I migranti: analisi sociale e psicologica del fenomeno · 2015. 9. 10. · Paradosso della cultura:...
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I migranti: analisi sociale epsicologica del fenomeno
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DIVERSITÀ CULTURALI E IDENTITÀMULTICULTURALI
Anolli, Psicologia della cultura, Il Mulino, 2004Capitolo 11. DIVERSITÀ CULTURALI E IDENTITÀ MULTICULTURALI
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Oggi si sta diffondendo il fenomeno del revival etnico,quale presa di coscienza sempre più forte dellapropria appartenenza culturale
Riscoperta dell’IDENTITÀ ETNICA PERDUTA
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L’Incontro tra diverse comunità culturali, pone l’esigenzadi definire uno SPAZIO INTERCULTURALE, spazioarticolato, frammentato e in continua evoluzione, in cuisi creano i vincoli e le opportunità per il riconoscimento,per il contatto e per l’incontro (scontro) tra persone egruppi di differenti comunità culturali
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Ci si orienta alla creazione e sviluppo diun’identità multiculturale caratterizzata daun’attività di una mente umana multiculturale edalla creolizzazione dell’identità
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LE CULTURE FRA MACRO E MICRO
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Livelli di distribuzione della cultura
La cultura ha una distribuzione pervasiva a tutti i livellidell’esistenza umana. Essa si distribuisce su tre livelli:
• individuo (idiosincratico)
• gruppo (comunità stabile)
• umanità (universale)
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IDIOCULTURAOgni soggetto ha la sua cultura, in base alla sua enciclopediadelle conoscenze e delle credenze, alla storia delle sueesperienze, emotive e sociali e alla rete dei suoi rapportiinterpersonali
L’idiocultura costituisce l’ “involucro culturale” che circonda esegue ovunque la persona
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MICROCULTURA
I membri di una comunità culturale vengono acondividere nel tempo conoscenze, valori,pratiche ed esperienze simili, quindi assumonouna prospettiva condivisa
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MACROCULTURA
È ciò che l’umanità ha in comune, gli aspettiuniversali. In quest’ambito rientrano, adesempio, un insieme di competenze, diprocedure e tecniche come l’uso del fuoco,cuocere il cibo, strumenti d’igiene personale ecura, far di conto, elaborare mappe territoriali
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CULTURAOscillazione tra:
globale locale
Ad esempio: la globalizzazionedei mercati; omogenizzazioneculturale
Culture multiple: generatedall’impatto dei processi diglobalizzazione sulla realtàlocale
Tra ecumene globale e comunità locali
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Il contesto internazionale, d’interdipendenza e di scambidi artefatti (beni e servizi) e d’informazioni (Hannerz,1992) sta generando una sorta di ECUMENE GLOBALE.Il concetto di ecumene globale rimandaall’atteggiamento del cosmopolitanismo, atteggiamentopsicologico di apertura mentale ed estetica nei confrontidi esperienze culturali divergenti
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Il flusso culturale che si muove dal CENTRO (mondomaggioritario) alla PERIFERIA (mondo minoritario)conduce a:
• omogeneizzazione culturale• etnocidio delle culture• occidentalizzazione dell’umanità• deculturazione
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Il flusso culturale si muove anche dalla PERIFERIA al CENTRO:il mercato globale infatti tende a stimolare una relazione strettatra offerta globale e domanda locale
Si è fondato il neologismo di GLOCALE e di GLOCALIZZAZIONE,che esprime la tendenza di sintesi tra globale e locale
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DIVERSITÀ CULTURALI
Paradosso della cultura: la cultura serve in modo primarioa organizzare e a gestire le differenze a qualsiasi livello,ma è anche fattore di differenziazione e di discriminazione
Un concetto psicologico chiave è quello di confine culturale,concetto che rimanda al termine “frontiera”
Il concetto di confine culturale
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CONFINE Limite, contiene e distingue
Il confine ha la duplice funzione psicologica di racchiudere(di de-finire) una certa cultura e di distinguerla dallealtre. Chi è oltre il confine è l’estraneo, verso cui sisviluppano atteggiamenti di:
xenofilia:lo straniero è oggetto diattrazione
xenofobia:lo straniero è rifiutato
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Il Confine culturale è un luogo in bilico fra difensiva eoffensiva, che conducono a una condizione mentale didiffidenza e circospezione prevenzione cognitiva eaffettiva per lo straniero
Ciò rimanda all’atteggiamento psicologico dell’indifferenza.In ottica negativa: è l’apartheid, inteso come attenzione didifesa a non mescolarsi e a non contaminarsi con l’altro,come se fosse impuro e fonte di contaminazioneIn ottica positiva: può generare una predisposizione positivae favorevole verso gli estranei, alla radice del desiderio di“essere lasciati in pace” (es. differenza nella lingua malesetra kami (noi esclusivo) e kita (noi inclusivo)
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Il concetto psicologico di confine culturale implica ilvincolo di fedeltà: si deve aderire alle credenze, ai valorie alla prassi della cultura praticata entro i confini. È unpatto di alleanza fra sé e la comunità di riferimento
è quindi un confine interiore
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Il confine puòdiventare
barriera:ribadisce l’unicità el’esclusività della propriacultura. Si assume unaposizione d’intangibilitàculturale per isolarsi, creandoimpenetrabilità eincomprensione. Es. Giappone
instabile:può essere confuso, labile elacunoso. Appare evidentenelle regioni geografiche dovec’è un alto livello d’interazionitra popolazioni con cuturediverse. Es. Melilla (Marocco) -comunità spagnola emarocchina -
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Il confine culturale come frontiera: luogo di passaggio, diincontro o scontro. È la soglia attraverso cui si entra incontatto con l’altro. Uno spazio di incontro (scontro) tra dueidentità, generata dalla contiguità fra due identità culturalidiverse, la propria e quella dell’altro. Si crea una situazione discambio dove sono più probabili e facili i processid’importazione e di esportazione di modelli culturali di vita edi pratiche quotidiane in una condizione d’influenza reciproca
La frontiera culturale è dinamica e mobile, in continuomovimento e di natura contingente
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Le ragioni delle diversità culturali
Natura relazionale delle differenze: le diversità culturali nonsono generate dall’isolamento dei vari gruppi umani, bensìdalla loro interazione e dai loro scambi (Barth, 1969)
1) Le diversità culturali sono evidenza della creatività umana,quale capacità di trovare soluzioni innovative per la propriaesistenza. La creatività culturale è la competenza di fronte aqualcosa di nuovo e imprevisto, partendo da componenti giàpresenti e disponibili nell’ambiente
È un processo Bottom-Up (dal basso), alla cui base troviamola curiosità, la voglia di esplorare, l’esigenza di nonaccontentarsi
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2) Principio di equità: ogni popolo e ogni gruppoumano ha diritto alla propria cultura, chedefinisce l’“identità culturale” dell’individuo e il“patrimonio culturale” del gruppo
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Non ci troviamo di fronte a una teoria del mosaico culturale,secondo cui le innumerevoli culture umane coesistono unaaccanto all’altra, come tasselli di un mosaico (Hannerz,1992). Le culture non sono entità definite da confini precisi,eterogenei e separati tra loro
Di contro, le culture procedono in modo casuale, generatedall’immenso e continuo flusso d’interazioni e di scambi
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Il principio di equità culturale implica la possibilità discegliere la propria cultura e di aderirvi, ma garantisceanche la libertà di convertirsi e di seguire una culturadiversa da quella di origine
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3) Le diversità culturali sono giustificate e spiegatedall’esigenza di conseguire forme elevate ed efficaci diadattamento all’ambiente
Ogni popolazione locale tende a elaborare forme culturali cheottimizzino le opportunità e i vincoli dell’ambiente (nicchieculturali). Ogni cultura costituisce un repertorio unico diriposte al proprio habitat e indica la sintesi degliapprendimenti e delle esperienze fatte a questo riguardo, nelrispetto dei vincoli ecologici
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4) Le diversità culturali servono a mitigare forme didipendenza economica e politica. Esse svolgono una funzionedi resistenza culturale (Hannerz, 1996) per bilanciare ifenomeni di asimmetria del potere oggi esistenti nel mondo,soprattutto in direzione dal centro alla periferia
5) Le diversità culturali vanno incontro all’esigenze dellacuriosità a livello cognitivo ed estetico: le altre culture sonooggetto di fascino per se stesse, degni di esplorazione e distudio
Le diversità culturali sono legittime in quanto sono afondamento della propria identità personale, sociale eculturale. Esse non sono né assolute né atemporali
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IDENTITÀ MULTICULTURALE
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Per sua natura la mente umana è multiculturale, in quanto èin grado di appropriarsi di modelli culturali anche divergentie di farli coesistere, ricorrendo a meccanismi di separazione(nel tempo e circostanze) o d’integrazione. Essa è altresì ingrado di commutare dai modelli previsti da una cultura aimodelli previsti da un’altra. Per fare ciò si utilizzano gliindizi che il contesto offre, i quali aiutano nella scelta delpercorso culturale da seguire, adattandosi alle aspettativesociali e relazionali in corso, nonché mostrando la propriacompetenza culturale
Accanto a modelli culturali impliciti e inconsapevoli, esistonoanche modelli espliciti e consapevoli, che possono esseregovernati dal soggetto a seconda della situazione
La mente multiculturale
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La cultura è una rete flessibile di conoscenze, di categorie edi modelli dominio-specifici, connessi a determinati contesti
La mente umana è un habitat di significati che sono attinti davarie fonti e matrici culturali, anche antitetici tra loro. Icostrutti conflittuali, seppure co-presenti nella mente delsoggetto, non possono tuttavia guidarne la condotta nellostesso tempo
Si applicano in modo pertinente, i modelli culturali consonanticon un certo contesto culturale (ciò, ad esempio, si verificanelle regioni di confine dove sono frequenti i fenomeni dibiculturalismo o in paesi dove coesistono due culture -Canada; Hong Kong)
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La transazione da una forma culturale a un’altra è governatadall’accessibilità mentale degli schemi e dei modelli perinterpretare una certa situazione:
quanto più una categoria mentale è accessibile, tanto piùessa serve a spiegare e a rendere intelligibile un evento
la frequenza di attivazione di un certo modello o schemamentale, la facilità di reperimento in memoria e i fattori difacilitazione (priming semantico) rendono determinatecategorie più accessibili
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L’accessibilità può essere:
momentanea: connessa conelementi contingenti diassociazione
permanente
Il concetto di accessibilità rappresenta una conferma delladoppia natura della cultura: interna (modelli culturali nellamente dei soggetti) ed esterna (insieme di pratiche, rituali,espressioni sociali e pubbliche)
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La creolizzazione dell’identità culturale
Le società contemporanee sono sempre più pluraliste.Questa condizione di eterogeneità culturale rimanda alconcetto di etnia (dal greco ethnos = popolo)
Gruppo etnico: gruppo umano circoscritto, dotato di unairriducibile identità linguistica, storica, religiosa e valoriale,visibile mediante una serie codificata di simboli e di rituali
È una classificazione di tipo cognitivo e assolutamente nonbasata su aspetti genetici. Non ci sono definizioni oggettiveper l’appartenenza a un gruppo, tuttavia ciò non impedisceche i soggetti si percepiscano come “suoi membri”
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Identità
Esterna o sostanziale:richiede la presenza di criterioggettivi di appartenenza aun gruppo etnico o culturale,imposti dall’esterno
Interna o performativa:dipende dalla percezione edalle credenze dei soggetti chesi sentono parte di un gruppo
Identità culturale: non è imposta dall’esterno, ma nascedall’interno, sulla base di una convinzione soggettiva diaderire e di condividere i sistemi di credenze, di valori e dipratiche di una certa comunità
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Duplice fondamento dell’identità culturale:
IDIOMATICO: insieme di significati e di valori che inmodo autonomo un gruppo umano ha elaborato e in cuicrede
POSIZIONALE: l’identità del proprio gruppo ha unanatura relazionale per contrasto e opposizioneall’identità di altri gruppi
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L’identità culturaleè di natura:
contestuale: è definita edespressa in modo contingente,in base al contesto
contaminata: è il risultato delprocesso di “contaminazione”con aspetti e qualitàprovenienti da altre culture
L’identità culturale èMULTICULTURALE
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SPAZIO INTERCULTURALE E ACCULTURAZIONE
Lo spazio interculturale è il luogo psicologico in cui lepersone, portatrici delle loro forme culturali, si conoscono,incontrano, scontrano, mescolano od oppongono i loroatteggiamenti e credenze, si urtano o s’integrano.
È il luogo dove si elaborano le premesse per i futuri assettie le prossime composizioni culturali
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La costituzione di uno spazio interculturale, implica ilsuperamento di qualsiasi forma di culturalismo, qualereificazione delle espressioni e delle configurazioni culturali ecome processo di distinzione e di differenziazione precisa fra levarie culture
Il culturalismo, forma estrema del fondamentalismo culturale,stabilisce confini netti e robusti tra culture e può esserepremessa del razzismo
Il diritto alla diversità diventa il diritto primario alla difesa dellapropria unicità, con la conseguente esclusione ed espulsione ditutto ciò che è estraneo e diverso
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Il processo di acculturazione
Le società multiculturali sono società in cui convivonodiverse comunità culturali, ognuna coi propri valori, dipratiche, di credenze e di mezzi linguistici e comunicativi
Queste società affrontano la difficoltà di integrare lacomunità maggioritaria (“le persone che sono semprestate lì”), e le altre comunità minoritarie (“le personeche in modo volontario o per ragioni di forza maggioreprovengono da altre comunità culturali”)
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Il rapporto fra le varie culture, interessa il fenomenodell’acculturazione, intesa come l’insieme dei cambiamentiche derivano dai contatti diretti fra persone e gruppiappartenenti a culture diverse
Le variabili coinvolte nel processo di acculturazione possonoessere:• la mobilità, frequenza degli spostamenti culturali• la volontarietà del passaggio a una diversa cultura• il legame con il paese d’origine• gli atteggiamenti dei gruppi immigrati nei confronti dellacomunità ospite
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La condizione di acculturazione implica una serie dicambiamenti esistenziali che provocano condizioni di stress.Tale processo interessa:• esperienze emotive• processi cognitivi (come si percepisce e si pensa se stessi egli altri) definizione dell’ identità culturale• il modo di comportarsi e agire in modo appropriato nelcontesto culturale maggioritario
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Si definisce il livello di adattamento interculturale sullabase di indicatori affettivi, cognitivi e comportamentali (es.la natura e l’estensione delle interazioni con i membri dellacultura ospite)
Il grado di adattamento culturale si manifesta nell’efficaciainterculturale, intesa come capacità di gestire lo stressculturale, di stabilire relazioni interpersonali con personedella cultura ospite
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Modelli di riferimento
A) Tra individualismo e comunitarismo: se nei rapportitra gruppi culturali, si privilegiano i diritti individuali, siesalta la prospettiva dell’individualismo.Per contro, il comunitarismo, basato su diritti collettivi,sostiene che la comunità è fonte dell’identità culturaleed è a sostegno dei singoli membri
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B) Dal monoculturalismo al multiculturalismo: ilmonoculturalismo nasce dall’esigenza di affermare unasola società, considerando le differenze culturali comeun pericolo per la conservazione dell’ordine sociale(rimanda all’omologazione culturale, es. WASP).Il pluralismo culturale prevede l’esistenza di diverseforme culturali all’interno della stessa società, condifferenza tra la sfera pubblica (dove prevalel’affermarsi della cultura maggioritaria) e privato (incui prevale la cultura minoritaria, es. USA)
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Non si deve perseguire la soluzione del melting pot, la cuiipotesi iniziale era quella di giungere a un unico popolo con unacultura comune, partendo dal crogiuolo di diverse culture.L’ipotesi del melting pot si è successivamente evoluta in quelladi salad bowl (insalata culturale) nella quale i singoli gruppiminoritari si mescolano senza perdere distintività e specificità
Il multiculturalismo si fonda sull’esigenza di riconoscimentodelle differenze culturali, in base al principio della pari dignitàdelle singole culture
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PERCORSI INTERCULTURALI
Lo spazio interculturale si fonda sul principio di pari dignità,secondo cui tutti gli esseri umani sono degni di rispetto, e suldiritto della differenza
Antitesi tra universale: tutti gli esseri umani sono ugualiparticolare: i gruppi umani declinano la loro
identità specie-specifica secondo differenti modalità
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Premesse per l’acculturazione
Nel processo di acculturazione si prende in considerazione ilgrado di distanza avvertita fra le culture: maggiore è ladiversità avvertita, maggiore sarà il livello di scontro manifestoL’incontro tra due comunità culturali attiva pregiudizi culturaliche si fondono sulla percezione della:• diversità: “gli altri sono diversi da noi”• competizione: “ gli altri ci portano via opportunità e risorse”• pericolo: “gli altri sono una minaccia per la sicurezza”
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I motivi che spingono alla migrazione possono essere
Push effect:difficoltà economiche, politiche,sociali
Pull effect:desiderio di migliorare le propriecondizioni di vita
La motivazione della migrazione costituisce un fattore rilevanteper i processi di acculturazione. I push effect, scatenanocomportamenti reattivi e visione negativa sulla comunitàmaggioritaria; i pull effect sviluppano comportamenti proattivie aspetttive favorevoli verso la cultura ospite
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Le vie dell’acculturazione
Sia per la comunità maggioritaria, sia per quella minoritaria, sideve tenere presente il grado con cui intervengono due fattori,quali contributi essenziali del processo di acculturazione:
1) l’esigenza di mantenere la propria identità culturale2) l’esigenza di stabilire un contatto con l’altra comunitàculturale
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Per la comunità minoritaria esistono quattro ipotesi diacculturazione:
1) assimilazione: accogliere e fare proprio il mondo culturaledella comunità ospite
2) separazione: l’impegno a conservare e a difendere lapropria identità culturale di origine
3) integrazione: accettare e condividere un serie di formeculturali della comunità maggioritaria, pur preservandoforme importanti della propria cultura d’origine
4) marginalizzazione: difficoltà a mantenere la propria identitàd’origine dovuto allo stress di acculturazione econtemporaneamente al rifiuto per la società ospite
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Per la comunità maggioritaria le quattro ipotesi diacculturazione sono:
1) esclusione: posizione di chi ritiene che le personeimmigrate debbano tornare al loro paese d’origine,sostenuta dalla convinzione della propria superiorità
2) multiculturalismo: le comunità minoritarie vannosalvaguardate sia per quanto concerne la sfera pubblicache privata (es. Canada)
3) omologazione: si propone di favorire l’assimilazionedelle comunità minoritarie all’interno della comunitàmaggioritaria stessa, rifiutando di riconoscere unaspecificità culturale (es. Francia)
4) segregazione: le società minoritarie seppur riconosciute,vengono isolate e ghettizzate (es. Sudafrica)
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Il percorso di creolizzazioneLa creazione di lingue creole è espressione della creatività ela capacità di adattamento
Il pidgin costituisce una lingua franca molto semplificata,generata dal contatto fra lingue diverse da parte di parlanti,ciascuno dei quali non conosce la lingua dell’altro (es pidginhawaiano)
Dal pidgin si sviluppa la lingua creola, quale lingua nativa diuna comunità e che si arricchisce sul piano sintattico egrammaticale attraverso un processo di ibridazione di formelinguistiche tratte da entrambe le lingue
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Spazio interculturale e strategie identitarieNello spazio interculturale si ha l’esigenza di definire sestessi e di definire l’altro per sapere chi sono e chi è l’altro
Si distingue tra:identità ideale: ciò che lepersone vorrebbero essere
identità reale: ciò che lepersone sono di fatto
L’identità ideale genera gli atteggiamenti versol’acculturazione, l’identità reale definisce i comportamentieffettivi del soggetto
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Gli immigrati, possono avvertire una maggiore distanzatra la propria identità reale e la nuova identità ideale cheè comunicata dalla cultura ospite (gli adolescenti sono isoggetti più esposti alla percezione della differenza)
Abbiamo la percezione della discriminazione.La discriminazione è più avvertita:- dalle ragazze che dai ragazze- dalle persone culturalmente più distanti- più verso i membri della comunità minoritaria, piuttostoche verso se stessi
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Gli immigrati hanno a disposizione alcune strategie d’identitàper gestire la condizione di conflitto:
• sopportazione: strategia dell’isolamento che si prefigge dicircoscrivere e proteggere anche fisicamente la propriaidentità
• indessicalizzazione culturale: le persone immigrate(soprattutto i giovani) cercano di conservare la loro identità“tradizionalista” (minoritaria) negli ambienti domestici e diassumere un’identità “moderna” (maggioritaria) quando sitrovano coi pari
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Fattori di facilitazione nei percorsi interculturali
I fattori di facilitazione nella gestione degli scambi e deipercorsi interculturali sono:
• età: i più giovani risultano più flessibili e pronti ad accettaregli standard di forme culturali nuove
• genere: gli uomini procedono più rapidamente delle donnenei processi di assimilazione dei nuovi paradigmi culturali. Ledonne conservano un senso d’identità più robusto nei riguardidella loro cultura d’origine
• generazione: si registra un incremento dei processi diacculturazione dei soggetti di seconda generazione, che hannosviluppato una maggiore adesione agli standard della culturaospite
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• grado di esposizione e di contatto: gli immigrati chepresentano una maggiore durata di permanenza nella nuovacultura, sono più propensi ad accettarne le forme e i modelli diriferimento
• livello di istruzione: i soggetti con un maggior livello diistruzione mostrano un maggior processo di acculturazione
• condizione socio-economica: anche la condizione socio-economica più alta è indicatore di tale tendenza
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Nei processi di acculturazione si registrano differenze tra iprocessi cognitivi e i comportamenti
Le persone immigrate apprendono più volentieri nuovicomportamenti e competenze in linea con gli standard dellacomunità maggioritaria, ma risultano più resistenti acambiare i loro valori e credenze
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La sfida contemporanea concerne la comprensione e lagestione dello spazio interculturale
Chi si avvicina allo studio psicologico delle culture, oltre adavere la consapevolezza di vivere in una società complessa,magmatica e incerta, ha altresì la consapevolezza dipartecipare attivamente alla costruzione della società in cuisaremo destinati a vivere
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Immigrazionein Italia
Dati e legislazione italiana
Fonte: www.unimc.it/it/didattica
Le migrazioni globali
4 modelli migratori
1. Modello classico: nazioni di immigrati (Canada,Stati Uniti, Australia)
2. Modello coloniale: si favorisce l’immigrazione dalleex-colonie (Francia, Gran Bretagna)
3. Modello dei lavoratori ospiti: immigrazione subase temporanea, senza concessione dellacittadinanza (Germania, Belgio..)
4. Modello illegale: ingresso irregolare degliimmigrati nel paese di arrivo (effettodell’irrigidimento delle leggi sull’immigrazione)
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Motivi della presenza
Immigrazione e criminalità% di stranieri detenuti
020
40
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
% di stranieri detenuti
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Immigrazione e mass media
Panico morale (S. Cohen)“Le società sono soggette, di quando in quando, a
periodi di panico morale. In questi periodi,l’attenzione si concentra su una condizione, unepisodio, una persona o un gruppo di persone,considerate come una minaccia ai valori ed agliinteressi della società; la sua (o la loro) natura vienepresentata in modo stilizzato e stereotipato dai massmedia; barricate morali vengono erette daigiornalisti, dai vescovi, dai politici e dagli altribenpensanti”
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5 condizioni per il panico morale
1. Deve crescere la preoccupazione per alcuni gruppidi persone e per le conseguenze negative delle loroazioni
2. Deve aumentare l’ostilità verso quei gruppi
3. Deve esserci un ampio consenso sul fatto che laminaccia che viene da questi gruppi è seria e reale
4. La paura deve essere priva di fondamento,ingiustificata, prodotta da un pericoloimmaginario o almeno esagerata
5. Il panico morale è “volatile”: appare e scompareimprovvisamente
Perché alcuni immigrati delinquono?3 teorie
1. Teoria del conflitto di culture
(T. Sellin)
Chi commette un reato lo fa perché resta fedele alle norme di condottadella sua cultura di origine e ai valori che ha interiorizzato.
Non è l’individuo ad essere deviante, bensì il gruppo cui appartiene
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2. Teoria della tensioneo privazione relativa
Gli immigrati, quando costituiscono una minoranza socialmentesvantaggiata, commettono reati perché spinti dallafrustrazione che provano.
Essi percepiscono lo squilibrio tra struttura culturale (chedefinisce le mete i mezzi attraverso cui raggiungerle) estruttura sociale (l’effettiva distribuzione nella società delleopportunità per arrivare a tali mete)
3. Teoria del controllo sociale
La devianza è il frutto di DECISIONI SITUAZIONALI, quindiun’opportunità associata ad una motivazione
Hirschi individua 4 tipi di vincoli che impongono alle persone ilrispetto delle leggi:
1. l’attaccamento (vincolo affettivo)
2. L’impegno (vincolo materiale)
3. Il coinvolgimento (vincolo temporale)
4. Le credenze (vincolo morale)
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Legge Martelli (1990)
Legge Turco-Napolitano (1998)
stranieri sul tot denunciati per droga
12,8 13,916,7 16,3
14,5
19,4
22,5 22,9 22,4
28,1
31,729,3 29,3
3129,7
27,9 27,9 28,6 29,130,2
0
5
10
15
20
25
30
35
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
stranieri sul tot denunciati per droga
Legge Bossi-Fini(2002)
Da qualche anno in Italia gli stranieriiniziano a costituire quote rilevanti sultotale della popolazione, specialmente inalcune aree del paese:
Nel 2008, si è registrata un’incidenza del6,5% di residenti stranieri sul totale dellapopolazione italiana.
Nel 2003 tale incidenza era del 2,7%.
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Gli stranieri irregolari
Estimate on the undocumented migrantpopulation/Total population (%)
Austria Belgium Bulgaria Denmark Italy Spain Uk
S1
3,8
3,43,1
0,06
0,9
2,4
1,4
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Serie1
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Le donne migranti
si assiste ad unafemminilizzazione dei flussimigratori: il 48,3% delledonne presenti in Italia nel2007 sono titolari di unpermesso di soggiorno permotivi di famiglia
La stratificazione delmercato del lavoro secondo ilgenere (donne orientate alavori domestici, di cura o almercato del sesso)
il traffico di personeper il mercato sessuale(soprattutto dai paesidell’Africa sub-sahariana e dal bloccoex-comunista: Russia,Bulgaria, Moldavia…)
Al mercato del sesso accedono sia persone costrette, siadonne che “liberamente” scelgono questa attività
Le donne migranti svolgono attività al di sotto del loro livellodi istruzione
La criminalizzazione del lavoro nero punisce spesso più ilavoratori che i datori di lavoro
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Il pregiudizio etnico
Dove si origina il pregiudizio?interpretazioni sociologiche
Etnocentrismo: diffidenza verso membridi altre culture, giudicate inferiori rispettoalla propria
Chiusura di gruppo: un gruppo, attraverso“meccanismi di esclusione”, mantiene iconfini che la separano da altri gruppi (es.limitazione o proibizione di matrimoniinteretnici, ghetti, ecc.)
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2 teorie sul pregiudizio etnico
1. Realistic conflict theoryl'antagonismo tra i gruppi si concentra nella
competizione per accaparrarsi risorsescarse
2 filoni di ricerca:- psicologia sociale: la competizione fra
gruppi aumenta la coesione e la solidarietàall'interno del gruppo (ingroup), ma allostesso tempo aumenta l'ostilità verso ilgruppo antagonista (outgroup)
2. Social Identity Theory
Si riferisce alla convinzione che le personeavvertono la necessità di considerare ilproprio gruppo di riferimento (ingroup)come superiore agli altri gruppi etnici(outgroup). Agli appartenenti al propriogruppo vengono attribuite caratteristichepositive e, di conseguenza, caratteristichenegative a quanti appartengono ad un altrogruppo
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Le due teorie si interconnetto nella EtnicCompetition Theory: la competizione, alivello individuale e/o sociale, puòrafforzare i meccanismi di identificazione ocontro-identificazione sociale e può dunqueportare all'esclusione etnica
Le opinioni dei giovani italiani[IARD 2007]
% d'accordo (molto e abbastanza)nel nostro Paese ci sono troppi immigrati 69,80%
Gran parte degli immigrati svolge attività criminali o illecite 43,70%gli immigrati portano via posti di lavoro ai disoccupati del nostro Paese 35,20%La cittadinanza italiana spetta solo a chi ha almeno un genitore italiano o radici etniche italiane 37,50%Gli stranieri che da tempo lavorano legalmente in Italia e pagano le tasse dovrebbero poter ottenere la cittadinanza71,90%
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L’iter legislativo sull’immigrazione in Italia
• Orientamento securitario• Sanatoria che provoca una sostanziale
liberalizzazione dei flussi di entrata
Legge943/1986
• Chiusura per i nuovi ingressi• Individuazione di un “decreto flussi” (il governo
ogni anno stabilisce la quota massima distranieri ammessi per motivi di lavoro
• Esplicitati diritti sociali (salute e istruzione)• Nuovo provvedimento di regolarizzazione• Stanziati fondi per politiche dedicate (in
particolare per centri di accoglienza)
Legge Martelli
39/1990
• Potenziamento delle misure di controllo: creazione deiCPT; definizione delle quote di ingresso: possibilità diingresso attraverso sponsor
• Riconosciuti diritti degli stranieri e impostata politicaper l’integrazione sociale (stanziato fondo nazionaleper le politiche di integrazione, 80% a Regioni eProvince)
• Politiche impostate su criteri di sussidiarietà (focussull’individualizzazione degli interventi di welfare esulla dimensione locale degli interventi)
• Sistema multilivello di programmazione dellepolitiche, che però non ha funzionato: l’introduzione dimeccanismi di governance locale a guida statale nonhanno mai avuto un ruolo significativo (ad es. iConsigli Territoriali per l’immigrazione, istituiti pressole Prefetture e guidato dal prefetto stesso)
• risultato: Frammentazione delle politiche di welfarelocale
LeggeTurco-
Napolitano40/1998
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• Inasprimento delle misure securitarie dellaLegge precedente: es. eliminazione dellosponsor, riduzione della durata del permesso disoggiorno, allungamento dei tempi dipermanenza nei CPT
• Le nuove norme relative all’ingresso e alsoggiorno si ispirano ad un’idea di permanenzaa breve termine dello straniero, ostacolandocosì l’implementazione delle politiche diintegrazione, che invece si basano su un’idea dipermanenza a lungo termine
• Non sono stati rinnovati la Commissionenazionale per le politiche di integrazione e ilFondo nazionale per le politiche migratorie(accorpato nel Fondo nazionale per le politichesociali)
LeggeBossi-
Fini189/2002
• Di fatto, la responsabilità organizzativa e finanziariadelle politiche migratorie viene devoluta alleRegioni. Il ruolo dello Stato è residuale: risultaspesso limitato alla questione della sicurezza e alcontrollo dall’alto dei provvedimenti emanati alivello locale
• Effetto: ondata di ricorsi da parte dello Stato e deglienti locali (es. annullamento delle delibere deiconsigli provinciali e comunali che avevanoconcesso il diritto di voto amministrativo e/ocircoscrizionale agli immigrati; tra i tanti casi:Genova, Ancona,Ragusa, Forlì, Torino, Cesena…)
• Nello stesso tempo, il governo Berlusconi hapromosso una delle più ampie regolarizzazioni maiavvenute in Europa (circa 650mila persone) e hastabilito quote di ingresso annuali piuttostogenerose (questo per rispondere anche alleesigenze del mercato del lavoro e per opportunismopolitico- elettorale)
LeggeBossi-
Fini189/2002
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Le recenti disposizioni di legge delineano un modello di cittadinanza socialeper gli immigrati piuttosto frammentato e condizionato più dalle politichesociali locali e dalle risorse disponibili, che dalle regole stabilite a livellonazionale
Gli insoliti attori delle politiche migratorie
Associazioni imprenditoriali
Richiedono politiche di ingressomeno restrittive. In alcuni casi, sono
intervenute nel campo delle politicheformative e abitative
Sindacati
Erogano servizi, si occupano dipromozione sociale e di advocacy
(grado di sindacalizzazione moltoelevato tra i lavoratori stranieri)
Privato sociale
Utenza straniera in continua crescita
Erogazione di servizi spesso inaccordo con enti locali
Associazioni cattoliche
Gestione ed erogazione di servizi, inautonomia o in accordo con gli enti
locali. Hanno acquisito competenze nelcampo delle migrazioni (ruolo di first
mover), potendo comunque contare suun’infrastruttura organizzativa
consolidata
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Le condizioni delle famiglie con stranieri in Italia
Indicatore di grave deprivazione abitativa
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Seconda generazione “propriamente detta”:Include i figli nati in Italia da genitori immigrati
LA II.° GENERAZIONE … quale definizione?
• Minori nati in Italia, stranieri de jure, italiani de facto:adolescenti che sono nati nel nostro Paese e che hanno vissuto ilpercorso educativo e di socializzazione all’interno delle strutture
del Paese d’accoglienza• Minori nati all’estero e ricongiunti con la famiglia, stranieri de
jure e de facto. Si tratta di minori che hanno iniziato il percorsoeducativo nel proprio Paese e che hanno vissuto successivamente
per effetto della migrazione, lo sradicamento• Minori giunti soli, spesso in situazione di irregolarità. Si tratta
di minori provenienti dal Marocco, dall’Albania e da altri Paesidell’Est Europeo (Romania, ad es.) che spesso sono destinati al
rimpatrio dopo avere intrapreso percorsi di tutela• Minori rifugiati (“bambini della guerra”)
• Minori arrivati per adozione internazionale• Figli di coppie miste
La seconda generazione in Italia [G. Favaro 2006]
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La situazione in ITALIA*a.s. 2007/08
•574.133 studenti stranieri su un totale di 8.953.562 studenti (+14,4%rispetto al precedente a.s.)
•L’incidenza degli studenti stranieri raggiunge il 6,4%, con punte del7,7% nelle scuole primarie e del 7,3% nelle scuole superiori di primogrado.
• Classifica degli alunni stranieri:1°: Romeni (92.734))2°: Albanesi (85.195)3°: Marocchini (76.217)4°: Cinesi (27.558)5°: Ecuadoriani (17.813)6°: Tunisia, Serbia-Montenegro, Filippine(> 15.000)
* Dati Dossier Caritas/Migrantes 2008
Il minore migrante
Fonte: www.sociologiaunimib.it
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Minore straniero o straniero minore?
• La condizione giuridica del minore stranieroextracomunitario è disciplinata dalla composizioneovvero dalla lettura combinata di due corpinormativi: quello che disciplina la “tutela” dei minorie quello che regola la posizione amministrativa deicittadini stranieri extracomunitari in Italia.
• Il primo di tali gruppi di norme introduce nel sistemaalcuni strumenti per la cura e tutela degli interessi disoggetti che l’ordinamento considera “deboli”.
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Normativa immigrazione Il secondo gruppo di norme è quello dettato per regolare
l’immigrazione in Italia di cittadini di paesi non appartenentiall’Unione Europea. Tali norme tutelano beni giuridici pubbliciquali: l’integrità dei confini nazionali, l’ordine pubblico, lastabilità del mercato del lavoro, ecc.Queste norme non sono orientate a concepire lo straniero come
un soggetto debole ovvero come un soggetto meritevole ditutela, essendo poste a garanzia di altri interessi.Va evidenziato però che le disposizioni che, tra queste, regolano
la condizione di “straniero” del minore, lungi dal prevederederoghe all’applicabilità della legislazione di favore dettata per iminori in generale, si occupano di indicare come devono esseresoddisfatti gli adempimenti relativi ai Permessi di Soggiorno.
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Art. 19, secondo cui non e' consentita l'espulsione nei confronti degli stranieri minori dianni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; Art. 28, comma 3, DLGS 25 luglio 1998, n. 286, che in tema di ricongiungimento familiare
ribadisce la priorità che deve essere assicurata all’interesse del minore Art. 29, comma 6, che, in ossequio al diritto all’unità familiare ed alla preminenza
dell’interesse del minore, consente il ricongiungimento dei genitori all’estero con il figliominorenne regolarmente soggiornante; Art. 31, commi 1 e 2, che regola il rilascio del Permesso di Soggiorno ai minori stranieri; Art. 31, comma 3, che stabilisce, in ossequio alla preminenza dell’interesse del minore, la
possibilità, per l’autorità giudiziaria minorile di consentire, in deroga alle disposizionidell’intero Testo Unico sull’immigrazione, l’ingresso od il soggiorno ai parenti del minorequalora ricorrano gravi ragioni connesse con lo sviluppo psicofisico del minore; Art. 32 disposizioni inerenti al Permesso di Soggiorno dei minori affidati; Art. 33, che attribuisce al Comitato per i minori stranieri la competenza a “vigilare sulle
modalità di Soggiorno dei minori stranieri Art. 38 DLGS 25 luglio 1998, n. 286 e art. 45 DPR 394/99 “i minori stranieri sono soggetti
all’obbligo scolastico” (indipendentemente dalla regolarità della posizione amministrativa) Art. 28 dpr 394/99 sul rilascio del Permesso di Soggiorno a quei soggetti per i quali sono
vietati l’espulsione ed il respingimento alla frontiera, tra i quali, ovviamente, sonoricompresi i minori.
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Lettura sistematicaIl carattere complementare della disciplina
sull’immigrazione e l’assenza di deroghe espresse allanormativa generale dettata per i minori, conduce aritenere che il legislatore considera la condizionegiuridica dei minori stranieri sufficientemente regolatae tutelata dalle norme che regolano in generale lacondizione giuridica dei minori.Una lettura coerente dei due corpi normativi in esame,
dunque, dovrebbe comportare un’applicazione dellanormativa sull’immigrazione in una prospettiva di tuteladei soggetti minorenni.
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Minori stranieri in ItaliaDati accertati al 31.12.2011
Totale minori: 993.238 (21,7% del totale degli stranieri), dicui:
- 25% circa in Lombardia
- 13% circa in Veneto
- 12% circa in Emilia Romagna
- 10% circa nel Lazio
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Identikit del minore straniero in Italia
• Minore comunitario – testo normativo di riferimento: D. L.vo 30/07
• Minore extracomunnitario – testo normativo di riferimento: D. L.vo286/98
• Minore straniero accompagnato
• Minore straniero non accompagnato (MSNA)
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Minore comunitario• Non vi è una disciplina specifica, pur dovendosi precisare che il regime dei
cittadini comunitari è sicuramente più favorevole di quello degliextracomunitari, per quanto non esista un diritto al soggiorno incondizionato.
• Il problema si è posto soprattutto a seguito dell’ingresso nell’UE dellaRomania e della Bulgaria nel 2007, per cui quelli che fino al 31.12.06 eranoMSNA improvvisamente sono diventati minori comunitari, e paradossalmentesembra che il trattamento loro riservato sia divenuto deteriore rispetto aprima (ad es., accesso a specifici programmi socio assistenziali previsti per iMSNA).
• Illuminante sul punto la previsione dell’art. 6 comma 4 del d.l. 300/06, che haesteso ai cittadini dell’UE l’accesso ai programmi di assistenza ed integrazionesociale per gli stranieri vittime di tratta, con una disposizione, quindi, non dicarattere generale, ma limitata ad uno specifico ambito.
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Competenza Sottoposizione dei minori comunitari al regime di cui al Regolamento
CE n. 2201/2003, che prevede la competenza dell’AG dello Stato diresidenza abituale, ed in via sussidiaria dell’AG dello Stato in cui sitrova il minore non accompagnato, fino a quando l’Autorità delloStato competente non avrà adottato i provvedimenti più opportuni(art. 20). Per cui, fino a quando non intervenga una decisione dello Stato di
appartenenza (decisione che normalmente non interviene) i minoricomunitari sono comunque soggetti alle misure di tutela previste peri minori italiani a cura dell’AG. Ciò che viene in rilievo, dunque, è il loro diritto alla non
discriminazione, sia in negativo, rispetto ai minori italiani, che inpositivo, rispetto a quelli extracomunitari.Disciplina specifica prevista per i minori rumeni.
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Minore extracomunitario accompagnato
Si tratta di minori che si trovano con la propria famiglia, chepuò essere regolare o irregolare.In questo ultimo caso vengono in rilievo le norme di cui all’art.19 comma 2 lett. a, che prevede il diritto del minore di seguireil genitore espulso, nonché all’art. 31 comma 3, secondo cui “ilTribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con losviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni disalute del minore che si trova nel territorio italiano, puo'autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per unperiodo di tempo determinato, anche in deroga alle altredisposizioni della presente legge”.
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Minore straniero non accompagnato (MSNA)Minorenne extracomunitario che, non avendo presentato
domanda di asilo, si trovi nel TN privo di assistenza orappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti diriferimento per lui legalmente responsabili in base allevigenti disposizioni dell’ordinamento italiano.
La definizione giuridica di MSNA non comprende quindi i minori soliche siano cittadini degli stati dell’Unione, o che siano richiedentiasilo.
Sostanzialmente, il MSNA è un clandestino, in quantoentrato nel TN senza un valido titolo d’ingresso (visto perstudio, turismo, ricongiungimento familiare, curesanitarie, adozione, ecc.), e non accompagnato daigenitori o altro legale rappresentante 120
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Presenza di MSNA al 2.7.2012 SEGNALATI 6.893 Presenti: 5.273 Irreperibili: 1.620DISTRIBUZIONE PER DIFFERENZA DI GENERE
GENERE PRESENTI % IRREPERIBILI % TOTALE %
MASCHILE 4.954 71,9 1.536 22,3 6.490 94,2 FEMMINILE 319 4,6 84 1,2 403 5,8 TOTALE 5.273 76,5 1.620 23,5 6.893 100,0DISTRIBUZIONE PER FASCE D’ETÀ
FASCE D’ETA' PRESENTI % IRREPERIBILI % TOTALE %17 ANNI 3.007 43,6 856 12,4 3.863 56,016 ANNI 1.301 18,9 440 6,4 1.741 25,315 ANNI 489 7,1 183 2,7 672 9,77-14 ANNI 424 6,2 141 2,0 565 8,20-6 ANNI 52 0,8 0 0,0 52 0,8TOTALE 5.273 76,5 1.620 23,5 6.893 100,0
RIPARTIZIONE DEI MINORI SEGNALATI PER TIPOLOGIA DI COLLOCAMENTOCOLLOCAMENTO DEL MINORE PRESENTI % IRREPERIBILI % TOTALE %STRUTTURA 4.354 63,2 1.558 22,6 5.912 85,8PRIVATO 695 10,1 12 0,2 707 10,3NON COMUNICATO 224 3,2 50 0,7 274 3,9TOTALE 5.273 76,5 1.620 23,5 6.893 100,0
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Normativa applicabile al MSNA
Il minore non accompagnato deve essere affidato a una struttura protetta.L’art. 33, co II, lett. b) D.L.vo 286/98 inquadra le modalità di accoglienza deiMSNA nell’ambito dei servizi sociali degli enti locali. Per i minori stranieri,come per gli italiani, la competenza assistenziale è attribuita all’ente localeche deve provvedere all’accoglienza del minore in una comunità di prontaaccoglienza o altra struttura idonea ( DPR 616/77 e L. 328/00).Art. 343 c.c. – apertura tutela (se entrambi i genitori sono morti o per altre
cause non possono esercitare la potestà, si apre la tutela)Art. 403 – intervento della pubblica autorità a favore del minore in stato di
abbandono, con collocamento in luogo sicuro
Ai minori stranieri si applica la medesima disciplina di “tutela”dettata per i minori italiani. 122
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Competenza• Art. 1 della Conv. Aja del 5.10.61, resa esecutiva in Italia con legge 742/80,
competenza dell’autorità giudiziaria e amministrativa italiana nei confronti deiminori residenti in Italia o che hanno la propria stabile dimora sul territoriodello Stato, indipendentemente dalla loro nazionalità.
• Artt. 9 e 37 bis della l.n. 184/83, segnalazione di minori stranieri in stato diabbandono
• Art. 33, comma 5, l.n. 184/83, obbligo dei pp.uu. di segnalare al TM l’ingresso diminori non accompagnati dai genitori o da parenti entro il IV grado.
• Art. 5 comma 1 l. 64/94 secondo cui “le decisioni sulle richieste di rimpatrio diminori dal territorio dello Stato, avanzate dalle autorità straniere, ai sensidell’art. 2 comma 1, e dell’art. 4 della conv.Aja 28.5.80, sono adottate dal TMdel luogo dove il minore risiede”.
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Minore straniero ed espulsione• Art. 19
Non e' consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1(per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato), nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore ol'affidatario espulsi;
2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilita',degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figliminori nonche' dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche,fisiche o sessuali sono effettuate con modalita' compatibili con le singolesituazioni personali, debitamente accertate. (comma introdotto dall’art. 3 d.l.89/11)
• Art. 31/4
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di unminore straniero, il provvedimento e' adottato, su richiesta del questore, daltribunale per i minorenni. 124
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Diritto di seguitoL’inespellibilità del minore è fortemente limitata nella suaeffettività:
• da un lato dalle disposizioni in materia di rimpatrio assistito, che hannocostituito una disciplina parallela, e contrastante proprio con il divieto diespulsione;
• dall’altra dall’automatismo indotto dallo stesso art. 19 nella previsione del c.d.“diritto di seguito” nei confronti del genitore o affidatario espulso, senzaalcuna valutazione del suo interesse.
• Senza parlare del respingimento alla frontiera, applicato di fatto anche aiminori.
Paradossalmente, il minore è l’unico straniero che nonpotrebbe essere espulso, ma di fatto è l’unico che vieneespulso al di fuori di qualsiasi controllo giurisdizionale. 125
Respingimento e minore straniero
• Art. 10 TUI: la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano aivalichi di frontiera senza avere i requisiti per l’ingresso nel territorio delloStato
• Il respingimento rende il minore uguale al maggiorenne, privandolo delfavor legislativo che protegge qualunque straniero minore presente sulTN, ai sensi degli artt. 19/2 e 37bis l. 184/83.
• Esso appare incompatibile con gli obblighi di protezioneassunti dall’Italia con la ratifica delle convenzioni internazionalie con la stessa normativa interna.
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Normativa internazionale• Sul primo versante, il riferimento è agli artt. 10 comma 2 e 3 commi 1 e 2 della
conv. ONU sui diritti dell’infanzia, del 20.11.89, secondo cui lo Stato deve“esaminare con spirito positivo, con umanità e diligenza” ogni domandapresentata da un minorenne al fine di fare ingresso nel territorio dello Stato, edeve orientarne l’esame “all’interesse superiore del fanciullo” ed all’impegno adassicurargli “protezione e cure necessarie”.
• Sul punto va ricordato che la Convenzione ONU, ratificata ormai da più di un ventenniodall’Italia, è immediatamente operativa nel nostro ordinamento sia come norma positivache come criterio interpretativo della normativa vigente, come ripetutamente chiaritodalla Corte Costituzionale, anche nella sentenza n. 179/09 secondo cui espressamente laconvenzione è “dotata di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e quindi recanteuna disciplina integrativa rispetto alla previsione “ delle norme del codice civile, con cui vacoordinata .
• Ne deriva che non è ammissibile effettuare respingimenti quanto meno senzaprima aver ascoltato il minore ed esaminato le ragioni della sua domanda diingresso nel paese, dandone poi conto nei motivi della decisione successiva che
ne consegue. 127
Normativa interna• Sul secondo versante, va ricordato l’art. 33 comma 5 legge
184/83 (legge adozioni), che impone la segnalazione al TMdella presenza del minore “qualora sia comunque avvenutol’ingresso nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioniconsentite”.
• È evidente come tale segnalazione vada effettuata anche nelcaso in cui il minore non sia ancora entrato ma sia fermato allafrontiera, quindi prima dell’ingresso, perché anche in quellacondizione i suoi diritti fondamentali debbono trovarericonoscimento e tutela, e tra questi quello preliminare diesprimere le ragioni per cui chiede di fare ingresso nelloStato, a prescindere dalla meritevolezza delle stesse.
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Rimpatrio assistitoInsieme delle misure adottate al fine di garantire al minore interessato
l’assistenza necessaria fino al ricongiungimento con i propri familiari oal riaffidamento alle autorità responsabili del paese d’origine
Art. 33 TUI: Comitato minori stranieri• Procedura sostanzialmente di tipo amministrativo (previo N.O. dell’A.G. se vi è proc.
aperto)
• Entro 60 giorni il CMS deve rintracciare la famiglia d’origine, disponendo il rimpatrioassistito ovvero segnalare agli organi competenti (TM, GT, servizi sociali) per attuarele misure di tutela.
• Normalmente intervengono prima le misure di sostegno degli altri organi
• L’art. 12 della legge 7 Agosto 2012, n. 135 (spending review) ha determinato lasoppressione, tra gli altri, del Comitato Minori Stranieri, le cui funzioni sono oratrasferite alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche diIntegrazione presso lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Talemodifica non dovrebbe avere ricadute sull’assolvimento delle precedenti funzioni. 129
Natura del rimpatrio• L’art. 19 parla di “diritto a seguire il genitore o
l’affidatario espulsi”, che a rigore imporrebbe unadecisione da parte del minore stesso (altrimenti chediritto è…).
• Il rimpatrio invece si sostanzia in una decisionepresa da un organismo amministrativo creato aquesto scopo, il Comitato minoro stranieri.
• Ma sarebbe stato più logico attribuire al giudiceminorile questa funzione.
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Che differenza vi è tra rimpatrio edespulsione?
• L’espulsione è un provvedimento di reazione-sanzionedell’ordinamento alla violazione delle norme amministrativesul soggiorno da parte dello straniero.
• Il rimpatrio del minore, invece, non ha carattere sanzionatorio,ma raggiunge i medesimi effetti, con un procedimento diesclusiva competenza amministrativa (come l’espulsione),tranne l’eventuale N.O. dell’AG ove penda un procedimentogiudiziario (a rigore, di qualsiasi natura, non solamentepenale).
• È stata comunque ammessa la ricorribilità del provvedimento di rimpatrioavanti il GA, mentre sarebbe stato più logico prevedere una competenzadel TM, l’unico giudice specializzato in questa materia. Ciò non ha impeditocomunque a qualche Tar di bloccare qualche provvedimento di rimpatrio
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Minori rumeni non accompagnati o in difficoltà e rimpatrioAccordo Italia RomaniaL’obiettivo dell’intesa, siglata con la firma dell’accordo bilaterale italo romeno per la protezione dei
minori non accompagnati nel giugno del 2008 in seguito all’ingresso della Romania nell’Unioneeuropea, è quello di garantire accoglienza e protezione dei minori in idonee strutture ma anchedi facilitare le procedure di rimpatrio volontario perché la famiglia d’origine è consideratal’ambiente naturale in cui crescere.
L’Organismo centrale di raccordo (Ocr) – la cui competenza è rivolta alla protezione dei minoricomunitari non accompagnati, nonché all’attuazione dell’accordo bilaterale Italia Romania -viene istituito proprio da questa intesa che gli assegna funzioni di monitoraggio e accertamentodelle condizioni e dello status dei minori, di adozione di misure per la loro tutela e di valutazionedei progetti di assistenza.
Dati MilanoDa luglio 2009 a dicembre 2010 vi sono state 24 segnalazioni alla Prefettura di Milano, di cui 2
rimpatri.Si è rilevata una “frammentarietà” nei rapporti con il governo rumeno, che non fornisce riscontri
puntuali alle richieste, o li fornisce negativi.Criticità del monitoraggio post-rientro
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Minore straniero e permesso di soggiornoMinore accompagnato
• Il minore infraquattordicenne viene iscritto sul permesso di soggiornodel genitore
• A 14 anni gli viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivifamiliari, valido fino alla maggiore età (art. 31 comma 2).
• Se entra in Italia dopo i 14 anni, gli verrà rilasciato un titolo di soggiornoper motivi familiari ex art. 30 comma 1 lett. a).
• Al compimento della maggiore età ottiene, ex art. 32 comma 1, laconversione del proprio titolo di soggiorno (per motivi di studio, accessoal lavoro, lavoro autonomo o subordinato, esigenze sanitarie e di cura,se il precedente titolo era stato rilasciato ex art. 31, se invece era ex art.30 è pure prevista la conversione ma non per attesa occupazione).
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MSNA e permesso di soggiornoArt. 32 comma 1bis (come modificato dal d.l. 89/11)Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere
rilasciato anche :ai MSNA affidati a sensi dell’art. 2 l. 184/83 ovvero sottoposti a
tutela, previo parere positivo del CMSai MSNA che siano stati ammessi per un periodo di almeno
due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestitoda ente pubblico o privato iscritto nello speciale registroistituito presso la Presidenza del Consiglio.
Da ricordare anche C.Cost. 5.6.03 che ha interpretato la norma all’epoca vigente nel sensoche essa si riferisce anche all’affidamento di fatto a parenti che possono ospitare ilminore, senza necessità di un atto formale di affidamento, ed anche all’affidamento nelcorso di una tutela, per l’analogia delle condizioni in cui il minore si viene a trovare inqueste diverse condizioni
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Permesso di soggiorno ex art. 18/6
Art. 18 commi 1-5 TU 286/98: permesso di soggiorno per motiviumanitari, rilasciato agli stranieri che:
• hanno subito violenza o siano sfruttati in modo grave, in qualsiasiforma (lavorativa, sessuale, criminale, ecc.)
• corrano pericolo di vita per sé o familiari in conseguenza dellascelta di sottrarsi alla violenza o sfruttamento
Art. 18 comma 6 TU 286/98
• Il medesimo permesso di soggiorno può essere altresì rilasciato,all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena, anche su proposta delPM o del MS presso il TM, allo straniero che ha terminatol’espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessidurante la minore età e ha dato prova concreta di partecipazione aun programma di assistenza e integrazione sociale
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Ratio della normaIl legislatore individua, evidentemente, una analoga situazione di
debolezza, bisognosa di tutela, in chi ha commesso uno o più reatidurante la minore età (caratterizzata da maturità non compiuta epercorso formativo non completato) e manifesta la volontà diintraprendere un percorso alternativo.
Soggetto legittimato è lo straniero che ha terminato l’espiazione di unapena per reati commessi durante la minore età: destinatario puòesserne dunque anche il maggiorenne.
Il permesso è rilasciato:
• all’atto delle dimissioni dall’istituto di pena
• dopo aver terminato l’espiazione di una pena detentiva
• dopo aver dato prova di concreta partecipazione a un programma diassistenza e integrazione sociale
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I soggetti richiedenti
• Autorità giudiziaria: (anche) Procuratoredella Repubblica o Magistrato diSorveglianza presso il TM
• E quindi pure i servizi sociali el'associazionismo iscritto nelle speciali listeex art. 27 DPR 394/99
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La Questura
Il permesso è rilasciato dal Questore, che dovrà evidentementeaccertare la sussistenza dei requisiti richiesti:
• che si tratti di straniero
• reato commesso durante la minore età
• che abbia finito di scontare la pena e sia fuori dal carcere
• che vi sia stata richiesta di rilascio del permesso da parte disoggetto legittimato
• Che vi sia stata una presa in carico da parte del servizio
• Che lo straniero abbia dato prova concreta di partecipazionea un programma di assistenza e integrazione sociale (senza, siritiene, alcun potere di sindacato sulla congruità e sullavalutazione positiva o meno dello stesso)
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Condizione giuridica del minorestraniero non accompagnato (MSNA)
• minorenne extracomunitario che, nonavendo presentato domanda di asilo, si trovinel TN privo di assistenza o rappresentanzada parte dei genitori o di altri adulti diriferimento per lui legalmente responsabili inbase alle vigenti disposizionidell’ordinamento italiano
• Differenza dal minore in stato di abbandono 139
MSNA Normativa applicabile
Art. 343 c.c. – apertura tutela (se entrambi igenitori sono morti o per altre cause non possonoesercitare la potestà…si apre la tutela)Art. 403 – intervento della pubblica autorità a
favore del minore in stato di abbandono, concollocamento in luogo sicuro Intervento del TM (procedimento rieducativo ex
art. 25 RDL 1404/34, prosieguo amministrativo)140
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Minore clandestino
Sostanzialmente, il MSNA è unclandestino, in quanto entrato nel TNsenza un valido titolo d’ingresso (vistoper studio, turismo, ricongiungimentofamiliare, cure sanitarie, adozione,ecc.) e non accompagnato dai genitorio altro legale rappresentante 141
A metà strada
La sua condizione giuridica è pertantoa metà strada tra le norme diprotezione e quelle di controllo dellalegge immigrazione, simmetrica, inqualche modo, alla scissioneidentitaria e culturale vissuta da questiminori.
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Art. 31 TU immigrazione
Il TM, per gravi motivi connessi con lo sviluppo pisco-fisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salutedel minore che si trova sul TN, può autorizzarel’ingresso o la permanenza del familiare, per un tempodeterminato, anche in deroga alle altre disposizioni delTU
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Difficoltà di interpretazione
I giudici di merito ne hanno datointerpretazioni diversificate, allargando orestringendo la portata della normaOrientamento del TM MilanoMotivi di saluteRicongiungimento familiareRadicamento sociale
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L’integrazione dei minori stranieri
La scuola è stata la prima istituzione italiana che haprevisto ed attuato per i minori stranieri l’accoglienzaed il loro inserimento nella propria comunitàDPR 394/99: I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo
scolastico (art. 38) indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al
soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (art. 45) attivazione di corsi intensivi di lingua italiana
La salute: gli stranieri titolari di carta o permesso disoggiorno sono equiparati ai cittadini italiani ai finidell’assistenza sanitaria 145
INSERIMENTO EINTEGRAZIONE DEGLI
ALUNNI STRANIERI E LOIUS SOLI
Fonti:www.artearezzo.it
L. D’Isa, Corso di psicologia generale ed applicata, Hoepli, 2015
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Normativa diriferimento
• Legge n. 40/1998 – disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero; artt. 36-37istruzione e diritto allo studio
• DPR n. 394/1999 – regolamento sull’attuazionedelle disposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione; artt. 45-46 istruzione e dirittoallo studio
• Legge n. 189/2002 (legge Bossi-Fini) conferma leprocedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola
• D.lvo 76/2005 diritto-dovere all’istruzione per tutti i minoripresenti sul territorio nazionale
Normativadi riferimento
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• C.M. n. 24 / 1 marzo 2006 – Linee guida per l’accoglienza el’integrazione degli alunni stranieri
• C.M. n. 28 / 15 marzo 2007 – esame di stato conclusivo delprimo ciclo di istruzione
Normativadi riferimento
Nel DPR 394/99si legge:
• i minori stranieri hanno diritto all’istruzione,anche se immigrati irregolari
• sono soggetti all’obbligo scolastico e formativocome gli studenti italiani
• l’iscrizione a scuola può essere richiesta inqualsiasi momento dell’anno
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• gli alunni vengono iscritti nella classecorrispondente all’età anagrafica, salvo che ilcollegio docenti non decida per una classeprecedente o successiva, in base alladocumentazione del percorso scolasticocompiuto, alla verifica delle competenze,all’ordinamento scolastico del paese diprovenienza.
Nel DPR 394/99si legge:
• Gli stranieri presenti nella scuola vanno distribuiti nellevarie classi
• Si devono progettare i piani di studio personalizzati,adattando le indicazioni nazionali al livello di partenzadegli alunni
• Si attivano corsi intensivi di lingua italiana
Nel DPR 394/99si legge:
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C.M. 24/2006• Gli interventi per favorire l’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri riguardano trearee:
• l’area amministrativa
• l’area comunicativo - relazionale
• l’area educativo - didattica
Area amministrativa
• Comprende l’iscrizione e l’acquisizione della documentazione inpossesso della famiglia: permesso di soggiorno o ricevuta dellaquestura attestante la richiesta, documentazione sanitaria(vaccinazioni) e la documentazione scolastica attestante ilpercorso scolastico compiuto nel paese d’origine
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Areacomunicativo-relazionale
• Comprende la comunicazione scuola – famiglia, sepossibile con la presenza del mediatore linguistico
• il coinvolgimento della famiglia, anche attraversoun “POF” illustrativo tradotto nella linguadell’alunno
• I lavori della commissione intercultura dell’istituto• La formazione del personale amministrativo e
docente
Areaeducativo-didattica
• Attiene alla preparazione dei colloqui con lafamiglia
• alla preparazione dell’accoglienza all’alunno• all’accertamento del suo livello di competenza• alla scelta della classe di accoglienza• alla progettazione del piano di studio
personalizzato, con spazi e tempi privilegiati perl’acquisizione della lingua italiana
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Apprendimento della lingua italiana
• Riguarda due aspetti:
• la lingua per comunicare, che può essere acquisita anchein tempi relativamente brevi
• La lingua per lo studio, che richiede l’acquisizione ditermini specifici e la riflessione linguistica e quindinecessita di tempi molto più lunghi
Progettazione delpiano di studio
• È compito di tutti i docenti della classe che accoglie
• Può essere necessario l’intervento del mediatore linguistico -culturale, che concorda con i docenti le modalità diintervento e la valorizzazione della diversità culturale deglialunni della classe
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Opportunitàformativa
• L’integrazione degli alunni stranieri deve essere vista comeun’opportunità formativa per i compagni di classe che diventanoprotagonisti dell’educazione interculturale; questo è altrettantovalido per i docenti ed il personale scolastico in genere comesottolinea la direttiva ministeriale n. 45/2005
Valutazione
• Le linee guida emanate nel 2006 fannoriferimento alla funzione educativa dellavalutazione, oltre a quella certificativa; verifica evalutazione sono la conclusione del piano distudio personalizzato, previsto dal d.lvo 59/2004:come si adegua alle capacità dell’alunno laproposta didattica, allo stesso modo si dovràtener conto del suo percorso in sede divalutazione
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Valutazione
• Il superamento dell’esame di stato al termine del 1° ciclo ècondizione assoluta per il prosieguo del corso di studi
• Anche gli studenti iscritti ad un corso di studi nella scuolasecondaria di 2° grado, se sprovvisti del titolo, devono esseremessi nella condizione di conseguirlo (con percorsi mirati nellascuola stessa o presso i CTP)
Valutazione
“ Pur nella inderogabilità della effettuazionedi tutte le prove scritte previste per l’esamedi Stato e del colloquio pluridisciplinare, leCommissioni vorranno considerare laparticolare situazione di tali alunni stranierie procedere ad una opportuna valutazionedei livelli di apprendimento conseguiti chetenga conto anche delle potenzialitàformative e della complessiva maturazioneraggiunta” . (C.M. 28/2007)
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Cittadinanza: l’orizzonte delle seconde generazioni
L’ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in una lettera al Comune diNichelino che ha conferito la cittadinanza onoraria a 450 ragazzi nati negli ultimi diecianni sul territorio comunale da genitori stranieri, ha sottolineato che le secondegenerazioni sono «parte integrante della nostra società» e, anche in altre occasioni, hapiù volte rilevato «il disagio di tutti quei giovani che, nati o cresciuti nel nostro Paese,rimangono troppo a lungo legalmente “stranieri”, nonostante siano, e si sentano,italiani nella loro vita quotidiana» («La Repubblica» 6 maggio 2012).
Attualmente la legge sulla cittadinanza si basa ancora sullo ius sanguinis, come ètipico dei Paesi di emigrazione, quale era l’Italia fino alla metà del secolo scorso. Oggil’Italia è diventata, da almeno due decenni, un Paese di immigrazione. I ragazzidi seconda generazione hanno origini diverse, ma condividono con i coetanei unpercorso e un contesto di vita comune e chiedono, con l’introduzione dello ius soli, lamodifica della legge sulla cittadinanza.
ASPETTILEGISLATIVI
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La cittadinanza
In termini giuridici la cittadinanza è la condizionedella persona fisica (detta cittadino) alla qualel'ordinamento giuridico di uno stato riconosce lapienezza dei diritti civili e politici.
La cittadinanza, quindi, può essere vista come unostatus del cittadino ma anche come un rapportogiuridico tra cittadino e stato.
Le persone che non hanno la cittadinanza di unostato sono stranieri se hanno quella di un altro statoapolidi se, invece, non hanno alcuna cittadinanza
Non esiste alcun regime internazionale che definisca e regoli lamateria della cittadinanza,
di fatto lasciata alle decisioni dei singoli Stati.
Il diritto d’emigrazione, affermato dalla Dichiarazione dei dirittiumani delle Nazioni Unite, non trova corrispondenza in undiritto d’immigrazione.
La Dichiarazione infatti tace sull’obbligo degli Stati di garantirel’accesso agli immigrati, di patrocinare il diritto d’asilo e diconcedere la cittadinanza ai residenti stranieri.
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Ius sanguinis e ius soli
Lo ius sanguinis è un'espressione giuridica che assume rilevanzanel campo delle cause giuridiche di acquisto della cittadinanza;consiste nell'acquisizione della cittadinanza per il fatto dellanascita da un genitore in possesso della cittadinanza, incontrapposizione allo ius soli.
Lo ius sanguinis presuppone una concezione "oggettiva" dellacittadinanza, basata sul sangue, sull'etnia. La cittadinanza èstrasmessa intergenerazionalmente. Tale principio fa pernosull’idea che la cittadinanza derivi da una comunità di razza. Loius sanguinis si è sviluppato parallelamente all’affermazionedegli stati monarchici con l’intento di preservare l’etniadall’avanzata dei soggetti immigrati.
Lo ius soli fa riferimento alla nascita sul "suolo", sul territorio delloStatoPer i paesi che applicano lo ius soli è cittadino originario chi nasce sulterritorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza possedutadai genitori.Lo ius soli temperato ritiene invece che l’obiettivo di garantire unmaggior senso di appartenenza ai minori stranieri nati in Italiasarebbe megli perseguito se fosse data loro la possibilità di acquisire lacittadinanza in adolescenza.
Recentemente Spagna, Olanda, Gran Bretagna, Belgio e Germaniahanno adottato il principio deldoppio ius soli: acquisto della cittadinanza alla nascita per il bambinonato da genitore straniero ma anch’esso nato sul suolo dello Stato.Tale principio mira all’eliminazione della condizione di estraneitàattraverso le generazioni.
Attualmente la maggior parte degli stati europei, fra cui l'Italia, adottalo ius sanguinis.
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EducazioneInterculturale e
mediazione
La comunicazione interculturale
• Al centro dell’educazione interculturale c’è la comunicazioneinterculturale.
• Questa denota il processo di comunicazione tra le persone e igruppi di provenienza culturale differente e include lacomunicazione non-verbale e quella verbale l’uso di differenticodici linguistici e non linguistici.
• Questo tipo di comunicazione sviluppa consapevolezzainterculturale. Ciò significa che il nostro comportamento o mododi pensare, la nostra percezione non rappresentano aspetti dellanatura umana, ma sono determinati dalla cultura. Ad ogni istantedobbiamo essere consapevoli della nostra identità culturale e diquella delle persone differenti da noi.
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Finalità dell’educazione interculturale
• Formare una coscienza e un’opinione della propriaeredità culturale e far comprendere che non esiste unacultura intrinsecamente migliore delle altre.
PREPARAA ESSERE PRONTI ALL’INTERAZIONE TRACULTURE
• Far acquisire abilità per l’analisi e la comunicazione cheaiutino il soggetto in apprendimento a trovarsi a suoagio in un ambiente multiculturale.
Obiettivi generali dell’educazione interculturale
• rafforzare la propria identità individuale o di gruppo non incontrapposizione ma in comunicazione con gli altri
• sviluppare un personalità curiosa, attenta, disponibile,democratica, sensibile rispettosa dell’altro
• diventare capaci di riflettere su di sé, sugli altri, gli stereotipipregiudizi, dimostrando capacità autocritiche
e i
• prendere coscienza della complessità, ma anche della relativitàdei punti di vista e quindi essere capace di cambiare il proprioessere, capace di accettare e convivere costruttivamente con ildiverso, riconoscendone i diritti
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CHE COS’È LA MEDIAZIONE CULTURALE?
1. Significato della locuzione
2. Chi è il mediatore culturale
3. Competenze
4. Ambiti di lavoro
1. SIGNIFICATO
La mediazione interculturale rappresenta una funzione utile enecessaria per agevolare il processo di integrazione degli immigrati e dimutamento sociale della società di accoglienza. Va considerata come“ponte” fra le due parti, favorendocosì la conoscenza reciproca di culture,
valori, tradizioni, diritto e sistemi sociali,in una prospettiva di interscambio e di
arricchimento reciproco
INOLTRE……
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La mediazione interculturale va considerata come dimensione costantedelle politiche di integrazione sociale, sia per l’accesso degli stranieriall’esercizio dei diritti fondamentali sia per la trasformazione della nostrasocietà, con l’incontro di culture diverse che si mescolano e si modificanoreciprocamente.
Le finalità dei processi di mediazioneinterculturale possono essere così riassunte:
- rimuovere gli ostacoli culturali che impediscono la comunicazionetra i servizi/istituzioni italiani e utenza straniera;- promuovere un più esteso e razionale utilizzo dei servizi e delleistituzioni italiane da parte dell'utenza straniera;- migliorare la qualità e l’adeguamento delle prestazioni offerte daiservizi italiani all’utenza straniera;- favorire l’integrazione sociale della popolazione immigrata nellacomunità locale, nei servizi sociali, nelle istituzioni scolastiche eculturali, nel settore della sanità e del mondo del lavoro;- promuovere azione di sostegno culturale alla mediazione socialenelle situazioni di conflitto tra le comunità immigrate e le istituzioniitaliane;-individuare opportunità e percorsi positivi di prevenzione esuperamento dei conflitti….
E ANCORA…….
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•prevenire potenziali occasioni di conflitto favorendo lecondizioni per l’integrazione sociale e facilitando le pariopportunità nel godimento dei diritti, nonché valorizzando lerisorse di culture e valori diversi propri dei cittadini immigrati;•aiutare il cittadino straniero ad inserirsi nella società italiana,favorendo la conoscenza dei diritti e dei doveri, l’uso dei servizisociali, sanitari, educativi, culturali etc…., sia pubblici cheprivati, dislocati sul territorio, nell’intento di consentire unaccesso e una fruibilità dei servizi a pari condizioni;•facilitare l’incontro tra persone diverse attraverso la funzione dimediazione linguistico-culturale che si esprime nella capacità didecodificare i codici dei due attori della relazione (migrante edoperatore), codici che sottostanno il linguaggio ovvero l’interomondo di sensazioni, esperienze e valori;•aiutare il cittadino straniero a leggere e comprendere la culturaitaliana anche alla luce delle culture di appartenenza e dellereciproche aree di pregiudizio;•promuovere e valorizzare il ruolo degli stranieri come risorsa edopportunità nel tessuto socio-economico.
BREVE STORIA DELLA MEDIAZIONE CULTURALE IN ITALIA
In Italia la mediazione interculturale fece la sua comparsa agli inizi deglianni 90, quando nel nostro paese si passò dalla fase di inserimento disingoli immigrati alla seconda fase del ciclo migratorio, ovveroall’accoglienza, alla stabilizzazione ed integrazione di nuclei familiari.
La mediazione interculturale prese avvio, prima in modo circoscritto e poiin modo sempre più diffuso, con una certa prevalenza nelle regioni del norddel paese. Furono proprio i centri del Nord a sperimentare l’utilizzo suigeneris della nuova figura di mediatore. Era una partenza che aveva tutte leconnotazioni della novità, della sporadicità dell’inserimento e dellacasualità nella scelta dei contesti di avvio dell’esperienza.
Rapidamente, però, presero forma iniziative di formazione on the job edaltre finalizzate ad un utilizzo più ampio ed esteso di questa nuova figuraprofessionale.
Ancora oggi non esiste una codificazione normativa ed il conseguenteprofilo professionale della figura del mediatore interculturale.
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DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La legge 40/98, nell’art. 36 “Istruzione degli stranieri – Educazione
interculturale” e nell’ art. 40 “Misure di Integrazione Sociale”, nonché lalegge 285/97 dal titolo “Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”, fanno riferimento aimediatori culturali/interculturali qualificati, quali operatori sempre
più richiesti nei servizi di welfare.
Nonostante tale conferma e legittimazione, il mediatore è un operatorenon ancora riconosciuto e il dibattito sul suo profilo, percorso
formativo e ruolo è in una fase di confronto ancora molto aperta.
2. CHI E’ IL MEDIATORE
La Direzione generale dell'Immigrazione del Ministero del Welfareha finanziato diversi progetti nel settore della mediazioneculturale.
E' stata affidata al Comitato Internazionale per lo Sviluppo deiPopoli (CISP) e all'Unione delle Università del mediterraneo(UNIMED) la realizzazione di una mappatura delle esperienzedi mediazione interculturale realizzate in Italia. La ricercaha fornito un quadro delle esperienze di mediazioneinterculturale presenti in Italia evidenziandone lecaratteristiche e i soggetti coinvolti ed ha contribuitoall'individuazione della figura del mediatore culturale in basealle funzioni svolte nei diversi ambiti operativi.
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La ricerca sulla mediazione culturale in Italia condotta dal Cispsottolinea che la presenza femminile è maggioritaria (68,4%) ela nazionalità più rappresentata è quella italiana (14,9%), a cuiseguono Albania, Marocco, Cina e Romania, mentre tra i Romcompaiono pochissimi mediatori.
Per quanto riguarda i titoli di studio dei mediatori, ben il 44,6%possiede la laurea e/o il dottorato, appena il 6,3% non ha titolio solo la licenza media. La maggioranza (77%) ha seguito corsidi formazione sulla mediazione culturale (finanziati spesso dalFondo Sociale Europeo).