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1 Consiglio Provinciale di Roma Ordine Consulenti del Lavoro via Cristoforo Colombo n. 456, 00145 Roma OTTOBRE-DICEMBRE 2014 SEDE DEL CORSO: FONDAZIONE STUDI ORESTE BERTUCCI via Cristoforo Colombo n. 456, 00145 Roma A cura del Centro Studi del CPO di Roma CdL GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO a cura di Massimo Gabriele e Frediano Esposito

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Consiglio Provinciale di Roma Ordine Consulenti del Lavorovia Cristoforo Colombo n. 456, 00145 Roma

OTTOBRE-DICEMBRE 2014

SEDE DEL CORSO:FONDAZIONE STUDI ORESTE BERTUCCIvia Cristoforo Colombo n. 456, 00145 Roma

A cura del Centro Studi del CPO di Roma CdL

GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

a cura di Massimo Gabriele e Frediano Esposito

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SINTESI NORMATIVA

Decreto legge N. 564 del 30/09/1994

Decreto Ministeriale N. 37 del 11/02/1997

Decreto legislativo N. 218 del 19/06/1997

Circolare 235/E del 08/08/1997

Risoluzione 159/E del 11/11/1999

Decreto Legislativo N. 472 del 18/12/1997

Decreto legge N. 98 del 06/07/2011

A cura del Centro Studi del CPO di Roma CdL

SINTESI NORMATIVA

Decreto legge N. 564 del 30/09/1994

Decreto Ministeriale N. 37 del 11/02/1997

SINTESI NORMATIVA

Decreto legge N. 564 del 30/09/1994

Decreto legislativo N. 218 del 19/06/1997

Decreto Ministeriale N. 37 del 11/02/1997

SINTESI NORMATIVA

Decreto legge N. 564 del 30/09/1994

Circolare 235/E del 08/08/1997

Decreto legislativo N. 218 del 19/06/1997

Decreto Ministeriale N. 37 del 11/02/1997

SINTESI NORMATIVA

Decreto legge N. 564 del 30/09/1994

Risoluzione 159/E del 11/11/1999

Circolare 235/E del 08/08/1997

Decreto legislativo N. 218 del 19/06/1997

Decreto Ministeriale N. 37 del 11/02/1997

SINTESI NORMATIVA

Decreto legge N. 564 del 30/09/1994

Decreto Legislativo N. 472 del 18/12/1997

Decreto Legislativo N. 472 del 18/12/1997

Circolare 235/E del 08/08/1997

Decreto legislativo N. 218 del 19/06/1997

Decreto Ministeriale N. 37 del 11/02/1997

SINTESI NORMATIVA

Decreto legge N. 564 del 30/09/1994

Decreto legge N. 98 del 06/07/2011

Risoluzione 159/E del 11/11/1999

Circolare 235/E del 08/08/1997

Decreto legislativo N. 218 del 19/06/1997

Decreto Ministeriale N. 37 del 11/02/1997

SINTESI NORMATIVA

Decreto legge N. 564 del 30/09/1994

Decreto Legislativo N. 156 del 24/09/2015

Circolare 38/E del 29/12/2015

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PREMESSA

Con l’obiettivo di migliorare il rapporto tra Fisco e contribuente, e allostesso tempo ridurre l’enorme contenzioso esistente, negli anni 90 illegislatore ha ritenuto opportuno creare degli strumenti denominatiappunto istituti deflattivi del contenzioso, che permettessero diraggiungere una reciproca collaborazione e ponessero fine ad una storicaconflittualità.

Effettivamente tali strumenti hanno avuto un positivo riscontro da parte dei contribuenti ed anche da parte dei professionisti che li assistono, ed oggi dopo circa 25 anni attraverso la legge 190/2014 abbiamo assistito ad un restyling di tali istituti che insieme al Ravvedimento operoso hanno decisamente cambiato il rapporto con il fisco .

Di seguito i principali istituti deflattivi.

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ISTITUTI DEFLATTIVI

AUTOTUTELA

ACQUIESCENZA

ACCERTEMENTO CON ADESIONE

RECLAMO E

MEDIAZIONE

DEFINIZIONE DELLE SOLE SANZIONI

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La validità degli istituti deflattivi viene confermata dal fatto che il totale dei ricorsi pendenti innanzi alle commissioni tributarie si è progressivamente ridotto, passando dai circa 2,4 milioni dell’anno 1996 ai circa 570.000 dell’anno 2014 e che relativamente a tale ultimo anno è stato riscontrato che il 70 per cento dei ricorsi di primo grado attiene a controversie di valore non superiore a 20.000 euro. Inoltre, grazie anche all’introduzione dell’istituto del reclamo/mediazione, il numero dei ricorsi proposti in commissione tributaria provinciale nel 2014, rispetto a quelli del 2011, si è quasi dimezzato, passando da circa 171.000 a circa 90.000.

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L’AUTOTUTELA

consiste nel potere-dovere dell’Amministrazione finanziaria di procedere al ritiro della pretesa annullando propri atti in quanto illegittimi/infondati.

Concerne tutti gli atti caratterizzati da una pretesa impositiva e quelli destinati ad incidere negativamente sulla sfera giuridica del contribuente (avviso bonario, accertamento, diniego di rimborso, ecc.).

In merito agli effetti dell’autotutela, si evidenzia che, oltre all’eliminazione del provvedimento, si verifica il “travolgimento” degli atti ad esso consequenziali, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.

Non è ravvisabile un limite temporale per esercitare l’autotutela, la si può avviare anche nella fase di riscossione, pertanto è bene rammentare che la domanda del contribuente non sospende il termine per ricorrere.

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L’annullamento d’ufficio dell’atto può avvenire, a titolo esemplificativo, in caso di:

- errore di persona;

- errore logico o di calcolo;

- errore sul presupposto dell’imposta;

- doppia imposizione;

- mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

- mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;

- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi

agevolativi, precedentemente negati;

- errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’ente.

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PROFILI PROCEDIMENTALI

L’annullamento dell’atto illegittimo/infondato può avvenire su iniziativa:

dello stesso ufficio che ha emanato l’atto o, in via sostitutiva, della Direzione regionale delle Entrate da cui dipende l’ufficio;

del contribuente, con istanza non soggetta a forme particolari;

del Garante del contribuente, in relazione ad atti di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.

Nel caso in cui la richiesta sia inviata ad un ufficio incompetente, questo è tenuto a trasmetterla all’ufficio competente dandone avviso al contribuente.

Ove l’importo dell’imposta, sanzioni e accessori oggetto di annullamento o rinuncia all’imposizione o dell’agevolazione superi 516.456,89 euro,è previsto il parere preventivo della DRE da cui l’ufficio dipende.

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L’ACQUIESCENZA

Se il contribuente riceve un avviso di accertamento fondato su dati e valutazionigiuste e difficilmente contestabili, ha l’opportunità di definire tale accertamentocon l’istituto dell’acquiescenza

Consiste sostanzialmente nel riconoscere tacitamente il dovuto (quindirinunciare ad un eventuale ricorso) e provvedere a pagare quanto richiestoconsiderando che:

Se il versamento avviene entro il termine per proporre ricorso le sanzioni dovutesono ridotte ad un terzo

E’ possibile rateizzare le somme dovute in otto o dodici rate trimestrali a secondache l’importo complessivo sia o meno superiore ad euro 51.645,69

E’ possibile comunque chiedere il riesame del provvedimento in autotutelamantenendo il diritto all’acquiescenza in tal caso, il termine entro cui occorreversare le somme deve sempre essere computato con riferimento alla notificadell’atto, nonostante il suo ammontare sia ridotto in sede di riesame.

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SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Gli importi o la prima rata devono essere corrisposti entro il termine per laproposizione del ricorso, sicché ogni causa di sospensione del relativo termine haun automatico effetto su quello per l’acquiescenza.

INTERESSI

Ove il versamento degli importi avvenga in unica soluzione, gli interessi andranno corrisposti al tasso del 3,5%, ai sensi dell’art.6 del DM 21.5.2009.

Per contro, in caso di versamento rateale, oltre agli interessi di cui all’art.6 del decreto citato, occorrerà corrispondere, sugli importi relativi alle rate successive alla prima, gli interessi legali, come prevede l’art.8 co. 2 del DLgs.218/97.

ESCLUSIONE DELLA RECIDIVA

Per effetto dell’art. 7 co. 3 del DLgs. 472/97, la sanzione può essere aumentata sino alla metà nei confronti di chi, nei 3 anni precedenti, sia in corso in una violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, o indipendenza di adesione all’accertamento.

Quindi, se il contribuente fruisce dell’acquiescenza vengono meno i pregiudizievoli effetti della recidiva.

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Compilazione del modelloF24Per il pagamento delle somme in caso di

acquiescenza, le istruzioni al modelloF24 stabiliscono che deve essere utilizzata la sezione “Erario” .

Il contribuente deve, quindi, indicare: Nello spazio “codice ufficio”, il codice

dell’ufficio che ha emesso l’atto; Nello spazio“codice atto”, il codice

dell’atto oggetto di definizione; nella colonna“anno di riferimento”,

quello cui si riferisce la violazione; nella

colonna“rateazione/regione/prov./mese rif.”: il codice della Regione (o Provincia

autonoma) destinataria dell’IRAP o delle relative addizionali IRPEF;

il codice del Comune destinatario dell’addizionale IRPEF.

Le somme possono essere compensate

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LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOLE SANZIONI

Il contribuente che non voglia rinunciare al ricorso, ma che in caso di rigetto nonvuole neanche pagare le sanzioni piene, può definire queste ultime versandole inun’unica soluzione entro il termine per la proposizione del ricorso.

La definizione agevolata delle sanzioni infatti:

non è preclusa dalla mancata adesione agli altri istituti deflativi delcontenzioso presenti nell’ordinamento;

lascia impregiudicata la possibilità di definire la vertenza tramitemediazione o conciliazione giudiziale;

consente la proposizione del ricorso limitatamente all’imposta;

comporta la riduzione ad 1/3 delle sanzioni irrogate;

non prevede la possibilità di versare le somme in forma rateale.

Si tenga presente che l’eventuale accoglimento, pure totale, del ricorso, non dàalcun diritto alla restituzione delle sanzioni ormai corrisposte in misura ridotta.

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OBBLIGATI SOLIDALI

La definizione agevolata è prevista a favore del trasgressore o dei coobbligati in solido.

COMPENSAZIONE

Le somme possono essere compensate con crediti disponibili.

TARDIVO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE SOMME

Con la circ. Agenzia Entrate 2.8.2013 n.27, è stato chiarito che se il contribuente incorre in un errore materiale o di calcolo, oppure versa gli importi con lieve ritardo, “si è dell’avviso che l’acquiescenza possa ritenersi validamente perfezionata, purché la differenza tra quanto dovuto e quanto pagato sia di entità lieve, tale da non configurare un atteggiamento incompatibile con la volontà di definizione dell’accertamento”.

ESCLUSIONE DELLA RECIDIVA

Per effetto dell’art. 7 co.3 del DLgs. 472/97, la sanzione può essere aumentata sino alla metà nei confronti di chi, nei 3 anni precedenti, sia in corso in una violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, o indipendenza di adesione all’accertamento.

Quindi, se il contribuente fruisce della definizione agevolata vengono meno i pregiudizievoli effetti della recidiva.

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ACCERTAMENTO CON ADESIONEIl contribuente e l’Agenzia delle Entrate possono definire la controversia stipulandol’accertamento con adesione, che comporta i seguenti benefici:• L’entità della pretesa può essere ridimensionata nell’ipotesi in cui, in sede dicontraddittorio, l’ufficio accolga le doglianze del contribuente;• le sanzioni sono ridotte ad un terzo del minimo edittale.PROCEDIMENTOInstaurazione del contraddittorio scaturente da:

invito a comparire notificato dall’ufficio; istanza del contribuente prodotta nelle more della verifica fiscale; istanza del contribuente prodotta all’atto della ricezione dell’avviso di

accertamento; incontro tra le parti nella data fissata e discussione della vertenza; stesura dell’atto di accertamento con adesione; entro i successive venti giorni, versamento delle somme o della prima rata, senza

prestazione di alcuna garanzia; rilascio dell’atto di accertamento con adesione da parte dell’ufficio.

La definizione non si perfeziona con la sottoscrizione dell’accertamento con adesione, ma,ai sensi dell’art.9 del DLgs.218/97, con il pagamento delle intere somme o della prima ratadel piano di dilazione.

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AMBITO APPLICATIVO

L’accertamento con adesione può riguardare tutte le tipologie di reddito ed è esteso a qualsiasi fattispecie accertativa: accertamenti analitici, antielusivi, sintetici, presuntivi, induttivi e di valore. Possono essere oggetto di adesione gli accertamenti parziali e integrativi.

IMPOSTE DEFINIBILI

Ai sensi dell’art.1 co.1 e 2 del DLgs.218/97, sono inclusi nell’adesione, oltre che l’IVA, tutti i tributi che tecnicamente sono qualificabili come imposte sul reddito.

Quindi, a titolo esemplificativo, rientrano in tale concetto:

•l’irpef e l’ires;

•le addizionali comunali e regionali all’IRPEF;

•le imposte sostitutive delle imposte sui redditi7;

•l’irap;

•le ritenute fiscali;

•iva “relativamente alle fattispecie per essa rilevanti”;

•imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull’incremento di valore degli immobili, compresa quella decennale.

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LIQUIDAZIONE AUTOMATICA E CONTROLLO FORMALE

Gli esiti derivanti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni o per il controllo formale non possono formare oggetto di adesione.

AVVISI DI RECUPERO DI CREDITI D’IMPOSTA

Possono formare oggetto di adesione.

ATTI DI CONTESTAZIONE DI SOLE SANZIONI

Sono escluse dall’adesione le vertenze relative alle sole sanzioni.

AVVISI DI LIQUIDAZIONE

Rientrano nell’adesione (maggior valore dell’atto registrato, l’attivo ereditario, rettifica della dichiarazione di successione).

AVVISI DI CLASSAMENTO

Gli avvisi di classamento non sono essere considerati avvisi di accertamento e quindi non definibili con adesione.

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PROCEDIMENTOLa procedura di accertamento con adesione può scaturire sia da una proposta dell’ufficio sia da un’istanza presentata dal contribuente.In quest’ultima ipotesi, l’istanza può essere prodotta all’atto della ricezione dell’avviso di accertamento, ma tale facoltà è preclusa nel caso in cui l’ufficio avesse già inoltrato l’invito in precedenza.

INVITO A COMPARIREL’art.5 co.1 del DLgs.218/97, a seguito del DL185/2008, indica quale contenuto minimo dell’invito al contraddittorio:i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;• il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento tramite adesione;• le maggiori imposte, ritenute, sanzioni ed interessi dovuti;

MANCATA RISPOSTA ALL’INVITO A COMPARIRELa mancata risposta all’invito a comparire non è sanzionabile: in tal caso, l’ufficio provvederà a notificare gli avvisi di accertamento o di rettifica. Comunque, la notifica dell’invito impedisce al contribuente di presentare domanda di adesione quando riceve l’avviso di accertamento.

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ESITO DEL CONTRADDITTORIO

Il contraddittorio può concludersi con uno dei seguenti provvedimenti:

archiviazione per non luogo a procedere, qualora sia emersa l’insussistenza delle condizioni per procedere all’accertamento;

• atto di adesione, qualora il contribuente intenda definire la propria posizione;

• atto di accertamento, ove il contribuente:

– non si sia presentato in contraddittorio;

– non abbia definito l ’accertamento con adesione, a seguito del contraddittorio.

La definizione non si perfeziona con la sottoscrizione dell’accertamento con adesione, ma, ai sensi dell’art.9 del DLgs.218/97, con il pagamento delle intere somme o della prima rata del piano di dilazione.

DOMANDA DI ADESIONE NOTIFICATA PRIMA DELL’ACCERTAMENTO

In caso di accessi, ispezioni o verifiche, il contribuente può chiedere all’ufficio, senza dover attendere la notifica dell’avviso di accertamento, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento, ai fini della eventuale definizione.

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Modalità di notifica dell’istanza

Gli artt.6 e 12 del DLgs.218/97 non prevedono particolari modalità per la notifica della domanda di adesione, limitandosi a stabilire che essa può avvenire “in carta libera”.

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 8.4.2002 n.28, se l’istanza di adesione è spedita a mezzo posta, essa si intende proposta alla data di spedizione della raccomandata, qualora avvenga mediante plico senza busta. In ipotesi di spedizione in busta chiusa, invece, il rispetto del termine dovrebbe essere valutato con riferimento alla data di ricezione del plico.

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SOSPENSIONE DEI TERMINI PER L’IMPUGNAZIONE E DELLA RISCOSSIONE

Sulla base degli artt.6 e 12 del DLgs. 218/97, la presentazione della domanda di adesione sospende per un periodo di 90 giorni i termini per la preposizione del ricorso e/o per il pagamento delle imposte accertate,e le iscrizioni a ruolo in pendenza di giudizio avverranno decorsa la sospensione. Il periodo di sospensione causato dall’istanza di adesione è cumulabile con la sospensione feriale dei termini, che, ai sensi dell’art.1 della L.742/69 post DL 132/2014, è dall’1.8 al 31.8 di ciascun anno.

RAPPORTI PLURISOGGETTIVI

Nel caso del litisconsorzio necessario, la domanda presentata da uno dei litisconsorti comporta la sospensione del termine anche per gli altri.

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO

Ad avviso della Cassazione, la sospensione non viene meno per il fatto che le parti non abbiano formalizzato l’accordo prima della scadenza dei 90 giorni, e così si è espressa l’Amministrazione finanziaria.

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INCONTRO TRA LE PARTI E ATTO DI ADESIONE

La definizione dell’accertamento può avvenire in sede di contraddittorio tra ilcontribuente o il suo procuratore generale o speciale e il direttore dell’ufficio o suodelegato. Per ogni incontro viene stilato un verbale sintetico dal quale devono risultare lemotivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente.

In assenza di dati normativi contrari, si può affermare, nostro malgrado, che tutta ladocumentazione relativa alla fase di accertamento con adesione può essere utilizzata nelsuccessivo contenzioso.

INUTILIZZABILITÀ DEI DATI E DEI DOCUMENTI NON ESIBITI

I dati, le informazioni e i documenti non forniti dal contribuente su espressa richiestadegli uffici non possono essere utilizzati in momenti procedurali successivi, quindi né insede di accertamento con adesione né in sede processuale.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO DI ADESIONE E RILASCIO AL CONTRIBUENTE

La sottoscrizione ad opera delle parti dell’atto di adesione è un requisito essenziale. Adogni modo, l’art.9 del DLgs.218/97 stabilisce che l’adesione si perfeziona con ilversamento delle somme o della prima rata. Entro 10 giorni dal versamento dell’interoimporto o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza ol’attestazione dell’avvenuto pagamento.

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RAPPRESENTANZA DEL CONTRIBUENTE

L’art.7 co. 1-bis del DLgs. 218/97 stabilisce che il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, ai sensi dell’art. 63 del DPR 600/73. Nel caso in cui la procura sia rilasciata a persone iscritte in albi professionali è data facoltà agli stessi di autenticare la sottoscrizione.

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Gli effetti principali della definizione dell’accertamento mediante adesione sono la negoziazione del carico fiscale e la riduzione delle sanzioni ad un terzo del minimo edittale.

L’art.2 co.3 del DLgs.218/97 stabilisce che l’accertamento con l’adesione:

• Non rileva a fini extrafiscali, con l’eccezione dei contributi previdenziali determinati nell’ambito del modello UNICO;

• non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;

• non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio, tranne che nelle ipotesi tassativamente previste dal successivo co.4.

Quindi, l’accertamento definito mediante adesione “cristallizza”la pretesa, che non può più essere messa in discussione tramite istanza di rimborso.

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REITERAZIONE DELL’ATTIVITÀ IMPOSITIVA

La definizione dell’accertamento non esclude, in certe ipotesi, l’esercizio dell’ulteriore azione accertatrice.

Il potere impositivo può essere rinnovato, nei termini previsti per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, qualora l’ufficio venga a conoscenza di nuovi elementi che consentano di accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a 74.468,53 euro;

CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI

In deroga a quanto previsto dai co.3 e 5, l’art. 12 co. 8 del DLgs.472/97 sancisce che nell’accertamento con adesione “le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta”.

comunque, un contribuente che intende definire un accertamento relativo a diversi tributi (IRES, IRAP e IVA), o più accertamenti sul medesimo tributo concernenti più periodi d’imposta, non può beneficiare del cumulo giuridico nella totalità, ma solo della riduzione ad un terzo del minimo per l’adesione.

Va rilevato che, in tal caso, non operano gli aumenti di cui ai co.3 e 5 dell’art. 12 del DLgs. 472/97 (di un quinto per tributi diversi, dalla metà al triplo per le violazioni su più periodi

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INTERESSI E VERSAMENTI

Si applicano le medesime disposizioni dell’acquiescenza

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il tardivo/insufficiente versamento di una rata successiva alla prima può essere oggetto di ravvedimento operoso ex art. 13 co.1 del DLgs.472/97.

VERSAMENTO DI RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

A seguito del mancato pagamento anche di una sola delle rate posteriori alla prima entro il termine per il versamento della rata successiva, l’importo restante viene iscritto a ruolo e la sanzione da omesso versamento viene irrogata nella misura doppia (60% e non 30%) e parametrata all’intero importo residuo dovuto a titolo di tributo.

COOBBLIGATI SOLIDALI

L’art.1 co.2 del DLgs.218/97 prevede che l’accertamento con adesione può essere definito anche da uno solo dei coobbligati.

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Sul punto, il Ministero delle Finanze ha specificato che:• L ’ufficio deve inviare l’invito a comparire a tutti i coobbligati;• la definizione posta in essere da un coobbligato estingue l’obbligazione neiconfronti di tutti;• la presentazione dell’istanza da parte di uno dei coobbligati comporta lasospensione per tutti dei termini l’impugnazione e di quelli per la riscossione inpendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni.Coerentemente con tale impostazione, l’Agenzia delle Entrate sostiene che ilricorso contro l’avviso di accertamento da parte di un coobbligato causa, ai sensidell’art.6 del DLgs. 218/97, rinuncia all’istanza, e che:• l’impugnazione proposta da un coobbligato comporta rinuncia all’adesione perquest’ultimo, ma non preclude il concordato agli altri obbligati;• in presenza di adesione da parte degli altri coobbligati, il processo instauratodal coobbligato deve ritenersi estinto per cessazione della materia delcontendere;nell’ipotesi di cui al punto precedente, l’ufficio deve rimborsare le sommeversate dal coobbligato per effetto della riscossione frazionata.

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IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE

L’articolo 9 del decreto legislativo 145/2015, ha interamente sostituito l’articolo 17 bis del D.lgs. 546/92. Il reclamo è stato esteso a tutte le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro (non solo a quelle relative ad atti emessi dall’agenzia delle entrate); L’atto di reclamo non è più obbligatorio pertanto nel momento in cui il contribuente riceve un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate o da qualsiasi altro ente impositore compresi gli agenti della riscossione, di valore non superiore a 20.000,00 euro, può direttamente adire le vie giudiziali, proponendo ricorso tenendo presente che lo stesso produce per l’ente impositore gli effetti del reclamo; Il ricorso può anche contenere una proposta di mediazione.

Successivamente alla notifica del ricorso, tra ente impositore e contribuente si svolge una fase che può consistere nell’esame della proposta di annullamento totale/parziale dell’atto, o nel tentativo di pervenire ad una mediazione. Qualora tale fase abbia esito negativo, oppure non venga svolta il contribuente potrà depositare il ricorso presso la commissione tributaria competente per territorio (cosi detta costituzione in giudizio) entro 30 giorni dal ricevimento della proposta o se non ricevuta entro 120 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

L’obbligo di presentazione del ricorso è incondizionato, quindi sussiste:

• ove il contribuente non abbia intenzione di fruire della mediazione;

• ove il contribuente abbia già tentato la via dell’accertamento con adesione o dell’autotutela;

• ove l’atto sia palesemente infondato, e l’unica soluzione corretta sarebbe quella di un suo annullamento, e ciò vale anche per il caso opposto, ovvero atto manifestamente fondato.

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EFFETTO AI FINI CONTRIBUTIVI

L’art.17-bis del DLgs. 546/92, così come modificato dalla L. 147/2013, prevede espressamente che l’accordo di mediazione ha effetto pure sui contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi ma a questi ultimi non si applicano sanzioni e interessi.

MANCATA PRESENTAZIONE DEL RICORSO RECLAMO

L’art.17-bis co.2 del DLgs.546/92 post L.147/2013 stabilisce che la mancata presentazione del ricorso/reclamo ha come effetto l’improcedibilità, delineando una speciale procedura scaturente dalla relativa eccezione opposta dall’Agenzia delle Entrate.

Nelle situazioni ordinarie, dopo la notifica del reclamo,vi sono 90 giorni entro cui la mediazione deve essere stipulata. Decorso tale termine, scattano i 30 giorni entro cui il contribuente, a pena di inammissibilità, deve provvedere al deposito del ricorso ex art.22 del DLgs. 546/92.

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PROCEDIMENTO

Il ricorso/reclamo deve essere proposto entro il termine di 60 dalla data di notifica dell’atto impositivo,va redatto e notificato con le forme previste per qualsiasi tipologia di ricorso all’ente impositore;

il contribuente, nel ricorso/reclamo, chiede l’annullamento totale/parziale dell’atto, ma può formulare altresì una proposta di mediazione;

se, entro 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, l’ufficio pone in essere un comportamento inerte o la mediazione non si conclude, decorrono, sia per il contribuente che per l’Agenzia delle Entrate, i termini per la costituzione in giudizio, e il processo seguirà il suo corso, con fissazione della trattazione e discussione della causa (il contribuente, quindi, in seguito all’esito negativo del ricorso/reclamo non notifica un ulteriore atto ma provvede subito alla costituzione in giudizio).

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Il contribuente provvederà al deposito del ricorso/reclamo presso laCommissione, ove non potranno essere ampliate le motivazioni postoche queste sono già stati evidenziate.Peraltro, la richiesta, eseguita in sede di ricorso/reclamo, diannullamento parziale dell’atto, o, più ancora, di mediazione, potrebbeavere, di fatto, effetti pregiudizievoli per il contribuente, visto che ilgiudice potrebbe interpretare ciò come una sorta di “accettazioneparziale”della pretesa.

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ATTO DI RICORSO/ RECLAMO

L’atto di ricorso/reclamo è, quanto meno con riferimento alla stesura, un ricorso a tutti gli effetti, infatti l’art. 17-bis del DLgs.546/92 rinvia ai seguenti articoli del medesimo decreto, in quanto compatibili:

12 (obbligo di assistenza tecnica) 18 (modalità di stesura del ricorso)

19 (provvedimenti e autonomia degli atti impugnabili) 20 (modalità di notifica del ricorso)

21 (termine per la notifica del ricorso) 22 co. 4 (documenti da depositare)

È quindi chiaro che ilricorso/ reclamo altro non è che un “ricorso anticipato”. In virtù di ciò, il ricorso/ reclamo deve, a pena di inammissibilità, contenere le indicazioni:

Della Commissione tributaria cui è(o meglio, sarà) diretto del ricorrente e del suo legale rappresentante

della relativa residenza o sede legale del domicilio eventualmente eletto

del codice fiscale della Direzione provinciale/DRE

dell’atto impugnato dell’oggetto della domanda;

dei motivi di ricorso del valore della causa,

del difensore, ivi inclusa la sottoscrizione della casella PEC del difensore

È opportuno inserire anche eventuali ulteriori recapiti, come il numero di telefono e la casella di posta elettronica non certificata, inquanto consentono un rapido scambio di informazioni nella procedura di mediazione.

Per quel che riguarda la notifica, essa deve avvenire:

a pena di decadenza, entro il termine contemplato per il ricorso;

mediante:

ufficiale giudiziario consegna diretta spedizione a mezzo posta in plico A/R senza busta

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MOTIVI DI RICORSO

I motivi di ricorso devono essere indicati, e non possano essere integrati in un momento successivo. Infatti, come rilevato, l’atto di ricorso/reclamo produce immediatamente gli effetti del ricorso, quindi occorre che il contribuente delinei, puntualmente, i motivi per cui si intende censurare l’atto che si cristallizza con la notifica, per cui, nelle more del procedimento, né, tanto meno, nella successiva fase contenziosa, questa potrà essere integrata.

Da quanto esposto emerge che il ricorso/reclamo non è un atto ibrido, che può contenere sia i motivi di ricorso (ovvero di annullamento dell’atto) sia la proposta di mediazione, il che, come si dirà, potrebbe ledere la difesa del contribuente. A nostro avviso, nessun dubbio deve sussistere sulla circostanza che la richiesta, contenuta nell’atto di ricorso/reclamo e rivolta all’ente impositore, di annullamento parziale del provvedimento impositivo ex art.17-bis co.6 del DLgs. 546/92 o di mediazione ai sensi del co.7 non comporta, mai e in nessun caso, acquiescenza su determinate parti dell’atto, posto che a tal fine deve sussistere una volontà espressa del ricorrente di rinunciare alla contestazione giudiziale e non amministrativa.

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INTEGRAZIONE DEI MOTIVI ALL’ATTO DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

L’art. 17-bis del DLgs. 546/92 non contiene deroghe alla disciplina dei motivi di ricorso, quindi, nel momento in cui il contribuente, in ipotesi di esito negativo del ricorso/reclamo, provvede alla costituzione in giudizio, dovrà depositare la copia del ricorso/reclamo, senza nessuna aggiunta, specie in merito ai motivi.

Perciò, l’unico caso in cui è possibile l’integrazione dei motivi è rappresentato dal deposito di documenti non conosciuti, ai sensi dell’art. 24 del DLgs. 546/92.

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PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Il reclamo può contenere, in primis, una proposta di annullamento totale o parziale dell’atto e, in tal caso, è assimilabile ad una domanda di autotutela. Oltre a ciò, per espressa previsione dell’art. 17-bis co. 7 del DLgs. 546/92, “il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della pretesa”.

Ora, posto che il dato positivo si presenta alquanto laconico, appare possibile sostenere che la fase di mediazione potrà essere una sottospecie di accertamento con adesione, visto che può esservi la rideterminazione della pretesa.

La domanda di mediazione potrebbe ledere la difesa del contribuente, in quanto egli manifesterebbe, in anticipo, la volontà di pervenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia. Per questo motivo, sarebbe opportuno, nel ricorso/reclamo, chiedere la mediazione “in via subordinata” rispetto alla domanda di annullamento totale/parziale dell’atto, oppure non chiederla affatto, visto che, stando al dato positivo, ci dovrà comunque essere la proposta di mediazione dell’Agenzia delle Entrate.

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Incarico al difensore

L’art.17-bis del DLgs.546/92 rinvia, per la predisposizione dell’atto di reclamo,a ll’art.12 del DLgs.546/92, con la conseguenza che occorre inserire in calce all’atto l’incarico al difensore.

Il rinvio normativo comporta che il contribuente sia tenuto a munirsi di difensore tecnico (esempio, Consulente del Lavoro), ancorché la lite possa terminare nella fase di mediazione, quindi prima del deposito del ricorso. Detto obbligo viene meno ove la causa sia di valore inferiore a euro 3.000,00.

È bene che il contribuente inserisca subito nella procura al difensore la facoltà di pervenire ad una mediazione della lite. Infatti, tale potere, se non conferito espressamente, potrebbe risultare precluso, in quanto comporta una disposizione del diritto in contesa ai sensi dell’art.84 c.p.c.

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DOCUMENTI DA DEPOSITARE PRESSO L’ENTE IMPOSITORE

Il rinvio, da parte dell’art. 17-bis del DLgs. 546/92, all’art. 22 co.4 dello stesso decreto comporta che, quando il contribuentesi costituisce in giudizio, deve depositare anche:

la copia del provvedimento impugnato;

tutti I documenti comprovanti la notifica del ricorso/reclamo, quindi la copia della ricevuta di spedizione e dell’avviso di ricevimento.

È opportuno,secondo la circ. 19.3.2012 n. 9 dell’Agenzia delle Entrate, il deposito di tutti i documenti che il contribuente intenderebbe allegare al ricorso, in quanto i funzionari possono verificare celermente la fondatezza della domanda.

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TERMINI PER LA NOTIFICA DEL RECLAMO

Il ricorso/reclamo deve essere notificato entro i termini previsti per qualsiasi tipologia di ricorso, quindi, ai sensi ell’art.21 del DLgs.546/92, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento a pena di decadenza.

Al termine per il ricorso/reclamo si applicano le cause di sospensione :

la sospensione feriale dei termini;

la sospensione da istanza di adesione.

RIMESSIONE IN TERMINI

Nulla vieta che per la notifica del ricorso/reclamo si possa chiedere la rimessione in termini, incostanza dei presupposti di cui all’art.153 co.2 c.p.c.

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MEDIAZIONE

La finalità principale del ricorso/reclamo sembra quella di pervenire ad una mediazione tra Agenzia delle Entrate e contribuente.

Dal punto di vista procedurale, la mediazione può scaturire:

da una proposta del contribuente contenuta nel ricorso/reclamo;

da una controproposta dell’ufficio(necessaria).

Qualora il contribuente intenda aderire alla mediazione, l’adesione medesima deve esprimere la chiara ed univoca volontà di accettare integralmente il contenuto della proposta, e ciò non si verifica se “l’adesione contenga elementi ulteriori rispetto a quanto indicato nella proposta”.

Gli atti relativi all’esito della mediazione non sono impugnabili, in quanto il contribuente, se ritiene, bene può decidere di non stipulare la mediazione e di costituirsi successivamente in giudizio. Detti provvedimenti possono essere notificati sia ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/73 sia mediante PEC.

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CRITERI DI ESAME DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE

Nella circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n.9 sono illustrati i criteri che gli uffici devono osservare per definire la vertenza tramite mediazione, che, in base al dato normativo, sono:

l’incertezza della questione controversa;

il grado di sostenibilità della pretesa;

l’economicità dell’azione amministrativa.

una volta che le parti sono pervenute ad un accordo, detto accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute;

entro 20 giorni dall’accordo, il contribuente deve eseguire i versamenti per la totalità o in forma rateale;

in caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% e sono irrogabili sulla base del minimo edittale.

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Sul lato strettamente operativo, la circolare evidenzia che:

se nel ricorso/reclamo è contenuta la domanda di mediazione completa della rideterminazione delle somme, se l’ufficio la accoglie, invita il contribuente a sottoscrivere l’accordo nel modo che risulta più celere ed efficace, senza particolari formalità;

se il contribuente non richiede la mediazione, l’ufficio formula la controproposta, completa della rideterminazione della pretesa, in modo da consentire al contribuente di contattare celermente il funzionario responsabile, per la sottoscrizione dell’accordo o per avviare un contraddittorio su detta proposta;

Il verbale di contraddittorio può essere sottoscritto sia dalla parte che dal difensore munito di procura speciale, oltre che, ovviamente, dal dirigente o dal funzionario delegato.

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DATI EMERGENTI DALLA MEDIAZIONE (INUTILIZZABILITÀ)

La mediazione potrebbe compromettere la difesa del contribuente nella successiva fase contenziosa, siccome egli, qualora avesse, già nel reclamo, inserito una proposta di mediazione, avrebbe, di fatto, manifestato l’intenzione di definire la lite in via stragiudiziale.

In altri termini, il contribuente, proponendo la mediazione, dimostra di ritenere fondati uno o più recuperi a tassazione, o in parte verosimile il ragionamento presuntivo dell’ufficio.

Per mitigare, almeno in parte, tale circostanza, si potrebbe optare per l’applicabilità dell’art. 10 co.1 del DLgs.28/2010, norma dettata per la mediazione civile. In detta sede, è previsto che “le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”.

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Se la fase di mediazione ha esito negativo, il contribuente deve costituirsi in giudizio.

L’art. 17-bis co.9 del DLgs. 546/92 stabilisce che il termine per la costituzione in giudizio decorre spirati 90 giorni dalla notifica del reclamo, se entro detta data non sia stato notificato l’accoglimento del reclamo stesso o non sia stata conclusa la mediazione.

Si rammenta che il termine per la costituzione in giudizio del contribuente è di 30 giorni mentre quello per il resistente è di 60 giorni. Rimane applicabile la sospensione feriale dei termini sia per il termine relativo alla costituzione in giudizio sia per il termine di 90 giorni, essendo quest’ultimo ora soggetto alla disciplina sui termini processuali.

È importante delineare il momento da cui decorre il termine per la costituzione in giudizio del contribuente, il cui mancato rispetto, come prevede l’art.22 del DLgs.546/92, conduce all’inammissibilità del ricorso, a differenza di ciò che avviene per il resistente.

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In applicazione dei principi generali in tema di notifica, i termini dovrebbero decorrere spirati 90 giorni computati dal momento in cui ente impositore ha ricevuto il reclamo, ma è sempre bene adottare una condotta cautelativa: quindi il dies a quo per la costituzione in giudizio dovrebbe essere conteggiato dalla data di notifica del reclamo (consegna/spedizione).

Ad ogni modo, in base al combinato disposto degli artt.17-bis co.9 e 22 del DLgs.546/92, il deposito del ricorso va eseguito al massimo entro 120 giorni dalla notifica dell’atto di ricorso/reclamo.

DOCUMENTI DA DEPOSITARE

Nulla muta in merito agli adempimenti da effettuare in occasione della costituzione in giudizio, perciò occorre depositare, tra l’altro, la copia dell’atto impugnato, i documenti che dimostrano l’avvenuta notifica del ricorso/reclamo e la nota di iscrizione a ruolo e, infine, ogni documento necessario.

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APPLICABILITÀ DELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Le controversie instaurate a seguito di rigetto dell’istanza di reclamo ovvero di mancata conclusione dell’accordo di mediazione rientrano nell’ambito di applicabilità della conciliazione, disciplinata dai nuovi articoli 48, 48-bis e 48-ter del decreto n. 546.

Non è stata infatti riproposta la disposizione che imponeva l’alternatività tra reclamo/mediazione e conciliazione.

La ratio risponde all’esigenza di potenziare gli istituti deflativi sia nella fase anteriore al giudizio che in pendenza di causa.

Si precisa che possono essere oggetto di conciliazione anche le cause, pendenti al 1° gennaio 2016, di valore non superiore a ventimila euro e concernenti atti dell’Agenzia delle entrate, per le quali sia stata esperita infruttuosamente la mediazione in applicazione della previgente disciplina.

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ACCOGLIMENTO PARZIALE DEL RECLAMO

L’ente impositore potrebbe decidere di accogliere il reclamo solo in parte,e di procedere ad un annullamento parziale dell’atto.

In tal caso, come prevede l’art. 17-bis co.9 del DLgs.546/92, il processo, se il contribuente ritiene, prosegue in merito alla parte di atto non annullata oppure, sempre il contribuente può richiedere acquiescenza per la parte rimanente rinunciando al ricorso con il beneficio dell’applicazione delle sanzioni ridotte ad un terzo.

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’ATTO IMPUGNATO

Si ritiene che il contribuente, già nell’atto di ricorso/reclamo, possa inserire la domanda di sospensiva, in quanto nulla osta a ciò. In alternativa, questa può essere presentata in via separata, previa notifica ente impositore e, se del caso, all’Agente della Riscossione,depositandola poi in segreteria quando ci si costituisce in giudizio.

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MODALITA’ DI VERSAMENTO

Come noto, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la condizione indispensabile per il perfezionamento dell’accordo di mediazione è il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione del predetto accordo, delle intere somme dovute o, in caso di versamento rateale, della prima rata, in relazione all’accordo stesso.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 17-bis, per il versamento delle somme dovute “si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”.

Il legislatore ha infatti inteso uniformare le regole che presiedono alle modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione.

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Pertanto, è ammessa la possibilità di pagamento rateale delle somme “ in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro”, secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 218 del 1997.

Inoltre, ai sensi della medesima disposizione, “Le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre”; “Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata”.

Trova applicazione altresì il comma 3 dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973, secondo cui è esclusa la decadenza in caso di c.d. “lieve inadempimento”, dovuto a:

“a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;

b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni”.

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RISCOSSIONE IN PENDENZA DI GIUDIZIOAi sensi dell’art.17-bis co.9-bis del DLgs.546/92 post L. 147/2013, il pagamento nonché la riscossione delle somme dovute in base all’atto reclamato sono sospesi fino alla data in cui decorre il termine per la costituzione in giudizio: ciò significa che la sospensione permane per una durata minima di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo,alla quale può doversi sommare la “pausa estiva”.La sospensione non opera in caso di improcedibilità del ricorso.SPESE PROCESSUALINel ricorso/reclamo vi sono effetti peculiari sul regime delle spese processuali, infatti, è previsto che:

la parte soccombente è condannata a rimborsare,in aggiunta alle spese processuali, una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese sostenute per il procedimento di reclamo/mediazione;fuori dai casi di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese è concessa in presenza di giusti motivi,indicati in motivazione, “che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione”.

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RECLAMO E ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

Il reclamo non ha particolari nessi con le precedenti forme deflative del contenzioso:

FATTISPECIE PARTICOLARI

L’introduzione del reclamo/mediazione deve essere coordinata con alcuni istituti processuali che, nel contenzioso tributario, sono caratterizzati da elevata peculiarità:

i ricorsi avverso le cartelle di pagamento ove la difesa sollevi sia vizi del ruolo sia vizi imputabili ad Equitalia

il liti sconsorzio necessario,con riferimento al caso delle società di persone;

le obbligazioni solidali;

LITI SULLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Nelle liti sulle cartelle di pagamento, si pongono vari problemi in quanto il contribuente può impugnare sia il ruolo (atto emesso dall’Agenzia delle Entrate) sia la cartella di pagamento (atto proprio di Equitalia).

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LITISCONSORZIO NECESSARIO (SOCIETÀ DI PERSONE)Nel litisconsorzio necessario,tutti i litisconsorti devono essere parte nello stesso processo, a pena di nullità del medesimo.Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, i rapporti giuridici sono indipendenti, quindi la società può concludere la mediazione autonomamente rispetto ai soci.I soci, a loro volta:

•possono stipulare la mediazione tenendo conto di quella conclusa dalla società;•possono autonomamente concludere la mediazione, nonostante la società non lo abbia fatto;•possono depositare il ricorso dopo aver, senza successo, tentato la mediazione;•possono(anzi,devono) presentare ricorso “diretto” se l’avviso a loro notificato è di valore superiore a 20.000,00 euro.

OBBLIGATI SOLIDALIPer il caso delle obbligazioni solidali, il ricorso presentato dal condebitore solidale mantiene la propria autonomia, quindi ogni condebitore può pervenire autonomamente ad una mediazione con l’ufficio.Qualora il ricorso/reclamo sia presentato da due condebitori, la definizione della vertenza tramite mediazione ad opera di uno solo di essi estingue il debito nei confronti dell’altro coobbligato.