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QUADERNI AMMINISTRATIVI

Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino

Direttore Responsabile: Dr. Vittorio Boianelli

COMITATO SCIENTIFICO:Avv. Monica BOIANELLI – Prof. Franco GABOARDI – Avv. Giovanni MONTACCINI

COLLABORATORIDott. Giuseppe AMELIO - Prefetto di Novara; Dr. Domenico PIZZALA - Direttore finanziario della Cittàdi Torino; Dr. avv. Giancarlo ASTEGIANO - Magistrato della Corte dei Conti - Torino; Prof. DarioCASALINI, Docente Diritto Europeo appalti pubblici - Università di Torino; Dott. ssa Roberta VIGOTTI -Magistrato Consiglio di Stato - Roma; Dott. Francesco DURASTANTE - Dirigente Dipartimento Fiscalità -Ministero Economia e Finanze - Roma; Dott. Mario PISCHEDDA - Magistrato - Corte dei Conti - Torino;Avv. Monica BOIANELLI - Libero Professionista esperta diritto amministrativo - TO; D.ssa Paola FORNARI - Collaboratrice amm.va - Università Milano - Bicocca - Dr. Giuseppe DE PASCALE giàDirettore settore Formazione - Regione Piemonte - TO; Dott. Paola MALANETTO - Magistrato TARPiemonte; Dott. Franco MEISTRO già Resp. Area Amm.va Comune di Bergeggi (SV); Dott. RichardGOSO - Magistrato TAR Liguria - Genova; Dr. Francesco PITERÀ - già Segretario Generale Città diGenova; Prof. Mario REY - Docente Scienze delle Finanze e Diritto Finanziario Università di Torino; Prof. Luigi PUDDU - Ordinario Ragioneria Pubblica - Università Torino; Dott. Sergio Camillo SORTINO -Direttore Generale - Comune di Forte dei Marmi (LU); Dr. Carlo SELVAGGIO - Direttore Sezione Enti Locali Corte dei Conti - Roma; Prof. Avv. Sergio VINCIGUERRA - Preside Facoltà Giurisprudenza -Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Torino; Prof. Ugo REPPUCCI - Cons. Capo Corte dei Conti di Torino a r.; Dott. Pio TUCCI - Giudice Tribunale di Torino; Dr. Umberto REALFONZO - Magistrato TAR- Lazio; Avv. Paolo LOTTI - Magistrato Consiglio di Stato - Roma; Prof. Franco GABOARDI - Docente diDiritto Amministrativo e di Contabilità Pubblica - Università di Torino; Prof. Giuseppe DI CLAUDIO -Direttore Mare Nostrum - Madrid; Ing. Franco FIORIO PLA- già Direttore Servizi Tecnici LL.PP. - Comunedi Torino; D.ssa Alessandra OLESSINA - Magistrato Corte dei Conti - Torino; Prof. Paolo VINÇON -Docente Semiologia - Università Torino; Avv. Matteo BARBERO - Professore a contratto di diritto e finanza pubblica presso il Politecnico di Torino – IIa Facoltà di Architettura - Direzione Programmazione e Statistica - Settore Programmazione - Regione Piemonte; Prof. Federico FONTANA - Docente diRagioneria Generale, Analisi e Contabilità dei Costi e Reporting presso la Facoltà di Economia di Genova*; Dott. Giovanni MODESTI - Docente incaricato presso l'Università «G.D'Annunzio» - Pescara;Prof. Daniele TRABUCCO - Università Studi Padova; Prof. Bruno DIGIACOMO RUSSO - Docente DirittoCostituzionale - Università Studi Bicocca - Milano; Avv. Giovanni MONTACCINI - Esperto Diritto TributarioEnti Locali - Roma; Dott. Roberto DEL FIACCO - Esperto Diritto Tributario e Giurisinfomatica - Roma; Dott. Alessandro NAPOLI - Magistrato Corte dei Conti - Milano; Avv. Onofrio DECANDIA - Prefettura diTorino - Avv. Dario IMMORDINO - Dottore di Ricerca, Università Palermo; Dott. Francesco ROMANO -Ricercatore dell’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione giuridica del CNR - Firenze

Direzione – Redazione – Amministrazione

Centro Studi Amministrativi10121 Torino – C.so Giacomo Matteotti n. 0 – tel. 011.534054 – fax 011.5150630E-mail: [email protected] - Posta certificata: [email protected] - Web: www.csa-torino.it

Abbonamento annuo alla rivista euro 75,00 da versarsi sul c/c postale n. 22587109 intestato a C.S.A. –Corso Giacomo Matteotti n. 0 – 10121 TorinoRegistrazione Tribunale di Torino n. 3324/83 del 13-9-1983Registrazione Editori Prefettura di Torino n. 838/83Iscrizione ROC n. 548

Stampa: Daniele Meriano - [email protected]

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INDICE

* Attività amministrativa e beni comuni: Il regolamento del comune di

Bologna Prof. Bruno Di Giacomo Russo - Docente di diritto costituzionale

Università Milano Bicocca – Presidente Aevv Energie)....................pag. 3

* La libera professione intramuraria: un’opportunita’ sia per l’azienda

sanitaria che per l’assistito

Dott.ssa Paola Ardigò - Dirigente ASL 5 Liguria)..........................pag. 18

* La attribuzione delle funzioni di coordinamento in ambito sanitario,

area comparto, alla luce degli ultimi arresti della giurisprudenza di

legittimità.

Dott. Giovanni Modesti - Funzionario AUSL di Pescara - Incaricato di

Diritto del Lavoro presso la Università “G. D‟Annunzio” di Chieti al

Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e al Corso di

Laurea in Tecniche di Radiologia Medica.......................................pag. 25

* Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto ministeriale 3

aprile 2013, n. 55: Regolamento in materia di emissione, trasmissione

e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministra

zioni pubbliche ai sensi dell'art.1, c.209 a 213 Legge 24 dicembre

2007, .n.244.........................................................................................pag. 38

* Decreto interministeriale 9 settembre 2014 - Individuazione dei

modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza,

del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera

nonché del piano di sicurezza sostitutivo.......................................pag. 63

* Decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 - Proroga di termini previsti

da disposizioni legislative.................................................................pag.66

*Lavori pubblici - Consiglio di Stato, sez. 3, 15.9. 2014, n. 4698...pag. 77

Pubblicazione bilanci .................... ....................................................pag. 92

Azienda Ospedaliera Nazionale SS.Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di

Alessandria - Regione Liguria Azienda U.S.L. 1 Imperiese - Provincia di

Cosenza - Comune di Massa - Comune di Modugno.

Iniziative formative: Corso – Il Riassetto Locale…………………...pag. 97

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ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E BENI COMUNI:

IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI BOLOGNA

Bruno Di Giacomo Russo

(Docente di Diritto costituzionale Università Milano Bicocca - Presidente

Aevv Energie)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I soggetti privati e l’esercizio di attività

amministrative. – 3. L’attività di interesse generale – 4. La sussidiarietà e

il bene comune – 5. I beni comuni – 6. I beni comuni, pubblici e privati –

7. Il caso: il regolamento per i beni comuni di Bologna.

......ooo0ooo......

1. Premessa.

L‟intervento pubblico presenta numerosi punti critici ed elementi di

debolezza che lo rendono ormai obsoleto e inadeguato alle esigenze sociali

ed economiche. Pertanto, è indispensabile un ripensamento degli attuali

rapporti tra il pubblico e il privato, operatori del settore.

Gli operatori privati devono interagire con i poteri pubblici, assumendo un

ruolo nella determinazione dei principi, criteri e meccanismi dell‟intervento

pubblico, non limitandosi alla solo azione di pressione per la rivendicazioni

relativa alla quantità dei finanziamenti.

Risulta necessario un intervento legislativo che interpreti in modo nuovo

l‟incontro tra l‟azione pubblica e quella privata, mantenendo al centro i

fruitori, il pubblico, la collettività. In questo senso si pensa

all‟individuazione degli interventi strategici per lo sviluppo, favorendo la

capacità propositiva dei Comuni, quali enti che conoscono il territorio, sulla

base dei criteri e delle intese raggiunte con la Regione o lo Stato.

Nella Costituzione è previsto l‟indispensabile principio di sussidiarietà

orizzontale, da cui si deve intendere la distribuzione di compiti tra ambito

privato e pubblici poteri. L‟applicazione del principio di sussidiarietà

orizzontale comporta una sorta di prevalenza o priorità dell‟iniziativa

privata, singola e in forma collettiva, a fronte di una residualità

dell‟intervento pubblico.

Il sistema amministrativo più efficiente è quello che interagisce con i

soggetti privati, coinvolgendoli anche solo con incentivi economici, perché

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quel particolare problema può essere risolto solo coamministrando, cioè

mettendo ciascuno a disposizione una parte delle proprie capacità1.

Il modello della coAmministrazione rappresenta una proposta alternativa,

oltre che al problema dei costi delle strutture, al problema originario di

trovare un rimedio adeguato ad ogni problema. In questo senso, la

previsione di una nuova figura di collaborazione, che vada oltre alla

modernizzazione di vecchi istituti, è la strada da percorre, e la

coprogettazione è il terreno su cui lavorare.

2. I soggetti privati e l’esercizio di attività amministrative.

Più interessante, risulta invece l‟art. 1 ter), il quale stabilisce che “i soggetti

privati preposti all‟esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto

dei criteri e dei principi di cui al comma 1”, e vale a dire i principi di

pubblicità e trasparenza che tradizionalmente, per la loro natura, erano

retaggio esclusivo della Pubblica Amministrazione.

Dall‟entrata in vigore della legge n. 241/1990, mentre l‟autorità

tradizionalmente autoritativa della Pubblica Amministrazione difficilmente

si è tradotta in un‟attività paritetica e concordataria2, viceversa si è assistito

– specie sotto la spinta del diritto comunitario – ad una progressiva

estensione ai privati, che svolgono funzioni di interesse generale, di alcuni

principi che si applicavano un tempo solo alle Amministrazioni pubbliche3.

La punta avanzata di tale processo di estensione è stata l‟elaborazione della

nozione di derivazione comunitaria di “organismo di diritto pubblico”4, in

1 In questo senso, si rinvia a studi fondamentali, oltre al settore prettamente giuridico,

proponendo l‟analisi delle attente e utili osservazioni dell‟economista S. ZAMAGNI, Per

un‟economia a misura di persona, Roma, 2012, il quale offre un modello di pensiero e di

prassi economica che coniuga individuo e comunità, che ha molto a che fare con il

principio della sussidiarietà orizzontale. 2 Anche se in questo senso tendevano le norme in materia di partecipazione al

procedimento. 3 Sul punto, si legga, fra tutti, diffusamente, G. PIZZANELLI, La partecipazione dei privati

alle decisioni pubbliche. Politiche ambientali e realizzazione delle grandi opere

infrastrutturali, Milano, 2010. 4 Cfr., a partire da Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. VI, sent. 15/5/2003, C-

214/00, in merito alla nozione di organismo di diritto pubblico e sulla necessità che gli

ordinamenti nazionali prevedano in materia di appalti pubblici la possibilità di ottenere in

s.g., senza ritardi, provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di

aggiudicazione; e per quanto concerne l‟Italia; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 07/06/2001, n.

3090, sulla nozione di organismo di diritto pubblico soggetto alla giurisdizione

amministrativa e sul carattere non esaustivo dell‟elenco di cui al d.lgs. n. 157/1995; Cons.

Stato, Sez. IV, sent. 15/02/2002, n. 934, sulle nozioni di Amministrazione aggiudicatrice e

di organismo di diritto pubblico e sulla necessità di interpretare estensivamente l‟art. 33,

lett. d), d.lgs. n. 80/1998, alla luce dell‟art. 6, legge n. 205/2000; Tar Lazio - Roma, Sez. III

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virtù della quale soggetti formalmente privati sono stati assoggettati, sia per

quanto concerne l‟accesso ai documenti, che per quanto riguarda l‟utilizzo

di procedura ad evidenza pubblica, a regole prima applicabili solo alle

Amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell‟art. 2, d.lgs. n. 157/1995, sono qualificabili quali “organismi di

diritto pubblico”, i soggetti, dotati di personalità giuridica, istituiti per

soddisfare specifiche finalità d‟interesse generale non aventi carattere

industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario

dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, da altri Enti pubblici o

organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo,

i cui organi d‟Amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti,

ter, sent. 12/02/2002, n. 917, sulla nozione di organismo di diritto pubblico e sul diritto di

accedere agli atti di una gara indetta da un ente privato al quale sia da riconoscere tale

qualità; fattispecie relativa a società consociata Enel; Tar Lombardia-Milano, Sez. III, sent.

09/05/2001, n. 3738, sulla nozione di organismo di diritto pubblico e sull‟ammontare del

risarcimento del danno dovuto a seguito dell‟annullamento dell‟aggiudicazione; Tar

Veneto, Sez. III, sent. 26/05/2003, n. 3014, sulla nozione di organismo di diritto pubblico e

sulla necessità di indire una gara per l‟affidamento diretto della gestione di aree

commerciali all‟interno di un‟aerostazione. In dottrina, a partire da G. PASQUINI, La

nozione di organismo di diritto pubblico: marée montante (commento a Consiglio di Stato,

sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1206 e Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 giugno 2001, n.

3090), in Giornale di Diritto Amministrativo, 2001, 9, 912 ss.; P. SANTORO, Soggetti

pubblici e privati nella nozione comunitaria di organismo di diritto pubblico, in Rivista

della Corte dei Conti, 2001, 2, 292 ss.; A. DI GIOVANNI, La Corte di Giustizia e i criteri

necessari per la qualificazione dell‟organismo di diritto pubblico: un passo avanti ? (Corte

di giustizia, sez. V, 10 maggio 2001, nn. C - 223/99 e C - 260/99), in Corriere Giuridico,

2002, 2, 196 ss.; F. MARTINELLI e M. SANTINI, Il Consiglio di Stato amplia la nozione di

organismo di diritto pubblico (commento a Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 24-

09-2001 n. 5007; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 22-01-2001 n. 192), in

Urbanistica ed appalti, 2002, 5, 567 ss. E, in merito all‟individuazione delle

Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle stesse

Amministrazioni, elaborato secondo il S.E.C. „95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio

25.06.1996, relativo al Sistema europeo di conti nazionali e regionali nella Comunità), il

quale considera appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche tutte le unità

istituzionali autonome, che producono servizi non destinabili prevalentemente alla vendita,

che siano controllate e prevalentemente finanziate con trasferimenti con altre

Amministrazioni pubbliche e che eroghino prestazioni previdenziali obbligatorie, e

demanda all‟I.S.T.A.T. di aggiornare, annualmente, l‟elenco delle suddette

Amministrazioni da inserire nel conto consolidato. Si veda S. DEL GATTO, L‟uso di

strumenti privatistici da parte delle pubbliche amministrazioni: organismo di diritto

pubblico, società pubbliche e “in house providing”, in L. TORCHIA, Lezioni di diritto

amministrativo progredito, Bologna, 2010, 71 ss., che fa un aggiornamento del concetto di

organismo di diritto pubblico alla luce della giurisprudenza più significativa.

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almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti

pubblici5.

Pertanto, ciò che contraddistingue l‟Amministrazione pubblica non è solo il

dato soggettivo della natura pubblica dell‟ente, in cui essa si impersona,

quanto il dato oggettivo del perseguimento di fini pubblici o comunque di

pubbliche funzioni. In questo quadro, ci si è resi conto che soggetti

formalmente privati finivano per svolgere funzioni pubbliche e non

potevano essere esentati, per la loro natura privata, dal rispetto di regole

minime che assicurano la pubblicità della loro azione e delle procedure da

seguire.

In definitiva, fra i due mondi del diritto pubblico e del diritto privato – un

tempo molto distanti – si sta lentamente verificando un processo osmotico,

con una (apparentemente paradossale) maggiore estensione delle norme di

diritto pubblico a soggetti formalmente disciplinati da norme di diritto

privato6.

Ed è soprattutto in questo secondo senso che va muovendosi la

giurisprudenza7.

5 Sulla nozione di organismo di diritto pubblico, si legga a partire da Cons. Stato, Sez. II,

25/09/2002, n. 2020; e Cons. Stato Sez. II, 11/04/2000, n. 588. Alla stregua del principio la

Sez. II ha ritenuto che la R.T.I. in questione, nel caso di specie, non rientrava, né sul piano

soggettivo, né su quello funzionale, né su quello finanziario, nella previsione normativa e

nella relativa qualificazione. E di maggior rilevanza risulta il parere 29/10/2003 n.

3508/2003 Cons. Stato, Sez. II, col quale si afferma che l‟art. 7, d.lgs. n. 157/1995 (con il

quale è stata data attuazione alla direttiva 92/50 CEE in materia di appalti pubblici di

servizi) – nel prevedere le ipotesi eccezionali nelle quali può disporsi l‟aggiudicazione dei

contratti con il sistema della trattativa privata, in deroga alle normali ipotesi di gara ad

evidenza pubblica – ribadisce un principio, già immanente nella normativa interna sulla

contrattualistica pubblica, di eccezionalità dell‟istituto della trattativa privata, il quale si

pone in tendenziale contrasto con i fondamentali canoni dell‟efficienza, efficacia,

economicità e trasparenza dell‟azione amministrativa nonché con il principio comunitario

della concorrenza ed è ammesso solo per ipotesi limitate e predeterminate, in relazione alle

quali il legislatore ha ritenuto di poter derogare ai meccanismi di aggiudicazione ordinari. 6 Sulle criticità del passaggio dalla privatizzazione del diritto pubblico alla pubblicizzazione

del diritto privato, si legga C. IANNELLO, Dallo Stato erogatore all‟impresa privata, ossia

dai diritti di cittadinanza ai diritti “individuali” del cliente, in www.federalismi.it, 2012,

21, 9 ss. 7 Nel caso di specie, secondo il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, con la sent.

05/09/2005, n. 5, una società per azioni (nella specie, Cremona Fiere s.p.a.), derivante dalla

trasformazione di un ente pubblico (nella specie, l‟Ente autonomo manifestazioni fieristiche

di Cremona), è tenuta a rilasciare copia di atti emanati dall‟ente pubblico da cui deriva,

dovendosi ritenere che l‟obbligo di provvedere all‟esibizione del documento sia transitato

nel nuovo soggetto di diritto privato; l‟obbligo pubblicistico di esibizione dell‟atto, infatti,

non si pone come incompatibile con l‟acquisizione della veste privatistica di società per

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Le regole, in tema di trasparenza della Pubblica Amministrazione e di diritto

di accesso ai relativi atti, così come previsto dall‟art. 23, legge n. 241/1990,

così come modificato, si applicano, oltre che alle Pubbliche

Amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all‟espletamento di

compiti di interesse generale8.

Qualunque pretesa, in tema di accesso fatta valere nei confronti di un

soggetto tenuto a sottostare a tale obbligo9, va esercitata, ai termini di legge,

in sede cognitoria ed esecutiva, innanzi al Giudice amministrativo in piena

coerenza al carattere pubblicistico dei compiti di trasparenza e pubblicità di

cui si reclama l‟adempimento. L‟esecuzione di un giudicato, che dichiara

l‟obbligo di esibizione di un atto, trova quindi legittimo svolgimento innanzi

al Giudice amministrativo, anche nei riguardi di una S.p.a. subentrata

all‟Ente pubblico che emette l‟atto.

Come afferma il Consiglio della Giustizia Amministrativa, Sez. Giuris., con

la sentenza 24 ottobre 2005 n. 704, l‟accesso agli atti amministrativi è da

ritenere consentito per tutte le tipologie di attività amministrative, e quindi

anche per gli atti disciplinati dal diritto privato, atteso che anche questi

rientrino nell‟attività amministrativa, e che la legge non abbia introdotto

alcuna deroga alla generale operatività dei principi della trasparenza e

dell‟imparzialità, e, in fine, non abbia introdotto alcuna eccezione nei

confronti dell‟attività disciplinata dal diritto privato10

.

Nel caso di specie, il C.G.A. dichiara illegittimo il diniego di accesso

opposto ad un‟istanza con la quale un privato, per tutelare le proprie ragioni

in giudizio, chiede il rilascio di copia di un atto privato stipulato, da un

soggetto pubblico tenuto all‟osservanza delle norme in materia di accesso11

,

e motivato, facendo riferimento al fatto che si tratta di un atto privato, atteso

che l‟istituto dell‟accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia

di attività della Pubblica Amministrazione12

.

azione conseguita dalla nuova istituzione, nel caso in cui detta società, per gli interessi

pubblici perseguiti, risulti sottoposta iure proprio al regime pubblicistico dell‟accesso. 8 Si pensi, ad esempio, alle concessionari di pubblici servizi e alle società ad azionariato

pubblico. 9 Si pensi alla Pubblica Amministrazione in senso stretto, ma anche ai soggetti privati

operanti nell‟interesse pubblico. 10

Cfr., C.G.A., sent. 28/12/2002, n. 36, e, più in generale, Cons. Stato, adunanza plenaria,

sent. 22/04/1999, n. 5. 11

Nella specie si trattava di una convenzione tra la Gesip S.p.a., assoggettata all‟art. 25,

legge n. 241/1990 e la Banca Nuova S.p.a. 12

Cfr., T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II, sent. 04/03/2004, n. 431, sull‟insussistenza del

diritto di accedere agli atti di un ente privato che gestisca servizi pubblici, nel caso in cui gli

atti richiesti non riguardino il pubblico servizio; Cons. Stato – Adunanza Plenaria, sent.

05/09/2005, n. 5, sull‟applicabilità della norme in materia di accesso anche ai soggetti

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Al di là del naturale riferimento finalistico al soddisfacimento dell‟interesse

pubblico13

, è necessario che i cittadini operino rispettando alcuni criteri di

carattere generale, perché la loro azione possa distinguersi da altre attività

private, che pur possono presentare aspetti di interesse generale, ma che tali

restano, senza incidere nell‟ambito operativo del principio costituzionale di

sussidiarietà orizzontale: come, ad esempio, la beneficenza privata.

3. L’attività di interesse generale.

A questo punto, brevemente, proviamo a individuare qualche altro elemento

che ci possa aiutare a definire meglio l‟“attività di interesse generale”

esercitabili dai privati, e oggetto della sussidiarietà orizzontale in base

all‟art. 118, ult. co., Cost.

Anzitutto, possono essere individuati alcuni criteri quali l‟accessibilità e

l‟universalità delle prestazioni: il soggetto privato deve, infatti, garantire il

rispetto, in primis, dell‟art. 3 Cost., relativo al principio di eguaglianza fra i

cittadini e, dunque, non effettuare discriminazioni tra i possibili fruitori.

È necessario che l‟attività svolta dai privati sia improntata ai caratteri della

trasparenza in materia di bilanci, organizzazione del personale; elementi

necessari affinché possa essere correttamente esercitato una forma di

controllo da parte dei pubblici poteri.

Inoltre, risulta indispensabile che il prezzo finale dell‟azione fornita alla

collettività non sia superiore a quello che soggetti pubblici avrebbero

privati chiamati all‟espletamento di compiti di interesse pubblico; fattispecie relativa ad

ente pubblico trasformato in s.p.a.; Cons. Stato – Adunanza Plenaria, sent. 22/04/1999, n. 5,

nei confronti degli atti della Pubblica Amministrazione disciplinati dal diritto privato; Cons.

Stato, Sez. V, sent. 23/01/2004, n. 207, non sono accessibili i documenti formati da un

soggetto privato quale creditore di una Pubblica Amministrazione e da quest‟ultima

conservati nella sola veste di parte di un rapporto negoziale; Cons. Stato, Sez. VI, sent.

19/01/2001, n. 191, sui limiti del diritto di accesso agli atti provenienti da privati detenuti

dalla Pubblica Amministrazione e sull‟oggetto del giudizio ex art. 25, legge n. 241/1990;

T.A.R. Lazio – Roma Sez. III ter, sent. 12/01/2004, n. 80, sull‟esperibilità dell‟accesso

anche nei confronti di atti di società private che perseguono finalità pubbliche; fattispecie

relativa alla Società Sviluppo Italia; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 15/05/2002, n. 2618,

sussiste il diritto del privato di accedere agli atti di una procedura concorsuale interna della

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. la quale, sebbene abbia natura giuridica privata, deve

osservare i principi di imparzialità e buon andamento; Cons. Stato, Sez. V, sent.

06/12/1999, n. 2046; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 08/03/2000, n. 1159, sull‟accesso ai

documenti amministrativi degli enti pubblici privatizzati; Cons. Stato, Sez. VI, ord.

25/03/1999, n. 332, con la quale sono state rimesse all‟Adunanza Plenaria del Consiglio di

Stato alcune questioni riguardanti il diritto di accesso nei confronti di atti contenenti dati

sensibili e nei confronti di atti aventi natura privata. 13

M.S. SANDULLI, Effettività e semplificazioni nel governo del territorio: spunti

problematici, in Diritto amministrativo, 2003, 3, 527 ss.

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imposto in caso di gestione diretta. Non è rilevante che i soggetti privati

ottengano o meno guadagni nell‟esercizio di tale attività; è viceversa

determinante che, appunto, i cittadini non debbano pagare un surplus

derivante dal profitto.

È il rispetto di questi principi e criteri, che qualifica le “attività di interesse

generale” dei soggetti privati, e le pone sotto la protezione della

sussidiarietà orizzontale, cioè in rapporto di reciproca interferenza con le

attività svolte ancora dalle Amministrazioni pubbliche.

Le “attività di interesse generale”, svolte dai soggetti privati sulla base del

principio di sussidiarietà orizzontale, possono sicuramente essere intese

come comprensive delle attività amministrative contemplate dalla legge n.

15/2005, approvata dopo la riforma del Titolo V Cost.

4. La sussidiarietà e il bene comune.

L‟essere umano si definisce più per quello che fa che per quello che riceve o

possiede.

A ciò consegue che nella società occorre far di tutto per non privare alcuno

dell‟azione che può o vuole compiere.

La società è intesa come un‟entità che ha un proprio destino. La persona,

fine ultimo della società, si determina come un essere sociale, di cui il

naturale egoismo si accompagna al bisogno altrettanto naturale di

solidarietà.

Un uomo si realizza nel momento in cui è chiamato a contribuire

personalmente al bene comune.

La sussidiarietà si fonda su un‟antropologia specifica. Si radica in una

filosofia dell‟uomo e della società; e scaturisce dall‟incontro di una filosofia

dell‟azione umana con una precisa individuazione del bene comune.

L‟individuo è considerato responsabile del proprio destino e capace di

farsene carico. Tale filosofia si sviluppa con il pensiero cristiano, con cui si

consacra l‟idea di persona come soggetto autonomo, che nessun potere può

usare come mezzo.

Il bene comune esprime l‟esigenza di una certa redistribuzione dei beni,

affinché coloro che sono meno favoriti conservino la loro dignità

esistenziale a dispetto della loro incapacità, temporanea o meno, di

occuparsi di se stessi.

È evidente che la filosofia dell‟azione umana e il perseguimento del bene

comune si contraddicono14

. Infatti, da un lato, la libertà, lasciata a se stessa,

genera disuguaglianze, e, dall‟altro lato, l‟esigenza di solidarietà impone

14

Sul fondamento della sussidiarietà, mi sia concesso il rinvio a B. DI GIACOMO RUSSO, La

Dottrina sociale della Chiesa e la Sussidiarietà, in La Società, 1-2, 2014, 82 ss.

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necessariamente la restrizione di determinate libertà, in generale attraverso

forme di livellamento delle situazioni.

Il principio di sussidiarietà si compone di un duplice aspetto che riflette le

due fondamentali esigenze, ossia il riconoscimento del diritto all‟azione del

singolo e dei gruppi sociali, e l‟obiettivo del conseguimento dell‟interesse

generale, concetto moderno del bene comune.

Il primo – di accezione negativa – comporta che lo Stato non debba

impedire agli individui o alle formazioni sociali di compiere le proprie

attività sia quando rispondano all‟interesse particolare sia quando realizzino

l‟interesse generale.

Il secondo – di accezione positiva – comporta che ogni autorità ha il

compito di incentivare, di sostenere e, da ultimo, se necessario, di supplire i

soggetti incapaci.

Lo Stato è responsabile e garante della concretizzazione dell‟interesse

generale. Ma non ne è il solo attore. La società civile concorre, in una

misura che varia a seconda del tempo e del luogo, alla realizzazione dei

compiti d‟interesse generale attraverso le proprie azioni.

La previsione della differenza tra l‟attore e il garante distingue lo Stato-

provvidenza dallo Stato sussidiario15

, in cui la socialità viene

istituzionalizzata16

.

Il naturale egoismo viene bilanciato dal bisogno altrettanto naturale di

svolgere relazioni sociali e attività di solidarietà dell‟altro, perché l‟essere

umano è un‟insieme di legami sociali.

Il concetto giuridico moderno di bene comune è l‟interesse generale, quello

della comunità, non più solo l‟interesse pubblico, dicotomia, con quello

privato, superata con la costituzionalizzazione all‟art. 118, co. 4, Cost., del

principio di sussidiarietà orizzontale.

5. I beni comuni.

Nella nostra società si afferma una tendenza a trasformare tutto quanto è

pubblico, comune e condiviso, in bene appropriato, privatizzato, a causa dei

processi di accumulazione su scala globale, dell‟individuo moderno,

fondamentalmente utilitarista ed acquisitivo.

Secondo una teoria economica, lo sfruttamento incontrollato dei beni

collettivi genera fenomeni di sovra-consumo escludente, che conducono al

15

A ciò contribuisce, certamente, il fenomeno sociale ed economico della crisi del sistema

della carità, approfondita, fra gli altri, da E. BRESSAN, Percorsi del Terzo settore e

dell‟impegno sociale dall‟Unità alla Prima guerra mondiale, in E. ROSSI - S. ZAMAGNI (a

cura di), Il Terzo settore nell‟Italia unita, Bologna, 2011, 23 ss. 16

Mi sia permesso il rinvio a B. DI GIACOMO RUSSO, Tre illustri valtellinesi, in Percorsi

valtellinesi, 2013, 1, 43-45.

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deperimento delle risorse stesse. Di conseguenza sorge la necessità di

limitare il libero accesso e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse, o

attraverso il controllo pubblico della risorsa, o attraverso l‟introduzione di

diritti privati di accesso17

.

Per evitare che la società si sfaldi rapidamente, è necessario un legante

condiviso, per quanto minimale, variamente identificato nelle varie dottrine,

con riferimento a un elemento di condivisione e di compartecipazione18

.

La proprietà pubblica e la regolamentazione amministrativa, agendo tramite

gli strumenti propri del command and control, possono costituire una valida

soluzione, perché sono in grado di regolare l‟accesso a determinati beni,

evitandone così il sovra-consumo e il deperimento. Intorno a questo

ragionamento nasce una scuola di economia neocomunitaria, secondo cui i

tradizionali argomenti in favore della proprietà pubblica hanno solide basi

non soltanto normative, ma anche economiche.

La proprietà pubblica si giustifica sia per i beni naturali caratterizzati da

abbondanza e illimitatezza che per i beni segnati da fallimenti del mercato.

In tutti questi casi, il potere pubblico può essere il più adeguato proprietario

e regolatore di determinati beni, perché trasformare le cose in beni posseduti

a titolo di proprietà privata non costituisce sempre una buona soluzione19

.

I beni comuni possono essere liberamente accessibili al pubblico senza che

ciò ne diminuisca l‟efficienza; al contrario, talvolta il benessere sociale è

accresciuto dall‟uso simultaneo o, comunque, diffuso di beni e luoghi che

consentono il rafforzamento di valori comunitari20

.

17

In economia si parla di tragedia dei beni comuni o collettivi, per cui si intende una

situazione in cui diversi individui utilizzano un bene comune per interessi propri e nella

quale i diritti di proprietà non sono chiari e quindi non è garantito il fatto che chi trarrà i

benefici dall‟uso della risorsa ne sosterrà anche i costi. Uno dei primi studiosi ad introdurre

il tema della tragedia dei beni comuni è, nel 1968, Garrett Hardin, un biologo americano,

che in un articolo, The tragedy of commons, pubblicato sulla rivista Science, porta

all‟attenzione degli studiosi un problema che dopo di lui è presente in ogni libro di teoria

microeconomica, anche se in modo marginale, nonostante la centralità e la rilevanza civile

del problema. 18

Nelle società in cui il soggetto individuale si è emancipato non solo da molti legami

sociali pregressi e spesso obsoleti, ma anche in generale dall‟idea che ci sia qualcosa che lo

leghi al destino degli altri, risulta assente il comune denominatore, in J.M. BERGOGLIO, Noi

come cittadini Noi come popolo, Milano, 2013. 19

D.D. FRIEDMAN, L‟ordine del diritto. Perché l‟analisi economica può servire al diritto,

Bologna, 2004, 232ss. Il presupposto è – secondo l‟Autore – che l’approccio economico al

diritto fornisce uno strumento per valutare le norme giuridiche sulla base della loro efficacia nel raggiungere un dato obiettivo e, nello stesso tempo, consente, analizzando il sistema di norme, di dedurre quale sia l’obiettivo reale che la norma, di fatto, persegue. 20

L‟esperienza storica, d‟altra parte, dimostra che il corretto uso di tali beni può essere

assicurato da regole morali o consuetudinarie, anche senza l‟intervento dello Stato quale

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Pertanto, i beni comuni assumono particolare rilievo, oltre agli attori della

sussidiarietà che di questi beni si prendono cura, di cui abbiamo consolidato

un buon patrimonio di interpretazioni e di materiali21

.

Oltre alla ricerca sull‟ambito soggettivo della sussidiarietà, ovvero i cittadini

attivi e le associazioni sussidiarie, la ricerca va indirizzata anche all‟oggetto,

ovvero sui beni comuni, come garanzia delle libertà pubbliche e dei diritti

civili22

.

Il principio di sussidiarietà è, in primo luogo, la capacitazione individuale e

collettiva al governo di beni comuni23

.

L‟“interesse generale” di cui all‟art. 118, co. 4, Cost., costituisce il concetto

più giuridico moderno di beni comuni, perché lo svolgimento di attività di

interesse generale, da parte dei soggetti, in forma singola e associata,

consiste nella cura e nello sviluppo dei beni comuni.

I beni comuni costituiscono un valore civico per la comunità sia a livello

locale che globale, perché i beni comuni sono centrali per ogni processo

sostenibile, per lo sviluppo e per la coesione sociale.

I beni comuni, quale insieme di beni necessariamente condivisi, sono beni in

quanto permettono il dispiegarsi della vita sociale, la soluzione di problemi

collettivi, la sussistenza dell‟uomo nel suo rapporto con gli ecosistemi di cui

è parte24

.

La gestione collettiva o condivisa di determinati beni, secondo la teoria

economica, può dare buoni risultati.

Nella teoria come nella pratica economica odierna, la Dottrina sociale si

interessa del rapporto tra economia ed etica25

. Oggi si torna in realtà sempre

più spesso a questi indirizzi della Dottrina sociale della Chiesa che appare in

sintonia con la rinascita di un fecondo rapporto tra economia ed etica,

proprietario del bene, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a cura di), Invertire la rotta.

Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, 2007. 21

Sono due punti di vista complementari, uno concentra l‟attenzione sull‟oggetto, i beni

comuni, l‟altro sul soggetto, i cittadini. Sul punto si legga diffusamente, fra i tanti, G.

ARENA - G. COTTURRI, Il valore aggiunto: come la sussidiarietà può salvare l‟Italia, Roma,

2010. 22

Sul senso dei cittadini attivi, i soggetti, che concorrono al bene comune, l‟oggetto

dell‟azione civile, si legga, diffusamente, il testo efficace di S. SETTIS, Azione popolare.

Cittadini per il bene comune. Torino 2012. 23

Per un approfondimento sul concetto dei beni comuni, si legga L. BRUNI, Le nuove virtù

del mercato nell‟era dei beni comuni, Roma, 2012, 41 ss. 24

C. DONOLO, I beni comuni presi sul serio, in G. ARENA – C. IAIONE, L‟Italia dei beni

comuni, 2012, 13 ss. 25

Si legga, diffusamente, F. FELICE e P. ASOLAN, Appunti di Dottrina sociale della Chiesa.

I cantieri aperti della pastorale sociale, Milano, 2008.

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13

caratteristico del resto della tradizione italiana dell‟economia civile26

, e non

più schiacciato tra una visione, quella oggi più diffusa, dell‟agire egoistico,

da una parte, e quella dello Stato pianificatore totalitario, dall‟altra parte.

La sintesi dell‟economia civile, intesa come la sana capacità sociale della

redistribuzione degli utili, sta nell‟attivismo creativo dei soggetti in termini

di sussidiarietà sociale ovvero in termini di socialità giuridica, per cui lo

Stato ha solo un ruolo sussidiario.

6. I beni comuni, pubblici e privati.

Nella storia dell‟economia occidentale la dialettica tra proprietà privata e

proprietà pubblica, così come la dialettica tra società individualista e società

solidale, tra Stato interventista e Stato astensionista, è una costante, che si

traduce oggi, lungo un‟evoluzione economica, giuridica, sociale, anche nella

questione della definizione dello statuto dei beni comuni.

Il dibattito internazionale è molto ricco e articolato, e in Italia, nel 2007

viene istituita una Commissione ministeriale presieduta da Stefano Rodotà

con il compito di elaborare le linee guida per una possibile modifica della

disciplina dei beni pubblici da inserire nel Codice civile.

Il risultato è la predisposizione di un testo con l‟esplicita previsione

normativa della categoria dei beni comuni, definiti come le cose che

esprimono utilità funzionali all‟esercizio dei diritti fondamentali nonché al

libero sviluppo della persona, in quanto beni che devono essere tutelati

anche a beneficio delle generazioni future27

.

La Commissione Rodotà propone, anche, di distinguere i beni in beni

comuni, beni pubblici e beni privati28

.

26

Si legga diffusamente, fra tutti, L. BRUNI - S. ZAMAGNI, Economia civile, Bologna, 2004,

e in particolare sull‟homo oeconomicus, si legga AA.VV., Microeconomia, Bologna, 2010,

447-451. 27

Nel 2009 il Consiglio regionale del Piemonte, avvalendosi del potere di iniziativa

legislativa attribuito alle Regioni, presenta al Parlamento una proposta di legge che

recepisce il disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rodotà. 28

Una fondamentale questione riguarda la possibilità di applicare ai beni comuni la

definizione che dei beni fornisce il Codice civile. Nel libro Terzo del Codice, intitolato

“Della proprietà”, al Capo I del Titolo I, intitolato “Dei beni in generale”, all‟art. 810 si

legge infatti questa definizione: “sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti”.

Questa definizione si adatta sia ai beni privati sia ai beni pubblici, in quanto entrambi

possono essere oggetto di diritti da parte rispettivamente di soggetti privati e soggetti

pubblici, anche se con numerosi interrogativi, in U. MATTEI, E. REVIGLIO, S. RODOTÀ (a

cura di), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, 2007.

Gli Autori ritengono che ripensare la proprietà pubblica significa, infatti, porre una

questione politica cruciale: come organizzare e utilizzare al meglio, nell‟interesse della

collettività, i beni e i servizi che meritano la qualifica di beni e servizi pubblici dal

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I beni comuni sono cose, materiali ed immateriali, che possono essere

oggetto dell‟esercizio dei diritti fondamentali dell‟uomo29

e degli altri diritti

funzionali al libero e pieno sviluppo della persona umana, ex art. 3, co. 2,

Cost.

Pertanto, dei beni comuni bisogna aggiornarne la definizione alla luce

dell‟art. 118, co. 4 e dell‟art. 3, co. 2, Cost.

Se i beni comuni sono beni né pubblici né privati, i diritti di cui possono

essere oggetto ai sensi dell‟art. 810 c.c. non sono gli stessi di cui sono

oggetto i beni pubblici e quelli privati. In particolare, non possono essere

oggetto di diritti di proprietà da parte di soggetti pubblici e tanto meno da

parte di soggetti privati.

I beni comuni sono, principalmente, oggetto di diritti di cura e di

promozione e valorizzazione, al fine di rendere possibile un uguale

godimento di tali beni da parte dell‟intera comunità30

.

In questa prospettiva i beni comuni rientrano nella definizione dell‟art. 810

c.c., purché si qualifichino i diritti di cui possono essere oggetto partendo

dall‟assunto secondo il quale i titolari di tali diritti sono i custodi dei beni, e

dall‟assunto per cui il proprietario è la comunità intesa nel senso più ampio

del termine, quale la comunità territoriale, regionale o locale, e/o la

comunità nazionale.

momento che costituiscono delle risorse appartenenti a tutti noi, in quanto contribuenti,

cittadini, esseri umani. 29

Oltre alla Costituzione italiana si veda anche la Dichiarazione universale dei diritti

dell‟uomo del 1789.

30 Differentemente, l’autentica attuazione di un sistema fondato su meccanismi di

mercato per internalizzare le esternalità negative è data dalla costruzione di un

complesso sistema di commercializzazione dei diritti di inquinamento, prima negli

Stati Uniti e poi a livello internazionale, secondo I. MUSU, Introduzione all’economia

dell’ambiente, Bologna, 2000, 13 ss. Secondo l’Autore, capofila di una certa teoria

economica, anche laddove determinati beni costituiscono risorse scarse in natura, i

pubblici poteri devono rinunciare a qualsiasi funzione di gestione e di

programmazione. Il loro unico compito è definire in modo chiaro e univoco i diritti

spettanti ai privati su quei beni e rimettere l’allocazione delle risorse al

funzionamento dei meccanismi di mercato. Su questa base, si è sostenuta la tesi

della privatizzazione delle foreste, dei quartieri e dei vicinati, persino degli oceani.

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15

In tal senso, i cittadini esercitano nei confronti dei beni comuni dei diritti di

cura, non di proprietà, attraverso l‟esercizio di quella libertà solidale e

responsabile che caratterizza i cittadini attivi.

Infatti, i diritti di cura rientrano a pieno titolo nei diritti di terza generazione,

dopo i diritti di libertà ed i diritti sociali. I diritti di socialità sono il risultato

di un‟evoluzione sociale e culturale che trova nell‟art. 2 Cost., norma aperta,

il suo fondamento costituzionale31

.

I cittadini attivi sono titolari di diritti di cura nei confronti dei beni comuni,

e, di conseguenza, il favoriscono dell‟art. 118, co. 4, Cost., configura un

obbligo delle Amministrazioni pubbliche nei loro confronti.

L‟impatto della sussidiarietà e dei relativi beni comuni comporta il

ripensamento della natura stessa dello Stato, perché ridiscutere i fondamenti

della gestione della res publica significa affrontare la questione cruciale

degli ambiti e degli spazi della sfera pubblica rispetto a quella privata

nell‟agire.

Le risorse appartenenti alla collettività richiedono una gestione che non vada

nell‟interesse privato, di questo o quel soggetto o gruppo, bensì

nell‟interesse di tutta la cittadinanza.

7. Il caso: il regolamento dei beni comuni di Bologna.

Il ragionamento sinora svolto riceve un decisivo completamento dal recente

regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura

e la rigenerazione dei beni comuni urbani, adottato dal Comune di Bologna.

La cittadinanza attiva, la collaborazione con le Amministrazioni e l‟impegno

civico non sono affatto un obbligo per i cittadini, bensì compongono il

complesso dei diritti di autonomia.

Le Amministrazioni locali non sono in grado di far fronte da sole alle

esigenze delle realtà urbane e dei bisogni dei cittadini, perciò il

coinvolgimento dei cittadini è un tema fondamentale, che il Comune di

Bologna sta sperimentando con una nuova modalità di cura dei beni comuni

fondata sul modello della coAmministrazione.

In tale contesto, emerge la necessità di superare l‟esclusività del discorso

monetario per andare a comprendere l‟aspetto umano che accompagna ogni

iniziativa di lotta al degrado.

Il progetto “Le città come beni comuni” del Comune di Bologna intende

fare della partecipazione attiva dei cittadini alla cura dei beni comuni urbani

un tratto distintivo dell‟Amministrazione bolognese.

31

Cfr., A. BARBERA, Commento all‟art. 2 Cost., in Commentario alla Costituzione, G.

BRANCA (a cura di), Principi fondamentali, Roma, 1975; e A. BARBERA, C. FUSARO, Corso

di diritto pubblico, Bologna, 2013.

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16

Questo obiettivo viene perseguito agendo su due principali ambiti: da un

lato un lavoro sul funzionamento dell‟Amministrazione comunale per

rendere organigrammi, procedure e regolamenti orientati alle possibilità dei

cittadini di attivarsi per la cura dei beni comuni, dall‟altro la

sperimentazione operativa di forme di gestione civica di spazi pubblici su

tre aree della città, selezionate attraverso il pieno coinvolgimento dei

quartieri.

Pertanto, il progetto prevede l‟elaborazione e implementazione di una

normativa dedicata, la formazione del personale comunale coinvolto, la

ricognizione delle esperienze di cittadinanza attiva presenti nella realtà

bolognese.

Sono fasi fondamentali del processo di attivazione della società il

coinvolgimento sperimentale dei gruppi di cittadini attivi sulle zone

selezionate, la realizzazione di attività e opere sul territorio effettuate

tramite la loro azione e la posa delle basi per il proseguimento del rapporto

amministrazione e cittadini. A tutte le attività vengono affiancati momenti e

strumenti di comunicazione, interna ed esterna, e di monitoraggio del lavoro

in corso.

Le attività del progetto sono ideate in modo da fare di Bologna una realtà

esemplare, che possa rappresentare, dal punto di vista normativo ed

operativo, un progetto pilota da esportare in altre città.

Il testo è innovativo perché rappresenta la traduzione del principio

costituzionale di sussidiarietà in norme di diritto amministrativo. In tal

senso, risulta più facile partecipare alla cura dei beni comuni con il

Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la

cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani del Comune di Bologna.

Il regolamento di Bologna non cancella nessuna norma precedente ma ne

crea di nuove, sulla base dei principi della sussidiarietà e dei beni comuni.

L‟aspetto centrale è la valorizzazione della capacità della Pubblica

Amministrazione di adeguarsi alle esigenze della comunità insieme al

cittadino.

Il Comune di Bologna è la prima amministrazione in Italia a sperimentare il

modello della coAmministrazione per la cura di beni comuni urbani.

Il Comune bolognese è la città della partecipazione, perché condivide la sua

azione con i cittadini per migliorare la città, per migliorare l‟efficacia

amministrativa e la qualità della vita, determinandone un‟importante

trasformazione.

L‟idea è quella di uno strumento, il regolamento comunale, di innovazione

sociale, per uscire dalla contrapposizione tra pubblico e privato per aprire un

percorso di collaborazione con i cittadini.

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17

Bologna è una realtà capace di percepire al meglio l‟innovazione del

principio della sussidiarietà orizzontale, preceduto da un lungo periodo di

collaudo e comunicazione interna che serve a facilitare e convincere i

cittadini attivi.

La vera innovazione sta nell‟aver compreso la necessità di passare da

Pubblica Amministrazione distaccata ad una forma di coAmministrazione

che si fonda sulla condivisione tra pubblico e privato per il bene comune.

Il regolamento comunale, che si fonda sulla sussidiarietà, è lo strumento

utilizzato ed affinato che può essere adottato dai Comuni anche per altre

ambiti di interesse generale.

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18

LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA: UN'OPPORTUNI-

TA’ SIA PER L’AZIENDA SANITARIA CHE PER L’ASSISTITO

( Dott.ssa Paola Ardigò)

Le misure adottate al fine di perseguire l‟obiettivo di contenimento della

spesa pubblica nazionale hanno determinato, negli ultimi anni, una

riduzione anche delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario

Nazionale e, conseguentemente, la necessità di procedere ad una

riorganizzazione di alcuni fondamentali elementi del sistema.

Nell‟ambito delle modifiche dirette a migliorare le attività di cura e

assistenza, una delle novità più importanti riguarda alcuni aspetti

concernenti la governance del personale dipendente, in particolare di quello

medico, e precisamente la nuova disciplina della libera professione dei

medici pubblici.

Il “Decreto Balduzzi” ha codificato ulteriori norme applicative su tale

attività. In particolare, l‟art. 2 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158,

coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, reca

modifiche alla L. 120 del 2007 in materia di attività professionale

intramoenia dei medici.

Il regime provvisorio, in vigore da più di dieci anni e scaduto il 30 giugno

2012, era stato prorogato al 31 dicembre 2012 dal D.L. 28 giugno 2012,

n.89, convertito nella L. 7 agosto 2012 , n. 132. Il carattere di urgenza

dell‟intervento legislativo è stato dettato non solo dalla scadenza sopra

indicata, ma anche dal fatto che il processo di riduzione della rete di offerta

strutturale ospedaliera ha imposto una disciplina innovativa dell‟attività

libero professionale, al fine di ampliare l‟offerta assistenziale e superare le

criticità emerse negli ultimi anni e legate soprattutto alla carenza di spazi

idonei.

IL RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO DELLA DIRIGENZA

MEDICA

Le attuali disposizioni legislative prevedono che i dirigenti sanitari possano

optare per il rapporto di lavoro esclusivo, qualora scelgano di esercitare

l'attività libero professionale all‟interno dell‟Azienda. L‟opzione per

l‟esclusività del rapporto consente pertanto l‟esercizio della libera

professione solo all‟interno delle strutture sanitarie dell‟Azienda di

appartenenza (attività intramoenia o intramuraria).

Su tale particolare tipologia di attività è intervenuto anche il CCNL dell‟8

giugno del 2000, che nel recepire i principi del D.Lgs. n. 502/92, come

modificato dal D.Lgs. n. 299/99, ha regolato la materia sotto il profilo sia

giuridico che economico.

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19

Lo stesso CCNL, all‟art. 54, precisa che per attività libero professionale

intramuraria del personale medico si intende l‟attività che il suddetto

personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dall‟orario di lavoro,

in regime ambulatoriale, specificando che le relative prestazioni

professionali possono ricomprendere anche le attività di diagnostica

strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero, sia

nelle strutture ospedaliere che territoriali.

Tale particolare attività medica non modifica il rapporto di lavoro dei

medici, che comunque continua a configurarsi come un rapporto

“subordinato” alle dipendenze di Aziende pubbliche, anche se le relative

prestazioni sono caratterizzate dalle regole del lavoro privato, nè lede il

principio costituzionale della fedeltà al soddisfacimento degli interessi e dei

fini della collettività; infatti, le disposizioni contrattuali prevedono che

l‟esercizio dell‟attività professionale intramuraria non deve essere in

contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell‟Azienda e lo

svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l‟integrale

assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei

servizi.

Per i dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, il citato D.Lgs. n.

502/92 prevede anche uno specifico trattamento economico aggiuntivo,

istituito dai CCNL dell‟8 giugno 2000 e denominato “indennità di

esclusività”, che rappresenta un istituto del tutto peculiare nell‟ambito

dell‟impiego pubblico, che va a remunerare quella particolare “fedeltà”

nell‟ambito dei rapporti di lavoro caratterizzati dall‟"esclusività”.

L‟originaria regolamentazione del rapporto di lavoro esclusivo D.Lgs. n.

502/92 e s.m.i., prevedeva un sistema di incompatibilità, per cui la mancata

opzione per il rapporto esclusivo impediva il conseguimento di alcune

posizioni all‟interno dell‟organizzazione Aziendale, quali ad esempio quello

di responsabile di struttura complessa.

La L. 26 maggio 2004 n. 138, oltre a stabilire che l‟opzione per tale

tipologia di rapporto di lavoro possa essere effettuata annualmente (entro il

30 novembre di ciascun anno), con decorrenza dei relativi effetti dall‟1

gennaio dell‟anno successivo, elimina taluni vincoli del precedente sistema,

consentendo l‟attribuzione degli incarichi di struttura semplice o

complessa, nonché le sostituzioni del responsabile di quest‟ultima, anche ai

dirigenti medici con rapporto non esclusivo.

FINALITA’ ED OPPORTUNITA’

L‟attività libero-professionale è finalizzata a promuovere il miglioramento

qualitativo delle prestazioni sanitarie, al fine di incentivare i medici a

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20

rendere le prestazioni all‟interno delle strutture sanitarie pubbliche e quindi

offrire servizi maggiormente qualificati ai cittadini. Tale sistema, inoltre, dà

la possibilità all‟assistito di scegliere liberamente il professionista medico

anche nell‟ambito delle strutture pubbliche, dietro pagamento di un

compenso. Si pone come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi

pubblici erogati agli assistiti, evitando situazioni concorrenziali. Inoltre

amplia il ventaglio delle prestazioni offerte, le integra, le supporta e

contribuisce alla riduzione delle liste d‟attesa.

Infatti per attività libero-professionale intramuraria si intende l'attività che

la dirigenza del ruolo sanitario medica e non medica, individualmente o in

équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in modo continuativo od

occasionale, a favore e su libera scelta dell'assistito, ad integrazione e

supporto dell‟attività istituzionalmente dovuta. Viene esercitata in regime:

- ambulatoriale, comprese le attività di diagnostica strumentale e di

laboratorio;

- domiciliare, a favore di assistiti non deambulanti e su richiesta degli stessi;

- di ricovero ordinario, di day hospital, di day surgery;

- di consulenza e consulti.

I relativi oneri sono a carico del richiedente o di assicurazioni o di fondi

sanitari integrativi.

VINCOLI ALL’ ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ LIBERO-

PROFESSIONALE INTRAMURARIA

L‟attività libero-professionale intramuraria viene esercitata a condizione

che:

non comporti un incremento delle liste di attesa per l‟attività istituzionale e

garantisca un adeguato rapporto tra i tempi di attesa delle stesse prestazioni

rese in regime di attività libero-professionale e in regime istituzionale ;

non contrasti o pregiudichi i fini istituzionali del Servizio Sanitario

Nazionale e Regionale;

non contrasti o pregiudichi gli obiettivi aziendali;

venga svolta da personale medico che ha optato per il rapporto di lavoro

esclusivo;

venga prestata al di fuori dall‟orario di lavoro;

sia espletata nella stessa disciplina di appartenenza, di norma riferibile alle

prestazioni erogate in regime istituzionale, salvo eccezioni specificatamente

autorizzate;

rispetti l‟equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali;

non comporti, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni e un volume

orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività

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di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle

prestazioni;

non venga utilizzato il ricettario unico di prescrizione, né alcuna

modulistica, del servizio sanitario nazionale.

Alle Regioni è affidato il compito di controllare le modalità di

svolgimento dell‟attività intramoenia dei dirigenti sanitari. L'Osservatorio

per l'attività libero-professionale ha con il compito di acquisire, per il

tramite delle regioni, gli elementi di valutazione e, quindi di elaborare, in

collaborazione con i medesimi enti, una Relazione da trasmettersi

annualmente al Parlamento sullo stato di attivazione e realizzazione degli

spazi e delle strutture destinate all'attività libero-professionale, sulle

disposizioni regionali, contrattuali ed aziendali concernenti l'attività libero-

professionale nonché sul rapporto fra attività istituzionale ed attività

intramuraria.

Ogni Azienda sanitaria locale, Azienda ospedaliera, Azienda ospedaliera

universitaria, policlinico universitario a gestione diretta ed IRCCS di diritto

pubblico predispone un piano Aziendale sul funzionamento delle singole

unità operative e sui volumi da assegnare rispettivamente all‟attività

istituzionale e all‟ attività libero-professionale intramuraria. I piani

Aziendali sono approvati sentito il parere del Collegio di direzione, o

qualora esso non sia costituito, di una commissione paritetica di sanitari

dell‟Azienda di riferimento.

L‟Azienda negozia, in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti

responsabili delle équipe interessate i volumi di attività istituzionale che

devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di

conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipe interessate i

volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, come

detto, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati,

prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni

da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.

SPAZI E STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Le Aziende sono tenute a favorire l‟attività libero-professionale

intramuraria mediante la realizzazione, al proprio interno, di idonee strutture

e spazi dedicati all‟esercizio della stessa, seppur privilegiando l‟attività

istituzionale: gli spazi dell‟attività libero-professionale intramuraria non

possono essere inferiori al 10 per cento e superiori al 20 per cento di quelli

destinati all‟attività istituzionale. Detti spazi possono essere distinti per le

due attività ambulatoriali, come pure possono essere comuni, ma in tal caso

l‟organizzazione deve assicurare orari diversi.

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In mancanza di spazi idonei, ne possono essere individuati di sostitutivi,

anche fuori dall‟Azienda, in altre Aziende o strutture sanitarie non

accreditate, in strutture pubbliche convenzionate, nonché in studi

professionali privati collegati in rete con i quali è stata stipulata apposita

convenzione. Tuttavia, per quanto riguarda la cosiddetta “intramoenia

allargata” (l‟attività libero professionale svolta in spazi sostitutivi fuori

dall‟Azienda), tutte le disposizioni che l‟hanno consentita, hanno

sottolineato l‟eccezionalità e la transitorietà dell‟utilizzo di spazi sostitutivi

fuori dell‟Azienda e, in alternativa, degli studi professionali.

Il legislatore ha fissato vincoli piuttosto stringenti al fine di assicurare la

messa a disposizione degli esercenti l‟attività in questione di spazi

all‟interno degli stabilimenti ospedalieri, dei poliambulatori e delle sedi

distrettuali. In particolare la L. 120/2007 ha fissato tempi certi, seppur

ripetutamente prorogati, per la realizzazione di spazi idonei ed il

conseguente passaggio al regime ordinario dell‟attività.

Entro il 31 dicembre 2012 doveva essere completata la ricognizione

straordinaria degli spazi da dedicare all‟attività libero professionale

intramuraria, fermo restando che gli spazi ambulatoriali potevano essere

acquisiti anche tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie

autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con

altri soggetti pubblici. Le regioni nelle quali fossero state presenti Aziende

sanitarie nelle quali, a seguito di detta ricognizione, non risultavano

disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale,

potevano autorizzare, limitatamente alle medesime Aziende sanitarie,

l'adozione di un programma sperimentale che prevedesse lo svolgimento

delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti

collegati in rete.

Entro il 31 marzo 2013 doveva essere attivata una infrastruttura di rete per il

collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l‟Azienda e le

singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero

professionale intramuraria, interna o in rete. Il collegamento in rete fra studi

privati ed Aziende sanitarie doveva avvenire previa sottoscrizione di una

convenzione rinnovabile annualmente tra il professionista interessato e

l‟Azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato

con accordo sancito dalla Conferenza Stato-regioni. Relativamente a detta

infrastruttura, è stato previsto che l‟utilizzo esclusivo comprenda

l‟espletamento del servizio di prenotazione, l‟inserimento obbligatorio e la

comunicazione, in tempo reale, all‟Azienda sanitaria competente, dei dati

relativi all‟impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni

e agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di

realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

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23

Entro 30 aprile 2013 il pagamento di tutte le prestazioni doveva essere

corrisposto alla competente Azienda mediante mezzi di pagamento che

assicurino la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo.

Al 30 novembre 2012 sono cessate le autorizzazioni fin ad allora concesse

per l‟attività intramuraria allargata in studi professionali. Oltre quella data,

l‟autorizzazione poteva essere prorogata, su domanda degli interessati e con

l‟applicazione del principio del silenzio-assenso, fino all‟attivazione del

collegamento dello studio professionale alla infrastruttura di rete e

comunque non oltre il 30 aprile 2013.

L‟attività non può essere esercitata presso studi professionali collegati in

rete nei quali però operano anche professionisti non dipendenti o non

convenzionati del servizio sanitario o non in regime di esclusività, salvo

deroga dell‟Azienda, su disposizione regionale, e purchè sia garantita la

completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i

professionisti dello studio, senza oneri economici per il servizio sanitario.

Il termine per la realizzazione delle strutture per l‟attività libero-

professionale intramuraria è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Dal 28 febbraio 2015 l‟intramoenia allargata potrà essere posta a regime,

previa verifica della sua funzionalità tramite strumenti di controllo, in parte

già previsti dalla stessa L. 120/2007. Entro tale data la regione interessata

effettua la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della

attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali

collegati in rete. In caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo

contestualmente termine al programma sperimentale, può consentire in via

permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o Azienda del

servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo

svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi

professionali collegati in rete. In caso di verifica negativa, tale attività

cesserà.

L’ATTIVITA’ DI SUPPORTO

Per lo svolgimento dell‟attività libero-professionale intramuraria sono

necessarie prestazioni di sostegno, direttamente o indirettamente connesse

alla prestazione professionale erogata, che vengono effettuate da personale

sanitario e non sanitario.

Detto personale può essere direttamente coinvolto nell‟erogazione della

prestazione. In tal caso l‟attività di supporto è svolta fuori dall‟orario di

servizio, su volontaria adesione del personale stesso, che deve essere

assunto con contratto a tempo pieno e che viene scelto dal professionista.

Altro personale viene invece chiamato a svolgere attività preliminari o

conseguenti alla prestazione libero professionale. Tale attività, indiretta,

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amministrativa, tecnica, sanitaria e di accoglienza, è svolta in modo

continuativo dal personale dell‟Azienda sanitaria.

LE TARIFFE DELL’ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE

INTRAMURARIA

Le tariffe delle prestazioni erogate in regime di attività libero-professionale

intramuraria devono garantire la copertura di tutti i costi sostenuti

dall‟Azienda sanitaria, alla quale non deve derivare alcun onere aggiuntivo

dall‟esercizio di detta attività.

Pertanto l‟Azienda definisce un tariffario comprendente gli importi, da

corrispondere a cura dell‟assistito, che consentono di coprire, per ogni

prestazione:

- i compensi del professionista e dell'équipe, definiti d‟intesa con il

professionista stesso;

- i costi diretti ed indiretti sostenuti, quali quelli relativi al personale di

supporto, quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli

onorari, nonché i costi pro-quota per l‟ammortamento e la manutenzione

delle apparecchiature, e quelli relativi alla realizzazione dell‟infrastruttura

di rete;

- una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista da

accantonare al fondo perequazione. Detto fondo viene creato a favore, e

quindi distribuito, ai medici che, per la loro particolare disciplina di

appartenenza, pur optando per il rapporto di lavoro esclusivo, non possono

esercitare l‟ attività libero-professionale intramuraria;

- un‟ulteriore somma, oltre a quella prevista dalla disciplina contrattuale,

pari al 5 per cento del compenso del libero professionista, vincolata ad

interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d‟attesa, ai

fini del progressivo allineamento dei tempi di erogazione delle prestazioni

nell'ambito dell'attività istituzionale ai tempi medi di quelle rese in regime

di libera professione intramoenia;

- la quota da attribuire all‟Azienda.

Le tariffe quindi vengono determinate ed aggiornate sulla base dei costi

effettivamente sostenuti per lo svolgimento di detta attività. Non possono

comunque essere inferiori agli importi previsti a titolo di partecipazione del

cittadino alla spesa sanitaria.

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La attribuzione delle funzioni di coordinamento in ambito sanitario,

area comparto, alla luce degli ultimi arresti della giurisprudenza di

legittimità.

Dott. Giovanni Modesti32

Sommario: 1. La cornice normativa; 2. Le pronunce del giudice del

lavoro; 3. La giurisprudenza di legittimità; 3.1 L'indennità prevista

dall'art. 10, comma 7 del CCNL 2000/2001; 4. Il ruolo del’ARAN

1. La cornice normativa

La fonte normativa dell‟istituto del coordinamento discende dall‟art. 10 del

CCNL Comparto Sanità, 2° Biennio economico del 20.9.200133

e dal

contratto integrativo aziendale in vigore presso l‟Azienda sanitaria di

riferimento.

Il sopra citato art. 10, ai commi 2 e 3, dispone che l‟indennità di funzione di

coordinamento si attribuisce, in fase di prima applicazione, ai collaboratori

professionali sanitari, “con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto

2001”.34

Detta indennità di coordinamento compete anche ai collaboratori

professionali degli altri profili e discipline ai quali “le aziende abbiano

32

L‟Autore, funzionario in servizio presso la AUSL di Pescara, è incaricato di Diritto del

Lavoro presso la Università “G. D‟Annunzio” di Chieti al Corso di Laurea in Tecniche di

Laboratorio Biomedico e al Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, a.a.

2014/15.

1. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO

SANITA' II BIENNIO ECONOMICO 2000 – 2001 - ART. 10 – Coordinamento 1.

(omissis)2. In prima applicazione l‟ indennità di funzione di coordinamento - parte fissa -

con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori

professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di

coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L. 3.000.000 cui si aggiunge

la tredicesima mensilità.3. L‟indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione -

compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai

collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori

professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le

aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne

riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si

applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell‟art. 8,

comma 5.(omissis) 34

“La finalità dell‟art. 10 del CCNL era essenzialmente quella di valorizzare l‟autonomia e

la responsabilità delle professioni sanitarie ivi indicate prevedendo una specifica indennità

per coloro cui era affidata la funzione di coordinamento delle attività.”(cfr. Corte dei

Conti, Sez, prima giurisdizionale centrale, sent. n. 199/2008)

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26

conferito analogo incarico di coordinamento, e previa verifica, ne

riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001”.

L‟indennità di coordinamento – parte fissa – viene corrisposta in via

permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala – già

appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento delle

attività dei servizi di assegnazione e del personale al 31 agosto 2001.

Quanto sopra a significare che le funzioni di coordinamento sono previste

dall‟art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro – 2° biennio

economico 2001/2002 – area comparto sanità che dispone una specifica

indennità per coloro cui sia stata affidata la funzione di coordinamento

dell‟attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente

allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria con assunzione di

responsabilità del proprio operato.

Si parla, pertanto, di figure professionali che, in via di prima applicazione

dell‟istituto contrattuale, si sono distinte per compiti di coordinamento

organizzativo delle attività, delle funzioni ad esse correlate e delle relative

risorse umane.

La norma contrattuale in argomento, ha disciplinato la funzione di

coordinamento prevedendo due fasi applicative: la prima fase applicativa

contrattuale relativa all‟attribuzione dell‟indennità di coordinamento per

quelle unità di personale che già svolgevano tali funzioni al 31 agosto

200135

; la seconda fase relativa alla possibilità per ogni azienda sanitaria di

istituire nuove posizioni di coordinamento sanitario e sociale, per eventuali

esigenze di carattere organizzativo e funzionale.

Le sopra citate disposizioni contrattuali – declinate sul caso in oggetto -

evidenziano, quindi, una figura di Coordinatore Professionale Sanitario

Infermiere che, accanto alle funzioni tipiche del proprio profilo

professionale, svolge funzioni formative, organizzative e manageriali.36

35

Non è corretto interpretare l‟art. 10 nel senso di desumere la corresponsione della

specifica indennità per il solo fatto che la categoria di appartenenza di tale personale già

presuppone l‟esercizio delle funzioni di coordinamento. La norma menzionata “nel

subordinare espressamente la corresponsione dell‟indennità allo svolgimento, alla data del

31 agosto 2001, di „reali funzioni di coordinamento‟, ha inteso richiedere un quid pluris

rispetto alla semplice appartenenza alla categoria D, e ciò dimostra la indispensabilità del

requisito dell‟effettivo svolgimento delle funzioni di coordinamento quale presupposto per

il godimento del beneficio.”(cifr. Corte dei Conti, Sez, prima giurisdizionale centrale, sent.

n. 199/2008). 36

In dottrina: http://www.diritto.it/docs/22545-le-funzioni-di-coordinamento-delle-

professioni-infermieristiche di Marra F.; L'Asl non può invocare l'autotutela per non pagare

l'indennità di coordinamento, Marino Giuseppe, in Diritto e Giustizia online 2013;

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27

Dalla lettura della normativa di settore emerge come il coordinatore sia un

operatore sanitario a cui è attribuita la funzione di coordinamento e ricopre

una posizione di lavoro che richiede, oltre alle conoscenze teoriche

specialistiche e gestionali, autonomia e responsabilità proprie, capacità

organizzative, di coordinamento e gestionali, caratterizzate da

discrezionalità operativa nell‟ambito di strutture operative previste dal

modello organizzativo aziendale.

La caratteristica saliente di suddetta figura rimane, in tal modo, non

l‟inquadramento nella categoria contrattuale ma la specifica funzione

manageriale, cui è correlata la relativa indennità economica prevista dalle

norme contrattuali, svolta all‟interno di una Unità Operativa (U.O.) ove

risulti essere presente una equipe di professionisti.

In sostanza l‟art. 10 del CCNL ha inteso evitare ogni forma di automatismo

per la corresponsione dell‟indennità che premia, ormai a parità di posizione,

la diversa responsabilità del dipendente cui è affidata la guida del gruppo.

Per completezza, va altresì citato il comma 7 dell‟art. 10 il quale richiede

che i Dirigenti delle strutture interessate devono inoltrare alla Direzione

Generale formale comunicazione fermo restando che “la relativa indennità

verrà corrisposta solo dopo la convalida da parte del Direttore Generale”,

che nel caso in trattazione manca.

Conferma al dettato contrattuale si rinviene in una recente pronuncia della

Corte dei Conti, che recita “E‟ illegittima e causativa di ingiusto danno alla

ASL in violazione dell‟art. 10 Ccnl Comparto sanità per il biennio

economico 2000 – 2001, la corresponsione dell‟indennità di funzione di

coordinamento a collaboratori professionali sanitari capo sala e agli

appartenenti ad altri profili, nonché agli assistenti sociali che non

svolgevano effettivamente reali funzioni di coordinamento alla data del

31.08.2001”.37

Ad avviso della giurisprudenza di legittimità38

l‟art. 10 non può esser letto

isolatamente ma va inquadrato nel contesto delle altre norme contrattuali.

Occorre quindi tener presente che esso si inscrive nella complessa

operazione organizzativa testimoniata dall'art. 8 del contratto in esame, nel

cui primo comma si legge che:

"1. Per realizzare le finalità dell'art. 7, comma 1 e favorire il processo di

riordino e riorganizzazione delle professioni sanitarie innanzitutto le parti,

ravvisando che l'insieme dei requisiti richiesti al personale appartenente alla

categoria C del ruolo sanitario nonchè al profilo di operatore professionale

assistente sociale del ruolo tecnico - per contenuti di competenze,

37 Cfr. Corte dei Conti, sez. I, 7 maggio 2008, sentenza n. 199. 38

Cfr. Cass. Civ. n. 10008/2010

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conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività

lavorative - corrisponde a quello della categoria D dei rispettivi profili,

ritengono necessario che le aziende siano messe nelle condizioni economico

- normative per attuare il passaggio di detto personale alla citata categoria".

I commi 2 e 3 del citato articolo attribuiscono inoltre alle aziende una

determinata quota pro capite per ogni dipendente della cit. categoria e

profilo per consentire tale passaggio, mentre il comma 4 "assegna una

determinata quota per i dipendenti già in categoria D all'entrata in vigore

del presente contratto e non beneficiari del comma 1, che espletino

l'incarico di effettivo coordinamento ai sensi dell'att. 10 alla data del 31

agosto 2001" e il successivo comma 5 precisa che "Il comma 4,

ricomprende i dipendenti appartenenti al livello economico Ds che, alla

data ivi prevista espletino l'incarico di effettivo coordinamento,

formalmente riconosciuto ai sensi dell'art. 10, comma 3." Va inoltre

rimarcato che l'art. 10 contiene esplicita indicazione delle finalità poste a

base dell'indennità in questione, indicandole nell'esigenza di "dare completa

attuazione all'art. 8, commi 4 e 5" e di "favorire le modifiche

nell'organizzazione del lavoro nonchè valorizzare l'autonomia e la

responsabilità delle professioni ivi indicate", ossia i dipendenti già

inquadrati in categoria D o in livello D super.

In questo contesto l'indennità in questione, vale quindi a differenziare, in

considerazione dell'ormai realizzata unificazione dei dipendenti delle

categorie C e D, coloro che abbiano già effettuato determinate funzioni di

coordinamento.

L'effettività dello svolgimento delle dette funzioni, ricorre del resto nelle

varie disposizioni pertinenti. Così nell'art. 8, comma 4 e nel comma 5 e

nell'art. 10, comma 2, dove si parla di "reali funzioni di coordinamento".

Così ancora nel comma 7, di tale articolo, dove è contemplata, come oggetto

di valutazione aziendale, l'applicabilità dell'indennità anche ai dipendenti

provenienti dalla categoria C ai quali sia riconosciuto l'espletamento di

funzioni di "effettivo coordinamento".

In definitiva, dalle clausole contrattuali richiamate emerge la

consapevolezza della parti sociali che sino alla data della unificazione, vi è

stato svolgimento da parte di dipendenti inquadrati in vari profili della

categoria D di specifiche mansioni di coordinamento per le quali è stata

ritenuta opportuna, in una prospettiva di differenziazione rispetto ai

dipendenti provenienti dalla categoria C, la corresponsione di una specifica

indennità.

In questo quadro il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale si

parla nel comma 3 dell'art. 10 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica

con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo

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della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di

tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da

coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di

conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 2009/17505).

Il coordinamento d'altra parte, come espressamente previsto dall'art. 10,

comma 1, dovrà riguardare le "attività dei servizi di assegnazione e del

personale".

Per contro, la norma contrattuale non autorizza a ritenere che il datore possa

introdurre con propria autonoma determinazione elementi per subordinare la

corresponsione dell'indennità a valutazioni discrezionali circa la

corrispondenza dell'incarico a quanto contrattualmente stabilito, conclusione

peraltro coerente con la natura della norma in esame, che è norma di prima

applicazione in relazione ad incarichi, il cui inizio si colloca in data

anteriore al contratto collettivo che ne ha prevista la specifica

remunerazione.

In conclusione, la clausola di cui all'art. 10, comma dell'art. 10, comma 3 del

CCNL Comparto Sanità 2^ biennio economico 2000-2001, stipulato il 20

settembre 2001, deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto

all'indennità ivi prevista il conferimento dell'incarico di coordinamento o la

sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia

documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di

conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto

le attività dei servizi di assegnazione nonchè del personale, restando esclusa

la possibilità per l'amministrazione di subordinare il suddetto diritto a

proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale.

2. Le pronunce del giudice del lavoro.

Significative, sul punto, sono anche una serie di sentenze pronunciate dal

Giudice del Lavoro del Tribunale di Pescara39

, le quali prevedono “lo

svolgimento del coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione

nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di

pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello

economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L‟utilizzo

del plurale nell‟indicare “le attività” del servizio di assegnazione porta a

ritenere necessario che la figura professionale che svolge tale mansione

coordini tutte le attività del servizio e conseguentemente tutto il personale

ad esso assegnato, svolgendo tale mansione con autonomia e con

responsabilità dei risultati. Interpretare diversamente tale articolo, con

39

Cfr. Tribunale di Pescara: n. 2341 del 20.11.2006; n. 229 del 2007; n. 1490 del 2009 e n.

1497 del 2009.

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30

possibilità, dunque, della sussistenza nel medesimo servizio di una pluralità

di coordinatori per le stesse unità di personale e le medesime attività,

esclude, infatti, la possibilità che questi gestiscano attività e personale

addetto con autonomia e piena responsabilità dei risultati raggiunti,

essendo necessario in tale caso che i vari coordinatori si accordino tra di

loro per il raggiungimento degli obiettivi e l‟utilizzo del personale a

seconda delle finalità e delle necessità di reparto”.

Un‟altra sentenza del giudice di merito40

resa su ricorso avente ad oggetto

una analoga richiesta di coordinamento, dispone che: “ (omissis) ‟indennità

di coordinamento è apprestata, quale istituto retributivo accessorio, dalla

contrattazione collettiva di comparto relativa alla categoria dei

collaboratori professionali sanitari (omissis). Con riferimento alla

fattispecie in esame, la domanda azionata nel presente giudizio non risulta

supportata dalla sussistenza di uno dei requisiti alternativamente richiesti

dalla norma contrattuale di riferimento; con la conseguenza che

l‟inquadramento nel profilo professionale rivestito dal ricorrente non

consente, in assenza di concreto esercizio della funzione di coordinamento o

di relativo formale incarico, l‟accesso all‟indennità più volte richiamata”.

Ancora: “E‟ allora evidente che le funzioni di coordinamento non possano

da sole giustificare la pretesa attribuzione del trattamento economico

previsto per il personale del livello DS, giacchè, lo si ripete, dalla lettura

complessiva dell‟art. 10 si desume che le parti stipulanti hanno

espressamente previsto, disciplinato e, quindi, legittimato le diverse ipotesi

di attribuzione dei compiti in parola a personale inquadrato in categoria D,

Ds e anche inizialmente in categoria C”.

La giurisprudenza di merito, più recentemente, ha fatto ulteriore luce in

merito alla indennità di coordinamento41

, stabilendo che “L'indennità di

coordinamento costituisce, in particolare, un emolumento attribuito dalla

contrattazione collettiva a quei lavoratori della sanità, i quali, pur

inquadrati nel medesimo profilo e nella medesima categoria, con parità di

retribuzione, operassero alla data del 31 agosto 2001, rispetto ai colleghi,

con autonomia ed assunzione di responsabilità, coordinando le attività dei

servizi di assegnazione ed il personale (in tal senso cfr. Tribunale

dell'Aquila, sez. lav., sentenza 8 gennaio 2009, n. 296). L'ultimo comma del

citato art. 10 CCNL 2000/2001 ha, quindi, demandato alla concertazione

l'individuazione dei requisiti per il conferimento dell'indennità di

coordinamento per gli incarichi conferiti in data successiva al 1° settembre

2001, escludendo, quindi, per questi ultimi l'automatica spettanza della

40

Cfr. Tribunale di Pescara – sez. Lavoro – n. 829/08 41

Cfr. Tribunale di Pescara, Sez. Lavoro, n. 536 del 21.02.2012

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31

suddetta indennità. Ciò trova, del resto, conferma nella previsione di cui

all'art. 19 del successivo CCNL Comparto Sanità stipulato in data 19 aprile

2004, secondo il quale - lett. b - "per il personale con reali funzioni di

Coordinamento riconosciute al 31 agosto 2001 ai sensi dell'art. 10 del

CCNL 20 settembre 2001 tenuto conto dell'effettivo svolgimento delle

funzioni stesse, è previsto il passaggio nel livello economico DS, con

mantenimento del coordinamento e della relativa indennità" mentre - lett. c.

- "lo sviluppo professionale del restante personale in categoria D,

incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente al 31 agosto

2001 e in tale posizione all'entrata in vigore del presente contratto, sarà

garantito con idonee procedure selettive. Le modalità di inquadramento

economico sono le medesime della lettera b)".

La contrattazione collettiva successiva ha continuato a tener bene distinto il

personale con incarico di coordinamento concretamente svolto in data

antecedente al 31 agosto 2001, al quale è riconosciuta la relativa indennità, e

quello con incarico conferito successivamente a tale data, il cui sviluppo

professionale è, invece, subordinato a procedure selettive, senza automatico

riconoscimento dell'indennità se non dopo l'attribuzione, all'esito della

procedura selettiva, del livello superiore DS.42

Sempre in sede di giudice di primo grado è stato affrontato il tema della

ripartizione dell‟onere probatorio e su tale punto il G.L. del Tribunale di

Pescara, nella sentenza n. 1488/2009 ha statuito che “…Ovviamente spetta

alla parte sulla quale grava l‟onere probatorio, fornire al Giudice tutti gli

elementi di fatto necessari per una corretta formazione del convincimento,

con la conseguenza che ove l‟atto introduttivo, pur individuando il petitum e

la causa petendi, sia carente di specificità nelle allegazioni delle

circostanze storiche rilevanti, non potrà che pervenirsi al rigetto del

ricorso.”

3. La giurisprudenza di legittimità

La Cassazione ha stabilito che incombe sul lavoratore che rivendichi il

coordinamento dimostrare la natura ed il periodo di tempo durante il quale

42

V. anche Trib. di Nola – Lav. n. 3067/2006/R.G.; Corte di Appello di CAGLARI -

Sezione distaccata di SASSARI n. 146/07 del 14.03.2007/12.04.2007 nella causa iscritta

al n. 265 R.G. dell'anno 2006; Corte appello sez. lav. L'Aquila, 15/11/2011 ( ud.

06/10/2011 , dep.15/11/2011 ) , n. 909

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32

le mansioni sono state svolte, così come egli debba, altresì, specificare con

sufficiente analiticità le mansioni effettivamente svolte.

Pertanto, in una causa avente ad oggetto la rivendicazione di una qualifica

contrattuale superiore, è essenziale, oltre alla descrizione delle mansioni di

fatto svolte, quella rivendicata, dal momento che soltanto tale indicazione

consente di comprendere il contenuto finalizzato all‟inquadramento del

lavoratore, quantomeno in quei casi in cui le qualifiche, le categorie e i

livelli contrattuali richiamati non sono di per sé esplicativi delle mansioni

che ad essi corrispondono in base alla disciplina collettiva.

A tale proposito si riporta la seguente massima della “Il lavoratore che

rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica

professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la

natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il

contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle

quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni

svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale; non

grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non

inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da

questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore”.43

La documentazione di parte attorea deve comprendere gli atti tali da fare

luce, quanto meno, sui seguenti aspetti: a) requisiti culturali e professionali

posseduti; b) attività formativa e di studio vantati nell‟area professionale di

appartenenza; c) attitudini e capacità professionali dimostrate nel tempo; d)

esperienze acquisite nella specifica area di operatività nel cui ambito va

esercitata la funzione in interesse.

Ragion per cui la pretesa del ricorrente deve fare esplicito riferimento

riguardo all‟effettivo svolgimento delle funzioni di: Programmazione e

controllo (che si declinano, in prima battuta, nella programmazione,

organizzazione, gestione e valutazione dei piani di attività delle diverse

figure – sott‟ordinate - in relazione agli obiettivi definiti ed alle risorse

assegnate); Gestione del Personale; Valutazione della qualità e del

miglioramento (che prevedono, in estrema sintesi: la programmazione,

organizzazione, coordinamento e valutazione delle attività di formazione

43

Cfr. Cassazione civile sez. lav. del 23 gennaio 2003, n. 1012. (Nella specie, la S.C. ha

confermato la sentenza impugnata, rilevando che le deduzioni svolte dal datore di lavoro in

ordine alla natura degli organismi operativi - la cui esistenza doveva ritenersi un elemento

caratterizzante le mansioni della superiore qualifica rivendicata dal lavoratore - costituiva

una mera difesa, rispetto alla quale non era configurabile una decadenza a carico del datore

di lavoro nè una omessa declaratoria della decadenza stessa da parte del

giudice). Di pari tenore: Cass. 7.3.2000, n. 2572; Cass. S.U., 2.6.1993, n. 6140; Cass. n.

14088/2001, n. 14981/2000, n. 431/2000.

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33

permanente e di aggiornamento specifico della Unità Operativa di

appartenenza).

Una successiva sentenza della Cassazione ha stabilito che la clausola di cui

all‟art. 10. comma 3, del CCNL Comparto sanità 2° biennio economico

2000-2001 “deve essere interpretata nel senso che ai fini del diritto

all‟indennità ivi prevista il conferimento dell‟incarico di coordinamento o

la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia

documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere

di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad

oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale

(omissis)”.44

3.1 L'indennità prevista dall'art. 10, comma 7 del CCNL 2000/2001

L‟esplicazione tra i propri compiti di attività di mero coordinamento di

altro personale non costituisce una scriminante ai fini della corresponsione

di suddetta indennità qualora tale compito sia proprio anche di chi è inserito

nella categoria C), laddove il tratto qualificante del superiore livello D) è la

funzione di organizzazione dell'altrui lavoro caratterizzato da discrezionalità

operativa.

Ad avviso della giurisprudenza di merito45

, l'indennità de qua non è

correlata allo svolgimento di mansioni superiori in via esclusiva (DS o,

addirittura, dirigenziali o "manageriali") ma è volta semplicemente a

remunerare una specifica attività, che è appunto quella dì coordinamento.

La ratio della suddetta disposizione della contrattazione collettiva va trovata

nel perseguimento dello scopo di conferire un riconoscimento economico a

coloro che hanno svolto le funzioni di coordinamento in oggetto, pur nel

quadro dell'avvenuta equiparazione, ai fini dell'inquadramento dei profili, in

precedenza distinti, di infermiere e infermiere professionale: in altri termini,

preso atto del mutato quadro normativo, le parti sociali, da un lato, hanno

ritenuto di dovere equiparare, con l'unico inquadramento nei livello D, i

diversi profili dell'infermiere e dell'infermiere professionale, e, dall'altro,

hanno considerato che una corretta organizzazione del lavoro avrebbe

richiesto, come nel passato, il coordinamento dei servizi e/o dei reparti, con

assunzione della relativa responsabilità (da riferirsi non solo rispetto al

proprio operato ma anche a quello del personale coordinato).

44

Cfr. Cassazione Civile, sez. Lavoro, sentenza n. 10009 del 27.04.2010 45

Cfr. Corte appello sez. lav. L'Aquila, 15/11/2011 ( ud. 06/10/2011 , dep.15/11/2011 ) ,

n. 909

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34

In quest'ottica, si è inteso contemplare un determinato emolumento per una

responsabilità aggiuntiva, mediante il conferimento della speciale indennità

di cui sopra, sicché si trattava di verificare se lo specifico incarico di

coordinamento fosse stato (o meno) effettivamente svolto dalla lavoratrice

in oggetto.

Tale indirizzo è stato più volte ribadito dai giudici di legittimità, secondo i

quali l'indennità prevista dall'art. 10, comma 7 del CCNL 2000/2001

presuppone il conferimento "formale" dell'incarico di coordinamento, per

cui si richiede che: a) vi sia traccia documentale di tale incarico; b) l'incarico

sia stato assegnato da coloro che hanno il potere di conformare la

prestazione lavorativa del dipendente; c) l'incarico abbia ad oggetto le

attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale.46

Sulla spettanza dell‟indennità47

per l‟esercizio delle funzioni di

coordinamento, prevista dall‟art. 10, c. 2-3, del Ccnl del Comparto Sanità,

biennio economico 2000-2001, stipulato il 20.09.01, e sui requisiti richiesti

per il suo godimento la Corte di legittimità attraverso due sentenze del

27.04.10 recanti i nn. 10008 e 10009 ha interpretato la norma contrattuale

nel senso che ai fini del diritto all‟indennità ivi prevista il conferimento

dell‟incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono

che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato

da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del

dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e

del personale, restando esclusa la possibilità per l‟amministrazione di

subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni.48

In tale affermazione di principio la successiva elaborazione

giurisprudenziale ha individuato i tre requisiti che debbono coesistere

nell‟espletamento della prestazione ai fini del godimento della richiesta

indennità: a) l‟incarico deve risultare documentalmente; b) è sufficiente il

conferimento dell‟incarico, non essendo necessario alcun atto discrezionale

ulteriore rispetto alla mera assegnazione degli indicati compiti di

coordinamento; c) in terzo luogo, l‟assegnazione di tali compiti deve

provenire da “coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del

dipendente” (Cass. 28.01.13 n. 1820).

46

Cfr. Cass. n. 11162 del 2012; Cass. n. 25198 del 2013 e, da ultimo, Cass. civile sez. lav.,

21/07/2014 ( ud. 24/06/2014 , dep.21/07/2014 ) n. 16589. 47

Cfr. Cass. – Sent. 08 novembre 2013, n. 25198 48

Si rinvia alla Circolare I.N.P.D.A.P.- Informativa 27-3-2002 n. 33 C.C.N.L. personale

comparto Sanità - Biennio economico 2000-2001 – per una esamina degli aspetti

pensionistici.

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35

L'indennità in questione, vale quindi a differenziare, in considerazione

dell'ormai realizzata unificazione dei dipendenti delle categorie C e D,

coloro che abbiano già effettuato determinate funzioni di coordinamento.

L'effettività dello svolgimento delle dette funzioni, ricorre del resto nelle

varie disposizioni pertinenti. Così nell'art. 8, comma 4 e comma 5 e nell'art.

10, comma 2, dove si parla di reali funzioni di coordinamento.

Così ancora nel comma 7, di tale articolo, dove è contemplata, come oggetto

di valutazione aziendale, l'applicabilità dell'indennità anche ai dipendenti

provenienti dalla categoria C ai quali sia riconosciuto l'espletamento di

funzioni di effettivo coordinamento.

In definitiva, dalle clausole contrattuali richiamate emerge la

consapevolezza della parti sociali che sino alla data della unificazione, vi è

stato svolgimento da parte di dipendenti inquadrati in vari profili della

categoria D di specifiche mansioni di coordinamento per le quali è stata

ritenuta opportuna, in una prospettiva di differenziazione rispetto ai

dipendenti provenienti dalla categoria C, la corresponsione di una specifica

indennità.

In questo quadro il conferimento dell'incarico di coordinamento, del quale

si parla nell'art. 10, comma 3 del CCNL 20 settembre 2001 o la sua verifica

con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo

della stessa istituzione dell'indennità, come indicatori della necessità che di

tali incarichi vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da

coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di

conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr. Cass. 2009/17505).

Il coordinamento d'altra parte, come espressamente previsto dall'art. 10,

comma 1, dovrà riguardare le attività dei servizi di assegnazione e del

personale.

Alla luce di tale indirizzo, al quale si ritiene di dare continuità, la decisione

impugnata si rivela errata laddove richiede che il conferimento delle

funzioni di coordinamento o la ricognizione dello effettivo svolgimento

delle stesse, debbano necessariamente provenire dagli organi di vertice, e

ciò a prescindere dalla verifica, con riferimento allo specifico contesto

organizzativo, dei soggetti ai quali spettava il potere di conformare la

prestazione lavorativa del dipendente.49

4. Il ruolo del’ARAN

In proposito, l‟ARAN ha chiarito come la lettera di incarico di attribuzione

di funzioni di coordinamento del dirigente di struttura complessa funziona

49

Cfr. Cassazione civile sez. VI, 21/05/2014 ( ud. 04/03/2014 , dep.21/05/2014 ) , n. 11199

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36

come proposta all‟azienda per il riconoscimento formale dell‟incarico di cui

trattasi. (relazione di accompagno del verbale della riunione per

l‟interpretazione autentica dell‟art. 10, coma 7, del CCNL 20.9.2001).

Ragion per cui, le note allegate da parte ricorrente a sostegno delle proprie

argomentazioni devono fare riferimento ad una previa valutazione del

curriculum formativo e professionale oltre alla avvenuta effettuazione di un

colloquio individuale tra il Direttore Medico della U.O. di appartenenza e il

ricorrente finalizzato ad accertare quanto sopra indicato.

Al riguardo si specifica che l‟art. 19, comma 1, lettera c) del C.C.N.L.

Comparto sanità 2000/2001 prevede, per la categoria D nonché per il profilo

professionale di Collaboratore Professionale Sanitario, anche la possibilità

di svolgimento di attività di coordinamento delle attività del personale

addetto per predisporre i giorni di lavoro nel rispetto dell‟autonomia

operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo.

Il finanziamento della parte fissa dell'indennità di coordinamento avviene

con le risorse aggiuntive nella quota pari a £. 3.000.000 lorde annue pro -

capite per i dipendenti già in categoria D alla data di entrata in vigore del

CCNL ( art. 8, comma 4) ed in possesso dei requisiti richiesti al 31 agosto

2001.

Il finanziamento della parte variabile, fino ad un massimo di ulteriori £.

3.000.000, avviene, comunque, con le risorse eventualmente disponibili del

fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.

La funzione di coordinamento consegue al nuovo assetto

nell'organizzazione del lavoro conseguente al riordino delle professioni

sanitarie iniziato, con la ridefinizione dei profili sanitari e sociali, dalla

legge di equiparazione n. 42 del 1999 e proseguito con la disciplina del

nuovo percorso formativo delle professioni medesime culminato nella

Legge 10 agosto 2000 n. 251.

Per tale ragione, la corresponsione della relativa indennità risulta svincolata

dalla previsione di cui all'art. 44, comma 5, del CCNL 1° settembre 1995,

che individua le particolari condizioni di lavoro per le quali spettano le

indennità al personale in questione (già ex operatori professionali

coordinatori). Per quanto sopra e per la circostanza che la norma non risulta

disapplicata dal CCNL del 20 settembre 2001, l'indennità in questione e

quelle relative alle condizioni di lavoro risultano cumulabili con l'indennità

di coordinamento.

La corretta interpretazione dell‟art. 7 del CCNL riguardante l‟ipotesi di

attribuzione della indennità di coordinamento al personale di categoria C è

stata fornita sempre dall‟ARAN la quale ha stabilito che il comma 7 è una

fattispecie eccezionale che trova applicazione in quelle situazioni

organizzative (ad es. IPAB, RSA etc) in cui, in mancanza nella dotazione

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organica del profilo di categoria D iniziale, la funzione di coordinamento,

solitamente affidata a questo profilo, sia stata riconosciuta formalmente in

capo ad un dipendente di categoria C alla data del 31 agosto 2001. Solo in

tale circostanza eccezionale, la cui verifica è rimessa, peraltro, alla

valutazione aziendale in base alla propria situazione organizzativa, la

disposizione contrattuale consente di estendere il beneficio dell'art. 10

comma 1 sin dalla prima applicazione del contratto anche a personale che

altrimenti avrebbe ottenuto esclusivamente il nuovo inquadramento nella

categoria D iniziale.

Non rientra, pertanto, in tale previsione il personale di categoria C del ruolo

sanitario che alla data sopracitata risulti incaricato di espletare le funzioni

immediatamente superiori su posti vacanti in categoria D, nei confronti del

quale, con l'inquadramento nella categoria stessa, viene solo confermata la

posizione conferita temporalmente con le mansioni superiori.

A tali dipendenti, peraltro, viene attribuito il medesimo trattamento

giuridico del personale vincitore di concorso nella categoria C o D dal 1

settembre in poi – senza cumulare più benefici. Ciò non impedisce

all'azienda, successivamente al 1 settembre 2001, di conferire, anche in

tempi rapidi, a tale personale le posizioni di coordinamento, ai sensi dell'art.

5, comma 2 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, secondo criteri

generali definiti con le procedure della concertazione, dal momento che alla

relativa selezione possono partecipare anche i dipendenti neo – inquadrati in

possesso dei requisiti richiesti.

L'interpretazione dell'eccezionalità del comma 7 è suffragata dalla lettura

del sistema di finanziamento delle clausole contrattuali riportato nell'art. 8,

commi 2 e 3 (che riguardano l'inquadramento di tutto il personale della

categoria C del ruolo sanitario ivi compreso quello espletante mansioni

superiori) nonchè nel comma 4 dell'articolo stesso, riferito all'indennità di

coordinamento, spettante al personale già inquadrato nella categoria D

(iniziale o super) cui si collega l'eccezionale ipotesi prevista dall'art. 10,

comma 7.

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della

fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi

dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione,

trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di

interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei

riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente regolamento,

singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite «amministrazioni».

3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni

si adeguano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Art. 2. Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida 1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le

informazioni indicati e definiti nel documento recante «Formato della

fattura elettronica» che costituisce l'allegato A del regolamento.

2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema

di interscambio di cui al decreto del Ministro del'economia e delle finanze 7

marzo 2008 riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e

4 dell'allegato A al presente regolamento.

3. Le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura

elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso

il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce

l'allegato B del presente regolamento.

4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi

dell'articolo 21, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta

dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del

rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che

costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di

interscambio.

5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono contenute nel

documento che costituisce l'allegato C del presente regolamento.

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Art. 3. Codici degli uffici 1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva

alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio

e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni

(IPA), istituito all'articolo 11 del d.p.c.m. 31 ottobre 2000, pubblicato nella

Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272, in

tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture

elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini,

l'aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede

ad assegnare il codice in modo univoco.

2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all'articolo 2, comma 2,

riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture

elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito

www.indicepa.gov.it.

3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture

elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato D del presente

regolamento.

Art. 4. Misure di supporto per le piccole e medie imprese 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di

razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul

proprio portale elettronico, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it,

alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle

amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in

tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di

interscambio e di conservazione, nonché i servizi di comunicazione con il

detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce

l'allegato E del presente regolamento.

2. L'Agenzia per l'Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e

sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a

disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto

per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione

elettronica.

Art. 5. Intermediari 1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti,

di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della

fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente

emittente la fattura nei confronti delle PA.

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2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei

confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti.

Art. 6. Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente

decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle

amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 che, volontariamente e sulla

base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene

per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del presente

regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni

del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni è quella dalle

stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 24

dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall'articolo 1,

comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall'entrata in vigore

del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali

nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico

consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il 31 luglio di ogni

anno.

3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2decorrono

dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto

nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, diverse da

quelle indicate nei commi 2 e 4, nonché da quelle di cui all'articolo 1

comma 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive

modificazioni.

4. Con successivo decreto verranno determinate le modalità di applicazione

degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e

successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle

fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già

trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle

entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché al servizio di trasmissione delle

dichiarazioni di cui all'articolo 3 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui

all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi

di cui ai precedenti commi.

6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi

indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma

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elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da

tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno

parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne

costituiscono sua parte integrante.

Allegato A - FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA

SOMMARIO 1. PREMESSA

2. CONTENUTO INFORMATIVO

3. INFORMAZIONI FISCALI

3.1 Cedente/Prestatore

3.2 Rappresentante Fiscale Del Cedente/Prestatore

3.3 Cessionario/Committente

3.4 Soggetto Emittente

3.5 Dati Generali

3.6 Beni/Servizi

4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI

4.1 Trasmittente

4.2 Destinatario

5. INFORMAZIONI PER l'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO

PASSIVO

5.1 Ordine Acquisto

5.2 Contratto

5.3 Ricezione

5.4 Fatture Collegate

5.5 Cassa Previdenziale

6. ALTRE INFORMAZIONI

6.1 Trasmittente

6.2 Cedente/Prestatore

6.3 Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore

6.4 Cessionario/Committente

6.5 Terzo Intermediario Soggetto Emittente

6.6 Dati Generali

6.7 Beni/Servizi

6.8 Pagamento

6.9 Allegati

1. PREMESSA

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Il presente documento descrive le informazioni presenti nella fattura

elettronica di cui al comma 212, lettera b) della legge n. 244/2007.

I dati delle fatture elettroniche da trasmettere al SdI devono essere

rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language) non

contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità

che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica ed alle caratteristiche

informatiche delle suddette informazioni sono rese disponibili entro 30

giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del

Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.

Tali specifiche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia delle

Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le strutture

competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia

digitale, garantendo la continuità del servizio ed i tempi tecnici necessari ad

eventuali aggiornamenti delle procedure informatiche e organizzative.

"Il tracciato della fattura di cui al presente regolamento è stato oggetto di

una attività di confronto, nell'ambito del progetto PEPPOL (Pan European

Pubblic Procurement On Line), con gli standard che prevedibilmente

saranno usati a livello comunitario.

In particolare:

- è stata effettuata la mappatura tra la parte core dell'UBL 2.0 e il formato

SdI;

- è stato presentato un comment log con le richieste di integrazione dei dati

presenti nel formato SdI ed assenti nel core UBL 2.0;

- tale comment log è stato ufficialmente e completamente recepito dal

gruppo di progetto a settembre 2009."

2. CONTENUTO INFORMATIVO a) Il DPR 633 del 1972 reca, agli articoli 21 e 21-bis, le informazioni da

riportare in fattura in quanto rilevanti ai fini fiscali. Ad integrazione, tenuto

conto della natura informatica del processo, entrano a far parte del contenuto

della fattura elettronica le ulteriori seguenti informazioni:

b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della

fattura elettronica al soggetto destinatario attraverso il Sistema di

Interscambio (SdI nel seguito) di cui all'articolo 1, comma 211, della legge

24 dicembre 2007, n. 244;

c) informazioni utili per la completa dematerializzazione del processo di

ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi

gestionali e/o con i sistemi di pagamento;

d) eventuali ulteriori informazioni che possono risultare di interesse per

esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche

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dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti/prestati,

ovvero di utilità per il colloquio tra le parti.

3. INFORMAZIONI FISCALI Vengono di seguito riportate le informazioni rilevanti ai fini fiscali.

3.1 CEDENTE/PRESTATORE Dati Anagrafici

Identificativo Fiscale IVA (Partita IVA): numero di identificazione fiscale ai

fini IVA; per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato Italiano corrisponde

al numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per tutti gli

altri soggetti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità

del paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il

codice del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del

cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi di persona non

fisica; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a quella dei campi

Nome e Cognome seguenti.

Nome: nome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare nei casi

di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone anche la

valorizzazione del campo Cognome ed è in alternativa a quella del campo

Denominazione.

Cognome: cognome del cedente/prestatore del bene/servizio da valorizzare

nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone

anche la valorizzazione del campo Nome ed è in alternativa a quella del

campo Denominazione.

Regime Fiscale: regime fiscale del cedente/prestatore del bene/servizio.

Dati Sede

Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere

valorizzato con il nome della via, piazza, etc.

Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo

precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1

alpha-2 code.

Dati Stabile Organizzazione

I campi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi in cui il

cedente/prestatore è un soggetto non residente ed effettua la transazione

oggetto del documento tramite l'organizzazione residente sul territorio

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nazionale. Si riferiscono alla stabile organizzazione in Italia.

Indirizzo: indirizzo della stabile organizzazione del cedente/prestatore del

bene/servizio; deve essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc.

Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo

precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Dati Iscrizione R.E.A.

Tali campi devono essere valorizzati nei casi di società soggette al vincolo

dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2250 del codice

civile.

Ufficio: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro delle

Imprese presso il quale è registrata la società.

Numero REA: numero di repertorio con il quale la società è iscritta nel

Registro delle Imprese.

Capitale Sociale: indica il capitale sociale quale somma effettivamente

versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio della società; questo

campo è valorizzato nei soli casi di società di capitali (SPA, SAPA, SRL).

Socio Unico: questo campo è valorizzato nei soli casi di società a

responsabilità limitata (SRL); indica se queste si compongono di un unico

socio o di più soci.

Stato Liquidazione: indica se la società si trova in stato di liquidazione

oppure no.

3.2 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE Dati Anagrafici

Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria al

rappresentante fiscale del cedente/prestatore.

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del rappresentante

fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi

di persona non fisica; la valorizzazione di questo campo è in alternativa a

quella dei campi Nome e Cognome seguenti.

Nome: nome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare

nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo presuppone

anche la valorizzazione del campo Cognome ed è in alternativa a quella del

campo Denominazione.

Cognome: cognome del rappresentante fiscale del cedente/prestatore da

valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione di questo campo

presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed è in alternativa a

quella del campo Denominazione.

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3.3 CESSIONARIO/COMMITTENTE Dati Anagrafici

Partita IVA: numero di partita IVA assegnato dall'Anagrafe Tributaria al

cessionario/committente;

Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria

al cessionario/committente;

Denominazione: denominazione del cessionario/committente (corrisponde

alla struttura destinataria della fattura).

Dati della Sede ovvero, nei casi previsti dal D.M. n° 370/2000,

dell'ubicazione dell'utenza

Indirizzo: indirizzo del cessionario/committente; deve essere valorizzato con

il nome della via, piazza, etc.

Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel campo

precedente.

CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo.

Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

3.4 SOGGETTO EMITTENTE è presente nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal

cedente/prestatore.

Soggetto Emittente: codice che sta ad indicare se la fattura è stata emessa da

parte del cessionario/committente ovvero da parte di un terzo per conto del

cedente/prestatore.

3.5 DATI GENERALI Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni

fattura del lotto.

Dati Generali Documento

Tipo Documento: tipologia del documento oggetto della trasmissione

(fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, parcella .).

Divisa: tipo di valuta utilizzata per l'indicazione degli importi espressa

secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001.

Data fattura: data del documento (espressa secondo il formato ISO

8601:2004).

Numero: numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore al documento.

Tipo Ritenuta: tipologia di ritenuta di acconto (persone fisiche o persone

giuridiche) da valorizzare nei casi in cui ne è prevista l'applicazione.

Importo Ritenuta: importo della ritenuta di acconto da indicare solo se

valorizzato il campo Tipo Ritenuta.

Aliquota Ritenuta: aliquota (espressa in percentuale %) della ritenuta

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d'acconto da indicare solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta.

Causale Pagamento: codice della causale del pagamento (il codice

corrisponde a quello utilizzato per la compilazione del modello 770S) da

valorizzare nei casi di documenti soggetti a ritenuta d'acconto (campo Tipo

Ritenuta valorizzato).

Numero Bollo: estremi della relativa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio

delle Entrate per l'assolvimento in modo virtuale, da valorizzare nei casi in

cui sia prevista l'imposta di bollo.

Importo Bollo: importo dell'imposta di bollo da indicare solo se valorizzato

il campo Numero Bollo.

Tipo Cassa Previdenziale: cassa di previdenza della categoria professionale

di appartenenza, da valorizzare nei soli casi in cui è presente.

Aliquota Cassa: aliquota contributiva (espressa in percentuale %) prevista

per la cassa di previdenza, da indicare solo se valorizzato il campo Tipo

Cassa Previdenziale.

Importo Contributo Cassa: importo del contributo relativo alla cassa di

previdenza della categoria professionale, da indicare solo se valorizzato il

campo Tipo Cassa Previdenziale.

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cassa; nel

caso di non applicabilità, il campo deve essere valorizzato a zero.

Dati Ddt (documento di trasporto)

Nei casi in cui sia presente un documento di trasporto collegato alla fattura,

casi di fatturazione differita, vanno valorizzati i seguenti campi per ogni

documento di trasporto. Numero DDT: numero del Documento di

Trasporto.

Data DDT: data del Documento di Trasporto (espressa secondo il formato

ISO 8601:2004).

Normativa Di Riferimento

Norma Di Riferimento: norma di riferimento, comunitaria o nazionale, da

indicare nei casi in cui il cessionario/committente è debitore di imposta in

luogo del cedente/prestatore (reverse charge), o nei casi in cui sia tenuto ad

emettere autofattura.

Fattura Principale è presente nei casi di fatture per operazioni accessorie,

emesse dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia di

registrazione e pagamento IVA.

Numero Fattura Principale: numero della fattura relativa al trasporto di beni,

da indicare sulle fatture emesse dagli autotrasportatori per certificare le

operazioni accessorie.

Data Fattura Principale: data della fattura principale (espressa secondo il

formato ISO 8601:2004).

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3.6 BENI/SERVIZI Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono essere ripetuti per ogni

fattura del lotto.

Dettaglio Linee

Numero Linea: numero che identifica la linea di dettaglio del bene/servizio

riportata sul documento.

Tipo Cessione Prestazione: codice che identifica la tipologia di

cessione/prestazione qualora si tratti di sconto, premio, abbuono o spesa

accessoria; è quindi valorizzabile soltanto in presenza di questi casi.

Descrizione: natura e qualità del bene/servizio oggetto della

cessione/prestazione; puo' fare anche riferimento ad un precedente

documento emesso a titolo di anticipo/acconto.

Quantità: numero di unità cedute/prestate; puo' non essere valorizzato nei

casi in cui la prestazione non sia quantificabile.

Unità Misura: unità di misura in cui è espresso il campo Quantità.

Data Inizio Periodo: data iniziale del periodo di riferimento cui si riferisce

l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Data Fine Periodo: data finale del periodo di riferimento cui si riferisce

l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Prezzo Unitario: prezzo unitario del bene/servizio; nel caso di beni ceduti a

titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo indicato rappresenta il "valore

normale".

Percentuale Sconto: eventuale sconto applicato (espresso in percentuale %).

Prezzo Totale: importo totale del bene/servizio al netto dell'eventuale

sconto.

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla

cessione/prestazione; nel caso di non applicabilità, il campo deve essere

valorizzato a zero.

Riepilogo Aliquota è presente nei casi in cui, almeno in una linea del blocco

Dettaglio Linee figuri il campo Aliquota IVA diverso da zero, ovvero se

presenti spese accessorie

Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %).

Norma Riferimento Aliquota Ridotta: normativa di riferimento da indicare

nei casi di aliquota IVA ridotta.

Spese Accessorie: corrispettivi relativi alle cessioni accessorie, (es.

imballaggi etc.) qualora presenti.

Imponibile: valore totale dell'imponibile per singola aliquota.

Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sull'imponibile, qualora

presente.

Imposta: imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota IVA sul

relativo imponibile.

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Esigibilità IVA: codice che esprime il regime di esigibilità dell'IVA

(differita o immediata).

Altri Dati Di Riepilogo

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra

quelle imponibili.

Importo: importo riferito alle operazioni di cui al campo Natura.

Riferimento Normativo: normativa di riferimento per le operazioni di cui al

campo Natura.

Dati Su Veicoli

Sono presenti nei casi di cessioni tra paesi membri di mezzi di trasporto

nuovi. Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4 del DL 331 del

1993.

Data: data di prima immatricolazione o di iscrizione del mezzo di trasporto

nei pubblici registri (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Totale Percorso: totale chilometri percorsi, oppure totale ore navigate o

volate del mezzo di trasporto.

4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI Vengono di seguito riportate le informazioni indispensabili per garantire la

trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI di cui al precedente

paragrafo 2 b):

4.1 TRASMITTENTE Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale del trasmittente:

corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per i non

residenti si fa riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del

paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice

del paese assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Progressivo Invio: progressivo univoco che il soggetto trasmittente

attribuisce ad ogni documento fattura elettronica.

Formato Trasmissione: codice identificativo della versione della struttura

informatica con cui è stato predisposto il documento fattura elettronica.

4.2 DESTINATARIO Codice Destinatario: identifica l'ufficio centrale o periferico, appartenente

all'Amministrazione di cui all'articolo 1 lettera 2) del

presente Regolamento, al quale è destinata la fattura; la sua valorizzazione

deve rispettare quanto previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del

presente Regolamento.

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5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI

CICLO PASSIVO Vengono di seguito riportate le informazioni utili per la completa

dematerializzazione del processo di ciclo passivo di cui al precedente

paragrafo 2 c); la loro definizione, nel rapporto contrattuale tra le parti, è

fortemente consigliata in quanto la loro valorizzazione è propedeutica alla

dematerializzazione del ciclo passivo delle amministrazioni.

Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni

fattura del lotto.

5.1 ORDINE ACQUISTO Dati relativi all'ordine di acquisto dal quale scaturisce la

cessione/prestazione oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio

della fattura alle quali si riferisce l'ordine di acquisto così come identificato

dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item);

nel caso in cui l'ordine di acquisto si riferisce all'intera fattura, questo campo

non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero dell' ordine di acquisto associato alla

fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Data: data dell' ordine di acquisto associato alla fattura secondo quanto

indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ordine) all'interno

dell'ordine di acquisto associata alla fattura secondo quanto indicato nel

campi Riferimento Numero Linea.

5.2 CONTRATTO Dati relativi al contratto dal quale scaturisce la cessione/prestazione oggetto

del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio

della fattura alle quali si riferisce il contratto così come identificato dai tre

campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso

in cui il contratto si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere

valorizzato.

Identificativo Documento: numero del contratto associato alla fattura

secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Data: data del contratto associato alla fattura secondo quanto indicato nel

campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO

8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di contratto) all'interno

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del contratto associata alla fattura secondo quanto indicato nel campi

Riferimento Numero Linea.

5.3 RICEZIONE Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento fattura.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio

della fattura alle quali si riferisce la ricezione così come identificata dai tre

campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel caso

in cui la ricezione si riferisce all'intera fattura, questo campo non deve

essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero della ricezione associata alla fattura

secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Data: data della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel

campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO

8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ricezione)

all'interno della ricezione associata alla fattura secondo quanto indicato nel

campi Riferimento Numero Linea.

5.4 FATTURE COLLEGATE Dati relativi alla fattura alla quale si collega il documento in oggetto.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio

della fattura alle quali si riferisce la fattura collegata così come identificata

dai tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item);

nel caso in cui la fattura collegata si riferisce all'intera fattura, questo campo

non deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero della fattura collegata associata alla

fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Data fattura: data della fattura collegata associata alla fattura secondo

quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il

formato ISO 8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di fattura collegata)

all'interno della fattura collegata associata alla fattura secondo quanto

indicato nel campi Riferimento Numero Linea.

5.5 CASSA PREVIDENZIALE Ritenuta Acconto: indica se il contributo cassa è soggetto a ritenuta.

Imponibile Cassa: importo sul quale applicare il contributo cassa

previdenziale per singola aliquota.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra

quelle imponibili.

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Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo

- contabile utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile

all'amministrazione destinataria (es.: capitolo di spesa, conto economico).

6. ALTRE INFORMAZIONI Vengono di seguito riportate le informazioni che possono essere inserite in

fattura a seguito di accordi tra le parti ovvero per esigenze specifiche del

soggetto emittente, di cui al precedente paragrafo 2 d).

6.1 TRASMITTENTE Contatti trasmittente

Telefono: contatto telefonico fisso/mobile.

Email: indirizzo di posta elettronica.

6.2 CEDENTE/PRESTATORE Dati Anagrafici

Codice Fiscale: codice fiscale del cedente/prestatore assegnato dall'Anagrafe

Tributaria.

Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration

and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009.

In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei

rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Titolo: titolo onorifico del cedente/prestatore.

Albo Professionale: nome dell'albo professionale cui appartiene il

cedente/prestatore.

Provincia Albo: provincia dell'albo professionale.

Numero Iscrizione Albo: numero di iscrizione all'albo professionale.

Data Iscrizione Albo: data di iscrizione all'albo professionale (espressa

secondo il formato ISO 8601:2004).

Contatti

Telefono: contatto telefonico fisso/mobile del cedente/prestatore.

Fax: numero di fax del cedente/prestatore.

Email: indirizzo di posta elettronica del cedente/prestatore.

Riferimento Amministrazione: Codice identificativo del fornitore presente

nell'anagrafica del sistema gestionale in uso presso l'Amministrazione.

6.3 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE Codice Fiscale: numero di codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria

del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.

Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration

and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009.

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In vigore dal 1 Luglio 2009 tale codice identifica gli operatori economici nei

rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

Titolo: titolo onorifico del rappresentante fiscale del cedente/prestatore.

6.4 CESSIONARIO/COMMITTENTE Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration

and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009.

In vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici

nei rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione

Europea.

6.5 TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE Identificativo Fiscale: numero di identificazione fiscale; corrisponde al

codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per i non residenti si fa

riferimento all'identificativo fiscale assegnato dall'autorità del paese di

residenza; all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del paese

assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code).

Denominazione: ditta, denominazione o ragione sociale del terzo

intermediario soggetto emittente qualora si tratti di persona non fisica

(alternativo ai campi Nome e Cognome seguenti).

Nome: nome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si tratti di

persona fisica (alternativo, con il campo Cognome, al campo

Denominazione).

Cognome: cognome del terzo intermediario soggetto emittente qualora si

tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Nome, al campo

Denominazione).

Titolo: titolo onorifico del terzo intermediario soggetto emittente.

CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and

Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16 aprile 2009. In

vigore dal 1 Luglio 2009. Tale codice identifica gli operatori economici nei

rapporti con le autorità doganali sull'intero territorio dell'Unione Europea.

6.6 DATI GENERALI Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni

fattura del lotto.

Dati Generali Documento

Importo Totale: importo totale del documento comprensivo di imposta a

debito del cessionario/committente.

Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sul totale documento, qualora

presente.

Causale: descrizione della causale del documento.

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Dati Convenzione

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio

della fattura alle quali si riferisce la convenzione così come identificata dai

tre campi successivi (Identificativo Documento, Data, Numero Item); nel

caso in cui la convenzione si riferisce all'intera fattura, questo campo non

deve essere valorizzato.

Identificativo Documento: numero della convenzione associata alla fattura

secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea.

Data: data della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato

nel campo Riferimento Numero Linea (espressa secondo il formato ISO

8601:2004).

Numero Item: identificativo della singola voce (linea di convenzione)

all'interno della convenzione associata alla fattura secondo quanto indicato

nel campi Riferimento Numero Linea.

Dati Ordine Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione, Fatture Collegate

Dati relativi a Ordini, Contratti, Convenzioni, Ricezioni e Fatture Collegate

al documento in oggetto.

Codice Commessa Convenzione: codice della commessa o della

convenzione collegata alla fattura.

Codice CUP: codice gestito dal Comitato Interministeriale per la

Programmazione Economica (CIPE) che caratterizza ogni progetto di

investimento pubblico (Codice Unitario Progetto).

Codice CIG: codice gestito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) che caratterizza ogni gara

pubblica (Codice Identificativo Gara).

Dati Riferimento Sal (Stato avanzamento lavori)

Riferimento Fase: fase dello stato avanzamento cui la fattura si riferisce.

Dati Ddt (Documento Di Trasporto)

Causale Trasporto: causale del trasporto.

Vettore: vettore del trasporto.

Numero Colli: numero dei colli trasportati.

Data Ora Ritiro: data e ora del ritiro della merce (espressa secondo il

formato ISO 8601:2004).

Data Inizio Trasporto: data di inizio del trasporto (espressa secondo il

formato ISO 8601:2004).

Peso: peso della merce trasportata.

Unita Misura Peso: unità di misura riferita al peso della merce trasportata.

Tipo Resa: codice che identifica la tipologia di resa.

Indirizzo Resa: indirizzo relativo alla resa (nome della via, piazza, etc.).

Numero Civico: numero civico dell'indirizzo relativo alla resa.

CAP: codice di avviamento postale dell'indirizzo relativo alla resa.

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Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo relativo alla resa.

Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune.

Nazione: codice della nazione espresso secondo lo standard ISO 3166-1

alpha-2 code.

Riferimento Numero Linea: numero della linea o delle linee di dettaglio

della fattura alle quali si riferisce il DDT (così come identificato dai campi

NumeroDDT e DataDDT); nel caso in cui il documento di trasporto si

riferisce all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato.

6.7 BENI/SERVIZI Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni

fattura del lotto.

Dettaglio Linee

Codice Articolo Fornitore: codice dell'articolo da catalogo fornitore.

Codice Articolo CPV: codifica del bene/servizio secondo il sistema di

classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici CPV (Common

Procurement Vocabulary).

Codice TARIC: codice di TARiffa Integrata Comunitaria, presente nel

sistema informativo doganale AIDA.

Ritenuta Acconto: indica se la linea della fattura si riferisce ad una

cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto.

Natura: codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra

quelle imponibili.

Riferimento Amministrazione: identificativo del riferimento amministrativo

utilizzabile per inserire un eventuale riferimento utile all'amministrazione

destinataria (es: capitolo di spesa, conto economico .).

6.8 PAGAMENTO Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni

fattura del lotto. Condizioni Pagamento: codice che identifica le condizioni

di pagamento.

Dettaglio Pagamento

Beneficiario: estremi anagrafici del beneficiario del pagamento (utilizzabile

se si intende indicare un beneficiario diverso dal cedente/prestatore)

Modalità Pagamento: codice che identifica le modalità di pagamento.

Data Riferimento Termini Pagamento: data dalla quale decorrono i termini

di pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Giorni Termini Pagamento: termine di pagamento espresso in giorni a

partire dalla data di riferimento di cui al campo Data Riferimento

Termini Pagamento.

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Data Scadenza Pagamento: data di scadenza del pagamento (espressa

secondo il formato ISO 8601:2004).

Importo Pagamento: importo relativo al pagamento.

Codice Ufficio Postale: codice dell'ufficio postale (nei casi di modalità di

pagamento che ne presuppongono l'indicazione).

Cognome Quietanzante: cognome del quietanzante, nei casi di modalità di

pagamento di "contanti presso tesoreria".

Nome Quietanzante: nome del quietanzante, nei casi di modalità di

pagamento di "contanti presso tesoreria".

Codice Fiscale Quietanzante: codice fiscale del quietanzante nei casi di

modalità di pagamento di "contanti presso tesoreria".

Titolo Quietanzante: titolo del quietanzante nei casi di modalità di

pagamento di "contanti presso tesoreria".

Istituto Finanziario: nome dell'Istituto Finanziario presso il quale effettuare

il pagamento.

IBAN: coordinata bancaria internazionale che consente di identificare, in

maniera standard, il conto corrente del beneficiario (International Bank

Account Number.)

ABI: codice ABI (Associazione Bancaria Italiana).

CAB: codice CAB (Codice di Avviamento Bancario).

BIC: codice BIC (Bank Identifier Code).

Sconto Pagamento Anticipato: ammontare dello sconto per pagamento

anticipato.

Data Limite Pagamento Anticipato: data limite stabilita per il pagamento

anticipato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004).

Penalità Pagamenti Ritardati: ammontare della penalità dovuta per

pagamenti ritardati.

Data Decorrenza Penale: data di decorrenza della penale (espressa secondo

il formato ISO 8601:2004).

6.9 ALLEGATI Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati per ogni

fattura del lotto.

Per ciascun documento allegato alla fattura sono previsti i seguenti elementi

identificativi:

Attachment: il documento allegato alla fattura elettronica.

Nome Attachment: il nome identificativo del documento.

Algoritmo Compressione: il codice che identifica l'eventuale algoritmo

utilizzato per la compressione dell'allegato.

Formato Attachment: il codice che identifica il formato dell'allegato.

Descrizione Attachment: la descrizione del documento.

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Allegato B - REGOLE TECNICHE

INDICE

1. PREMESSA

2. MODALITà DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

3. MODALITà DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE

ELETTRONICHE

3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA

4. MODALITà DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI

INTERSCAMBIO

4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO

RICEVENTE

4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO

TRASMITTENTE

4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI

INTERSCAMBIO

4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL

SISTEMA DI INTERSCAMBIO

4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE

NOTIFICHE

5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

1. PREMESSA Il presente documento descrive le regole tecniche delle soluzioni

informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture di

cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n.

244, nonché quelle idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità

dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica di cui

all'articolo 1, comma 213, lettera g-bis), della legge n. 244.

Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese disponibili entro 30

giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito del

Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it.

Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate dall'Agenzia

delle Entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, sentite le

strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per

l'Italia digitale

2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE

ELETTRONICHE

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Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fatt uraelettronica

per la formazione del documento nella forma e nel contenuto previsto per la

trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio (di seguito SdI).

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini del

presente regolamento si intende per fattura elettronica un documento

informatico in formato XML (eXtensible Markup Language), sottoscritto

con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche

tecnica, vigente in materia.

Per quanto attiene al contenuto informativo della fattura, si fa riferimento

all'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento. Il

contenuto informativo può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto

di fatture, in entrambi i casi si fa riferimento ad un unico documento

informatico con le caratteristiche riportate precedentemente; nel seguito

verrà utilizzato il termine "fattura" per indicare indistintamente sia la fattura

singola sia il lotto di fatture.

3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE

ELETTRONICHE Il presente paragrafo descrive i canali e le modalità per la trasmissione delle

fatture elettroniche attraverso il SdI.

3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA La trasmissione della fattura al SdI e da questi ai soggetti riceventi avviene

attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali:

- un sistema di posta elettronica certificata (PEC) o analogo sistema di posta

elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della

ricezione delle comunicazioni, nonché l'integrità del contenuto delle stesse;

- un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete internet fruibile

attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC

(Sistema Pubblico di Connettività);

- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate

su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività);

- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo

FTP all'interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti

e assicurano la sicurezza del canale;

- un sistema di trasmissione telematica esposto su rete internet fruibile

attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati.

Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le modalità ed i canali di

trasmissione utilizzabili.

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4. MODALITà DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI

INTERSCAMBIO Il presente paragrafo descrive le procedure operative per la trasmissione

delle fatture elettroniche e lo scambio di informazioni (ricevute, notifiche)

tra gli attori del processo. Tutti gli aspetti e gli elementi necessari per

l'interazione con il SdI sono descritti in dettaglio nelle specifiche tecniche.

4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO

RICEVENTE L'immissione e l'aggiornamento dei dati di competenza all'interno

dell'anagrafica di riferimento deve essere svolto nel rispetto di quanto

previsto dall'allegato D di cui all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento.

Affinché i soggetti riceventi possano interagire con il SdI devono essere

soddisfatti i requisiti indispensabili alla loro qualificazione e al proprio

riconoscimento secondo le modalità previste dalle regole tecniche della

SPCCoop, DPCM 1 aprile 2008, pubblicate sulla G.U. n. 144 del 21 giugno

2008, e successive modificazioni.

4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO

TRASMITTENTE Affinché i soggetti trasmittenti possano interagire con il SdI devono essere

soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro identificazione, requisiti

che sono specifici dei singoli canali utilizzati.

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare

la posta elettronica certificata non ha necessità di identificarsi in via

preventiva al SdI ma deve avvalersi di un gestore con il quale mantenere un

rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio; tale gestore deve essere

tra quelli inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia

digitale, così come disciplinato dagli artt. 14 e 15 del DPR 11 febbraio

2005, n. 68 ("Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta

elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3"

- G.U. 28 aprile 2005, n. 97) e successive modificazioni; le modalità

d'identificazione del soggetto a cui viene assegnata la casella di posta

rispondono ai requisiti citati in precedenza.

Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare

un sistema di cooperazione applicativa, sia che si tratti di servizi esposti su

SPC sia di servizi esposti su rete internet, deve necessariamente identificarsi

al SdI tramite la sottoscrizione di un accordo di servizio con il SdI stesso; le

modalità di sottoscrizione dell'accordo rispondono ai requisiti citati in

precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche.

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Il soggetto che per trasmettere le fatture elettroniche al SdI intende utilizzare

un sistema di trasmissione dati su protocollo FTP deve necessariamente

identificarsi al SdI tramite la definizione e la sottoscrizione con il SdI di un

protocollo di trasmissione; le modalità per la sottoscrizione del protocollo

rispondono ai requisiti citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche

tecniche.

4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI

INTERSCAMBIO La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti:

- il fornitore;

- il SdI;

- il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore).

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

- il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le regole di cui al

paragrafo 2;

- il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura per conto di

questo, appone la firma elettronica qualificata o digitale sulla fattura

predisposta;

- il fornitore, o un terzo delegato, trasmette la fattura così generata, al SdI

per mezzo dei canali e le modalità di cui al paragrafo 3.

4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA DA PARTE DEL

SISTEMA DI INTERSCAMBIO La procedura di inoltro della fattura elettronica dal SdI al destinatario vede,

quali attori coinvolti:

- il SdI;

- il soggetto destinatario;

- il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario).

Il SdI inoltra al soggetto destinatario, oppure ad un terzo soggetto ricevente

di cui il destinatario si avvale, la fattura elettronica attraverso i canali e le

modalità di cui al paragrafo 3.

Nell'eventualità che nella fattura risulti un codice di riferimento del

destinatario non corretto, il SdI procederà ad inviare l'esito negativo

esplicativo al mittente.

4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE

NOTIFICHE Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo 3 prevedono

dei messaggi di ritorno a conferma del buon esito della rasmissione. Questi

messaggi sono specifici delle infrastrutture di comunicazione e garantiscono

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la "messa a disposizione" del messaggio e dei file allegati (fatture o

notifiche o ricevute) da parte di chi invia rispetto a chi riceve. Il SdI attesta

l'avvenuto svolgimento delle fasi principali del processo di trasmissione

delle fatture elettroniche attraverso un sistema di comunicazione che si basa

sull'invio di ricevute e notifiche.

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

- il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura, assegna un

identificativo proprio ed effettua i controlli previsti al successivo par. 5;

- in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al

soggetto trasmittente;

- nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica

al destinatario;

- nel caso di buon esito della trasmissione, il SdI invia al soggetto

trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica;

- nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, la trasmissione al

destinatario non fosse possibile il SdI invia al soggetto trasmittente una

notifica di mancata consegna; resta a carico del SdI l'onere di contattare il

destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del

problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con

l'invio;

- il SdI riceve notifica, da parte del soggetto destinatario, di

riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede ad inoltrare al trasmittente

a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione

della fattura elettronica;

Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato

XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche.

Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale:

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5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO Il SdI, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua una serie

di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario.

Quest'attività di verifica, nei limiti di ambito in cui e' circoscritta, si

configura come:

- un'operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase

elaborativa;

- uno strumento di filtro per prevenire, da un lato, possibili e dispendiose

attività di contenzioso, e per accelerare, dall'altro, eventuali interventi di

rettifica sulle fatture a vantaggio di una più rapida conclusione del ciclo

fatturazione-pagamento.

Il mancato superamento di questi controlli viene notificato al trasmittente e

genera lo scarto del documento fattura che, conseguentemente, non viene

inoltrato al destinatario della fattura.

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

- nomenclatura ed unicità del documento trasmesso;

- integrità del documento;

- autenticità e validità del certificato di firma;

- conformità del formato fattura alle specifiche tecniche definite dall'allegato

A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento;

- validità del contenuto della fattura rispetto alle informazionidefinite

nell'allegato A di cui all'art. 2 lettera 1) del presente regolamento;

I singoli controlli effettuati dal SdI sono descritti in dettaglio nelle

specifiche tecniche.

Allegati C, D, E (omissis)

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Decreto interministeriale 9 settembre 2014

Individuazione dei modelli semplificati per la redazione del piano

operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del

fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", di seguito d.lgs. n. 81 del

2008;

VISTO in particolare, l'articolo 104-bis del d.lgs. n. 81 del 2008, il quale

dispone che: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro

della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per

la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione

del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h),

del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e

del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi

restando i relativi obblighi"

VISTO l'articolo 131, comma 2-bis del codice dei contratti pubblici relativi

a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n.163, il quale dispone che: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti e con il Ministero della salute, sentita la Commissione consultiva

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per

la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e

coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi

obblighi";

SENTITA la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza

sul lavoro di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81 del 2008, nelle riunioni del 25

settembre, 23 ottobre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 20 14;

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ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta

del 12 giugno 2014;

CONSIDERATO che è necessario individuare modelli semplificati di

riferimento per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza di cui

all'articolo 89, comma 1, lettera h), di seguito POS, del piano di sicurezza e

coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, di seguito PSC e del

fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81

del 2008, come disposto dall'articolo 104-bis del d.lgs. n. 81 del 2008;

CONSIDERATO che è necessario individuare un modello semplificato di

riferimento per la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo, di seguito

PSS, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del d.lgs. 12 aprile 2006, n.

163;

DECRETA

Articolo 1

1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV

del d.lgs. n. 81 del 2008, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle

imprese esecutrici possono predisporre il POS utilizzando il modello

semplificato di cui all'allegato I al presente decreto.

Articolo 2

1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV

del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il PSC

utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato II al presente decreto.

Articolo 3

1 Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n.

163 del 2006, l'appaltatore o il concessionario possono predisporre il PSS

utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato III al presente decreto.

Articolo 4

1. Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al Titolo IV

del d.lgs. n. 81 del 2008, i coordinatori possono predisporre il fascicolo

dell'opera utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato IV al

presente decreto.

Articolo 5

1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e

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dei trasporti e con il Ministero della salute, provvede al monitoraggio della

applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone

eventualmente i contenuti.

2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATI:

allegato I - POS

allegato II - PSC

allegato III - PSS

allegato IV - Fascicolo dell'opera

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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2015";

b) al comma 2 le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono

sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo

indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste

dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,

dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative

autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il

31 dicembre 2015.

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole:

"31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi

dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono

prorogate al 31 dicembre 2015.

5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e

del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,

non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di

autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte

della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione

pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di

area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile

2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei

vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti

di ricerca.

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6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le

parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2015".

7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al

fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa

attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima

Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48,

comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di

entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015,

sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se

eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015.

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in

495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo

48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre

2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.

15, le parole: "è prorogato al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle

seguenti: "è prorogato al 30 giugno 2015".

9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili

professionali specialistici.

10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.

300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le

parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2015".

11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al

primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:

«fino al 30 giugno 2015».

12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:

"31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2015». Al

relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico

Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16

settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

novembre 2008, n. 181.

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Art. 2. Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono

sostituite dalle seguenti:

"Entro il 28 febbraio 2015";

b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite

dalle seguenti: "1° luglio 2015".

Art. 3. Proroga di termini in materia di sviluppo economico

1. All'articolo 3-quinquies, comma 5, secondo e terzo periodo, del decreto-

legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

aprile 2012, n. 44, le parole: "1° gennaio 2015" e le parole: "1° luglio 2015"

sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2016" e "1°

gennaio 2017".

2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 2014, n. 164, le parole: "31 gennaio 2015" sono sostituite dalle

seguenti: "31 marzo 2015", le parole: "Nei tre mesi successivi alla

prenotazione" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio 2015" e le

parole: "30 aprile 2015" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno 2015".

3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,

le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre

2015".

Art. 4. Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno

1. E' prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole:

"31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2015".

3. E' prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis,

comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio

2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.

130, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30

giugno 2015".

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5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non

hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a

provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24,

commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti

dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere

dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di

sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di

impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge

23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio

2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili,

può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e

comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al

31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-

bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal

fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con

specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma

74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo

24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di

euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge,

alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di

sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti

di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione

Campania per l'anno 2015.

Art. 5. Proroga di termini in materia di beni culturali

1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23

dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle

seguenti: «entro il 30 giugno 2015».

Art. 6. Proroga di termini in materia di istruzione

1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono

apportate le seguenti modificazioni:

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70

a) al comma 1, le parole: "30 marzo 2015" sono sostituite dalle seguenti:

"31 dicembre 2015";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:

"30 settembre 2015".

2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole:

"30 giugno 2015" sono sostituite dalle parole: "31 ottobre 2015".

3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le

seguenti: "e nell'anno accademico 2014-2015";

b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "2013-2014" sono inserite le

seguenti: "e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016".

4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "30 aprile 2014" ovunque ricorrano sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2014";

b) le parole: "30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio

2015";

c) le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2015".

5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori è

prorogato al 28 febbraio 2015.

6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole:

"Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31

marzo 2015".

Art. 7. Proroga di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre

2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.

10, le parole "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 30 giugno 2015".

2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive

modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti

modificazioni:

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a) le parole: "1º gennaio 2015", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: "1º gennaio 2016";

b) le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2017";

c) le parole: "31 dicembre 2014", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: "31 dicembre 2015";

d) le parole: "1° gennaio 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: "1º gennaio 2018";

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle

seguenti: "per l'anno 2016";

f) all'articolo 3, comma 3, le parole: "e il 2014" sono sostituite dalle

seguenti: ",il 2014 e il 2015" e le parole: "e 2014" sono sostituite dalle

seguenti: ",2014 e 2015";

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2015" sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2016";

h) all'articolo 6, comma 4, le parole: "entro il 30 giugno 2015" sono

sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2016";

i) all'articolo 8, comma 1, le parole: "e 2014" sono sostituite dalle seguenti:

", 2014 e 2015".

3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le

parole: "Entro il 1° gennaio 2015", sono sostituite dalle seguenti: "Entro il

1° gennaio 2016".

4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole:

"fino alla data del 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: " fino

alla data del 31 dicembre 2015".

Art. 8. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole:

"31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle

seguenti: "entro il 28 febbraio 2015";

b) alla lettera b), le parole: "appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e

cantierabili entro il 30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti:

"appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 luglio 2015".

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3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo

periodo, le parole: "e fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle

seguenti: "e fino al 31 dicembre 2015".

4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, le parole: "da emanare entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle

seguenti: "da adottare entro il 31 marzo 2015".

5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle

seguenti: «30 giugno 2015»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2015».

6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18

aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso

decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma

3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata

al 30 giugno 2015.

7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,

la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta".

8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno

2015".

9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite

dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2015";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 31 agosto 2015" sono sostituite

dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015.".

Art. 9. Proroga di termini in materia ambientale

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo

13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo

prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.

150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è

prorogato al 30 giugno 2015.

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2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, le parole: "entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti:

"entro il 28 febbraio 2015".

3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei

registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti

trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune

modifiche normative»;

b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a

9,»;

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al

SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal

1° febbraio 2015». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le

parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio

2015».

Art. 10. Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.

225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le

parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2015".

2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole:

"31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

3. E' prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della

disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214.

4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies,

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 30 aprile 2015.

5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e

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successive modificazioni, le parole: "Sino al 31 dicembre 2014" sono

sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2015".

6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le

parole: "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni

2013, 2014 e 2015".

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole:

"per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni

2012, 2013, 2014 e 2015".

8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole:

"fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31

dicembre 2014".

9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello

in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle

maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre

2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo

precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri

derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro

dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30

settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini

dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a

decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del

Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il

conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale

compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto

dell'aumento degli acconti. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.

10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014,

2015 e 2016»;

b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti:

«2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e

successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015»

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sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e

relativo bilancio pluriennale».

12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli

obiettivi ivi previsti, è aggiunto in fine il seguente comma: "7-ter. Per il

raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società

controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito

del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di

euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il

versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al

10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.".

Art. 11. Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014,

n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il

riferimento all'anno: "2014" è sostituito dal seguente: "2015".

2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1,

comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive

modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino,

in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o

danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non

oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144,

come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

Art. 12. Proroga del regime fiscale relativo alle energie da fonti

rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti

da produzioni vegetali

1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014»

sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al

presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro

nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma

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5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 13. Federazioni sportive nazionali

1. E' differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive

nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle

norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a

carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31

dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della

disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli

stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.

Art. 14. Proroga contratti affidamento di servizi

1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e

seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità

delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli

interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il

31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le

politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri

per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri

relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi

strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle

Regioni interessate.

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle

Camere per la conversione in legge.

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LAVORI PUBBLICI - 204

Consiglio di Stato, sezione terza, 15 settembre 2014, n. 4698

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1136 del 2014, proposto da:

Svas Biosana S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. L.M.D., L.T., con

domicilio eletto presso ...

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, rappresentato e difeso

dall'avv. A.R., con domicilio eletto presso ...

nei confronti di

Fater Spa, rappresentato e difeso dagli avv. S.A.R., L.R., con domicilio

eletto presso ...

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO

CALABRIA, n. 00014/2014, resa tra le parti, concernente affidamento

fornitura di ausili per incontinenti presso il domicilio dell'assistito e

successivo servizio post-vendita;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell‟Azienda Sanitaria Provinciale di

Reggio Calabria e di Fater S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2014 il Cons.

Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati D., T., R. e R.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La A.S.P. di Reggio Calabria, con deliberazione n. 23/2011, aveva indetto

una procedura aperta per la fornitura di ausili per incontinenti di cui

all‟elenco 2 del d.m. 332/1999 presso il domicilio dell‟assistito e per il

successivo servizio post-vendita, per un periodo di quattro anni con opzione

di proroga per altri tre, ed un importo stimato di 12 milioni di euro.

2. Era prevista l‟aggiudicazione con il criterio dell‟offerta economicamente

più vantaggiosa (50 punti alla qualità e 50 al prezzo).

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78

Per la valutazione della qualità, l‟art. 5 del capitolato tecnico prevedeva

dieci “criteri” (parametri), articolati in sub-criteri, con indicazione dei

punteggi attribuibili a ciascuno di questi ultimi (in alcuni casi era previsto

un range –campo di variabilità - con estensione massima di punteggio da 0 a

4; in altri casi era previsto un punteggio fisso correlato all‟esistenza di un

elemento nell‟offerta).

Per l‟attribuzione dei punteggi (all‟interno del range fissato per ciascun

sottoparametro), l‟art. 6.2.2. del disciplinare di gara stabiliva un sistema

differenziato, prevedendo che:

- per “quei parametri per i quali la performance da misurare è espressa con

un valore numerico, si procederà all‟assegnazione dei punteggi attribuibili

mediante applicazione di una proporzione matematica …”;

- per “quei parametri per i quali, a giudizio della Commissione, non è

applicabile il precedente metodo matematico, si attribuirà un punteggio

pesato in funzione dell‟importanza del parametro. Si utilizzeranno tre

giudizi da attribuire ai singoli sub-criteri oggetto di valutazione; …” (vale a

dire: “ottimo”, con attribuzione del 100% del punteggio massimo previsto,

“adeguato”, con attribuzione del 50% del punteggio, ed “inadeguato”, con

lo 0%, cioè nessun punteggio).

Per la componente qualitativa dell‟offerta era anche stabilito un minimo di

26 punti ai fini dell‟ammissione alla fase successiva.

3. Pervenivano tre offerte, da parte delle società Santex, Svas Biosana e

Fater.

4. Su richiesta di parere della Svas Biosana l‟A.V.C.P., ex art. 6, comma 7,

lettera n), del Codice dei contratti pubblici (richiesta che, peraltro,

riguardava un diverso profilo di illegittimità, ritenuto infondato), l‟A.V.C.P.

segnalava che l‟A.S.P., in violazione dell‟art. 83, comma 3, aveva omesso di

indicare come graduare i punteggi per i sub-criteri di cui alle lettere c), d),

g), h) ed i), dell‟art. 5, comma 2, del capitolato tecnico (parere n. 11 in data

8 febbraio 2013).

Secondo l‟Autorità, l‟A.S.P., pur specificando i sub-criteri ed il punteggio

massimo e minimo da attribuire loro, “ha poi mancato di indicare come

graduare simili punteggi per i sub-criteri di cui alle lettere …” predette; e,

rilevando (mediante il richiamo delle Linee Guida per l‟applicazione

dell‟offerta economicamente più vantaggiosa nell‟ambito dei contratti di

servizi e forniture, di cui alla determinazione n. 7 in data 24 novembre

2011) come “per ogni criterio o sub-criterio, occorra predisporre una

griglia di caratteristiche che lo contraddistinguono, ad ognuna delle quali,

qualora sia presente nell‟offerta, si farà corrispondere un prefissato valore

del coefficiente stabilito tra zero e uno”, ha concluso che, nel caso di specie

“la stazione appaltante, in relazione ai sub-criteri precedentemente indicati,

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ha omesso di predisporre la suddetta griglia e, conseguentemente, la lex

specialis ha finito per rimettere alla commissione di gara una competenza

che il legislatore attribuisce esclusivamente alla stazione appaltante”.

5. L‟A.S.P. di Reggio Calabria (con nota del r.u.p. prot. 1275 in data 12

marzo 2012) replicava che per detti criteri non era prevista griglia e

l‟attribuzione dei punteggi sarebbe avvenuta in base all‟art. 6.2.2. del

disciplinare. Ma l‟A.V.C.P. (con nota prot. 42753 in data 4 maggio 2012)

confermava il proprio parere.

6. Con deliberazione n. 341 in data 3 luglio 2012, l‟A.S.P. ha provveduto ad

elaborare una griglia per i predetti criteri, precisando i punteggi da attribuire

a ciascuno dei giudizi (come esposto: “ottimo”, “adeguato” e “inadeguato”)

previsti dall‟art. 6.2.2. del disciplinare, nelle proporzioni altresì ivi stabilite

(100, 50 e 0 %).

La griglia, pertanto, si presenta come sostanzialmente esplicativa di quanto

previsto originariamente, in quanto ritenuto dalla A.S.P. sufficiente a

garantire una valutazione conforme a legge.

Con note prot. 3276-3278 in data 3 luglio 2012, l‟A.S.P. ha invitato i

concorrenti a confermare, in relazione alla modifica, la validità delle offerte

presentate per ulteriori 120 giorni.

La Santex non ha riscontrato la richiesta ed è stata esclusa.

7. La Commissione di gara ha effettuato le verifiche e valutazioni sulle

offerte tecniche, anche avvalendosi del Laboratorio Chimico Merceologico

(Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Napoli) e di una commissione tecnica

aziendale.

8. Con verbale n. 16 in data 29 gennaio 2013, la Commissione ha disposto

l‟esclusione di Svas Biosana, a causa della non conformità dei prodotti

relativamente ad alcuni ausili per bambini, nonché del conseguimento di un

punteggio tecnico complessivo inferiore alla soglia minima (20,9241 < 26).

Con verbale n. 17 in data 6 febbraio 2013, è stata confermata l‟esclusione ed

è stata disposta l‟aggiudicazione provvisoria alla Fater.

9. Il Laboratorio di Napoli ha poi rettificato il risultato dei rapporti delle

prove di conformità ex d.m. 332/1999 , correggendo un errore materiale ed

un errore di calcolo.

La Commissione, con verbale n. 18 in data 27 febbraio 2013, ne ha preso

atto ed ha assegnato a Svas Biosana il nuovo punteggio di 25,1962,

comunque sotto la soglia minima, ed ha conseguentemente confermato

l‟aggiudicazione provvisoria.

10. Svas Biosana ha impugnato l‟esclusione, unitamente alla lex specialis ed

ai verbali della Commissione di gara nn. 1-17 (precisando di ignorare il

contenuto del n. 17), dinanzi al TAR della Calabria.

Il TAR, con la sentenza appellata (Reggio Calabria, n. 14/2014), ha:

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- ritenuto infondata l‟eccezione di inammissibilità sollevata dalla A.S.P.

resistente, escludendo che vi fosse un onere di autonoma e tempestiva

impugnazione del bando, posto che le disposizioni che individuano i criteri

di valutazione dell‟offerta non hanno carattere escludente, non precludendo

la partecipazione, e divengono lesive solo a seguito dell‟esclusione del

concorrente dalla gara;

- ritenuto infondata l‟eccezione di inammissibilità sollevata dalla

controinteressata Fater, escludendo che vi fosse stata acquiescenza alla

deliberazione n. 341/2012, dato che nel verbale n. 2 in data 2 luglio 2012 il

procuratore della ricorrente si è riservato ogni azione al riguardo;

- dichiarato improcedibile il ricorso, per omessa impugnazione delle ultime

determinazioni assunte dalla Commissione di gara in ordine al punteggio

assegnato all‟offerta della ricorrente, e segnatamente del verbale n. 18,

succitato, e del verbale n. 19 in data 5 marzo 2013 (acquisito agli atti del

giudizio solo con la produzione dell‟A.S.P. in data 3 ottobre 2013), relativo

alla seduta pubblica nella quale era stato comunicato il nuovo punteggio

derivante dalla rettifica ed il procuratore della Svas Biosana aveva formulato

articolati rilievi critici.

Secondo il TAR, si tratta di provvedimenti, tutti conosciuti dalla ricorrente

contestualmente alla loro adozione, direttamente lesivi e non meramente

confermativi, la cui mancata impugnazione rende pertanto improcedibile il

ricorso.

Non varrebbe, in contrario, sostenere che, anche in caso di impugnazione

del verbale n. 18 e del nuovo punteggio, le censure sarebbero state le stesse,

in quanto dirette ad ottenere la rinnovazione della procedura e non

l‟aggiudicazione, in forza dell‟erroneità ed insufficienza dei criteri di

valutazione, perché in tale ipotesi vi sarebbe stato l‟onere di impugnare

immediatamente il bando. Né avrebbe senso invocare il mero interesse

strumentale alla ripetizione della gara, poiché non è dato comprendere come

tale interesse si atteggi concretamente, considerato anche che la ricorrente è

aggiudicataria della gara per forniture analoghe indetta dalla SUAP (cfr.

determinazione n. 8086 in data 6 giugno 2012) che avrebbe dovuto

eventualmente bandire la gara in luogo dell‟A.S.P..

11. Appella la Svas Biosana.

Quanto alla pronuncia di improcedibilità, deduce che:

1) con il verbale n. 18 la Commissione ha semplicemente preso atto della

correzione di errori da parte del Laboratorio della C.C.I.A.A. di Napoli,

senza svolgere alcuna ulteriore attività istruttoria o nuova valutazione e

senza esercitare un potere discrezionale; pertanto, si configura come attività

meramente confermativa (c.d. conferma impropria) degli atti precedenti, che

non necessitava di specifica impugnazione;

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81

2) i vizi procedurali e sostanziali sollevati da Svas, in quanto riferiti

all‟effettivo processo valutativo e decisionale (e non all‟errata corrige),

sono tali da configurare la tempestiva impugnazione dell‟intera procedura di

gara, con conseguente interesse strumentale al ricorso, tendente ad ottenere

non l‟aggiudicazione, ma una nuova possibilità di conseguirla attraverso la

partecipazione ad una nuova gara;

3) la sentenza viola gli artt. 30 e 34, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., in

quanto l‟interesse azionato riguardava non solo l‟esecuzione in forma

specifica, ma anche il risarcimento per equivalente patrimoniale, e sotto

quest‟ultimo profilo permarrebbe anche a fronte di un ipotetico “nuovo

assetto di interessi” conseguente ai verbali n. 18 e n. 19.

Ripropone poi le censure non esaminate dal TAR:

4) è mancata la predisposizione della necessaria griglia per la valutazione,

com‟era stato invano segnalato dall‟A.V.C.P., per i sub criteri di cui alle

lettere c), d), g), h) ed i) – in relazione ai quali la ricorrente ha ottenuto solo

4,5 punti su 20 di possibile assegnazione;

5) la deliberazione n. 341/2012 è illegittima poiché introduce

surrettiziamente, solo dopo la ricezione delle offerte, elementi che avrebbero

dovuto essere specificati nella legge di gara;

6) per il suddetto criterio sub c) dell‟art. 5, comma 2, del capitolato –

concernente gli ausili riconducibili ed alternativi, in relazione al quale era

necessario valutare “parametri per i quali la performance da misurare è

espressa con un valore numerico” (sotto il profilo del tetto massimo di

“referenze” previsto per ogni tipo di prodotto), ai sensi dell‟art. 6.2.2. del

disciplinare, la Commissione, anziché applicare una proporzione

matematica, ha invece proceduto a formulare un generico, aleatorio ed

immotivato giudizio di ottimo/adeguato/inadeguato, e la Svas Biosana ha

ottenuto 0 punti, invece degli 1,5 spettanti;

7) alcune attribuzioni di punteggi sono irragionevoli:

- per il suddetto criterio a) – concernente la descrizione prodotti/valutazione

dei parametri di cui al d.m. 332/1999 – le risultanze delle singole prove sono

state ponderate (cfr. verbale n. 14), erroneamente, rispetto a tutti i 22 ausili

richiesti, anziché ai soli 14 che possono essere sottoposti alle prove di cui al

nomenclatore (di cui al d.m. predetto);

- per il criterio g) – concernente il servizio successivo alla vendita e

l‟assistenza tecnica – la Svas ha ottenuto solo 0,25 punti su 6, perché

(verbale n. 12) il progetto sarebbe riferito ad un software “destinato

specificamente all‟erogazione del servizio da parte di unità distrettuali di

diabetologia”; ma così non è, la lex specialis non richiedeva un software

destinato esclusivamente agli ausili per incontinenza, ed il software SAD è

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ampiamente utilizzato anche per gli ausili per incontinenza, anche da Svas

ed in favore degli assistiti dell‟A.S.P. di Reggio Calabria;

8) è illegittima l‟esclusione della Svas per prodotti ritenuti, erroneamente,

non conformi (e che, in quanto tali, non hanno ottenuto punteggio):

- per il pannolone mutandina assorbente per bambini, non sarebbe stata

presentata documentazione sulle caratteristiche richieste, e per i diversi

formati offerti sarebbe stata superata la soglia di tolleranza della misura, pari

a +/- 1 Kg (verbale n. 6); ma ciò non risponde al vero, in quanto le schede

tecniche presentate indicano le dimensioni e la capacità di assorbimento, e

sono quindi conformi a quanto richiesto, mentre la dizione “Misura … Kg”,

sta ad indicare il formato (taglia) dei pannolini da offrire, distinguendolo in

medium, large, extralarge e XXL, e dunque il riferimento al peso è solo

convenzionalmente utilizzato per indicare il formato;

- per la mutandina elasticizzata riutilizzabile, mancherebbe l‟indicazione del

giro gamba, e sono indicati solo altezza e larghezza; ma in nessuna parte è

prescritto un simile obbligo, né è mai stato richiesto in altra gara in Italia.

12. La A.S.P. di Reggio Calabria controdeduce sull‟appello principale,

soprattutto introducendo elementi di valutazione in ordine ai profili di

ritenuta non adeguatezza dell‟offerta della Svas Biosana.

13. La Fater propone appello incidentale, insistendo sulla tardività del

ricorso introduttivo di Svas Biosana, ed in particolare sottolineando le

peculiarità del caso rispetto ai principi espressi da A.P. nn. 1/2003 e 8/2013,

e la non esauriente risposta che detto orientamento dà alle problematiche

sottese all‟onere di immediata impugnazione della lex specialis.

Inoltre, controdeduce analiticamente sull‟appello principale.

14. Entrambi le parti private hanno depositato memorie di replica,

puntualizzando le rispettive difese.

15. Per quanto concerne il ricorso incidentale della Fater, come esposto

incentrato sulla tardiva impugnazione della lex specialis, il Collegio non

ravvisa motivi per discostarsi dall‟orientamento prevalente della

giurisprudenza in tema di presupposti e limiti dell‟onere di immediata

impugnazione (formatasi sulla scia di Cons. Stato, A.P., 29 gennaio 2003, n.

1).

L'onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso della

contestazione di clausole escludenti, riguardanti requisiti di partecipazione,

che siano ex se ostative all'ammissione dell'interessato, o, al più, impositive,

ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del

tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura

concorsuale, dovendo le altre clausole essere ritenute lesive ed impugnate

insieme con l'atto di approvazione della graduatoria definitiva, che definisce

la procedura concorsuale ed identifica in concreto il soggetto leso dal

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provvedimento, rendendo attuale e concreta la lesione della situazione

soggettiva; a fronte di una clausola illegittima della lex specialis di gara, ma

non impeditiva della partecipazione, il concorrente non è ancora titolare di

un interesse attuale all'impugnazione, poiché non sa ancora se l‟astratta e

potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito

negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in

una effettiva lesione della situazione soggettiva che solo da tale esito può

derivare (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 25 giugno 2014, n. 3203; 8 aprile

2014, n. 1665).

Ciò che appare decisivo, ai fini dell'affermazione dell'onere di immediata

impugnazione, è non soltanto il fatto che le clausole della lex specialis

manifestino immediatamente la loro attitudine lesiva, ma il rilievo che le

stesse, essendo legate a situazioni e qualità del soggetto che ha chiesto di

partecipare alla gara, risultino esattamente e storicamente identificate,

preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e,

perciò, in condizioni di ledere immediatamente e direttamente l'interesse

sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla gara (cfr., da

ultimo, Cons. Stato, III 3 marzo 2014, n. 959; V, 24 ottobre 2013, n. 5155).

Il ricorso incidentale deve pertanto essere respinto.

16. Riguardo al ricorso principale di Svas Biosana, il Collegio non

condivide la valutazione di improcedibilità del ricorso di primo grado

operata dal TAR.

Risulta che nella gara in questione non sia ancora intervenuta

l‟aggiudicazione definitiva.

L‟impugnazione si è arrestata al verbale n. 17, contenente la conferma

dell‟esclusione di Svas Biosana (già disposta col verbale n. 16) e

l‟aggiudicazione provvisoria, e non è stata estesa ai verbali n. 18 e n. 19.

Occorre sottolineare che, con il verbale n. 18, la Commissione ha proceduto,

sulla base delle comunicazioni del Laboratorio della C.C.I.A.A. di Napoli,

ad una rettifica di un‟omissione (nei certificati: omesso riscontro

dell‟esistenza negli ausili offerti da Svas Biosana di un sistema di

dermoprotezione – crema emolliente; cfr. nota del Laboratorio in data 15

febbraio 2013) e di un errore di calcolo (nei rapporti nn. 4114 e 4115: errori

di moltiplicazione; cfr. nota del Laboratorio prot. 81R in data 22 febbraio

2013); gli errori erano stati evidenziati dalla Svas Biosana in data 18

febbraio 2013.

Deve ritenersi che, in tal modo, la Commissione non abbia dato corso ad

alcuna ulteriore attività istruttoria o nuova valutazione tecnico discrezionale,

non apparendo tali il semplice recepimento di una correzione di errori

materiali, o, al più, di una rettifica di calcolo matematico.

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Secondo la giurisprudenza, la non necessità d'impugnazione dell‟atto finale,

quando sia stato già contestato quello preparatorio, sussiste solo quando tra i

due atti vi sia un rapporto di presupposizione/conseguenzialità immediata,

diretta e necessaria, nel senso che l'atto successivo si pone quale inevitabile

conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove ed autonome

valutazioni di interessi da parte dei soggetti a ciò preposti; diversamente,

quando l'atto finale, pur partecipando alla medesima sequenza

procedimentale in cui si colloca l'atto preparatorio, non ne costituisce

conseguenza inevitabile, perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori

valutazioni di interessi, l‟immediata impugnazione dell‟atto preparatorio

non fa venir meno la necessità d'impugnare l‟atto finale (cfr., da ultimo,

Cons. Stato, V, 20 dicembre 2013, n. 6131; IV, 26 novembre 2013, n.

5621).

Pertanto, al fine di motivare la non necessità di una specifica impugnazione

dei verbali n. 18 e n. 19, può anche utilizzarsi la categoria dell‟atto

meramente confermativo (categoria nata per delimitare i casi in cui, di

fronte ad un‟istanza di riesame, un nuovo atto dell‟Amministrazione non

rimette il destinatario in termini ai fini dell‟impugnazione), in

contrapposizione a quella dell‟atto confermativo, così come ha fatto il TAR

(anche se per giungere a conclusioni opposte). Ma ciò che conta,

sostanzialmente, è che il verbale n. 18 (al pari del verbale n. 19, che, come

sopra esposto, si limita a comunicare attività precedenti e a raccogliere le

relative contestazioni del concorrente) risulta strettamente consequenziale e

privo di valenza decisionale autonoma rispetto al verbale precedente.

Tant‟è vero che, nell‟ipotesi di un‟estensione dell‟impugnazione agli ultimi

verbali della Commissione, la riproduzione delle stesse identiche censure da

parte della ricorrente sarebbe stata dovuta, prima ancora che alla natura

dell‟interesse azionato, alla circostanza che l‟ulteriore attività della

Commissione nulla aveva aggiunto alla lesione della situazione della

ricorrente.

17. Occorre quindi esaminare le censure rivolte avverso i criteri di

valutazione, e le valutazioni stesse, risultate assorbite in primo grado a

seguito della decisione in rito.

18. Si può partire dalle valutazioni di non conformità dell‟offerta Svas

Biosana.

Non è superfluo precisare che conseguenza diretta del giudizio di non

conformità è stata la non attribuzione dei punteggi corrispondenti ai relativi

criteri, mentre l‟esclusione (sebbene motivata dalla Commissione nel

verbale n. 17 anche con riferimento alle non conformità) sembra essere

sostanzialmente dovuta alla insufficienza rispetto alla soglia del punteggio

complessivo di tutti i criteri qualitativi.

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85

L‟appellante principale ha lamentato, in relazione al prodotto pannolone

mutandina assorbente per bambini, di aver presentato – contrariamente a

quanto ritenuto dalla Commissione - una documentazione completa e

conforme a quanto richiesto; e, in relazione al prodotto mutandina

elasticizzata riutilizzabile, che l‟indicazione del giro gamba, effettivamente

mancante, non sarebbe stato espressamente richiesto dalla lex specialis (così

come in alcuna altra gara per prodotti analoghi).

Per il primo tipo di prodotto, le parti resistenti hanno sottolineato come Svas

Biosana, pur presentando le schede tecniche relative alle caratteristiche dei

pannolini per bambini nelle varie taglie, ha però omesso di autocertificare, o

comunque di indicare specificatamente i parametri relativi alle “prove di

velocità di assorbimento”, alla “capacità specifica di assorbimento” ed al

“rewitting” (ritorno del bagnato), di cui era onerata, non essendo previste al

riguardo prove di laboratorio (così come precisato a pag. 6 del capitolato di

gara, ed oggetto dei chiarimenti n. 6 e n. 13 di cui alla nota prot. 4855 in

data 13 ottobre 2011). In tal modo, non consentendo alla Commissione di

valutare la conformità ai tre parametri stabiliti.

Tali rilievi non risultano ulteriormente confutati dall‟appellante.

Inoltre, la A.S.P. ribadisce che i pannolini offerti, per le taglie 9/18, 11/22 e

18/30 Kg, non rispondono alla soglia di tolleranza massima richiesta, e, per

esplicitare la valenza sostanziale di tale difformità, aggiunge che i pannolini

non sono dotati di un sistema di chiusura estensibile o altro sistema

equivalente, e pertanto la loro vestibilità risulta non adeguata alle

caratteristiche fisiche di soggetti aventi peso corporeo diverso (nel primo e

terzo caso inferiore, nel secondo superiore) da quello stabilito nella lex

specialis (che prevede taglie riferite, oltre che a 4/9 Kg, a 7/18, 11/25 e

15/30 Kg).

Anche tali rilievi non risultano ulteriormente confutati dall‟appellante. E, ad

avviso del Collegio, per superarli, non sembra sufficiente affermare (come

ha fatto l‟appellante) che i pannolini offerti coprano l‟intera gamma di

formati/taglie considerati (da 4 30 Kg), posto che il criterio di valutazione di

cui alla lettera a) indicava specifiche fasce di peso, ed una soglia di

tolleranza rispetto a ciascuna di esse.

Per il secondo tipo di prodotto, le mutandine elasticizzate, le parti resistenti

hanno sottolineato che la mutandina è collegata ai pannoloni sagomati, e di

conseguenza ciascuna misura di mutandina deve essere allineata come

dimensione alle diverse (quattro: extra, grande, media e piccola) dimensioni

dei pannoloni da supportare; infatti, è il capitolato di gara a precisare che

l‟indumento deve essere “idoneo ad aderire tra le gambe e la parte

inferiore del dorso (norma ISO 9949-3: 2, 12, 124)” e “idoneo ad essere

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indossato in combinazione con il pannolone sagomato o il pannolone

rettangolare”.

Anche tali rilievi, che sembrano giustificare la necessità dell‟indicazione del

giro gamba, non risultano ulteriormente confutati dall‟appellante.

Pertanto, deve ritenersi che le censure dell‟appellante non colgano nel

segno.

19. Non diversa è la conclusione che discende dall‟esame delle censure

concernenti la definizione e configurazione dei criteri di valutazione.

Anzitutto, va precisato che la deliberazione n. 341/2012 non ha introdotto

nuovi elementi, che avrebbero dovuto essere specificati nella legge di gara

prima della presentazione delle offerte.

Infatti, come esposto, il provvedimento appare sostanzialmente

confermativo di quanto già stabilito ed oggetto di critiche da parte

dell‟A.V.C.P.. In ogni caso, l‟A.S.P. ha chiesto ai concorrenti di confermare

la validità delle offerte presentate, e pertanto l‟appellante, qualora avesse

ravvisato una modifica surrettizia della lex specialis, avrebbe potuto

contestarlo all‟A.S.P. e non confermare l‟offerta (così come ha fatto il terzo

concorrente), impugnando i conseguenti provvedimenti.

Quanto al parere espresso dalla A.V.C.P. sulla insufficienza dei criteri di

valutazione di cui alle lettere c), d), g) h) ed i), dell‟art. 5 del capitolato, per

mancata predisposizione di una griglia adeguatamente selettiva – parere sul

quale viene ricalcato un motivo di ricorso – il Collegio ritiene che sia

eccessivamente limitativo.

Infatti, la giurisprudenza di questa Sezione è ferma nel richiedere, ai fini

della legittimità delle valutazioni delle offerte da parte della commissione di

gara espresse mediante attribuzione dei punteggi in forma soltanto

numerica, una adeguata articolazione – per specificità dei parametri e

limitatezza del range dei punteggi a ciascuno di essi attribuibili - dei criteri

di valutazione da parte della lex specialis, essendo altrimenti necessaria una

puntuale motivazione dei singoli punteggi attribuiti (cfr., da ultime, Cons.

Stato, III, 10 dicembre 2013, n. 5909; 18 ottobre 2013, n. 5060; 4 settembre

2013, n. 4431; 25 febbraio 2013, n. 1169).

Per valutare l‟idoneità, allo scopo di ridurre in un ambito fisiologico la

discrezionalità tecnica valutativa esercitabile dalla Commissione, della

griglia prefissata, non può essere ritenuto adeguato (come sembra ritenere

l‟A.V.C.P.) soltanto un sistema binario, basato cioè su punteggi 0/1, o

comunque conseguenti ad accertamenti di inesistenza/esistenza di elementi

oggettivamente definiti. La stessa discrezionalità tecnica implica un margine

di apprezzamento, sindacabile sotto il profilo della logicità e rispondenza

alle regole tecniche ed ai fatti, ma non eliminabile. Quel che deve sussistere

è invece una griglia (e delle eventuali motivazioni) che rendano possibile

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ricondurre l‟attribuzione dei punteggi alla griglia, con approssimazione

logica accettabile, e quindi sindacabile attraverso le diverse figure

dell‟eccesso di potere.

Nel caso in esame, i parametri (criteri e sub-criteri di valutazione) appaiono

sufficientemente definiti nel contenuto ed a ciascuno di essi è attribuito un

range di punteggio limitato (la massima ampiezza, per quanto concerne i

criteri oggetto della censura in esame, va da 0 a 2 punti).

In ogni caso, una specifica motivazione dell‟attribuzione dei punteggi,

sintetica ma puntuale, è stata apposta dalla Commissione nelle schede

valutative per ogni criterio e sub-criterio.

Nel caso del criterio sub i) – “Numero verde e qualità dei mezzi di

comunicazione con Utenti e/o famigliari e/o assistiti”, articolato in due sub-

criteri, sembra addirittura da escludere in radice la stessa necessità di una

griglia, essendo prevista l‟attribuzione di 0,5 punti in presenza di un call

center per la gestione del servizio di consegna, e di altrettanti 0,5 punti per

la presenza di un call center per la gestione del servizio consumatori.

Anche le censure sulla intrinseca inidoneità dei criteri risultano pertanto

infondate.

20. Passando ad esaminare le censure riguardanti le modalità delle

valutazioni effettuate, Svas Biosana ha lamentato che, per il criterio sub a) –

“Descrizione prodotti/Valutazione dei parametri di cui d.m. 332 del

27.8.1999” – l‟attribuzione del punteggio (fino a 6 punti) andava rapportato

esclusivamente ai 14 prodotti che possono essere sottoposti alle prove di cui

al d.m. 332/1999 (vale a dire: velocità di assorbimento del liquido, cessione

del liquido, capacità di assorbimento del liquido), mentre invece (cfr.

verbale n. 14) le risultanze delle singole prove sono state erroneamente

ponderate (“indice di ponderazione %”) rispetto a tutti i 22 ausili richiesti

(comprese, ad esempio, le traverse).

La censura in appello risulta maggiormente argomentata, ma non

sostanzialmente diversa da quella proposta in primo grado, e quindi non

“nuova”.

Le parti resistenti hanno replicato che ai prodotti non sottoponibili alle

prove non sono stati applicati gli stessi criteri, ma invece quelli specifici

indicati a pag. 6 e 7 del capitolato tecnico. In particolare, per le traverse

salvamaterasso il capitolato ha preso in considerazione le superfici minime

del tampone indicate nel d.m. 332/1999 (25% per le traverse rimboccabili

80 x 180, e 75% per quelle non rimboccabili 60 x 90) ed ha previsto

l‟assegnazione di un punteggio in relazione alla superficie: 0, se inferiore al

minimo, 2, 4 e 6, a seconda dell‟estensione del tampone.

D‟altro canto, con i chiarimenti di cui alla nota prot. 4865 in data 13 ottobre

2011, al punto 11), era stato precisato che l‟attribuzione del punteggio per il

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criterio in esame sarebbe stata riparametrata in base ai volumi previsti dalla

gara, con ciò intendendosi tutti i prodotti oggetto della procedura.

Il motivo di censura non può pertanto ritenersi fondato.

21. Con altra censura, si lamenta che, per il criterio sub c) dell‟art. 5, comma

2, del capitolato – “Ausili riconducibili ed alternativi di cui ai commi 5 e 6

del d.m. 332 del 27.8.1999 e riferimenti statistici Consip 2- d.G.R. Calabria

n. 69/2009 Ausili di altro marchio commerciale”, in relazione al quale, ai

sensi del succitato art. 6.2.2. del disciplinare di gara, si trattava di valutare

“parametri per i quali la performance da misurare è espressa con un valore

numerico”, la Commissione, anziché applicare una proporzione matematica,

abbia invece proceduto (cfr. verbale n. 10) a formulare un generico,

aleatorio ed immotivato giudizio di “ottimo/adeguato/inadeguato”.

Il criterio prevedeva anzitutto la presentazione di “schede tecniche e

documentazione illustrativa di ciascuna referenza offerta” e poi, per

ciascuna gamma di ausili, stabiliva che “Sarà valutata la qualità della

gamma degli ausili proposti tenendo conto che la ASP/RC ha

preliminarmente stabilito un tetto massimo di … referenze complessive per

l‟assegnazione del massimo punteggio”.

Ad avviso dell‟appellante, la previsione di un tetto massimo di “referenze”

per ogni tipo di prodotto - 10 referenze per la gamma ausili incontinenza

leggera e ausilio per uomo, 9 per la gamma ausili tipo pants, adulti e

bambini, e 3 per la gamma ausili a cintura – evidenzia che il criterio di

valutazione corretto sarebbe stato quello di proporzionalità alla consistenza

oggettiva del prodotto offerto, non quello discrezionale (ed opinabile).

La prospettazione sembra travisare la portata del criterio.

Nonostante la non perspicua formulazione, l‟interpretazione più logica è

quella secondo la quale il “tetto massimo” (numero) delle referenze (tipo di

prodotti) serviva a contingentare la varietà dei prodotti offerti per ciascuna

gamma (così razionalizzando le valutazioni), non a dimostrare la qualità dei

prodotti offerti o, comunque, ad individuare un parametro quantitativo per

l‟attribuzione dei punteggi, viceversa basata sulla valutazione delle schede

tecniche e della documentazione illustrativa.

Ciò è confermato dai giudizi apposti dalla Commissione, che ha ritenuto

inadeguata l‟offerta Svas Biosana per i primi due sub-criteri, in quanto

mancante di parte dei tipi di prodotti richiesti per le rispettive gamme.

La censura è pertanto infondata.

22. Infine, occorre esaminare la censura concernente l‟attribuzione

all‟offerta della Svas Biosana, per il criterio sub g) – “Servizio successivo

alla vendita e assistenza tecnica” – di soli 0,25 punti su 6 massimi

disponibili, perché (cfr. verbale n. 12) il progetto sarebbe riferito ad un

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software “destinato specificamente all‟erogazione del servizio da parte di

unità distrettuali di Diabetologia”.

L‟appellante sostiene che ciò non risponde al vero, che comunque la lex

specialis non richiedeva un software destinato esclusivamente agli ausili per

incontinenza, e che il software SAD, offerto, è ampiamente utilizzato per le

forniture di ausili per incontinenti nell‟intero territorio del Distretto

Sanitario Tirrenico (rientrante nell‟ambito di competenza dell‟A.S.P. di

Reggio Calabria).

L‟A.S.P. eccepisce che la qualificazione riduttiva operata dalla

Commissione è stata causata dalla stessa presentazione del progetto da parte

dell‟appellante, da cui poteva evincersi una precisa limitazione per le sole

unità di diabetologia (pag. n. 6).

Il Collegio osserva che non è stato dimostrato che la lex specialis

richiedesse l‟offerta di un software elaborato specificamente, o comunque

destinato esclusivamente alla gestione del servizio relativo agli ausili per

incontinenza.

Osserva inoltre che nel progetto presentato da Svas Biosana (pag. 6 – doc. n.

15 della produzione documentale in primo grado della A.S.P., prot. 1191 in

data 23 marzo 2013), il sistema informativo integrato offerto viene

effettivamente presentato come “fruibile dall‟aggiudicatario per le parti

necessarie all‟erogazione del servizio e dagli operatori delle Unità

Operative Distrettuali di Diabetologia preposte al servizio” e si afferma che

l‟applicativo SAD/ SAD CRM “consentirà agli operatori delle Unità

Operative Distrettuali di Diabetologia di svolgere tutte quelle attività

necessarie a garantire il servizio di somministrazione ed assistenza post

vendita con la completa tracciabilità delle informazioni.” (pag. 6).

Tuttavia, tale improprio riferimento può essere spiegato come il frutto

dell‟utilizzazione, nella predisposizione dell‟offerta, di un documento

preesistente servito ad altri scopi (Svas non nega che sistema e programma

applicativo siano utilizzati per l‟erogazione di presidi per diabetici), ma non

qualifica necessariamente il contenuto e le funzionalità dei prodotti, che

risultano esposti analiticamente nelle (18) pagine del progetto, a quanto

sembra senza riferimenti vincolanti ad un particolare settore di utilizzazione;

ciò che, del resto, sembra compatibile con le caratteristiche di flessibilità dei

prodotti informatici. Mentre la Commissione non ha minimamente

considerato detti contenuto e funzionalità, per valutare se e in che misura

fossero rispondenti alle esigenze del servizio da appaltare.

In questa prospettiva, il Collegio ritiene plausibile la prospettazione

dell‟appellante, nel senso che la Commissione si sia soffermata sulla stampa

delle “maschere” esplicative del software (che riportavano richiami alla

diabetologia), senza valutare effettivamente il progetto “Servizio post

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vendita e assistenza tecnica software proposto e caratteristiche tecniche”

presentato; mentre la funzionalità effettiva del software era agevolmente

riscontrabile sulla base della scheda tecnica descrittiva del prodotto, e

comunque avrebbe dovuto essere nota alla stazione appaltante in forza dei

rapporti in essere nell‟ambito di competenza.

Ciò stante, la Commissione avrebbe dovuto, quanto meno, assumere

chiarimenti, prima di procedere ad una valutazione ingiustificatamente

riduttiva.

Va osservato (anche se su tale aspetto le parti non si sono soffermate) che il

rilievo critico per la destinazione del software alle unità distrettuali di

Diabetologia è contenuto nelle note motivazionali che accompagnano sette

degli otto sub-criteri in cui si articola il criterio in questione. Mentre il

giudizio di “inadeguato” formulato per il sub-criterio residuo “Fatturazione

– modalità di ricerca – previsioni dei consumi – indici previsionali”, che ha

condotto a non attribuire punteggio a fronte dei 0,50 punti disponibili, è

motivato esclusivamente con rilievi critici di altro tipo, che non sono stati

oggetto di specifiche censure; pertanto, la non attribuzione di punteggio a

tale sub-criterio si sottrae alla censura in esame.

Riguardo ai sette sub-criteri rispetto ai quali il rilievo sulla destinazione del

software ha inciso sul giudizio e sull‟attribuzione del punteggio, per uno di

essi (“Conformità al D.Lgs. 196/2003 in materia di flusso dei dati”) il

giudizio è “adeguato” ed ha comportato l‟attribuzione di 0,25 punti su 0,50

disponibili, ed il rilievo critico è accompagnato da rilievi positivi. Per gli

altri, il giudizio è “inadeguato” e non è stato attribuito alcun punteggio a

fronte dei 5 punti complessivamente disponibili; in particolare, per quattro

sub-criteri (“Controllo della fornitura nelle varie fasi”, “Gestione

anagrafica dei dati, di prescrizione, del personale infermieristico,

anagrafica deposito, listini e codici, prospetti illustrativi”, “Modalità di

ricerca dei parametri prescrizionali e dello storico utente” e “Funzionalità

per l‟analisi dei dati e tecnologia proposta – Analisi quantitativa e statistica

pazienti, Analisi delle consegne effettuate – Analisi in quantità e valore dei

prodotti, Analisi della spesa, Indici di risparmio”) è stato formulato solo il

rilievo sulla destinazione del software; per altri due (“Scambievolezza dei

dati con altre forme di distribuzione capillare” e “Visualizzazione delle

bolle consegnate”) sono stati formulati anche ulteriori rilievi critici specifici

(in sintesi: dalla documentazione non si evincerebbe la possibilità di alcune

funzionalità attese dal sistema).

23. Esaminate tutte le censure, e ritenuta fondata soltanto quella che

denuncia una valutazione irragionevole e non adeguatamente motivata, in

relazione a sette dei sub-criteri contenuti nel criterio di cui alla lettera g),

dell‟art. 5 del capitolato, il Collegio sottolinea che a Svas Biosana, per

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superare la soglia di sbarramento dell‟offerta qualitativa, sarebbe sufficiente

ottenere un maggior punteggio di soli 0,81 punti.

Tale incremento appare del tutto possibile, alla luce del maggior punteggio

disponibile per i sette sub-criteri in questione.

D‟altro canto, le parti non hanno fornito elementi di valutazione, utili ad

effettuare una sorta di prova di resistenza della graduatoria alla luce del

maggior punteggio potenzialmente attribuibile all‟offerta tecnica

dell‟appellante; né questi appaiono al Collegio altrimenti desumibili dagli

atti di gara, che non hanno considerato l‟offerta economica della Svas

Biosana.

Il Collegio deve perciò limitarsi a concludere che i vizi riscontrati hanno

impedito la valutazione dell‟offerta economica della Svas Biosana, e la

comparazione complessiva tra i punteggi delle offerte delle due imprese

rimaste in gara.

L‟appello principale di Svas Biosana deve pertanto essere accolto, con

annullamento dell‟esclusione dell‟appellante e dell‟aggiudicazione

provvisoria.

24. Considerate la natura e la complessità delle questioni affrontate,

sussistono giustificati motivi per disporre l‟integrale compensazione tra le

parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l‟effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il

ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e

limiti indicati in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2014

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALESS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO

ALESSANDRIA

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REGIONE LIGURIA - AZIENDA U.S.L. N.1 IMPERIESE

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PROVINCIA DI COSENZASettore Bilancio e Programmazione

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COMUNE DI MASSACOMUNE DI MASSAAi sensi dell'articolo 6 della Lege 25 Febbraio 1987 n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio Preventivo esercizio 2014 ed al conto del bilancio 2013 1) le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

ENTRATE SPESE

DENOMINAZIONE BILANCIO 2014 RENDICONTO 2013 DENOMINAZIONE BILANCIO 2014 RENDICONTO 2013

Avanzo di Ammnistrazione 580.000,00 Disavanzo di Ammnistrazione

Tributarie 50.933.914,00 50.347.531,74 Spese Correnti 68.560.458,00 77.421.591,89

Contributi e Trasferimenti 2.957.567,00 12.301.659,77 Spese rimborso prestiti 54.880.914,00 50.951.235,28(di cui dallo Stato) 739.567,00 6.238.014,94 (Rimborsi per anticipazioni) 50.000.000,00 42.635.825,83

(di cui dalla Regione) 2.081.396,00 5.949.934,48 (Rimborsi per prestiti obbligazionari ) 0,00 2.537.530,62 (Rimborsi quota capitale mutui) 4.880.914,00 5.777.878,83

Extratributarie 19.004.069,00 21.764.125,90

(di cui proventi servizi pubblici) 9.597.800,00 9.324.482,30

Totale entrate parte corrente 72.895.550,00 84.413.317,41 Totale spese parte corrente 123.441.372,00 128.372.827,17

ALIENAZIONE BENI E TRASFER.TI 19.134.951,00 8.607.908,17 Spese Investimento 19.419.129,00 8.429.560,61(di cui dallo Stato) 0,00 0,00

(di cui dalla Regione) 5.130.373,00 5.788.470,29

ASSUNZIONE DI PRESTITI 50.250.000,00 43.032.663,83(di cui per anticipazioni) 50.000.000,00 42.635.825,83

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 69.384.951,00 51.640.572,00 TOTALE SPESA CONTO CAPITALE 19.419.129,00 8.429.560,61

SERVIZIO CONTO TERZI 9.900.000,00 6.576.971,57 SERVIZI CONTO TERZI 9.900.000,00 6.576.971,57

Totale Servizi conto Terzi 9.900.000,00 6.576.971,57 Totale Servizi Conto Terzi 9.900.000,00 6.576.971,57TOTALE 152.760.501,00 142.630.860,98 TOTALE 152.760.501,00 143.379.359,35

RISULTATO GESTIONE COMP. 748.498,37 RISULTATO GESTIONE COMP.

TOTALE GENERALE 152.760.501,00 143.379.359,35 TOTALE GENERALE 152.760.501,00 143.379.359,35omune M

Tabella1

2) la classificazione delle principali spese correnti ed in conto capitale, desunte dal conto del bilancio , secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente:

Ammin. Gen. Istruz. e Cultura Gest. Terr.amb. Attivita' soc. Viabilità e trasp. Svil.econ. TotaliPersonale 6.646.156,83 786.746,06 1.572.888,37 2.647.382,91 589.030,20 448.645,56 12.690.849,93Acquisto beni e servizi 6.709.891,63 5.306.751,81 16.415.047,28 4.855.246,27 2.464.135,26 103.705,59 35.854.777,84Interessi passivi 753.670,01 122.950,52 617.040,57 34.972,31 449.132,81 99.291,89 2.077.058,11Investimenti effettuati direttamente 328.879,61 139.500,00 5.984.023,61 45.000,00 778.488,00 0,00 7.275.891,22Investimenti indiretti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3) la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2013 desunta dal conto del bilancio:

a) Avanzo di amministrazione dal conto del bilancio dell'anno 2013 2.617.682,46

c) Avanzo di amministrazione non vincolato al 31 dicembre 2013 454.967,86

4) le principali entrate e spese per abitante desunte dal conto del bilancio sono le seguenti:

Entrate correnti 1196,04 Spese Corr. 1.096,98

Di cui Di cui

Tributarie 713,37 Personale 220,08Contr.eTrasf. 174,30 Acqu. Beni 63,43Altre entrate corr. 308,37 Altre spese 813,47

F.to IL SINDACO(Alessandro Volpi)

Pagina 1

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COMUNE DI MODUGNO (BA)SERVIZIO FINANZIARIO

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97Web: www.csa-torino.it

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CORSO

IL RIASSETTO LOCALE Città Metropolitane, Province, Unioni, Fusioni e incorporazioni di Comuni

Il corso indirizzato agli Amministratori, Dirigenti e Funzionari ed degli Enti locali riguarda la c.d. “Riforma Delrio” di cui alla Legge 7 aprile 2014, n. 56

PROGRAMMA 1^ Parte: L’inquadramento generale del potere locale

Scenario normativo, definizioni, ambiti, tempistiche - La riforma delle autonomie - Dalla decretazione d’urgenza alla legge Delrio - La “Riforma Delrio” nel suo complesso - Cenni alla riforma costituzionale relativa il “Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione” (d.d.l. cost. A.C. 2613-A) – I principi della riforma costituzionale inerenti al rapporto Stato e Autonomie locali - la riforma costituzionale e le problematiche attuative della “Riforma Delrio”.

2^ Parte: La Città metropolitana

Il concetto di “grandi città” - Ripensare la forma di Stato: il ruolo delle Città metropolitane – Organi di governo e dinamiche tra Sindaco, Consiglio e Conferenza - La forma di governo: rappresentanza, funzionalità e la ripartizione delle funzioni - La città metropolitana e la Regione - La città metropolitana e i livelli di governo sub metropolitani – Lo statuto metropolitano: contenuti obbligatori e facoltativi – L’autonomia amministrativa e regolamentare - Gli istituti di democrazia diretta.

3^ Parte: La nuova Provincia La legge n. 56/2014 e la nuova governance territoriale - Le unioni di comuni - La semplificazione delle forme associative - Organi e competenze - La valorizzazione della dimensione politica – La competenza legislativa regionale - Il rafforzamento delle sinergie operative - Le fusioni - Le linee di tendenza del Legislatore - Gli incentivi e le misure derogatorie a favore dei comuni nati da fusione - La disciplina successoria ed il regime giuridico del nuovo comune - La competenza tra legge statale e regionale - I rapporti tra Comune e comunità preesistenti - La nuova procedura di incorporazione

4^ Parte: Riprogettare le autonomie: Unioni, Fusioni e incorporazioni di Comuni La legge n. 56/2014 e la nuova governance territoriale - Le unioni di comuni - La semplificazione delle forme associative - Organi e competenze - La valorizzazione della dimensione politica – La competenza legislativa regionale - Il rafforzamento delle sinergie operative - Le fusioni - Le linee di tendenza del Legislatore - Gli incentivi e le misure derogatorie a favore dei comuni nati da fusione - La disciplina successoria ed il regime giuridico del nuovo comune - La competenza tra legge statale e regionale - I rapporti tra Comune e comunità preesistenti - La nuova procedura di incorporazione Ampio spazio sarà riservato ai quesiti che saranno presentati durante il corso od inviati con la scheda di iscrizione.

TORINO 25 marzo 2015 * Ore 9,30 Registrazione partecipanti * Ore 10,00 Inizio corso

*Ore 13,00 Colazione di lavoro * Ore 14,00 Ripresa lavori * Ore 17.00 Termine

RELATORE Prof. Avv. Bruno Di Giacomo Russo

Docente di Diritto costituzionale e Istituzione di diritto pubblico - Università di Milano Bicocca. Coordinatore e Direttore scientifico della Rivista de L’Amministrazione italiana (Empoli), della Rivista La Società (Verona) della Rivista Percorsi Valtellinesi Responsabile Ufficio Studi Cisl Sondrio. e Studi e Ricerche L’Osservatorio sulla Valtellina. Presidente di Azienda pubblica locale e titolare di Studio legale. Autore di numerosi saggi in materia di democrazia, sussidiarietà tra cui La coAmministrazione della cultura. Un modello di sussidiarietà (Roma, 2014) e La nostra Costituzione (Napoli, 2014), autore de “La riforma Delrio. Analisi e prospettive”, Empoli, Napoli, Lecce.

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SEDE DEL CORSO Collegio San Giuseppe - Via San Francesco da Paola n.23 - 10123 - Torino

La sede del CORSO si trova in centro città ed è situata a pochi passi dal parcheggio sotterraneo in Piazzale Valdo Fusi, con tariffa giornaliera ridotta valida dalle ore 7,00 alle 20,00 per le auto private. Il parcheggio è situato all'interno del perimetro della nuova ZTL Centrale. Chi accede a questo parcheggio può evitare la sanzione comunicando il numero di targa al personale del parcheggio stesso entro le ore 10.00. E' inoltre vicinissima alla Stazione Porta Nuova e alla Metropolitana. E' raggiungibile dalle linee extraurbane e dalla Stazione FS Porta Susa con bus, metro e tram di linea. Per coloro che provengono dalle Autostrade: MI/TO e AO/TO uscita centro e proseguire per Corso Giulio Cesare; dalla PC/TO e SV/TO uscita centro e proseguire per Corso Unità d’Italia.

ISCRIZIONE - MODALITA' Compilare scheda iscrizione allegata

da inviare a mezzo e-mail: [email protected] od anche dal sito Internet del CSA al link seminari/corsi “iscriviti on-line”. Posti disponibili in numero limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo al CSA. Il contributo è fissato in € 250,00* pro-capite, ridotto ad € 200,00* pro-capite, per gli associati, per i Comuni inferiori ai 5000 abitanti, e per ogni iscritto in più del medesimo Ente. Esso comprende, oltre al materiale tecnico-didattico, la soluzione di quesiti e la colazione di lavoro offerta dal CSA. *Enti pubblici esenti da IVA ai sensi DPR 26.10.1972, n.633, art.10, come modificato dall’art.14, c.10 della L.537/1993. In questo caso aggiungere bollo quietanza pari ad € 2,00 ai sensi dell’art. 13 tariffa. Parte A di cui al DM 20.8.1992. come modificato dal comma 3 dell'art. 7-bis della L. 24 giugno2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43. Eventuali spese per il bonifico sono a carico dell'Ente iscritto anche in caso di convenzioni con istituti di credito. Pagamento a 30 gg. data consegna fattura, come da modalità ivi riportate. P.S.: versando €. 300,00 esente iva, comprensivo contributo iscrizione corso, si acquisisce la qualifica di socio del CSA per il 2015 e si avrà diritto alla riduzione del 20% su tutte le iniziative poste in atto per il corrente anno oltre a ricevere la rivista edita dal Centro "Quaderni Amministrativi"

ATTESTATO

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

MODALITA’ DI DISDETTA E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via mail a: [email protected] , con le seguenti modalità: 1. Fino a 3 giorni prima dell’inizio del corso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al CSA che provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota; 2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la quota è già stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura. 3. E’ ammessa la sostituzione della persona iscritta con altro partecipante dello stesso Ente

La Segreteria del CSA è a disposizione dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 15-18

Tel. 011/534054 - Fax 011/ 5150630 Fuori di tale orario contattare il n. 348.5113630

Eventuali comunicazioni Email: [email protected] Pec: [email protected]

Web : www.csa-torino.it Training Manager

Torino, 2 marzo 2015 Agenzia Formativa operante dal 1983

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(compilare e spedire a 1/2 mail al CSA)

SCHEDA ISCRIZIONE Corso: IL RIASSETTO LOCALE

Città Metropolitane, Province, Unioni, Fusioni e incorporazioni di Comuni Fax 011/5150630 – od E-mail: [email protected]

Torino 25 marzo 2015

Sig./ra:__________________________________________________________________________________________ (nome e cognome)

in servizio con la qualifica di________________________________________________________________________ Settore____________________________________Ufficio_________________________________________________ Presso __________________________________________________________________________________________

(indicare l’Ente)

Via_______________________________________________________________________N.____________ Comune (cap_________)________________________________________________Provincia___________ Telefono (___________)_______________________________Fax_________________________________ E-Mail_________________________________@_______________________________________________ E-mail personale________________________________@________________________________ C.F.__________________________________IVA______________________________________________ Associato per il 2015 (barrare per eventuale riduzione quota del 20% ): SI NO N.B.: Quota di partecipazione € 250,00, dal 2 iscritto od associato e per i comuni inferiori ai 5000 abitanti € 200,00. Pagamento a 30 gg. ricevimento fattura . Enti pubblici esenti IVA (art.10 DPR 633/1972) in tal caso aggiungere bollo quietanza € 2,00 come modificato dal comma 3 dell'art. 7-bis della L. 24 giugno2013, n. 71, di conversione del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43. Eventuali spese per il bonifico sono a carico dell'Ente iscritto.

MODALITA’ DI DISDETTA

E’ consentito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 Cod.Civ. che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via mail, con le seguenti modalità: 1. Fino a 3 giorni prima dell’inizio del corso il partecipante potrà recedere senza dover alcun corrispettivo al CSA che

provvederà al rimborso qualora abbia già effettuato il versamento della quota; 2. Oltre il termine di cui sopra e fino al giorno di inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un

corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione che potrà essere trattenuta direttamente dal CSA, se la quota è già stata versata. In tal caso il CSA provvederà ad emettere la relativa fattura.

3. E’ ammessa, sino all’inizio del corso, la sostituzione dell’iscritto con altro partecipante. P.S.: Si informa ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003, n.196e s.m.i., che il trattamento dei dati personali che La riguardano saranno utilizzati dalla Segreteria Organizzativa nell’ambito della banca dati elettronica del CSA per l’invio di informazioni sulla presente iniziativa e per altre comunicazioni su iniziative analoghe. Il trattamento dei Suoi dati, di cui si garantisce la massima riservatezza, è effettuato al fine della fatturazione e di aggiornarLa sulle iniziative del Centro. I Suoi dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi Lei potrà richiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione o la modifica, scrivendo al Responsabile del Centro. ………………………, lì…………………………………… ___________________________________________ (firma)

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