Avv. Fabio Brusa 16.10.2014

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NORME SUL “MADE IN ITALY” : SI TRATTA DI VERA TUTELA ? Logos Avvocati Associati AVV. FABIO BRUSA 16 ottobre 2014

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NORME SUL “MADE IN ITALY” : SI TRATTA DI VERA TUTELA ?

Logos Avvocati AssociatiAVV. FABIO BRUSA

16 ottobre 2014

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49. L’importazione e l’esportazione a fini di

commercializzazione ovvero la commercializzazione o

la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla

commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci

indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato

ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale.

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- in realtà più che di introduzione di norme a tutela del made in Italy, si deve parlare di rafforzamento della tutela stessa, come si può facilmente evincere dalla equiparazione quo ad poenam all’art. 517 c.p.;

- l’obiettivo manifesto è supportare gli investimenti e quindi la competitività delle imprese italiane nel mercato globale;

- non si parla di tutela del consumatore;

- manca una definizione di cosa si intenda per made in Italy ovvero la definizione dovrebbe ricavarsi per via indiretta dal richiamo alla normativa europea all’origine.

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«MADE IN ITALY» non significa

«FATTO IN ITALIA»

L’Uso dell’espressione anglofona significa che il legislatore ha inteso riferirsi a qualcosa di diverso.

In effetti si è inteso tutelare non una mera provenienza territoriale ma una generica aspettativa il prodotto cui si riferisce è espressione dello stile (buon gusto, fantasia, creatività) italiano.

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Conseguenze negative dell’utilizzo di un concetto

meramente territoriale.

ROGO DI PRATO

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Necessità di una interpretazione adeguatrice

rispetto all’ordinamento comunitario

… segue PROCEDIMENTI DI INFRAZIONE

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DENUNCIA INDICAM(proc. EU/Pilot – rif. 4265/12/ENTR)

Ai sensi dell’art. 258 TFUE

1.per violazione della direttiva 98/34/CEE;

2.in quanto misura equivalente a restrizioni quantitative di cui all’art. 34 TFUE non giustificate da una delle ragioni di cui all’art. 36 TFUE;

3.in quanto sottopone al regime in essa previsto soltanto i prodotti di apparente origine italiana, discriminandoli rispetto a quelli di apparente origine di un altro paese della Comunità.

DENUNCIA ASSICA

(proc. EU/Pilot – rif. 5938/13/SNCO)

Caso «prosciutto»

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Sentenza CIA – Security International

(causa c-194/94 30 aprile 1996)

Obbligo di disapplicazione delle norme interne

non conformi all’ordinamento comunitario.

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2500/1999 ceramiche Fallace indicazione

3352/2005 elettrodi Fallace indicazione

13712/2005 abbigliamento sportivo Fallace indicazione

34103/2005 maglie Falsa indicazione

2648/2006 abbigliamento Fallace indicazione

3669/2006 abbigliamento Fallace indicazione

12451/2006 olio d’oliva Falsa indicazione

21797/2006 occhiali Fallace indicazione

24043/2006 abbigliamento Fallace indicazione

8684/2006 orologi Fallace indicazione

Giurisprudenza su art. 517 c.p.

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27250/2007 macedonia di frutta Falsa indicazione

35720/2007 shorts Fallace indicazione

46886/2007 occhiali Falsa indicazione

166/2008 ceramiche Fallace indicazione

2466/2008 coprisedili Fallace indicazione

27063/2008 jeans Fallace indicazione

15374/2010 coltelli Fallace indicazione

19746/2010 camicie Fallace indicazione

37818/2010 portafogli Fallace indicazione

28220/2011 souvenirs in vetro Fallace indicazione

12484/2012 indumenti Falsa indicazione

Giurisprudenza su art. 517 c.p.

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19650/2012 calzature Falsa indicazione

33329/2012 accessori per mobili Falsa indicazione

19093/2013 pistacchi sgusciati Fallace indicazione

22950/2013 giacche per bambino Fallace indicazione

24521/2013 calzature Falsa indicazione

39093/2013 portafogli Falsa indicazione

18302/2014 abbigliamento Fallace indicazione

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CASSAZIONE 46886/07(abstract)

1) Il marchio “Made in Italy” non tutela soltanto le produzioni interamente effettuate in territorio italiano e si riferisce anche a quelle produzioni che, in parte delocalizzate, trovano però il proprio elemento qualificante nelle caratteristiche che ad esse vengono conferite dal produttore italiano.

2) Tali caratteristiche possono consistere in plurimi elementi, che variano a seconda della natura dei prodotti e che non possono essere codificate in via generale ed astratta.

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CASSAZIONE 46886/07(abstract)

3) In alcuni casi l’elemento preponderante, che qualifica il prodotto come “italiano” deriverà dalla sua progettazione o dal design, in altri dalla brevettazione della scoperta che costituisce “l’anima” del prodotto, e cioè il suo elemento qualificante, in altri dalla qualità della materia prima impiegata, in altri ancora dalla qualità e specializzazione della lavorazione.

4) Ogni modello di occhiale oggetto del provvedimento di sequestro esige specifiche lavorazioni, con la conseguenza che una valutazione complessiva e indifferenziata dell’intero materiale in relazione a tutti i modelli di occhiale, non appare corrispondente alla eterogeneità delle situazioni di fatto.

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CASSAZIONE 46886/07 (abstract)

5)Va poi tenuto conto del fatto che, a parere di questa Corte, il giudizio circa la correttezza del marchio “Made in Italy” deve avere riguardo non solo alle attività svolte dal produttore italiano successivamente all’importazione delle componenti, ma all’intero processo produttivo, ivi ricomprendendo, ad esempio, la progettazione, le istruzioni impartite per le lavorazioni svolte altrove, la qualità dei materiali impiegati ed il livello di tecnologia necessario per giungere al risultato finale.

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CASSAZIONE 46886/07 (abstract)

6) Escluso che la “semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo” sia considerabile sufficiente per conferire il “carattere originario”, e che possano costituirlo le operazioni di confezionamento e marchiatura del prodotto finale.

7) Ciò che occorre verificare è se dall’intero processo di produzione emerga o meno la specificità essenziale dell’apporto dell’impresa italiana.

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ETEROGENESI DEI FINI

DIFESA

della produzione nazionale

delle piccole e medie imprese

della manodopera nazionale

MA SEMPRE

tutela del consumatore

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ESEMPI LEGISLATIVI

- «Made in Lazio»

- «Kilometro zero»

«100% Made in Italy»

In contrasto con 23 Cda e 36,1 Cdac

Ingannevole per il consumatore perché induce a ritenere che le materie prime siano italiane.

Legge 55/2010 (c.d. Legge Reguzzoni)

Fasi di lavorazione specificamente individuate per settori (tessili, pelletteria, arredamento) che non prevedono design e progettazione.

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inutilità della legge 350/03 ai fini della tutela del consumatore perché le norme sanzionatorie già esistono (art. 517 c.p. che è anche reato presupposto per la responsabilità della persona giuridica ex art. 231/01 e norme sulle pratiche commerciali ingannevoli);

nocività ai fini competitivi sul mercato globale perché impone agli operatori nazionali oneri non imposti agli operatori degli altri stati membri.

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Contrasto tra la tendenza dello stato italiano ad emanare norme

di carattere protezionistico a stampo sanzionatorio che mal si

concilia con le esigenze di chi deve competere sul mercato

globale, dove le norme hanno una matrice liberistica.

Esempio in materia di indicazione di origine obbligatoria:

contrasto tra Commissione e Stato Italiano.

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Lo Stato supporti le imprese aiutando gli investimenti in

qualità a cominciare dalla formazione del capitale umano e

non con la emanazione di norme a carattere

protezionistico.

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