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PROVINCIA DI CUNEO
COMUNE DI FOSSANO
elaborato:
BOZZA DI CONVENZIONE
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dicembre 2013 committente:
SAN LAZZARO S.r.l.Partita IVA 02936350046
progettista:
arch. Sebastiano MELLANOOrdine architetti di Cuneo n. 1016
1
BOZZA DI CONVENZIONE
DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA
come da Art. 5 legge 106/2011 ed Art. 14 D.P.R. 380/2011
CONVENZIONATO in base all’Art. 49, comma 5, L.R. 56/1977
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila quattordici, il giorno ________________ del mese di _____________ in
_______________, nel mio Studio al civico numero ______ di ________________________
avanti a me __________________________________ Notaio in _______________ iscritto nel
ruolo dei Distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì, Saluzzo;
senza l’assistenza di testimoni per avervi i Comparenti infrascritti rinunziato d’accordo tra loro
e con il mio consenso, sono comparsi:
- da una parte, il Comune CITTA’ DI FOSSANO , C.F.: 00214810046, in persona del signor
MOLA arch. Alessandro , nato a Fossano il 18/03/1967, Funzionario comunale, domiciliato
per l’ufficio in Fossano presso la Casa Comunale, nella sua qualità di funzionario responsabile
del Servizio Gestione del Territorio – Dipartimento Urbanistica ed Ambiente ed in
rappresentanza del Comune suddetto per questa stipula nell’esercizio dei poteri di legale
rappresentanza derivati dalla legge, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale (in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale ex art 5 legge 106/2011
numero ………… del …………………… ), numero ………… in data …………………………,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, quale in copia autentica al presente atto allegasi sotto la
lettera “A”, con dispensa del darne lettura;
- dall’altra, la società “SAN LAZZARO S.R.L.”, con sede in CUNEO, via XX Set tembre n. 2 ,
capitale sociale Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento virgola zero zero), iscritta nel registro
delle imprese di Cuneo al numero 02936350046 corrispondente al codice fiscale, e numero
d’iscrizione alla Camera di Commercio di Cuneo …………………., iscritta con il numero
Repertorio Economico Amministrativo ……………, in persona del suo Amministratore Unico
signor FERRERO Tommaso nato a Ruffia (CN), il 05/05/1950 residente a Cuneo, Viale Mistral
n.29 C.F.: FRR TMS 50E05 H633E;
a quanto infra abilitato con firma sociale libera ed individuale, a norma del vigente statuto, ed
in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data
………………….., quale in estratto del relativo libro da me Notaio fatto in data odierna e
dichiarato conforme alla deliberazione originale al numero ……………… del Repertorio.
2
Detti Comparenti, della cui personale identità, qualità e poteri io Notaio sono certo, mi
chiedono di ricevere il presente atto pubblico mediante il quale pattuiscono e stipulano la
seguente convenzione urbanistica.
PREMESSO
a) che la società “SAN LAZZARO S.r.l.”, con sede in Cuneo (CN), via XX Settembre n. 2, è
proprietaria dei terreni e dei fabbricati, in avanzato stato di degrado, in Fossano, rappresentati
al Catasto dei Terreni al Foglio 150, mappale 14, Ente Urbano di m2 21.649,00 e più
precisamente ripresi dal Catasto dei Fabbricati al Foglio 150, mappale 14, sub 1, Categoria
D/7, Rendita € 10.290,00;
b) che detti immobili contribuiscono a comporre, con altra proprietà, il Comparto Urbanistico 9
(ex ICA), descritto dal Piano Regolatore vigente come “Tessuti della Ristrutturazione
Urbanistica” (Art. 47 delle N.T.A), Ambito soggetto a Strumento Urbanistico Esecutivo di libera
iniziativa (Piano di Recupero), di cui all’art. 41/bis della L.R. 56/’77 e successive modificazioni
e integrazioni;
c) che per l’utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi, il progetto è
stato predisposto secondo quanto consentito dall’art. 5 commi 9 e 14 della Legge 12/07/2011
n.106 ed è costituito dai seguenti elaborati:
• PARTE PRIMA – INTRODUZIONE
- Allegato A Relazione tecnico-illustrativa;
- Allegato B Bozza di Convenzione + Estratti della delocalizzazione;
- Allegato C Titolo di proprietà;
- Allegato D Inquadramenti cartografici;
• PARTE SECONDA – RILIEVO DELLO STATO DEI LUOGHI
- Tavola n. 01 Planimetria generale e documentazione fotografica;
- Tavola n. 02 Planimetria generale e punti quotati (1 : 200);
- Tavola n. 03 Sezione 1, Sez. 2, Sez. 3 (1 : 200);
- Tavola n. 04 Sezione 4, Sez. 5, Sez. 6, Sez. 7, Sez. 8 (1 : 200);
- Tavola n. 05 Legittimità urbanistica e verifiche planimetriche;
• PARTE TERZA – DEMOLIZIONE FABBRICATI E RIPRISTINO P IANO DI CAMPAGNA
- Tavola n. 06 Planimetria generale di demolizione (1 : 500);
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- Tavola n. 07 Sezione 1, Sez. 2, Sez. 3 (1 : 200);
- Tavola n. 08 Sezione 4, Sez. 5, Sez. 6, Sez. 7, Sez. 8 (1 : 200);
• PARTE QUARTA – PROGETTO COMPLESSIVO DELL’AREA
- Tavola n. 09 Planimetria generale (1 : 500);
- Tavola n. 10 Planimetria generale (1 : 200);
- Tavola n. 11 Sezione 1, sezione 2, sezione 3 (1 : 200);
- Tavola n. 12 Sezione 4, Sez. 5, Se. 6 Sez. 7, Sez. 8 (1 : 200);
• PARTE QUINTA – GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO (SIS TEMAZIONE
DELL’AREA)
- Tavola n. 13 Relazione geologica/geotecnica e relazione sismica;
- Tavola n. 14 Gestione delle terre e rocce da scavo – Modello 1;
- Tavola n. 15 Schema dei volumi di scavo e riporto (1:1.000);
• SESTA PARTE – PRIMA FASE DELL’INTERVENTO (LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3)
- Tavola n. 16 Planimetria generale (1:500);
- Tavola n. 17 Sezione 1, Sez. 2, Sez. 3 (1:200);
- Tavola n. 18 Sezione 4, Sez. 5, Sez. 6, Sez. 7, Sez. 8 (1:200);
• SETTIMA PARTE – PROGETTO EDIFICI (LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3)
- Tavola n. 19 Modello 15 LOTTO 1 (Relazione illustrativa e verifiche plano
volumetriche), calcolo del costo di costruzione, modello 8 (fattibilità strutturale) e
verifica del superamento barriere architettoniche;
- Tavola n. 20 Piante edifico L1 (1:100);
- Tavola n. 21 Prospetti e sezioni edificio L1 (1:100);
- Tavola n. 22 Modello 15 LOTTO 2 (Relazione illustrativa e verifiche plano
volumetriche), calcolo del costo di costruzione, modello 8 (fattibilità strutturale) e
verifica del superamento barriere architettoniche;
- Tavola n. 23 Piante edifico L2 (1:100);
- Tavola n. 24 Prospetti e sezioni edificio L2 (1:100);
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- Tavola n. 25 Modello 15 LOTTO 3 (Relazione illustrativa e verifiche plano
volumetriche), calcolo del costo di costruzione, modello 8 (fattibilità strutturale) e
verifica del superamento barriere architettoniche;
- Tavola n. 26 Piante edifico L3 (1:100);
- Tavola n. 27 Prospetti e sezioni edificio L3 (1:100);
• OTTAVA PARTE – OPERE DI URBANIZZAZIONE
- Tavola n. 28 Inquadramento catastale opere di urbanizzazione (1:1000);
- Tavola n. 29 Planimetria allacciamento a rete idrica e fogna pubblica;
- Tavola n. 30 Planimetria allacciamento a rete elettrica ed illuminazione;
- Tavola n. 31 Rilievo di Via San Lazzaro (1:100 – 1:200);
- Tavola n. 32 Progetto di ripristino di Via San Lazzaro (1:100 – 1:200);
- Tavola n. 33 Valutazione preliminare di Clima acustico.
d) che sul Progetto complessivo di Riqualificazione di Aree Urbane Degradate di cui alle Tavv.
09, 10, 11 e 12 nonché sui progetti edilizi relativi ai Lotti 1, 2, e 3 del progetto complessivo, si
è espressa favorevolmente la Commissione Igienico Edilizia, come da parere emesso nella
seduta del ……………………… ;
e) che la proposta così come formalizzata alle Tavv. 09, 10, 11 e 12 di Riqualificazione di Aree
Urbane Degradate nonché i progetti edilizi relativi agli edifici previsti nei Lotti 1, 2, e 3 sono
stati oggetto di esame da parte del Consiglio Comunale che con deliberazione n. ……………
in data …………..…………….. esecutiva ai sensi di legge ha autorizzato la realizzazione
dell’intervento mediante il rilascio di permessi di costruire in deroga;
f) che in data ……………… con delibera della Giunta Comunale n …….. esecutiva ai sensi di
legge è stata approvata la presente Bozza di Convenzione ex art. 49 legge urbanistica
regionale autorizzandone la stipula;
g) che, ai sensi delle disposizioni procedimentali di cui all’art. 14 DPR 380/2011, in data
………………………… il presente Progetto è stato pubblicato per 15 gg. consecutivi e cioè
fino al ………….…………. e che nei successivi 15 gg (e cioè fino al …….………
…………………….) sono/non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;
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h) che il proponente di cui alla lettera a) di questa premessa ha dichiarato di essere in grado di
assumere tutti gli impegni contenuti della presente convenzione;
i) che appare necessario, da parte di questo Comune, disciplinare con la presente convenzione
i rapporti con i richiedenti in ordine agli adempimenti previsti dalla legge e in ordine ai tempi
ed alle modalità di attuazione del presente Progetto di Riqualificazione di Aree Urbane
Degradate
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
I Comparenti come sopra rispettivamente costituiti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.
1) Attuazione del progetto
L’attuazione del Progetto di Riqualificazione Aree Urbane Degradate, sul terreno sito nel
Comune di Fossano al foglio 150 particella 14, descritto negli elaborati di progetto (Tavv. 09,
10, 11 e 12), in esecuzione della deliberazione numero ……………, adottata dal Consiglio
Comunale in data ……………………….. avverrà in conformità delle norme previste dal vigente
PRGC in applicazione delle deroghe consentite dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 5
commi 9 e 14 della Legge 12/07/2011 n.106, delle disposizioni della presente Convenzione,
nonché secondo gli elaborati di progetto di cui si omette l’allegazione essendo parte
sostanziale della sopracitata delibera del Consiglio Comunale, e dunque pubblici ed accessibili
erga omnes.
2) Utilizzazione urbanistica ed edilizia
Il Progetto complessivo di Riqualificazione di Aree Urbane Degradate ha come scopo
l’utilizzazione edilizia ed urbanistica del terreno sito nel Comune di Fossano, censito al
N.C.E.U. al Foglio 150 particella 14 e avente una superficie di mq. 21.649.
L’area risulta essere inserita nelle zone di P.R.G.C. denominate “Tessuti della Ristrutturazione
Urbanistica”, normate dall’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione.
Attualmente presenta le seguenti caratteristiche:
• Superficie Territoriale: mq. 21.649,00
• Superficie coperta esistente autorizzata (= S.U.L.) = mq. 5.597,00
• Rapporto di copertura: Superficie Coperta esistente – Sup. Territoriale:
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• mq. 5.597,00 / 21.649,00 = 0,258
Il progetto prevede la seguente suddivisione della proprietà:
• Superficie non edificabile destinata alla viabilità, ai parcheggi e marciapiedi di uso
pubblico: mq. 5.500,00
• Superficie destinata a verde pubblico (di tipo condominiale): mq. 2.990,00
• Superficie Fondiaria netta edificabile (somma dei singoli lotti ) = mq. 13.160,00
• Superficie Utile Lorda massima realizzabile = mq. 5.597,00 + 10% = mq. 6.156,70
• Distanza dai confini ≥ m 5,00
• Altezza massima edifici = m 8,50
In applicazione della disposizione di cui al 14° co mma dell’art. 5 legge 106 che ammette, in
mancanza di una specifica norma legislativa regionale la facoltà di autorizzare una premialità “
in misura non superiore complessivamente… omissis… al dieci per cento della superficie
coperta per gli edifici adibiti ad un uso diverso” ( dalla residenza ndr ), ed in esecuzione della
delibera del Consiglio Comunale di cui in premessa, poiché la perizia di rilievo ha accertato
l’esistenza di una superficie coperta di 5.597 mq, è riconosciuta la facoltà del soggetto
richiedente di realizzare sull’area oggetto di intervento e nel rispetto del progetto complessivo
di cui alle Tavv. 09, 10, 11 e 12 e nelle altre aree di seguito individuate una dotazione
edificatoria massima di mq 6.156,70 (5.597 + 10% ).
L’indice di Utilizzazione Territoriale determinato dai fabbricati esistenti autorizzati (U.T.), risulta
pari a mq/mq 0,26 (zero virgola ventisei), e in questo caso, la Superficie Coperta degli edifici è
da ritenersi coincidente con la Superficie Utile Lorda:
• Superficie Coperta esistente autorizzata, coincidente con S.U.L.: mq. 5.579,00
• Superficie Territoriale: mq. 21.649,00
• Indice di Utilizz.ne Territoriale (SUL ÷ ST): mq 5.597,00 ÷ mq 21.649,00 = 0,258 mq/mq
Il progetto prevede una Utilizzazione Territoriale ed un Rapporto di Copertura molto meno
invasivo dell’attuale, infatti:
• Superficie Utile Lorda in progetto: mq. 3.900,00
• Superficie Coperta in progetto: mq. 3.745,00
• Indice di Utilizzazione Territoriale in progetto:
mq. 3.900,00 ÷ mq. 21.649,00 = 0,18 mq/mq < 0,258 mq/mq attuale
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• Rapporto di copertura: Superficie coperta in progetto ÷ Superficie Territoriale:
mq. 3.745,00 / 21.649,00 = 0,172 mq/mq< 0,258 mq/mq attuale
E’ riconosciuta la facoltà del soggetto attuatore di realizzare il Progetto di Riqualificazione di
Aree Urbane Degradate in forza delle deroghe autorizzate dalla delibera C.C. più volte
richiamata e quindi senza necessità di esperire nuovamente la procedura ex art 14 TU edilizia,
per lotti sulla base delle seguenti tempistiche e modalità:
a) Contestualmente all’inizio lavori relativo agli edifici assentiti con la prima fase di
intervento di cui alla successiva lett. b) il soggetto attuatore si obbliga ad attivare la
integrale demolizione dei fabbricati esistenti, l’eventuale bonifica delle aree risultanti e la
sistemazione anche delle aree non interessate dalla prima fase di attuazione sulla base
del progetto di sistemazione di cui alle Tavv. 6, 7 e 8. La compiuta e regolare esecuzione,
accertata previo le opportune verifiche da parte dei competenti uffici comunali, di tale
intervento di sistemazione complessiva dell’area sarà condizione essenziale ed
imprescindibile per l’agibilità degli edifici realizzati. Il soggetto attuatore pertanto si obbliga
incondizionatamente ad accettare senza eccezione ed esimente alcuna tale condizione.
b) La prima fase di attuazione prevede la realizzazione degli edifici previsti dai n°3
Permessi di Costruire richiesti che configurano i seguenti dati:
• Superficie Fondiaria netta edificabile: mq. 3.915,00
• Superficie Coperta in progetto: mq. 1.010,00
• Superficie Utile Lorda in progetto: mq. 1.400,00
• Superficie verde privato: mq. 2.105,00
• Superficie strade interne al Comparto: mq 1.460,00
• Superficie marciapiedi: mq. 315,00
• Superficie Parcheggi Pubblici: mq. 912,50 (superficie geometrica: mq 415)
• Superficie verde ad uso pubblico: mq. 820,00
• Superficie Territoriale: mq. 6.925,00
• Indice di Utilizzazione Territoriale in progetto:
mq. 1.405,00 ÷ mq. 6.925,00 = 0,20 mq/mq < 0,258 mq/mq attuale
Il Comune si obbliga a procedere al rilascio di detti tre permessi di costruire entro 60
giorni dalla delibera del Consiglio Comunale N. …………. del ……………………. ed il
soggetto attuatore provvederà a darvi esecuzione nei tempi previsti dal TU Edilizia.
Eventuali varianti in corso d’opera potranno essere richieste nel rispetto delle NTA del
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PRGC e della normativa di legge, purché non incidano, modificandole, sulle deroghe
autorizzate dal C.C. con la delibera assunta ex art 5 legge 106/2011.
c) Sarà facoltà del soggetto attuatore attivare, sempre sulla base della deliberazione del
C.C. più volte richiamata, con la presentazione delle relative istanze di permesso di
costruire in deroga documentalmente complete e procedibili le dotazioni previste dai
restanti lotti del Progetto di Riqualificazione di Aree Urbane Degradate, purché entro il
termine di sei anni dalla stipula della presente Convenzione. Decorso tale termine, le
deroghe ammesse dal Consiglio Comunale con la deliberazione n …….... del
………………… perderanno efficacia relativamente alla quota del progetto che non sarà
stata oggetto di attivazione, la quale quindi resterà disciplinata dalla ordinaria normativa
di PRGC in allora vigente. I successivi Permessi di Costruire richiesti relativamente ai
lotti non oggetto di attivazione nella prima fase di cui alla lettera b) non dovranno essere
assistiti da convenzione ex art 49, 5° comma nell’i potesi che rispettino le previsioni del
Progetto di Riqualificazione di Aree Urbane Degradate disciplinato dalla presente
Convenzione,
Le destinazioni d’uso previste dal Progetto di Riqualificazione di Aree Urbane Degradate non
potranno essere modificate per tutto il periodo in cui saranno efficaci ed operanti le deroghe
ammesse dal Consiglio Comunale con la deliberazione N. …..…….… del ……….……..... .
Eventuali modifiche alle destinazioni non consentite o consentibili porteranno ad una penale
pari al valore dell’area di cui è stato modificato abusivamente l’uso, secondo la stima degli
Uffici Tecnici Comunali, alla rimessa in pristino o, ad insindacabile giudizio
dell’amministrazione Comunale, al mantenimento della modificata destinazione d’uso.
Le Superfici Fondiarie, le Superfici Utili Lorde e le Volumetrie relative, rimarranno invariate,
fatte salve le successive eccezioni:
- le Superfici Fondiarie dei lotti potranno variare in sede di frazionamento, e di conseguenza
varierà la superficie massima coperta;
- il trasferimento di Volumetria, è consentito nell’arco temporale di validità delle deroghe
ammesse dal Consiglio Comunale ex art 5 legge 106/2011.
In ogni caso, ad ogni variazione distributiva, occorre che venga presentata, dalla proprietà
interessata al trasferimento, tabella illustrativa degli edifici e delle aree oggetto del Progetto di
Riqualificazione di Aree Degradate, con i nuovi riparti di superfici e volumetrie.
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I volumi, sempre nel periodo di efficacia delle deroghe ammesse dal C.C. con la delibera ex art
5 legge 106/2011, potranno eventualmente essere variati in quantità e posizione per ogni
singolo lotto, con le limitazioni di cui sopra, e con il vincolo del rispetto del volume complessivo
che non potrà superare i mc. 11.700,00 (undicimilasettecento/00) conteggiati per l’intera
proprietà.
3) Determinazioni delle superfici minime in cession e
Il Progetto di Riqualificazione Urbanistica prevede una S.U.L. complessiva di mq 3.900 che
determina una volumetria di mc 11.700 (mq 3.900 x m 3).
La dotazione minima delle aree per attrezzature e servizi, in insediamenti residenziali, sarà
quindi generata dalla quota maggiore tra la prescrizione dell’art. 103 delle NTA del PRGC
che stabilisce: 1 posto auto (mq 25) ÷ 50 mq di SUL; per cui ne deriva che Mq 3.900 ÷ 50 x
mq 25 = mq 1.950,00
e l’art. 47 delle N.T.A., dove la superficie minima di parcheggio pubblico è data dal risultato
del rapporto di 10 mq/75 mc per il volume residenziale;
per cui: mc 11.700 x 10/75 = mq. 1.560,00
Ne consegue che la superficie in cessione a cui fare riferimento, è pari a mq. 1.950.
4) Superfici previste in cessione ed a parcheggio p ubblico
In considerazione della dotazione minima prevista dal PRGC, pari a mq 1.950 l’art. 47 delle
NTA consente di ridurre a 5 mq/75 mc la superficie minima inderogabile, consentendo di
monetizzare la parte residua.
Mc 11.700 x 5/75 = mq 780,00
Il progetto di Riqualificazione Edilizia complessiva, prevede la realizzazione di una superficie
a parcheggio pubblico di mq 1.485,00 superiore alla minima richiesta dalle norme tecniche
attuative del Piano.
Viene pertanto prevista la monetizzazione della superficie risultante tra quella massima
precedentemente conteggiata (mq 1.950), e quella prevista in progetto (mq 1.485): mq 1.950
– mq 1.485 = mq 465
per cui: mq 465 x 30,99 = €. 14.410,35 (quattordicimilaquattrocentodieci/35 euro).
Detto importo sarà quindi corrisposto in relazione all’entità della S.U.L. attivata al momento
del ritiro dei singoli permessi di costruire.
Le Parti si danno atto che la Prima Fase del progetto prevede la realizzazione, e
conseguente convenzione ad uso pubblico, di una superficie da destinare a parcheggi
pubblici addirittura maggiore di quella prevista dall’art. 103, infatti i parcheggi pubblici
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progettati risultano 912,50 mq . La differenza di superficie dei parcheggi pubblici, ottenuta in
questa Prima Fase, tra il progetto e le prescrizioni minime del Piano - mq 912,50 – mq
697,50 = mq 215 – sarà dedotta all’atto del rilascio dei successivi Permessi di Costruire.
La quota non corrisposta al momento dei rilascio dei titoli edificatori di cui alla Prima Fase di
attuazione del progetto complessivo non è oggetto di garanzia fidejussoria, dal momento che
il relativo pagamento è condizione per il legittimo rilascio dei futuri permessi di costruire.
Resta inteso che, ove la dotazione complessiva prevista dal progetto non fosse nei termini di
efficacia delle deroghe autorizzate ai sensi dell’art. 5 della legge 106, l’importo relativo alla
quota non edificata non sarà dovuto.
Il punto 10 delle norme di attuazione del Comparto 9, contenuto nell’art. 47 prevede la
“cessione gratuita obbligatoria minima di … di mq 3.000 è destinata ad aree per attrezzature
di interesse comune” .
Tale superficie è relativa all’intero Comparto 9 che misura mq. 27.157; ne consegue che la
superficie che la San Lazzaro s.r.l. deve cedere è proporzionato alla superficie della
proprietà, quindi:
mq 27.157 : mq 3.000 = mq 21.649 : X
X = mq 2.391,53
Dal momento che il prevedere detta cessione all’interno del lotto di intervento
comprometterebbe ulteriormente un utilizzo che già è di poco superiore alla metà dei diritti
edificatori che l’art. 5 assegnerebbe, il Proponente ha avanzato la proposta di cedere allo
scopo un lotto di terreno poco distante dall’area oggetto del presente progetto, lungo la Via
Salmour, all’interno dell’Area Parco Stura, idonea a soddisfare la prescrizione contenuta al
punto 10 dell’art. 47 delle NTA.
Dal momento che detto lotto ha la medesima accessibilità su via Salmour ed è collocato in
posizione più interessante per l’Amministrazione comunale in quanto attigua alla ex sede
dell’impresa F.lli Negro già di proprietà comunale, il che ne consente una più efficace
fruibilità, il Consiglio Comunale, con la delibera più volte richiamata, ha autorizzato la
cessione di tale lotto in assolvimento dell’obbligo di cui sopra in alternativa ad una quota del
lotto di intervento.
La società SAN LAZZARO s.r.l. come sopra più volte trattata, cede gratuitamente al Comune
di Fossano (CN), che accetta, la piena proprietà dell’immobile infra descritto, posto in
Comune di Fossano (CN), e più precisamente:
- appezzamento di terreno in “Ambito della campagna parco di Stura” fra i confini: strada
provinciale N. 45 a nord-ovest, Monetto a nord-est e sud-est, strada privata di collegamento
all’isola ecologica a sud-ovest.
Quanto descritto risulta identificato al Catasto dei Terreni di detto Comune, come segue:
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Foglio 150, mappale 79, qualità Prato Irriguo di classe 2, mq 2.369 (duemilatrecento
sessantanove), Reddito Dominicale €. 17,13 e un Reddito Agrario €. 18,35.
(seguiranno le formule consuete del trasferimento immobiliare).
Ai sensi e per gli effetti della legge 28/02/1085 N.47, la Parte cedente produce il Certificato di
Destinazione Urbanistica relativo al terreno oggetto del presente atto, rilasciato dal Comune
di Fossano in data 12/11/2013, certificato che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.
La modesta differenza che riscontriamo tra la superficie prevista in cessione dal Piano
Regolatore e quella del lotto sopraccitato (mq 2.391 – mq 2.369 = mq 22), verrà monetizzata,
utilizzando i parametri stabiliti dalle tabelle municipali in vigore:
mq 22 x 43,90 €/mq = € 965,80
5) Superficie a parcheggio privato
L’art. 47 delle N.T.A. del P.R.G.C. prevede una superficie a parcheggio privato di n. 2 posti
auto con un minimo di 0,30 mq/mq di S.U.L.
Le superfici a parcheggio privato indotte dalla S.U.L. massima e dai volumi per funzioni
accessorie alla residenza, di cui all’art. 9 comma 5 delle N.T.A. del P.R.G.C., devono essere
verificate per singolo lotto.
La superficie a parcheggio privato potrà subire modifiche di localizzazione e/o dimensione in
sede di progetto di Permesso di Costruire e/0 successive varianti.
6) Superfici a verde privato
La superficie a verde privato deve essere pari al 30% della superficie fondiaria asservita
all’intervento per singolo lotto e potrà subire modifiche di localizzazione e/o dimensione, in
sede di progetto di Permesso di Costruire e/o di successive varianti.
Come previsto dall’art. 8 comma 12, nel verde privato, dovrà essere garantita una dotazione
vegetazionale minima di 1 albero ad alto fusto ogni 100 mq e un arbusto ogni 10 mq e
saranno ammessi rimodellamenti del terreno, fino a un massimo 80 cm dal piano di
campagna originario.
E’ inoltre ammesso l’inserimento di accessori quali panchine, fontane, giochi e strutture quali
voliere, pergolati e casette di legno (di pertinenza del giardino), nel rispetto dei limiti previsti
dall’art. 8 comma 12 delle N.T.A.
La superficie realizzata come “verde pensile” deve avere uno strato di terreno di almeno 40
cm.
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7) Determinazione degli oneri di urbanizzazione pri maria e secondaria con metodo
sintetico
Gli oneri unitari per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti dalla tariffa di
cui alla D.G.C. n. 123/2011, in vigore a partire dal 01/06/2011, per i “Tessuti della
ristrutturazione urbanistica”, sono pari a 7,81 €/mc , così suddivisi:
- 2, 57 €/mc per oneri di urbanizzazione primaria;
- 5,24 €/mc per oneri di urbanizzazione secondaria.
Il volume di riferimento per il calcolo risulta essere pari a 11.700 mc , per cui risultano:
- € 30.069 (mc 11.700 x € 2,57) – importo oneri urbanizzazione primaria;
- € 61.308 (mc 11.700 x € 5,24) – importo oneri di urbanizzazione secondaria.
8) Opere di urbanizzazione a cura dei proponenti
il soggetto proponente si obbliga a realizzare le seguenti opere:
- Rettifica del tratto di viabilità pubblica che collega la Strada Provinciale N.45 Fossano-
Salmour con la Cappella di San Lazzaro, più a valle. Si sviluppa per circa 120 metri con
pendenza di poco inferiore al 10%, dovendo unire un dislivello superiore a 11 metri. La
strada attualmente si presenta con il sedime di percorrenza sterrato; il progetto prevede
l’asfaltatura ed il riordino del fosso irriguo che la costeggia sul lato sud. Il progetto di
Riqualificazione dell’Area San Lazzaro s.r.l. necessita di un ulteriore nuovo collegamento
proprio con questa viabilità, che sarà prevista nei lavori di ricomposizione complessiva.
L’opera di rettifica di questo tratto di viabilità pubblica, occuperà una superficie di circa
1.000 mq . L’intervento è rappresentato dalle Tavv. 31 e 32.
- Rettifica del tratto di viabilità pubblica che collega la Strada Provinciale N.45 Fossano-
Salmour con la Strada Comunale Via Narzole che sale verso la Piazza d’Armi. Questo
tratto si sviluppa per circa 90 metri e mantiene pressappoco la pendenza registrata nel
tratto precedentemente illustrato (circa il 10%), e supera un dislivello di quasi 9 metri.
Questo breve tratto di viabilità pubblica risulta attualmente ridotto ad un sentiero sterrato
ciclopedonale; e così lo si vorrebbe mantenere. Verrà pertanto rettificato il selciato, ripulito
il fosso di scolo che fiancheggia il sentiero e messa a dimora una siepe arbustiva. Alle due
estremità del percorso saranno installati opportuni dissuasori veicolari, al fine di impedire
l’accesso ad autoveicoli, ad esclusione dei mezzi agricoli che continueranno la
coltivazione del fondo agricolo, a sud del percorso pedonale. L’intervento è rappresentato
dalle Tavv. 31 e 32 .
13
9) Termini di esecuzione delle opere di urbanizzazi one
d) Per gli interventi nelle aree residenziali previste dal Progetto di Riqualificazione di Aree
Urbane Degradate, tra il Comune e la Ditta proponente si conviene di suddividere la fase
esecutiva del progetto in due momenti: il primo comprenderà i Lotti 1, 2 e 3, con la
realizzazione di due case unifamiliari e due edifici plurifamiliari di 4 unità immobiliari
cadauno.
Dovranno essere rispettate le seguenti scadenze:
- Inizio lavori entro 1 anno dal ritiro del Permesso di Costruire;
- Fine lavori entro 3 anni dalla data di inizio lavori.
La Ditta proponente si obbliga per sé e per i Suoi aventi diritto a qualsiasi titolo:
- a presentare i progetti esecutivi per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie,
conformi alla norma e con completezza documentale per i necessari titoli abilitativi, entro
l’Inizio Lavori dei Permessi di Costruire rilasciati per la Prima Fase.
- ad effettuare l’inizio lavori entro tre mesi dal ritiro dei Permessi di Costruire per le opere di
urbanizzazione;
- ad ultimare le opere che interessano il primo tratto di via San Lazzaro entro la data di
richiesta del primo certificato di agibilità degli edifici in progetto per i lotti 1, 2 e 3; e ad
ultimare le opere che interessano il secondo tratto di via San Lazzaro entro il
…………………….;
- ad ultimare le opere relative alla realizzazione della prima porzione di viabilità e parcheggi
pubblici, interni all’area di intervento, con esclusione dell’asfaltatura, entro la data di
richiesta del primo certificato di agibilità degli edifici in progetto per i lotti 1, 2 e 3;
- ad ultimare le opere relative alla realizzazione della seconda porzione di viabilità e
parcheggi pubblici entro …………………………
10) Contributo relativo al costo di costruzione
Si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. e della Delibera del
Consiglio Regionale del 21-06-1994 n. 817 – 8294 “Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. del
27-07-1982 n. 320 – 6862 – Adeguamento all’aliquota relativa al costo di costruzione degli
edifici residenziali”.
Resta inteso che il contributo è a carico del richiedente del Permesso di Costruire per ogni
autonomo intervento edilizio e, pertanto, ogni determinazione al riguardo deve essere
assunta in relazione alle disposizioni vigenti all’atto della domanda di Permesso di Costruire
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stessa, le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti
che il Comune adotterà per l’intero territorio comunale.
11) Parere Enti
Il proponente si impegna ad osservare le eventuali prescrizioni degli Enti competenti trascritte
nell’elaborato “Norme di Attuazione” al quale si rimanda.
Il proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione d’ipoteca
legale che potesse eventualmente competergli, in dipendenza della presente convenzione,
nei registri immobiliari, e, per l’indicazione delle coerenze, si rimette alle risultanze di mappe
e partitari catastali.
12) Garanzie finanziarie
Considerato che la finalità prevista dall’art. 5 della lege 106 è la riqualificazione dell’area
degradata, in questo caso la bonifica della sede dell’Ex ICA, e che il soggetto attuatore ha
assunto in questa sede l’obbligazione a completare a propria cura e spese l’intero progetto di
rimozione degli edifici degradati e di sistemazione delle aree risultanti anche se non utilizzate
in prima fase come condizione per l’agibilità degli edifici realizzati nella prima fase stessa, le
garanzie finanziarie da fornire al Comune sono unicamente quelle relative al contributo
dovuto per i Permessi di Costruire richiesti nella prima fase e per le opere di urbanizzazione.
Su queste basi, il proponente, in relazione al disposto del comma 2 dell’art. 45 della l.r. N.
56/1977 e s.m.i, ha costituito per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo una fidejussione
pari a …………………………….……….
Per l’ipotesi di inadempienza alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, i proponenti
autorizzano il Comune di Fossano a disporre delle cauzioni stesse nel modo più ampio, con
rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e con
l’esonero da ogni responsabilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune
dovrà fare e che dovranno essere sempre in ragione delle percentuali sopra riportate.
13) Trasferimento degli obblighi
Qualora i proponenti alienassero in parte o tutto la loro proprietà dei lotti insediati nell’area
interessata dalla presente convenzione, saranno obbligati a trasferire tali obblighi ai nuovi
acquirenti comunicando all’Amministrazione Comunale tale trasferimento entro 30 gg. dalla
stipula dell’atto notarile.
15
In caso di mancata esecuzione dell’obbligo i proponenti saranno tenuti a un pagamento pari
ad 1/10 del valore dell’immobile trasferito. Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del
pagamento predetto.
In ogni caso, il trasferimento parziale o totale degli oneri sopra riferiti, il proponente e suoi
successori o aventi causa restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli
obblighi eventualmente non trasferiti agli acquirenti degli immobili stessi.
14) Rilascio delle autorizzazioni di agibilità
Il Comune non rilascerà alcuna autorizzazione definitiva all’abitabilità o all’agibilità dei
fabbricati sull’area interessata finché tale area non sarà in grado di dare i servizi essenziali
per il rilascio di dette autorizzazioni e finché non saranno adempiuti tutti gli obblighi inerenti
previsti dalla presente convenzione o contenuti nelle singole concessioni edilizie e alla
realizzazione delle opere così come convenute nella presente convenzione.
15) Trascrizione negli atti pianificatori
Per ragioni di trasparenza e certezza documentale anche a beneficio dei terzi, il Comune si
impegna a trascrivere, con il primo procedimento pianificatorio utile, la diversa disciplina
autorizzata in deroga ai sensi dell’art 14 del TU 380 con la citata delibera del Consiglio
Comunale negli elaborate del PRGC.
16) Trasferimenti volumetrici
In applicazione delle disposizioni di cui al 9° com ma dell’art. 5 legge 106/2001 che
prevedono “ la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse “, considerato
che l’esigenza di un adeguato inserimento paesaggistico dell’intervento edificatorio previsto
non consente l’insediamento di tutta la dotazione edificatoria che compete al soggetto
attuatore, in esecuzione della delibera del C.C. n. …..… del ……………………... è
riconosciuta al soggetto attuatore la facoltà di trasferire parte di detta dotazione nei termini
seguenti:
a) mq 450 di SUL potranno essere delocalizzati in Via Creusa 3 (Foglio 147 mappale 385),
ed incrementeranno quanto già consentito dalle NTA del PRGC per il Comparto 14 “Tessuti
della ristrutturazione urbanistica”. L’area, meglio rappresentata dalla planimetria allegata
sub. 1, è interessata dalla previsione di un intervento di Ristrutturazione Urbanistica e
sottostà alla normativa contenuta nell’art. 47 già affrontata per lo stesso ambito della
proprietà San Lazzaro srl oggetto della presente proposta progettuale;
16
b) mq 250 di SUL potranno essere delocalizzati in Via Salmour 40 entro il lotto formato dai
mappali 71 e parte del 163, entrambi del Foglio 150, meglio rappresentato dalla la
planimetria allegata sub. 2. Dal momento che il lotto interessato è attualmente disciplinato
dal Piano Regolatore vigente, come “parchi e giardini” e normato dall’art. 32 delle NTA, tale
trasferimento volumetrico è subordinato alla modificazione di tale disciplina. Poiché in forza
del trasferimento volumetrico autorizzato dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 5 della
legge 106/2011 la dotazione edificatoria prevista al presente punto non aumenta la capacità
insediativa del PRGC, l’adeguamento pianificatorio si configura come una variante parziale
ai sensi del 5° comma dell’art. 17 della lr 56/1297 7 e smi. Pertanto il soggetto proponente
avrà facoltà, purché entro il termine dei sei anni dalla stipula della presente convenzione, di
predisporre gli elaborati occorrenti per detta variante parziale ed il Comune, una volta
accertata la completezza ed adeguatezza degli stessi, si obbliga a dar corso alla procedura
di legge nei termini dalla stessa previsti per l’approvazione della proposta modifica
relativamente al lotto indicato e nella misura della dotazione in questa sede convenuta
c) mq 300 di SUL potranno essere delocalizzati in Via ………………………………….. entro
il lotto ritagliato dal mappale …… del Foglio …… nella parte trattata dal Piano Regolatore
vigente, come “aree residenziali a capacità insediativa esaurita” e normato dall’art. 38 delle
NTA. Detta SLP potrà essere attivata dal soggetto proponente o suoi aventi causa, sempre
entro il termine dei sei anni dalla firma della presente convenzione, mediante ricorso a
permesso di costruire convenzionato ex art 49, 5° c oma lr 56/197 e smi
d) mq 850 di SUL potranno essere delocalizzati in Via …………………………….. entro il
lotto formato dai mappali ……………… e parte del ………., Foglio …… . Dal momento che il
lotto interessato è attualmente disciplinato dal Piano Regolatore vigente, come “verde
privato” e normato dall’art. 41 delle NTA, tale trasferimento volumetrico è subordinato alla
modificazione di tale disciplina. Poiché in forza del trasferimento volumetrico autorizzato dal
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 5 della legge 106/2011 la dotazione edificatoria
prevista al presente punto non aumenta la capacità insediativa del PRGC, l’adeguamento
pianificatorio si configura come una variante parziale ai sensi del 5° comma dell’art. 17 della
lr 56/12977 e smi. Pertanto il soggetto proponente avrà facoltà, purché entro il termine dei
sei anni dalla stipula della presente convenzione, di predisporre gli elaborati occorrenti per
detta variante parziale ed il Comune, una volta accertata la completezza ed adeguatezza
degli stessi, si obbliga a dar corso alla procedura di legge nei termini dalla stessa previsti
per l’approvazione della proposta modifica relativamente al lotto indicato e nella misura
della dotazione in questa sede convenuta
d) mq 350 di SUL potranno essere ceduti gratuitamen te al Comune di Fossano
affinché questi possa utilizzarli anche mediante ce ssione a soggetti terzi al fine di
attivare modificazioni urbanistiche ritenute opport une nel rispetto della capacità
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insediativa del PRGC .
L’esercizio delle facoltà rilocalizzative previste al presente articolo potrà essere attuato con
la presentazione delle necessarie istanze e documentazioni progettuali entro il termine di
sei anni dalla firma del presente convenzione termine dopo il quale perderanno efficacia le
deroghe decise dal Consiglio Comunale con la delibera N …..... del ……………..…. in
relazione alle zone di ‘atterraggio’ indicate ai precedenti punti.
17) Spese
Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico del
Proponente o ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo, anche per il trasferimento delle aree
relative all’urbanizzazione.
All’uopo viene richiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28 giugno 1943 numero 666,
oltre all’applicazione di altri eventuali e successivi benefici e sgravi fiscali, ed in modo
particolare quelli previsti dall’art. 20 L. 28 gennaio 1977 n. 10.
18) Rinuncia ad ipoteca legale
Il Proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione d’ipoteca
legale che potesse eventualmente competergli, in dipendenza della presente convenzione,
nei registri immobiliari, e, per l’indicazione delle coerenze, si rimette alle risultanze di mappe
e partitari catastali.
19) Rinvio a norme di legge
Per tutto quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e
regionali e ai regolamenti in vigore al momento della presente stipula, ed in particolare alla
legge Urbanistica 1150 del 17.08.1942, alla legge n. 10 del 28.01.1977, alla L.R. 56/1977 e
s.m.i., alla legge n. 47 del 28.02.1985, alla legge n. 122 del 24.03.1989 e al D.P.R. n. 380
del 06.06.2001 e s.m.i.
AAAArererereaaaa prevista inprevista inprevista inprevista in Cessione GratuitaCessione GratuitaCessione GratuitaCessione Gratuita
a favore del COMUNE di FOSSANOa favore del COMUNE di FOSSANOa favore del COMUNE di FOSSANOa favore del COMUNE di FOSSANO
*estratto telematico di mappa catastale aggiornato a ottobre 2013;
foglio 150
confine fo
glio cata
stale
foglio 146
AAAAree ree ree ree interessate dalla delocalizzazioneinteressate dalla delocalizzazioneinteressate dalla delocalizzazioneinteressate dalla delocalizzazione
di parte della S.U.L. a disposizione della di parte della S.U.L. a disposizione della di parte della S.U.L. a disposizione della di parte della S.U.L. a disposizione della
San Lazzaro srlSan Lazzaro srlSan Lazzaro srlSan Lazzaro srl
SSSSub. ub. ub. ub. 1111
*estratto telematico di mappa catastale aggiornato a ottobre 2013;
SSSSub. ub. ub. ub. 2222
*estratto telematico di mappa catastale aggiornato a ottobre 2013;
foglio 150
confine fo
glio cata
stale
foglio 146