Terre e rocce da scavo -...

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1 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 1 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Camera di Commercio di Como 24 febbraio 2014 Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici 2 Cenni sulla normativa vigente: D.Lgs. n° 152/2006 e il D.M. 161/2012 I decreti di semplificazione del 2013 Rifiuto / Sottoprodotto / End of waste: come considerare il materiale da scavo Confronto tra le procedure applicabili: esclusioni ed obblighi Le linee guida di Arpa Lombardia e i controlli sul territorio Indicazioni operative di Ance Lombardia Campionamento e analisi Casi pratici Responsabilità e aspetti sanzionatori Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici Camera di Commercio di Como 24 febbraio 2014

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Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici

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Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici

Camera di Commercio di Como24 febbraio 2014

Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici

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• Cenni sulla normativa vigente: D.Lgs. n° 152/2006 e il D.M. 161/2012

• I decreti di semplificazione del 2013• Rifiuto / Sottoprodotto / End of waste: come considerare il

materiale da scavo• Confronto tra le procedure applicabili: esclusioni ed obblighi• Le linee guida di Arpa Lombardia e i controlli sul territorio• Indicazioni operative di Ance Lombardia• Campionamento e analisi• Casi pratici• Responsabilità e aspetti sanzionatori

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Camera di Commercio di Como24 febbraio 2014

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Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici

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Il seminario ha l'obiettivo di:

• fornire alle imprese che producono terre e rocce da scavo p rincipi base per

adempiere correttamente agli obblighi di legge che si pres entano nelle varie

fasi correlate alla gestione operativa, dalla produzion e alla destinazione

finale;

• fare chiarezza sulla normativa e sulla sua applicabilità ;

• Illustrare le criticità della gestione documentale;

• informare sulle responsabilità delle imprese e sulle sanz ioni.

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Relatori:

Avv,.Valeria Bortolotti - Studio Legale Bortolotti Modenaopera nel campo del diritto ambientale e amministrativo e in materia di responsabilità di enti e imprese anche ai sensi del D.Lgs. 231/01. Cultore della materia IUS08 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia,

Dott. Fabio Carella - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia -Dipartimento di Como

Dott.ssa Sara Grassi - Ance LombardiaFunzionario di ANCE Lombardia, responsabile regionale per le questioni di natura ambientale afferenti il settore delle costruzioni. Svolge attività di lobby nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di livello regionale anche congiuntamente ad altre associazioni di categoria.

Dott. Vito Emanuele Magnante - Ecoricerche S.r.l. (MO)Responsabile Divisione Gestione Rifiuti-Ambiente di ECORICERCHE S.r.l., con oltre quindici anni di attività nel settore ambientale in qualità di consulente e responsabile tecnico in ambito di trasporto e di smaltimento di rifiuti, svolge attività di formazione ambientale

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Nella gestione delle terre e rocce da scavo, prevista nel testo unico ambientale, sono intervenute diverse modifiche sostanziali della norma di settore

Introduzione

Qualsiasi attività edilizia, dalla piccola

costruzione alle grandi opere, presuppone

l’escavazione del suolo e quindi la produzione

di terre e rocce.

Premesso che la normativa prevista nella

parte IV del D.Lgs 152/06 non esclude

automaticamente le terre e rocce da scavo

dall’ambito dei rifiuti, la varietà delle

casistiche del settore rende non facile

l’applicazione della relativa disciplina

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Il D.Lgs. 152/06 (cd. Testo Unico Ambientale)

Parte I: Disposizioni comuni e principi generali

Parte II: Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Parte III: Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche

Parte IV: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti

Parte V: Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

Parte VI: Norme in materia risarcitoria contro i danni all’ambiente

+ Allegati tecnici

Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 “ Norme in materia ambientale ” (pubblicato in G.U., S.O. 14/04/2006)

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D.Lgs. 152/06 Parte IV: norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonif ica dei siti inquinanti

Tit. I - Gestione dei rifiuti:

capo I. Disposizioni generali,

capo II. Competenze,

capo III. Servizio di gestione integrata de rifiuti,

capo IV. Autorizzazioni e iscrizioni

capo V. Procedure semplificate

Tit. II - Gestione degli imballaggi

Tit. III - Gestione di particolari categorie di rifi uti

Tit. IV - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Tit. V - Bonifica dei siti contaminati

Tit. VI - Sistema sanzionatorio e disposizioni trans itorie e finali:

capo I. sanzioni,

capo II. disposizioni transitorie e finali

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I PRINCIPI nella gestione dei rifiuti (art. 178 D.Lgs. 152/06)- precauzione,

- prevenzione,

- sostenibilità,

- proporzionalità,

- responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti,

- chi inquina paga. ….TUTTI i soggetti coinvolti

nella produzione - nella distribuzione

nell’utilizzo - nel consumo

dei beni da cui originano i rifiuti

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Concetto di CORRESPONSABILITA’

La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti, si estende anche a quell a dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento(art. 178 del D.Lgs. 152/2006).

I soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti

PRODUTTORE

DETENTORE

TRASPORTATORE DESTINATARIO INTERMEDIARIO

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Il D.Lgs. 152/06 prevede la definizione di rifiuto:

“ qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi ” (art. 183 comma 1 lettera a)

Il Rifiuto

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Altre regole per “qualificare” qualsiasi oggetto o sostanza come RIFIUTO o NON RIFIUTO:

• NON bisogna considerare il valore economico dello stesso/stessa

• Occorre sempre considerare il destino finale della sostanza od oggetto (concetto di tracciabilità)

• Occorre sempre una procedura aziendale

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Non sono RIFIUTI :

SOTTOPRODOTTI così come definiti dall’art. 184 bis D.Lgs. 152/06

E.O.W. così come definito dall’art. 184 ter D.Lgs. 152/06

…. Oltre ai BENI USATI

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Non sono RIFIUTI:I SOTTOPRODOTTI

D.Lgs. 152/06 Articolo 184-bis SottoprodottoComma 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:a) la sostanza o l'oggetto è originato da un proces so di produzione , di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizz ato , nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato di rettamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industria le;d) l'ulteriore utilizzo è legale , ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

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Le condizioni previste dall’art. 184 bis devonosoddisfatte CONTESTUALMENTE

Normale pratica industriale: le uniche definizioni sitrovano nel D.M. 161/12 (materiali da scavo)e nella normativa delle discariche (D.Lgs. 36/2003)

Occorre una procedura gestionale che giustifichi la classificazione dello “scarto di produzione” come sottoprodotto

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D.Lgs. 152/06 Articolo 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto

Comma 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Non sono RIFIUTI:End of waste

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La differenza tra SOTTOPRODOTTO e EOW?

..nella PROVENIENZA:

Il sottoprodotto proviene da un processo industriale (non di consumo) preordinato alla generazione di un altro diverso prodotto, secondo quanto enunciato dalla normativa;

La cessazione di qualifica di rifiuto è il risultato di un processo di recupero, riutilizzo, riciclo con ciò esc ludendo ogni ipotesi di “riutilizzo tal quale” (sarebbe un sottoprodotto).

Un’attività produttiva NON produce E.O.W. ma RIFIUT O

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I materiali da scavo sono rifiuti?

RIFIUTI SPECIALI classificazione in base all’origine art. 184 comma 3 D.Lgs. 152/06) :

Lettera b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (sottoprodotto);

….. omissis

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CODICI CER RIFIUTI delle OPERAZIONI di COSTRUZIONE e DEMOLI ZIONE(compreso il terreno proveniente da siti contaminato)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche17 01 01cemento17 01 02 mattoni17 01 03 mattonelle e ceramiche17 01 06* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e c eramiche, diverse da 17 01 0617 02 legno, vetro e plastica17 02 01 legno17 02 02 vetro17 02 03 plastica17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze perico lose o da esse contaminati17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti cont enenti catrame17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 0117 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame17 04 metalli (incluse le loro leghe)17 04 01 rame, bronzo, ottone17 04 02 alluminio17 04 03 piombo17 04 04 zinco17 04 05 ferro e acciaio17 04 06 stagno17 04 07 metalli misti17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericol ose17 04 10* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di a ltre sostanze pericolose17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

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Comma 1. Non rientrano nel campo di applicazione de lla Parte quarta del presente decreto:

omissisb) il terreno (in situ), inclusi il suolo contamina to non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto p revisto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contam inati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso ver rà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è st ato escavato;

Omissis…

Art. 185 esclusione dell’ambito di applicazione (parte IV del D.Lgs. 152/06)

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I materiali da scavo sono rifiuti?

In base all’art. 185 D.Lgs. 152/06 “Esclusione dell’ ambito di applicazione”, la risposta è NO.

INFATTI il comma 1 del citato articolo prevede che NON rientrano nel campo di applicazione della Parte IV del presente decreto :… omissis;Lettera c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;…..omissis

…allo stato naturale e nello stesso sitoin cui è stato escavato

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Se il materiale da scavo deve essere utilizzato fuori dal sito ove

è stato scavato, si applica il criterio di valutazio ne di cui al

comma 4 del medesimo art. 185:

«il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato

naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono strati escavati,

devono essere valutati ai sensi, nell’ordine, degli artt. art. 183 comma 1

lettera a) [e’ un rifiuto?] , art. 184-bis [è un sottoprodotto?] , art. 184-ter:

è un E.O.W. [cessazione qualifica di rifiuto?]»

Per l’utilizzo dei materiali da scavo in siti diversi?

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Il criterio di valutazione di cui al comma 4 dell’ar t. 185

per valutare lo status dei materiali da scavo:

- art. 183 comma 1 lettera a): e’ un rifiuto?

- art. 184-bis: è un sottoprodotto?

- art. 184-ter: è un End Of Waste?

Per l’utilizzo di questi materiali in siti diversi?

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Art. 186 terre e rocce da scavoComma 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono ess ere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art 183, comma 1, lettera p).… omissis…

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La normativa per la gestione dei materiali da scavo

Il 06/10/2012 è entrato in vigore il D.M. n. 161 de l 10/08/2012, emanato in attuazione dell’art. 49 del D .L. n. 01/2012, convertito con L. 27/2012 (cd. Liberalizzazio ni):

� abrogazione art. 186 D.Lgs n. 152/06

� nuova disciplina per terre e rocce da scavo

Il D.M. 161/12 in pratica ridefinisce i criteri per considerare il materiale da scavo come sottoprodott o

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Struttura del D.M. 161/2012

� Definizioni (art. 1)

� Finalità, Ambiti applicazione, Identificazione sottop rodotto (artt. 2–3-4)

� Piano di utilizzo (art. 5)

� Emergenza, Obblighi, Modifiche al piano, Realizzazione piano (artt. 6-7-8-9)

� Deposito, Trasporto, Dichiarazione Avvenuto Utilizzo ( artt. 10-11-12)

� Gestione dati, Controlli, Disposizioni finali, Ricon oscimento reciproco (artt. 13-14-15-16)

� Allegati

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Elementi del D.M. 161/2012

1.) Si applica alla gestione dei materiali di scavo, intesi come suolo e sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera, ad esempio:- scavi in genere (sbancamenti, fondazioni, trincee, ecc)

- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.

- opere infrastrutturali in generale (gallerie, dighe, strade ecc.)

2.) Esclude dall’ambito di applicazione i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufat ti preesistenti.

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3.) Le condizioni per cui il materiale da scavo è un sottoprodotto (articolo 4 D.M. 161/12): a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il materiale da scavo è utilizzato nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa oppure in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;

c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'All 4.

Segue: Elementi del D.M. 161/2012

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4.) Elemento centrale del DM 161/12 è il PdU (Piano di Utilizzo) che prevede 3 soggetti distinti:

- Proponente

- Esecutore

- Autorità competente

Sono previste inoltre:

le situazioni di emergenza (da affrontarsi in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del D.M. 161/12

Tempistica di utilizzo e modalità di deposito

Segue: Elementi del D.M. 161/2012

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Proponente:è il soggetto che presenta il PdU e comunica all’autorità competente i dati dell’esecutore prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’opera.Esecutore:è il soggetto che attua il PdU ,che diviene responsabile della corretta esecuzione del PdU dalla data comunicazione di cui sopra e che redige la modulistica di tracciabilità conforme agli Allegati 6 (trasporto) e 7 (DAU). Autorità Competente :è l’autorità che autorizza realizzazione dell’opera (nel caso di VIA o AIA è la corrispondente A.C.).

Segue: Elementi del D.M. 161/2012

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5.) Durata massima di deposito: è fissata dal PdU e non può superare tale data (max 1 anno dalla data produzione); nel caso di superamento si dovrà gesti re come rifiuto, fermo restando impregiudicata la faco ltà di presentare nuovo PdU

6.) trasporto del materialeIn tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale escavato è accompagnato da specifica documentazione di trasporto.

Segue: Elementi del D.M. 161/2012

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Allegati tecnici della norma:Allegato 1: Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo

Allegato 2: Procedure di campionamento in fase di progettazione

Allegato 3: Normale pratica industriale

Allegato 5: Piano di Utilizzo

Allegato 6: Documento di trasporto

Allegato 7: Dichiarazione Avvenuto Utilizzo (DAU)

Allegato 8: Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli ed ispezioni

Allegato 9: Materiali di riporto di origine antropica

Segue: Elementi del D.M. 161/2012

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Allegato 3Normale pratica industrialeArticolo 4, comma 1, lettera c)

Costituiscono un trattamento di normale pratica ind ustriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale da scavo, finalizzat e al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche per rendern e l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.

Tali operazioni in ogni caso devono fare salvo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti, dei requisiti di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del materiale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

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Le operazioni più comunemente effettuate, che rient rano tra le operazioni di normale pratica industriale:

— la selezione granulometrica del materiale da scavo ;

— la riduzione volumetrica mediante macinazione ;

— la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristi che geotecniche necessarie per il loro utilizzo , anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'Arpa o Appa competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;

— la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;

— la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo. Mantiene la caratteristica di sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

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Due criticità interpretative del D.M. 161/12:

• Si applica al riutilizzo in sito del materiale da sca vo? La nota del Ministero dell’Ambiente prot. n. 36288 del 14/11/2012: Il DM n. 161/2012 sancisce che il DM non si applica al riutilizzo in sito ex art. 185, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 152/06

• Il D.M. n. 161/2012 considera i piccoli cantieri (v olume escavato < 6.000 m 3 previsti espressamente dall’art. 266 D.Lgs. n. 152/06)?

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Nota del Ministero dell’AmbienteProt. n. 36288 del 14/11/2012

Sancisce la non applicabilità del DM n. 161/2012 al riutilizzo in sito (ex art. 185, comma 1, lettera c) D.Lgs. 152/06

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I piccoli cantieri?Il D.M. n. 161/2012 nella sua stesura iniziale non considera i piccoli cantieri (volume escavato < 6.0 00 m3). Pertanto la previsione normativa si applicava senza alcuna distinzione in termini di volumi di materiali da scavo prodotti.

E il D.Lgs. 152/06 articolo 266 “ Disposizioni finali ” comma 7?.

Con successivo decreto, adottato dal MATT di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

piccoli cantieri

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.. segueNota MATT

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Per colmare il vuoto normativo generato dal D.M. 16 1/12 alcune Regioni (Friuli Venezia Giulia – L.R. n. 26/2012, Ve neto – DGR n. 179/2013, Liguria – DGR n. 89/2013) e vari Comuni ha nno emanato direttive per l’utilizzo dei materiali da scavo pro dotti dai piccoli cantieri.

Il Governo ha però impugnato davanti alla Corte Cos tituzionale la legge friulana, in quanto viola la competenza stata le assoluta in materia di ambiente.

Ance, ANEPLA, 3 imprese milanesi hanno presentato ricorso davanti al TAR Lazio (Registro n. 9769/2012) per l’annullam ento del D.M. n. 161/2012.

In data 20/12/2012 il TAR Lazio ha riconosciuto l'estrema delicatezza della questione e ha quindi ritenuto di fissare la discussione del merito, unitamente alla domanda cautelare, per il giorno 11 luglio 2013.

La prossima udienza è stata fissata al 20 febbraio 2014

Ricorsi

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Le modifiche al DM 161/12

Nel 2013 il legislatore ha modificato il DM 161/2012,

limitandone l’applicabilità mediante 2 provvedimenti

consecutivi:

• Legge n. 71 del 26/06/2013 - conversione del DL

43/2013 in vigore dal 27 giugno 2013;

• Legge n °°°° 98 del 09/08/2013 - conversione, con modifiche,

del DL 69/2013 (cd “decreto Fare”), in vigore dal 21

agosto 2013.

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Giugno 2013

il 27 giugno 2013 è entrata in vigore la legge n. 71 /2013, di

conversione del DL 43/2013, la quale all’art. 8-bis introduce due

importanti deroghe alla disciplina dell’utilizzazione di terre e

rocce da scavo:• il comma 1 conferma l’applicazione del DM 161/2012 alle sole

terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad AIA o a VIA,

• il comma 2 stabilisce che alla gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni “continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall’art. 186 TUA “.

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Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici

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Agosto 2013

Con la pubblicazione (S.O. n °°°° 63 della G.U. n °°°° 194 del 20 agosto 2013) della Legge n °°°° 98 del 9 agosto 2013 di conversione,conmodifiche,del DL 69/2013 (cd “decreto Fare”), in vigo re dal 21 agosto 2013, il campo di applicazione del D.M. 161/1 2 cambia nuovamente.

L’articolo 41 comma 2: sancisce che il D.M. 161/2012 si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA o ad AIA (previsione coincidente con quella della Legge n.71/2013)L’articolo 41bisabroga l’art. 8-bis della Legge n. 71/2013:

• eliminata la ridondante previsione dell’applicabilità del D.M. 161/2012 solo in caso di VIA e AIA

• annulla la reviviscenza dell’art. 186 D.Lgs. 152/06e definisce nuove modalità operative .

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D.L. 69/2013 conv. l. 98/13 Art. 41-bis.(Ulteriori disposizioni in materia di te rre e rocce da

scavo) (1).

1. (Omissis) sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-b is del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazi oni, se il produttore dimostra:

a) che e' certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non e' necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione.

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2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando - le quantità destinate all'utilizzo, - il sito di deposito - e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale e' destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione di cui al primo periodo è comunicata entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

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L’Articolo 41 bis e le nuove procedure operative.

L’articolo 41 bis regola:• i cantieri inferiori a 6.000 mc (cantieri di cantie ri di piccole

dimensioni)• tutte le casistiche che non ricadono nel D.M. 161/2 012.

Tale articolo infatti prevede che , in relazione a quanto disposto dall'articolo 266

comma 7 D.Lgs. 152/06 ed in deroga a quanto previsto dal D.M. 161/12, i

materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in

base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis

D.Lgs. 152/06 , a determinate condizioni, estendendo (cfr. comma 5) tale

possibilità anche ai materiali da scavo derivanti da attività e opere non rientranti

nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis D.Lgs. 152/06.

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L’applicabilità del DM 161/2012 viene quindi limita ta ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA come previsto dal nuovo comma 2bis dell’art. 184 bis D.Lgs. 152/06 (dopo le modifiche introdotte con la citata legge 98/2013):2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'arti 49 DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.

Art. 109 D.Lgs. 152/06 : Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

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In sintesi:

• applicazione (come previsto dall’art. 41, comma 2, della nuova norma) del Regolamento di cui al DM 161/2012 per i materiali da scavo derivanti da oper e sottoposte a VIA o ad AIA

• applicazione dell’art. 41 bis in tutti gli altri cas i, quindi non solo per i cantieri inferiori a 6.000 mc, ma pe r tutte le casistiche che non ricadono nel DM 161/2012.

Per i piccoli cantieri e comunque per tutti i cantieri non sottoposti a VIA o AIA, NON si applica il DM 161/2012, bensì la procedura semplificata prevista dall’art. 41-bis della legge n. 98/2013.

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L'art. 41-bis si applica a tutti i materiali da sca vo

provenienti da opere non soggette a VIA o ad AlA,

indipendentemente dal volume di scavo da

riutilizzare, mentre ricadono nelle fattispecie

disciplinate dal D.M. 161/12 le attività o opere

soggette a VIA o ad AlA, anche qui indipendentement e

dal volume di scavo da riutilizzare

Applicazione dell’art 41bis

Fonte: ARPA Lombardia

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Per tutte le casistiche non ricadenti nel DM 161/20 12, prevede che:• il proponente o il produttore attesti il rispetto dei quattro punti (comma 1) che consentono

di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e non rifiuti mediante

“autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR

445/2000) da presentare all’ARPA (comma 2) territorialmente competente, mentre la

modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione deve essere comunicata

entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

• il produttore (comma 3) deve inoltre confermare l’avvenuto utilizzo all’Arpa ed al Comune,

territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i

materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

• il trasporto (comma 4) avviene come bene/prodotto.

L’innovazione più importante apportata dell’art 41bis

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CONTENUTI della DICHIARAZIONEall’ARPA del proponente o del produttore

Contenuti: il rispetto delle condizioni previste da lla norma tramite dichiarazione ai sensi e per gli effetti del testo u nico di cui al DPR n. 445/2000: a.) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b.) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c.) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d.) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

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La dichiarazione deve contenere sufficienti indicazioni sulla quantità e qualità

dei materiali da scavo e sui siti interessati (produzione, deposito e utilizzo), al

fine di permettere la verifica del rispetto delle quattro condizioni (indicate nel

comma 1 dell’art. 41bis) necessarie per poter classificare il materiale come

«sottoprodotto», quindi:

� quantità e qualità dei materiale da scavo destinate all'utilizzo;

� sito di produzione, di deposito e di utilizzo;

� provvedimenti / titoli in possesso del destinatario per l'utilizzo dei

materiali di scavo;

� tempi previsti per I'utilizzo

La dichiarazione del proponente/produttore

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• In merito al contenuto della dichiarazione, non esi ste un obbligo a

riguardo ma in ogni caso è necessario che la stessa contenga tutte le

informazioni previste dall’art. 41-bis, in mancanza delle quali possono

crearsi i presupposti per una gestione di rifiuti n on autorizzata.

• La dichiarazione NON deve essere integrata con documentazione tecnica (i

documenti tecnici verranno richiesti da ARPA in fase di eventuale controllo).

• L’art. 41-bis comma 2, indica come destinatario obbligatorio la sola ARPA,

ma si ritiene opportuno che copia della dichiarazione venga inviata per

conoscenza anche ai Comuni in cui si trovano i siti di produzione, deposito e

utilizzo e/o alle autorità che autorizzano l’opera da cui si generano i materiali

• La dichiarazione può essere inviata attraverso la PEC

La dichiarazione del proponente/produttore

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E si dichiara il falso? Ovvero i dati comunicati non sono sufficienti o non sono riscontrati a seguito dei controlli?

Nella modulistica il proponente o produttore DICHIARA il rispetto delle condizioni previste dalla norma tramite dichiarazione ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al DPR n. 445/2000.

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Gli effetti di una dichiarazione mendace: il d.P.R. 445/2000Articolo 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze1.Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2.Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

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Il d.P.R. 445/2000Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva

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Il d.P.R. 445/2000Articolo 48 - Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che

sostituiscono.2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la

redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

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Il d.P.R. 445/2000: i controlli

Articolo 71 Modalità dei controlli1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi * tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

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Il d.P.R. 445/2000: le sanzioni

Articolo 73 - Assenza di responsabilità della pubbl ica amministrazione1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 74 - Violazione dei doveri d'ufficio1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico.

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà;

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02.

…per l’Amministrazione

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Il d.P.R. 445/2000: sanzioni procedurali

Articolo 75 - Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera .

…per il dichiarante

ATTENZIONE: presupposti

per una gestione di rifiuti

non autorizzata!!!

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Il d.P.R. 445/2000: sanzioni penali

Articolo 76 Norme penali1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale .

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

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Sanzioni penali: le falsità in atti

Libro II, Titolo VII, Capo III - Della falsità in at ti

Art. 483.Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Art. 489.Uso di atto falso.

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Sanzioni penali: le falsità in atti

Art. 483.Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni .Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

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Sanzioni penali: le falsità in atti

Art. 489.Uso di atto falso.

Chiunque senza essere concorso nella falsità , fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

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L’Articolo 41 bis e i materiali da scavo interessat i

Fonte: ARPA Lombardia

Per esplicito richiamo dell’art. 41bis, comma 1, so no tutti quelli elencati nell’art. 1, comma 1, lettera b, del DM 161/2012, v ale a dire:b. "materiali da scavo": il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:• scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);• perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;• opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);• rimozione e livellamento di opere in terra;• materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche

provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;

• residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

• I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato.

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Quando è necessario fare le analisi della terra da scavare?Il comma 1 lett. b) dell’art. 41-bis prevede che chi intende riutilizzare le terre da scavo dimostri "che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/ suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV D.Lgs. 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione”.

Poiché tale dimostrazione è possibile solo avendo a disposizione i valori di concentrazione dei potenziali contaminanti nel terreno da scavare, l’analisi deve essere sempre fatta quando il terreno è destinato a riutilizzo in un sito diverso da quello di produzione.

L’Articolo 41 bis e le analisi (1)

Fonte: ARPA Veneto

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L’Articolo 41 bis e le analisi (2)

Fonte: ARPA FVG

I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?La legge non richiede esplicitamente l’effettuazione di analisi per cui non esiste un obbligo in tal senso, tuttavia il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di dimostrare che il materiale rispetta i limiti qualitativi (colonne A e B della tab, 1, all. 5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) previsti dalla norma e che non costituisce fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee.

E’ pertanto opportuno disporre di valide documentazioni tecniche (ad es. documenti progettuali, referti analitici, … ) a supporto di quanto dichiarato, da esibire in fase di eventuali controlli.

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L’Articolo 41 bis e il trasporto

Fonte: ARPA Veneto

Quale documentazione è necessaria per il trasporto del materiale di scavo?Come prevede il comma 4 dell’art. 41-bis "l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del D. Lgs. 286/2005 e s.m.i."'.

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Le attività di scavo devono essere autorizzate dagli enti competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il comma 1 dell’art. 41-bis recita che la norma si applica in riferimento ai materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti e il comma 2 afferma che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria. E’ opportuno pertanto riportare gli estremi delle autorizzazioni nella dichiarazione. Nel caso in cui la realizzazione dell’opera ricada in procedure che non prevedono un’espressione della autorità competente inserire comunque i riferimenti relativi all’autorità e all’abilitazione o alla comunicazione rilevanti ai fini dell’esecuzione dell’opera.

Fonte: ARPA FVG

L’Articolo 41 bis e le autorizzazioni

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In conclusione, le alternative per la gestione dei materiali da scavo sono: 1.) Riutilizzo nel sito di produzione

2.) Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione

3.) Riutilizzo come sottoprodotto

4.) Recupero come rifiuto

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1.) Riutilizzo nel sito di produzione

Il suolo escavato e riutilizzato in loco ai sensi da ll’art. 185, comma 1, lettera c), D.Lgs. 152/06 NON è un rifiuto ed è escluso dall’applicazione del DM 161/2012.

L'esclusione è infatti prevista per la sola attività di escavazione direttamente collegabile a un'attività di costruzione sullo stesso sito (un possibile riferimento normativo è rinvenibile nell'articolo 3 del DPR 380/2001, "Testo Unico Edilizia"), mentre il DM 161/2012 copre concetti molto più ampi sia in termini di definizione di “opera”, sia di “materiali di scavo” (si vedano in proposito le definizioni riportate all’art. 1 del DM 161/2012).L'assenza di contaminazione del suolo, obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, Dlgs 152/2006 Parte IV T itolo V "Bonifica dei siti contaminati«, unico riferimento nazionale possibile in materia di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

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Esempio di analisi con riferimento all'allegato 5, tabella 1D.Lgs 152/2006 Parte IV Titolo V "Bonifica dei siti contaminati "

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2.) Riutilizzo in sito diverso da quello di produzione

Ai sensi dell’art. 185 c. 4 del D.Lgs 152/2006 il s uolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato natura le, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavat i, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine: degli art. 1 83, comma 1, lettera a) [RIFIUTO], 184-bis [SOTTOPRODOTTO] e 184 -ter [CESSAZIONE QUALIFICA DEL RIFIUTO].

In questo caso non è prevista alcuna deroga espressa alla normativa sulla gestione dei rifiuti, ma il legislatore si limita a rimandare alle nozioni generali di rifiuto, sottoprodotto e cessazione della qualifica di un rifiuto previste dal D.Lgs 152/2006

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3) Riutilizzo come sottoprodotto

In questo caso vanno distinte due ipotesi:

a) materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA. → Si applica il Regolamento di cui al DM 161/2012, c ome previsto dall’art. 41 comma 2 della Legge n. 98/201 3.

b) materiali da scavo derivanti da opere NON sottop oste a VIA o ad AIA. → Si applica la disciplina generale del sottoprodott o come previsto dall’art. 41-bis della Legge n. 98/20 13.

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4) Recupero come rifiuto

Nei casi dove non sono verificati, non sussistono o vengono meno i requisiti dei punti precedenti, le terre e r occe da scavo sono da classificare rifiuti. Infatti l’art. 184 del D.Lgs 152/06 definisce come speciali i rifiuti prodotti dalle attività di scavo; che possono essere avviati ad attività di recupero, in particolare: • recupero semplificato Dm 05 febbraio 1998 e s.m.i., art. 214 e 216 D.Lgs

152/06 o • recupero ordinario, art. 208 D.Lgs 152/06.

In entrambe le casistiche possono trasformarsi in prodotti e rientrare nel circuito economico. Le condizioni generali previste per la cessazione della qualifica di rifiuto sono descritte nell’art. 184-ter del D.Lgs 152/06.

Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici

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Le linee guida di Arpa Lombardia e i controlli sul territorio

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LA MODULISTICA PER L’UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO predisposta da ANCE Lombardia.

La modulistica si compone di:1- MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO2- COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO3- COMUNICAZIONE DI COMPLETO UILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

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1- MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIOCostituiscono parte integrate della Dichiarazione i seguenti allegati:Allegato 1: dati del sito di produzioneAllegato 2: dati dell’eventuale sito di depositoAllegato 3: dati del sito o ciclo di destinazioneAllegato 4: tempi previsti per l’utilizzoAllegato 5: qualità dei materiali da scavo

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2- COMUNICAZIONE DI MODIFICA DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVOCostituiscono parte integrate della Comunicazione gli allegati oggetto di modifica

3- COMUNICAZIONE DI COMPLETO UILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

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Casi pratici :

I. Riporto nel terreno di scavo

II. Inerti da demolizione

III. Inerti con bitume

IV. Se il materiale da scavo è un rifiuto?

V. Il Piano di Utilizzo del DM 161/12

VI. Analisi e campionamenti

VII. Responsabilità e aspetti sanzionatori

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Fonte: ARPA Veneto

Caso pratico I.Se tra i materiali di scavo si sia riscontrata la p resenza di materiali di riporto quali accertamenti è necess ario fare ai fini del loro riutilizzo?Sia per il riutilizzo nello stesso sito che, a maggior ragione, per il riutilizzo in altro sito diverso da quello di produzione i materiali di riporto devono essere sottoposti a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche da utilizzare, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee. Infatti l’art. 41 della L. 98/2013 al comma 3 prevede che le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonte di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.Ne risulta che esse non sono riutilizzabili se non è stata eseguita la verifica di conformità ai limiti del test di cessione.Essi devono comunque rispettare anche i limiti di cui alla tab. 1, All.5 al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/06.

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Caso pratico II. inerti da demolizione

• processo produttivo = demolizione edilizia prodromo della realizzazione di una nuova opera

• prodotto finale = nuova opera• utilizzo certo = riempimento degli

scavi (realizzazione dei piazzali accessori all'opera edilizia)

• nessun trattamento diverso dal versamento nello scavo

• assenza di lesioni all'ambiente o alla salute umana

rientra nel concetto di sottoprodotto?

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Caso pratico : inerti da demolizione

La demolizione di un edificio non può

considerarsi processo di produzione: una nuova

costruzione può essere effettuata anche

indipendentemente da precedenti demolizioni.

Un macchinario che raccoglie e tritura materiale

già qualificabile come rifiuto, e precisamente

rifiuti da demolizione, realizza un'attività di

recupero dei rifiuti, necessitante quindi di

autorizzazione (Cass. 15 ott 2013, n. 42342).

NON è un

SOTTOPRODOTTO

Inoltre: gli INERTI da DEMOLIZIONE NON sono TERRE e ROCCE da SCAVO(Corte di Cassazione Sez III penale sentenza 09 mag 2013 n°°°° 19942)

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Le recenti modifiche normative che hanno interessato le rocce e terre da scavo, conclude la Suprema Corte (sentenza 46243/2013) , non hanno quindi alcun rilievo in un caso riguardante materiale bituminoso che comunque, al pari di ogni prodotto proveniente da sc avo o demolizione, può essere considerato sottoprodotto – e quindi non rifiuto – “ soltanto in ipotesi di totale riutilizzazione nel rispetto dell e condizioni fissate dal successivo articolo l84-bis ”.

Rigettato quindi il ricorso contro il sequestro preventivo del mezzo utilizzato per il trasporto del materiale in questione, non autorizzato al trasporto di rifiuti, visto che “la previsione contenuta nel D:Lgs. 152/2006, articolo 259 che prevede l'obbligatoria confisca del mezzo in ipotesi di condanna è da sola sufficiente per giustificare il sequestro dello stesso qualora si ravvisi il ‘fumus’ di reato e si debba escludere l'estraneità del terzo titolare.”.

Caso pratico III. inerti con bitume

I materiali bituminosi provengono dal petrolio e pr esentano un evidente potere di contaminazione, con conseguent e

classificazione degli stessi come rifiuto.

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Caso pratico IV. Se il materiale da scavo è un rifiuto, come posso recuperarlo per un suo utilizzo futuro?

Occorre considerare l’art. 184-ter: cessazione qualifica di rifiuto

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Tramite normativa di settore

Nel caso in specie il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 «Individuazione

dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedur e semplificate di

recupero» - tipologia 7.1 Allegato 1 - Suballegato 1:

Come si qualifica un E.O.W.?

rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglome rati di cemento

armato e non, comprese le traverse e traversoni fer roviari e i

pali in calcestruzzo armato provenienti da linee fe rroviarie,

telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimen ti stradali,

purché privi di amianto [101303] [101311] [170101] [17 0102]

[170103] [170104] [170802][170701] [170107] [170904] [2 00301].

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7.1.1 Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento.

7.1.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto.

7.1.3 Attività di recupero :a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodott i ottenuti : materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

Cosa prevede il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero» alla tipologia 7.1 dell’Allegato 1 - Suballegato 1 ?

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….Omissis

7.1.3 Attività di recupero :a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5].

7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodott i ottenuti : materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

Le condizioni di recuperabilità del rifiuto «terra e roccia da scavo»:

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OCCORE ESEGUIRE:test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 DM 05 feb 1998

OCCORRE VERIFICARE: la conformità delle caratteristiche del materiale recuperato all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205

Segue: Le condizioni di recuperabilità del rifiuto «terra e roccia da scavo»:

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D.M. 05 feb 1998 Articolo 9Test di cessione1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, ilcampionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativosecondo le norme Uni 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi — Campionamentomanuale e preparazione ed analisi degli eluati".2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazionedell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presenteregolamento.3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta cheintervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Allegato 3 - Criteri per la determinazione del test di cessionePer la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma Uni 10802, secondo la metodica prevista dalla norma Uni En 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma Uni En 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella (vedi seguito):In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.

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Parametri Unità di misura Concentrazioni limiteNitrati Mg/l NO3 50

Fluoruri Mg/l F 1,5

Solfati Mg/l SO4 250

Cloruri Mg/1 Cl 100

Cianuri microngrammi/l Cn 50

Bario Mg/l Ba 1

Rame Mg/l Cu 0.05

Zinco Mg/l Zn | 3

Berillio microngrammi/l Be 10

Cobalto microngrammi/l Co 250

Nichel microngrammi/l Ni 10

Vanadio microngrammi/l V 250

Arsenico microngrammi/l As 50

Cadmio microngrammi/l Cd 5

Cromo totale microngrammi/l Cr 50

Piombo microngrammi/l Pb 50

Selenio microngrammi/l Se 10

Mercurio microngrammi/l Hg 1

Amianto Mg/l 30

COD Mg/l 30

PH 5,5 < > 12,0

Tabella parametri test di cessione di cui all’allegato 3 D.M. 05 febbraio 1998

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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIOCIRCOLARE 15 luglio 2005n. UL/2005/5205

Indicazioni per l'operativita' nel settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.(GU Serie Generale n.171 del 25 luglio 2005)

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D.M. 5.02.1998 - Tipologia 7.1 –Nota Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08/05/2013

La Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terr itorio e del Mare, con nota del 7/03/2013, di prot. n. 0018563, ha conferm ato il proprio orientamento interpretativo, relativamente all'atti vità di recupero rifiuti svolte in procedura semplificata ai sensi degli art t. 214 e 216 D.Lgs. 152/06 per la tipologia 7.1. dell’Allegato 1 - Subal legato 1 al D.M. 5.02.1998.

In particolare viene ribadito che “l’operazione di recupero rifiuti di cui al punto 7.1.3 lettera a) D.M. 05 feb 1998 si completa con la produzione di materie prime seconde solo se i materiali così ottenuti sono conformi <... All’allegato C della Circolare del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 …>, sono idonei ad essere utilizzati nell’edilizia e sono destinati a questo specifico utilizzo in modo effettivo ed oggettivo (art. 3, comma 3, D.M. 05 febbraio 1998).”

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Mentre l’attività di recupero di cui al punto 7.1.3, lettere b) [recuperi ambientali (R10)] e c) [rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali (R5)], si conclude solo con l’effettivo utilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento di cui al sopraccitato punto 7.1.3 lettera a); pertanto, nella fase temporale che precede l’utilizzo del materiale e nella stessa fase di utilizzo il materiale continua ad essere un rifiuto e come tale deve essere trattato.

Ne consegue che chiunque voglia utilizzare detti rifiuti per tali impieghi di cui alla lettere b) e c) è tenuto agli adempimenti stabiliti dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, ivi incluso l’onere di presentare la comunicazione di cui all’art. 216 del suddetto decreto legislativo relativamente al sito specifico ove si intende impiegarli. Inoltre, per le operazioni di recupero R5, qualora il progetto rientri nella casistica definita dal punto 7-z.a, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, dovrà essere espletata preventivamente la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (art. 20 d.lgs. 152/06)

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E’ un documento da: • Redatto a cura del proponente in conformità all’Allegato 5 del D.M.

161/12• Presentare all’autorità Competente almeno 90 gg prima dell’inizio

dei lavori (anche per via telematica)• Firmato dal Legale Rappresentante della persona giuridica o fisica

proponente l’opera (dichiarazione sostitutiva atto notorietà) che deve comprovare la sussistenza delle condizioni in applicazione dell’art.184 bis comma1 D.Lgs. 152/06:

� il materiale è generato da attività di scavo

� è utilizzato in conformità al PdU

� senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale (vedi Allegato 3)

� soddisfa i requisiti di qualità ambientale

Caso pratico V. Il Piano di Utilizzo previsto dal D.M. 161/12

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Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo der ivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive di cui a ll’art. 1, comma 1 lettera a) del DM 161/12 saranno utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzio ne o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purch é esplicitamente indicato.

Il Piano di Utilizzo deve definire:

1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con l’indicazionedei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie;

2. ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali diimpiego dei materiali da scavo con l’indicazione dei relativi volumi diutilizzo suddivisi nelle diverse litologie e sulla base della provenienza daivari siti di produzione. I siti e i processi industriali di impiego possonoessere alternativi tra loro;

3. operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare lecaratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali dascavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all’allegato 3;

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4 modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazi one ambientaledei materiali da scavo eseguita in fase progettuale, indicando inparticolare:

• i risultati dell’indagine conoscitiva dell’area di interv ento (fontibibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolareattenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteri naturali deisiti che possono comportare la presenza di materiali con sostanzespecifiche;

• il metodo di campionamento e le analisi svolte

5. ubicazione delle eventuali aree di deposito in attesa di uti lizzo , anchealternative tra loro con l’indicazione dei tempi di deposito;

6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto mate riale da scavotra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione,aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa di utilizzo, siti diutilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle modalità ditrasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurry-dotto, nastrotrasportatore, ecc.)

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Inoltre su un PdU occorre siano riportati:

• Inquadramento territoriale;

• Inquadramento urbanistico ;

• Inquadramento geologico ed idrogeologico;

• Descrizione delle attività svolte sul sito;

• Piano di campionamento ed analisi.

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Presentazione Piano di Utilizzo→ 90 gg prima dell’inizio dei lavori.

Autorità→ entro 30 gg può richiedere integrazioni;→ entro 30 gg può chiedere la verifica dei requisiti da parte

di ARPA o APPA da accertare entro 45 gg .

Dopo 90 gg :→ APPROVAZIONE (anche con silenzio assenso);→ DINIEGO

Riepilogo dei tempi per il PdU

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Caso pratico VI. Campionamenti e Analisi nel DM 161/12Ai fini della caratterizzazione ambientale dei materia li di scavo e delle procedure di campionamento in fase d i progettazione, le definizioni di cui all’art. 1 comma 1 prevedono:

g. "caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo" : attivitàsvolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualit àambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto sta bilitodagli allegati 1 e 2;

c. "riporto": orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suol o/sottosuolo come definito nell'allegato 9 del presente regolamento;

d. "materiale inerte di origine antropica": i materiali di cuiall'allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunem ente sonoriportate in allegato 9;

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La caratterizzazione ambientale viene svolta per accer tare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo e deve essere inserita nella progettazione del l'opera.

La caratterizzazione ambientale viene svolta a cari co del proponente in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

La caratterizzazione ambientale deve avere un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello de lla livello progettuale soggetto all'espletamento della procedu ra di approvazione dell'opera.Nella caratterizzazione ambientale devono essere es plicitate le informazioni necessarie, recuperate anche da accert amenti documentali, per poter valutare la caratterizzazion e stessa producendo i documenti di cui all'allegato 5.

Allegato 1 - Caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo Articolo 1, comma 1, lettere b) e g)

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Allegato 2 Procedure di campionamento in fase di progettazione Articolo 1, comma 1, lettera g)

La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio.La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione dovrà basarsi su un modello concettuale preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo statistico (campionamento sistematico su griglia o casuale).Il numero di punti d'indagine non sarà mai inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo il criterio esemplificativo di riportato nella tabella:

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Schema Allegato 2FONTE:

MANUALE “Prelievo e trattamento preliminare dei cam pioni per l'analisidel tenore di sostanze nocive nel suolo”

Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP – Berna (CH)

Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine potranno essere localizzati in corrispondenza dei nodi della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in posizione opportuna (ubicazione sistematica causale).

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Nel caso di opere infrastrutturali lineariil campionamento andrà effettuato almeno ogni 500 metri lin eari ditracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di progett azionepreliminare, salva diversa previsione del Piano di Utilizz o, determinatada particolari situazioni locali, quali, ad esempio, la tip ologia di attivitàantropiche svolte nel sito.

Nel caso di scavi in galleriala caratterizzazione dovrà essere effettuata preved endo almeno un sondaggio e comunque un sondaggio indicativamente o gni 1000 metri lineari di tracciato ovvero ogni 5.000 metri linear i in caso di progettazione preliminare, con prelievo, alla quota di scavo, di tre incrementi per sondaggio, a formare il campione rap presentativo

ATTENZIONE:

dovrà sempre essere effettuato un campionamento

ad ogni variazione significativa di litologia

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La profondità d'indagine sarà determinata in base alle prof onditàpreviste degli scavi.

I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sarann o comeminimo:— campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;— campione 2: nella zona di fondo scavo;— campione 3: nella zona intermedia tra i due;

In ogni caso andrà previsto un campione rappresenta tivo di ogni orizzonte stratigrafico individuato ed un campione in caso di evidenze organolettiche di potenziale contaminazione.

Per scavi superficiali, di profondità < a 2 metri, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche possono esser e almeno due: uno per ciascun metro di profondità .

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Qualora si preveda, in funzione della profondità da raggiungere, una considerevole diversificazione dei materiali da sca vo da campionare e si renda necessario tenere separati i vari strati a l fine del loro riutilizzo, può essere adottata la metodologia di campionamento casuale stratificato, in grado di garantire una rappresenta tività della variazione della qualità del suolo sia in senso orizzontale ch e verticale.

Qualora si riscontri la presenza di riporto, non es sendo nota l'origine dei materiali inerti che lo costituiscono, la carat terizzazione ambientale dovrà prevedere:— l'ubicazione dei campionamenti in modo tale da pot er caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai riporti, dat a la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale degli stessi;— la valutazione della percentuale in massa degli el ementi di origine antropica.

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Allegato 4 Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientaliArticolo 1, comma 1, lettera b

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratori o dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.

La concentrazione del campione dovrà essere determi nata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anc he dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

Il set di parametri analitici da ricercare dovrà es sere definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteris tici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie de l fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apport i antropici legati all'esecuzione dell'opera

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Parametri Allegato 4

Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in tabella 4.1 fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare può essere modificata ed estesa in accordo con l'Autorità competente in considerazione delle attività antropiche pregresse.

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Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista un a produzione di materiale di scavo compresa tra:

i 6.000 ed i 150.000 metri cubi,non è richiesto che, nella totalità dei siti in esa me, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano c ondotte sulla lista completa delle sostanze di tabella 4.1.

Il proponente nel Piano di Utilizzo di cui all'alle gato 1, potrà selezionare, tra le sostanze della tabella 4.1, le "sostanze indicatrici“.

Queste devono consentire di definire in maniera esa ustiva le caratteristiche del materiale da scavo al fine di e scludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente rego lamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pub blica e l'ambiente.

Segue allegato 4

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Tabella comparativadei valori

N:B: le analisi dovranno essere eseguite con tecniche in grado di misurare un L.Q. < 1/10 del limite

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Risultati

I risultati delle analisi sui campioni dovranno essere co nfrontati

con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle

colonne A e B tabella 1 allegato 5, al titolo V Parte I V del D.Lgs.

152/2006 e s.m.i., con riferimento alla specifica dest inazione d'uso

urbanistica.

• Se entro il limite della TAB. A = utilizzo del materiale da scavo

consentito in qualsiasi sito

• Se entro il limite della TAB. B = utilizzo del materiale da scavo

consentito solo in zona commerciale / industriale

Terre e rocce da scavo: novità normative, sottoprodotti e casi pratici

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Nel caso non si rispettino i CRITERI di rispetto della normativa, il materiale da scavo è un RIFIUTO e come tale soggetto alle specifiche norme.

DM 161/12, Art. 15, c. 3. «In caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo secondo quanto disposto dal presente regolamento il materiale scavato verra' considerato rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06»

Caso pratico VII. Responsabilità e Sistema sanzionatorio

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Nel caso non si rispettino i CRITERI?

Il rifiuto è soggetto alle regole del deposito temporaneo:raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti , nel rispetto di:

• limiti temporali e/o quantitativi

• caratteristiche dei rifiuti

• norme tecniche

• norme sulle sostanze pericolose

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Fattispecie di D.T. non corretto

D.T. oltre i limiti quantitativi o temporali MA ENTRO 1 ANNO:

D.T. irregolare ma ENTRO 1 ANNO (ad es. per imballaggi non conformi, etichettature, ecc.)

D.T. irregolare ma OLTRE 1 ANNO

Stoccaggio NON autorizzato (art. 256 c. 1)Applicabilità 231/01: SI (solo pecuniaria)

Deposito incontrollato(art. 256 c. 2)Applicabilità 231/01: NO

Discarica abusiva (art. 256 c. 3)Applicabilità 231/01: SI (pecuniaria + interdittiva)

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Se i rifiuti, molto eterogenei tra loro, sono ammassati in un luogo che non è né la sede dell'impresa, né quella del cantiere, ed è assente ogni riferimento sul rispetto dei limiti quantitativi o temporali previsti il deposito temporaneo non può considerarsi lecito. (Cass. 6295/2013)

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Deposito temporaneo non conforme alle condizioni di cui all’art. 183 comma 1 lett. bb)

Deposito incontrollato o abbandonoArt. 255

Stoccaggio non autorizzatoArt. 256 c1

Mancata o irregolare tenuta registri carico/scaricoArt. 258

Discarica non autorizzataArt. 256 c3

Miscelazione vietataArt. 187

+ RESPONSABILITA’ ex D.Lgs. 231/01

+ RESPONSABILITA’ ex D.Lgs. 231/01

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Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzat a

Riferimento normativo: Art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/2006

SANZIONEDiscarica destinata a smaltimento di rifiuti non pericolosi (I periodo)

Discarica destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (II periodo)

Arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da 2.600 a 26.000 €

Arresto da 1 a 3 annie ammenda da 5.200 a 52.000 €

+ in caso di condanna o applicazione pena su richie sta (c.d. patteggiamento) confisca dell’area sulla quale è rea lizzata la discarica

abusiva, se di proprietà dell’autore o del comparte cipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e di ripristino dei luoghi

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Norme penali in bianco…

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco di rimozione e avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandona ti o non adempie all'obbligo di separazione di rifiuti miscelati è p unito con la pena dell'arresto fino ad un anno.

Riferimento normativo: Art.255 comma 3 D.Lgs. 152/2 006

SANZIONI

Arresto fino a 1 anno

Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio de lla sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di rimozione ovvero all'ad empimento dell'obbligo di separazione dei rifiuti illecitamente miscelati.

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Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltime nto, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208- 212, 214-215 e 216

Riferimento normativo: Art.256 comma 1 D.Lgs. 152/2 006

SANZIONIRifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi

Arresto da 3 mesi ad 1 anno OPPUREammenda da 2.600 a 26.000 €

Arresto da 6 mesi a 2 anni, PIÙammenda da 2.600 a 26.000 €

Pericolo astratto: qual è il vero oggetto di tutela? L’ambiente o la funzione pubblica?

+ D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria fino a 250 quote

+ D.Lgs. 231/01: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

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Come si ottempera all’onere di caratterizzazione dei materiali da scavo?

CERTIFICATO DI ANALISIRisulta dall’analisi e campionamento svolta da un professionista abilitato . Competente è esclusivamente il chimico laureato iscritto all’albo, che assume la responsabilità del campionamento e dei risultati dell’analisi certificando un risultato non ambiguo al quesito posto.

IL RAPPORTO DI PROVAAnalisi di campione prelevato non sotto il controllo dell’operatore e attraverso un metodo unificato, con attestazione del risultato raggiunto.

MA ai fini della responsabilità penale rilevano entrambi qualora contengano notizie non veritiere i n ordine alle caratteristiche dei rifiuti.

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Nota del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (prot. 6520/AP/vc del 18.11.2011) in ordine all’esclusiva competenza del Chimico laureato che:

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Sulla differenza fra RAPPORTI di PROVA e CERTIFICATI CHIMICI cfr. nota del Consiglio Nazionale dei Chimici (prot. 057/12 del 27/01/2012)

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ATTENZIONE: il modo in cui è effettuata l’analisi a partire dal campionamento rende più o meno probabile il configurarsi dell’ipotesi di falso certificato (certificato di analisi e rapporto di p rova)

Il prelievo dei campioni nella prassi può essere svolto in modi diversi:a) il laboratorio riceve il campione del rifiuto con la richiesta di analisib) al laboratorio viene richiesto di svolgere il campionamento, ma precisando luogo e tempic) al laboratorio viene richiesto di svolgere il campionamento senza vincoli in ordine a luogo e tempo

NOTA BENE: Quanto più le attività di campionamento sono delegate al laboratorio, tanto meno probabile sarà il rischio di errori nella qualificazione del rifiuto

Segue…

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Attenzione: il campione deve essere rappresentativo

Diversamente l’analisi, seppure corretta, non sarà idonea

Rischio di false indicazioni, con conseguente possibilità di incorrere nel reato di cui all’art. 256 D.Lgs. 152/06 (gestione di rifiuti non autorizzata )

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Riferimento normativo: Art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/ 2006

Utilizzo di un falso certificato di analisi dei

rifiuti durante il trasporto effettuato da

enti o imprese

Reclusione fino a 2 anni

Predisposizione di un certificato di analisi dei

rifiuti recantefalse indicazioni sulla

natura, composizione e caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti

Art. 483 c.p.

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Grazie per l’attenzione

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