I lavori della Commissione Caselli sulla riforma dei reati agroalimentari e la frode sull'origine -...
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I lavori della Commissione Caselli sulla riforma dei reati
agroalimentari e la frode sull’origine
Avv. Fabio Brusa 18/11/2016
Commissione Caselli nominata con DM 14/10/2015
Primo schema di disegno di legge recante «Nuove norme in materia di reati agroalimentari» diffuso il 14/10/2015 con Linee Guida
Disegno di legge 2231 Ruta+altri assegnato alla II Commissione permanente (Giustizia) il 19 aprile 2016
Secondo schema diffuso nel settembre 2016 con Relazione Illustrativa
Obiettivi
•Richiamo alla Carta di Milano
•La ratio tutelae deve tener conto del valore prioritario progressivamente assunto dalla «identità « del cibo che nasce dalla cultura dei territori, dalle comunità locali, dai piccoli produttori locali che definiscono , in sostanza , il «patrimonio alimentare»
Opzione scelta
Ricavare dalle attuali norme codicistiche un corpus normativo per il settore agroalimentare
Secondo la Commissione non esiste un «codice alimentare della sicurezza»
Non si tiene conto che nella legislazione della Unione Europea esiste il Regolamento CE 178/2002 che si occupa di questo organicamente e sistematicamente
Unione come fonte normativa sovraordinata
Spetta però ai singoli Stati la competenza in materiapenale. Ne deriva che, ove si emanino norme penali in un settore come la sicurezza alimentare, lo Stato potrà, entro certi limiti, commisurare l’entità della pena.
Il problema è però il precetto; infatti per un principio di unitarietà di sistema la definizione degli elementi che compongono la fattispecie non può che essere unitaria.
Tali elementi non possono che ricavarsi, nel caso di specie, dall’ordinamento sovranazionale dell’Unione Europea, nel quale i concetti sono sempre analiticamente e espressamente definiti.
Nella Caselli, invece, non è contenuta nessuna definizione.
Esemplificazioni Reg. CE178/2002 (con definizione)
Caselli (senza definizione)
Alimento Agroalimentare
Impresa alimentare Produttore/commerciante
Operatore del settore alimentare
Soggetti produttori od operatori nel settore
Commercio al dettaglio Grande distribuzione
Ne potrebbe derivare un pregiudizio al principio di certezza del diritto anche considerando il divieto di interpretazione analogica nel campo penale.
Altre modifche rilevanti.-art. 5 legge 283 /1962 -art.442 cp omesso ritiro di alimenti pericolosi-art.444 cp informazioni commerciali ingannevoli-aggravamento delle pene per i reati contro la salute pubblica -art.445 cp disastro sanitario
In particolare le frodi sull’origine Art. 517 cp vecchio testo Art. 517 cp nuovo testo
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.
Vendita di alimenti con segni mendaci
Chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore sull’origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli ovvero omette le indicazioni obbligatorie sulla loro provenienza o origine, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
• Da dolo generico a dolo specifico
• Eliminazione dei prodotti non food;
• Sostituzione di acquirente con consumatore; • Eliminazione di nomi e marchi.
Frodi su origine e provenienza
La Commissione NON ha ritenuto di definire né origine né provenienza.
La Commissione ha ritenuto invece di«autonomizzare» le frodi alimentari, dando esclusivo rilievo alla condotta di chi intende indurre concretamente in errore il consumatore.
Secondo la Commissione «in pratica, se un produttore dichiara volutamente e falsamente una data provenienza geografica di uno dei componenti del prodotto finale, con la specifica finalità di indurre in errore il consumatore perché effettui l’acquisto, il reato resta integrato perché la frode è consumata. Il profilo della definizione normativa della provenienza dell’alimento, in tale caso, è irrilevante» (pag.14).
Problemi di coordinamento
Nuovo Codice Doganale della Unione-Concetto di ultima trasformazione sostanziale-Concetto di merce interamente prodotta
Reg.Ue 1169/2011 (art. 2.1 g))
-«Paese di origine» (individuato tramite rinvio al codice doganale 2913/92)-«Luogo di provenienza» (tutto ciò che non è «Paese di origine « )
In particolare
in base al nuovo art. 517 cp si punisce chi intende frodare il consumatore;
in base al Reg. Ue 1169/2011 le informazioni al consumatore devono tener conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione (art 1.1).
Interrogativi:
Come farà il Giudice a valutare l’intento frodatorio (e quindi l’elemento del dolo specifico)?
Come potrà esservi consapevolezza sull’effetto ingannevole del proprio comportamento (ovvero come fa l’operatore a volere ingannare sulla origine) se di origine non viene data una definizione?
Casistica
PRODOTTI IGP CASO PROSCIUTTO
II produttore italiano di pasta che omette l’indicazione dell’origine dell’ingrediente grano duro in applicazione del criterio - della Unione Europea - di ultima trasformazione sostanziale, risponderebbe a livello nazionale in base al nuovo art. 517 cp?
Art. 517 quater.1 cp :viene punito chiunque , al di fuori dei casi di associazione a delinquere e associazione mafiosa , al fine di trarne profitto , in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate , commette alcuno dei fatti puniti agli articoli 516 e 517
Modifiche alla legge 231/2001
6 bis: norme specifiche sui modelli organizzativi delle imprese alimentari
25. bis.2: limitazione , tar i reati presupposto , alle frodi alimentari
25 bis.3: introduzione tra i reati presupposto dei delitti contro la salute pubblica
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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