Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo

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25 ottobre 2012 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (G.U. n. 221 del 21 settembre 2012) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo Abstract (G.U. n. 221 del 21 settembre 2012 Entrato in vigore il 6 0ttobre 2012) Dott. Massimo Ingrosso

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Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Intervento di Massimo Ingrosso, Regione Del Veneto. Corso di formazione a cura di eAmbiente Srl - 11 Dicembre 2012 Parco VEGA - Venezia

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25 ottobre 2012

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce

da scavo (G.U. n. 221 del 21 settembre 2012)

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina

dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo

Abstract

(G.U. n. 221 del 21 settembre 2012Entrato in vigore il 6 0ttobre 2012)

Dott. Massimo Ingrosso

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DM 161/2012

Volumi di terre e rocce da 6000 a150.000 mc

oltre i 150.000 mc

E sotto i 6000?

ART. 266 comma 7 del D.lgs. n. 152/2006

PDL del Governo

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DM 161/2012

Modifiche al D.lgs. n. 152/2006 e altre disposizioni

Testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato

Art. 26 septies

(terre e rocce da scavo – Cantieri di minori dimensioni)

Fermi i principi del sottoprodotto

Il produttore può attestare le condizioni di cui sopra

(Colonna A e B in funzione della destinazione)

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SOTTOPRODOTTO

TERRE E ROCCE

RIFIUTI

PROCESSI INDUSTRIALI

recuperorecupero

smaltimentosmaltimento

REINTERRI

IL MANCATO RISPETTO DELLE

CARATTERISTICHECOMPORTA GESTIONE COME

Rispetto delleCaratteristiche 161/2912

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DM 161/2012 Art. 2

1. Al fine di migliorare l'uso delle risorse naturali e prevenire, nel rispetto dell'art. 179, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la produzione di rifiuti, il presente Regolamento stabilisce, sulla base delle condizioni previste al comma 1, dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente regolamento, siano considerati sottoprodotti e nonsottoprodotti e non rifiuti rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera qq) del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. Il presente regolamento stabilisce inoltre, le procedure e le modalità affinché la gestione e l'utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.

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Fonti

Bene!!! Rinfreschiamoci la memoria: che si dice in questi articoli del 152?

articolo 179, comma 1: Nuova gerarchia dei rifiuti (prevenzione; preparazione per riutilizzo; riciclaggio; recupero; smaltimento)

articolo 183, comma 1, lettera a): qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi abbia l’intenzione o

abbia l’obbligo di disfarsi

articolo 183, comma 1,lettera qq):sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le cond. Art. 184 bis, comma 1, o i criteri di cui all’art. 184 bis comma 2

articolo 184-bis: Sottoprodotto è sottoprodotto e non un rifiuto

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Il decreto

Il DM 161/2012 delinea una procedura che può così essere sintetizzata:

1. Piano di utilizzo (all’autorità competente)

2. Approvazione ed esecuzione (esecutore del PDU) con eventuale aggiornamento in corso d’opera

3. Gestione del trasporto dei materiali e

4. Comunicazione di avvenuto utilizzo

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Il decreto

Da quando si applica?

Si applica dal 6 ottobre 2012 e, al momento,

la procedura interessa tutti i materiali

provenienti da attività di scavo indipendentemente

dalla loro quantità

Restiamo in attesa del provvedimento per la gestione dei materiali da 0 a 6000 mc

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Il decreto

Invece, quando si applica?

In tutti i casi in cui si decide la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

In caso contrario i materiali restano o rifiuti

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Il decreto

A quali situazioni si applica?

Materiali derivanti da scavi da lavori di costruzione, demolizione, ristrutturazione manutenzione, restauro in genere, perforazioni, trivellazioni, palificazioni, rimozione o livellamento opere in terra, materiali litotidi da scavi in alvei e simili e nei corpi idrici superficiali

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Il decreto

Ci sono sanzioni previste?

Il DM 161/2012 non prevede espresse sanzioni, tuttavia trattandosi di materiali che, per effetto della loro gestione, da destinazione a sottoprodotto possono “ritornare” ad essere rifiuti, si ricade nella procedura sanzionatoria dei rifiuti.

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Tipologia dei materiali

«materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo

esemplificativo:esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazionigranulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alveiescavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpiidrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsid'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; residui di lavorazione di materiali lapideiresidui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche nonconnessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose(quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione mediadell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limitimassimi previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti materiali:calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementiziee additivi per scavo meccanizzato;

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Tipologia dei materiali

«riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una

miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito

nell'all 9 del presente Regolamento; Ai fini del presente regolamento, i materiali di Ai fini del presente regolamento, i materiali di

origine antropica che si possono riscontrare nei origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale riporti, qualora frammisti al terreno naturale

nella quantità massima del 20%, sono nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti indicativamente identificabili con le seguenti

tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti

ceramici, intonaci.ceramici, intonaci.

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Piano di Utilizzo

Elemento centrale del regolamento è il PDU

• Chi lo presenta? il proponenteChi lo presenta? il proponente

• A chi lo presenta? All’autorità A chi lo presenta? All’autorità competente (che approva il progetto competente (che approva il progetto definitivo dell’opera definitivo dell’opera

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Piano di Utilizzo

• Quando si presenta?Quando si presenta?

1. Almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori dell’opera

2. In fase di approvazione del progetto definitivo

3. Prima dell’espressione del parere di V.I.A. (per le opere soggette a V.I.A.)

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Piano di Utilizzo

I soggetti del P.D.U

1. Proponente

2. Autorità Competente

3. ARPAV

4. Esecutore del P.D.U.

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TAVOLA SINOTTICA

STATO DEL SITOSTATO DEL SITO PROPONENTEPROPONENTE AUTORITA' COMPETENTEAUTORITA' COMPETENTE ARPAARPAESECUTORE se diverso dal ESECUTORE se diverso dal

proponenteproponente

Presenta il piano di utilizzo almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori dell'opera

indicando tempi di validità e l'esecutore del Piano di Utilizzo

Entro 90 giorni dalla data della presentazione approva o

rigetta il Piano Compila la documentazione di

trasporto del materiale

Entro 30 giorni dalla data di presentazione del Piano

può richiedere integrazioni

Attesta l'avvenuto utilizzo del materiale in conformità del Piano di Utilizzo

CSC entro i limiti tabellari in funzione della destinazione

urbanistica del sito di produzione e di

destinazione

Entro trenta giorni può richiederà ad ARPAV la verifica della sussistenza dei requisiti di sottoprodotto a spese del

proponente

Può chiederà al proponente di approfondire

l'indagine in contraddittorio

Fornisce gli approfondimenti richiesti

Accerta entro 45 giorni la sussistenza

dei requisiti e la comunica all'autorità

competente

Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di Utilizzo e

delle integrazioni gestisce il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo

Superamento delle CSC per fondo naturale

segnala il superamento all'autorità competente e presenta un piano di accertamento per

definire i valori di fondo da assumere

Esegue in contraddittorio il piano di

accertamento

Valori di fondo naturale definiti a seguito del

piano di accertamento Presenta il Piano di utilizzo di cui al comma 3.

Oggetto di intervento di bonifica di cui al

Titolo V della Parte IV, o di ripristino

ambientale di cui alla Parte VI del

D.lgs. n. 152/2006 Istanza di verifica dei requisiti di sottoprodotto

Entro il termine di 60 giorni Individua i requisiti

di sottoprodotto

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ARPAV

L’intervento di ARPAV (sempre a spese del proponente) deve avvenire solo se espressamente motivato da parte dell’A.C. e cioè:

con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento

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• 1. inquadramento territoriale• a) denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo; • b) ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente); • c) estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR); • d) corografia (preferibilmente scala l:5.000); • e) planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati

e da realizzare (preferibilmente scala 1:5.000); • 2. inquadramento urbanistico: • 2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e

futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente; • 3. Inquadramento geologico ed idrogeologico: • 3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante

l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;

Contenuti del P.D.U.

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• 3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo;

• 3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;

• 3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5.000);

• 4. descrizione delle attività svolte sul sito: • 4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito; • 4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili

percorsi di migrazione; • 4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti; • 4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche

fisiche; • 5. piano di campionamento e analisi • 5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione; • 5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie; • 5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4; • 5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.

Contenuti del P.D.U.

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Modifica del P.D.U.

Quando:

• Aumento del 20% del materiale

• Diversa destinazione del materiale

• Diversa destinazione intermedia

Tempi e procedure uguali a quelle del PDU

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Normale pratica industriale

Che cosa significa?: Miglioramento delle qualità

• la selezione granulometrica del materiale da scavo; • la riduzione volumetrica mediante macinazione; • la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idoneamente

sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo;

• la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;

• la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora

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Allegato 6 – Documento di trasporto

Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, deve essere inviata all'Autorità competente una comunicazione attestante:

• generalità della stazione appaltante

• ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento,

• ditta che trasporta il materiale, • ditta che riceve il materiale e/del

luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato,

• sito di provenienza, • data e ora del carico, quantità e

tipologia del materiale trasportato.

Ma vuol dire per ogni singolo trasporto?

E chi si muove più?

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Dovrà essere inoltre compilato un modulo per ogni automezzo che compie il trasporto dei materiali da scavo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito piano di utilizzo.

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ALLEGATO 7 - DICHIARAZIONE DI AVVENUTO

UTILIZZO (D.A.U.) • La dichiarazione deve essere compilata

dall'esecutore del Piano di Utilizzo a conclusione dei lavori di escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo.

• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

• (Art. 47 e art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

• esente da bollo ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 445/2000