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IV trimestre 2010 Poste Italiane Spedizione in abbonamento postale 70% D.C.B. Torino N. 4 - Anno 2010 Corso Giacomo Matteotti n. 0 10121 Torino

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IV trimestre 2010

Poste ItalianeSpedizione in abbonamento postale 70%D.C.B. TorinoN. 4 - Anno 2010

Corso Giacomo Matteotti n. 010121 Torino

CSA

Centro Studi Amministrativi

Associazione scientifico-culturale, senza fini di lucro, operante dal 1983, è composta da

docenti universitari, magistrati, liberi professionisti, studiosi, dipendenti pubblici.

Agenzia Formativa, riconosciuta dalla Regione Piemonte e certificata UNI EN ISO

9001:2000

Pubblica la rivista periodica di dottrina, giurisprudenza e legislazione “Quaderni

Amministrativi”.

Scopi del Centro

Promuovere e curare la trattazione e l'approfondimento di problemi culturali, economici,

fiscali, amministrativi ed urbanistici degli operatori pubblici e privati con convegni, congres-

si, seminari, conferenze e corsi.

Fornisce, con la propria struttura operativa, servizi di assistenza e consulenza in materia tec-

nica, amministrativa, finanziaria, fiscale, urbanistica ed edilizia.

Attua corsi – con propria Agenzia Formativa – riconosciuta dalla Regione Piemonte, per la

formazione ed aggiornamento del personale e per le varie categorie professionali validi per i

concorsi .

L'obiettivo del CSA è quello di elaborare e diffondere specifiche conoscenze nel settore della

P.A. in generale, degli EE.LL., ASL ed Aziende Pubbliche e, in particolare, promuovere un

cambiamento della cultura degli operatori che dirigono, ai vari livelli di responsabilità, gli Enti

Pubblici.

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QUADERNI AMMINISTRATIVI

Periodico di dottrina, giurisprudenza e legislazione del Centro Studi Amministrativi di Torino

Direttore Responsabile: Dr. Vittorio Boianelli

COMITATO SCIENTIFICO:Avv. Monica BOIANELLI – Avv. Giovanni MONTACCINI – Prof. Franco GABOARDI

COLLABORATORIDott. Giuseppe AMELIO - Prefetto di Novara; Dr. Domenico PIZZALA - Direttore finanziario della Città diTorino; Dr. avv. Giancarlo ASTEGIANO - Magistrato della Corte dei Conti - Milano; Dr. Franco BIANCAR-DI - Coordinatore Amministrativo A.S.L. Torino; Prof. Dario CASALINI, Docente Diritto Europeo appalti pub-blici - Università di Torino; Dott. ssa Roberta VIGOTTI - Magistrato TAR Piemonte; Dott. FrancescoDURASTANTE - Dirigente Dipartimento Fiscalità - Ministro Economia e Finanze - Roma; Dott. MarioPISCHEDDA - Magistrato - Corte dei Conti - Roma; Dott. Sebastiano BONO - Dirigente A.S.L. -Orbassano; Avv. Monica BOIANELLI - Libero Professionista esperta diritto amministrativo - TO; D.ssaPaola FORNARI - Collaboratrice amm.va - Università Milano - Bicocca - Dr. Giuseppe DE PASCALE giàDirettore settore Formazione - Regione Piemonte - TO; Dr. Prof. Mario FANTOZZI - Commercialista eTriburitarista in Torino; Dr. Francesco INCANDELA - Già Segret. Generale Comune di Torino DifensoreCivico Regione Piemonte; Dott. Franco MEISTRO – Resp. Area Amm.va Comune di Bergeggi (SV); D.ssaConcetta DI STASI - Direttore Sezione Uff. Prov.le IVA - Torino; Prof. Piero PADRINI - Assist. Rag.Pubblica Università di Torino; Dr. Pier Vittorio NOTARI - Resp. Uff. Legislativo Consiglio RegionalePiemonte; Dr. Francesco PITERÀ - già Segretario Generale Città di Genova; Prof. Mario REY - DocenteScienze delle Finanze e Diritto Finanziario Università di Torino; Prof. Luigi PUDDU - Ordinario RagioneriaPubblica - Università - Economia e Commercio; Dott. Sergio Camillo SORTINO - Direttore Generale -Comune di Alpignano (TO); Dr. Carlo SELVAGGIO - Direttore Sezione Enti Locali Corte dei Conti - Roma;Dr. Alfonso PALMIERI - Dirigente Settore Trasporti Prov. - TO; Prof. Avv. Sergio VINCIGUERRA - PresideFacoltà Giurisprudenza - Ordinario di Diritto Penale dell’Università di Torino; Prof. Ugo REPPUCCI - Cons.Capo Corte dei Conti di Torino; Dott. Pio TUCCI - Giudice Tribunale di Torino; Dr. Umberto REALFONZO- Magistrato TAR - Lazio; Avv. Paolo LOTTI - Magistrato Tar Piemonte; Prof. Franco GABOARDI -Docente di Diritto Amministrativo e di Contabilità Pubblica - Università di Torino; Prof. Giuseppe DICLAU-DIO - Direttore Mare Nostrum - Madrid; Ing. Franco FIORIO PLA- già Direttore Servizi Tecnici LL.PP. -Comune di Torino; Prof. Matteo LONGO - Assistente Diritto Amministrativo ed Europeo Appalti Pubblici -Università Torino; Prof. Paolo VINÇON - Docente Semiologia - Università Torino; Avv. Matteo BARBERO- Professore a contratto di diritto e finanza pubblica presso il Politecnico di Torino – II^ Facoltà di Architettura- Dirigente Direzione Programmazione e Statistica - Settore Programmazione - Regione Piemonte; Prof.Federico FONTANA - Docente di Ragioneria Generale, Analisi e Contabilità dei Costi e Reporting pres-so la Facoltà di Economia di Genova*; Dr. Vito CONTINELLA - già Segretario Generale comune Asti;Dr. Teodoro PASSINI - già Segretario Generale comune Alassio

Direzione – Redazione – Amministrazione

Centro Studi Amministrativi10121 Torino – C.so Giacomo Matteotti n. 0 – tel. 011.5887415 – fax 011.542704–9471448E-mail: [email protected] -Web: www.csa-torino.it

Abbonamento annuo alla rivista euro 75,00 da versarsi sul c/c postale n. 22587109 intestato a C.S.A. –Corso Giacomo Matteotti n. 0 – 10121 TorinoRegistrazione Tribunale di Torino n. 3324/83 del 13-9-1983Registrazione Editori Prefettura di Torino n. 838/83Iscrizione ROC n. 548

Fotocomposizione e stampa: TipoLitografica M.Bigliardi - 10023 Chieri (TO)

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INDICE

BREVE COMMENTO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE KLEIN KOMMENTAR DURCH DIE ÖRTLICHE ÖFFENTLICHE DIENSTE IN DEN AUTONOME REGIOTRENTINO - SÜDTIROLProf. Franco Gaboardi - Ist Aggregate Professor bei Turin Universität, Wissen-schaftliche Fakultät, Wirtschaft Bezirk - Torino....................................................... pag. 4

ACCESSO A INTERNET DA PARTE DI UN DIPENDENTE E IMPIEGO DI PROGRAMMI DI CONTROLLO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO.(Commento a Sentenza Cassazione n. 4375 del 16 dicembre 2009 - 23 febbraio 2010)Dott. Giovanni Modesti - Docente presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”, di Chieti ..................................................................................................................... pag. 6

«REGOLE E SUGGERIMENTI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINI-STRATIVI».Francesco Romano - giurista informatico ricercatore ITTIG- Firenze.................... pag. 10

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78 E LA TARIFFA RIFIUTIAvv. Giovanni Montaccini, Dr. Luca Montaccini, Dr. Roberto del Fiacco - Esperti pag. 14

L’ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVODott. Davide Continella............................................................................................. pag. 30

Sentenza Corte dei Conti - Sezione Lombardia n.207/2010 - Maggiorazione pensione in «Quota A» della retribuzione di posizione ............................................................ pag. 40

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N.41/2010 - OGGETTO:Problematiche in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE2004/18/CE»............................................................................................ pag. 42

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIRCOLARE 28 aprile 2010, n.5 Articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - (introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009) - Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - responsabilità e sanzioni per i medici. (10A07774)................................................ pag. 44

MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - UFFICIO LEGISLATIVOOggetto: Segnalazione certificata di inizio attività. Articolo 49 commi 4 - bis e seguenti, legge n. 122 del 2010................................................................................. pag. 49

Deliberazione n. 94/2010/PAR del 28 luglio 2010 - CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO ................................................ pag. 53

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia............................................................ pag. 68

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Pubblicazione bilanciComune Acquaviva delle Fonti.................................................................................. pag. 84Comune di Benevento ................................................................................................ pag. 85Comune di Bollate..................................................................................................... pag. 86Comune di Follonica................................................................................................. pag. 87Comune di Gaeta....................................................................................................... pag. 88Comune di Giovinazzo............................................................................................... pag. 89Comune di Lissone..................................................................................................... pag. 90 Comune di Olbia........................................................................................................ pag. 91Comune di Rho........................................................................................................... pag. 92 Comune di San Donà di Piave................................................................................... pag. 93Provincia di Olbia - Tempio....................................................................................... pag. 94Provincia di Ogliastra.............................................................................................. pag. 95Provincia di Siena...................................................................................................... pag. 96

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KLEIN KOMMENTAR DURCH DIE ÖRTLICHE

ÖFFENTLICHE DIENSTE IN DEN AUTONOME REGION

TRENTINO – SÜDTIROL

Franco Gaboardi*

…………………………Die Gemeinden verwalten im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die öffentlichenDienste, deren Aufgabe die Produktion von Gütern sowie Tätigkeiten ist, die sozia-len Zwecken dienen und die wirtschaftliche, allgemeine und kulturelle Enwicklungder Örtlichen Gemeindschaft fördern sollen. Die ausschliesslich den GemeindenVorbehaltenen Dienste werden durch Regionalgesetz bestimmt. Die GemeindenKönnen die öffentlichen Dienste in folgenden Formen führen:

1) in Eigenregie, wenn es wegen des geringen Umfanges oder der Merkmale desDienstes unyeweckmässig ist, eine Einrichtung oder einen Betrib yu errichten;

2) durch Konzessionsvergabe an Dritte, venn dies aus technischen, wirtschaftlichenoder sozialen Gründen angebracht ist, wobei unter gleichen Bedigungen dieGenossenschaften, die Vereinigungen, die kraft Gesetz die Versehrten, dieInvaliden und die Behinderten vertreten sowie die Organisationen vonFreiwilligen und die nicht erwerbswirtschaftlichen Unternehmen zu bevorzugensind (Onlus);

3) durch einen Sonderbetrieb, wodurch auch mehrere Dienste von wirtschaflicheroder unternehmerischer Bedeutung geführt werden können;

4) durch eine Einrichtung, zur Führung von soziokulturellen Diensten ohne unter-nehmerische Bedeutung;

5) durch eine Kapitalgesellschaft mit Beteiligung der örtlichen öffentlichen Hand,wenn wegen der Art des zu leistenden Dienstes die Beteiligung anderei öffentli-cher oder privater Träger und Genossenschaften angezeigt ist.

BREVE COMMENTO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLAREGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

I Comuni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei ser-vizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a realiz-zare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale dellecomunità locali. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni sono stabiliti dallalegge regionale.

I Comuni possono gestire i servizi pubblici nelle forme seguenti:

1) in economia, quando per le dimensioni limitate o per le caratteristiche del servi-zio non sia onveniente istituire un’istituzione o un’azienda speciale;2) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e diopportunità sociale, con privilegio nella scelta del concessionario, a parità di condi-zioni, le cooperative, le associazioni che hanno la rappresentanza per legge dei muti-

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lati ed invalidi e dei portatori di handicap, la associazioni di volontariato e le impre-se onlus;3) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza eco-nomica ed imprenditoriale;4) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi socio-culturali privi di rilevanzaimprenditoriale;5) a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale, qualora si rendaopportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altrisoggetti pubblici o privati e di società cooperative.

Ist Aggregate Professor bei Turin Universität, Wissenschaftliche Fakultät,Wirtschaft Bezirk.

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ACCESSO A INTERNET DA PARTE DI UN DIPENDENTE

E IMPIEGO DI PROGRAMMI DI CONTROLLO

DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO.

(Commento a Sentenza Cassazione n. 4375 del 16 dicembre 2009 - 23 febbraio 2010)

Dott. Giovanni Modesti 1

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità diun licenziamento spiccato da una Ditta nei confronti di una dipendente che avevautilizzato le dotazioni informatiche, nello specifico un pc con collegamento aInternet e la posta elettronica, per fini non lavorativi ma personali.La decisione della suprema Corte è stata l’occasione per fare luce su alcuni aspettidi difficile regolamentazione e sui quali persistono - pur a fronte di una ormai nume-rosa produzione giurisprudenziale 2 accompagnata anche da pronunce del Garanteper la protezione dei dati personali - ancora dei dubbi interpretativi.La disputa verte, come è facile intuire, sul corretto utilizzo di strumenti elettroniciche oggi giorno sono ritenuti strumenti ausiliari allo svolgimento dell’attività lavo-rativa e che, pertanto, sono dal titolare messi a disposizione del lavoratore affinchèlo stesso possa lavorare con il migliore rendimento possibile.La problematica in oggetto investe molteplici aspetti che vanno dal diritto deldatore di lavoro a disporre dell’uso della strumentazione informatica assegnata aidipendenti al diritto alla privacy 3 del singolo lavoratore; dal divieto del datore dilavoro a svolgere un controllo a distanza dei lavoratori al dovere del lavoratore dirispettare quanto disciplinato dalle leggi e dalla normativa contrattuale durante losvolgimento dell’attività lavorativa; fino alla sicurezza nel trattamento dei datipersonali.

Il fatto.

Una azienda aveva licenziato la propria dipendente in quanto la stessa si era collega-ta a Internet ed aveva usato la dotazione informatica di proprietà del datore di lavoroper leggere la posta presente nel proprio indirizzo di posta elettronica privato.Detto comportamento, non corretto, era stato rilevato grazie all’impiego di un soft-ware in grado di monitorare gli accessi ad Internet.

1 Docente presso l’Università degli Studi «G. D’Annunzio», di Chieti ai C.d.l. in Tecnico diLaboratorio Biomedico e C.d.l. in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche - Specialistica, diElementi di Diritto Pubblico e di Diritto Privato.2 Cassazione sentenza: n. 4746 del 03.04.2002, n. 757 del 17.01.20053 Sulla materia inerente il trattamento dei dati personali sia consentito rimandare a ModestiG., Commento breve al D.Lgs.vo n. 196/2003. Codice in materia di protezione dei dati per-sonali, su www.dirittosuweb.com; ottobre 2005 e su www.diritto.it/articoli/dir_privacy/dirit-to_privacy.html; (2005); Il trattamento dei dati sensibili a livello di azienda: aspetti norma-tivi e di sicurezza, su www.diritto.it/articoli_materiali/privacy/diritto_privacy.html; (2005);Introduzione al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei datipersonali) con particolare riferimento alle misure di sicurezza, su www.filodiritto.com/dirit-to/privato/informaticagiuridica/introduzioneprivacymisuresicurezzamodesti.ht; (2005).

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Il Tribunale di Milano, chiamato - dalla dipendente - a pronunciarsi quale giudicedel lavoro, aveva ritenuto il licenziamento illegittimo in quanto le presunte violazio-ni sarebbero state evidenziate grazie all’impiego di un programma informatico cen-tralizzato la cui installazione sarebbe avvenuta in violazione dell’art. 4, comma 2,della legge n. 300/1970 (cd Statuto dei Lavoratori).In aggiunta a ciò il giudice del lavoro riteneva che la decisione adottata dalla azien-da fosse sproporzionata rispetto all’addebito.Contro questa decisione la azienda proponeva appello argomentando che i controlliattuati, che avevano avuto come esito il licenziamento, non contrastavano con l’art.4 della legge 300/70 e, in merito alla proporzionalità della decisione che ha compor-tato il licenziamento, che detti comportamenti (id est: la condotta della lavoratrice)configuravano un grave inadempimento degli obblighi aziendali e, pertanto, giusti-ficavano il licenziamento per giusta causa.La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza appellata e condannava l’ap-pellante al pagamento delle spese, in quanto dell’avviso che la fattispecie oggetto digiudizio sia quella riconducibile al disposto di cui al comma secondo dell’art. 4 dellaL. 300/70 che richiede la esistenza di un accordo sindacale o, in subordine, dell’au-torizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.In assenza di uno dei due sopra riportati presupposti l’utilizzo dei dati così acquisi-ti ha valore probatorio presso chè nullo.Circa la esistenza del requisito della proporzionalità della decisione assunta dallaazienda, id est: il licenziamento, la Corte ha ribadito quanto affermato dal Giudicedel Lavoro e cioè che la durata dei collegamenti a Internet – collegata alla mancan-za di precedenti contestazioni ad altri dipendenti per fatti analoghi così come laassenza di precedenti disciplinari a carico della dipendenti in questione - non era taleda giustificare detta condotta aziendale.La azienda ha proposto ricorso in Cassazione e la ex dipendente ha resistito con uncontro ricorso.

La decisione

Riguardo ai numerosi – ben nove - motivi lamentati dalla ricorrente, puntualmentetrattati dalla Cassazione, ci limitiamo ad illustrare i seguenti:1. sul numero di accessi ad Internet, la ricorrente ha lamentato che la Corte di appel-

lo avrebbe omesso di considerare l’enorme quantitativo di accessi ad Internet disvariato tipo. La loro quantificazione, invece a detta della Cassazione, è stataacquisita dal giudice dell’Appello attraverso i tabulati prodotti in corso di causae dal loro numero si è evinta la sproporzione tra addebito e sanzione. Poiché,inoltre, non è indicata la fascia oraria durante la quale gli accessi sono avvenutigli stessi potrebbero essere stati compiuti - in tutto o in parte – durante la ‘pausapranzo’. L’avere richiamato la presunta violazione dell’art. 615 cp non è ammis-sibile in quanto «i fatti contestati erano ‘sintetizzabili nell’accesso a Internet perragioni non di servizio in contrasto con il regolamento aziendale’ e non anchenell’accesso abusivo al sistema informatico’ della società» 4.

4 Sulla materia sia consentito rimandare a Modesti G., Commento al reato di accesso abu-sivo ad un sistema informatico, di cui all’art. 615-ter c.p., alla luce delle pronunce giurispru-denziali, a. 2005, www.diritto.it

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2. In merito al perimetro riguardante l’applicazione dell’art. 4 dello Statuto deilavoratori 5, la Corte ha richiamato una sua precedenza sentenza - la n. 4746/2002– per ribadire come “ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchia-ture per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” previsto da tale norma“è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l’attivitàlavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazionedella norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavo-ratore...quali, ad esempio, i sistemi di controllo dell’accesso ad aule riserva-te...”. Continuando nella disamina dell’art. 4 la Cassazione rileva come al primocomma esso sancisce il divieto di utilizzazione di mezzi di controllo a distanzasul presupposto che “la vigilanza sul lavoro, ancorché necessaria nell’organiz-zazione produttiva, vada mantenuta in una dimensione ‘umana’, e cioè non esa-sperata dall’uso di tecnologie...”. Il secondo comma, invece, prevede la facoltàdi installare impianti di controllo, tout court, dai quali scaturisca la possibilità disvolgere controlli a distanza dei lavoratori. Ciò però deve avvenire nel rispetto diuna ben definita ‘liturgia’, ci si riferisce “all’accordo con le rappresentanze sin-dacali aziendali o con la commissione interna, ovvero, in difetto, all’autorizza-zione dell’Ispettorato del lavoro.”

3. In materia di controllo del lavoratore la sentenza fornisce ulteriori chiarimenti,facendo propria la decisione della Corte di Appello che viene richiamata dallaSuprema Corte allorquando afferma che “i programmi informatici che consento-no il monitoraggio della posta elettronica e degli accessi Internet sono necessa-riamente apparecchiature di controllo nel momento in cui, in ragione delle lorocaratteristiche, consentono al datore di lavoro di controllare a distanza e in viacontinuativa durante la prestazione, l’attività lavorativa...”. Ragion per cui leinformazioni, rectius: i dati, acquisiti previo impiego di detti programmi non pos-sono essere utilizzati nel procedimento disciplinare a sostegno delle tesi dellaazienda qualora non siano state rispettate le condizioni poste dal secondo commadell’art. 4, più volte citato.

5 Attesa la importanza della norma in commento si riporta il contenuto dell’art. 4 - Legge n.300/1970 Impianti audiovisivi:«È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo adistanza dell’attività dei lavoratori.Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative eproduttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di con-trollo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordocon le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissio-ne interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato dellavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. Per gli impianti e le appa-recchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presen-te articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la com-missione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore dellapresente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità diuso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai pre-cedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o,in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al suc-cessivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, alMinistro per il lavoro e la previdenza sociale».

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Conclusione

Indubbiamente non è facile contemperare l’interesse aziendale alla protezione dellapropria dotazione informatica/va, oltre al loro impiego esclusivamente per finalitàlavorative, con la riservatezza del lavoratore.L’autorità regolamentare, id est il Garante per la protezione dei dati personali, hafornito delle direttive utili ad evitare che si creino dei coni d’ombra i quali non favo-rirebbero una difesa della azienda né una tutela della privacy del lavoratore.

A tale scopo, il Garante conclude il Provvedimento 6 con una prescrizione rivolta aidatori di lavoro affinché adottino “la misura necessaria a garanzia degli interessa-ti…riguardante l’onere di specificare le modalità di utilizzo della posta elettronicae della rete Internet da parte dei lavoratori…, indicando chiaramente le modalità diuso degli strumenti messi a disposizione e se, in che misura e con quali modalitàvengano effettuati controlli,”.In un nostro precedente contributo a tale proposito scrivemmo che “Tra i principirichiamati dal garante ci sono: a) il principio di necessità per il quale: l’utilizzo deidati personali, attraverso l’impiego di sistemi informativi e di programmi informa-tici, deve essere ridotto al minimo tenuto conto delle finalità perseguite; b) il prin-cipio di correttezza, per il quale: le caratteristiche essenziali dei trattamenti, sianoessi svolti in modalità cartacea od informatica oppure mista: cartacea ed informa-tica, devono essere partecipate ai lavoratori; c) le finalità alla base del trattamen-to dei dati personali devono essere: determinate, esplicite e legittime, oltre che per-tinenti e non eccedenti”.Tra i principi richiamati nel sopra citato Provvedimento ci sono, quindi, indicazionichiare e puntuali che permettono al datore di lavoro di agire correttamente tenendobene a mente tale concetto: se la elaborazione dei dati mira a garantire la sicurezzadel sistema aziendale, gli stessi dati non potranno essere successivamente utilizzatiper controllare il comportamento dei dipendenti.Una rigorosa disciplina della materia può rappresentare, pertanto, un buon viaticoper un generale miglioramento delle relazioni sindacali in azienda con buona soddi-sfazione di tutti gli attori coinvolti.

Dott. Giovanni Modesti

6 Garante per la protezione dei dati personali - Provvedimento 1° marzo 2007, recante“Trattamento di dati personali relativo all’utilizzo di strumenti elettronici da parte del lavo-ratore”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007.

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«Regole e suggerimenti per la redazione degli atti amministrativi».Francesco Romano 7

La semplificazione e la chiarezza del linguaggio normativo e amministrativo assie-me all’obiettivo di rendere la PA completamente svincolata dalla carta e connessatelematicamente a cittadini e imprese sono temi dei quali sempre più ricorrentemen-te si discute.

Nell’alveo di tali tematiche è di sicuro da ricondurre l’iniziativa promossadall’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR (ITTIG -http://www.ittig.cnr.it/) e finalizzata alla realizzazione di un manuale per la redazio-ne degli atti amministrativi da consegnare a tutti i funzionari della pubblica ammi-nistrazione a partire dagli enti locali, per avere atti ben scritti e quindi anche facil-mente trattabili digitalmente.

Oltre a ITTIG - CNR questa iniziativa vede coinvolti altri enti di ricerca (Accademiadella Crusca, le Università di Firenze, Modena e Reggio Emilia, Catania e il Centrodi Linguistica Storica e Teorica: Italiano, Lingue Europee, Lingue Orientali -CLIEO), enti pubblici (Consiglio regionale della Toscana, Consiglio delle autono-mie Locali della Toscana, Comune di Livorno) nonché Ancitel s.p.a.

Il risultato di tale lavoro cioè il manuale Regole e suggerimenti per la redazionedegli atti amministrativi è stato presentato il 18 giugno 2010 nell’ambito di un semi-nario di studio svoltosi presso l’ITTIG di Firenze grazie all’impegno del Comitatoscientifico del Seminario, dei relatori e dei ricercatori dello spin off Tecnodiritto. Ilavori del seminario sono interamente visibili on line all’indirizzo http://www.ustre-am.tv/channel/presentazione-manuale-di-regole-e-suggerimenti-per-la-redazione-di-atti-aministrativi.

Oltre a tutti i componenti del gruppo di lavoro che ha realizzato la seconda versio-ne del Manuale (una prima versione dello stesso era stata realizzata a cura di ITTIGnel 2005) sono intervenuti al seminario giuristi, linguisti e funzionari di molte pub-bliche amministrazioni italiane.

Il seminario, oltre alla prolusione del Direttore di ITTIG prof. Costantino Ciampiche ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa assicurando pieno sostegno al prose-guimento dei lavori mettendo anche a disposizione la collana dell’Istituto per la pub-blicazione del Manuale, e della Prof.ssa Nicoletta Maraschio Presidentedell’Accademia della Crusca e membro del Consiglio scientifico del CLIEO, che haannunciato un convegno nazionale di presentazione del Manuale che si terrà pressola sede dell’Accademia nel febbraio 2011, ha visto gli interventi di alcuni degli stu-diosi che hanno realizzato il Manuale.

Il dott. Raffaele Libertini, già Presidente dell’Osservatorio Legislativo Interregio-nale e oggi associato in ITTIG, ha illustrato la metodologia di lavoro del gruppo chesi è tradotta in una felice sintesi fra le esperienze dei linguisti, dei giuristi, degliinformatici e dei funzionari delle PA.

7 L’autore è giurista informatico ricercatore ITTIG e membro del Gruppo di lavoro delTavolo di revisione del manuale Regole e suggerimenti per la redazione degli atti ammini-strativi - http://www.ittig.cnr.it/Presentazione/OrganizzazioneLogistica/Romano.html.

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Libertini inoltre ha caldeggiato che, a tale attività di diffusione delle regole, seguaun’attività, altrettanto importante, di formazione e monitoraggio sull’uso delle rego-le del Manuale.In seguito la dott.ssa Angela Frati, per l’Accademia delle Crusca e il CLIEO, ha illu-strato i criteri che hanno guidato il gruppo di lavoro nella preparazione delle regoledella prima parte del Manuale, che si occupa delle regole linguistiche per la reda-zione degli atti. Tale parte mette a disposizione del redattore di atti oltre a un precet-to sintetico (ad esempio Regola 7 “Preferire le frasi affermative a quelle negative”)degli approfondimenti (“Le frasi affermative sono preferibili a quelle negative per-ché la loro maggiore brevità e la struttura più semplice, unite all’espressione diret-ta e inequivoca del contenuto, le rendono più facilmente comprensibili e, insieme,più incisive: si confronti è vietato con non è permesso, respinto con non accettatoecc. Si tenga conto che la funzione attenuativa che il costrutto negativo può assu-mere rispetto a quello affermativo può indurre a interpretazioni di tipo possibilistadi cui chi scrive deve essere consapevole”) e degli esempi (“la S.V. non è stata inclu-sa nella graduatoria anziché la S.V. è stata esclusa dalla graduatoria”) in grado dichiarire l’esatta portata del precetto proposto.

L’intervento relativo all’illustrazione della seconda parte del Manuale ha cercatoinvece di rendere chiari gli standard proposti (alcuni anche molto innovativi) per laredazione dei provvedimenti amministrativi (si noti bene che queste regole si riferi-scono non a tutti gli atti amministrativi ma solo ai provvedimenti in quanto moltodiffusi e forniti di un modello teorico molto elaborato da dottrina e giurisprudenza).In particolare sono da segnalare per la loro importanza le regole 32 e 33 suPreambolo e Motivazione che propongono l’uso dei termini Visto e Considerato perintrodurre rispettivamente i paragrafi relativi al preambolo e alla motivazione (a taleproposito giova ricordare che le formule usate nei provvedimenti amministrativi ita-liani sono ricche e varie ma spesso più che rispondere a reali esigenze giuridiche ocomunicative tengono conto di una prassi spesso confusa).Tali regole se da un lato possono sembrare un po’ rigide mirano a fissare uno stan-dard certo, in grado di rendere chiare le parti del provvedimento che si riferisconoalle ragioni giuridiche e di fatto che hanno reso necessario e hanno portato all’ado-zione di un determinato provvedimento.Tale chiarezza oltre ad assicurare legittimità al provvedimento lo rende più comunica-tivo potendone anche agevolare il trattamento informatico se si vuole, ad esempio,predisporre strumenti in grado di trattare anche la “semantica” di un provvedimento.Analoga importanza per l’innovatività dello standard proposto riveste la regola 34che propone una elencazione dei paragrafi di preambolo e motivazione contrasse-gnata con le lettere dell’alfabeto (a. b. c. ecc.).

Esempio:a. Visto il Regolamento urbanistico vigente e, in particolare le schede n.1 e n. 2;b. Considerato di modificare la disciplina urbanistica vigente, allo scopo di consen-tire la ricostruzione degli edifici sulla piazza del Luogo Pio, con lo scopo, confor-me a finalità di interesse pubblico, di ripristinare l’immagine storica della piazza;c. Considerato pertanto necessario procedere all’adozione di una variante alRegolamento urbanistico vigente avente ad oggetto:c.1. la modifica della Tavola n. 1 “gruppi di edifici”;

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c.2. la modifica della Tavola n. 2 “aree normative”;c.3. la modifica delle schede normative n. 1 e n. 2 dell’Allegato A;

....Tale regola si propone di dettare una modalità di elencazione che oggi non vedealcuna “regola”. Se infatti si scorrono i vari provvedimenti delle PA italiane si tro-veranno elenchi contrassegnati con vari segni grafici (spesso quelli proposti daiword processor quali trattini lunghi e corti, pallini, ecc.) senza alcuna omogeneità.Lo standard proposto, anche per il caso in cui si debba ricorrere a sotto elencazioni(a.1. a.2. a.3. ecc.) consente di identificare univocamente ogni singolo paragrafo esottoparagrafo dell’atto, con evidenti vantaggi per la chiarezza e comprensibilità maanche con palesi vantaggi nell’identificazione informatica delle varie parti del docu-mento. Tale standard consente, infatti, di identificare con rinvii univoci le singolepartizioni dell’atto, permettendo peraltro di adottare strumenti informatici avanzatiper la creazione automatica di link fra atti amministrativi e normativi e per la gestio-ne delle modifiche (possibili anche in ambito amministrativo). Un’analoga attenzione all’adozione di standard che possano facilitare l’adozione distrumenti informatici, ad esempio, per il reperimento degli atti in rete la si può nota-re anche nella regola 30 dedicata alla struttura e agli elementi del provvedimentoamministrativo, nella quale si prevede che i provvedimenti amministrativi digitalisiano corredati nella parte iniziale di un URN (Uniform Resource Name), cioè unidentificativo univoco che li renda sempre reperibili nel web.Per la parte dispositiva il Manuale propone poi una suddivisione in paragrafi contras-segnati da numeri (1. 2. 3. ecc.). Anche in tale caso la scelta di adoperare le lettere perl’elencazione nella parte motiva e i numeri nella parte dispositiva risponde ad una esi-genza, oltre che di chiarezza, di univocità tesa all’adozione di standard informatici.Analoghe regole sono proposte per l’uso e la redazione di documenti allegati alprovvedimento amministrativo.

Vi è stato poi un intervento (ing. Spinosa, ITTIG) che ha illustrato le regole dellaterza parte del Manuale, cioè quella dedicata ai rinvii agli atti normativi e ammini-strativi. Se per i primi il Manuale, con una palese finalità di non moltiplicazionedegli standard esistenti, non ha fatto altro che riproporre le regole vigenti nei manua-li di tecnica legislativa, per i rinvii amministrativi si è dettato invece un nuovo stan-dard, essendo anche qui in presenza di una prassi del tutto fuori controllo che diffe-renzia tale tipo di rinvio da un ente ad un altro.Si è così proposto (Regola 52) che gli elementi che compongono il riferimentoamministrativo siano la denominazione formale dell’atto, l’autorità emanante, ladata e numero assegnato all’atto (separati da virgola) e l’oggetto (racchiuso traparentesi) il tutto a formare una citazione standard del seguente tipo: “Deliberazionedel Consiglio Comunale di Firenze 23 maggio 2009, n. 9 (Piano strutturale)”.Nella sessione dedicata agli interventi degli esperti che hanno presenziato ai lavoridella giornata, il Dott. Sebastiano Faro (ITTIG) ha illustrato il lavoro che è statoimpostato al fine di fornire modelli di atti e provvedimenti amministrativi. Talimodelli saranno implementati, anche con l’aiuto dei funzionari delle PA che vorran-no dialogare con il gruppo di lavoro attraverso modalità telematiche che sarannoindividuate. Il relatore ha dedicato la seconda parte del suo intervento a descrivereesempi di modelli non aderenti alle regole proposte e modelli di atti ben formatirispetto alle stesse regole.

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Sono poi intervenute le dott.sse Pietrangelo (ITTIG) Iannizzotto (Accademia dellaCrusca e CLIEO) e Sanchini che hanno illustrato alcuni allegati al Manuale ancorain fase di ultimazione, quali il glossario dei termini del Manuale, la realizzazione diun indice analitico e la definizione di una mappa concettuale per la corretta identi-ficazione dei vari tipi di atto amministrativo.In particolare sul glossario si intende predisporre anche uno strumento interattivo(del tipo wiki) che nella prospettiva di condivisione, fatta propria da tutto il gruppodi lavoro, consenta di redigere a più mani un glossario di tutta la terminologia ammi-nistrativa, usando quindi il prezioso e fondamentale contributo di chi redige quoti-dianamente atti e provvedimenti, cioè i funzionari delle pubbliche amministrazioni.

Dopo tali interventi si è avuto un vivace dibattito che ha visto intervenire funziona-ri pubblici, linguisti e ricercatori.

Così il dott. Alberto Chellini, capo area del settore legislativo del Consiglio regio-nale della Toscana, apprezzando la sinteticità del Manuale che ne agevolerà l’uso,ha fatto osservazioni circa l’opportunità di alcune regole linguistiche (ad esempiosull’uso del maschile come neutro universale) o di alcune regole sulla strutturazio-ne del provvedimento (ad esempio sull’uso delle lettere per l’elencazione dei para-grafi di preambolo e motivazione).

Il linguista Daniele Fortis ha criticato l’approccio, secondo lui, troppo specialisticodella parte linguistica che rischierebbe di scoraggiare dall’uso del Manuale un pub-blico non troppo avvezzo all’uso di termini quali enclisi e apodosi.A Fortis ha replicato il prof. Marco Biffi dell’Università di Firenze e CLIEO che ha dife-so una metodologia di lavoro, che propone, come abbiamo sopra esemplificato, accantoalla regola sintetica un approfondimento della stessa in una sorta di glossa (contenuta neltesto in un box) e gli esempi (sempre in un box e evidenziati nel colore e carattere).

Il Prof. Taddei Elmi, docente di Informatica giuridica all’Università di Firenze edirigente di ricerca ITTIG, ha auspicato il perfezionamento delle regole in modo daarricchire la loro portata sulla semantica dei testi.

A tale raccomandazione ha fatto eco l’intervento di Carlo Biagioli (ITTIG) che hasuggerito di approfondire lo studio sugli atti in modo da coglierne anche la struttu-ra funzionale, oltre che formale.

Infine l’intervento con cui Mario Ragona (ITTIG) ha messo a disposizione del grup-po di lavoro, le esperienze dei ricercatori ITTIG che negli anni Novanta si sonooccupati di predisporre l’archivio digitale APAM (http://nir.ittig.cnr.it/apam/) conpiù di 7.000 tra atti e provvedimenti di diverse PA italiane. Tale casistica è statamessa a disposizione del gruppo di lavoro per proseguire le analisi che dovrannoportare a migliorare e completare le regole. Le conclusioni della giornata seminariale affidate al coordinatore del gruppo Dott. PietroMercatali (ITTIG) hanno individuato proprio nel perfezionamento e miglioramento delleregole da condividere con i redattori di atti e provvedimenti a tutti i livelli (nazionale,regionale, e locale) l’obiettivo più prossimo del gruppo che si vuole costituire in vero eproprio Osservatorio permanente. Obiettivo che dovrà andare di pari passo con quello difare adottare nel maggior numero possibile di enti le regole del Manuale e con il predi-sporre strumenti per il monitoraggio delle regole, per la redazione degli atti, per il con-trollo di qualità degli stessi, riproponendo così quel percorso che, in maniera virtuosa, èstato avviato ormai più di venti anni fa per le regole di tecnica legislativa.Il Manuale è gratuitamente scaricabile sul sito www.pacto.it.

Le disposizioni contenute nel Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78

e la Tariffa Rifiuti

di Giovanni Montaccini 8, Luca Montaccini 9, Roberto del Fiacco 10

Gli autori affrontano le disposizioni contenute nell’Articolo 14,comma 33, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 in materia diTariffa Rifiuti, esaminandone le implicazioni pratiche e le con-nesse difficoltà.

Proseguendo nel filone di esame delle disposizioni inerenti la Tariffa Rifiuti, giàoggetto di diversi interventi in queste stesse pagine11, in questo scritto ci esercitere-mo nell’esame di una disposizione contenuta nel Decreto Legge 31 maggio 2010 n.78 che, nella volontà del Legislatore dovrebbe chiarire la natura della Tariffa disci-plinata dall’Art. 238 Decreto Legislativo 152/2006.

Ma come, si domanderanno i nostri lettori, gli autori perdono tempo a commentareuna Norma che, al momento in cui scrivono non è ancora convertita, e che alla pub-blicazione sarà già convertita, forse con modificazioni?

La Norma svolge comunque la sua efficacia nel periodo di validità del Decreto.

Inoltre è previsto (al momento in cui scriviamo) che il Governo ponga la fiducia sultesto della manovra contenuta nel Decreto e, non essendo emerso un diverso orien-tamento da parte dell’esecutivo, è probabile che il testo della Norma sia conferma-to in sede di conversione 12.

Infine, quello che svolgeremo in questo contributo è una esemplificazione dellanostra posizione sul tema e, in via generale, una “polemica” (intesa nel senso piùpositivo del termine) su come non dovrebbe essere scritta una Norma.

Il contenuto dell’Art. 14, c. 33, D.L. 78/2010

Articolo 14, comma 33, (Natura non tributaria della Tariffa per la gestione deirifiuti urbani)33. Le disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributa-ria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data dientrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autoritàgiudiziaria ordinaria.

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8 Avvocato, Revisore Contabile, Esperto di Diritto tributario per gli enti locali, Roma;9 Esperto di Diritto ambientale, Esperto di cooperazione allo sviluppo in campo ambientale;Coordinatore EIECP - PCU, Dip. Coop. Il Cairo - Egypt;10 Esperto di Diritto tributario e Giurisinformatica applicata per gli enti locali, Roma;11 «Il piano finanziario del servizio rifiuti ed il problema della mancata riscossione dellatariffa per la gestione del servizio», pubblicato nel fascicolo III trimestre 2008; «Le recentipronunce della Corte Costituzionale sulla natura della tariffa», pubblicato nel fascicolo I tri-mestre 2010.12 Così è avvenuto, infatti al momento della pubblicazione di questo contributo il D.L., nella parteche ci interessa, è stato convertito tale e quale, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

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Gli Atti parlamentari sono estremamente chiari nella esplicazione dello scopo pre-fissosi dal Legislatore di urgenza, ne riportiamo per estratto il testo 13, tratto dallerelazioni dei Servizi di studio senatoriali.

Δ Gli atti parlamentari accompagnatori della manovraSchede di lettura (a cura del Servizio Studi del Senato, giugno 2010, n. 221/1)Estratto pag. 353-354: … Uno degli effetti della Norma in esame, alla luce dellacomplessa vicenda Normativa sotto sintetizzata, è quello di rendere nuovamente pos-sibile l’imposizione dell’I.V.A., imposizione che è stata oggetto di ampio contenzioso. La complessa vicenda Normativa dell’avvicendamento di prelievi legati alla produ-zione di rifiuti (alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a Norma del-l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - TARSU - ha fatto prima seguito la tarif-fa di igiene ambientale (TIA) prevista dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 e quindila tariffa integrata ambientale (TIA) prevista dall’art. 238 del d.lgs. n. 152 del2006193) non consente di definire con univoca certezza gli effetti del disposto inesame, specie sulle vicende oggetto di contenzioso, con particolare riferimento aiprofili retroattività.

Note al testo Senato: 193) Come riportato nella citata senten-za della Corte costituzionale n. 238 del 2009, per il periododal 1999 a tutto il 2008, in alcuni Comuni è applicabile laTARSU ed in altri la tariffa di igiene ambientale (TIA). Finoal 2009, poi, non risulta applicabile dai Comuni la tariffaintegrata ambientale di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del2006.

Prosegue poi il Servizio Studi: “… La Corte costituzionale - nell’indicare i critericui far riferimento per qualificare come tributari alcuni prelievi ha affermato cheessi sono indipendenti dal nomen iuris utilizzato dalla Normativa che disciplina iprelievi stessi, e consistono piuttosto nella doverosità della prestazione, nella man-canza di un rapporto sinallagmatico tra parti e nel collegamento di detta prestazionealla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante (explurimis: sentenze n. 238 del 2009; n. 141 del 2009; n. 335 e n. 64 del 2008; n. 334del 2006 e n. 73 del 2005). …”

Conclude il Servizio Studi del Senato, citando la relazione accompagnatoria ald.d.l. di conversione: …. “l’interpretazione legata al tratto sostanziale del rappor-to fra pubblica amministrazione – responsabile della erogazione del servizio dismaltimento – ed utenza pare, in verità da prediligere. Per questo, la disposizionein rassegna, di natura interpretativa, appunto, opta per l’affermazione della naturanon tributaria della prestazione in questione. Per conseguenza e simmetria logica,la disposizione stabilisce altresì lo spostamento all’autorità giudiziaria ordinariadelle controversie aventi ad oggetto il rapporto e la prestazione patrimoniale indiscorso.»

13 I testi integrali sono disponibili sul sito internet del Senato; in particolare il testo integra-le del d.d.l. di conversione e le relazioni governative di accompagnamento sono reperibiliall’indirizzo http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00483764.pdf.

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Altrettanto interessante appare la “Nota di lettura” predisposta dal ServizioBilancio del Senato, (ed. Giugno 2010, n. 81, pag. 143-144): “… si segnala che ilrilievo finanziario della disposizione è connesso alla questione dell’applicabilitàdell’IVA alla TIA. Lo scopo della Norma è evidentemente quello di escludere, per ilfuturo, la richiesta di rimborsi dell’IVA applicata su tale tariffa. Sul punto va rile-vato tuttavia che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 238 del 2009 in meritoalla TIA di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 22 del 1997, ha sottolineato che la naturagiuridica della tariffa dipende dalla disciplina del prelievo e la sua natura tribu-taria «va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa»; da questo sembradiscendere che una interpretazione introdotta Normativamente non risulterebbecomunque sufficiente a definire la natura della tariffa in presenza di sue determi-nate caratteristiche specifiche.Sulla base di tali considerazioni e degli elementi di analogia tra la TIA disciplina-ta nel 1997 e quella di cui al codice ambientale del 2006, si rileva che la disposi-zione non sembra in grado di escludere contenziosi.A titolo puramente indicativo, si ricorda che il contenzioso sulla «vecchia» TIA,secondo stime dei Comuni riportate dalla stampa specialistica, potrebbe dare luogo,potenzialmente, a rimborsi dell’entità di 1 mld di euro.”Ci sembrano significativi i dubbi espressi dai Servizi Studi del Senato, nelle dueparti da Noi evidenziate.Δ I dubbi sulla efficacia della NormaQuesto contributo si pone nel medesimo solco di interpretazione “dubbiosa” sullaefficacia della Norma e quindi cercheremo di dare risposta ad alcune domande, chesorgono alla lettura della Norma:

� È sufficiente definire la tariffa come corrispettivo per spostarne la natura dallasfera del diritto pubblico a quella del diritto privato?

� L’applicazione dell’IVA discende automaticamente dalla definizione della Tariffacome corrispettivo?Δ In ogni caso, esiste una effettiva variazione per i bilanci del servizio ed ilbilancio dello Stato dal fatto che la Tariffa sia sottoposta ad IVA?

� Quali sono le problematiche relative alla applicazione della Norma contenuta nelD.L. 78/2010? Ed in particolare:Δ Si mette fine al problema dei rimborsi della rivalsa IVA?Δ Qual è l’orizzonte temporale di applicazione della Norma?Δ Come si risolve il problema della competenza giurisdizionale?

La definizione della Tariffa come corrispettivo

Dopo alterne vicende, sembrerebbe potersi dire la parola fine sulla diatriba relativaalla natura della Tariffa, che letteralmente viene definita “non tributaria” dal D.L. incommento.

Ma basta questo per attrarre la Tariffa nella sfera di applicazione del dirittoprivato?

A parere degli scriventi la risposta è molto semplice, ed è No!

E questo per la natura obbligatoria, non sinallagmatica ed eminentemente pubblici-stica del Servizio Rifiuti.

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Come abbiamo già avuto modo di spiegare nei ns/ precedenti contributi il serviziodi gestione dei rifiuti urbani non è un servizio paragonabile ad altri servizi di natu-ra commerciale.

In nessun caso alcuno è obbligato ad attivare una utenza telefonica, fissa o mobileche sia, nessuno è obbligato ad allacciarsi all’acquedotto od al servizio fognatura(quante case di campagna sono prive di allacci alla fognatura e dotate di pozziIMOF e di pozzi artesiani per l’acqua, cionostante abitate ed abitabili) nessuno èobbligato ad attivare una utenza elettrica, (essendo ben possibile generare in propriol’energia necessaria, ovvero farne a meno del tutto), ed ancora nulla vieta di nonavere l’allaccio al servizio di distribuzione del gas (anzi questa è una situazione bendiffusa nelle aree rurali).Non si replichi che gli esempi appena fatti sono limitati e marginali, ciò che conta èche legittimamente e concretamente esistono.

Inoltre, sia per le utenze telefoniche, sia per quelle elettriche e del gas è possibile (emolto diffuso) il ricorso a fornitori diversi da quelli “storici” (gli ex monopolisti giào tutt’ora in mano pubblica).

Nessuno può, invece, sottrarsi al Servizio di raccolta dei rifiuti urbani, nessunopuò, per i rifiuti urbani, rivolgersi a fornitori diversi da quello prescelto dalla auto-rità regolante, che ad oggi sono ancora i Comuni, in forma singola od associata.

Le modalità del servizio, poi, sono regolate esclusivamente sulla base di atti di carat-tere “autoritativo” adottati dalle varie articolazioni di Enti Pubblici14, con una pre-cisa suddivisione di competenze, ed il cittadino non ha alcuna facoltà di contrat-tazione sulle modalità di servizio 15.

Anche le famose “Autorità d’ambito”, sul cui futuro si sono già appuntate, in nega-tivo, le attenzioni del legislatore, ammesso che vengano in qualche modo resuscita-te, sono organismi di natura pubblicistica che esercitato (quanto in misura costitu-zionalmente legittima è un altro tema di indagine che non ci interessa, in questasede) poteri pubblici. Nel quadro dell’ordinamento (come maturato sin qui) ilSoggetto Gestore (anche privato) non è altro che un esecutore di volontà espresseda autorità regolatrici, che agiscono inaudita altera parte.

Dati questi presupposti è sempre apparso chiaro agli scriventi (si veda sempre quan-to detto nel nostro precedente intervento di agosto 2009) che il servizio regolato daltitolo IV del D.Lgs. 152/2006 deve considerarsi un servizio svolto dalla PubblicaAmministrazione in quanto tale.

14 Non entriamo nel tema della competenza dei vari organismi statuali e/o locali che inter-vengono, perché non possiamo approfittare della pazienza dei lettori (e della benevolenzadell’editore) oltre ogni limite.15 Si replicherà che anche i contratti per le altre tipologie di servizio sono in larga parte rego-late da “contratti adesivi” a formule prederminate. Questo è vero ma il contraente più debole(il cliente) ha sempre la possibilità di scegliere gestori che offrano migliori condizioni di svol-gimento od economiche, addirittura di cambiare gestore in corso di contratto, e, in ultima ana-lisi, di non aderire al servizio. Senza contare il fatto che, comunque, vi è necessità di un “con-tratto”, di un atto, cioè, con cui le parti si impegnano a reciproche controprestazioni.

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Da ciò derivano due conseguenze, l’inapplicabilità dell’IVA a questa entrata (e suquesto torneremo nel prossimo punto) ed il fatto che la Tariffa (prescindendo dalnomen iuris) conserva la sua natura pubblicistica e non si trasferisce dalla sfera deldiritto pubblico a quella del diritto privato.

“Corrispettivo” ed IVA; un binomio inscindibile?

Il redattore della relazione accompagnatoria al d.d.l. di conversione del D.L.78/2010, sembra non nutrire i medesimi dubbi (autorevolmente sollevati dai ServiziStudi del Senato e, più umilmente, da noi).Infatti nella relazione tecnica accompagnatoria è affermato che è sufficiente confer-mare la natura non tributaria dell’entrata per spostare la sfera di applicazione daquella pubblicistica a quella di diritto privato 16.

Ora, nella relazione governativa non viene chiaramente affermato, ma il ServizioBilancio del Senato attesta che la definizione della Tariffa come entrata di naturanon tributaria, dovrebbe comportare l’applicazione della Imposta al Valore Aggiunto(conclusione sulla quale il medesimo servizio senatorio, si ripete, esprime ragione-voli dubbi).A parere degli scriventi (prescindendo dalla questione su Tariffa / corrispettivo, tariffa/ tributo, o tariffa / qualsiasi altra cosa vi venga in mente) è stata sempre mal posta.

Per costante, conforme, consolidata (e quant’altro di rafforzativo si possa trovaresul dizionario) interpretazione delle Norme che riguardano l’IVA (comunitarie onazionali) l’Imposta non si applica a quelle entrate percepite dalla PubblicaAmministrazione nell’ambito di fornitura di servizi connessi allo svolgimento difunzioni che solo la P.A. può svolgere 17.

Sia l’Art. 4, c. 2, DPR 633/72 sia l’Art. 13 della Direttiva 2006/112/CE, ci sono sem-pre sembrati chiarissimi nell’escludere che la Tariffa 18 rientri nella sfera di applica-zione dell’Imposta (e su questo, del resto, si è pronunciata anche l’Agenzia delle

16 Ci troviamo, ci sia consentito l’appunto, ancora una volta dinanzi ad una tesi “assioma-tica”, come quella a suo tempo sostenuta dall’Agenzia delle Entrate per affermare l’appli-cabilità dell’IVA alla Tariffa Ronchi che, grossomodo, si può sintetizzare in questo modo:dato che la tariffa segue le regole del “diritto comune” allora alla medesima si applical’Imposta sul Valore Aggiunto. Peccato, però, che l’Agenzia delle Entrate, a suo tempo,abbia evitato di dimostrare in che maniera la Tariffa Ronchi seguisse regole di “dirittocomune” (nozione peraltro estranea all’ermeneutica nazionale). Abbiamo visto poi, comeil Giudice delle Leggi ha liquidato questo ragionamento. Ad un principio simile sembraispirarsi il Legislatore in questa fase.17 Ancora una volta: anche se gestito tramite privati (che riscuotono la tariffa) il servizio èpubblico e non sinallagmatico ma “autoritativo”. Si vedano a tal proposito tutte le Norme ela Giurisprudenza riportate nei ns/ precedenti interventi (che ora non ripeteremo per nonappesantire la trattazione).18 Non ci presteremo al “giochino” di alcuni esegeti, che distinguono tra “tariffa uno” (Tariffa diIgiene Ambientale - quella regolata dal D.Lgs. 22/97) e “tariffa due” (Tariffa IntegrataAmbientale - quella regolata dal D.Lgs. 152/2006). Questo perché non ci sembra che ci sianodelle differenze così enormi da mutare in maniera sostanziale il quadro giuridico, tant’è che il

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Entrate19, che in tema di Canone OSAP e Pubblicità ha sempre escluso l’applica-zione dell’IVA a queste entrate sulla base della loro natura di entrate riscosse afronte dell’esercizio di poteri propri della Pubblica Amministrazione20).Di conseguenza, ancora una volta (lo registriamo con sommo dispiacere, in quantooperatori e, soprattutto, cittadini) ci troviamo di fronte ad una Norma che, volendorisolvere un problema, si rivela inefficace e apre altri fronti di confusione le cui con-seguenze non sono facilmente pronosticabili.

Ci appare chiaro che, anche con la nuova disposizione Normativa, la Tariffa 21

debba considerarsi esclusa dall’applicazione dell’imposta, almeno fino a quandogli utenti non potranno rivolgersi direttamente al mercato e contrattare con piùsoggetti le modalità del servizio ed il suo prezzo 22 senza più alcuna “privativa”.

Δ Applicando l’IVA alla tariffa si registra un effettivo beneficio per lecasse dello Stato o per i bilanci dei servizi di raccolta?

Ma, si dirà, l’applicazione dell’IVA alla Tariffa comporta vantaggi tali, per le cassedell’Erario da rendere indispensabile l’adozione di tale Norma, alla luce della odier-na situazione dei conti pubblici, anche in relazione al problema dei rimborsi richie-sti dai contribuenti a seguito dell’intervento della Consulta.

Inoltre, il fatto che la Tariffa sia una entrata di “diritto privato” solleva i bilanci diquei Comuni che hanno affidato a terzi il servizio, perché l’intero comparto esce dalBilancio Comunale con notevoli benefici sul rispetto del Patto di Stabilità.

Nessuna di queste due “giustificazioni” è convincente né, ci si contenta, legittima.

Piegare l’Ordinamento a ragioni di cassa è estremamente pericoloso per i medesimiinteressi dell’Erario e, conseguentemente, di tutti noi 23.

medesimo legislatore ha previsto la possibilità di adottate la “tariffa 2” utilizzando le disposizio-ni del DPR 158/99. Se si trattasse di due entrate senza alcuna analogia, questa operazione sareb-be impossibile. Anche la Corte Costituzionale, nella famosa Senten-za 238/09, ha espressamenteaffermato di limitare il proprio intervento al solo Art. 49, D.Lgs. 22/97, semplicemente perché lavertenza ivi risolta era insorta per atti emanati anteriormente alla entrata in vigore del D.Lgs.152/06 e non perché i due istituti siano così diversi come taluni sembrano ritenere.19 Che, da sempre, è il maggior sponsor della applicazione dell’IVA alla tariffa.20 Ris. Ag. Entrate, Dir. Centr. Normativa e Contenzioso del 05/02/2003 n. 25: “Nell’ambitodel requisito soggettivo, occorre tuttavia precisare che l’articolo 4, paragrafo 5, della sestaDirettiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977, dispone, tra l’altro, che «Gli Stati, le regioni, leprovince, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passiviper le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorita’, anche quando in rela-zione a tali attivita’od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni...”.21 Prima, seconda o future terza, quarta, ecc.22 Naturalmente sarebbe una “involuzione” non auspicabile (si veda quanto detto dall’avvo-cato Generale Corte CE, J. Kokott, riportato per ampi stralci nel ns/ precedente interventofasc. 6-2009, pag. 554 e segg.). Non auspicabile, anche in relazione al non improbabile“interesse illegale” che susciterebbe l’“involuzione” in questo specifico campo.23 Tutti gli operatori del settore hanno visto come, proprio a causa di interpretazioni “ideo-logiche” l’intero settore sia sotto la spada di damocle dei rimborsi IVA per la Tariffa riscos-sa sino alla Sentenza della Consulta. Questo è il rischio di interpretazioni dettate da prese di

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Δ Considerare la Tariffa una entrata pubblicistica non ha effetto sullecasse erariali

Ma, soprattutto, una interpretazione avente questi presupposti non corrisponde aidati di fatto economici.

Esaminiamo, in queste pagine un Piano Finanziario concretamente predisposto daun grande Consorzio del nord Italia 24.

Da questi dati si rileva che l’erario ricaverebbe un gettito maggiore di IVA se laTariffa non fosse sottoposta ad IVA piuttosto che nel caso contrario, o quantomeno,non ricaverebbe alcun danno dall’una o dall’altra posizione interpretativa.

Come è possibile questo paradosso?

Per chi conosca il meccanismo IVA e, soprattutto, la struttura finanziaria di un tipi-co servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, la situazione non è affattoparadossale 25, come vedremo in conclusione di questo punto. Torniamo ai dati, cheal pari di una fotografia, valgono mille parole.

Per la Tariffa anno di competenza 2008, il Consorzio ha inserito nel PianoFinanziario consuntivo e consolidato un fatturato per i seguenti importi:

La Tariffa è così distribuita tra Utenze domestiche (persone fisiche) ed Utenze nondomestiche (attività economiche)

posizioni assiomatiche e non ben ponderate. Ora poi si dice esplicitamente che la questionedei rimborsi IVA è una questione che riguarda esclusivamente i rapporti tra Gestori eContribuenti. Si rammenta che i Gestori hanno applicato l’IVA a seguito di una precisa presadi posizione dell’Agenzia delle Entrate, hanno applicato la rivalsa ai contribuenti e versatol’imposta all’erario. Ora la medesima Amministrazione dice loro, in buona sostanza: “affarivostri”.24 Naturalmente i dati sono proposti in forma anonima, ma sono concreti e frutto delle ns/rilevazioni personali, nell’ambito della ns/ attività professionale. Per completezza, il bacinodi utenza è di circa 300.000 abitanti ed è situato in una regione a forte vocazione produttiva.25 Riteniamo di aver ben chiarito il meccanismo nel ns/ precedente scritto a commento dellapronuncia della Consulta 238/09, I trimestre 2010, pag. 34-37;

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Nello scenario in cui la Tariffa sia da considerarsi “corrispettivo sinallagmatico”l’IVA pagata sulla Tariffa dalle utenze non domestiche (per la quasi totalità attivitàeconomiche) non viene incassata dall’erario in quanto le attività economiche posso-no dedurla dalla propria dichiarazione IVA (viene quindi versata dal Consorzioall’Erario - al netto dell’IVA pagata ai fornitori del Consorzio medesimo -, ma recu-perata dalle attività economiche in sede di versamento IVA, in applicazione delprincipio di indifferenza dell’Imposta), questa IVA è pari ad Euro € 2.116.853,19.=

L’Erario incasserà sicuramente l’Imposta pagata dalle Utenze domestiche, in quan-to le stesse non essendo contribuenti IVA non possono detrarla, questa IVA è pari adEuro € 2.900.771,31.=

Ove, invece, la Tariffa Rifiuti rientrasse nel novero delle entrate di stampo pubblici-stico (quelle entrate, cioè che, anche se corrispettive, avvengono a fronte di attivitàproprie della P.A.), il Consorzio sarebbe un “consumatore finale” (come accade peri Comuni che forniscono servizi in privativa).

Con ciò la Tariffa non sconterebbe l’Imposta ma, a fronte di una entrata esente, ilConsorzio non potrebbe detrarre l’IVA pagata ai propri fornitori.

La medesima IVA a fornitori diverrebbe un “costo” da coprirsi con la Tariffa rifiutied il Piano Finanziario ex DPR 158/99 dovrebbe comprenderla come costo essen-ziale del servizio.

Analizzando il Piano Finanziario Consuntivo 2008 ricaviamo che l’IVA pagata dalConsorzio a fornitori è pari ad Euro € 3.670.828,15.=

Inoltre le Utenze non domestiche non potrebbero più dedurre alcuna IVA, dato chela Tariffa sarebbe esente.

Di conseguenza possiamo concludere che, in termini “macroeconomici”, dal ricono-scimento della non applicabilità dell’IVA alla Tariffa, l’Erario potrebbe ricavare unvantaggio (in termini di pura “cassa”) pari ad Euro € 770.056,84.= nel solo ambi-to territoriale del Consorzio.

Anche non volendo considerare alcun “vantaggio” in termini di cassa, l’Erario sicu-ramente non ricaverebbe alcun danno dalla sottrazione della Tariffa alla sfera diapplicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, essendo comunque versata tuttal’Imposta dovuta dal Consorzio ai propri fornitori.

Ma, si dirà, questo è un caso particolare, non proponibile a livello nazionale. Conuna maggiore integrazione dei servizi in capo ad un solo soggetto gestore, salirebbeil valore aggiunto creato autonomamente dal gestore e l’IVA diminuirebbe con l’au-mentare dell’integrazione del servizio, con grave danno per l’erario.

Quest’ultima ipotesi non regge se confrontata con la realtà del servizio.

Occorre osservare che il costo maggiore (circa il 50% del totale dei costi, a prescinde-re dal metodo di raccolta) del servizio è costituito dai costi di trattamento dei rifiuti (siadi riciclo e riutilizzo, sia di discarica - che, nonostante le migliori intenzioni restacomunque il principale, se non l’unico, trattamento finale in gran parte del Paese).

Di norma chi svolge il trattamento finale dei rifiuti è un soggetto giuridicamentedistinto e diverso da chi svolge la raccolta. Ciò è naturale ed avviene non solo in

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centri minori (per ragioni di economia di scala) ma anche in grandi città quali Romae Torino.

Anzi nei casi delle grandi città appena citate, i due Soggetti Gestori (a capitale pub-blico) sono articolati in diverse società controllate o collegate, con diverse aree ope-rative.

Di conseguenza, possiamo ritenere che, comunque, a parte eccezioni che nonconosciamo, almeno sul 50% dei costi del servizio, si continuerà a pagare l’IVAa fornitori (ed in definitiva all’erario), senza contare altre piccolezze quali i car-buranti, l’energia, ecc. (che certo non sono autoprodotti dai Gestori o daiConsorzi).Anche in caso di una forte integrazione verticale del servizio, comunque l’IVA paga-ta a fornitori sarà cospicua e con ciò non si realizzerebbe alcun danno per le casseerariali.

Δ Anche se la Tariffa fosse un corrispettivo sinallagmatico, comunquenon uscirebbe dal Bilancio Comunale

La Tariffa Rifiuti ex Art. 49, D.Lgs. 22/97 ha avuto un boom di popolarità nelleAmministrazioni Comunali, in coincidenza con le strette via via operate sul “pattodi stabilità interno”.

Contemporaneamente, abbiamo assistito a casi di Soggetti Gestori praticamente“costretti” ad iniziare, da un giorno all’altro, la riscossione della medesima tariffa,senza alcuna esperienza di riscossione e nella massima incertezza gestionale e nor-mativa 26, sulle procedure ed i poteri.

Tutto questo per consentire alle Amministrazioni Comunali un più agevole rispetto delPatto di Stabilità interno, nella convinzione che, in questa maniera, l’intero compartodel servizio rifiuti uscisse dal Bilancio, sia in entrata, sia in uscita.

Ma, come abbiamo più volte dimostrato, nei nostri precedenti contributi, anche seaffidato a soggetti terzi, costituiti allo scopo o prescelti all’esterno, il servizio rifiu-ti resta comunque un servizio di competenza comunale.

Il Comune è il solo soggetto che può disciplinare sia il servizio 27, che la tariffa(Cass. SsUu. 8313/2010).

Questa impostazione è sposata anche dall’attuale Legislatore, quando ci ricordanella relazione accompagnatoria che i Comuni 28 possono adottare la Tariffa ex Art.238 D.Lgs. 152/2006, anche anticipatamente, senza attendere l’emanazione delregolamento Ministeriale che disciplini un nuovo “metodo Normalizzato” per la fis-sazione della Tariffa.

26 Tutti gli scriventi hanno una più che discreta esperienza nel campo dei tributi locali edhanno raramente assistito, in questo campo, ad una confusione pari a quella che ha accom-pagnato l’intera vita della Tariffa Rifiuti (prima o seconda che sia). Il bello, o meglio, il brut-to è che ogni qual volta la Giurisprudenza ha tentato di fare un minimo di luce, sono inter-venuti il Legislatore o le interpretazioni “assiomatiche” a spegnere la lampadina.27 Una completa disamina del problema della potestà in materia di rifiuti è contenuto nei ns/precedenti interventi, in particolare nel fascicolo III trimestre 2008, pag. 13-29.28 E nessun altro soggetto.

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È evidente che, se i Comuni possono adottare la Tariffa è perché la stessa è unaentrata propria (il potere regolamentare degli Enti Locali riguarda solo le proprieentrate) e questo risolve defintivamente la competenza sulla Tariffa.

Alla luce dei principi di universalità ed integrità del Bilancio comunale29 ne consegueche, prescindendo da ogni altra considerazione, il Bilancio del servizio rifiuti (inbuona sostanza il Piano Finanziario) deve essere integrato nel Bilancio Comunale, siasotto il profilo delle uscite (costi del servizio) sia sotto il profilo delle entrate (tariffa).

L’Ordinamento finanziario degli Enti Locali non distingue tra entrate di carattere tri-butario e non tributario, quindi la Norma in commento non cambia in alcun modola situazione. La tariffa, essendo regolata e disciplinata dai singoli Comuni, conti-nuerà a gravare sul bilancio comunale 30.

Quali sono le problematiche relative alla applicazione della Norma contenutanel D.L. 78/2010?

Visto quanto detto sin qui, dobbiamo confermare i nostri dubbi preliminari, concor-dando con i Servizi Senatoriali.

In particolare la Norma non ci sembra che comporti l’applicazione sic et simpliciterdell’IVA né ci sembra che alleggerisca la posizione dei bilanci comunali.

Ma, come vedremo, la Norma non risolve neanche situazioni passate che rischianodi affossare il servizio.

I Servizi Senatoriali hanno affermato che la Norma “potrebbe” avere valore per ilfuturo, sia perché la Norma, in generale, regola solo il futuro 31 sia perché (a menodi non forzare in maniera violenta lo Statuto del Contribuente) le possibilità di inter-venire con Decreti Legge sulla materia fiscale, almeno con lo strumento della “inter-pretazione autentica”, è di fatto esclusa 32.

Ma vediamo quali possono essere le conseguenze immediate.

Δ Qual è l’orizzonte temporale di applicazione della Norma?La Norma è particolarmente difficile da interpretare pure nella sua semplicità.

Da un lato sembra chiaro che, nelle intenzioni del legislatore, laNorma (come tutte le Norme d’urgenza) entri in vigore il giorno stes-so della pubblicazione in Gazzetta, quindi il 31 maggio, come previstodall’Art. 56 del medesimo D.L. 78/2010.

Ma la Norma si riferisce alla Tariffa adottata ai sensi dell’Art. 238 D.Lgs. 152/06,tariffa che, fino alla emanazione del Decreto ministero ambiente attuativo dell’Art.238 stesso, non era considerata applicabile ne adottabile.

29 Art. 162, c. 1 e 4, D.Lgs. 267/2000.30 Ci ha sempre stupito il fatto che nessun Organo di controllo abbia mai sollevato la questione.31 È un principio cardine dell’Ordinamento, che non staremo a commentare.32 Vediamo già gli esegeti più attenti e puntigliosi che saltano sulle sedie: se la Tariffa non èun tributo non si applica lo Statuto del Contribuente. Certo, ma l’IVA è sicuramente un tri-buto e non vi è dubbio che con la norma in commento si abbia una vera e propria introdu-zione dell’IVA sulla Tariffa. La tesi contraria ci sembra un “sofismo” inadeguato.

La Norma èimmeditamenteapplicabile?

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Si deve però ricordare che, ai sensi dell’Art. 5, c. 2 - quater D.L. 208/2008, i Comunipossono adottare la Tariffa ex Art. 238 33 anche anticipatamente rispetto alla emana-zione del tanto atteso Regolamento ministeriale, utilizzando il metodo Normalizzatodescritto nel DPR 158/99.

Ma questo cosa significa concretamente?

Se il Comune ha, sino ad oggi, utilizzato la TARSU non ci dovrebbero essere dubbi,la nuova deliberazione di adozione (che potrà, comunque, avere vigore solo dal 1gennaio prossimo, ai sensi dell’Art. 52 del D.Lgs. 446/1997 34) riguarderà sicura-mente il “nuovo” regime, saltando a piè pari la “vecchia” tariffa Ronchi.

Ma in molti casi, i Comuni hanno adottato la tariffa, quando ancora era vigente ilD.Lgs. 22/97, quindi hanno applicato la “vecchia” tariffa (quella che, incontroverti-bilmente ha natura tributaria, come attestato dalla Consulta).

Nel frattempo, magari negli anni in cui è vigente il D.Lgs. 152/06, i Comuni hannoapportato modifiche ai regolamenti, quanto meno adeguando le tariffe, fidando inuna sostanziale continuità tra i due istituti.

Naturalmente, in questo caso, la Tariffa non potrà essere più regolata dall’Art. 49,D.Lgs. 22/97, abrogato, ma dal periodo transitorio implicito contenuto nell’Art. 238,D.Lgs. 152/06.

A fronte della Sentenza della Consulta, molti gestori (comuni, consorzi, società)hanno emesso strumenti di riscossione tributari (avvisi di accertamento e ruoli)senza l’applicazione dell’IVA ed adottato Piani Finanziari in cui l’IVA era consi-derata come costo del servizio.

Secondo taluni esegeti, attualmente ci sono tre regimi di finanziamento del serviziorifiuti, Comuni che applicano la TARSU, Comuni che applicano la Tariffa ex Art.49, D.Lgs. 22/97 (ancorché abrogato), Comuni che applicano la nuova Tariffa exArt. 238, D.Lgs. 152/06 35.

Ci sembra una posizione difficile da sostenere. Se è vero che, come rammenta laConsulta nella Sentenza 238/09, sino a tutto il 2009, la nuova tariffa rifiuti non pote-va ancora ritenersi in vigore, dal 1 gennaio 2010, tutte le modifiche regolamentariche riguardavano la Tariffa Rifiuti sono, a parere degli scriventi, adottate in vigen-za dell’Art. 238 D.Lgs. 152/06, pure se con un regime misto, dovuto all’utilizzo delDPR 158/99 36.

33 Se il lettore è “entrato in confusione” non si preoccupi è in buona compagnia, a comin-ciare dagli scriventi.34 Meno male, consideri il lettore cosa sarebbe potuto succedere se l’adozione di modificheregolamentari avessero potuto avere efficacia a metà anno. Beh, in realtà, negli ultimi anni,con la continua posticipazione del termine per l’adozione dei bilanci preventivi, è accadutoproprio questo, ma non è mai successo (finora) che uno strumento tributario valesse per seimesi e poi per la restante parte dell’anno fosse sostituito da qualcosa d’altro. 35 Se al lettore occorre un analgesico per combattere il mal di testa, gli scriventi non lo pos-sono prescrivere, anche perché soffrono degli stessi sintomi.36 Si veda a tal proposito la nota 18 al presente scritto.

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Ora, non c’è bisogno di commentare oltre la situazione, se non ribadendo la confu-sione anche degli operatori.

Possiamo però osservare che ci troviamo di fronte ad un sistema che rischia di avvi-tarsi in una spirale di contenzioso, fino ad una nuova pronuncia delle magistraturesuperiori, che magari vanificherà gli intenti del legislatore.

Δ Si mette fine al problema dei rimborsi della rivalsa IVA?Riteniamo che la Norma in commento non abbia alcuna attinenza con il problemadelle richieste di rimborso della rivalsa IVA presentate dai contribuenti per laTariffa riscossa sino a tutt’oggi.

Questo perché la Norma, come abbiamo dimostrato ai punti precedenti, difficilmen-te potrà reintrodurre l’IVA sulla tariffa, a meno di improponibili reiterazioni di for-zature interpretative 37 della Normativa IVA che comunque non possono riguardareil passato.

Inoltre, dato che la Consulta ha determinato incidentalmente l’inapplicabilitàdell’IVA alla Tariffa ex Art. 49, D.Lgs. 22/97, la Norma in commento non può supe-rare quel pronunciamento.

Quindi quelle richieste di rimborso non saranno rese inefficaci da questa Norma.

Ci preme, però, aprire una breve parentesi.

Non sappiamo se i promotori delle richieste di rimborso, fortemente volute da diver-se associazioni consumeristiche 38, abbiano previsto le conseguenze ultime dell’ac-coglimento delle richieste di rimborso.

Il sistema dei rifiuti è un sistema a finanziamento chiuso, quindi tutte le uscite rela-tive ai rimborsi saranno comunque coperte con le risorse dei Piani Finanziari.Di conseguenza, per ogni singolo centesimo di rimborso, moltiplicato negli anni, iPiani Finanziari verranno aumentati di una analoga somma.

Anche ove, in qualche misura, i soggetti gestori fossero restorati dallo Stato, attra-verso il meccanismo del rimborso, comunque dovrebbero anticipare i fondi per ilrimborso ai contribuenti e poi, chissà quando, riaverli indietro dall’erario.

Questo comporterà, nella migliore delle ipotesi, un aggravio dei costi finanziari,ammesso che sia accessibile un qualsivoglia finanziamento bancario così ingente(fino al 10% del fatturato degli anni passati).Né si può pensare che i soggetti gestori possano “mettere mano al portafoglio” erifondere i contribuenti di tasca propria, sia perché sarebbe ingiusto (per quantodiremo in prosieguo) sia perché nessun soggetto gestore (a nostra conoscenza, manon crediamo sia una situazione particolare) sarebbe in grado di autofinanziarsi inquesta operazione.

37 Improponibili ma non improbabili.38 Intendiamoci, non è una polemica nei confronti di queste associazioni, molto spesso pro-motrici di inziative sacrosante, ma non in questo caso.

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Per conseguenza, si possono ipotizzare due scenari:

� il costo dei rimborsi IVA sarà inserito nei Piani Finanziari del Servizio per i pros-simi anni, ed in questo caso pagheranno sempre i medesimi cittadini, anche quel-li che hanno ottenuto il rimborso;

� il costo dei rimborsi sarà sostenuto dai Comuni, con le proprie entrate, ed anchein questo caso pagheranno sempre i medesimi cittadini;

� infine (improbabile) il costo dei rimborsi sarà sostenuto dall’erario, ed anche inquesto caso pagheranno sempre i cittadini.

Non vi è alternativa e non è cattiveria, il sistema paese è un sistema chiuso, e deideficit dei Bilanci Pubblici risponde sempre il cittadino di quel paese 39.

Piuttosto, sconcerta la posizione assunta dall’Amministrazione, ed in questo casodal Legislatore.

L’Agenzia delle Entrate ha detto e ribadito più volte che sulla Tariffa si doveva inogni caso applicare l’IVA, con una interpretazione smentita poi dalla massima fonteinterpretativa esistente in Italia.

I gestori, anche per tema di eventuali accertamenti da parte della medesima Agenzia(che dato l’entità delle somme in gioco, avrebbe senz’altro comportato conseguen-ze penali) in quanto contribuenti, si sono adeguati alle interpretazioni dell’Agenziadelle Entrate e non si può fargliene una colpa.

Ora, in buona sostanza, ed in diverse occasioni, l’Amministrazione fiscale centrale,dice ai soggetti gestori (in diversi interpelli) che debbono sbrigarsela loro.

Questo ci sembra chiaramente anti etico. Il contribuente (in questo caso il soggettogestore) si adegua ad una disposizione dell’Amministrazione fiscale, in conseguen-za di ciò si espone ad un danno patrimoniale (a seguito di smentita giurisdizionaledell’interpretazione della Amministrazione fiscale) e la risposta di chi ha realmenteprovocato tale danno è, semplicemente, “affari vostri e dei cittadini”?

Ogni ulteriore commento è superfluo e potrebbe sconfinare in una polemica sterile 40.

Δ Come si risolve il problema della competenza giurisdizionale?La Norma in commento, con estrema semplicità, dispone che, dalla data di entratain vigore, le controversie relative alla Tariffa ex Art. 238 D.Lgs. 152/06, sono dicompetenza della magistratura ordinaria.

Questa parte della Norma è, sostanzialmente, inutile ed anzi dannosa.

Se la tariffa non ha natura tributaria è del tutto naturale che le controversie rela-tive siano di competenza della Autorità Giudiziaria Ordinaria, senza necessità dialcuna specificazione 41.

39 Rammenti il lettore: “non esistono pranzi gratis”.40 Come disse il contadino al re di Prussia: “Ci sarà pure un giudice a Berlino”.41 Non si dica che questo secondo periodo della Norma in commento serve a rafforzare lanatura non tributaria della Tariffa, perché non è così. La scelta di una giurisdizione dipendedalla natura dell’entrata e non viceversa; senza contare il fatto che il Legislatore ben potreb-

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Infatti, solo i Tributi sono attratti nella sfera di competenza del Giudice Tributario 42.

Ma perché gli autori prendono una posizione di così netta contrarietà a quella chesembra più una imprecisione tecnica che un errore dannoso?

Proprio perché le imprecisioni tecniche del legislatore hanno conseguenze, spesso,catastrofiche nella applicazione concreta.

Appurato che la Norma è, in se, inutile e ridondante nella “ratio” resta da dire che,per come è scritta, genererà enormi confusioni in sede contenziosa.

Abbiamo già visto come, a parere degli scriventi, la distinzione tra le due tariffe(Tariffa di Igiene Ambientale 43 e Tariffa Integrata Ambientale) ha scarsissimo senso.

Se applichiamo nel 2010 (dopo l’adozione del già citato Art. 5, c. 2 - quater D.L.208/2008) la Tariffa, sembra chiaro agli scriventi che stiamo applicando la Tariffaex Art. 238 D.Lgs. 152/06, sia pure in un regime transitorio “artificioso” utilizzan-do il metodo Normalizzato che non è del tutto compatibile con le disposizioni delmedesimo Art. 238.

Di conseguenza, tutte le vertenze che riguardino atti aventi il 2010 come anno diriferimento della Tariffa dovrebbero essere incardinate innanzi al Giudice Ordinario.

Tenendo conto del fatto che il difetto di giurisdizione è un vizio che può essere solle-vato in qualsiasi stato e grado del processo (Art. 3, D.Lgs. 546/92) appare chiaro chetutti i procedimenti relativi la Tariffa 2010 potrebbero svolgersi fino alla Cassazione e,poi, rivelarsi inutili per un pronunciamento della Suprema Corte, con quale aggravioper lo stato generale della giustizia si può ben facilmente immaginare.

Ma, si dirà, la Norma è chiara e parla di controversie “sorte dopo l’entrata in vigore”.

Vero, ma se la Tariffa ex Art. 238 D.Lgs. 152/06 non è un tributo e se dal 1 genna-io 2010 quella che viene applicata è la Tariffa Integrata Ambientale e non la TariffaIgiene Urbana (per i motivi che abbiamo già spiegato) non ci sembra possibilesostenere che le controversie instaurate prima del 31 maggio 2010 non siano di com-petenza del Giudice Ordinario, a meno di non voler adottate una interpretazionedella Norma in stridente contrasto con il divieto costituzionale di creazione di nuoviGiudici Speciali.

be affidare la cognizione di un tributo al giudice ordinario (come peraltro è stato nel primotesto del D.Lgs. 546/92, quando non tutti i tributi erano affidati alle Commissioni). Quindiquesta eventuale argomentazione non appare convincente. 42 Non tedieremo il lettore con la lunga ricostruzione della Giurisprudenza delleMagistrature superiori in relazione alla competenza ed alla legittimità costituzionale del giu-dice speciale in materia tributaria dandola per scontata.43 Ci siamo sempre chiesti da dove molti ermeneuti abbiano ricavato questo acronimo, inquanto il servizio rifiuti è solo una parte dell’Igiene ambientale curata dagli Enti Locali,quindi la denominazione (tariffa di igiene ambientale) ed il relativo acronimo (TIA, non pre-visti da alcuna Norma) ci sono sempre sembrati incongrui, ma queste sono bazzecole, ovvia-mente, ma ora ci troviamo di fronte addirittura a due TIA, la Tariffa di Igiene Ambientale ela Tariffa Integrata Ambientale. Poveri noi che abbiamo sempre odiato l’acronimo TARSU,che nostalgia.

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Inoltre, cosa succede per quelle controversie relative ad atti emessi, ad esempio, daaprile sino a maggio, per i quali i termini di ricorso scadono dopo il 31 maggio?

In quegli atti, emessi prima della entrata in vigore del D.L. in commento, erano cor-rettamente indicate, quale Organo giurisdizionale, le Commissioni Tributarie (amente dello Statuto del Contribuente) ed i termini per ricorrere tipici delle contro-versie tributarie.

Ora, se i ricorsi dei contribuenti sono stati presentati dal 31 maggio 2010 in poi, glistessi dovrebbero essere ritirati dalla Commissione Tributaria e presentati nuova-mente ed incardinati innanzi all’A.G.O. competente.In caso contrario, dovere deldifensore dell’Ente impositore (dovere deontologico, diremmo) è quello di solleva-re la questione della giurisdizione, onde evitare che si possa instaurare un processoinutile (che comporterebbe evidenti svantaggi per tutte le parti coinvolte) 44.Come risolviamo il conflitto etico del Soggetto gestore che, del tutto in buona fede,ha emesso degli atti in cui veniva indicata una procedura contenziosa particolare epoi, in sede di difesa innanzi alla Commissione, deve comunque evitare un proces-so inutile e quindi sollevare il difetto di giurisdizione?

Ci sembra un conflitto irrisolvibile.

Senza contare che non sarà facile spiegare (ai cittadini ed ai giudici) che, se gli attiimpugnati si riferiscono ad anni anteriori al 2010 la competenza è della Commis-sione Tributaria, mentre se gli atti si riferiscono al 2010 occorre adire la Magistra-tura Ordinaria.

Senza contare, altresì, l’aggravio di costi per tutte le parti coinvolte che dovrannostare in giudizio esclusivamente tramite un avvocato difensore, a prescindere dalvalore (spesso infimo) di causa, tralasciando ulteriori quisquilie quali il Contributounificato, ecc.

Se poi pensiamo alla lunghezza media dei processi civili vedremo contenziosi pro-trarsi per molti anni, con un solo vantaggio, patrimoniale, per gli esercenti la profes-sione forense 45.

Un risultato eccellente: con pochissimo sforzo 46 una grande confusione.

Conclusioni

Molto altro ci sarebbe da dire, in particolare sul fatto che le riscossioni diverrannoestremamente aleatorie (si veda quanto da noi scritto su queste stesse pagine qual-che tempo fa’ 47).

44 I Soggetti gestori, attraverso il patrocinio di un avvocato cassazionista potrebbero chiede-re di risolvere la questione con un regolamento preventivo di giurisdizione, ma questo com-porta, ovviamente, una spesa notevole, spesa che come al solito sarà supportata dalCittadino.45 Uno tra gli scriventi, non vi diciamo chi, sta sorridendo mentre scriviamo questo.46 Ventiquattro parole, due virgole ed un punto (D.L. n. 78/2010, Art. 14, c. 3, 2° periodo).47 Vedi fascicolo III trimestre 2008.

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Infatti, se la Tariffa non ha natura tributaria, anche se non vogliamo definirlo cor-rispettivo (per le ragioni già dette), vengono a mancare quelle garanzie tipiche dellariscossione dei tributi, nonché quegli strumenti acceleratori della riscossione chesono costituiti dagli Avvisi di Accertamento, ecc. e da ultimo qualsiasi vantaggio intermini di privilegio riconosciuto ai tributi degli Enti Locali.Alcune cose continuano a stupirci, in primo luogo l’insistenza a voler ricondurre allasfera privatistica una entrata che è chiaramente legata ad un servizio pubblico essen-ziale, in secondo luogo un certo “pressapochismo” 48 negli interventi che si sonosucceduti in tutti questi anni sulla questione.

Mentre la prima questione, su cui conserviamo fortissime riserve “tecniche”, rientracomunque in una sfera di valutazione che è autonoma del Legislatore 49, in quantoattinente scelte “politiche” insindacabili da parte degli operatori del diritto (se noncome cittadini), la seconda questione è propriamente e necessariamente affrontabileda coloro che debbono applicare le Norme 50.

Non è aduso agli scriventi scendere in una “polemica politica” in senso stretto(almeno non su queste pagine, dedicate agli approfondimenti scientifici), ma in que-sto caso siamo stati costretti ad un intervento che potrebbe apparire al limite delnostro ruolo.

Ma la situazione è estremamente grave, il sistema ha retto, dove ha retto, in qualchemodo, ma questo solo grazie a continui aumenti della Tariffa, aumenti in massimaparte dovuti alle mancate riscossioni (oltre a quelli connaturati all’aumento deicosti) che si aggraveranno a seguito di questa Norma.

Possiamo, comunque, dire che il settore è molto vicino ad una crisi economica irre-versibile ed anche una piuma potrebbe spingerlo oltre il limite del baratro 51.

Come cittadini, prima che come operatori, non possiamo che auspicare un ripensa-mento complessivo del settore da parte del Legislatore che coinvolga, una volta pertutte, gli Enti Locali, non meno dell’Ufficio per il Federalismo fiscale del Ministerodelle Finanze, e la Fiscalità Locale del Ministero degli Interni, oltre al Ministerodell’Ambiente, per dare un quadro organico della questione e porre fine a tuttauna serie di interventi che si sono succeduti negli ultimi tredici anni, interventi che,ogni volta, hanno gettato l’intero settore in una confusione irrisolvibile.

48 A voler essere gentili.49 Posto che vengano rispettati i principi costituzionali cardine dell’Ordinamento.50 Né si può pensare che il Legislatore abbia scritto una Norma in termini volutamente vaghied “atecnici” al fine di evitare (o limitare il rischio di) una immediata censura del giudicedelle Leggi.32 In alcune zone del paese, probabilmente, la situazione è ben oltre il limite del precipizio.

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L’ANNULLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVODavide Continella - Dottore in Scienze Politiche

1. La tripartizione dei vizi di legittimità

Il comma 1 dell’art.21-octies della L. 241/90, secondo cui “è annullabile il provve-dimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di pote-re o da incompetenza”, conferma la tripartizione dei vizi di legittimità, già previstadall’art. 26 del T.U approvato con r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 (che attribuisce alConsiglio di Stato in sede giurisdizionale “di decidere sui ricorsi per incompetenza,per eccesso di potere o per violazione di legge, contro atti e provvedimenti di un’au-torità amministrativa o di un corpo amministrativo deliberante, che abbiano peroggetto un interesse di individui o di enti morali giuridici) e dall’art. 3, primocomma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 (che devolve “alla competenza del deitribunali amministrativi i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere o violazione dilegge contro atti e provvedimenti emessi dagli organi centrali dello Stato e degli entipubblici a carattere ultraregionale”).

Il citato art. 21-octies presenta, tuttavia, alcuni profili di novità 52:� la disciplina dei vizi di legittimità non è più contenuta soltanto in testi normativi

disciplinanti il processo amministrativo, ma è oggi inserita anche in un testo nor-mativo di diritto amministrativo sostanziale; per la prima volta, quindi, il legisla-tore sancisce che la violazione di legge, l’incompetenza e l’eccesso di poterecostituiscono altrettante cause di annullabilità del provvedimento amministrativoe non soltanto vizi legittimanti il ricorso giurisdizionale;

� la nuova sequenza dei vizi di legittimità -violazione di legge, eccesso di potere edincompetenza- e non più - incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge -fa assumere una valenza centrale al vizio della “violazione di legge”, che in passa-to sembrava talvolta relegato ad un ruolo residuale dell’illegittimità, rientrando essoin tutte le patologie non riconducibili ad eccesso di potere o ad incompetenza. Ladottrina tradizionale aveva comunque già configurato nel vizio della violazione dilegge un’ampia serie di invalidità del provvedimento amministrativo riguardanti ilsoggetto, il contenuto, la forma e il procedimento;

� il fatto che il legislatore della riforma abbia utilizzato, con riguardo al provvedi-mento amministrativo annullabile, la locuzione “adottato in violazione di legge”anzichè la locuzione “viziato da violazione di legge”, permette di desumere chelo jus superveniens regolatore della fattispecie, difforme dal provvedimento stes-so, non determina la sua invalidità ab origine, ma - ove del caso - la sua caduca-zione ex nunc (a seguito di revoca o di rimozione).

Occorre, poi, precisare in merito ai suddetti tre vizi di legittimità, che:

� la violazione di legge comprende (nelle sue forme di mancata applicazione e falsaapplicazione) sia vizi meramente formali (per es. l’omessa comunicazione del-l’avvio del procedimento), che sostanziali (per es. l’omessa acquisizione di unparere obbligatorio o l’errata applicazione dell’analogia); tuttavia, non ogni vio-lazione di legge costituisce causa di invalidità del provvedimento amministrativo

52 evidenziati da F. Rocco, Commento all’art. 21-quinquies in “L’azione Amministrativa”,Giuffrè Editore, 2005, p. 910 ss.

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per violazione di legge, dovendo escludere (come meglio si vedrà in seguito) dalnovero delle annullabilità, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 21-octies,le violazioni normative meramente formali che non riverberano i loro effetti sullaparte precettiva del provvedimento;

� nulla è stato innovato con riguardo al vizio di eccesso di potere, consistente nell’eser-cizio scorretto di una potestà discrezionale, che si traduce in un vizio della funzione inconcreto svolta dalla P.A. e che si manifesta attraverso lo sviamento di potere (viola-zione della regola del vincolo del fine) e le molteplici figure sintomatiche elaboratedalla giurisprudenza amministrativa, quali, per esempio, il travisamento dei fatti, l’er-ronea valutazione dei fatti, la patente irragionevolezza delle scelte discrezionali com-piute, la perplessità dell’azione amministrativa, la contraddittorietà intraprocedimenta-le, la contraddittorietà tra provvedimenti, l’inosservanza di prassi e di circolari, l’in-completa istruttoria, la disparità di trattamento, l’ingiustizia manifesta, l’illogicità dellamotivazione (con l’avvertenza che la mancanza e l’insufficienza della stessa, per effet-to dell’art. 3 della L. 241/90, si ritengono transitati nel vizio di violazione di legge);

� l’art. 21-octies non dà una definizione dell’incompetenza, sicchè occorre rifarsialla nozione tradizionalmente utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza; per-ciò, “l’incompetenza è la violazione della norma circa la competenza dell’organo(da distinguersi, come sappiamo, dal difetto di attribuzione, che ridonda in caren-za di potere): l’atto è emanato da organo diverso da quello cui la legge conferisceil relativo potere” 53 e, tuttavia, appartenente al medesimo plesso organizzativoassegnatario del potere attivato. Quindi, l’incompetenza che porta all’annullabili-tà è quella “relativa”, che riguarda il profilo soggettivo del provvedimento e com-prende non solo la violazione delle norme sulla competenza in senso tecnico, maanche delle altre sulla composizione, sul funzionamento degli organi collegiali esulle investiture dei titolari degli organi amministrativi.

Sempre nell’ambito dell’incompetenza relativa, si distingue tutt’ora quella per mate-ria da quella per territorio (che può talvolta configurarsi come incompetenza assolu-ta: per es., quando l’organo travalica l’ambito territoriale di attribuzione dell’ente), pergrado e per valore.In dottrina ci si chiede se ha ancora un senso la distinzione tra il vizio di incompe-tenza relativa e il vizio di violazione di legge.Secondo una tesi, la distinzione si giustificava in un passato lontano in cui il dirittoamministrativo era ancora poco avanzato e la disciplina legislativa del potere siesauriva, nella maggior parte dei casi, nella norma attributiva della competenza,mentre oggi la detta distinzione non ha più ragione d’essere 54.Secondo un’altra tesi 55, invece, la distinzione trova ancora giustificazione a causedi due differenze di regime giuridico:

a) gli artt. 45 del T.U. del Cons. Stato e 26 della L. TAR prevedono, in caso diannullamento dell’atto da parte del giudice amministrativo per motivi di incom-petenza, la rimessione dell’affare all’autorità competente;

53 Cerulli Irelli V., Principii del diritto amministrativo, II, 2005, Giappichelli Editore-Torino, p.23954 Cerulli Irelli V., Principii del diritto amministrativo, cit., p.239 ss.55 G. Carlotti, Il nuovo provvedimento amministrativo (Leggi n. 15 e n. 80 del 2005),CEDAM, 2005, p.459 ss.

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b) soltanto per il vizio di incompetenza relativa è prevista (dall’art. 6 della L n.249/1968) la facoltà dell’autorità competente di convalidare l’atto che ne siaaffetto anche in pendenza di gravame in sede amministrativa o giurisdizionale.

In merito al punto b), occorre evidenziare che resta dubbia la vigenza del citato art.6 della L. n. 249/1968, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 21-nonies della L.241/90, che detta una nuova disciplina della convalida.

2. Le violazioni di legge non invalidanti

Il secondo comma dell’art. 21-octies stabilisce, in deroga alla disciplina generale del-l’annullabilità, che determinate violazioni di legge di più lieve entità non comporta-no l’annullabilità del provvedimento amministrativo; esso è espressione del generaleprincipio di conservazione dell’atto e risponde ad esigenze di efficienza e di celeritàdell’azione amministrativa.Tale disposizione si compone di due parti.Nella prima vengono indicate in termini generali le violazioni che non danno luogoad annullabilità, affermando che “non è annullabile il provvedimento adottato inviolazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la naturavincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avreb-be potuto essere diverso da quello in concreto adottato” .Nella seconda, viene dettata una specifica disciplina nel caso di omessa comunicazio-ne di partecipazione dell’avvio del procedimento, disponendo che “il provvedimentoamministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avviodel procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto delprovvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

2.1. La violazione delle norme sul procedimento e sulla forma degli atti nonsanzionabile con l’annullamentoLa prima proposizione del secondo comma dell’art. 21-octies affronta il problemadei vizi meramente formali che, pur comportando violazione di norme cogenti, nondanno luogo in concreto ad una situazione di invalidità del provvedimento adottatoperché inidonei ad alterare il contenuto sostanziale del provvedimento stesso cherisponde ai parametri di legge.I presupposti applicativi di detta fattispecie si desumono dal testo della disposizione:

1) le violazioni rilevanti sono esclusivamente quelle delle norme sul procedimentoo sulla forma degli atti;

2) il provvedimento viziato deve avere natura vincolata;

3) deve essere palese che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto esse-re diverso da quello adottato.

In merito al primo punto, la giurisprudenza aveva già riconosciuto tre categorie diviolazioni formali non sanzionabili con l’annullamento :- i casi mera irregolarità, caratterizzati dal carattere minimale e marginale dell’anoma-

lia (per es. l’omessa indicazione del responsabile del procedimento56, una serie diviolazioni della normativa elettorale o fiscale o sulle procedure di notificazione 57);

56 Cons. Stato, Sez. VI, 6.5.1999, n. 59757 Cons. Stato, Sez. V, 18.4.1996, n. 449; TAR Puglia 1.7.1983, n. 389

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- le violazioni inidonee in concreto ad alterare lo scopo cui in astratto è preordina-ta la norma violata, in applicazione del principio di strumentalità delle forme 58

(per es. la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, laddove il sog-getto portatore dell’interesse alla comunicazione abbia comunque avuto notiziadell’avvio del procedimento e sia stato perciò posto in condizione di esercitare ilsuo diritto alla partecipazione 59; la mancata riproduzione in calce al provvedi-mento da notificare al destinatario del termine e dell’autorità cui è possibile ricor-rere, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 60);

- le violazioni che in concreto non hanno influito sul contenuto dispositivo delprovvedimento adottato, il quale, ancorché imperfetto nella sua forma, non avreb-be potuto essere diverso (per es. nel caso di difetto o mancanza della motivazio-ne, laddove si tratti di atti vincolati 61).

Tale casistica giurisprudenziale viene adesso recepita dall’art. 21-octies in commento. Come accennato al punto 2), la norma delimita la regola di conservazione delle ille-gittimità non invalidanti ai soli provvedimenti vincolati.Al riguardo, ci si chiede se il legislatore abbia inteso riferirsi (utilizzando la bennota ripartizione della discrezionalità elaborata dal Virga 62) ai soli provvedimen-ti vincolati nell’an e nel quid oppure anche ai provvedimenti discrezionali nell’anma vincolati nel quid, ovvero vincolati nell’an ma subordinati a determinati pre-supposti.� Una parte della dottrina 63 propende per l’interpretazione restrittiva, ritenendo la

disposizione applicabile:ai provvedimenti vincolati nell’an e nel quid;� ai provvedimenti discrezionali nell’an e vincolati nel quid, ma soltanto alla fase

del procedimento successiva alla determinazione di emanare il provvedimentovincolato;

� ai provvedimenti vincolati nell’an e discrezionali nel quid, ovvero vincolati nel-l’an ma condizionati all’accertamento di determinati presupposti, soltanto allafase del procedimento che si esaurisce con l’accertamento da parte della stessaP.A. dell’obbligo di provvedere.

Un’altra parte della dottrina 64, invece, ritiene che la natura vincolata del provvedi-mento debba essere verificata essenzialmente con riguardo alla parte precettiva diesso, sicchè l’art. 21-octies trova applicazione anche nel caso di provvedimenti vin-colati nel quid seppure ad adozione discrezionale. Come detto al precedente punto 3), le violazioni delle norme sul procedimento osulle forma non comportano effetti invalidanti, a condizione che risulti in modopalese che il contenuto dispositivo del provvedimento “non avrebbe potuto esserediverso da quello in concreto adottato”.

58 Cons. Stato, Sez. V, 13.2.1998, n. 16659 Cons. Stato, Sez. VI, 9.8.1996, n. 999; IV, 2.1.1996, n. 3; IV, 30.9.2002, n. 5003 60 Cons. Stato, A.P., 14.2.2001, n. 161 Cons. Stato, Sez. IV, 26.6.2002, n. 353962 P. Virga, Diritto amministrativo, Vol. I, I principi, Milano,1982, p. 94 ss.63 F. Rocco, Commento all’art. 21-octies in “L’azione Amministrativa”, Giuffrè Editore,2005, p. 914 ss.64 G. Carlotti, cit., p.480

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In modo “palese” vuol dire in modo “chiaro e manifesto” 65, “del tutto evidente” 66.L’art. 21-octies non si accontenta, perciò, di un giudizio di verosimiglianza, maesige che sia palese la circostanza dell’inesistenza di un contenuto alternativo delprovvedimento 67, attraverso un giudizio di “prognosi postuma”. L’operazione con-sisterà in ciò: “l’interprete sarà... tenuto a valutare ex post - ovvero a provvedimen-to adottato - se, pur ipotizzando l’avvenuto rispetto delle norme violate, e dunqueriportandosi idealmente al tempo della consumata illegittimità, il provvedimentoavrebbe potuto contenere, o no, precetti diversi da quelli in concreto esternati”.

2.2. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento

La seconda parte del comma 2 dell’art. 21-octies (che, anche se circoscritta ad un solovizio procedimentale, ha una portata più ampia della proposizione del comma 1, inquanto si riferisce anche agli atti discrezionali) stabilisce che l’omissione dell’avviodel procedimento non è causa di annullamento dell’atto, se l’Amministrazione dimo-stra in giudizio che non avrebbe potuto determinarsi diversamente; ciò, perchè l’even-tuale apporto partecipativo del soggetto interessato (avvisato del procedimentomediante comunicazione) sarebbe stato del tutto irrilevante.Rispetto al pregresso orientamento della giurisprudenza viene, però, invertito l’oneredella prova, in quanto non spetta all’interessato dimostrare la rilevanza causale del pro-prio apporto partecipativo sul contenuto del provvedimento finale, ma grava sull’Ammi-nistrazione provare che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La disposi-zione in commento viene ritenuta inapplicabile nell’ipotesi in cui l’Am-ministrazione nonsi sia costituita in giudizio, non potendosi in tal caso dimostrare che il contenuto del prov-vedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato68.La stessa disposizione viene interpretata, da una parte della giurisprudenza, in modorestrittivo e rigoroso, poichè altrimenti, in presenza di una obiettiva violazione dilegge (mancato o non idoneo avviso di avvio del procedimento) si rischierebbe dilimitare il diritto di azione del cittadino 69.Un’altra parte della giurisprudenza 70, invece, inverte l’onere della prova, che la leggeaccolla all’Amministrazione, e lo pone a carico del privato, affermando che “l’omis-sione della comunicazione ex art.7 L. n. 241/90 comporta l’illegittimità dell’atto con-clusivo del procedimento soltanto nel caso in cui il soggetto non avvisato possa pro-vare che, ove avesse potuto tempestivamente partecipare al procedimento stesso,avrebbe potuto presentare osservazioni ed opposizioni che avrebbero avuto la ragio-nevole possibilità di avere un’incidenza causale nel provvedimento terminale”.Tale orientamento è, però, in contrasto con il secondo comma dell’art. 21-octies che,trattandosi di norma eccezionale derogatoria (rispetto a quella contenuta nel primocomma), deve essere interpretata per quel che strettamente dispone 71.

65 Devoto-Oli, Il dizionario della lingua italiana, Firenze, 1995, o.136266 Franchini, Commento all’art. 21-octies, in Franchini-Lucca-Tessaro, Il nuovo procedi-mento amministrativo, Maggioli, 2005, p.116767 F. Castiello, La nuova attività amministrativa, Maggioli Editore,2006, p.53668 TAR Sicilia, Sez. II, 4.8.2005, n. 141469 TAR Sardegna, Sez. II, 1386/0570 TAR Campania-Salerno, Sez. I, n.671/05; Tar Lazio, Sez. I ter, n. 4269/0571 così, F. Castiello, La nuova attività amministrativa, Maggioli Editore, 2006, p.539 ss.

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3. L’annullamento d’ufficio

L’annullamento d’ufficio è un tipico provvedimento di secondo grado (avente per-ciò le caratteristiche descritte al § 2 del cap. VI), di riesame (perché l’organo che loha emesso, o altro soggetto a ciò legittimato dalla legge, lo riprende in esame, so-spettandone l’illegittimità) con cui si procede, per ragioni di interesse pubblico,all’eliminazione dal mondo giuridico dell’atto affetto da vizi insanabili.La potestà di annullamento d’ufficio è espressione di autotutela decisoria (v. supra§ 2 del cap. VI), assicurando il continuo adeguamento dell’azione amministrativa alcontinuo mutare degli interessi ad essa affidati72.Detta potestà di annullamento d’ufficio è, pertanto, espressione di una potestà genera-le della P.A., esercitabile indipendentemente da una esplicita copertura legislativa.Secondo il primo comma dell’art. 21-nonies della L. 241/90, “il provvedimentoamministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21-octies può essere annullato d’ufficio,sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenen-do conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo haemanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.Da tale disposizione emerge chiaramente che il legislatore ha voluto confermare lanatura discrezionale dell’annullamento d’ufficio, già evidenziata dal Consiglio diStato73, il quale ha affermato che “l’amministrazione… di fronte ad una domanda diriesame non ha alcun obbligo di rispondere, in quanto i provvedimenti di autotutelasono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale, per cui lastessa amministrazione non ha l’obbligo di attivarlo; inoltre, anche quando intendafarlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozio-ne dell’atto, valutazione della quale essa è titolare e che non può ritenersi dovuta nelcaso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile”.

3.1 I requisiti dell’annullamento d’ufficio

L’art. 21-nonies ha sostanzialmente recepito i canoni giurisprudenziali sufficiente-mente consolidatisi nel tempo, individuando i seguenti requisiti dell’annullamentod’ufficio:a) la competenza dell’organo procedente;b) lo stato di invalidità del provvedimento;c) la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico all’annullamento; d) la ragionevolezza del termine entro il quale l’annullamento è adottato;e) la considerazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

La competenza all’annullamento d’ufficio (requisito sub a) spetta, anzitutto, all’or-gano che emanato l’atto; infatti, come ha chiarito la giurisprudenza 74, “il provvedi-mento di autoannullamento è la principale espressione dell’autonomo e discreziona-le potere generale di autotutela spettante all’Amministrazione” e “l’autorità ema-nante … deve poter annullare, a certe condizioni, gli atti da essa emanati i quali sirivelino ab initio viziati”.

72 Galli R. e Galli D., Corso di diritto amministrativo, II, 3^ edizione, Cedam, Padova,p.110973 Per tutti, Cons. Stato, Sez. V, 11.4.1995. n. 57674 Cons. Stato, A..G., 9-10.6.1999

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Per contro, altre autorità amministrative intanto potranno procedere all’annullamen-to d’ufficio in quanto sussista un’espressa previsione di legge. Ne consegue che anche la potestà di annullamento gerarchico (un tempo ritenutaimplicitamente inclusa nei poteri del superiore gerarchico) non può oggi sottrarsi alprincipio di legalità.In ordine al requisito sub b), occorre che il provvedimento sia illegittimo, cioè cherisulti affetto da uno tre vizi di legittimità (incompetenza, violazione di legge ed ecces-so di potere in una delle sue figure) e che lo stato di invalidità sia grave e insanabile.Pertanto, l’autorità procedente dovrà, in sede di motivazione, individuare esattamen-te il vizio di legittimità da rimuovere e indicare, in presenza di violazione di normesul procedimento o sulla forma degli atti, le ragioni per le quali non risulta applica-bile l’istituto dell’irregolarità (secondo comma dell’art. 21-octies).L’interesse pubblico all’annullamento (presupposto sub c), di cui l’amministrazionedovrà dare esatto conto nella motivazione, non può consistere nella mera esigenzadi ripristino della legalità75, ma deve essere concreto (e, cioè, avere una sua precisaconsistenza) e attuale (cioè, corrispondente ad un’esigenza effettivamente presentenella realtà in cui l’annullamento stesso va ad incidere)76 e deve risultare tanto piùpregnante quanto più lenta è stata l’azione correttiva della P.A.77.Pertanto, ai sensi dell’art. 21-nonies, devono considerarsi superati78:- quegli indirizzi giurisprudenziali minoritari79 che, a proposito di talune fattispe-

cie (soprattutto nel caso di provvedimenti vincolati nell’an e nel quid ), intrave-devano nel ripristino della legalità l’unico presupposto per l’adozione dell’atto diautotutela;

- “quelle impostazioni teoriche volte a privilegiare in maniera preconcetta l’uno ol’altro dei valori in conflitto, per approdare ai più sicuri lidi della comparazionein concreto, a seconda delle circostanze di ogni singola vicenda, di tutti gli inte-ressi, pubblici o privati, coinvolti nel procedimento eliminatorio”.

L’autorità annullante dovrà, quindi, esplicitare nella motivazione:

- l’interesse pubblico, concreto, specifico e attuale all’eliminazione dell’atto;- le ragioni per le quali tale interesse debba prevalere su quello opposto alla con-

servazione degli effetti dell’atto;- in base a quali argomentazioni ritenga di superare l’affidamento ingeneratosi e

consolidatosi nei destinatari degli effetti positivi del provvedimento da annullare.

In ordine al presupposto sub d), la giurisprudenza amministrativa:

- ha evidenziato da tempo l’esigenza di una predeterminazione dello spazio tempo-rale oltre il quale la P.A. non è più legittimata ad esercitare la potestà di annulla-mento, al fine di proteggere l’affidamento ingeneratosi negli interessati;

- ha stabilito che esiste un nesso tra la durata degli effetti prodotti dall’atto e l’in-teresse pubblico che sta alla base dell’annullamento d’ufficio, nel senso che tanto

75 Per tutti, TAR Lazio, Latina, 12.1.2001, n. 8176 Da ultimo,Cons. Stato, Sez. IV, 7.11.2002, 6113; V, 19.2.2003, n. 889 77 Per tutti, Tar Puglia, Bari, Sez: I, 1.12.1997, n.86878 Ad avviso di G. Carlotti, cit., p.50279 Per tutti, Cons. Stato, V, 26.11.1994, n. 1382

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più lontana nel tempo è l’epoca di emanazione dell’atto da annullare, tanto piùaccurata deve essere la giustificazione della scelta dell’annullamento80.

Sulla base di tali orientamenti giurisprudenziali e di quelli europei in ordine al princi-pio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, la nuova normadetta una regola generale, secondo cui il termine entro il quale può essere legittima-mente esercitato il potere di annullamento d’ufficio deve essere “ragionevole”.Il legislatore, quindi, non fissa un dies ad quem, ma fa ricorso ad un concetto inde-terminato, probabilmente per non imbrigliare troppo l’attività di autotutela dell’am-ministrazione.In merito al significato da dare all’espressione “entro un termine ragionevole”,autorevole dottrina 81 ritiene che “è comunque sostenibile in linea generale che nonpossa stimarsi ragionevole sia il termine esageratamente lungo in assoluto sia quel-lo non proporzionato all’intensità dell’interesse pubblico perseguito nella specificavicenda caducatoria sia, soprattutto, quello incompatibile con il legittimo affidamen-to dei destinatari dell’atto annullato”.È stato, altresì, affermato in dottrina che il legislatore ha inteso affidarsi “al princi-pio di ragionevolezza, riconoscendogli ancora una volta il ruolo di elemento integra-tore di clausole indeterminate, e alle applicazioni che ne farà la giurisprudenza”82

In ordine, infine, al requisito sub e), la norma impone che l’autorità amministrativatenga in considerazione gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, cioè dicoloro cui il provvedimento da annullare si riferisce e che da esso possano aver frui-to di una posizione di vantaggio; e, sul lato opposto, dei controinteressati che pos-sono essere portatori di specifici interessi all’annullamento.

3.2 Il procedimento di autoannullamento, la motivazione e gli effetti del prov-vedimento

L’art. 21-nonies nulla dispone in merito al procedimento di annullamento, sicchè siapplicano le norme generali previste dalla stessa L. 241/90.Trattandosi di un atto di autotutela, trova applicazione il principio del contrariusactus, secondo cui il provvedimento della P.A., tendente alla rimozione di un prece-dente atto esistente ed efficace, deve essere adottato con le medesime formalità pro-cedimentali seguite per l’adozione dell’atto rimosso.In effetti, dal momento che la funzione amministrativa in questione è di contenutoidentico, anche se di segno opposto, a quella esplicata in precedenza, essa non potràche articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati.Al riguardo, la giurisprudenza 83 ha evidenziato che il principio del contrarius actus èpreordinato ad offrire le medesime garanzie procedimentali offerte dal provvedimentoda rimuovere, al fine di consentire agli interessati le necessarie possibilità di difesa.Inoltre, il contrarius actus è conforme al principio della competenza, intesa comemisura di poteri attribuiti ad un dato organo.Sotto tale profilo, la giurisprudenza 84 ha posto in evidenza che il potere di provve-

80 Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17.12.1996, n. 82781 G. Carlotti, cit., p.51082 così, F. Castiello, La nuova attività amministrativa, Maggioli Editore, 2006, p. 523.83 Tar Sardegna, 10.2.1984, n.7484 Cons. Stato, Sez. V, 27.9.2004, n. 6291

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dere in via esclusiva su determinati affari comprende necessariamente anche quellodel contrarius actus, poiché, qualora detto potere fosse esercitato da un organodiverso, sarebbe quest’ultimo, e non già l’organo investito di competenza primaria,ad avere l’effettiva disponibilità della materia, con la conseguenza che verrebberoautorizzati interventi suscettibili di elidersi a vicenda, creando disordine ammini-strativo e confondendo le responsabilità.Trattandosi, poi, di un provvedimento di secondo grado incidente sulle posizionigiuridiche originate dal precedente atto, l’amministrazione è tenuta, secondo la giu-risprudenza85, a rendere edotti delle sue intenzioni tutti i soggetti potenzialmentepregiudicati dall’annullamento, attraverso l’invio dell’avviso di avvio del procedi-mento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90.Sulla base di quanto esposto in merito ai requisiti dell’annullamento d’ufficio, risultaevidente l’importanza della motivazione e la connessa esigenza che l’amministrazio-ne, in sede istruttoria, verifichi la sussistenza di tutti i presupposti sopra esaminati.L’ annullamento d’ufficio ha efficacia retroattiva: fa, cioè, venir meno l’atto annul-lato dal momento in cui fu emanato (ex tunc).Cadono conseguentemente, in tutto (annullamento totale) o in parte (annullamentoparziale), anche gli effetti costitutivi, modificativi o estintivi, medio tempore prodot-ti dall’atto annullato.

3.3 L’annullamento straordinario

Un particolare tipo di annullamento d’ufficio, di carattere generale, è quello chespetta al Governo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 400 del 1988 nei con-fronti di qualsiasi atto dell’amministrazione sia essa statale o locale.Trattasi di un potere di carattere straordinario che può essere esercitato previo pare-re del Consiglio di Stato “a tutela dell’unità dell’ordinamento”, cioè “non a frontedi qualsiasi vizio di legittimità, ma a fronte di vizi particolarmente gravi di deter-minati atti, la cui permanenza in vita, anche come “precedente”, può essere ravvisa-ta siccome incompatibile con l’esigenza complessive di armonia del sistema positi-vo”86.Si è in presenza di una misura estrema, finalizzata a scongiurare il pericolo di unarottura dell’unità del sistema amministrativo: l’annullamento governativo, infatti, adifferenza di quello disciplinato dall’art. 21-nonies, può disporsi “in ogni tempo”.La giurisprudenza 87, anche anteriormente della citata L. 400/1988 (allorquando talepotere era previsto dal T.U.L.C.P 3/3/1934 n. 383), aveva sottolineato che l’annul-lamento governativo è espressione di un potere di alta amministrazione, perciòampiamente discrezionale, inerente al carattere unitario dello Stato, e che pertanto“si colloca in piena armonia nel sistema concepito dall’art. 5 della Costituzione, nelquale il decentramento organico ed istituzionale è ordinato in modo da non contra-stare con detto carattere unitario”.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 229 del 21/4/1989:

85 Tar Puglia, Bari, Sez. I, 21.10.2000, n. 416186 Cerulli Irelli V., Principii del diritto amministrativo, cit., p.263 ss.87 Cons. Stato, Sez. III, 5/12/1974, n. 874; VI, 16/4/1984, n. 209; Tar Lazio, Sez. I, 6/9/1990,n. 731.

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� ha escluso che tale potere di annullamento governativo possa esercitarsi nei con-fronti degli atti delle regioni;

� ha invece ritenuto non incostituzionale l’esercizio, da parte del Governo, del pote-re di annullamento degli atti degli enti locali, sulla base del fatto che lo stessopotere “viene esercitato da un soggetto esterno all’amministrazione che ha postol’atto da emanare e nei confronti di atti comunque viziati nella legittimità”; ciò,secondo la Corte, “induce a ritenere prevalenti, nella fattispecie, le garanzie dellalegalità che si ricollegano al controllo di legittimità sugli atti”.

L’annullamento governativo nei confronti degli atti degli enti locali è oggi discipli-nato dall’art. 138 del T.U. 267/2000, la cui legittimità costituzionale è posta indiscussione, a seguito della riforma costituzionale del 2001 che ha equiparato, sulversante amministrativo, regioni ed enti locali nella loro posizione istituzionale.Al riguardo, autorevole dottrina88 ritiene che “i poteri di intervento governativo neiconfronti di tutti gli enti del governo territoriale si esauriscano in quelli previsti dal-l’art. 120 Cost. e dalla norma attuativa di cui all’art. 8 L. n. 131/2003”.

88 Cerulli Irelli V., Principii del diritto amministrativo, cit., p. 264 ss.

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Corte dei Conti - Sezione Lombardia

Sentenza 207/2010

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTISEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONIConsigliere Donato Maria Fino

nella pubblica udienza del 27 aprile 2010 ha pronunciatola seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 24831 del registro di segreteria, promossodall’avv. G. G., residente a … omissis…, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carmi-ne ed Antonio Pascucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predettidifensori, giusta procura a margine del ricorso, in Via Monte Rosa n. 67 a Milano;

CONTRO:- INPDAP: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’AmministrazionePubblica, con sede in via S. Croce in Gerusalemme n. 55 - 00185 Roma; - INPDAP: Ufficio Provinciale di Cremona;

Per l’annullamento “della determinazione n° CR012008000118 dell’Ufficio Provin-ciale di Cremona dell’INPDAP nella parte in cui ha determinato il trattamento dipensione del ricorrente senza includere nel calcolo della c.d. quota «A» il compen-so di Direttore Generale della Provincia di Cremona, di € 61.011,25 annui, ed ilcompenso annuo per la maggiorazione della retribuzione di posizione di €21.434,73, prevista dall’art. 41 - 4° co. - del CCNL 16/05/2001 e dall’art. 1 dell’Ac-cordo n. 2 del Contratto Collettivo integrativo di livello nazionale dei SegretariComunali e Provinciali del 22/12/03 ed, in ogni caso, per l’accertamento del dirittodel ricorrente alla rideterminazione del suo trattamento di pensione con il riconosci-mento dei suddetti compensi nella quota «A», anziché nella quota «B», illegittima-mente attribuita dall’INPDAP”;UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza; Esaminati gli atti e i documenti di causa;Vista la legge 21 luglio 2000 n. 205;

FATTO E DIRITTOL’avv. G. G., ex Segretario Generale della Provincia di Cremona, incaricato, tra l’al-tro, delle funzioni di Direttore Generale chiede, anche con memoria integrativa del16-4-2010, che ai fini della liquidazione della pensione siano computati nella c.d.“quota A”: 1) l’indennità percepita quale Direttore Generale ex art. 44 CCNL16.05.2001; 2) la maggiorazione della retribuzione di posizione percepita ex art. 41,co. 4, del medesimo CCNL. L’INPDAP, costituito con memoria del 2-11-2009, chie-de che il ricorso sia respinto perché infondato. Questo Giudice ritiene, nel merito,ampiamente condivisibile e convincente l’orientamento da ultimo abbracciato dalleSezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 2/QM/2009, alle cui motivazioni sifa integrale rinvio e, pertanto, ravvisa l’infondatezza del ricorso con riguardo alla

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voce sopra indicate sub 1); così assorbite le questioni di legittimità costituzionaleprospettate dal ricorrente nella considerazione, da un lato, che la sentenza delleSezioni Riunite trova piena condivisione e spontanea adesione da parte di questoGiudice e, dall’altro lato, che la valutazione della voce in questione nella quota Bpiuttosto che nella quota A di pensione non pare comunque irragionevole o contra-stante con gli artt. 3, 36 e 38 Cost.. Si ravvisa, anche in considerazione di quantoaffermato nella citata sentenza n. 2/QM/2009, la fondatezza del capo di domandarelativo alla maggiorazione della retribuzione di posizione, trattandosi di emolu-mento senz’altro caratterizzato da fissità e continuità, sebbene parametrato alla con-creta tipologia dell’ente secondo i criteri prefissati dalla contrattazione collettiva,nel rispetto della legge (cf., in termini sostanzialmente identici, Corte dei conti, Sez.Giur. Lomb. n. 929/08 e 804/09; Sez. Giur. Piemonte n. 22/2010).Tanto premesso, questo Giudice ritiene, pertanto, che la pensione del ricorrentedebba essere nuovamente liquidata dall’Inpdap previa inclusione in “quota A” dellamaggiorazione della retribuzione di posizione concessagli ex art. 41, co. 4, del cita-to CCNL, con riconoscimento in favore del ricorrente dei conseguenti arretrati mag-giorati di rivalutazione ed interessi secondo i criteri enunciati in SS.RR., sent.6/QM/2008; la reciproca soccombenza è motivo di compensazione delle spese;

PER QUESTI MOTIVILa Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia in composizio-ne monocratica

ACCOGLIE PARZIALMENTEil ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente a vedersi inclusa nella c.d.“quota A” di pensione l’intera maggiorazione di retribuzione di posizione; condan-na l’amministrazione convenuta a liquidare il trattamento di quiescenza, previoannullamento del provvedimento impugnato, tenendo conto di quanto sopra accer-tato, con pagamento dei conseguenti arretrati e relativi accessori secondo i criterienunciati in SS.RR., sent. 6/QM/2008.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, il 27 aprile 2010.

IL GIUDICE(Cons. Donato Maria Fino)

Depositata in Segreteria il 5/05/2010IL DIRIGENTE

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CIRCOLARE N. 41/E

Roma, 3 agosto 2010

Direzione Centrale Normativa

OGGETTO: Problematiche in materia di certificazione dei requisiti fiscali richie-sti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle conces-sioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappal-ti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante “Codicedei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture in attuazio-ne delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE”

Sono state recentemente sottoposte all’attenzione di questa Agenzia alcune proble-matiche di carattere interpretativo in materia di certificazione dei requisiti fiscalirichiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degliappalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser-vizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (d’ora inavanti, Codice dei contratti pubblici). L’articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici dispone, infatti,l’esclusione dalla partecipazione alle citate procedure di affidamento per i soggetti“che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighirelativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quel-la dello Stato in cui sono stabiliti”.

Ai sensi del successivo comma, l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti puòessere fornita mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restandol’esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni procedenti in rela-zione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In tale caso, i destinatari della dichiarazione sostitutiva possono richiedereall’Agenzia delle Entrate – relativamente ai tributi dalla medesima amministrati -“…conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze deiregistri da questa custoditi”, ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. Con la circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, la scrivente ha chiarito che gli ufficidell’Agenzia territorialmente competenti, al fine di corrispondere alla stazioneappaltante che richieda il rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale per il control-lo dell’autocertificazione prodotta dall’interessato, deve utilizzare il modello appro-vato con Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001,destinato alla “Certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativodell’anagrafe tributaria”. Tanto premesso si osserva che, come espressamente previsto dal citato articolo 38del Codice dei contratti pubblici, l’irregolarità fiscale rilevante ai fini dell’esclusio-ne dalle procedure di affidamento può dirsi integrata qualora in capo al contribuen-

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te sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighidi pagamento di imposte e tasse amministrate dall’Agenzia delle Entrate. L’irregolarità fiscale deve, peraltro, considerarsi venuta meno (e, dunque, non rap-presentare causa ostativa alla partecipazione) nel caso in cui, alla data di richiestadella certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa del-l’amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata. La definitività dell’accertamento consegue, come noto, all’inutile decorso del termi-ne per l’impugnazione, ovvero, qualora sia stata proposta impugnazione, al passag-gio in giudicato della pronuncia giurisdizionale (si veda, al riguardo, anche la sen-tenza del Consiglio di Stato, sez. V, 20-04-2010, n. 2213). In ossequio alla norma di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, per-tanto, gli uffici dell’Agenzia dovrebbero segnalare alle stazioni appaltanti richieden-ti esclusivamente le violazioni definitivamente accertate in relazione al pagamentodi tributi. Tuttavia, nella citata circolare n. 34/E, era stato espresso l’avviso che gli ufficidell’Agenzia delle Entrate dovessero indicare nella certificazione anche le eventua-li violazioni non definitivamente accertate, al fine di consentire all’amministrazionerichiedente di disporre di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisitodella regolarità fiscale. Tale chiarimento ha sollevato da più parti dubbi circa l’opportunità di fornire ele-menti informativi non espressamente richiesti dal Codice dei contratti pubblici. In particolare, è stato evidenziato che potrebbero determinarsi disparità di trattamen-to con riferimento alle ipotesi in cui alla gara partecipino anche soggetti non stabi-liti nel territorio dello Stato, per i quali tale certificazione non viene rilasciatadall’Agenzia delle Entrate. Tali soggetti esteri potrebbero risultare favoriti nella par-tecipazione alle procedure di affidamento rispetto a soggetti stabiliti in Italia, qualo-ra le informazioni in merito al requisito della regolarità fiscale rese dalle loroAmministrazioni fiscali fossero più scarne rispetto a quelle relative ai concorrentinazionali. Tenuto conto che la valutazione della sussistenza del requisito della regolarità fisca-le spetta, comunque, alla stazione appaltante, occorre garantire l’uniformità dell’at-tività degli uffici dell’Agenzia incaricati della redazione dei suddetti modelli di cer-tificazione in senso più strettamente corrispondente ai requisiti prescritti dal Codicedei contratti pubblici, coerentemente con quanto sopra argomentato in merito allecertificazioni rilasciate dalle Amministrazioni fiscali di soggetti esteri. A parziale rettifica di quanto chiarito con la citata circolare n. 34/E del 2007, quin-di, ferma restandone l’attualità per quanto concerne l’utilizzabilità del modelloattualmente in uso, ai fini delle richieste avanzate ai sensi dell’articolo 38 del decre-to legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere indicate esclusivamente le vio-lazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse chesiano definitivamente accertate.

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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni e i principi enunciati nellapresente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 28 aprile 2010, n.5Articolo 55-quinquies del decreto legislativo n.16 del 2001 (introdotto dal decretolegislativo n. 150 del 2009) - Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti - respon-sabilità e sanzioni per i medici. (10A07774)

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, deld.lgs. n. 165 del 2001 Alla Federazione nazionale ordine medici chirurghi e odontoiatriPiazza Cola di Rienzo 80/A 00192 Roma Alla Federazione italiana medici pediatri Via Miglietta 5 - 73100 Lecce

1. Premessa. Come noto, con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione delladelega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15, sono state introdotte delle misu-re finalizzate a contrastare il fenomeno dell’assenteismo nelle pubbliche ammini-strazioni ed incrementare, anche per tal via, la produttività del settore pubblico. Traqueste misure, sul presupposto della rilevanza della collaborazione attiva di tuttii soggetti coinvolti, sono state disciplinate anche delle fattispecie speciali di respon-sabilità disciplinare e penale aventi come soggetto attivo della condotta il medico. Dopo l’entrata in vigore della riforma, sono pervenute al Dipartimento della funzio-ne pubblica alcune segnalazioni e richieste di chiarimento circa la portata applica-tiva dell’art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdottodall’art. 69 del decreto legislativo n. 150 del 2009, soprattutto nella parte in cuiviene disciplinata la responsabilità del medico in caso di illecito commesso in occa-sione del rilascio di certificati per la giustificazione dell’assenza dal servizio deipubblici dipendenti. Considerata la novità e la rilevanza della questione, si ritiene opportuno fornirealcune indicazioni per l’applicazione delle disposizioni.

2. Il contesto di riferimento. L’art. 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 (False attestazioni o cer-tificazioni) in generale prevede che: «´1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubbli-ca amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediantel’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita’ fraudo-lente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medicafalsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno acinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applicaal medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto. 2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disci-plinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari alcompenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata lamancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. 3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto dicui al comma 1comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazionedall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzio-

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nato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la deca-denza dalla convenzione.Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medi-co, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati cli-nici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.»ª. Il comma 1 introduce una fattispecie incriminatrice speciale, un reato proprio delpubblico dipendente, precisamente un delitto avente come soggetto attivo il pubbli-co dipendente. La condotta rilevante consiste alternativamente: a) nell’attestare falsamente la presenza in servizio, mediante l’alterazione dei siste-mi di rilevamento della presenza o mediante altre modalità fraudolente; b) nel giustificare l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa ofalsamente attestante uno stato di malattia. La pena è costituita dalla reclusione da uno a cinque anni e dalla multa da euro 400ad euro 1.600, ovvero dalla previsione della pena detentiva cumulativamente aquella pecuniaria. Il fatto descritto nella norma corrisponde anche alla fattispecie di illecito discipli-nare regolata nell’art. 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, anch’es-so introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma 1 delcitato art. 55-quater prevede per queste ipotesi la sanzione disciplinare del licen-ziamento senza preavviso. Si rammenta in questa sede quanto gia’ evidenziato nella circolare n. 7 del 2009 inordine alle previsioni dell’art. 55-septies del citato decreto, relativo ai controllisulle assenze. Il comma 6 di questo articolo stabilisce che il responsabile della strut-tura in cui il dipendente lavora e il dirigente eventualmente preposto all’ammini-strazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osser-vanza delle disposizioni relative alle assenze per malattia, al fine di «prevenireo contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assentei-stiche». Per il casodi inadempimento colposo rispetto a questo dovere di vigilanzala legge prevede la possibilità, nel rispetto del contraddittorio e sentito il Comitatodei garanti, di comminare una sanzione a carico del dirigente consistente nelladecurtazione della retribuzione di risultato sino all’80% (art. 21 del decreto legisla-tivo n. 165 del 2001 come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009). A que-sta si possono aggiungere anche le sanzioni disciplinari previste per il mancato eser-cizio o la decadenza dall’azione disciplinare per omissioni del dirigente di cuiall’art. 55-sexies, comma 3, del citato decreto. Le sanzioni previste sono la sospen-sione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravita’ del-l’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infra-zioni sanzionabili con il licenziamento e la mancata attribuzione della retribuzionedi risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo delladurata della sospensione. Secondo la norma, nei confronti dei soggetti non aventiqualifica dirigenziale può essere irrogata la predetta sanzione della sospensione dalservizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal con-tratto collettivo. L’art. 55-quinquies, comma 1, in esame al secondo periodo prevede poi che nell’ipo-tesi del concorso nel reato de quo, la medesima pena di applica al medico e a chiun-que altro concorre nella commissione del delitto. Pertanto, la responsabilita’ pena-le e’ prevista non solo per il soggetto attivo specificamente destinatario della norma(il pubblico dipendente), ma si estende anche al medico e, in generale, a tutti colo-ro che concorrono nella commissione del reato.

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Il comma 2 dello stesso articolo disciplina la responsabilità amministrativa e civi-le del pubblico dipendente che commette i fatti regolati nel comma precedente. Inbase alla norma, questi è obbligato a tener indenne l’amministrazione dal dannoderivante dalla corresponsione della retribuzione per i periodi per i quali sia accer-tata la mancata prestazione ed a risarcire anche il danno non patrimoniale, comequello all’immagine subito dall’amministrazione stessa. 3. Le fattispecie di illecito che hanno come soggetto attivo il medico. L’art. 55-quinquies in esame introduce delle fattispecie di illecito che hanno comesoggetto attivo il medico: a) la fattispecie penale contemplata dal secondo periodo del comma 1, che discipli-na un’ipotesi di concorso nel reato proprio del pubblico dipendente; b) le fattispecie disciplinari previste nel comma 3, di cui una collegata alla commis-sione del delitto di cui al comma 1 e l’altra regolata in maniera autonoma. 3.1. La fattispecie penale prevista nel secondo periodo del comma 1 dell’art. 55-quinquies. Il secondo periodo del comma 1 prevede che nell’ipotesi del concorso nel reatodisciplinato nel primo periodo, la medesima pena si applica al medico e a chiunquealtro concorre nella commissione del delitto. Pertanto, la responsabilità penale è pre-vista non solo per il soggetto attivo specificamente destinatario della norma (il pub-blico dipendente), ma si estende anche al medico e, in generale, a tutti coloro checoncorrono nella commissione del reato. La figura del medico viene specificamente in rilievo nella valutazione delle fat-tispecie indicate nella lettera b) del precedente paragrafo 2. In base alla nuovanorma, il medico è penalmente responsabile se concorre nel reato del dipendentepubblico di giustificare «l’assenza dal servizio mediante una certificazione medicafalsa o falsamente attestante uno stato di malattia».Naturalmente, rimane salva - ove ne dovessero ricorrere le condizioni - anche l’ipo-tesi del concorso nella fattispecie criminosa del pubblico dipendente disciplinatanella prima parte della norma, consistente nell’attestare «falsamente la propria pre-senza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza ocon altre modalità fraudolente.». Con riferimento all’elemento oggettivo del reato, si rammenta che secondo la giuri-sprudenza della Cassazione penale, «ai fini della configurabilità della fattispecie delconcorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), il contributo concorsuale assume rile-vanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione del-l’evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, ecioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente com-messo ma con maggiori incertezze di riuscita o difficolta». (Cass., Sez. V, sent. n.21082 del 5 maggio 2004). In relazione all’elemento soggettivo del reato, laSuprema Corte afferma che «per integrare la responsabilità a titolo di concorso dipersone nel reato (...) è sufficiente la certezza che un determinato evento delittuososara’ posto in essere dai concorrenti, senza che occorra una piena conoscenza deiparticolari esecutivi.» (Cass., Sez. I, sent. n. 4503 del 16 aprile 1998). Si precisa che soggetto attivo del reato è il medico pubblico dipendente o profes-sionista convenzionato con il S.S.N. o libero professionista. 3.2. Le fattispecie di illecito disciplinare di cui al comma 3 dell’art. 55-quinquies. Il comma 3 disciplina delle ipotesi di responsabilità disciplinare del medico: «3. Lasentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al

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comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’al-bo ed altresi’, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionatocon il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decaden-za dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico,in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinicinon direttamente constatati né oggettivamente documentati.»ª. Gli illeciti sanzionati sono riconducibili a due situazioni: a) il fatto corrisponde al concorso nel reato del pubblico dipendente descritto nelcomma 1 («´attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazio-ne dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovve-ro giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o fal-samente attestante uno stato di malattia»); b) il fatto si verifica quando «il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilasciacertificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamen-te documentati.»ª. In entrambi i casi, soggetti attivi della condotta sono i medici pubblici dipendenti oprofessionisti convenzionati con il S.S.N. o liberi professionisti. Per entrambe le situazioni sono previste le medesime sanzioni, che consistono nellaradiazione dall’albo, nel licenziamento per giusta causa o nella decadenza dalla con-venzione. La loro applicazione è naturalmente differenziata a seconda del sog-getto attivo della condotta: la radiazione dall’albo può riguardare tutti imedici iscrit-ti, a prescindere dalla circostanza che essi abbiano un rapporto di lavoro pubblicoo convenzionato o siano liberi professionisti, la decadenza dalla convenzione puo’essere applicata solo nei confronti dei medici convenzionati, mentre la sanzione dellicenziamento per giusta causa puo’ essere irrogata nei confronti dei medici pubbli-ci dipendenti. Circa le ipotesi di cui alla lettera a), le sanzioni descritte sono previste per il caso dipassaggio in giudicato della sentenza di condanna o di applicazione della pena, aisensi degli articoli 444 ss. c.p.p., per il delitto di cui al comma 1 e sono applicabilia seguito dello svolgimento del relativo procedimento disciplinare secondo le rego-le ordinarie. Per quanto riguarda i procedimenti che si svolgono davanti alla pubbli-ca amministrazione, secondo l’art. 653 del c.p., comma 1-bis, «´la sentenza penaleirrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita’disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussisten-za del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha com-messo.», disposizione richiamata dal comma 4 dell’art. 55-ter del decreto legislati-vo n. 165 del 2001, introdotto dal decreto legislativo n. 150 del 2009. Si rammentaanche in questa sede la previsione di cuial comma 3 del citato art. 55-sexies circa laresponsabilità del dirigente pubblico derivante dal mancato esercizio dell’azionedisciplinare. Per quanto riguarda specificamente l’ultimo periodo del comma 3 (ipotesi sub b),la finalita’ della previsione, che può verificarsi anche in assenza di reato, è di evi-tare che siano rilasciati certificati o attestati di malattia senza aver valutato le con-dizioni del paziente nel corso di una visita e che siano formulate diagnosi e progno-si non coerenti con la buona pratica clinica. Quindi, l’applicazione della disposi-zione deve tener conto delle regole proprie della pratica medica, che consentono diformulare diagnosi e prognosi anche per presunzione sulla base di dati riscontrati osemplicemente acquisiti durante la visita. Nell’applicazione della norma, pertanto,

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e’ rilevante la circostanza che i dati clinici siano stati o meno desunti da visita. Insostanza, in base a questa norma, la responsabilità del medico, con l’applicabilitàdelle sanzioni indicate, ricorrerà quando lo stesso rilasciaattestati o certificati atte-stanti dati clinici non desunti da visita in coerenza con la buona pratica medica. Pergli aspetti penali, rimane comunque ferma la disciplina generale di cui agli articoli476 ss. del c.p. sulla falsità in atti. Naturalmente, per quanto concerne la disciplina sostanziale relativa ad infrazioni esanzioni, in virtù del principio generale di legalità, le nuove fattispecie disciplina-ri e penali, con le correlate sanzioni e pene, non potranno trovare applicazione afatti che si sono verificati prima dell’entrata in vigore della legge in quanto piu’sfavorevoli all’incolpato. Quindi, anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione abbianotizia dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo (15 novembre 2009) di fatticommessi prima di tale momento, per gli aspetti sostanziali dovrà comunque farriferimento alla normativa contrattuale e legislativa previgente in quanto più favo-revole. Si rammenta infine che con la circolare n. 1/2010 DFP/DDI sono già state illustratele novità introdotte dalla riforma sulla trasmissione dei certificati per via telematicae sulle fattispecie di illecito disciplinare previste nel comma 4 dell’art. 55-septies deldecreto legislativo n. 165 del 2001.

Roma, 28 aprile 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Brunetta

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 6, foglio n. 271

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Ministro per la Semplificazione Normativa

Ufficio legislativo

Al dott. Daniele Belotti Assessore Territorio e Urbanistica Regione Lombardia Via Sassetti 32 20124 – Milano

p.c. Ministero dell’economia e delle finanze Ufficio Legislativo Economia Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione Ufficio Legislativo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Ufficio Legislativo

OGGETTO: Segnalazione certificata di inizio attività. Articolo 49 commi 4 –bise seguenti, legge n. 122 del 2010

In riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata a questo Ufficio circa l’ambito diapplicazione alla materia edilizia delle disposizioni indicate in oggetto (prot. 1259del 30.08.2010), acquisito l’avviso degli Uffici legislativi dei Ministeri delle infra-strutture e dei trasporti (prot. 37109 del 14.09.2010) e per la pubblica amministra-zione e l’innovazione (prot. 564 del 10.09.2010), si rappresenta quanto segue.

1 - Com’è noto, l’articolo 49, comma 4 – bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina lasegnalazione certificata di inizio attività (Scia), sostituendo integralmente la disci-plina della dichiarazione di inizio attività contenuta nel previgente articolo 19 dellalegge 7 agosto 1990 n. 241. Tale riforma risponde ad una logica di riduzione degli oneri amministrativi forte-mente innovativa e migliorativa per il privato, consentendogli di intraprendereun’attività economica sin dalla data di presentazione di una mera segnalazioneall’amministrazione pubblica competente. La Scia, infatti, consente di iniziare l’attività immediatamente e senza necessità diattendere la scadenza di alcun termine, ciò traducendosi in una sostanziale accelera-zione e semplificazione rispetto alla precedente disciplina contenuta nell’articolo 19della legge n. 241 del 1990, che prevedeva il decorso del termine di trenta giorniprima di poter avviare l’attività oggetto della Dia e legittimava l’esercizio di poteriinibitori da parte dell’amministrazione entro l’ulteriore termine di trenta giorni dallacomunicazione di avvio della medesima attività. Il legislatore nazionale si era già mosso in tale direzione con il decreto legislativo 26marzo 2010 n. 59, di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e delConsiglio del 12 dicembre 2006 n. 123 (c.d. “Direttiva Servizi”), che, modificando l’ar-

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ticolo 19 della legge n. 241 del 1990, ha introdotto la Dia “ad effetto immediato”, rispet-to alla quale la nuova disciplina della Scia si pone in linea di assoluta continuità. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, nel testo novellato, la Scia tiene luogo di «ogniatto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla ostacomunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richie-ste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rila-scio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiestidalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcunlimite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoria-le per il rilascio degli atti stessi” ed è corredata dalla documentazione specificamen-te richiesta dalla normativa di settore. In particolare, la norma richiede espressamente che alla segnalazione certificata diinizio attività siano allegate, tra l’altro, le “attestazioni e asseverazioni di tecniciabilitati”, con gli elaborati progettuali necessari per consentire le verifiche succes-sive di competenza dell’amministrazione.

2 - Tanto rilevato, è avviso dello scrivente Ufficio che il quesito in ordine all’appli-cabilità della disciplina della segnalazione certificata di inizio attività alla materiaedilizia non può che trovare risposta positiva, sulla base dei seguenti argomenti. In primo luogo, assume rilievo l’argomento letterale, giacché, ai sensi del comma 4– ter dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, le espressioni “segnalazione cer-tificata di inizio attività” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichia-razione di inizio attività” e “Dia”, “ovunque ricorrano anche come parte diun’espressione più ampia”, sia nelle normative statali che in quelle regionali. Ilmedesimo comma stabilisce, altresì, che la disciplina della Scia contenuta nel novel-lato articolo 19 della legge n. 241 del 1990 “sostituisce direttamente, dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella delladichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale”. In secondo luogo, nel confronto con la previgente formulazione dell’articolo 19,deve evidenziarsi come il legislatore abbia omesso di indicare la Dia edilizia traquelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della disposizione(commi 1 e 5, primo periodo). Invero, nella previgente formulazione il legislatoreaveva escluso dall’ambito applicativo della dichiarazione di inizio attività quella inmateria edilizia, laddove aveva disposto che “Restano ferme le disposizioni di leggevigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio del-l’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedi-menti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti” (artico-lo 19, comma 4). Analoga clausola di salvezza non compare nel vigente articolo 19. In terzo luogo, la già evidenziata previsione secondo cui la segnalazione certificatadi inizio attività è corredata non solo dalle certificazioni ed attestazioni ma anchedalle “asseverazioni” di tecnici abilitati -riferimento non presente nel previgentearticolo 19 -appare in linea con quanto stabilito dalla disciplina della Dia ediliziacontenuta nell’articolo 23 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la quale richiede, preli-minarmente all’avvio dell’attività edilizia, la presentazione di una “dettagliata rela-zione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, cheasseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approva-ti e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché ilrispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”. Lo specifico, nuovo

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riferimento alle “asseverazioni”, tipiche della DIA edilizia, induce a ritenere che illegislatore abbia inteso riferirsi anche alle certificazioni ed attestazioni concernentila suddetta fattispecie. In quarto luogo, che la disciplina della Scia sia destinata a sostituire integralmente,con i limiti di seguito enunciati, quella della Dia edilizia appare, altresì, confermatodai lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 (AS 2228) . In particolare, il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi delSenato suggerisce la seguente lettura della disposizione: “La norma ha anche unprofilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che adessa va ricondotta anche la denuncia di inizio di attività edilizia, disciplinata dagliarticoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001”. Ulteriore, rilevante argomento a sostegno della tesi esposta si desume dalla previsio-ne dell’articolo 49, comma 4-ter, primo periodo, della legge n. 122 del 2010, secon-do cui la disciplina della Scia, tra l’altro, “costituisce livello essenziale delle presta-zioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m)” dell’art. 117,secondo comma, della Costituzione. In virtù delle modifiche introdotte dalla leggen. 69 del 2009, già l’articolo 29, comma 2-ter, della legge n. 241 del 1990 stabilival’attinenza ai livelli essenziali delle prestazioni di cui alla stessa lett. m) delle dispo-sizioni concernenti la dichiarazione di inizio attività. La riproduzione del principioall’interno della disciplina della Scia conferma l’intenzione del legislatore statale diassicurare massima portata applicativa alla disposizione, con salvezza delle solematerie espressamente escluse. Per le stesse ragioni qui esposte, va precisato che la disciplina della Scia si applicaalla materia edilizia mantenendo l’identico campo applicativo di quella della Dia,senza quindi interferire con l’ambito applicativo degli altri titoli abilitativi (es. per-messo di costruire, caratterizzato da una disciplina puntuale e compiuta contenutanel testo unico edilizia, alla quale non appare riferibile né sul piano letterale, né suquello funzionale, quella della nuova Scia). L’estensione della disciplina della Scia anche al permesso di costruire, ovvero allaDia alternativa al permesso di costruire, determinerebbe, nella sostanza, l’amplia-mento dell’ambito applicativo dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 oltre iconfini sopra delineati. Peraltro, all’estensione sembra di ostacolo la disciplina spe-ciale della Dia di cui all’articolo 22, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, la qualeè dal legislatore forgiata sulla falsariga di quella del permesso di costruire. In talsenso depongono le univoche previsioni dell’articolo 38, comma 2-bis, che fa rife-rimento alla “formazione del titolo”, e dell’articolo 39, comma 5-bis, secondo cui ledisposizioni in materia di annullamento da parte della Regione del permesso dicostruire si applicano anche alla Dia alternativa al permesso di costruire.

3 - L’accertata applicabilità della disciplina della Scia alla Dia edilizia pone l’ulterio-re nodo interpretativo dei rapporti con le discipline statali e regionali previgentiincompatibili, non abrogate espressamente dall’articolo 49 della legge n. 122 del 2010. Come si è detto, l’articolo 49, comma 4-ter, introduce, a far data dall’entrata in vigo-re della legge di conversione del decreto legge n. 78 del 2010, un meccanismo disostituzione automatica della disciplina della Scia a quella della Dia, anche edilizia. La conclusione che precede impone un ulteriore chiarimento ermeneutico, con rife-rimento agli interventi edilizi realizzabili con Dia alternativa rispetto al permesso dicostruire.

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L’articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 determina i casi in cui interven-ti edilizi soggetti a permesso di costruire possono essere realizzati alternativamentecon Dia, e il successivo comma 4 riconosce alle Regioni a statuto ordinario la facol-tà di ampliare o ridurre l’ambito applicativo del precedente comma. Di qui il proble-ma del rapporto tra la disciplina della Scia e quella della Dia alternativa al permes-so di costruire, e segnatamente del rapporto tra la disciplina della Scia e quella con-tenuta nelle leggi regionali che, in attuazione della previsione dell’articolo 22,comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, hanno introdotto ulteriori casi di alternativitàtra Dia e permesso di costruire. Al riguardo, è avviso dello scrivente Ufficio che la disciplina della Scia non si appli-chi alla Dia alternativa al permesso di costruire e che le leggi regionali previgenticon le quali è stata esercitata la facoltà prevista dall’articolo 22, comma 4, del d.P.R.n. 380 del 2001 non siano state incise dall’entrata in vigore dell’articolo 49 dellalegge n. 122 del 2010. A tale conclusione conduce quanto già evidenziato con riferimento ai titoli edilizidiversi dalla Dia, ed in particolare con riferimento al permesso di costruire, al qualenon risulta applicabile la disciplina della Scia. Con particolare riguardo alle leggiregionali recanti ulteriori casi di Dia alternativa al permesso di costruire, la predet-ta conclusione appare peraltro conforme sia ad una lettura costituzionalmente orien-tata dell’articolo 49 della legge n. 122 del 2010, che salvaguardi la potestà legisla-tiva regionale di estendere, oltre i confini dell’intervento statale ed in attuazione del-l’articolo 22, comma 4, del testo unico edilizia, l’istituto della Dia edilizia, sia allaprevisione dell’articolo 29, comma 2-quater della legge n. 241 del 1990, la qualericonosce alle Regioni, nella disciplina dei procedimenti amministrativi di propriacompetenza, la facoltà di prevedere livelli ulteriori di tutela rispetto a quelli garan-titi dalle disposizioni statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui aiprecedenti commi 2-bis e 2-ter.

4-Delineato nei termini sopra enunciati l’ambito applicativo del novellato articolo19 della legge n. 241 del 1990 con riferimento alla materia edilizia, occorre chiari-re i seguenti ulteriori aspetti di rilievo:

- in caso di intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, permane l’onere diacquisizione ed allegazione alla segnalazione certificata dello specifico atto diassenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; tale atto, in virtù dellaespressa previsione dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (“conla sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici oculturali”), non può essere sostituito dalla Scia;

- per le Dia edilizie presentate prima dell’entrata in vigore della novella dell’arti-colo 19 della legge n. 241 del 1990, anche nell’eventualità in cui alla data dientrata in vigore non fosse ancora decorso il termine per l’esercizio del potere ini-bitorio da parte dell’amministrazione, la disciplina applicabile non può che esse-re quella vigente al momento della presentazione della Dia, salva la possibilità peril privato di avvalersi degli effetti della novella presentando, per il medesimointervento, una Scia.

Il Capo dell’Ufficio Legislativo (Cons. Giuseppe Chinè)

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Deliberazione n. 94/2010/PAR del 28 luglio 2010

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell’adunanza del 28 luglio 2010 composta da: Bruno PROTA, Presidente relatore Diana CALACIURA TRAINA, Consigliere Aldo CARLESCHI, Consigliere Tiziano TESSARO, Referendario

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdi-zione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Cortedei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria unaSezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 en. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenzan. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l’adeguamento del-l’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in parti-colare l’art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approva-ti dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004, come modifica-ti e integrati dalla delibera n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Legnaro prot. n.6822 del 28 giugno 2010, qui pervenuta il 12 luglio 2010 ed acquisita al prot. n.5119/2010;

VISTA l’ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 86 del 27 luglio2010 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, Pres. Bruno Prota

FATTO

Con nota n. 6882 in data 28 giugno 2010, pervenuta in data 12 luglio 2010 e assun-ta in protocollo al n. 5119/2010, il Sindaco del Comune di Legnaro (PD) poneva, aisensi dell’art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, un quesito che pren-de le mosse da quanto affermato da questa Sezione del controllo con deliberazionen. 148/2009/PAR in data 30 luglio 2009 in ordine alla spettanza all’ente locale deiribassi d’asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivoastrattamente ed aprioristicamente posto a base d’asta allo scomputo degli oneri diurbanizzazione relativi ad opere disciplinate in riferimento a convenzioni urbanisti-che: ciò in quanto, ove la differenza determinata dal ribasso d’asta non fosse riser-

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vata al Comune, la misura dello scomputo sarebbe stata maggiore rispetto a quelladegli oneri di urbanizzazione. Il quesito specifico posto ora dal Comune è basato sulla circostanza (che non emer-geva dal precedente parere richiesto da altro ente locale) che mai, o quasi mai, il pri-vato si obbliga ad eseguire opere per un importo corrispondente a quanto dovrebbeversare in base agli oneri tabellari, ma si impegna ad eseguire opere per un importoche, normalmente, supera di molto quanto egli dovrebbe versare: viene citato, qualeesempio, l’ipotesi in cui, a fronte di uno scomputo per oneri di urbanizzazione pri-maria di circa 200.000 euro, sia prevista la realizzazione di opere di urbanizzazioneper un importo di quasi 2.000.000 di euro, nell’ambito di un piano urbanistico attua-tivo di iniziativa privata residenziale, come da computo metrico estimativo allegatoal piano e da convenzione urbanistica sottoscritta. Si chiede se, essendosi conseguito, dopo l’espletamento della gara pubblica ai sensidell’art. 57, comma 6, del D.Lgs 163/2006, da parte della stazione appaltante priva-ta, un consistente ribasso d’asta (nell’esempio del 15%, pari quindi a quasi 300.000euro), tale ribasso vada a vantaggio del Comune oppure della ditta realizzante ilPUA, tenendo presente che il valore delle opere da realizzare supererebbe comun-que quanto il privato avrebbe dovuto versare quali oneri di urbanizzazione primaria.

DIRITTO In via preliminare, va affermata la sussistenza dei presupposti soggettivi di legitti-mazione attiva con riguardo sia all’ente interessato a ricevere il parere (Comune)che all’organo che formalmente l’ha richiesto (Sindaco). Va riscontrata, altresì, la sussistenza del presupposto oggettivo dell’attinenza allamateria della contabilità pubblica della tematica proposta, vertendo la stessa sul que-sito principale della spettanza o meno all’ente degli eventuali ribassi d’asta consegui-ti in sede di gara dal soggetto privato titolare del permesso di costruire che assuma invia diretta l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale delcontributo previsto per il rilascio del permesso (vv., sul punto, parere n. 148/2009). Passando al merito, si richiama innanzitutto il quadro normativo (art. 32, comma 1, lett. G, art. 122, comma 8 del codice dei contratti, come riformulati a seguito delle modificheapportate dall’art. 2, comma 1 del D. Lgs 31 luglio 2007 n. 113 e dall’art. 1 comma 1del D. Lgs. 11 settembre 2008, n. 152; art. 16, d.P.R. n. 380/2001, art. 28, legge 7 ago-sto 1942, n. 1150) rappresentato nel parere adottato da questa Sezione con la citatadeliberazione n. 148 del 30 luglio 2009. Quadro normativo (e relativa giurisprudenza)che induce la Sezione a confermare il punto di vista in precedenza espresso circa laspettanza al Comune dei ribassi d’asta eventualmente conseguiti in sede di gara: inve-ro, il ribasso d’asta si traduce in una minore entità del corrispettivo che sarà in concre-to corrisposto dal privato per la realizzazione delle opere rispetto a quello teorico ipo-tizzato prima della gara, al quale è stato commisurato lo scomputo iniziale. Ove la differenza determinata dal ribasso d’asta non fosse riversata al Comune, lamisura dello scomputo sarebbe maggiore rispetto a quella degli oneri di urbanizza-zione in concreto sostenuti dal privato, determinandosi per tale ragione un’ingiusti-ficata decurtazione del contributo, di modo che gli oneri che si andrebbero a scom-putare dall’entrata del Comune non corrisponderebbero al “giusto prezzo”. È da ribadire, infatti, che agli artt. 32, comma 1, lett. g), e 122, comma 8, del codi-ce dei contratti pubblici va riconosciuta una “ratio” ambivalente, sia di tutela dellaconcorrenza, sia di tutela della finanza dell’ente locale.

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Tutto ciò premesso, ritiene, peraltro, la Sezione che le fattispecie del tipo di quellesegnalate dal Comune di Legnaro presentino differenze tali da giustificare un nuovoe diverso approccio al problema, che può condurre ad una soluzione più aderentealle situazioni prospettate dall’ente. Ed invero, la ragione fondamentale che sta alla base del parere precedentementeespresso dalla Sezione sta nel fatto – così come è risultato dalla prospettazione edescrizione fatta dal Comune istante – della corrispondenza del valore con il contri-buto per il rilascio del permesso dell’opera che viene costruita dal privato, sì daporre in essere una operazione commutativa nella quale, ad una somma di denaroviene sostituito – in tutto o in parte – un bene che deve necessariamente essere dipari valore, onde assicurare il “giusto prezzo” con conseguente sostanziale neutrali-tà per le parti, sotto il profilo finanziario/economico, dell’operazione stessa. Ed è proprio questo elemento di corrispettività – che lega indissolubilmente la pre-stazione primaria e quella sostitutiva – che comporta che il confronto venga fattoa priori e cioè allorché viene stabilito il “quantum” (nel computo metrico estima-tivo) da porre a base d’asta, il cui valore deve essere pari al contributo, senza tenerconto dell’eventuale, successivo ribasso d’asta che rappresenta un elemento etero-nomo ed aleatorio dipendente non già dalle valutazioni e dalla volontà delle parti,bensì dalla risposta del mercato cui ci si deve rivolgere per rispettare le regoledella concorrenza. È chiaro, peraltro, che tale perfetta corrispettività, che sta alla base dei ragionamen-ti svolti nella deliberazione 148/2009, non si riscontra nel caso in cui il contributoper il permesso risulti ricompreso nell’ambito (e valore) di un’opera di gran lungasuperiore rispetto agli oneri tabellari: in tal caso, infatti, i termini di confronto, ete-rogenei, perdono la rigidità e compattezza che caratterizzano l’ipotesi di coinciden-za tra valore dell’opera ed entità del contributo. Ritiene quindi la Sezione che di fronte ad una operazione di più ampio respiro, nellaquale l’onere assunto dal privato per la realizzazione di opere di urbanizzazione pri-maria superi (e non risulti quindi con essi in posizione di corrispettività) gli oneri diurbanizzazione, occorre procedere ad una valutazione globale della fattispecie, dimodo che l’eventuale ribasso d’asta potrà competere al privato (in applicazione,anche in tal caso, ma in senso inverso, del criterio del “giusto prezzo”) purché, comesuggerito dallo stesso Comune richiedente, in casi limite, il ribasso d’asta (*) nonscenda sotto i valori tabellari degli oneri dovuti. Al di fuori di quest’ultima ipotesi, infatti, il Comune sarebbe comunque garantitoche il valore delle opere da realizzare superi comunque – a prescindere dalla spet-tanza del ribasso d’asta – quanto il privato avrebbe dovuto versare quali oneri diurbanizzazione primaria.

PQM La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprioparere nei termini suindicati. Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco delComune di Legnaro. Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28 luglio 2010. Il Presidente relatore: fto. Dott. Bruno PROTA

(*) invece di “il ribasso d’asta” leggasi “l’importo delle opere al netto del ribasso d’asta”.

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Conferma o revirement?

La Sezione veneta ritorna sulla spettanza dei risparmi ottenuti mediante i ribassid’asta nelle gare per l’affidamento delle opere di urbanizzazione realizzate a curadel privato (che le affida ad operatori economici qualificati) mediante le proceduredel Codice dei contratti in alternativa alla corresponsione degli oneri di urbanizza-zione “ordinari” (cosiddetto “scomputo”). Con il proprio parere n. 138 del 2009 (riportato più sotto) aveva determinato comeil risparmio ottenuto in sede di gara, mediante il ribasso, fosse di spettanza delComune, in quanto, diversamente, vi sarebbe stata una riduzione od esonero dalleobbligazioni convenzionali del privato non prevista dalla legge e comunque unainammissibile diminuzione patrimoniale per il Comune. A quelle conclusioni laSezione perveniva dopo un’amplissima ricognizione della normativa, nella sua evo-luzione nel tempo in seguito alle diverse modifiche, normativa poi stabilizzatasi conil terzo decreto correttivo (d.lgs. n. 152 del 2008). Tale parere aveva avuto un effetto negativo, soprattutto per le convenzioni già stipu-late dove gli accordi tra le parti prevedevano effetti diversi (una diversa destinazionedei risparmi derivanti dal ribasso d’asta), ed era stata anche criticato da più parti. Sideve però osservare che lo stesso parere era corretto e condivisibile, in linea di prin-cipio, tuttavia non era esaustivo. Essendo emesso a soluzione di un quesito incomple-to (del Comune di Trichiana, Belluno) non poteva che essere incompleto non curan-dosi delle diverse condizioni che possono caratterizzare l’esecuzione delle opere diurbanizzazione a scomputo. Infatti, alla domanda «A chi spetta il ribasso in caso diappalto di opere di urbanizzazione a scomputo?» la risposta non poteva che essere «AlComune» (altrimenti l’onerosità per il privato sarebbe stata ingiustificatamente ridot-ta), con un atteggiamento che è apparso deciso e ineludibile. Con la stessa arbitraria sicurezza, ma in senso esattamente contrario, si era espres-sa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con propria determinazione 16luglio 2009, n. 7, secondo la quale il risparmio ottenuto dal ribasso d’asta spettavaalla stazione appaltante privata (lottizzante, attuatore del piano urbanistico, titola-re del premesso di costruire), senza curarsi del caso in cui le opere da realizzare fos-sero di importo inferiore agli oneri di urbanizzazione “ordinari”. Approfittando del nuovo quesito (del Comune di Legnaro, Padova) che correttamen-te estende la questione alla circostanza in cui l’importo delle opere eseguite (o meglio:appaltate e fatte eseguire) dal privato, anche al netto del ribasso d’asta, resta ampia-mente superiore all’importo degli oneri di urbanizzazione scomputati, la Sezioneamplia il parere precedente prendendo in considerazione la diversa condizione. Seppure con un certo imbarazzo nell’esposizione condizionato dalla rigidità delparere del 2009 (e il richiamo al principio del “giusto prezzo” che non pare decisi-vo nel caso di specie), conclude affermando che, quando l’onere assunto dal priva-to per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria (*) supera gli oneri di

(*) perché solo “primaria”? Le stesse considerazioni possono essere fatte anche per le operedi urbanizzazione secondaria e, almeno dove non vi siano ostacoli nella normativa regionale,anche per le due tipologie di opere indistinte in un unico importo scomputabile. Sul punto siveda la giurisprudenza costante; per la Regione Lombardia si veda la soppressione della paro-la “distintamente” all’articolo 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2005,ad opera della legge regionale n. 7 del 2010, unificando le due tipologie in caso di scomputo.

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urbanizzazione scomputati, l’eventuale ribasso d’asta potrà competere al privatopurché l’importo delle opere da realizzare, al netto del ribasso d’asta, non scendasotto i valori tabellari degli oneri dovuti. Sotto il profilo pratico si ritiene tuttavia necessaria un’ulteriore precisazione. Scardinato il principio secondo il quale il ribasso d’asta spetta al Comune, non si puòelevare a principio nemmeno la condizione secondo la quale il ribasso spetta al privato. Più correttamente, a sommesso avviso di chi scrive, si ritiene che qualora l’impor-to delle opere di urbanizzazione da realizzare, al netto del ribasso d’asta, resti supe-riore all’importo degli oneri di urbanizzazione “ordinari”, il risparmio resta nelladisponibilità delle parti. Infatti, malgrado le caratteristiche particolari delle convenzioni urbanistiche (odegli atti unilaterali d’obbligo), l’ordinamento ammette la libertà contrattuale suf-ficiente affinché le parti possano stabilire discrezionalmente il destinatario deirisparmi in sede di gara. Come noto, anche nella contrattazione che inevitabilmente precede gli accordi con-venzionali, “There’s no such thing as a free lunch”, per cui le obbligazioni corri-spettive potranno essere calibrate tra le parti tenendo conto del destinatari deiribassi, sempre che, ovviamente, l’importo netto, qualora il ribasso sia riconosciu-to al privato, permanga superiore all’importo degli oneri di urbanizzazione “ordi-nari”.

Deliberazione n. 138/2009/PAR del 30 luglio 2009

REPUBBLICA ITALIANACORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell’adunanza del 30 luglio 2009 composta da: Bruno PROTA, Presidente Diana CALACIURA, Consigliere Aldo CARLESCHI, Consigliere Giovanni ZOTTA, Consigliere Luca FAZIO, Referendario Francesco ALBO, Referendario Daniela MORGANTE Referendario relatore

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdi-zione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Cortedei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una

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Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 en. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenzan. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento del-l’ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3”, ed, in parti-colare, l’art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva approva-ti dalla Sezione delle Autonomie nell’adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del comune di Trichiana (BL) prot.n. 7380 del 4 luglio 2009, pervenuta in data 9 luglio 2009 ed acquisita al prot. n. 5536;

VISTA l’ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 51/2009 del 30luglio 2009 di convocazione della Sezione per l’odierna seduta;

UDITA la relazione del Magistrato istruttore, Ref. Daniela Morgante,

FATTO Il Comune di Trichiana (BL), con nota a firma del Sindaco, ha richiesto parere aquesta Sezione in materia di applicazione degli art. 32, comma 1, lett. g) e 122,comma 8, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).Tali disposizioni impongono l’espletamento di procedure di evidenza pubblica perla scelta delle imprese aggiudicatarie di lavori da eseguirsi da parte di soggetti pri-vati titolari del permesso di costruire che assumono in via diretta l’esecuzione delleopere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo per il rilascio delpermesso ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell’art. 28,comma 5, l. 17 agosto 1942, n. 1150. Rappresenta in proposito il Comune che tali disposizioni non chiariscono se glieventuali ribassi d’asta conseguiti in sede di gara debbano essere introitati dall’Enteoppure spettino al soggetto privato titolare del permesso di costruire. Chiede alriguardo di specificare se l’obbligo del privato si esaurisca con la realizzazione delleopere di urbanizzazione pattuite (previi collaudo e verifica della regolarità della pro-cedura di gara espletata) oppure se esso abbia a oggetto il valore delle opere mede-sime, come determinato a seguito della gara. In altra prospettiva, domanda ilComune se la ratio dell’obbligo di previo esperimento di una procedura di gara perla scelta dell’impresa esecutrice sia quella di consentire un risparmio di spesa all’en-te locale, tenendo in tal senso presente che l’art. 2, comma 1, lettera cc), del d.lgs.31 luglio 2007, n. 113 aveva prescritto alle amministrazioni locali la trasmissionealle competenti Procure regionali della Corte dei conti degli atti adottati e di tutta la documentazione relativa agli interventi edilizi da rea-lizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, obbligo poi abrogato dall’art. 1,comma 1, lett. bb), n. 1), d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152; o se invece tale ratio siaquella di assicurare la concorrenza anche nel settore delle “opere a scomputo”,ormai da annoverarsi tra i lavori pubblici; o se ancora le prefate disposizioni mirinoad assicurare entrambe tali esigenze.

Domanda inoltre il Comune: - se occorra o sia possibile disciplinare tale questione in sede di convenzione urba-

nistica;

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- come comportarsi nel caso in cui nulla sia previsto nella convenzione; - come occorra procedere nel caso in cui lo schema di convenzione sia stato già appro-

vato dal Consiglio comunale, ma non si sia ancora proceduto alla relativa stipula.

DIRITTOIn via preliminare, si riscontra la sussistenza dei presupposti soggettivi di legittima-zione attiva con riguardo sia all’ente interessato a ricevere il parere (Comune) cheall’organo che formalmente l’ha richiesto (Sindaco). Si riscontra altresì la sussistenza del presupposto oggettivo dell’attinenza alla materiadella contabilità pubblica delle tematiche proposte, vertendo le stesse sul quesito princi-pale della spettanza o meno all’Ente degli eventuali ribassi d’asta conseguiti in sede digara dal soggetto privato titolare del permesso di costruire che assume in via direttal’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributoprevisto per il rilascio del permesso ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001,n. 380 e dell’art. 28, comma 5, l. 17 agosto 1942, n. 1150. Tale quesito concerne, infat-ti, la spettanza di una possibile entrata dell’ente locale e verte, come tale, sulla materiadella contabilità pubblica, sub specie acquisizione delle entrate, come delineata dallaSezione delle Autonomie con delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. Sussistono inol-tre gli ulteriori requisiti oggettivi della generalità e astrattezza del quesito. I predetti requisiti di ammissibilità si riscontrano altresì con riguardo al quesitoriguardante l’occorrenza o meno di disciplinare la questione della spettanza deiribassi d’asta in sede di convenzione urbanistica. La domanda concerne, infatti, invia generale e astratta, la possibilità o obbligatorietà della disciplina convenzionaledi una possibile entrata dell’Ente e, come tale, attiene alla materia della contabilitàpubblica, sempre sub specie acquisizione delle entrate. Quanto alle ulteriori domande attinenti al comportamento da tenere nel caso in cuinulla sia previsto nella convenzione e in quello in cui lo schema di convenzione siastato già approvato dal Consiglio comunale, ma non si sia ancora proceduto allarelativa stipula, gli stessi riguardano aspetti comportamentali la cui risposta non puòche essere consequenziale alle soluzioni date ai primi due quesiti. Passando al merito, va anzitutto richiamato il quadro normativo. In proposito, l’art. 32, comma 1, lett. g), in materia di “Amministrazioni aggiudicatri-ci e altri soggetti aggiudicatori”, dispone che “1. Salvo quanto dispongono il comma21 e il comma 3, le norme del presente titolo2, nonché quelle della parte I, IV e V3, siapplicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie dicui all’articolo 28 4: […] g) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti priva-

1 “2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli articoli 63; 78,comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si appli-cano solo le norme che disciplinano il collaudo. […]”. 2 Titolo I (Contratti di rilevanza comunitaria) della Parte II (Contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture nei settori ordinari). 3 Parte I (Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito diapplicazione del codice), Parte IV (Contenzioso), Parte V (Disposizioni di coordinamento,finali e transitorie - Abrogazioni). 4 28. Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria. 1. […] per i con-tratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell’imposta sul valore

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ti, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delleopere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per ilrilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 28, comma 5, della legge 17agosto 1942, n. 1150. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire può pre-vedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’aventediritto a richiedere il permesso di costruire presenti all’amministrazione stessa, insede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da ese-guire, con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegan-do lo schema del relativo contratto di appalto. L’amministra-zione, sulla base del pro-getto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall’articolo 55 5. Oggettodel contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la pro-gettazione esecutiva e le esecuzioni di lavori. L’offerta relativa al prezzo indica distin-tamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva ed esecutiva, perl’esecuzione dei lavori e per gli oneri di sicurezza”. 6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazio-ne primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in rela-zione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secon-daria e generale […]” L’art. 122 del Codice dei contratti (Disciplina specifica per i contratti di lavori pub-blici sotto soglia), al comma 8, stabilisce che “Per l’affidamento dei lavori pubbli-ci di cui all’articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dal-l’articolo 57, comma 6 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistonoin tale numero aspiranti idonei”. L’art. 16 d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-tari in materia edilizia”), nel disciplinare il “Contributo per il rilascio del permessodi costruire”, prevede che “1. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, ilrilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo com-misurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione,secondo le modalità indicate nel presente articolo.

aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti: […] c) 5.278.000 euro per gli appal-ti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici”. Tale importo è da intendersisostituito con «5.150.000 euro» ai sensi di quanto disposto dal regolamento (CE) n.1422/2007 che modifica la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE. 5 Art. 55. Procedure aperte e ristrette6 Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: “6. Ove pos-sibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base diinformazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecni-co - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorren-za, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero sog-getti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati apresentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essen-ziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico cheha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’of-ferta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualifi-cazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aper-ta, ristretta, o negoziata previo bando”.

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2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comu-ne all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, puòessere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del per-messo può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispet-to dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 7, e successive modi-ficazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acqui-sizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune” […]. 4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita condeliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regio-ne definisce per classi di comuni […]”8.Ai sensi dell’art. 28 (Lottizzazione di aree) della l. 17 agosto 1942, n. 1150 (Leggeurbanistica), “5. L’autorizzazione comunale (alla lottizzazione di terreno a scopoedilizio ai sensi dei commi precedenti) è subordinata alla stipula di una convenzio-ne, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le operedi urbanizzazione primaria, precisate dall’articolo 4 della legge 29 settembre 1964,n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizza-zione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbaniz-zazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondariarelative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare lazona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e allecaratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; […] 6. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi eforme di legge […]”.I richiamati art. 32, comma 1, lett. g e 122, comma 8, del Codice dei contratti, comeriformulati a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2, comma 1, d.lg. 31 luglio2007, n. 113 e dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152 9, assoggettanodunque a procedure di evidenza pubblica (procedure aperte e ristrette ex art. 55 nelcaso di contratti “soprasoglia”; procedura negoziata senza previa pubblicazione di

7 Trasfuso nel richiamato art. 32 d.lgs. n. 163/2006. 8 “[…] in relazione: a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni; b) alle carat-teristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbani-stici vigenti; d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modi-fiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. 5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e finoalla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con delibera-zione del consiglio comunale.6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione prima-ria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontrie prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale […]”9 La lettera g) dell’art. 32, comma 1, Codice dei contratti è stata prima modificata dalla let-tera f) del comma 1 dell’art. 2 d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 e poi sostituita dalla lettera f) delcomma 1 dell’art. 1 d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152. L’art. 122, comma 8, è stato primamodificato dalla lettera cc) del comma 1 dell’art. 2, d.lgs. 31 luglio 2007, n. 113 che avevaprevisto, tra l’altro, che “Prima dell’avvio dell’esecuzione delle opere, gli uffici tecnici delle

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un bando di gara ex art. 57, comma 6, nel caso di contratti “sottosoglia”) l’affida-mento delle opere di urbanizzazione, anche ove assunte da soggetti privati titolaridel permesso di costruire, annoverando in tal modo le opere di urbanizzazione tra ilavori pubblici soggetti alla disciplina concorrenziale, a prescindere dalla naturapubblica o privata del soggetto che se ne fa carico. L’introduzione dei richiamati obblighi di evidenza pubblica si è resa necessaria perconformare il nostro ordinamento alla disciplina concorrenziale comunitaria. Infatti,la Corte di Giustizia delle Comunità europee, sez. VI, con la sentenza del 12 luglio2001 in causa C-399/98, richiamata dalla Consulta nella sent. n. 129/2006, ha chia-rito che qualora il privato titolare del permesso di costruire realizzi direttamente leopere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo totale o parziale deglioneri da corrispondere alla pubblica amministrazione, a titolo di contributo allespese sostenute dalla collettività per la trasformazione del territorio, egli diviene atutti gli effetti organo indiretto della P.A. e pertanto deve uniformarsi alle norme intema di appalti di opere pubbliche in ossequio ai principi dell’evidenza pubblica. In altri termini, anche in caso di assunzione diretta delle opere di urbanizzazione daparte di soggetti privati, i relativi oneri economici ricadono, sia pur in modo indiret-to, sull’Amministrazione pubblica, con conseguente riconoscibilità di una stazioneappaltante pubblica agli effetti della normativa e dell’interpretazione comunitaria inmateria di contratti pubblici. Tale fenomeno è legato all’istituto dello “scomputo” degli oneri di urbanizzazionericonducibili alle opere assunte dal privato dal contributo previsto per il rilascio delpermesso di costruire. L’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 commisura, infatti, il contri-buto per permesso di costruire, tra l’altro, “all’incidenza degli oneri di urbanizza-zione” (comma 1), come “stabilita con deliberazione del consiglio comunale in basealle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni” in relazio-ne a una serie di parametri normativamente determinati (comma 4) e come aggior-nata con cadenza quinquennale “in conformità alle relative disposizioni regionali, inrelazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,secondaria e generale […]” (comma 6). A seguito dello scomputo, pertanto, l’assunzione delle opere di urbanizzazione daparte del privato titolare del permesso di costruire, in luogo dell’Amministrazioneche sarebbe altrimenti tenuta alla realizzazione di tali opere, si traduce in una corri-spondente decurtazione del relativo contributo dovuto dal privato nei confrontidell’Amministrazione medesima e, per tale via, fa sì che la realizzazione delle operedi urbanizzazione, anche quando assunte dal privato, avvenga sempre a carico anchedelle finanze pubbliche, sia pur in quel modo indiretto risultante dallo scomputodegli oneri di urbanizzazione sostenuti dal privato dal contributo per permesso dicostruire dovuto nei confronti dell’Amministrazione. In considerazione di tale meccanismo, l’assunzione delle opere di urbanizzazione daparte di privati a scomputo del contributo da essi dovuto per il permesso di costruire èstata annoverata, prima nell’interpretazione comunitaria e poi nella legislazione nazio-

amministrazioni locali interessate trasmettono alle competenti Procure regionali della Cortedei conti gli atti adottati e tutta la documentazione relativamente agli interventi edilizi darealizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del presente comma”, periodoche è venuto meno a seguito della sostituzione apportata dal n. 1) della lettera bb) del comma1 dell’art. 1 d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152.

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nale (per l’appunto con i richiamati art. 32, comma 1 lett. g), e 122, comma 8, Codicedei contratti), tra i lavori pubblici, come tali soggetti agli obblighi di evidenza pubblica. Quanto premesso conduce alla risposta al quesito principale posto dal Comune circala spettanza, propria o del privato titolare del permesso di costruire, degli eventualiribassi d’asta che dovessero essere conseguiti nelle procedure di evidenza pubblica. In proposito, va anzitutto considerato che, alla luce della disciplina richiamata, ilcontributo per il permesso di costruire costituisce un entrata di integrale spettanzadell’Ente e che lo stesso è commisurato, tra l’altro e come detto, all’incidenza deglioneri di urbanizzazione, la cui esecuzione spetta, in primis, al Comune. Peraltro, l’art. 32, comma 1, lett. g), Codice dei contratti pubblici (richiamato dal-l’art. 122, comma 8, con riferimento ai contratti “sottosoglia”) consente al privatotitolare del permesso di costruire di assumere in via diretta l’esecuzione delle operedi urbanizzazione, nel rispetto della disciplina dettata e sempre “con conseguenteacquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune” (art. 16,comma 2, d.P.R. n. 380/2001). L’esercizio di tale opzione derogatoria da parte delprivato ha dunque l’effetto di sollevare il Comune, in misura corrispondente alleopere assunte dal privato, dalla corresponsione immediata dei relativi oneri di urba-nizzazione, ciò nonostante assumendo comunque la proprietà delle opere realizzate. Ciò posto, l’istituto dello scomputo ha dunque la funzione di riequilibrare l’entitàdel contributo per permesso di costruire - commisurato, tra l’altro e come detto,all’incidenza degli oneri di urbanizzazione che sono di regola a carico del Comune- al passaggio di tali oneri dal Comune al soggetto privato. L’istituto consente dun-que di evitare un indebito arricchimento del Comune ai danni del privato, che altri-menti verrebbe a determinarsi ove la commisurazione dell’entità del contributo perpermesso di costruire non tenesse conto della misura in cui gli oneri di urbanizza-zione ai quali quel contributo va commisurato sono stati effettivamente sostenuti dalComune, scomputandovi conseguentemente gli oneri in realtà sostenuti dal privato. In assenza di scomputo, si creerebbe, in altri termini, una situazione disparitaria tral’ipotesi in cui il Comune acquista la proprietà delle opere di urbanizzazione aven-done sostenuto i relativi oneri e quella in cui il Comune acquista la proprietà mede-sima, ma senza averne sostenuto i relativi oneri, ipotesi quest’ultima che viene rie-quilibrata, per l’appunto, mediante lo scomputo degli oneri di urbanizzazione soste-nuti in realtà dal privato dal contributo che egli deve corrispondere al Comune. L’esigenza di aderenza della misura del contributo per permesso di costruire ai costieffettivi dell’urbanizzazione è, del resto, resa evidente anche dall’art. 16, comma 6,del d.P.R. n. 380/2001, che menziona espressamente quale criterio sulla base delquale procedere alla revisione periodica dell’incidenza degli oneri di urbanizzazio-ne cui è commisurato il contributo per permesso di costruire quello della considera-zione dei “riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione” (comma 6). Consequenzialmente a quanto premesso, non può che concludersi per la spettanza alComune dei ribassi d’asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corri-spettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base d’asta. Invero, il ribasso d’astasi traduce in una minore entità del corrispettivo che sarà in concreto corrisposto dalprivato per la realizzazione delle opere rispetto a quello teorico ipotizzato prima dellagara, al quale è stato commisurato lo scomputo iniziale. È dunque evidente che, ovela differenza determinata dal ribasso d’asta non fosse riversata al Comune, la misuradello scomputo sarebbe maggiore rispetto a quella degli oneri di urbanizzazione in

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concreto sostenuti dal privato, determinandosi per tale parte un’ingiustificata decurta-zione del contributo per permesso di costruire spettante al Comune. Del resto, ove si seguisse la procedura normale, sarebbe l’Ente a sopportare diretta-mente gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione, beneficiando al tempo stesso ealtrettanto direttamente degli eventuali ribassi d’asta. Al riguardo, non si può ritene-re che con l’istituto dello scomputo il legislatore abbia inteso derogare a tali mecca-nismi attribuendo al privato possibili guadagni derivanti dai ribassi d’asta. Ai richiamati art. 32, comma 1, lett. g), e 122, comma 8, Codice dei contratti pubbliciva, infatti, riconosciuta una ratio ambivalente, sia di tutela della concorrenza, sia di tute-la delle finanze dell’ente locale e della qualità delle prestazioni da esso conseguite,quale effetto consequenziale della corretta esplicazione dei meccanismi concorrenziali. In proposito, può condividersi il valore sintomatico in tal senso attribuito dal Comuneall’evoluzione normativa che si è registrata con riferimento ai contratti sottosoglia, inrelazione ai quali, essendo in precedenza consentito l’affidamento fiduciario delleopere di urbanizzazione assunte dal privato titolare del permesso di costruire, ilLegislatore aveva introdotto a presidio dell’Ente - con la lettera cc) del comma 1 del-l’art. 2, d.lgs. 31 luglio 3007, n. 113, modificativa dell’art. 122 del Codice dei contrat-ti - l’obbligo per le Amministrazioni, prima dell’avvio dell’esecuzione delle opere, ditrasmettere alle competenti Procure regionali della Corte dei conti gli atti adottati e ladocumentazione relativi agli interventi edilizi da realizzare a scomputo degli oneri diurbanizzazione. Tale obbligo di trasmissione degli atti all’organo requirente dellaMagistratura tutrice istituzionale delle finanze pubbliche, che nella prospettiva delLegislatore avrebbe dovuto compensare i maggiori rischi conseguenti all’assenza digara, è stato poi abrogato dal n. 1) della lettera bb) del comma 1 dell’art. 1 d.lgs. 11settembre 2008, n. 152, in concomitanza con l’introduzione, a presidio delle finanzepubbliche, degli obblighi di evidenza pubblica anche nell’ipotesi di assunzione dellarealizzazione di opere di urbanizzazione “sottosoglia” da parte del soggetto privato. L’evoluzione normativa di cui sopra, che ha determinato il passaggio dal presidio offertodallo specifico coinvolgimento della Corte dei conti, tendenzialmente compensativo deimaggiori rischi connessi all’affidamento fiduciario, al presidio offerto dall’introduzionedegli obblighi di evidenza pubblica, contribuisce a mostrare quanto il Legislatore si siadato cura della tutela delle finanze dell’ente locale, oltre che della concorrenza, anchenella specifica ipotesi di realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico di soggettiprivati. Ciò anche, come detto, in ragione dell’incidenza indiretta sulle finanze dell’Entelocale degli oneri sostenuti in prima battuta dal privato proprio in virtù del meccanismodello scomputo, che fa sì che gli oneri di urbanizzazione sostenuti dal privato si traduca-no in una corrispondente decurtazione di un’entrata dell’ente locale (quella appunto deri-vante dal contributo per permesso di costruire) e alla quale si collega, pertanto, l’esigen-za di assicurare che gli oneri che si vanno a scomputare dall’entrata del Comune (e dun-que dalle finanze pubbliche) corrispondano al “giusto prezzo” per le opere realizzate. Ineo-introdotti obblighi di evidenza pubblica costituiscono quindi un presidio, oltre chedella concorrenza, anche delle finanze dell’ente locale, volto ad assicurare per tale profi-lo che la loro eventuale decurtazione in virtù dello scomputo avvenga, per l’appunto, al“giusto prezzo”, garantito dalla sua formazione attraverso meccanismi concorrenziali. Alla luce della descritta ratio normativa, nell’applicazione dell’istituto dello scomputova tenuta presente la richiamata esigenza di aderenza dello scomputo (con conseguen-te decurtazione delle entrate comunali) al “giusto prezzo” formatosi a seguito della

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gara. È evidente come tale ratio verrebbe in concreto vanificata ove lo scomputo fossecommisurato al prezzo teorico posto a base della gara e non al prezzo effettivo, forma-tosi in sede di concreto svolgimento della gara, comprensivo quindi anche dei ribassid’asta. È soltanto tale ultimo prezzo quello da intendersi come “giusto prezzo”, al qualeva quindi commisurato lo scomputo, proprio in quanto prezzo formatosi a seguito del-l’operare concreto (e non meramente teorico) dei meccanismi concorrenziali posti dalLegislatore a presidio, tra l’altro e come detto, delle finanze pubbliche. Passando al quesito concernente l’occorrenza di disciplinare la spettanza dei ribassid’asta nella convenzione urbanistica, va anche qui ricostruito il quadro normativo. In proposito, si è già visto come l’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, nel disciplinare il“Contributo per il rilascio del permesso di costruire”, preveda che “2. […]. A scom-puto totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi arealizzare direttamente le opere di urbanizzazione […] con le modalità e le garan-zie stabilite dal comune” […]. Tali “modalità e garanzie” sono stabilite nella convenzione urbanistica di cui all’art. 28della l. 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), da approvarsi “con deliberazione con-siliare nei modi e forme di legge […]” (comma 6). Ai sensi del comma 5 di tale art. 28,“L’autorizzazione comunale (alla lottizzazione di terreno a scopo edilizio) è subordinataalla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le operedi urbanizzazione primaria […] nonché la cessione gratuita delle aree necessarieper le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2; 2) l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbaniz-zazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondariarelative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare lazona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all’entità e allecaratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la esecu-zione delle opere di cui al precedente paragrafo; 4) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dallaconvenzione”.Come è evidente, la questione della spettanza dei ribassi d’asta non è menzionataquale contenuto obbligatorio della convenzione di lottizzazione secondo la legisla-zione nazionale. Anche nella legge regionale Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Normeper il governo del territorio) la questione suddetta non è menzionata quale contenu-to obbligatorio della convenzione urbanistica. Del resto, trattandosi di un aspetto che andrebbe a incidere sulla misura del contri-buto per permesso di costruire, la sede convenzionale non appare in linea con ilcarattere non disponibile che è proprio di tale entrata dell’Ente locale. Si è, infatti, sopra visto come l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 disciplini il contributoper permesso di costruire, ancorandone la misura a parametri oggettivi (“incidenzadegli oneri di urbanizzazione”, “costo di costruzione”) da predeterminarsi con delibe-ra consiliare secondo criteri normativamente definiti10. Tale contributo costituisce

10 4. “[…] in relazione: a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;

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un’entrata non disponibile da parte del Comune, in relazione alla quale sono legislati-vamente fissati i criteri di determinazione, nonché quelli di “riduzione o esonero”,connessi a situazioni normativamente individuate e ritenute meritevoli di speciale tute-la (art. 17 d.P.R. n. 380/2001)11, o ancora quelli di “scomputo” (art. 16, comma 6,d.P.R. n. 380/ 2001), legato come già visto a finalità riequilibrative del contributorispetto agli oneri sostenuti dal privato. Le ipotesi legislativamente determinate di eso-nero, riduzione o scomputo costituiscono dunque i casi eccezionali ed esclusivi in cuisono consentite decurtazioni del contributo per permesso di costruire. Al di fuori di talicasi ex lege individuati, il contributo è sempre dovuto e costituisce un’entrata indispo-nibile, non suscettibile di abdicazione volontaristica da parte del Comune.

d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies,penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche eintegrazioni, nonché delle leggi regionali. 5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e finoalla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con delibera-zione del consiglio comunale. 6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione prima-ria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontrie prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale […]. 9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con rife-rimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni anorma della lettera g) del primo comma dell’articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Conlo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori aquelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l’edilizia agevolata, per le quali sonodeterminate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 percento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza ditali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, inragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Isti-tuto nazionale distatistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di dettocosto, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzionedelle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione. 10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazioneal costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentatiper ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizioesistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi nonsuperino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6”.11 Art. 17. (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione. 1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contri-buto afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazio-ne qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune,ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18. 2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per lacorrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dallanormativa di settore. 3. Il contributo di costruzione non è dovuto: a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione

della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principa-le, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

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Ne consegue che, non trattandosi di materia disponibile né quanto alla debenza néquanto alla misura, in sede convenzionale non è consentito apportare deroghe alladisciplina legislativa che, si ribadisce, con specifico riguardo alla questione dellaspettanza dei ribassi d’asta, implica che gli stessi spettino al Comune. L’unico contenuto possibile di una convenzione nella materia de qua non potrebbeche essere dunque riproduttivo ed esplicativo della disciplina di legge. Una conven-zione di tal contenuto può avere una sua utilità con particolare riguardo agli aspettiche necessitino di interpretazione e che non risultino immediatamente evidenti daldettato legislativo, caratteristiche che potrebbero riconoscersi alla questione dellaspettanza dei ribassi d’asta, la quale si è visto non essere oggetto di una esplicitadisciplina di legge, pur essendo risolvibile in via interpretativa. Quanto al quesito concernente il comportamento da tenere nel caso in cui nulla siastato previsto nella convenzione in merito alla spettanza dei ribassi d’asta, si ribadi-sce, alla luce di quanto appena detto, che la disciplina di tale aspetto in sede conven-zionale, pur non obbligatoria, è da ritenersi non vietata nella misura in cui abbiacarattere meramente esplicativo rispetto alla disciplina sopra illustrata. In merito, infine, al quesito riguardante il comportamento da tenere nel caso in cuilo schema di convenzione sia stato già approvato dal Consiglio comunale, ma nonsi sia ancora proceduto alla relativa stipula, qui basti richiamare i principi generaliin base ai quali la convenzione non può ritenersi conclusa, e dunque vincolante perle parti, prima di essere stata approvata da entrambe le parti stesse. Pertanto, primadi tale momento, il relativo schema approvato dal Consiglio comunale resta ancoraun atto esclusivamente del Comune, non convenzionale, come tale, suscettibile dimodifica o revoca ad opera di una nuova delibera consiliare.

PQM la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprioparere nei termini sopra esposti.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 30 luglio 2009.

IL RELATORE IL PRESIDENTE f.to Ref. Daniela Morgante f.to Pres. Bruno Prota

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%,di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate daglienti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite ancheda privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a segui-to di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabilidi energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispettodelle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costru-zione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

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Legge 13 agosto 2010 , n. 136

Piano straordinario contro le mafie,

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

(G.U. n. 196 del 23 agosto 2010)

Art. 1. Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi antimafia edelle misure di prevenzione1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decre-to legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa penale, processuale e amministrati-va vigente in materia di contrasto della criminalità’ organizzata, ivi compresaquella già contenuta nei codici penale e di procedura penale;

b) l’armonizzazione della normativa di cui alla lettera a);

c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con le ulteriori disposi-zioni di cui alla presente legge e con la normativa di cui al comma 3;

d) l’adeguamento delle normativa italiana alle disposizioni adottate dall’Unioneeuropea.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, previa ricognizione della normati-va vigente in materia di misure di prevenzione, il Governo provvede altresì a coor-dinare e armonizzare in modo organico la medesima normativa, anche con riferi-mento alle norme concernenti l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministra-zione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, in relazione al procedimento di applicazione delle misure di preven-zione:

1) che l’azione di prevenzione possa essere esercitata anche indipendentemen-te dall’esercizio dell’azione penale; 2) che sia adeguata la disciplina di cui all’articolo 23-bis della legge 13 settem-bre 1982, n. 646, e successive modificazioni; 3) che le misure di prevenzione personali e patrimoniali possano essere richie-ste e approvate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali,indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loroapplicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione; 4) che le misure patrimoniali possano essere disposte anche in caso di morte delsoggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nelcorso del procedimento, che esso prosegua nei confronti degli eredi o, comun-que, degli aventi causa; 5) che venga definita in maniera organica la categoria dei destinatari delle misu-re di prevenzione personali e patrimoniali, ancorandone la previsione a presup-posti chiaramente definiti e riferiti in particolare all’esistenza di circostanze difatto che giustificano l’applicazione delle suddette misure di prevenzione e, perle sole misure personali, anche alla sussistenza del requisito della pericolositàdel soggetto; che venga comunque prevista la possibilità di svolgere indagini

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patrimoniali dirette a svelare fittizie intestazioni o trasferimenti dei patrimoni odei singoli beni;6) che il proposto abbia diritto di chiedere che l’udienza si svolga pubblicamen-te anziché in camera di consiglio; 7) che l’audizione dell’interessato o dei testimoni possa avvenire mediantevideo-conferenza ai sensi degli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attua-zione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui aldecreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;8) quando viene richiesta la misura della confisca:

8.1) i casi e i modi in cui sia possibile procedere allo sgombero degli immo-bili sequestrati; 8.2) che il sequestro perda efficacia se non viene disposta la confisca entroun anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte del-l’amministratore giudiziario e, in caso di impugnazione del provvedimento diconfisca, se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi daldeposito del ricorso; 8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere prorogati, anche d’uf-ficio, con decreto motivato per periodi di sei mesi, e per non più di due volte,in caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti;

9) che dopo l’esercizio dell’azione di prevenzione, previa autorizzazione delpubblico ministero, gli esiti delle indagini patrimoniali siano trasmessi al com-petente nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza a finifiscali;

b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che: 1) la confisca possa essere disposta in ogni tempo anche se i beni sono stati tra-sferiti o intestati fittiziamente ad altri;2) la confisca possa essere eseguita anche nei confronti di beni localizzati in ter-ritorio estero;

c) prevedere la revocazione della confisca di prevenzione definitiva, stabilendoche:

1) la revocazione possa essere richiesta: 1.1) quando siano scoperte nuove prove decisive, sopravvenute in epoca suc-cessiva alla conclusione del procedimento di prevenzione; 1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute inepoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludanoin modo assoluto l’esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; 1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o inmodo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizioovvero di un fatto previsto dalla legge come reato;

2) la revocazione possa essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto ori-ginario dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione;3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesidalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al numero 1), salvo che l’interessatodimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile;4) in caso di accoglimento della domanda di revocazione, la restituzione deibeni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3,del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gen-

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naio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle areedichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti delmedesimo codice, e successive modificazioni, possa avvenire anche per equi-valente, secondo criteri volti a determinarne il valore, quando i beni medesimisono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicarel’interesse pubblico;

d) prevedere che, nelle controversie concernenti il procedimento di prevenzione,l’amministratore giudiziario possa avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per larappresentanza e l’assistenza legali;

e) disciplinare i rapporti tra il sequestro e la confisca di prevenzione e il seque-stro penale, prevedendo che:

1) il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in rela-zione a beni già sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale;2) nel caso di contemporanea esistenza di un sequestro penale e di un sequestrodi prevenzione in relazione al medesimo bene, la custodia giudiziale e la gestio-ne del bene sequestrato nel procedimento penale siano affidate all’amministra-tore giudiziario del procedimento di prevenzione, il quale applica, anche conriferimento a detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e gestio-ne previste dal decreto legislativo di cui al comma 1, prevedendo altresì, a cari-co del medesimo soggetto, l’obbligo di trasmissione di copia delle relazioniperiodiche anche al giudice del procedimento penale;3) in relazione alla vendita, all’assegnazione e alla destinazione dei beni siapplichino le norme relative alla confisca divenuta definitiva per prima;4) se la confisca di prevenzione definitiva interviene prima della sentenza irre-vocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale,si proceda in ogni caso alla gestione, alla vendita, all’assegnazione o alla desti-nazione dei beni secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo di cuial comma 1;

f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzio-ne, prevedendo:

1) la disciplina delle azioni esecutive intraprese dai terzi su beni sottoposti asequestro di prevenzione, stabilendo tra l’altro il principio secondo cui esse nonpossono comunque essere iniziate o proseguite dopo l’esecuzione del sequestro,fatta salva la tutela dei creditori in buona fede;2) la disciplina dei rapporti pendenti all’epoca dell’esecuzione del sequestro,stabilendo tra l’altro il principio che l’esecuzione dei relativi contratti rimanesospesa fino a quando, entro il termine stabilito dalla legge e, comunque, nonoltre novanta giorni, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giu-dice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assu-mendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto;3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei terzi sui beni oggetto disequestro e confisca di prevenzione; e in particolare:

3.1) che i titolari di diritti di proprietà e di diritti reali o personali di godimen-to sui beni oggetto di sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedi-mento di prevenzione entro trenta giorni dalla data di esecuzione del seque-stro per svolgere le proprie deduzioni; che dopo la confisca, salvo il caso incui dall’estinzione derivi un pregiudizio irreparabile, i diritti reali o persona-

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li di godimento sui beni confiscati si estinguano e che all’estinzione conse-gua il diritto alla corresponsione di un equo indennizzo;

3.2) che i titolari di diritti di credito aventi data certa anteriore al sequestrodebbano, a pena di decadenza, insinuare il proprio credito nel procedimentoentro un termine da stabilire, comunque non inferiore a sessanta giorni dalladata in cui la confisca è divenuta definitiva, salva la possibilità di insinuazio-ni tardive in caso di ritardo incolpevole;

3.3) il principio della previa escussione del patrimonio residuo del sottopo-sto, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beniconfiscati, nonché il principio del limite della garanzia patrimoniale, costitui-to dal 70 per cento del valore dei beni sequestrati, al netto delle spese del pro-cedimento;

3.4) che il credito non sia simulato o in altro modo strumentale all’attivitàillecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego;

3.5) un procedimento di verifica dei crediti in contraddittorio, che prevedal’ammissione dei crediti regolarmente insinuati e la formazione di un proget-to di pagamento degli stessi da parte dell’amministratore giudiziario;

3.6) la revocazione dell’ammissione del credito quando emerga che essa èstata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancataconoscenza di documenti decisivi;

g) disciplinare i rapporti tra il procedimento di applicazione delle misure di pre-venzione e le procedure concorsuali, al fine di garantire i creditori dalle possibiliinterferenze illecite nel procedimento di liquidazione dell’attivo fallimentare, pre-vedendo in particolare:

1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento di prevenzione siano sot-tratti dalla massa attiva del fallimento e conseguentemente gestiti e destinatisecondo le norme stabilite per il procedimento di prevenzione; 2) che, dopo la confisca definitiva, i creditori insoddisfatti sulla massa attiva delfallimento possano rivalersi sul valore dei beni confiscati, al netto delle spesesostenute per il procedimento di prevenzione; 3) che la verifica dei crediti relativi a beni oggetto di sequestro o di confisca diprevenzione possa essere effettuata in sede fallimentare secondo i principi sta-biliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se il sequestro o la confiscadi prevenzione hanno per oggetto l’intero compendio aziendale dell’impresadichiarata fallita, nonché, nel caso di società di persone, l’intero patrimonio per-sonale dei soci falliti illimitatamente responsabili, alla verifica dei crediti siapplichino anche le disposizioni previste per il procedimento di prevenzione;4) che l’amministratore giudiziario possa proporre le azioni di revocatoria fal-limentare con riferimento ai rapporti relativi ai beni oggetto di sequestro di pre-venzione; che, ove l’azione sia già stata proposta, al curatore si sostituisca l’am-ministratore giudiziario; 5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione dell’amministratore giudi-ziario, possa richiedere al tribunale competente la dichiarazione di fallimentodell’imprenditore o dell’ente nei cui confronti è disposto il procedimento di pre-venzione patrimoniale e che versa in stato di insolvenza; 6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fal-limento, i beni siano nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro

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o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provveda alla ria-pertura dello stesso; che, se il sequestro o la confisca intervengono dopo la ven-dita dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente residua dalla liquidazio-ne;

h) disciplinare la tassazione dei redditi derivanti dai beni sequestrati, prevedendoche la stessa:

1) sia effettuata con riferimento alle categorie reddituali previste dal testo unicodelle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; 2) sia effettuata in via provvisoria, in attesa dell’individuazione del soggettopassivo d’imposta a seguito della confisca o della revoca del sequestro; 3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai beni sequestrati, siaapplicata, da parte del sostituto d’imposta, l’aliquota stabilita dalle disposizionivigenti per le persone fisiche;4) siano in ogni caso fatte salve le norme di tutela e le procedure previste dalcapo III del titolo I della parte seconda del codice dei beni culturali e del pae-saggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modi-ficazioni;

i) prevedere una disciplina transitoria per i procedimenti di prevenzione in ordi-ne ai quali sia stata avanzata proposta o applicata una misura alla data di entratain vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;

l) prevedere l’abrogazione espressa della normativa incompatibile con le disposi-zioni del decreto legislativo di cui al comma 1.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tec-nica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è tra-smesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioniparlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro ses-santa giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso il terminedi cui al periodo precedente senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri dirispettiva competenza, il decreto legislativo può essere comunque adottato. 5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alcomma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal pre-sente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive deldecreto medesimo.

Art. 2. Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia didocumentazione antimafia

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge, un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione delladisciplina in materia di documentazione antimafia di cui alla legge 31 maggio 1965,n. 575, e di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e succes-sive modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla base di quanto stabilito dalla let-tera f) del presente comma, delle procedure di rilascio della documentazione anti-mafia, anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e dei limiti di valoreoltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziendevigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque con-trollate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o

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autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio1965, n. 575, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessio-ni e le erogazioni di cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del 1965, se nonhanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l’insussisten-za, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio delloStato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge n. 575 del1965, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 4 del decretolegislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, nelle imprese inte-ressate;

b) aggiornamento della normativa che disciplina gli effetti interdittivi conseguen-ti alle cause di decadenza, di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa di cuialla lettera a), accertati successivamente alla stipulazione, all’approvazione oall’adozione degli atti autorizzatori di cui alla medesima lettera a);

c) istituzione di una banca di dati nazionale unica della documentazione antima-fia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il terri-torio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pub-blica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilasciodella medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzionedei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa, con previsione dellapossibilità di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti dall’esteroe secondo modalità di acquisizione da stabilirsi, nonché della possibilità per ilprocuratore nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di datimedesima;

d) individuazione dei dati da inserire nella banca di dati di cui alla lettera c), deisoggetti abilitati a implementare la raccolta dei medesimi e di quelli autorizzati,secondo precise modalità, ad accedervi con indicazione altresì dei codici di pro-getto relativi a ciascun lavoro, servizio o fornitura pubblico ovvero ad altri ele-menti idonei a identificare la prestazione;

e) previsione della possibilità di accedere alla banca di dati di cui alla lettera c)da parte della Direzione nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti pre-visti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale;

f) individuazione, attraverso un regolamento adottato con decreto del Ministrodell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infra-strutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, delle diversetipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa perle quali, in relazione allo specifico settore d’impiego e alle situazioni ambientaliche determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbliga-toria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del con-tratto, subcontratto, concessione o erogazione, di cui all’articolo 10 della legge 31maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

g) previsione dell’obbligo, per l’ente locale sciolto ai sensi dell’articolo 143 deltesto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legisla-tivo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di acquisire, nei cinqueanni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente allastipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o sub-contratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazio-

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ne, di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modi-ficazioni, indipendentemente dal valore economico degli stessi;

h) facoltà, per gli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare, per unperiodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica del commissa-rio nominato, di avvalersi della stazione unica appaltante per lo svolgimento delleprocedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale;

i) facoltà per gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all’articolo 143del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-slativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di deliberare di avva-lersi per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in caricadegli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante, ove costituita, per losvolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimoente locale;

l) previsione dell’innalzamento ad un anno della validità dell’informazione anti-mafia qualora non siano intervenuti mutamenti nell’assetto societario e gestiona-le dell’impresa oggetto di informativa;

m) introduzione dell’obbligo, a carico dei legali rappresentanti degli organismisocietari, di comunicare tempestivamente alla prefettura-ufficio territoriale delGoverno che ha rilasciato l’informazione l’intervenuta modificazione dell’asset-to societario e gestionale dell’impresa;

n) introduzione di sanzioni per l’inosservanza dell’obbligo di cui alla lettera m).

2. All’attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera c) del comma 1 siprovvede nei limiti delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente nellostato di previsione del Ministero dell’interno.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere aifini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competentiper materia, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissionedello schema di decreto. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza chele Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto legi-slativo può essere comunque adottato.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alcomma 1, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal pre-sente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive deldecreto medesimo.

Art. 3. Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltra-zioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delleimprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasititolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno opiù conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Posteitaliane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dalcomma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, aiservizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al

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primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quantoprevisto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumentodel bonifico bancario o postale.

2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientran-ti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tec-niche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, peril totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli inter-venti di cui al medesimo comma 1.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonchéquelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tri-buti, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario opostale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese gior-naliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui alcomma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale,fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione dellaspesa.

4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cuial comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicatidi cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reinte-grati mediante bonifico bancario o postale.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deveriportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui alcomma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sot-tostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.

6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativapresso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica eco-nomica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gliestremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entrosette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e ilcodice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavo-ri, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta,un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flus-si finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, dellaclausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono stateeseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore,il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propriacontroparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo proce-de all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestual-mente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territo-rialmente competente.

9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, aiservizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta,un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabi-lità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

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Art. 4. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti altrasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materialeindica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art. 5. Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decre-to legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specifica-ti, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21,comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenereanche l’indicazione del committente.

Art. 6. Sanzioni

1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3,comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senzaavvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del sog-getto inadempiente, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa dicui all’articolo 3, comma 8, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecunia-ria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3,comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lostrumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadem-piente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 percento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nelcaso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP dicui all’articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato con moda-lità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadem-piente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per centodel valore di ciascun accredito.

4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cuiall’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazio-ne di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui alpresente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si appli-cano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689,del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231.

Art. 7. Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accerta-menti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

1. Alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25 è sostituito dal seguente: «Art. 25. - 1. A carico delle persone neicui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per

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taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedurapenale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decre-to-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-sto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non defini-tivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ilnucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente inrelazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verificadella relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell’accerta-mento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanzia-ria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti auto-rizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 10 della citata legge n. 575del 1965, e successive modificazioni. 2. Le indagini di cui al comma 1 sono effet-tuate anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2-bis, comma 3, e all’ar-ticolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifica-zioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell’attivi-tà, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica siadiverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributariapuò delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai repar-ti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio. 3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione dellamisura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleodi polizia tributaria indicato al comma 1. 4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari delCorpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall’artico-lo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cuiall’articolo 2-bis, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successivemodificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale dipolizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di pre-venzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nelcorso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1. 6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valoreaggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 siapplicano le disposizioni di cui all’articolo 51, secondo comma, numero 2),secondo periodo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,e all’articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del d.P.R. 29 set-tembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;

b) all’articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le persone condan-nate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedi-mento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dalfatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le varia-zioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi divalore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i

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soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazio-ni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente ele-menti di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati alsoddisfacimento dei bisogni quotidiani»;

c) all’articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui non siapossibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo deibeni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di sommedi denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all’articolo 30, primocomma, hanno la disponibilità».

Art. 8. Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura

1. All’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) gli ufficiali di polizia giudiziariadella Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia difinanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativaantimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specificheoperazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova inordine ai delitti previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delit-ti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall’articolo 12,commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui aldecreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché aidelitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefa-centi e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi statidi tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 260del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 3 della legge 20 feb-braio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque pre-stano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occulta-no denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovverocose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato oaltrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentonol’impiego o compiono attività prodromiche e strumentali»;2) alla lettera b), dopo le parole: «commessi con finalità di terrorismo» sonoinserite le seguenti: «o di eversione»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La causa di giustificazione dicui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausi-liari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazionedi operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La dispo-sizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone checompiono gli atti di cui al comma 1»;

c) al comma 2, dopo le parole: «o indicazioni di copertura» sono inserite leseguenti: «, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilitedal decreto di cui al comma 5,»;

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d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’esecuzione delle operazioni dicui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega,dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l’apparte-nenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d’intesa con laDirezione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere per idelitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.L’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti pre-visti dal testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito deno-minate «attività antidroga», è specificatamente disposta dalla Direzionecentrale per i servizi antidroga o, sempre d’intesa con questa, dagli organidi vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello alme-no provinciale, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziariaimpiegato»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L’organo che dispone l’esecuzionedelle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all’au-torità giudiziaria competente per le indagini. Dell’esecuzione delle attività anti-droga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale peri servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se neces-sario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dallaDirezione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell’ufficialedi polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonché quelli degli eventualiausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunqueessere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell’ope-razione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultatidella stessa»;

f) al comma 5, le parole: «avvalersi di ausiliari» sono sostituite dalle seguenti:«avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone,»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Quando è necessario per acquisirerilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei respon-sabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 73 e 74, gli ufficiali dipolizia giudiziaria, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doga-nali, limitatamente ai citati articoli 73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. n.309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli attidi propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubbli-co ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubbli-co ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le atti-vità antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzionecentrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambi-to internazionale»;

h) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Quando è necessario per acqui-sire rilevanti elementi probatori, ovvero per l’individuazione o la cattura deiresponsabili dei delitti di cui all’articolo 630 del codice penale, il pubblico mini-stero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra uti-lità per l’esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indi-candone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato»;

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i) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle sostanzestupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all’articolo 70 del testo unico di cui ald.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni»;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le comunicazioni di cui ai commi 4,6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procu-ratore generale presso la corte d’appello. Per i delitti indicati all’articolo 51,comma 3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa alprocuratore nazionale antimafia»;

m) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per lo svolgi-mento dei compiti d’istituto»;

n) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Chiunque indebitamente rivelaovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuanole operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca piùgrave reato, con la reclusione da due a sei anni»;

o) al comma 11 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) l’articolo 7 deldecreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni».

2. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psi-cotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, dicui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) l’articolo 97 è sostituito dal seguente: «Art. 97. - (Attività sotto copertura). - 1.Per lo svolgimento delle attività sotto copertura concernenti i delitti previsti dalpresente testo unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni»;

b) l’articolo 98 è abrogato. 3. All’articolo 497 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito ilseguente: «2-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenentiad organismi di polizia esteri, gli ausiliari, nonché le interposte persone, chiamatia deporre, in ogni stato e grado del procedimento, in ordine alle attività svolte sottocopertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successivemodificazioni, invitati a fornire le proprie generalità, indicano quelle di coperturautilizzate nel corso delle attività medesime».

4. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedurapenale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, sono apportate le seguen-ti modificazioni:

a) all’articolo 115, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le annotazio-ni di cui al comma 1, se riguardanti le attività di indagine condotte da ufficiali oagenti di polizia giudiziaria nel corso delle operazioni sotto copertura ai sensidell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni,contengono le generalità di copertura dagli stessi utilizzate nel corso delle atti-vità medesime»;

b) all’articolo 147-bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Esame» sono inserite le seguenti: «degli ope-ratori sotto copertura,»;

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2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L’esame in dibattimento degliufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismidi polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano opera-to in attività sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006,n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessariealla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all’esame e con modali-tà determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni casoidonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile»;3) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «c-bis) quando devono

essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti adorganismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alleattività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cuiall’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. Intali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che ilvolto di tali soggetti sia visibile».

Art. 9. Modifica all’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di tur-bata libertà degli incanti

1. All’articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni»sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

Art. 10. Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del con-traente

1. Dopo l’articolo 353 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 353-bis. -(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costi-tuisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, col-lusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a sta-bilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare lemolalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punitocon la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro1.032».

Art. 11. Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attua-zione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice

1. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e dal-l’articolo 291-quater del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43»sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 291-quater del testo unico approvatocon d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 apri-le 2006, n. 152,». 2. All’articolo 147-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento etransitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio1989, n. 271, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) quando l’esame è dispostonei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dal-l’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o allespeciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimodecreto-legge;».

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Art. 12. Coordinamenti interforze provinciali

1. Al fine di rendere più efficace l’aggressione dei patrimoni della criminalità orga-nizzata, il Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia e il procuratore naziona-le ami-mafia stipulano uno o più protocolli d’intesa volti alla costituzione, presso ledirezioni distrettuali antimafia, di coordinamenti interforze provinciali, cui parteci-pano rappresentanti delle Forze di polizia e della Direzione investigativa antimafia.2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 definiscono le procedure e le modalità ope-rative per favorire lo scambio informativo e razionalizzare l’azione investigativa perl’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, fermo restando il potere diproposta dei soggetti di cui all’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, esuccessive modificazioni.

Art. 13. Stazione unica appaltante

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministridell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavo-ro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministra-zione e l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifica-zioni, le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più sta-zioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità el’economicità’ della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infil-trazioni mafiose. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA; b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell’articolo 33 del codice deicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo12 aprile 2006, n. 163;

c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono allaSUA;

d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le dispo-sizioni vigenti in materia.

Art. 14. Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca deiprogrammi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previsteper i testimoni di giustizia

1. All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, il comma 2-septies è sostituito dal seguen-te: «2-septies. Nel termine entro il quale può essere proposto il ricorso giurisdizio-nale e in pendenza della decisione relativa all’eventuale richiesta di sospensione aisensi dell’articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modifica-zioni, o dell’articolo 36 del regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n.642, il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane sospeso». 2. All’articolo 16-ter, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ar-ticolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della pubblica sicu-

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rezza del Ministero dell’interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testi-mone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili deidanni. Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato peressere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’interno in derogaall’articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Art. 15. Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla cri-minalità organizzata

1. All’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 1, le lettere d), e) e f) sono sostituite dalle seguenti: «d) dal Direttoredell’Agenzia informazioni e sicurezza interna; e) dal Direttore dell’Agenzia infor-mazioni e sicurezza esterna; f) dal Direttore della Direzione investigativa antima-fia»;

b) al comma 3, le parole: «nonché dell’organismo previsto dall’articolo 3» sonosostituite dalle seguenti: «nonché della Direzione investigativa antimafia».

Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneria carico del bilancio dello Stato.

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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)Ai sensi dell’art. 6 della Legge 25 Febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio Preventivo 2010 e al Conto Consuntivo 2009

1 - Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

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COMUNE DI BENEVENTOProvincia di Benevento

Bilancio di previsione per l’esercizio 2010

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La classificazione delle spese correnti ed in conto capitale, desunte dal consuntivo 2008 secondo l'analisi

economico-funzionale è la seguente in euro

Amministrazione

GeneraleGiustizia Polizia locale

Istruzione

pubblicaCultura Sport Turismo

Viabilità e

trasporti

Gestione del

territorio e

tutela ambiente

SocialeSviluppo

economico

Servizi

produttiviTotale

Personale 4.668.041,36 0,00 917.100,00 109.800,00 487.300,00 30.600,00 0,00 69.700,00 376.200,00 1.181.600,00 0,00 0,00 7.840.341,36

Acquisto beni di consumo 221.012,76 0,00 4.656,14 52.000,00 0,00 0,00 0,00 5.648,40 0,00 11.561,35 0,00 0,00 294.878,65

Prestazione di servizi 5.419.447,72 0,00 377.211,80 2.413.434,70 1.613.755,95 172.408,45 0,00 613.628,95 4.609.823,49 827.156,30 192.219,40 0,00 16.239.086,76

Utilizzo dei beni di terzi 148.477,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.477,26

Trasferimenti 59.916,18 0,00 62.833,72 470.975,51 81.688,84 21.957,23 0,00 0,00 41.600,00 1.557.442,17 0,00 0,00 2.296.413,65

Interessi passivi 1.050.340,27 0,00 0,00 208.841,78 0,00 0,00 0,00 449.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.708.182,05

Imposte e tasse 294.859,45 0,00 56.300,00 5.050,00 28.400,00 2.100,00 0,00 4.750,00 25.250,00 28.750,00 0,00 6,88 445.466,33

Oneri straordinari della gestione 143.254,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.254,52

TOTALE SPESE CORRENTI 12.005.349,52 0,00 1.418.101,66 3.260.101,99 2.211.144,79 227.065,68 0,00 1.142.727,35 5.052.873,49 3.606.509,82 192.219,40 6,88 29.116.100,58

Acquisizione di beni immobili 3.381.511,18 0,00 33.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.850,02 0,00 0,00 0,00 3.665.561,20

Espropri e servitù onerose 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acquisto di beni specifici per

realizzazioni in economia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo di beni di terzi per

realizzazioni in economia0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acquisizione di beni mobili,

macchine ed attrezzature133.476,02 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.476,02

Incarichi professionali esterni 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.022,47 0,00 0,00 0,00 39.022,47

Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.608,03 31.407,12 0,00 0,00 69.015,15

Partecipazioni azionarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Conferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessioni di crediti e

anticipazioni0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

TOTALE SPESE IN CONTO

CAPITALE3.544.987,20 0,00 57.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.480,52 31.407,12 0,00 0,00 3.931.074,84

Le risultanze finali a tutto il 31 dicembre desunte dal conto consuntivo (in euro):

avanzo di amministrazione dal conto consuntivo 2008 � 989.925,98

ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e

risultanti dalle elencazione allegata al conto consuntivo 2008: � 0,00

Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti (in euro):

ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI

di cui: di cui:

Tributarie 274,26 Personale 210,85

Contributi e trasferimenti 265,91 Acquisto ei beni e servizi 444,65

Altre entrate correnti 214,04 Altre spese correnti 127,52

IL SINDACO

(Stefania Clara Lorusso)

Ai sensi dell'art.6 della legge 25 febbraio 1987, n.67, si pubblicano i seguenti dati relativi al

bilancio preventivo 2010 ed al conto consuntivo 2008

DENOMINAZIONE

Previsioni di

competenza da bilancio

anno 2010

Accertamenti da conto

consuntivo 2008DENOMINAZIONE

Previsioni di

competenza da bilancio

anno 2010

Impegni da conto

consuntivo 2008

Avanzo amm. Disavanzo ammin.

Tributarie 10.732.600,00 10.198.133,72 Correnti - Tit. I 30.382.348,00 29.116.100,58

Contr. Trasf. 9.393.152,00 9.887.594,50Rimborso quote capitale mutui in

ammortam. - Tit.III2.091.300,00 1.896.654,79

- di cui da Stato 8.495.800,00 9.109.295,01

-di cui da Regione 847.352,00 711.611,95

Extratributarie 9.751.220,00 7.958.975,01

-di cui Serv. Pubb. 7.081.420,00 6.026.431,65

Totale Entrate Correnti 29.876.972,00 28.044.703,23 Totale Spese Correnti - Tit. I+ III 32.473.648,00 31.012.755,37

Alienazioni beni e trasfer. 5.568.676,00 2.579.141,01 Spese di investimento 5.972.000,00 3.931.074,84

- di cui da Stato 7.500,00 7.275,07 Totale spese Conto Capitale 5.972.000,00 3.931.074,84

- di cui da Regione 1.295.176,00 58.607,12 0,00

Assunzione prestiti 10.000.000,00 7.112.100,30 Rimb. anticipaz. tesoreria e altri 7.000.000,00 4.033.410,30

- di cui anticipaz. tesoreria 7.000.000,00 4.033.410,30 0,00

Tot. Entrate C. Capitale 15.568.676,00 9.691.241,31 0,00

Servizi per conto di terzi 6.242.000,00 3.381.019,50 Servizi per conto di terzi 6.242.000,00 3.380.778,26

Totale 51.687.648,00 41.116.964,04 Totale 51.687.648,00 42.358.018,77

Disavanzo gestione Avanzo di gestione 0,00

TOTALE GENERALE 51.687.648,00 41.116.964,04 TOTALE GENERALE 51.687.648,00 42.358.018,77

ENTRATE SPESE

COMUNE DI BOLLATEProvincia di Milano

87

COMUNE DI FOLLONICAProvincia di Grosseto

ENTRATE - in euro SPESE - in euro

DenominazionePrevisione di

competenza da bilancio

anno 2010

Accertamenti da conto consuntivo

anno 2008 DenominazionePrevisione di

competenza da

bilancio anno 2010

Impegni da conto

consuntivo anno

2008- Avanzo di amm.ne � 0,00 - Disavanzo amm.ne - -

- Tributarie � 10.494.163,00 � 10.657.878,10 - Correnti � 22.774.445,00 � 23.216.240,90

- Contributi e trasferimenti � 6.549.009,70 � 4.536.913,30

(di cui dallo Stato) � 4.533.691,04 � 3.639.816,36

(di cui dalle Regioni) � 1.460.318,66 � 836.133,03 � 1.012.000,00 � 998.970,12

- Extratributarie � 7.934.272,30 � 8.301.956,90

(di cui per proventi servizi pubblici) � 5.228.000,00 � 5.365.696,02

Totale entrate di parte corr. � 24.977.445,00 � 23.496.748,30 Totale spesa di parte corr. � 23.786.445,00 � 24.215.211,02

- Alienazione di beni e trasfer. � 42.643.762,00 � 1.863.283,75 - Spese di investimento � 45.929.762,00 � 3.187.971,52

(di cui dallo Stato) � 3.562,00 � 3.561,38

(di cui dalle Regioni) � 14.179.000,00 � 771.300,00

- Assunzioni prestiti � 7.969.187,08 � 6.449.668,38

di cui per anticipazioni di Tesoreria � 5.874.187,08 � 5.639.668,38

Totale entrate conto capitale � 50.612.949,08 � 8.312.952,13 Totale spese conto capitale � 45.929.762,00 � 27.403.182,54

Rimborso anticipazione

di tesoreria ed altri � 5.874.187,08 � 5.639.668,38

- Partite di giro � 11.615.000,00 � 2.660.230,28 - Partite di giro � 11.615.000,00 � 2.660.230,28

� 87.205.394,08 � 34.469.930,71 � 87.205.394,08 � 35.703.081,20

Ai sensi dell'art.6 della legge 25 febbraio 1987 n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2010 e al conto consuntivo 2008(1)

1) Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

- Rimborso quote di

capitale per mutui in

ammortamento

88

Amm.ne generale Territorio Ambiente Attività sociali Viabilità Trasporti Totale

- Personale � 2.712.917,17 � 521.330,28 � 1.621.151,14 � 208.412,24 � 5.345.952,75

- Acquisto beni e servizi � 2.053.621,42 � 4.240.522,79 � 1.753.563,09 � 1.412.679,96 � 10.611.226,34

- Interessi passivi � 325.872,00 � 391.990,00 � 144.360,00 � 184.085,00 � 1.165.002,00- Investimenti effettuati direttamente

dall'Amministrazione � 83.502,00 � 1.601.467,52 � 0,00 � 530.000,00 � 3.070.237,52

- Investimenti indiretti

� 5.175.912,59 � 6.755.310,59 � 3.519.074,23 � 2.335.177,20 � 20.192.418,61

� 5.286.163,23

� 5.254.793,46

� 31.369,77

� 2.779.542,00

Entrate correnti � 1.081,60 Spese correnti � 1.068,69

di cui: di cui:

-tributarie � 490,60 -personale � 303,68

- contributi e trasferimenti � 208,84 � 566,86

-altre entrate correnti � 382,16 � 198,15-altre spese correnti

4) Ammontare dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati al 31.12.2008

5) Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

2) La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analilsi economico-funzionale è la seguente:

(Dott. Alfredo CARDI) (D.ssa Maria Veronica GALLINARO)

Istruzione cultura

� 159.988,92

� 996.918,34

� 117.465,00

� 0,00� 855.268,00

L'ASSESSORE AL BILANCIO IL DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

� 2.129.640,26 � 277.303,74

(1) i dati si riferiscono all'ultimo consuntivo approvato.

- Avanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2008 di cui:

VINCOLATO

NON VINCOLATO

3) La risultanza finale a tutto il 31.12.2008 desunta dal consuntivo:

-acquisto beni e servizi

Attività economica

� 153.920,74

� 1.230,00

� 122.153,00

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina)

89

BILANCIO PREVENTIVO 2010

e al

CONTO CONSUNTIVO 2008

1. Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti (in Euro):

ENTRATE SPESE

Denominazione

Previsioni di

competenza da

bilancio

Accertamenti da

conto consuntivoDenominazione

Previsioni di

competenza da

bilancio

Impegni da

conto consuntivo

ANNO 2010 ANNO 2008 ANNO 2010 ANNO 2008

Avanzo amministrazione - Disavanzo amministrazione - -

Tributarie 6.318.547,00 6.226.042,99 Correnti 12.224.666,00 11.290.163,50

Contributi e trasferimenti 4.359.729,00 4.348.870,16

(di cui dallo Stato) 3.715.757,00 3.641.538,08

Rimborso quote di capitale per mutui in

ammortamento 378.424,00 339.482,30

(di cui dalle Regioni) 618.892,00 683.809,68

Extratributarie 1.949.132,00 1.170.391,29

(di cui per proventi serv.pubblici) 1.794.814,00 944.222,94

Totale entrate di parte corrente 12.627.408,00 11.745.304,44 Totale spese di parte corrente 12.603.090,00 11.629.645,80

Alienazione di beni e trasferimenti 9.063.565,00 2.956.196,99 Spese di investimento 9.087.883,00 3.065.465,62

(di cui dallo Stato) 6.182,00 2.006.180,29

(di cui dalle Regioni) 8.453.830,00 526.725,00

Assunzione prestiti - -

(di cui per anticipazioni di tesoreria) - -

Totale entrate conto capitale 9.063.565,00 2.956.196,99 Totale spese conto capitale 9.087.883,00 3.065.465,62

Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri

Partite di giro 2.694.216,00 1.329.514,42 Partite di giro 2.694.216,00 1.329.514,42

Totale 24.385.189,00 16.031.015,85 Totale 24.385.189,00 16.024.625,84

Disavanzo di gestione - - Avanzo di gestione - 6.390,01

TOTALE GENERALE 24.385.189,00 16.031.015,85 TOTALE GENERALE 24.385.189,00 16.031.015,85

COMUNE DI GIOVINAZZO

Amministrazione

generale

Istruzione e

culturaAbitazioni Attività sociali Trasporti

Attività

economicaTOTALE

Personale 2.530.954,32 27.611,00 - 269.882,00 - - 2.828.447,32

Acquisto beni e servizi 1.152.874,83 520.533,00 751.251,16 32.675,91 2.457.334,90

Interessi passivi 19.781,93 106.662,31 - 3.829,00 - - 130.273,24

Investimenti effettuati direttamente

dall'Amministrazione 253.868,18 463.135,28 - 49.196,51 - - 766.199,97

Investimenti indiretti - - - - - - -

TOTALE 3.957.479,26 1.117.941,59 - 1.074.158,67 - 32.675,91 6.182.255,43

Ai sensi dell’art. 6 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 si pubblicano i seguenti dati relativi al

BILANCIO PREVENTIVO 2010

e al CONTO CONSUNTIVO 2008

2. La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l’analisi economico-funzionale è la seguente (in Euro):

.3. La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal consuntivo (in Euro):

Avanzo di amministrazione del conto consuntivo anno 2008 640.445,52

Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2008 -

Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008 640.445,52

Ammontare debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo anno 2008 -

4. Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti (in Euro):

Entrate correnti 568,67 Spese correnti 546,63

di cui di cui

Tributarie 301,44 Personale 190,14

Contributi e trasferimenti 210,56 Acquisto beni e servizi 267,79

Altre entrate correnti 56,67 Altre spese correnti 88,70IL SINDACO

f.to (Prof. Antonio NATALICCHIO)

1. Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti (in Euro):

90

1 - Le notizie relative alle Entrate e alle Spese sono le seguenti: (in � sonza decimali)

Previsioni di Accertamenti Previsioni di Accertamenti

competenza da da conto competenza da da conto

bilancio consuntivo bilancio consuntivo

ANNO ANNO ANNO ANNO

2010 2008 2010 2008

Avanzo amm.ne Disavanzo amm.ne

Tributarie 9.760.274 9.802.071 Correnti 20.186.999 19.493.121

Contributi e trasferimenti 7.308.905 7.612.178 Rimborso quote di capitale per mutui in 387.100 4.036.959

(di cui dallo Stato) 6.825.421 6.883.082 ammortamento

(di cui dalle Regioni) 248.100 376.666

Extratributarie 3.774.920 4.007.808

(di cui per proventi servizi pubblici) 1.590.000 1.577.330

Totale entrate di parte corrente 20.844.099 21.422.057 Totale spese di parte corrente 20.574.099 23.530.080

Alienazione di beni e trasferimenti 4.337.000 6.854.982 Spese di investimento 4.607.000 6.585.160

(di cui dallo Stato) 5.000 5.288

(di cui dalle Regioni) 17.999

Assunzione di prestiti

(di cui per anticipazioni di tesoreria)

Totale entrate conto capitale 4.337.000 6.854.982 Totale spese in conto capitale 4.607.000 6.585.160

Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri 5.732.500 2.862.163

Partite di giro 5.732.500 2.862.163 Partite di giro

Totale 10.069.500 9.717.145 Totale 30.913.599 32.977.403

Disavanzo Avanzo di gestione

TOTALE GENERALE 30.913.599 31.139.202 TOTALE GENERALE 30.913.599 32.977.403

ENTRATE SPESE

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE

2 - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente: (in � senza decimali)

Amministrazione Istruzione e Abitazioni Attività Trasporti Attività TOTALE

generale cultura sociali economico

Personale 3.388.187 978.536 64.000 1.279.057 221.000 5.930.780

Acquisto beni e servizi 1.799.626 2.283.588 114.974 2.960.937 68.240 29.976 7.257.341

Interessi passivi 174.188 69.276 18.411 91.253 353.128

Investimenti effettuati diret- 441.825 1.384.141 420.212 1.018.364 3.264.542

tamente dall'Ammnistrazione

Investimenti indiretti 190.000 190.000

TOTALE 5.803.826 4.715.541 617.597 5.539.611 68.240 250.976 16.995.791

3 - La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal consuntivo:

Avanzo/disavanzo di amministrazione del conto consuntivo dell'anno 2008 9.748.374

Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno

Avanzo/disavanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2008 9.748.374

Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno

4 - Le principali Entrate e Spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti 525 Spese correnti 478

di cui di cui

Tributarie 240 Personale 184

Contributi e Trasferimenti 187 Acquisto beni e servizi 216

Altre entrate correnti 98 Altre spese correnti 78

IL SINDACO

Ambrogio Fossati

IL DIRIGENTE SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO

dott. Corrado Viscardi

COMUNE DI LISSONEProvincia di Monza e della Brianza

Pubblicazione bilancio ex Legge 67/87Anno 2010 e consuntivo 2008

91

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92

COMUNE DI RHO (Provincia di Milano)Ai sensi dell’art. 6 della Legge 25 febbraio 1987, n° 67, si pubblicano i seguenti dati relativi alBilancio preventivo 2010 ed al ContoConsuntivo 2009:

1. Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti:ENTRATE SPESE

Denominazione

Previsioni di

competenza da

bilancio anno 2010

Accertamenti da

conto consuntivo

anno 2009

Denominazione

Previsioni di

competenza da

bilancio anno 2010

Accertamenti da

conto consuntivo

anno 2009

- Avanzo amm.ne 200.000,00 5.327.150,00 - Disavanzo amm.ne - -

- Tributarie 19.051.500,00 20.856.802,72 - Correnti 40.521.366,00 39.834.543,68

- Contr. Trasferim. 10.239.150,00 9.616.856,47

(di cui da Stato) 8.653.700,00 8.821.063,15

(di cui da Regione) 1.034.450,00 477.702,76

- Extratributarie 12.574.350,00 10.645.830,49

(di cui Serv. Pubb.) 4.800.500,00 4.564.773,21

Totale Entrate Corr. 41.865.000,00 41.119.489,68 Totale spese correnti 46.065.000,00 47.104.896,69

-Alienazione beni e trasferimenti 33.863.000,00 16.924.995,92

(di cui da Stato) 8.000,00 - - Spese d'investimento 35.163.000,00 22.092.343,22

(di cui da Regione) 795.000,00 8.394.036,36

- Assunzione prestiti 8.300.000,00 6.083.510,21

(di cui anticipazioni tesoreria) 3.000.000,00 -

- Totale Entrate in conto capitale 42.163.000,00 23.008.506,13

- Partite di giro 8.075.000,00 4.222.568,68 - Partite di giro 8.075.000,00 4.222.568,68

Totale 92.303.000,00 73.677.714,49 Totale 92.303.000,00 73.419.808,59

- disavanzo di gestione - - - avanzo di gestione - -

TOTALE GENERALE 92.303.000,00 73.677.714,49 TOTALE GENERALE 92.303.000,00 73.419.808,59

- Rimborso quota capitale

per mutui in

ammortamento

5.543.634,00 7.270.353,01

- Rimborso di

anticipazioni di tesoreria

ed altri

3.000.000,00 -

2. La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l’analisi economico-funzionale è la seguente:

Amminist.

generaleGiustizia Polizia locale

Istruzione

pubblicaAttività culturali

Settore sport e

turismo

Personale 5.828.645,69 - 1.774.886,51 167.687,04 412.194,80 178.827,73

Acquisto beni e servizi 4.086.390,92 86.061,62 435.085,87 3.293.397,10 906.396,94 878.044,92

Interessi passivi 1.206.640,29 266,90 12.923,99 439.238,00 3.704,11 414.430,80

Altre spese correnti 856.928,38 - 248.317,94 407.858,97 201.787,90 89.112,40

Investimenti effettuati direttamente 2.460.464,94 - 167.955,00 706.148,84 38.096,15 537.199,45

Investimenti indiretti - - - - - -

TOTALE 14.439.070,22 86.328,52 2.639.169,31 5.014.329,95 1.562.179,90 2.097.615,30

Viabilità e

Trasporti

Territorio e

ambienteSettore sociale

Attività

economicaAttività produttive Totale

Personale 112.403,09 1.177.567,03 1.285.515,01 234.734,52 - 11.172.461,42

Acquisto beni e servizi 3.340.865,72 2.174.385,45 3.578.820,85 274.029,95 16.684,95 19.070.164,29

Interessi passivi 1.375.055,20 479.364,03 225.908,00 44.114,78 118.296,80 4.319.942,90

Altre spese correnti 40.521,61 213.346,37 3.184.578,91 29.025,59 - 5.271.478,07

Investimenti effettuati direttamente 6.104.981,03 11.826.597,81 62.400,00 - 188.500,00 22.092.343,22

Investimenti indiretti - - - - - -

TOTALE 10.973.826,65 15.871.260,69 8.337.222,77 581.904,84 323.481,75 61.926.389,90

3. La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dalconsuntivo:

Avanzo/disavanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell'anno 2009 1.005.100,00

Residui perenti alla chiusura del conto consuntivo del 2009 0,00

Avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2009 1.005.100,00

Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dall'elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2009 0,00

4. Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

IL SINDACO(Roberto ZUCCHETTI)

Abitanti n. 50.591

ENTRATE CORRENTI 812,78 SPESE CORRENTI 787,38

di cui di cui

tributarie 412,26 personale 220,84

contributi e trasferimenti 190,09 acquisto beni e servizi 376,95

altre entrate correnti 210,43 altre spese correnti 189,59

COMUNE DI RHO (Provincia di Milano)Ai sensi dell’art. 6 della Legge 25 Febbraio 1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio Preventivo 2010 e al Conto Consuntivo 2009

1 - Le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti:

93

PROVINCIA DI VENEZIA

DenominazionePrevisioni di competenza

da bilancio

Accertamenti da conto

consuntivoDenominazione

Previsioni di competenza

da bilancio

Impegni da conto

consuntivo

ANNO 2010 ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2009

Avanzo amm.ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 Disavanzo amm.ne. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tributarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.513.500,00 10.947.178,68 Correnti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.507.573,88 23.694.132,07

Contributi e trasferimenti. . . . . . . . . . . . . . . 8.378.574,24 8.404.226,14Rimborso quote di capitale per mutui in ammortamento. . .

1.450.427,59 1.281.882,02

(di cui allo stato). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.948.483,72 6.947.289,04

(di cui alle regioni). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.397.790,52 1.437.730,44

Extratributarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.509.447,23 5.300.422,68

(di cui per proventi servizi pubblici). . . . . . . . . . . . 1.728.620,00 1.517.708,99

Totale entrate di parte corrente. . . . . . . . . . . . . 25.401.521,47 24.651.827,50 Totale spese di parte corrente. . . . . . . . . . . . . . 25.958.001,47 24.976.014,09

Alienazione di beni e trasferimenti. . . . . . . . . . . . 10.334.013,68 3.510.509,02 Spese di investimento. . . . . . . . . . . . . . . . . 12.332.533,68 4.053.144,46

(di cui allo stato). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.983,42 5.540,45

(di cui dalle regioni). . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.586.902,26 695.120,41

Assunzioni prestiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.555.000,00 1.185.877,14

(di cui per anticipazioni di tesoreria). . . . . . . . . . . 2.000.000,00

Totale entrate conto capitale. . . . . . . . . . . . . . 14.889.013,68 4.696.386,16 Totale spese conto capitale. . . . . . . . . . . . . . . 12.332.533,68 4.053.144,46

Rimborso anticipazione di tesoreria ed altri. . . . . . . . 2.000.000,00

Partite di giro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625.823,00 2.899.310,06

Totale. . . . . . . . . . . . 43.916.358,15 32.247.523,72 Totale. . . . . . . . . . . . 43.916.358,15 31.928.468,61

Disavanzo di gestione. . . . . . . . . . . . . . . . . Avanzo di gestione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319.055,11

TOTALE GENERALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.916.358,15 32.247.523,72 TOTALE GENERALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.916.358,15 32.247.523,72

20-10-201020-10-2010

1 - Le notizie relative alle Entrate e alle Spese sono le seguenti: (valori in euro)

Partite di giro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.625.823,00 2.899.310,06

ENTRATE SPESE

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PI AVE

Amministrazione generale Istruzione e cultura Urbanistica e gest.del territorio Attività sociali Trasporti-viabilità Attività economica TOTALE

Personale……………………………..4.142.099,15 390.203,06 643.747,86 554.064,73 317.931,46 237.850,60 6.285.896,86

Acquisto beni e servizi .…….………2.410.616,85 2.092.239,58 608.081,70 2.326.976,28 1.074.150,65 1.166.193,59 9.678.258,65

Interessi passivi ……………………..101.902,06 308.602,68 125.951,44 19.019,69 674.917,03 0,00 1.230.392,90

Investimenti effettuati direttamente

dall'Amministrazione……...………… 199.762,61 150.000,00 937.183,35 44.960,26 1.084.474,04 0,00 2.416.380,26

Investimenti indiretti……..…………..0,00 0,00 102.000,00 10.188,00 0,00 0,00 112.188,00

TOTALE………………………………6.854.380,67 2.941.045,32 2.416.964,35 2.955.208,96 3.151.473,18 1.404.044,19 19.723.116,67

4.558.487

- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell'anno 2009

- Avanzo/Disavanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2009 4.558.487

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata al conto consuntivo dell'anno 2009

4- Le principali Entrate e Spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti:

Entrate correnti � 597,66 Spese correnti � 574,44

di cui: di cui:

Tributarie � 265,41 Personale � 152,40

Contributi e trasferimenti � 203,75 Acquisti beni e servizi � 234,64

Altre entrate correnti � 128,50 Altre spese correnti � 187,41

FIRMA

IL SINDACOFrancesca dott.ssa Zaccariotto

2- La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo, secondo l'analisi economico-funzionale è la seguente (valori in euro):

3- La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2009 desunta dal consuntivo:

- Avanzo/Disavanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2009

COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVEProvincia di Venezia

94

Il Dirigente del Settore FinanziarioDott.ssa Antonina Salis

DENOMINAZIONE PREVISIONI DICOMPETENZADA BILANCIO2010

ACCERTAMENTIDACONTOCONSUNTIVOANNO 2008

DENOMINAZIONE PREVISIONIDICOMPETENZADA BILANCIO2010

IMPEGNI DACONTOCONSUNTIVO ANNO 2008

Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministraz.neTributarie 13.100.000,00 11.857.121,02 Correnti 22.815.161,00 23.548.481,03Contributi e Trasferimenti 10.136.798,89 15.032.272,83 Rimborso quote capitale 1.606.637,89(di cui dallo Stato) 3.615.646,76 per mutui in ammortamento(di cui da altri Enti Pubblici) 39.000,00(di cui dalle Regioni) 6.509.152,13Extratributarie 1.185.000,00 372.644,72(di cui per proventi servizi 85.000,00pubblici)TOTALE ENTRATE DI PARTECORRENTE 24.421.798,89 27.262.038,57

TOTALE SPESE DI PARTECORRENTE 24.421.798.89 23.548.481,03

Alienazione di beni e trasfe- 8.675.411,84 17.519.041,16rimenti Spese di investimento 18.498.310,79 18.687.045.34(di cui dallo Stato) 24.842,23(di cui dalle Regioni) 8.644.900,00(di cui da altri Enti) 5.669,51(di cui da altri Soggetti)Assunzione di prestiti 9.822.899,05(di cui per anticipazioni ditesoreria)TOTALE ENTRATE CONTOCAPITALE 18.498.310,79 17.519.041,16

TOTALE SPESE IN CONTOCAPITALE 18.498.310,79 18.687.045.34Rimborsi anticip.di Tesoreria

Partite di giro 3.400.000,00 1.523.127,64 Partite di giro 3.400.000,00 1.523.127,64TOTALE .......... 3.400.000,00 TOTALE ............ 46.320.109,68Disavanzo di gestione Avanzo di gestione

TOTALE GENERALE............ 46.320.109.68 46.304.207,37 TOTALE GENERALE............ 46.320.109,68 43.758.654.012 – la classificazione delle principali spese correnti ein conto capitale, desunto dal consuntivo 2008, secondo l’analisi economico-funzionale,è la seguente (in euro)

ISTRUZIONE ABITAZIONI ATTIVITA' TRASPORTI ATTIVITA' TOTALEAMMINISTRAZ.GENERALE E CULTURA SOCIALI ECONOMICHE

Personale 2.631.308,89 56.459,06 705.116,48 3.392.884,43Acquisto beni e servizi 7.520.436,81 2.273.490,38 537.022,81 1.613.786,98 11.944.736,97Interessi passiviInvestimenti effettuatidirettamentedall'Amministrazione 130.000,00 5.119.157,75 639.010,28 4.625.334,44Investimenti indiretti

10.281.745,70 7.449.107,19 537.022,81 2.957.913,74 19.962.955,84

3-la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2007 desunta dal consuntivo:(in Euro)

Avanzo di amministrazione delConto Consuntivo dell'anno 2008 4.082.967,70

Avanzo di Amministrazione Vincolato 2008 1.250.998,91Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2008 2.831.968,79Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegataal Conto Consuntivo dell'anno (€. 0 )Le principali entrate e spese per abitante al 31/12/2008 desunte dal consuntivo sono le seguenti (in Euro):Entrate Correnti 176,66 Spese correnti 152.59di cui di cui- tributarie 76,83 - personale 30,23- contributi e trasferimenti 97,41 - acquisto beni e serv. 101,55- altre entrate correnti 2,42 - altre spese correnti 20,81

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIOAi sensi dell'Art.6 della Legge 25 Febbraio 1987, n° 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al Bilancio Preventivo 2010 e al Conto Consuntivo 2008 Le notizie relative alle entrate ed alla spese sono le seguenti:

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96

PROVINCIA DI SIENA

Ai sensi dell'Art.6 della Legge 25 Febbraio 1987, n° 67, si pubblicano i seguenti dati relativi alBilancio Preventivo 2010 e al Conto Consuntivo 2008;1- Le notizie relative alle entrate ed alla spese sono le seguenti:

ENTRATE (in Euro) USCITE (in Euro)

PREVISIONI DI ACCERTAMENTI DA PREVISIONI DI IMPEGNI DA

DENOMINAZIONE COMPETENZA DA RENDICONTO DENOMINAZIONE COMPETENZA DA CONTO CONSUNTIVO

BILANCIO 2010 ANNO 2008 BILANCIO 2010 ANNO 2008

- Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 - Disavanzo di Amministraz.ne 0,00 0,00

- Tributarie 28.694.734,31 28.918.161,45 - Correnti 90.064.941,65 92.924.588,36

- Contributi e Trasferimenti 48.441.867,51 66.722.639,54 - Rimborso quote capitale

(di cui dallo Stato) 6.896.911,29 7.746.880,78 per mutui in ammortamento 6.701.131,02 6.366.615,01

(di cui da altri Enti Pubblici) 4.620.330,16 21.559.751,36

(di cui dalle Regioni) 36.924.626,06 37.416.007,40

- Extratributarie 22.782.277,63 5.237.554,37

(di cui per proventi servizi

pubblici) 278.500,00 209.488,96

TOTALE ENTRATE DI PARTE CORRENTE 99.918.879,45 100.878.355,36 TOTALE SPESE DI PARTE CORRENTE 96.766.072,67 99.291.203,37

- Alienazione di beni e trasfe-

rimenti 11.301.058,11 24.129.840,81 - Spese di investimento 47.578.325,73 26.458.709,22

(di cui dallo Stato) 1.545.518,88 2.114.765,03

(di cui dalle Regioni) 820.000,00 1.211.518,50

(di cui da altri Enti) 20.539,23 136.792,02

(di cui da altri Soggetti) 8.855.000,00 20.562.105,26

- Assunzione di prestiti 33.124.977,30 0,00

(di cui per anticipazioni di

tesoreria) 516,46 0,00

TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE 44.426.035,41 24.129.840,81 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 47.578.325,73 26.458.709,22

- Rimborsi anticip.di Tesoreria 516,46 0,00

- Partite di giro 10.935.000,00 7.101.868,81 - Partite di giro 10.935.000,00 7.101.868,81

TOTALE .......... 155.279.914,86 132.110.064,98 TOTALE ............ 155.279.914,86 132.851.781,40

- Disavanzo di gestione 0,00 741.716,42 - Avanzo di gestione 0,00 0,00

TOTALE GENERALE............ 155.279.914,86 132.851.781,40 TOTALE GENERALE............ 155.279.914,86 132.851.781,40

2 - La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consuntivo 2008, secondo l'analisieconomico-funzionale è la seguente:

(in Euro)

AMMINISTRAZ. ISTRUZIONE TURISMO ATTIVITA' TRASPORTI ATTIVITA' GESTIONE TUTELA TOTALE

GENERALE E CULTURA SPORT RICR. SOCIALI ECONOMICHE TERRITORIO AMBIENTALE

- Personale 7.056.886,56 1.024.470,60 1.194.573,79 28.815,36 217.313,00 2.860.977,73 2.933.722,00 2.489.118,07 17.805.877,11

- Acquisto beni e servizi 5.241.665,26 4.796.605,60 873.772,54 180.344,80 27.092.789,99 1.340.613,98 7.571.906,16 1.456.256,02 48.553.954,35

- Interessi passivi 348.887,00 914.247,86 1.646,34 514,34 155.104,33 0,00 1.473.614,36 246.885,00 3.140.899,23

- Investimenti effettuati

direttamente dall'Ammini-

strazione 2.135.358,46 5.049.540,46 0,00 0,00 0,00 13.282,98 7.064.585,89 500.273,02 14.763.040,81

- Investimenti indiretti 1.227.680,83 132.000,00 0,00 0,00 461.115,57 8.719.288,80 350.000,00 805.583,21 11.695.668,41

16.010.478,11 11.916.864,52 2.069.992,67 209.674,50 27.926.322,89 12.934.163,49 19.393.828,41 5.498.115,32 95.959.439,91

3 - La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2008 desunta dal consuntivo:(in Euro)

- Avanzo di amministrazione del Conto Consuntivo dell'anno 2008 3.796.426,61

- Avanzo di Amministrazione Vincolato 2008 2.470.021,10

- Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2008 1.326.405,51

- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dalla elencazione allegata

al Conto Consuntivo dell'anno 2008 (E. 0 )

- Le principali entrate e spese per abitante al 31/12/2008 desunte dal consuntivo sono le seguenti (in Euro):

Entrate Correnti 378,83 Spese correnti 348,96

di cui di cui

- tributarie 108,60 - personale 66,87

- contributi e trasferimenti 250,56 - acquisto beni e serv. 182,33

- altre entrate correnti 19,67 - altre spese correnti 99,76

IL PRESIDENTE

(Simone Bezzini)

PROVINCIA DI SIENA

CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI

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da osservare, la rendicontazione) secondo i requisiti comunitari

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