo Stato) 0,00 2.312.043,32

(di cui dalla Regione) 0,00 1.457.425,24

- accensione di prestiti 0,00 0,00

Totale entrate conto capitale 6.550.945,59 18.483.071,33 Totale spese in conto capitale 6.922.357,88 26.767.143,19

- Partite di giro 8.757.000,00 6.894.948,81 -Partite di giro 8.757.000,00 6.894.948,81

Totale 84.732.878,07 112.248.081,17 Totale 84.732.878,07 107.780.082,60

Disavanzo di gestione 0,00 0,00 Avanzo di Gestione 0,00 4.467.998,57

TOTALE GENERALE 84.732.878,07 112.248.081,17 TOTALE GENERALE 84.732.878,07 112.248.081,17

Descrizione Spese correnti Spese di investimento

Amministrazione gestione e controllo 19.713.904,70 1.860.050,00

Giustizia 895.524,85 0,00

Polizia locale 4.157.742,01 0,00

Istruzione pubblica 5.008.996,52 300.000,00

Cultura e beni culturali 2.465.819,99 14.000,00

Settore sportivo e ricreativo 2.068.638,84 254.977,25

Campo turistico 48.150,00 0,00

Campo della viabilità e dei trasporti 12.357.835,29 1.263.200,00

Gestione del territorio e dell'ambiente 5.804.833,07 1.829.301,69

Settore sociale 11.002.524,78 657.000,00

Campo dello sviluppo economico 586.990,00 138.512,94

Servizi produttivi 0,00 605.316,00

TOTALE 64.110.960,05 6.922.357,88

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67 e D.P.R. 90/1989 si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio di previsione 2012 ed al rendiconto 2010

BILANCIO 2012 - ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

COMUNE DI TREVISO

90

PROVINCIA DI COMO

91

PROVINCIA DI FERRARA

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012 e al rendiconto della gestione 2010 (1)

1) - le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:

(in Euro)

Previsioni di

competenza da

bilancio

ANNO 2012

Accertamenti da

rendiconto della gestione

ANNO 2010

Previsioni di

competenza da

bilancio

ANNO 2012

Impegni da

rendiconto della gestione

ANNO 2010

Avanzo di amministrazione 1.063.805,06 1.328.511,50 Disavanzo di amministrazione -

Tributarie 27.674.000,00 31.806.365,33 Correnti 46.801.097,83 52.177.213,69

Contributi e trasferimenti 17.971.184,98 19.509.705,32 Rimborso quote di capitale per mutui 5.429.857,93 5.439.022,34

(di cui dallo Stato) 172.805,48 196.292,43 in ammortamento

(di cui dalle Regioni) 17.486.139,95 19.023.962,85

Extratributarie 6.948.445,43 5.804.992,80

(di cui per proventi servizi pubblici) 4.087.020,00 1.724.194,44

52.593.630,41 57.121.063,45 52.230.955,76 57.616.236,03

Alienazione di beni e trasferimenti 38.612.074,18 21.192.723,50 Spese di investimento 43.908.553,89 29.680.656,01

(di cui dallo Stato) 1.040.000,00 305.833,94

(di cui dalle Regioni) 23.032.400,00 15.895.174,67

Assunzioni di prestiti 6.870.000,00 8.000.590,90

3.000.000,00 -

45.482.074,18 29.193.314,40 43.908.553,89 29.680.656,01

Rimborsi di prestiti a breve termine 3.000.000,00 0,00

Partite di giro 8.634.000,00 5.471.415,27 Partite di giro 8.634.000,00 5.471.415,27

8.634.000,00 5.471.415,27 11.634.000,00 5.471.415,27

Disavanzo di gestione - Avanzo di gestione 345.997,31

TOTALE GENERALE 107.773.509,65 93.114.304,62 TOTALE GENERALE 107.773.509,65 93.114.304,62

Totale Totale

Totale entrate di parte corrente Totale spese di parte corrente

(di cui per anticipazioni di tesoreria)

Totale entrate conto capitale Totale spese conto capitale

ENTRATE SPESE

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE

2) la classificazione delle spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo (1), secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:

(in Euro)

Settori

Interventi

Amministr.

gestione e

controllo

Funzioni di

istruzione pubblica

Funz.rel. alla

cultura e ai beni

culturali

Sett.turistico,

sportivo e ricreativo

Funzioni nel campo

dei trasporti

Funzioni per la

gestione del

territorio

Funzioni nel

campo di tutela

ambientale

Funzioni nel

settore sociale

Funzioni nel

campo di sviluppo

economico

TOTALE

Spese correntiPersonale 6.016.296,00 1.159.490,97 817.321,90 420.552,85 304.320,87 1.881.531,28 2.722.725,99 - 4.482.108,47 17.804.348,33

Acq.beni consumo/ mat.prime 118.671,34 30.186,07 16.598,74 29.225,40 1.996,75 554.753,11 120.098,31 300,90 77.357,76 949.188,38

Prestazioni servizi 3.633.128,91 3.002.747,72 881.395,02 723.270,02 7.187,00 1.122.193,59 1.085.573,20 55.182,46 864.112,63 11.374.790,55

Utililizzo beni di terzi 23.198,71 64.806,78 654,48 770,00 - 27.486,02 63.299,82 - 155.511,14 335.726,95

Trasferimenti 408.358,84 11.783.176,83 854.755,96 1.909.682,35 43.345,52 159.447,06 84.814,26 1.119.734,04 665.152,53 17.028.467,39

Interessi passivi 537.387,95 707.077,01 71,64 80.307,02 42.231,36 1.004.983,90 - 2.846,13 - 2.374.905,01

Imposte e tasse 968.789,92 77.386,04 34.344,00 28.169,00 20.038,00 155.846,42 208.803,18 - 291.820,93 1.785.197,49

Oneri straordinari 12.477,06 146.188,17 - - - 365.924,36 - - - 524.589,59

Totale spese corr. 11.718.308,73 16.971.059,59 2.605.141,74 3.191.976,64 419.119,50 5.272.165,74 4.285.314,76 1.178.063,53 6.536.063,46 52.177.213,69

Spese in conto capitaleAcquisto immobili 890.363,13 1.483.755,48 150.000,00 - 46.000,00 8.448.063,84 299.720,93 - 28.950,00 11.346.853,38

Acquisto beni econ. - - - - - - - - - 0,00

Utilizzo B.Econom. - - - - - - - - - 0,00

Mobili ed attrezzature 199.791,19 60.334,00 - 26.000,00 8.346,00 153.935,31 58.828,27 - 125.913,40 633.148,17

Pres.Est. - - - - 1.026.435,75 50.000,00 445.100,00 - 75.521,00 1.597.056,75

Trasferimenti di capitale - - - 2.406.000,00 1.372.030,10 2.100,00 1.370.682,50 - 10.951.785,11 16.102.597,71

Conferimenti di capitale 1.000,00 - - - - - - 1.000,00

Concess. di Crediti/Anticipazioni - - - - - - - - 0,00

Totale spese c/capit. 1.091.154,32 1.544.089,48 150.000,00 2.432.000,00 2.452.811,85 8.654.099,15 2.174.331,70 0,00 11.182.169,51 29.680.656,01

Totali 12.809.463,05 18.515.149,07 2.755.141,74 5.623.976,64 2.871.931,35 13.926.264,89 6.459.646,46 1.178.063,53 17.718.232,97 81.857.869,70

3) la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2010 desunta dal consuntivo:

(in Euro)

- Avanzo/disavanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2010 risulta complessivamente di � 1.565.454,76, di cui vincolato: � 1.551.247,90 e disponibile: 14.206,86

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto

consuntivo dell'anno 2010 (�. 146.188,17 )

4) le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti: (in Euro)

Entrate correnti: 158,67 Spese correnti: 160,05

di cui: di cui:

- tributarie 88,35 - personale 49,46

- contributi e trasferimenti 54,19 - acquisto beni e servizi 34,23

- altre entrate correnti 16,13 - altre spese correnti 61,25

- spese per rimborso prestiti 15,11

LA PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

(MARCELLA ZAPPATERRA)

PROVINCIA DI FERRARA

92

2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico - funzionale, è la seguente:

Amm.ne Istruzione Abitazione Attività Trasporti Attività TOTALE

generale e cultura sociali economica

Personale 4.186.964,00 814.570,11 - 227.828,00 149.806,00 1.235.991,00 6.615.159,11

Acquisto beni e servizi 3.978.908,00 4.034.210,00 - 1.148.961,00 5.576.184,00 3.733.728,00 18.471.991,00

Interessi passivi 14.491,00 323.596,00 - - - - 338.087,00

Investimenti effettuati direttamente

dall'Amministrazione 836.570,00 4.692.911,00 - - - - 5.529.481,00

Trasferimenti Investimenti indiretti - 35.519,00 - - 20.000,00 188.664,00 244.183,00

9.016.933,00 9.900.806,11 - 1.376.789,00 5.745.990,00 5.158.383,00 31.198.901,11

3) La risultanza finale a tutto il 31/12/2010 desunta dal rendiconto di gestione è la seguente:

Avanzo di amministrazione del rendiconto della gestione anno 2010 3.439.635,00

Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del rendiconto della gestione anno 2010 -

Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2010 3.439.635,00

Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata

al rendiconto della gestione anno 2010 -

4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti 159,63 Spese correnti 153,06

di cui: di cui:

tributarie 71,55 personale 29,88

contributi e trasferimenti 44,92 acquisto beni e servizi 67,09

altre entrate correnti 43,16 altre spese correnti 56,09

(1) I dati si riferiscono all'ultimo rendiconto approvato.

IL DIRIGENTE SETTORE BILANCIO IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI LECCO

F.to Conti dott. Corrado F.to Nava Daniele

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 25 febbraio 1987 n. 67 si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012 e al rendiconto della gestione 2010 (1)1) Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

ENTRATE SPESE

Denominazione Previsione Accertamenti Denominazione Previsioni Impegni

di competenza da rendiconto di competenza da rendiconto

da bilancio gestione da bilancio gestione

anno 2012 anno 2010 anno 2012 anno 2010

dati in Euro dati in Euro dati in Euro dati in Euro

Avanzo di amministrazione Disavanzo di amministrazione - -

Tributarie 37.029.695,00 24.341.256,00 Correnti 41.452.660,00 52.074.586,00

Contributi e trasferimenti 8.056.284,00 15.283.590,00 Rimborso quote capitale per mutui

(di cui dallo Stato �. ..) 154.000,00 409.098,00 in ammortamento 3.621.580,00 1.869.789,00

(di cui dalle Regioni �. ..) 6.347.254,00 13.082.014,00

Extratributarie 4.509.261,00 14.683.094,00

(di cui per proventi servizi pubblici) 892.000,00 968.605,00

TOTALE ENTRATE CORRENTI 49.595.240,00 54.307.940,00 TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE 45.074.240,00 53.944.375,00

Alienazione di beni e trasferimenti 9.750.000,00 73.613.800,00

(di cui dallo Stato �. ..) - 72.330.460,00

(di cui dalle Regioni �. ..) 6.920.000,00 576.591,00

-

Assunzioni di prestiti 7.016.743,00 14.629.270,00 Spese di investimento 21.287.743,00 89.825.978,00

(di cui per anticipazioni di Tesoreria) - - TOTALE SPESE CONTO CAPITALE 21.287.743,00 89.825.978,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 16.766.743,00 88.243.070,00

Rimborso anticip.di tesoreria ed altri - -

Partite di giro 4.433.719,00 3.549.134,00 Partite di giro 4.433.719,00 3.549.134,00

TOTALE 70.795.702,00 146.100.144,00 TOTALE 70.795.702,00 147.319.487,00

Disavanzo di gestione - 1.219.343,00 Avanzo di gestione - -

TOTALE GENERALE 70.795.702,00 147.319.487,00 TOTALE GENERALE 70.795.702,00 147.319.487,00

PROVINCIA DI LECCO

93

PROVINCIA DI LODIAi sensi dell'art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2012 ed al

consuntivo 2011(1):DATI IN EURO

1) Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

ENTRATE SPESE

Previsioni di Accertamenti Previsioni di Impegni

competenza da conto competenza da conto

Denominazione da bilancio consuntivo Denominazione da bilancio consuntivo

Anno 2012 (in Euro) Anno 2011 (in Euro) Anno 2012 (in Euro) Anno 2011 (in Euro)

Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione

Tributarie 20.567.381,95 17.651.403,75

Contributi - Trasferimenti 2.143.580,36 3.979.565,44 Correnti 23.441.193,31 22.744.088,99

(di cui da Stato) 60.430,00 86.360,90

(da Regione) 1.590.965,10 3.128.205,82

Extratributarie 2.052.431,00 2.363.727,03 Rimborso quote capitale per 948.200,00 908.362,80

(di cui da servizi pubblici) 240.000,00 299.275,16 mutui in ammortamento

Totale entrate correnti 24.763.393,31 23.994.696,22 Totale spese correnti 24.389.393,31 23.652.451,79

Alienazione beni e trasferim. 10.537.953,59 8.558.079,21

(di cui da Stato) 960.000,00 1.817.814,29 Spese di investimento 10.911.953,59 8.079.766,45

(da Regione) 6.202.953,59 4.423.485,35

Assunzione prestiti 0,00 545.044,22

(di cui anticipazioni tesoreria)

Totale entrata conto capitale 10.537.953,59 9.103.123,43 Totale spese conto capitale 10.911.953,59 8.079.766,45

Rimborso anticipazioni di 3.410.000,00 2.709.764,58

Partite di giro 3.410.000,00 2.709.764,58 tesoreria ed altri

Totale 38.711.346,90 35.807.584,23 Totale 38.711.346,90 34.441.982,82

Disavanzo di gestione Avanzo di gestione

TOTALE GENERALE 38.711.346,90 35.807.584,23 TOTALE GENERALE 38.711.346,90 34.441.982,82

2) la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:

Personale

Acquisto beni e servizi

Interessi passivi

Investimenti effettuati direttamente

Investimenti indiretti

TOTALE

3) La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2011 desunta dal consuntivo (in EURO)

Avanzo del conto consuntivo dell'anno 2011 5.434.982,10

Residui passivi perenti alla chiusura del conto consuntivo dell'anno 2011 -

Avanzo disponibile al 31 dicembre 2011 5.434.982,10

Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultati dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2011 -

4) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti: (in EURO)

Entrate correnti 105,46 Spese correnti 103,96

di cui tributarie 77,58 di cui personale 34,95

contributi e trasferimenti 17,49 acquisto beni e servizi 46,37

altre entrate correnti 10,39 altre spese correnti 18,65

(1) i dati si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato IL PRESIDENTE

Avv. Pietro Foroni

Amminist.

generaleIstruz. e

cultura

Abitazioni Attività

socialiTrasporti Attività

economicaTOTALE

3.480.394,09

3.110.714,04

346.320,42

438.002,64

98.000,00

7.473.431,19

426.367,48

3.374.929,83

349.710,63

1.920.000,00

422.000,00

6.493.007,94

79.989,01

203.311,59

283.300,60

254.759,03

16.200,00

9.000,00

184.865,94

464.824,97

871.814,88

837.506,85

1.565.000,00

3.274.321,73

5.113.324,49

7.542.662,31

696.031,05

2.367.002,64

2.269.865,94

17.988.886,43

PROVINCIA DI LODI

94

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PROVINCIA DI PIACENZA

95

PROVINCIA DI RIMINI

96

PROVINCIA DI VARESE

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 25 febbraio 1987, n°67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio di previsione 2012 e al Conto Consuntivo 2010 (1):

1 – le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:(in EURO)

ENTRATE SPESE

Denominazione previsioni di

competenza dabilancio anno 2012

accertamenti da conto consuntivo anno 2010 Denominazione

previsioni di competenza da

bilancio anno 2012

Impegni conto consuntivo anno

2010

- Avanzo di amministrazione 0,00 0,00

- Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00

- Tributarie 102.610.000,00 65.614.890,70 - Correnti 127.551.815,92 85.601.612,71

- Contributi e trasferimenti 27.633.615,92 30.148.924,89 - Rimborso di quote di capitale per 8.905.000,00 7.560.565,17

(di cui dallo Stato) (180.759,92) (5.265.504,98) mutui in ammortamento

(di cui dalle Regioni) (25.945.178,73) (23.556.710,71)

- Extratributarie 6.213.200,00 9.457.389,38

(di cui per proventi servizi pubblici) (1.585.200,00) (5.321.233,32)

Totale entrate di parte corrente 136.456.815,92 105.221.204,97 Totale spese di parte corrente 136.456.815,92 93.162.177,88

- Alienazione di beni e trasferimenti 6.405.847,42 30.675.709,77 - Spese di investimento 6.405.847,42 49.364.549,83

(di cui dallo Stato (0,00) (0,00)

(di cui dalle Regioni) (3.165.847,42) (5.331.462,99)

- Assunzione di prestiti 0,00 4.482.788,00

(di cui per anticipazioni di tesoreria) (0,00) (0,00)

Totale entrate conto capitale 6.405.847,42 35.158.497,77 Totale spese conto capitale 6.405.847,42 49.364.549,83

- Rimborso anticipazioni di tesoreria 0,00 0,00

ed altri

- Partite di giro 12.850.000,00 16.929.051,58 - Partite di giro 12.850.000,00 16.929.051,58

Totale Totale

- Disavanzo di gestione (*) 0,00 2.147.024,97 - Avanzo di gestione 0,00 0,00

TOTALE GENERALE 155.712.663,34 159.455.779,29 TOTALE GENERALE 155.712.663,34 159.455.779,29

(*) spese finanziate con avanzo di amministrazione

2 – la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l’analisi economico funzionale è la seguente:

(in migliaia di �)

Amministrazione generale

Istruzione e cultura

AbitazioniAttività sociali

TrasportiAttività

economica TOTALE

- Personale 7.386,43 5.659,17 608,92 163,74 4.278,31 18.096,57 - Acquisto beni e servizi 8.069,82 5.185,61 319,70 11.829,32 581,58 25.986,03

- Interessi passivi 878,80 5.938,82 6.817,62 - Investimenti effettuati direttamente dall’Amministrazione 1.474,50 8.310,47 9.784,97 - Investimenti indiretti 700,00 700,00

Totale 17.809,55 25.794,07 928,62 11.993,06 4.859,89 61.385,19

3 –La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2010 desunta dal consuntivo:

(in EURO)

- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell’anno 2010 � 47.035.861,81

- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell’anno 2010 � = .

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2010 � 47.035.861,81

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione

allegata al conto consuntivo dell’anno 2010 (� ……==.……..)

4 – Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

(in EURO)

Entrate correnti � 120,01 Spese correnti � 97,64 - Tributarie � 74,84 - Personale � 27,59- Contributi e trasferimenti � 34,38 - Acquisto beni e servizi � 38,18- Altre entrate correnti � 10,79 - Altre spese correnti � 31,87

IL PRESIDENTE

(Ing. Dario Galli)

(1) i dati si riferiscono all’ultimo consuntivo approvato.

PROVINCIA DI VARESE

CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI

Attività

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varie fasi del progetto, procedure, criteri di valutazione, le norme amministrative e contabili

da osservare, la rendicontazione) secondo i requisiti comunitari

Su Internet al proprio sito: www.csa-torino.it

sono riportate tutte le informazioni sull’organizzazione e le iniziative programmate.

Eventuali ulteriori notizie possono essere richieste alla Segreteria del

Centro sede di Torino

Tel. 011.5887415 – 011.9471448 oppure a fax 011.542704

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