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r--a t .\Tt r I7 A-L, ^., a\TF__ =-=-_- Agenzia R0gionale per la Prolezione dell'Ambiente Dìreilonè Gènerale GEST'ONE DEI MATERIALI DA SCAVO alla luce della L. I agosúo2013 n.98 di conversione, con modifiche,del D.L.21 giugno 2013 n.69 (cd "Decreto Fare") In fasedi conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "Decreto Fare") e stata operata unaulteriore modifica al regime delle terre e rocce da scavo. La legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. n. 6912013 (pubblicata in G.U. n. 194 del20 agosto 2013 -Suppl. Ordinario n.63),in vigore dal21 agosto 2013, ha infatti introdotto l'art.41bis"Ulteriori disposizioni in materia diterre e rocce da scavo". Sulla base di quanto disposto dall'art. 41 comma 2 e dall'ar1. 41 bisdella nuova norma, la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente: "Terre e rocce da scavo" che provenqono da attività o opere soqqette a VIA elo AIA L'arl.41 comma 2 della L.9812013 (cheaggiunge all'art. 184-bis del D. Lgs. 152106 e s.m.i. il comma 2-bis) definisce che il D.M. 16112012 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terree rocceda scavo) "si applica solo alle terre e rocce da scayo (ma ormai è più corretto riferirsi ai "materiali da scavo")che provengono da attività o opere soggeffe a valutazione d'impafto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale". 'oMateriali da scavo " che NON provenqono da attività o opere soaqette a VIA e/o AIA L'arl. 41-bis della L. 9812013 dispone che in relazione a quanto disposto dall'art. 266, comma 7, delD. Lgs.152106 e s.m.i. ed in deroga al D.M . 16112012, i materiali di scavo (di cui all'art. 1, comma1, lettera b del D.M. 16112012) sono soffoposfíal regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Pertanto l'art. 41-bis si applica a tutti i materiali da scavo provenienti da opere non soggette a VIA o ad AlA, indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare, mentre ricadono nelle fattispecie disciplinate dal D.M.16112012 le attività o opere soggette a VIA o ad AlA,anche qui indipendentemente dalvolume di scavo da riutilizzare. ll nuovo art.41-bis dispone che il produttore dimostri che vengono soddisfatte le seguenti quattro condizioni checonsentono pertanto di considerare i materiali da scavo, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base allenorme vigenti, quali sottoprodotti e non come rifiuti: a) "cheè certa Ia destinazione all'utilizzo direttamenfe pressounó o pi, titi o cicti produttivi determinati" (pertanto, i siti di destinazione o i cicli produttivi dovranno essere chiaramente indicati nella dichiarazione di utilizzo del materiale da scavo in regime di sottoprodotto); \hI U{

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r I7 A-L, ^ . ,a\TF__ =-=-_-Agenzia R0gionale per la Prolezione dell 'Ambiente

Dìreilonè Gènerale

GEST'ONE DEI MATERIALI DA SCAVOalla luce della L. I agosúo 2013 n.98 di conversione, con

modifiche, del D.L.21 giugno 2013 n.69 (cd "Decreto Fare")

In fase di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "Decreto Fare") e stataoperata una ulteriore modifica al regime delle terre e rocce da scavo.

La legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. n. 6912013 (pubblicata in G.U. n.194 del 20 agosto 2013 -Suppl. Ordinario n.63), in vigore dal21 agosto 2013, ha infattiintrodotto l'art.41 bis"Ulteriori disposizioni in materia diterre e rocce da scavo".

Sulla base di quanto disposto dall 'art. 41 comma 2 e dall 'ar1. 41 bis della nuova norma, lagestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è la seguente:

"Terre e rocce da scavo" che provenqono da attività o opere soqqette aVIA elo AIA

L'arl.41 comma 2 della L.9812013 (che aggiunge all 'art. 184-bis del D. Lgs. 152106 es.m.i. i l comma 2-bis) definisce che il D.M. 16112012 (Regolamento recante la disciplinadell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) "si applica solo alle terre e rocce dascayo (ma ormai è più corretto riferirsi ai "materiali da scavo") che provengono daattività o opere soggeffe a valutazione d'impafto ambientale o ad autorizzazionei ntegrata ambientale".

'oMateriali da scavo " che NON provenqono da attività o opere soaqettea VIA e/o AIA

L'arl. 41-bis della L. 9812013 dispone che in relazione a quanto disposto dall'art. 266,comma 7, del D. Lgs. 152106 e s.m.i. ed in deroga al D.M . 16112012, i materiali di scavo(di cui all'art. 1, comma 1, lettera b del D.M. 16112012) sono soffoposfí al regime deisottoprodotti di cui all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Pertanto l'art. 41-bis si applica a tutti i materiali da scavo provenienti da opere nonsoggette a VIA o ad AlA, indipendentemente dal volume di scavo da riutilizzare, mentrericadono nelle fattispecie disciplinate dal D.M. 16112012 le attività o opere soggette a VIAo ad AlA, anche qui indipendentemente dal volume di scavo da riutil izzare.

ll nuovo art. 41-bis dispone che il produttore dimostri che vengono soddisfatte le seguentiquattro condizioni che consentono pertanto di considerare i materiali da scavo, prodotti nelcorso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, quali sottoprodotti e noncome rifiuti:

a) "che è certa Ia destinazione all'utilizzo direttamenfe presso unó o pi, titi o cicti produttivideterminati" (pertanto, i siti di destinazione o i cicli produttivi dovranno esserechiaramente indicati nella dichiarazione di util izzo del materiale da scavo in regime disottoprodotto);

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b) "che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimentiambientali o altri utilizzi su/ suolo, non sono superati i valori delleconcentrazioni soglia di contaminazione ("csc')di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parfe IVdel decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche dellematrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione(riferimento alla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati) e imateriali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acquesottenanee, fatti salvi i valori di fondo naturale" (riferimento al test di cessione aisensi del D.M. 5 febbraio 1998, nel caso di eventuale presenza di riporti);

c) "che, in caso di destinazione ad un successlvo ciclo diproduzione, I'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative oquantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime";

d) "che aifini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo adalcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e dicantiere" (riferimento alla definizione del DM 1iln4.

ln base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 41-bis, il proponente o il produttoreattesta il rispetto delle suddette quattro condizioni tramite dichiarazione resaall'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del Testounico del DPR 445/2000, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito dideposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare unanno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale èdestinato adessere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore".

Quanto sopra trattasi di "autocertificazione" (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà aisensi del sopra citato decreto) da presentare alI'ARPA territorialmente competente.

La dichiarazione del proponente o produttore deve pertanto contenere tutte le indicazioniche consentano di verificare il rispetto delle condizioni dettate dalla nuova norma e chesono necessarie per qualificare il materiale di scavo quale sottoprodotto, e piùprecisamente:- quantità e qualità dei materiale da scavo destinate all'utilizzo;- sito di produzione, di deposito e di util izzo;- prowedimenti / titoli in possesso del destinatario per l'utilizzo dei materiali di scavo;- tempi previsti per I'utilizzo.

fl comma 2 dell'art; 41-bis detta inoltre che "/e attività di scavo e di utilizzo devonoessere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria".

Le attività di scavo pertanto devono possedere i prowedimenti/titoli e le autocertificazionidevono fare riferimento all'ambito degli iter edilizi e/o opere pubbliche nell'ambito dellequali è svolta l'attività di scavo.Per quanto sopra, la dichiarazione resa dal proponente o produttore deve inoltre indicareper i siti di produzione, di deposito e di utilizzo, gli estremi autorizzativi dei procedimentiedilizi nell 'ambito dei quali viene rilasciata "autocertificazione".

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Agenzia Rogionale psr la proìe?ions dell Ambienl0

DrrèzioRc Gencralé

eualora intervengano delle "modifiche dei requisiti e delle condizioni indicate nelladichiarazione", queste devono invece essere comunicate entro trenta giorni al Comune oaltra amministrazione competente del luogo di produzione e all'ARPA territorialmentecompetente.

ln base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 41-bis, "il produttore è tenuto a dareconferma alle autorità di cui al comma 2 (ARPA), territorialmenti competente conriferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono static o m p I eta m e nte uti I i zzati secondo I e p rev i s i o n i c o m u n i c ate" .ll produttore deve pertanto segnalare I'utilizzo completo dei materiali da scavo alle Arpacompetenti con riferimento al sito di produzione e di utilizzo ed al Comune del luogo diproduzione o altra amministrazione competente nei casi di comunicazione di modifiche.

Come precisato dal comma 4 dell'art. 41-bis, "l'tttilizzo dei materiali da scavo comesottop'rodotto resta assoggefúato at regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fineil trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento diffaspófto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritfa o dalla schedadi tiasporto di cui agti articoti 6 e 7-his del D. Lgs. 286/2005 e s.m'i'"'

' rMateriali da scavo" cui si applica I 'art. 41-bis della L. 98/2013

per esplicito richiamo dell 'art. 41-bis, comma 1, i"materiali da scavo" sono quelli definitidall 'art. 1, comma 1, lett. b) del D.M. 16112012 che recita:

<<materiali da scavo>:- il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto. derivanti dalla realizzazione

di un'opera quale , a titolo esemplificativo:scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);pertorazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc');rimozione e livellamento di opere in tena;

- materiali litoidi in senere eptausibili frazioni granulometriche provenientisra dei corPi idricireticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustrie marini;

- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche nonconnessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanzepericolose (quati ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'interamassa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dalpresente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro(PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 41-bis comma 7, la definizione di "materiale dascayo integra a tutti gti effetti le corrispondenti disposizioni del D. Lgs 15A2006".

comunque tutte le altreda escavazioni effettuate negli alvei,

superticiali che del

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llrreÉione GenÈrale

Per quanto sopra, il concetto di "terra e rocce da scavo" viene inglobato nelladefinizione di "materiali da scavo" che, qualora soddisfano precise condizioni,possono essere qualificati come "sottoprodotti" e quindi non rifiuti.

ll ruolo di ARPA rispetto al "Decreto Fare"

L'arl. 41-bis, comma 2, indica come destinatario della dichiarazione ("autocertificazione")effettuata dal proponente o produttore, la sola Arpa da intendersi quale DipartimentoProvinciale territorialmente competente rispetto al sito di produzione dei "materiali dascavo" .

Al fine di uniformare le modalità ed i contenuti della suddetta dichiarazione, ArpaLombardia ha predisposto un modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cheI'Agenzia suggerisce ma che potrebbe essere sostituito da altri modelli purché rispettino icontenuti dell 'art. 41-bis della L. 9812013 e del D.P.R. 44512000 (Allegato l).

La norma prevede che la dichiarazione sia resa alla sola Arpa.Tuttavia, il comma 2 dell'art. 41-bis dispone che "/e aftività di scavo e di utilizzo devonoessere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria", epertanto devono essere autorizzate dagli enti competenti in ambito di specificiprocedimenti edilizi.

Conseguentemente, le autocertificazioni che I'Agenzia riceve devono fare riferimentoall 'ambito dei suddetti iter edilizi e, a parere dell 'Agenzia, è opportuno che le dichiarazioniricevute siano messe a conoscenza anche dei Comuni in cui si trovano i siti di produzionee di util izzo (e, se diverso, anche del Comune di deposito) per eventuali verifiche dicom pete nza re lativame nte a i p rowed i m enti autorizzativi ri I asci ati.

Le dichiarazioni ricevute non richiedono un'approvazione/espressione di parere dapaÉe dell'Agenzia, in quanto si tratta di una attestazione del rispetto dellecondizioni previste dal decreto e sotto la responsabilità del dichiarante.

In accordo al comma 1 dell'art. 71 del DPR 44512000, Arpa è tenuta ad effettuare, per gliaspetti ambientali di competenza "...idonei controlli, anche a campione, e in tutti icasi incui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni...".

ll controllo può essere effettuato sia su base documentale, attraverso gli atti inpossesso dell'Agenzia, sia attraverso controlli diretti in campo ove, per conoscenzadel territorio in cui si opera, si ritiene necessario provvedere ad effettuaresopralluoghi specifici e/o eventuali campionamenti (in contraddittorio con la parte)linalizzati a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla norma e come dichiaratonel I'autocertificazione.

Qualora, in accordo al comma 3 dell 'art. 71 del DPR 44512000, Arpa rilevi nelledichiarazioni ricevute e per gli aspetti ambientali di competenza ":..deile irregolarità o delteomissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', dà notizia all'interessato di taleirregolarità. Quesfi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;in mancanza il procedimento non ha seguito" e, conseguentemente, i materiali da scavodevono essere considerati rifiuti .

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Dirè?ièns GènerRle

Si ritiene che di quanto sopra siano sempre messi a conoscenza i Comuni interessati daicontrolli e/o dalle richieste di regolarizzazione delle dichiarazionl

Qualora dai controlli effettuati si dimostri che i materiali di scavo non rispettano i requisitiprevist i dal l 'art .41-bisedal l 'art .41, comma 3 (qualora in presenzadi materialedi r iporto)della L. 9812013, decadono le condizioni per poter considerare i materiali da scavo qualisottoprodotti, per cui essi rientrano nel regime normativo dei rifiuti e dovranno esserevalutate le conseguenti eventuali ipotesi di reato.

Controlli richiesti all' ARPA dall' Autorità Competente

L'art.41 bis della legge 9812013 non prevede controlli obbligatori su richiesta dell'Autoritàcompetente.

Se, però, I'Autorità competente richigde ad ARPA un parere o un controllo, si valuterà,come da prassi per i controlli non obbligatori, I'opportunità di effettuarli, anche in relazioneai carichi di lavoro.

Modalità di trasmissione della Dichiarazione Sosfiúufíva ad ARPA

ll DPR 44512000 prevede due modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva diatto di notorietà, cioè che la dichiarazione possa:- "essere soffoscritta dall'interessafo in presenza del personale addetto,- owero soffoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un

documento di identità valido del soffoscrittore"Risulta evidente che, nel secondo caso, il documento può essere inviato per PEC e chetale forma, in ossequio ai principi di dematerializzazione degli atti, sia preferibile rispettoalla prima.Gli indirizzi di PEC dei Dipartimenti di Arpa Lombardia sono reperibili sul Sito istituzionaledell 'Agenzia.

1

Spett.le ARPA Lombardia DIPARTIMENTO DI …………………………………….. Via ……………………………………………………………... ......................................................................... (indirizzare all’ARPA territorialmente competente con riferimento al sito di produzione dei materiali da scavo)

Dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni previste dall’art. 41 bis

del Decreto Legge 69/2013 convertito con modifiche nella Legge 98/2013 in tema di

UTILIZZO DI MATERIALI DA SCAVO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Sezione A - Dati del soggetto dichiarante

Proponente Produttore

Il sottoscritto: Cognome Nome

C.F.

Nato a:

Comune di nascita Provincia data di nascita

Residente a:

Comune CAP Provincia via e n°civico

In qualità di: qualifica rivestita (proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore,ecc.)

Della:

ragione sociale ditta, impresa, società, ente, …

Con sede a:

Comune CAP Provincia via e n°civico

Contatti: Telefono Fax Email (PEC)

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti

2

DICHIARA che i materiali da scavo oggetto della presente dichiarazione e provenienti dal sito di produzione identificato nella “Sezione B” della presente dichiarazione, non interessato da attività o opere soggette a VIA e/o AIA, rientranti nell’ambito definito all’art. 1 comma 1 lettera b) del DM 10 agosto 2012 n. 161, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella “Sezione B”, sono sottoposti al regime di cui all’art. 184 bis del d.lgs. 152/06 e s.m.i. poiché rispettano le disposizione di cui all’art. 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013, secondo le quali deve essere dimostrato: a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi

sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Sezione A bis - Dati del PRODUTTORE se diverso dal proponente ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sezione B - Dati del sito di produzione

Sito di produzione: via/piazza n° civico

CAP Comune Provincia Sez.- Foglio - mappale

Tipo di intervento

Destinazione urbanistica del sito di produzione (da PGT)

Autorizzato da: Autorità competente che ha autorizzato l’opera da cui originano i materiali di scavo

Provvedimento autorizzativo:

Riferimenti dell’atto autorizzativo dell’opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data e protocollo)

Dimensione dell’area: Dimensione dell’area in metri quadri

Quantità materiale da scavo prodotta da riutilizzare fuori dal sito: Quantità prodotta in metri cubi (in banco)

3

Sezione C - Dati del sito di deposito1

I materiali di scavo, quando non inviati subito al sito di riutilizzo, saranno depositati:

presso il sito di produzione;

presso il sito di destinazione;

presso il seguente sito di deposito2:

Sito di deposito: via/piazza n° civico

CAP Comune Provincia Sez.- Foglio - mappale

Di proprietà di / gestito da: Indicare la proprietà o il gestore del sito di deposito intermedio

Autorizzato da: Autorità competente che ha autorizzato il deposito dei materiali da scavo

Provvedimento autorizzativo:

Riferimenti dell’atto autorizzativo del sito di deposito (estremi, tipologia, data e protocollo)

Periodo di deposito3 Indicare e giustificare se superiore alla durata massima di anni 1

1Nel caso siano presenti più siti di Deposito, la Sezione C andrà compilata per ogni sito

2 Il deposito intermedio dei materiali da scavo deve avere caratteristiche ambientali compatibili con i materiali ivi depositati . Inoltre, come

precisato dall’art. 41-bis comma 2, i tempi previsti per l’utilizzo “…non possono superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore” 3 Come precisato dall’art. 41-bis comma 2, i tempi previsti per l’utilizzo “…non possono superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in

cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore”

4

Sezione D - Dati del sito di destinazione4

I materiali di scavo di cui è certa la destinazione saranno utilizzati:

direttamente presso siti o cicli produttivi determinati

per recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo

Sito di destinazione:

via n° civico

CAP Comune Provincia Sez.- Foglio - mappale

Tipo di utilizzo (ciclo produttivo determinato; recuperi, ripristini, …) Destinazione urbanistica (da PGT) del sito di destinazione

5

Autorizzato da: Autorità competente che ha autorizzato l’opera e/o l’impianto che prevede il riutilizzo dei materiali di scavo

Provvedimento autorizzativo:

Riferimenti dell’atto autorizzativo dell’opera e/o dell’impianto di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data e protocollo)

Quantità materiale da scavo a destinazione: Quantità in metri cubi

.

4 Nel caso siano presenti più siti di Destinazione, la Sezione D andrà compilata per ogni sito ed il quantitativo complessivo deve rispettare quanto

indicato in sezione B 5 Si precisa che la destinazione urbanistica indicata deve essere conforme ai valori delle CSC previste dalla normativa per la specifica destinazione

d’uso del sito (D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonne A e B). Tale campo non è da compilare nel caso di utilizzi presso cicli produttivi determinati

5

Sezione E - Tempi previsti per l’utilizzo6

Data inizio attività di scavo:

Data presunta ultimazione attività di scavo:

Data presunta inizio attività riutilizzo:

Data ultimazione attività di riutilizzo:

6 Come precisato dall’art. 41-bis comma 2, i tempi previsti per l’utilizzo “…non possono superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in

cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore

6

Sezione F - qualità dei materiali da scavo

Ai fini dell’utilizzo, come previsto dall’art. 41-bis, comma 1. lettera b)

DICHIARA che i materiali da scavo, destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, rispettano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.

A tal proposito, precisa che7: Il sito non è mai stato interessato da interventi di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D.

Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Il sito è stato interessato da interventi di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., che si sono conclusi positivamente con il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica che si allega;

i materiali da scavo non sono stati sottoposti a indagine ambientale in quanto: provengono da un sito mai interessato da attività o eventi potenzialmente contaminanti; il sito si trova infatti in area residenziale e/o agricola ovvero in area in cui, pur avendo gli strumenti

urbanistici definito un cambio di destinazione d’uso ad aree commerciali e/o industriali, l’attività commerciale e/o industriale non è mai stata svolta;

l’area non è ricompresa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e non ricade in zone interessate da fenomeni di inquinamento diffuso;

altro (specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………….

il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione d’uso del sito a cui sono destinati i materiali stessi e la verifica che i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee sono stati valutati sulla base di un piano di accertamento analitico, adeguatamente condotto8;

il superamento dei valori tabellari per alcuni parametri è attribuibile a caratteristiche naturali del terreno o a fenomeni naturali (verificato e definito con gli Enti competenti preventivamente alla Dichiarazione) e, di conseguenza, le concentrazioni misurate nell’ambito di un apposito piano di accertamento analitico (di cui si allegano i risultati), sono relative a valori di fondo naturale9.

Ai fini dell’utilizzo, come previsto dall’art. 41-bis, comma 1. lettera c)

DICHIARA che in caso di destinazione ad un successivo ciclo produzione, l’utilizzo diretto non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime.

Ai fini dell’utilizzo di cui all’art. 41-bis lettere b) e c), come previsto dalla lettera d)

DICHIARA che non è necessario sottoporre i materiali di scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

7Indicare la/le alternativa/e prescelta/e

8 Il dichiarante deve disporre di documentazione adeguata per dimostrare quanto dichiarato che può allegare alla dichiarazione

9 In tal caso, il sito di destinazione dovrà essere nel medesimo ambito territoriale di quello di produzione per il quale è stato verificato che il

superamento è dovuto a fondo naturale.

7

In riferimento a quanto sopra Dichiara inoltre che i materiali di scavo:

hanno caratteristiche chimico e chimico-fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate;

saranno conferiti con modalità tali da assicurare il rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;

non sono contaminati con riferimento alla destinazione d’uso dei rispettivi siti prescelti e sono compatibili con i medesimi siti;

soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo a emissioni e impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati.

Dichiara di essere informato, ai sensi del comma 3 dell’art. 41bis, che il completamento delle operazioni di utilizzo dovrà essere comunicato alle Arpa territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo. Dichiara che il trasporto dei materiali di scavo, assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti, verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 41bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013.

Dichiara che la modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella presente dichiarazione verrà comunicata entro 30 giorni al Comune del luogo di produzione e all’Arpa10 territorialmente competente.

Dichiara infine di:

essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti dall’articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’articolo 75 del DPR 445/2000;

essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d. lgs. 196/2003).

Data Firma11

10

La comunicazione della variazione all’Arpa, sebbene non obbligatoria per legge, risulta utile al fine dell’aggiornamento dei dati relativi alla

specifica situazione. 11 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente

alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore